Aggiornate al 18.04.2012 LAVOROOCCASIONALEACCESSORIO Le domande più frequenti sulle procedure Procedura cartacea 1. I voucher ‘cartacei’ si possono acquistare in blocchetti o separatamente? E’ possibile acquistare i voucher separatamente oppure in carnet da 25 voucher ciascuno, presso le sedi INPS. 2. I voucher cartacei possono essere riscossi anche da un delegato? I voucher cartacei possono essere riscossi da un delegato se interviene uno dei seguenti motivi relativi al prestatore: Decesso; Malattia; Ricovero ospedaliero; Lungo soggiorno all’estero. La documentazione che il delegato dovrà esibire presso la Sede INPS sarà la seguente: delega al ritiro (dovrà esplicitare il motivo dell’impossibilità a riscuotere, contenere i dati anagrafici del delegante e del delegato e fornire l’indicazione dell’ufficio postale presso il quale dovrà essere autorizzata la riscossione); voucher; documenti di identità del delegante e del delegato. Dopo l’istruttoria la Sede trasmetterà tutta la documentazione, via mail alla casella di posta dedicata [email protected] che provvederà ad inoltrare l’autorizzazione al pagamento tramite Poste Centrale. 3. A chi bisogna rivolgersi in caso di smarrimento o furto dei voucher cartacei? In caso di smarrimento o furto di voucher cartacei, l’utente dovrà presentare denuncia alla competente autorità. In particolare, in caso di furto o smarrimento occorso ad un prestatore, si procede nel seguente modo: 1. Il prestatore comunica alla Sede INPS operativa il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti; 2. la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione alla competente sede regionale (che invierà tale segnalazione alla casella di posta dedicata [email protected]), allegando la denuncia del prestatore; 1 Aggiornate al 18.04.2012 3. i voucher - su richiesta effettuata a livello centrale - vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio; 4. la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell’importo; 5. la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la collezione nella procedura dei “Pagamenti vari”, e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la seguente causale: “pagamento per voucher smarriti o rubati”; 6. la sede comunica alla sede regionale l’emissione del bonifico e l’esito della riscossione (la sede regionale inoltrerà tale comunicazione alla casella di posta dedicata [email protected]). Attenzione: se, invece, si tratta di un caso di furto o smarrimento occorso ad un committente si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4. Quindi, a seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il riaccredito dell’importo da parte di Poste. 4. Il committente che ritira i buoni cartacei presso lo sportello INPS deve essere anche registrato nella procedura telematica come ‘datore di lavoro’? Si. E' importante che l’operatore di sede registri i dati del committente/datore di lavoro acquirente e del bollettino di c/c postale utilizzando l’apposita procedura informatica ‘Registrazioni datori di lavoro/lavoratori’, reperibile sul sito Intranet (Intranet/processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio/procedure). 5. Il committente, al momento della consegna del buono al prestatore, deve trattenerne una copia? Il committente dovrà conservare la ‘matrice’ del buono cartaceo - in cui è indicato il periodo della prestazione ed i codici fiscali del prestatore e del committente - firmata dal prestatore. In caso di voucher acquistato presso punti PEA (tabaccai e banche) il committente conserverà la matrice del voucher, con l’indicazione, per eventuali riscontri, del codice fiscale del prestatore. 6. Come comportarsi se, al momento della riscossione, il voucher cartaceo non viene letto dal lettore ottico dell’ufficio postale? Se il voucher non viene letto dal lettore ottico dell’uff. postale, si può chiedere che venga effettuato il controllo manuale, ossia che venga digitato il numero del voucher preceduto da uno 0 - al computer dell'uff. postale. Se anche questo tentativo fallisce, è necessario rivolgersi alla Sede operativa INPS (che invierà una e-mail alla competente Sede Regionale), per il relativo riscontro, precisando l'ufficio postale prescelto per la riscossione. 7. E’ possibile ritirare i voucher presso la Sede INPS nella cui provincia si effettueranno le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche se il committente risiede in una provincia diversa? 2 Aggiornate al 18.04.2012 Si. Come regola generale è preferibile, per motivi gestionali e statistici, la prenotazione ed il ritiro dei voucher cartacei presso la Sede nel cui territorio si effettuerà la prestazione di lavoro occasionale accessorio. 8. Una associazione di categoria si presenta ai nostri sportelli con un bollettino postale pagato e intestato all’azienda Tizio e delega per ritirare i voucher in nome e per conto di Tizio. Domanda: in procedura nel riquadro “Gestione voucher cartacei”, debbo scegliere l’opzione “datore di lavoro” e indicare il codice fiscale di Tizio oppure scegliere l’opzione “delegato” e mettere il cod. fiscale della associazione di categoria? Se l’Associazione di categoria presenta un bollettino intestato ad un committente delegante, nell’opzione “datore di lavoro” va indicato il codice fiscale del committente (Tizio). Invece, se l’Associazione procede a suo nome ad un acquisto “cumulativo” di voucher che poi distribuirà a vari committenti, va inserito nell’opzione “delegato” il codice fiscale dell’Associazione, la quale comunicherà successivamente il codice fiscale dei singoli committenti tramite il file excel appositamente predisposto (presente in Intranet/Processi/Soggetto contribuente Lavoro Occasionale accessorio/Utilità). Procedura telematica 9. Cosa succede quando il committente/datore di lavoro utilizza i voucher telematici ed il prestatore/lavoratore, dopo aver ricevuto la INPSCard (c.d. Postepay virtual), non provvede ad attivarla? Se il prestatore non ha attivato la INPSCard (Postepay virtual), riceverà da Poste, presso il suo domicilio, una lettera con la comunicazione della disponibilità del bonifico a suo favore. Una volta ricevuta la lettera, potrà recarsi presso qualsiasi ufficio postale per la riscossione (entro la scadenza specificata nella lettera di bonifico domiciliato). 