Cari Lettori, grazie alla collaborazione di e , marchi che da oltre trent’anni rappresentano un punto di riferimento per il mondo dei professionisti italiani, la Collana “Tascabili 2013” raccoglie la normativa di riferimento in materia fiscale e societaria necessaria per la professione. Settimanale di attualità, critica e opinione Editrice:ROWHUV.OXZHU,WDOLD6UO6WUDGD3DOD]]R)$VVDJR0LKWWSZZZLSVRDLW Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Marcello Gervasio, Valeria Ruggiero Pubblicità Le guide sono corredate da annotazioni e da un utile indice analitico che consente una facile ricerca dell’argomento all’interno del volume. L’Editore db Consulting srl Events & Advertising via L. Gasparotto, 168 - 21100 Varese Tel. 0332 282160 - Fax 0332 282483 e-mail: [email protected] - www.db-consult.it Autorizzazione Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Realizzazione grafica Ipsoa Fotocomposizione 6LQHUJLH*UDÀFKH6UOYLD3DYHVH5R]]DQR0L Tel. 02 57789422 SUPPLEMENTO A CORRIERE TRIBUTARIO N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2013 Stampa Roto 2000 S.p.A. via Leonardo Da Vinci, 18/20 20080 Casarile (Mi) Licenziato per la stampa il 28 gennaio 2013. 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FRPPDGHO'/JVQDQFKHDÀQLGLYHQGLWDGLUHWWD GLSURGRWWLRVHUYL]LDQDORJKLDTXHOOLRJJHWWRGHOODSUHVHQWHYHQGLWD Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al WUDWWDPHQWR GHL 6XRL GDWL DL ÀQL GL LQYLR GL PDWHULDOH SXEEOLFLWDULR YHQGLWDGLUHWWDHFRPXQLFD]LRQLFRPPHUFLDOLHGLULFKLHGHUHO·HOHQFR aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro 'LUH]LRQDOH0LODQRÀRUL6WUDGD3DOD]]R)$VVDJR0,R inviando un fax al numero 02.82476.403. 30/01/13 17:14 TUIR 2013 5 5 INDICE GENERALE Premessa ………………………………………………………………… 5 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ………………..…………………. 7 Appendice PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ………………………………….….. 319 RIVALUTAZIONE - RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (Estratto) ……………………………………….. 331 CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Estratto) ……………….………. 343 SOCIETÀ IN PERDITA - BENI AI SOCI D.L. 13 agosto 2011, n. 138. (Estratto) ….……………..………… 347 ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Estratto) ……………….………… 354 3 5 PREMESSA Il Pocket sul “T.U.I.R. 2013” riporta il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiornato con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 19 del 23 gennaio 2013. Il testo del D.P.R. n. 917/1986 e quello dei provvedimenti in nota o in Appendice tengono conto delle novità introdotte da: • DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE: – D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 • DECRETO CRESCITA: – D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 • DECRETO CRESCITA BIS: – D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 • LEGGE DI STABILITÀ 2013: – L. 24 dicembre 2012 , n. 228 In Appendice sono riportati, integralmente o in estratto, i seguenti provvedimenti: • D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Principi Contabili Internazionali) • D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Rivalutazione - Riallineamento di valori contabili) • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti) • D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Società in perdita – Beni ai soci) 5 • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (ACE – Aiuto alla crescita economica) Completa il Pocket un Indice analitico con il rinvio alle principali voci del Testo Unico. Per ulteriori ricerche ad approfondimenti nell’ambito della normativa tributaria, della prassi e della giurisprudenza, il lettore potrà usufruire delle banche dati nonché degli altri prodotti del “Gruppo Wolters Kluwer”. Il volume è stato “chiuso” in redazione il 28 gennaio 2013. Roma, 28 gennaio 2013 6 L’Editore TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni Art. 1 È approvato l’unito testo unico delle imposte sui redditi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. SOMMARIO Titolo I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Presupposto dell’imposta Art. 2 - Soggetti passivi Art. 3 - Base imponibile Art. 4 - Coniugi e figli minori Art. 5 - Redditi prodotti in forma associata Art. 6 - Classificazione dei redditi Art. 7 - Periodo di imposta Art. 8 - Determinazione del reddito complessivo Art. 9 - Determinazione dei redditi e delle perdite Art. 10 - Oneri deducibili Art. 11 - Determinazione dell’imposta Art. 12 - Detrazioni per carichi di famiglia Art. 13 - Altre detrazioni 15 16 17 18 18 19 21 21 22 23 27 29 32 7 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Art. 14 - Altre detrazioni] Art. 15 - Detrazioni per oneri Art. 16 - Detrazioni per canoni di locazione Art. 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Art. 17 - Tassazione separata Art. 18 - Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera Art. 19 - Indennità di fine rapporto [Art. 20 - Prestazioni pensionistiche] Art. 20-bis-Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione Art. 21 - Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente Art. 22 - Scomputo degli acconti Art. 23 - Applicazione dell’imposta ai non residenti Art. 24 - Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti 34 34 44 45 54 57 58 61 61 61 62 63 64 Capo II - Redditi fondiari Art. 25 - Redditi fondiari Art. 26 - Imputazione dei redditi fondiari Art. 27 - Reddito dominicale dei terreni Art. 28 - Determinazione del reddito dominicale Art. 29 - Variazioni del reddito dominicale Art. 30 - Denuncia e decorrenza delle variazioni Art. 31 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali Art. 32 - Reddito agrario Art. 33 - Imputazione del reddito agrario Art. 34 - Determinazione del reddito agrario Art. 35 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali Art. 36 - Reddito dei fabbricati Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati Art. 39 - Decorrenza delle variazioni Art. 40 - Fabbricati di nuova costruzione Art. 41 - Unità immobiliari non locate Art. 42 - Costruzioni rurali Art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario 65 65 66 66 68 68 69 70 72 72 72 73 73 77 77 78 78 78 80 Capo III - Redditi di capitale Art. 44 - Redditi di capitale Art. 45 - Determinazione del reddito di capitale Art. 46 - Versamenti dei soci Art. 47 - Utili da partecipazione Art. 48 - Redditi imponibili ad altro titolo 8 81 83 84 85 87 Sommario Capo IV - Redditi di lavoro dipendente Art. 49 - Redditi di lavoro dipendente Art. 50 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Art. 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente Art. 52 - Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 88 88 90 99 Capo V - Redditi di lavoro autonomo Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo 101 101 Capo VI - Redditi di impresa Art. 55 - Redditi d’impresa Art. 56 - Determinazione del reddito d’impresa Art. 56-bis- Altre attività agricole Art. 57 - Ricavi Art. 58 - Plusvalenze Art. 59 - Dividendi Art. 60 - Spese per prestazioni di lavoro Art. 61 - Interessi passivi [Art. 62 - Pro rata patrimoniale] [Art. 63 - Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizza zione delle imprese] Art. 64 - Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa Art. 65 - Beni relativi all’impresa Art. 66 - Imprese minori 106 107 108 109 109 109 109 109 109 111 111 111 112 Capo VII - Redditi diversi Art. 67 - Redditi diversi Art. 68 - Plusvalenze Art. 69 - Premi, vincite e indennità Art. 70 - Redditi di natura fondiaria Art. 71 - Altri redditi 114 122 127 127 127 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Titolo II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali Art. 72 - Presupposto dell’imposta Art. 73 - Soggetti passivi Art. 74 - Stato ed enti pubblici Art. 75 - Base imponibile Art. 76 - Periodo d’imposta Art. 77 - Aliquota dell’imposta Art. 78 - Detrazione d’imposta per oneri Art. 79 - Scomputo degli acconti Art. 80 - Riporto o rimborso delle eccedenze 129 129 133 133 134 134 138 138 139 Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti Sezione I – Determinazione della base imponibile Art. 81 - Reddito complessivo Art. 82 - Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali Art. 83 - Determinazione del reddito complessivo Art. 84 - Riporto delle perdite Art. 85 - Ricavi Art. 86 - Plusvalenze patrimoniali Art. 87 - Plusvalenze esenti Art. 88 - Sopravvenienze attive Art. 89 - Dividendi ed interessi Art. 90 - Proventi immobiliari Art. 91 - Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito Art. 92 - Variazioni delle rimanenze Art. 92-bis - Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese Art. 93 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Art. 94 - Valutazione dei titoli Art. 95 - Spese per prestazioni di lavoro Art. 96 - Interessi passivi [Art. 97 - Pro rata patrimoniale] [Art. 98 - Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizza zione] Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi Art. 100 - Oneri di utilità sociale Art. 101 - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite Art. 102 - Ammortamento dei beni materiali 10 139 144 144 149 151 152 153 156 157 159 162 162 162 164 165 168 169 172 173 173 175 180 182 Sommario Art. 102-bis - Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali Art. 104 - Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili Art. 105 - Accantonamenti di quiescenza e previdenza Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti Art. 107 - Altri accantonamenti Art. 108 - Spese relative a più esercizi Art. 109 - Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni Art. 111 - Imprese di assicurazioni Art. 112 - Operazioni fuori bilancio Art. 113 - Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari Art. 114 - Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi Art. 115 - Opzione per la trasparenza fiscale Art. 116 - Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria 187 188 189 190 190 194 195 198 203 210 212 214 215 215 224 Sezione II - Consolidato nazionale Art. 117 - Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti Art. 118 - Effetti dell’esercizio dell’opzione Art. 119 - Condizioni per l’efficacia dell’opzione Art. 120 - Definizione del requisito di controllo Art. 121 - Obblighi delle società controllate Art. 122 - Obblighi della società o ente controllante [Art. 123 - Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] Art. 124 - Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio Art. 125 - Mancato rinnovo dell’opzione Art. 126 - Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione Art. 127 - Responsabilità Art. 128 - Norma transitoria Art. 129 - Disposizioni applicative 233 234 235 236 237 237 237 238 239 239 240 241 242 Sezione III - Consolidato mondiale Art. 130 - Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti Art. 131 - Effetti dell’esercizio dell’opzione Art. 132 - Condizioni per l’efficacia dell’opzione Art. 133 - Definizione del requisito di controllo 242 243 244 246 11 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 134 - Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento [Art. 135 - Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo] Art. 136 - Determinazione dell’imposta dovuta Art. 137 - Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione Art. 138 - Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti Art. 139 - Mancato rinnovo dell’opzione Art. 139-bis - Recupero delle perdite compensate Art. 140 - Coordinamento con l’art. 167 Art. 141 - Norma transitoria Art. 142 - Disposizioni applicative 246 248 248 249 250 250 250 250 251 251 Capo III - Enti non commerciali residenti Art. 143 - Reddito complessivo Art. 144 - Determinazione dei redditi Art. 145 - Regime forfetario degli enti non commerciali Art. 146 - Oneri deducibili Art. 147 - Detrazione d’imposta per oneri Art. 148 - Enti di tipo associativo Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale Art. 150 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 252 252 253 255 255 255 258 258 Capo IV - Società ed enti commerciali non residenti Art. 151 - Reddito complessivo Art. 152 - Determinazione del reddito complessivo 259 259 Capo V - Enti non commerciali non residenti Art. 153 - Reddito complessivo Art. 154 - Determinazione del reddito complessivo 260 260 Capo VI - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime Art. 155 - Ambito soggettivo ed oggettivo Art. 156 - Determinazione del reddito imponibile Art. 157 - Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia Art. 158 - Plusvalenze e minusvalenze Art. 159 - Obblighi contabili Art. 160 - Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione Art. 161 - Disposizioni applicative 12 262 263 263 264 265 265 266 Sommario Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI Capo I - Disposizioni generali Art. 162 - Stabile organizzazione Art. 163 - Divieto della doppia imposizione Art. 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni 267 269 269 Capo II - Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali Art. 165 - Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero Art. 166 - Trasferimento all’estero della residenza Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate Art. 168 - Disposizioni in materia di imprese estere collegate Art. 168-bis - Paesi e territori che consentono un adeguati scambio di informazioni Art. 169 - Accordi internazionali 271 273 274 283 287 288 Capo III - Operazioni straordinarie Art. 170 - Trasformazione della società Art. 171 - Trasformazione eterogenea Art. 172 - Fusione di società Art. 173 - Scissione di società Art. 174 - Applicazione analogica Art. 175 - Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento Art. 176 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario Art. 177 - Scambi di partecipazioni 288 289 289 293 297 297 297 302 Capo IV - Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea Art. 178 - Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi Art. 179 - Regime di neutralità fiscale Art. 180 - Riserve in sospensione d’imposta Art. 181 - Perdite fiscali 302 307 309 309 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Capo V - Liquidazione volontaria e procedure concorsuali Art. 182 - Liquidazione ordinaria Art. 183 - Fallimento e liquidazione coatta Art. 184 - Applicazione analogica 309 310 312 Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 185 - Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici Art. 186 - Società civili Art. 187 - Eredità giacente Art. 188 - Campione d’Italia Art. 188-bis - Campione d’Italia Art. 189 - Riferimenti legislativi ad imposte abolite Art. 190 - Redditi dei fabbricati Art. 191 - Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie 14 313 313 313 314 315 315 317 318 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (1) (1) Ai fini della destinazione del 5 per mille IRPEF vedasi l’art. 33, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore 1° gennaio 2012, che si riporta: “Art. 33. (Disposizioni diverse) - 11. Le disposizioni di cui all’art. 2, commi da 4novies a 4-undecies , del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 (pure richiamato con riferimento al citato art. 2 del D.L. n. 40/2010, n.d.r.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2012 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni.”. Vedasi inoltre l’art. 23, comma 46, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011 che si riporta: “Art. 23. (Norme in materia tributaria). - 46. A decorrere dall’anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.”. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Presupposto dell’imposta 1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6. 15 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 2 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (1). (1) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 83, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 89, la disposizione si applica dal periodo di imposta successivo al 28 dicembre 2007; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Precedente formulazione: “2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto 16 del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”. Vedasi il: “D.M. 4 maggio 1999. - Individua- zione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato”, che si riporta: “Art. 1. - Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti Stati e territori: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); [Cipro (Kypros);] Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al- ’Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repubblica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Titolo I - Irpef Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); [Malta (Republic of Malta);] Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat’Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynésie Francaise); Monaco (Principautè de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pulèanga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. Art. 3 Base imponibile 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 17 salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; [c) ...] (Abrogata) d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Art. 4 Coniugi e figli minori 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al co- 18 niuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Art. 5 Redditi prodotti in forma associata 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in acco- Titolo I - Irpef mandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Art. 6 Classificazione dei redditi (1) 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro auto- 19 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. (1) Vedasi l’art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537, che si riporta: “Art. 14. - 4. Nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. 20 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi (Comma così sostitui- to dall’art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44); - l’art. 8, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che si riporta: “Art. 8. - 2. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri Titolo I - Irpef componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell' art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilità' delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Art. 7 Periodo di imposta 1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell’art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 13 (1). 2. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti. (1) Vedasi ora l’art. 11, comma 4 del presente decreto. Art. 8 Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 60. 2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandi- 21 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ta semplice di cui all’art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’art. 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’art. 66. Si applicano le disposizioni dell’art. 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 84. Art. 9 Determinazione dei redditi e delle perdite 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distin- 22 tamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in Titolo I - Irpef mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Art. 10 Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario (1). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i 23 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (2); d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di 24 cui all’art. 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’art. 30, comma 2, della L. 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (3); e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (4); e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12, che si trovino Titolo I - Irpef nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 1 della L. 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni (euro 1.032,91, n.d.r.) di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 29, comma 2, della L. 22 novembre 1988, n. 516, all’art. 21, comma 1, della L. 22 novembre 1988, n. 517, e all’art. 3, comma 2, della L. 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184; l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37, 25 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 n.d.r.), i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di 26 proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. (1) Vedasi al riguardo l’art. 39, c. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, riportato in nota all’art. 15 del presente decreto. (2) Vedasi l’art. 3, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che si riporta: “Art. 3. – 1. Ai fini degli artt. 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), [ora: lettera c)] del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.”. Vedasi l’art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che si riporta: “Art. 1. - 63. I soggetti di cui all’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione Titolo I - Irpef annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.”. (3) Vedasi l’art. 4, comma 76, L. 28 giugno 2012 , n. 92 , che si riporta: “Art. 4. - 76. Il contributo di cui all'art. 334 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e' deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012”. (4) Le parole da “e negli Stati aderenti” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239” dall’art. 1, co. 83, lettera b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Art. 11 Determinazione dell’imposta (1) (2) 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta. 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’art. 25 di importo complessivo 27 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. 3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis (3) nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’art. 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 6, lettera b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007. (2) Vedasi l’art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che si riporta: “Art. 1. - 9. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.”. 28 Vedasi l’art. 2, comma 514, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 2. - 514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Con decreto (Vedasi il D.M. 20 marzo 2008, recante “Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d’imposta anteriormente all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 9, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.”. (3) Le parole “15, 16 e16-bis” sono state così sostituite alle parole “15 e 16” dall’art. 4, comma 1, lettera a), Titolo I - Irpef D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Art. 12 Detrazioni per carichi di famiglia (1) 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap (2) ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la 29 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a questo ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il con- 30 tribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. 2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si so- Titolo I - Irpef no verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli artt. 13, 15, 16 e 16bis (3), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis. (1) Vedasi l’art. 1, commi 1324 – 1327, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, commi 526, L. 24 dicembre 2012 , n. 228, che si riporta: “Art. 1. - 1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012 e 2013, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili,al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all’anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2011. La detrazione relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2012. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l'anno 2013. La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l'anno 2014. 1325. – 1327 … omissis ...”. (2) Le parole da “950 euro per ciascun figlio” fino a “handicap” sono state così sostituite dall’art. 1, commi 483, L. 24 dicembre 2012 , n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 31 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Precedente formulazione: “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap”. (3) Le parole “15, 16 e16-bis” sono state così sostituite alle parole “15 e 16” dall’art. 4, co. 1, lettera b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’ articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Art. 13 Altre detrazioni (1) 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo 32 corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: Titolo I - Irpef a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri de- 33 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ducibili nell’art. 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 6, lettera d), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007. [Art. 14 Altre detrazioni] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 349, lettera d), L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005. Art. 15 Detrazioni per oneri (1) (2) 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento 34 dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di Titolo I - Irpef importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detra- zione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (euro 129,11, n.d.r.). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata 35 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario (3). Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente (4). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordi sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle 36 caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (euro 18.075,99, n.d.r.) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (euro 18.075,99, n.d.r.) da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (euro 15.493,71, n.d.r.). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o Titolo I - Irpef premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000 (euro 387,34, n.d.r.), limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 (euro 129,11, n.d.r.). Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire (euro 1.549,37, n.d.r.) per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (euro 1.291,14, n.d.r.). Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata e- 37 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi (5); h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali , di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante inte- 38 resse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze Titolo I - Irpef l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente (5); h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; i-bis) [ . . . ] (6) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (euro 1.291,14, n.d.r.), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [ . . . ] (6) contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (euro 2.065,83, n.d.r.), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale 39 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’im- 40 mobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (7); i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate Titolo I - Irpef mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (8). 1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (9). 1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale (10). 1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (euro 2.582,28, n.d.r.) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da 41 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione (euro 516,46, n.d.r.), la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e isexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (euro 6.197,48, n.d.r.). 42 Per le spese di cui alla lettera isepties) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e iquater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito. (1) In materia di agevolazioni per i lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia, vedasi l’art. 16-bis del presente decreto. (2) Vedasi l’art. 1, comma 335, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. - 335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”. La disposizione è stata prorogata da ultimo, dall’art. 2, comma 6, L. 22 di- Titolo I - Irpef cembre 2008, n. 203, in vigore dal 1° gennaio 2009, che si riporta: “Art. 2. - 6. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 335, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d’imposta successivi.”. (3) Vedasi al riguardo l’art. 39, c. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dal 3 ottobre 2007, che si riporta: “Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). - 3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli artt. 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia”. (4) Vedasi l’art. 1, commi 36 e 37, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che si riporta: “Art. 1. - 36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli sia- no utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. 37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.”. (5) Vedasi l’art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, che si riporta: “Art. 40. (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese). 9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli artt. 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per 43 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.”. (6) Le parole “le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (euro 2.065,83, n.d.r.), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché” e le parole: “erogazioni e” sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, L. 6 luglio 2012 , n. 96, a decorrere dal 1º gennaio 2013. (7) Le parole da “. Alle medesime condizioni” fino a “ai sensi dell’art. 168-bis” sono state aggiunte dall’art. 16, comma 1, L. 15 dicembre 2011, n. 217, in vigore dal 17 gennaio 2012. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012. (8) Lettera aggiunta dall’art. 1, commi 524, lettera a), L. 24 dicembre 2012 , n. 228. (9) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6 luglio 2012 , n. 96 . (10) Comma così sostituito, a decorrere dal 2013, dall’art. 7, comma 1, L. 6 luglio 2012 , n. 96. Precedente formulazione: “1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le 44 erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100. 000 e 200 milioni di lire (tra euro 51,65 ed euro 103,291,38, n.d.r.) effettuate mediante versamento bancario o postale” Art. 16. Detrazioni per canoni di locazione 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) lire 960.000 [euro 495,80; n.d.r.], se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 [euro 15.493,71; n.d.r.]; b) lire 480.000 [euro 247,90; n.d.r.], se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 [euro 15.493,71; n.d.r.] ma non lire 30.987,41; 60.000.000 [euro n.d.r.]. Titolo I - Irpef 1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) lire 1.920.000 [euro 991,60; n.d.r.], se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni [euro 15.493,71; n.d.r.]; b) lire 960.000 [euro 495,80; n.d.r.], se il reddito complessivo supera lire 30 milioni [euro 15.493,71; n.d.r.] ma non lire 60 milioni [euro 30.987,41; n.d.r.]. 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1- bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare. Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (1) (2) 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per 45 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117, del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di 46 gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (3); i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente Titolo I - Irpef e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 47 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia “. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. (1) Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Vedasi l’art. 11, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che si riporta: “Art. 11. - 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis.”. 48 (2) In materia di agevolazioni per i lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia, vedasi: a. per gli anni dal 1998 al 2001: - l’art. 1, commi da 1 a 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, , che si riporta: “Art. 1. (Disposizioni tributarie con- cernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). – 1. Ai fini dell’Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni (euro 77.468,53, n.d.r.) ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNICIG, di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, Titolo I - Irpef alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo, ai sensi della L. 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al pre- 49 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d’imposta in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.). 7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i 50 rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”. Vedasi al riguardo il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento delle norme di attuazione), ed il Provv. Ag. Entrate 17 marzo 2006, recante “Approvazione del modello di comunicazione di inizio lavori”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”; - l’art. 2, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che si riporta: “Art. 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). - 4. Ai fini delle detrazioni di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall’inizio dei lavori.”; b. per l’anno 2002: - l’art. 9, commi 1, 2 e 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448, che si riportano: “Art. 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali). - 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell’anno 2002 (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.), per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano Titolo I - Irpef nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’incentivo fiscale previsto dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, primo comma, lettere c) e d), della L. 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immo-bile entro il 30 giugno 2004 (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.). In questo caso, la detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della citata L. n. 449 del 1997. 6. Ai fini dell’adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l’anno 2002 (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.) possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata L. n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. (Si vedano, al riguardo, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.M. 19 aprile 2002, n. 124 e il Provv. Ag. Entrate 19 luglio 2002).”. c. per l’anno 2003: - l’art. 2, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 2. (Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche). - 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003 (per le successive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.), per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati 51 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 fino al 31 dicembre 2003 (per le suc- cessive proroghe vedasi più avanti in questa nota, n.d.r.) consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.”. Ai sensi del successivo art. 5-bis, comma 1, citato D.L. n. 147/2003, per i soggetti che alla data dell’11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2003) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004. d. per gli anni 2004 e 2005: 52 - l’art. 23-bis, comma 1, lettere a) e b), D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, che si riporta: “Art. 23-bis (Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (sopra riportato nella presente nota, n.d.r.), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005; b) agli interventi di cui all’art. 9, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (sopra riportato nella presente nota, n.d.r.), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2006;”; e. per l’anno 2006: - l’art. 1, commi 121-121-ter, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. - 121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, (so- pra riportato nella presente nota, Titolo I - Irpef n.d.r.) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all’art. 9, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007. 121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione; f. per l’anno 2007: - l’art. 1, commi 387 e 388, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che si riporta: “Art. 1. - 387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, (sopra riportato nella presente nota, n.d.r.) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488, (sopra riportato nella presente nota, n.d.r.) fatturate dal 1° gennaio 2007. 388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.”. g. per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011: - l’art. 1, commi 17 e 19, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 1. – 17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (Le paro- le “2010 e 2011” sono state da ultimo così sostituite alle parole “2010, 2011 e 2012” dall’art. 4, comma 2, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012), per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 (Le parole “di- cembre 2011” sono state da ultimo così sostituite alle parole “dicembre 2012” dall’art. 4, comma 2, lettera b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012); 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 b) agli interventi di cui all’art. 9, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 (Le parole “dicembre 2011” sono state da ultimo così sostituite alle parole “dicembre 2012” dall’art. 4, comma 2, lettera c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012) dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2012 (Le parole “giugno 2012” sono state da ultimo così sostituite alle parole “giugno 2013” dall’art. 4, comma 2, lettera c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012). [19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. (Com- ma abrogato dall’art. 7, comma 2, lettera r), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011).”]. Vedasi, altresì, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, l’art. 2, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, in vigore dall’11 febbraio 2009, in tema di detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. 54 (3) Vedasi l’art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220, che si riporta: “Art. 1. - 48. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.” Art. 17 Tassazione separata 1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme Titolo I - Irpef risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (1); [a-bis) …] (Abrogata); b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49; c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lettera cbis) dell’art. 50, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collabora- zione coordinata e continuativa (2); c-bis) indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; g-ter) corrispettivi di cui all’art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione; 55 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 h) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni; [m)...] (Abrogata); n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44 , quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni; 56 n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’art. 15 , comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli artt. 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono per- Titolo I - Irpef cepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. (1) Vedasi l’art. 24, comma 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, che si riporta: “Art. 24. (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - 31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’art. 19 del medesimo Tuir. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”. Art. 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a sog- getti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2, comma 1-bis (1), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’art. 27, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992. (1) Le parole “comma 1-bis” sono state così sostituite alle parole “commi 1-bis e 1-ter” dall’art. 2, comma 15, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 13 giugno 2011. La disposizione esplica effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi del successivo comma 24 dell’art. 2, D.L. n. 138/2011. 57 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 19 Indennità di fine rapporto (1) 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2). 1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’art. 13 (vedasi ora l’art. 11, n.d.r.) per il primo scaglione di reddito. 58 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila (euro 61,97, n.d.r.) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 17, sono imponibili per un im- Titolo I - Irpef porto che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (euro 309,87, n.d.r.) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contri- buto stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza. 4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. [4-bis. ...] (Abrogato) 5. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle succes- 59 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. (1) Vedasi l’art. 11, commi da 3 a 4bis, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, che si riporta: “Art. 11. (Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto). - 3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento. 4. I soggetti indicati negli artt. 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di 60 cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 4-bis. Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.”