Aggiornate al 18.04.2012
LAVOROOCCASIONALEACCESSORIO
Le domande più frequenti sulle procedure
Procedura cartacea
1.
I voucher ‘cartacei’ si possono acquistare in blocchetti o separatamente?
E’ possibile acquistare i voucher separatamente oppure in carnet da 25 voucher
ciascuno, presso le sedi INPS.
2.
I voucher cartacei possono essere riscossi anche da un delegato?
I voucher cartacei possono essere riscossi da un delegato se interviene uno dei seguenti
motivi relativi al prestatore:
 Decesso;
 Malattia;
 Ricovero ospedaliero;
 Lungo soggiorno all’estero.
La documentazione che il delegato dovrà esibire presso la Sede INPS sarà la seguente:
 delega al ritiro (dovrà esplicitare il motivo dell’impossibilità a riscuotere,
contenere i dati anagrafici del delegante e del delegato e fornire l’indicazione
dell’ufficio postale presso il quale dovrà essere autorizzata la riscossione);
 voucher;
 documenti di identità del delegante e del delegato.
Dopo l’istruttoria la Sede trasmetterà tutta la documentazione, via mail alla casella di
posta dedicata [email protected] che provvederà ad inoltrare
l’autorizzazione al pagamento tramite Poste Centrale.
3.
A chi bisogna rivolgersi in caso di smarrimento o furto dei voucher cartacei?
In caso di smarrimento o furto di voucher cartacei, l’utente dovrà presentare denuncia
alla competente autorità.
In particolare, in caso di furto o smarrimento occorso ad un prestatore, si procede nel
seguente modo:
1. Il prestatore comunica alla Sede INPS operativa il furto o lo smarrimento dei
voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
2. la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione alla competente
sede regionale (che invierà tale segnalazione alla casella di posta dedicata
[email protected]), allegando la denuncia del prestatore;
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3. i voucher - su richiesta effettuata a livello centrale - vengono annullati nella
procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto
corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio;
4. la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell’importo;
5. la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la
collezione nella procedura dei “Pagamenti vari”, e provvede a trasferire il relativo
importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la
seguente causale: “pagamento per voucher smarriti o rubati”;
6. la sede comunica alla sede regionale l’emissione del bonifico e l’esito della
riscossione (la sede regionale inoltrerà tale comunicazione alla casella di posta
dedicata [email protected]).
Attenzione: se, invece, si tratta di un caso di furto o smarrimento occorso ad un
committente si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4.
Quindi, a seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei
nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più
disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il
riaccredito dell’importo da parte di Poste.
4.
Il committente che ritira i buoni cartacei presso lo sportello INPS deve essere anche
registrato nella procedura telematica come ‘datore di lavoro’?
Si. E' importante che l’operatore di sede registri i dati del committente/datore di lavoro
acquirente e del bollettino di c/c postale utilizzando l’apposita procedura informatica
‘Registrazioni datori di lavoro/lavoratori’, reperibile sul sito Intranet
(Intranet/processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio/procedure).
5.
Il committente, al momento della consegna del buono al prestatore, deve trattenerne una
copia?
Il committente dovrà conservare la ‘matrice’ del buono cartaceo - in cui è indicato il
periodo della prestazione ed i codici fiscali del prestatore e del committente - firmata
dal prestatore.
In caso di voucher acquistato presso punti PEA (tabaccai e banche) il committente
conserverà la matrice del voucher, con l’indicazione, per eventuali riscontri, del codice
fiscale del prestatore.
6.
Come comportarsi se, al momento della riscossione, il voucher cartaceo non viene letto
dal lettore ottico dell’ufficio postale?
Se il voucher non viene letto dal lettore ottico dell’uff. postale, si può chiedere che
venga effettuato il controllo manuale, ossia che venga digitato il numero del voucher preceduto da uno 0 - al computer dell'uff. postale. Se anche questo tentativo fallisce, è
necessario rivolgersi alla Sede operativa INPS (che invierà una e-mail alla competente
Sede Regionale), per il relativo riscontro, precisando l'ufficio postale prescelto per la
riscossione.
7.
E’ possibile ritirare i voucher presso la Sede INPS nella cui provincia si effettueranno le
prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche se il committente risiede in una
provincia diversa?
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Si. Come regola generale è preferibile, per motivi gestionali e statistici, la prenotazione
ed il ritiro dei voucher cartacei presso la Sede nel cui territorio si effettuerà la
prestazione di lavoro occasionale accessorio.
8.
Una associazione di categoria si presenta ai nostri sportelli con un bollettino postale
pagato e intestato all’azienda Tizio e delega per ritirare i voucher in nome e per conto di
Tizio.
Domanda: in procedura nel riquadro “Gestione voucher cartacei”, debbo scegliere
l’opzione “datore di lavoro” e indicare il codice fiscale di Tizio oppure scegliere l’opzione
“delegato” e mettere il cod. fiscale della associazione di categoria?
Se l’Associazione di categoria presenta un bollettino intestato ad un committente
delegante, nell’opzione “datore di lavoro” va indicato il codice fiscale del committente
(Tizio). Invece, se l’Associazione procede a suo nome ad un acquisto “cumulativo” di
voucher che poi distribuirà a vari committenti, va inserito nell’opzione “delegato” il
codice fiscale dell’Associazione, la quale comunicherà successivamente il codice fiscale
dei singoli committenti tramite il file excel appositamente predisposto (presente in
Intranet/Processi/Soggetto contribuente Lavoro Occasionale accessorio/Utilità).
