PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
L’ISTITUTO DEL PLAFOND
E LE DICHIARAZIONI D’INTENTO
a cura di Francesco Zuech
Responsabile coordinamento fiscale Confimi
1
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
SOMMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Status esportatore abituale e plafond
Acquisti con utilizzo del plafond
Adempimenti
Dichiarazione d’intento in dogana
Plafond libero e plafond vincolato
Metodo di calcolo (fisso o mobile)
Sanzioni
2
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 1
Status esportatore abituale
e plafond
3
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
QUALCHE NOZIONE
Plafond Iva: cos’è e qual’è la “ratio” ?
I contribuenti che sono in possesso di particolari requisiti, tra cui lo
“status di esportatore abituale”, possono acquistare determinati beni
e servizi (o importarli) senza subire l’addebito dell’Iva da parte del
fornitore (o della dogana nel caso di importazioni).
La ”ratio” dell’istituto del plafond consiste nella possibilità di eliminare
o comunque limitare gli effetti di un credito Iva di tipo strutturale nei
confronti dell’Erario.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
Art. 1 D.L. 746/1983
Esportazioni
+
Volume
> 10%
operazioni
d’affari rettificato
assimilate
Acquisiscono lo “status di esportatore abituale” e quindi il diritto di poter
acquistare in “sospensione d’imposta” (senza addebito di Iva), i soggetti
passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi
precedenti (plafond mobile) hanno registrato esportazioni o altre operazioni
assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio “volume d’affari
rettificato”.
N .B .
No status per
• Produttori agricoli che applicano il regime speciale dell’art. 34
• Soggetti in franchigia/minimi – Nuovi forfettari 2015
• Soggetti passivi che si trovano nell’anno di inizio attività
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VOLUME D’AFFARI RETTIFICATO
Art. 1 D.L. 746/1983
E’dato dal rigo VE40 della dichiarazione annuale al netto delle seguenti operazioni:
cessioni relative a beni in transito e cessioni relative a beni depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale (di cui al rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva)
dal 01/01/2013 operazioni previe del requisito territoriale soggette a fatturazione
ai sensi del nuovo art. 21, co.6-bis (rigo VE34 dichiarazione annuale IVA)
differenza, rispetto al margine, delle esportazioni ed operazioni interne di beni
rientranti in tale regime (di cui al rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva) - C.M.
177/E del 22/06/1995 punto 5).
Anno d’imposta 2014
Anno d’imposta 2013
Attenzione ! Volume
d’affari rettificato
Plafond disponibile al 1/1/2014
Metodo per la determinazione del plafond 2014
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
OPERAZIONI ATTIVE CHE GENERANO PLAFOND
Quadro VE
N.B. Eventuali esportazioni
gratuite presenti nel VE30 non
danno però diritto al plafond
VE30 Si plafond
VE31 NO plafond
VE32 NO plafond
VE34 NO Plafond (trattasi di
operazioni extraterritoriali)
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
OPERAZIONI ATTIVE CHE GENERANO PLAFOND (VE30)
Operazione
Norma
Cessioni all’esportazione
Art. 8, c.1, lett. a) e b), DPR 633/72
Triangolazioni nazionali (IT1 vs IT2 Extra UE)
Art. 8, c.1, lett. a), DPR 633/72
Operazioni assimilate a cessioni all’esportazione
Art. 8-bis, c.1, DPR 633/72
Servizi internazionali
Art. 9, c.1, DPR 633/72
Operazioni vs San Marino e Vaticano
Art. 71, DPR 633/72
Operazioni non imponibili per accordi e trattati
internazionali
Art. 72, DPR 633/72
Cessioni intracomunitarie (anche triangolazioni)
Art. 41, c.1 e 2, DL 331/93
Triangolazioni nazionali (IT1 vs IT2 UE)
Art. 58, c.1, DL 331/93
Cessioni intra di beni prelevati da depositi Iva
Art. 50-bis, co.4/f, DL 331/93
Cessioni extraUE di beni prelevati da depositi Iva
Art. 50-bis,co.4/g DL 331/93
Margini operazioni non imponibili beni usati (in exp)
Art. 37, c. 1, DL 41/95
Cessioni intra di prodotti agricoli ed ittici da
produttori agricoli
Art. 51, c. 3, DL 331/93
8
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
VE30
Esportazioni
ed assimilate
N .B .
Le esportazioni oggetto di
cessione
gratuita
non
formano plafond, nonostante
vengano inserite nel rigo
VE30 della d.a.Iva.
Esportazioni gratuite di beni
“oggetto dell’attività”
Esportazioni gratuite di beni “non
oggetto dell’attività” di costo unitario
superiore a € 50 (25,82 prima del
13/12/2014), tranne il caso in cui
l’Iva non sia stata detratta
Ai fini Iva sono cessioni di
beni e in quanto tali vanno
fatturate come operazioni
non imponibili ai sensi
dell’art.8 del DPR 633/72.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
VE30
Non rientrano in questo rigo e non concorrono
a formare il plafond:
le cessioni gratuite a soggetti UE in quanto soggette ad Iva;
le cessioni a soggetti UE di campioni gratuiti di modico valore,
appositamente contrassegnati in modo indelebile sono operazioni FCI;
le sostituzioni in garanzia sono operazioni FCI;
le cessioni all’estero di beni precedentemente esportati senza passaggio
della proprietà sono operazioni FCI art. 7-bis (esportazioni temporanee
“perfezionamento passivo”, esportazioni definitive con “lista valorizzata”,
esportazioni franco valuta in conto deposito, …).
Fanno
eccezione
(OK per art.
