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Serie generale - n.85
ANNEss()
Disciplinare di produzione dei Vini a Denominaizionedi Origine Controllata
Garantita "Recioto della Valpolicella"
Art. I
di origine controllatae garantita"Recioto della Valpolicella".già
l) La denominazione
riconosciutaa DOC con DPR 2l agosto 1968,è riservataai vini che rispondonoalle
condizionied ai requisitistabilitidal presentedisciplinaredi produzione.per le seguenti
tipologie:
"ReciotodellaValpolicella",
designabile
anchecon i riferimenti"classico"e "Valpantena";
"ReciotodellaValpolicella"spumante,
designabile
anchecon il riferimento"Valpantena".
Art.2
l ) I v i n i d e l l a d e n o m i n a z i o n ed i o r i g i n e c o n t r o l l a t ae g a r a n t i t a" R e c i o t o d e l l a V a l p o l i c e l l a "
devono essereottenuti dalle uve prodottedai vigneti aventi, in ambito aziendale,la seguente
composizioneampelografica :
- Corvina Veronese(Cruina o Corvina) dal 45o/oal95 o/o:è tuttaviaammessoin tale ambito la
presenzadel Corvinone nella misura massimadel 50%. in sostituzionedi una pari percentuale
di Corvina;
- Rondinella dal 5 oÀ al30 o/o.
Possonoconcorrerealla produzionedi detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve
p r o v e n i e n tdi a i v i t i g n i :
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella
misura massimadel l5%, con un limite massimodel l0% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- c l a s s i f i c a t ia u t o c t o n i i t a l i a n ia i s e n s id e l l a l e g g e n . S 2 1 0 6 . a r t . 2 , a b a c c a r o s s a . a m m e s s i a l l a
coltivazioneper la Provinciadi Verona.per il rimanentequantitativodel l0% totale.
Art. 3
l) La zonadi produzionedella denominazionedi origine controllatae garantita"Recioto della
Valpolicella" comprendein tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano. Fumane.Negrar.
S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona. S. Martino Buon Albergo, L.avagno.
Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna. Grezzana. Pescantina,
Cerro Veronese.S. Mauro di Salinee Montecchiadi Crosara.
Tale zona è così delimitata: la linea di delirnitazioneinizia nella parte nord staccandosidal
confine occidentaledel Comune di Sant'Ambrogioin faccia a monte Rocca sullo strapiombo
dell'ansadell'Adige, pressoCeraino. Da qui giunge passandoattraversoil bosco a quota 410
mt fino ad immettersisulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E
seguendoVia M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4' Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella. Il confine percorrequindi Via Case SparseCampopiane passaa nord di Monte
subitoCàTorree Stravalle,
di Fumane.Raggiunta
in Comune
Pugnaa (quota740)entrando
appartenentialla frazionedi Cavalo,sale Monte Castello(quota 676). e raggiuntoil Vaio
Pangoni.discendecon questofino a Cà Pangoni(quota230). Risalepoi per il brevetrattoil
prognodi Fumanefino a incontrareil confinecomunaledi Maranoe lo seguefino pressoil
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Molino Gardane.Sale allora leggermenteper cà camporal e Monre per (quota 630) per
discenderepoi con la stradache porta a San Rocco fino all'ingressodella frazioneomonima.
Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontraree poi seguirela carrarecciache por-taa S.
Cristina.Quando questastradasboccanella rotabilecomunaleche porta a Prun, incontra il
confine comunale di Negrar, abbandonasubito il limite comunalee, lungo la strada ora
nominata,il confine del territorio raggiungei caseggiatidi Pertega.Da qui ha inizio il lato
orientaledel territorio delimitato.Il confine percorreVia A. Aleardi, svolta e risale in Via
Albarin per poi scenderein via Mendole, Via Proalee raggiungerela stradaMazzano - Fane.
Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano,
segueil limite SUD del foglio Xlll' del Comunedi Negrarsez.C e lo seguefino a Via Prael,
dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Proseguein Via Palazzina di Villa, tocca la
Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre
discendendo,attraversail Progno Castello, passaad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto
Sengia,rasentaCasela Frattae Siresol,raggiungeBertolini.Da questopunto la delimitazione
nord della zonadel "Valpolicella",seguela lineadi quota500 lungo le pendicimontuosedella
vallata Valpantena,partendoda località Sasso,in Comune di Negrar. e con andamento
sinuosopassanelle vicinanzedi località Montecchioe quindi Volpare e successivamente,
dopo aver formato una leggeraansa a nord, passain prossimitàdi località Righi e Case
Vecchie.Si spostaquindi verso il monte Dorderae proseguendo
con orientamentonord-ovest
passain prossimitàdella località Salvalaioe Vigo fino a raggiungereS. Benedetto,sulla
stradaVigo-Coda. Da S. Benedettosegueil Vaio Selsonefino al progno Valpantena.di qui
sale lungo il Vaio Sannava,per inserirsisulla Comunaleche porta a Praolee Rosaro.Di qui
prosegueper i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendoAzzago.passandoper la
stradadel Cimitero; per la carrarecciache passandoa quota 655 tocca ContradaValena e si
inoltra nel Vaio Orsarofino a raggiungereil confinedel Comunedi Crezzanacon Veronache
percorre fino a Vaio Laraccio; seguela comunaledi Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara
che seguefino ad incontrarela ComunaleMorago -Cancello.Seguela stradacomunaledi S.
Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la stradafino a inserirsinel vajo di Tretto che
percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per
toccareC. Valle a quota 502; da qui lungo la stradache passaad ovest di Monte Tormine.
tocca la Bettola del Pian, prosegueverso E,stlungo il confine comunaletra Tregnagoe Badia
Calavena, fino ad incontrareil Progno di Illasi; fino ad incontrareil Progno di Illasi;
ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversala borgata,
sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosiin Via F. S. Zerbato e giunge alla
località Carbonariindi si porta verso sud per la località Fonte,Croce del Vento, passanei
pressidi Cà Precastio,proseguesempreversosud passandoad Est di Vinco e Pandolfifino a
raggiungereI'incrociodei confini comunalidi Tregnago,Cazzanodi Tramignaed Illasi; segue
quindi il confine nord del Comunedi Cazzanofino ad incrociareil punto di confine tra i 3
Comuni di Tregnago,Cazzanodi Tramignae S.Giovannillarione (dove incontrail confine
della zona del Soave).Di qui ridiscendelungo il confine del Comune di Cazzano fino a
Soraighe;seguela stradache da Soraighecorrendosotto le pendici di Monte Bastia,prima
verso nord e quindi verso E,st passasotto C. Andriani. Di qui. seguendola strada per
Montecchiadi Corsararaggiungeper risalirlo brevementeil Rio Albo. Raggiuntala strada
provenienteda Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passandosotto C. Brustoloni
raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine
comunaledi Cazzanoa sud di Monte Bastia.Ridiscendeper detto confine fino all'altezzadel
Colle C. Beda e di poco superatoloprosegueper la stradache si congiungecon la provinciale
Cazzano- Soave in prossimità della quota 54. Proseguendoverso ovest attraversala strada
provincialee proseguenella stessadirezioneper quellache conducea Cereolodi Soprae poco
prima di giungervi seguein direzione sud-estper la stradache attraversatoCereolo di Sotto.
iaggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che
attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiandonell'ultimo tratto
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I'acquedotto.Da Colognola ai Colli il limite proseguein direzione nord per la strada che
costeggiaC. Canesella,tocca Ceriani costeggiandoanche in questoultimo tratto I'acquedotto
quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezzadi C. Brea quindi prende la strada
verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per
Campidello fino a superaredi poco la quota 134 (Cisterna),piega quindi verso ovest per la
stradache conducea S. Giustina,superail centro abitato e giunto al torrente lllasi, superail
guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti,
Contrasti,e 150 metri circa prima di giungerea C. Nuova, piega verso nord per la stradache
va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezzadi C. Squarzego.Proseguequindi per
Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezzadi Fienile piega verso ovest per
quella che superatoFienile conducea Turano all'incrociocon il Prognodi Mezzane,prosegue
verso sud per la strada che costeggiaTurano, Yal di Mezzo, attraversaBoschetto,S.Pietro e
raggiungequota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segueverso ovest la stradache passaa
nord di S. Giacomo e raggiungequota47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo
seguequesti verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palit
che seguendo una linea spezzafaa sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da
Marcellise raggiungeS. Martino Buon Albergo e la percorresino all'abitatodi quest'ultimo.
La delimitazioneseguequindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta.
Da detta località segue la strada per Montorio, attraversail centro abitato e proseguelungo la
strada che passaper Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte
Paroncinie Villa Cometti indi devia per la carrarecciache attraversando
la stradaper S. Felice
tocca Cà dell'Olmo e raggiungela stradadella Valpantenache la risale fìno a villa Beatrice;
seguepoi la carrarecciaper Corte Policantaper deviarepoi per il sentieroche porta a CastelS.
Felice. Da Castel S. Felice la delimitazioneseguela stradadelle Torricelle toccandolocalità
Villa Ferrari, Torre n" I, Torre n" 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentieroper Villa
Bottica e discendea Valle sino alla stradaper Avesa in località S. Martino; proseguesu detta
strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passandoin vicinanza del
Cimitero di Avesa,giunge nei pressidella localitàVilla e proseguefino al centrodi Quinzano;
da Quinzanoseguela stradache porta alla statale12 fino all'incrociocon la stessa;si inserisce
poi sulla statale 12 fino alla stazioneferroviaria di Paronadove I'abbandonaper seguire la
ferrovia del Brennerosino alla stazionedi Domegliara;qui si reinseriscesulla stataleno l2
sino alla località Paganella;da detta località segue la carrarecciache porta alle fornaci
Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimitàdella
Chiusadi Cerainocongiungendosial punto iniziale di parrenza.
2) La zonadi produzionedelle uve per la produzionedei vini della denominazionedi origine
controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" designabili con Ia specificazione
geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S.
Benedettosegueil già descrittoconfine della zona del Valpolicellafino a quota 655; da qui si
diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per
Erbino, risale sulla stradaverso la località Croce di Romagnano.Indi prosegueper Casette,
passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva,
proseguead ovest di Monte Cucco sulla stradache porla a Villa Marchiori. Da qui si inoltra
Iungo la carrarecciache superacontradaMaroni e che si immette in Via Prove,seguendolain
direzione Sud fino a C. Squizzaper raggiungereC. Gazzol da dove ripiega verso ovest per
toccarela località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente.quindi ridiscendeverso
sud ed ovest per toccareC. Maioli, C. Misturin e Poianoper risalirelungo la carrarecciaverso
C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabileper Torre no 3. Torre n" 4.
Villa Fiandin. Villa Tedeschi,Villa Barbesi;sale lungo Via San Vincenzo e prosegueper Via
Gaspari che lascia per Via Carbonare.
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Da qui proseguelungo il sentieropostosotto quota469 fino alla localitàLe CaseVecchieda
dove si porta sul confinedi zonanei pressidelta localitàCasette.sotto il Monte Dorzerae lo
seguefino a raggiungerela località dipartenzaS. Benedetto.
3)Lazona di produzionedelle uve per la produzionedei vini della denominazionedi origine
controllatae garantita"Recioto della Valpolicella" designabilicon la menzioneClassico
comprendei Comuni di Negrar, Marano, Fumane.Sant'Ambrogio,S. Pietro in Carianoed e
così delimitata:
la partenord del perimetrosi staccadal confineoccidentaledel Comunedi Sant'Ambrogioin
faccia a monte Roccasullo strapiombodell'ansadell'Adige, pressoCeraino. Da qui giunge
passandoattraversoil bosco a quota 410 mt fino ad immettersisulla carareccia che arriva
alla frazionedi Monte. Da qui devia a N-E seguendoVia M. Kolbe, segueil confine S-E de.
