POLITICHE DI COESIONE Introduzione all’Unione Europea Prof. Guglielmo Wolleb “Gli Stati nazionali sono ormai troppo grandi per risolvere i piccoli problemi, ma anche troppo piccoli per risolvere quelli grandi.” Daniel Bell Sommario 1 2 3 4 5 6 7 L’evoluzione in sintesi Le fasi dello sviluppo istituzionale I Trattati fondamentali L’assetto istituzionale Le competenze dell’Unione Europea Gli atti giuridici dell’Unione Europea Il bilancio dell’Unione 1.1 L’evoluzione in sintesi: direttrici dell’integrazione Europea Due direttrici evolutive: 1. 2. Approfondimento – Progressivo ampliamento delle competenze riservate agli organismi comunitari, in via esclusiva o concorrente rispetto agli Stati nazionali Allargamento – Progressivo aumento del numero di Paesi aderenti alle Comunità e poi all’Unione Europea La costruzione europea si realizza secondo un processo a geometria variabile con paesi diversi variamente integrati tra loro Due modelli di riferimento: 1. 2. Integrazione – Si registra una delega di sovranità a un ordinamento sovranazionale integrato in quelli nazionali ad es. CEE Cooperazione intergovernativa – Impegno formalizzato e di lungo periodo ad operare in modo condiviso in determinati settori per la tutela di interessi comuni, ad es. art. 30 AUE sulla politica estera 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive 1948 Firma della convenzione per la creazione dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) per la gestione degli aiuti del Piano Marshall (16 paesi + 2 in seguito) 1948 Unione occidentale come alleanza militare (diventa nel 1954 Unione dell’Europa Occidentale composta da 7 paesi) 1949 istituito il Consiglio d’Europa ad opera di 10 paesi (aumentati progressivamente fino a 46) per la cooperazione su temi di interesse comune, in particolare diritti civili 1952 entra in vigore la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) a carattere sovranazionale tra 6 paesi 1958 nascono la Comunità economica europea (CEE) e l’Euratom in attuazione dei Trattati di Roma 1973 aderiscono Regno Unito, Irlanda, Danimarca 1978 creato il Sistema monetario europeo (SME) basato sull’ECU 1979 Prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale 1981 aderisce la Grecia 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive 1986 1987 1992 1995 1997 1999 2001 2002 2002 2004 aderiscono Spagna e Portogallo entra in vigore l’Atto unico europeo e la Comunità Europea firmato il Trattato sull’Unione Europea a Maastricht aderiscono Austria, Finlandia e Svezia firmato il Trattato di Amsterdam avvio della terza fase della UEM. L’euro come moneta scritturale tra 12 paesi firmato il Trattato di Nizza introduzione dell’euro si insedia la Convenzione sul futuro dell’Europa entrano Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria 2004 firma a Roma del Trattato che adotta una Costituzione Europea, successivamente respinta da Francia e Olanda 2007 entrano Bulgaria e Romania; la Slovenia adotta l’Euro; firma a Lisbona del Trattato di riforma che sostituisce la Costituzione, successivamente respinto dall’Irlanda 1.3 L’evoluzione in sintesi: gli stadi di integrazione fra Stati GRADI DI INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE Integrazione politica estera e affari interni; cittadinanza comune 200? Moneta unica e politica monetaria sovranazionale 2002 Integrazione negativa e positiva delle politiche Libertà circolazione lavoratori, merci, servizi e capitali 1992 Liberalizzazione merci in libera pratica e frontiera unica. Eliminazione dazi e restrizioni commerciali 1968 Il mercato unico è un obiettivo ancora non pienamente raggiunto Oggi aderisco no a pieno titolo solo 16 dei 27 Paesi dell’UE 1960 AREA LIBERO SCAMBIO UNIONE DOGANALE MERCATO UNICO MERCATO UNICO UEM UNIONE POLITICA 2 Le fasi dello sviluppo istituzionale 2.1 La fondazione (Anni 50) 2.2 Il consolidamento (anni 60) 2.3 Il rilancio (anni 70 e 80) 2.4 L’Unione Europea (anni 90) 2.5 Gli anni 2000: la strategia di Lisbona, l’allargamento, la moneta unica Il futuro: il Trattato di Riforma I fattori di cambiamento 2.6 2.7 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50) •Vari tentativi d’ispirazione federalista: •Benelux (Unione economica fra Belgio, Olanda e Lussemburgo) •Oece (organizzazione europea per la cooperazione economica) •Consiglio d’Europa per la difesa dello stato di diritto e dei diritti umani • Unione europea dei pagamenti per facilitare i pagamenti tra paesi europei •Progetto della comunità europea per la difesa (CED) fallito nel 1954 per l’opposizione della Francia che non accettava il riarmo tedesco 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50) Prevale l’approccio funzionalista: non si cerca di imporre da subito il federalismo ma si persegue un allargamento progressivo settore per settore: dichiarazione di Schuman (1950) e Creazione della Comunità del carbone e dell’acciaio a 6 (1952) Nascono la Comunità economica europea e l’Euratom (Trattati di Roma: TCE che istituisce la CEE e TCEEA (COMUNITA’ EUROPEA ENERGIA ATOMICA) che istituisce l’EURATOM 1957) 2.1 La fondazione: i principi del TCE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI – UNIONE DOGANALE (ELIMINAZIONE DAZI DOGANALI INTERNI E RESTRIZIONI QUANTITATIVE AL COMMERCIO, TARIFFA DOGANALE COMUNE ESTERNA) LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E CAPITALI POLITICA AGRICOLA COMUNE POLITICA COMUNE SUI TRASPORTI POLITICA COMMMERCIALE COMUNE REGOLE DELLA CONCORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI 2.1 La fondazione: i principi del TCE (1957) RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI CHE ABBIANO INCIDENZA SUL MERCATO UNICO COORDINAMENTO POLITICHE MACROECONOMICHE LA CREAZIONE DI UN FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) SOSTEGNO AI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE 2.1 La fondazione: le istituzioni della CEE COMMISSIONE CONSIGLIO ASSEMBLEA (DIVENTA PARLAMENTO SOLO NEL 1962) CORTE DI GIUSTIZIA COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 2.2 Il consolidamento (anni 60) Scontro continuo fra fautori ed oppositori del sovranazionalismo. La Francia di De Gaulle si oppone ad ogni tentativo di rafforzare i poteri della Comunità, all’adozione di procedure decisionali a maggioranza qualificata e all’ingresso della Gran Bretagna nella Comunità. I Piani Fouchet (1961) per ridimensionare i poteri della Comunità Il trattato di Bruxelles del 1965 (di fusione) che fonde le tre Comunità: un unico Consiglio ed una unica Commissione I tentativi di rafforzare i poteri dell’Assemblea e della Commissione bloccati da De Gaulle: la crisi della sedia vuota (1967) 2.2 Il consolidamento (anni 60) L’influenza della Corte di giustizia: effetto diretto e supremazia della legislazione comunitaria su quella nazionale La creazione del comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) che prepara i lavori del Consiglio 2.3 Il rilancio: lo sblocco dell’impasse (Anni ’70) Ambito territoriale: • Entrano Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973) Ambito istituzionale: • Il Trattato del 1970 cambia il sistema di finanziamento della Comunità. che viene dotata di risorse proprie attraverso una percentuale Iva nazionali •Il Trattato del 1975 aumenta il potere del Parlamento nella definizione del bilancio e istituisce la Corte dei Conti • Prima elezione diretta del Parlamento nel 1979 •Si decide di regolarizzare le riunioni del Consiglio europeo Ambito delle politiche: •Allargamento delle politiche (piccoli passi su ambiente, energia, sociale, protezione consumatori, regionale) (Creazione del FESR- 1975) •Creazione del sistema monetario europeo e dell’ECU(1979) 2.3 Il rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80) Ambito territoriale: •Entrano la Grecia (1981), la Spagna ed il Portogallo (1986) Ambito istituzionale: L’Atto Unico Europeo (unico perché mette in un solo testo le modifiche dei trattati delle tre Comunità e le disposizioni sulla politica estera) che prevede le seguenti riforme istituzionali •Il Consiglio europeo è menzionato nel Trattato ma non ancora come organo istituzionale della Comunità •Introduzione del voto a maggioranza qualificata nel Consiglio per alcune materie •Rafforzamento del potere del Parlamento: introduzione della procedura di cooperazione e del parere conforme •Creazione del Tribunale del primo grado a sostegno della C.di G. 2.3 Il rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80) Ambito delle politiche: L’Atto unico prevede: Completamento del mercato unico entro il 1992 (Libro bianco del 1985 sotto la presidenza di Delors): eliminazione delle barriere fisiche, fiscali e tecniche Politica di coesione economica e sociale (Titolo V) Politica per la ricerca e sviluppo tecnologico (Titolo VI) Politica dell’ambiente (Titolo VII) Politiche sociali (Titolo III) Istituzionalizzazione della cooperazione politica europea in politica estera La Carta dei diritti sociali dei lavoratori (non vincolante) 2.4 L’Unione Europea: la caduta del muro di Berlino, la moneta unica ed il Trattato di Maastricht (Anni ’90) Dalla riunificazione della Germania all’Unione Europea Dal mercato unico alla moneta unica Dall’economia alla società (protocollo sociale, diritti di cittadinanza europea, altri settori di competenza non economici) Dall’economia alla politica (Giustizia e politica estera) Un’ Europa a geometria variabile 2.4 L’Unione Europea: Il trattato (1992) L’unione si fonda su tre pilastri Primo pilastro: le comunità europee che comprendono la Ceca, la Cee e l’Euratom Secondo pilastro: politica estera e di sicurezza comune (PESC) Terzo pilastro: Giustizia ed affari interni (GAI) Il primo pilastro funziona con il metodo comunitario; il secondo ed il terzo con la cooperazione intergovernativa 2.4 L’Unione Europea: il trattato (1992) Si specificano le tre tappe per l’unificazione monetaria: libera circolazione dei capitali e coordinamento delle politiche macroeconomiche; convergenza; adozione della moneta unica Si specificano i criteri di convergenza per i paesi candidati alla moneta unica relativi alla finanza pubblica, ai tassi d’inflazione e d’interesse 2.4 L’Unione Europea: il trattato (1992) Principali novità introdotte dal TUE: Ambito istituzionale Unione economica e monetaria con il Sistema europeo delle Banche Centrali e la Banca Centrale europea (1998) (già IME) Istituzione di una cittadinanza europea Principio di sussidiarietà Aumenta il potere del Parlamento con l’introduzione della procedura di codecisione in alcuni ambiti Il Consiglio europeo diventa una istituzione dell’Unione europea a tutti gli effetti Introdotta la figura del mediatore europeo 2.4 L’Unione Europea: il trattato (1992) Principali novità introdotte dal TUE: Ambito delle politiche: primo pilastro Protocollo sulle politiche sociali (opt out di Gran Bretagna ed Irlanda, caduto nel 1992) Competenze limitate nelle seguenti materie: istruzione, protezione dei consumatori, salute, reti