. (2) Si vedano gli artt. 11, comma 5, e 12, comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, in vigore dal 1° gennaio 2001), che si riportano: “Art. 11. (Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto). - 5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’art. 17 (ora art. 19, n.d.r.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il Titolo I - Irpef 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d’acconto, un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. Art. 12. (Decorrenza e disciplina transitoria). 2. Le disposizioni dell’art. 17 (ora art. 19, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.”. [Art. 20 Prestazioni pensionistiche] (1) (1) Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 21, comma 3, lettera c), D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Art. 20-bis Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’art. 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. Art. 21 Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente 1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’art. 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamen- 61 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 te, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’art. 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’art. 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera nbis) del comma 1 dell’art. 17 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; 62 se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei commi 1 e 2 dell’art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. Art. 22 Scomputo degli acconti 1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalità di cui all’art. 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e Titolo I - Irpef su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell’imposta netta di cui agli artt. 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza. Art. 23 Applicazione dell’imposta ai non residenti 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’art. 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute 63 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’art. 17; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’art. 50; c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 64 Art. 24 Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti 1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’art. 10. 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’art. 13 nonché quelle di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), g), h), hbis) e i), e dell’art. 16-bis) (1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono (2). (1) Le parole “, e dell’art. 16-bis)” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lettera d), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012. (2) Vedasi l’art. 1, commi 1324 – 1327, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, riportato in nota all’art. 12 del presente decreto. Titolo I - Irpef Capo II REDDITI FONDIARI (1) (2) (3) (1) Vedasi l’art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, che si riporta: “Art. 36. (Recupero di base imponibile). - 2. Ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”. (2) Vedasi l’art. 3 (“Cedolare secca sugli affitti”), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (3) Vedasi l’art. 19, commi 13 – 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, istitutiva di un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 25 Redditi fondiari 1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. 2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. Art. 26 Imputazione dei redditi fondiari 1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un 65 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 credito di imposta di pari ammontare. 2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. 3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. Art. 27 Reddito dominicale dei terreni 1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 55. Art. 28 Determinazione del reddito dominicale (1) 1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione 66 di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. 3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo. 4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. Titolo I - Irpef (1) Vedasi l’art. 3, commi da 50 a 52, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che si riporta: “Art. 3. - 50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. L’incremento si applica sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 . 51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L’incremento si applica sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. 52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.”. Vedasi l’art. 66, comma 4-ter), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che si riporta: “Art. 66. - 4-ter. Il comma 3 dell’art. 14 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente: «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall’art. 31, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». Vedasi l’art. 1, comma 512, L. 24 dicembre 2012 , n. 228, che si riporta: “Art. 1. - 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai col- 67 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 tivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma”. Art. 29 Variazioni del reddito dominicale 1 Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. 4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revi- 68 sione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti. Art. 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni 1 Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 29 devono essere Titolo I - Irpef denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’art. 29 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’art. 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 1 Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli. 2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte. 3. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in 69 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. 4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti. Art. 32 Reddito agrario (1) (2) 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conser- 70 vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (3) su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (4). 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 27. (1) Si vedano gli artt. 7, 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) circa l’istituzione dell’IMU, imposta municipale propria, sugli immobili diversi dall’abitazione principale, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti dai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili. Titolo I - Irpef Vedasi, in particolare, l’art. 9, comma 9, citato D.Lgs. n. 23/2011, che si riporta: “Art. 9. (Applicazione dell’imposta municipale propria). - 9. Il reddito agrario di cui all’art. 32 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all’art. 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria.” (2) Vedasi l’art. 1, commi 513-514, L. 24 dicembre 2012 , n. 228, che si riporta: “Art. 1. - 513. I commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 513.” Si riporta il testo dei commi abrogati (art. 1, commi 1093 - 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296): “Art. 1. - 1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.” Vedasi al riguardo il D.M. 27 settembre 2007, n. 213, recante “Regolamento recante modalità applicative per l’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell’art. 1, commi 1093 e 1095, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (3) Vedasi da ultimo il D.M. 5 agosto 2010, recante “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, 71 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (4) Per il biennio 2009-2010 vedasi il D.M. 10 maggio 2010, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Art. 33 Imputazione del reddito agrario 1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. 2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. 2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’art. 32, comma 2, lettera b). 72 Art. 34 Determinazione del reddito agrario 1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’art. 28. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 29.e 30 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’art. 30 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’art. 28. Art. 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 1. Nelle ipotesi previste dall’art. 31 il reddito agrario si considera inesistente. Titolo I - Irpef Art. 36 Reddito dei fabbricati (1) 1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. 2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. 3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata. 3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’art. 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50.000 (euro 25,82, n.d.r.). (1) Vedasi l’art. 3 (“Cedolare secca sugli affitti”), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 37 Determinazione del reddito dei fabbricati (1) 1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. 2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 73 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall’anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto d’imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo. 4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte. 4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento (2), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento (3). [4-ter. ..] (Abrogato) [4-quater. .. ] (Abrogato) (1) Vedasi l’art. 3, commi 48 e 52 (quest’ultimo riportato in nota all’art. 74 28 del presente decreto), L. 23 dicembre 1996, n. 662, che si riporta: “Art. 3. - 48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.”. Si riporta l’elenco dei gruppi e delle categorie catastali dei fabbricati: Gruppo A (a) A/1 - Abitazioni di tipo signorile. A/2 - Abitazioni di tipo civile. A/3 - Abitazioni di tipo economico. A/4 - Abitazioni di tipo popolare. A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. A/6 - Abitazioni di tipo rurale. A/7 - Abitazioni in villini. A/8 - Abitazioni in ville. A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. A/10 - Uffici e studi privati. A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B (a) B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme. B/2 - Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro). B/3 - Prigioni e riformatori. B/4 - Uffici pubblici. B/5 - Scuole, laboratori scientifici (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro). Titolo I - Irpef B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9. B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti. B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C (a) C/1 - Negozi e botteghe. C/2 - Magazzini e locali di deposito. C/3 - Laboratori per arti e mestieri. C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro). C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro). C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. C/7 - Tettoie chiuse od aperte, posti auto su aree private; posti auto coperti. Gruppo D D/1 - Opifici. D/2 - Alberghi e pensioni. D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili. D/4 - Case di cura ed ospedali. D/5 - Istituti di credito, cambio, ed assicurazione. D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi. D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di desti- nazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 - Residence. D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati. D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari. Gruppo E E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio. E/7 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. (a) Le tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile, quelle del gruppo B al metro cubo e quelle del gruppo C al metro quadrato. 75 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Circa l’attivazione dell’«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vedasi l’art. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”), del quale di seguito si riportano i commi da 8 a 11: “Art. 19. (Aggiornamento del catasto). - 8. Entro il 31 dicembre 2010 (a) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art. 2, comma 36, del citato D.L. n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 (a) i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le 76 attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010 (a), l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 19 aprile 2011, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”), di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni Titolo I - Irpef di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.”. (a) Termine differito al 30 aprile 2011 dall’art. 2, comma 5-bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. (2) Le parole “5 per cento” sono state così sostituite alle parole “15 per cento” dall’art. 4, comma 74, L. 28 giugno 2012 , n. 92. La disposizione di si applica a decorrere dall'anno 2013. (3) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 5-sexies), lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 . In precedenza vedasi l’art. 11, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413 (comma abrogato dall’art. 4, comma 5quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), che si riporta: “[Art. 11. - 2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.]”. Art. 38 Variazioni del reddito dei fabbricati 1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il cinquanta per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Art. 39 Decorrenza delle variazioni 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a 77 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 norma dell’art. 38 hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Art. 40 Fabbricati di nuova costruzione 1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Art. 41 Unità immobiliari non locate 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. Art. 42 Costruzioni rurali (1) 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni 78 rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 32. (1) Vedasi l’art. 9, commi da 3 a 6, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul Titolo I - Irpef terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580; [b) …] (Abrogata); c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, 79 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. 4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. 5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni 80 altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.”. Art. 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario (1) 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 95 Titolo I - Irpef per il medesimo periodo temporale ivi indicato. (1) Si vedano gli artt. 7, 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”), circa l’istituzione, a decorrere dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria sugli immobili. Capo III REDDITI DI CAPITALE (1) (1) Vedasi l’art. 19, commi 18-23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, istitutiva di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 44 Redditi di capitale (1) 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’art. 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’art. 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (2); g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’art. 50 81 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione del- 82 l’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; [b) ...] (Soppressa); c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’art. 29 del R. D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. (1) Circa l’entità delle ritenute, delle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, vedasi l’art. 2, commi 6 – 12 e 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 13 agosto 2011, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (2) Vedasi l’art. 2, commi 23 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 13 agosto 2011, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Titolo I - Irpef Art. 45 Determinazione del reddito di capitale 1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’art. 44 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’art. 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’art. 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto. 2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale (1). 3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie 83 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. 4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. [4-bis. …] (2) 4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’art. 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. (1) La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata da ultimo fissata al 2,5 per cento annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dal D.M. 12 dicembre 2011. Precedente misura: 1,5 per cento. 84 (2) Comma abrogato con effetto dal 1° luglio 2011 dall’art. 2, comma 79, lettera d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. Si riporta il testo del comma abrogato. “4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d’investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.”. Art. 46 Versamenti dei soci 1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. Titolo I - Irpef Art. 47 Utili da partecipazione 1. Salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento [ora 49,72 per cento, per la decorrenza vedasi la nota (1) n.d.r.] del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Le remunerazioni dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’art. 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’art. 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’art. 167 e dell’art. 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto 85 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione 86 si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II. (1) Vedasi l’art. 1, commi 38 e 39, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. - 38. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Titolo I - Irpef citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.”. Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer” il “D.M. 2 aprile 2008. - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917” (2) Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 83, lettera c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Precedente formulazione: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’a- rt. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 e dell’art. 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87.”. Art. 48 Redditi imponibili ad altro titolo 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa. Capo IV REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (1) (1) Vedasi l’art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 87 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, che si riporta: “Art. 33. (Stock options ed emolumenti variabili). - 1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.”. Art. 49 Redditi di lavoro dipendente 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo 88 le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (1); b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di Titolo I - Irpef lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lettera a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, della L. 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; g) le indennità di cui all’art. 1 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione 89 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’art. 44; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto 90 siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’art. 14. (1) Si vedano nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”: - l’art. 62 (“Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto”), L. 21 novembre 2000, n. 342; - gli artt. 1 (“Soci lavoratori di cooperativa”) e 3 (“Trattamento economico del socio lavoratore”), L. 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (1) 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del Titolo I - Irpef periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter); [b) …] (Soppressa); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29, n.d.r.), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’art. 50; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (2); g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (euro 2.065,83, n.d.r.), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; [g-bis) …] (Abrogata); h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità 91 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende 92 applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è Titolo I - Irpef determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23, n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre (3), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno (4) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto 93 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/ chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (euro 46,48, n.d.r.) al giorno, elevate a lire 150.000 (euro 77,47, n.d.r.) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal 94 dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 (euro 15,49, n.d.r.), elevate a lire 50.000 (euro 25,82, n.d.r.) per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’art. 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 3 della L. 28 febbraio 2000, n. 42 nonché le indennità di cui all’art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. Titolo I - Irpef 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (euro 1.549,37, n.d.r.) per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni (euro 4.648,11, n.d.r.) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 95 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto. (1) Vedasi: - l’art. 12: Vedasi L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 12. (Determinazione del reddi- to da lavoro dipendente ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 46 (ora art. 49, n.d.r.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 (ora art. 51, n.d.r.), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi con- 96 tributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso art. 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, Titolo I - Irpef sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166, e al citato D.Lgs. n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’art. 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all’art. 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 97 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.”; - l’art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, in vigore dal 29 maggio 2008, che si riporta: “Art. 2. (Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro). - 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. 2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del 98 reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5. 3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007. 4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, Titolo I - Irpef comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 6. Nell’art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa (modifica apportata al testo di legge, n.d.r.).”; - l’art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2,in vigore dal 29 novembre 2008, che si riporta: “Art. 5. (Detassazione contratti di produttività). - 1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (a) sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.”; (a) Vedasi : - per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, l’art. 33, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183 ed il D.P.C.M. 23 marzo 2012, - per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, l’art. 1, commi 481-482, L. 24 dicembre 2012 , n. 228 ed il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (2) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 6-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Precedente formulazione: “f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;” (3) Si vedano, da ultimo, le tabelle pubblicate in S.O. n. 211 alla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Klu- wer”. (4) A decorrere dal 1° gennaio 1999, in sostituzione del tasso di sconto viene determinato un tasso ufficiale di riferimento. Da ultimo, con Provvedimento della Banca Centrale Europea 5 luglio 2012 e decorrenza 11 luglio 2012, detto tasso è stato fissato allo 0,75%. Precedente misura: 1 %. Art. 52 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di 99 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’art. 51 salvo quanto di seguito specificato: [a) ..] (Soppressa); a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 50, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività liberoprofessionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’art. 50, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la 100 spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’art. 50 non si applicano le disposizioni del predetto art. 51. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’art. 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’art. 11 e quelle di cui all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’art. 50, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni (euro 9.296,22, n.d.r.) al netto della deduzione prevista dall’art. 10, comma 3-bis per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni (euro 3.098,74, n.d.r.); [d-ter)…] (Abrogata). Titolo I - Irpef Capo V REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (1) (2) (1) Vedasi l’art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011, concernente il “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (2) Vedasi l’art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 maggio 2010, riportato in nota al Capo IV del presente decreto. Art. 53 Redditi di lavoro autonomo 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: [a) ..] (Abrogata); b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. Art. 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo 1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in de- 101 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 naro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. 1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. 102 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. 2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ve- dasi il D.M. 31 dicembre 1988, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). È tuttavia con- sentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non (1) inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’art. 36, commi 7 e 7bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, Titolo I - Irpef dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (te- sto riportato in nota all’art. 102 del presente decreto, n.d.r.). Per i beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non (2) inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. 3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire (euro 516,46; n.d.r.), nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. 3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. [4. ..] (Abrogato). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono dedu- 103 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 17 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni 104 sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell’art. 95. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. [7. ...] (Abrogato). 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’art. 53 sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. 8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del Titolo I - Irpef reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49. (1) Le parole “per un periodo non” sono state così sostituite alle parole “a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis, comma 1), lettera a), numero 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16. (2) Le parole “per un periodo non” sono state così sostituite alle parole “a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis, comma 1), lettera a), numero 2), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16. Capo VI REDDITI D’IMPRESA (1) (2) (3) (1) Vedasi l’art. 1, commi 40 – 42, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. - 40. A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. 41. L’opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per 105 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale. 42. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.”. Vedasi,nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, l’art. 1 (“Credito di imposta per la ricerca scientifica”), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011 Vedasi altresì, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer", l’art. 2 (“Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”), citato D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, in vigore dal 14 maggio 2011 (2) Vedasi l’art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011, concernente il “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. 106 (3) Con riferimento agli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, vedasi l’art. 2 (“Disposizioni in materia di entrate”), comma 36vicies ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, riportato nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Art. 55 Redditi d’impresa (1) 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettera b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove Titolo I - Irpef spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. (1) Circa la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, applicabile al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, vedasi in Appendice l’art. 1, [“Aiuto alla crescita economica (Ace)”], D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Art. 56 Determinazione del reddito d’impresa 1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell’art. 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 8. 3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 91, non concorrono alla formazione del reddito: a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’art. 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’art. 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il 107 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (1). Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’art. 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’art. 96, i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (1) Per il biennio 2007-2008 vedasi il D.M. 10 maggio 2010, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. 108 Art. 56-bis Altre attività agricole 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’art. 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Titolo I - Irpef 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’art. art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Art. 57 Ricavi 1. Si comprende tra i ricavi di cui all’art. 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Art. 58 Plusvalenze 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’art. 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’art. 17. Il trasferimento di azienda per cau- sa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all’art. 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento [ora 50,28 per cento, per la decorrenza vedasi la nota (1) n.d.r.] del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. (1) Vedasi l’art. 1, commi 38 e 39, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, riportato in nota all’art. 47, comma 1, del presente decreto. Vedasi al riguardo il D.M. 2 aprile 2008, recante “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, riportato in nota all’art. 47 del presente decreto. Art. 59 Dividendi 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento [ora 49,72 per cento, per la decorrenza vedasi la nota (1) n.d.r.] del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’art. 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. [2. ...] (Abrogato). (1) Vedasi l’art. 1, commi 38 e 39, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, riportato in nota all’art. 47, comma 1, del presente decreto. Vedasi al riguardo il D.M. 2 aprile 2008, recante “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, riportato in nota all’art. 47 del presente decreto. 110 Art. 60 Spese per prestazioni di lavoro 1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5. Art. 61 Interessi passivi 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 15. [Art. 62 Pro rata patrimoniale] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lettera c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Titolo I - Irpef [Art. 63 Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lettera c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Art. 64 Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa 1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’art. 58, comma 2. 2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Art. 65 Beni relativi all’impresa 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative al’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’art. 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’art. 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 695. 2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85, i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. 3-bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’art. 66, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. Art. 66 Imprese minori 1. Il reddito d’impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 57 e 85 e degli altri proventi di cui agli artt. 89 e 90, comma 112 1, conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101. 2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli artt. 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell’art. 13 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’art. 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all’art. 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’art. 18 del decreto indicato al comma 1. 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli artt. 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si appli- Titolo I - Irpef ca inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all’art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’art. 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti (1) nell’esercizio nel quale è stato registrato (2) il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1.000 . 4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979 (3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per con- to di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’art. 56 della L. 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento. (1) Le parole “possono essere dedotti” sono state così sostituite alle parole “sono deducibili” dall’art. 3, comma 8, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. 113 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2) Le parola “registrato” è stata così sostituita alla parola “ricevuto ” dall’art. 3, comma 8, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. (3) La norma citata indica le seguenti attività: a) somministrazioni di pasti e bevande, escluse quelle di sole bevande e le somministrazioni rese in mense aziendali, in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, nonché quelle rese dagli esercizi indicati nel primo comma, lettere b) e c) dell’art. 23 del D.M. 28 aprile 1976 di esecuzione della legge sulla disciplina del commercio 11 giugno 1971, n. 426; b) prestazioni alberghiere, comprese quelle rese da complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 326. Capo VII REDDITI DIVERSI Art. 67 Redditi diversi (1) 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a 114 renderli edificabili , e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) (2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (3). In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, Titolo I - Irpef i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima del- la data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’art. 47 del citato testo unico; c-bis) (4) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’art. 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato pri- 115 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ma della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 47; c-ter) (4) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) (4) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finan- 116 ziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) (4) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all’estero; g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il di- Titolo I - Irpef sposto della lettera b) del comma 2 dell’art. 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore (5); i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [...] (6); n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’art. 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi 117 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (euro 51.645,69, n.d.r.) per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), cquater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera cter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (7). (1) Con riferimento alla nozione di area fabbricabile vedasi l’art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, riportato in nota al Capo II (“Redditi fondiari”) del presente decreto. Vedasi l’art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, che si riporta: 118 “Art. 2. (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto). - 2. Le disposizioni degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (a). Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013 (b); sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013 (c). (a) Le parole “1° gennaio 2013” sono state così sostituite alle parole “1° luglio 2011” dall’art. 1, comma 473, numero 1), L. 24 dicembre 2012 , n. 228. In precedenza le parole “1° luglio 2011” erano state così sostituite alle parole “1° gennaio 2010” dall’art. 7, comma 2, lettera dd), numero 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. Vedasi la successiva lettera ee), citato art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011, che si riporta: “ ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato Titolo I - Irpef una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.” (b) Le parole “30 giugno 2013” sono state così sostituite alle parole “30 giugno 2012” dall’art. 1, comma 473, numero 2), L. 24 dicembre 2012 , n. 228. In precedenza le parole “30 giugno 2012” sono state così sostituite alle parole “31 ottobre 2010” dall’art. 7, comma 2, lettera dd), numero 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. Vedasi la successiva lettera ee), citato art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011, sopra riportato in nota. (c) Le parole “30 giugno 2013” sono state così sostituite alle parole “30 giugno 2012” dall’art. 1, comma 473, numero 3), L. 24 dicembre 2012 , n. 228. Le parole “30 giugno 2012” sono state così sostituite alle parole “31 ottobre 2010” dall’art. 7, comma 2, lettera dd), numero 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. Vedasi la successiva lettera ee), citato art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011, sopra riportato in nota. (2) Vedasi l’art. 1, commi 496 - 498, L. 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. - 496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 497. In deroga alla disciplina di cui all’art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del citato testo 119 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento. 498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 38, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986.”. Vedasi l’art. 35, commi 22 - 23, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, che si riporta: “Art. 35. (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale). - 22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: 120 a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 22-bis. ...omissis… 23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal (6 Titolo I - Irpef luglio 2006, n.d.r.) secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.”. (3) Vedasi l’art. 35, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 35 (L). (Regime fiscale). - 1. Si applica l’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L) 2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L) 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L) 4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze. (L) 5. Si applica l’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l’indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)”. Vedasi, al riguardo, l’art. 1, comma 444, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. - 444. L’art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.”. (4) Circa l’entità delle ritenute, delle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, vedasi l’art. 2, commi 6 – 12, 28 – 32 , 34 e 36quaterdecies – 36-duodevicies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 13 agosto 2011, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (5) Lettera inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 13 agosto 121 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011. Si vedano i successivi commi 36quaterdecies – 36-duodevicies, citato art. 2, D.L. n. 138/2011, in Appendice. (6) Ai sensi dell’Art. 35 (“Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche”), comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall’art. 61, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. (7) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012 , n. 47. Art. 68 Plusvalenze (1) 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 acquisiti per donazio- 122 ne si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 Titolo I - Irpef del presente articolo, per il 40 per cento [ora 49,72 per cento, per la decorrenza vedasi la nota (2) n.d.r.] del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento [ora 49,72 per cento, per la decorrenza vedasi la nota (2) n.d.r.] dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’art. 