foglio 4" Comune di Sant'Ambrogiodi Valpolicella. ll confine percorrequindi Via Case
SparseCampopiane passaa nord di Monte Pugna a (quota 740) entrandoin Comune di
Fumane. Raggiuntasubito Cà Torre e Stravalle,appartenentialla frazionedi Cavalo, sale
Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni,discendecon questo fino a Cà
Pangoni(quota 230). Risalepoi per il breve tratto il progno di Fumanefino a incontrarei.
confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora
leggermenteper Cà Camporale Monte Per (quota630) per discenderepoi con la stradache
porta a San Rocco fino all'ingressodella ffazione omonima. Tocca poi la località Tonei e
risale fino ad incontrare e poi seguire la carrarecciache porta a S. Cristina. Quando questa
strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di
Negrar, abbandonasubito il limite comunalee, lungo la stradaora nominata,il confine del
territorio raggiungeicaseggiati di Pertega.Da qui ha inizio il lato orientaledel territorio
delimitato.Il confine percorreVia A. Aleardi, svoltae risale in Via Albarin per poi scendere
in via Mendole, Via Proalee raggiungerela stradaMazzano-Fane.Con questastradadiscende
fino a Proale(quota 499)e poi, sinuoso,al largo diMazzano. segueil limite SUD del foglio
XIII" del Comunedi Negrarsez.C e lo seguefino a Via Prael,dove toccaCasaPrael(casadi
quota 580). ProsegueinYiaPalazzina di Villa, tocca la Palazzina(quota534), casaLa Conca
e percorreVia Colombaredi Villa.
attraversail PrognoCastello,passaad ovestdi CaseAntolini toccaCasa
Semprediscendendo,
sotto Sengia,rasenta Case la Frattae Siresol,raggiungeBertolini, Prosperi.Campi di Sopra
(q. al0) e caseCampi, fino ad incontrareil confine comunaletra Negrar e Verona pressola
Tenda(q. 426). Segueallora questoconfinefin sottoMontericco,tra la quota250 e quota25l.
Da questopunto ha inizio il confine sud del territorio del vino "ValpolicellaClassico". La
linea di demarcazioneprosegueverso ovest continuandoa seguireil confine di Negrar fino
presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni,la Chiesa dí Arbizzano, Cambroga.casa
Albertini, ed il Molino raggiungendoin questa località la curva di livello di q. 100 che
delimita gran partedel confinesud del territorio.Questaquotasegnail limite netto il terrazzo
fluvio - glacialeed eocenicoe la pianuraper buonaparte irrigua,che degradaverso I'Adige.
Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex fèrrovia Verona - Garda, la
proseguendo
discendeper brevetratto fino alla localitàStella;di cui la lineadi demarcazione,
prima la comunaleParona- Pedemonte
verso ovest,si immettesulla stradache,attraversando
e poi Quar, raggiungela linea di q. 100 passandoper Cà Brusà.Sempreper la linea q. 100
prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un
chilometro il progno di Fumane e raggiungesubito il confine comunale tra S. Pietro in
Cariano e Pescantinae Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a PrognettaLena
(sopra Cà Cerè) ed in seguitocon confine tra Pescantinae S.Ambrogio.toccandoCà Sotto
Ceo, fino a raggiungerela carrarecciache per Vignega di sopra porta sulla strada di
Ospedaletto.Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. AmbrogioOspedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandonaq. 100, poiche il terrazzo
bruscamentesi eleva, ma continua semprea correre sull'orlo superiorein esso: circuisce
Montindon seguendola linea di quota 125.attraversala ferroviasotto S. Ambrogio. sfiora Cà
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Repusslrc.cllerre\,\
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de Picetto, aggira la valle con I'elevatodosso cretaceosoprastantele due stazioni di
Domegliarae raggiungeseguendo
la lineadi quota 150il confinecomunaletra S.Ambrogioe
Dolce, a casaSotto Sengia.In seguitocontinuadi conservacon questoconfinefìno presso
casaFontanacostituendoil lato occidentale
del territoriodel "Reciotodella Valoolicella".e
chiudendone
il perimetro.
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l ) L e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l ie d i c o l t u r a d e i v i g n e t i d e s t i n a t ia l l a p r o d u z i o n ed e i v i n i d e l l a
denominazionedi origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifi che caratteristiche.
