OBBLIGHI DEL LAVORATORE * OBBLIGHI DEL LAVORATORE Prestazione di lavoro subordinato Diligenza (art. 2104, c. 1, c. c.) Obbedienza (art. 2104, c. 2, c. c.) Fedeltà (art. 2105) * OBBLIGO DI DILIGENZA Art. 2104, 1°comma Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’ impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). * La “diligenza”: criteri di valutazione DILIGENZA 2. Interesse dell’impresa 1. Natura prestazione dovuta (artt. 1176, 1175 e 1375 cc) Il lavoratore pone in essere una prestazione diligente, se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di prestazione dovuta 3. Interesse della produzione nazionale * Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cioè, comportarsi in modo da non ledere l’interesse dell’altro oltre il limite della legittima tutela dell’ interesse proprio) * Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. ● (Cioè, del cittadino medio ma anche avveduto che vive in un determinato contesto sociale, secondo i tempi e le abitudini) Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ● * Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. (La buona fede si atteggia come impegno o obbligazione di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell’ altra parte) * La “diligenza” secondo la natura della prestazione dovuta Non basta eseguire gli “ordini” ! L’obbligo di diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L’obbligo di diligenza, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione – indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro – secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono (Cass. 27 * settembre 2000 n. 12769). Segue Anche i compiti accessori devono essere adempiuti ! L’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori, strumentali ad un’utile prestazione, purché questi non formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori (Cass. 28/3/92 n. 3845). * LA DILIGENZA non sono obbligazioni autonome, ma costituiscono specificazioni dell’ obbligazione lavorativa e concorrono alla determinazione del suo contenuto applicazione al rapporto di lavoro del generale principio di cui all’art. 1176 c.c. Trovano applicazione i generici obblighi di correttezza e buona fede propri dell’esecuzione di ogni prestazione contrattuale. Il grado minimo di diligenza richiesta è quindi quello del “buon padre di famiglia” per indirizzo costante della giurisprudenza l’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa, secondo la natura di essa, ma anche nell’ esecuzione di quei comportamenti accessori che si rendono necessari nell’interesse del datore ad un’utile prestazione PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO * Interesse superiore della produzione nazionale: tale riferimento, non ancora espunto dal Codice, deve ritenersi abrogato in conseguenza della caduta del sistema corporativo. Isolate voci in dottrina hanno collegato tale parametro al dovere di solidarietà economica di cui all’art. 2 Cost., od al criterio di utilità sociale di cui all’ art. 41 Cost. ●Interesse dell’impresa: la prestazione dovuta dal lavoratore va rapportata anche alle particolari esigenze dell’ organizzazione in cui il lavoro si inserisce. Concretizzazione del parametro della diligenza richiesta. La prestazione va comunque rapportata, ai fini dell’individuazione del grado di diligenza richiesta, alle particolari esigenze dell’ organizzazione in cui il rapporto si inserisce, così da renderla coordinabile con le altre. ● Natura della prestazione dovuta: il contenuto di tale obbligo va determinato in concreto, avuto riguardo alla natura dell’attività prestata. Al variare delle mansioni varierà anche il contenuto e l’intensità di tale obbligo. Il lavoratore dovrà quindi commisurare il grado della sua diligenza avuto riguardo alla tipologia della prestazione cui è contrattualmente tenuto ● oltre alle sanzioni disciplinari, la violazione di tale obbligo comporta il riconoscimento del danno cagionato al datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale * Segue Fare e NON FARE Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore di lavoro, con riferimento al comportamento del dipendente assunto in qualità di autista, che abbia subito una rapina del carico trasportato ad opera di uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva concesso un passaggio a bordo dell’automezzo della Società (Cass. 3/2/99 n. 950). * Segue Diligenza e aspetto fisico E’ scorretto il comportamento dell’ impiegato di banca che si presenti al lavoro vestito da sceriffo del far west, con tanto di cappellone e stella sul bavero (Trib. Latina 19.09.89), ovvero in canottiera (Cass. 21.12.2001 n. 13829) * Segue Diligenza e aspetto fisico Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l’omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali (Corte di Appello di Milano, 9 aprile 2002) * La “diligenza” secondo l’interesse dell’impresa Fare e NON FARE “Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall’art. 2104 cc, dovendo essere valutato in relazione alla particolare natura della prestazione ed all’interesse dello imprenditore, comporta, nel dipendente addetto agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre a favorire nelle trattative l’interesse del fornitore invece che quello del datore di lavoro” (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951). * I criteri di valutazione del comportamento diligente Quanto diligente? Il grado di diligenza richiesta dall’art. 2104 cc varia in relazione alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro natura, nonché al contesto ambientale in cui tipicamente queste mansioni vengono adempiute (Cass. 22/5/2000 n. 6664). * OBBLIGO DI OBBEDIENZA Art. 2104, 2° comma Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende * DOVERE DI OBBEDIENZA Base normativa art. 2104, secondo comma ha natura di soggezione giuridica in senso proprio, in quanto il lavoratore soggiace agli effetti dell’esercizio del potere altrui ed alle modificazioni che questo produce nella sua sfera giuridica il potere direttivo, cui si contrappone il dovere di obbedienza, costituisce specificazione dell’obbligazione