10. Come deve comportarsi il prestatore che ha ricevuto due o più INPSCard (c.d. Postepay virtual)? Se il prestatore riceve, per errore, due o più INPSCard (Postepay virtual), deve recarsi presso un Ufficio postale ed attivarne solamente una. Attenzione: l’attivazione di più ‘Postepay virtual’ da parte dello stesso prestatore titolare renderebbe inutilizzabili dette card. 11. A chi bisogna rivolgersi in caso di smarrimento, furto o smagnetizzazione della INPSCard (c.d. Postepay virtual)? In caso di smarrimento o furto della INPSCard (Postepay virtual INPS), il prestatore titolare dovrà bloccare la carta telefonando al numero verde di Poste 800902122 ed effettuare relativa denuncia alle Autorità competenti. Detta denuncia andrà, quindi, presentata alla sede operativa INPS, al fine di richiedere una nuova INPSCard. 3 Aggiornate al 18.04.2012 Non appena il prestatore avrà ricevuto la nuova INPSCard, dovrà recarsi presso un Ufficio Postale per la relativa attivazione e per la richiesta di trasferimento dell’eventuale credito residuo dalla vecchia alla nuova carta. In caso di smagnetizzazione della card, il titolare dovrà, comunque, estinguere la carta smagnetizzata presso un ufficio postale, farsi liquidare gli importi in essa caricati e richiedere alla Sede INPS l’invio di una nuova INPSCard (Postepay). 12. La Postepay Virtual INPS può essere utilizzata come una normale Postepay? Si, può essere utilizzata come una normale Postepay;la commissione di ricarica potrà essere la seguente: Ufficio postale: 1,00 (uno/00) Euro; ATM: 1,00 (uno/00) Euro; BPOL: 1,00 (uno/00) Euro; ATM con Carta di Credito: 3,00 (tre/00) Euro; SIM Poste Mobile: 1,00 (uno/00) Euro. 13. Qual’è il plafond di accredito della Postepay virtual? Il plafond della Postepay virtual è pari ad €. 3.000,00, pertanto, una volta raggiunto tale limite, la procedura inibisce l’ulteriore accredito di successivi importi (dovuti a seguito delle prestazioni svolte), generando in automatico, per il pagamento, un bonifico domiciliato che viene trasmesso, direttamente, presso il recapito del prestatore. 14. A chi deve rivolgersi il prestatore che ha smarrito il codice pin relativo alla Postepay virtual INPS? Il prestatore può, rivolgersi, direttamente, presso la sede INPS di competenza che acquisita la richiesta ( su cui oltre i dati del prestatore, deve essere specificato il numero indentificativo della Postepay Virtual INPS) provvederà ad inoltrarla alla casella lavorooccasionale.dg - che a sua volta attiverà Poste Centrale al fine di spedire presso il domicilio del prestatore il duplicato del codice pin. 15. Cosa succede se il prestatore perde la lettera con cui Poste comunica la disponibilità del bonifico a suo favore? Come può, in tal caso, riscuotere il/i voucher ‘telematici’? Se il prestatore perde la lettera di bonifico domiciliato inviatagli da Poste, dovrà recarsi presso la Sede INPS di riferimento, che rilascerà all’interessato una lettera ‘sostitutiva’ in cui conferma il suo diritto a ricevere l’importo previsto ed ‘autorizza Poste al pagamento’. Il prestatore potrà, quindi, presentarsi presso l’Ufficio Postale per la riscossione, consegnando la lettera ‘sostitutiva’ dell’INPS e copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale. Attenzione: nella sezione ‘Utilità’ a destra dell’Home page di Intranet Lavoro occasionale accessorio, è pubblicato il fac-simile di lettera sostitutiva e le relative indicazioni. 16. In caso di procedura telematica per i prestatori di lavoro occasionale accessorio minorenni, come avviene la riscossione dei voucher? 4 Aggiornate al 18.04.2012 I prestatori minorenni, in quanto tali, non possono ricevere INPSCard. Riceveranno, invece, una lettera da parte di Poste per la riscossione dei ‘buoni lavoro’ tramite bonifico domiciliato. 17. Quali dati vanno inseriti nel campo “matricola INPS” se si utilizza il modello F24 per l’’acquisizione dei voucher tramite procedura telematica? In caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - o il cap dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modulistica – modelli di versamento (f24 f23) – modello F24 - Tabelle codici tributo : Modello di versamento F24: i codici da utilizzare – tabella codici altri enti previdenziali e assicurativi – INPS : tabella causali contributo/ tabella formati matricola e codici. In alternativa, si consiglia di inserire il codice fiscale (del committente) o, se non dovesse andare a buon fine, il seguente codice: 66666666666666491. 18. Il bonifico domiciliato è pagabile da qualsiasi ufficio postale, oppure da uffici del territorio nel quale si è svolta la prestazione? I bonifici domiciliati per il lavoro occasionale inviati per la riscossione dei voucher telematici sono gestiti in 'circolarità', cioè pagabili presso qualsiasi ufficio postale. 