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (3), salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli 123 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorren- 124 za dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’art. 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’art. 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’art. 5 e all’art. 73, comma 1, Titolo I - Irpef lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. 6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamen- to delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’art. 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. 8. I redditi di cui alla lettera cquater) del comma 1 dell’art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che 125 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater) del comma 1 dell’art. 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 126 (1) Vedasi l’art. 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini di rideterminazione di valori di acquisto di terreni e di partecipazioni, riportato in nota all’art. 67 che precede. (2) Vedasi l’art. 1, commi 38 e 39, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, riportato in nota all’art. 47, comma 1, del presente decreto. Vedasi al riguardo il D.M. 2 aprile 2008, recante “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, riportato in nota all’art. 47 del presente decreto. (3) Le parole da “Stati o territori” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 167, comma 4” dall’art. 1, comma 83, lettera d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta Titolo I - Irpef precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Art. 69 Premi vincite ed indennità 1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Art. 70 Redditi di natura fondiaria 1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti. 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Art. 71 Altri redditi 1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’art. 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle 127 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 lettere h) e h-bis) del predetto art. 67 sono determinate a norma dell’art. 86. 2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’art. 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 29 [recte: art. 32, n.d.r.], 128 eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 56-bis (1). Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla L. 7 aprile 2003, n. 80. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (1) (2) (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento. (2) Vedasi l’art. 12 (“Contrasto ai paradisi fiscali”), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Capo I SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 72 Presupposto dell’imposta 1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6. Art. 73 Soggetti passivi (1) 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (2); d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 129 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’art. 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e (3), salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168- 130 bis (4) in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (5), quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si appli- Titolo II - Ires ca in ogni caso agli enti non residenti. 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5. 5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’art. 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. 5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e dall'art. 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni (6). 131 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1) Per la disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), vedasi l’art. 1, commi 119 – 141-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, e successive modificazioni, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Vedasi, in Appendice, l’art. 1, [“Aiuto alla crescita economica (Ace)”], D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, circa la deduzione dal reddito di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. (2) Lettera così sostituita dall’art. 96, comma 1), lettera a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Precedente formulazione: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;”. (3) Le parole “gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e” sono state aggiunte dal’art. 96, comma 1), lettera b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. (4) Le parole da “istituiti in Stati” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella 132 Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,” dall’art. 1, comma 83, lettera e), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. (5) Le parole da “istituiti in uno Stato” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,” dall’art. 1 comma 83, lettera e), numero 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi il contenuto del successivo comma 88, sopra riportato in nota. (6) Comma così sostituito dall’art. 96, comma 1), lettera c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Precedente formulazione: “5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del ri-sparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’art. 11-bis del D.L. 30 set-tembre 1983, n. Titolo II - Ires 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, e suc-cessive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e dall’art. 26quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”. Art. 74 Stato ed enti pubblici 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria (1). (1) Le parole “nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria” sono state aggiunte dall’art. 38, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 maggio 2010. Art. 75 Base imponibile (1) 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI. (1) Vedasi l’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'Aiuto alla crescita economica”, riportato in Appendice. 133 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 76 Periodo d’imposta 1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 80 e 84. 2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare. [3. ...] (Abrogato). Art. 77 Aliquota dell’imposta 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 27,5 per cento (1) (2). (1) Le parole “27,5 per cento” sono state così sostituite alle parole “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lettera e), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”. 134 Si vedano i successivi commi 38 e 39 dell’art. 1, citata L. n. 244/2007, che si riportano: “38. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.”. Vedasi il D.M. 2 aprile 2008, recante “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, riportato in nota all’art. 47 del presente decreto. (2) Vedasi: - l’art. 81, commi 16 – 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 81. (Settori petrolifero e del gas). - 16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 75 del testo unico delle Titolo II - Ires imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. […] (a). (a) Si vedano i commi 2 – 5, dell’art. 7, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 13 agosto 2011, che si riportano: “2. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell’art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 3. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.”. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 135 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. 17. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 e dispone per l’adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall’art. 16, comma 1, prima ipotesi, della L. 10 ottobre 1990, n. 287.”; 136 - art. 3, L. 6 febbraio 2009, n. 7, che si riporta: “Art. 3. (Addizionale all’imposta sul reddito delle società). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l’addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra: a) l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l’aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; Titolo II - Ires b) l’importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5: 1) 10,3 per mille fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 2) 5,8 per mille dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 3) 5,15 per mille dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 4) 4,65 per mille dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 5) 4,2 per mille dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028. 3. L’incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all’aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico: a) onere netto per l’IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all’IRES deve intendersi comprensivo dell’addizionale istituita dall’art. 81, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (sopra riportato nella presente nota, n.d.r.), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell’onere netto per l’IRES l’addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo; b) utile prima delle imposte. 4. Dall’onere netto per l’IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l’onere netto per l’IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico. 5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell’utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso. 6. L’addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l’addizionale dovuta per l’esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.”. 137 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 78 Detrazione d’imposta per oneri 1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro (1), limitatamente alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell’onere di cui all’art. 15, comma 1, lettera i-ter). 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’art. 15, comma 1, lettera inovies) (2). (1) Le parole “dell’onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’art. 15, comma 1-bis, per importi 138 compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro” sono state così sostituite alle parole “dell’onere di cui all’art. 15, comma 1-bis” dall’art. 7, comma 4, L. 6 luglio 2012, n. 96, a decorrere dal 2013. (2) Comma aggiunto dall’art. 1, commi 524, lettera b), L. 24 dicembre 2012 , n. 228. Art. 79 Scomputo degli acconti 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’art. 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Titolo II - Ires Art. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze 1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Capo II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI Sezione I Determinazione della base imponibile Art. 81 Reddito complessivo (1) 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione. (1) Vedasi l’art. 30, commi 1 – 4quater, L. 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 128, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 30. (Società di comodo). (a) (b) - 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 139 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50 . 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 140 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l’art. 110), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applica- Titolo II - Ires zione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. 3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. 4. Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. 4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 141 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis. 4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.”. (a) Vedasi il : - “Provv. 14 febbraio 2008. - Indivi- duazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. “ che si riporta: “Art. unico. - 1. Ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo di cui al citato art. 30, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le seguenti società: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 142 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime (Lettera così sosti- tuita dal punto 4, Provv. 11 giugno 2012, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, n.d.r.); c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria; Titolo II - Ires d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili; e) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; f) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 2. Le situazioni oggettive individuate dal presente provvedimento consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. 3. Costituiscono, inoltre, situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza di interpello, anche le nuove fattispecie di esclusione individuate dall’art. 1, comma 128, lettere b) e c), della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).” Vedasi altresì il punto 3, Provv. 11 giugno 2012, che si riporta: “3. Ad integrazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello: a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.” (b) Con riferimento alla tassazione delle “società di comodo” (di cui all’art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni), vedasi l’art. 2, commi 36-quinquies – 36-duodecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, in Appendice. 143 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’art. 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’art. 86. Art. 83 Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, [...] (1) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla 144 procedura prevista dall’art. 4, comma 7-ter, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, (2) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili. (1) Vedasi: - l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, che si : “Art. 1. – 58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d’impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… 59. Il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 del predetto decreto legislativo. Titolo II - Ires 60. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (Vedasi, in Appendice, il D.M. 8 giugno 2011), da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere: a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali; c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disci- plina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali; g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. 61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. 62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 24 145 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265.”; - il D.M. 1 aprile 2009, n. 48. - Di- sposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”, che si riporta: “Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 1, commi da 58 a 61, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e nel presente regolamento, si intendono per: a) IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; c) finanziaria 2008: la L. 24 dicembre 2007, n. 244; d) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 2. (Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS). 1. Ai sensi dell’art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in 146 bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonchè ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio. 2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell’applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, Titolo II - Ires lettera b), ultimo periodo, del testo unico. 3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all’art. 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato art. 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. 4. Per ì soggetti IAS, gli accantonamenti ai fondi di cui all’art. 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l’importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l’importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell’esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell’esercizio. Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi. Art. 3. (Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano). - 1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d’imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi nè doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi. 2. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio dì attività e passività. 3. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l’attribuzione di ritenute o di crediti d’imposta. 4. Si applica, in ogni caso, l’art. 89, comma 6, del testo unico con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g- 147 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 bis) e g-ter) dell’art. 44, comma 1, del testo unico. Art. 4. (Operazioni di riorganizzazione aziendale) . - I costi accessori all’aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili. Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell’acquisto, con riferimento a quanto previsto negli artt. 172 e 173 del testo unico: a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell’entità acquisita; b) le disposizioni di cui all’art. 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente. Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti. Art. 5. (Criteri di neutralità e first time adoption). - I criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le 148 disposizioni dell’art. 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale. Art. 6. (Comportamenti adottati nel triennio 2005-2007). - Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, la conformità e la coerenza di cui al comma 61, secondo periodo dell’art. 1 della finanziaria 2008, devono intendersi riferite alle singole fattispecie interessate dalle modifiche introdotte con il comma 58 dell’art. 1 della stessa finanziaria 2008. Tale trattamento conforme, per singola fattispecie, deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi d’imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS. Ai fini della salvaguardia dei comportamenti pregressi la coerenza nei diversi periodi d’imposta non è richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata una pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell’impostazione contabile prevista dagli IAS. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”. Titolo II - Ires Vedasi, in Appendice, il D.M. 8 giugno 2011, recante “Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP, previste dall’art. 4, comma 7-quater, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38”). Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi Art. 84 Riporto delle perdite (1) 1. (2) La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è ripor- IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (2) Le parole “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’art. 4, comma 7-ter, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38,” sono state inserite dall’art. 2, comma 27, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, in vigore dal 27 febbraio 2011. Vedasi il precedente comma 25, citato art. 2, D.L. n. 225/2010, che si riporta: “Art. 2. (Proroghe onerose di termini). - 25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.”. tabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versa- 149 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 menti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’art. 80. 2. (2) Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora: [a) ...]. b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal con- 150 to economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. (1) Vedasi l’art. 30, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportato in nota all’art. 81 del presente decreto, con riferimento alle società di “comodo”. (2) Commi 1 e 2 così sostituiti dall’art. 23, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011. Precedente formulazione: “1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui Titolo II - Ires all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’art. 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”. Art. 85 Ricavi 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’art. 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44 emessi da società ed enti di cui all’art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 151 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio (1). 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (1). (1) Commi 3 e 3-bis così sostituiti al precedente comma 3 dall’art. 1, comma 58, lettera b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione 152 degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). Art. 86 Plusvalenze patrimoniali 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il Titolo II - Ires conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle re- lative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5-bis. Nelle ipotesi dell’art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. Art. 87 Plusvalenze esenti (1) 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo (2) mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del 153 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’art. 168-bis (3); d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola. 1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate se- 154 paratamente con riferimento a ciascuna categoria. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. 3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in Titolo II - Ires via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’art. 86, comma 5-bis. [7. ...] (Abrogato). (1) Vedasi l’art. 1, comma 131, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. - 131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’art. 4, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d’imposta.”. (2) La parola “dodicesimo” è stata così sostituita alla parola “diciottesimo” dall’art. 1, comma 58, lettera c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 83, lettera f), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Si riporta il testo della lettera sostituita: “c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 167, comma 4, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di posses- 155 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 so, l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;”. Art. 88 Sopravvenienze attive 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’art. 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86; 156 b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’asse- Titolo II - Ires gnazione in godimento o locazione. 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’ art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 (1). 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. (1) Comma così sostituito dall’art. 33, comma 4, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Precedente formulazione: “4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.” Art. 89 Dividendi ed interessi 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’art. 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai 157 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti (1). 3. Qualora si verifichi la condizione di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’art. 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 (2). 158 Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale (3). 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Titolo II - Ires (1) Comma inserito dall’art. 1, comma, 58, lettera d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (2) Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 83, lettera g), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Precedente formulazione: “Verificandosi la condizione dell’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lette- ra d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’art. 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87.”. (3) La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata da ultimo fissata al 2,5 per cento annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dal D.M. 12 dicembre 2011. Precedente misura: 1,5 per cento. Art. 90 Proventi immobiliari 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’art. 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio 159 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’art. 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’art. 41 (1). In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (2). 160 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione (3). (1) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5- sexies), lettera b), numero 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Ai sensi dell’art. 4, comma 5septies), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, le disposizioni di cui al comma 5sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5sexies. (2) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 5-sexies), lettera b), numero 2), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con la decorrenza sopra indicata. (3) Vedasi l’art. 1, comma 35, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. – 35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo Titolo II - Ires precedente costituisce norma di interpretazione autentica.”. Art. 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito 1. Non concorrono alla formazione del reddito: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto; d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. Art. 92 Variazioni delle rimanenze 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifi- ci o a norma dell’art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese 161 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’art. 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del 162 detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa. Art. 92-bis Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (1) 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Titolo II - Ires 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’art. 92. (1) Articolo aggiunto dall’art. 81, comma 19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Vedasi il citato art. 81, commi 20 – 25, D.L. n. 112/2008, che si riporta: “Art. 81. (Settori petrolifero e del gas). - 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell’art. 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all’art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 16 per cento. 22. L’imposta sostitutiva dovuta è versata in un’unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione dell’art. 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a 163 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 saldo ed in acconto dell’imposta personale sul reddito; a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’art. 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente dell’imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell’imposta personale sul reddito; b) nel caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’art. 92bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto art. 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all’art. 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi 164 approvato con D.P.R. n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’art. 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l’aliquota del 27,5 per cento. 25. L’applicazione dell’art. 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell’art. 2423-bis del codice civile.”. Art. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato Titolo II - Ires a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. [3. ...] (Abrogato). 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita. [5. ...] (Abrogato). 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa. [7. ...] (Abrogato). Art. 94 Valutazione dei titoli 1. I titoli indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 4. Le disposizioni dell’art. 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’art. 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo (1) è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Non si applica, comunque, l’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo; 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’art. 9, comma 4, lettera c). 4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali (2). 5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni. 6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’art. 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori 166 di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell’art. 85, comma 1, lettera c). (1) Vedasi l’art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, che si riporta: “Art. 1. (Disposizioni in materia di fiscalità d’impresa). - 1. A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212: a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli artt. 61, comma 3, e 66, comma 1bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall’esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto: 1) delle quote di ammortamento dell’avviamento indeducibile ai fini fiscali; 2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili; Titolo II - Ires a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall’art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986; b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi; c) ...omissis... 1-bis. - 2-quater. ...omissis... 3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della L. 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater. 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità del- l’operazione di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa (Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 22 maggio 2003, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). [ In caso di comunica- zione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile ( Periodo sop- presso dall’art. 11, comma 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 )]. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l’Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l’anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al fine di assicurare l’efficace realizzazione dell’attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l’applicazione dell’art. 2 della 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All’art. 12, comma 3, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, l’ultimo periodo è soppresso. 5. – 5-bis. ...omissis...”. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lettera e), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58-62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). Art. 95 Spese per prestazioni di lavoro 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’art. 100, comma 1. 168 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare Titolo II - Ires un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall’art. 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Art. 96 Interessi passivi (1) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere A) e B), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi 169 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (2) aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o pre- 170 valente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla L. 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni […] (3) 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo Titolo II - Ires precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti (4). 6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’art. 110 del presente testo unico, dall’art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’art. 1, comma 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle gene- ratesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale. 8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli artt. 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2. (1) Vedasi l’art. 1, comma 36, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. - 36. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma 171 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’ art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.” (2) Il tasso ufficiale ddi riferimento è stato da ultimo così determinato: - con Provv. 3 novembre 2011 e decorrenza 9 novembre 2011: 1,25%; - con Provv. 8 dicembre 2011 e decorrenza 14 dicembre 2011: 1,00%; - con Provv. 12 gennaio 2012 e decorrenza 12 gennaio 2012 : 1, 00%; - con Provv. 5 luglio 2012 e decorrenza 11 luglio 2012 : 0,75%. (3) Le parole “, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione” sono state soppresse dall’art. 88, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1. (4) Comma inserito dall’art. 82, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. 172 Si vedano i successivi commi 2 e 5, citato art. 82, D.L. numero 112/2008, che si riporta: “Art. 82. (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative). - 2. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’art. 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.”. [Art. 97 Pro rata patrimoniale] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lettera l), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica “a decorre- Titolo II - Ires re dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”. [Art. 98 Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, co. 33, lettera l), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”. Art. 99 Oneri fiscali e contributivi (1) 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (1). 2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione. (1) Sono indeducibili, tra l’altro: - l’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; - l’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; - l’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Vedasi, l’art. 6, commi 1-4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, che si riporta: “Art. 6. (Deduzione dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). - 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’art. 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati […] (Le parole “ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con- 173 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 vertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011. Ai sensi del successivo comma 1-ter, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012). 2. In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1. 3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l’anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di 174 euro per l’anno 2011. Ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.”. Vedasi altresì l’art. 2, commi 1 – 1quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che si riporta: “Art. 2. (Agevolazioni fiscali riferi- te al costo del lavoro nonché per donne e giovani). - 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’art. 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997. 1-bis. …omissis… 1- ter. …omissis… 1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell’A- Titolo II - Ires genzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. ”. Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 17 dicembre 2012 2012 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 100 Oneri di utilità sociale 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; [c) …] (1); d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa; e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza 175 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi (2); f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ri- 176 cerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato (2); g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal Titolo II - Ires percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE; i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi; l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro com- piti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve na- 177 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 turali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell’art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni le- 178 galmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate; o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito Titolo II - Ires d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’art. 95 non sono ammesse in deduzione. (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006. Vedasi ora il citato art. 1, comma 353, L. n. 266/2005, in materia di deducibilità di contributi e liberalità a favore di università e di enti di ricerca, alle condizioni ivi previste, che si riporta: “Art. 1. - 353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Vedasi, da ultimo, il D.P.C.M. 25 febbraio 2009, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”), adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.”. (2) Vedasi l’art. 40 (“Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”), comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, riportato in nota all’art. 15 del presente decreto. 179 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’art. 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. [1-bis. ...] (1). 2. Per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, rileva secondo 180 le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis (2). 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell’art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente Titolo II - Ires comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (3). 6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 58, lettera f), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). 181 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lettera f), numero 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (3) Comma così sostituito dal. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Precedente formulazione: “5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministra- 182 zione straordinaria delle grandi imprese in crisi.” Art. 102 Ammortamento dei beni materiali 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (1) (2). 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio (3). I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (2). [3. ...] (Abrogato). 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilan- Titolo II - Ires cio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio; […] (4). L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la dedu- zione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96 (5). 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui 183 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 all’art. 13 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’art. 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. 9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (1) Vedasi l’art. 36, commi 7-8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come 184 modificato dall’art. 2, comma 18, lettere a), b) e c), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che si riporta: “Art. 36. (Recupero di base imponibile). - 7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni. 7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente. 8. In deroga all’art. 3, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (4 luglio 2006, n.d.r.) anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o Titolo II - Ires acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.”. Vedasi l’art. 1, comma 81, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 200, che si riporta: “Art. 1. - 81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’art. 36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.”. (2) Vedasi l’art. 2, commi 218 – 220, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 2. - 218. Le disposizioni di cui all’art. 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’art. 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale. 219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. 220. L’efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Mini- 185 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stero dei trasporti provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea.”. (3) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”: - il D.M. 31 dicembre 1988, recante “Coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni”; - l’art. 6 (“Accelerazione dell’am- mortamento sui beni strumentali di impresa”), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, ai sensi del quale, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al suindicato D.M. 31 dicembre 1988, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. (4) Le parole “; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art. 3, comma 16-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16. 186 (5) Comma così sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16. Precedente formulazione: “7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi im- Titolo II - Ires pliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96.”. Art. 102-bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’art. 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’art. 2, comma 1, lettere n) e ii), del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’art. 2, commi 14 e 20, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”. 3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’impo- 187 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. [4. ...] (Abrogato). 5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’art. 102. 8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. 