Imposta sul Valore Aggiunto
sulle operazioni internazionali
Operazioni soggette
Operazioni non imponibili
Le operazioni che, per disposizione legislativa, sono
soggette al regime IVA ma non scontano l'imposta sul
loro corrispettivo sono:
esportazioni
ed
operazioni
assimilate
all'esportazione (artt. 8 e 8 bis)
servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art. 9)
cessioni intracomunitarie (artt. 41 del D.L. n. 331/93)
Sulle predette operazioni non viene applicata l‟IVA in
quanto l’imposta è applicata nel paese di destinazione
finale del bene
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Operazioni non imponibili
Caratteristiche
Fatturazione
Registrazione
Detraibilità dell'imposta assolta
“a monte”
Agevolazioni
: obbligatoria
: obbligatoria
: piena
: rimborso infrannuale
dell'IVA “a monte”
: possibilità di
effettuare acquisti
“senza iva”
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Operazioni esenti art. 10
Definizione
Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socioeconomico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le
operazioni esenti, ad esempio:
le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento
le operazioni di assicurazione
le operazioni relative a valute estere
le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci
le prestazioni sanitarie
le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non
edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le
locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti
di soggetti passivi d‟imposta, salvo i casi in cui non si sia optato per
l‟imponibilità o il locatario abbia un diritto alla detrazione dell‟imposta
non superiore al 25%
le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale della relativa imposta
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Operazioni esenti art. 10
Caratteristiche
Fatturazione
: obbligatoria
Registrazione
: obbligatoria
Detraibilità dell'imposta “a monte” : no
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Operazioni non soggette (fuori campo)
Definizione
Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate
dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra
esaminati (requisito soggettivo - oggettivo territoriale)
Ad esempio, sono operazioni non soggette:
cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza
del requisito soggettivo)
consegna di merci in conto comodato (mancanza del
requisito oggettivo)
cessioni di beni esistenti in territorio straniero
(mancanza del requisito territoriale)
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Operazioni non soggette
Caratteristiche
Non sono soggette ad alcun adempimento IVA
(fatturazione, registrazione, ecc.)
Le operazioni non soggette non devono comparire nel
volume d'affari del contribuente
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Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni
soggette
Adempimento
IVA
Operazioni non
soggette
Imponibili
Non imponibili
Esenti
Addebito IVA
No
Sì
No
No
Fatturazione
No
Sì
Sì
Sì
Registrazione
No
Sì
Sì
Sì
Limitazione alla
detraibilità
dell‟IVA sugli
acquisti
Sì
No
No
Sì
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OPERAZIONI INTERNAZIONALI
nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha
inteso detassare tutte le operazioni che vengono
effettuate in relazione ad operazioni di scambio
internazionale di merci di servizi.
questo principio è la diretta espressione della regola
che prevede la detassazione delle operazioni
transfrontaliere all'origine e la relativa tassazione
a destinazione, anche al fine di consentire l'esercizio
del diritto di detrazione al destinatario della
operazione.
8
Condizioni per l’esportazione in senso
tributario
Debbono coesistere due presupposti:
il trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento;
il trasporto dei beni oggetto della cessione fuori del
territorio doganale comunitario a cura del cedente
N.B. sembra non rilevare sempre ai fini del
perfezionamento dell'esportazione, quale elemento
costitutivo della fattispecie l'onerosità della
prestazione.
In questo caso tuttavia stante il disposto dell'art. 8, co.
2, dette cessioni (e in generale i trasferimenti gratuiti)
non concorrono alla formazione del plafond.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni
che danno luogo a cessioni in cui beni vengono
spediti o trasportati fuori dal territorio
comunitario.
La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni
di esportazione aventi carattere definitivo
Restano escluse le esportazioni senza trasferimento
della proprietà e con successiva reimportazione dei
beni dopo la trasformazioni le cosiddette esportazioni
temporanee.
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Nozione di cessione ex art. 8
L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo
per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r.
43/93 in materia doganale il concetto di esportazione.
Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha
fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea:
- senza passaggio di proprietà;
- con passaggio di proprietà;
- temporaneamente esportati e poi reimportati.
Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con
passaggio di proprietà.
Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni
all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il
prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini
Iva la cessione non è rilevante.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8,
comma 1, lettera a), d.p.r. 633
- OPERAZIONI TRIANGOLARI
- ESPORTAZIONE CONGIUNTA
ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1,
lett. b)
CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c)
del d.p.r. 633
12
Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione dirette
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:
hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a
cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i
beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in
paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)
cd operazione di triangolazione;
quelle effettuate dal cessionario residente nei
confronti di un terzo non residente a condizione che il
cedente ne curi l‟invio fuori del territorio dell‟UE
hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in
paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla
consegna dei beni dall'operatore economico non
residente o per suo conto (co. 1, lett. b)
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art. 8)
Esportazioni dirette
1a caso:
cedente-residente
cliente estero
1b caso:
(operazione
triangolare)
cedente-residente
cliente estero
art. 8,
comma 1,
lett. a)
cedente/cessionario-residente
= Bene
= Fattura
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633
Individua le cessioni aventi ad oggetto beni
trasportati o spediti, a cura o a nome del cedente,
fuori del territorio dell'unione europea.
Condizione:
il cedente provveda, anche non direttamente (ad
esempio tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto
o spedizione dei beni fuori dal territorio
dell'Unione.
L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento
costitutivo dell'operazione all'esportazione, nel senso
che, ove non vi sia trasporto spedizione all'estero, la
cessione non può essere definita esportazione
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
Prova:
l‟esportazione deve risultare:
- da documento doganale;
- da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un
esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento.
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
USA
IT(0)
IT(1)
IT0 = produttore, primo cedente
IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario
commerciale)
USA = acquirente
IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura)
IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura)
Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il
trasporto
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1)
e poi da IT(1) a USA - vengano considerate come
un'operazione triangolare è che il trasporto avvenga
in nome per conto del primo cedenteIT(0) e che il bene
non entri nella disponibilità del secondo cedente IT(1).
Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i
beni senza applicazione dell'imposta a condizione che
le merci vengano spedite in nome per conto del primo
cedente all'estero.
Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito
IVA.
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Nozione di trasporto
L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva
stabilito che il primo cedente (IT0) doveva curare il
trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi
direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la
fattura nei suoi confronti.
Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli
scambi, perché il primo cedente (di solito produttore)
avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.
Interpretazione autentica:
il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la
fattura del trasportatore può essere intestata al
secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non
siano nella disponibilità di quest'ultimo).
La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i
beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e
beni per verificare che il secondo cedente non abbia
effettuato ulteriore lavorazioni.
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Prova
Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione
di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e
funge da prova dell'avvenuta esportazione
Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta
esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita.
L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la
merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo
cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e
di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione)
l'operazione è comunque non imponibile
La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha
confermato che è indifferente al fine della non imponibilità
che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il
trasporto.
per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il
primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il
trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo
cedente.
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ESPORTAZIONE CONGIUNTA
USA
IT(0)
IT(1)
IT0 = produttore
IT1 = effettua un'altra lavorazione
USA = acquirente non residente nell'Unione Europea
operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad
oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla
lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e
consegnando il DAU)
in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo
cedente.
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La prestazione di servizi effettuata da IT1 ed è tassata
ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1, lettera
altre ipotesi di operazioni non imponibili è la
cosiddetta esportazione congiunta.
su incarico di un cessionario non residente acquista
beni in Italia il primo cedente li trasferisce per conto
degli Usa ad un altro soggetto italiano effettua la rete
la lavorazione e poi li invia a cessionario Usa.
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione indirette
Esportazioni indirette
2° caso:
cedente-residente
cessionario-non residente
art. 8,
comma 1
lett. b)
cliente estero
Esportazione entro
90 giorni e allo
stato originario
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ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co.
1, lett. b)
“ Le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della comunità economica europea entro 90
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non
residente o per suo conto”
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La norma riguarda il caso in cui i beni vengono consegnati ad
un cessionario “non residente” all'interno del territorio
comunitario, con l'obbligo di trasportarli o spedirli fuori del
territorio della comunità economica europea nel termine di 90
giorni dalla consegna.
In pratica, la norma considera cessione all'esportazione l'ipotesi
in cui l'acquirente estero provveda a ritirare, direttamente o
tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva o
esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni
dalla data di consegna.
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Il cedente nazionale consegna i beni ad un
cessionario non residente che si occuperà del
trasporto entro 90 giorni. Il cessionario non residente
deve essere identificato nel suo paese, ossia deve
essere un soggetto passivo d'imposta che svolge
un'attività commerciale (no privato). Riguardo al limite
temporale si fa riferimento alla data di consegna
ovvero l'operazione si deve chiudere entro 90 giorni.
Questi due elementi differenziano la lettera B. della
lettera a.
