L’UNIONE
EUROPEA
L’ORGANIZZAZIONE
E LA SUA
EVOLUZIONE
19/12/2015
Definizione: L’Unione Europea
• L'Unione europea (UE) è un'organizzazione
di tipo sovranazionale e intergovernativo,
che dal 1° gennaio 2007 comprende 27
paesi membri indipendenti e democratici.
La sua istituzione sotto il nome attuale
risale al Trattato di Maastricht del 7
febbraio 1992 (entrato in vigore il 1°
novembre 1993), al quale tuttavia gli stati
aderenti sono giunti dopo il lungo cammino
delle Comunità europee precedentemente
esistenti.
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Tipicità dell’Unione
• L'Unione europea non è un'organizzazione tra
governi (come le Nazioni Unite) né una
federazione di Stati (come gli Stati Uniti
d'America), ma un organismo sui generis, alle
cui istituzioni gli stati membri delegano parte
della propria sovranità nazionale. Le sue
competenze spaziano dagli affari esteri alla
difesa, alle politiche economiche, all'agricoltura,
al commercio e alla protezione ambientale.
19/12/2015
Le tappe dell’Unione
09/05/1950 La Dichiarazione Schuman istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
18/04/1951 I sei stati fondatori (Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo) firmano il Trattato di Parigi, che istituisce ufficialmente la CECA.
23/05/1952 I sei stati firmano firmano il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa.
30/08/1954 L'Assemblea Nazionale Francese rigetta la CED, che non entrerà mai in vigore.
01/06/1955 Dal 1° al 3 giugno si svolge la fondamentale Conferenza di Messina.
25/03/1957 I Trattati di Roma istituiscono la Comunità Economica Europea.
01/07/1968 Entra in vigore l'unione doganale.
01/01/1973 Irlanda, Regno Unito e Danimarca entrano nella CEE.
giugno 1979 Prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo.
01/01/1981 La Grecia fa il suo ingresso nella CEE.
01/01/1986 Spagna e Portogallo entrano nella CEE. Firma dell'Atto Unico Europeo.
03/10/1990 L'unificazione tedesca comporta l'entrata automatica della oramai ex Repubblica
Democratica Tedesca nella CEE.
07/02/1992 I dodici stati CEE firmano il Trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione europea
dal 1° gennaio 1993.
01/01/1995 Austria, Svezia e Finlandia entrano nell'Unione Europea.
26/03/1995 In Francia, Benelux, Germania, Spagna e Portogallo entrano in vigore gli Accordi di
Schengen.
22/07/1997 La Dichiarazione sull'UEO istituisce una cooperazione rafforzata fra UE e UEO.
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……………cronologia
02/10/1997 I quindici stati membri dell'Unione firmano il Trattato di Amsterdam.
26/10/1997 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per l'Italia.
01/11/1997 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per l'Austria.
01/01/1999 Entra in vigore l'euro; è fissato il tasso di concambio con 11 precedenti valute nazionali.
01/01/2000 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per la Grecia.
25/03/2000 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per Danimarca, Finlandia, Svezia,
Islanda e Norvegia.
01/01/2002 L'euro diviene la valuta corrente di dodici paesi dell'Unione ed anche di San Marino,
Vaticano e Monaco, oltre che, de facto nei territori del Montenegro e del Kosovo (all'epoca
entrambi parte della confederazione di Serbia e Montenegro) e in Andorra.
01/01/2003 L'Unione succede all'ONU, in Bosnia ed Erzegovina, alla guida del contingente di
pacificazione della regione.
01/05/2004 L'UE si allarga a Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia.
29/10/2004 Viene firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
01/01/2007 L'UE si allarga a Bulgaria e Romania. La Slovenia adotta l'euro.
25/03/2007 L'UE compie 50 anni: in un vertice informale viene adottata la Dichiarazione di Berlino
per cercare di sbloccare l'impasse costituzionale.
23/06/2007 Il Consiglio europeo trova l'accordo sul Trattato di riforma che sostituirà la
Costituzione europea.
19/12/2015
CEE: comunità economica
europea
• La prima unione doganale fra paesi europei, la
cosiddetta Comunità Economica Europea, fu
istituita mediante il Trattato di Roma del 1957
e implementata nel 1958; successivamente
rinominata Comunità Europea, è oggi uno dei
tre pilastri dell'Unione Europea, secondo i
dettami del Trattato di Maastricht che ha
introdotto l'unione politica, nei campi della
"Giustizia e affari interni" e della "Politica
estera e di sicurezza comune".