188 Art. 103 Ammortamento dei beni immateriali 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico (1). Titolo II - Ires 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 102. (1) Comma inserito dall’art. 1, co.58, lettera g), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). Art. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli artt. 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata del- la concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’art. 110. 189 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi. 3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettere c), d) e f). 190 Art. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’art. 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’ec- Titolo II - Ires cedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 (1) per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 (1) per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 (1) per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi (2). 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’art. 112. 5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3-bis (3), determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’art. 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti ri- 191 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. (1) Si veda l’art. 82, commi 12 e 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008, che si riporta: “Art. 82. (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative). - 12. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.”. Vedasi altresì l’art. 2, commi 55 – 58, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 192 10, in vigore dal 27 febbraio 2011, come da ultimo modificato dall’art. 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, che si riporta: “Art. 2. (Proroghe onerose di termini). - 55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio. 56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci - o dei diversi organi competenti per legge - ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d’esercizio, e b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per Titolo II - Ires imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma. 56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma. 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 57. Il credito d’imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’art. 43ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. 58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 del presente articolo.”. (2) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. 193 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Si vedano i successivi commi 2 e 3, citato art. 7, D.L. n. 78/2009, che si riportano: “Art. 7. (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza). - 2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d’imposta. 3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l’Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.”. (3) Le parole “e di cui al comma 3bis” sono state aggiunte dall’art. 7, comma 1, lettera b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. Si vedano i successivi commi 2 e 3, citato art. 7, D.L. n. 78/2009, sopra riportati in nota. Art. 107 Altri accantonamenti 1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di 194 manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo. 2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’art. 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente é pari all’1 per cento (1). Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cin- Titolo II - Ires que successivi. L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione. 3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. (1) Periodo aggiunto dall’art. 23, comma 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 16 luglio 2011. Vedasi il successivo comma 11, citato art. 23 del D.L. n. 98/2011, che si riporta: “Art. 23. (Norme in materia tributaria).- 11. In deroga alle disposizioni dell’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”. Art. 108 Spese relative a più esercizi 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’art. 88, comma 3. 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della 195 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (1). 3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. (1) Vedasi il: “D.M. 19 novembre 2008. – Di- sposizioni attuative dell’art. 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza”, che si riporta: “Art. 1. (Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza). - 1. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte 196 sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiet-tivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratui- Titolo II - Ires tamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. 2. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 3. Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. 4. Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir. 5. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. 6. L’Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare 197 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2. L’invito può riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5. 7. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. Art. 109 Norme generali sui componenti del reddito d’impresa 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’eser- 198 cizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in con- Titolo II - Ires formità al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi (1). 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 (1). 3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis (1). 3-quinquies. I commi 3-bis, 3ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (2). 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (3). Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] (4) Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 199 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. [6. ...] (Abrogato). 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto 200 o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89. 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. (1) Comma inserito dall’art. 5quinquies, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Vedasi il successivo comma 3, citato art. 5-quinquies, D.L. n. 203/2005, che si riporta: “3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica al- Titolo II - Ires l’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. [In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili (Perio- do soppresso dall’art. 11, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)]”. (2) Comma inserito dall’art. 1, co. 58, lettera h), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (3) Vedasi l’art. 2, comma 6-bis, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, che si riporta: “Art. 2. - 6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art. 75 (ora art. 89, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli artt. 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell’apposito prospetto di cui agli artt. 3 e 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall’art. 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà.”. (4) Le parole “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazio- 201 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ne dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’art. 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto [...] e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito” sono state soppresse dall’art. 1, comma 33, lettera q), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione “ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dell’art. 109, 202 comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1 per cento; l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili.”. Vedasi il successivo comma 48 dell’art. 1, citata L. n. 244/2007, che si riporta: “48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 Titolo II - Ires dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto (Vedasi il D.M. 3 mar- zo 2008 recante “Modalità, termini ed effetti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007”) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzio-ne. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’art. 176 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annua- li, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.”. Art. 110 Norme generali sulle valutazioni 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), 203 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 1-bis. (1) In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettera e), che si con- 204 siderano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’art. 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo art. 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. (1) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valu- Titolo II - Ires ta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. 3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. [4. ...] (Abrogato). 5. I proventi determinati a norma dell’art. 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 102, agli artt. 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell’art. 107 sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. 6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Sta- 205 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 to per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi (2), con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto (3). 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano 206 quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’av-viso di accertamento. 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli artt. 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale ema- Titolo II - Ires nato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto (4). (1) Commi 1-bis e 1-ter inseriti dall’art. 1, comma 58, lettera i), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). (2) Ai sensi dell’art. 62 (“Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi”), comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con decorrenza 1° gennaio 2008, “Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia”. (3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 83, lettera h), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Precedente formulazione: “10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.”. Vedasi al riguardo il: “D.M. 23 gennaio 2002. - Indedu- cibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato”, e successive modificazioni, emanato in attuazione del previgente art. 76, che si riporta: “Art. 1. - 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7-bis, del testo 207 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), della L. 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, [Cipro (Stato eliminato dall’art. 2, comma 4, D.M. 27 luglio 2010)], Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, [Singapore (Parola soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 22 marzo 2002)], Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Art. 2. - 1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei setto- 208 ri petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; [3) ...] (soppresso); 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; Art. 3. - 1. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; [3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law (Numero soppresso dall’art. 2, comma 5, D.M. 27 luglio 2010)]; Titolo II - Ires 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; [9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act (Numero soppresso dall’art. 2, comma 5, D.M. 27 luglio 2010)]; 10) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”; 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (4) Le parole da “Stati o territori” fino a “citato decreto” sono state così sostituite alle parole “Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati” dall’art. 1, comma 83, lettera h), numero 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione 209 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Art. 111 Imprese di assicurazioni 1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento (1). 210 2. Gli utili di cui all’art. 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall’art. 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione dell’art. 165 i predetti utili si assumono nell’importo che in base all’art. 89 concorre a formare il reddito. 3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 30 per cento (2) dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi (3). È considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri (4). 3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi (5). 4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta Titolo II - Ires sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni. (1) Comma inserito dall’art. 38, comma 13-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010. Si vedano i successivi commi 13ter e 13-quater, citato art. 38 del D.L. n. 78/2010, che si riportano: “Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria). - 13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell’art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-quater. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell’art. 111 del D.P.R. n. 917 del 1986.”. (2) Le parole “pari al 30 per cento” sono state così sostituite alle parole “pari al 60 per cento” dall’art. 82, comma 6, lettera a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Si vedano i successivi commi 7 e 8, citato art. 82, D.L. numero 112/2008, che si riportano: “Art. 82. (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari » e cooperative). - 7. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all’art. 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a 211 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.”. (3) Le parole “nei diciotto esercizi successivi” sono state così sostituite alle parole “nei nove esercizi successivi” dall’art. 82, comma 6, lettera b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Si vedano i successivi commi 7 e 8, citato art. 82, D.L. numero 112/2008, sopra riportati in nota. (4) Le parole “il 75 per cento della medesima riserva sinistri” sono state così sostituite alle parole “il 50 per cento della medesima riserva sinistri” dall’art. 82, comma 6, lettera c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Si vedano i successivi commi 7 e 8, citato art. 82, D.L. numero 112/2008, sopra riportati in nota. (5) Vedasi l’art. 18, comma 5, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che si riporta: “Art. 18. (Norme di coordinamento). - 5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell’art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti che nell’eser- 212 cizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere adottato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005.”. Ai sensi del successivo comma 6, citato art. 18, D.Lgs. n. 247/2005, “6. ... . Le disposizioni ... dell’art. 5 (rectius: comma 5, n.d.r.) del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. ... .”. Art. 112 Operazioni fuori bilancio 1. Si considerano operazioni “fuori bilancio”: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio” in corso alla data di chiusura dell’esercizio. 3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della pre- Titolo II - Ires stazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 9. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali (1). 4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. 5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. 6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di 213 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”. (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lettera l), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi l’art. 1, commi 58 – 62, L. 24 dicembre 2007, n. 244, riportati in nota all’art. 83 del presente decreto. Vedasi altresì, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, nonché il D.M. 30 luglio 2009, recante “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi” (in nota al menzionato art. 15, D.L. n. 185/2008). Art. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari 1. Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all’art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all’art. 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti 214 o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632. 2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere: a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà; Titolo II - Ires c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’art. 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli artt. 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. Art. 114 Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi (1) 1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi (1) assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 110, comma 2, terzo periodo, 106, commi 3, 4 e 5, e 112. (1) Ai sensi dell’art. 62 (“Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi”), comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con decorrenza 1° gennaio 2008, “Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia” Art. 115 Opzione per la trasparenza fiscale (1) 1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cen- 215 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 to, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società; b) la società partecipata eserciti l’opzione di cui agli artt. 117 e 130. 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta 216 delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. 4. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’art. Titolo II - Ires 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell’opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’art. 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata, sia per i soci. 8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le san- zioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’art. 129. 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall’art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti (2) (3). 12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. (1) Vedasi il: “D.M. 23 aprile 2004. - Disposi- zioni applicative del regime di tassazione per la trasparenza nell’ambito 217 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi”, che si riporta: “Art. 1. (Soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale). - 1. L’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel presente decreto di seguito denominato testo unico, può essere esercitata a condizione che la società partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico e siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili previste nel medesimo art. 115. 2. L’opzione può essere esercitata, in qualità di soci, anche dai soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera d), del testo unico, a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. 3. L’opzione può essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino in qualità di soggetti controllanti o controllati per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del testo unico. Art. 2. (Limiti all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale). - 1. L’opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata: a) abbia emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo comma, del codice civile; 218 b) ha optato, in qualità di società controllante o controllata, per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del testo unico; c) è assoggettata a procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, del testo unico. Art. 3. (Percentuali di partecipazione). - 1. Le percentuali di partecipazione previste nel comma 1 dell’art. 115 del testo unico sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata. 2. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell’art. 115 del testo unico è riferibile alle assemblee previste dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile. Art. 4. (Esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale). - 1. L’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa (Vedasi il Provv. Ag. Entrate 4 agosto 2004, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). 2. Nell’ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee indicate nel comma 2 dell’art. 3, che comportino la perdi- Titolo II - Ires ta di efficacia dell’opzione ai sensi del successivo art. 6, la società partecipata effettua, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Art. 5. (Rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale). - 1. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta della società partecipata ed è rinnovabile, con le stesse modalità di cui all’art. 4, entro il primo periodo d’imposta successivo al triennio di efficacia dell’opzione. Art. 6. (Perdita di efficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale). - 1. L’opzione perde efficacia: a) se vengono meno i requisiti indicati nell’art. 115, commi 1 e 2, del testo unico ovvero se la società partecipata emette strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo comma, del codice civile, con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta della società partecipata in cui sono venuti meno i predetti requisiti ovvero sono emessi i suddetti strumenti finanziari; b) nei casi previsti nell’art. 10, commi 1, 2 e 4, a partire dalla data ivi indicata. 2. L’opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale, purché permangano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 115 del testo unico. In caso di cessione di una partecipazione, il socio cedente deve comunicare, contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l’avvenuto esercizio dell’opzione; in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, tale obbligo di informazione compete alla società partecipata. Art. 7. (Imputazione del reddito e delle perdite). - 1. Il reddito della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla predetta data. 2. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d’imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi d’imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 del testo unico. 3. Gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta di cui all’art. 78 del testo unico e i crediti di imposta fruibili nei limiti dell’imposta sul reddito delle società liquidata sono interamente attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Art. 8. (Distribuzione degli utili e delle riserve). - 1. Gli utili e le riserve 219 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1. Le disposizioni del comma 12 dell’art. 115 del testo unico si applicano anche nell’ipotesi di distribuzione degli utili di cui al periodo precedente. 2. Il regime di trasparenza dell’art. 115 del testo unico non modifica la disciplina fiscale di cui all’art. 89 del testo unico relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di precedenti esercizi ovvero quella delle riserve di cui all’art. 47, comma 5, del testo unico. 3. Nei confronti della società partecipata resta ferma, nelle ipotesi indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, l’applicazione dell’art. 109, comma 4, lettera b), del testo unico. 4. Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. 5. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di cui all’art. 47, comma 5, del testo unico, la presunzione indicata nell’art. 47, comma 1, secondo periodo, 220 del medesimo testo unico si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d’imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza; tale disposizione si applica anche nelle ipotesi indicate nel comma 1. 6. La società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione. Art. 9. (Versamento degli acconti d’imposta). - 1. Nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto di cui alla L. 23 marzo 1977, n. 97, permangono anche in capo alla società partecipata che, ove venga scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. 2. In caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nell’ipotesi di perdita dell’efficacia dell’opzione. In tal caso, per il periodo d’imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento effettuato è inferiore a quello dovuto; analogamente la società partecipata deve effettuare il versamento di quanto Titolo II - Ires dovuto. I versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati entro i termini ordinari ovvero, se questi ultimi scadono prima dei successivi trenta giorni, gli stessi devono essere effettuati entro trenta giorni. I soci possono attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati alla società partecipata, secondo le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Art. 10. (Operazioni straordinarie della società partecipata). - 1. Nel caso in cui la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali richiamate all’art. 101, comma 5, del testo unico nonché in caso di sua trasformazione in altra società non soggetta all’imposta sul reddito delle società, l’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta avente inizio, rispettivamente, dalla data indicata nel secondo periodo del medesimo comma 5 dell’art. 101 e dalla data in cui ha effetto la trasformazione. 2. In caso di trasferimento all’estero della residenza della società partecipata, ai sensi dell’art. 166 del testo unico, l’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento stesso. 3. Se la società partecipata è messa in liquidazione, l’opzione non perde efficacia. Tuttavia, in deroga all’art. 182, comma 3, del testo unico, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa. 4. In caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 115 del testo unico, entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità indicate nell’art. 4; in tal caso non si applicano le disposizioni dell’art. 9, comma 3. Restano comunque fermi gli obblighi di acconto indicati dall’art. 172, comma 10, del testo unico. Art. 11. (Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione). - 1. Ciascun socio applica la disciplina di cui all’art. 115, comma 11, del testo unico, sulla quota di reddito della società partecipata ad esso imputato e provvede, a tal fine, secondo le disposizioni dei commi successivi, a rettificare i valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale della società stessa che divergono da quelli contabili, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. Sulla base di tali rettifiche, il socio deve aumentare, in ciascun esercizio, il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, diminuendo i componenti negativi e aumentando quelli positivi relativi ai predetti elementi e fondi. 2. L’importo da assumere ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 è costituito dall’ammontare delle svalutazioni della partecipazione dedot- 221 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 te fiscalmente dal socio nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione e nei nove precedenti, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ovvero dall’ammontare, se inferiore, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalla società partecipata che hanno determinato le svalutazioni. 3. Agli effetti del comma 2: a) assumono rilevanza solo: 1) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel predetto periodo temporale e fino a concorrenza della perdita stessa; 2) le svalutazioni che il socio non avrebbe effettuato, ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera b), del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza di tali rettifiche e accantonamenti; b) non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a soggetti non appartenenti al gruppo; se le partecipazioni sono cedute a società del gruppo, l’obbligo di operare le rettifiche si trasferisce alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione 222 dalla società cedente per effetto della cessione; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 4. Le rettifiche di cui ai commi precedenti vanno apportate agli elementi dell’attivo patrimoniale nonché ai fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio della società partecipata relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile. Il socio rettifica in diminuzione il valore degli elementi dell’attivo e in aumento quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l’importo calcolato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell’opzione. Art. 12. (Disposizioni in materia di accertamento). - 1. In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata, si applicano le disposizioni dell’art. 41bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Titolo II - Ires 2. Ai soggetti che optano si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, secondo comma, del predetto decreto n. 600 del 1973. Art. 13. (Responsabilità della so- cietà partecipata e comunicazioni obbligatorie). - 1. La società partecipata è responsabile solidalmente con i soci dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza. Tale disposizione non si applica nel caso di cui all’art. 12, comma 1 nonché di omesso o carente versamento dell’imposta da parte dei soci. 2. Ai fini della disposizione del secondo periodo del comma 1 dell’art. 8, in caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati oggetto di imputazione ai sensi del comma 1 dell’art. 115 del testo unico, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Art. 14. (Disposizioni concernenti la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria). - 1. L’opzione di cui all’art. 115 del testo unico può essere esercitata dalla società a responsabilità limitata e dai suoi soci, ai sensi dell’art. 116 del testo unico, a condizione che: a) il volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore; a tal fine non si tiene conto di quelli di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico; b) la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20. 2. Se vengono meno le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l’opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d’imposta successivo e dallo stesso periodo d’imposta. 3. L’opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’art. 87 del testo unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (2) Vedasi l’art. 13 (“Disposizioni transitorie”), D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, in relazione all’adozione dei principi contabili internazionali, riportato in nota all’art. 83 del presente Testo Unico. (3) Vedasi (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) il D.M. 18 marzo 2008, recante “Disposi- 223 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 zioni attuative della disciplina dell’imposta sostitutiva del 6%, prevista dal comma 49 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sull’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”. ta, rispettivamente, nell’art. 58, comma 2, e nell’art. 59. (1) Vedasi il D.M. 23 aprile 2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi”, riportato in nota all’art. 115 del presente decreto. Art. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) 1. L’opzione di cui all’art. 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’art. 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 8. Le plusvalenze di cui all’art. 87 e gli utili di cui all’art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indica- 224 Sezione II Consolidato nazionale (1) (1) Per le disposizioni applicative della presente Sezione, vedasi il: “D.M. 9 giugno 2004. – Disposi- zioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli artt. da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi”, che si riporta: “Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l’applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto: a) si intende per “testo unico”, il testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) i termini “controllante” e “controllata”, si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo Titolo II - Ires esistente ai sensi dell’art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; c) i termini “consolidante” e “consolidata”, si intendono riferiti rispettivamente all’ente o società controllante e alla società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 del testo unico. Art. 2. (Soggetti ammessi alla tas- sazione di gruppo di imprese controllate residenti). - 1. Le società indicate nell’art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini previsti dall’art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonché a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli artt. 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico. 2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso; i soggetti risultanti dalle operazioni ivi previste possono esercitare, in qualità di con- trollanti, l’opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione. 3. L’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante. Art. 3. (Percentuali dei diritti di voto). - 1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell’art. 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile. 2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all’art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all’art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. Art. 4. (Limiti all’esercizio dell’o- pzione per la tassazione di gruppo). 1. L’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che: a) ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del testo unico; b) è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Art. 5. (Esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo). - 1. L’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo è comunicato 225 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dalla società controllante all’Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima (Veda- si il Provv. Ag. Entrate 2 agosto 2004, recante “Approvazione del modello per la Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l’elezione di domicilio da parte della controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione, l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell’opzione, alle società che le hanno prodotte; tale criterio deve comunque tener conto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2. 2. L’opzione si considera perfezionata se comunicata dalla controllante all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall’art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico. Art. 6. (Effetti dell’esercizio dell’opzione). - 1. La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo entro il termine previsto dall’art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico comporta il trasfe- 226 rimento al consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo d’acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge. 2. Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, gli acconti sono versati, ove venga scelto il criterio previsionale, avendo riguardo agli acconti dovuti da ciascun soggetto partecipante al consolidato in assenza dell’opzione; non si applica la disposizione di cui al comma 1, secondo periodo. Art. 7. (Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo). - 1. Per effetto dell’opzione: a) ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; b) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizza- Titolo II - Ires bili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’art. 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata. Art. 8. (Obblighi delle società controllate). - 1. Per effetto dell’opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell’art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante: a) la copia della dichiarazione dei redditi di cui all’art. 7 del presente decreto; b) i dati relativi ai dividendi percepiti per i quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile determinata ai sensi dell’art. 89 del testo unico; c) i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale atta a generare la rettifica di cui all’art. 122 del testo unico. Art. 9. (Dichiarazione dei redditi del consolidato). - 1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato (a) e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli artt. 122, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso. 2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84. [La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo] (Periodo abrogato dall’art. 35, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 maggio 2010. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico. 4. Nella determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale. (a) Vedasi il Provv. Ag. Entrate 31 gennaio 2011, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 22 aprile 2011, recante “Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 227 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2011”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2011 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 10. (Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo). - 1. L’opzione per il regime di neutralità di cui all’art. 123 del testo unico può essere esercitata nel primo esercizio di tassazione di gruppo anche se antecedente alla comunicazione di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto. 2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, comma 1, lettera b), del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralità, secondo le disposizioni dell’art. 123 del testo unico, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere a), e c), e all’art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente. Art. 11. (Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo). - 1. La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dal- 228 la fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo. 2. La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all’art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate. 3. La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico. 4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l’opzione di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico. 5. Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico. 6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di Titolo II - Ires gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico. 7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo. 8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo. Art. 12. (Casi particolari di determinazione del reddito). - 1. Nei casi di cui all’art. 11, ai fini della tassazione di gruppo: a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d’imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché del reddito o della perdita relativo al periodo d’imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell’art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La società risultante dalla fusione è tenuta, altresì, ad adempiere gli obblighi di cui all’art. 8 con riferimento a tutte le società partecipanti alla fusione. Ai fini dell’art. 84 del testo unico, l’esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d’imposta; b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d’inizio del periodo d’imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall’art. 173, comma 12, del testo unico; c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 è effettuata in corso d’esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell’amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo. Art. 13. (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio). - 1. Oltre ai casi previsti dagli artt. 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l’interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall’art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di: a) liquidazione giudiziale; b) trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta; 229 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell’art. 120 del testo unico; d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell’art. 117 del testo unico; e) trasferimento all’estero della residenza, ai sensi dell’art. 166 del testo unico, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all’art. 117, comma 2, del testo unico; f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo. 2. Nei casi diversi da quelli previsti all’art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l’operazione, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212. 3. L’opzione perde efficacia con decorrenza dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a f). 4. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto e in caso di revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo a seguito dell’adeguamento delle norme per la determinazione del reddito d’impresa ai principi contabili internazionali, prevista dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, non si applica la lettera a) del comma 1 dell’art. 124 del testo unico. 230 5. Se nel corso del periodo di durata dell’opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti dall’art. 124 del testo unico. 6. Nei casi di cui al comma 5, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate optano anch’esse con l’ente o società controllante nel medesimo esercizio, l’interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all’art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall’art. 118, comma 2, del testo unico. 7. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l’operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell’art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l’ente o società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate, secondo le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 5, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell’art. 124, comma 2, lettera a), del testo unico, alla società Titolo II - Ires controllante si intende effettuato all’ente o società che, in qualità di controllante, ha optato congiuntamente alla società di cui al comma 5 per la tassazione di gruppo. 8. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 9, in alternativa a quanto previsto dall’art. 124, comma 4, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. 9. Il diritto al riporto in avanti e all’indietro del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero secondo le disposizioni di cui all’art. 165, comma 6, del testo unico, spetta esclusivamente alla consolidante. 10. Entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato l’interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell’opzione, nonché l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 11. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le società controllate da queste possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto, sin dall’esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo, qualora sia effettuata la comunicazione di cui all’art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico, nel termine ivi indicato o, se decorso, entro il mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito del controllo. Art. 14. (Rinnovo dell’opzione). 1. La comunicazione del rinnovo dell’opzione deve avvenire con le stesse modalità di cui all’art. 5 del presente decreto entro il termine indicato nell’art. 119, comma 1, lettera d), riferito al primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell’opzione. 2. Le disposizioni dell’art. 13, commi 8 e 9, del presente decreto, si applicano anche in caso di mancato rinnovo dell’opzione. In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dal termine indicato nel comma 1, l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Art. 15. (Ingresso di società con- trollate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo). - 1. La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 128 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali. 2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata è computato nella dichiarazione del 231 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell’art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d’imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all’art. 84 del testo unico. Art. 16. (Determinazione del red- dito imponibile per effetto di svalutazioni dedotte). - 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 128, rilevano: a) le svalutazioni relative alle partecipazioni detenute direttamente nelle società consolidate, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ed operate, nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto ciascuna opzione e nei nove precedenti, da parte: 1) della società o ente consolidante e dalle società controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi; 2) delle società che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi relativamente alle partecipazioni trasferite alle società che hanno i medesimi requisiti. In tali casi le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente per effetto della cessione; 3) delle società o enti che controllano, direttamente o indirettamente, 232 la società consolidante ai sensi dell’art. 117 del testo unico; b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni di cui alla precedente lettera a), operati dalle società consolidate. 2. Agli effetti del comma 1, si assumono: a) le svalutazioni che non sarebbero state effettuate, ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera b), del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza delle rettifiche e degli accantonamenti di cui al comma 1, lettera b); b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo temporale indicato nello stesso comma 1 e fino a concorrenza della perdita stessa. 3. La società consolidante individua l’importo delle svalutazioni e quello delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato tali svalutazioni e comunica alle società controllate il minore tra i due importi. 4. Sulla base della comunicazione indicata nel comma 3, ciascuna società consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha effetto Titolo II - Ires l’opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile , dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. La rettifica va operata in diminuzione del valore degli elementi dell’attivo e in aumento di quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l’importo calcolato ai sensi dei precedenti commi, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi. La società determina in ciascun esercizio il reddito, sulla base dei nuovi valori fiscali dei predetti elementi come sopra rettificati. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell’opzione. [Art. 17. (Ufficio competente). - 1. Ai fini dell’imposta sulle società, il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate, dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell’unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell’attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.] (Articolo abrogato dall’art. 35, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 maggio 2010. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. Art. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) 1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 233 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’art. 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 [...] solo in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’art. 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’art. 124. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 118 Effetti dell’esercizio dell’opzione (1) 1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui 234 all’art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’art. 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero. 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio Titolo II - Ires della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’art. 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 119 Condizioni per l’efficacia dell’opzione (1) 1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante; b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante; c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista dall’art. 117. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo 235 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all’art. 122; d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 129. 2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta. Il decreto di cui all’art. 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 120 Definizione del requisito di controllo (1) 1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata: 236 a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del codice civile; b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del codice civile. 2. Il requisito del controllo di cui all’art. 117, comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Titolo II - Ires Art. 121 Obblighi delle società controllate (1) 1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’art. 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’art. 129, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’art. 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto; c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamen- te al periodo di validità dell’opzione. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 122 Obblighi della società o ente controllante (1) 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’art. 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. [Art. 123 Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lettera v), L. 24 dicembre 237 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Art. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (1) 1. Se il requisito del controllo, così come definito dall’art. 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 2; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la società o l’ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d’acconto se il ver- 238 samento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione; b) ciascuna società controllata deve effettuare l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all’art. 121. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 129, la società o l’ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. Il decreto di cui all’art. 129 può prevedere appositi criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 122, alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa Titolo II - Ires nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all’art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 6. L’art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 125 Mancato rinnovo dell’opzione (1) 1. Le disposizioni dell’art. 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell’opzione di cui all’art. 117, sia nel caso in cui l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b). 2. Nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativa- mente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 121. Si applica la disposizione dell’art. 124, comma 4. 3. L’art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 126 Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione (1) 1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’art. 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. 239 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art.127 Responsabilità (1) 1. La società o l’ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione di cui all’art. 36bis del medesimo decreto; c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’art. 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiara- 240 zione di cui all’art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). [3. ...] (Abrogato). 4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedi- Titolo II - Ires menti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’art. 119. (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. (2) Vedasi l’art. 13 (“Disposizioni D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, in relazione all’adozione dei principi contabili internazionali, riportato in nota all’art. 83 del presente Testo Unico. transitorie”), (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Art. 128 Norma transitoria (1) (2) (3) (4) 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’art. 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. (3) Vedasi l’art. 17, comma 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, in vigore dal 2 dicembre 2005, che si riporta: “Art. 17. (Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta). - 2. L’applicazione degli artt. 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive.”. (4) Vedasi l’art. 1, comma 49, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. - 49. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli artt. 128 e 141 del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’impos- 241 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’art. 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.”. Art. 129 Disposizioni applicative 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione (1). (1) Vedasi il D.M. 9 giugno 2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi”, riportato in nota al titolo della presente Sezione II. Sezione III Consolidato mondiale (1) (1) Vedasi il Provv. Ag. Entrate 31 gennaio 2011, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 22 aprile 2011, recante “Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2011”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2011 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi 242 alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (nel- le banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Art. 130 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti 1. Le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all’art. 133. 2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti: a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; b) controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correla- Titolo II - Ires te, quali soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente. 3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’art. 5, comma 5, si cumulano fra loro. 4. La società controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla sezione precedente. Art. 131 Effetti dell’esercizio dell’opzione 1. L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all’art. 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. 2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la vali- dità dell’opzione di cui all’art. 130 è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma. 3. L’imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d’imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società non residente. Nel caso in cui quest’ultima non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio d’esercizio, l’imputazione avviene l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all’art. 132, comma 2. 4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell’esercizio della società non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio. 5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei 243 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 redditi presentata ai sensi dell’art. 130. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154. Art. 132 Condizioni per l’efficacia dell’opzione 1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell’art. 133, l’opzione di cui all’art. 131 è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un’efficacia non inferiore a tre esercizi. 2. L’efficacia dell’opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, così, come definite dall’art. 133; 244 b) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali; c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’art. 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all’art. 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 142 dalla quale risulti: 1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); Titolo II - Ires 2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria; d-bis) l’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all’interpello di cui al comma 3. 3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11 della L. 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovrà risultare: a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 130, comma 2; b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le società controllate; c) la denominazione, la sede sociale, l’attività svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’art. 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità; d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi; e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di cui all’art. 165. 4. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate può essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (1). 5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. 245 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1) Le parole da “residenti” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 167, comma 4” dall’art. 1, comma 83, lettera i), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Art. 133 Definizione del requisito di controllo 1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla società con- 246 trollante ed alle società controllate residenti di cui all’art. 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della società controllante. Art. 134 Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento 1. L’ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: [a) ...] (Abrogata); b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei Titolo II - Ires singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell’esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo; c) i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all’art. 142 salvo quanto di seguito previsto: 1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto; 2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante; 3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; 4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all’art. 92, comma 5. d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell’unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all’art. 132, comma 2; e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell’imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della società non residente; 247 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 f) inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164; g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l’art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto [Art. 135 Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, co. 33, lettera v), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Art. 136 Determinazione dell’imposta dovuta 1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il reddito imponibile complessivo 248 dalla controllata estera secondo le modalità ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall’art. 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono. 2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 130. relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente. 2. Dall’imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d’imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all’art. 165 e ai commi da 3 a 6. 3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L’eventuale Titolo II - Ires eccedenza dell’imposta estera è utilizzabile nei periodi d’imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all’art. 165. 4. Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito. 5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti. 6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell’applicazione dell’art. 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale. Art. 137 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione 1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all’art. 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all’art. 130, comma 2, gli effetti dell’opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l’opzione di cui alla presente sezione. 2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all’art. 84 non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società. 249 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 138 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all’art. 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all’art. 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma 1. 2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l’effetto di cui all’art. 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma. Art. 139 Mancato rinnovo dell’opzione 1. Nel caso di mancato rinnovo dell’opzione si verifica l’effetto di cui al comma 2 dell’art. 137. 250 Art. 139-bis Recupero delle perdite compensate 1. Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 2. Con il decreto di cui all’art. 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli artt. 137 e 138. Art. 140 Coordinamento con l’art. 167 1. Le disposizioni di cui all’art. 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante Titolo II - Ires per effetto dell’opzione di cui all’art. 130. Art. 141 Norma transitoria (1) 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’art. 130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’art. 130, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. (1) Vedasi l’art. 1, comma 49, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, riportato in nota all’art. 128 del presente decreto. Art. 142 Disposizioni applicative 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione (1). 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall’ISTAT. 3. Fino all’emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall’art. 134, comma 1, lettera d). (1) Vedasi l’art. 9, comma 7, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, in vigore dal 2 dicembre 2005, che si riporta: “Art. 9. (Consolidato mondiale). - 7. Fino all’adozione del decreto di cui all’art. 142 del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004 251 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Capo III ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI Art. 143 Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’art. 8. 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, 252 anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Art. 144 Determinazione dei redditi 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’art. 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’art. 41 (1). Per i reddi- Titolo II - Ires ti derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (2). 2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 65, commi 1 e 3-bis. 4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 5. Per gli enti religiosi di cui all’art. 26 della L. 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti. 6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità se- parata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti. (1) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5- sexies), lettera c), numero 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 . Ai sensi dell’art. 4, comma 5septies), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, le disposizioni di cui al comma 5sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5sexies. (2) Le parole “quarto e quinto periodo” sono state così sostituite alle parole “ultimo periodo” dall’art. 4, comma 5-sexies), lettera c), numero 2), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con la decorrenza sopra indicata. Art. 145 Regime forfetario degli enti non commerciali 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’art. 9-bis del D. L. 30 dicembre 1991, n. 417, 253 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1962 (rectius: 1992, n.d.r.), n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000 (euro 15.493,71, n.d.r.), coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 (euro 15.493,71, n.d.r.) a lire 360.000 (euro 185.924,48, n.d.r.), coefficiente 25 per cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000 (euro 25.822,84, n.d.r.), coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 (euro n.d.r.) a lire 25.822,85, 1.000.000.000 (euro 516.456,90, n.d.r.), coefficiente 15 per cento (1). 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determi- 254 na con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (1) Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222, il limite di L. 360.000.000 si intende elevato a L. 600.000.000 qualora gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi optino per la determinazione forfetaria del reddito. Titolo II - Ires Art. 146 Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’art. 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Art. 147 Detrazione d’imposta per oneri 1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), ibis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell’art. 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato. Art. 148 Enti di tipo associativo 1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali 255 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 256 6, lettera e), della L. 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazio- Titolo II - Ires ne degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le mo- dificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 257 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 258 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Art. 150 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1) 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. (1) Si vedano gli artt. 10 (“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) e 11 (“Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni”), D.Lgs. 10 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nelle Titolo II - Ires banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Capo IV SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI Art. 151 Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell’art. 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 e le plusvalenze indicate nell’art. 23, comma 1, lettera f). Art. 152 Determinazione del reddito complessivo 1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia. 2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’art. 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’art. 101, comma 6. 3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati 259 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 alle lettere a), g), h), h-bis), i), ibis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato. 4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2. Capo V ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI Art. 153 Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel terri- 260 torio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 e le plusvalenze indicate nell’art. 23, comma 1, lettera f). Art. 154 Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’art. 10. Si applica la disposizione dell’art. 146, comma 1, secondo periodo. 2. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), ibis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’art. 147, comma 1, terzo periodo. 3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività Titolo II - Ires commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 144. 4. Sono altresì deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 139 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’art. 149 dello stesso decreto legislativo e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prela- zione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’art. 149 dello stesso decreto 261 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 legislativo, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431. 5. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari. Capo VI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME (1) (1) Vedasi il: “D.M. 23 giugno 2005. – “Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax)”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. 262 Art. 155 Ambito soggettivo ed oggettivo 1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall’art. 161. L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Titolo II - Ires 2. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’art. 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all’attività di: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. 3. Sono altresì incluse nell’imponibile le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’art. 161. Art. 156 Determinazione del reddito imponibile (1) 1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. 2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo. 3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l’applicazione dell’art. 84. (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. Art. 157 Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia (1) 1. L’opzione di cui all’art. 155 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per 263 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. 2. In ogni caso l’opzione di cui all’art. 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione. 3. L’opzione di cui all’art. 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’art. 161. 4. L’ammontare determinato ai sensi dell’art. 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui all’art. 155 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo. 5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto. (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. 264 Art. 158 Plusvalenze e minusvalenze (1) 1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l’opzione di cui all’art. 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto un’unità già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione. 2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’art. 145, comma 66, della L. 23 di- Titolo II - Ires cembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente è aggiunta all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. 3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 è necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari. 3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. Art. 159 (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. Obblighi contabili (1) 1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell’art. 155 non è ricompreso nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II. 2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell’imponibile, secondo i criteri di cui all’art. 156; a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’art. 161. Art. 160 Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione (1) 1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’art. 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati. 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’art. 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall’art. 110, comma 7. Resta ferma l’applicazione dell’art. 156. 265 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. Art. 161 Disposizioni applicative (1) 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono 266 adottate le disposizioni applicative della presente sezione. 2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I. (1) Vedasi la nota (1) al presente Capo VI del Titolo II. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI (1) (1) Vedasi l’art. 12 (“Contrasto ai paradisi fiscali”), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 162 Stabile organizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi. 4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono imma- 267 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 gazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. 6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. 268 7. Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla L. 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa. 9. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra. Titolo III – Disposizioni comuni Art. 163 Divieto della doppia imposizione 1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Art. 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (1) 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l’intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico: b) nella misura del 20 per cento (2) relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54 del citato D.Lgs. n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento (2), limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’art. 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (euro 18.075,99, n.d.r.) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (euro 4.131,66, n.d.r.) per i motocicli, lire 4 milioni (euro 2.065,83, n.d.r.) per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (euro 3.615,20, 269 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 n.d.r.) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (euro 774,69 n.d.r.) per i motocicli, lire ottocentomila (euro 413,17 n.d.r.) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire (euro 18.075,99, n.d.r.) per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire (euro 25.822,84, n.d.r.) per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; b-bis) nella misura del 70 per cento (3) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. 2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fi- 270 scalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 3. Ai fini della applicazione del comma 7 (ora: comma 6, n.d.r.) dell’art. 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. (1) Vedasi l’art. 35, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, che si riporta: “Art. 35. (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale). 11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”. (2) Le parole “nella misura del 20 per cento” sono state così sostituite alle parole “nella misura del 27,5 per cento” dall’art. 1, comma 501, L. 24 dicembre 2012 , n. 228. Ai norma del medesimo comma “Resta fermo quanto previsto dal Titolo III – Disposizioni comuni comma 73 del citato art. 4 della L. n. 92 del 2012.” Ai sensi del predetto comma 73, le disposizioni di cui al comma 72 (precedente riduzione della misura dal 40 al 27,5 per cento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 92. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. “ (3) Le parole “nella misura del 70 per cento” sono state così sostituite alle parole “nella misura del 90 per cento” dall’art. 4, comma 72, lettera b), L. 28 giugno 2012 , n. 92 , con la decorrenza indicata dal comma 73, nella nota precedente.. Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI Art. 165 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. 2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dal-l’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al 271 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 6. Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti 272 nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 6. 7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia. 8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. 9. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui all’art. 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. 10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente (1). Titolo III – Disposizioni comuni (1) Vedasi l’art. 36, comma 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, che si riporta: “Art. 36. (Recupero di base imponibile). - 30. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del medesimo testo unico.”. Art. 166 Trasferimento all’estero della residenza 1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l’art. 17, comma 1, lettere g) e l). 2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza [...], sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione. 2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all’estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi del’l’art. 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’art. 181. 2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all’imposizione dei soci della società trasferita. 2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscos- 273 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-37110, National Grid Indus BV. (1) 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento. (1) (1) Commi aggiunti dall’art. 91, comma 1), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1. Art. 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interpo- 274 sta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168bis (1), i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto (2). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli artt. 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate. 4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della man- Titolo III – Disposizioni comuni canza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. (3) 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (4); b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (5). Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, parte- cipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (6). 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli artt. 84, 111 e 112; non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, comma 4, e 102, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. 275 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (7). 8-bis. (8) La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di 276 servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8-ter. (8) Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5. (1) Le parole da “Stati o territori” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “Stati o territori con regime fiscale privilegiato” dall’art. 1, comma 83, lettera l), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. (2) Le parole da “situate” fino a “citato decreto” sono state così sosti- Titolo III – Disposizioni comuni tuite alle parole “assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati” dall’art. 1, comma 83, lettera l), numero 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi il contenuto del successivo comma 88, sopra riportato in nota. (3) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 83, lettera l), numero 3), ed 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il presente comma è abrogato a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Vedasi il: “D.M. 21 novembre 2001. – Indi- viduazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)”, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 che si riporta: “Art. 1. - 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, [Cipro (Stato eliminato dall’art. 2, D.M. 27 luglio 2010], Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatema- la, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Art. 2. 1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; [3) ...] (numero soppresso); 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Art. 3. 1. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di 277 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; [3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law (Numero soppresso dall’art. 2, comma 3, D.M. 27 luglio 2010]; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; [10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act (Numero sop- 278 presso dall’art. 2, comma 3, D.M. 27 luglio 2010]; 11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. Ai sensi dell’art. 12 (“Contrasto ai paradisi fiscali”), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, nelle banche dati del “Gruppo Titolo III – Disposizioni comuni Wolters Kluwer”, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, e al D.M. 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. (4) Lettera così sostituita dall’art. 13, comma 1, lettera a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. Precedente formulazione: “a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;”. (5) Le parole da “dalle partecipazioni” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4” dall’art. 1, comma 83, lettera l), numero 4), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi il contenuto del successivo comma 88, sopra riportato in nota. (6) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 ago- sto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. (7) Vedasi il: “D.M. 21 novembre 2001, n. 429. - Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”, che si riporta: “Art. 1. (Presupposti di applica- zione delle disposizioni concernenti l’imputazione dei redditi di imprese estere partecipate). - 1. I redditi con- seguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti di cui agli artt. 5 e 87 (ora art. 73, n.d.r.), comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d’impresa, residenti in Italia, sono imputati ai soggetti partecipanti residenti, a norma dell’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.) del citato testo unico delle imposte sui redditi e delle disposizioni del presente decreto. Se il soggetto controllato non residente opera in detti Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni, tali disposizioni si applicano con riferimento ai redditi ad esse riferibili. 2. Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’art. 127-bis (ora art. 167, 279 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le imprese, le società o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime. 3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle società commerciali, i criteri indicati nell’art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile e rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 2. (Determinazione dei redditi). - 1. Per la determinazione dei redditi di cui all’art. 1 si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d’impresa, ad eccezione di quelle degli artt. 54 (ora art. 86, n.d.r.), comma 4, e 67 (ora art. 102, n.d.r.), comma 3, nonché le disposizioni del titolo IV, contenente disposizioni comuni, applicabili ai fini della determinazione del predetto reddito e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis (ora artt. 111 e 112, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dell’impresa, società o ente, ai sensi dell’art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. I valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini 280 delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti. Art. 3. (Imputazione e tassazione dei redditi). - 1. I redditi determinati ai sensi dell’art. 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 2. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono assoggettati a tassazione separata, da ciascun partecipante, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, con l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento. 3. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 2 sono ammesse in de- Titolo III – Disposizioni comuni trazione le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa, società o ente non residente. 4. Gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 2. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3. 5. Il costo delle partecipazioni nell’impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi del comma 1, e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti. 6. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente. 7. Per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione dei redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli artt. 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Art. 4. (Dichiarazione e scritture contabili). - 1. Il soggetto controllante residente deve dichiarare i redditi dell’impresa, società o ente non residente in apposito prospetto allegato alla propria dichiarazione dei redditi, agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti. 2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, il bilancio ovvero altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui risiede o è localizzata l’impresa, la società o l’ente non residente costituisce parte integrante del prospetto di cui al comma 1. 