Ed. 0 Rev. 0 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio Certificazione Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio Emiss.11.12.07 VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 1 di 43 DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL FORMAGGIO VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE PROTETTO TRANSITORIAMENTE A LIVELLO NAZIONALE CON D.M. 22573 DEL 27/11/07 REV. 0 DATA PREPARATO Segreteria Tecnica VERIFICATO Responsabile Qualità APPROVATO Direttore 11/12/07 M.L. Scatassa S. Dara A.A. Riela Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 2 di 43 INDICE 1. Premessa 2. Scopo e campo d’applicazione 3. Riferimenti normativi 4. Definizioni e abbreviazioni 4.1 Definizioni 4.2 Abbreviazioni 5. Soggetti coinvolti 5.1 Adesioni al sistema dei controlli 5.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli 5.1.1.1 Produttori di latte 5.1.1.2 Caseificatori 5.2 Validità del riconoscimento 5.2.1 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema 5.3 Rinuncia o cessazione dell’attività 6. Requisiti di conformità 7. Piano dei controlli 7.1 Generalità 7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive 7.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto 7.4 Documenti di trasporto 7.5 Prescrizioni accessorie 7.5.1 Identificazione e rintracciabilità delle produzioni 7.5.1.1 Produttore di latte 7.5.1.2 Specifiche per il ritiro del latte 7.5.1.3 Caseifici 7.5.1.4 Ricevimento al caseificio e trasformazione 7.6 Etichettatura 7.7 Autorizzazione al confezionamento 8. Controllo sul prodotto 8.1 Controlli interni materia prima 8.2 Controllo di conformità da parte dell’IZS – Servizio Certificazione 8.3 Rilascio attestazione di conformità 9. Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti 9.1 Documentazione dell’attività 9.2 Documentazione sistematicamente trasmessa all’IZS 10. Gestione delle non conformità 10.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori 10.2 Individuazione delle non conformità da parte dell’IZS 10.3 Gestione delle non conformità da parte dell’IZS 11. Provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal sistema dei controlli 12. Ricorsi 13. Riservatezza 14. Schema dei controlli 3 3 4 5 5 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 15 15 16 18 18 18 18 18 19 20 20 21 21 21 21 22 23 24 24 24 25 25 25 26 26 28 28 29 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 3 di 43 1. Premessa Il Regolamento CE n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) o di una Identificazione Geografica Protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.4) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all’art. 10 ed 11 del Reg. CE 510/06, autorizzati dagli Stati Membri. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (IZS), quale Autorità Pubblica designata ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto in protezione nazionale transitoria “Vastedda della valle del Belìce”. Il presente dispositivo redatto sulla base del disciplinare depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmesso per la registrazione ai competenti Servizi dell’Unione Europea contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché il formaggio possa essere identificato con la denominazione “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria ed in particolare: la delimitazione della zona geografica di produzione della materia prima, di trasformazione e confezionamento nel cui territorio devono essere ubicati tutti i soggetti della filiera disciplinata; la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima, degli ingredienti e delle caratteristiche finali; la descrizione del metodo tradizionale di ottenimento; i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto e dei suoi componenti; le modalità di presentazione al momento dell’immissione del prodotto al consumo; le procedure di controllo applicabili. L’insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall’IZS, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti. Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata, originano le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. Pertanto, i soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti dall’IZS. 2. Scopo e campo di applicazione Il presente dispositivo di controllo persegue la finalità di identificare ed assicurare con un adeguato livello di fiducia, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti della filiera che intendono avvalersi di tale denominazione nell’ambito della protezione transitoria nazionale. Questi soggetti sono costituiti dagli allevamenti produttori di latte e dai caseificatori. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 4 di 43 3. Riferimenti normativi D.M. n.22573 del 27.11.2007 pubblicato su G.U. 290 del 14/12/07 – Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Vastedda della valle del Belìce per la quale è stata inviata istanza alla Commissione Europea per la registrazione come DOP. Nota MiPAAF n.22897 del 29.11.2007 – Piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte degli operatori. Nota MiPAAF n.22966 del 30.11.2007 – Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche. Direttiva (CEE) n. 396/89 del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 “strutture di controllo delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Decreto Ministeriale 29 maggio 1998 “Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette. Legge 27.12.2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)” – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”; Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 febbraio 2006 (prot. n. 61405), avente per oggetto precisazioni in merito all’utilizzo degli acronimi DOP e IGP su prodotti protetti transitoriamente a livello nazionale. Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2006 (prot. n° 65652), concernente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) 510/06 su prodotti destinati all’esportazione”. D.Lgs 19 novembre 2004 n. 297 inerente: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004. Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Reg. (CE) n. 1898/06 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Reg. CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Reg.(CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Reg. (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 5 di 43 specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Reg.(CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Reg. (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari . Reg. CE n. 2074/2005 del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 Reg. CE n. 2076/2005 del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 Decreto Legislativo n. 109 27 gennaio 1992 e successive modifiche: Attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Dir. CE 20 marzo del 2000 n. 13: riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. UNI CEI ISO IEC 17025 del novembre 2005 “Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova”. 4. Definizioni e Abbreviazioni 4.1. Definizioni Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nella Norma UNI EN ISO 9000:2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni: Attestazione di Conformità: atto mediante il quale l’IZS – Servizio Certificazione - dichiara che, con ragionevole attendibilità, una partita di formaggio “Vastedda della valle del Belìce” rispetta le prescrizioni riportate nel Disciplinare di Produzione e nel presente Dispositivo di controllo approvati dalle Autorità competenti; Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo. In autocontrollo ogni soggetto della filiera deve accertarsi che i propri fornitori abbiano eseguito l’autocontrollo relativo alla propria fase; Autorità di vigilanza: MiPAAF e Regione Sicilia; Azione correttiva: insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti; Consorzio di Tutela: Consorzio di tutela incaricato con decreto del MiPAAF ai sensi della Legge 21.12.1999 n.526 con particolare riferimento all’art.14; Controllo di Conformità: atto mediante il quale l’IZS verifica il rispetto dei requisiti di conformità del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria specificati nel Disciplinare e nel relativo dispositivo di controllo ai fini del rilascio dell'Attestazione di conformità. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 6 di 43 Caseificatore: soggetto identificato e riconosciuto che conduce un impianto di trasformazione ubicato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare lavorando latte idoneo a produrre Vastedda della valle del Belìce e utilizzando formaggio idoneo procede al suo confezionamento ed all’apposizione del marchio identificativo della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”; Detentore della partita: soggetto che possiede e/o può disporre della partita di formaggio Vastedda della valle del Belìce di cui è possibile garantire l’identificazione e la rintracciabilità. Disciplinare: documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 4 del Reg. (CE) 510/06; tale documento è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i competenti Servizi dell’Unione Europea. Elenco dei produttori di latte: documento emesso dall’IZS riportante il nome dei produttori di latte che producono latte conforme al Disciplinare per la produzione del formaggio “Vastedda della valle del Belìce”; Elenco dei caseificatori: documento emesso dall’IZS riportante il nome dei produttori di Vastedda della valle del Belìce che trasformano e confezionano in conformità al Disciplinare di produzione; Lotto: insieme di unità di vendita del formaggio Vastedda della valle del Belìce, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche per cui è possibile la identificazione e la rintracciabilità (art. 13 – d.lgs 109/92). Il lotto è determinato dal produttore o dal primo venditore stabilito nella Comunità europea ed è apposto sotto la propria responsabilità (art. 13 – d.lgs 109/92). Non conformità grave: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come “Vastedda della valle del Belìce”; Non conformità lieve: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come “Vastedda della valle del Belìce”; Operatore richiedente: Produttore di latte, Raccoglitore di latte e Caseificatore che presenta all’IZS l'adesione al sistema dei controlli; Operatore riconosciuto: soggetto identificato e riconosciuto inserito nel sistema di controllo della denominazione Vastedda della valle del Belìce per le attività ai fini della denominazione presso siti produttivi identificati; Partita di formaggio: insieme di lotti ritenuti omogenei collocata nello stesso complesso aziendale e oggetto di attestazione di conformità da parte dell’IZS; Prodotto finito: formaggio ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo della “Vastedda della valle del Belìce”; Produttore latte: soggetto identificato e in possesso del riconoscimento che attraverso l’allevamento di ovini fornisce al raccoglitore o al caseificatore latte idoneo a produrre Vastedda della valle del Belìce; Raccoglitore latte: centro di raccolta identificato, riconosciuto e controllato che si interpone tra il produttore ed il trasformatore nel flusso del latte ovino, ritirando latte idoneo alla DOP dall’allevamento e consegnandolo al caseificatore (il raccoglitore di latte attualmente non è presente nella filiera del formaggio “Vastedda della valle del Belìce”) Trasportatore latte: soggetto riportato nell’elenco dei trasportatori latte del caseificio che effettua attività di raccolta e trasporto latte idoneo dall’allevamento al caseificio, senza stoccaggi intermedi (cfr. paragrafo 7.5.1); Vastedda della valle del Belìce DOP: prodotto finito conforme recante il marchio distintivo della Ed. 0 Rev. 0 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 7 di 43 denominazione; Zona di Produzione: zona delimitata per la produzione della “Vastedda della valle del Belìce” prevista dal Disciplinare; 4.2 Abbreviazioni MiPAAF: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Servizio Certificazione 5. Soggetti coinvolti Tutti i soggetti della filiera disciplinata (produttori latte e caseificatori complessivamente indicati come operatori), ubicati nel territorio delimitato dal disciplinare che concorrono alla produzione di formaggio Vastedda che si vuole identificare come “Vastedda della valle del Belìce” devono essere riconosciuti ed assoggettati ai controlli di conformità e alle prescrizioni previste dal presente dispositivo di controllo. É cura dell’IZS procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare secondo le modalità e le frequenze riportate nel presente Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 5.1 Adesioni al sistema dei controlli Per l’accesso al sistema di controllo della Vastedda della valle del Belìce ogni soggetto interessato deve produrre all’IZS specifica richiesta di adesione. Le richieste di accesso al sistema di controllo, redatte e sottoscritte direttamente dai richiedenti e corredate da documentazione accessoria secondo quanto previsto nei singoli formati predisposti, possono essere presentate all’IZS: - direttamente dal soggetto operatore (produttore di latte o caseificatore); - dal Consorzio di tutela incaricato per conto degli associati. Le eventuali fatturazioni intestate al Consorzio di tutela riporteranno l’evidenza dei costi imputati per ciascun associato. - da altro soggetto, in base ad apposita delega contenente la previsione che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del delegante. Con l’atto della presentazione all’IZS della domanda di adesione al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”. Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l’organismo di controllo facilitando l’attività di valutazione svolta dagli Ispettori e ad accettare il Tariffario relativo al controllo. 5.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che l’IZS effettuerà per ammettere gli Operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli. 5.1.1.1 Produttori di latte Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, l’IZS verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presentazione dell’istanza di assoggettamento ai controlli di conformità (allegato n. 1) e della dichiarazione di destinazione del latte (allegato n.2). Qualora la documentazione di richiesta risulti Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 8 di 43 incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con richiesta di integrazione secondo quanto necessario. In caso di valutazione positiva della domanda, entro 30 giorni, l’IZS predispone ed effettua il controllo sugli allevamenti disponendo l’esecuzione della verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento e per la verifica delle dichiarazioni fornite con la richiesta di iscrizione all’Elenco dei produttori di latte e delle condizioni previste dal disciplinare. Nel corso della verifica ispettiva di riconoscimento l’IZS verifica la corrispondenza delle condizioni riscontrate con quanto comunicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività del richiedente. Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti: Per i produttori latte: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento: ubicazione degli allevamenti e dei pascoli nelle zone previste dal Disciplinare; razza degli animali allevati; modalità di produzione e conservazione del latte; dati sull’alimentazione degli animali e sull’utilizzazione di mangimi NO OGM. Gli allevamenti che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare non sono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre latte da destinare alla fabbricazione di "Vastedda della valle del Belìce”. Per i produttori latte, qualora nel corso della verifica ispettiva iniziale non siano emerse situazioni tali da richiedere un supplemento di istruttoria, a positivo riscontro dell’ispezione iniziale consegue l’iscrizione dell’azienda fra i soggetti riconosciuti nel relativo Elenco dei produttori di latte (allegato n.3). L’iscrizione dei produttori di latte idonei nel relativo Elenco viene comunicata dall’IZS, ai produttori stessi ed al Consorzio di Tutela. Eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate all’IZS entro 15 giorni dal loro verificarsi. Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, l’IZS predispone ed effettua sugli operatori idonei, i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0”. 5.1.1.2 Caseificatori Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista (allegato n. 4), l’IZS verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presentazione dell’istanza di assoggettamento ai controlli di conformità. Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con richiesta di integrazione secondo quanto necessario. In caso di valutazione positiva della domanda, entro 30 giorni, l’IZS predispone ed effettua il controllo sui caseifici disponendo l’esecuzione della verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento e per la verifica delle dichiarazioni fornite con la richiesta di iscrizione all’Elenco dei Caseificatori (allegato n. 5) e delle condizioni previste dal disciplinare. Nel corso della verifica ispettiva di riconoscimento l’IZS verifica la rispondenza alla realtà dei dati dichiarati sui moduli di richiesta di iscrizione all’Elenco e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività del richiedente. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 9 di 43 Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare per i caseificatori la disponibilità di attrezzature ed impianti adeguati alla trasformazione del latte idoneo alla denominazione del formaggio, l'adeguatezza dei sistemi previsti per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni. Per i caseifici, qualora nel corso della verifica ispettiva iniziale non siano emerse situazioni tali da richiedere un supplemento di istruttoria, a positivo riscontro dell’ispezione iniziale consegue l’iscrizione dell’azienda fra i soggetti riconosciuti nel relativo Elenco dei Caseificatori (allegato n.5). In caseificio deve essere assicurata una netta ed identificata distinzione fisica delle aree e delle linee di lavorazione dedicate alla DOP, dal ricevimento del latte idoneo e fino alla fase di confezionamento (tanks di stoccaggio, tubazioni, caldaie, saline) da ogni altra linea di lavorazione nel caso in cui si lavori anche latte non conforme/idoneo alla produzione di “Vastedda della valle del Belìce”. Se non fosse possibile effettuare una separazione spaziale delle linee è necessario adottare una separazione temporale (vedi Par.7.5.1) Con la domanda di adesione deve essere trasmessa all’IZS la planimetria descrittiva dello stabilimento con evidenza delle linee, delle attrezzature, degli impianti e dei reparti dedicati alla DOP e con evidenza della destinazione di tutti i locali dello stabilimento (uffici, magazzini, celle, etc.), sia DOP che non DOP. Alla domanda dovrà essere allegato elenco dei produttori latte fornitori che si intendono utilizzare ai fini della denominazione. In particolare il caseificio che acquista latte da uno o più produttori ai fini del riconoscimento iniziale della conformità e del suo successivo mantenimento deve produrre un proprio “elenco di trasportatori” datato e sottoscritto dall’azienda. Gli elementi che devono essere presenti nell’elenco sono: anagrafica del trasportatore, identificativo del mezzo, capacità totale del mezzo utilizzato. Ogni modifica di detto elenco deve essere preventivamente notificata all’IZS. L’iscrizione degli operatori nel relativo elenco (allegato 5) viene comunicata dall’IZS agli stessi operatori ed al Consorzio di Tutela. Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate all’IZS entro 15 giorni dal loro verificarsi. Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, l’IZS predispone ed effettua sugli operatori idonei, i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità a fronte dello “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0” 5.2 Validità del riconoscimento La validità del riconoscimento ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o recesso volontario del soggetto, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all’IZS ai fini dell’espletamento dei controlli di conformità. 5.2.1 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema Ai fini del mantenimento dell’idoneità alla denominazione e qualora le situazioni aziendali (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, di fornitura, ovvero in caso di variazioni relative all’ubicazione degli allevamenti, alla razza allevata, alle attrezzature utilizzate in caseificio, etc.) documentate nella domanda iniziale di accesso al sistema di controllo e certificazione della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” (o nelle eventuali successive integrazioni alla stessa) fossero oggetto di variazioni sostanziali, tutti gli operatori sono tenuti a darne comunicazione scritta all’IZS, possibilmente in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni dal loro accadimento. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 10 di 43 Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno, o possono avere, capacità di pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi. L’IZS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà le modifiche intervenute, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate ovvero applicando le condizioni previste al paragrafo 5.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione. Per gli impianti di trasformazione, in caso di nuove strutture o di ampliamento di strutture preesistenti, alla comunicazione vanno allegate le nuove autorizzazioni sanitarie. Qualora l’operatore non dovesse provvedere ad inviare domanda di assoggettamento ai controlli (formale comunicazione di prosecuzione nell’adesione al sistema di controllo – allegati 1 o 4), l’IZS non sarà tenuto ad eseguire l’attività di controllo per la corrispondente campagna di produzione e il nominativo dell’Operatore non verrà inserito nell’elenco degli iscritti alla denominazione “Vastedda della valle del Belìce” per la stessa campagna produttiva. 5.3 Rinuncia o cessazione dell’attività Nei casi in cui un operatore riconosciuto per la denominazione “Vastedda della valle del Belìce” intenda recedere dal sistema di controllo deve trasmettere all’IZS la comunicazione di recesso per l’applicazione delle procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione. Pertanto gli operatori che intendono rinunciare alla produzione del formaggio “Vastedda della valle del Belìce” devono comunicare all’IZS la cessazione dell’attività mediante l’invio della richiesta di rinuncia datata e firmata entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento. L’IZS comunica all’Autorità di vigilanza i nominativi dei soggetti ritirati o che hanno cessato l’attività e li cancella dall’elenco degli iscritti per la campagna in corso. La notifica del recesso comporta la cancellazione dell’operatore interessato dal relativo elenco detenuto dall’IZS. Qualora un operatore interessato dalla cancellazione intenda riprendere l’attività ai fini della denominazione Vastedda della valle del Belìce si rende necessario attuare un nuovo iter di riconoscimento. 6. Requisiti di Conformità I soggetti che intendono partecipare alla filiera produttiva del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria devono assoggettarsi al controllo attuato dall’IZS e operare in conformità al Disciplinare di produzione del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” e al presente Dispositivo di Controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si riportano, di seguito, i requisiti di conformità da rispettare nella produzione del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce”. Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le disposizioni ad essi relative nello “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0” allegato al presente dispositivo che ne costituisce parte integrante. A. Identificazione e rintracciabilità A.1. Il processo produttivo ed i prodotti devono essere opportunamente identificati dalla produzione della materia prima, alle fasi di lavorazione e confezionamento del prodotto finito. Occorre accertarsi della provenienza del prodotto acquisito (materia prima, prodotto trasformato) verificando la Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 11 di 43 documentazione di trasporto e le registrazioni aziendali. La rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione dei lotti. A.2. Il processo produttivo viene monitorato documentando gli input e gli output. In questo modo e, attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte e dei caseificatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all’Ente certificatore delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli. B. Razze allevabili B.1. Il formaggio Vastedda della valle del Belìce deve essere ottenuto con latte intero crudo ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da ovini di razza Valle del Belìce. C. Zona di produzione C.1. La zona geografica di allevamento degli ovini, di produzione del latte, di trasformazione e di condizionamento del formaggio Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni: in provincia di Agrigento: Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belìce e Sciacca; in provincia di Trapani: Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita; in provincia di Palermo: Contessa Entellina e Bisacquino limitatamente alla frazione denominata “San Biagio”. C.2. Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione e di confezionamento devono avvenire nella zona delimitata al pt. C.1 del presente dispositivo di controllo. D. Allevamento ed alimentazione degli animali D.1. Il latte ovino utilizzato per la produzione del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” deve provenire da allevamenti situati nella zona di produzione individuata al pt. C.1 del presente dispositivo di controllo. D.2. Il sistema di alimentazione degli ovini è costituito da pascolo naturale e/o coltivato, da foraggi freschi, da fieni e paglia ottenuti nella zona di produzione come individuata al pt. C.1 del presente dispositivo di controllo, da ristoppie di grano e da sottoprodotti vegetativi (erba cresciuta lungo i filari dei vigneti, frasche di ulivo della potatura invernale, cladodi di ficodindia, foglie di vite dopo la vendemmia). E’ consentita l’integrazione con granella di cereali, con leguminose e concentrati semplici o complessi NO OGM. D.3. Nell’alimentazione degli ovini è vietato l’utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca e manioca. E. Caratteristiche del processo produttivo E.1. Il latte impiegato per la produzione del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce” deve provenire da una o due mungiture, quella serale e quella del mattino successivo. E.2. Il formaggio deve essere prodotto con l’impiego esclusivo di latte ovino intero crudo ad acidità naturale di fermentazione. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 12 di 43 E.3. La lavorazione del latte deve avvenire entro 48 ore dalla effettuazione della prima munta. E.4. E’ consentita pertanto la refrigerazione del latte nel pieno rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il latte opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri in tela, è riscaldato tradizionalmente in caldaie di rame stagnato, fino alla temperatura massima di 40 °C con fuoco diretto di legna o gas; quindi alla temperatura di 36-40 °C viene aggiunto caglio in pasta di agnello. E.5. Il latte va coagulato con caglio in pasta di agnello. Il caglio utilizzato per la coagulazione essenzialmente presamica del latte si ricava dall'abomaso di agnelli lattanti degli animali appartenenti alla razza Valle del Belice. Come previsto dal disciplinare, gli agnelli vanno allevati in recinti ove non vengono a contatto con alimenti e ricevono solamente il latte materno; all'età di 25-35 giorni si procede alla mattazione prelevando l'abomaso, che si deve presentare di colore bianco opaco; si libererà dal resto dei visceri, procedendo quindi alla sua legatura con un filo di rafia o nylon; dopo averlo lavato con acqua tiepida si adagia su un graticciato per permetterne lo sgrondo e si pone in un locale aerato. Trascorse tre - quattro ore e comunque quando l'abomaso si presenterà esternamente asciutto, si provvederà a cospargerlo con sale da cucina, avendo l'avvertenza, per due settimane, di rimuoverlo giornalmente affinché il sale possa interessare tutta la superficie. Nel mese successivo, i caglioli così trattati si presenteranno pressoché essiccati, assumendo consistenza più o meno pastosa. I caglioli, costituiti dalle pelli dell'abomaso e dalla pasta in essi contenuti, vengono prima ridotti in fettuccine o triturati e quindi impastati con sale da cucina molto fine, nella proporzione (in peso) di cinque parti di pasta ed una di sale, frantumando i grumi. La pasta ottenuta si passerà attraverso un setaccio, ottenendo una sostanza cremosa. La sua conservazione si effettuerà in vasi di terracotta o barattoli di vetro di colore scuro da porre in locali freschi e al riparo dalla luce. Il caglio in pasta, prima dell'uso, viene sciolto in acqua tiepida e filtrato. La quantità impiegata, si aggira fra i 60-100 grammi per 100 litri di latte, con un tempo di coagulazione che varia da 40 a 50 minuti e comunque fintanto che la rotula immersa nella tina in legno rimane in posizione verticale E.6. Il caglio deve provenire dal trattamento di abomasi di agnelli di razza Valle del Belice allevati nella zona di produzione come individuata al pt. C.1 del presente dispositivo di controllo. E.7. Il latte va quindi messo nelle tine in legno per la coagulazione. Formata la cagliata, questa deve essere rotta in grumi molto piccoli, con l’ausilio di un mestolo, detto rotula, recante una protuberanza all’apice, necessaria per una rottura omogenea della cagliata, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso; la sineresi spontanea è favorita dall’acqua calda aggiunta durante la rottura della cagliata. I grumi di cagliata depositati sul fondo del recipiente, vengono lasciati riposare per cinque minuti, affinché avvenga la coesione fra essi, quindi la massa caseosa