Procedura telematica
9.
Cosa succede quando il committente/datore di lavoro utilizza i voucher telematici ed il
prestatore/lavoratore, dopo aver ricevuto la INPSCard (c.d. Postepay virtual), non
provvede ad attivarla?
Se il prestatore non ha attivato la INPSCard (Postepay virtual), riceverà da Poste,
presso il suo domicilio, una lettera con la comunicazione della disponibilità del bonifico
a suo favore. Una volta ricevuta la lettera, potrà recarsi presso qualsiasi ufficio postale
per la riscossione (entro la scadenza specificata nella lettera di bonifico domiciliato).
10.
Come deve comportarsi il prestatore che ha ricevuto due o più INPSCard (c.d. Postepay
virtual)?
Se il prestatore riceve, per errore, due o più INPSCard (Postepay virtual), deve recarsi
presso un Ufficio postale ed attivarne solamente una.
Attenzione: l’attivazione di più ‘Postepay virtual’ da parte dello stesso prestatore
titolare renderebbe inutilizzabili dette card.
11.
A chi bisogna rivolgersi in caso di smarrimento, furto o smagnetizzazione della INPSCard
(c.d. Postepay virtual)?
In caso di smarrimento o furto della INPSCard (Postepay virtual INPS), il prestatore
titolare dovrà bloccare la carta telefonando al numero verde di Poste 800902122 ed
effettuare relativa denuncia alle Autorità competenti.
Detta denuncia andrà, quindi, presentata alla sede operativa INPS, al fine di richiedere
una nuova INPSCard.
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Non appena il prestatore avrà ricevuto la nuova INPSCard, dovrà recarsi presso un
Ufficio Postale per la relativa attivazione e per la richiesta di trasferimento
dell’eventuale credito residuo dalla vecchia alla nuova carta.
In caso di smagnetizzazione della card, il titolare dovrà, comunque, estinguere la carta
smagnetizzata presso un ufficio postale, farsi liquidare gli importi in essa caricati e
richiedere alla Sede INPS l’invio di una nuova INPSCard (Postepay).
12.
La Postepay Virtual INPS può essere utilizzata come una normale Postepay?
Si, può essere utilizzata come una normale Postepay;la commissione di ricarica potrà
essere la seguente:
 Ufficio postale: 1,00 (uno/00) Euro;
 ATM: 1,00 (uno/00) Euro;
 BPOL: 1,00 (uno/00) Euro;
 ATM con Carta di Credito: 3,00 (tre/00) Euro;
 SIM Poste Mobile: 1,00 (uno/00) Euro.
13.
Qual’è il plafond di accredito della Postepay virtual?
Il plafond della Postepay virtual è pari ad €. 3.000,00, pertanto, una volta raggiunto
tale limite, la procedura inibisce l’ulteriore accredito di successivi importi (dovuti a
seguito delle prestazioni svolte), generando in automatico, per il pagamento, un bonifico
domiciliato che viene trasmesso, direttamente, presso il recapito del prestatore.
14.
A chi deve rivolgersi il prestatore che ha smarrito il codice pin relativo alla Postepay
virtual INPS?
Il prestatore può, rivolgersi, direttamente, presso la sede INPS di competenza che
acquisita la richiesta ( su cui oltre i dati del prestatore, deve essere specificato il
numero indentificativo della Postepay Virtual INPS) provvederà ad inoltrarla alla
casella lavorooccasionale.dg - che a sua volta attiverà Poste Centrale al fine di spedire
presso il domicilio del prestatore il duplicato del codice pin.
15.
Cosa succede se il prestatore perde la lettera con cui Poste comunica la disponibilità del
bonifico a suo favore? Come può, in tal caso, riscuotere il/i voucher ‘telematici’?
Se il prestatore perde la lettera di bonifico domiciliato inviatagli da Poste, dovrà recarsi
presso la Sede INPS di riferimento, che rilascerà all’interessato una lettera ‘sostitutiva’
in cui conferma il suo diritto a ricevere l’importo previsto ed ‘autorizza Poste al
pagamento’. Il prestatore potrà, quindi, presentarsi presso l’Ufficio Postale per la
riscossione, consegnando la lettera ‘sostitutiva’ dell’INPS e copia di un documento
d’identità valido e del codice fiscale.
Attenzione: nella sezione ‘Utilità’ a destra dell’Home page di Intranet Lavoro
occasionale accessorio, è pubblicato il fac-simile di lettera sostitutiva e le relative
indicazioni.
16.
In caso di procedura telematica per i prestatori di lavoro occasionale accessorio
minorenni, come avviene la riscossione dei voucher?
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I prestatori minorenni, in quanto tali, non possono ricevere INPSCard. Riceveranno,
invece, una lettera da parte di Poste per la riscossione dei ‘buoni lavoro’ tramite
bonifico domiciliato.
17.
Quali dati vanno inseriti nel campo “matricola INPS” se si utilizza il modello F24 per
l’’acquisizione dei voucher tramite procedura telematica?
In caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24
vanno riportati - in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - o il cap
dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a
completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo.
Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate –
modulistica – modelli di versamento (f24 f23) – modello F24 - Tabelle codici tributo :
Modello di versamento F24: i codici da utilizzare – tabella codici altri enti previdenziali
e assicurativi – INPS : tabella causali contributo/ tabella formati matricola e codici.
In alternativa, si consiglia di inserire il codice fiscale (del committente) o, se non
dovesse andare a buon fine, il seguente codice: 66666666666666491.