3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 3), del codice civile o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili. 4. Su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il soggetto controllante deve fornire, entro trenta giorni, idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, compresi i compensi di cui all’art. 3, comma 6. 5. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una 281 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 società o un ente residente, le disposizioni del presente articolo si applicano a quest’ultimo soggetto. Art. 5. (Interpello). - 1. Ai fini del comma 5 dell’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato art. 127bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è rivolto alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio. 2. La risposta è resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese già operanti nei Paesi di cui al citato art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell’istanza di interpello da parte dell’ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell’interpello. 3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell’interpello, il fatto che l’impresa, la società o l’ente non residente svolge effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, come sua principale attività 282 nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 127-bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all’art. 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l’impresa, la società o l’ente partecipato. 4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l’esercizio dell’interpello e l’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Art. 6. (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all’art. 127bis (ora art. 167, n.d.r.), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai redditi conseguiti dall’impresa, società o ente non residente dall’esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data. Titolo III – Disposizioni comuni Art. 7. (Entrata in vigore). - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.”. (8) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. Art. 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’art. 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis (1), si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis (2); tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto (3). 2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra: a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge; b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3. 3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti: a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; 283 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (4). (1) Le parole “, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis” sono state aggiunte dall’art. 13, comma 1, lettera d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. (2) Le parole da “Stati o territori” fino a “dell’art. 168-bis” sono state così sostituite alle parole “Stati o territori con regime fiscale privilegiato” dall’art. 1, comma 83, lettera m), numero 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. (3) Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 83, lettera m), numero 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi il contenuto del successivo comma 88, sopra riportato in nota. 284 Precedente formulazione: “La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.”. (4) Vedasi il: D.M. 7 agosto 2006, n. 268. – “Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate in attuazione dell’art. 168, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2006, che si riporta: “Art. 1. (Presupposti di applica- zione delle disposizioni concernenti l’imputazione dei redditi di imprese estere collegate). - 1. I redditi conse- guiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati alle persone fisiche o ai soggetti di cui agli artt. 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d’impresa, residenti in Italia, che detengano, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di dette imprese, società o enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 2. Non si applicano le disposizioni del comma 1 per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o Titolo III – Disposizioni comuni territori a fiscalità privilegiata che operano in tali Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni. 3. Si considerano residenti o localizzati in territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, le imprese, le società e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime. 4. Ai fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli utili, per le persone fisiche si tiene conto anche di quelle spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5 del citato testo unico. Art. 2. (Determinazione dei redditi). - 1. Il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei componenti positivi presuntivamente ritraibili dagli elementi dell’attivo patrimoniale del soggetto non residente. 2. La determinazione in via presuntiva dei componenti positivi si ottiene applicando al valore degli elementi dell’attivo di seguito indicati, anche se detenuti in locazione finanziaria, i corrispondenti coefficienti di redditività: a) beni di cui all’art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del citato testo unico, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento; b) crediti: 1 per cento; c) immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui art. 8-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per cento; d) altre immobilizzazioni: 15 per cento. 3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Art. 3. (Imputazione e tassazione dei redditi). - 1. I redditi determinati ai sensi dell’art. 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, con l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento. 2. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 1, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente, in misura corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto residente. 3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione all’utile per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente 285 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall’impresa, società o ente, localizzato nello stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2. 4. Il costo della partecipazione nell’impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi dell’art. 1 e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti. Art. 4. (Obblighi dichiarativi). - 1. Il soggetto partecipante residente deve dichiarare i redditi dell’impresa, società o ente non residente, in apposito prospetto della propria dichiarazione dei redditi, fornendo l’indicazione di tutti gli elementi richiesti per la determinazione del reddito. Art. 5. (Interpello). - 1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere la disapplicazione della disciplina dell’art. 168 del citato testo unico delle imposte sui redditi, producendo istanza d’interpello volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 167. Ai fini della risposta positiva da parte dell’amministrazione finanziaria rileva, in particolare, la circostanza che l’impresa, la società o l’ente non residente svolge 286 effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. 2. All’esercizio dell’interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429. Art. 6. (Rinvio). - 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato negli articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento in materia di tassazione dei redditi delle imprese estere controllate di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429. Art. 7. (Entrata in vigore). - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto per il periodo di imposta in corso a tale data. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.”. Titolo III – Disposizioni comuni Art. 168-bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (1) 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12bis, del presente testo unico, nell’art. 26, commi 1 e 5, nonché nell’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’art. 10-ter, commi 1 e 9, della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’art. 2, comma 5, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli artt. 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (1) Articolo inserito dall’art. 1, co. 83, lettera n), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del citato testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Vedasi il successivo comma 90 dell’art. 1, citata L. n. 244/2007, che si riporta: “90. Nel decreto di cui all’art. 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gaz- 287 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 zetta Ufficiale n. 273 del 23 novem- bre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato art. 168-bis, gli Stati o territori di cui all’art. 2 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’art. 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.”. Art. 169 Accordi internazionali 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Capo III OPERAZIONI STRAORDINARIE Art. 170 Trasformazione della società 1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. In caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo 288 compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. 3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’art. 47. 4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47, sono imputate ai soci, a norma dell’art. 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi Titolo III – Disposizioni comuni siano iscritte senza la detta indicazione. 5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art. 73. Art. 171 Trasformazione eterogenea 1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’art. 2500septies del codice civile, di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’art. 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’art. 170. 2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’art. 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Art. 172 Fusione di società (1) (2) 1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non 289 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87. 4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. 5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo 290 in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Titolo III – Disposizioni comuni 7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’art. 96. 8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico. 9. L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione 291 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante. 10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione. 10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. (1) Vedasi il D.M. 25 luglio 2008, recante “Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell’art. 1, commi 46 e 47, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”, riportato in nota all’Art. 176 del presente decreto. 292 (2) Vedasi l’art. 1, commi 242 249, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che si riporta: “Art. 1. – 242. Per i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. 243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. 244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso Titolo III – Disposizioni comuni soggetto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243. 246. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’art. 11 della L. 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249. 247. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 248. La società risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.”. Art. 173 Scissione di società (1) (2) 1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2506-ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della 293 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87. 4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. 5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimo- 294 nio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. 6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli artt. 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie. 8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare: a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esi- Titolo III – Disposizioni comuni stenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all’art. 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti. 9. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’art. 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione. 10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell’art. 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’art. 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2506-ter del codice civile. 11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’art. 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società 295 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione. 13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione. 14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del 296 suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’art. 52, comma 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo. 15. Nei confronti della società soggetta all’imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’art. 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Titolo III – Disposizioni comuni (1) Vedasi il D.M. 25 luglio 2008, recante “Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell’art. 1, commi 46 e 47, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”, riportato in nota all’Art. 176 del presente decreto. (2) Vedasi l’art. 1, commi 242 249, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, riportato in nota all’art. 172 del presente decreto, in relazione ad operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008. Art. 174 Applicazione analogica 1. Le disposizioni degli artt. 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società. Art. 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87. [3. ...] (Abrogato). [4. ...] (Abrogato). Art. 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario 1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze (1). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il sogget- 297 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 to conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. 2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita (2). 2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di 298 un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli artt. 22 e 79 (2). 3. Non rileva ai fini dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui Titolo III – Disposizioni comuni all’art. 87, o di quella di cui agli artt. 58 e 68, comma 3. 4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’art. 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta. [6. ...] (Abrogato). (1) Vedasi l’art. 1, commi 242 249, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, riportato in nota all’art. 172 del presente decreto, in relazione ad operazioni di aggregazione aziendale negli anni 2007 e 2008. effettuate (2) Commi 2-bis e 2-ter inseriti dall’art. 1, comma 46, lettera d), numero 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 47: - la disposizione “si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. - la disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze (a) sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.”. 299 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (a) Vedasi il: “D.M. 25 luglio 2008. - “Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell’art. 1, commi 46 e 47, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”, che si riporta: “Art. 1. (Conferimenti di azienda). - 1. Agli effetti dell’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), assumono rilievo le differenze residue tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente. 2. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale indicate al comma 1 possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. A tal fine, i beni immobili sono distinti nelle seguenti categorie: a) aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica; b) aree non fabbricabili; c) fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir; d) fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, secondo periodo, del citato Tuir; e) fabbricati di cui all’art. 90 del Tuir. I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per le immobilizzazioni immateriali, inclu- 300 so l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse. 3. Per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi e trasferita al soggetto conferitario ai sensi del comma 5 del citato art. 176 del Tuir, deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 48, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze. 4. L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata, distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento, nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione stessa e si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni indicate nel comma 2. 5. L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con l’aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l’aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui, in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del Titolo III – Disposizioni comuni regime dell’imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo. 6. In deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva. 7. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. 8. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 9. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina dell’imposta sostitutiva. 10. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta, secondo le regole dettate nei precedenti commi, anche per le operazioni di conferimento effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso, l’opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a detto periodo. Nel caso di esercizio dell’opzione nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 il versamento della prima rata è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l’opzione. Art. 2. (Fusioni e scissioni). - 1. Le disposizioni dell’art. 1 valgono anche agli effetti dell’applicazione dell’imposta sostituiva sulle differenze tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato, fuso o scisso.”. 301 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Vedasi (in Appendice) l’art. 15, commi 10 - 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che consente la possibilità di riallineare le differenze civilistico-fiscali emerse in occasione di operazioni di carattere straordinario e che costituisce, con alcuni limiti, una possibilità alternativa a quanto previsto dal Tuir come modificato dalla L. n. 244 del 24 dicembre 2007. Art. 177 Scambi di partecipazioni 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui 302 all’art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. 3. Si applicano le disposizioni dell’art. 175, comma 2. Capo IV OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 178 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi 1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azio- Titolo III – Disposizioni comuni ni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A (1) allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B (1) allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Co- munità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa del conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un’azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre 303 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse; e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale 304 conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a). (1) Tabelle non pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Si riportano, le Tabelle allegate al D.Lgs. n. 544/1992 (corrispondente all’attuale art. 178 del T.U.I.R.): TABELLA A (a) Le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, e le società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; a-bis) Le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дру- Titolo III – Disposizioni comuni жество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; a-ter) le società di diritto rumeno denominate: «societăţi pe acţiuni», «societăţi în comandită pe acţiuni», «societăţi cu răspundere limitată». b) le società di diritto belga denominate “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“ coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/ “gewone commanditaire vennootschap”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società; c) le società di diritto ceco denominate “akciová společnost”, “společnost s ručením omezenm”; d) le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”; e) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Ko- mmanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art. von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società; f) le società di diritto tedesco denominate “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”; g) le società di diritto greco denominate “αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”; h) le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; i) le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, le “coopératives”, le “unions de coopératives” e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società; j) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’“Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies Acts” e le “trustee savings banks” 305 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989; k) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali; l) nel diritto cipriota: “εταιρείες”, ai sensi della legislazione sull’imposta sul reddito; m) le società di diritto lettone denominate “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”; n) le società costituite in conformità della legislazione lituana; o) le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargnepension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburgese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società; p) le società di diritto ungherese denominate “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”; q) le società di diritto maltese denominate “Kumpaniji tà Responsabilità Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; 306 r) le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” e “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società; s) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften”; t) le società di diritto polacco denominate “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; u) le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese; v) le società di diritto sloveno denominate “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”; w) le società di diritto slovacco denominate “akciová spoločnosť “, “spoločnosť s ručením obmedzenm”, “komanditná spoločnosť “; x) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“ andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” e “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”; y) le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”; Titolo III – Disposizioni comuni z) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito. (a) Allegato così sostituito dall’allegato alla Direttiva n. 90/434/CEE, come modificato dall’art. 1, Direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, n. 2005/19/CE ed aggiornato (per effetto dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea) dall’allegato alla Direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/98/CE. TABELLA B Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio, Selskabsskat in Danimarca, Körperschaftsteuer in Germania, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικοϋ χηαρακτήρα in Grecia, Impuesto sobre sociedades in Spagna, Impôt sur les sociétés in Francia, Corporation tax in Irlanda, Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Imposta sul reddito delle società) in Italia, Impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo, Vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo, Corporation tax nel Regno Unito, Körperschaftsteuer in Austria, Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, Statlig inkomstskatt in Svezia, Dan z príjmu právnickych osob nella Repubblica ceca, Tulumaks in Estonia, φόρος εισοδήματος a Cipro, Uznemumu ienakuma nodoklis in Lettonia,Pelno mokestis in Lituania, Társasági adó in Ungheria, Taxxa fuq l-income a Malta, Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia, Davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia, Dan z príjmov právnickych osôb in Slovacchia; корпоративен данък in Bulgaria; impozit pe profit in Romania; o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. (a) L’elenco delle imposte di cui al- la direttiva n. 434/1990 è stato integrato, a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea. Art. 179 Regime di neutralità fiscale 1. Alle operazioni indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell’art. 178 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 172 e 173. 2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 178 si applica l’art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti. 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore 307 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione. 4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei 308 soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l’applicazione dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3. 5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo. 6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso a- Titolo III – Disposizioni comuni ziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’art. 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Art. 180 Riserve in sospensione d’imposta 1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’art. 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione. Art. 181 Perdite fiscali 1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza. Capo V LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI Art. 182 Liquidazione ordinaria 1. In caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’art. 66 o dell’art. 3, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall’art. 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e 309 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all’art. 66. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell’art. 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8. 3. Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la 310 liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’art. 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza. Art. 183 Fallimento e liquidazione coatta 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio Titolo III – Disposizioni comuni dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l’ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività. 3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, è imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci. 4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’art. 90, comma 1, e di quelli personali del- 311 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. [5. ...] (Abrogato) 312 Art. 184 Applicazione analogica 1. Le disposizioni degli artt. 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società. TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici 1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto. 2. In deroga all’art. 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Art. 186 Società civili 1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all’art. 204, commi primo e secondo, del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non ab- biano per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto art. 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società. Art. 187 Eredità giacente 1. Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’art. 7, comma 3, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’art. 13 (1) per il primo scaglione di reddito, 313 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito. (1) Vedasi ora l’art. 11 del presente decreto. Art. 188 Campione d’Italia (1) (2) 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell’art. 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio (3) stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio. 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Cam- 314 pione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. (1) L’art. 36, comma 31, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, aveva abrogato il presente articolo. Vedasi, peraltro, l’art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che si riporta: “Art. 2. – 27. Il comma 31 dell’art. 36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.”. Ai sensi dello stesso art. 2, comma 26, ultima parte, del D.L. n. 262/2006, “Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’art. 188 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.”. (2) Vedasi l’art. 40, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, che si riporta: “Art. 40. (Campione d’Italia). - 1. Le disposizioni recate dall’art. 132 (ora art. 188, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d’Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) del comune di Campione d’Italia i quali, già iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel predet- Titolo IV – Disposizioni, varie, transitorie e finali to comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.”. (3) Vedasi al riguardo il D.M. 27 ottobre 2005 che, per il triennio 2005 – 2007, ha fissato detto tasso in euro 0,40515 per ogni franco svizzero (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Art. 188-bis Campione d’Italia (1) 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’art. 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento. 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro. 3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 25, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Vedasi l’art. 2, comma 26, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che si riporta: “Art. 2. – 26. Le disposizioni dell’art. 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno 2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’art. 188 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.”. Art. 189 Riferimenti legislativi ad imposte abolite 1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell’ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi e- 315 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 senti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato. 3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l’ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente. 4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell’imponibile dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito 316 complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente. 5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall’imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo. 6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell’imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all’art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa Titolo IV – Disposizioni, varie, transitorie e finali o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all’interessato. 7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi. 8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi. 9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall’interessato ad un funzionario del- l’ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante. Art. 190 Redditi dei fabbricati 1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 37 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. 2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i 317 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 43. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’art. 185 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata. 3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell’applicazione delle imposte sui 318 redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi. Art. 191 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie 1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali. APPENDICE PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 1 - D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. - Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali (in G.U. n. 66 del 21 marzo 2005) Art. 1 Principi contabili internazionali 1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per “principi contabili internazionali” si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a: a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, lettera o), del D.Lgs. n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993; d) le società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’art. 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private; e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bi- 319 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 lancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile. Art. 3 Bilancio consolidato 1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 redigono il bi- lancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimonia- 320 le e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Art. 4 Bilancio di esercizio (1) 1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. Le società di cui alla lettera d) dell’art. 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 4. Le società di cui alla lettera e) dell’art. 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’eserci- Principi contabili internazionali zio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 5. Le società di cui alla lettera f) dell’art. 2 che esercitano la facoltà di cui all’art. 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell’art. 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 6. Le società di cui alla lettera g) dell’art. 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali. 7-bis. I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7ter (2). 7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio (2). 7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE (2). 321 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 (1) Vedasi il: “D.M. 8 giugno 2011. - Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7quater, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38”, che si riporta: “Art. 1. (Definizioni e ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005. 2. Ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta nel comma 28 dell’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel presente decreto, si intendono per: a) IAS/IFRS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; c) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 322 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d) decreto IRAP: il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Art. 2. (Prospetto delle altre componenti di conto economico – OCI). - 1. I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo per effetto dell’imputazione a conto economico. 2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI). Art. 3. (Classificazione degli immobili). - 1. Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40 o dell’IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all’art. 43 del testo unico. 2. È esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi Principi contabili internazionali dello IAS 2, IAS 16, IAS 40 o dell’IFRS 5 in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS. Art. 4. (Riclassificazione delle attività finanziarie). - 1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale. 2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un’altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione. 3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’art. 110. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di effi- cacia giuridica dell’operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell’operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all’art. 109, commi 3bis, 3-ter, 3-quater del testo unico. Art. 5. (Strumenti finanziari). - 1. Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano: a) similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 del testo unico; b) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 44 del testo unico. 2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari di cui al comma precedente. 3. Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell’art. 109 del testo unico. 4. Nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegna- 323 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 zioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale. Art. 6. (Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti). - 1. I componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’art. 83 del testo unico. 2. I maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell’IFRS 2 a seguito di un’operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP. Art. 7. (Operazioni di copertura). - 1. Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell’art. 112 del testo unico, le operazioni designate di copertura in conformità allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante il ricorso alla fair value option ai sensi dello IAS 39, par. 9, lettera b (i), per ridurre un’asimmetria contabile nella valutazione delle attività e passività finanziarie. 2. Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell’art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39. 3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati 324 dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 112 del testo unico. 4. La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura. Art. 8. (Beni gratuitamente devolvibili). - 1. Le attività immateriali iscritte in bilancio ai sensi di quanto disposto dall’IFRIC 12 rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili di cui agli artt. 104 e 107, comma 2, del testo unico. 2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie che adottano gli IAS i componenti negativi rilevati ai sensi del paragrafo 21 dell’IFRIC 12 si considerano accantonamenti ai fondi di ripristino o di sostituzione di cui al comma 2 dell’art. 107 del testo unico. 3. In deroga al primo comma, le quote di ammortamento dei beni immateriali, iscritti ai sensi di quanto disposto dall’IFRIC 12, relativi ad accordi per i servizi in concessione che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività regolate si considerano deducibili ai sensi dell’art. 102-bis del testo unico. Art. 9. (Accantonamenti). - 1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. Principi contabili internazionali 2. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall’attualizzazione delle passività di cui al comma precedente. 3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all’art. 107, commi da 1 a 3, del testo unico. Art. 10. (Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita). 1. A prescindere dall’imputazione al conto economico, la deduzione del costo dei beni immateriali a vita utile indefinita è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dai commi 1 e 3 dell’art. 103 del testo unico ed, ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto IRAP. Art. 11. (Regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). - 1. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 28 gennaio 2009, n. 2, come attuate con il decreto del 30 luglio 2009, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma 8, le divergenze di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 sono riallineabili secondo le disposizioni del medesimo art. 15 e del decreto del 30 luglio 2009, se la ricostruzione retrospettiva delle stesse è compatibile con la predetta disciplina del riallineamento. 2. Fermo restando l’avvenuto esercizio dell’opzione per il riallineamento di cui al comma 4 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, al fine di garantire la compatibilità di cui al comma precedente, è consentito l’esercizio della me- desima opzione, secondo le disposizioni di attuazione del decreto 30 luglio 2009, con le modalità individuate nel successivo comma. 3. Il saldo negativo di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 concorre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile dell’esercizio in cui è esercitata l’opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento. Resta fermo che se tale numero è inferiore a quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, il saldo negativo concorre alla formazione dell’imponibile secondo le modalità indicate nel medesimo comma. Art. 12. (Decorrenza delle disposizioni del presente decreto). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 2. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2010 sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall’applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto. 3. I valori fiscali delle attività e passività determinati in base alla corretta applicazione della disciplina dell’IRES e dell’IRAP, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2010, assumono rilievo ancor- 325 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 ché determinati con modalità non coerenti alle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, co. 26, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, in vigore dal 27 febbraio 2011. Art. 5 Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali 1. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d’esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Art. 6 Distribuzione di utili e riserve 1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i 326 principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura, che discendono dall’applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività. 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli artt. 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, Principi contabili internazionali 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. 