2 ) P e r t a n t os o n o d a e s c l u d e r e i, n o g n i c a s o . a i f i n i d e l l ' i s c r i z i o n ea l l ' A l b o . i v i g n e t i i m p i a n t a t i
su terreni freschi. situati in pianurao nei fondovalle.
3) | sesti di impianto, le forme di allevamentoe di potaturadevono esserequelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristichedelle uve e dei vini.
4) Le viti devono essereallevate esclusivamentea spalliera, o a pergola veronese inclinata
mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata
"Valpolicella" prima dell'approvazionedel presentedisciplinare e allevati a pergola veronese
o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di ulilizzare la presente
denominazionealle condizioni indicate al comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura,a secco ed in verde. che
assicuri I'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro.
definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristichedi ciascuna zona viticola
omogenea.
7) Il numerominimo di ceppi per ettaro,ad e s c l u s i o n ed e i v i g n e t i g i à i s c r i t t i a l l ' a l b o . n o n
deve essereinferiorea 3.300.riducibili nel caso di |errazzamenti stretti in zona collinare.
previa autorizzazione
della RegioneVeneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura,è tuttavia consentitaI'irrigazione di soccorso.
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione.sentite le
organizzazioni di categoria interessate,con proprio provvedimento puo stabilire limiti,
temporanei. all'iscrizione delle superfici vitate all'apposito albo dei vigneti. La Regione è
tenuta a dare comunicazionedelle disposizioni adottateal Ministero per le politiche agricole.
alimentari e forestali.
l0) La resa massima di uva ammessaper la produzione dei vini a denominazionedi origine
controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" non deve essere superiore a l2
tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzafae le uve debbono garantire un titolo
a l c o l o m e t r i c ov o l u m i c o n a t u r a l em i n i m o d i l 1 % v o l .
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(Jrncrele unr-le Repueslrcl, Irer_rex,r
Serie generale _ n. g5
I l) Nelle annatefavorevoli,i quantitatividi uva ottenutida destinarealla produzionedei vini
a denominazionedi origine controllatae garantita"Recioto della Valpolicella", devono
essereriportati nei limiti di cui sopra purché la produzioneglobale non superi del 20% i
limiti medesimi,fermo restandoi limiti resauva,/vinoper i quantitatividi cui trattasi.
l2) Fermo restandoil limite sopraindicatola resaper ettaro di vigneto in coltura promiscua
deve esserecalcolata rispetto a quella specializzatain rapporto alla efTettiva superficie
copertadalla vite.
l3) Per la produzionedel vino "Recioto della Valpolicella" si dovrà attuarela cernita delle
uve in vigneto, secondogli usi tradizionalimettendoa riposo un quantitativodi uve non
superioreal 650/odella produzionemassimaad ettaro previstaal precedentecomma 10.
I rimanentiquantitativifino al raggiungimentodel limite massimoprevistodal comma l0
del presentearticolo, potrannoesserepresi in carico per Ia produzionedi vino con la
denominazioneorigine controllata"Valpolicella"e"Valpolicella Ripasso".
Cli ulteriori quantitativifino al raggiungimentodel limite massimoprevistodal comma I I
del presentearticolo. sarannopresi in carico per la produzionedi vino con indicazione
geograficatipica.
14) La RegioneVeneto,in annateclimaticamentesfavorevoli,con proprio provvedimento,da
emanarsi nel periodo immediatamenteprecedentela vendemmia. stabilisce una resa
inferioredi uva per ettaro rispettoa quella fissataai comma l0 e 13, sino al limite reale
dell'annata ed in riferimento all'area interessatadall'evento climatico. Con lo stesso
provvedimentola Regionestabiliscegli eventualisuperidi resa e la loro destinazione
l5) La Regione Veneto, su propostadel Consorziodi tutela e sentite le organizzazionidi
categoria interessate. per conseguire I'equilibrio di mercato. puo con proprio
provvedimento,da emanarsi nel periodo immediatamenteprecedentela vendemmia,
nell'ambitodella resa massimadi uva per ettarofissataai comma l0 e 13, stabilirerese
infèriori rivendicabili con la denominazionedi origine, anche in rifèrimentoalle singole
zone di produzione di cui all'articolo 3, comma l. 2 e 3. dandone immediata
comunicazioneal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corritato
nazionale per la tutela e la valorizzazionedelle denominazioni di origine e delle
indicazionigeografichetipiche dei vini. Con lo stessoprovvedimentola RegioneVeneto
stabiliscela destinazionedei rimanenti quantitativi,fino al raggiungimentodel limite
massimoprevisto dal comma 1 | del presentearticolo.