18.
Il bonifico domiciliato è pagabile da qualsiasi ufficio postale, oppure da uffici del
territorio nel quale si è svolta la prestazione?
I bonifici domiciliati per il lavoro occasionale inviati per la riscossione dei voucher
telematici sono gestiti in 'circolarità', cioè pagabili presso qualsiasi ufficio postale.
19.
L'amministratore unico di una società in possesso del PIN On Line può acquistare
vouchers con F24 utilizzando la partita iva dell'azienda?
Si, può utilizzare la partita IVA dell'azienda, ma deve richiedere l'abbinamento tra il suo
codice fiscale (con il quale effettuerà l'F24 in quanto rappresentante legale) e la partita
IVA, tramite la sede Inps provinciale, utilizzando l’apposito mod. ‘SC53’ scaricabile dal
sito internet Inps.
20.
Il comune di XXYY è intenzionato ad accedere alla procedura telematica per i voucherbuoni lavoro. Il comune ha la necessità di essere abilitato alla procedura.
Per poter accedere alla procedura telematica il comune deve:
 richiedere il pin per l'accesso alle procedure on line;
 chiedere l'abbinamento tra il codice fiscale del comune e il codice fiscale del
funzionario abilitato ad operare sulla procedura, tramite apposito mod.SC53
scaricabile on-line, da inviare alla Sede operativa di riferimento.
Procedura generale
21.
Che cosa si intende per ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio’?
Per qualificare le prestazioni occasionali di tipo accessorio si deve fare esclusivo
riferimento a quanto previsto dal legislatore nel decreto leg.vo n.276/2003, che le
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distingue in due tipologie: quelle previste dall'articolo 61, comma 2, dette “prestazioni
di lavoro autonomo occasionale” e quelle di "tipo accessorio" previste dall'articolo 70.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 70 qualifica come prestazioni accessorie solo
quelle rese nell'ambito di ben determinate tipologie di attività e da parte di determinate
tipologie di prestatori.
Inoltre il comma 2 dell'articolo 70 specifica che "si configurano come rapporti di
natura meramente occasionale e accessoria le attività che non danno luogo
complessivamente con riferimento al medesimo committente, nel corso di un anno
solare, a compensi non superiori a 5.000 euro netti per il prestatore pari a 6.660 euro
lordi per il committente.
In via sperimentale - per gli anni 2009, 2010,2011 e 2012 - si prevede che prestazioni
accessorie possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,
anche dai percettori di prestazioni integrative del salario nel limite massimo di 3000
euro netti complessivi per anno solare, corrispondenti per i committenti a 4.000 euro
lordi
Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative
di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali
tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro
definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in
funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.
La natura di accessorietà comporta, inoltre, che le attività disciplinate dall’articolo 70
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il
tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto
tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una
cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per
svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della
somministrazione.
22.
In caso di decesso del prestatore prima dell'avvenuta riscossione del/dei voucher, come si
deve procedere?
In caso di decesso del prestatore titolare del/dei voucher, alla Sede INPS operativa
dovrà pervenire la seguente documentazione:
da parte del committente (facoltativa):

nota informativa del decesso del prestatore;
da parte dell'erede/i:
da parte dell’erede/i:






certificato di morte del prestatore;
documentazione attestante lo stato di erede;
documento di identità;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio integrata della richiesta di riscossione dei
voucher (modulo scaricabile dal sito intranet/internet cod. AP17);
codice fiscale del deceduto;
numero di serie del/dei voucher da riscuotere;
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
indicazione dell'ufficio postale presso il quale l’erede/i intende riscuotere.
La documentazione così acquisita dovrà essere trasmessa alla Sede Regionale, che
provvederà ad inoltrarla via mail alla casella Lavoro [email protected], al fine
di richiedere l'autorizzazione al pagamento direttamente a Posteitaliane.
Ricevuta conferma da parte di Poste, il gruppo di lavoro ne darà tempestiva
comunicazione alla Sede Regionale, che avviserà la Sede interessata per far contattare
l’erede/i, il quale potrà recarsi presso l'ufficio postale indicato per la riscossione,
esibendo oltre ad un documento di identità anche il certificato di morte del prestatore.
23.
Quando e con quali modalità è previsto il rimborso dei buoni lavoro?
Il rimborso dei buoni lavoro è consentito quando il datore di lavoro:
a) abbia acquistato e non utilizzato i buoni cartacei;
b) abbia effettuato il versamento per l’acquisto di buoni cartacei senza aver poi
provveduto al ritiro degli stessi;
c) abbia effettuato il versamento per l’acquisto dei buoni tramite procedura
telematica, senza utilizzare o utilizzando solo in parte l’importo versato.
Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di rimborso alla sede di competenza
utilizzando l’apposito modulo SC52, scaricabile dal sito www.inps.it., conseguentemente
la sede attiva la procedura di rimborso indicata nei messaggi INPS n. 012082/2010 e n.
010500/2011.
Rispetto al punto a) si evidenzia che il rimborso è consentito soltanto se i buoni, che
non devono essere compilati, vengono restituiti presso la Sede INPS integri.
