www.ildirittoamministrativo.it N. 00144/2013 REG.PROV.COLL. N. 02309/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in opposizione proposto da Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; avverso il decreto presidenziale n. 2848 in data 14 novembre 2012 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 2309 del 2007, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Preziosa Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Caterino, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 03222/2006, resa tra le parti, concernente trasferimento d'ufficio 1 www.ildirittoamministrativo.it Visto il decreto presidenziale n. 2848 del 14 novrembre 2012; visto il ricorso in opposizione a tale decreto; visto l'atto di costituzione, nella presente fase di Preziosa Giovanni; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Saulino; Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm. RITENUTO: - che nel giudizio in oggetto è stata dichiarata con provvedimento monocratico la perenzione, a norma dell’art. 82 c.p.a. (applicabile anche nel grado d’appello, per effetto del rinvio interno di cui all’art. 38, c.p.a.), a seguito della comunicazione dell’avviso previsto dalla medesima disposizione e del decorso del termine ivi stabilito; - che la parte interessata ha proposto opposizione al decreto, come consentito dall’art. 85, c.p.a.; - che l’opponente, a parte altre deduzioni di minor rilievo, essenzialmente contesta di aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 82, c.p.a., mettendo in risalto la circostanza che (a suo dire) le modalità seguite non sono tali da dare una prova certa ed univoca che la comunicazione sia andata a buon fine; - che dall’esame degli atti di ufficio risulta che le formalità di comunicazione dell’avviso preordinato alla perenzione sono state correttamente adempiute dalla segreteria della Sezione; ma che nondimeno, per effetto dei limiti inerenti all’istituto della “comunicazione” (meno perfezionato della “notificazione”), in questa concreta fattispecie sussiste qualche margine di incertezza riguardo alla effettività del ricevimento dell’avviso da parte del destinatario; CONSIDERATO: - che in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali le garanzie delle parti interessate debbono essere interpretate e applicate con il massimo rigore, considerato che la lunga giacenza del ricorso, pur rendendo opportuno ed utile che si proceda alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, non necessariamente costituisce di per sé indizio di scarso interesse o di scarsa diligenza della parte, ma può anche essere originata (come di fatto è nella maggior parte dei casi) dalle cause obiettive e ben note che (al di là di ogni pur encomiabile sforzo delle persone addette) 2 www.ildirittoamministrativo.it impediscono al sistema giudiziario di ottemperare al principio del “termine ragionevole” di cui all’art. 111, Cost., e all’art. 6, C.E.D.U.; sicché sarebbe ingiusto colpire con la perenzione la parte già sacrificata (senza sua colpa) dalla lunga giacenza del ricorso, se non quando il procedimento di verifica dell’attualità dell’interesse si sia svolto in modo tale da far ritenere con ogni ragionevole certezza che l’interesse è, in effetti, venuto meno; - che in questa luce può apparire discutibile la scelta del legislatore delegato di prescrivere (art. 82) che l’avviso preordinato alla perenzione sia “comunicato”, laddove l’art. 9 della legge n. 205/2000 prevedeva che esso fosse “notificato”, considerato che la comunicazione può lasciare (come si riscontra nel caso in esame) qualche margine di incertezza sull’effettivo ricevimento dell’avviso; - che tale margine di incertezza potrebbe ritenersi bilanciato e compensato dalla possibilità, per la parte interessata, di acquisire aliunde informazioni sullo stato del ricorso, impiegando la normale diligenza; - che una simile possibilità potrebbe essere offerta fra l’altro dalla consultazione del sito internet www.giustizia-amministrativa.it, il quale, pur non avendo allo stato rilevanza processuale, presumibilmente rappresenta oggi lo strumento di informazione più usato dalle parti, anche per la comodità di accesso e per l’ampiezza e l’attendibilità delle informazioni acquisibili (come ad es. il testo integrale di tutti i provvedimenti ordinatori e decisori, dal momento stesso della loro formale pubblicazione); - che tuttavia, a quanto il Collegio ha potuto verificare, sino a questo momento l’avvenuta emissione dell’avviso di cui all’art. 82 c.p.a. e/o la pendenza del termine per il relativo incombente non rientrano tra le informazioni acquisibili mediante la consultazione del suddetto sito internet; - che la mancata visualizzazione nel sito internet dell’avvenuta emissione dell’avviso di cui all’art. 82, ingenerando nella parte interessata un erroneo affidamento, e sommandosi ai margini di incertezza inerenti alle modalità della comunicazione, costituisce un elemento valutabile dal Collegio perché alla parte ricorrente si conceda il beneficio dell’ “errore scusabile”; - che pertanto nella presente fattispecie, attesa la mancanza (pur non addebitabile a negligenze o errori dell’Ufficio) di una soddisfacente prova che l’avviso sia andato a buon fine, si giustifica l’accoglimento dell’opposizione sotto il profilo dell’errore scusabile; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'opposizione e fissa l'udienza di merito per la data del 28 giugno 2013. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 3 www.ildirittoamministrativo.it Bruno Rosario Polito, Consigliere Hadrian Simonetti, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4