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Secondo la prassi amministrativa, la prova
dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente
nazionale non può che essere costituita dalla
posizione da parte della dogana di uscita del visto
sull'esemplare della fattura dallo stesso le messe
presentate in dogana all'atto dell'esportazione
secondo le modalità indicate. Poiché nel caso di
specie il documento di esportazione munito del visto
di uscire resta l'acquirente estero, il cedente operatore
nazionale dovrà ottenere dal cessionario non residente
copia della fattura recante il visto uscire a posto dalla
dogana di uscita.
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La disposizione in esame non prevede la possibilità di
effettuare lavorazioni sui beni oggetto delle cessione,
sicché i beni medesimi devono essere esportati nello
stato originario. Di conseguenza gli uffici doganali
dovranno accertare l'identità e lo stato dei beni
medesimi con quelli descritti in fattura.
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NON COSTITUISCONO CESSIONI
ALL'ESPORTAZIONE
Per espressa previsione normativa, non costituiscono
cessioni all'esportazione le cessioni di beni con
trasporto a cura e per conto del cessionario “non
residente” aventi ad oggetto beni destinati ad
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi
da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi
altro mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali, fuori dal territorio
della comunità europea. La norma ha evidentemente
carattere anche elusivo.
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Deposito doganale
luogo fisico in cui vengono custodite le merci di
provenienza extra comunità europea in un regime
doganale "sospensivo" (nel senso che non è assolta
né l'Iva né i dazi).
Il deposito doganale è assimilato a zone extra
territoriali ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 633, la
merce rimane extra Cee.
Il deposito può essere: - privato dietro apposita
autorizzazione; - pubblico
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Deposito doganale
Se viene venduta la merce ivi depositata:
- per il venditore l'operazione è sempre non soggetta ad
Iva ma ai sensi dell'articolo 21 , oc. 6, deve essere
emessa la fattura.
Le cessioni di merci presenti nel deposito doganale
possono essere fatte a chiunque:
- se l'acquirente è un soggetto italiano, questo dovrà
pagare l'Iva e i dazi;
- se l'acquirente è extra CEE, potrebbe decidersi se
fare uscire la merce dal deposito doganale oppure
farlo entrare in Italia o effettuare una cessione
all'esportazione per il venditore non cambia nulla
l'operazione sempre non soggetta ad Iva.
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Deposito Iva
Definizione: “luogo la custodia dei beni nazionali e
comunitari non destinati alla vendita al minuto nei
locali dei depositi medesimi”
È un luogo fisico dove la merce può essere custodita
in sospensione d'Iva
Trattasi di merci che hanno già scontato i dazi quindi
merci comunitarie o nazionali.
L'agevolazione è spostare merci comunitarie in
sospensione d'Iva
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Deposito Iva
sotto il profilo oggettivo il regime riguarda beni
qualificati come nazionali o umanitari.
La definizione di bene nazionale lo comunitari deriva
dallo status del bene medesimo, come definito dalle
disposizioni doganale comunitario, ivi compresi beni di
provenienza extracomunitari che siano stati messi in
libera pratica. Di conseguenza restano escluse da
regime dei depositi i vari beni di provenienza
extracomunitaria che non abbiano scontato di dazi
doganali comunitari all'entrata fisica nel territorio
comunitario per i quali se del caso si applicano le
disposizioni relative ai depositi doganali
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Deposito Iva
sotto il profilo soggettivo, è necessario che uno dei
due soggetti sia non italiano.
l'unico soggetto abilitato a comprare dei depositi Iva è
un soggetto comunitario identificato (no privato).
Attenzione: solo l'operazione principale - la prima
vendita che determina l'ingresso della merce - non
può avvenire tra soggetti italiani. Una volta che la
merce è entrata nel deposito Iva non importa che
l'acquirente sia un italiano l'importante è che non sia
privato.
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Fino a quando la merce si trova nel deposito Iva, tutti i
passaggi di proprietà non sono assoggettati ad Iva, così
come tutte le prestazioni di servizi, anche le commissioni
pagate a depositario sono senza Iva
La merce depositata può essere ivi trasformata e le
prestazioni non sono soggette ad Iva ex articolo 50 bis
All'atto dell'estrazione il proprietario emette
autofattura:
base imponibile = al valore della merce quale risulta dalla
fattura di introduzione + valore delle prestazioni
eventualmente effettuate sulla merce.
L‟autofattura viene registrata sul registro delle vendite e su
quello degli acquisti
In pratica non si ha versamento dell'imposta: dal giorno
dopo vendo la merce e posso riscuotere l‟Iva.
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iva