Per richiedere il rimborso dei buoni lavoro emessi attraverso la rete dei tabaccai
abilitati, il committente può scaricare l’apposito modulo disponibile sul sito pubblico di
Banca ITB, nella sezione INPS presente nell’area Moduli nel seguente indirizzo:
http://www.bancaitb.it/Pagine/Modelli.aspx
(“Modulo Rimborso”) ed inviarlo
debitamente compilato a Banca ITB a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
completo di copia della ricevuta di emissione e dei voucher per i quali si richiede il
rimborso. Il Committente riceverà il bonifico relativo all’importo dei voucher da
rimborsare sul conto corrente indicato nella richiesta di rimborso
Il Committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati presso gli sportelli
bancari e non utilizzati presso tutte le banche abilitate.
24.
In che modo l’INPS verifica se c’è stato l’effettivo pagamento, da parte del committente,
per le prestazioni effettuate?
La verifica avviene in base al confronto tra il numero dei buoni acquistati dal
committente per ciascun prestatore e il numero dei buoni dichiarati come compenso,
sempre per ciascun prestatore, nella fase di rendicontazione.
25.
Si ha diritto ad un buono lavoro per ogni ora di lavoro effettuata?
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Il valore del buono lavoro rappresenta il compenso per una certa quantità di lavoro che,
rapportata alla retribuzione media nazionale in agricoltura (ISTAT), equivale a circa
un’ora di lavoro. Trattandosi del riferimento ad una ‘media nazionale’, nelle diverse
regioni e province possono determinarsi valori diversi, maggiori o minori.
In tutti i settori, comunque, il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale
accessorio deriva da un accordo tra le parti. Pertanto, il committente e il prestatore
adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i
buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione.
26.
E’ possibile l'utilizzo dei buoni lavoro tra coniugi e parenti entro il 3° grado o affini entro
il 2°?
Si, è possibile l’utilizzo dei buoni lavoro tra coniugi e parenti entro il 3° grado o affini
entro il 2°, salvo in caso di imprese familiari (a tal proposito si rinvia alle Circolari
Inps n. 76/2009 e n. 17/2010).
27.
In prossimità della fine dell'anno ci si chiede se il calcolo del limite massimo annuale dei
5.000 o dei 3.000 euro netti viene effettuato secondo il principio di cassa o secondo quello
di competenza?
Il limite economico viene calcolato facendo riferimento alla data di fine periodo di
lavoro, che viene considerata come momento del pagamento (principio di cassa); anche
ai fini dell'accredito dei contributi si applica lo stesso principio, quindi,
indipendentemente dal momento dell’incasso, l’accredito va sull’anno solare del
pagamento.
I calcoli vengono effettuati automaticamente dalla procedura e sia il committente sia il
prestatore (sia l'operatore di sede) possono verificarli direttamente accedendo alla
funzionalità 'estratto conto committente' ed 'estratto conto prestatore'.
28.
E’ possibile svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio se si effettuano
‘versamenti volontari’?
Si. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, non essendo riconducibili a
contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, sono compatibili sia con i
versamenti volontari che con i versamenti contributivi in altre gestioni.
29.
Un' azienda con sede in Italia chiede se può retribuire con i voucher un pensionato che si
recherà a svolgere un lavoro all'estero e un lavoratore assunto per 15 giorni da
un'azienda italiana ma che, ugualmente, andrà a lavorare all'estero.
Con riferimento ai casi in esame, si precisa che il ricorso al lavoro occasionale
accessorio di cui al d.lgs. 276/03 e successive modifiche, si riferisce alle attività previste
svolte nel territorio nazionale. Nel caso in cui tali attività siano svolte all'estero,
saranno sottoposte alla normativa lavoristica vigente nel Paese in cui si svolgono.
30.
Un' azienda con sede all’estero può beneficiare dei buoni lavoro per prestazioni svolte da
prestatori residenti in Italia?
Si, se l’azienda in questione ha un c.f. o una p.iva registrata in Italia (e fermo restando
il rispetto dei limiti economici e del rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale).
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31.
Un lavoratore assunto con ‘contratto a chiamata’ può prestare lavoro occasionale di tipo
accessorio?
Si. Un lavoratore già occupato con ‘contratto a chiamata’ può svolgere prestazioni di
lavoro occasionale accessorio, purché le prestazioni occasionali di tipo accessorio (che
non prevedono contratto in quanto appunto occasionali), non si svolgano nell’arco di
tempo giornaliero dei periodi in cui l’interessato riceve eventualmente l’indennità di
disponibilità relativa al ‘contratto a chiamata’: in questo caso, infatti, si verificherebbe
una sovrapposizione ‘oraria’ di prestazioni di lavoro e di copertura retributiva.
Nota: il contratto di lavoro intermittente o ‘a chiamata’ può coesistere con altre
tipologie contrattuali a patto che tra le varie tipologie non sussistano incompatibilità
(Rif. Circolare Inps n. 17 dell’8 febbraio 2006).
Certificazione fiscale
32.
La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio deve essere
dichiarata? Inoltre, è cumulabile con la pensione?
La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio non produce
reddito ai fini fiscali. Pertanto, non deve essere dichiarata ed è cumulabile con
un’eventuale pensione.
Attenzione: il reddito deve invece essere preso in considerazione ai fini del diritto per le
prestazioni per le quali assumono rilevanza anche i redditi esenti, come ad esempio le
maggiorazioni sociali, l’assegno sociale e la pensione di reversibilità (vedi faq
seguenti).
33.
Il compenso da lavoro occasionale accessorio pur essendo fiscalmente esente, deve essere
considerato per il reddito rilevante ai fini dell’Assegno Sociale?