transeuropee, industria, cultura, giovani generazioni Rafforzamento delle politiche di coesione: creazione del Fondo di coesione 2.4 L’Unione Europea: il trattato (1992) Ambito delle politiche: secondo e terzo pilastro Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune. Obiettivi pace, sicurezza, cooperazione internazionale, rafforzamento democrazia. Tipi di interventi militari previsti: missioni umanitarie, per mantenimento o ripristino pace, Disposizioni sulla cooperazione giudiziaria e di politica in materia penale (asilo, controllo delle frontiere, immigrazione, droga, frodi internazionali, cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale, cooperazione forze di polizia) 2.4 L’Unione Europea: verso Amsterdam (Anni ‘90) Entrano Svezia, Finlandia ed Austria (1995) Referendum negativi in Svizzera e Norvegia Parte la terza fase dell’UEM con l’adesione di 12 stati su 15 (ne rimangono fuori Gran Bretagna, Danimarca e Svezia) 2.4 L’Unione Europea: il Trattato di Amsterdam (1997) Ambito delle politiche •Vengono dichiarati i i principi su cui è basata l’Unione: libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto (a cui devono attenersi nuovi stati membri) •Viene assegnato all’Unione il potere di agire contro varie forme di discriminazione (razza, orientamento sessuale, religione, età..) •Vengono inseriti nel Trattato (primo pilastro) un capitolo sull’occupazione (Titolo VIII) ed un capitolo sociale (che prima era solo un protocollo) •Passano dal terzo al primo pilastro alcuni temi relativi ai visti, ai diritti d’asilo, all’immigrazione, alla cooperazione giudiziaria… •Viene inserito nel trattato il patto di stabilità e crescita Vengono incorporati nel Trattato (terzo pilastro) gli accordi di Schengen (opt out di Gran Bretagna ed Irlanda) 2.4 L’Unione Europea: il Trattato di Amsterdam (1997) Ambito istituzionale • Allargamento del ricorso alla maggioranza qualificata Allargamento dell’ambito di applicazione della procedura di codecisione che diventa la procedura standard Approvazione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento Viene formalizzata e regolamentata la cooperazione rafforzata possibile nel primo e terzo pilastro Viene istituito l’alto rappresentante per la politica estera Vengono ridefiniti gli strumenti della PESC. Le strategie comuni sono di competenza del Consiglio europeo. Le “azioni comuni” e le “posizioni comuni” del Consiglio 2.4 L’Unione Europea: verso l’allargamento (Anni ‘90 ) L’Unione decide di allargarsi verso est I criteri di Copenaghen (1993) per i Paesi candidati: – stato di diritto, democrazia, diritti umani, rispetto delle minoranze – economia di mercato, regole della concorrenza e competitività – accettazione dell’acquis comunitario 2.4 L’Unione Europea: verso l’allargamento (Anni ‘90 ) Difficoltà dell’allargamento: Politiche: paesi in transizione verso la democrazia Economiche: paesi in transizione verso l’economia di mercato e paesi con un reddito pro-capite molto basso Istituzionali: l’accresciuta dimensione dell’acquis comunitario 2.4 L’Unione Europea: verso l’allargamento (Anni ‘90 ) Agenda 2000: Analisi dei Paesi entranti Riforma della PAC: politiche di sostegno ai prezzi e sviluppo rurale Riforma della politica di coesione: concentrazione delle risorse e riduzione del numero degli obiettivi Strumenti finanziari per i Paesi candidati: Phare (istituzioni), Ispa (infrastrutture ed ambiente) e Sapard (agricoltura) Controversie sul bilancio fra paesi creditori e debitori 2.5 Gli anni 2000: i fatti principali La Strategia di Lisbona per rilanciare la crescita e l’occupazione L’allargamento La moneta unica 2.5 Gli anni 2000: la strategia di Lisbona Le preoccupazione per la crescita lenta dell’Europa e l’elevato tasso di disoccupazione Il varo della strategia di Lisbona La revisione della strategia di Lisbona 2.5 Gli anni 2000: l’allargamento Le sfide istituzionali dell’allargamento: •Piccoli stati versus grandi stati •Eguaglianza fra stati o eguaglianza fra popolazioni Queste sfide vengono affrontate dal Trattato di Nizza (2001) che apporta i seguenti cambiamenti Ambito istituzionale •Cambiamenti nel numero dei Commissari: da 20 a 27, transitoriamente, e poi ridotti adottando la rotazione egualitaria • Una nuova ponderazione dei voti degli Stati nel Consiglio •Rafforzamento dei poteri del Presidente che viene adesso eletto a maggioranza qualificata 2.5 Gli anni 2000: l’allargamento Nuovo metodo per raggiungere la maggioranza qualificata con l’adozione di un criterio composito che tiene conto dei voti, del numero di stati e, su richiesta, della popolazione Un ulteriore allargamento degli ambiti di applicazione delle decisioni a maggioranza qualificata Ampliata e semplificata la possibilità di cooperazione rafforzata Ampliato il campo di applicazione della procedura di codecisione e del parere conforme Cambiamento nel numero (da 700 a 732) e nella composizione per Stato del Parlamento europeo Carta dei diritti fondamentali (natura di dichiarazione politica, non nel Trattato) 2.5 Gli anni 2000: l’allargamento L’Europa passa da 15 stati membri a 27. Entrano nel 2004: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia. Entrano nel 2007 Bulgaria e Romania I candidati sono Croazia, Turchia e Macedonia 2.5 Gli anni 2000: l’allargamento La popolazione dell’Unione aumenta del 29% La superficie dell’Unione aumenta del 34% Il Pil dell’Unione aumenta del 9% Il Pil pro-capite diminuisce del 16% 2.5 Gli anni 