Sentenza n. 4078/2014 pubbl. il 25/03/2014
RG n. 52125/2011
N. R.G. 52125/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52125/2011 promossa da:
FALL.TO DEBER SAS IN LIQ. (C.F. 00198690158), con il patrocinio dell’avv. BOSTICCO
PAOLO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv.
BOSTICCO PAOLO
ATTORE/I
contro
EMILIA DE BERNARDI (C.F. DBRMLE55D47C052R), con il patrocinio dell’avv. GIUSEPPE
LOCATI, elettivamente domiciliato in Milano v dei Pellegrini 24 presso il difensore avv.LOCATI
GIOVANNI GARANZINI (C.F. GRNGNN41L22F952S),
FRANCA DETOMI (C.F. DTMFNC52R63C057C), con il patrocinio dell’avv. ALBE' GIORGIO, el.
domiciliato in VIA DURINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. ALBE' GIORGIO
LAURA RUGGERI (C.F. RGGLRA55M51C052Y), con il patrocinio dell’avv. ALBE' GIORGIO el
domiciliato in VIA DURINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. ALBE' GIORGIO
CONVENUTI
FONDARIA SAI (C.F. 00818570012) rappresentato e difeso dall’avv. DEL BORRELLO GAETANO
DIEGO ANGELO e elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso il
difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963) rappresentato e difeso dall’avv. DEL BORRELLO GAETANO
DIEGO ANGELO e elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso il
difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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sezione specializzata in materia di impresa
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In tale contesto, l’attore:
a)lamenta innanzitutto l’indebita prosecuzione della ordinaria attività di impresa nonostante la perdita
integrale del capitale sociale asseritamente maturata quanto meno dal 31.12.03 e in tesi doverosamente
riconoscibile dalla medesima data da parte degli amministratori, da parte dei sindaci invece dalla
diversa data 19.4.04 di celebrazione della assemblea straordinaria di trasformazione in s.a.s. (quando il
Pres del CdA dichiarava “il capitale sociale di euro 521.040 interamente sottoscritto, versato ed
esistente”, secondo asserzione in tesi falsa, idonea a trarre in inganno i terzi in quanto formulata in un
verbale assembleare soggetto ad iscrizione, che avrebbe dovuto essere sottoposta ad adeguata verifica e
confutazione da parte dei sindaci dimissionari invece neppure presenti alla menzionata assemblea);
su tale fondamento l’attore propone richiesta di risarcimento danni nei confronti degli odierni
convenuti commisurata alle perdite ufficiali maturate dalla società (e puntualmente registrate in
situazioni patrimoniali depositate in atti) a partire dal 31.12.03 nei confronti della convenuta De
Bernardi, dal 19.4.04 nei confronti dei convenuti Detomi e Ruggeri;
l’azione risulta qui svolta unicamente nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe a seguito di
separate iniziative assunte in sede penale nei confronti degli altri due amministratori Massimo De
Bernardi e Carla Croci (pure dichiarati falliti in proprio) e di una transazione pro quota raggiunta
invece con il cessato Presidente del C.S. Guenzi;
b)lamenta altresì nei confronti del (solo) liquidatore Garanzini, nominato nel dicembre 2005, una
condotta di grave imprudenza per avere proceduto, nelle condizioni date, alla stipula di un contratto di
cessione d’azienda (comprensivo di tutti i beni della società) in favore di terzi, rimasti poi totalmente
inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte, a condizioni ampiamente indeterminate e senza alcuna
garanzia di adempimento; più in generale addebita al liquidatore nominato il ritardo nella proposizione
dell’istanza di fallimento; in virtù di tali addebiti propone nei confronti del menzionato liquidatore
domanda di risarcimento danni commisurata ad una quota del valore dei beni ceduti con il contratto di
cessione di azienda e rimasti impagati nonché all’intero importo degli emolumenti dallo stesso
materialmente riscossi in corso di incarico.
Nel presente giudizio si sono costituiti la cessata amministratrice De Bernardi e i sindaci Detomi e
Ruggeri mentre è rimasto contumace il cessato liquidatore Garanzini.
Nella specie nessuno dei convenuti costituiti ha preso posizione circa il merito delle contestazioni sub
a) proposte dall’attore (intervenuta perdita del capitale sociale al 31.12.03 e conseguente prosecuzione
indebita della attività di impresa); piuttosto:
/la convenuta De Bernardi si è limitata a rivendicare di avere sempre svolto funzioni di mera impiegata
amministrativa, anche formalmente priva di deleghe gestionali, sotto la direzione del fratello Massimo
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Con l’atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore propone azione di responsabilità
avverso cessati amministratori e sindaci della società, dichiarata fallita con sent. 9.11.06 su istanza in
proprio proposta dal liquidatore in carica (odierno convenuto) Giovanni Garanzini.
