AMIF – ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND
Emergency Assistance
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND
(AMIF)
EMERGENCY ASSISTANCE
FAQ
vs 20/01/15
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AMIF – ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND
Emergency Assistance
FAQ - Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale
“Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori
stranieri non accompagnati”
1)
Può l'ente locale (p.e. il comune) essere partner di più proposte progettuali?
L'Ente Locale, così come tutti gli altri soggetti proponenti, non può essere partner di più proposte
progettuali ma solo di una, si veda in proposito il punto 4.2 dell'Avviso in questione.
2)
A chi competono i costi relativi al “trasferimento, a cura degli operatori delle strutture di
accoglienza per mnsa, dai luoghi di sbarco/arrivo presso i centri” ed al “ trasferimento dei mnsa da
strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di secondo livello”?
Tutti i trasferimenti dei minori sia dai luoghi di sbarco alle strutture temporanee che da quest'ultime
alle strutture di secondo livello sono a carico del progetto.
3)
Cosa si intende per “progetti realizzati e obiettivi conseguiti nel periodo tra 2008/2014”, è
un requisito essenziale per il soggetto proponente ed eventuali partner aver maturato esperienza
specifica nella gestione dei progetti (di cui sopra) nel periodo 2008/2014?
Come indicato all’art. 9.3 lett. b dell'Avviso in questione, ci si riferisce all'esperienza
professionale pregressa maturata nel settore; non è ritenuta requisito essenziale ma dà luogo a
punteggio come indicato nella tabella di valutazione del progetto (art. 14.1 dell’avviso).
4)
Per quanto concerne l’accreditamento/autorizzazione provvisoria, basta la sottoscrizione del
comune in cui ricade l'immobile per l'accoglienza?
L'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata dal soggetto competente rilasciata in base alla
normativa regionale di riferimento.
5)
Nell’avviso si legge che ciascuna proposta progettuale non potrà avere un costo superiore a
€ 741.894,00. Tale costo deve essere considerato come un costo fisso oppure come un costo
variabile che si modifica a seconda delle presenze giornaliere dei minori non accompagnati
all'interno della/e struttura/e?
Il costo di euro 741.894,00 è da intendersi come costo massimo, garantendo tuttavia, per il periodo
di attuazione, la disponibilità di 50 posti giornalieri.
6)
Considerando che l’avviso prevede la disponibilità di 50 posti giornalieri, l'accoglienza potrà
essere garantita all'interno di più strutture? Il team multidisciplinare, composto come indicato al
punto 6.2, dovrà essere garantito per ogni singola struttura?
L'accoglienza potrà essere garantita in più strutture che insistono in una medesima Regione o
Provincia Autonoma per una disponibilità di 50 posti giornalieri. Il team multidisciplinare dovrà
essere garantito ed operare all’interno di ciascuna proposta progettuale.
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7)
Come regolarsi in assenza di una specifica normativa regionale per la definizione degli
standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati?
In assenza di una normativa regionale, le strutture dovranno, in ogni caso, conformarsi ai parametri
individuati nell'avviso in questione, ferma restando la definitiva autorizzazione della Regione.
8)
Un ente pubblico partecipa selezionando una struttura di accoglienza
accreditata
ed
in
possesso
dei
requisiti
previsti
dall’avviso;
tale
struttura
garantirà
le
prestazioni
richieste.
Si
chiede
se
tale
struttura
debba essere inserita con il ruolo di partner o di fornitore.
Se la struttura dovesse essere indicata come fornitore, questa, per legge, dovrebbe essere stata
individuata con procedura ad evidenza pubblica; diversa sarebbe l'individuazione della struttura
come partner che, in quanto tale, agisce proprio in regime di co-partenariato.
9)
L’art. 6.1. lett. a) dell'Avviso prevede il “Trasferimento, a cura degli operatori delle strutture
di accoglienza per MSNA, dai luoghi di sbarco/arrivo ai centri”. In che modo gli operatori delle
strutture dovranno collaborare con le Autorità del Ministero in tale operazione? La previsione è che
gli operatori prelevino i minori dai luoghi di sbarco e li accompagnino sotto la propria
responsabilità al centro di destinazione?
Il trasferimento dei minori dai luoghi di sbarco alle strutture di destinazione deve essere effettuato
dagli operatori del progetto ammesso a finanziamento.
10)
Esaurite le giornate di accoglienza complessive a favore dei msna previste dal progetto, chi
effettuerà la presa in carico dei minori qualora ve ne fosse ancora la necessità?
Al termine del periodo complessivo previsto per la prima accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, questi potranno essere ospitati, secondo quanto previsto dalla circolare di indirizzo
del 25 luglio 2014, in strutture incardinate nelle rete SPRAR - sistema di protezione per i richiedenti
asilo e i rifugiati, e sarà cura del soggetto beneficiario effettuare il trasferimento, preventivamente
sentito l’ANCI Servizio Centrale.
11)
“Ciascun progetto dovrà garantire la disponibilità di 50 posti giornalieri". Con tale
disposizione s'intende affermare la necessità di garantire n. 50 posti letto (e quindi tale requisito
sottintende "residenzialità"), oppure i posti letto da garantire possono essere anche in numero
inferiore a 50 (e dunque il requisito si riferisce ad accoglienza soltanto diurna e, magari in parte,
anche notturna)?
Si tratta di progetto di accoglienza in regime residenziale per 50 posti dislocati anche in varie
strutture.
12)
I progetti possono prevedere la disponibilità di più di 50 posti giornalieri?
La disponibilità della struttura dovrà essere di 50 posti giornalieri; tale disponibilità non potrà essere
modificata, né in eccesso né in difetto.
13)
La regione Calabria non disponendo di normativa autonoma
in tema di
autorizzazioni/accreditamento si rifà a quanto previsto dal DM 308/2001 che prevede il
dimensionamento massimo di 10 posti più 2 di emergenza. Tale stato di cose non permetterebbe
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l’autorizzazione di strutture con più di 10 posti. In questo specifico caso esiste una disciplina
derogatoria alla norma? E’ ammessa la proposta progettuale che preveda 5 strutture collegate e
gestite dallo stesso soggetto?
La proposta progettuale può prevedere più strutture, fino al raggiungimento di 50 posti giornalieri,
purché insistano nello stesso ambito regionale o Provincia Autonoma.
14)
La modulistica predisposta per Prefetture/UTG, Comuni e ASP non prevede di esprimere il
proprio assenso se non per strutture già autorizzate, e per quelle in attesa di provvedimento
regionale?
La modulistica inserita è in formato facsimile e, pertanto, può essere modificata inserendo “struttura
in fase di autorizzazione”.
15)
Cosa si intende per provvedimento di accreditamento relativo alla/e struttura/e, rilasciato
dalle Autorità territorialmente competenti?
Il provvedimento di accreditamento rilasciato dalle Regioni autorizza la struttura ad operare a
favore dei minori stranieri non accompagnati.
16)
E’ possibile rendicontare i costi di ristrutturazione della struttura?
Non è possibile ottenere ulteriori risorse per la ristrutturazione del centro; sarà possibile ottenere il
rimborso per le spese di piccola manutenzione / adeguamento della struttura.
17)
È necessario che oltre al capofila si registrino con proprio account anche i partners di
progetto?
Deve registrarsi, tramite il proprio account, solo il Soggetto Proponente Capofila.
18)
I soggetti individuati dall’Avviso all’art 6.3 lettera ii) possono presentare la proposta
progettuale come capofila o partner di progetto?
No, i soggetti individuati al suddetto articolo svolgono azioni di supporto di sistema ai progetti
ammessi al finanziamento e sono da considerarsi Partner del Ministero dell’Interno nell’ambito
della Misura Emergenziale del FAMI.
19)
Un consorzio può avvalersi dell'esperienza maturata dai propri soci nella gestione dei servizi
dedicati ai msna e delle strutture degli enti associati?