8)
Cessione beni in consignment stock presso cliente estero R.M. 58/E del 05/05/2005
Cessione di beni personalizzati già esportati in franco
valuta – R.M. n. 94/E del 13/12/2013
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
“Margine”
Esportazioni in
regime del
margine
D.L. 41/95
Rimanente
corrispettivo
VE 30
PLAFOND
VE 32
NO PLAFOND
N.B. Per le cessioni dei beni effettuate ai sensi degli articoli 8, 8 bis, 38-quater, 71 e 72 del
Dpr 633/72, l’art. 37 del D.L. 41/95 prevede che il margine sia soggetto al regime di non
imponibilità ad Iva. Il margine relativo a suddette operazioni, con esclusione di quelle
indicate all’art. 38-quater, concorre sia alla formazione del plafond, sia alla
determinazione dello status di esportatore agevolato (Rif. C.M. 177/E del 22/06/1995
punto 5).
Volume d’affari rettificato. Le operazioni in esportazioni verso paesi terzi concorrono alla
formazione del plafond e dello status di esportatore solamente per il margine. Per
omogeneità, ai soli fini della determinazione dello status di esportatore abituale, nel
volume d’affari va compreso il solo margine, al netto dell’Iva (C.M. 177/E del 22/06/1995
p.5).
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
Cessioni di beni in
transito o soggetti
a vigilanza
doganale
Tali operazioni, pur non essendo
(VE32) soggette
ad imposta a norma
dell’articolo 7-bis co.1, sono
comunque soggette ad obbligo di
fatturazione (art. 21, co.6) e
rientrano quindi nel volume d’affari
di rigo VE40.
Non concorrono alla formazione del plafond
Pur rientrando nel volume d’affari
(VE40), al fine della determinazione
dello status di esportatore abituale,
non vanno considerate.
VOLUME D’AFFARI
RETTIFICATO
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
MOMENTO DI FORMAZIONE DEL PLAFOND (LATO ATTIVO)
Fino al
13/03/1997
Dal 14/03/1997
(Legge 28/97)
C.M. 145/E/98
Il momento costitutivo era legato alle
operazioni “fatte” nel significato attribuito
dalle C.M n°73/84 materiale uscita dei
beni dal territorio comunitario.
Registrazione della fattura ai sensi
dell’art.23 del DPR 633/72 (registro
vendite), con riferimento a:
data
di emissione per le “fatture
immediate”;
consegna o spedizione per le “fatture
differite”.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
Variazioni in
diminuzione
Anche se (fiscalmente) non
operate (ai sensi dell’art.26 del
DPR 633/72), riducono del
corrispondente ammontare la
disponibilità del plafond (Rif. C.M.
n..13/E del 23/02/94, punto 10.2).
Variazioni in
aumento e
variazioni in
diminuzione
Secondo l’Agenzia delle Dogane
la variazione va considerata con
riferimento al momento in cui
l’originaria
operazione
(“competenza”) ha concorso a
formare il plafond (Circolare n°
8/D del 27/02/2003).
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 2
Acquisti con utilizzo del
plafond
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
COSA PUO’ ESSERE ACQUISTATO CON IL PLAFOND ?
Fino al 13/03/1997
Il plafond poteva essere utilizzato per acquisti riguardanti
beni e servizi inerenti all’attività di esportazione, mentre era
del tutto precluso per l’acquisto di beni ammortizzabili.
Plafond libero
Dal 14/03/1997
Acquisto di qualsiasi bene o servizio ed importazioni di beni,
con le seguenti sole eccezioni:
C.M. n. 26 del 3/8/79
fabbricati;
C.M. n. 145/E del 10/6/98
aree fabbricabili;
C.M. n. 177/E del 22/06/95
beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art.
19 e ss del DPR 633/72 compresi quelli rientranti
nel regime del margine di cui al D.L. 41/95.
(Legge 28/97)
C.M. 145/E/98
Plafond vincolato (generato da triangolazioni)
Può essere utilizzato solo per beni (merci) da esportare entro
6 mesi dall’acquisto
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Alcune precisazioni
Soggetti con pro-rata di detrazione
Per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità ai sensi dell’art.19 co.5 (ossia quelli che esercitano sia attività che legittimano il
diritto di detrazione dell’Iva, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72) sussiste l’obbligo di
indicare la c.d. “Iva teorica” (quella relativa agli acquisti ed importazioni effettuate utilizzando il plafond) nel rigo VF35 della
dichiarazione annuale. La suddetta Iva teorica, nel meccanismo di calcolo dell’Iva detraibile (vedi formula), ridurrà l’importo dell’Iva
effettivamente detraibile.
Acquisizione di fabbricati in leasing o appalto (C.M. n.145/E/1998)
ha precisato che il divieto di utilizzo del plafond, per il caso di acquisizione di fabbricati, vale anche per le acquisizioni in dipendenza
di contratti d’appalto aventi per oggetto la costruzione, o in leasing. Sull’argomento si segnala, tuttavia, che, secondo una sentenza
della Corte di Cassazione, la n°1362 del 08/02/2000, il leasing relativo ad un fabbricato strumentale per l’attività esercitata,
costituisce comunque un servizio che può usufruire della non imponibilità Iva con utilizzo del plafond in quanto è solo con l’acquisto
finale (riscatto) del bene ricevuto in locazione finanziaria che l’operazione diventa una cessione di bene ammortizzabile non
esentabile da Iva.
Forniture effettuate da contribuenti minimi (C.M. 13/E/2008)
Non dovrà essere inviata la dichiarazione d’intento per effettuare acquisti presso soggetti che rientrano nel regime dei
contribuenti minimi di cui all’art. 1, co.96-117, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Tali soggetti emettono, infatti, fattura
senza applicare l’imposta essendo (dal punto di vista Iva) equiparati a dei soggetti “privati”. E’ stato altresì precisato che
“l’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta dal contribuente che - avendone i requisiti – applica il regime dei minimi dovrà
essere restituita al cessionario o committente, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito dell’imposta ai
sensi dell’art. 1, co. 100, della legge finanziaria 2008”.
Acquisti in reverse charge interno (C.M.14/E/2015)
L’applicazione del reverse charge costituisce la regola prioritaria. Per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond. Nel
caso di unico contratto comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime de reverse e in parte no,
si dovrà procedere alla scomposizione delle singole operazioni.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
SCARICO DEL PLAFOND PER L’ESPORTATORE ABITUALE (LATO PASSIVO)
Il plafond disponibile va “scaricato” con riferimento al momento di effettuazione
dell’operazione.
Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e dalla
loro registrazione nel registro di cui all’art.25 del Dpr 633/73 (Registro Iva acquisti),
occorre fare riferimento all’evento, tra quelli di seguito evidenziati che si verifica per
primo:
consegna dei beni (in caso di
cessione);
Art. 6 DPR 633/72
Art. 36, co.2, T.U.L.D.
pagamento;
C.M. n. 73 del 19/12/84
emissione della fattura; R.M n. 161/E del 18/04/08.
accettazione della bolletta
doganale.
N.B.
Non va confuso il concetto di
operazioni registrate che rileva
ai fini della costituzione del
plafond con quello di operazioni
effettuate che invece riguarda lo
scarico degli utilizzi dello stesso
al fine di determinare il plafond
residuo disponibile.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 3
Adempimenti
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
IL CICLO DEGLI ADEMPIMENTI
Cessionario/committente
Fornitore
1 Verifica status esportatore abituale e
plafond disponibile
2 Invio dichiarazioni d’intento al’’Agenzia
delle entrate e consegna ai propri fornitori
con ricevuta trasmissione telematica
3 Annotazione dichiarazioni d’intento inviate
nell’apposito registro – entro 15 gg
4 Annotazione delle dichiarazioni d’intento
ricevute nell’apposito registro (oppure in
sezione del registro vendite/corrispettivi)
– entro 15 gg
5 Riscontro telematico della ricevuta di
trasmissione consegnata dal cliente,
7 Verifica costante del plafond disponibile
tenendo conto degli utilizzi effettuati
8 Compilazione mensile del prospetto
relativo al plafond disponibile e agli utilizzi
da esibire ai verificatori in caso di richiesta
(per eventuali richieste verificatori)

6 Emissione fattura non imponibile ai sensi
dell’art. 8 co.1 lett. c) solo in presenza di
dichiarazione d’intento valida/riscontrata e
non revocata o ridotta
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
REGOLE VECCHIE E NUOVE A CONFRONTO
Cosi gli adempimenti
Oggetto
Operazioni fino al 31/12/2014
Operazioni dal 01/01/2015
Status di esportatore abituale
Esportazioni ed operazioni assimilate che
superano il 10% del volume d’affari
rettificato
Invariato
Dichiarazioni d’intento per acquisto
in sospensione da IVA, nel limite
del plafond disponibile
L’esportatore abituale deve consegnare la
dichiarazione d’intento al proprio fornitore
prima dell’effettuazione dell’operazione
Oltre alla dichiarazione d’intento
l’esportatore abituale deve consegnare
anche la ricevuta di presentazione
telematica rilasciata dall’Agenzia
Comunicazione telematica al
fisco
E’ a carico del fornitore
Passa a carico del cliente
esportatore abituale
Sanzioni in capo al fornitore
- Sanzione amministrativa dal 100% a
200% dell’imposta non applicata in fattura
art. 8/c) in caso di mancanza della
dichiarazione d’intento o di
omissione/ritardo nella comunicazione
telematica
- Solidarietà per il mancato pagamento
dell’imposta in caso di frode o
splafonamento dell’esportatore abituale
Tenuta registro delle dichiarazioni
emesse
E’ a carico dell’esportatore abituale
Invariato (C.M. 31/E/2014)
Tenuta registro delle dichiarazioni
ricevute
E’ a carico del fornitore
Invariato (C.M. 31/E/2014)
La sanzione amministrativa scatta
solo, in caso di mancato
riscontro telematico, per le
fatture emesse in 8/c a fronte di
dichiarazioni d’intento non
valide
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
NUOVE REGOLE DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Art.20 D.Lgs 175/2014
REGOLE A REGIME
DICHIARAZIONI INTENTO OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015:
1) OBBLIGO TRASMISSIONE AL FISCO DEL NUOVO MODELLO (ALLEGATO AL
PROVVEDIMENTO AE 12/12/2014) RIMANE DIRETTAMENTE IN CAPO
ALL’ESPORTATORE ABITUALE
2) CONSEGNA DICHIARAZIONE AL FORNITORE UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA
RICEVUTA INVIO TELEMATICO (possibile stampa dichiarazione compilata con sw AE)
3) FORNITORE EFFETTUA RISCONTRO TELEMATICO DELLA RICEVUTA
Due possibilità alternative:
• Funzione ad accesso
libero sul sito AE
• Tramite cassetto fiscale
(a breve)
4) FORNITORE RIPORTA ELENCHI DICHIARAZIONI RICEVUTE NELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA
N.B. Regole a pieno regime solo dal 12/02/2015
Nuovo Sw AE disponibile dal 22/12/2014 (utilizzabile fin da subito)
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
NUOVE REGOLE DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Art.20 D.Lgs 175/2014
REGOLE “TRANSITORIE” (FINO AL 11/02/2015)
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto del
Contribuente, “possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o
prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del … provvedimento”.
Più nel dettaglio, la situazione è la seguente:
- punto 5.1 Provv. fino all’11 febbraio il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta
presentazione (telematica) della dichiarazione d’intento;
- punto 5.3 Provv. per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie
modalità, “che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente
all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere in via
telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle
Entrate.”
Da quanto sopra risulta quindi che:
1. è possibile adottare le nuove modalità, anche prima del 12 febbraio (il sw è
disponibile dal 22/12/2014);
2. per le dichiarazioni d’intento consegnate al fornitore senza la ricevuta telematica:
A) se cessano efficacia (operazioni spot) prima del 12/2, non servono invii e
riscontri telematici;
B) per quelle inviate alla vecchia maniera validità anche successiva al 11 febbraio,
serve trasmissione telematica (ex post) da parte dell’esportatore con conseguente
consegna al fornitore della ricevuta ai fini del riscontro telematico.
Provv.
12/12/2014
n. 159674
Idem
C.M. 31/E/2014 §
11
Il fornitore non è
tenuto ad effettuare
comunicazioni
telematiche
Conferma forum
22/2/2015
23
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
LA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Viene emessa dall’esportatore abituale che intende utilizzare il plafond all’acquisto
• CONTENUTO: La dichiarazione d’intento deve
essere redatta in conformità al modello approvato
D.M. 06/12/1986. La dichiarazione deve essere
sottoscritta dall’emittente.
Dal 2015 solo su
modello ministeriale
(Provv. 12/12/2014 n.
159674)
• TEMPISTICA: Deve essere consegnata o spedita al fornitore o prestatore (o
alla dogana in caso di importazione) anteriormente all’effettuazione
dell’operazione. La dichiarazione d’intento può essere spedita anche negli
ultimi mesi dell’anno precedente (ovviamente se si ritiene di avere già
conseguito lo status di esportatore abituale e con numerazione progressiva
che riparte da uno)
• N°ESEMPLARI: 2 di cui 1 da consegnare o spedire al fornitore (assieme alla
ricevuta di trasmissione telematica) e 1 da conservare.
N .B .
Il fornitore deve riportare gli estremi della dichiarazione
ricevuta nella fattura emessa
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Figura 1
Da inviare
al fisco
assieme al
quadro A
(vedi
figura 2)
Può essere
stampata
per essere
consegnata
al fornitore
(senza
quadro A)
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALIDITA’ PER ACQUISTI
1. per ogni singola operazione (cioè ordine di acquisto o bolletta
d’importazione);
2. acquisti nell’anno fino ad un massimale di valore;
3. acquisti posti in essere dalla data della richiesta sino ad una data
che non può essere successiva al 31 dicembre dell’anno in corso.
No per
importazioni
---------------------------------------------- omissis ---------------------------------------------
x
Indicare anno del plafond
---------------------------------------------- omissis ---------------------------------------------
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
QUADRO A DICHIARAZIONE D’INTENTO
Oltre ai dati della dichiarazione d’intento (vedi figura 1) l’esportatore deve compilare il quadro A (vedi
figura 2)
Figura 2 – Quadro A plafond
Rigo A1. Indicare di plafond – fisso o mobile - utilizzato
Caselle da 2 a 5: basta indicare almeno una delle caselle e la
compilazione non è obbligatoria se al momento di trasmissione della
dichiarazione d’intento è già stata presentata la dichiarazione annuale
Iva (ipotesi da evidenziare barrando la casella 1).
Casella 6. Barrare nel caso in cui il
dichiarante (esportatore abituale) abbia
effettuato operazioni straordinarie che
hanno concorso alla formazione, anche
parziale, del plafond disponibile.
27
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modalità presentazione telematica
Diretta oppure tramite intermediario telematico (che deve rilasciare impegno alla
trasmissione).
Data presentazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle
Entrate riceve i dati.
Istruzioni
modulistica 2015
La dichiarazione d’intento deve essere consegnata o spedita al
fornitore o prestatore (o alla dogana in caso di importazione)
anteriormente all’effettuazione dell’operazione da determinarsi
secondo i criteri di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
R.M. n. 470163 del
15/12/1990 e C.M.
8/D/2003 § 6.
.
N .B .
Se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d’intento,
egli è tenuto ad emettere la fattura con applicazione
dell’imposta e, a sua volta, il cessionario/committente ha diritto
ad esercitare la detrazione
C.M. 8/D/2009 §
6.9
Dichiarazioni “integrative”
Le istruzioni precisano che nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda
rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati
relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione,
barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che
si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
RISCONTRO TELEMATICO RICEVUTA (FORNITORE)
www.agenziaentrate.gov.it
Indicare dati rinvenibili
dalla ricevuta
consegnata
dall’esportatore
assieme alla
dichiarazione d’intento
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PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE DICHIARAZIONI D’INTENTO
•
L’esportatore abituale emittente deve numerarle
progressivamente per anno di utilizzo del plafond e
registrarle entro il 15°giorno successivo all’emissione
in apposito registro tenuto e conservato a norma
dell’articolo 39 del Dpr 633/72;
•
Il fornitore deve protocollarle progressivamente ed
annotarle entro 15 giorni dal loro ricevimento in
apposito registro tenuto e conservato a norma
dell’articolo 39 del Dpr 633/72.
Anno ______
30
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PROSPETTI ESPORTATORE ABITUALE
Prospetto a richiesta
Per ogni mese, fino al secondo precedente la
richiesta:
- plafond disponibile ad inizio mese;
- acquisti e importazioni con utilizzo del
plafond effettuati in quel mese.
Nulla vieta, ovviamente, di fornire un
prospetto che contenga anche altre
informazioni.
Il riporto nel registro vendite (corrispettivi o
dichiarazione d’intento) non è più
obbligatorio ma il prospetto può essere
chiesto a discrezione Ufficio (C.M. 6/E/2001)
Quadro VC
Vengono richiesti, suddivisi per mese:
1 acquisti interni e intracomunitari effettuati con
utilizzo del plafond
2 importazioni effettuate con utilizzo del plafond
3 volume d’affari dell’anno di riferimento
4 esporta ed assimilate dell’anno di riferimento
5 (solo per chi usa il metodo mobile) volume
d’affari dell’anno precedente
6 (solo per chi usa il metodo mobile) esportazioni
e assimilate dell’anno precedente
In dichiarazione annuale Iva
31
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
QUADRO VC DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Anno d’imposta 2014
Anno d’imposta 2013
Plafond disponibile al 1/1/2014
Metodo per la determinazione del plafond 2014
•
•
Vanno riportati i dati mensili relativi all’utilizzo (momento di effettuazione) e alla
formazione (registrazione) del plafond (sia per il metodo solare che mensile).
Le celle 5 e 6 (relative all’anno precedente) vanno compilate solamente dai
soggetti che utilizzano il metodo del plafond mensile.
N .B .
Il totale degli acquisti con dichiarazione d’intento indicati nel rigo VF12
(acquisti registrati) potrebbe non coincidere con il totale degli utilizzi del
plafond indicati in VC13 colonna 1 e 2 (momento di effettuazione
dell’operazione) .
32
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 4
Dichiarazioni d’intento in
dogana
33
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALIDITA’ DICHIARAZIONE D’INTENTO IN DOGANA
Vecchie istruzioni
Nuove istruzioni dal 20/4/2015
“Nel caso di importazioni di beni
la dichiarazione d’intento deve
essere presentata in dogana per
ogni singola operazione
specificando il relativo importo
(Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n.
355235).”
“Nel caso di importazioni di beni
l’operatore potrà compilare,
alternativamente, il campo 1 (una
sola operazione per un importo
fino a euro) ovvero il campo 2
(operazioni fino a concorrenza di
euro)”.
Revoca
R.M. 38/E del 13/4/2015
Fino a nuova comunicazione
rimangono però valide le (vecchie)
istruzioni diramate a febbraio con
nota 17631/RU del 11/2/2015
Nota Dogane 46452/RU del 20/4/2015
Via libera nuove regole dal 25/5/2015
Nota Dogane n. 58510/RU del 20/5/2015
34
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALIDITA’ DICHIARAZIONE D’INTENTO IN DOGANA
1. per ogni singola operazione (cioè ordine di acquisto o
bolletta d’importazione);
2. acquisti nell’anno fino ad un massimale di valore;
3. acquisti posti in essere dalla data della richiesta sino ad una
data che non può essere successiva al 31 dicembre
dell’anno in corso.
No per
importazioni
---------------------------------------------- omissis ---------------------------------------------
x
Cosi la
dichiarazione
per la
Dogana
Indicare anno del plafond
beni
Opzione 1 (singola importazione)
Importo non inferiore al valore doganale
che risulterà dalla bolletta
x
Opzione 2 (più importazioni)
Importo assegnato al plafond utilizzabile
all’importazione, con “conto a scalare”
35
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALORE IN DOGANA
Provvedimento n. 19388 datato 11/02/2015
Opzione 1 – singola importazione
• L’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini
IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga
cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo del suddetto imponibile;
• N.B. come chiarito nelle istruzioni del campo 1, ai fini dell’impegno
(scarico) del plafond IVA, l’importo effettivo sarà, invece, quello
risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione
d’intento (ndr vedi importi indicato a casella 47 del DAU in
corrispondenza del codice “tipo” 406).
36
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALORE IN DOGANA
Esempio 1
Valore fattura fornitore
estero resa franco
partenza (EXW)
USD 10.000
Noto estero fino a
confine
€ 900
Nolo interno
€ 100
Dazio
2%
Base imponibile Iva
€ 8.625,89 +
€ 900 + €
190,52 +
€ 100
Cambio doganale: 1,15930
Controvalore € 8.625,89
Base imponibile dazio: €
9.525,89
€ 190,52
€ 9.816,42
(casella 47 DAU in
corrispondenza del codice
tipo 406)
Se nell’esempio in questione il contribuente indica in dichiarazione d’intento (campo 1)
l’importo di € 9.900 (in eccesso) la dichiarazione d’intento viene considerata valida,
fermo restando che ai fini delle registrazioni Iva (scarico plafond) e della dichiarazione
annuale Iva il plafond andrà scaricato per € 9.816,42.
37
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALORE IN DOGANA
Esempio 2
Valore fattura fornitore
estero resa a destino
(DAP)
USD 10.000
Cambio doganale: 1,15930
Controvalore € 8.625,89
Noto estero fino a confine
€ 900
Base imponibile dazio:
€ 8.525,89
Nolo interno
€ 100
Dazio
2%
€ 170,52
Base imponibile Iva
€ 8.625,89 + €
170,52
€ 8.796,41
(casella 47 DAU in
corrispondenza del codice tipo
406)
Se nell’esempio in questione il contribuente indica in dichiarazione d’intento
(campo 1) l’importo di € 8.900 (in eccesso) la dichiarazione d’intento viene
considerata valida, fermo restando che ai fini delle registrazioni Iva (scarico
plafond) e della dichiarazione annuale Iva il plafond andrà scaricato per € 8.796,41.
38
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
VALORE IN DOGANA
Nota Dogane n. 58510/RU del 20/5/2015
Opzione 2 – dichiarazione per più operazioni (conto a scalare)
L’utilizzo dell’opzione 2 permette di assegnare una parte del plafond alle importazioni, tramite
la gestione di un “conto a scalare” tenuto dal sistema doganale. La nuova possibilità permette
di superare le criticità legate alla quantificazione della base imponibile all’importazione. La nota
delle dogane precisa che:
(i) scegliendo l’opzione 2 la medesima dichiarazione rimane valida fino ad esaurimento
dell’importo dichiarato (fino a capienza del residuo, dovremmo dire);
(ii) all’atto dello svincolo della dichiarazione d’importazione il sistema AIDA invia in tempo reale
al sistema informativo delle Entrate l’importo del plafond effettivamente utilizzato con la
precisazione che se tale notifica si riferisce ad una DI-1, la medesima dichiarazioni non sarà
più spendibile per altre operazioni doganali, mentre se la notifica si riferisce ad una D1-2
viene determinata la disponibilità residua aggiornano il saldo del conto a scalare;
(iii) il sistema AIDA notifica al sistema delle entrate le eventuali variazioni derivanti da rettifiche
delle dichiarazioni doganali successive allo svincolo al fini di aggiornare l’importo del plafond
effettivamente utilizzato nonché (nel caso DI-2) la disponibilità residua.
39
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
ESONERO PRESENTAZIONE COPIA CARTACEA IN DOGANA
Dal 12/2/2015 anche le dichiarazioni d’intento per la Dogana vanno trasmesse telematicamente all’Agenzia
delle Entrate.
Il D.Lgs 175/2014 (decreto semplificazioni) prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma
(quindi entro il 12/4/2014) le Entrate attivino la messa a disposizione dell’Agenzia delle dogana “la banca dati
delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette
dichiarazioni e delle ricevute di presentazione”.
Nelle more dell’adozione di tale procedura “dal 12 febbraio 2015, per l’utilizzo in dogana del plafond occorre
allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d’intento e la relativa
ricevuta di presentazione” (nota 17631/RU del 11/2/2015).;
Con un comunicato stampa e con la RM 38/E del 13 aprile l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’attivazione
di detto canale di interscambio.
N.B.
A causa della rilevante mole di errori, fino a nuova comunicazione rimangono però valide le (vecchie) istruzioni
diramate a febbraio con nota 17631/RU del 11/2/2015.
Via libera dal 25/5/2015 all’esonero della presentazione della copia cartacea in
dogana
Nota Dogane n. 58510/RU del 20/5/2015
40
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 5
Plafond libero
e
plafond vincolato
41
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
INDIVIDUAZIONE COMPONENTE VINCOLATA PLAFOND
Esempio di triangolazione nazionale in esportazione
Plafond libero
(o incondizionato)
Plafond vincolato
(o condizionato)
IT1 vende a IT2 merce per €
10.000,00
(n.i. art. 8 co.1/a)
€ 10.000,00
/
IT2 vende a CH per € 12.000,00 e
da incarico a IT1 di esportare
direttamente la merce
consegnandola a CH (n.i. art. 8
co.1/a)
€ 2.000,00
€ 10.000, 00
(prezzo di acquisto pagato a
IT1)
Fatture
(€ 12.000,00 – 10.000,00)
N.B. Analoga la situazione si presenta per la triangolare nazionale verso UE art. 58 (IT1) e 41(IT2) del D.L. 331/93
N.B. si forma plafond vincolato anche in capo al commissionario per la vendita nei seguenti casi:
• nella esportazione diretta o triangolare disciplinata dall’art. 8, co.1, lett.a) del DPR n. 633/72;
• nella triangolare disciplinata dall’art. 58 del D.L. n. 331/93.
Non c’e, invece, problema di plafond vincolato nel caso di commissione per la vendita in una cessione art. 41
poiché la fattura nel rapporto fornitore-commissionario va emessa con Iva (R.M.115/E/2001)
42
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
INDIVIDUAZIONE COMPONENTE VINCOLATA PLAFOND
Come precisato nella Circolare 8/D del 27/02/2003 dell’Agenzia delle dogane, la
scomposizione del plafond complessivo può avvenire in base al seguente
calcolo:
PLAFOND DISPONIBILE – PLAFOND VINCOLATO = PLAFOND LIBERO
Non vi sono particolari modalità espositive in dichiarazioni annuale Iva delle due
parti di plafond. Ciò non toglie che il contribuente dovrà fare comunque
attenzione a non utilizzare la parte vincolata per acquisti di servizi o beni
strumentali, così come per acquisti di beni merce se ritiene di non essere in
grado di documentare l’esportazione (o la cessione intracomunitaria) dei beni
entro 6 mesi dall’acquisto.
43
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
UTILIZZO DEL
PLAFOND
LIBERO
Può essere utilizzato senza vincoli sia per l’acquisto di
beni che di servizi (tranne le eccezioni viste in
precedenza).
UTILIZZO DEL
PLAFOND
VINCOLATO
Può essere utilizzato solamente per l’acquisto di beni
da esportare od alienare nella UE, nello stato
originario, entro 6 mesi dalla consegna da parte del
fornitore. Ne deriva, ad esempio, che il plafond
vincolato, non può essere utilizzato per l’acquisto di
servizi o per l’acquisto di beni strumentali.
44
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 6
Metodi di calcolo
(fisso o mobile)
45
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
METODI A CONFRONTO
A
Plafond solare (o fisso)
Plafond mensile (o mobile)
Status
d’esportatore
Volume d’affari
“rettificato” dell’anno
solare precedente
Volume d’affari “rettificato” dei
dodici mesi precedenti
Importo
operazioni che
formano il plafond
utilizzabile
(lato attivo)
L’importo rimane fisso
per tutto l’anno (es.
2014) ed è dato delle
esportazioni ed
operazioni assimilate
registrate nell’anno
solare precedente (es.