Nella specie l’attore rileva che, nell’arco di tempo qui di interesse, la società aveva operato fino al
19.4.04 come spa, avendo come soci al 50% i flii Massimo ed Emilia De Bernardi (odierna convenuta)
anche membri del CdA della società insieme con la madre Carla Croci; membri del Collegio Sindacale
gli odierni convenuti Ruggeri e Detomi (oltre il Presidente Guenzi) con mandato in realtà scaduto nel
giugno 2003 con l’approvazione del bilancio 2002 ma (in tesi) rimasti in carica in prorogatio.
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in realtà amministratore di fatto della società (ruolo che al Massimo De Bernardi risulta invero
riconosciuto dalla stessa curatela fallimentare);
/i sindaci hanno eccepito innanzitutto la sopravvenuta estinzione per prescrizione della domanda
attorea; hanno poi rivendicato la cessazione dalle funzioni già con la formale scadenza del mandato nel
giugno 2003 (in mancanza di una espressa previsione di prorogatio nella disciplina ante riforma 2003);
in ogni caso hanno sottolineato di non avere mai ricevuto una bozza di bilancio da esaminare, fino alla
assemblea straordinaria del 19.4.04 che, con la trasformazione in s.a.s. implicava comunque il venir
meno delle funzioni del Collegio Sindacale.
Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.
Nella costruzione di parte attrice il presupposto della intervenuta perdita integrale del capitale sociale al
31.12.03, al di là di seri dubbi manifestati circa la stima delle rimanenze, poggia in particolare sulla
rilevazione di una posta attiva di euro 740.000 (a fronte di un patrimonio netto indicato in euro
448.000) relativa a “fatture da emettere” e riproposta esattamente per il medesimo importo anche in
chiusura dell’esercizio successivo, senza il supporto di alcun documento giustificativo, in mancanza di
qualunque riscontro di successiva emissione e tanto meno di incasso dei relativi crediti, in un contesto
in cui nessuno degli impiegati amministrativi (ivi compresa l’odierna convenuta De Bernardi) è stato in
grado di fornire alcun chiarimento al curatore fallimentare. In ogni caso l’assunto di parte attrice, come
già sopra anticipato, non è stato contestato dai convenuti e deve darsi dunque come non controverso in
atti. Parimenti non controverso risulta il fatto storico della ininterrotta prosecuzione di una ordinaria
attività di impresa fino alla messa in liquidazione del dicembre 2005.
Muovendo da tali rilievi, pare necessario distinguere nettamente le problematiche relative al periodo
1.1.4-19.4.04 (convenuta la sola De Bernardi), da quelle relative al periodo successivo, fino al
dicembre 2005
a1) In relazione al primo periodo risulta senzaltro fondata la contestazione relativa ad una indebita
prosecuzione della attività di impresa e rimane solo il problema di verificare l’addebitabilità o meno di
tale condotta (anche) alla odierna convenuta Emilia De Bernardi.
A parere del Collegio la risposta al quesito deve essere affermativa tenuto conto che:
* l'eventuale configurabilità di preminenti poteri di fatto in capo ad uno solo degli amministratori
formalmente in carica (ovvero in capo ad un terzo) non vale in alcun modo a scriminare la condotta di
amministratori comunque formalmente nominati: in tal senso l'affermazione di avere svolto funzioni
meramente impiegatizie in posizione di subordinazione rispetto ad un "amministratore di fatto" va
piuttosto intesa come dichiarazione pienamente confessoria rispetto al mancato adempimento dei
doveri conseguenti alla accettazione del'incarico;
*fino al 31.12.03 vigeva in capo a tutti gli amministratori l’obbligo di vigilanza sul generale andamento
della gestione;
*i risultati dell’esercizio 2003, che hanno portato alla perdita integrale del capitale sociale, fanno
seguito ad una esercizio 2002 già difficile e sono risultati in realtà fortemente negativi, con un grave
peggioramento di tutti gli indici di bilancio (dalla netta diminuzione dell’ammontare dei ricavi al
sensibile aggravamento dell’indebitamento verso terzi) – dunque in una situazione che avrebbe
ovviamente richiesto massima cura nel seguire passo passo l’evoluzione della situazione;
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capo a) l’indebita prosecuzione della attività sociale
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Sotto il distinto profilo di quantificazione del danno conseguente alla rilevata prosecuzione indebita
della attività fino al 19.4.04 l’attore (come sopra anticipato), si limita alle risultanze ufficiali di conto
economico rilevate dal libro inventari (v all 8) laddove risulta indicata una perdita di periodo al 4.5.04
pari ad euro 744.198,090 quale computo del risultato di esercizio evidentemente predisposto proprio in
vista della trasformazione e come tale necessariamente da reputarsi noto e anzi “riconosciuto” dai sociamministratori (e in particolare dalla odierna convenuta Emilia De Bernardi per quanto qui di
interesse).