6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio. Art. 7 Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali 1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità pre- visto per le riserve di cui all’art. 6, comma 1, lettera b). 3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili. 4. L’incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili. 5. L’incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili. 6. L’incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reinte- 327 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 grata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. 7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio. Art. 8 Patrimoni destinati 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Artt. 9 - 10 …...omissis…… Art. 11 Disposizioni tributarie 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono 328 apportate le seguenti modifiche: ...omissis… le modifiche sono già state apportate al testo di legge; [2. ...] (1) (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 59, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Resta ferma l’applicazione dell’art. 13, del presente decreto legislativo. Ai sensi del successivo comma 61, art. 1, L. n. 244/2007, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Vedasi al riguardo, in Appendice, l’art. 15 (“Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Si riporta il testo del comma abrogato: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.”. Art. 12 Determinazione dell’Irap …...omissis…… Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni degli artt. 83 e 109, comma 4, del testo unico del- Principi contabili internazionali le imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall’art. 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. 2. Le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. 3. Le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all’art. 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non è revocabile. 5. Il ripristino e l’eliminazione nell’attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito nè del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. 6. L’eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. 7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto confor- 329 Appendice: D.Lgs. n. 38/2005 memente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 330 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. RIVALUTAZIONE - RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI 2 - D.L. 29 novembre 2008, n. 185. - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (in S.O. n. 263/L alla Gazz. Uff. n. 280 del 29 novembre 2008) convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, (in S.O. n. 14 alla Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009) (Estratto) Art. 15. Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (1) 1. Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62 (2), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell’IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo art. 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classifi- cazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, come modificata dall’art. 1, comma 50, della citata L. n. 244 del 2007. 2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. 3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano: a) dall’adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli artt. 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’art. 1, comma 58, della L. n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del 331 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell’art. 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell’applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall’art. 1, comma 58, della L. n. 244 del 2007; b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventua- 332 li maggiorazioni, rispettivamente, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi. 5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 6. Se nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Rivalutazione - Riallineamento valori contabili 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla L. n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all’aggregazione. 7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 48, della L. n. 244 del 2007. L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell’art. 81, commi 21, 23 e 24, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 7-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell’IRES. 8. Le disposizioni dei commi pre- cedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del comma 8. 9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell’art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’art. 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è 333 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. La deduzione di cui all’art. 103 del citato testo unico e agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo (3), a prescindere dall’imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico. 10-bis. (4) Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si in- 334 tendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. 10-ter. (4) Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni. 11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo, versando in unica soluzione l’importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l’imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. L’opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5. 12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle opera- Rivalutazione - Riallineamento valori contabili zioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l’opzione prevista dall’art. 1, comma 47, della L. n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l’imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 12-bis. L’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell’art. 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi. 13. (5) Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, diversi dalle imprese di cui all’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (6) nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata (3) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. [14. – 15-ter. …] (7) 15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta ecce- 335 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 zione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. (8) 15-quinquies. Le imprese di cui all’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva é integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi. (8) 15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15quater e 15-quinquies, le imprese di cui all’art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 336 Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. (8) 15-septies. Le imprese di cui all’art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-sexies. (8) 15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai Rivalutazione - Riallineamento valori contabili titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio. (8) 16. I soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. 17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa cate- goria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta. 19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23. 20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive 337 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 e di eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. 21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli 338 importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13 e 15 della L. 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. (1) Vedasi il: “D.M. 30 luglio 2009. Riallinea- mento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi”, che si riporta: “Art. 1. (Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi). - 1. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell’IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio Rivalutazione - Riallineamento valori contabili di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, come modificata dall’art. 1, comma 50, della citata L. n. 244 del 2007. 2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell’art. 15, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 9, del decreto L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo, esistenti all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio. L’opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. 3. In deroga alle disposizioni del comma 2, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. L’opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora le variazioni decorrono dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale è intervenuta l’omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all’inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte. Art. 2. (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (2) Si vedano, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 i seguenti articoli, come modificati dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 339 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 62 della L. 24 dicembre 2007, n. 244: 83, 85, comma 3; 87, comma 1, lettera a); 89; 94; 101; 103; 109; 110; 112. Vedasi, altresì, il D.M. 1° aprile 2009, n. 48, recante “Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”, riportato in nota all’art. 83 del Tuir. (3) Al comma 10 le parole “non superiore ad un decimo” sono state così sostituite alle parole “non superiore ad un nono” dall’art. 2, comma 59, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, in vigore dal 26 febbraio 2011. Ai sensi dello stesso comma “In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta.”. Al comma 13 le parole “può essere reiterata” sono state così sostituite alle parole “può essere estesa all’esercizio successivo” dall’art. 2, comma 17-terdecies, citato D.L. n. 225/2010. (4) Comma inserito dall’art. 23, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011. 340 Si vedano i successivi commi 13 – 15, citato art. 23, D.L. n. 98/2011, che si riportano: “Art. 23. (Norme in materia tributaria). - 13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011. 14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (Le parole “al 31 dicembre 2017” sono state così sostituite alle parole “al 31 dicembre 2012” dall’art. 1, comma 502, L. 24 dicembre 2012 , n. 228, nd.r.). 15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.”. Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 22 novembre 2011, recante “Modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. Vedasi anche l’art. 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6 dicembre 2011, che si riporta: “Art. 20. (Riallineamento partecipazioni). - 1. La disposizione del comma 12 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell’im- Rivalutazione - Riallineamento valori contabili posta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 (a). 1-bis. Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica (b) anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, [ …..] (b) sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (c). 3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.”. (a) Le parole “in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012” sono state così sostituite alle parole “in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014” dall’art. 1, comma 504 L. 24 dicembre 2012 , n. 228 (b) Le parole “Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica” sono state così sostituite alle parole “I ter- mini di versamento di cui al comma 1 si applicano” e le parole “su ciascuna rata” sono state soppresse dall’art. 1, comma 505 L. 24 dicembre 2012 , n. 228. (c) Le parole “al 31 dicembre 2019” sono state così sostituite alle parole “al 31 dicembre 2014” dall’art. 1, comma 503, L. 24 dicembre 2012 , n. 228. (5) Vedasi il: “D.M. 18 dicembre 2012. - Esten- sione a tutto l’esercizio 2012 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli da parte dei soggetti di cui all’art. 15, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2” che si riporta: “Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l’esercizio 2012.”. Vedasi altresì l’art. 52, comma 1-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010, che si riporta: “Art. 52. (Fondazione bancarie). - 1bis. Le disposizioni dell’art. 15, commi 13, 14 e 15, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”. (6) Le parole “diversi dalle imprese di cui all’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,” sono state inserite dall’art. 29, comma 16- 341 Appendice: D.L. n. 185/2008, art. 15 terdecies, lettera a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. (7) I commi da 14 a 15-ter sono stati abrogati a far data dall’esercizio 2012 ai sensi dell’art. 29, comma 16terdecies, lettera b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Si riporta il testo dei commi abrogati: “14. Per le imprese di cui all’art. 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall’ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. 15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 342 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all’art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. 15-ter. Le imprese di cui all’art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.”. (8) Comma inserito dall’art. 29, comma 16-terdecies, lettera c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI 3 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (in G. U. n. 67 del 23 marzo 2011) (Estratto). Art. 3. Cedolare secca sugli affitti (1) (2) 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 2 . A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di lo- cazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo (3). 343 Appendice: D.L. n. 23/2011 3. [...] (4). Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’art. 69 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986. 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente articolo. 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dal- 344 l’art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 1 e 2, e dall’art. 13, comma 1, del citato D.Lgs. n. 471 del 1997. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 (5) del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’art. 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione eco- Cedolare secca sugli affitti nomica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’art. 2, comma 1, della citata L. n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la regi- strazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili. (1) Richiami al presente articolo sono riportati in nota: - al Capo II del Titolo I del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Capitolo I); - all’art. 36 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Capitolo I). (2) Vedasi il “Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011. - Modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione 345 Appendice: D.L. n. 23/2011 dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) (3) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 1-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. (4) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 5, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 131. Vedasi l’art. 2, commi 1 - 4, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 131, che si riporta: “Art. 2. (Comunicazione della cessione di fabbricati). - 1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. 2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’art. 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno. 3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzio- 346 ne di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. Si riporta il testo del periodo soppresso: “Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.” (5) Le parole “ai commi 1, 2, 4 e 5” sono state così sostituite alle parole “ai commi da 1 a 5” dall’art. 2, comma 5, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 131. SOCIETÀ IN PERDITA BENI DELLA SOCIETÀ AI SOCI 4 - D.L. 13 agosto 2011, n. 138. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011), convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011) (Estratto) Art. 2 Disposizioni in materia di entrate 36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione. 36-sexies. I soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. 36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi. 36-octies. I soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 o all’art. 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 del testo 347 Appendice: D.L. n. 138/2011 unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. 36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36octies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36octies. 36-decies. (1) Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato art. 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della L. n. 724 del 1994. 36-undecies. Il comma 36decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi 348 d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata L. n. 724 del 1994. 36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies. …omissis… 36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 36-sexiesdecies. Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle Società in perdita - Beni della società ai soci ipotesi di cui al comma 36quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (2) da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 36-septiesdecies. L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. 36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies …omissis… (1) Vedasi il: - “Provv 11 giugno 2012. - Indi- viduazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.”, che si riporta: “1. Ai sensi del combinato disposto del comma 36-decies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 4-ter dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, pos- 349 Appendice: D.L. n. 138/2011 sono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato art. 2, commi 36-decies e seguenti, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato art. 2, si trovano in una delle seguenti situazioni: a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedi- 350 mento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria; d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, commi 36-decies e seguenti del D.L. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art. 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni; e) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive; f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le Società in perdita - Beni della società ai soci voci di conto economico corrispondenti; g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo; h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative; i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; m) società che si trovano nel primo periodo d’imposta. 2. Le situazioni oggettive individuate nel paragrafo precedente consentono la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 148 del 2011. Le stesse rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. 3. Ad integrazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello: a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo. 4. La lettera b) del paragrafo 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, è sostituita dalla seguente: “b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;”. 5. Le situazioni oggettive indicate al paragrafo 3 e la sostituzione prevista dal paragrafo 4 hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento.” (2) Vedasi il : - “Provv. 16 novembre 2011. - Moda- lità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimen- 351 Appendice: D.L. n. 138/2011 to a soci o familiari, ai sensi dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies , del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.” che si riporta in estratto: “1. Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione 1.1 I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico al presente provvedimento. 1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. 1.3 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo; l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo. 1.4 La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. 1.5 L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da 352 indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata. 2. Dati da indicare nella comunicazione 2.1 Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi: - per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; - tipologia di utilizzazione del bene; - tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; - categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato; - ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni. 3. Modalità e termini di comunicazione dei dati 3.1 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 3.2 Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servi- Società in perdita - Beni della società ai soci zio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte. 3.4 La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 3.5 Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012 (termine prorogato da ultimo al 31 marzo 2013, dal Provv. 17 settembre 2012, n.d.r.) 3.6 La comunicazione deve essere effettuata, entro il medesimo termine di cui al punto 3.4, con riferimento ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.” 353 ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA 5. - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in S.O. n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011) Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti 354 commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento. ACE - Aiuto alla crescita economica 4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. 5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. 7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. (1) Vedasi il: - “D.M. 14 marzo 2012. - Disposizioni di attuazione dell’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica” che si ri- porta: Art. 1. (Aiuto alla crescita economica (Ace) ). - 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale. Art. 2. (Soggetti IRES) . - 1. Per le società e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: tuir), di cui al D.P.R. 22 dicembre 355 Appendice: D.L. n. 201/2011 1986, n. 917, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’articolo 75 del tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 2. Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del tuir, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Art. 3. (Rendimento nozionale) . - 1. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata annualmente con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 da emanare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 2. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l’aliquota di cui al comma 1 e’ fissata al 3 per cento. 3. L’importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato puo’ essere computato in aumento dell’importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi. Art. 4. (Patrimonio netto). - 1. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimo- 356 nio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Art. 5. (Variazioni del capitale proprio) . - 1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e’ costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3. 2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010; b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. 3. Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni. ACE - Aiuto alla crescita economica 4. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l’incremento di patrimonio derivante dall’emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. 5. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite; nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 6. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro. Art. 6. (Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale) . - 1. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ai sensi del presente comma. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’importo del rendimento nozionale delle società e degli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del tuir che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del tuir. Art. 7 . (Trasparenza fiscale) . - 1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del tuir l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell’articolo 2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono at- 357 Appendice: D.L. n. 201/2011 tribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa. 2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del tuir l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa. Art. 8. (Soggetti Irpef) . - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita’ ordinaria, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. 2. Per le persone fisiche, l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell’importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d’imposta successivi. Per le imprese familiari e le aziende coniugali l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in propor- 358 zione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2. 3. Ai fini della determinazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 11 del tuir nonchè delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione. Art. 9. (Soggetti esclusi) . - 1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società: a) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 155 del tuir; per attività prevalente si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi. Art. 10. (Disposizioni antielusive) . - 1. Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all’articolo 2359 del codice civile, di ACE - Aiuto alla crescita economica soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. La variazione in aumento di cui all’articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio. 3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; b) dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio; d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del tuir; e) dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. Art. 11. (Limite del patrimonio netto ). - 1. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 359 INDICE ANALITICO ABITAZIONE Deduzione per l’ - principale art. 10/D.P.R. 917 - 1986 Detrazione a favore dei conduttori di immobili utilizzati come – principale art. 16/D.P.R. 917 - 1986 Detrazione di interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione della - principale art. 15/D.P.R. 917 - 1986 ACCANTONAMENTI – ai fondi di quiescenza e previdenza art. 105/D.P.R. 917 - 1986 – per manutenzioni e revisioni di navi e aeromobili art. 107/D.P.R. 917 - 1986 – per operazioni e concorsi a premio art. 107/D.P.R. 917 - 1986 – per rischi su crediti art. 106/D.P.R. 917 – 1986 ACCONTI - dovuti per i soggetti che si avvalgono della tassazione per trasparenza art. 115/D.P.R. 917 - 1986 (ACE) - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA Disciplina dell’ - Appendice, art. 1/ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ACI Tabelle – per reddito di dipendente art. 51 /D.P.R. 917 - 1986 AFFITTO - dell’unica azienda artt. 67 e 71/D.P.R. 917 – 1986 360 lavoro - di azienda art. 102/D.P.R. 917 - 1986 Detrazione a favore dei conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale art. 16/D.P.R. 917 - 1986 AFFRANCAMENTO Determinazione del valore iniziale di partecipazioni e terreni art. 2/D.L. 282 – 2002 (in nota ad art. 67/D.P.R. 917-1986) AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia art. 105/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità di costi per autoveicoli art. 164/D.P.R. 917 - 1986 Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia artt. 53 e 56/D.P.R. 917-1986 AGRICOLTURA Esercizio di attività agricole artt. 32, 55, 56 e 56-bis/Tuir ALIQUOTE - dell’IRPEF art. 11/D.P.R. 917 - 1986 - dell’IRES art. 77 /D.P.R. 917 - 1986 – per i redditi tassati separatamente artt. 19 e 21/D.P.R. 917 - 1986 ALLEVAMENTO Reddito derivante dall’ - di animali art. 56/ D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico AMMINISTRATORI Deducibilità dei compensi corrisposti agli art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Reddito derivante dall’ufficio di art. 50/D.P.R. 917 - 1986 AMMORTAMENTO - dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche art. 108/D.P.R. 917 - 1986 – dei beni immateriali art. 103/D.P.R. 917 - 1986 – dei beni materiali art. 102/D.P.R. 917 - 1986 – dei beni materiali nel settore dei gas e dell’energia elettrica – art. 102-bis/917-1986 – finanziario dei beni gratuitamente devolvibili art. 104/D.P.R. 917 - 1986 Calcolo delle quote di – di fabbricati strumentali al netto del costo dei terreni art. 36/D.L. n. 223 - 2006 (in nota ad art. 102/D.P.R. 917-1986) Deducibilità di maggiori ammortamenti fiscali art. 109/D.P.R. 917 - 1986 AREE (vedi anche “Terreni”) Definizione di - edificabili ai fini Tuir art. 36/D.L. 223 - 2006 (in nota al Capo II, Tit. I/D.P.R. 9171986) ARRETRATI Emolumenti artt. 17 e 21/D.P.R. 917 - 1986 ARTI E PROFESSIONI (vedi “Professioni”) ASILI NIDO Detrazione per spese per – art. 1 /L. 266 - 2005 (in nota ad art. 15/D.P.R. 917 -1986) ASSEGNAZIONE - di beni ai soci artt. 85 e 86/D.P.R. 917 - 1986 ASSICURAZIONE Capitali corrisposti sui contratti di – sulla vita art. 44 e 45/D.P.R. 917 - 1986 Imprese di – art. 111/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione all’esercizio di competenza dei corrispettivi dei contratti di art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Svalutazione di crediti non coperti da contratto di art. 106/D.P.R. 917 - 1986 ASSIMILATI Definizione e determinazione dei redditi a quelli di lavoro dipendente artt. 50 e 52/D.P.R. 917 - 1986 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Utili derivanti da artt. 44, 47, 53 e 109/D.P.R. 9171986 ASSOCIAZIONI Contributi ad - sindacali e di categoria art. 99/D.P.R. 917 - 1986 Enti di tipo associativo art. 148/D.P.R. 917 - 1986 ATTIVITÀ - agricole art. 32 e 56-bis/D.P.R. 917-1986 - libero-professionale intramuraria del personale sanitario art. 50/ D.P.R. 917 - 1986 AUTOCONSUMO Beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa artt. 57 e 58, 85 e 86/D.P.R. 917-1986 361 Indice analitico AUTORE Compensi corrisposti a titolo di diritto d’ art. 53/D.P.R. 917 - 1986 AUTOTRASPORTO Deduzione forfettaria per spese non documentate art. 66/D.P.R. 917 - 1986 Impianti di telefonia fissa art. 102/D.P.R. 917 - 1986 AUTOVEICOLI - concessi in uso promiscuo ai dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 art. 164/D.P.R. 917 - 1986 - che si considerano comunque idonei al trasporto privato di persone art. 35/D.L. 223 - 2006 (in nota ad art. 164/Tuir) Quote di ammortamento, canoni di locazione, spese di impiego e manutenzione relativi ad – art. 164/D.P.R. 917 - 1986 AVVIAMENTO Computo dell’- ai fini della plusvalenza da cessione di azienda art. 86/D.P.R. 917 - 1986 Quote di ammortamento dell’- iscritto in bilancio art. 103/D.P.R. 917 - 1986 Valore di - nel caso di trasformazione, fusione e scissione di società artt. 170, 171, 172 e 173 Tuir AZIENDA Affitto e concessione in usufrutto di – artt. 67, 71 e 102/Tuir Plusvalenze a seguito di cessione di – art. 86/D.P.R. 917 - 1986 artt. 175-177/Tuir Trasferimento di aziende per causa morte o per atto gratuito art. 58/D.P.R. 917 - 1986 362 AZIENDE DI CREDITO (vedi “Banche”) AZIONI – ai lavoratori dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 Plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di – artt. 67 e 68/Tuir artt. 58, 82, 86 e 87/Tuir Valore normale delle – art. 9/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle – nel reddito d’impresa art. 94/D.P.R. 917 - 1986 BADANTI Deduzione per spese dei art. 15/D.P.R. 917 – 1986 BANCHE Accantonamenti per rischi su crediti da parte delle art. 106/D.P.R. 917 - 1986 Enti creditizi e finanziari: disposizioni relative alle operazioni finanziarie “fuori bilancio” art. 112/D.P.R. 917 - 1986 BASE IMPONIBILE Esclusioni dalla – Irpef art. 3/D.P.R. 917 - 1986 BENI Ammortamento dei – gratuitamente devolvibili art. 104/D.P.R. 917 - 1986 Ammortamento dei – immateriali art. 103/D.P.R. 917 - 1986 Ammortamento dei – materiali artt. 102 e 102-bis/Tuir Autoconsumo di – relativi all’impresa (vedi sub “Autoconsumo”) dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore Indice analitico - Appendice, art. 2/D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - relativi all’impresa art. 65/D.P.R. 917 - 1986 Cessione a titolo oneroso di – relativi all’impresa artt. 58 e 86/D.P.R. 917 - 1986 Immobili che non costituiscono – strumentali art. 90/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei – di impresa artt. 92 e 110/D.P.R. 917 - 1986 BENI CULTURALI Erogazioni liberali relative a beni ed attività culturali artt. 15 e 100/D.P.R. 917-1986 BLACK LIST Paesi a regime fiscale privilegiato D.M. 23 gennaio 2002 (in nota ad art. 110/Tuir) D.M. 21 novembre 2001 (in nota ad art. 167/Tuir) BORSA Regime tributario delle plusva-lenze c.d. di – artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 BORSE DI STUDIO Redditi da art. 50/D.P.R. 917 - 1986 BREVETTI Ammortamento del costo industriali art. 103/D.P.R. 917 - 1986 CAMPIONE D’ITALIA Redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio di – art. 188 e 188-bis/D.P.R. 917 1986 CANONI Reddito dei fabbricati: - di locazione artt. 37, 185 e 190/D.P.R. 917-1986 Reddito di impresa: deducibilità dei di locazione, di locazione finanziaria e di noleggio artt. 95, 102 e 164/Tuir Reddito di lavoro autonomo: deducibilità dei - di locazione, di locazione finanziaria e di noleggio artt. 54 e 164/D.P.R. 917 - 1986 CAPITALE Redditi di – di fonte estera art. 18/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di – : definizione art. 44/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di – : determinazione art. 45/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei titoli in caso di aumento del – mediante passaggio di riserve a capitale art. 94/D.P.R. 917 - 1986 CAPITAL GAINS Regime delle plusvalenze su titoli art. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 dei - CAMBIO Accertamento del - delle valute estere art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione di componenti positivi e negativi in valuta estera artt. 9 e 110 /D.P.R. 917 - 1986 CASE - rurali: determinazione del reddito art. 42/D.P.R. 917 - 1986 Deduzione dal reddito per la prima casa art. 10/D.P.R. 917 - 1986 Seconde – : determinazione del reddito art. 41/D.P.R. 917 - 1986 CATASTO Determinazione del reddito sulla base delle tariffe d’estimo art. 37/D.P.R. 917 - 1986 363 Indice analitico CATEGORIE Elenco dei gruppi e delle – catastali art. 37/D.P.R. 917–1986 C.E./C.E.E. (Vedi “Comunità Europea”) COEFFICIENTI - di ammortamento dei beni strumentali artt. 54 e 102/D.P.R. 917 - 1986 CEDOLARE - secca sugli affitti - Appendice, art. 3/D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Redditi derivanti da rapporti di art. 50/D.P.R. 917 - 1986 Spese di trasferta deducibili art. 95/D.P.R. 917 - 1986 COMMISSIONI TRIBUTARIE Compensi ai componenti delle – art. 50/D.P.R. 917 - 1986 CESSIONI Cessione del contratto di locazione finanziaria art. 88/D.P.R. 917 - 1986 Cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo art. 86/D.P.R. 917 - 1986 - a titolo oneroso dei beni relativi all’impresa art. 86/D.P.R. 917 - 1986 - a titolo oneroso di partecipazio-ni sociali artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 Corrispettivi delle – costituenti ricavi artt. 57 e 85/D.P.R. 917 - 1986 Minusvalenze da – di partecipazioni art. 1/ D.L. 209 – 2002 (in nota ad art. 94/Tuir) Plusvalenze delle – di aziende artt. 17 e 86/D.P.R. 917 - 1986 C.F.C. (CONTROLLED FOREIGN COMPANIES) Disposizioni in materia di imprese estere partecipate artt. 167 e 168/D.P.R. 917 - 1986 CICLOMOTORI (vd. “Motocicli”) CLIENTELA Cessione della - da parte di professionisti art. 54/ D.P.R. 917 - 1986 364 COMPENSI - corrisposti a non residenti art. 23/D.P.R. 917 - 1986 - percepiti dai lavoratori soci delle cooperative artt. 50 e 52 D.P.R. 917 - 1986 - per il lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi familiari art. 60/D.P.R. 917 - 1986 - reversibili artt. 50 e 51/D.P.R. 917 - 1986 COMPETENZA Determinazione dell’esercizio di – dei componenti del reddito d’impresa art. 109/D.P.R. 917 – 1986 COMPRAVENDITE Valore automatico nelle - fatte da privati art. 1/L. 266 - 2005 (in nota ad art. 67/Tuir) Indicazione delle modalità di pagamento art. 35/D.L. 223 - 2006 (in nota ad art. 67/Tuir) COMUNI Non soggezione dei - alle imposte sui redditi art. 74/D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico CONSORZI - quali soggetti passivi d’imposta art. 73/D.P.R. 917 - 1986 Non soggezione dei - tra gli enti locali alle imposte sui redditi art. 74/D.P.R. 917 - 1986 COMUNIONE - legale: imputazione dei redditi art. 4/D.P.R. 917 - 1986 COMUNITÀ EUROPEA (ora Unione Europea) Fusioni e scissioni tra società della – artt. 178 e segg./D.P.R. 917-1986 COMUNITÀ MONTANE Non soggezione delle - alle imposte sui redditi art. 74/D.P.R. 917 - 1986 CONCORDATO Cessione di beni ai creditori in sede di – preventivo art. 86/D.P.R. 917 - 1986 Riduzione dei debiti in caso di – preventivo o fallimentare artt. 88 e 101/D.P.R. 917 - 1986 CONCORSI A PREMIO Accantonamenti per operazioni e - art. 107/D.P.R. 917 - 1986 CONFERIMENTO Disciplina delle cessioni e – di azienda artt. 175-177/D.P.R. 917-1986 CONIUGE Assegni periodici corrisposti separato artt. 3, 10, 50 e 52 Tuir Deduzione per – a carico art. 12/D.P.R. 917 - 1986 al – CONSOLIDATO Sistema di tassazione di gruppo (c.d. “” nazionale) con società controllate residenti artt. 117 - 129/Tuir D.M. 9 giugno 2004 Sistema di tassazione di gruppo (c.d. “” mondiale) con società controllate non residenti artt. 130 - 142/D.P.R. 917 – 1986 CONTO CORRENTE Interessi maturati relativi a contratti di - ed alle operazioni bancarie in art. 89/D.P.R. 917 - 1986 Interessi da contratto di deposito bancario e postale art. 44/D.P.R. 917 - 1986 CONTO ECONOMICO Deducibilità degli utili spettanti ai lavoratori dipendenti indipendentemente dalla imputazione al art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione del reddito d’impresa sulla base del – art. 83/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione al – dei componenti del reddito d’impresa art. 109/D.P.R. 917 - 1986 CONTRIBUTI - ad associazioni sindacali e di categoria: deducibili dal reddito d’impresa art. 99/D.P.R. 917 - 1986 - in conto capitale art. 88/D.P.R. 917- 1986 - in conto esercizio art. 85/D.P.R. 917- 1986 - in conto impianti artt. 88 e 110/D.P.R. 917- 1986 - previdenziali o assistenziali artt. 10 e 51/D.P.R. 917 - 1986 CONVEGNI Contributi erogati per l’organizzazione di art. 108/D.P.R. 917 - 1986 Spese per partecipazione a – e congressi art. 54/D.P.R. 917 - 1986 365 Indice analitico CONVENZIONI INTERNAZIONALI - contro le doppie imposizioni art. 169/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei lavori ultrannuali al costo (cd “metodo della commessa completata”) art. 93/D.P.R. 917-1986 COOPERATIVE Applicazione del regime di tassazione per “trasparenza” art. 116/D.P.R. 917 – 1986 Compensi ai lavoratori soci delle – artt. 50 e 52/D.P.R. 917 - 1986 Soggettività tributaria delle art. 73/D.P.R. 917 - 1986 COSTITUZIONE Deducibilità delle spese pluriennali delle imprese di nuova art. 108/D.P.R. 917 - 1986 Riporto delle perdite per le imprese di nuova artt. 8 e 84/D.P.R. 917 - 1986 CORRISPETTIVI - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi artt. 85 e 75/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione all’esercizio di competenza relativa a periodici art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei - in valuta estera o in natura artt. 9 e 110/D.P.R. 917 - 1986 COSTI Ammortamento del costo – dei beni immateriali art. 103/D.P.R. 917 - 1986 Ammortamento del costo – dei beni materiali artt. 102 e 102-bis/Tuir - deducibili dal reddito di lavoro autonomo art. 54/D.P.R. 917 - 1986 - deducibili dal reddito d’impresa art. 110/D.P.R. 917 - 1986 - deducibili dal reddito d’impresa degli enti non commerciali art. 144/D.P.R. 917 - 1986 - deducibili dal reddito d’impresa delle imprese minori art. 66/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei – al conto economico art. 109/D.P.R. 917 – 1986 Proventi illeciti e - da reato art. 14/L. 537 – 1993 (in nota all’art.6/Tuir) 366 COSTRUZIONI RURALI Reddito delle – art. 42/D.P.R. 917 – 1986 Riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali art. 9/D.L. 557 - 1993 (in nota all’art. 42/D.P.R. 917-1986) CREDITI Accantonamenti per rischi su – art. 106/D.P.R. 917 - 1986 Perdite su – artt. 101 e 106/D.P.R. 917 - 1986 Perdite su – per le imprese minori art. 66/D.P.R. 917 - 1986 Rinuncia ai – derivanti da precedenti finanziamenti artt. 88 e 94/D.P.R. 917 - 1986 CREDITO D’IMPOSTA — per i redditi prodotti all’estero art. 165/D.P.R. 917 – 1986 CROUPIERS Mance percepite dagli tecnici della case da gioco art. 51/D.P.R. 917 - 1986 impiegati CURATORE Adempimenti del – fallimentare art. 183/D.P.R. 917 - 1986 DANNI Indennità conseguite per cimento di — artt. 6, 85, 86 e 88/Tuir il risar- Indice analitico DEBITI Remissione di – a copertura di perdite art. 94/D.P.R. 917 - 1986 Riduzione dei – dell’impresa in sede di concordato preventivo o fallimentare artt. 88 e 101/D.P.R. 917 -1986 DEDUZIONI - dal reddito delle persone fisiche per oneri art. 10/D.P.R. 917 - 1986 - dal reddito di lavoro autonomo art. 54/D.P.R. 917 - 1986 - dal reddito d’impresa artt. 60-66 e 95-108/TUir - per l’abitazione principale art. 10/D.P.R. 917 - 1986 DEPOSITO Interessi da contratto di – bancario e postale art. 44/D.P.R. 917 - 1986 DETRAZIONE Altre detrazioni art. 13/D.P.R. 