Si. Il compenso da lavoro occasionale accessorio, ai sensi del messaggio Inps n. 008636
del 29 marzo 2010, viene considerato esclusivamente per le prestazioni per le quali
assumono rilevanza anche i redditi esenti (come assegno sociale, maggiorazione
sociale).
34.
Il compenso da lavoro occasionale accessorio pur essendo fiscalmente esente, deve essere
considerato per il reddito rilevante ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare?
Ai fini della determinazione del reddito familiare concorrono anche i redditi esenti da
imposizioni fiscali se superiori ad €. 1032,91; pertanto, anche i compensi derivanti da
prestazioni di lavoro occasionale accessorio dovranno essere specificatamente indicati
nella domanda di ANF, come previsto dalla disciplina vigente dell’ANF.
35.
Premesso che gli importi percepiti attraverso il lavoro occasionale accessorio non
costituiscono reddito e non vanno indicati nel mod. Unico 730, ma è fatto obbligo per i
pensionati indicarli sul modello RED, l’importo da riportare è al netto oppure al lordo?
Ai fini del diritto alle prestazioni collegate al reddito su pensione, i redditi da lavoro
devono essere dichiarati al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore.
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La regola si applica quindi anche al reddito per lavoro occasionale accessorio.
Comunicazione obbligatoria all’INAIL/INPS
36.
Un committente che necessita improvvisamente di prestazioni di lavoro occasionale
accessorio - ad esempio di una baby-sitter - può inoltrare la relativa comunicazione
all’INAIL/INPS lo stesso giorno in cui le prestazioni sono svolte?
Sì. In caso di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, la comunicazione
all’INAIL non va inoltrata obbligatoriamente il giorno precedente alla prestazione ma
‘preventivamente’, quindi anche qualche ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
37.
Se un prestatore svolge attività di lavoro accessorio nello stesso giorno per due diversi
committenti, è necessario inviare due comunicazioni all’INAIL/INPS?
Sì. In tal caso le comunicazioni all’INAIL devono essere due, una per ciascun
committente, precisando – oltre ai dati relativi a committente e prestatore – il tipo di
attività svolta, il luogo di lavoro e l’ora.
38.
E se un prestatore svolge due diverse attività di lavoro accessorio - ad esempio la mattina
di giardinaggio ed il pomeriggio come dog-sitter – per lo stesso committente, le
comunicazioni all’INAIL/INPS devono comunque essere due?
Sì. E’ necessario inviare due diverse comunicazioni all’INAIL nel caso in cui il
prestatore svolga per lo stesso committente due diverse attività lavorative o la stessa
attività ma in due luoghi di lavoro differenti.
39.
Quale luogo di lavoro si deve indicare nella dichiarazione all’INAIL/INPS in caso di
prestazioni in itinere?
In caso di prestazioni in itinere (ad es. autisti o accompagnatori), nella dichiarazione
INPS/INAIL va indicato, come luogo di lavoro, la sede dell’azienda committente o – nel
caso di servizi prestati alla persona o alla famiglia – l’abitazione della persona o della
famiglia.
Insegnamento supplementare
40.
Una scuola pubblica vorrebbe reclutare col sistema dei voucher delle insegnanti
pensionate per lo svolgimento di attività occasionali didattiche di recupero. Lo può fare?
I committenti pubblici, tra cui rientrano le scuole, possono utilizzare il lavoro
occasionale accessorio solo per le attività della lett. d),comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n.
276/2003 e successive modifiche (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
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caritatevoli o lavori di emergenza e di solidarietà); quindi, non per le attività di
insegnamento, didattiche o di recupero.
41.
Un privato vorrebbe utilizzare i voucher per insegnamento privato supplementare per il
figlio (per un periodo limitato). E’ possibile?
L'attività di insegnamento privato supplementare può essere regolamentata con i buoni
lavoro, infatti: è consentito l'impiego dei buoni lavoro in caso di privati per l'attività di
'ripetizioni' e di istituti o scuole private per svolgere corsi di formazione. Pertanto, nel
caso in esame è possibile il ricorso ai buoni lavoro.
42.
E’ possibile beneficiare del lavoro occasionale accessorio per sostituire temporaneamente
insegnanti delle scuole materne private?
Si. Il Ministero del Lavoro – con Interpello n. 40 del 5 novembre 2010 – ha confermato
la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio anche da parte di scuole
materne private, per la temporanea sostituzione del personale insegnante.
In particolare, le categorie di prestatori ammesse sono quelle c.d. ‘trasversali’
(studenti; pensionati; percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al
reddito; lavoratori part-time).
Resta fermo l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina
di settore.
Settore Agricolo
43.
Si chiede di conoscere se in agricoltura, fermi restando tutti gli altri requisiti, può un
pensionato, che sia anche mezzadro, svolgere attività di prestatore di lavoro occasionale
accessorio retribuito col sistema dei voucher.
Si, il pensionato che sia coltivatore diretto o mezzadro può essere impiegato per attività
di lavoro occasionale accessorio, sia in agricoltura che in altri settori.
44.
Come viene accertata la dimensione delle aziende agricole, che – in base alle Legge n. 133
del 6 agosto 2008 – possono usufruire del lavoro occasionale accessorio solo se hanno un
volume d’affari annuo che non supera i 7.000 euro?
La dimensione delle aziende agricole viene accertata tramite autocertificazione relativa
al fatturato dell’anno precedente.
45.