19/12/2015
Unione Europea: un tempio greco
con tre pilastri
• L’Unione europea è una struttura istituzionale che
si può descrivere ricorrendo ad una metafora: un
tempio greco che poggia su tre pilastri.
• Il primo pilastro comprende le tre Comunità già
esistenti ( CEE, CECA, EURATOM)
• I due pilastri laterali sono costituiti dalla politica
estera e di sicurezza ( PESC) e dalla cooperazione
nel settore della giustizia e degli affari interni
(CGAI).
19/12/2015
Unione europea - Trattati, Istituzioni, Storia dell'integrazione europea
1952
1958
1967
1987
1993
1999
2003
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
Euratom (Comunità Europea dell'Energia Atomica)
Comunità Economica
Comunità Europea (CE)
Europea (CEE)
Comunità europee:
CECA, CEE, Euratom
2007 ?
Giustizia e
affari
Giustizia e
interni
affari interni (GAI)
(GAI)
Politica estera e di
sicurezza comune (PESC)
U N I O N E E U R O P E A (U E)
Trattato di
Parigi
Trattati di Trattato di Atto unico Trattato di Trattato di Trattato di
Roma
fusione
europeo Maastricht Amsterdam Nizza
19/12/2015
Trattato
di riforma
Dichiarazioni, atti, trattati e accordi
1950 Dichiarazione Schuman
1951 Trattato di Parigi
1954 Trattato di Bruxelles
modificato sull'UEO
1957 Trattati di Roma
1965 Trattato di fusione
1970 Trattato di Lussemburgo
1985 Accordi di Schengen
1986 Atto Unico Europeo
1992 Trattato di Maastricht
19/12/2015
1994 Compromesso di
Ioannina
1997 Dichiarazione sull'UEO
1999 Trattato di Amsterdam
2001 Trattato di Nizza
2001 Dichiarazione di Laeken
2004 Costituzione europea
2007 Dichiarazione di Berlino
2007 Trattato di riforma
L’organizzazione
• L'Unione europea si articola intorno alle istituzioni
inizialmente previste nell'ambito delle Comunità
Europee e dei suoi organi specifici.
• Le principali istituzioni dell'Unione europea sono:
• il Parlamento europeo
• il Consiglio dell'Unione europea
• il Consiglio europeo
• la Commissione Europea
• la Corte di giustizia delle Comunità europee
• la Corte dei Conti europea, Il Mediatore Europeo,
Il Garante europeo della protezione dei dati
• E dagli organismi finanziari che analizzeremo in
seguito
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IL Parlamento europeo
•
•
il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini
dell'Unione ogni cinque anni; ai sensi del Trattato ha sede a Strasburgo, ma
svolge i suoi lavori anche a Bruxelles (dove si trova un altro emiciclo) e a
Lussemburgo (sede del segretariato).
È composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, eletti in
ciascuno Stato, per cinque anni, a suffragio universale e diretto ( art. 189
Tr. CE). È organo rappresentativo e dotato di legittimità democratica,
partecipa al processo di formazione degli atti normativi attraverso le
procedure di codecisione ( art. 251 Tr. CE) e di cooperazione ( art. 252 Tr.
CE) In base alla prima , l’adozione degli atti normativi, proposti dalla
Commissione, richiede il consenso del PE, che dispone di un diritto di veto,
superabile con la convocazione di un apposito Comitato di conciliazione,
chiamato a trovare un accordo tra PE e Consiglio. La seconda consente al
PE di ottenere che il Consiglio effettui un secondo esame dell’atto proposto.
Il PE dispone inoltre di un potere di iniziativa indiretta, esercitato tramite la
Commissione. Ha poteri di controllo verso la Commissione, che si
sostanziano nell’istituzione di commissioni temporanee di inchiesta (art.
193 Tr. CE) o nella presentazione di interrogazioni; ma, soprattutto, nel
voto di fiducia iniziale al presidente e i suoi membri della Commissione (
art. 214 Tr. CE) e nella possibilità di approvare una mozione di censura
verso la stessa.