19. L'amministratore unico di una società in possesso del PIN On Line può acquistare vouchers con F24 utilizzando la partita iva dell'azienda? Si, può utilizzare la partita IVA dell'azienda, ma deve richiedere l'abbinamento tra il suo codice fiscale (con il quale effettuerà l'F24 in quanto rappresentante legale) e la partita IVA, tramite la sede Inps provinciale, utilizzando l’apposito mod. ‘SC53’ scaricabile dal sito internet Inps. 20. Il comune di XXYY è intenzionato ad accedere alla procedura telematica per i voucherbuoni lavoro. Il comune ha la necessità di essere abilitato alla procedura. Per poter accedere alla procedura telematica il comune deve: richiedere il pin per l'accesso alle procedure on line; chiedere l'abbinamento tra il codice fiscale del comune e il codice fiscale del funzionario abilitato ad operare sulla procedura, tramite apposito mod.SC53 scaricabile on-line, da inviare alla Sede operativa di riferimento. Procedura generale 21. Che cosa si intende per ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio’? Per qualificare le prestazioni occasionali di tipo accessorio si deve fare esclusivo riferimento a quanto previsto dal legislatore nel decreto leg.vo n.276/2003, che le 5 Aggiornate al 18.04.2012 distingue in due tipologie: quelle previste dall'articolo 61, comma 2, dette “prestazioni di lavoro autonomo occasionale” e quelle di "tipo accessorio" previste dall'articolo 70. In particolare, il comma 1 dell'articolo 70 qualifica come prestazioni accessorie solo quelle rese nell'ambito di ben determinate tipologie di attività e da parte di determinate tipologie di prestatori. Inoltre il comma 2 dell'articolo 70 specifica che "si configurano come rapporti di natura meramente occasionale e accessoria le attività che non danno luogo complessivamente con riferimento al medesimo committente, nel corso di un anno solare, a compensi non superiori a 5.000 euro netti per il prestatore pari a 6.660 euro lordi per il committente. In via sperimentale - per gli anni 2009, 2010,2011 e 2012 - si prevede che prestazioni accessorie possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario nel limite massimo di 3000 euro netti complessivi per anno solare, corrispondenti per i committenti a 4.000 euro lordi Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. La natura di accessorietà comporta, inoltre, che le attività disciplinate dall’articolo 70 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. 22. In caso di decesso del prestatore prima dell'avvenuta riscossione del/dei voucher, come si deve procedere? In caso di decesso del prestatore titolare del/dei voucher, alla Sede INPS operativa dovrà pervenire la seguente documentazione: da parte del committente (facoltativa): nota informativa del decesso del prestatore; da parte dell'erede/i: da parte dell’erede/i: certificato di morte del prestatore; documentazione attestante lo stato di erede; documento di identità; dichiarazione sostitutiva di atto notorio integrata della richiesta di riscossione dei voucher (modulo scaricabile dal sito intranet/internet cod. AP17); codice fiscale del deceduto; numero di serie del/dei voucher da riscuotere; 6 Aggiornate al 18.04.2012 indicazione dell'ufficio postale presso il quale l’erede/i intende riscuotere. La documentazione così acquisita dovrà essere trasmessa alla Sede Regionale, che provvederà ad inoltrarla via mail alla casella Lavoro [email protected], al fine di richiedere l'autorizzazione al pagamento direttamente a Posteitaliane. Ricevuta conferma da parte di Poste, il gruppo di lavoro ne darà tempestiva comunicazione alla Sede Regionale, che avviserà la Sede interessata per far contattare l’erede/i, il quale potrà recarsi presso l'ufficio postale indicato per la riscossione, esibendo oltre ad un documento di identità anche il certificato di morte del prestatore. 23. Quando e con quali modalità è previsto il rimborso dei buoni lavoro? Il rimborso dei buoni lavoro è consentito quando il datore di lavoro: a) abbia acquistato e non utilizzato i buoni cartacei; b) abbia effettuato il versamento per l’acquisto di buoni cartacei senza aver poi provveduto al ritiro degli stessi; c) abbia effettuato il versamento per l’acquisto dei buoni tramite procedura telematica, senza utilizzare o utilizzando solo in parte l’importo versato. Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di rimborso alla sede di competenza utilizzando l’apposito modulo SC52, scaricabile dal sito www.inps.it., conseguentemente la sede attiva la procedura di rimborso indicata nei messaggi INPS n. 012082/2010 e n. 010500/2011. Rispetto al punto a) si evidenzia che il rimborso è consentito soltanto se i buoni, che non devono essere compilati, vengono restituiti presso la Sede INPS integri. Per richiedere il rimborso dei buoni lavoro emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, il committente può scaricare l’apposito modulo disponibile sul sito pubblico di Banca ITB, nella sezione INPS presente nell’area Moduli nel seguente indirizzo: http://www.bancaitb.it/Pagine/Modelli.aspx (“Modulo Rimborso”) ed inviarlo debitamente compilato a Banca ITB a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, completo di copia della ricevuta di emissione e dei voucher per i quali si richiede il rimborso. Il Committente riceverà il bonifico relativo all’importo dei voucher da rimborsare sul conto corrente indicato nella richiesta di rimborso Il Committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati presso gli sportelli bancari e non utilizzati presso tutte le banche abilitate. 