Un azienda che effettua lavorazioni meccanico agricole in conto terzi, inquadrata con
numero matricola come prestazione di servizi, può assumere per il periodo della
mietitrebbiatura (per esempio dal 20/6 al 15/7 per 10/15 giorni) un soggetto
universitario/pensionato/disoccupato , come operaio specializzato alla guida della
mietitrebbia utilizzando i voucher e in caso, l'azienda deve richiederli secondo il suo
inquadramento (servizi) oppure agricoltura?
Il Ministero del Lavoro, in occasione della campagna informativa sul lavoro
occasionale iniziata il 28 giugno 2009, ha chiarito che il ricorso ai 'buoni lavoro è
limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una
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impresa possa reclutare o retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi,
come nel caso dell'appalto o della somministrazione.'
Quindi nel caso prospettato di lavoro agricolo per conto terzi il ricorso al lavoro
occasionale accessorio non è consentito.
46.
Per quali attività in ambito agricolo i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed i
disoccupati che non percepiscono alcuna indennità possono essere impiegati con i
voucher?
In merito alla richiesta, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e disoccupati che non
percepiscono o abbiamo terminato il periodo della prestazione di sostegno al reddito,
possono essere impiegati nel settore agricolo come i soggetti rientranti nelle 'altre
categorie':
 nelle attività di cui alle lettere A), B), D) e H) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs
n. 276/2003;
 per le attività agricole stagionali e non stagionali nelle aziende con un fatturato
inferiore ai 7mila € l'anno (lettera F;)
 nelle aziende familiari con il regime contributivo ordinario come indicato nella
tabella riepilogativa LOA’ pubblicata in Intranet, Lavoro occasionale accessorio,
sezione Utilità.
47.
Un privato, che ha un appezzamento di terreno con un oliveto senza posizione INPS, può
utilizzare i buoni di lavoro per la raccolta delle olive?
Per datori di lavoro agricoli - indicati nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009 - si
intendono non solo le aziende agricole, i coltivatori diretti, ecc. ma anche i privati
produttori agricoli o possessori di terreni agricoli.
48.
Un giovane non studente e non disoccupato (non iscritto al Centro per l'impiego) che sta
in casa e, pertanto, potrebbe essere considerato casalingo visto che non sono poste altre
condizioni, può essere impiegato nel lavoro agricolo, utilizzando la modalità dei voucher?
Nella circ. n. 88/2009 è precisato - con una nota antidiscriminazione - che il criterio di
'casalinga' per l'impiego in agricoltura prescinde dal genere del prestatore; quindi il
casalingo/inoccupato che non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno
in corso e in quello precedente può tranquillamente essere impiegato con i buoni lavoro.
Pensionato
49.
Può svolgere lavoro occasionale accessorio solo il pensionato che percepisce una
pensione di vecchiaia o di anzianità?
No. La definizione di ‘pensionato’ deve intendersi in modo estensivo. Pertanto, possono
beneficiare del lavoro accessorio anche coloro che percepiscono una delle seguenti
prestazioni, presso qualunque gestione:
 pensione di reversibilità;
 assegno sociale (ex pensione sociale);
assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili.
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Si precisa, ovviamente, la non compatibilità con le prestazioni di lavoro occasionale
accessorio di chi percepisce pensione di inabilità poiché, quest’ultima è una
prestazione economica in favore dei lavoratori per i quali è accertata l’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
50.
Nell’ambito del lavoro occasionale accessorio ai fini dell’impiego, il pensionato titolare di
rendita vitalizia INAIL può essere equiparato ad un pensionato vero e proprio?
Assolutamente no, infatti il pensionato titolare di rendita vitalizia INAIL rientra nella
categoria dei prestatori “generici”, che possono essere impiegati soltanto per
prestazioni connesse ad attività esplicitamente citate dalla norma.
51.
Un pensionato che ancora lavora come coltivatore diretto, può svolgere lavoro
accessorio?
Sì. Nel caso in cui il pensionato continui ad essere iscritto come coltivatore diretto e ad
esercitare la relativa attività, può essere iscritto nell’elenco dei lavoratori per attività di
lavoro occasionale accessorio.
52.
In una s.a.s. il socio accomandante, pensionato, può svolgere lavoro occasionale
accessorio per una sostituzione temporanea di circa 15-20 giorni, del titolare socio
accomandatario?
In base alla normativa attuale - considerando la condizione di socio accomandante, la
condizione di pensionato (che come categoria 'trasversale' può svolgere qualsiasi
attività) e l'occasionalità delle prestazioni – è possibile l'impiego con i voucher per
prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
Studente
53.
Possono svolgere lavoro accessorio anche gli studenti iscritti a corsi professionali, corsi
organizzati a livello locale - in ambito pubblico o convenzionato - e ai corsi di primo
inserimento per i lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia?
Sì. La definizione di 'studente' deve intendersi in modo estensivo. In ogni caso
l’interessato deve autocertificare l'iscrizione al corso frequentato.
54.
Il limite dei 25 anni di età anagrafica previsto per gli studenti consente l’accesso al lavoro
occasionale accessorio a chi ha già compiuto il 25° anno?
Sì. Sono esclusi gli studenti ‘a partire dal compimento del 26° anno in poi’.
55.
Può essere equiparato alla categoria di studente chi frequenta i Master?
L’ estensione della categoria di studente universitario è limitata a quei Master universitari o
comunque che risultano equiparati a quelli universitari ai fini del rilascio dei crediti
formativi, ivi compresi i titoli rilasciati da Conservatori e istituti musicali ed inseriti in un
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ciclo di studi sempre limitatamente agli studenti infraventicinquenni in virtù della lettera
dell’articolo 70 D.Lgs.276/03 e successive modificazioni.