lavorativa. Secondo parte della dottrina va inteso come onere coordinato al diritto di credito; secondo altri come situazione giuridica attiva del creditore/datore di lavoro nella obbligazione di lavoro inerisce su -modalità di esecuzione della prestazione -modalità di organizzazione del lavoro e dell’inserimento nella stessa del lavoratore -piano disciplinare (inosservanza delle medesime disposizioni) LIMITI posti dalla legge (L. 300/1970) e dai contratti collettivi. Funzionalità dello stesso obbligo di obbedienza alle esigenze tecniche dell’organizzazione produttiva * CONTENUTO il prestatore di lavoro deve osservare le disposizioni per -esecuzione -disciplina del lavoro impartite da -imprenditore -collaboratore dell’ imprenditore da cui il lavoratore gerarchicamente dipende N.B.: la posizione debitoria del prestatore di lavoro non può essere estesa a comportamenti che non siano ragionevolmente richiesti da esigenze organizzative, es.: il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esigenze tecniche e produttive: art. 2103 c.c. in conseguenza delle limitazioni al potere direttivo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori il lavoratore può legittimamente rifiutare le direttive impartitegli che contrastino con tali limiti VIOLAZIONE (art. 2106 c.c.): applicazione di sanzioni disciplinari secondo il principio della proporzionalità tra violazione e sanzione spersonalizzazione del rapporto aspetto fondamentale della subordinazione intesa come * esigenza tecnica e funzionale all’organizzazione dell’impresa Art. 2105. Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. * Art. 2105 cc “Obbligo di fedeltà” 3 obblighi particolari: non concorrenza; ●segretezza; ●divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole per l’ impresa. ● * OBBLIGO DI FEDELTA’ N.B.: tale disciplina è estesa a tutti i lavoratori, anche a quelli adibiti a mansioni meramente esecutive, tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che l’obbligo di fedeltà è tanto più intenso quanto è più alto il grado ricoperto dal lavoratore all’interno dell’azienda (si veda il riconoscimento della legittimità di quelle clausole collettive che impongono al personale direttivo di non svolgere attività contrarie all’interesse dell’azienda Prima fonte legislativa di un obbligo di fedeltà è il RDL 1825/1924, che disciplina il contratto di impiego privato; tale normativa è stata poi estesa, con l’entrata in vigore del Codice civile a tutte le categorie di lavoratori * CONTENUTO divieto di: -trattare affari, per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore (datore di lavoro) -divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa -fare uso di notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa in modo tale da potere arrecare alla stessa pregiudizio obbligo di riservatezza obblighi penalmente sanzionati (artt. 622 e 623 c.p.) * sono obblighi di non fare, accessori rispetto alla prestazione di lavoro, autonomi rispetto all’obbligo di lavorare. Specificazioni in materia di rapporto di lavoro, dell’art. 1175 c.c., secondo cui creditore e debitore si debbono comportare secondo correttezza, nonché dell’art. 1375, che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede. A cagione del suo fondamento contrattuale, l’obbligo di fedeltà ha vigore solo per la durata del rapporto di lavoro, al contrario dell’obbligo di riservatezza che permane con conseguente responsabilità risarcitoria dall’art. 2125 c.c. è prevista la possibilità di un’ estensione del divieto di concorrenza per un certo periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro è controverso se tale elencazione abbia valore tassativo o sia passibile di estensione: dottrina: restia ad ammettere generiche estensioni giurisprudenza: anche recentemente l’autorità giudiziaria ha mostrato di accogliere un’interpretazione estensiva dell’art. 2105, ricomprendendovi anche comportamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente previsti (Cass. * 16.6.1994, n. 5833, in G.I. 1995, I, I, 424) L’obbligo di segretezza nella giurisprudenza Viola l’obbligo di segretezza il dipendente che trasmetta notizie riguardanti la partecipazione ad una gara d’ appalto dell’azienda presso cui lavora ad altra società poi rimasta aggiudicataria dei lavori (Cass. pen. 12/4/1985). ● * Il divieto di utilizzo pregiudizievole di notizie nella giurisprudenza Il lavoratore che produca in una controversia intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viola l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 cc., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’ azienda ● (Cass. 4 maggio 2002 n. 6420). Tav. * Segue La sottrazione di documenti aziendali viola l’art. 2105 cc. senza che rilevi in contrario l’intento del lavoratore di farne un uso meramente processuale, atteso che il contrasto tra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale ed il diritto del datore alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore ma deve essere valutato nella sede giudiziaria, ove il datore a fronte dell’ eventuale ordine d’ispezione o di esibizione, può resistere, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento (Cass. 25 ottobre 2001 n. 13188) ● * PATTO DI NON CONCORRENZA Base normativa artt. 2125, 2596 c.c. contenuto: limita convenzionalmente lo svolgimento del prestatore di lavoro per un periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro requisiti: forma scritta deve essere previsto un corrispettivo a favore del lavoratore -oggetto tre anni limiti: -tempo cinque anni per i dirigenti se superiore si riduce nella misura suindicata -luogo * Divieto di non concorrenza: è quello stabilito nell’art. 2105 c.c. che vincola il lavoratore durante il rapporto di lavoro ●Patto di non concorrenza: è un contratto che vincola il lavoratore in un momento successivo alla cessione del rapporto di lavoro ●Concorrenza sleale: è l'utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno (es. utilizzo di nomi o marchi che ricordino quelli di altre aziende (fino ad arrivare alla contraffazione) o la diffusione di informazioni che gettino discredito sulle attività dei concorrenti) ● *