Muovendo da tali risultanze si ritiene qui di dover naturalmente escludere dal computo i costi registrati
a titolo di "quote di ammortamento" (quali evidentemente indipendenti dalla prosecuzione dell'attività)
e di "costi finanziari" (quali evidentemente maturati in relazione a debiti ingenerati da operazioni
economiche precedenti la data del 31.12.03). Per il resto, pacifico il dato della prosecuzione in perdita
della ordinaria attività sociale, nella manifesta impossibilità/estrema difficoltà di arrivare ad una precisa
misurazione dell'aggravamento dei conti sociali in effettiva dipendenza della sola attività vietata (e
dunque al netto dell'incidenza di costi fissi che sarebbero stati comunque da sostenere almeno per un
certo lasso di tempo anche in pendenza di liquidazione), pare giustificato procedere ad una valutazione
equitativa del danno risarcibile in una misura prudenzialmente stimata nel 50% della perdita residua,
per un importo complessivo pari dunque ad euro 272.000.
a2) In relazione alle vicende gestorie successive alla trasformazione in s.a.s., a prescindere da ogni
valutazione relativa alla posizione individuale di ciascuno dei convenuti, il Collegio ritiene invece
infondata in diritto la prospettazione di parte attrice.
Invero nel presente giudizio non si discute affatto dell’eventuale pregiudizio patrimoniale che possano
avere conseguito i terzi per avere accettato di effettuare prestazioni in favore della odierna fallita in
quanto tratti in inganno da false rassicurazioni circa le condizioni di equilibrio patrimoniale della
società (secondo tipica ipotesi di danno diretto ex artt. 2476 comma 6°/2395 cc per cui non è
pacificamente ravvisabile legittimazione attiva del curatore fallimentare ma solo dei singoli creditori);
si discute piuttosto del dovere degli amministratori di una società per cui sussiste una causa di
scioglimento di limitarsi ad operazioni puramente conservative del patrimonio sociale (secondo la
formulazione dell’art 2486 cpv cc) anche prima e a prescindere da una formale messa in liquidazione –
con la configurazione quindi, in ipotesi di violazione di tale dovere, di una fattispecie di danno
risarcibile, questa legittimamente azionabile da un eventuale curatore fallimentare successivamente
nominato, in relazione all’ammontare delle “perdite” conseguentemente maturate in capo alla società e
non invece in relazione all’ammontare delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e poi rimaste
inadempiute (quale azione rimasta invece indiscutibilmente a disposizione dei singoli creditori ex art
2476 comma 6° cc).
Alla stregua di tale necessaria osservazione perde allora qualunque rilevanza, ai fini del presente
giudizio, l’insistenza di parte attrice nel denunciare l’asserito effetto di inganno nei confronti dei terzi
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*i menzionati dati negativi risultano formalmente bilanciati solo da un considerevole incremento della
voce “rimanenze” (privo di riscontri documentali e obiettivamente sospetto) e dalla già evidenziata
contabilizzazione della falsa posta “fatture da emettere” priva di qualunque giustificazione contabile;
*tutti quanti i menzionati rilievi non potevano certamente sfuggire, secondo ordinaria diligenza, ad un
amministratore che, a prescindere dal conferimento di deleghe, si occupava professionalmente della
parte amministrativa della gestione, tanto più un amministratore direttamente interessato alle vicende
sociali quale titolare del 50% dell’intero capitale;
*proprio a fronte della gravità della situazione i soci hanno deciso prima la rinuncia alla restituzione di
un prestito obbligazionario per euro 250.000 poi la trasformazione in s.a.s, secondo determinazioni che
fanno necessariamente presumere una piena consapevolezza dello stato dei conti.
asseritamente derivante dalle dichiarazioni rese in assemblea dal Presidente del CdA. Ciò che rileva è
invece, esclusivamente, la sussistenza o meno delle condizioni che permettevano agli amministratori di
assumere nuovo rischio di impresa. Ma sotto tale profilo l’attore mostra di non rendersi affatto conto
degli effetti che conseguono alla intervenuta trasformazione della società in sas.