Dunque, i Master universitari di durata di almeno un anno e che attribuiscono almeno 60
crediti formativi universitari sono parte integrante del sistema universitario. Il titolo di
Master rilasciato dalle Università è riconosciuto ufficialmente come titolo di studio.
56.
Qual è la modalità per l’impiego di minori?
La normativa vigente sul lavoro minorile richiede il certificato medico di idoneità al
lavoro per i minori tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, l’iscrizione dei lavoratori minorenni può
essere effettuata solo presso le Sedi INPS, presentando, tra l’altro, la dichiarazione di
disponibilità controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Cittadino comunitario ed extracomunitario
57.
Un cittadino extracomunitario, regolarmente presente in Italia, può svolgere lavoro
occasionale accessorio?
Sì. Un cittadino extracomunitario ha accesso al lavoro occasionale accessorio se in
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa
(es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati
politici, per motivi di protezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di
disoccupazione - se in possesso di un ‘permesso di soggiorno per attesa occupazione, e
anche nei periodi di attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
58.
E’ previsto un limite massimo di ore di lavoro per lo studente extracomunitario che svolge
attività di lavoro occasionale accessorio?
Sì. Sono previste per il cittadino extracomunitario, titolare del ‘permesso di soggiorno
per studio e formazione’, non più di 20 ore settimanali di lavoro, anche cumulabili per
52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Per prestazioni lavorative
superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di
soggiorno per lavoro – come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 30
gennaio 2009.
59.
Un cittadino comunitario o neocomunitario può svolgere prestazioni di lavoro
occasionale accessorio se non ha la residenza in Italia?
Sì, se il prestatore (neo)comunitario è impiegato per un periodo limitato non superiore a
tre mesi, che decorrono a partire dal suo ingresso in Italia.
Attenzione: la normativa vigente prevede, infatti, per i cittadini dell’UE e per quelli
provenienti dagli Stati dell'Area Schengen, con il solo possesso di un documento di
identità valido, la possibilità di soggiornare in Italia fino a 90 giorni, salvo l’obbligo di
recarsi – entro 8 giorni dall’ingresso in Italia – presso l’ufficio di polizia o la stazione
dei carabinieri più vicina, per compilare la ‘dichiarazione di presenza’ attraverso il
formulario apposito, ove si certifica tra l’altro il luogo scelto come domicilio per il
periodo di permanenza.
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Quando il soggiorno nel territorio nazionale è, invece, superiore ai tre mesi, i cittadini
in questione devono essere in possesso del certificato di iscrizione anagrafica, per
ottenere il quale è necessario presentare all’Ufficio Anagrafe il documento di identità, il
codice fiscale, il possesso di mezzi di sussistenza, il possesso di un'assicurazione
sanitaria.
Percettore di prestazione integrative
60.
I percettori di disoccupazione con requisiti ridotti possono accedere al lavoro occasionale
di tipo accessorio?
Sì. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio i titolari di disoccupazione a
requisiti ridotti – come gli insegnanti precari – o di disoccupazione speciale per
l’agricoltura, svolgendo le attività esplicitamente previste dalla norma.
61.
Una lavoratrice che percepisce la disoccupazione ed è assunta con contratto a chiamata
presso una ditta può accedere anche al lavoro occasionale accessorio?
La titolare della prestazione DS, se è occupata con contratto a chiamata senza il
pagamento dell'indennità di disponibilità, può percepire la prestazione economica nei
giorni in cui non è occupata, ma con il limite previsto di non lavorare più di cinque
giorni consecutivi altrimenti decade dal beneficio.
Quindi, la stessa può essere occupata anche in prestazioni di lavoro accessorio, nel
limite di 3.000 netti per anno solare per tutti i committenti.
62.
Gli inoccupati NON titolari di trattamento di disoccupazione possono o no accedere ai
vouchers? I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che NON percepiscono nessuna
prestazione dall'INPS possono o no accedere ai vouchers?
Gli inoccupati e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza percepire prestazioni a
sostegno del reddito possono svolgere solo le attività regolamentate espressamente dal
D.Lgs. n. 276/2003 alle lettere a), b),c),d),f) (in parte), h e h ter) del comma 1 art. 70 (si
veda la ‘tabella riepilogativa LOA’ pubblicata in Intranet, Lavoro occasionale
accessorio, sezione Utilità).
63.
E' possibile impiegare con i voucher soggetti percettori di prestazioni a sostegno del
reddito da parte della stessa azienda che li ha sospesi dall'attività lavorativa?
Nel caso di stesso datore di lavoro, non è consentito il ricorso al lavoro occasionale
accessorio per lo svolgimento delle attività eseguite in precedenza, dal personale già
licenziato a causa dell’attivazione di procedure di mobilità o sospensione dell’attività
lavorativa (cassa integrazione straordinaria e/o in deroga) e percettore di prestazioni a
sostegno del reddito.
I percettore di prestazioni a sostegno del reddito possono essere impiegati con i voucher
dallo stesso datore di lavoro per mansioni diverse da quelle precedentemente svolte,
(manutenzione macchinari, magazzinaggio ecc; attività espressamente indicate dalla
norma.)
Le prestazioni a sostegno del reddito e integrative del salario sono concesse a fronte di
oggettive situazioni di ristrutturazione/riorganizzazione o crisi aziendali, la cui
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risoluzione - anche temporanea - dovrebbe comportare la riassunzione del personale
sospeso e non l'impiego degli stessi lavoratori tramite buoni lavoro.
