OBBLIGHI DEL
LAVORATORE
*
OBBLIGHI DEL
LAVORATORE
Prestazione di
lavoro subordinato
Diligenza
(art. 2104, c. 1, c.
c.)
Obbedienza
(art. 2104, c. 2, c.
c.)
Fedeltà
(art. 2105)
*
OBBLIGO DI
DILIGENZA
Art. 2104, 1°comma
Diligenza del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve
usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’
impresa e da quello
superiore della produzione
nazionale (1176).
*
La “diligenza”: criteri di
valutazione
DILIGENZA
2. Interesse
dell’impresa
1. Natura prestazione
dovuta
(artt. 1176, 1175 e 1375
cc)
Il lavoratore pone in
essere una prestazione
diligente, se osserva le
regole di tecnica e di
esperienza connaturate
al tipo di prestazione
dovuta
3. Interesse della produzione nazionale
*
Art. 1175 c.c.
Comportamento secondo
correttezza
Il debitore e il creditore devono
comportarsi secondo le regole
della correttezza
(Cioè, comportarsi in modo da non
ledere l’interesse dell’altro oltre il
limite della legittima tutela dell’
interesse proprio)
*
Art. 1176 c.c.
Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il
debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia.
●
(Cioè, del cittadino medio ma anche
avveduto che vive in un determinato
contesto sociale, secondo i tempi e le
abitudini)
Nell'adempimento delle
obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività
esercitata
●
*
Art. 1375 c.c.
Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito
secondo buona fede.
(La buona fede si atteggia come
impegno o obbligazione di solidarietà,
che impone a ciascuna delle parti di
tenere quei comportamenti che siano
idonei a preservare gli interessi dell’
altra parte)
*
La “diligenza” secondo la natura
della prestazione dovuta
Non basta
eseguire gli
“ordini” !
L’obbligo di diligenza non coincide con il
dovere di osservare le disposizioni date dal
datore di lavoro, di modo che esso non possa
ritenersi violato laddove tali disposizioni non
siano state impartite o comunque non
risultino violate. L’obbligo di diligenza,
invece, impone al lavoratore di eseguire la
prestazione – indipendentemente dalle
direttive impartite dal datore di lavoro –
secondo la particolare qualità dell’attività
dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili
professionali che la definiscono (Cass. 27 *
settembre 2000 n. 12769).
Segue
Anche i compiti
accessori devono
essere adempiuti !
L’obbligo di diligenza si sostanzia non
solo nell’esecuzione della prestazione
lavorativa secondo la particolare
natura di essa (diligenza in senso
tecnico), ma anche nell’esecuzione dei
comportamenti accessori, strumentali
ad un’utile prestazione, purché questi
non formino oggetto delle specifiche
mansioni di altri lavoratori (Cass.
28/3/92 n. 3845).
*
LA DILIGENZA
non sono
obbligazioni
autonome, ma
costituiscono
specificazioni dell’
obbligazione
lavorativa e
concorrono alla
determinazione
del suo contenuto
applicazione al rapporto di lavoro del
generale principio di cui all’art. 1176
c.c. Trovano applicazione i generici
obblighi di correttezza e buona fede
propri dell’esecuzione di ogni
prestazione contrattuale. Il grado
minimo di diligenza richiesta è quindi
quello del “buon padre di famiglia”
per indirizzo costante della
giurisprudenza l’obbligo di diligenza si
sostanzia non solo nell’esecuzione
della prestazione lavorativa, secondo
la natura di essa, ma anche nell’
esecuzione di quei comportamenti
accessori che si rendono necessari
nell’interesse del datore ad un’utile
prestazione
PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
*
Interesse superiore della
produzione nazionale: tale
riferimento, non ancora espunto
dal Codice, deve ritenersi
abrogato in conseguenza della
caduta del sistema corporativo.
Isolate voci in dottrina hanno
collegato tale parametro al
dovere di solidarietà economica
di cui all’art. 2 Cost., od al
criterio di utilità sociale di cui all’
art. 41 Cost.
●Interesse dell’impresa: la
prestazione dovuta dal
lavoratore va rapportata anche
alle particolari esigenze dell’
organizzazione in cui il lavoro si
inserisce. Concretizzazione del
parametro della diligenza
richiesta. La prestazione va
comunque rapportata, ai fini
dell’individuazione del grado di
diligenza richiesta, alle
particolari esigenze dell’
organizzazione in cui il rapporto
si inserisce, così da renderla
coordinabile con le altre.
●
Natura della
prestazione dovuta: il
contenuto di tale obbligo
va determinato in
concreto, avuto riguardo
alla natura dell’attività
prestata. Al variare delle
mansioni varierà anche
il contenuto e l’intensità
di tale obbligo.