Invero è lo stesso art. 2447 cc invocato a prevedere espressamente, in ipotesi di sopravvenuta perdita
dei requisiti di capitale previsti ex lege, non già un obbligo incondizionato di messa in liquidazione ma
piuttosto una triplice alternativa tra ricapitalizzazione della società, messa in liquidazione,
trasformazione in una diversa compagine societaria che non richieda più l’esistenza dei requisiti di
capitale in tesi venuti meno. Nella specie è proprio quest’ultima la scelta effettuata dai soci della
originaria DEBER spa e una volta effettuata la relativa trasformazione non può più essere invocata
(come preteso dall’attore) la violazione della disciplina di cui all’art 2486 cc che riguarda unicamente
le società di capitali (atteso che con la trasformazione in società di persone viene a cadere il beneficio
della responsabilità limitata e compare a questo punto un soggetto illimitatamente responsabile delle
obbligazioni sociali assunte – nella specie risulta così puntualmente dichiarato il fallimento in proprio
sia della formale accomandataria Croci che del ritenuto amministratore effettivo Massimo De
Bernardi).
In tema di società di persone si potrebbe forse ipotizzare un richiamo alle distinte previsioni di cui agli
artt 2274 e 2278 cc ma occorre ricordare che il presupposto per la applicazione di tali disposizione è
pur sempre l’esistenza di una causa di scioglimento propria delle società di persone, quali individuate
dall’art 2272 cc, tra cui ovviamente non compare affatto la perdita di (già astrattamente inesistenti)
requisiti di capitale. In tale ambito un limite all’esercizio di ordinari poteri gestori potrebbe dunque
essere se mai individuato, in diritto, in una situazione di così grave ed irreversibile dissesto da
configurare una ipotesi di “sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale", ma una
tale contestazione risulta indiscutibilmente estranea alla prospettazione dell’attore, invece limitata
(come detto) alla denuncia del venir meno dei requisiti di capitale propri di una s.p.a..
In tal senso, venuto a cadere, a seguito e dal momento della trasformazione, il divieto all’assunzione di
nuovo rischio di impresa, l’unico profilo di astratta rilevanza delle deduzioni attoree riguarda
unicamente la potenzialità ingannatoria verso i terzi delle dichiarazioni rese alla assemblea 19.4.04 ma
come detto si tratta di profilo per cui è indiscutibilmente da escludere la legittimazione attiva del
curatore fallimentare.
Tali considerazioni devono reputarsi all’evidenza assorbenti di ogni ulteriore profilo di esame.
capo b) la condotta del liquidatore
Dalle deduzioni di parte attrice, quali puntualmente riscontrate dalla documentazione versata in atti,
risulta che il dott Giovanni Garanzini viene nominato liquidatore della s.a.s. a dicembre 2005, con
l’attribuzione di un compenso mensile di euro 30.000 lordi, in una situazione di ormai gravissimo
squilibrio nei conti (come emerge anche da una perdita ufficiale di euro 1.634.773 maturata già al
31.12.04 secondo l’ultima situazione patrimoniale rinvenuta), tanto da ricevere espresso mandato anche
a richiedere l’ammissione ad eventuali procedure concorsuali.
Di fatto in data 10.2.06 il liquidatore stipulava contratto di affitto dell’azienda della fallita con la newco
DEBER FRESATRICI spa, cui seguiva la concreta messa a disposizione di beni e forniture per un
importo complessivo di circa 375.000 euro rimaste poi interamente non pagate, così come non risultano
pagati i canoni di locazione pattuiti già a partire dal giugno 2006 – mentre in tale arco di tempo il
liquidatore pagava a se stesso emolumenti per un importo complessivo di euro 192.000. In questa
situazione il fallimento della società viene dichiarato solo alla successiva data del 9.11.06 e pochi mesi
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Sentenza n. 4078/2014 pubbl. il 25/03/2014
RG n. 52125/2011
Sentenza n. 4078/2014 pubbl. il 25/03/2014
RG n. 52125/2011
Alla stregua di tali rilievi a parere del Collegio deve reputarsi senzaltro fondata per questa parte la
prospettazione di parte attrice, laddove innanzitutto si contesta al liquidatore, in via generale, che nella
situazione data sarebbe stato più prudente il ricorso a procedure concorsuali; si contesta in particolare
la decisione di immettere nella concreta disponibilità di tutti quanti i beni sociali una società costituita
appena in data 30.1.06 (con sede legale presso lo studio dello stesso liquidatore Garanzini), con un
capitale sociale pari ad euro 120.000 a fronte di un ipotizzato impegno finanziario stimato in euro
5.200.000, senza richiedere e comunque ottenere alcuna garanzia per il corretto adempimento delle
obbligazioni conseguenti al contratto stipulato ed anzi addirittura senza una precisa predeterminazione
di tempi e di costi di adempimento, traendo da tale determinazione un rilevante vantaggio personale
rappresentato dai cospicui emolumenti percepiti in corso di incarico con corrispondente ed
ingiustificato sacrificio di ragioni creditorie già consolidate che, nella situazione data, avrebbero
indiscutibilmente dovuto ricevere tutela privilegiata.
