ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. PERQUISIZIONE LOCALE DI INIZIATIVA P.G. ART 352 C.P. , comma 1, c.p.p. Norme di riferimento art. 352, comma 1, c.p.p. artt. 247, 248, 250, 251, 285, 286, 292, 380, 382, 385, c.p.p. artt. 80, 113 , 114 att. Organo procedente Documentazione Garanzie di difesa Utilizzabilità Ufficiali ed Agenti di p.g. Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l’atto ha contenuto semplice, è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dal compimento, al p.m. del luogo di esecuzione per la convalida Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere avvisato previamente. Non è necessaria la presenza. In caso di mancanza di nomina, la p.g. non ha alcun obbligo di designare d’ufficio il difensore Piena sia fuori che nel dibattimento Le perquisizioni sono atti tipici di indagine e costituiscono un mezzo di ricerca della prova, possono essere personali e locali. La funzione delle perquisizioni consiste nella ricerca del corpo del reato, di cose o tracce pertinenti al reato ovvero nella ricerca di una persona da sottoporre a restrizione. Non essendo destinati a formare la prova ma ad assicurare al processo fonti di prova, i risultati delle ispezioni e delle perquisizioni sono utilizzabili in dibattimento. Sotto il profilo generale delle tutele dell'imputato (o dell'indagato), questi ha il diritto di essere assistito da un difensore di fiducia durante l'esecuzione dell'atto di ispezione o dell'atto di perquisizione ma non quello di essere preavvisato trattandosi di atto a sorpresa. A tali attività procede la Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che in esecuzione di un apposito decreto emesso dal Pubblico Ministero competente. Le ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa sono disciplinate dall’art. 352 del c.p.p. che, al primo ed al secondo comma, prevede e disciplina due fattispecie ben distinte: Nella prima ipotesi i presupposti della perquisizione personale o locale consistono nello stato di flagranza di reato o evasione e nell’esistenza di un fondato motivo, non quindi di un mero sospetto, che sulla persona da perquisire si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, oppure, che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o, ancora, che nel predetto luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. Nella seconda ipotesi è prevista la possibilità di procedere a perquisizione personale o locale altresì quando occorre dare esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare oppure a un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto. In questo caso, oltre ai presupposti previsti dalla precedente fattispecie, devono sussistere particolari motivi di urgenza che non consentano l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, e che dovranno essere specificamente indicati. In entrambe le ipotesi, la norma attribuisce il potere di procedere alle perquisizione ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, tuttavia, nei casi di particolare necessità e urgenza, queste possono essere compiute anche dagli Agenti. Le perquisizioni rientrano tra le ipotesi di atti limitativi della libertà personale e come tali dovrebbero sempre fondarsi su provvedimenti motivati dell’Autorità Giudiziaria, che li dispone nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tuttavia, l’esigenza di contemperare il rispetto della libertà personale costituzionalmente garantita e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, fanno si che in casi eccezionali di necessità e di urgenza la Polizia Giudiziaria possa adottare provvedimenti provvisori, come appunto le perquisizioni, che devono essere trasmessi all’A.G. competente entro 48 ore dal compimento degli stessi, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, convalida l’atto. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. Perquisizione locale Prima di procedere alla perquisizione locale la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini e colui che ha la disponibilità anche momentanea del luogo, se persona diversa dall’indagato, che può farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 120 c.p.p. L’indagato, in oltre, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile (art.114 Disp. Att.). Quanto alle modalità di esecuzione, le perquisizioni locali possono essere eseguite, di regola, nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse non prima delle ore sette e non dopo le ore venti, tuttavia, i predetti limiti temporali possono essere derogati qualora il ritardo possa pregiudicare l’esito della perquisizione stessa. Se la perquisizione sia locale che personale è il primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta alle indagini, la stessa deve essere invitata a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., e, conseguentemente, avvisata del diritto di nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà assistito da un difensore nominato d’ufficio. Essendo la perquisizione un atto irripetibile soggetto a convalida, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa entro quarantotto ore al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla convalida dello stesso nelle successive quarantotto ore. Il verbale deve essere redatto contestualmente al compimento della perquisizione, tuttavia, può essere redatto immediatamente dopo solo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che ne impediscono la documentazione contestuale. Art. 352 Perquisizioni 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. COSA FARE COME FARE Competenza dell'atto: 9 Ufficiali di P.G. (art. 352 c.p.p.); 9 Agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.Lgs. 271/89). Diritto di difesa: 9 Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.). Condizioni: 9 Flagranza di reato; 9 casi di evasioni; 9 fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso; 9 esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone imputate o condannate per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; 9 esecuzione del fermo di indiziato di delitto (art. 352, comma 1 e 2, c.p.p.); 9 particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (art. 352 c.p.p.). Divieti 9 Non possono eseguirsi perquisizioni nelle sedi: degli agenti diplomatici esteri, dei consolati stranieri, dei membri stranieri dei tribunali arbitrali, dei Capi e Ministri di Stati che si trovano in Italia in visita ufficiale, sulle navi da guerra estere, negli immobili concessi in piena proprietà alla Santa Sede senza il suo consenso. 9 Per eseguire ricerche di persone o di cose pertinenti al reato nelle chiese e, in genere, negli altri edifici destinati al culto basterà darne avviso all'autorità ecclesiastica (art. 5 legge 25.03.1985, n. 121, Nuovo concordato tra Stato e Chiesa). Adempimenti della P.G.: 9 Procedere solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 352 c.p.p.; 9 avvertire il titolare del luogo della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da persona di fiducia purché prontamente reperibile e, quest'ultima sia idonea a testimoniare negli atti del procedimento (art. 250 c.p.p.); 9 in assenza dell'interessato, rivolgere l'avviso ad un congiunto, coabitante o collaboratore ovvero al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 c.p.p.); 9 il titolare del luogo può essere invitato a consegnare la cosa ricercata; in caso positivo, può non darsi luogo alla perquisizione (art. 248,comma 1, c.p.p.); 9 indicare alla presenza di chi è stato compiuto l'atto; 9 la perquisizione può essere eseguita in qualsiasi orario nei luoghi diversi dal domicilio (art. 251 c.p.p.); 9 se l'atto viene eseguito in un’abitazione al di fuori dei limiti temporali imposti dall'art. 251, ossia prima delle ore sette e dopo le ore venti, è fatto obbligo alla p.g. di specificarne i motivi d'urgenza (art. 352, comma 3, c.p.p.); 9 indicare il luogo esatto ove le cose vengono rinvenute e le modalità di occultazione, nonché le immediate dichiarazioni rilasciate dal titolare del luogo; 9 indicare eventuali danni arrecati e i motivi che li hanno determinati; 9 procedere al sequestro delle cose rinvenute (art. 252 c.p.p.) effettuando una elencazione precisa e dettagliata nel verbale. Documentazione: 9 Verbale contestuale integrale attenendosi allo schema che segue; 9 il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (art: 137 c.p.p.); © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. 9 9 PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. consegnare copia del verbale al titolare del luogo perquisito; redigere eventuali verbali di sequestro, arresto o fermo. Termine di trasmissione: 9 Non oltre 48 ore allegando all'informativa (art. 352,comma 4, c.p.p.); 9 se si è proceduto all'arresto, rispettare i termini previsti dall'art. 386 (24 ore). Organo destinatario: 9 P. M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente in relazione al luogo ove l'atto è stato eseguito (art. 352, comma 4, c.p.p..); Norme di riferimento: 9 Artt. 352, 356, 357, comma 2 lett. d), 357, comma 4, 366, 247, 249, 431 c.p.p.; artt. 79 e 113 D.Lgs. 271/89. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. Stampato Intestazione dell’Ufficio o Reparto OGGETTO: Verbale di perquisizione locale ex art. 352, comma 1, c.p.p. eseguita nei confronti di ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ) identificato mediante ( ) n ( ) rilasciata/o da ( ) in data ( ), stato civile ( ) di condizione ( ) recapito telefonico ( ).L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ), noi sottoscritti Ufficiali di P.G., (Qualifica, cognome e nome), tutti effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto che alle ore ( ) del ( ), collaborati dagli Agenti di P.G. (Qualifica, cognome e nome), anch’essi effettivi presso l’ufficio scrivente, hanno proceduto alla perquisizione nel seguente luogo (Indicare compiutamente il luogo, abitazione, magazzino, ecc.).L’intervento è stato esperito perché:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) si era nella flagranza del reato di (Specificare la tipologia di reato) .b) dalle seguenti circostanze (Descrivere compiutamente fatti circostanze, cose, tracce o quant’altro che possa motivare la perquisizione in quel determinato luogo) discendeva il fondato motivo che in quel luogo si trovassero cose o tracce pertinenti al reato per cui si procede e che le stesse potessero modificarsi, disperdersi o cancellarsi.I sottoscritti danno atto che, presentatisi a (Generalità della persona che ha nella disponibilità il luogo specificando le eventuali relazioni con la persona nei cui confronti si procede), hanno esposto le ragioni dell’intervento rendendo la persona predetta edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o da persona idonea ai sensi dell’Art. 120 c.p.p. purchè prontamente reperibile e senza che ciò possa comportare ritardo nell’esecuzione dell’atto.A seguito di ciò la persona nella cui disponibilità sono i locali ha dichiarato:--------------------------------------------1) Intendo farmi assistere da ( ), che ha provveduto ad avvisare tramite utenza telefonica al numero ( ), intervenuto alle ore ( ).2) Non intendo farmi assistere da alcuno.