Il lavoratore dovrà
quindi commisurare il
grado della sua
diligenza avuto riguardo
alla tipologia della
prestazione cui è
contrattualmente tenuto
●
oltre alle sanzioni
disciplinari, la violazione
di tale obbligo comporta
il riconoscimento del
danno cagionato al
datore di lavoro a titolo
di responsabilità
contrattuale
*
Segue
Fare e NON FARE
Ha diritto al risarcimento del danno
subito il datore di lavoro, con
riferimento al comportamento del
dipendente assunto in qualità di
autista, che abbia subito una rapina del
carico trasportato ad opera di uno
sconosciuto autostoppista, al quale
aveva concesso un passaggio a bordo
dell’automezzo della Società (Cass.
3/2/99 n. 950).
*
Segue
Diligenza e aspetto fisico
E’ scorretto il comportamento dell’
impiegato di banca che si presenti al
lavoro vestito da sceriffo del far
west, con tanto di cappellone e stella
sul bavero (Trib. Latina 19.09.89),
ovvero in canottiera (Cass. 21.12.2001
n. 13829)
*
Segue
Diligenza e aspetto fisico
Non è punibile in via disciplinare il
lavoratore addetto al reparto di
gastronomia di un supermercato, per
l’omissione della rasatura quotidiana
della barba, richiesta da precise
istruzioni aziendali (Corte di Appello
di Milano, 9 aprile 2002)
*
La “diligenza” secondo l’interesse
dell’impresa
Fare e NON FARE
“Il dovere imposto al prestatore di lavoro
dall’art. 2104 cc, dovendo essere valutato
in relazione alla particolare natura della
prestazione
ed
all’interesse
dello
imprenditore, comporta, nel dipendente
addetto agli acquisti, il divieto di
accettare dai fornitori elargizioni e
donativi tali, per la loro entità, da indurre
a favorire nelle trattative l’interesse del
fornitore invece che quello del datore di
lavoro” (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951).
*
I criteri di valutazione del
comportamento diligente
Quanto diligente?
Il grado di diligenza richiesta dall’art.
2104 cc varia in relazione alla
posizione
del
dipendente,
alla
qualifica professionale, alle mansioni
ed alla loro natura, nonché al
contesto
ambientale
in
cui
tipicamente queste mansioni vengono
adempiute (Cass. 22/5/2000 n.
6664).
*
OBBLIGO DI
OBBEDIENZA
Art. 2104, 2° comma
Deve inoltre osservare le
disposizioni per l’esecuzione e
per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende
*
DOVERE DI OBBEDIENZA
Base normativa
art. 2104, secondo comma
ha natura di soggezione giuridica
in senso proprio, in quanto il
lavoratore soggiace agli effetti
dell’esercizio del potere altrui ed
alle modificazioni che questo
produce nella sua sfera giuridica
il potere direttivo, cui si
contrappone il dovere di
obbedienza, costituisce
specificazione dell’obbligazione
lavorativa. Secondo parte della
dottrina va inteso come onere
coordinato al diritto di credito;
secondo altri come situazione
giuridica attiva del
creditore/datore di lavoro nella
obbligazione di lavoro
inerisce su
-modalità di esecuzione
della prestazione
-modalità di
organizzazione del
lavoro e dell’inserimento
nella stessa del
lavoratore
-piano disciplinare
(inosservanza delle
medesime disposizioni)
LIMITI
posti dalla legge (L. 300/1970) e dai contratti collettivi.
Funzionalità dello stesso obbligo di obbedienza alle
esigenze tecniche dell’organizzazione produttiva
*
CONTENUTO
il prestatore di lavoro deve osservare
le disposizioni per
-esecuzione
-disciplina
del lavoro
impartite da
-imprenditore
-collaboratore
dell’
imprenditore da cui il lavoratore
gerarchicamente dipende
N.B.: la posizione debitoria del
prestatore di lavoro non può essere
estesa a comportamenti che non siano
ragionevolmente richiesti da esigenze
organizzative, es.: il lavoratore non può
essere trasferito da una unità produttiva
ad un’altra se non per comprovate
esigenze tecniche e produttive: art. 2103
c.c.
in conseguenza
delle limitazioni al
potere direttivo del
datore di lavoro e
dei suoi collaboratori
il lavoratore può
legittimamente
rifiutare le direttive
impartitegli che
contrastino con tali
limiti
VIOLAZIONE
(art. 2106 c.c.):
applicazione di
sanzioni disciplinari secondo il
principio della
proporzionalità
tra violazione e
sanzione
spersonalizzazione
del rapporto
aspetto fondamentale della subordinazione intesa come *
esigenza tecnica e funzionale all’organizzazione dell’impresa
Art. 2105.
Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve
trattare affari, per conto proprio o
di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare
notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di
produzione dell'impresa, o farne
uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio.
*
Art. 2105 cc
“Obbligo di
fedeltà”
3 obblighi
particolari:
non concorrenza;
●segretezza;
●divieto
di
utilizzare
notizie
in
modo
pregiudizievole
per
l’
impresa.