2013)
L’importo viene ricalcolato ogni
mese ed è dato dalle
esportazioni ed operazioni
assimilate registrate nei dodici
mesi precedenti
46
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
METODI A CONFRONTO
B
Scarico plafond
(lato passivo)
Plafond
disponibile
Plafond solare (o fisso)
Plafond mensile (o mobile)
Gli acquisti agevolati
(utilizzi) possono essere
effettuati nell’anno di
riferimento fino ad
esaurimento del plafond
disponibile ad inizio
anno
Ogni mese l’utilizzo (acquisti
agevolati) non potrà eccedere il
plafond disponibile all’inizio del
mese stesso
E’ dato dalla differenza
fra
A) meno B)
E’ dato da
A) meno “progressivo utilizzi netti”
Per “progressivo utilizzi netti” si
intende la somma degli acquisti
agevolati effettuati nei 12 mesi
precedenti, al netto delle
esportazioni effettuate nel 13°
mese precedente (se il risultato
degli “utilizzi netti” risulta
negativo, si prende zero);
47
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Focus “utilizzo netto” ( plafond mobile )
Circolare n° 12 del 09/04/81
Circolare 73 del 19/12/84
Ris. 505261 del 16/11/87
Somma degli acquisti agevolati effettuati
nei 12 mesi precedenti.
Somma degli acquisti agevolati
effettuati nei 12 mesi precedenti, al
netto delle esportazioni effettuate nel
13° mese precedente.
Circolare 8/D del 27/02/2003
N .B .
Se il risultato degli “utilizzi
netti” fosse negativo, si
prende zero.
48
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
METODI A CONFRONTO
Soggetti che
iniziano l’attività
Vantaggi di un
metodo rispetto
all’altro
Plafond solare (o fisso)
Plafond mensile (o mobile)
Possono iniziare ad
utilizzarlo dall’inizio
dell’anno solare
successivo a quello di
inizio dell’attività;
Devono attendere che
trascorrano più di 12 mesi
dall’inizio dell’attività prima di
poter utilizzare tale metodo;
E’ decisamente di più
semplice gestione
contabile rispetto al
metodo mensile
Le esportazioni registrate in un
determinato mese divengono
plafond disponibile già il mese
successivo, senza dovere
attendere l’inizio dell’anno
seguente e diventa
particolarmente vantaggioso
nell’ipotesi di incremento degli
scambi con l’estero rispetto a
quelli dell’anno precedente.
49
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
METODI A CONFRONTO
anno 2014
anno 2015
(1° anno di
applicazione
del plafond)
•esportazioni (ed operazioni assimilate) per totali 1.200.000 (si ipotizza,
per semplicità, 100.000 ogni mese);
•esportazioni (ed operazioni assimilate) per totali 1.200.000 (si ipotizza,
per semplicità, 100.000 ogni mese);
•acquisti con utilizzo del plafond per 1.200.000 (si ipotizza, per semplicità
di avere utilizzato il plafond nel mese di gennaio 2015 per 300.000, nel
mese di febbraio per 400.000 e nel mese di marzo per 500.000);
CALCOLO
con il metodo
FISSO
Il plafond 2015 (calcolato sulle esportazioni 2014) pari a
1.200.000 è esaurito a marzo 2015
L’esportatore abituale dovrà attendere il 2016 prima di poter
effettuare ulteriori acquisti in sospensione d’imposta a
partire dal 01/01/2016 potrà essere, infatti, utilizzato il plafond
2016 (calcolato sulle esportazioni 2015) pari a 1.200.000.
50
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
METODI A CONFRONTO
CALCOLO con il metodo MOBILE
A1
C1)
D1)
E (C1-D1)
F1) (A4-E1)
G
F2) (F1-G)
Utilizzo netto del
mese precedente
(E-G mese
prec.)
esportazioni
13°mese
precedente
espungibili
(minimo =0)
Esportazioni
12 m prec
PLAFOND
DISPONIBILE
all'inizio del
mese
Utilizzi nel
mese
PLAFOND
DISPONIBILE
a fine mese
progressivo
netto
gen-2015
€
1.200,00
0
0
€ 0,00
€ 1.200,00
€ 300,00
€ 900,00
feb-2015
€
1.200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 600,00
mar-2015
€
1.200,00
€ 600,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 200,00
apr-2015
€
1.200,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 900,00
€ 300,00
€ 300,00
Nell’esempio ad aprile 2015 sono già disponibili € 300 di nuovo plafond
(corrispondenti alle esportazioni di gennaio, febbraio e marzo 2015)
51
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PASSAGGIO DA UN METODO ALL’ALTRO
Passaggio da fisso a mobile: Il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari alle
esportazioni e altre operazioni assimilate registrane nell’anno solare precedente.
Passaggio da mobile a fisso: Il contribuente che intende transitare dal metodo mobile a
quello fisso, deve prendere a riferimento iniziale il plafond che avrebbe avuto al 01/01 se
avesse mantenuto il metodo mobile (tale interpretazione risulta confermata dalla R.M. 77/E
del 06/03/2002 dell’Agenzia delle Entrate).
Non è mai consentito in corso d’anno passare da un metodo ad un altro.
Attenzione al quadro A
della nuova D.I.2015
Indicazione ex ante
VC 14 DAI 2016
Indicazione ex POST
PLAFOND DISPONIBILE AL 1°GENNAIO 2015
VC14 Metodo adottato per … 2015
2 SOLARE
1
,00
3 MENSILE
52
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Software di Excel per la gestione del plafond mobile
www.confimibergamo.it/estero
53
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Modulo 7
Sanzioni
54
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
SANZIONI ESPORTATORE ABITUALE
Violazione
Sanzione
Norma
Invio lettera d’intento in
mancanza dei requisiti
Dal 100 al 200% dell’Iva
non applicata
Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Splafonamento
Dal 100 al 200% dell’Iva
non applicata
Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Dal 50 al 100%
Mancata esportazione
dell’Imposta; no sanzioni
entro 6 mesi da consegna
se regolarizzazione entro
(plafond vincolato)
30 giorni
Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Mancata numerazione,
annotazione o
conservazione della
lettera d’intento
Art. 2, c. 2, DL 746/83
Da € 516 a 2.582
55
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
SANZIONI FORNITORE
Violazione
Sanzione
Norma
Emissione fattura non imponibile senza
lettera d’intento
Dal 100 al 200% dell’Iva
non applicata
Art. 7, c. 3, D.Lgs.