24. In che modo l’INPS verifica se c’è stato l’effettivo pagamento, da parte del committente, per le prestazioni effettuate? La verifica avviene in base al confronto tra il numero dei buoni acquistati dal committente per ciascun prestatore e il numero dei buoni dichiarati come compenso, sempre per ciascun prestatore, nella fase di rendicontazione. 25. Si ha diritto ad un buono lavoro per ogni ora di lavoro effettuata? 7 Aggiornate al 18.04.2012 Il valore del buono lavoro rappresenta il compenso per una certa quantità di lavoro che, rapportata alla retribuzione media nazionale in agricoltura (ISTAT), equivale a circa un’ora di lavoro. Trattandosi del riferimento ad una ‘media nazionale’, nelle diverse regioni e province possono determinarsi valori diversi, maggiori o minori. In tutti i settori, comunque, il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti. Pertanto, il committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione. 26. E’ possibile l'utilizzo dei buoni lavoro tra coniugi e parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°? Si, è possibile l’utilizzo dei buoni lavoro tra coniugi e parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°, salvo in caso di imprese familiari (a tal proposito si rinvia alle Circolari Inps n. 76/2009 e n. 17/2010). 27. In prossimità della fine dell'anno ci si chiede se il calcolo del limite massimo annuale dei 5.000 o dei 3.000 euro netti viene effettuato secondo il principio di cassa o secondo quello di competenza? Il limite economico viene calcolato facendo riferimento alla data di fine periodo di lavoro, che viene considerata come momento del pagamento (principio di cassa); anche ai fini dell'accredito dei contributi si applica lo stesso principio, quindi, indipendentemente dal momento dell’incasso, l’accredito va sull’anno solare del pagamento. I calcoli vengono effettuati automaticamente dalla procedura e sia il committente sia il prestatore (sia l'operatore di sede) possono verificarli direttamente accedendo alla funzionalità 'estratto conto committente' ed 'estratto conto prestatore'. 28. E’ possibile svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio se si effettuano ‘versamenti volontari’? Si. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, non essendo riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, sono compatibili sia con i versamenti volontari che con i versamenti contributivi in altre gestioni. 29. Un' azienda con sede in Italia chiede se può retribuire con i voucher un pensionato che si recherà a svolgere un lavoro all'estero e un lavoratore assunto per 15 giorni da un'azienda italiana ma che, ugualmente, andrà a lavorare all'estero. Con riferimento ai casi in esame, si precisa che il ricorso al lavoro occasionale accessorio di cui al d.lgs. 276/03 e successive modifiche, si riferisce alle attività previste svolte nel territorio nazionale. Nel caso in cui tali attività siano svolte all'estero, saranno sottoposte alla normativa lavoristica vigente nel Paese in cui si svolgono. 30. Un' azienda con sede all’estero può beneficiare dei buoni lavoro per prestazioni svolte da prestatori residenti in Italia? Si, se l’azienda in questione ha un c.f. o una p.iva registrata in Italia (e fermo restando il rispetto dei limiti economici e del rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale). 8 Aggiornate al 18.04.2012 31. Un lavoratore assunto con ‘contratto a chiamata’ può prestare lavoro occasionale di tipo accessorio? Si. Un lavoratore già occupato con ‘contratto a chiamata’ può svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio, purché le prestazioni occasionali di tipo accessorio (che non prevedono contratto in quanto appunto occasionali), non si svolgano nell’arco di tempo giornaliero dei periodi in cui l’interessato riceve eventualmente l’indennità di disponibilità relativa al ‘contratto a chiamata’: in questo caso, infatti, si verificherebbe una sovrapposizione ‘oraria’ di prestazioni di lavoro e di copertura retributiva. Nota: il contratto di lavoro intermittente o ‘a chiamata’ può coesistere con altre tipologie contrattuali a patto che tra le varie tipologie non sussistano incompatibilità (Rif. Circolare Inps n. 17 dell’8 febbraio 2006). Certificazione fiscale 32. La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio deve essere dichiarata? Inoltre, è cumulabile con la pensione? La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio non produce reddito ai fini fiscali. Pertanto, non deve essere dichiarata ed è cumulabile con un’eventuale pensione. Attenzione: il reddito deve invece essere preso in considerazione ai fini del diritto per le prestazioni per le quali assumono rilevanza anche i redditi esenti, come ad esempio le maggiorazioni sociali, l’assegno sociale e la pensione di reversibilità (vedi faq seguenti). 33. Il compenso da lavoro occasionale accessorio pur essendo fiscalmente esente, deve essere considerato per il reddito rilevante ai fini dell’Assegno Sociale? Si. Il compenso da lavoro occasionale accessorio, ai sensi del messaggio Inps n. 008636 del 29 marzo 2010, viene considerato esclusivamente per le prestazioni per le quali assumono rilevanza anche i redditi esenti (come assegno sociale, maggiorazione sociale). 34. Il compenso da lavoro occasionale accessorio pur essendo fiscalmente esente, deve essere considerato per il reddito rilevante ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare? Ai fini della determinazione del reddito familiare concorrono anche i redditi esenti da imposizioni fiscali se superiori ad €. 