SI, ma solo se i suddetti soci ed enti associati partecipano in partenariato con il consorzio alla
proposta progettuale. A tal fine il consorzio proponente dovrà esplicitamente indicare al momento
della trasmissione della proposta, quali siano i soci/enti associati di cui intenda avvalersi ai fini della
partecipazione all’Avviso, tenendo presente comunque il limite di 5 partner in aggiunta al capofila.
20)
In relazione al punto 4.2 "Condizioni di partecipazione" dell'Avviso Pubblico
"Miglioramento delle capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non
accompagnati" FAMI 2014-2020, in caso di partecipazione di più enti associati come Associazione
Temporanea di Imprese (ATI) o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) questi soggetti
possano essere considerati come un unico soggetto proponente all'interno dei 5 possibili.
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La risposta al quesito sopra rimane valida anche per ATI o RTI non ancora costituite, ma che
intendono partecipare alla gara?
La partecipazione/costituzione di Associazioni Temporanee di impresa (ATI) o Raggruppamenti
Temporanei di impresa (RTI), non è pertinente alla fattispecie in oggetto che non si configura come
una gara di appalto bensì come un avviso pubblico.
Fermo restando quanto sopra precisato, gli Enti associati in forma di ATI o RTI non possono essere
considerati come un unico soggetto proponente, ai fini del limite massimo di 5 partner in aggiunta
al capofila, previsto all’art. 4.2 dell’Avviso in oggetto.
21)
La Regione può essere soggetto proponente ai sensi del punto 4.1 dell’avviso, su un solo
(n.1) progetto, pena esclusione, e può contestualmente rilasciare le lettere di attestazione di cui alla
nota 2, punto 6.3, lett i) del suddetto avviso anche su altri e diversi progetti?
La Regione può essere soggetto proponente ai sensi del punto 4.1 dell’avviso e deve (de jure)
rilasciare le lettere di attestazione alle strutture, site all’interno della Regione, individuate da
soggetti proponenti diversi.
22)
Considerato che le azioni previste dall'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a
valere sulle Misure Emergenziali FAMI 2014-2020, si chiede di conoscere se in materia di requisiti
strutturali, stante l'assenza di regolamentazione regionale attuativa, vanno considerati vincolanti le
sole previsioni del D.M. 308/2001 con particolare riferimento alle strutture ricettive.
I requisiti strutturali sono decisi e regolamentati dalle Regioni territorialmente competenti. Si prega
pertanto di volersi attenere alle rispettive normative regionali di riferimento.
23)
Possono essere inseriti nel progetto solo i minori che vengono segnalati dal luogo di sbarco
o anche i MSNA che si presentano direttamente presso l’Ente Locale, chiedendo di essere collocati
perché privi di riferimenti parentali?
L’Avviso prevede come destinatari delle proposte progettuali, i MSNA che giungono nel territorio
nazionale a seguito di eventi di sbarco. L’Amministrazione si riserva di dare sul punto indicazioni
di maggior dettaglio in fase di attuazione delle attività progettuali.
24)
Una volta terminati i 60 o i 90 gg di accoglienza, dove dovranno essere trasferiti i MSNA in
seconda accoglienza in assenza di posti nelle strutture SPRAR?
Ciascun Beneficiario Finale, al fine di attuare i trasferimenti dei destinatari presso le strutture di
seconda accoglienza, deve interfacciarsi con il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per
richiedenti Asilo e Rifugiati – ANCI per l’individuazione delle soluzioni di accoglienza.
25)
Rispetto al punto 6 – b, essendo l’identificazione e l’accertamento della minore età in capo
alle FF.OO., cosa si intende per “spazio che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di
svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età”
fra i requisiti necessari delle strutture?
Ciascuna struttura individuata nella proposta dovrà essere dotata di spazi che consentano ai
rappresentati delle competenti Autorità, di svolgere le attività finalizzate alle procedure di
identificazione ed accertamento della minore età (Es. spazi comuni, sale riunioni, uffici).