917-1986 Detrazioni per carichi di famiglia art. 12/D.P.R. 917-1986 Detrazioni d’imposta per oneri artt. 15, 16, 16-bis, 24, 78, 147, 152 e 154/D.P.R. 917 - 1986 DIRITTI Ammortamento del costo dei - di utilizzazione di beni immateriali art. 103/D.P.R. 917 - 1986 Compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore art. 53/D.P.R. 917 - 1986 DISABILI Detrazioni per figli - a carico art. 12/D.P.R. 916 - 1986 Detrazioni per spese mediche ed autoveicoli artt. 12 e 15/D.P.R. 916 - 1986 DISAVANZO Regime dei disavanzi da fusione e scissione artt. 172 e 173/D.P.R. 917 - 1986 DISINQUINAMENTO Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio art. 109/D.P.R. 917 – 1986 DIVIDENDI - costituenti redditi di capitale artt. 44 e 47/D.P.R. 917 - 1986 - costituenti redditi d’impresa per imprenditori persone fisiche e per società di persone art. 59/D.P.R. 917 – 1986 - costituenti redditi d’impresa per soggetti Ires art. 89/D.P.R. 917 – 1986 DIVIDEND WASHING Disposizioni per il contrasto del art. 109/D.P.R. 917-1986 DOMICILIO Lavoro a – art. 49/D.P.R. 917 - 1986 DOPPIA IMPOSIZIONE Accordi internazionali contro la – artt. 110 e 169/D.P.R. 917-1986 Divieto della – art. 163/D.P.R. 917 - 1986 EDILIZIA (vedi anche “Fabbricati”) Detrazione per oneri di - e recupero patrimonio edilizio art. 1 /L. 449 - 1997 art. 9 /L. 448 - 2001 art. 2 /L. 289 - 2002 art. 23-bis /D.L. 355 - 2003 art. 1 /L. 266 - 2005 art. 1 /L. 296 – 2006 art. 1 /L. 244 – 2007 art. 1 /L. 220 – 2010 367 Indice analitico (in nota ad art. 16-bis/Tuir) Interessi su mutui per l’acquisto di abitazioni e per interventi di recupero art. 15/D.P.R. 917 - 1986 EMOLUMENTI ARRETRATI - di lavoro dipendente: tassazione separata artt. 17 e 21/D.P.R. 917 - 1986 ENTI - commerciali: determinazione del reddito artt. 81-116/D.P.R. 917 - 1986 - non residenti: determinazione del reddito artt. 151-154/D.P.R. 917 - 1986 ENTI LOCALI Soggettività ai fini delle imposte art. 74/D.P.R. 917 - 1986 ENTI NON COMMERCIALI Determinazione dei redditi degli – artt. 143-150 e 153-154/D.P.R. 917 - 1986 - di tipo associativo art. 148/D.P.R. 917 - 1986 Oneri deducibili e detrazione per oneri degli – artt. 146 e 147/D.P.R. 917-1986 Regime forfettario degli – art. 145/D.P.R. 917 - 1986 ENTI PUBBLICI Attività non commerciali degli – art. 74/D.P.R. 917 - 1986 EREDI Tassazione separata nei confronti degli – artt. 7, 17 e 21/D.P.R. 917-1986 EREDITÀ - giacente art. 187/D.P.R. 917 - 1986 368 EROGAZIONI LIBERALI Detrazioni dall’imposta ed oneri deducibili a fronte di – artt. 10 e 15/D.P.R. 917 - 1986 - a favore di lavoratori dipendenti artt. 51 e 95/D.P.R. 917 - 1986 - dal reddito di impresa art. 100/D.P.R. 917 - 1986 ESERCIZIO Ragguaglio alla durata dell’- di taluni componenti di reddito artt. 56 e 110/D.P.R. 917-1986 ESTERO Credito d’imposta per i redditi prodotti all’ art. 165/D.P.R. 917 - 1986 Indennità percepite per le trasferte all’ art. 51/D.P.R. 917 - 1986 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale eseguiti all’ art. 93/D.P.R. 917 - 1986 Redditi di capitale di fonte estera art. 18/D.P.R. 917 - 1986 Reddito degli immobili situati all’ – art. 70/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di lavoro dipendente prestato all’ – art. 51/D.P.R. 917 - 1986 Trasferimento della residenza all’ – art. 166/D.P.R. 917 - 1986 FABBRICATI (vedi anche “Edilizia” e “Immobili”) Calcolo delle quote di ammortamento di strumentali al netto del costo dei terreni art. 36/D.L. n. 223 - 2006 (in nota ad art. 102/Tuir) Comproprietà o contitolarità di diritti reali su – art. 26/D.P.R. 917 - 1986 Costruzioni rurali art. 42/D.P.R. 917 - 1986 - di nuova costruzione Indice analitico art. 40/D.P.R. 917 - 1986 - non locati art. 41/D.P.R. 917 - 1986 Reddito dei – che costituiscono beni strumentali art. 43/D.P.R. 917 - 1986 Reddito dei –: determinazione mediante applicazione delle tariffe d’estimo art. 37/D.P.R. 917 - 1986 Spese di manutenzione dei – concessi in uso ai dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Unità immobiliari non produttive di reddito dei art. 36/D.P.R. 917 - 1986 FALLIMENTO Deducibilità delle perdite derivanti da – art. 101/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione del reddito d’impresa in caso di – artt. 183 e 184/D.P.R. 917 - 1986 FAMIGLIA Detrazioni per carichi di art. 12/D.P.R. 917 - 1986 Fondo patrimoniale della – art. 4/D.P.R. 917 - 1986 Impresa familiare (vd. familiare”) “Impresa FIFO Metodo di valutazione del magazzino (“first-in-first-out” ovvero “primo entrato, primo uscito”) art. 92/D.P.R. 917 – 1986 FIGLI Detrazioni per – a carico art. 12/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei redditi dei beni dei – minori art. 4/D.P.R. 917 - 1986 FINANZIAMENTI Trattamento degli interessi “eccedenti” artt. 44 e 98/D.P.R. 917-1986 su – FONDI Accantonamento al fondo per indennità di fine rapporto art. 105/D.P.R. 917 - 1986 Accantonamento al fondo per rischi su crediti art. 106/D.P.R. 917 - 1986 Accantonamento al fondo per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili art. 107/D.P.R. 917 - 1986 Accantonamento al fondo per sostituzione di beni gratuitamente devolvibili art. 107/D.P.R. 917 - 1986 Accantonamento al fondo per oneri derivanti da manifestazioni a premio art. 107/D.P.R. 917 - 1986 - in sospensione d’imposta nella fusione e nella scissione artt. 172 e 173/D.P.R. 917 - 1986 FONDI COMUNI Classificazione e determinazione di taluni redditi derivanti da artt. 44 e 45/D.P.R. 917 - 1986 FORNITURE - opere e servizi di durata ultrannuale art. 93/D.P.R. 917 - 1986 FRINGE BENEFIT Valore normale dei beni e servizi concessi ai lavoratori dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 FUSIONE - di società art. 172/D.P.R. 917 - 1986 - di società in ambito CE artt. 178 e segg./D.P.R. 917-1986 369 Indice analitico GRUPPO Elenco dei - e delle categorie catastali art. 37/D.P.R. 917 - 1986 Sistema di tassazione di - (c.d. “consolidato” nazionale) con società controllate residenti artt. 117 - 129/D.P.R. 917 – 1986 D.M. 9 giugno 2004 Sistema di tassazione di - (c.d. “consolidato” mondiale) con società controllate non residenti artt. 130 - 142/D.P.R. 917 – 1986 IMMOBILI (vedi anche “Fabbricati” e “Terreni”) Comproprietà o coesistenza di più diritti reali su – art. 26/D.P.R. 917 - 1986 Detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari su – art. 15/D.P.R. 917 - 1986 - adibiti promiscuamente all’esercizio di arti e professioni e all’uso personale art. 54/D.P.R. 917 - 1986 - adibiti promiscuamente all’esercizio di impresa e all’uso personale dell’imprenditore art. 102/D.P.R. 917 - 1986 - di interesse storico, artistico o archeologico: deduzione delle spese di manutenzione e restauro e delle erogazioni liberali artt. 15, 100 e 147/Tuir - di interesse storico, artistico o archeologico: determinazione del reddito art. 37/D.P.R. 917 - 1986 - non costituenti beni strumentali per l’esercizio di impresa artt. 90, 182 e 183/Tuir - non produttivi di reddito fondiario art. 43/D.P.R. 917 - 1986 plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di – e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 370 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Iscrizione di titoli in bilancio quali art. 86/D.P.R. 917 - 1986 Plusvalenze e minusvalenze relative a artt. 86, 87 e 101/D.P.R. 917-1986 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Ammortamento dei beni costituenti art. 103/D.P.R. 917 - 1986 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Ammortamento dei beni costituenti art. 102 e 102-bis/Tuir IMPOSTE – deducibili dal reddito d’impresa art. 99/D.P.R. 917 - 1986 IMPRENDITORE Autoconsumo di beni d’impresa artt. 57 e 58/D.P.R. 917 - 1986 Beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’ – art. 102/D.P.R. 917 - 1986 Beni appartenenti all’ art. 65/D.P.R. 917 - 1986 Beni relativi all’impresa – art. 65/D.P.R. 917 - 1986 Indeducibilità dei compensi a favore dell’ – art. 60/D.P.R. 917 - 1986 IMPRESA Ammortamento dei beni strumentali per l’esercizio dell’ – artt. 102-104/D.P.R. 917 - 1986 Assegnazione ai soci di beni relativi all’ art. 86/D.P.R. 917 - 1986 Beni relativi all’ – art. 65/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità delle spese pluriennali delle imprese di nuova costituzione art. 108/D.P.R. 917 - 1986 Fallimento e liquidazione coatta dell’ – Indice analitico art. 183/D.P.R. 917 - 1986 Immobili non costituenti beni strumentali art. 90/D.P.R. 917 - 1986 Imprese di nuova costituzione art. 108/D.P.R. 917 - 1986 Liquidazione ordinaria dell’ – art. 182/D.P.R. 917 - 1986 Minusvalenze dei beni relativi all’ – art. 101/D.P.R. 917 - 1986 IMPRESA FAMILIARE Imputazione dei redditi dell’ – art. 5/D.P.R. 917 - 1986 IMPRESE - agricole: determinazione del reddito artt. 32,55 e 56 bis/D.P.R. 917 - 1986 - commerciali: determinazione del reddito artt. 55 e segg./81 e segg. /D.P.R. 917 - 1986 - commerciali: immobili strumentali art. 43/D.P.R. 917 - 1986 - commerciali: perdite derivanti dall’esercizio di dette – art. 8/D.P.R. 917 - 1986 - individuali: fallimento art. 183/D.P.R. 917 - 1986 - individuali: liquidazione art. 182/D.P.R. 917 - 1986 - minori: determinazione del reddito art. 66/D.P.R. 917 – 1986 - estere controllate e collegate artt. 167 e 168/D.P.R. 917–1986 IMPUTAZIONE - al conto economico dei componenti di reddito art. 109/D.P.R. 917 - 1986 - dei redditi al periodo di imposta artt. 7 e 76/D.P.R. 917 - 1986 - dei redditi dei beni soggetti all’usufrutto legale dei genitori art. 4/D.P.R. 917 - 1986 - dei redditi dell’impresa familiare art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Partecipazione agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 INDENNITÀ Accantonamento al fondo di fine rapporto di lavoro dipendente art. 105/D.P.R. 917 - 1986 Accantonamento al fondo per la cessazione dei rapporti di agenzia art. 105/D.P.R. 917 - 1986 - spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa artt. 85, 86 e 88/Tuir - di fine rapporto di lavoro dipendente (vedi “Trattamento di fine rapporto TFR”) - di trasferta e di trasferimento di lavoratori dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 - di trasferta e rimborsi spese a sportivi dilettanti artt. 67 e 69/D.P.R. 917-1986 INDEDUCIBILITÀ - degli interessi passivi art. 96/D.P.R. 917 – 1986 - delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa art. 99/D.P.R. 917 - 1986 INTERESSI Criteri di tassazione degli – di mora art. 109/D.P.R. 917 – 1986 Detrazione di imposta a fronte di passivi art. 15/D.P.R. 917 - 1986 - componenti del reddito d’impresa artt. 48 e 49/D.P.R. 917 – 1986 - legali (vedi “Tasso di interesse legale”) - passivi: deducibilità di altri art. 96/D.P.R. 917 – 1986 - passivi: esclusione nella valutazione dei costi 371 Indice analitico art. 110/D.P.R. 917 – 1986 - passivi sui prestiti contratti per l’acquisizione o costruzione di beni strumentali art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Presunzione di – per i versamenti dei soci alle società art. 46/D.P.R. 917 - 1986 Redditi di capitale: – delle obbligazioni artt. 44 e 45/D.P.R. 917 - 1986 Redditi di capitale: – e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti artt. 44 e 45/D.P.R. 917-1986 INTERMEDIAZIONE Detrazioni per compensi di art. 15/D.P.R. 917 - 1986 INTERPELLO - preventivo dell’Amministrazione ai fini dell’applicazione della disciplina delle imprese estere controllate (C.F.C.) art. 167/D.P.R. 917 – 1986 Istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo art. 30/L. 724 - 1994 (in nota ad art. 81/D.P.R. 917-1986) INVENTARIO Imprese individuali: beni indicati nell’ – art. 65/D.P.R. 917 - 1986 IPOTECA Interessi passivi dei mutui ipotecari art. 15/D.P.R. 917 - 1986 IRES Disciplina dell’imposta sul reddito delle società (IRES) art. 72 - 161/D.P.R. 917 - 1986 LAVORATORI 372 Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e di previdenza ai – dipendenti art. 105/D.P.R. 917 - 1986 Compensi percepiti dai – soci delle cooperative art. 50/D.P.R. 917 - 1986 Erogazioni liberali ai – dipendenti artt. 51 e 95/D.P.R. 917 - 1986 Spese per opere o servizi a favore dei – dipendenti artt. 51 e 100/D.P.R. 917-1986 LAVORAZIONE Prodotti in corso di – art. 92/D.P.R. 917 - 1986 LAVORI Compensi dei soggetti impegnati in socialmente utili art. 50/D.P.R. 917 - 1986 - ciclici su navi e degli aeromobili art. 107/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale art. 93/D.P.R. 917 - 1986 LAVORO AUTONOMO Attività di – non esercitate abitualmente art. 67 /D.P.R. 917 - 1986 Reddito di – artt. 53 e 54/D.P.R. 917 - 1986 LAVORO DIPENDENTE (Vedi anche “Redditi di lavoro dipendente”) Partecipazione agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Spese per prestazioni di – deducibili art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Spese di trasferta deducibili art. 95/D.P.R. 917 - 1986 LEASING (Vedi “Locazione finanziaria”) Indice analitico LIFO Metodo di valutazione del magazzino (“last in-first out”) art. 92/D.P.R. 917 - 1986 LIQUIDAZIONE - ordinaria dell’impresa o della società art. 182/D.P.R. 917 - 1986 Tassazione separata dei redditi imputati ai soci in dipendenza della – art. 17/D.P.R. 917 - 1986 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Determinazione del reddito d’impresa in caso di – art. 183/D.P.R. 917 - 1986 LOCAZIONE Deducibilità dal reddito d’impresa dei canoni di – dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei canoni di – art. 54/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità dal reddito d’impresa dei canoni di – art. 102/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione del reddito dell’immobile concesso in – art. 37/D.P.R. 917 - 1986 Detrazione per canoni di – dell’abitazione principale art. 16/D.P.R. 917-1986 Imputazione all’esercizio di Competenza dei canoni di – art. 109/D.P.R. 917 - 1986 LOCAZIONE FINANZIARIA Ammortamento dei beni materiali concessi in – art. 102/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei canoni di – artt. 54 e 164/D.P.R. 917-1986 Deducibilità dal reddito di impresa dei canoni di – artt. 107 e 164/D.P.R. 917-1986 MAGAZZINO Rimanenze finali ed esistenze iniziali di – art. 92/D.P.R. 917 - 1986 MANUTENZIONE Deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di – dei beni materiali ammortizzabili art. 102/D.P.R. 917 - 1986 Lavori ciclici di — e revisione su navi e degli aeromobili art. 107/D.P.R. 917 - 1986 MARCHI Ammortamento dei – d’impresa art. 103/D.P.R. 917 - 1986 MATERIE PRIME Cessioni di — e sussidiarie art. 85/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle rimanenze di art. 92/D.P.R. 917 - 1986 MENSE Somministrazioni in – aziendali art. 51/D.P.R. 917 - 1986 MEZZI DI TRASPORTO Disciplina ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo art. 164/D.P.R. n. 917 - 1986 MEZZOGIORNO Imputazione dei contributi concessi per gli interventi nel art. 88/D.P.R. 917 - 1986 MINUSVALENZE Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo art. 86/D.P.R. 917 - 1986 - derivanti da cessione di partecipazioni 373 Indice analitico art. 1/ D.L. 209 – 2002 (in nota ad art. 94/Tuir) - di beni relativi all’impresa art. 101/D.P.R. 917 - 1986 MORA Criteri di tassazione degli interessi art. 109/D.P.R. 917 – 1986 MOTOCICLI Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo e d’impresa artt. 54, 102 e 164/Tuir MUTUI Imputazione all’esercizio di competenza dei corrispettivi dei contratti di mutuo art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Interessi passivi dei – agrari ed ipotecari su immobili art. 15/D.P.R. 917 - 1986 NATURA Reddito di lavoro dipendente: compensi in – art. 51/D.P.R. 917 - 1986 NAVI Reddito imponibile delle imprese marittime artt. 155 - 161/D.P.R. 917 – 1986 NON RESIDENTI Assoggettamento ad Irpef dei soggetti – art. 2/D.P.R. 917 - 1986 Assoggettamento ad imposta delle società ed enti – art. 73/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione dell’Irpef dovuta dai soggetti – art. 24/D.P.R. 917 - 1986 Redditi prodotti nel territorio dello Stato da – art. 23/D.P.R. 917 - 1986 374 Reddito complessivo delle società ed enti – artt. 151-154/D.P.R. 917 - 1986 OBBLIGAZIONI Redditi di capitale: interessi e altri proventi delle – e titoli similari artt. 44 e 48/D.P.R. 917 - 1986 Ricavi: corrispettivi delle cessioni di – art. 85/D.P.R. 917 - 1986 Valore normale delle – art. 9/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle – esistenti al termine dell’esercizio art. 94/D.P.R. 917 - 1986 ONERI Deducibilità degli – contributivi artt. 66 e 99/D.P.R. 917 - 1986 Deducibilità dal reddito d’impresa degli – di utilità sociale artt. 99 e 100/D.P.R. 917-1986 Deducibilità dal reddito d’impresa degli – fiscali artt. 66 e 99/D.P.R. 917 - 1986 - deducibili dal reddito e detrazioni per – artt. 10 e 15/D.P.R. 917 - 1986 - deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef e detrazioni per – per i soggetti non residenti art. 24/D.P.R. 917 - 1986 ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Disposizioni relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale artt. 150/D.P.R. 917–1986 OPERAZIONI Accantonamenti per – e concorsi a premio art. 107/D.P.R. 917 - 1986 — con società non residenti art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico OPERE -, forniture e servizi di durata ultrannuale art. 93/D.P.R. 917 - 1986 ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (vedi “ONLUS”) PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO Indeducibilità di spese e componenti negativi derivanti da operazioni con società domiciliate in – art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Partecipazione in imprese estere situate in artt. 167 e 168/D.P.R. 917 - 1986 Residenza nei art. 2/D.P.R. 917 - 1986 Utili distribuiti da società residenti in – art. 89/D.P.R. 917 - 1986 PARADISI FISCALI (vedi “Paesi a regime fiscale privilegiato”) PARTECIPATION EXEMPTION (c.d. “PEX”) Esenzione delle plusvalenze realizzate su talune partecipazioni sociali art. 87/D.P.R. 917 – 1986 Tassazione ridotta delle plusvalenze realizzate su talune partecipazioni sociali art. 58/D.P.R. 917 – 1986 PARTECIPAZIONE - agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 - agli utili spettanti agli associati in – art. 95/D.P.R. 917 - 1986 Perdite derivanti da – in società in accomandita semplice e in nome collettivo art. 8/D.P.R. 917 - 1986 Quote di – all’impresa familiare art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Redditi da – in società o enti artt. 44 e 47/D.P.R. 917 - 1986 Utili derivanti da associazione in– artt. 44 e 43/D.P.R. 917 - 1986 PARTECIPAZIONI SOCIALI Conferimenti e scambi di artt. 175 - 177/D.P.R. 917 – 1986 Minusvalenze relative a art. 1/ D.L. 209 – 2002 (in nota ad art. 94/Tuir) Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di – artt. 67, 68, 86 e 87/Tuir PARTI COMUNI Reddito delle - dell’edificio art. 36/D.P.R. 917 - 1986 PENSIONI - e assegni equiparati art. 49/D.P.R. 917 - 1986 PERDITE Determinazione dei redditi e delle art. 9/D.P.R. 917 - 1986 Indennità per perdita di avviamento artt. 10 e 17/D.P.R. 917 - 1986 - a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi art. 101/D.P.R. 917 - 1986 - degli enti non commerciali art. 144/D.P.R. 917 - 1986 - delle società di persone art. 8/D.P.R. 917 - 1986 - derivanti dall’esercizio di imprese commerciali artt. 8 e 56/D.P.R. 917 - 1986 - su crediti artt. 66, 101 e 106/Tuir Plusvalenze realizzate mediante il risarcimento per la perdita dei beni art. 86/D.P.R. 917 - 1986 375 Indice analitico Proventi conseguiti a fronte di – di precedenti esercizi e sopravvenuta insussistenza di – dedotte in precedenti esercizi art. 88/D.P.R. 917 - 1986 Recupero delle - competenze art.139-bis/D.P.R. 917 - 1986 Riporto delle – art. 8 e 84/D.P.R. 917 - 1986 Riporto delle - in caso di liquidazione art. 182/D.P.R. 917 - 1986 Società in – fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi - Appendice, art. 2/D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Versamenti e remissioni di debito effettuati a copertura di – art. 94/D.P.R. 917 - 1986 PERIODO DI IMPOSTA Durata del art. 76/D.P.R. 917 - 1986 PERMUTA Scambio di partecipazioni art. 177/D.P.R. 917-1986 PEX (vedi “Partecipation Exemption”) PLUSVALENZE - da cessione a titolo oneroso dell’unica azienda dell’imprenditore artt. 67 e 71/D.P.R. 917 - 1986 - da cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni art. 17/D.P.R. 917 - 1986 - da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 - patrimoniali artt. 66, 86 e 87/Tuir - realizzate a seguito di cessioni di immobili e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 - reinvestite in società di recente 376 costituzione art. 68/D.P.R. 917 - 1986 PREMI Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio art. 107/D.P.R. 917 - 1986 - per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni art. 15/D.P.R. 917 - 1986 PRESTAZIONI – alberghiere art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di impresa: momento in cui si considerano conseguiti i corrispettivi delle – artt. 64 e 109/D.P.R. 917-1986 Spese per – deducibili dal reddito di lavoro autonomo art. 54/D.P.R. 917 - 1986 Spese per – di lavoro deducibili dal reddito d’impresa artt. 64 e 95/D.P.R. 917 - 1986 PRESUNZIONE - di interessi per i capitali dati a mutuo art. 45/D.P.R. 917 - 1986 - di interessi per i versamenti dei soci alle società art. 46/D.P.R. 917 - 1986 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Prestazioni di – artt. 17, 19, 50 e 52/Tuir PREZZO Valutazione delle rimanenze con il metodo del – al dettaglio art. 92/D.P.R. 917 - 1986 PRINCIPI CONTABILI Adozione dei - internazionali (IAS) Appendice, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 Indice analitico PROCEDURE CONCORSUALI (vedi “Fallimento” e “Liquidazione coatta amministrativa”) Deducibilità delle perdite su crediti in caso di – art. 101/D.P.R. 917 - 1986 PRODOTTI Valutazione dei - in corso di lavorazione art. 92/D.P.R. 917 - 1986 PROFESSIONI Associazione per l’esercizio di arti e – art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Attività libero-professionale intra-muraria del personale sanitario artt. 50 e 52/ D.P.R. 917 - 1986 Reddito derivante dall’esercizio di – art. 54/D.P.R. 917 - 1986 PROFESSIONISTI (vedi “Professioni”) PRONTI CONTRO TERMINE Interessi maturati sui contratti art. 89/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle rimanenze di titoli relativi a contratti di art. 94/D.P.R. 917 - 1986 PROTESTI CAMBIARI Redditi derivanti da attività di levata dei art. 53/D.P.R. 917 - 1986 PROVENTI Mancato conseguimento di – costituente sopravvenienza passiva artt. 66 e 101/D.P.R. 917 1986 - che concorrono a formare il reddito d’impresa art. 109/D.P.R. 917 - 1986 - conseguiti in sostituzione di redditi art. 6/D.P.R. 917 - 1986 - costituenti sopravvenienze attive artt. 66 e 88/D.P.R. 917 - 1986 - illeciti e costi da reato art. 14/L. 537 – 1993 (in nota all’art.6/D.P.R. 917-1986) - immobiliari art. 90/D.P.R. 917 - 1986 - non computabili nella determinazione del reddito d’impresa art. 91/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei – in natura o in valuta estera artt. 9, 66 e 110/D.P.R. 917-1986 PROVINCE Non soggezione delle - alle imposte sui redditi art. 74/D.P.R. 917 - 1986 PUBBLICITÀ Spese di – e di propaganda artt. 66 e 108/D.P.R. 917-1986 QUALIFICA Perdita della – di ente non commerciale art. 149/D.P.R. 917 - 1986 QUOTE Cessioni di – artt. 67, 85 e 86/D.P.R. 917-1986 Determinazione delle – deducibili di ammortamento artt. 102-104/D.P.R. 917 - 1986 - di partecipazione agli utili delle società di persone art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei titoli rappresentati da di società art. 94/D.P.R. 917 - 1986 RAGGUAGLIO - sulla durata dell’esercizio di taluni componenti di reddito artt. 56 e 110/D.P.R. 917 - 1986 377 Indice analitico RAPPRESENTANZA Deducibilità delle spese di – dal reddito d’impresa art. 108/D.P.R. 917 – 1986 REATO Proventi illeciti e costi da art. 14/L. 537 – 1993 (in nota all’art.6/D.P.R. 917-1986) RECESSO – Reddito dei soci di società di persone in caso di – recesso, ecc. art. 20-bis/917-1986 REDDITI Classificazione dei – art. 6/D.P.R. 917 - 1986 Crediti d’imposta per i – prodotti all’estero art. 165/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei – al periodo d’imposta artt. 7 e 76/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei – dei beni dei figli minori art. 4/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei – del defunto art. 7/D.P.R. 917 - 1986 Proventi in sostituzione di – art. 6/D.P.R. 917 - 1986 — prodotti in forma associata art. 5/D.P.R. 917 - 1986 — prodotti nel territorio dello Stato da non residenti art. 23/D.P.R. 917 - 1986 — soggetti a tassazione separata artt. 17, 19 e 21/D.P.R. 917-1986 REDDITI DIVERSI Elencazione e definizione dei – art. 67/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione del reddito artt. 68-71/D.P.R. 917 - 1986 REDDITI FONDIARI Definizione ed elencazione dei – art. 25/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione dei – 378 art. 26/D.P.R. 917 - 1986 Reddito agrario: disciplina artt. 32-35/D.P.R. 917 - 1986 Reddito dei fabbricati: vedi sub “Fabbricati” Reddito dominicale dei terreni: disciplina artt. 27-31/D.P.R. 917 - 1986 REDDITO DI CAPITALE Determinazione del – art. 45/D.P.R. 917 - 1986 Interessi ed utili costituenti reddito di impresa art. 48/D.P.R. 917 - 1986 Fattispecie impositive di – art. 44/D.P.R. 917 - 1986 - corrisposto a non residenti art. 23/D.P.R. 917 - 1986 - di fonte estera art. 18/D.P.R. 917 - 1986 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Determinazione del – art. 54/D.P.R. 917 - 1986 Detrazioni per – art. 14/D.P.R. 917 - 1986 Fattispecie impositive di – art. 53/D.P.R. 917 - 1986 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Definizione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e determinazione artt. 50 e 52/D.P.R. 917 - 1986 Definizione di reddito di lavoro dipendente e determinazione artt. 49 e 51/D.P.R. 917 - 1986 Determinazione del - ai fini contributivi art. 12/L. 153 - 1969 (in nota ad art. 51/D.P.R. 917-1986) Emolumenti arretrati di lavoro dipendente art. 17/D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente artt. 17 e 19/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero art. 51/D.P.R. 917-1986 REDDITO D’IMPRESA - degli enti non commerciali art. 144/D.P.R. 917 - 1986 - in caso di fallimento e liquidazione coatta art. 183/D.P.R. 917 - 1986 - in caso di fusione di società art. 172/D.P.R. 917 - 1986 - in caso di liquidazione ordinaria art. 182/D.P.R. 917 - 1986 - in caso di scissione di società art. 173/D.P.R. 917 - 1986 - in caso di trasformazione della società artt. 170-171/D.P.R. 917 - 1986 Interessi componenti del – artt. 48 e 89/D.P.R. 917 - 1986 –: disciplina ai fini dell’Irpef Tit. I, Capo VI/D.P.R. 917 - 1986 - prodotto da non residenti art. 23/D.P.R. 917 - 1986 REGIME FISCALE - forfettario degli enti non commerciali art. 145/D.P.R. 917 - 1986 - privilegiato (vd. “Paesi a regime fiscale privilegiato”) RENDITA CATASTALE Determinazione del reddito dei fabbricati mediante tariffe d’estimo artt. 36 e 37/D.P.R. 917 - 1986 RENDITE - perpetue art. 44/D.P.R. 917 - 1986 - vitalizie artt. 50 e 52/D.P.R. 917 - 1986 RESIDENZA - delle persone fisiche delle società di persone e dei soggetti all’Ires artt. 2, 5 e 73/D.P.R. 917 - 1986 presunzione della – fiscale delle società non residenti art. 73/D.P.R. 917 - 1986 RETTIFICA – delle valutazioni del reddito d’impresa, da parte dell’ufficio art. 110/D.P.R. 917-1986 RIALLINEAMENTO - e rivalutazione volontari di valori contabili - Appendice, art. 15/D.L. n. 185-2008 RICAVI Nozione di artt. 57 e 85/D.P.R. 917 – 1986 RIMANENZE Imputazione all’esercizio di competenza delle – artt. 66 e 109/D.P.R. 917 - 1986 – finali per gli esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi art. 92-bis/D.P.R. 917 - 1986 - quali componenti del reddito di impresa artt. 66 e 92/D.P.R. 917 - 1986 - per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale artt. 66 e 93/D.P.R. 917 - 1986 - valutazione delle – da parte di imprese operanti nel settore petrolifero e di soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali art. 92-bis/D.P.R. 917 – 1986 art. 81 (c. 20 – 25)/D.L. n. 112/2008 (in nota ad art 92-bis/Tuir) 379 Indice analitico RIMBORSO - spese per trasferte di lavoratori dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 RIVALSA Indeducibilità delle imposte per le quali è prevista la art. 99/D.P.R. 917 - 1986 RINUNCIA - ai crediti derivanti da finanziamenti art. 88/D.P.R. 917 - 1986 RIVALUTAZIONE Riallineamento e - volontari di valori contabili - Appendice, art. 15/D.L. n. 185 2008 Somme a dipendenti a titolo di – monetaria ex art. 429 cpc art. 49/D.P.R. 917 - 1986 RIPORTO - delle perdite artt. 8, 84 e 182/D.P.R. 917-1986 RISARCIMENTO - , anche in forma assicurativa, di danni art. 88/D.P.R. 917 - 1986 - , anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni d’impresa artt. 85 e 86/D.P.R. 917 - 1986 RISCHI Accantonamenti per – su crediti art. 106/D.P.R. 917 - 1986 RISERVE - delle imprese di assicurazione art. 111/D.P.R. 917 - 1986 Ammontare delle - vincolate a copertura di accantonamenti, ammortamenti e rettifiche di natura fiscale art. 109 /D.P.R. 917 - 1986 RISTRUTTURAZIONE Detrazione per oneri di - e recupero patrimonio edilizio art. 1 /L. 449 - 1997 art. 9 /L. 448 - 2001 art. 2 /L. 289 - 2002 art. 23-bis /D.L. 355 - 2003 art. 1 /L. 266 - 2005 art. 1 /L. 296 - 2006 art. 1 /L. 244 – 2007 art. 1 /L. 220 – 2010 (in nota ad art. 16-bis/Tuir) 380 ROYALTIES Somme corrisposte a non residenti art. 23/D.P.R. 917 - 1986 SAGGIO LEGALE (vedi “Tasso di interesse legale”) SANITÀ Attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario artt. 50 e 52/ D.P.R. 917 - 1986 SCISSIONE - di società art. 173/D.P.R. 917 - 1986 - di società in ambito CEE artt. 178 e segg./D.P.R. 917–1986 SCOMPUTO - di acconti e ritenute ai fini della determinazione delle imposte su redditi (Irpef ed Ires) artt. 22 e 79/D.P.R. 917 - 1986 SCRITTURE CONTABILI Registrazione di componenti negativi del reddito di impresa nelle art. 109/D.P.R. 917 - 1986 SEMILAVORATI Cessioni di art. 85/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle rimanenze di art. 92/D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico SERVIZI Opere, forniture e – di durata ultrannuale art. 93/D.P.R. 917 - 1986 Prestazioni di – organizzate in forma di impresa art. 55/D.P.R. 917 - 1986 Ricavi: corrispettivi delle prestazioni di – art. 85/D.P.R. 917 - 1986 Valore normale dei beni e dei – art. 110/D.P.R. 917 - 1986 SINDACI Redditi derivanti dall’ufficio di sindaco artt. 50 e 53/D.P.R. 917 - 1986 SOCI Beni dell’impresa concessi in godimento a - o familiari dell’imprenditore - Appendice, art. 2/D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Compensi percepiti dai – di cooperative art. 50/D.P.R. 917 - 1986 Imputazione ai – dei redditi delle società di persone art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Plusvalenze: beni assegnati ai – art. 86/D.P.R. 917 - 1986 Ricavi: valore normale dei beni assegnati ai art. 85/D.P.R. 917 - 1986 Sopravvenienze attive: rinuncia dei – ai crediti art. 88/D.P.R. 917 - 1986 Tassazione separata delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati di – di società art. 17/D.P.R. 917 - 1986 Versamenti dei – alle società di persone artt. 46, 88 e 101/D.P.R. 917-1986 SOCIETÀ Fallimento e liquidazione amministrativa di - coatta art. 183/D.P.R. 917 - 1986 Fusione di art. 172/D.P.R. 917 - 1986 Liquidazione ordinaria della art. 182/D.P.R. 917 - 1986 Scissione di art. 173/D.P.R. 917 - 1986 Trasformazione di artt. 170-171/D.P.R. 917 1986 SOCIETÀ DI COMODO Definizione e reddito art. 30/L. 724 - 1994 (in nota all’art. 81/Tuir) Maggiorazione di aliquota IRES per le - Appendice, art. 2/D.L. 13 agosto 2011, n. 138 SOCIETÀ DI FATTO Beni relativi all’impresa art. 65/D.P.R. 917 - 1986 Equiparazione alle società in nome collettivo o alle società semplici art. 5/D.P.R. 917 - 1986 SOCIETÀ QUOTATE Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali in artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 SOGGETTI NON RESIDENTI (vedi “Non residenti”) SOGGETTI RESIDENTI (vedi “Residenti”) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Spese relative a – art. 109/D.P.R. 917 - 1986 SOPRAVVENIENZE - attive: contributi e liberalità art. 88/D.P.R. 917- 1986 381 Indice analitico - attive: indennità da risarcimento danni art. 88/D.P.R. 917- 1986 - passive art. 101/D.P.R. 917 - 1986 Versamenti dei soci e rinunce ai crediti art. 88/D.P.R. 917- 1986 STABILE ORGANIZZAZIONE Nozione di art. 162/D.P.R. 917 - 1986 Redditi derivanti da attività svolta nel territorio dello Stato da soggetti non residenti mediante una artt. 23, 151, 152 e 153/Tuir SOSPENSIONE Fusione di società: fondi in – d’imposta art. 172/D.P.R. 917 - 1986 STATO Amministrazioni e organi dello – art. 74/D.P.R. 917 - 1986 Compensi e indennità erogati dallo – per l’esercizio di pubbliche funzioni art. 50/D.P.R. 917 - 1986 Redditi prodotti nel territorio dello – art. 23/D.P.R. 917 - 1986 SPESE Deducibilità delle – dal reddito d’impresa art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Indeducibilità delle – derivanti da operazioni con società domiciliate in Paesi a regime fiscale privilegiato art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Reddito di lavoro dipendente: rimborsi – art. 51/D.P.R. 917 - 1986 — di impianto art. 108/D.P.R. 917 - 1986 — di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione art. 102/D.P.R. 917 - 1986 — di pubblicità e propaganda art. 108/D.P.R. 917 - 1986 — di rappresentanza artt. 54 e 108/Tuir D.M. 19 novembre 2008 (in nota ad art. 108/D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - relative ad immobili non strumentali art. 90/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione delle – in natura o in valuta estera artt. 9 e 110/D.P.R. 917 - 1986 SPORT Indennità di trasferta e rimborsi spese a sportivi dilettanti artt. 67 e 69/D.P.R. 917 – 1986 382 STOCK OPTION Abolizione del regime agevolato art. 51/D.P.R. 917 - 1986 Addizionale sulle – art. 33/D.L. 78/2010 (in nota a Capo IV/ Tuir) STUDI E RICERCHE Deducibilità di maggiori spese per art. 109/D.P.R. 917 - 1986 Spese per art. 108/D.P.R. 917- 1986 TARIFFE D’ESTIMO Applicazione delle – per il reddito agrario art. 34/D.P.R. 917 - 1986 Applicazione delle – per il reddito dominicale art. 28/D.P.R. 917 - 1986 - delle unità immobiliari urbane art. 37/D.P.R. 917 - 1986 TASSAZIONE SEPARATA Redditi soggetti a – artt. 17, 19 e 21/D.P.R. 917-1986 TASSO DI INTERESSE LEGALE Interessi sui capitali dati a mutuo art. 45/D.P.R. 917 - 1986 Indice analitico TASSO DI RIFERIMENTO Determinazione del reddito di lavoro dipendente art. 51 /D.P.R. 917 - 1986 TONNAGE TAX Determinazione del reddito per le imprese marittime artt. 155 - 161/D.P.R. 917–1986 TASSO DI SCONTO Concessione di prestiti ai dipendenti: riferimento al – (ora tasso di riferimento) art. 51/D.P.R. 917 - 1986 TRANSFER PRICE Valutazione al valore normale di taluni componenti di reddito relativi ad operazioni con controllanti, controllate o collegate non residenti art. 110/D.P.R. 917 - 1986 TELEFONI Disposizioni relative ai - cellulari artt. 54 e 102/D.P.R. 917 - 1986 TERRENI Plusvalenze da lottizzazione di – artt. 67 e 68/D.P.R. 917 - 1986 TERRITORIALITÀ Redditi prodotti nel territorio dello Stato art. 23/D.P.R. 917 - 1986 TERRITORI MONTANI Imputazione dei contributi concessi per investimenti nei art. 88/D.P.R. 917 - 1986 T.F.R. (vedi sub “Trattamento di fine rapporto - T.F.R.”) TITOLI Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di artt. 67, 68, 86 e 87/D.P.R. 917-1986 Redditi di capitale: interessi delle obbligazioni e – similari e altri – diversi dalle azioni e – similari art. 44/D.P.R. 917 - 1986 Valore normale dei – quotati in borsa art. 9/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei – art. 94/D.P.R. 917 - 1986 TRASFERIMENTO Indennità di – art. 51/D.P.R. 917 - 1986 di aziende per causa morte o per atto gratuito art. 58/D.P.R. 917 - 1986 TRASFERTA Indennità di – art. 51/D.P.R. 917 - 1986 Indennità di - e rimborsi spese a sportivi dilettanti artt. 67 e 69/D.P.R. 917 – 1986 Spese di - deducibili art. 95/D.P.R. 917 - 1986 TRASFORMAZIONE - delle società e degli enti diversi artt. 170 e 171/D.P.R. 917 1986 TRASPARENZA Sistema di tassazione (c.d. per “-” fiscale) di società di capitali partecipate da società di capitali art. 115/D.P.R. 917 – 1986 Sistema di tassazione (c.d. per “-” fiscale) di società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche art. 116/D.P.R. 917 – 1986 TRASPORTO Prestazioni di – di dipendenti art. 51/D.P.R. 917 - 1986 383 Indice analitico TRUST Soggettività dei - ai fini IRES art. 73/D.P.R. 916 - 1986 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (vedi sub “Indennità”: indennità di fine rapporto) Accantonamento al fondo di fine rapporto di lavoro dipendente art. 105/D.P.R. 917 - 1986 - di fine rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti artt. 17 e 19/D.P.R. 917 - 1986 USO PROMISCUO Beni ad – dell’imprenditore art. 64/ D.P.R. 917 – 1986 USUFRUTTO Costo del diritto di art. 109D.P.R. 917 - 1986 Quote di ammortamento in caso di - di azienda art. 102/D.P.R. 917 - 1986 UTILI Partecipazione agli – dei soci di società di persone art. 5/D.P.R. 917 - 1986 Partecipazione agli - spettanti ai lavoratori dipendenti art. 95/D.P.R. 917 - 1986 - derivanti da partecipazione in società ed enti artt. 44 e 89/D.P.R. 917 - 1986 - distribuiti da società non residenti art. 89/D.P.R. 917 - 1986 VALORE - normale dei beni assegnati ai soci art. 85/D.P.R. 917 - 1986 - normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti da società non residenti art. 110/D.P.R. 917 - 1986 - normale dei beni e servizi costituenti reddito di lavoro dipendente 384 art. 51/D.P.R. 917 - 1986 - normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore art. 85/D.P.R. 917 - 1986 - normale dei beni e dei servizi artt. 9 e 110/D.P.R. 917 - 1986 VALUTA ESTERA Accertamento del cambio delle valute estere art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Valutazione dei corrispettivi, proventi, spese ed oneri in – artt. 9 e 110/D.P.R. 917 - 1986 VALUTAZIONE Norme generali sulle valutazioni art. 110/D.P.R. 917 - 1986 Rettifica delle valutazioni del reddito d’impresa, da parte dell’ufficio art. 110/D.P.R. 917 - 1986 - dei titoli art. 94/D.P.R. 917 - 1986 - delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale art. 93/D.P.R. 917 - 1986 - delle rimanenze finali art. 92/D.P.R. 917 - 1986 VEICOLI (vedi “Autoveicoli”) VERSAMENTO Versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di persone dai soci art. 88/D.P.R. 917 - 1986 Versamenti dei soci a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite nella valutazione e di titoli art. 94/D.P.R. 917 - 1986 WHITE LIST Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni art. 168-bis/D.P.R. 917 – 1986 Cari Lettori, grazie alla collaborazione di e , marchi che da oltre trent’anni rappresentano un punto di riferimento per il mondo dei professionisti italiani, la Collana “Tascabili 2013” raccoglie la normativa di riferimento in materia fiscale e societaria necessaria per la professione. 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Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Realizzazione grafica Ipsoa Fotocomposizione 6LQHUJLH*UDÀFKH6UOYLD3DYHVH5R]]DQR0L Tel. 02 57789422 SUPPLEMENTO A CORRIERE TRIBUTARIO N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2013 Stampa Roto 2000 S.p.A. via Leonardo Da Vinci, 18/20 20080 Casarile (Mi) Licenziato per la stampa il 28 gennaio 2013. Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Corriere Tributario Tel. 02 82476.890 - Fax 02 82476.600 HPDLOUHGD]LRQLÀVFDOHLSVRD#ZNLLW Casella postale 12055 - 20120 Milano Amministrazione Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 Fax 02 82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999 138460_copertina.indd 2 Abbonamenti *OL DEERQDPHQWL KDQQR GXUDWD DQQXDOH VRODUH JHQQDLR dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. 6WUDGD 3DO ) 0LODQRÀRUL $VVDJR 0, 6HUYL]LR &OLHQWLWHOHPDLOVHUYL]LRFOLHQWLLSVRD#ZNL it - www.ipsoa.it/servizioclienti L’abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio on-line consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it/ctonline Italia Abbonamento annuale € 324,00 Estero Abbonamento annuale € 648,00 Prezzo copia € 15,00 $UUHWUDWLSUH]]RGHOO·DQQRLQFRUVRDOO·DWWRGHOODULFKLHVWD Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del '0HVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL USPI Associato USPI Unione Stampa Periodica Italiana Comunicazione all’Abbonato Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, /DLQIRUPLDPRFKHL6XRLGDWLSHUVRQDOLVRQRUHJLVWUDWLVXGDWDEDVH elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale LQ$VVDJR0LODQRÀRUL6WUDGD3DOD]]R)$VVDJR0,WLtolare del trattamento, e sono trattati da quest’ultima tramite propri LQFDULFDWL:ROWHUV.OXZHU,WDOLD6UOXWLOL]]HUjLGDWLFKH/DULJXDUGDQRSHUÀQDOLWjDPPLQLVWUDWLYHHFRQWDELOL,6XRLUHFDSLWLSRVWDOLHLO Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. FRPPDGHO'/JVQDQFKHDÀQLGLYHQGLWDGLUHWWD GLSURGRWWLRVHUYL]LDQDORJKLDTXHOOLRJJHWWRGHOODSUHVHQWHYHQGLWD Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al WUDWWDPHQWR GHL 6XRL GDWL DL ÀQL GL LQYLR GL PDWHULDOH SXEEOLFLWDULR YHQGLWDGLUHWWDHFRPXQLFD]LRQLFRPPHUFLDOLHGLULFKLHGHUHO·HOHQFR aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro 'LUH]LRQDOH0LODQRÀRUL6WUDGD3DOD]]R)$VVDJR0,R inviando un fax al numero 02.82476.403. 30/01/13 17:14 CORRIERE TRIBUTARIO 2013 Senza IPSOA non rilascio dichiarazioni DICHIARAZIONI 2013 NUOVO SISTEMA INTEGRATO 2013 Dichiarazioni online eBook in carta ed con ancora più casi pratici e attuali. il portale delle dichiarazioni Ipsoa che raccoglie gli eBook sempre aggiornati i video degli esperti, il nuovo percorso wizard per gestire il contenzioso. *Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. 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IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO Supplemento a CORRIERE TRIBUTARIO n. 7 del 18 febbraio 2013 Testo Unico imposte sui redditi • D.P.R. n. 917/1986 • Disposizioni complementari • Indice analitico 30/01/13 17:14