1032,91; pertanto, anche i compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale accessorio dovranno essere specificatamente indicati nella domanda di ANF, come previsto dalla disciplina vigente dell’ANF. 35. Premesso che gli importi percepiti attraverso il lavoro occasionale accessorio non costituiscono reddito e non vanno indicati nel mod. Unico 730, ma è fatto obbligo per i pensionati indicarli sul modello RED, l’importo da riportare è al netto oppure al lordo? Ai fini del diritto alle prestazioni collegate al reddito su pensione, i redditi da lavoro devono essere dichiarati al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore. 9 Aggiornate al 18.04.2012 La regola si applica quindi anche al reddito per lavoro occasionale accessorio. Comunicazione obbligatoria all’INAIL/INPS 36. Un committente che necessita improvvisamente di prestazioni di lavoro occasionale accessorio - ad esempio di una baby-sitter - può inoltrare la relativa comunicazione all’INAIL/INPS lo stesso giorno in cui le prestazioni sono svolte? Sì. In caso di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, la comunicazione all’INAIL non va inoltrata obbligatoriamente il giorno precedente alla prestazione ma ‘preventivamente’, quindi anche qualche ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa. 37. Se un prestatore svolge attività di lavoro accessorio nello stesso giorno per due diversi committenti, è necessario inviare due comunicazioni all’INAIL/INPS? Sì. In tal caso le comunicazioni all’INAIL devono essere due, una per ciascun committente, precisando – oltre ai dati relativi a committente e prestatore – il tipo di attività svolta, il luogo di lavoro e l’ora. 38. E se un prestatore svolge due diverse attività di lavoro accessorio - ad esempio la mattina di giardinaggio ed il pomeriggio come dog-sitter – per lo stesso committente, le comunicazioni all’INAIL/INPS devono comunque essere due? Sì. E’ necessario inviare due diverse comunicazioni all’INAIL nel caso in cui il prestatore svolga per lo stesso committente due diverse attività lavorative o la stessa attività ma in due luoghi di lavoro differenti. 39. Quale luogo di lavoro si deve indicare nella dichiarazione all’INAIL/INPS in caso di prestazioni in itinere? In caso di prestazioni in itinere (ad es. autisti o accompagnatori), nella dichiarazione INPS/INAIL va indicato, come luogo di lavoro, la sede dell’azienda committente o – nel caso di servizi prestati alla persona o alla famiglia – l’abitazione della persona o della famiglia. Insegnamento supplementare 40. Una scuola pubblica vorrebbe reclutare col sistema dei voucher delle insegnanti pensionate per lo svolgimento di attività occasionali didattiche di recupero. Lo può fare? I committenti pubblici, tra cui rientrano le scuole, possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio solo per le attività della lett. d),comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o 10 Aggiornate al 18.04.2012 caritatevoli o lavori di emergenza e di solidarietà); quindi, non per le attività di insegnamento, didattiche o di recupero. 41. Un privato vorrebbe utilizzare i voucher per insegnamento privato supplementare per il figlio (per un periodo limitato). E’ possibile? L'attività di insegnamento privato supplementare può essere regolamentata con i buoni lavoro, infatti: è consentito l'impiego dei buoni lavoro in caso di privati per l'attività di 'ripetizioni' e di istituti o scuole private per svolgere corsi di formazione. Pertanto, nel caso in esame è possibile il ricorso ai buoni lavoro. 42. E’ possibile beneficiare del lavoro occasionale accessorio per sostituire temporaneamente insegnanti delle scuole materne private? Si. Il Ministero del Lavoro – con Interpello n. 40 del 5 novembre 2010 – ha confermato la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio anche da parte di scuole materne private, per la temporanea sostituzione del personale insegnante. In particolare, le categorie di prestatori ammesse sono quelle c.d. ‘trasversali’ (studenti; pensionati; percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito; lavoratori part-time). Resta fermo l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore. Settore Agricolo 43. Si chiede di conoscere se in agricoltura, fermi restando tutti gli altri requisiti, può un pensionato, che sia anche mezzadro, svolgere attività di prestatore di lavoro occasionale accessorio retribuito col sistema dei voucher. Si, il pensionato che sia coltivatore diretto o mezzadro può essere impiegato per attività di lavoro occasionale accessorio, sia in agricoltura che in altri settori. 44. Come viene accertata la dimensione delle aziende agricole, che – in base alle Legge n. 133 del 6 agosto 2008 – possono usufruire del lavoro occasionale accessorio solo se hanno un volume d’affari annuo che non supera i 7.000 euro? La dimensione delle aziende agricole viene accertata tramite autocertificazione relativa al fatturato dell’anno precedente. 45. Un azienda che effettua lavorazioni meccanico agricole in conto terzi, inquadrata con numero matricola come prestazione di servizi, può assumere per il periodo della mietitrebbiatura (per esempio dal 20/6 al 15/7 per 10/15 giorni) un soggetto universitario/pensionato/disoccupato , come operaio specializzato alla guida della mietitrebbia utilizzando i voucher e in caso, l'azienda deve richiederli secondo il suo inquadramento (servizi) oppure agricoltura? Il Ministero del Lavoro, in occasione della campagna informativa sul lavoro occasionale iniziata il 28 giugno 2009, ha chiarito che il ricorso ai 'buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una 11 Aggiornate al 18.04.2012 impresa possa reclutare o retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.' Quindi nel caso prospettato di lavoro agricolo per conto terzi il ricorso al lavoro occasionale accessorio non è consentito. 46. Per quali attività in ambito agricolo i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed i disoccupati che non percepiscono alcuna indennità possono essere impiegati con i voucher? In merito alla richiesta, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e disoccupati che non percepiscono o abbiamo terminato il periodo della prestazione di sostegno al reddito, possono essere impiegati nel settore agricolo come i soggetti rientranti nelle 'altre categorie': nelle attività di cui alle lettere A), B), D) e H) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs n. 276/2003; per le attività agricole stagionali e non stagionali nelle aziende con un fatturato inferiore ai 7mila € l'anno (lettera F;) nelle aziende familiari con il regime contributivo ordinario come indicato nella tabella riepilogativa LOA’ pubblicata in Intranet, Lavoro occasionale accessorio, sezione Utilità. 47. Un privato, che ha un appezzamento di terreno con un oliveto senza posizione INPS, può utilizzare i buoni di lavoro per la raccolta delle olive? Per datori di lavoro agricoli - indicati nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009 - si intendono non solo le aziende agricole, i coltivatori diretti, ecc. ma anche i privati produttori agricoli o possessori di terreni agricoli. 48. Un giovane non studente e non disoccupato (non iscritto al Centro per l'impiego) che sta in casa e, pertanto, potrebbe essere considerato casalingo visto che non sono poste altre condizioni, può essere impiegato nel lavoro agricolo, utilizzando la modalità dei voucher? Nella circ. n. 88/2009 è precisato - con una nota antidiscriminazione - che il criterio di 'casalinga' per l'impiego in agricoltura prescinde dal genere del prestatore; quindi il casalingo/inoccupato che non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente può tranquillamente essere impiegato con i buoni lavoro. Pensionato 49. Può svolgere lavoro occasionale accessorio solo il pensionato che percepisce una pensione di vecchiaia o di anzianità? No. La definizione di ‘pensionato’ deve intendersi in modo estensivo. Pertanto, possono beneficiare del lavoro accessorio anche coloro che percepiscono una delle seguenti prestazioni, presso qualunque gestione: pensione di reversibilità; assegno sociale (ex pensione sociale); assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili. 12 Aggiornate al 18.04.2012 Si precisa, ovviamente, la non compatibilità con le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di chi percepisce pensione di inabilità poiché, quest’ultima è una prestazione economica in favore dei lavoratori per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 50. Nell’ambito del lavoro occasionale accessorio ai fini dell’impiego, il pensionato titolare di rendita vitalizia INAIL può essere equiparato ad un pensionato vero e proprio? Assolutamente no, infatti il pensionato titolare di rendita vitalizia INAIL rientra nella categoria dei prestatori “generici”, che possono essere impiegati soltanto per prestazioni connesse ad attività esplicitamente citate dalla norma. 51. Un pensionato che ancora lavora come coltivatore diretto, può svolgere lavoro accessorio? Sì. Nel caso in cui il pensionato continui ad essere iscritto come coltivatore diretto e ad esercitare la relativa attività, può essere iscritto nell’elenco dei lavoratori per attività di lavoro occasionale accessorio. 52. In una s.a.s. il socio accomandante, pensionato, può svolgere lavoro occasionale accessorio per una sostituzione temporanea di circa 15-20 giorni, del titolare socio accomandatario? In base alla normativa attuale - considerando la condizione di socio accomandante, la condizione di pensionato (che come categoria 'trasversale' può svolgere qualsiasi attività) e l'occasionalità delle prestazioni – è possibile l'impiego con i voucher per prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Studente 53. Possono svolgere lavoro accessorio anche gli studenti iscritti a corsi professionali, corsi organizzati a livello locale - in ambito pubblico o convenzionato - e ai corsi di primo inserimento per i lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia? Sì. La definizione di 'studente' deve intendersi in modo estensivo. In ogni caso l’interessato deve autocertificare l'iscrizione al corso frequentato. 54. Il limite dei 25 anni di età anagrafica previsto per gli studenti consente l’accesso al lavoro occasionale accessorio a chi ha già compiuto il 25° anno? Sì. Sono esclusi gli studenti ‘a partire dal compimento del 26° anno in poi’. 55. Può essere equiparato alla categoria di studente chi frequenta i Master? L’ estensione della categoria di studente universitario è limitata a quei Master universitari o comunque che risultano equiparati a quelli universitari ai fini del rilascio dei crediti formativi, ivi compresi i titoli rilasciati da Conservatori e istituti musicali ed inseriti in un 13 Aggiornate al 18.04.2012 ciclo di studi sempre limitatamente agli studenti infraventicinquenni in virtù della lettera dell’articolo 70 D.Lgs.276/03 e successive modificazioni. Dunque, i Master universitari di durata di almeno un anno e che attribuiscono almeno 60 crediti formativi universitari sono parte integrante del sistema universitario. Il titolo di Master rilasciato dalle Università è riconosciuto ufficialmente come titolo di studio. 