---------------------------------------------------------------------------------------Eseguite accurate ricerche in tutti gli ambienti senza arrecare danno alcuno agli oggetti, ai mobili, alle suppellettili e ad ogni altra cosa, l’atto di P.G. dava esito negativo.-------------------------------------------------------Ovvero Eseguite accurate ricerche in tutti gli ambienti senza arrecare danno alcuno agli oggetti, ai mobili, alle suppellettili e ad ogni altra cosa, l’atto di P.G. dava esito positivo. Infatti, (Descrivere in quale ambiente e con quale modalità la cosa è stata rinvenuta) che è stato/a posta in sequestro per essere messo/a a disposizione della competente A.G., come da separato atto, poiché pertinente al reato per cui si procede.La perquisizione si è conclusa alle ore ( ) del ( ).Trattandosi di perquisizione locale eseguita nei confronti di persona sottoposta alle indagini ed essendo questa presente si è provveduto ad invitarla a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni ex Art.161 c.p.p., avvertendola dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e del fatto che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiararlo od eleggerlo, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ancorchè d’ufficio.---------------------------------------------------La persona sottoposta alle indagini ha chiesto che ogni comunicazione le fosse notificata presso ( ) ed ha nominato suo difensore di fiducia l’Avv. ( ) del foro di ( ) con studio in ( ) alla Via ( ) n. ( ).Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa rilettura e conferma viene sottoscritto in triplice copia di cui una consegnata a ( ), una trasmessa entro 48 ore alla Procura della Repubblica di ( ) per la convalida ed una agli atti dell’Ufficio scrivente.L’INDAGATO IL DIFENSORE GLI UFFICIALI DI P.G. N.B.: Qualora procedano solo Agenti di P.G. specificare i motivi di particolare necessità ed urgenza (Art.113 Att.); Se si tratta di perquisizione domiciliare e la stessa non è effettuata nel rispetto dei limiti temporali dell’Art.251 c.p.p. si dovranno specificare i motivi (Es. dispersione delle tracce o cancellazione delle stesse). Massimario © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. Cass. pen. Sez. III, 24 giugno 2009, n. 27194 La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini, dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa. (Rigetta, Trib. Palermo, 24 marzo 2009) Cass. pen. Sez. II Sent., 10-10-2007, n. 40833 I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile 2007) Cass. pen. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 15959 Qualora gli ufficiali e gli agenti, nella specie della Guardia di finanza, accedano nei locali di una impresa ai fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, gli stessi possono compiere, di propria iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., in ordine a reati di natura non fiscale o finanziaria soltanto ove, nell'ambito degli accertamenti programmati, trovino elementi dai quali emerga la flagranza di un reato diverso, atteso che le disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) non legittimano accessi finalizzati a scopi diversi, quali il controllo in materia di tutela del diritto d'autore, non potendosi attribuire natura di legge finanziaria alla legge n. 633 del 1941. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26 settembre 2005) Cass. pen. Sez. I, 9 marzo 2005, n. 10683 La disciplina dettata dall'art. 352 cod. proc. pen. in materia di perquisizioni d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria non trova applicazione con riguardo alle perquisizioni effettuate per motivi di sicurezza, ai sensi dell'art. 34 dell'ordinamento penitenziario, nelle celle occupate da detenuti in istituti carcerari, avendo queste carattere amministrativo e prescrivendo il citato art. 34 soltanto che la loro effettuazione avvenga nel rispetto della personalità dei detenuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la necessità della convalida, da parte dell'autorità giudiziaria, della perquisizione che aveva portato al rinvenimento ed al sequestro di un coltello nella cella occupata da un detenuto). Cass. pen. Sez. IV, 19 settembre 2002, n. 38014 L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla Polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi "senza diritto di essere preventivamente avvisato". Cass. pen. Sez. V Sent., 7 luglio 1999, n. 10478 L'inosservanza dell'art 114 disp.att.cod.proc.pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine (accertamenti urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e locali, nella