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Il Consiglio europeo
• il Consiglio europeo che comprende un
rappresentante per ogni stato: il Capo di
Stato (se si tratta di repubbliche
semipresidenziali o presidenziali) o quello di
Governo (se si tratta di monarchie o
repubbliche parlamentari). La presidenza è
assegnata a uno stato e ruota ogni 6 mesi;
il presidente di turno è anche il Presidente
dell'Unione Europea
• È l’organo di impulso politico, chiamato a
definire gli orientamenti generali (art. 4 Tr.
Ce), ma privo di poteri normativi propri.
19/12/2015
IL Consiglio dell’UE
• il Consiglio dell'Unione europea (o Consiglio dei Ministri),
formato dai ministri degli Stati membri che si occupano
della stessa materia (ad esempio al Consiglio dei ministri
convocato per urgenza economica parteciperanno tutti i
ministri dell'economia, ambientale quelli dell'ambiente
ecc.), con sede a Bruxelles. È presieduto, a turno, da
ciascuno dei suoi componenti, per un periodo di sei mesi.
• Titolare del potere di adottare atti normativi e del compito
di coordinare le politiche generali di tutti gli Stati membri
(art. 202 Tr. CE).
• Le decisioni del Consiglio sono generalmente assunte a
maggioranza semplice, ma per le delibere più importanti è
prevista una maggioranza qualificata, che viene calcolata
attribuendo a ciascun Stato un peso diverso, direttamente
fissato dallo stesso Trattato ( il cd. Voto ponderato, art.
205.2 Tr. Ce) In casi specifici è richiesto il consenso
unanime.
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La Commissione
•
•
la Commissione Europea, che rappresenta gli interessi generali
dell'UE, formata da un Commissario per Stato membro, con sede a
Bruxelles.
È il centro dei processi di decisione ed è l’organo di propulsione
dell’ordinamento comunitario. Essa dispone di iniziativa normativa
per gli atti che il Consiglio adotta; di poteri di decisone
amministrativa e di regolamentazione; di poteri di controllo verso
gli Stati riguardo l’adempimento degli obblighi comunitari, che
possono sfociare in un ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ed in
una condanna per lo stato inadempiente. La commissione può
esercitare un controllo indiretto sugli Stati attraverso segnalazioni
di soggetti privati, cittadini ed imprese, relative alla mancata
attuazione del diritto comunitario . Rilevante è il ruolo della
Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari.
19/12/2015
La Corte di Giustizia
• la Corte di giustizia delle Comunità europee, che
vigila sull'applicazione del diritto comunitario,
con sede a Lussemburgo.
• È organo giurisdizionale comunitario, chiamato
ad assicurare il rispetto del diritto
nell’applicazione ed interpretazione del trattato (
art. 220 Tr. Ce). È composta da tanti giudici
quanti sono gli Stati membri ed ha il compito di
giudicare sulle violazioni del diritto comunitario,
commesse dagli stati o dalle istituzioni, sulla
violazione e legittimità degli atti normativi
comunitari.
•
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La Corte dei Conti europea
• la Corte dei Conti europea, che
verifica il finanziamento delle
attività dell'UE, con sede a
Lussemburgo.
• Organo di controllo contabile della
Comunità.
19/12/2015
Il mediatore e il garante.
• Il Mediatore Europeo, che difende i
cittadini e le organizzazioni dell'UE
dalla cattiva amministrazione.
• Il Garante europeo della
protezione dei dati, che assicura
che le istituzioni e gli organi
dell'UE, nel trattamento dei dati
personali, rispettino il diritto alla
privacy dei cittadini dell'Unione.
19/12/2015
Organismi finanziari
• La Banca centrale europea, che è
responsabile per la politica
monetaria europea;
• La Banca europea degli
investimenti, che finanzia i
progetti di investimento dell'UE;
• Il Fondo europeo per gli
investimenti, che fornisce garanzie
e capitale di rischio per aiutare le
piccole e medie imprese.
19/12/2015
Organismi consultivi
• Il Comitato economico e sociale europeo, che
rappresenta la società civile e le due componenti
dell'industria;
• Il Comitato delle regioni, che rappresenta le autorità
regionali e locali.
• Organismi interistituzionali
• L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, che pubblica, stampa e distribuisce
informazioni sull'Unione e sulle sue attività;
• L'Ufficio europeo per la selezione del personale, che
assume il personale per le istituzioni dell'UE e gli altri
organismi.
• La Scuola europea di amministrazione, il centro di
istruzione per il personale di tutte le istituzioni europee.
19/12/2015
Agenzie decentrate
• 16 agenzie comunitarie, che svolgono alcuni
compiti tecnici, scientifici o di gestione nell'ambito
comunitario (il "primo pilastro" dell'Unione
Europea);
• L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla
sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione
Europea, che svolgono compiti specifici connessi
alla politica estera e di sicurezza comune (il
"secondo pilastro" dell'Unione Europea);
• Europol e Eurojust, che aiutano a coordinare le
politiche e la cooperazione giudiziaria in materia
penale (il "terzo pilastro" dell'Unione Europea).
19/12/2015
L’Europa oggi
•
•
•
•
•
Da semplice organizzazione internazionale l'Unione europea, nel corso degli anni, ha
gradualmente acquisito numerose prerogative tipiche di una federazione, con il progressivo
trasferimento di poteri e di sovranità dagli Stati membri agli organismi comunitari. Malgrado
ciò, essa si fonda tuttora su trattati internazionali recepiti a livello interno da tutti gli Stati
membri, e non costituisce un'entità politica unitaria.
Il problema della definizione dell'attuale status giuridico dell'Unione è sfociato, il 29 ottobre
2004, nella firma, a Roma, del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa,
comunemente noto come Costituzione europea. Tale testo ribadisce la possibilità di una
cooperazione rafforzata per la promozione di iniziative di integrazione tra gruppi di paesi,
già prevista nel trattato di Amsterdam e in quello di Nizza.
Un nuovo trattato era stato richiesto dal Consiglio europeo attraverso la Dichiarazione di
Laeken poiché il funzionamento delle istituzioni comuni, è attualmente ritenuto inadatto alla
coesistenza di ben 27 stati membri, ciascuno dei quali con diritto di veto in aree
fondamentali della politica comune.
Il processo di ratifica della Costituzione si è interrotto il 29 maggio 2005 con un referendum
popolare in cui il 54,7% dell'elettorato francese ha scelto di non sottoscrivere il Trattato;
pochi giorni dopo, il 1° giugno, anche la popolazione dei Paesi Bassi si è dichiarata contraria
all'introduzione del Trattato (con il 61,6% dei voti). Sebbene 18 stati membri abbiano
recepito il documento, prevalentemente per via parlamentare, la costutizione non entrerà
mai in vigore.
Dopo il "periodo di riflessione" durato due anni, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha
deciso di rilanciare il processo di riforma con la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007,
in occasione dei 50 anni dell'Europa unita, in cui si esprimeva la volontà di sciogliere il nodo
entro pochi mesi al fine di consentire l'entrata in vigore di un nuovo trattato nel 2009, anno
delle elezioni del nuovo Parlamento europeo.
19/12/2015
Una Esperienza finita? La
Costituzione Europea
•
•
•
•
Dopo aver realizzato l’integrazione economica tra le società europee,
culminata con la creazione del mercato unico e di una moneta unica, la CE e
L’Ue hanno affrontato il problema dell’integrazione politica tra gli stati.
Occorreva risolver i problemi di deficit democratico delle istituzioni, di
integrazione dei trattati e dei documenti ufficiali e di politica estera.
Dopo l’istituzione di una Commissione ( presieduta dall’ex presidente
francese Valery Giscard d’Estaing) e i lavori preparatori per l’istituzione di
una trattato di base comprendente valori e scelte fondamentali dell’Ue e la
carta dei diritti, il testo definito è stato sottoposto ad una Conferenza
intergovernativa, poiché la sua entrata in vigore richiede l’applicazione delle
procedure previste per la modifica dei trattati europei. Il testo,
definitivamente archiviato, si compone di 450 articoli divisi in quattro parti:
la prima riguarda gli obiettivi ed i valori dell’unione, la seconda la carta dei
diritti fondamentali , la terza il funzionamento delle politiche comunitarie, la
quarta le disposizioni generali e finali.
Una grave battuta di arresto all’entrata in vigore della Cost. europea si è
avuta però nel maggio 2005, quando i referendum francese e olandese sulla
ratifica della Cost. hanno registrato la prevalenza dei no. A questo punto, il
processo di integrazione europea ha davanti diverse possibilità. Una
definitiva archiviazione, una ripresa, un testo più snello.
19/12/2015
I principi della Comunità e dell’Ue
• Il principio di attribuzione: le attribuzioni della CE
e dell’Ue sono solo quelle espressamente previste
dai trattati (art. 5.1 Tr. Ce e art. 2.2 TUE). Esse
pertanto non hanno competenze generali ma
specifiche e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi espressamente fissati. Anche se
riguardano campi rilevantissimi come : libera
circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi
e capitali (CEE); disciplina della concorrenza,
agricoltura, trasporti, politica economica e
monetaria, occupazione, politica sociale,
istruzione e formazione, protezione dei
consumatori, industria, ricerca e sviluppo tutela
dell’ambiente.
19/12/2015
Il principio di autointegrazione e
dei poteri impliciti
•
•
La Ce può esercitare poteri necessari a realizzare gli scopi del
trattato pur se questo non lo prevede espressamente ( art. 308
Tr. CE) ed inoltre alla Ce si applica il principio dei poteri impliciti,
elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per il quale
l’attribuzione di una certa competenza comporta anche quella del
potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio
efficace ed adeguato.
La Ce e L’Ue devono far uso solo dei mezzi strettamente
necessari agli obiettivi da realizzare, ricorrendo a misure
proporzionate ai risultati da raggiungere e non eccessive rispetto
ad essi ( principio di proporzionalità art. 5.3 Tr. Ce). Nel caso di
competenze concorrenti, attribuite, cioè, congiuntamente alla CE
o all’UE da un lato e agli Stati membri dall’altro, l’intervento delle
prime è ammesso solo se l’obiettivo dell’azione comunitaria non
possa essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, e
possa, invece, in relazione alle dimensioni o agli obiettivi
dell’azione, essere meglio perseguito in ambito comunitario (
principio di sussidiarietà, art. 5.2 Tr. CE).
19/12/2015
L’ambiguità del termine
sussidiarietà
• Sussidiarietà non significa
decentramento. Esso non comporta
necessariamente il favore per la
collocazione delle competenze al
livello territoriale di governo più
basso, e perciò più vicino ai cittadini.
La sussidiarietà richiede che la
competenze, in relazione alla sua
natura, sia collocata al livello
territoriale dove possa essere
esercitata nel modo miglior, cioè più
efficiente, efficace ed adeguato alle
finalità perseguite.
19/12/2015
IL PRINCIPIO DI LEALE
COLLOBARAZIONE
• Il trattato Ce prevede che gli stati
coadiuvano la CE nello
svolgimento dei suoi compiti
adempiendo agli obblighi previsti
ed evitando comportamenti che
possano compromettere la
relazione degli scopi comunitari (
principio di leale collaborazione
art. 10 Tr. Ce).
19/12/2015
I poteri delle istituzioni
comunitarie
• Secondo le disposizione dei Trattati, le istituzioni
comunitarie sono titolari di poteri. Tali poteri sono
esercitati tramite atti. Gli atti possono essere
divisi in atti vincolanti e non vincolanti. Gli atti
non vincolanti sono le raccomandazioni CE e i
pareri che ogni organo della Comunità può
emanare. Essi sono non vincolanti ma non privi di
efficacia giuridica perché come ha affermato la
Corte di giustizia essi sono pur sempre una guida
per l’interprete. Atti vincolanti sono: I
REGOLAMENTI, LE DIRETTIVE E LE DECISIONI.
19/12/2015
Regolamenti CE
• Sono obbligatori.
• Il regolamento CE è direttamente applicabile in
ciascuno degli stati membri (art. 249.2 Tr. CE).
La diretta applicazione significa che non è
necessario un atto dello stato che ne ordini
l’esecuzione nell’ordinamento nazionale, perché il
regolamento s’impone di forza propria e la sua
applicazione è obbligatoria per tutti compresi i
giudici e la pubblica amministrazione ( si veda la
storica sentenza 170/84- Caso granitale e
sentenza La Pergola).
19/12/2015
Le direttive CE
• Sono atti normativi che hanno come
destinatario lo stato membro e lo vincolano
per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi ( art. 249.3 tr. Ce). Lo stato ha
l’obbligo quindi di risultato e ha discrezionalità
riguardo ai modi e ai mezzi per raggiungere
l’obiettivo.
19/12/2015
Le decisioni CE
• Sono obbligatorie in tutti i loro elementi e
sono direttamente applicabili come i
regolamenti; ma a differenza di questi, hanno
portata particolare, si rivolgono cioè a
soggetti specifici che possono essere uno
Stato membro o una determinata persona
giuridica. Come i provvedimenti
amministrativi sono atti con cu gli organi della
Comunità europea applicano le norme
generali e astratte poste dalle fonti normative
comunitarie alle fattispecie concrete e
particolari.
19/12/2015
Effetto diretto
• La nozione di effetto diretto riguarda non gli atti
ma le norme: è perciò una nozione non definita dal
legislatore ma dall’interprete ossia dalla Corte di
Giustizia della CE. L’effetto diretto è la capacità di
una norma comunitaria di creare diritti e obblighi
direttamente in capo ai singoli anche senza
l’intermediazione dell’atto normativo statale.
Norme direttamente applicabili senza
l’intermediazione di ulteriori atti ( norme selfexecuting)
19/12/2015
Effetto diretto e prevalenza del
diritto comunitario
• La nozione di effetto diretto è stata introdotta per
garantire la prevalenza del diritto comunitario sul
diritto interno anche in casi in cui lo stato
membro, chiamato ad attuare la disposizione
sfornita di immediata applicazione ( direttive Ce),
ritardi l’emanazione delle norme interne,
paralizzando l’operatività della norma comunitaria
nel proprio territorio.
• Dalla sentenza Van Gend en Loos alla Sentenza
Francovich: il cammino dell’effetto diretto nella
giurisprudenza.
•
19/12/2015
Effetto diretto e riflessi
nell’ordinamento interno.
• Per la prima volta, in forza del diritto
comunitario, si è affacciato nel nostro
ordinamento il principio, del tutto inedito, di una
forma di responsabilità derivante dall’omissione
legislativa. La cassazione italiana si è
gradualmente orientata a riconoscere la
responsabilità civile per danno ingiusto ( c.d.
responsabilità aquiliana) causato da omissioni
legislative, che comporta la tutela risarcitoria ex
art. 2043 cod. civ di tutte le posizioni di
vantaggio dei singoli, siano esse classificabili nel
diritto italiano come diritti soggettivi o come
interessi legittimi, distinzione ignota al diritto
comunitario (sent. Sez. Un. 500/99)
19/12/2015
Rapporti tra Norme comunitarie e
Norme interne
•
•
•
•
Sovranità nazionale e comunitaria
UE e amministrazione nazionale
Ue e giudici nazionali
Dalla sentenza 14/64 Corte Costituzionale:
prevalenza del criterio cronologico
• Alla prevalenza del criterio gerarchico ex art. 11
Cost.
• Sino alla teoria dualistica e al criterio di
competenza ( sentenza 170/84- la Pergola)
• La rilevanza del principio di non applicazione
19/12/2015
L’attuazione delle Norme
comunitarie
• L’Italia ha varato nel 1989 una legge la n. 86 (
Legge la Pergola) che è stata recentemente
modificata dalla legge 11/2005. Quest’ultima ha
disciplinato, oltre alla partecipazione del
parlamento e delle regioni al processo decisionale
comunitario, l’esecuzione degli obblighi
comunitari, ossia degli adempimenti che derivano
dagli atti normativi comunitari e delle sentenze
della Corte di giustizia.
• La legge comunitaria è una legge che ogni anno il
parlamento approva su iniziativa del Governo
19/12/2015
La legge comunitaria
• Disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in
contrasto con gli obblighi comunitari
• Disposizioni necessarie ad attuare le norme comunitarie
mediante deleghe al Governo oppure per mezzo di
regolamenti
• Disposizioni necessarie all’esecuzione dei trattati
internazionali conclusi nell’ambito delle relazione Ue
• Disposizioni che individuano principi fondamentali nel rispetto
dei quali le Regioni provvedono a dare attuazione agli atti
comunitari nelle materie di competenza legislativa
concorrente
• Disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo del
governo nel caso di inadempimento di obblighi comunitari da
parte delle regioni nelle materie di loro competenza.
19/12/2015
Le direttive comunitarie e la loro
attuazione
• Tre diverse modalità:
• Attraverso legge comunitaria
• Decreto legislativo sulla base di
una delega contenuta nella legge
comunitaria
• Attraverso regolamenti del
Governo
19/12/2015
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