In tale contesto l'attore limita prudenzialmente la corrispondente pretesa risarcitoria a due sole
componenti: (cospicui) compensi percepiti per euro 192.00; quota pari ad un terzo del valore delle
merci trasferite (e mai pagate) con il contratto di affitto azienda (così già scontando dal costo di carico
delle merci in parola l'abbattimento di valore proprio di una vendita fallimentare). In simili termini la
richiesta risarcitoria appare integralmente accoglibile per quanto attiene la quota parte relativa al valore
delle merci; (solo) parzialmente accoglibile per quanto attiene alla misura degli emolumenti percepiti.
Invero, trattandosi di emolumenti ritualmente deliberati dalla assemblea dei soci, la menzionata
richiesta risarcitoria appare fondata solo dal momento in cui possa ragionevolmente presumersi che il
liquidatore, successivamente alla assunzione dell'incarico, riconosciuta l'impercorribilità dell'ipotesi di
affitto/cessione di azienda, avrebbe dovuto secondo ordinaria diligenza avanzare pronta domanda di
ammissione ad una procedura concorsuale: in mancanza di altri e più specifici elementi oggetto di
contestazione, pare doveroso individuare tale momento in stretta coincidenza temporale con la
pregiudizievole stipula del contratto di cessione 10.2.06, con salvezza dunque degli emolumenti dovuti
per i primi due mesi di incarico (per euro 60.000) quali presumibilmente necessari per una compiuta
ricognizione delle vicende sociali e adeguata valutazione delle soluzioni da perseguire.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte la domanda di parte attrice va dunque parzialmente accolta
nei confronti dei convenuti De Bernardi e Garanzini, senzaltro respinta invece nei confronti degli
ulteriori convenuti Detomi e Ruggeri.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Nei confronti della convenuta De Bernardi l'accoglimento molto limitato della originaria domanda
attorea fa apparire equa una limitazione della relativa condanna alle spese di lite nel 50% dell'intero,
come da dispositivo (tenendo altresì conto che, nella specie, a fronte di domande da reputarsi distinte,
non può reputarsi operante il vincolo di solidarietà tra i convenuti condannati, con conseguente
suddivisione anche delle spese relative al contributo unificato versato dall'attore).
Il Fallimento attore deve essere invece chiamato alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai
convenuti Detomi e Ruggeri nonchè dalle società di assicurazioni dagli stessi chiamate in causa, come
da dispositivo.
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dopo viene altresì dichiarato anche il fallimento della debitrice DEBER FRESATRICI, senza alcuna
concreta prospettiva di recupero dei crediti vantati ovvero dei beni ceduti.
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P.Q.M.
*accerta per i motivi e nei limiti di cui in motivazione la responsabilità dei convenuti Emilia De
Bernardi e Giovanni Garanzini nei fatti loro rispettivamente addebitati e per l'effetto:
/ condanna Emilia De Bernardi al pagamento in favore del fallimento attore di un importo
complessivo di euro 272.000,00 oltre interessi dal 19.4.03 al saldo nonchè alla rifusione delle spese di
lite per un importo di euro 366,50 a titolo di spese ed euro 6.000,00 a titolo di compensi oltre iva e
cpa;
/ condanna Giovanni Garanzini al pagamento in favore del fallimento attore di un importo complessivo
di euro 256.998,44 oltre interessi dal 10.2.06 al saldo nonchè alla rifusione delle spese di lite per un
importo di euro 733,00 a titolo di spese ed euro 12.000,00 a titolo di compensi oltre iva e cpa;
* rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti Detomi e Ruggeri e per l'effetto
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite
/ nei confronti dei convenuti Detomi e Ruggeri per un importo complessivo di euro 18.000,00 per
compensi oltre iva e cpa;
/ nei confronti delle terze chiamate FONDIARIA SAI spa e ALLIANZ spa per un importo complessivo
di euro 10.000, 00 oltre iva e cpa
Milano, così deciso all'udienza 6.2.14
Il Presidente
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
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