471/97
Omesso tempestivo invio della
comunicazione telematica o suo invio
con dati incompleti o inesatti in
presenza di fatture non imponibili già
emesse
Dal 100 al 200% dell’Iva
non applicata
Effettuazione cessioni o prestazioni art.8
c.1/c prima di aver ricevuto la
dichiarazione di intento e riscontrato
telematicamente l'avvenuta
presentazione all'Ae
Art. 7, c. 4-bis,
D.Lgs. 471/97
Dal 2015
Dal 100 al 200% dell’Iva
non applicata
Art. 7, c. 4-bis,
D.Lgs. 471/97
56
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
SPLAFONAMENTO ESPORTATORE ABITUALE E RAVVEDIMENTO
Procedure alternative
1/a
Emissione di autofattura (senza coinvolgimento del
fornitore) con versamento tramite F24 della
sanzione, degli interessi e dell’Iva riferibile al
periodo splafonato
Nota Direzione Centrale Accertamento n°
39186 del 10/03/1999;
C.M. n. 98/E del 17/05/2000;
C.M. n. 50/E del 12/06/2002 § 24.2
C.M. n. 54/E del 19/06/2002 § 16.12;
C.M. n. 12/E del 19/02/2008 § 10.4.
C.M. n. 12/E del 12/03/2010 § 3.7
1/b
Emissione di autofattura (senza coinvolgimento del
fornitore) con versamento tramite F24 della
sanzione e degli interessi ed inserimento dell’Iva da
splafonamento nella liquidazione Iva periodica Iva
C.M. n. 50/E del 12/06/2002
N.B. Questa procedura non è stata però
richiamata nella successiva C.M n.12/E
del 19/2/2008.
2
Coinvolgimento del fornitore con emissione della
nota di variazione di Iva ai sensi dell’art. 26 del DPR
633/72, fermo restando il pagamento degli interessi
e delle sanzioni a carico del
cessionario/committente
Tale procedura risulta ancora valida,
come confermato dalla C.M n. 98/E del
17/05/2000, dalla C.M 50/E del
12/06/2002 § 24.2 e dalla C.M n. 12/E del
19/02/2008 § 10.4.
57
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
1) RAVVEDIMENTO SENZA INTERVENTO DEL FORNITORE
Emissione autofattura in 2 esemplari, contenente estremi
fornitore, protocollo fatture ricevute, ammontare splafonamento
ed Iva relativa;
Versamento dell’Iva che avrebbe dovuto addebitare il fornitore
(codice tributo del periodo in cui si è splafonato)
Versamento interessi legali da ravvedimento;
Versamento sanzione ridotta
(codice tributo 8904);
Entro dichiarazione anno splaf.
•12,5% (100/8) plafond libero
• 6,25% (50/8) plafond vincolato
Registrazione dell’autofattura esclusivamente nel registro acquisti;
Presentazione di una copia dell’autofattura al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.
58
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
Esempio compilazione dichiarazione annuale
In dichiarazione il ravvedimento va indicato come segue:
1) Iva da autofattura
Quadro VF (100)
+
2) Versamento Iva con F24
VL29
(100)
+
3) Posta a debito di quadratura
VE24
(100)
-
N.B.
Il versamento della sanzione non va indicato in
dichiarazione;
Il versamento degli interessi non va indicato in
dichiarazione;
In VF12 (acquisti con utilizzo del plafond) non dovrà
essere indicato alcun importo con riferimento
all’operazione regolarizzata.
59
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
2) RAVVEDIMENTO CON INTERVENTO DEL FORNITORE
Emissione nota di variazione ex art. 26, per l’Iva, da parte del
fornitore/prestatore (previa richiesta del cliente esportatore abituale);
Il cliente (esportatore abituale) che ha splafonato, dovrà:
Pagare l’Iva di cui alla nota di variazione, al fornitore;
Versare all’Erario la sanzione ridotta da ravvedimento - codice tributo
8904;
Versare all’Erario gli interessi per il ritardato pagamento dell’Iva del
fornitore (Problema ! bisogna conoscere la periodicità del fornitore:
mensile o trimestrale ?; Dubbio ! Nel caso di periodicità trimestrale,
bisogna considerare anche gli interessi dell’ 1% ?);
Registrazione la nota di variazione nel registro acquisti.
60
PLAFOND E DICHIARAZIONI D’INTENTO
PRECISAZIONI
Il ravvedimento è eseguibile entro il termine per la presentazione della
dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione (art. 13 co.1/b D.Lgs 472/97) oppure anche successivamente in
base alle novità e condizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2015.
Splafonamento in dogana. Con Circolare n° 102985/IV del 27/12/2001,
l’Agenzia delle dogane, ha precisato che le sanzioni relative allo
“splafonamento” in dogana sono quelle della ordinaria normativa fiscale,
con la possibilità di “ravvedimento” e che non è invece applicabile
l’esimente (dalle sanzioni) prevista dall’art. 20, comma 4, della legge
449/97 nel caso in cui il dichiarante chieda spontaneamente la revisione
dell’accertamento doganale. In tal senso anche la circolare 8/D del
28/02/2003 punto 6. L’Iva versata a seguito del superamento del plafond
in dogana è detraibile, salvo l’eventuale applicazione di norme che
prevedono l’indetraibilità, quali pro-rata, indetraibilità oggettiva, ecc. (C.M.
54/E del 19/06/2002 p.16.10).
61
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L`ISTITUTO DEL PLAFOND E LE DICHIARAZIONI D`INTENTO