Art. 5
delle uve destinatealla produzionedel vino "Recioto della
l) Le operazionidi appassimento
Valpolicella", di vinificazione delle uve. di invecchiamentoe di imbottigliamentodei vini
devonoaver luogo nell'ambitodella zona di produzionedi cui all'art. 3.
2) Tuttavia. tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di
vinificazionedelle uve, di invecchiamentoe di imbottigliamentopossonoessereeffettuateda
stabilimentiall'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzionedelimitata
dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamenteai prodotti
provenientidalle uve raccoltenei vigneti iscritti all'Albo di pertinenzadelle ditte. singole o
associate,a condizioneche le stesseconducanotali superfici da almeno 3 anni precedenti
all'entratain vigore del presenteDisciplinare.
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Gtzzetrt' Urrlcter-e olr-r.a Rspugsrrc.r lrxr-rexe
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3) Tenuto altresì conto delle situazioni tradizionali di produzione. le operazioni di
invecchiamentoe imbottigliamentodel vino "Recioto della Valpolicella" poisono essere
effettuateanchein stabilimentisituatial di fuori della zona delimitataal comma 2 e comunque
nell'ambito territorialedella provinciadi Verona con au|orizzazioniindividuali. rilasciatedal
Ministero delle PoliticheAgricole Alirnentarie Forestali,previo pareredella RegioneVeneto,
a condizioneche:
- la richiestasia presentatadalla ditta interessata
entrotrentagiomi dalla datadi pubblicazione
del decretodi approvazionedel presentedisciplinare;
- la richiesta sia corredatadalla documentazioneatta a dimostrareI'uso di tali oratiche da
almeno3 anni precedentiI'entratain vigore del presentedisciplinare.
4) La resamassimadelle uve in vino finito non deve esseresuperioreal 40oto.
5) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni
di categoria interessate,con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamenteprecedentela vendemmia,può stabiliredi ridurre la resamassimadelle uve
in vino finito "Recioto della Valpolicella" rispettoa quella fissatadandoneimmediatamente
comunicazioneal Ministero delle politicheagricolealimentarie forestali- Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazionedelle denominazionidi origine e delle indicazionigeografiche
t i p i c h ed e i v i n i .
Qualora la resa superi tale limite ma non superi n 40%, I'eccedenzanon ha diritto alla
denominazioned'origine controllatae garantita.
6) Le uve dopo l'appassimentodevono assicurareun titolo alcolometricovolumico naturale
minimodi l4% vol.
7) L'appassimentodelle uve deve avvenire in ambienti idonei e può esserecondotto con
I'ausilio di impianti di condizionamentoambientalepurchéoperantia temperatureanaloghea
quelle riscontrabili nel corso dei processitradizionali di appassimentoescludendoqualsiasi
sistemadi deurnidificazioneoperantecon I'ausilio del calore.
8) Le uve messead appassireper offenerei vini "Recioto della Valpolicella" non possono
essere vinificate prima del I o dicembre. Tuttavia qualora si verifìcasserocondizioni
climatiche che lo rendano necessariola Regione Veneto su richiesta documentatadel
al l"
Consorziodi tutela può autorizzareI'inizio delle predetteoperazioniin dataantecedente
dicembre.
9) Nella vinificazionesono ammessesoltantole praticheenologichelocali. leali e costantiatte
a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
l 0 ) L e u v e a t t e a l l a p r o d u z i o n ed e l l a t i p o l o g i a" R e c i o t od e l l a V a l p o l i c e l l a "o i m o s t i o i v i n i
della tipologia "Recioto della Valpolicella" possono essere utilizzati per produrre i vini
spumanti ottenuti secondole metodologiedi elaborazioneprevistedalle norme comunitariee
nazionali.