2000: la moneta unica Introduzione dell’Euro nel 2002 in 12 paesi (diventeranno 15 con Cipro, Malta e Slovenia) I nuovi Stati membri dovranno adottare l’euro quando avranno raggiunto i requisiti Gran Bretagna, Danimarca e Svezia non hanno adottato l’euro 2.6 Il futuro: il trattato di riforma Il Trattato di riforma è in attesa di ratifica. E’ stato elaborato dopo la mancata adozione della Costituzione europea. La Costituzione aveva lo scopo di creare una Europa più democratica e trasparente era stata elaborata da una Convenzione composta da parlamentari nazionali ed europei, membri della Commissione, membri designati dagli stati nazionali approvata nel 2003 respinta tramite referendum da Francia ed Olanda e fatta successivamente cadere per essere sostituita dopo un lungo negoziato da un altro trattato di riforma, detto di Lisbona, nel 2007 2.6 Il futuro: il trattato di riforma IL TRATTATO DI RIFORMA MODIFICA IL TRATTATO DELL’UNIONE ED IL TRATTATO SULLA COMUNITA’ EUROPEA. IL TRATTATO SULLA COMUNITA’ EUROPEA VIENE DENOMINATO TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2.6 Il futuro: il trattato di riforma IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ DEMOCRATICA ATTRAVERSO QUESTE MODIFICHE: – RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO CON L’ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE. IL PARLAMENTO CONDIVIDE ADESSO CON IL CONSIGLIO IL POTERE LEGISLATIVO – I PARLAMENTI NAZIONALI HANNO IL POTERE DI VERIFICARE ILRISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ 2.6 Il futuro: il trattato di riforma – L’INIZIATIVA DEI CITTADINI: LA POSSIBILITA’ PER UN GRUPPO DI ALMENO UN MILIONE DI CITTADINI DI DIVERSI STATI EUROPEI DI RICHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE – UNA CHIARA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA COMPETENZE ESCLUSIVE, COMPETENZE CONCORRENTI E COMPETENZE PER SOSTENERE, COORDINARE E COMPLETARE L’AZIONE DEGLI STATI – RICONOSCIMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI RECESSO DALL’UNIONE 2.6 Il futuro: il trattato di riforma IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ EFFICIENTE ATTRAVERSO QUESTE MODIFICHE: – IL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA (55% DEGLI STATI MEMBRI E 65% DELLA POPOLAZIONE) DAL 2014 – ISITUZIONE DELLA FIGURA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO IN CARICA PER DUE ANNI E MEZZO CON UNA SOLA POSSIBILITA’ DI RINNOVO – RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMMISSARI A 2/3 DEL NUMERO DI STATI MEMBRI A ROTAZIONE 2.6 Il futuro: il trattato di riforma IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ LIBERA, SOLIDALE E SICURA – SI PRECISANO E SI RAFFORZANO I VALORI E GLI OBIETTIVI SU CUI L’UNIONE SI FONDA – SI INSERISCE NEL TRATTATO LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (CON L’OPT OUT DI REGNO UNITO E POLONIA) – SI INSERISCE UNA CLAUSOLA DI SOLIDARIETA’ FRA GLI STATI MEMBRI NEL CASO DI ATTACCHI TERRORISTICI O DI CALAMITA’ NATURALI O DI CRISI ENERGETICHE – SI INTRODUCE IL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA ANCHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA INTERNA E DI SICUREZZA (CON L’OPT OUT DI REGNO UNITO ED IRLANDA) 2.6 Il futuro: il trattato di riforma IL TRATTATO MIRA A RAFFORZARE IL RUOLO INTERNAZIONALE DELL’EUROPA ATTRAVERSO: – UN MAGGIORE POTERE ALL’ALTO RAPPRESENTANTE – – – – DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI CHE E’ ANCHE VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UN NUOVO SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA IL CONFERIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA ALL’UNIONE EUROPEA LA REGOLAMENTAZIONE E FLESSIBILIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA PER LA POLITICA ESTERA NON VIENE INTRODOTTO IL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA 2.6 Il futuro: il trattato di riforma La Carta dei diritti fondamentali comprende sei categorie di valori: – – – – – – Dignità Libertà Uguaglianza Solidarietà Cittadinanza Giustizia 2.6 Il futuro: il trattato di riforma Le competenze dell’Unione sono raggruppate in 3 categorie: Competenze esclusive: unione doganale, regole della concorrenza, politica monetaria paesi euro, risorse biologiche del mare, politica commerciale Competenze concorrenti: mercato interno, alcune politiche sociali, coesione, agricoltura, pesca, ambiente, protezione consumatori, trasporti, reti trans-europee, energia, spazio libertà sicurezza e giustizia, sanità pubblica, ricerca Competenza per sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati: salute, industria, cultura, turismo, istruzione, gioventù, sport, formazione professionale, protezione civile, cooperazione amministrativa 2.7 I fattori di cambiamento Il peso degli interessi: l’interesse degli stati nazionali ( atteggiamento negoziale) l’intento di mantenere il controllo del processo decisionale (non delegare sovranità) Il ruolo delle istituzioni la forza delle regole (le regole condizionano i processi) l’autonomia delle istituzioni europee (le istituzioni perseguono il proprio interesse) La forza delle idee Il peso delle ideologie: federalismo e funzionalismo Il condizionamento della cultura e delle tradizioni nazionali 3.1 I trattati fondamentali della costruzione europea Trattato Contenuti essenziali Trattato CECA Garantire una gestione sovranazionale di due risorse strategiche per lo sviluppo dell’industria europea, all’interno di un’area di libero scambio Trattato di Roma (TCE) Istituzione della Comunità economica europea (mercato comune); introduzione politiche comuni (agricola, commerciale, trasporti, concorrenza) Trattato di Lussemburgo Dotare la Comunità economica europea di risorse proprie che sostituiscono i contributi degli Stati Atto Unico Europeo Completamento del mercato interno entro il 1992; introduzione politiche comunitarie (coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente) 3.2 I trattati fondamentali della costruzione europea Trattato Contenuti essenziali Trattato sull’Unione Europea Istituzione dell’Unione Europea (3 Comunità europee + PESC + GAI); realizzazione dell’Unione economica e monetaria entro 1999; introduzione ulteriori politiche comunitarie (competitività industriale, grandi reti transeuropee, cooperazione allo sviluppo) Trattato di Amsterdam Introduzione della politica dell’occupazione; creazione delle funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Trattato di Nizza Riforme istituzionali funzionali alla “riunificazione dell’Europa” (composizione Commissione e Parlamento, ponderazione voti Consiglio, estensione voto a maggioranza, semplificazione cooperazioni rinforzate). Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 4.1 L’assetto istituzionale dell’UE Denominazione Composizione Consiglio Europeo Capi di Stato e di governo e Presidente della Commissione assistiti dai Ministri degli Esteri e da un membro della Commissione Consiglio dei ministri 27 membri, con presidenza semestrale a turno Commissione 27 membri, uno per Stato, nominati per 5 anni dai governi nazionali e approvati dal Parlamento europeo Parlamento europeo 732 membri eletti a suffragio universale per 5 anni Corte di giustizia 25 giudici e 8 avvocati generali nominati dai governi per 6 anni con ricambio parziale triennale Corte dei conti 27 membri nominati dal Consiglio per 6 anni Banca centrale europea Istituzione indipendente con personalità giuridica. Consiglio direttivo= Comitato esecutivo di 6 membri + presidenti delle banche centrali dei Paesi euro Comitato economico e sociale; Comitato delle regioni 317 membri ciascuno nominati dal Consiglio per 4 anni 4.2 Il Consiglio Europeo Il Consiglio europeo è previsto come istituzione comunitaria a pieno titolo solo dal progetto di Costituzione europea, ma è riconosciuto già nell’Atto unico del 1986 È un organo decisionale in senso politico più che tecnico: non vota sui provvedimenti ma segue il metodo del “consenso” Fornisce all’Unione l’impulso per il suo sviluppo e definisce gli orientamenti politici generali attraverso le Conclusioni (si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno) È competente sia sulle questioni dell’integrazione europea sia su quelle di cooperazione tra Stati (es. politica estera) Risolve le controversie sui dossier più spinosi della vicenda europea 4.3 Il Consiglio dei ministri Il Consiglio è il principale organo decisionale. E’ presieduto da ogni stato membro con un sistema di rotazione semestrale. Esercita sei responsabilità principali: 1. 2. 3. 4. 5. 6. approvare leggi, unitamente al Parlamento, in molti settori coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri concludere accordi internazionali tra l’UE e altri Stati o organizzazioni internazionali approvare il bilancio dell’UE insieme al Parlamento europeo elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC), sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo coordinare la cooperazione fra i tribunali e forze di polizia nazionali in materia penale Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata tranne che in alcuni settori particolarmente delicati (es. l’imposizione fiscale, la PESC o le politiche in materia di asilo e immigrazione) per i quali è richiesta l’unanimità 4.4 La Commissione europea La Commissione è l’organo esecutivo, indipendente dai governi nazionali. Assolve quattro funzioni fondamentali: 1. Propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio (“diritto di iniziativa” esclusivo) nel rispetto del principio di sussidiarietà 2. Dirige ed esegue le strategie politiche e gestisce il bilancio dell’Unione (ma la maggior parte della spesa viene fatta dalle autorità nazionali o locali). Gestisce le politiche comuni e una serie di programmi comunitari di diretta emanazione (es. Life +, Cultura 2007, Media Plus, ecc.) 3. Vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme alla Corte di giustizia). Opera come “custode dei trattati” avendo il potere di avviare il procedimento di infrazione e di deferire alla Corte di giustizia che ha facoltà di infliggere sanzioni pecuniarie 4. Rappresenta l’Unione europea a livello internazionale come portavoce dell’Unione ed è competente a negoziare accordi internazionali per conto dell’UE 4.4 La Commissione europea La commissione europea dispone di un apparato amministrativo articolato in ventotto direzioni generali e dodici servizi 4.5 Il Parlamento europeo Il Parlamento ha tre funzioni principali: 1. condivide con il Consiglio il potere legislativo in molti settori d’intervento, in sede di consultazione, codecisione o di parere conforme. Può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative 2. esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni dell’UE e in particolare sulla Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha diritto di censura sulla Commissione nel suo insieme. Esamina le relazioni della Commissione; ha potere di interrogazione sia della Commissione che del Consiglio e di istituire commissioni d’inchiesta 3. condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell’UE e può quindi incidere sulle spese comunitarie. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso 4.5 Il Parlamento europeo Consultazione: il Consiglio consulta il Parlamento, il CESE e il CDR. Il Parlamento può approvare la proposta della Commissione, respingerla oppure chiedere degli emendamenti (in questo la Commissione può accettarli e ritrasmettere al Consiglio la proposta modificata) Parere conforme: il Consiglio deve ottenere il consenso (a maggioranza assoluta) del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Non è prevista la possibilità di emendare la proposta Codecisione: si tratta della procedura utilizzata di prevalenza nel quadro dell’attuale iter legislativo. Il Parlamento condivide equamente il potere legislativo con il Consiglio. Se il Consiglio e il Parlamento non raggiungono un accordo su parte del testo legislativo proposto, questo viene sottoposto ad un comitato di conciliazione, costituito da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento in numero uguale. 4.5 Il Parlamento europeo I parlamentari europei si aggregano in gruppi politici omogenei per orientamento politico e non per nazionalità Il parlamento europeo lavora attraverso commissioni parlamentari 4.6 La Corte di giustizia La Corte garantisce che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione; vigila affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini. La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti: 1. Procedimenti pregiudiziali. In caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, un tribunale nazionale può, e in taluni casi deve, rivolgersi alla Corte per un parere 2. Ricorsi per inadempimento, inoltrati dalla Commissione o da un altro Stato membro in caso di mancato rispetto da parte degli Stati nazionali di norme del diritto comunitario 3. Ricorsi di annullamento, presentati dagli Stati membri, di atti giuridici adottati dal Parlamento europeo o dal Consiglio 4. Ricorsi per carenza, in caso di non ottemperanza degli obblighi di decisione stabiliti dai trattati a carico del Parlamento, del Consiglio e della Commissione La Corte è stata affiancata nel 1989 dal Tribunale di primo grado e dal Tribunale europeo della funzione pubblica 4.7 La Corte dei conti europea La Corte dei conti ha il compito di controllare che i fondi UE vengano riscossi regolarmente e verificare la legittimità, l’opportunità e la corretta destinazione delle spese. OBIETTIVO: garantire che i contribuenti traggano massimo vantaggio possibile dalla spesa del loro denaro 1. Verifica la corretta esecuzione del bilancio secondo efficienza e trasparenza 2. Ha diritto di sottoporre a controllo qualsiasi persona fisica od organizzazione che gestisca i fondi dell’UE 3. Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio tramite la presentazione di una relazione annuale di audit sull’esercizio finanziario precedente e rilascia una dichiarazione di affidabilità del bilancio 4. Esprime pareri sulle proposte di legislazione finanziaria in ambito comunitario e sull’operato dell’UE in relazione alla lotta antifrode 4.8 Gli organi finanziari Banca centrale europea. E’ un organo indipendente dalla politica. Gestisce l’euro, definisce e attua la politica economica e monetaria dell’UE. Opera nell’ambito del “Sistema europeo delle banche centrali” (SEBC), che comprende tutti i 27 paesi dell’UE. Una delle funzioni principali della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro (inflazione entro il 2%). I suoi organi sono il Comitato esecutivo (presidente, vicepresidente e 4 altri membri), Consiglio direttivo (banche centrali dei paesi euro), Consiglio generale (banche centrali di tutti i paesi dell’U.E.). Il presidente e i membri del comitato esecutivo sono designati dai governi nazionali. Banca per gli investimenti. Concede prestiti destinati al finanziamento di progetti d’interesse europeo, quali raccordi ferroviari e stradali, aeroporti o programmi ambientali, con particolare attenzione alle regioni economicamente svantaggiate, ai paesi candidati e ai paesi in via di sviluppo. Eroga fondi per il finanziamento di piccole imprese 4.8 Gli organi finanziari Fondo per gli investimenti. Fornisce capitali di rischio alle piccole e medie imprese (PMI), in particolare alle aziende di nuova costituzione e alle attività orientate alla tecnologia. Offre inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, per esempio le banche, a copertura dei loro prestiti alle PMI 4.9 Gli organi consultivi Comitato economico e sociale europeo. Rappresenta datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi d’interesse che costituiscono collettivamente la “società civile organizzata”. Tre sono i suoi compiti fondamentali: 1. formulare pareri destinati al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, sia su loro richiesta che di sua iniziativa; 2. permettere una maggiore adesione e partecipazione della società civile organizzata al processo decisionale dell’UE; 3. rafforzare il ruolo della società civile nei paesi terzi e promuovere l’istituzione di strutture consultive ispirate al suo modello. Comitato delle regioni. Rappresenta gli enti locali e regionali d’Europa. Deve essere consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti, e su tutti i settori di cui sono competenti i governi locali e regionali. Di sua iniziativa può presentare pareri alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento. 5 Le competenze dell’UE LE QUATTRO LIBERTA’ Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle persone Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi Libertà di circolazione dei capitali LE POLITICHE Pilastro comunitario Politica commerciale comune, PAC, politica della pesca comune, politica dei trasporti comune, politica della concorrenza, politica di coesione, politica sociale, politica dell’ambiente, politica di R&S, politica di competitività industriale, politica delle grandi reti transeuropee, politica di cooperazione allo sviluppo, politica dell’occupazione, contributi in materia di competenza nazionale (salute, istruzione e formazione professionale, cultura, protezione dei consumatori, energia, protezione civile, turismo) Politica estera della sicurezza comune Pilastri intergovernativi Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale La politica monetaria è una competenza comunitaria esercitata dalla BCE e dal Sistema europeo delle banche centrali (modello federale) 5 I processi legislativi I processi legislativi dell’Unione Europea sono molto complessi e differiscono a seconda della materie trattate Gli attori principali del processo legislativo sono, Consiglio, Commissione e parlamento europeo Nelle materie in cui prevale il ruolo dei Consigli, le politiche hanno un carattere intergovernativo Nelle materie in cui il ruolo della Commissione e del parlamento europeo sono più rilevanti, le politiche hanno un carattere sovranazionale Questo equilibrio varia in funzione delle materie 5 I processi legislativi Per le politiche del primo pilastro prevale il cosiddetto metodo comunitario. Esso si articola in queste fasi: La commissione ha il monopolio dell’iniziativa legislativa. Gli atti legislativi devono essere approvati sia dal Consiglio che dal parlamento europeo, altrimenti l’atto non viene adottato. Il consiglio vota a maggioranza qualificata La commissione è responsabile dell’esecuzione della politica La corte di giustizia garantisce il rispetto della legalità 5 I processi legislativi Nel metodo comunitario viene adottata dunque la procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio. Il Parlamento ha il potere di chiedere emendamenti ad un atto approvato dal consiglio. Il consiglio può accettare gli emendamenti, nel qual caso l’atto viene approvato. Oppure può respingerli nel qual caso l’atto torna in parlamento in seconda lettura Il parlamento può approvare. Oppure no. Se no, si va in camera di conciliazione. Se si trova un accordo l’atto passa, altrimenti non viene adottato 5 I processi legislativi Nel secondo e terzo pilastro, i poteri del Parlamento e della commissione sono molto inferiori. Le decisioni vengono prese in genere dal Consiglio. Il Consiglio nelle materie più delicate decide all’unanimità 5 I processi legislativi Processi decisionali specifici si hanno poi in una serie di materie particolari come ad esempio: nella revisione dei trattati nelle decisioni sull’allargamento nell’approvazione del bilancio nella gestione della politica monetaria nel coordinamento delle altre politiche economiche…. 6.1 Gli atti giuridici dell’UE Il diritto comunitario primario (o originario) è costituito dai 2 trattati fondamentali: TCE e TUE e dalle loro modifiche. Il diritto secondario (o derivato) è quello prodotto dalle Istituzione comunitarie. La norma comunitaria prevale sulla norma nazionale con essa contrastante (principio di “primazia”) Fonti vincolanti (hard law): Fonti non vincolanti (soft law): • Regolamenti • Raccomandazioni • Direttive • Pareri • Decisioni • Dichiarazioni • Guidelines 6.2 Gli atti giuridici dell’UE: gli strumenti giuridici vincolanti Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri La Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo. Essa richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale, con la parziale eccezione delle direttive cosiddette self-enforcing La Decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola solo i destinatari da essa espressamente designati. La decisione corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali e rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando si vuole applicare il diritto comunitario a fattispecie concrete 6.3 Gli atti giuridici dell’UE: gli strumenti giuridici non vincolanti La Raccomandazione e il Parere non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente declamatorio La pratica ha condotto allo sviluppo di tutta una serie di atti atipici non vincolanti, non enunciati dall’articolo 249 del trattato CE: accordi interistituzionali, risoluzioni, conclusioni, comunicazioni, libri verdi e libri bianchi Inoltre, nel quadro del secondo e terzo pilastro, sono utilizzati strumenti giuridici specifici come le strategie, le azioni e le posizioni comuni in materia di PESC e le decisioni, le decisioni quadro, le posizioni comuni e le convenzioni in materia di GAI 6.4 Gli atti giuridici dell’UE: il principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate dal livello più vicino possibile al cittadino. E’ un criterio per ripartire le funzioni fra diversi livelli di governo ma non implica necessariamente il decentramento In base all’art. 5 (3b) del TUE la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dai trattati nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (principio di proporzionalità) e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione essere realizzati meglio a livello comunitario l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato (principio di necessità) 6.5 Gli atti giuridici dell’UE: il metodo aperto del coordinamento Una forma di governance basata sulla • soft law ( orientamenti, linee guida..) •cooperazione fra diversi livelli istituzionali •peer review •benchmarking •apprendimento continuo e reciproco •Perché si adotta? La sua adozione consente all’Unione Europea di intervenire dove non ha precise competenze senza che gli Stati nazionali deleghino sovranità • dove si formano dei blocchi nei processi decisionali europei •con maggiore efficienza in un sistema di governance multilivello 6.