flagranza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine generale ed assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari - ed essendosi, dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento - deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado. Cass. pen. Sez. VI, 9 giugno 1999, n. 2091 Quando gli agenti di polizia giudiziaria vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi connotati di gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso nella flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto intervento per gli accertamenti necessari, anche attraverso perquisizioni e sequestri, e non hanno alcun obbligo di illustrare, nel verbale redatto ex art. 357 c.p.p., l'eccezionalità del loro intervento ex art. 113 disp. att. c.p.p., essendo tale eccezionalità evidenziata concretamente dalla stessa situazione operativa. Cass. pen. Sez. VI Sent., 12 marzo 1996, n. 07045 I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 cod. proc. pen. attiene non alla efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti). Cass. pen. Sez. I, 30 ottobre 1995, n. 5430 Qualora in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che legittima "ex se", ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto conseguenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca. Cass. pen. Sez. III, 11 ottobre 1995, n. 3420 Ai sensi dell'art. 113 disp.att. c.p.p., gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 c.p.p. (perquisizioni e sequestri) possono essere legittimamente eseguiti dai vigili urbani in quanto l'urgenza che caratterizza la ratio della norma ricorre allorchè si tratta di impedire possibili "modifiche" realizzabili in tempi anche brevi come nel caso di costruzioni non in regola con gli atti autorizzativi della p.a.. Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 1995, n. 2051 Alla luce dell'attuale regime normativo, non è più contestabile l'esistenza di uno stretto rapporto funzionale tra l'atto di ricerca della prova (perquisizione) e l'atto di materiale apprensione della medesima (sequestro). Infatti, l'art. 191 c.p.p. pone l'inutilizzabilità a protezione del procedimento di "acquisizione" della prova e giustifica in via generale l'applicazione della medesima sanzione, in virtù di un'equiparazione ormai definitivamente sancita tra il profilo funzionale della prova e quello genetico. Pertanto, in virtù di uno stretto nesso strumentale che - malgrado l'autonomia dei controlli (artt. 352 e 355 c.p.p.) - lega la perquisizione al sequestro, l'illegittimità dell'una non può non estendersi al secondo, determinando l'inutilizzabilità probatoria delle cose sequestrate. (Nella specie, la Cassazione in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza di rigetto di un'istanza di riesame, proposta ai sensi degli artt. 324 e 355 c.p.p., nonchè il precedente decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla p.g.). Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 1995, n. 2051 Ove la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa ad una perquisizione locale, eseguendo un "accesso" in forza di norme tributarie specifiche (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35), per un servizio di investigazione e di controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia non finanziaria (nella specie, in materia di contraffazione di marchi: artt. 474 e 517 c.p.), la perquisizione è illegittima e, come tale, non è convalidabile dal p.m.. Cass. pen. Sez. VI, 8 giugno 1995 I divieti e le limitazioni stabiliti dall'art. 103 c.p.p. per gli atti ivi menzionati debbono ritenersi operanti con riguardo non ai soli soggetti che esercitano attività defensionale nel procedimento nell'ambito del quale si collocano gli atti predetti, ma a tutti coloro che, debitamente iscritti negli albi professionali, abbiano assunto difese in qualsivoglia altro procedimento. I divieti e le limitazioni anzidetti, peraltro, non incidono sul potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi previsti dall'art. 352 c.p.p., nè impediscono in assoluto l'effettuazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di soggetti che abbiano qualità di difensori, giacchè le intercettazioni vietate sono da ritenere soltanto quelle che attengono alla funzione esercitata, nello stesso procedimento o in altri, dai suindicati soggetti. Cass. pen. Sez. VI Sent., 22 maggio 1995, n. 02001 L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi "senza diritto di essere preventivamente avvisato". © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. Cass. pen. Sez. II, 12 aprile 1995, n. 2120 In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria autonomamente in sede di perquisizione il provvedimento di convalida del pubblico ministero mira non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura. Ne deriva che in sede di riesame del decreto di convalida la cognizione del Tribunale è limitata alla verifica della necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti e non può estendersi al vaglio di legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria. Cass. pen. Sez. I, 26 gennaio 1994, n. 501 L'assenza del difensore in caso di perquisizione e sequestro non determina nullità, giacchè quella prevista dall'art. 179 comma 1 c.p.p. si riferisce ai casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, mentre per gli atti sopra menzionati tale presenza è facoltativa. Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785 L'omissione dell'avvertimento all'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso della perquisizione e del sequestro operati dalla polizia giudiziaria integra una nullità sanabile, per mancata deduzione nei termini di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p. Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785 Qualora la polizia giudiziaria ometta di avvertire l'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso della perquisizione e del sequestro, a tale omissione non può rimediarsi mediante il relativo avvertimento, operato nel momento successivo dell'arresto. Cass. pen. Sez. Unite, 12 novembre 1993, n. 25 L'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 c.p.p. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal p.m. ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103 commi 3 e 4 c.p.p., anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta l'attività difensiva. (La Cassazione ha altresì evidenziato che poichè le garanzie previste per le ispezioni e le perquisizioni dai commi 3 e 4 dell'art. 103 c.p.p. si riferiscono ai soli atti disposti dall'autorità giudiziaria, resta fermo il potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi di cui all'art. 352 stesso codice). Cass. pen. Sez. VI, 23 ottobre 1992, n. 11908 In tema di ispezione e perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp.att. c.p.p.) deve essere dato senza necessità di pronuncia o attestazione di alcuna formula sacramentale, purchè esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella specie è stata ritenuta formula idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 114 disp.att. l'aver la polizia giudiziaria domandato all'indagato "se voleva l'avvocato"). Cass. pen. Sez. IV, 12 aprile 1992 Gli accertamenti urgenti indicati dall'art. 354 c. p. p., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo di ufficio a norma dell'art. 431 stesso codice, non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore; tanto si desume dalla stessa lettera dell'art. 356, che, nel fare riferimento all'art. 354 (oltre che al precedente art. 352) prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato dal loro compimento (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema corte ha ritenuto che la nullità ex art. 178 lett. c), dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla p. g. sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo di ufficio a norma della lett. b), dell'art. 431 in quanto atti non ripetibili). Ass. App. L'Aquila, 29 gennaio 1992 Non sussiste nullità di perquisizione per mancata assistenza del difensore qualora questi si sia allontanato prima del completamento delle operazioni per dichiarati impegni professionali. Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 1992 La perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato necessita di autonoma convalida da parte del p. m., ai sensi dell'art. 352, 4° comma, c. p. p. quando si conclude con un verbale delle operazioni compiute, contenente gli accertamenti, le eventuali tracce raccolte ed i rilievi eseguiti; allorquando, invece, la perquisizione si traduce in sequestro di beni al fine di sottrarli alla libera disponibilità dell'indagato, la © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE Art. 352 C.P.P. convalida del sequestro si estende alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nella flagranza di reato. Cass. pen. Sez. II, 10 dicembre 1990 Il sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria a seguito di perquisizione illegittimamente compiuta e della quale manca la convalida è pure illegittimo e non può essere convalidato. Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717 È legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, n. 1, c. p. p., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, n. 2, stesso codice, ricorrendo gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie della guardia di finanza abbia rilevato la condotta illecita nell'attualità (art. 382, n. 1, c. p. p.) della sua consumazione - materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione - per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti - che altro non è che una forma di reato permanente (art. 382, n. 2, stesso codice). Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717 Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell'accesso nei locali delle imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all'arma della guardia di finanza effettuarono l'accesso nei locali dell'impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all'evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell'illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali. Trib. Roma, 21 dicembre 1989 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 352 e 355 c. p. p., in relazione agli art. 13 e 14 cost., nella parte in cui non prevedono l'inefficacia e la revoca ex lege delle perquisizioni e dei sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria e non convalidati dal p. m. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it