56. Qual è la modalità per l’impiego di minori? La normativa vigente sul lavoro minorile richiede il certificato medico di idoneità al lavoro per i minori tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, l’iscrizione dei lavoratori minorenni può essere effettuata solo presso le Sedi INPS, presentando, tra l’altro, la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Cittadino comunitario ed extracomunitario 57. Un cittadino extracomunitario, regolarmente presente in Italia, può svolgere lavoro occasionale accessorio? Sì. Un cittadino extracomunitario ha accesso al lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici, per motivi di protezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un ‘permesso di soggiorno per attesa occupazione, e anche nei periodi di attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. 58. E’ previsto un limite massimo di ore di lavoro per lo studente extracomunitario che svolge attività di lavoro occasionale accessorio? Sì. Sono previste per il cittadino extracomunitario, titolare del ‘permesso di soggiorno per studio e formazione’, non più di 20 ore settimanali di lavoro, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro – come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009. 59. Un cittadino comunitario o neocomunitario può svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio se non ha la residenza in Italia? Sì, se il prestatore (neo)comunitario è impiegato per un periodo limitato non superiore a tre mesi, che decorrono a partire dal suo ingresso in Italia. Attenzione: la normativa vigente prevede, infatti, per i cittadini dell’UE e per quelli provenienti dagli Stati dell'Area Schengen, con il solo possesso di un documento di identità valido, la possibilità di soggiornare in Italia fino a 90 giorni, salvo l’obbligo di recarsi – entro 8 giorni dall’ingresso in Italia – presso l’ufficio di polizia o la stazione dei carabinieri più vicina, per compilare la ‘dichiarazione di presenza’ attraverso il formulario apposito, ove si certifica tra l’altro il luogo scelto come domicilio per il periodo di permanenza. 14 Aggiornate al 18.04.2012 Quando il soggiorno nel territorio nazionale è, invece, superiore ai tre mesi, i cittadini in questione devono essere in possesso del certificato di iscrizione anagrafica, per ottenere il quale è necessario presentare all’Ufficio Anagrafe il documento di identità, il codice fiscale, il possesso di mezzi di sussistenza, il possesso di un'assicurazione sanitaria. Percettore di prestazione integrative 60. I percettori di disoccupazione con requisiti ridotti possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio? Sì. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti – come gli insegnanti precari – o di disoccupazione speciale per l’agricoltura, svolgendo le attività esplicitamente previste dalla norma. 61. Una lavoratrice che percepisce la disoccupazione ed è assunta con contratto a chiamata presso una ditta può accedere anche al lavoro occasionale accessorio? La titolare della prestazione DS, se è occupata con contratto a chiamata senza il pagamento dell'indennità di disponibilità, può percepire la prestazione economica nei giorni in cui non è occupata, ma con il limite previsto di non lavorare più di cinque giorni consecutivi altrimenti decade dal beneficio. Quindi, la stessa può essere occupata anche in prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 netti per anno solare per tutti i committenti. 62. Gli inoccupati NON titolari di trattamento di disoccupazione possono o no accedere ai vouchers? I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che NON percepiscono nessuna prestazione dall'INPS possono o no accedere ai vouchers? Gli inoccupati e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza percepire prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere solo le attività regolamentate espressamente dal D.Lgs. n. 276/2003 alle lettere a), b),c),d),f) (in parte), h e h ter) del comma 1 art. 70 (si veda la ‘tabella riepilogativa LOA’ pubblicata in Intranet, Lavoro occasionale accessorio, sezione Utilità). 63. E' possibile impiegare con i voucher soggetti percettori di prestazioni a sostegno del reddito da parte della stessa azienda che li ha sospesi dall'attività lavorativa? Nel caso di stesso datore di lavoro, non è consentito il ricorso al lavoro occasionale accessorio per lo svolgimento delle attività eseguite in precedenza, dal personale già licenziato a causa dell’attivazione di procedure di mobilità o sospensione dell’attività lavorativa (cassa integrazione straordinaria e/o in deroga) e percettore di prestazioni a sostegno del reddito. I percettore di prestazioni a sostegno del reddito possono essere impiegati con i voucher dallo stesso datore di lavoro per mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, (manutenzione macchinari, magazzinaggio ecc; attività espressamente indicate dalla norma.) Le prestazioni a sostegno del reddito e integrative del salario sono concesse a fronte di oggettive situazioni di ristrutturazione/riorganizzazione o crisi aziendali, la cui 15 Aggiornate al 18.04.2012 risoluzione - anche temporanea - dovrebbe comportare la riassunzione del personale sospeso e non l'impiego degli stessi lavoratori tramite buoni lavoro. L'intento della norma - peraltro sperimentale - è infatti quello di consentire ai lavoratori sospesi o licenziati di integrare il reddito presso altre aziende. Questa preclusione è confermata anche, per estensione, da quanto prescritto dalla L. n. 191/2009 a proposito dei lavoratori part time, di cui è previsto l'impiego 'con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale'. 