viene prelevata dalla tina e depositata in fuscelle di giunco senza operare nessuna pressatura della pasta. La cagliata viene quindi lasciata all’interno delle fuscelle in giunco a temperatura ambiente per la maturazione (fermentazione naturale della pasta). Il tempo necessario per la maturazione cambia con il variare della temperatura dell’ambiente (più fresco è il locale maggior tempo è richiesto). E.8. Dopo 24 ore, ma nella stagione fredda anche dopo 48 ore, valutato il grado di acidificazione della pasta con pH-metro portatile (pH compreso fra 4,7 e 5,5) e/o mediante prove di filatura della pasta, la cagliata è tagliata a fette, posta in un recipiente in legno, detto “piddiaturi” e ricoperta di scotta o acqua calda alla temperatura di 80-90° C. Il tutto si rimuove blandamente con la paletta in legno, onde favorire la fusione in un unico blocco. Si procede quindi alla filatura della cagliata dopo un tempo di immersione della pasta di 3-7 minuti. Successivamente si inizia la fase di lavorazione della pasta fuori dalla scotta o dall’acqua calda, formando dei cordoni che vengono ripiegati in due ed amalgamati a modo di trecce. Quando la pasta avrà assunto una superficie bianco-lucida si distaccano Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 13 di 43 dalla massa delle porzioni a forma di sfera che vengono lavorate manualmente e richiuse nel punto di distacco. La saldatura avviene stringendo speditamente tra il pollice e l’indice le labbra della sfera, che inizialmente si presentavano sfaldate. Si pongono poi con la chiusura in basso in piatti fondi in ceramica, ove, dopo essere stati rivoltati, assumeranno la forma caratteristica della Vastedda. E.9. Quando le forme raffreddano e prendono consistenza (dopo 6-12 ore dalla filatura) si procede alla salatura; questa viene condotta ponendo le forme di formaggio in salamoia satura di sale da cucina a temperatura ambiente, per un tempo compreso tra 30 minuti e 2 ore. Segue poi l’asciugatura in locali freschi e moderatamente ventilati e dopo 12-48 ore, possono essere consumate. F. Caratteristiche al consumo F.1. All’atto della sua immissione al consumo la Vastedda della valle del Belìce presenta le seguenti caratteristiche: a) forma: tipica di una focaccia con facce lievemente convesse; b) dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 17 cm e l’altezza dello scalzo tra 3 e 4 cm; c) peso: compreso tra 500 e 700 gr. in relazione alle dimensioni della forma; d) superficie: priva di crosta, di colore bianco avorio, liscia compatta senza vaiolature e piegature; è ammessa la presenza di una patina di colore paglierino chiaro; e) pasta: di colore bianco omogeneo, liscia, non granulosa, con eventuali accenni di striature dovute alla filatura artigianale; l’occhiatura deve essere assente o molto scarsa, così come la trasudazione; f) aroma: caratteristico del latte fresco di pecora; g) sapore: dolce, fresco e gradevole, con venature lievemente acidule; h) percentuale di grasso: non inferiore al 35% sulla sostanza secca; i) percentuale di cloruro di sodio (sale): non superiore al 5 % sulla sostanza secca. G. Etichettatura e logotipo G.1. Le etichette apposte sull’involucro esterno protettivo del formaggio Vastedda della valle del Belìce realizzato in polietilene, devono riportare oltre al logo della denominazione, la dicitura “Vastedda della valle del Belìce”. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. Il logo può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P. G.2. Il logo della DOP “Vastedda della valle del Belìce” è di forma circolare così costruito: Nella parte esterna, lungo il perimetro della circonferenza, con direzione da sinistra verso destra, è riportata la dicitura “Vastedda della valle del Belìce”, su un rigo e di colore verde scuro; il testo è composto con il carattere Times New Roman corpo 12.; all’interno, in basso, con direzione da sinistra a destra, è riportata la dicitura “Denominazione d’Origine Protetta” su un rigo e di colore bianco; il testo è composto con il carattere Zurich Xblkbt corpo 10. All’interno del logo, nella parte superiore del cerchio, è raffigurato il sole stilizzato, dai contorni ben definiti e di colore giallo chiaro, dall’apice del quale si distacca una porzione a forma di lettera “V” quasi fosse una fetta; dal sole si dipartono inoltre n° 11 raggi di colore giallo, a mo’ di spicchi; il tutto su uno sfondo di cielo di colore azzurro. Inferiormente, nella parte centrale del logo, due colline di colore verde si intersecano dando origine ad una lettera “V “ resa più evidente dal richiamo a strisce di colore verde chiaro che le sormonta. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 14 di 43 Sulla destra vi è la raffigurazione parziale, stilizzata mediante strisce di colore giallo, di un tempio dorico, su due gradini e con quattro colonne che recano ognuna un capitello superiore; sui capitelli poggia l’architrave e quindi il tetto spiovente. Le specifiche tecniche del logo sono: dicitura esterna “Vastedda della valle del Belìce” = colore verde scuro Pantone 626 C; dicitura interna “Denominazione d’Origine Protetta” = colore bianco Pantone 372 C; sole stilizzato e porzione a forma di lettera “V” = colore beige chiaro Pantone 372 C; raggi del sole = colore giallo Pantone 123 C; sfondo di cielo = colore azzurro da scuro a chiaro, da Pantone 299 C a Pantone 290 C; colline = colore verde da scuro a chiaro, da Pantone 626 C a Pantone 782 C; richiamo a strisce a forma di lettera “V”= colore verde chiaro Pantone 369 C; tempio dorico = colore giallo Pantone 123 C. G.3. Le dimensioni del logo devono essere tali che il diametro del cerchio, inclusa la dicitura “Vastedda della valle del Belìce” sia di cm. 4,00. H. Prescrizioni aggiuntive relative alla protezione nazionale transitoria H.1. Sull’involucro esterno protettivo è obbligatorio riportare la seguente dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) 510/06”. H.2. L’acronimo DOP, può essere utilizzato in etichetta e nella presentazione per il prodotto in protezione nazionale transitoria solo a livello nazionale e non sui prodotti destinati all’esportazione. H.3. Deve essere indicato chiaramente in etichetta che la denominazione è protetta solo a livello nazionale in via transitoria. H.4. Il logo comunitario identificativo della DOP di cui al Reg. (CE) 1898/2006 non può essere utilizzato sul prodotto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 15 di 43 7. Piano dei Controlli 7.1 Generalità La Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria è sottoposta a controllo di conformità al Disciplinare di produzione e al presente Dispositivo di controllo. I controlli possono essere suddivisi in: Controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dai Produttori di latte e dai Caseificatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 6 e nella documentazione che costituisce il Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Controlli esterni (controlli di conformità): attuati dall’ente certificatore, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto. Gli Operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che l’IZS intende effettuare, presso i propri allevamenti, le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della “Vastedda della valle del Belìce” e alle prescrizioni del presente Dispositivo di controllo. Nell’allegata Tabella sintetica dei controlli di conformità “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0”svolti a fronte del disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione della Vastedda della valle del Belìce, i controlli e le attività che i Produttori di latte e i Caseificatori devono attuare per identificare le proprie partite di latte e di formaggio come Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti dall’IZS. In particolare il caseificio si accerta in autocontrollo che il latte avviato alla trasformazione ed il prodotto ottenuto ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” presentino i requisiti di conformità previsti dal disciplinare. La conformità del formaggio per forma, diametro e peso viene assicurata con l’utilizzo di piatti fondi in ceramica di dimensioni adeguate e con la documentazione, in autocontrollo, dei quantitativi di prodotto ottenuti (allegato n.8). La rispondenza alle caratteristiche disciplinate, relative ai parametri chimico-fisici del prodotto finito, è verificata in autocontrollo attraverso la valutazione del prodotto prima della sua immissione in commercio mediante campionamento ed analisi da effettuarsi ogni 5 tonnellate di formaggio “Vastedda della valle del Belìce” e, per le produzioni inferiori a 5 tonnellate/anno, almeno un campionamento e analisi per anno. Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati, il detentore è tenuto alla esclusione del prodotto dal circuito della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” ed alla registrazione dei formati e dei quantitativi esclusi. Il caseificatore deve produrre, conservare e rendere disponibili ai controlli le registrazioni relative alle attività di autocontrollo analitico, sulle quali deve essere chiaramente identificato il prodotto sottoposto a prova ed il relativo lotto di appartenenza. I referti di analisi devono essere prodotti secondo le frequenze previste, conservati e resi disponibili per i controlli di conformità; deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione. In riferimento al prelievo in autocontrollo, il caseificatore è tenuto a comunicare all’IZS, in concomitanza con le attività di prelievo, la data di prelievo, il numero dei campioni prelevati, l’identificazione del lotto di produzione sottoposto a prelievo nonché del campione trasmesso al laboratorio, l’anagrafica completa del laboratorio incaricato dell’analisi. Al ricevimento dei referti di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 16 di 43 analisi, copia degli stessi deve essere trasmessa all’IZS ad informazione dell’avvenuto controllo e della conformità degli esiti. Il lotti di prodotto sottoposti ad analisi devono essere adeguatamente tracciati in modo tale che in caso di non conformità sia eventualmente possibile attivare procedure di ritiro. Qualora il campione esaminato risultasse non conforme a requisiti disciplinati, oltre all’eventuale applicazione della procedura di ritiro, è necessario apportare appropriate e tempestive azioni correttive al processo di produzione ed attuare, a riscontro dell’efficacia di dette azioni, un campionamento e una determinazione analitica del/i parametro/i risultato/i non conforme/i, inviandone l’esito all’IZS. Quest’ultimo potrà, in funzione della gravità e scostamento dal valore disciplinato, richiedere al soggetto interessato un’intensificazione della frequenza e del campionamento e delle analisi in autocontrollo. 7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli svolti dall’IZS sono descritti nella tabella allegata al presente Dispositivo “Schema dei controlli del formaggio “Vastedda della valle del Belìce Rev.0”. Positivamente concluse le attività di riconoscimento, i soggetti riconosciuti della filiera della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze dei controlli evidenziate nello “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0”. Esclusivamente per quanto concerne la percentuale del 10% riferita all’entità dei controlli sugli allevamenti, tale percentuale viene determinata sommando: - un 5% di soggetti estratti casualmente dall’Elenco degli allevamenti riconosciuti a cura di MIPAAF e della Regione Sicilia nel cui territorio ricade l’area di produzione della denominazione Vastedda della valle del Belìce; - un 5 % di soggetti indicati dal Consorzio di Tutela incaricato, su segnalazione di casi dubbi o sospetti. Qualora tali segnalazioni non raggiungessero la prevista percentuale del 5%, MiPAAF, Regioni e Province interessate provvederanno ad integrare tale quota per la parte mancante. In caso di mancanza di Consorzio di Tutela riconosciuto da MiPAAF, l’intera percentuale viene determinata da MiPAAF e Regione interessata secondo la metodologia descritta al punto precedente. Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, l’IZS controlla annualmente, per tutti i soggetti controllati, la corretta compilazione della documentazione relativa all’autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità della materia prima e del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di produzione, le quantità totali trasformate e confezionate. I soggetti appartenenti alla filiera produttiva disciplinata sono tenuti al rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dal presente dispositivo, in relazione alle attività effettuate ai fini della DOP. In particolare sono tenuti a documentare, conservare, rendere disponibili ai controlli di conformità effettuati dall’IZS e trasmettere secondo quanto previsto o necessario, adeguate registrazioni documentate in riferimento all’attività svolta in autocontrollo ed al rispetto dei requisiti applicabili ai fini della denominazione transitoriamente protetta. I soggetti di filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, con o senza preavviso, che l’IZS intende effettuare al fine della valutazione di conformità presso i siti produttivi e/o altri eventuali siti di interesse. Nello “Schema dei controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev.0” sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico dei soggetti disciplinati, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 17 di 43 ai requisiti puntualmente applicabili) da attuarsi a cura dell’IZS ai fini dei riscontri di conformità al disciplinare della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” nell’ambito della protezione transitoria accordata a livello nazionale. Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere dall’IZS come conseguenza di un loro eventuale riscontro. L’insieme complessivo dei controlli sulla denominazione è costituito, pertanto, sia da attività poste direttamente a carico dei soggetti della filiera disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità effettuati dall’IZS al fine di accertare la conformità alla disciplina applicabile ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” e consistenti in verifiche ispettive sugli operatori di filiera e in prove sul prodotto. Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive: Tipologia di Tipo di Frequenza Fase critica % di verifica Operatore verifica verifica controllata Ubicazione Alla prima allevamento, 100% dei iscrizione e in iscrizione ubicazione richiedenti caso di pascoli, razza, cambiamenti alimentazione Produttore di Rintracciabilità latte prodotto: 10% degli controllo Tutti gli anni razze allevate, iscritti numero animali, alimentazione. Ubicazione Alla prima impianti; 100% dei iscrizione e in iscrizione conformità ai richiedenti caso di requisiti cambiamenti Caseificatore disciplinati Processo produttivo 100% degli controllo Tutti gli anni disciplinato; iscritti rintracciabilità prodotto 100% delle Prove di Ad ogni partite per cui laboratorio Prodotto finito controllo richiesta di si richiede attestazione l’attestazione Qualora la verifica di controllo non coincida con la produzione/lavorazione essa si svolgerà su base documentale. Pertanto i soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti dall’IZS. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 18 di 43 L’IZS si riserva di disporre l’esecuzione di controlli supplementari in caso di indebiti ritardi nelle comunicazioni dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogni qual volta dall’esame dei dati comunicati e dal loro incrocio con i dati trasmessi dalle aziende, emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti. 7.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto Le partite di formaggio “Vastedda della valle del Belìce” per le quali si richiede l’attestazione di conformità devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: Richiesta prove di conformità (allegato n. 6); Documentazione che garantisce la rintracciabilità del formaggio “Vastedda della valle del Belìce” (documenti di trasporto e/ o di vendita). Tale documentazione permetterà di ricostruire “la storia” della produzione dei lotti costituenti la Partita e di verificarne la conformità. L’IZS non rilascerà attestazioni di conformità della partita che non è accompagnata dai documenti che ne dimostrano la rintracciabilità. 7.4 Documenti di trasporto I documenti di trasporto devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per ogni partita di prodotto (latte o formaggio): Latte peso della partita; la dicitura “latte destinato alla produzione di Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria”; scheda di consegna del latte; per le partite di formaggio Vastedda della valle del Belìce provenienti dal Caseificio e movimentate successivamente: Formaggio peso della partita; numero identificativo dei lotti; numero di forme. 7.5 Prescrizioni accessorie 7.5.1 Identificazione e rintracciabilità delle produzioni 7.5.1.1 Produttore di latte Il produttore latte, ai fini dell’idoneità del latte alla denominazione “Vastedda della valle del Belìce” deve garantire e mantenere in autocontrollo adeguate registrazioni relative a: - identificazione e registrazione delle lattifere presenti in allevamento (Registro di stalla); - produzioni di latte ottenute o vendute; annotate in apposito registro di produzione/scarico latte o documentazione equivalente, dalla quale si possa desumere la data di mungitura, la quantità di latte prodotta e venduta/conferita ed il destinatario; (allegato n.7). - rispetto della alimentazione del bestiame (mediante documentazione della razione alimentare e conservazione dei documenti di acquisto degli alimenti destinati agli animali). Per quanto riguarda la certificazione NO OGM ciascun allevatore deve conservare e rendere disponibile i documenti di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 19 di 43 trasporto/consegna, le schede tecniche di accompagnamento dei concentrati acquistati e gli eventuali documenti di certificazione che permettano di verificarne la conformità. - Rispetto delle modalità di preparazione caglio (se presente) - Refrigerazione latte nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge - Rispetto delle modalità di allevamento dei capi destinati alla produzione del caglio. E’ cura di ogni produttore di latte accertarsi di conferire il latte ai caseificatori iscritti “all’Elenco dei caseificatori di formaggio Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti all’IZS. 7.5.1.2 Specifiche per il ritiro del latte Se le operazioni di trasformazione non avvengono all’interno della stessa azienda è necessario che i caseifici provvedano direttamente o indirettamente alla raccolta latte per mezzo di trasportatori adeguatamente identificati e in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Indipendentemente dal tipo di raccolta, non sono previsti stoccaggi intermedi ma la consegna diretta al caseificio. Identificazione del latte durante i trasferimenti. Il soggetto responsabile della raccolta (caseificio) deve predisporre, mantenere aggiornato e rendere disponibile ai controlli, un proprio elenco di produttori latte riconosciuti (accompagnato dal codice identificativo attribuito dall’IZS e codice identificativo allevamento attribuito dall’AUSL dai quali viene raccolta la materia prima destinata alla trasformazione in formaggio idoneo alla denominazione “Vastedda della valle del Belìce”. Le variazioni a detto elenco aziendale devono essere tempestivamente comunicate all’IZS secondo le modalità riportate in paragrafo 5.1.1 al fine di applicare, secondo quanto necessario, adeguate procedure di riconoscimento ovvero apportare gli aggiornamenti agli elenchi. Il soggetto responsabile della raccolta deve definire e documentare in autocontrollo gli specifici giri di raccolta da effettuare presso i produttori latte riconosciuti e deve registrare in apposita documentazione e per ogni data di raccolta, i quantitativi di latte trasportati e la relativa provenienza ed il destinatario. La documentazione di accompagnamento del latte dall’allevamento al caseificio deve riportare la dicitura “latte idoneo per Vastedda della valle del Belìce”. Dette registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive effettuate dall’IZS a copertura del periodo di tempo intercorrente fra le due ispezioni successive. Il latte non rispondente ai requisiti disciplinati ed alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo deve essere raccolto separatamente rispetto al latte idoneo alla denominazione “Vastedda della valle del Belìce”, utilizzando appositi ed identificati contenitori. Procedure e sistemi di registrazione in autocontrollo devono permettere l’identificazione e la rintracciabilità della totalità del latte e delle cisterne o bidoni idonei utilizzate durante le operazioni di raccolta, trasporto fino al ricevimento al caseificio. Tali procedure e sistemi di registrazione devono permettere di ricostruire presso il caseificatore e per ogni giornata di lavorazione (anche attraverso i documenti fiscali) l’origine, i quantitativi e la conformità del latte ai requisiti applicabili per la D.O.P. e identificare la destinazione della materia prima. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 20 di 43 7.5.1.3 Caseifici E’ cura del caseificatore, per il latte ricevuto in caseificio e destinato alla D.O.P., fornire evidenza oggettiva ai controlli dell’IZS del rispetto dei requisiti di conformità e di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione. In sintesi il caseificio che acquista latte da uno o più produttori all’accettazione deve verificare: 1) la presenza dell’allevatore nell’elenco degli operatori controllati trasmesso all’IZS; 2) la presenza della distinta raccolta latte in cui deve comparire la data di raccolta, il nome dell’allevatore, la quantità di latte ritirato, l’ora del ritiro, il nome del conducente con il suo codice identificativo e la destinazione; 3) la corretta identificazione del latte in entrata; 4) la presenza del trasportatore nell’elenco dei trasportatori del caseificio. 7.5.1.4 Ricevimento al caseificio e trasformazione . Il caseificio deve destinare alla produzione della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” esclusivamente latte intero ovino conforme ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal presente dispositivo di controllo. Il caseificio, dopo aver accertato l’idoneità del latte, destina in appositi e identificati contenitori e/o attrezzature il latte da utilizzare ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” e registra le quantità ritirate e la loro provenienza. Il latte comunque non conforme alla denominazione deve essere destinato in contenitori separati, identificati e utilizzati a tale scopo. Ad evidenza della conformità delle operazioni e della rintracciabilità delle produzioni, per ogni giorno di produzione, il caseificio deve registrare in autocontrollo nel registro di produzione dei lotti e nel registro produzione Vastedda della valle del Belìce, (allegato 8) o altra documentazione riportante le medesime informazioni, i seguenti dati: - il numero delle lavorazioni ed il totale del latte lavorato, - la provenienza del latte immesso in lavorazione, - il numero di forme ottenute ed atte alla denominazione, nonché i numeri identificativi delle forme - i materiali ed i parametri di lavorazione regolati dal disciplinare, - lotto attribuito. Secondo quanto necessario, le produzioni ottenute ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” devono essere opportunamente identificate (mediante cartellini, collocazione fisica del prodotto in spazi dedicati ed identificati e/o altre modalità aventi effetto equivalente) e devono mantenere tale identificazione nel corso del tempo in maniera tale da consentire la completa tracciabilità delle produzioni. Dal momento che deve essere assicurata una netta distinzione fisica delle aree e delle linee di lavorazione dedicate alla DOP (dal ricevimento del latte idoneo fino alla fase di confezionamento) nel caso in cui si lavori anche latte non conforme alla produzione di “Vastedda della valle del Belìce” le linee di lavorazione utilizzate per la DOP devono essere opportunamente identificate. Se non fosse possibile procedere ad una separazione spaziale delle produzioni è necessario procedere ad una separazione temporale delle lavorazioni destinando parte della giornata alla DOP e parte alle altre lavorazioni qualora si utilizzino le medesime attrezzature (locali ed impianti). Tale differimento temporale deve essere stabilito dal produttore e preventivamente comunicato all’organismo di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 21 di 43 controllo, comprensivo delle date e degli orari. Il programma stabilito deve essere scrupolosamente osservato dal produttore ed ogni variazione deve essere notificata entro 24h dal suo verificarsi. Inoltre i Caseificatori devono comunicare l’inizio dell’attività di lavorazione del latte destinato alla produzione di “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria all’IZS. I Caseificatori devono mettere a disposizione dell’IZS i documenti relativi alle registrazioni della propria fase di processo per ogni partita di cui si richiede l’attestazione di conformità. 7.6 Etichettatura Poiché il Disciplinare contiene prescrizioni in ordine alle informazioni contenute in etichetta, le etichette devono essere controllate dall’Organismo di controllo in caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. È cura di ogni Operatore titolare di etichetta inviare all’IZS la bozza dell’etichetta che si intende utilizzare per il prodotto D.O.P. e attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso per renderle conformi al Disciplinare e al presente Dispositivo di Controllo prima del loro utilizzo. L’IZS rilascia l’attestazione di conformità dell’etichetta nei 3 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della bozza. L’Operatore che abbia ricevuto la conformità al disciplinare della bozza definitiva, invierà successivamente all’IZS copia dell’etichetta utilizzata. L’IZS verifica presso i Caseificatori, che le etichette utilizzate siano quelle approvate. 7.7 Autorizzazione al confezionamento Determinata una partita (tale partita è formata da più lotti di produzione) bisogna inviare all’IZS il modulo "Richiesta prove conformità del formaggio Vastedda della valle del Belìce” (allegato n. 6) che autorizza l’IZS ad effettuare il prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio. Considerate le peculiarità della Vastedda della valle del Belìce, che la identificano come un formaggio fresco, è necessario lasciare libero il produttore di vendere il formaggio prima che avvenga il rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’ente certificatore. In caso di non conformità analitica, per uno o più dei requisiti disciplinati, l’IZS richiede l’attuazione della procedura di ritiro (quando applicabile) e delle appropriate e tempestive azioni correttive al processo di produzione e, a riscontro dell’efficacia di dette azioni, predispone per l’effettuazione di verifiche ispettive, campionamento ed analisi supplementari. Nei casi in cui gli esiti della verifica ispettiva e del campionamento supplementari constatino il mancato ripristino delle condizioni di conformità previste dalla disciplina applicabile l’IZS provvede alla sospensione del caseificio interessato dal circuito della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”. Il provvedimento di sospensione potrà essere annullato a seguito dell’accertato ripristino delle condizioni di conformità richieste, da attuarsi mediante ulteriore verifica ispettiva, campionamento ed analisi del prodotto. In caso sia stata utilizzata la denominazione su prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso al consumo, l’IZS provvederà a segnalare alle Autorità competenti la non conformità riscontrata. 8. Controllo sul prodotto 8.1 Controlli interni materia prima Il caseificatore che intende lavorare latte per la produzione di “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria deve accertarsi, in autocontrollo, che la materia prima presenti tutte le caratteristiche di conformità alle prescrizioni del disciplinare. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 22 di 43 I risultati di tale autocontrollo devono essere opportunamente registrati con gli specifici identificativi dei lotti di prodotto esaminati. Tale documentazione deve essere conservata dal caseificatore e prodotta secondo le frequenze previste, conservata e resa disponibile nel corso delle verifiche ispettive per il controllo di conformità da parte dell’IZS. Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati il detentore è tenuto alla esclusione del prodotto per la produzione di Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria. Per quanto riguarda il prodotto finito si fa riferimento a tipologie e frequenze già riportate nel paragrafo 7.1. Tabella A – Frequenze analisi in autocontrollo materia prima Latte Ovino Grasso Proteine Carica batterica totale Cellule somatiche Stafilococchi coagulasi positivi Listeria monocytogenes Salmonella spp Frequenza UNA VOLTA OGNI 2 MESI UNA VOLTA OGNI 4 MESI 8.2 Controllo di conformità da parte dell’IZS – Servizio di Certificazione Su ogni partita l’IZS esegue il campionamento sul prodotto ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti del disciplinare, secondo le frequenze riportate al punto 7.2 del presente Dispositivo di Controllo. Le prove sulle partite saranno effettuate procedendo al campionamento in funzione della produzione di “Vastedda della valle del Belice” costituente una partita. Verranno prelevati campioni rappresentativi della partita in funzione dell’0.4% circa del numero di Vastedde prodotte (una vastedda campionata ogni 250). Il prelievo dei campioni è effettuato dagli Ispettori di controllo, personale di ruolo o incaricato dall’IZS. L’Ispettore di controllo, una volta ricevuto l’incarico dall’IZS, effettua il prelievo in presenza del detentore della partita o di un suo delegato. Per effettuare le funzioni di campionamento, l’Ispettore di controllo ha diritto di accedere ai locali dove viene conservata la Vastedda della valle del Belìce; inoltre deve prendere visione della documentazione atta ad accerttare la rintracciabilità e le attività di autocontrollo. Qualora l’Ispettore, nell’espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità da quella risultante dagli atti documentali (es. richiesta di prelievo e suoi allegati), deve fare immediato rapporto all’IZS. Copia del rapporto è consegnata al detentore della partita (o al suo rappresentante). I campioni, costituiti da quattro aliquote generate dalla suddivisione in quattro parti di una singola forma di Vastedda, vengono chiusi individualmente in sacchetti plastici idonei e codificati in etichetta con la sigla Codice operatore + numero di partita + identificativi delle Vastedde + numero di aliquota + data del prelievo. Per ciascun campione, tre aliquote, contrassegnate rispettivamente con i numeri romani I, II e III sono custodite dall’Ispettore in un apposito contenitore refrigerato per consegnarlo al laboratorio di analisi dell’IZS (accreditato a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025). La Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 23 di 43 quarta aliquota, contrassegnata IV è consegnata al rappresentante legale dell’azienda controllata o al suo rappresentante, il quale la custodisce e può utilizzarla per prove di parte in caso di contestazione dei risultati analitici ufficiali. Gli esiti del controllo metrico, analitico e sensoriale dei prelievi effettuati, con la corrispondenza tra la partita e gli identificativi dei campioni sono riportati nella Scheda di valutazione (allegato n.9) L’Ispettore consegna i campioni da analizzare al Laboratorio di analisi competente entro 24 ore dall’effettuazione del prelievo. Il Laboratorio sottopone a prova le aliquote contrassegnate con il numero I e II, conservando quella contrassegnata con il numero III (detenuta dal laboratorio dell’IZS ed utilizzata in caso di contestazione dei risultati analitici effettuati). Il rapporto di prova con l’esito delle prove viene trasmesso all’Ufficio di Certificazione dell’IZS che ne valuta la conformità ai valori del disciplinare e ne rilascia l’attestazione di conformità, oppure, qualora necessario, comunica all’azienda ed al Consorzio di Tutela le eventuali Non Conformità per gli adempimenti di conseguenza. Al momento del prelievo in azienda l’Ispettore di controllo redige, in triplice copia, un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: Nominativo dell’Ispettore Nominativo del detentore della partita e suo indirizzo Eventuale nominativo del fiduciario del detentore della partita, delegato a presenziare al prelevamento Data e ora del campionamento Numero di forme e quantità, espressa in kg, costituente la partita N. identificativo della partita Codice individuale dei campioni prelevati Eventuali dichiarazioni del produttore sui campioni oggetto di campionamento Eventuale osservazioni dell’Ispettore. I verbali devono essere sottoscritti dall’Ispettore di controllo e dal detentore o dal suo rappresentante. L’originale deve essere trasmesso al Laboratorio di Certificazione dell’IZS, una copia del verbale è consegnata al detentore della partita, una copia rimane all’Ispettore. La partita sottoposta a campionamento ed alle prove chimico-metrico-sensoriali deve essere identificata e può essere commercializzata prima del rilascio dell’attestato di conformità. La partita risultante non conforme deve essere esclusa dal circuito DOP, se già immessa sul mercato deve essere ritirata ad opera del produttore ed opportunamente trattata. Esiti delle prove In caso di esito conforme delle prove del presente dispositivo di controllo, si può ritenere completata l’attività di valutazione di conformità della partita. In caso di esito non conforme della prova si procede, su richiesta del Detentore della partita, all’esame sull’aliquota (III) conservata relativamente al parametro non conforme. Se la seconda prova darà esito positivo il parametro sarà da ritenersi conforme. Due esiti negativi determinano il mancato rilascio dell’attestazione della partita esaminata. 8.3 Rilascio attestazione di conformità Il rilascio dell’attestazione di conformità della partita oggetto di analisi avviene entro cinque giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo al prelievo del campione, secondo l’articolazione temporale descritta di seguito: - l’IZS, ricevuto il modulo “Richiesta prove conformità Vastedda della valle del Belìce” (allegato n. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 24 di 43 6), con cadenza bimestrale dispone le visite degli Ispettori presso le aziende produttrici che ne hanno fatto richiesta; - gli Ispettori, dopo aver eseguito i controlli documentali sulla rintracciabilità del prodotto, eseguono il campionamento (identificazione documentale della quantità e del numero delle forme di Vastedda della valle del Belìce costituenti la partita); - le visite saranno comunicate al produttore almeno 48 ore prima a mezzo fonogramma; - i campioni sono prelevati in azienda dagli Ispettori che li porteranno in giornata presso la sede del Laboratorio di certificazione dell’IZS; - il Laboratorio di certificazione dell’IZS trasmette le aliquote dei campioni prelevati ai diversi laboratori il primo giorno lavorativo successivo al prelievo, mentre conserverà la III aliquota; - il Laboratorio incaricato invia il rapporto di prova al Laboratorio di certificazione dell’IZS entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del campione; - il Laboratorio di certificazione dell’IZS rilascia l’attestazione di conformità (o non conformità) entro un giorno lavorativo dal ricevimento dei rapporti di prova da parte del laboratorio incaricato. 9. Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti 9.1 Documentazione dell’attività E’ responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione e dal presente dispositivo di controllo, per le specifiche attività effettuate e disciplinate ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”. Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell’IZS e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguata documentazione prodotta in autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità di prodotti e processi, dell’osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute e immesse nel circuito della denominazione Vastedda della valle del Belìce. 9.2 Documentazione sistematicamente trasmessa all’IZS Con esclusione dei produttori latte, tutti i rimanenti soggetti riconosciuti sono obbligati a fornire all’IZS sistematica comunicazione, entro il giorno 10 del mese successivo, in relazione alle quantità mensili di produzioni ricevute ai fini della denominazione e delle successive quantità nello stesso mese lavorate ed immesse nel circuito della denominazione Vastedda della valle del Belìce. In particolare si evidenziano i successivi, specifici, adempimenti. I caseifici riconosciuti sono tenuti a trasmettere all’IZS sistematica comunicazione mensile: - delle quantità di latte approvvigionato per ogni fornitore (allevamento o altro caseificio riconosciuti); - delle quantità di latte idoneo effettivamente avviato alla trasformazione ai fini della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” presso la propria struttura (od eventualmente ceduto ad altre strutture), - delle quantità di formaggio atto a divenire Vastedda della valle del Belìce ottenuto all’origine; - delle quantità di formaggio mensilmente confezionato come “Vastedda della valle del Belìce”. In caso di mancata comunicazione dei dati sopra richiesti entro i termini previsti, l’IZS solleciterà l’Azienda alla loro trasmissione entro un tempo prefissato segnalando nel contempo, e fino ad avvenuta integrazione, che i lotti non documentati saranno esclusi dal circuito tutelato della Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 25 di 43 denominazione e dalle operazioni di apposizione del marchio della denominazione “Vastedda della valle del Belice”. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito di cui sopra l’IZS attiverà la procedura di sospensione del soggetto dal sistema dei controlli. 10.Gestione delle Non Conformità A seguito di verifiche/controlli effettuati sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto lungo tutta la filiera produttiva, si possono rilevare delle “Non Conformità”. Per “Non Conformità” si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e/o di prodotto indicati nel Disciplinare e nel presente Dispositivo di Controllo cui tutti gli Operatori coinvolti nella filiera produttiva (Produttori di latte e Caseificatori) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di formaggio come "Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria. Le non conformità possono essere rilevate sia dagli Operatori coinvolti nel corso delle specifiche attività del Formaggio "Vastedda della valle del Belìce” lungo tutta la filiera produttiva, sia dall’IZS quale organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per effettuare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere comunicate e gestite dall’IZS lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare non siano commercializzati come prodotto “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria. A tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle non conformità. Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera del Formaggio “Vastedda della valle del Belìce”, le modalità di gestione delle non conformità rilevate. 10.1 Gestione delle non conformità da parte degli Operatori Se gli Operatori coinvolti nella filiera del Formaggio Vastedda della valle del Belìce rilevano delle non conformità, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità: tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all’interno dei requisiti di conformità; rendere disponibili evidenze delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla produzione della Vastedda della valle del Belìce in protezione nazionale transitoria; in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza che il formaggio non venga commercializzato come “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria; comunicare tempestivamente all’IZS le non conformità rilevate e i provvedimenti presi. 10.2 Individuazione delle non conformità da parte dell’IZS Durante i controlli di conformità gli Ispettori di controllo possono rilevare delle non conformità. E’ loro cura stabilire se queste possano essere classificate come: non conformità lievi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 26 di 43 sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come “Vastedda della valle del Belìce” in protezione nazionale transitoria; non conformità gravi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come “Vastedda della valle del Belìce " in protezione nazionale transitoria; La gravità delle non conformità nonché le iniziative e decisioni assunte sono riportate nello schema dei “Controlli del formaggio Vastedda della valle del Belìce Rev. 0”, allegato al presente documento che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Se durante i controlli (verifiche ispettive, documentali ed analitiche) vengono rilevate non conformità classificate come lievi (sul processo, sul prodotto e/o carenza delle registrazioni sulla documentazione ecc.) l’IZS provvede al trattamento della non conformità e all’applicazione delle specifiche azioni correttive (intensificazione temporanea delle visite ispettive, intensificazione temporanea dei controlli analitici, intensificazione temporanea dei controlli documentali ecc). Le non conformità gravi riconducibili ad uno specifico lotto vengono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme affinché possa essere escluso dal circuito della Vastedda della valle del Belìce. Ove necessario si procede all'eventuale ritiro dei lotti in commercio ed alla eliminazione delle etichette sulle Vastedde già confezionati ed etichettate (nei casi in cui il prodotto sia stato già identificato come “Vastedda della valle del Belìce " in protezione nazionale transitoria). 10.3 Gestione delle non conformità da parte dell’IZS L’IZS, in conformità alle disposizioni vigenti, comunica le situazioni non conformi qualificate come “Gravi” all’Autorità competente per quanto di specifica responsabilità; tutti i provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito della denominazione saranno comunicati all’Ispettorato Centrale Controllo Qualità (ICCQ) del MiPAAF, alla Regione Sicilia ed al Consorzio di Tutela. 11 – Provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal sistema dei controlli Fatte salve le disposizioni di dettaglio a fronte delle diverse situazioni non conformi di cui al successivo Schema dei controlli, a garanzia della complessiva rispondenza delle produzioni alla disciplina vigente per il circuito della denominazione DOP “Vastedda della valle del Belìce” nonché della corretta applicazione del dispositivo di controllo previsto con il presente Piano, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l’IZS può adottare provvedimenti di sospensione o revoca dei soggetti produttivi dal sistema dei controlli della denominazione protetta. Infatti, nei casi in cui la sola esclusione dal circuito della denominazione non risultasse misura sufficiente per l’adeguato trattamento di una situazione non conforme si rende necessario porre in essere misure correttive più stringenti a garanzia del circuito tutelato. In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato la temporanea inibizione all’immissione del prodotto nel circuito tutelato e all’uso della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”, con esclusione dal circuito protratta fino ad accertato ripristino delle condizioni di conformità previste dal disciplinare e dal presente dispositivo. Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall’ IZS mediante attività di verifica ispettiva. Il provvedimento di sospensione può essere deciso, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 27 di 43 casistica, quando: si riscontra una situazione di non conformità relativa ad aspetti strutturali che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto; gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto; il presente dispositivo prevede tale provvedimento a fronte di specifiche non conformità; la reiterazione o la molteplicità di situazioni di non conformità gravi sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla compatibilità del soggetto con i requisiti della DOP “Vastedda della valle del Belìce”; il soggetto interessato ostacola l’esecuzione dei controlli di conformità; il soggetto interessato utilizza il riconoscimento ai fini della denominazione in modo improprio o ingannevole; il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso. Il Comitato di Certificazione dell’IZS invia al soggetto interessato notifica del provvedimento di sospensione stabilendo, se applicabile, il periodo di tempo entro il quale dovranno essere attuate le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate. Salvo diverse disposizioni, il provvedimento di sospensione potrà avere una durata massima di 60 giorni, oltre la quale il Comitato di Certificazione dell’IZS provvede all’emissione di un provvedimento di revoca. Nei casi di più gravi infrazioni o inadempienze potrà essere deliberato un provvedimento di revoca dei soggetti produttivi dal sistema dei controlli della denominazione “Vastedda della valle del Belìce”. Il provvedimento di revoca ha carattere definitivo e comporta, per il soggetto interessato dal provvedimento, la perdita del riconoscimento nel sistema dei controlli, del diritto all’uso della denominazione e dei relativi marchi identificativi. Il provvedimento di revoca può essere deciso, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando: il soggetto interessato rifiuta l’esecuzione dei controlli di conformità; il soggetto interessato attua misure del tutto inadeguate a seguito di un provvedimento di sospensione ; il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l’attività produttiva. Il Comitato di Certificazione dell’IZS invia al soggetto interessato notifica del provvedimento di revoca, specificando le motivazioni che hanno condotto al provvedimento stesso. Qualora un soggetto incorso in un provvedimento di revoca intenda richiedere nuovamente l’accesso al sistema dei controlli della denominazione protetta DOP “Vastedda della valle del Belìce”, lo stesso dovrà produrre all’IZS una nuova formale istanza di adesione e ripetere l’iter previsto per il riconoscimento; la rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l’accettazione della richiesta e l’avvio del nuovo iter di riconoscimento. I provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal circuito della DOP “Vastedda della valle del Belìce” saranno comunicati alle Autorità competenti: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Sicilia e Consorzio di Tutela incaricato. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” Servizio certificazioni Dispositivo per il controllo di conformità del formaggio VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE Ed. 0 Rev. 0 Emiss. 11.12.07 Formaggio in Protezione Nazionale Transitoria pagina 28 di 43 12. Ricorsi L’operatore può proporre ricorso scritto da inviare al Comitato di Certificazione dell’IZS contro le decisioni assunte dallo stesso ufficio, da inviare al Comitato d’Appello, esponendo le ragioni del suo dissenso e trasmettendo idonea documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il Comitato Certificazioni, con eventuale azione consultiva del Comitato d’Appello o il Comitato d’Appello stesso decide entro trenta giorni dalla data di arrivo dell’istanza, rigettandola od accogliendola, anche parzialmente. Del provvedimento deve essere data notizia all’Operatore, presso l’azienda, mediante raccomanda da inviare entro i cinque giorni successivi all’assunzione dello stesso. Le spese relative al ricorso sono a carico di coloro che perdono il ricorso. 13. Riservatezza Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sulla denominazione, l’IZS assicura ai soggetti della filiera della denominazione “Vastedda della valle del Belìce” il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con i soggetti ai fini dell’espletamento dei controlli di conformità. Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria 14. Schema dei controlli Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Riconoscimento iniziale (Par. 5.1.1) Allevamento Mantenimento dei requisiti (variazioni delle situazioni di riconoscimento; Par. 5.2.1) ID Produrre richiesta di accesso e allegare alla richiesta idonea documentazione (all. 1 e 2) allegare alla richiesta codice stalla allegare alla richiesta idonea documentazione di allevare animali atti a produrre latte secondo quanto disciplinato allegare alla richiesta idonea documentazione e dichiarazione conoscenza modalità alimentazione ovini. 1 Attività di controllo Tipo di controllo Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF D Ad ogni richiesta Allevamento richiedente Elenco allevamenti e capacità produttiva alla fine di ogni anno solare D Ad ogni richiesta D D/I Descrizione Ubicazione (par. 6 lett. C1) In territorio delimitato Adeguatezza strutture e impianti Razza degli animali allevati Idoneità sanitaria Alimentazione degli animali L’alimentazione deve essere conforme a quanto previsto dal disciplinare (par. 6 lett. D2 e D3 e non possono essere utilizzati alimenti contenenti OGM (par. 6 lett. D2) Verifica adeguatezza e completezza dati allevamento L'allevamento degli animali deve avvenire nei territori di produzione (par. 6 lett. C1) Ubicazione dell'azienda e dei pascoli nella zona di produzione Autocontrollo Il latte deve provenire da pecore di razza Valle del Belice (par. 6 lett. B) Comunicare variazioni ubicazione 2 3 4 Controllo idoneità richiesta Controllo attribuzione codice di stalla Controllo dichiarazione APA su razza animali allevati Controllo tipo di alimentazione, luoghi di deposito e cartellini mangimi 5 Verifica ispettiva e idoneità allevamento 6 Controllo variazioni comunicate I D Tipo Revisione 01 del Comunicare variazioni condizioni di allevamento, produzione e conservazione latte 11/12/072766 Gravità Azione correttiva Trattamento Ubicazione fuori zona Diniego riconoscimento Allevamento richiedente Carenze della documentazione Ad ogni richiesta Allevamento richiedente Allevamento di altre razze ovine Sospensione procedura di riconoscimento Sospensione procedura di riconoscimento Richiesta integrazione documentazione Richiesta eliminazione capi altre razze Ad ogni richiesta Allevamento richiedente Presenza in azienda di alimenti non conformi o mangimi non OGM free Sospensione procedura di riconoscimento Richiesta adeguamento alimentazione Ad ogni richiesta Allevamento richiedente Mancata adeguatezza delle condizioni Sospensione procedura di riconoscimento Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettivsa Ad ogni comunicazione di variazione Allevamento riconosciuto 7 Razza, alimentazione, produzione e conservazione latte (Par. 6 lett. B, D, E 1, E3 e E4) Non conformità 8 Controllo variazioni comunicate D Ad ogni comunicazione di variazione 9 Verifica ispettiva I Secondo necessità, in relazione a variazioni Allevamento riconosciuto Elenco allevamenti Ubicazione fuori zona nuovo sito Grave Revoca riconoscimento Mancata comunicazione variazione Grave Esclusione da circuito sino ad adeguamento Mancata comunicazione variazioni condizioni di allevamento con pregiudizio della conformità Grave Mancata adeguatezza condizioni Grave Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento condizioni Sospensione da sistema di controllo Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento condizioni Sospensione da sistema di controllo Attesa adeguamento e verifica ispettiva nuovo sito Verifica ispettiva a riscontro adeguamento condizioni Verifica ispettiva a riscontro adeguamento condizioni Pagina 29 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Mantenimento dei requisiti (variazioni delle situazioni di riconoscimento; Par. 5.2.1) Adeguatezza strutture e impianti Categoria Autocontrollo ID Comunicare variazioni anagrafiche e titolarità dell’allevamento 10 Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Anagrafica e titolarità Controllo variazioni comunicate D Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Ad ogni comunicazione di variazione Allevamento riconosciuto Documentazione comunicata a MiPAAF Tipo 11 Idoneità sanitaria allevamento Comunicare variazioni idoneità sanitaria allevamento 12 Cessazione attività(par. 5.3) Cessazione attività o recesso da sistema di controllo 13 Allevamento del bestiame Identificazione e rintracciabilità Identificazione e registrazione animali Latte pronto per conferimento o vendita Identificazione e rintracciabilità Identificazione e rintracciabilità produzioni lattiere Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo Identificare gli animali e registrare consistenza (registro di stalla e registro lotti di produzione per consistenza lattifere) Registrare sistematicamente quantitativi ceduti o conferiti (libretto di stalla, distinta di raccolta) Conformità Latte intero crudo di origine ovina(Par. 6.B.1) Razza alimentazione Conferire o cedere ai fini della denominazione esclusivamente latte ovino conforme per origine 16 Registrare attività di preparazione del caglio. Predisporre apposite schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna preparazione del caglio.(Par. 6 E5E6) 17 Allevamento Preparazione del caglio artigianale.(se è presente questa fase o parti di essa in allevamento) Revisione Identificazione e rintracciabilità 01 del 11/12/072766 14 15 Controllo variazioni comunicate Controllo comunicazione cessazione o recesso Controllo identificazione Controllo adeguatezza registrazioni Controllo idoneità trattamenti latte alla stalla Controllo presenza adeguatezza registrazioni. Non conformità Gravità Lieve Richiesta integrazione anagrafica Mancata comunicazione titolarità allevamento Grave Mancata comunicazione perdita idoneità sanitaria allevamento Grave Inibizione accesso nuova titolarità circuito tutelato sino al riconoscimento del nuovo allevamento Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Mancata comunicazione cessazione attività o recesso Identificazione carente con perdita tracciabilità Grave Revoca riconoscimento e cancellazione da elenco Grave Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento identificazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento identificazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento registrazioni Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento registrazioni Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze ad IZS. Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni. Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni Ad ogni comunicazione di variazione Allevamento riconosciuto D Ad ogni comunicazione di variazione Allevamento riconosciuto I 10 Allevamento riconosciuto 10 Allevamento riconosciuto Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità Grave I 10 Allevamento riconosciuto I/D Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Latte misto con caprino o bovino o latte sottoposto a trattamenti che inficino la caratteristica di intero e crudo. Carenza registrazioni senza perdita di rintracciabilità Grave I Caseificio riconosciuto Trattamento Mancata comunicazione variazione anagrafica D Elenco allevamenti Azione correttiva Lieve Aggiornamento anagrafica allevamento Richiesta invio evidenze ripristino idoneità sanitaria allevamento per annullamento sospensione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento caratteristiche latte intero crudo Verifica adeguamento documentazione integrativa. Nuova verifica in caso di mancato adeguamento. Pagina 30 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Tipo Corretta modalità di allevamento agnelli. (Par. 6 E5). Il Caglio deve essere preparato secondo quanto previsto dal disciplinare (Par. 6 E5). Riconoscimento iniziale Raccoglitore (centro di raccolta) Revisione Ubicazione (par. 6 lett. C1) In territorio delimitato Adeguatezza strutture e impianti Idoneità sanitaria, capacità produttiva e dati informativi raccoglitore 01 del Operare in conformità al disciplinare ed effettuare opportune registrazioni. Operare in conformità al disciplinare ed effettuare opportune registrazioni. allegare alla richiesta idonea documentazione allegare alla richiesta idonea documentazione 11/12/072766 Gravità Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Allevamento animali destinati alla produzione di caglio non conforme Grave 20 Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità. 21 Azione correttiva Trattamento Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. Esclusione del caglio ottenuto da allevamenti non conformi. Sospensione per 3 mesi del soggetto e richiesta di adeguamento. Verifica avvio corretto procedura di registrazione Lieve Richiesta di integrazione dati entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione. Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Processo di preparazione del caglio non conforme Grave Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. Esclusione del caglio non conforme Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento : sospensione e nuova verifica. Verifica avvio corretto procedura di registrazione.. 23 Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità. Lieve Richiesta di integrazione dati entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione. 24 Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. Diniego riconoscimento 18 Conformità al disciplinare. Non conformità 19 22 25 26 Verifica condizioni di allevamento degli animali destinati alla produzione del caglio e delle relative registrazioni. Verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni. Controllo richiesta Controllo completezza documentazione I I Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Caseificio riconosciuto Caseificio riconosciuto D Ad ogni richiesta Raccoglitore richiedente D Ad ogni richiesta Raccoglitore richiedente Elenco raccoglitori e capacità produttiva Ubicazione fuori zona Carenze della documentazione Sospensione procedura di riconoscimento Verifica ispettiva alla fine del periodo di sospensione. Richiesta adeguamento e verifica di sorveglianza dopo 1 mese. Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento. sospensione e nuova verifica. Verifica avvio corretto procedura di registrazione.. Richiesta integrazione documentazione Pagina 31 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo 27 Verifica ispettiva Tipo di controllo Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Ad ogni richiesta Raccoglitore richiedente Ad ogni comunicazione di variazione Ad ogni comunicazione di variazione Raccoglitore riconosciuto Ad ogni comunicazione di variazione Raccoglitore riconosciuto Secondo necessità, in relazione a variazioni Raccoglitore riconosciuto D Ad ogni comunicazione di variazione Raccoglitore riconosciuto I 100 Descrizione I Mantenimento dei requisiti Ubicazione (par. 6 lett. C1) In territorio delimitato Adeguatezza strutture e impianti Anagrafica e titolarità Idoneità sanitaria centro di raccolta Comunicare variazioni ubicazione Comunicare variazioni anagrafiche e titolarità centro di raccolta Comunicare variazioni idoneità sanitaria centri di raccolta Raccoglitore (centro di raccolta) 28 29 30 31 Controllo variazioni comunicate Controllo variazioni comunicate Controllo variazioni comunicate D D D Verifica ispettiva I Cessazione attività (par. 5.3) Cessazione attività Cessazione attività o recesso da sistema di controllo Acquisto latte Identificazione e rintracciabilità Identificazione latte approvvigionato Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo Accertare presenza e adeguatezza documentazione di fornitura 32 33 Controllo comunicazione cessazione o recesso Controllo documentazione di fornitura Revisione 01 del Accertare corretta provenienza latte, da allevamenti riconosciuti ed idonei 11/12/072766 35 Controllo corretta provenienza latte approvvigionato I 100 Non conformità Tipo Elenco raccoglitori e capacità produttiva Raccoglitore riconosciuto Raccoglitore riconosciuto 34 Latte da allevamenti riconosciuti e idonei Documentazione comunicata a MiPAAF Raccoglitore riconosciuto Elenco raccoglitori Inadeguatezza di strutture, impianti o altre condizioni Ubicazione fuori zona nuovo sito Mancata comunicazione variazione anagrafica Gravità Azione correttiva Trattamento Diniego riconoscimento Grave Revoca riconoscimento Lieve Richiesta integrazione anagrafica Aggiornamento anagrafica raccoglitori Mancata comunicazione perdita idoneità sanitaria Grave Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Mancata adeguatezza condizioni Grave Mancata comunicazione cessazione attività o recesso Carenze documentazione senza perdita di tracciabilità Grave Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento condizioni Sospensione da sistema di controllo Revoca riconoscimento e cancellazione da elenco Richiesta invio evidenze ripristino idoneità sanitaria centro di raccolta per annullamento sospensione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento condizioni Carenze documentazione con perdita di tracciabilità Grave Immissione nel circuito di latte da produttori non riconosciuti o non idonei Grave Lieve Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento documentazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento Verifica adeguamento documentazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento documentazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure approvvigionament o Pagina 32 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Raccoglitore (centro di raccolta) Autocontrollo ID Registrare sistematicamente quantità e origine latte approvvigionato 36 Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Rintracciabilità Controllo idoneità registrazioni I Entità del controllo per anno (in %) 100 Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Raccoglitore riconosciuto Approvvigionamento (quanto e da dove) per ogni raccoglitore Tipo 37 Eventuale stoccaggio latte Conformità a disciplinare Latte intero, crudo e di pecora (par. 6 lett. B) immettere a DOP esclusivamente latte intero, crudo e di pecora conforme al disciplinare 38 Identificazione e rintracciabilità Identificazione stoccaggio Identificare contenitori e prodotto in stoccaggio 39 Revisione 01 del Registrare contenitori e prodotto stoccato 11/12/072766 41 Gravità Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Registrazioni carenti con perdita tracciabilità Grave Esclusione da circuito del prodotto non tracciato Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento registrazioni Esclusione da circuito del prodotto non conforme Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento Richiesta adeguamento modalità registrazioni e invio evidenze ad IZS Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non identificato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure identificazione Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Raccoglitore riconosciuto Impiego a DOP di latte non conforme Grave 100 Controllo idoneità identificazione 100 Raccoglitore riconosciuto Carenze identificazione senza perdita di tracciabilità Lieve I Carenze identificazione con perdita di tracciabilità Grave Carenze registrazioni senza perdita di tracciabilità Lieve I 100 Raccoglitore riconosciuto Trattamento Lieve I Controllo idoneità registrazioni Azione correttiva Registrazioni carenti senza perdita tracciabilità Controllo idoneità latte approvvigionato 40 Rintracciabilità Non conformità Verifica adeguamento documentazione registrazioni integrative, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure approvvigionament o Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure identificazione Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Pagina 33 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Tipo Latte pronto per vendita Caseificare entro 48h dalla prima mungitura (par. 6 lett. E3 Stoccare e consegnare entro un tempo compatibile con il requisito 43 Controllo tempi di stoccagio e consegna Identificazione e rintracciabilità Identificazione Identificare latte venduto 44 Controllo idoneità identificazione I/ D 100 I 100 Grave Raccoglitore riconosciuto Mancato rispetto procedure di stoccaggio e consegna Grave Raccoglitore riconosciuto Carenze identificazione senza perdita di tracciabilità Lieve Carenze identificazione con perdita di tracciabilità Grave Carenze registrazioni senza perdita di tracciabilità Lieve Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità Grave 45 Raccoglitore (centro di raccolta) Rintracciabilità Registrare identificazione latte venduto (quale, quanto e dove) 46 47 Revisione 01 del 11/12/072766 Controllo idoneità registrazioni I 100 Gravità Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità 42 Conformità al disciplinare Non conformità Raccoglitore riconosciuto Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ogni raccoglitore Azione correttiva Trattamento Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure registrazione Richiesta adeguamento procedure stoccaggio e consegna Esclusione prodotto non conforme da circuito tutelato Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze ad IZS. Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non identificato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure identificazione Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze a IZS Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure registrazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure registrazione Nuova visita ispettiva per controllo adeguamento Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure identificazione Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure registrazione Pagina 34 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Comunicare mensilmente all’ente certificatore quantità di latte ritirato da ogni allevamento riconosciuto e quantità vendute per ogni caseificio 48 Controllo comunicazione quantitativi latte ritirato e venduto Tipo di controllo Descrizione D Entità del controllo per anno (in %) 100 Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Tipo Raccoglitore riconosciuto 49 Riconoscimento iniziale Caseificio Conformità a disciplinare Caseificazione entro 48 ore dall’effettuazione della prima mungitura (par. 6 lett. E3) Immettere a DOP esclusivamente latte conservato per tempo compatibile con disciplinare 50 Ubicazione (par. 6 lett. C1) In territorio delimitato (par. 6 lett. C1) 51 Adeguatezza strutture e impianti Idoneità sanitaria, capacità produttiva e dati informativi caseificio Produrre richiesta di accesso e allegare alla richiesta idonea documentazione Allegare documentazione prevista 52 53 Mantenimento dei requisiti (variazioni delle situazioni di riconoscimento) (Par 5.2.1.) Ubicazione (par. 6 lett. C) In territorio delimitato (par. 6 lett. C1) Comunicare variazioni ubicazione 54 Adeguatezza strutture e impianti Anagrafica e titolarità Comunicare variazioni anagrafiche e titolarità caseificio 55 56 Revisione 01 del 11/12/072766 Controllo idoneità tempi di conservazione Controllo richiesta Controllo completezza documentazione Non conformità Gravità Azione correttiva Trattamento Mancata trasmissione entro i termini previsti Lieve Sollecito integrazione dati entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei termini Mancato rispetto termini sollecito Immissione a DOP di latte non idoneo per conservazione prolungata Grave Sospensione da sistema di controllo Grave Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure stoccaggio e consegna Diniego riconoscimento I 100 Raccoglitore riconosciuto D Ad ogni richiesta Caseificio richiedente D Ad ogni richiesta Caseificio richiedente Carenze della documentazione Sospensione procedura di riconoscimento I Ad ogni richiesta Caseificio richiedente Inadeguatezza di strutture, impianti o altre condizioni Ubicazione fuori zona nuovo sito Diniego riconoscimento Verifica ispettiva Controllo variazioni comunicate D Ad ogni comunicazione di variazione Caseificio riconosciuto Controllo variazioni comunicate D Ad ogni comunicazione di variazione Caseificio riconosciuto Elenco caseifici e capacità produttiva Elenco caseifici e capacità produttiva Ubicazione fuori zona Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure stoccaggio e consegna Richiesta integrazione documentazione Grave Revoca riconoscimento Mancata comunicazione variazione anagrafica Lieve Richiesta integrazione anagrafica Aggiornamento anagrafica Mancata comunicazione variazione titolarità Grave Inibizione accesso nuova titolarità a circuito tutelato Riconoscimento nuovo caseificio Pagina 35 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Comunicare variazioni idoneità sanitaria caseificio. Comunicare variazioni capacità produttiva. 57 Attività di controllo Tipo di controllo Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Ad ogni comunicazione di variazione Caseificio riconosciuto Mancata comunicazione perdita idoneità sanitaria Grave Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta invio evidenze ripristino idoneità sanitaria caseificio per annullamento sospensione Secondo necessità, in relazione a variazioni Caseificio riconosciuto Mancata adeguatezza condizioni Grave Verifica ispettiva a riscontro adeguamento condizioni Ad ogni comunicazione di variazione Caseificio riconosciuto Assenza comunicazione variazioni. Grave D Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento condizioni Sospensione da sistema di controllo Esclusione e sospensione da circuito Ad ogni comunicazione di variazione Caseificio riconosciuto Revoca riconoscimento e cancellazione da elenco Lieve I 100 Mancata comunicazione cessazione attività o recesso Carenze documentazione senza perdita di tracciabilità Grave D Carenze documentazione con perdita di tracciabilità Grave Caseificio riconosciuto Immissione nel circuito di latte da produttori o raccoglitori non riconosciuti o non idonei Grave Caseificio riconosciuto Mancato aggiornamento elenco trasportatori latte e mancato rispetto a quanto previsto (Par 7.5.1) Grave Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento documentazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento Esclusione prodotto non tracciato da circuito tutelato. Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento Descrizione Idoneità sanitaria stabilimento 58 Controllo variazioni comunicate D Verifica ispettiva I Modalità di trasporto latte Cessazione attività Cessazione attività Cessazione attività o recesso da sistema di controllo Accettazione materia prima Identificazione e rintracciabilità Identificazione latte approvvigionato Comunicare aggiornamento elenco trasportatori latte. Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo Accertare presenza e adeguatezza documentazione di fornitura 59 60 61 Controllo variazioni comunicate Controllo comunicazione cessazione o recesso Controllo documentazione di fornitura Revisione 01 del Accertare corretta provenienza latte, da allevamenti o raccoglitori riconosciuti ed idonei 63 Identificazione e rintracciabilità durante i trasferimenti (Par. 7.3 e 7.4.) Mantenere aggiornato elenco trasportatori latte così come previsto (Par. 7.5.1.) 64 11/12/072766 Controllo corretta provenienza latte approvvigionato Controllo elenco trasportatori I 100 D/I 100 Non conformità Tipo Caseificio riconosciuto 62 Latte da allevamenti riconosciuti e idonei Documentazione comunicata a MiPAAF Elenco caseifici Gravità Azione correttiva Trattamento Verifica ispettiva supplementare per verificare corretta gestione elenchi Verifica adeguamento documentazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento documentazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure approvvigionament o Verifica ispettiva a riscontro adeguamento. Pagina 36 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Caseificio Accettazione materia prima Autocontrollo ID Registrare sistematicamente quantità e origine latte approvvigionato 65 Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Rintracciabilità Controllo idoneità registrazioni I Entità del controllo per anno (in %) 100 Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Caseificio riconosciuto Quantità di latte approvvigionate (quanto e da dove) per ogni caseificio Tipo 66 Comunicare mensilmente all’ente certificatore la quantità di latte ritirato da ogni allevamento, raccoglitore o caseificio riconosciuti 67 Controllo comunicazione quantitativi latte ritirato D 100 Caseificio riconosciuto 68 Caseificio Stoccaggio latte al caseificio (se presente) Conformità a disciplinare Latte intero, crudo e di pecora (par. 6 lett. E1, E2) immettere a DOP esclusivamente latte intero, crudo e di pecora conforme al disciplinare 69 Identificazione e rintracciabilità Identificazione stoccaggio Identificare contenitori e prodotto in stoccaggio 70 71 Revisione 01 del 11/12/072766 Controllo idoneità latte approvvigionato per DOP Controllo idoneità identificazione Non conformità I 100 Caseificio riconosciuto I 100 Caseificio riconosciuto Gravità Azione correttiva Trattamento Registrazioni carenti senza perdita tracciabilità Lieve Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Registrazioni carenti con perdita tracciabilità Grave Mancata trasmissione entro i termini previsti Lieve Esclusione da circuito del prodotto non tracciato Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento registrazioni Sollecito integrazione dati entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei termini Mancato rispetto termini sollecito Impiego a DOP di latte non conforme a disciplina Grave Sospensione da sistema di controllo Grave Carenze identificazione senza perdita di tracciabilità Lieve Carenze identificazione con perdita di tracciabilità Grave Esclusione da circuito del prodotto non conforme Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento Richiesta adeguamento modalità identificazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non identificato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure identificazione Verifica adeguamento documentazione integrativa registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure approvvigionament o Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure identificazione Pagina 37 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Registrare contenitori e prodotto stoccato 72 Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Rintracciabilità Controllo idoneità registrazioni I Entità del controllo per anno (in %) 100 Elemento controllato Documentazione comunicata a MiPAAF Tipo Caseificio riconosciuto 73 Controlli interni materia prima (Par. 8.1.) Conformità dispositivo Conformità latte Esami di laboratorio (Par. 8 Tab. A). 