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26)
I 50 posti richiesti dovranno essere garantiti esclusivamente ai destinatari MSNA che
giungono in Italia a seguito di eventi di sbarco a partire dal 16 febbraio 2015, o possono accogliere
MSNA già presenti nelle proprie strutture?
Ciascun progetto dovrà garantire la disponibilità di 50 posti giornalieri dedicati in via esclusiva alle
attività previste dal presente Avviso. Si precisa che i posti potranno essere attivati su più strutture
sempre nel limite di 50 posti. L’Amministrazione si riserva di dare sul punto indicazioni di maggior
dettaglio in fase di attuazione delle attività progettuali.
27)
In riferimento al punto 6 – 2 i) dell’Avviso, si vuole comprendere chi dovrà essere
l’interlocutore del Ministero dell’Interno e delle Autorità competenti, tenendo conto che la prassi in
atto, utilizzata dalla Magistratura e condivisa con l’Ente locale, è di attribuire tutela sul minore al
Comune di Milano e non ad altri soggetti.
Ciascuna proposta dovrà prevedere un coordinatore/responsabile che opererà nella/e struttura/ e di
accoglienza individuata/e ed avrà la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA
all’interno della singola struttura e dovrà interfacciarsi con i referenti per l’Avviso individuati
nell’ambito del Ministero dell’Interno in qualità di Amministrazione procedente, nonché con le altre
Autorità competenti (Es. Tribunale dei Minori, Forze di Polizia).
28)
Possono partecipare con due diverse proposte progettuali un consorzio di cooperative sociali
ed un suo socio?
È fatto assoluto divieto, pena l’esclusione, ai Soggetti Proponenti di partecipare al presente Avviso
in forma singola qualora abbiano partecipato all’Avviso medesimo in consorzio o in altra forma
associata, come previsto dall’art. 4.2 dell’Avviso.
29)
Il punto 6.2 dell’avviso fa riferimento alla presenza in struttura di almeno 4 educatori, 2
operatori di vigilanza per le ore notturne e altre figure professionali. Per quanto riguarda la stesura
del progetto e quindi del piano finanziario, bisogna fare riferimento a una tabella oraria? per quante
ore al giorno dovrebbero essere previste tali figure professionali?
L’Avviso non prevede un numero di ore giornaliere da garantire, ma esclusivamente la presenza,
almeno, di alcune figure per ciascuna categoria professionale che dovrà essere garantita nell’ambito
di ogni proposta progettuale. La commissione di valutazione valuterà tuttavia la congruità della
presenza di dette figure al fine di una più efficace erogazione dei servizi a favore dei MSNA. Si
precisa inoltre che la quantificazione delle ore che si prevede di erogare nell’intero periodo
progettuale, sarà comunque utile a codesto Proponente ai fini della compilazione del Budget (All.5
– Modello di Budget) e della determinazione del costo da sostenere per la singola risorsa.
30)
Si richiede un chiarimento riguardo al budget relativo all'avviso "Miglioramento della
capacità del territorio italiano di accogliere MSNA".
Il budget di € 741.894,00 deve essere comprensivo del cofinanziamento del beneficiario e/o dei
partner oppure al budget complessivo di € 741.894,00 si può aggiungere il cofinanziamento da parte
del beneficiario e/o dei partner?
L’Avviso prevede che ciascuna proposta progettuale possa avere un costo massimo pari ad €
741.894,00, ripartiti tra un finanziamento comunitario fisso pari al 90% del costo complessivo di
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progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 10%. Non sono previste all’interno del
budget ulteriori forme di co-finanziamento.
Si precisa, in aggiunta a quanto sopra rappresentato, che il Modello A - DOMANDA DI
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO - allegato all’Avviso, prevede l’eventualità che il Soggetto
Proponente e/o Capofila possa indicare un cofinanziamento ulteriore rispetto all’importo massimo
previsto dal budget (ripartito tra quota comunitaria e nazionale) per servizi aggiuntivi.
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