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina •Principio della solidarietà: gli stati membri devono prendere tutte le misure appropriate per l’adempimento degli obblighi previsti dal Trattato….ed astenersi da misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei Trattati (da art. 10 del Trattato sulle comunità europee) Principi tratti da diverse sentenze della Corte di giustizia •Principio della primazia del diritto comunitario: in caso di conflitto le norme del diritto comunitario prevalgono sulle norme del diritto nazionale 6.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina • Principio dell’effetto diretto: stabilisce che la legislazione comunitaria conferisce diritti individuali ai cittadini europei che possono essere fatti valere davanti ai giudici nazionali (sentenza Van Gend en Loos del 1963) Il principio dell’effetto diretto si applica agli articoli dei Trattati e ai Regolamenti oppure alle Direttive quando hanno caratteristiche di applicabilità diretta (sufficiente precisione ed incondizionatezza) ma soltanto in senso verticale, cioè nei rapporti fra cittadini e Stato e non fra cittadini ed altri cittadini. L’applicazione del principio si riduce nel fatto che il giudice nazionale disapplica qualunque norma nazionale contrastante con il diritto comunitario 6.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina Il principio dell’effetto indiretto: si applica nei casi in cui le direttive non hanno una diretta applicabilità e per regolare le relazioni orizzontali fra cittadini. Il principio stabilisce che nei casi di contrasto fra direttive comunitarie e norme nazionali, il giudice è tenuto ad interpretare le norme nazionali nel modo più conforme alla direttiva comunitaria. (in altri termini, il giudice non potendo applicare direttamente la direttiva nei rapporti orizzontali, applica la norma nazionale nel modo più conforme possibile alla norma comunitaria) Principio della responsabilità dello stato: lo stato è responsabile del mancato rispetto della legislazione comunitaria e dunque passibile di sanzioni 7.1 Il bilancio dell’Unione “Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie” Art. 201 TCE In base alla decisione del Consiglio del 1970 le risorse proprie derivano “per natura” da quattro capitoli: 1. Dazi doganali, percepiti sulle importazioni alle frontiere esterne in base alla tariffa doganale comune applicata dal 1968 2. Prelievi sul settore dello zucchero pagati dai produttori di zucchero a fronte di sussidi all’esportazione 3. Imposta sul valore aggiunto (IVA), in una percentuale massima dello 0,5% calcolata su una base imponibile armonizzata e livellata 4. Reddito nazionale lordo (RNL), calcolato secondo un’aliquota decisa annualmente in funzione dello scarto tra le spese e tutte le altre entrate di cui sopra (entro il tetto massimo complessivo dell’1,24% del reddito dell’U.E.) (rappresenta oggi più del 70% delle entrate) 7.2 Il bilancio 2007-2013 Per garantire la stabilità del bilancio un accordo interistituzionale definisce le prospettive finanziarie pluriennali, articolate in rubriche, che fissano i limiti massimi alle diverse spese comunitarie Stanziamenti d'impegno (in milioni di €, prezzi 2004) Crescita sostenibile 2007-2013 382 139 % tot 44,2 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione 1b. Coesione per la crescita e l'occupazione 74 098 308 041 8,6 35,6 Conservazione e gestione delle risorse naturali 371 344 43 di cui: spese relative al mercato e pagamenti diretti 293 105 33,9 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia L'UE quale attore globale 10 770 49 463 1,2 5,7 Amministrazione Compensazioni 49 800 800 5,8 0,1 Totale stanziamenti d'impegno 864 316 100 in % del RNL 1,048 % Totale stanziamenti di pagamento 820 780 in % del RNL 1,00 % Margine disponibile Massimale delle risorse proprie in % dell'RNL 0,24 % 1,24 % Riferimenti bibliografici •Fulvio Attinà e Giorgio Natalicchi L’Unione Europea- Governo, istituzioni, politiche Il Mulino, 2007 •Francesco Mastronardi Storia dell’integrazione europea, 2006 Edizioni Simone •Bino Olivi- Roberto Santaniello Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, 2005 John Peterson e Michael Shackleton The Institutions of the European Union, Oxford University Press, 2006 •Compendio di Diritto dell’Unione europea, VI edizione, Edizioni Simone, 2006 •Erika Szyszczak e Adam Cygan, Understanding EU Law, Sweet@Maxwell, London, 2005 •Jacques Pelkmans, European Integration- Methods and Economic Analysis, Prentice Hall, 2006 •Ali M. El-Agraa, The European Union, Prentice Hall, 2004 •Sito dell’Unione europea •Susan Senior Nello, The European Union- Economics, policies and history, Mac Graw Hill, 2005 •Marco Brunazzo, Come funziona l’Unione Europea- Le istituzioni, i processi decisionali, le politiche, Laterza, 2009