74 Verifica conformità latte I/D 100 (come da Par 8.1) Caseificio riconosciuto 75 Trasformazione Identificazione e rintracciabilità Caseificio Revisione Identificazione Rintracciabilità 01 del Identificare latte avviato a DOP (par. 7.4) 76 Registrare latte avviato a DOP (Par. 7.5.1 77 Comunicare mensilmente all’ente certificatore la quantità di latte effettivamente avviato alla DOP 78 11/12/072766 Controllo idoneità identificazione I 100 Caseificio riconosciuto Controllo idoneità registrazioni I 100 Caseificio riconosciuto D 100 Caseificio riconosciuto Controllo comunicazione quantitativi latte avviato a DOP Non conformità Quantità latte avviato a DOP per ogni caseificio Gravità Carenze registrazioni senza perdita di tracciabilità Lieve Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità Grave Mancata esecuzione esami di laboratorio e/o mancata frequenza. Grave Riscontro latte non conforme. Azione correttiva Trattamento Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo. Richiesta adeguamento procedure registrazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo. Verifica adeguamento identificazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Grave Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo. Carenze identificazione con perdita di tracciabilità Grave Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità Grave Mancata trasmissione entro i termini previsti Lieve Esclusione prodotto non identificato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo. Richiesta adeguamento procedure identificazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo. Richiesta adeguamento procedure registrazione Sollecito integrazione dati entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei termini Intensificazione temporanea dei controlli analitici da parte dello stabilimento. In caso di conferma non conformità riesame delle attività connesse alle fasi di processo Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure identificazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure identificazione Richiamo scritto e richiesta adeguamento procedure entro 15 giorni Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure registrazione Pagina 38 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Identificazione e rintracciabilità Registrare attività di preparazione del caglio. Predisporre apposite schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna preparazione del caglio.(Par. 6 E5E6) Tipo Corretta modalità di allevamento agnelli. (Par. 6 E5). Il Caglio deve essere preparato secondo quanto previsto dal disciplinare (Par. 6 E5). Caseificio Preparazione del caglio artigianale (se presente). Revisione Operare in conformità al disciplinare ed effettuare opportune registrazioni. Operare in conformità al disciplinare ed effettuare opportune registrazioni. Conformità al disciplinare. 01 del 11/12/072766 Gravità Azione correttiva Trattamento Grave Sospensione da sistema di controllo Lieve Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Allevamento animali destinati alla produzione di caglio non conforme Grave Richiesta adeguamento modalità registrazione ed invio evidenze all’IZS. Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. Esclusione del caglio ottenuto da allevamenti non conformi. Sospensione per 3 mesi del soggetto e richiesta di adeguamento. 83 Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità. Lieve Richiesta di integrazione dati mancanti e avvio corretta procedura di registrazione. 84 Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Processo di preparazione del caglio non conforme Grave Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. Esclusione del caglio non conforme 86 Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità. Lieve Richiesta di integrazione dati mancanti e avvio corretta procedura di registrazione. 87 Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità. Grave Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto. 80 Controllo presenza adeguatezza registrazioni. I/D Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Caseificio riconosciuto 81 Conformità al disciplinare. Non conformità Mancato rispetto termini sollecito Carenza registrazioni senza perdita di rintracciabilità 79 Preparazione del caglio artigianale (se presente in tutte o solo alcune fasi). Documentazione comunicata a MiPAAF 82 85 Verifica condizioni di allevamento degli animali destinati alla produzione del caglio e delle relative registrazioni. Verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni. I I Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Almeno una volta su 10% dei soggetti riconosciuti. Caseificio riconosciuto Caseificio riconosciuto Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati Verifica adeguamento documentazione integrativa. Nuova verifica in caso di mancato adeguamento. Verifica avvio corretto procedura di registrazione.. Verifica ispettiva alla fine del periodo di sospensione. Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento : sospensione e nuova verifica. Verifica avvio corretto procedura di registrazione.. Richiesta adeguamento e verifica di sorveglianza dopo 1 mese. Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica. Verifica avvio corretto procedura di registrazione. Pagina 39 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Categoria Trasformazione Fasi processo produttivo Trasformazione Revisione Autocontrollo ID Caseificazione entro 48 dalla prima mungitura (par. 6 lett. E3) Trasformare latte entro 48 ore dalla prima mungitura 88 Il prodotto destinato alla produzione di Vastedda della valle del Belìce deve essere opportunamente identificato Identificare linee di lavorazione. Se il caseificio lavora anche latte non conforme tenere separate le due linee di lavorazione (Par.7.5.1) Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a latte in ingresso, recipiente di stoccaggio, attrezzature utilizzate e quantità prodotte 89 90 accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore se il caglio viene acquistato da un soggetto riconosciuto. attenersi alle disposizioni del disciplinare 92 Requisiti Identificazine e rintracciabilità Il caglio utilizzato deve essere in pasta di agnello Valle del Belice allevato nella zona di produzione (par. 6 lett. E5, E6) Utilizzazione delle attrezzature previste dal Disciplinare. Verificare la presenza di: Caldaia in rame, Tina di legno, Attrezzi in legno, Canestri in Giunco, Piddiaturi, Piatti in ceramica (par. 6 lett. E4, E7, E8) del Tipo di controllo Descrizione Tipologia del caglio 01 Attività di controllo 11/12/072766 Controllo idoneità latte lavorato Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Non conformità Tipo Gravità Caseificio riconosciuto Caseificazione oltre 48 ore dall’ effettuazione della prima mungitura Grave Azione correttiva Trattamento Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di trasformazione Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure di lavorazione Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica. Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure di registazioneure di lavorazione I 100 Controllo idoneità linee di lavorazione ed loro eventuale separazione spaziale e/o temporale I 100 Caseificio riconosciuto Mancata separazione temporale o spaziale delle linee produttive o mancato rispetto comunicazioni Grave Controllo dati identificativi e registrazione attività I 100 Caseificio riconosciuto Registrazioni carente senza perdita evidenza conformità prodotto Lieve Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corretta procedura di registrazione. Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto Grave Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di trasformazione Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure 91 93 Documentazione comunicata a MiPAAF Controllo adeguatezza documentazione. 100 Caseificio riconosciuto Altro tipo di caglio o documentazione carente tale da precludere rintracciabilità del prodotto Grave I Controllo conformità attrezzature. 100 Caseificio riconosciuto Uso di attrezzature diverse non previste dal disciplinare Grave I Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di trasformazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento linee lavorazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure e verifica idoneità completezza documentazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento attrezzature di lavorazione Pagina 40 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Processo di lavorazione conforme al Disciplinare. Identificazione e rintracciabilità prodotto Autocontrollo ID Attuare la lavorazione nei tempi e nei modi disciplinati , registrazione delle operazioni su apposita (Scheda di lavorazione). 94 Attività di controllo Tipo di controllo Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato I/D 100 Caseificio riconosciuto Descrizione Conformità al Disciplinare delle procedure di coagulazione, acidificazione pasta, filatura, salatura ed asciugatura (Par. 6 lett. E4-E5-E7E8-E9). Identificazione e rintracciabilità Identificare, secondo quanto necessario, i formaggi avviato a DOP Tipo Trasformazione Revisione 01 del 95 Registrazioni carente senza perdita evidenza conformità prodotto Lieve 96 Registrazioni carente con perdita evidenza conformità prodotto Grave Identificazione carente con perdita tracciabilità prodotto Grave Identificazione carente senza perdita rintracciabilità conformità prodotto Lieve Registrazione carente con perdita tracciabilità prodotto Grave Mancata trasmissione entro i termini previsti Lieve Registrare per ogni data il prodotto identificato ai fini della DOP (es. in Registro di produzione) 99 Comunicare mensilmente all’ente certificatore la quantità di formaggio atto a DOP ottenuta all’origine 100 11/12/072766 Gravità Grave Controllo idoneità identificazione prodotto I 100 Caseificio riconosciuto 98 Caseificio Non conformità Modalità di lavorazione difforme dal Disciplinare 97 Controllo e idoneità registrazioni. Documentazione comunicata a MiPAAF Controllo idoneità registrazioni Controllo comunicazione quantitativi formaggio ottenuto I 100 Caseificio riconosciuto D 100 Caseificio riconosciuto Quantità prodotte per ogni caseificio Azione correttiva Trattamento Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di trasformazione Richiesta adeguamento registrazioni entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione. Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di registrazione Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure identificazione Richiesta adeguamento registrazioni entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione. Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure registrazione Sollecito integrazione dati entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei termini Verifica ispettiva a riscontro adeguamento attrezzature di lavorazione Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica. Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure di registrazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure di identificazione Verifica avvio corretta procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica. Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure registrazione Pagina 41 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Conformità al disciplinare Caseificio Caratteristiche fisiche del prodotto finito: - forma - dimensione - peso - superficie - pasta (Par. 6 lett. F1) Accertare per ogni lotto la presenza dei requisiti di conformità previsti (Par. 7.1) Caratteristiche organolettiche e chimiche: - aroma - sapore - grasso - cloruro di sodio (Par. 6 lett. F1) Confezionamento identificazione e rintracciabilità Revisione Verifica delle caratteristiche organolettiche e chimiche (grasso e cloruro di sodio) del prodotto finito. 102 Controllo ponderale, e biometrico 103 Acquisizione e controllo idoneità analisi di caseificio 104 Controllo conformità ai requisiti disciplinati come da paragrafo 8.2 105 Acquisizione e controllo idoneità analisi di caseificio Conformità a disciplinare (Par. 6 lett. G1 G2 e G3) Materiali conformi al disciplinare e alle disposizioni di legge per imballaggi Utilizzare materiali conformi 106 Identificazione e rintracciabilità Identificazione e rintracciabilità Identificare e registrare il prodotto confezionato 107 01 del 11/12/072766 Controllo idoneità materiali di confezionamento Controllo idoneità identificazione e registrazioni I 100 D 100 A Vedi par. 7.1 Non conformità Tipo Gravità Azione correttiva Trattamento Mancato rispetto termini sollecito Mancata conformità alle caratteristiche del prodotto finito. Grave Sospensione da sistema di controllo Grave Caseificio riconosciuto Mancato rispetto frequenza autocontrollo Grave Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure di trasformazione Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze Caseificio riconosciuto Difformità per 1 o più dei requisiti disciplinati. Grave 101 Conformità del prodotto finito Documentazione comunicata a MiPAAF Caseificio riconosciuto 100 Caseificio riconosciuto Mancato rispetto frequenza autocontrollo Grave D 100 Caseificio riconosciuto Materiali non conformi Grave I 100 Caseificio riconosciuto Carenze documentali senza perdita di tracciabilità Lieve I Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento modalità di produzione Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze all’IZS Esclusione prodotto da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento materiali di confezionamento Richiesta adeguamento registrazioni e invio Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure di lavorazione Verifica evidenze integrazione autocontrollo, in caso di mancato adeguamento sospensione da sistema di controllo e nuova verifica ispettiva Verifica ispettiva a riscontro adeguamento modalità di produzione e caratteristiche prodotto finito Verifica evidenze integrazione autocontrollo, in caso di mancato adeguamento sospensione da sistema di controllo e nuova verifica ispettiva Verifica ispettiva a riscontro adeguamento materiali di confezionamento Controllo documentale adeguamento registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento Pagina 42 di pagine 43 Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belìce” – Protezione Nazionale Transitoria Soggetto Procedura o fase del processo Requisiti Categoria Autocontrollo ID Attività di controllo Tipo di controllo Descrizione Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato Revisione Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto 01 del - Marchio denominazione - Indicazione ministeriale - Prescrizioni aggiuntive protezione transitoria (Par. 6 lett. G e H e Par. 7.6). Attenersi alla designazione e modalità di presentazione disciplinate e approvate (Par. 7.6). 11/12/072766 109 Controllo correttezza elementi di designazione e presentazione e diciture I 100 Non conformità Tipo 108 Designazione e presentazione Documentazione comunicata a MiPAAF Caseificio riconosciuto Gravità Carenze documentali con perdita di tracciabilità Grave Designazione e presentazione non conformi a disciplinare Grave Azione correttiva Trattamento Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento procedure registrazione Inibizione all’uso delle presentazioni non conformi Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento designazione e presentazione Verifica ispettiva a riscontro adeguamento procedure registrazione Verifica ispettiva a riscontro corretto utilizzo designazione presentazione Pagina 43 di pagine 43