Le operazioni di spumantizzazionedel vino "Recioto della Valpolicella" debbono essere
effettuatein stabilimentisiti nell'ambitoterritorialedella regioneVeneto.
I l) E' facoltàdel Ministero delle politicheagricolealimentarie forestali Comitato nazionale
per la tutela elavalorizzazionedelle denominazionidi origine e delle indicazionigeografiche
tipiche dei vini. su richiestadelle aziendeconduttrici,previa istruttoriadella RegioneVeneto.
auforizzare I'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della
-6
ffiffiffiffi
13-4-20l0
G a z z e r r r U p r - r c r e l eo n r _ L , R
c r p L , e e r . r c .lcr A L r r x e
Seriegenerale- n. g5
specificazione"classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze.del
territorio precisatoe comunqueall'intemodella zona di produzionedel vino "Recioto della
Valpolicella", a condizioneche il richiedentedimostri la conduzionedelle superfici iscritte
a l l ' a l b od e i v i e n e t i .
Art. 6
l) ll vino a denominazionedi origine controllatae garantita"Recioto della Valpolicella",
a n c h ec o n i r i f e r i m e n t i " c l a s s i c o "e " V a l p a n t e n a "a, l l ' a t t od e l l ' i m m i s s i o n ae l c o n s u m o d. e v e
risponderealle seguenticaratteristiche:
- colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmentetendenteal granatocon
I'invecchiamento;
- odore: caratteristico,accentuato;
- sapore:pieno,vellutato,caldo,delicato,dolce;
- titolo alcolometricovolumico effettivo minimo: 12.00%vol. con un residuoalcolometrico
e i n i m od i 2 , 8 0 %v o l ;
v o l u m i c op o t e n z i a l m
- aciditàtotaleminima: 5,0 g/l;
- estrattonon riduttore minimo: 28-0 s.ll.
2) ll vino a denominazioned'origine controllatae garantita"Recioto della Valpolicella"
spumante,anchecon il riferimento"Valpantena",a l l ' a t t od e l l ' i m m i s s i o n a
el c o n s u m o d
. eve
risponderealle seguenticaratteristiche
:
- spuma:fine, persistente;
- colore:rossocaricotalvoltacon riflessiviolacei:
- odore: caratteristico,accentuato,intenso;
- sapore:delicato,pieno.caldo,dolce;
- titolo alcolometricovolumico effettivo minimo: 12"00%vol con un residuoalcolometrico
e i n i m od i 2 . 8 0 %v o l :
v o l u m i c op o t e n z i a l m
- aciditàtotaleminima: 5,0 g/l;
- estrattonon riduttoreminimo: 28.0 s/I.
3) E' facoltàdel Ministerodelle politicheagricolealimentarie fbrestali Comitatonazionale
per la tutela elavalorizzazionedelle denominazionidi originee delle indicazionigeografìche
tipiche dei vini di modificarecon proprio decreto,i limiti sopraindicati per l'acidità totale e
l ' e s l r a t t on o n r i d u t t o r em i n i m o .
Arî. l
l) Alla denominazionedi origine controllata e garantitadei vini "Recioto della Valpolicella"
e vietata I'aggiunta di qualsiasi specificazionediversa da quelle previste dal presente
disciplinaredi produzioneivi compresigli aggettivi, "extra". "fine".'"scelto"e similari.
2) E'tuttavia consentitoI'usodi indicazioniche faccianoriferimentoa nomi. ragioni sociali.
marchi privati o di consorzi.purchenon abbianosignificatolaudativoe non sianotali da trarre
in ingannoI'acquirente.
3) Nella designazionedei vini "Recioto della Valpolicella"puo essereutilizzatala menzione
toponimo,che la relativasuperficie
"vigna", a condizioneche sia seguitadal corrispondente
sia distintamentespecificatanell'albo dei vigneti e che I'appassimento,la vinificazione e
I'invecchiamentodel vino avvenganoin recipientiseparati e che tale menzione,seguitadal
toponimo, venga riportatanella denunciadell'uva, nella dichiarazionedella produzione.nei
"-ffiffiffiffi
registrie nei documentidi accompagnamento.
r3-4-20I 0
G azzelt s [J r r rcrelE oEllr
Serie generale - n.85
RnpueeLtc,c I'rarr..tx,A
4) Per i vini "ReciotodellaValpolicella",con le diversetipologie.e obbligatorioriportarein
previstadalla specificanormativa.I'indicazione
etichettae nelladocumentazione
dell'annata
di produzione
delleuve.
Afi. 8
l) Tutti i vini designaticon la denominazionedi origine controllatae garantita"Recioto della
Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi
capacitànon superiorea 5 litri. con abbigliamentoconsonoal loro caratteredi pregio.
Tuttavia, su richiestadelle ditte interessate,
a scopo promozionale.puo essereconsentitocon
specificaauforizzazionedel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo
della capacitàdi 9 e l2 litri.
2) Nella chiusuradi dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemidi chiusuraprevisti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0.375 è tuttavia
consentitoanche I'uso del tappo a vite.
ALLEGATO,{
PosizioniCodici
RECIOTODELLAVALPOLICELLA
RECIOTODELLAVALPOLICELLA
SPUMANTE
RECIOTODELLAVALPOLICELLA
CLASSICO
VALPANTENA
RECIOTODELLAVALPOLICELLA
-4
-8
4048 X 999
4048 X 999
4048 A 999
4048 B 999
VALPANTENA
RECIOTODELLAVALPOLICELLA
SPUMANTE 4048 B
vvv
10 11 12 13 14
a
z
z
a
X
X
X
X
X
X
X
X
A
B
n
A
A
0
X
X
B
0
X
X
X
X
X
10A01282
ETO24 marzo2010.
naztone
del disciplinaredi produzionedei vini a denomicontrollata <Valpolicella>.
IL CA
IPARTIMENTO
DELLE POLI
MONDO R(.JRALE
C O M P F ] ' T I I- V
I E
A QUAL,Il'A
Vista la legge l0 febbraio 1992,n.1@
disciplinadelle denominazionidi originedei
Visti i decreti di attuazione"finora emanati.dal
detta legge;
Visto il decreto del Presidentedella Repubblica
20 aprile 1994. n. 348. con il quale è stato emanatoil
regoiamentorecantela disciplinadel procedimentodi riconoscimentodi denominazionedi originedei vini;
Visto il resolamento (CE) n. 123412007del Consiglio, così còme modificato con il regolamento(CE)
n. 49112009del Consiglio, recanteorganizzazionecomune dei mercatiagricolie disposizionispecificheper taluni
prodottiagricoli,nel cui ambitoe statoinseritoil Regoladel Consiglio,relativoall'orgamento (CE) n. 47912008
nizzazionecomunedel mercatovitivinicolo (OCM vino),
che contempla,a decorreredal lo agosto2009, il nuovo
sistemacomunitarioper la protezionedelledenominazioni di origine,delle indicazionigeografichee delle menzioni tradizionalidi taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura
per il conferimentodella protezionecomunitariae per la
modifica dei disciplinaridelle denominazionidi origine
e delle indicazionigeografichedei prodottiin questione;
Visto il regolamento(CE) n. 607109della Commissione,recantemodalitàdi applicazionedel regolamento
(CE) n. 47912008del Consiglio per quanto riguarda le
inazioni di origine protette e le indicazioni geogra-
le menzioni tradizionali.l'etichettaturae
fic
la
di determinatiprodottivitivinicoli, ed in
particolareI'
ai sensidel quale,in via transitoria
e con scadenzaal \ i q e m b r e 2 0 1 I , p e r I ' e s a m ed e l l e
della protezioneed
domande.relative al cori
i a denominazione
di
a l l a m o d i f i c ad e i d i s c i p l i n a r i
tate allo Stato
origine e ad indicazionegeografica,
membro entro il l" agosto2009, si appl
previstadalla preesistente
normativanazionale
taria in materia:
-6-ffiffiffiffi
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Disciplinare - Consorzio Tutela Vini Valpolicella