L'intento della norma - peraltro sperimentale - è infatti quello di consentire ai lavoratori
sospesi o licenziati di integrare il reddito presso altre aziende.
Questa preclusione è confermata anche, per estensione, da quanto prescritto dalla L. n.
191/2009 a proposito dei lavoratori part time, di cui è previsto l'impiego 'con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto a tempo parziale'.
64.
In caso di lavoratore percettore di disoccupazione ordinaria è possibile l’impiego da parte
della stessa azienda?
Nel caso di percettore di disoccupazione ordinaria a seguito di
licenziamento/interruzione del rapporto di lavoro o dimissioni per giusta causa, poiché
il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, è possibile, da parte della stessa
azienda, l’impiego con i voucher per prestazioni occasionali impreviste e/o non
connesse al rapporto di lavoro precedente.
65.
Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito il limite
economico per attività di lavoro occasionale è di €. 3000,00 netti complessivi per anno
solare e non per singolo committente. Si tratta di importo che va inteso come netto al
prestatore di lavoro e pertanto il lordo a carico del committente da corrispondere può
essere più elevato?
In ogni caso i contributi accreditati come lavoro accessorio presso l’INPS gestione
separata danno diritto alla pensione o ci sono dei requisiti minimi di durata del
versamento e di importo per non perdere i contributi versati?
Il limite economico di € 3.000 complessivi per anno solare per prestatori percettori di
misure di sostegno al reddito va inteso come netto per il prestatore, corrispondente a €
4.000 lordi per il/i committente/i.
Riguardo al secondo quesito la normativa non prevede, al momento, differenti modalità
per i prestatori di lavoro accessorio che, pertanto, devono sottostare alle regole vigenti
nella Gestione Separata:
pensione autonoma dopo 5 anni di copertura contributiva dei 12 mesi;
pensione supplementare con qualsiasi contributo, ma dopo che il soggetto ha già
conseguito una pensione in altra gestione;
raggiungimento del minimale annuo per avere 12 mesi coperti da contribuzione, ogni
importo inferiore a detto minimale determina la contrazione dei mesi accreditati.
66.
Come ci si comporta in caso di compensi superiori a 3000,00 euro a favore di percettori di
prestazioni integrative o di sostegno del reddito ?
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l'obbligo di presentare
preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto. Nel caso di più contratti di
lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di
3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso
determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi
per lavoro accessorio. (Rif. Circolare INPS n. 130/2010).
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Lavoratore domestico
67.
Un imprenditore titolare di un’impresa di servizi di pulizia può accedere al lavoro
occasionale accessorio, per attività di lavoro domestico?
No. Nel settore domestico il lavoro occasionale di tipo accessorio è riservato alla
collaborazione attivata dai privati per le esigenze familiari.
68.
La circolare n. 44/2009 dell’INPS sembra escludere che possa essere utilizzato il voucher
per le sostituzioni per esempio a causa di ferie della propria “badante” in quanto questa
attività, pur rimanendo sotto i 5.000 euro, è “riconducibile ad un rapporto di lavoro già
disciplinato per legge ed ha una regolamentazione contrattuale afferente ad un preciso
ambito lavorativo”.
Quali sono gli ambiti di applicazione di questa tipologia lavorativa?
In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa preliminarmente che il
riferimento della circolare n. 44 /2009 a rapporti di lavoro già disciplinati per legge
attiene ai rapporti di lavoro domestici o di assistenza alla persona 'principali',
strutturati e continuativi e ha la finalità di evitare che vengano trasformati in
prestazioni occasionali.
La sostituzione in caso di ferie o di assenza temporanea della badante è, invece, una
tipica situazione occasionale, saltuaria, non abituale, che può essere gestita con il
ricorso ai buoni lavoro, poiché altrimenti con molta probabilità verrebbe resa 'in nero'.
Lavoratore dipendente
69.
Un dipendente pubblico può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio?
Si, purchè in possesso della preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza (ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001).
Attenzione: Non devono effettuare richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici
ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività liberoprofessionali.
In generale, la prestazione di lavoro occasionale accessorio può essere resa anche nei
giorni in cui il prestatore è stato occupato ad altro titolo, non trattandosi di un rapporto
di lavoro, ovviamente, per 'datori di lavoro' diversi.
70.
Un lavoratore dipendente (nel privato), può svolgere attività occasionali di pulizia ed
essere pagato con i voucher?
Come indicato nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009, le attività 'tipizzate' dall'art.
70 del D. lgs. n. 276/2003 possono essere svolte da tutti i prestatori, inclusi i lavoratori
dipendenti privati e pubblici (in questo caso previa richiesta di autorizzazione nei casi
previsti), in quanto il lavoro occasionale accessorio non costituisce un vero e proprio
rapporto di lavoro e non incide a livello fiscale.
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Aggiornate al 18.04.2012
Lavoratore part-time
71.
Nella circ. 17/2010, al punto 3, si citano i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale
quale "categoria trasversale" utilizzabile anche dagli enti locali per attività di lavoro
accessorio, senza particolari limitazioni. Nell'allegato 1 alla circolare non si ritrova la
stessa citazione relativa agli enti locali (punto h-ter) per lavoratori part-time. Si trova in
altra parte (della legge)?
Il Ministero del Lavoro ritiene che - per estensione - anche i lavoratori part time
possano essere impiegati per prestazioni occasionali negli enti locali
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