64. In caso di lavoratore percettore di disoccupazione ordinaria è possibile l’impiego da parte della stessa azienda? Nel caso di percettore di disoccupazione ordinaria a seguito di licenziamento/interruzione del rapporto di lavoro o dimissioni per giusta causa, poiché il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, è possibile, da parte della stessa azienda, l’impiego con i voucher per prestazioni occasionali impreviste e/o non connesse al rapporto di lavoro precedente. 65. Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito il limite economico per attività di lavoro occasionale è di €. 3000,00 netti complessivi per anno solare e non per singolo committente. Si tratta di importo che va inteso come netto al prestatore di lavoro e pertanto il lordo a carico del committente da corrispondere può essere più elevato? In ogni caso i contributi accreditati come lavoro accessorio presso l’INPS gestione separata danno diritto alla pensione o ci sono dei requisiti minimi di durata del versamento e di importo per non perdere i contributi versati? Il limite economico di € 3.000 complessivi per anno solare per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito va inteso come netto per il prestatore, corrispondente a € 4.000 lordi per il/i committente/i. Riguardo al secondo quesito la normativa non prevede, al momento, differenti modalità per i prestatori di lavoro accessorio che, pertanto, devono sottostare alle regole vigenti nella Gestione Separata: pensione autonoma dopo 5 anni di copertura contributiva dei 12 mesi; pensione supplementare con qualsiasi contributo, ma dopo che il soggetto ha già conseguito una pensione in altra gestione; raggiungimento del minimale annuo per avere 12 mesi coperti da contribuzione, ogni importo inferiore a detto minimale determina la contrazione dei mesi accreditati. 66. Come ci si comporta in caso di compensi superiori a 3000,00 euro a favore di percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito ? Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. (Rif. Circolare INPS n. 130/2010). 16 Aggiornate al 18.04.2012 Lavoratore domestico 67. Un imprenditore titolare di un’impresa di servizi di pulizia può accedere al lavoro occasionale accessorio, per attività di lavoro domestico? No. Nel settore domestico il lavoro occasionale di tipo accessorio è riservato alla collaborazione attivata dai privati per le esigenze familiari. 68. La circolare n. 44/2009 dell’INPS sembra escludere che possa essere utilizzato il voucher per le sostituzioni per esempio a causa di ferie della propria “badante” in quanto questa attività, pur rimanendo sotto i 5.000 euro, è “riconducibile ad un rapporto di lavoro già disciplinato per legge ed ha una regolamentazione contrattuale afferente ad un preciso ambito lavorativo”. Quali sono gli ambiti di applicazione di questa tipologia lavorativa? In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa preliminarmente che il riferimento della circolare n. 44 /2009 a rapporti di lavoro già disciplinati per legge attiene ai rapporti di lavoro domestici o di assistenza alla persona 'principali', strutturati e continuativi e ha la finalità di evitare che vengano trasformati in prestazioni occasionali. La sostituzione in caso di ferie o di assenza temporanea della badante è, invece, una tipica situazione occasionale, saltuaria, non abituale, che può essere gestita con il ricorso ai buoni lavoro, poiché altrimenti con molta probabilità verrebbe resa 'in nero'. Lavoratore dipendente 69. Un dipendente pubblico può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio? Si, purchè in possesso della preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). Attenzione: Non devono effettuare richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività liberoprofessionali. In generale, la prestazione di lavoro occasionale accessorio può essere resa anche nei giorni in cui il prestatore è stato occupato ad altro titolo, non trattandosi di un rapporto di lavoro, ovviamente, per 'datori di lavoro' diversi. 70. Un lavoratore dipendente (nel privato), può svolgere attività occasionali di pulizia ed essere pagato con i voucher? Come indicato nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009, le attività 'tipizzate' dall'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003 possono essere svolte da tutti i prestatori, inclusi i lavoratori dipendenti privati e pubblici (in questo caso previa richiesta di autorizzazione nei casi previsti), in quanto il lavoro occasionale accessorio non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro e non incide a livello fiscale. 17 Aggiornate al 18.04.2012 Lavoratore part-time 71. Nella circ. 17/2010, al punto 3, si citano i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale quale "categoria trasversale" utilizzabile anche dagli enti locali per attività di lavoro accessorio, senza particolari limitazioni. Nell'allegato 1 alla circolare non si ritrova la stessa citazione relativa agli enti locali (punto h-ter) per lavoratori part-time. Si trova in altra parte (della legge)? Il Ministero del Lavoro ritiene che - per estensione - anche i lavoratori part time possano essere impiegati per prestazioni occasionali negli enti locali 18