●
*
OBBLIGO DI FEDELTA’
N.B.: tale disciplina è estesa a tutti i lavoratori, anche a quelli
adibiti a mansioni meramente esecutive, tuttavia la
giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che l’obbligo
di fedeltà è tanto più intenso quanto è più alto il grado
ricoperto dal lavoratore all’interno dell’azienda (si veda il
riconoscimento della legittimità di quelle clausole collettive
che impongono al personale direttivo di non svolgere attività
contrarie all’interesse dell’azienda
Prima fonte legislativa di un obbligo di fedeltà è
il RDL 1825/1924, che disciplina il contratto di
impiego privato; tale normativa è stata poi
estesa, con l’entrata in vigore del Codice civile
a tutte le categorie di lavoratori
*
CONTENUTO
divieto di:
-trattare affari, per conto proprio o di terzi in
concorrenza con l’imprenditore (datore di
lavoro)
-divulgare notizie attinenti all’organizzazione
ed ai metodi di produzione dell’impresa
-fare uso di notizie attinenti all’organizzazione
ed ai metodi di produzione dell’impresa in
modo tale da potere arrecare alla stessa
pregiudizio
obbligo di
riservatezza
obblighi
penalmente
sanzionati (artt.
622 e 623 c.p.)
*
sono obblighi di non fare, accessori rispetto alla prestazione di
lavoro, autonomi rispetto all’obbligo di lavorare. Specificazioni
in materia di rapporto di lavoro, dell’art. 1175 c.c., secondo cui
creditore e debitore si debbono comportare secondo
correttezza, nonché dell’art. 1375, che impone alle parti di
eseguire il contratto secondo buona fede. A cagione del suo
fondamento contrattuale, l’obbligo di fedeltà ha vigore solo per
la durata del rapporto di lavoro, al contrario dell’obbligo di
riservatezza che permane con conseguente responsabilità
risarcitoria
dall’art. 2125 c.c. è prevista la possibilità di un’
estensione del divieto di concorrenza per un
certo periodo successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro
è controverso se tale elencazione abbia valore tassativo
o sia passibile di estensione:
dottrina: restia ad ammettere generiche estensioni
giurisprudenza: anche recentemente l’autorità giudiziaria
ha mostrato di accogliere un’interpretazione estensiva
dell’art. 2105, ricomprendendovi anche comportamenti
ulteriori rispetto a quelli specificatamente previsti (Cass.
*
16.6.1994, n. 5833, in G.I. 1995, I, I, 424)
L’obbligo di segretezza nella
giurisprudenza
Viola l’obbligo di segretezza il
dipendente
che
trasmetta
notizie
riguardanti
la
partecipazione ad una gara d’
appalto dell’azienda presso cui
lavora ad altra società poi
rimasta aggiudicataria dei lavori
(Cass. pen. 12/4/1985).
●
*
Il divieto di utilizzo pregiudizievole
di
notizie nella giurisprudenza
Il lavoratore che produca in una
controversia intentata nei confronti del
datore di lavoro, copia di atti aziendali,
che riguardino direttamente la sua
posizione lavorativa, non viola l’obbligo di
fedeltà ex art. 2105 cc., tenuto conto che
l’applicazione corretta della normativa
processuale in materia è idonea ad
impedire una vera e propria divulgazione
della documentazione aziendale e che, in
ogni caso, al diritto di difesa in giudizio
deve riconoscersi prevalenza rispetto alle
eventuali esigenze di segretezza dell’
azienda
●
(Cass. 4 maggio 2002 n. 6420).
Tav. *
Segue
La sottrazione di documenti aziendali
viola l’art. 2105 cc. senza che rilevi in
contrario l’intento del lavoratore di farne
un uso meramente processuale, atteso che
il contrasto tra il diritto del dipendente
alla tutela giurisdizionale ed il diritto del
datore alla riservatezza non può essere
risolto unilateralmente dal lavoratore ma
deve
essere
valutato
nella
sede
giudiziaria, ove il datore a fronte dell’
eventuale ordine d’ispezione o di
esibizione, può resistere, rimanendo
esposto alle conseguenze che il giudice
può trarre da tale suo comportamento
(Cass. 25 ottobre 2001 n. 13188)
●
*
PATTO DI NON CONCORRENZA
Base normativa
artt. 2125, 2596 c.c.
contenuto: limita convenzionalmente lo
svolgimento del prestatore di lavoro per un
periodo successivo alla cessazione del contratto
di lavoro
requisiti: forma
scritta
deve essere previsto un
corrispettivo a favore del
lavoratore
-oggetto
tre anni
limiti:
-tempo
cinque anni per
i dirigenti
se superiore
si riduce
nella misura
suindicata
-luogo
*
Divieto di non concorrenza: è
quello stabilito nell’art. 2105 c.c. che
vincola il lavoratore durante il
rapporto di lavoro
●Patto di non concorrenza: è un
contratto che vincola il lavoratore in
un momento successivo alla cessione
del rapporto di lavoro
●Concorrenza sleale: è l'utilizzo di
tecniche e mezzi illeciti per ottenere
un vantaggio sui competitori o per
arrecare loro un danno (es. utilizzo di
nomi o marchi che ricordino quelli di
altre aziende (fino ad arrivare alla
contraffazione) o la diffusione di
informazioni che gettino discredito
sulle attività dei concorrenti)
●
*
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE