Comune di Pozzuolo del Friuli INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it e-mail: [email protected] Via XX Settembre, 31 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308 Servizio Tesoreria ccp 15192339 tel.: 0432 / 665066 fax: 0432 / 665066 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI Regolamento Edilizio VARIANTE N. 2 AL TESTO AGGIORNATO CON D.P.G.R. N. 0398/PRES. DEL 21.11.1994 Esaminato dalla Commissione Urbanistica in data 25.01.2011 Esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 03.02.2011 Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.02.2011 con deliberazione n. 15. Ufficio Tecnico Urbanistica e Edilizia Privata Gennaio 2011 L’Istruttore Geom. Riccardo Rossi IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA Arch. Luciano Maria Qualesso INDICE ART. 1 Oggetto del regolamento edilizio e riferimenti normativi ART. 2 Recepimento disposizioni legislative CAPO I REGIME AUTORIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ED EVENTUALE ONEROSITA’ ART. 3 Attività comportanti trasformazioni urbanistiche ART. 4 Permesso di costruire ART. 5 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ART. 6 Opere urgenti e indifferibili ART. 7 Volture ART. 8 Contributo relativo all'incidenza delle spese di urbanizzazione e costo di costruzione. esenzioni e riduzioni del contributo stesso ART. 9 Applicazione degli oneri - modalità generali di calcolo ART. 10 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione in aree oggetto di intervento singolo ART. 11 Criteri di riduzione degli oneri per edifici ad alto risparmio energetico CAPO II ORGANI, UFFICI E PROCEDURE ART. 12 Ufficio sanitario ART. 13 Elaborati tecnici a corredo delle pratiche edilizie ART. 14 Parere preliminare CAPO III PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEI LAVORI ART. 15 Domanda di provvedimento autorizzativo edilizio ART. 16 Caratteristiche del provvedimento autorizzativi ART. 17 Modulistica CAPO IV IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ART. 18 Certificato di agibilità ART. 19 Domanda di agibilità ART. 20 Documentazione a corredo della domanda di agibilità ART. 21 Caratteristiche del certificato di agibilità ART. 22 Dichiarazione di inagibilità CAPO VII ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART. 23 Punti di linea e di livello fognatura, acquedotto e gas metano ART. 24 Occupazione e manomissione del suolo e sottosuolo pubblico - materiali di impiego e di risulta ART. 25 Deposito in cantiere del provvedimento autorizzativo edilizio e degli elaborati grafici ART. 26 Vigilanza: termini e modalità ART. 27 Annullamento del permesso di costruire o della D.I.A. ART. 28 Inizio e termine dei lavori ART. 29 Obbligo della tabella di cantiere ART: 30 Modalità spostamento cavi elettrici e telefonici CAPO VIII DEFINIZIONI ART. 31 Definizione di particolari elementi architettonici e di alcune modalità d'intervento ART. 32 Fasi di lavoro della costruzione edilizia ART. 33 Definizione relativa alla composizione degli alloggi ART. 34 Definizione di fabbricato e di fabbricato residenziale CAPO IX CARATTERISTICHE EDILIZIE ED ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI ART. 35 Accesso agli edifici ART. 36 Ascensori ART. 37 Spazi per parcheggi per nuove costruzioni ART. 38 Prescrizioni edilizie particolari per locali interrati e impianti tecnologici ART. 39 Stabilità delle costruzioni ART. 40 Rivestimenti ART. 41 Rivestimenti a cappotto per risparmio energetico ART. 42 Decoro degli edifici ART. 43 Decoro degli spazi esterni ART. 44 Lotti adiacenti strade pubbliche prive di impianto di scolo acque meteoriche ART. 45 Coperture ART. 46 Comignoli, mensole antenne e sovrastrutture varie ART. 47 Elementi aggettanti e pannelli solari ART. 48 Illuminazione sotterranei ART. 49 Indicazioni toponomastiche e numeri civici ART. 50 Alloggiamento per cassonetti ART. 51 Lotti interclusi ART. 52 Prescrizioni energetiche CAPO X PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE ART. 53 Disposizioni generali ART. 54 Lotti edificabili più bassi rispetto alla strada ART. 55 Protezione dall'umidità ART. 56 Manutenzioni e restauri ART. 57 Provvedimenti per costruzioni pericolanti ART. 58 Scavi e demolizioni ART. 59 Movimento ed accumulo di materiali ART. 60 Fogne e canali di scolo per edifici produttivi di beni e servizi ART. 61 Zone non servite da fognatura pubblica: smaltimento autonomo di acque usate ART. 62 Zone servite dalla fognatura pubblica: obbligo di allacciamento ART. 63 Vasche a tenuta ART. 64 Vasche di raccolta acque meteoriche ART. 65 Isolamenti acustici e termici ART. 66 Terrapieni e muri di contenimento ART. 67 Fumi, polveri ed esalazioni ART. 68 Locali agibili - altezze dei vani - nell'edilizia residenziale ed alberghiera, uffici pubblici, privati e studi professionali ART. 69 Cucine ART. 70 Locali per i servizi igienici ART. 71 Finestre e porte finestre ART. 72 Locali ciechi ART. 73 Rampe, scale e parapetti ART. 74 Corridoi e disimpegni ART. 75 Locali a piano terra, seminterrati e scantinati ART. 76 Fabbricati industriali, agricoli ecc. ART. 77 Box di tipo prefabbricato in lamiera ART. 78 Rifornimento idrico ART. 79 Abaco dei colori degli edifici CAPO XI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ART. 80 Marciapiedi - portici – gallerie ART. 81 Depositi e accumuli di materiali connessi ad attività economiche ART. 82 Sistemazione delle superfici scoperte ART. 83 Recinzioni ART. 84 Installazione di barriere stradali antirumore ART. 85 Soglie degli accessi carrai ART. 86 Accessibilità e sosta dei veicoli nel sottosuolo - passi carrai CAPO XII NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE ART. 87 Oggetto e finalità ART. 88 Alberature ART. 89 Danneggiamenti ART. 90 Potature ART. 91 Reimpianti ART. 92 Prescrizioni per la realizzazione del verde CAPO XIII COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE ART. 93 Edifici e locali di uso collettivo ART. 94 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini e autorimesse ART. 95 Impianti al servizio dell'agricoltura ART. 96 Allevamenti zootecnici a carattere industriale ART. 97 Impianti per lavorazioni pericolose, moleste, insalubri o inquinanti ART. 98 Edifici residenziali nelle zone agricole CAPO XIV PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO ART. 99 Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili ed autorimesse ART. 100 Impianti di strutture lignee ART. 101 Impianti termici ART. 102 Preventivo nulla osta dei vigili del fuoco ART. 103 Uso di gas in contenitori ART. 104 Gas di rete per uso domestico ART. 105 Collaudo di competenza dei vigili del fuoco CAPO XV SANZIONI ART. 106 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ART. 107 Soggetti accertatori ART. 108 Atti di accertamento ART. 109 Sanzioni amministrative accessorie ART. 110 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI ART. 111 Abrogazione di norme preesistenti ART. 112 Richiami alle disposizioni generali di legge Regolamento Edilizio Esaminato dalla Commissione Urbanistica in data Approvato con Deliberazione Consiliare n. __ del ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo. 2. Il regolamento edilizio, quale provvedimento normativo di livello secondario, costituisce elemento di integrazione delle leggi che disciplinano l'assetto e l'uso del territorio. Il presente regolamento contiene, pertanto, le norme intese a disciplinare la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. 3. Il regolamento contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 4. Alle norme del Regolamento Edilizio è obbligatorio fare riferimento ed è vincolante la loro osservanza per l'esecuzione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia nell'ambito del territorio comunale di Pozzuolo del Friuli. ART. 2 RECEPIMENTO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1. Il presente Regolamento Edilizio recepisce totalmente le nuove disposizioni legislative contenute nella L.R. 11.11.2009, n. 19, art. 7. 2. Per quanto non indicato nel presente Regolamento è implicito che il riferimento di legge primario è la citata L.R. 11.11.2009, n. 19, nonché la L.R. 05/2007, oltre alle altre legislazioni di settore vigenti al momento dell’applicazione. CAPO I REGIME AUTORIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ED EVENTUALE ONEROSITA’ ART. 3 ATTIVITÀ COMPORTANTI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, e la relativa eventuale onerosità, è soggetta alle vigenti leggi e disposizioni in materia. ART. 4 PERMESSO DI COSTRUIRE 1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente. 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. ART. 5 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente nei casi previsti dall’art. 35 della L.R. 19/2009; 2. Per opere temporanee, destinate al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili, da eseguirsi in deroga agli strumenti urbanistici generali, il Responsabile di P.O. può rilasciare apposita autorizzazione in precario con le modalità previste dall’art. 20 della L.R. 19/2009; ART. 6 OPERE URGENTI E INDIFFERIBILI 1. Le opere di assoluta urgenza ed indifferibilità, se disposte con ordinanza del Sindaco, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni in materia, o ordinate dall'Autorità Giudiziaria, oppure eseguite da privati nei casi di intervento che si renda necessario ed urgente, possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento. 2. Un intervento è necessario ed urgente: - per tutelare la pubblica incolumità - per evitare danni agli edifici o immobili vicini - per evitare ulteriori, maggiori ed irreparabili danni all'immobile stesso. 3. In tali casi l'intervento può essere effettuato senza titolo abilitativo. Il proprietario è tenuto a farne denuncia al Sindaco nel termine di 3 giorni lavorativi dalla data di inizio delle opere eseguite in emergenza descrivendo la situazione che si è venuta a creare e le lavorazioni che ha ritenuto strettamente indispensabili per scongiurare lo stato di pericolo imminente o di danno emergente. 4. In caso di ordinanza del Sindaco o di Autorità giudiziaria, nel termine dei successivi 7 giorni dalla scadenza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere, l'Ufficio Tecnico effettuerà una relazione al Sindaco il quale si esprimerà, in merito, anche prescrivendo modifiche o riduzioni. 5. Sono escluse le opere eccedenti quelle strettamente richieste dall'emergenza, le quali possono effettuarsi solo seguendo le normali procedure. ART. 7 VOLTURE 1. La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell'intestatario della pratica urbanistica o edilizia di uno di essi, non può avere luogo senza un corrispondente preliminare trasferimento della proprietà o di altro diritto che comporti la disponibilità ai fini edificatori. 2. La modifica della titolarità della pratica edilizia richiede il preventivo assenso del Responsabile di Posizione Operativa mediante rilascio di apposito atto di volturazione contenente i dati completi del nuovo intestatario. ART. 8 CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INCIDENZA DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. ESENZIONI E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO STESSO 1. La determinazione del contributo è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità previste dall’art. 29 della L.R. 19/2009. 2. Il pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché quello afferente il costo di costruzione possono essere effettuati mediante un massimo di quattro rate semestrali, previa richiesta e presentazione di adeguate garanzie bancarie o assicurative. 3. Il pagamento del contributo afferente il costo di costruzione è effettuato in corso d'opera con le modalità di cui al punto precedente e con le garanzie stabilite dal Comune, e comunque non oltre i 60 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. 4. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del costo di costruzione non è dovuto nei casi stabiliti dalle vigenti leggi e disposizioni in materia. 5. Oltre ai casi di esenzione sopra indicati si dovrà tener conto delle esenzioni previste dal D.P.G.R. n. 0281/82 all'art. 21 per le zone industriali, e della L.R. 29/85 per le zone dichiarate sismiche, nonché di quelle previste dall’art. 30 della L.R. 19/2009. 6. Sono altresì esenti da qualsiasi onere gli interventi edilizi che non siano da considerarsi edifici intesi come contenitori funzionali (muri, platee, scale, scavi, terrazze, recinzioni, pertinenze, ecc.) 7. Sono esenti dagli oneri concessori tutti gli interventi edilizi compresi nelle zone A del PRGC vigente, la cui richiesta autorizzativa sia pervenuta al protocollo comunale entro e non oltre la data del 31.12.2015. ART. 9 APPLICAZIONE DEGLI ONERI - MODALITA' GENERALI DI CALCOLO 1. Per la determinazione del contributo complessivo da porre a carico delle singole concessioni edilizie si deve fare riferimento ai valori tabellari regionali e stabiliti in sede comunale, in conformità alle tabelle parametriche regionali, e in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 29 L.R. 19/09) ART. 10 REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREE OGGETTO DI INTERVENTO SINGOLO 1. Qualora il presentatore di una domanda di atto autorizzativo edilizio intenda avvalersi della facoltà di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuto, deve dichiararlo nel testo della domanda medesima. 2. A tal fine fornirà un dettagliato computo delle opere da realizzarsi che sarà quantificato, ai fini della spesa, con i prezzi unitari del prezziario per le opere di urbanizzazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. L'Ufficio Tecnico comunale, in sede di istruttoria della domanda, provvederà a calcolare l'importo della quota di contributo da applicare teoricamente al progetto per cui è richiesta l’atto autorizzativo. 3. Conseguentemente, lo stesso Ufficio, determinerà l'entità degli oneri scomputabili in rapporto al costo effettivo delle urbanizzazioni da sottoporre ad approvazione dell'Amministrazione Comunale. 4. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune così come previsto dall’art. 29 della L.R. 19/09. ART. 11 CRITERI DI RIDUZIONE DEGLI ONERI PER EDIFICI AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO 1. Gli oneri commisurati al Costo di Costruzione sono ridotti nelle seguenti misure: - - - nel caso in cui il fabbricato sia dotato di un certificato che attesti un fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento compresa tra il limite di legge e il 75% dello stesso (0,75 Epi lim < EPi ≤ 1,00 Epi lim) la riduzione degli oneri sarà pari al 15%; nel caso in cui il fabbricato sia dotato di un certificato che attesti un fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento compresa tra il 50% e il 75% del limite di legge (0,50 Epi lim < EPi ≤ 0,75 Epi lim) la riduzione degli oneri sarà pari al 30%; nel caso in cui il fabbricato sia dotato di un certificato che attesti un fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento compresa tra il 50% e il 25% dello stesso (0,25 Epi lim < EPi ≤ 0,50 Epi lim) la riduzione degli oneri sarà pari al 50%; 2. Tali riduzioni si applicano anche agli edifici certificati CasaClima che ottemperino ai parametri sopra indicati; CAPO II ORGANI, UFFICI E PROCEDURE ART. 12 UFFICIO SANITARIO 1. Il parere igienico sanitario, qualora prescritto dalle vigenti leggi e disposizioni in materia, viene espresso mediante verbale istruttorio allegato alla pratica. 2. Detto parere ha natura obbligatoria e vincolante, ma può essere sostituito da autocertificazione del progettista,così come previsto dall’art. 24, comma 1 lett. c) della L.R. 19/09 . ART. 13 ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLE PRATICHE EDILIZIE A) PER NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI (ANCHE PREFABBRICATE) 1. Gli elaborati tecnici utili al rilascio di atti autorizzativi debbono essere presentati in duplice copia piegata secondo i formato UNI A4 (mm 210 x 297) e debbono riportare in ciascuna tavola un’intestazione contenente l’oggetto della domanda, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del progettista che si qualifica come referente del progetto quando alla sua redazione concorrano più soggetti. L’intestazione non deve occupare oltre il 50% del formato UNI A4. 2. In caso di presentazione di Denuncie Inizio Attività gli elaborati possono essere presentati in unica copia. 3. In particolare: a. L’estratto di mappa o tipo di frazionamento rappresentante la situazione catastale al momento della domanda, deve contenere gli elementi necessari ad identificare la particelle oggetto di intervento. Tale estratto deve essere esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti. b. Estratto Piano Regolatore Generale Comunale vigente; c. La planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200 oppure in scala 1:500, deve essere estesa a tutto il lotto di intervento ed ai terreni ad esso circostanti, per un profondità di almeno m 20 dai confini. Nel caso di intervento in zona agricola, su lotto molto vasto, si dovrà rappresentare la fascia di terreno inclusa in un raggio di m 100 dall’opera progettata. Lo stato di fatto deve indicare: orientamento, toponomastica, quote planimetriche del terreno (idonee alla definizione geometrica del lotto) e dei manufatti esistenti, confini, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le quote altimetriche, la quota media del lotto di pertinenza assunta quale quota zero dell’intervento riferite ad un caposaldo fisso permanente, viabilità ed infrastrutture di trasporto (con la relativa caratterizzazione tecnica). Il caposaldo fisso deve essere individuato sulla strada pubblica più prossima in corrispondenza del lotto o del suo accesso. Con apposita grafia vanno rappresentati i distacchi che l’edificazione deve mantenere da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti, drenaggi. d. La documentazione fotografica dello stato di fatto, deve essere prodotta in stampa di formato minimo cm 10x15; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno documentati fotograficamente i particolari costruttivi e decorativi, e i prospetti. Le foto devono comprendere gli edifici contigui qualora esistenti. e. Il rilievo dei fabbricati esistenti (eseguito in scala 1:100) deve essere quotato e comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti e con indicazione della destinazione d’uso delle unità immobiliari e dell’utilizzo dei locali. Per gli edifici esistenti è necessaria anche una relazione sommaria dalla quale risultino: l’epoca di costruzione e quella delle principali modificazioni, la tipologia edilizia, le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, lo stato di conservazione. Per gli edifici esistenti devono essere citati tutti gli atti abilitativi idonei a documentare la legittimità dello stato di fatto e deve essere dichiarata da parte del professionista incaricato la corrispondenza dello stato di fatto ai progetti approvati qualora reperibili. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate con il colore giallo le parti da demolire. f. La planimetria generale di progetto, redatta in scala 1:200, deve essere orientata ed estesa a tutto il lotto di intervento e contenere l’inserimento dell’opera progettata e la rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla. Per gli spazi scoperti del lotto devono essere indicati: le quote di calpestio (misurate rispetto alla quota zero) l’utilizzo, gli elementi di arredo, le pavimentazioni, le recinzioni ed i muri di sostegno, i percorsi e gli accessi pedonali e carrai. g. La planimetria dei servizi a rete, nella medesima scala della precedente, deve contenere il tracciato, l’indicazione della profondità, delle caratteristiche tecniche del sistema di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, della forza motrice, del gas, del telefono, nonché del sistema di smaltimento e depurazione delle acque bianche, di quelle nere ed eventualmente di quelle industriali. h. Le piante di progetto debbono essere in scala 1:100, orientate e debbono rappresentare ogni piano dell’edificio, dentro e fuori terra, il sottotetto e la copertura. Le piante debbono essere quotate ed indicare la dimensione complessiva dell’opera, la destinazione d’uso delle unità immobiliari e l’utilizzo dei locali, le relative misure di superficie netta, gli ingombri degli arredi principali, la dimensione delle aperture, il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, l’ingombro degli apparecchi igienico-sanitari, le canne fumarie le condotte di ventilazione e di scarico, lo spessore delle pareti, la dimensione ed il materiale delle strutture portanti, i riferimenti alle sezioni ed ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto. Nella pianta della copertura devono essere indicati i materiali, le pendenze, le gronde, i camini, i lucernai, i volumi tecnici, ecc. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. Nel caso di edifici contigui progettati in aderenza ad altri preesistenti e con essi comunicanti vanno rappresentati nelle piante anche i vani contigui degli edifici comunicanti, con la relativa destinazione d’uso. i. Le sezioni debbono essere almeno due, nelle due direzioni principali dell’edificio, di cui una in corrispondenza delle scale, in scala 1:100 inoltre debbono essere aggiunte tutte le altre sezioni necessarie per la comprensione del progetto, in relazione alle caratteristiche intrinseche dello stesso. Nelle sezioni vanno indicati: le altezze nette dei piani, lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture, l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda, l’ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti, le altezze delle fronti. Le sezioni debbono riguardare anche i vani degli edifici esistenti in aderenza all’edificio in progetto e con esso comunicanti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. j. I prospetti, in scala 1:100, debbono riportare le quote significative e riferite alla quota zero. Vanno rappresentati schematicamente anche i prospetti degli edifici in aderenza e di quelli esistenti a distanza inferiore all’altezza del fabbricato progettato. Nel caso di interventi ricadenti nella zona omogenea A di Piano Regolatore Generale Comunale è richiesta la rappresentazione completa dei prospetti di detti edifici. I prospetti debbono indicare aperture e relativi infissi, rivestimenti pluviali in vista, balaustre, coperture, sporti di linda, cornicioni ecc. specificandone i materiali ed il colore. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. k. per gli interventi sugli edifici posti all’interno delle zone A e B nell’ambito della relazione, dovranno essere ampiamente descritti i materiali di finitura da utilizzarsi nell’intervento; l. I dettagli, in scala 1:50 o 1:20, debbono rappresentare i principali particolari costruttivi o decorativi del fabbricato. Ove la richiesta di atto autorizzativo riguardi le recinzioni, le medesime devono essere messe in relazione con strade, fossi, manufatti di urbanizzazioni primarie, e gli elaborati di progetto devono essere atti ad identificare adeguatamente il manufatto. m. La relazione deve illustrare la motivazione delle scelte progettuali, le caratteristiche tipologiche dell’opera progettata (destinazioni d’uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.) quelle degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensore, ecc.). Nel caso in cui l’intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale, la relazione deve dimostrare la compatibilità delle opere con il vincolo gravante sull’area e deve illustrare le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato nonché i sistemi utilizzati per la riduzione dell’impatto paesaggistico - ambientale, qualora l’intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo. n. La relazione tecnica illustrativa qualora riguardi particolari tipologie edilizie (es. ospedali, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private, asili nido e edilizia scolastica) dovrà contenere elementi utili a valutare il rispetto dei requisiti stabiliti da norme speciali in materia; 4. La scheda, allegata alla relazione e sottoscritta dal progettista e dal concessionario, deve contenere, con riferimento al progetto ed in quanto necessari, i seguenti dati: a. superficie di rilievo dell’area oggetto di intervento; b. rapporto di copertura; c. superficie utile e volume utile; d. distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto; e. altezza delle fronti; f. indice di fabbricabilità fondiaria e/o di utilizzazione fondiaria; g. superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza degli edifici in conformità alla normativa vigente, alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. ed al presente regolamento edilizio; h. superficie delle aree destinate a verde; i. destinazione d’uso; j. indicazione delle servitù o delle aree di rispetto derivanti da reti tecnologiche pubbliche (elettrodotti, gasdotti, canali, ecc.); k. indicazione, ove presenti, dei vincoli (ambientali, storici, geologici ecc.) insistenti sulla costruzione di progetto; 5. I computi devono riguardare: a. il calcolo analitico, sulla base di schemi grafici, delle superfici imponibili per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; b. il calcolo analitico, sulla base di schemi grafici, per la dimostrazione del rispetto dei parametri; c. il calcolo dei rapporti aeroilluminanti per ogni locale. 6. Alla domanda di rilascio di atto autorizzativo deve documentazione prevista da norme e leggi vigenti. essere allegata l’ulteriore 7. Quando ricorrano particolari condizioni ambientali o di inserimento architettonico, il Responsabile di Posizione Operativa ha la facoltà di richiedere con provvedimento motivato ulteriore documentazione tecnica specificandone i contenuti al fine di consentire una migliore valutazione degli elaborati progettuali (plastici, prospettive, campionature materiali, ecc.). 8. È facoltà del titolare dell’intervento richiedere in restituzione l’eventuale seconda copia degli elaborati depositata in allegato alla Denuncia di Inizio Attività. 9. Nel caso gli elaborati grafici siano realizzati con strumenti informatici dovrà essere allegato al progetto un CD-ROM o DVD contenente tutti gli elaborati progettuali in formato .pdf. B) PER MODIFICAZIONI, RESTAURI, RISTRUTTURAZIONI SENZA AUMENTO DI VOLUME O SUPERFICIE 10. le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; per i piccoli interventi è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici; 11. relazione storico-tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto di intervento per le zone di interesse ambientale e di Centro Storico. C) PER NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, DEMOLIZIONI E MODIFICAZIONI DI RECINZIONI: 12. planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento; 13. sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20; 14. sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 15. l’indicazione dei materiali impiegati; D) PER DEMOLIZIONI DI EDIFICI: 16. piante, prospetto principale ed almeno una sezione, quotati in scala 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore giallo delle parti da demolire; 17. adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti; F) PER SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA, IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, SISTEMAZIONE DI PARCHI E DI AREE APERTE AL PUBBLICO, COSTRUZIONE DI PONTI E DI ACCESSI PEDONALI CARRABILI, APERTURA DI STRADE E COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI: 18. Planimetria, in scala 1:500 o 1:2.000, per strade e canali, quotate, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; 19. piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. G) PER COSTRUZIONE DI LOCALI NEL SOTTOSUOLO: 20. piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l’indicazione della destinazione dei locali; 21. almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100. I) PER LE VARIANTI DA APPORTARE AI PROGETTI APPROVATI: 22. il progetto approvato (quale stato attuale) e progetto modificato (quale stato di progetto), oltre una tavola comparativa; il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti, in conformità al tipo di intervento di cui trattasi. L) RICHIESTE DI INTEGRAZIONE: 23. è facoltà del Responsabile di P.O. chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, indicazioni planivolumetriche, modine, simulacri in sito, ecc. e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta o fatta la richiesta. 24. I termini di cui al precedente articolo restano nel frattempo sospesi. ART. 14 PARERE PRELIMINARE 1. Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o di coordinamento con provvedimenti già rilasciati o in istruttoria, può richiedere una valutazione preventiva sull’ammissibilità dell’intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 19/09. 2. A tale fine il privato dovrà presentare una richiesta, comprendente elaborati tecnici, documentazione fotografica ed una relazione a firma di un tecnico, necessari alla comprensione della richiesta, allo scopo di inquadrare l'opera nel contesto ambientale o urbanistico, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale. 3. La relazione del Responsabile del procedimento indicheranno le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente Regolamento come obbligatori, dovranno essere presentati, qualora fossero necessari approfondimenti specifici. CAPO III PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEI LAVORI ART. 15 DOMANDA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO EDILIZIO 1. La domanda deve contenere l’oggetto, i dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A., la firma del richiedente e del progettista (con il numero di iscrizione all’albo professionale, indirizzo e numero di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata) nonché, in allegato, i prescritti elaborati tecnici con le dichiarazioni e/o asseverazioni previste dalla legge. 2. La legittimazione a presentare la domanda o la denuncia può essere attestata anche a mezzo di autocertificazione. 3. È facoltà richiedere, contestualmente alla domanda, un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico al fine di acquisire la completa conoscenza dell’ambito di intervento. 4. Successivamente al ricevimento della domanda o della denuncia, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del personale tecnico–amministrativo allo scopo incaricato, verifica la completezza della documentazione allegata ivi compresi i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, esterni all’ente, necessari ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo edilizio ed eventualmente richiede integrazioni documentali entro i termini e con le modalità previsti dalla legge. 5. Contestualmente richiede, se necessari, i pareri interni all’ente ed il parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari. 6. Le integrazioni documentali devono essere presentate dal richiedente, entro un termine perentorio di 30 o 60 giorni a seconda del tipo di documento. 7. Trascorso inutilmente il termine, la domanda si intende rinunciata. 8. Le domande rinunciate possono essere riproposte mediante la presentazione delle integrazioni documentali richieste. ART. 16 CARATTERISTICHE DEL PROVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 1. Il provvedimento autorizzativo deve contenere: a. la data di presentazione della domanda e dell’eventuale riproposizione della stessa, ed il corrispondente numero di protocollo generale ed edilizio; b. i dati anagrafici del titolare; c. il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare; d. la sommaria descrizione delle opere con riferimento agli elaborati tecnici di progetto; e. l’indicazione della località (via e numero civico) e delle particelle catastali dell’immobile oggetto dell’intervento nonché di quelle eventualmente vincolate ad aree di pertinenza urbanistica con gli estremi del relativo atto registrato e trascritto; f. la data e gli estremi del parere dell’Ufficio Tecnico e degli altri pareri previsti dalla legge e dal presente regolamento; g. i contributi dovuti a norma di legge; h. le destinazioni d’uso; i. ogni altra indicazione o prescrizione che il Responsabile di Posizione Operativa ritenga di imporre, per il rispetto delle disposizioni di legge, degli strumenti urbanistici o dei regolamenti in materia; j. i dati anagrafici e il codice fiscale, il numero di iscrizione all’albo professionale del progettista. 2. Gli elaborati di progetto fanno parte integrante del provvedimento autorizzativo, copia dei quali, vistata dal Responsabile di Posizione Operativa, va restituita al concessionario al momento del ritiro del provvedimento autorizzativo. ART. 17 MODULISTICA 1. La modulistica da utilizzarsi per le pratiche edilizie di cui al presente regolamento, è quella prevista dalle Leggi e dalle normative vigenti, nonché quella allegata al presente atto (Linee guida e modulistica), e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Pozzuolo del Friuli. 2. Eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali della modulistica saranno adottate direttamente dal Responsabile di P.O. CAPO IV PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ART. 18 CERTIFICATO DI AGIBILITA' 1. Nessun fabbricato nuovo ovvero oggetto di lavori di trasformazione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione può essere utilizzato o riutilizzato totalmente o parzialmente senza una preventiva autorizzazione del responsabile di P.O. del competente ufficio comunale. 2. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 3. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal responsabile di P.O. del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni,ampliamenti o sopraelevazioni; b) ristrutturazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. 5. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente; 6. Tale autorizzazione di agibilità, deve essere richiesta al Comune, allegando: - - il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto ed alle norme di Legge, del Regolamento Edilizio e degli altri strumenti urbanistici disciplinanti l'area interessata, nonché il possesso di tutti i requisiti necessari all’agibilità del fabbricato, della realizzazione di tutte le opere di finitura, ovvero, qualora mancanti, che le stesse non pregiudicano il regolare utilizzo dell’opera; copia del certificato di collaudo statico; Certificato di Prevenzione Incendi ovvero copia di eventuale richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, ovvero Denuncia Inizio Attività presentata al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco completa di timbro di protocollazione. In caso di presentazione copia di richiesta di C.P.I. o di D.I.A., dovrà essere allegato un certificato a firma di professionista abilitato attestante la conformità alla normativa vigente; - copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al Catasto redatta in conformità alle disposizioni di legge o prova dell'avvenuto accatastamento; - dichiarazione di conformità o collaudo degli impianti tecnologici ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni in materia; - certificazione energetica dell’edificio; - documentazioni e/o attestazioni previste dalla normativa sull’inquinamento acustico; - ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente; 7. Constatata la completezza della documentazione presentata tesa a garantire l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e, particolarmente, di quelle contenute nel presente Regolamento delle Leggi sanitarie e del provvedimento autorizzativo alla costruzione, il Responsabile di Posizione Operativa rilascerà il certificato di agibilità per quanto attiene l'aspetto igienico e sanitario. 8. Nel caso che si evidenzino infrazioni a norme o prescrizioni urbanistiche ed edilizie il Responsabile di Posizione Operativa provvederà ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolo. 9. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la loro inadeguatezza costituiscono motivo di diniego dell’agibilità quando incidano direttamente o indirettamente sull'igiene e la sanità del fabbricato. Il certificato di agibilità è rilasciato ai sensi della vigenti Leggi e disposizioni in materia. ART. 19 DOMANDA DI AGIBILITÀ 1. La domanda di autorizzazione di agibilità deve contenere i dati anagrafici, la firma del concessionario e gli estremi del provvedimento autorizzativo edilizio nonché gli altri dati essenziali contenuti nella modulistica prevista dalla legge o adottata dall’Amministrazione comunale ART. 20 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AGIBILITÀ 1. La documentazione da allegarsi alla richiesta del certificato di agibilità è quella prevista dalla L.R. 19/2009 nonché da altre norme di settore vigenti, nonché indicata sulla modulistica adottata dall’amministrazione. 2. In caso di ristrutturazioni, ampliamenti o comunque di lavori parziali su edifici esistenti, la documentazione necessaria all’agibilità dell’edificio dovrà comprendere tutta la documentazione relativa alle nuove opere nonché copia di precedente certificato di agibilità relativo al fabbricato preesistente. In caso di mancanza di tale certificazione, la documentazione da presentare dovrà necessariamente riguardare l’intero edificio. 3. In caso di fabbricati costruiti antecedentemente all’entrata in vigore delle norme sismiche, l’agibilità è rilasciata previa presentazione di certificazione di idoneità statica a firma di professionista abilitato. 4. La certificazione di idoneità statica dovrà essere presentata anche nel caso non siano mai stati realizzati, in caso di ristrutturazione, interventi strutturali ovvero gli stessi siano stati realizzati in forma parziale; 5. Le dichiarazioni tecniche da allegarsi alla domanda di agibilità devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato. ART. 21 CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 1. Il certificato di agibilità viene rilasciato per le unità immobiliari e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l’identificazione catastale e l’ubicazione dell’immobile, la destinazione d’uso, gli estremi del provvedimento autorizzativo e delle eventuali varianti, gli estremi del collaudo statico e della dichiarazione del direttore dei lavori ed il richiamo ad ogni altro atto propedeutico previsto dalla normativa vigente ed eventuale adempimento dalle stesse previsto. 2. È ammesso il rilascio di certificati parziali riferiti ad un minor numero di unità immobiliari rispetto a quelle previste dall’intervento. ART. 22 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. CAPO VII ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART. 23 PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO FOGNATURA, ACQUEDOTTO E GAS METANO 1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, in caso di nuove costruzioni o per demolizioni e ricostruzioni integrali, deve essere chiesto per iscritto che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, o la demolizione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali. 2. Per i punti di presa dell'acquedotto e del gas metano, la richiesta va inoltrata all'Ente preposto. 3. Entro dieci giorni dalla domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a provvedere a quanto richiesto. 4. Le suddette operazioni vengono effettuate alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del Direttore e dell'assuntore dei Lavori, che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. 5. Delle suddette operazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti intervenute. ART. 24 OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO - MATERIALI DI IMPIEGO E DI RISULTA 1. Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione. 2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. 3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella separata autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. 4. L'occupazione temporanea del suolo pubblico necessario per intraprendere e condurre a termine una costruzione deve avvenire secondo le prescrizioni e le misure espressamente indicate nell'autorizzazione edilizia, fermo il rispetto delle altre norme contenute in altre leggi e regolamenti speciali. 5. L'occupazione del suolo pubblico è consentita soltanto per il materiale d'impiego e per il tempo strettamente necessario all'impiego stesso. 6. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale. 7. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Responsabile di Posizione Operativa subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo 90 giorni che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. 8. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato. 9. Sono fatte salve le disposizioni del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175 e dei provvedimenti tributari in materia di occupazione del suolo pubblico. 10. I materiali provenienti dalle demolizioni (materiali di risulta) non possono essere accumulati sulle aree pubbliche. E' altresì fatto divieto di accumulare il predetto materiale su qualsiasi area, anche privata, quando vi sia pericolo d'incendio. 11. I materiali da riutilizzarsi nell’ambito del cantiere potranno essere reimpiegati unicamente se in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa vigente. I materiali di rifiuto dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto prescritto in materia di rifiuti dal D.Lgs. 152/06. ART. 25 DEPOSITO IN CANTIERE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO EDILIZIO E DEGLI ELABORATI GRAFICI 1. Il provvedimento autorizzativo edilizio ed i disegni approvati o copia degli stessi debbono essere conservati in cantiere fino a che la costruzione non sia dichiarata abitabile o comunque adatta all'uso. 2. L'uno e gli altri dovranno essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza edilizia. ART. 26 VIGILANZA: TERMINI E MODALITA' 1. Il titolare del provvedimento autorizzativo è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto al Sindaco: - dell'inizio dei lavori la quale dovrà essere integrata con la documentazione prevista dalla normativa vigente; - della fine dei lavori. 2. Alle operazioni suddette hanno diritto di presenziare il titolare del provvedimento autorizzativo, il Direttore e l'assuntore dei lavori, che deve fornire mano d'opera, strumenti, mezzi necessari per l'effettuazione di esse. 3. Per ogni eventuale visita dei competenti uffici comunali si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere. 4. La mancata visita dei servizi comunali non esime il titolare del provvedimento autorizzativo, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, dalle loro responsabilità e dall’osservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nel provvedimento autorizzativo. 5. I competenti uffici comunali esercitano, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. − Per ogni violazione agli articoli del presente Regolamento verrà irrogata dal Responsabile dell’Area Tecnica una sanzione in misura pari a quanto previsto dalla Legge 689/81 e dal D.Lgs 267/2000. 7. Inoltre si applicheranno le sanzioni previste dalla Legge Regionale 19/2009. ART. 27 ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA D.I.A. 6. Il permesso di costruire può essere annullato dal Responsabile di P.O. in virtù del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, per motivi di illegittimità concernenti la violazione di prescrizioni sostanziali contenute nelle leggi urbanistiche vigenti, nello strumento urbanistico generale (P.R.G.) e nel presente regolamento edilizio. 7. Il permesso di costruire può essere annullato anche nel caso di falsa o alterata rappresentazione dello stato dei luoghi. ART. 28 INIZIO E TERMINE DEI LAVORI 1. Il Direttore dei Lavori deve comunicare agli Uffici Comunali Competenti per iscritto unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente la data di inizio dei lavori prima del giorno di inizio effettivo, nonché la data di fine lavori entro quindici giorni dalla data del loro termine. 2. Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni. 3. Negli altri casi per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; 4. Nel caso di demolizione parziale o totale di edifici, la dichiarazione di inizio dei lavori può essere omessa. 5. I lavori di costruzione si considerano ultimati alla data della dichiarazione di ultimazione lavori ovvero alla data della richiesta del certificato di agibilità. 6. L’inizio e la fine dei lavori di cui al presente articolo, qualora sia stata omessa la regolare comunicazione di cui al comma 1, potranno essere asseverati mediante autocertificazione sottoscritta dal titolare del provvedimento autorizzativo, e dal Direttore dei Lavori. La presentazione dell’asseverazione di cui sopra non comporta l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni previste dal presente Regolamento; ART. 29 OBBLIGO DELLA TABELLA DI CANTIERE 1. Per tutta la durata dei lavori dovrà essere esposta in sito facilmente visibile e nell'ambito del cantiere, una tabella nella quale saranno indicati: a) il nome del committente b) il nome del progettista delle opere c) il nome del responsabile del cantiere d) il nome del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e) il nome del Direttore dei lavori f) il nome del progettista strutturale g) il nome del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione h) il nome dell’impresa appaltatrice i) gli estremi del provvedimento autorizzativo edilizio. 2. Di ogni eventuale sostituzione dei responsabili nella condotta delle opere dovrà esserne data immediata comunicazione agli Uffici Competenti con contestuale indicazione del subentrante. 3. La mancata esposizione della tabella di cantiere comporterà l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti leggi e disposizioni in materia. ART. 30 MODALITA’ SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI E TELEFONICI 1. In caso di necessità di spostamento di cavi elettrici e/o telefonici posizionati in corrispondenza delle facciate degli edifici esistenti, a seguito della necessità di esecuzione di opere edilizie ovvero di manutenzione, le spese per la rimozione e il ripristino dei cavi saranno a totale carico del proprietario del fabbricato su cui insistono. CAPO VIII DEFINIZIONI ART. 31 DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI E DI ALCUNE MODALITA' D'INTERVENTO 1. Si definiscono gli elementi architettonici e le modalità di intervento seguenti: cortile: è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri a confine aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pieni e vuoti superiore a 1/6; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile; lastrico solare: è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico; chiostrina: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili; locali seminterrati: si considerano locali seminterrati quelli che risultano posti al disotto del naturale piano di campagna per almeno la metà della superficie complessiva delle rispettive pareti; scantinati: si intendono locali totalmente posti al di sotto del naturale piano di campagna; locali a piano terra: si intendono quelli il cui pavimento è posto ad altezza non inferiore a cm. 15 e non superiore a cm. 100 rispetto il livello di campagna; superfetazioni devono intendersi: a) le aggiunte o modificazioni di volumi generate da esigenze particolaristiche e contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell'immobile; b) le aggiunte o modificazioni di volumi pregiudizievoli in ordine alle esigenze igieniche o di abitabilità nonché alteranti le caratteristiche estetiche originarie dell'edificio e/o i rapporti tra quest'ultimo e gli spazi liberi sia pubblici che privati; consolidamento: ogni intervento e/o trattamento atto a mantenere l'efficienza e a rinforzare le strutture dell'edificio; rinnovo: ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originali atto ad assicurare continuità d'uso: detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino, questo escluso; ripristino: ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materiali elementi irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente; sostituzione: ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi o le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originali di carattere storico - tipologico ed ambientale. ART. 32 FASI DI LAVORO DELLA COSTRUZIONE EDILIZIA 1. Lavori iniziati: i lavori si dicono iniziati quando ricorrano le condizioni di cui alle vigenti leggi e disposizioni in materia. 2. Lavori in corso: si dicono tali i lavori iniziati e non ancora ultimati. 3. Lavori ultimati: (opere costruite) - I lavori di costruzione si considerano ultimati alla data della dichiarazione di ultimazione lavori ovvero alla data della richiesta del certificato di agibilità. ART. 33 DEFINIZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI a) Alloggio o appartamento: per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani e annessi od anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente, o in parti separate, ma funzionalmente connesse con detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia. L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.) b) Vano: per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro. c) Stanza - (vano utile): per stanze si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine, le taverne, gli studi e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette. d) Vani accessori: per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati a servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.) nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze. e) Altri vani: per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, fienili, ecc.). f) Soffitta: per soffitta si intende il sottotetto che abbia un'altezza inferiore a quanto previsto per i locali accessori dalla normativa vigente e successive modifiche e integrazioni, e vi sia comunque garantito l’accesso. 1. Per le altezze minime e i principali requisiti igienico-sanitari dei locali per abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi si fa riferimento alle vigenti leggi e disposizioni in materia nonché a norme speciali per le altre tipologie edilizie (es. ospedali, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private, asili nido, scuole ecc.). ART. 34 DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE 1. Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevino, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. 2. Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato, urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè più di due terzi della cubatura) ad uso di abitazione. CAPO IX CARATTERISTICHE EDILIZIE ED ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI ART. 35 ACCESSO AGLI EDIFICI 1. Per tutti gli edifici si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 384/1978 e alla L. n. 13/89 e D.M. 14.06.1989 n. 236 sulle barriere architettoniche. 2. Per le scale che servono fabbricati di non più di tre piani escluso il piano scantinato o seminterrato, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernaio apribile. 3. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi. 4. In tutti i fabbricati con non più di tre livelli direttamente connessi da un vano scale comune è consentita la deroga all'installazione dell'ascensore purché‚ sia assicurata l'adattabilità. ART. 36 ASCENSORI 1. Gli ascensori negli edifici privati e pubblici, dovranno avere le caratteristiche e i requisiti di sicurezza previsti dalle normative di Legge. ART. 37 SPAZI PER PARCHEGGI PER NUOVE COSTRUZIONI 1. All'interno dei fabbricati di nuova costruzione, (residenziali e non) con l’esclusione dei fabbricati di tipo accessorio, od anche nelle aree di pertinenza degli stessi, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, e comunque deve essere previsto almeno un posto macchina per ogni entità edilizia funzionante autonoma (appartamento, negozio, ufficio, ecc.) nell'ambito del singolo fabbricato ovvero in autorimesse, posti auto o spazi appositamente predisposti nell’area di pertinenza. 2. Fa eccezione il caso di fabbricato destinato ad impianti tecnologici non richiedenti per il loro funzionamento la presenza di personale. 3. Quando invece l'edificio sia destinato in tutto o in misura prevalente ad uffici, studi professionali, servizi, negozi o locali commerciali, devono essere riservati corrispondenti appositi spazi per parcheggi così come previsto nel corrispondente articolo delle Norme di Attuazione al PRGC. 4. Tali parcheggi dovranno essere direttamente collegati all'intervento terziario e ricavati al di fuori delle sedi stradali. 5. Negli edifici oggetto di ristrutturazione, nel lotto di pertinenza o in area separata distante non più di 200 m, dovranno essere ricavati parcheggi e/o autorimesse in misura non inferiore a un posto macchina per ogni unità abitativa aggiuntiva rispetto alle unità abitative preesistenti; ART. 38 PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI PER LOCALI INTERRATI E IMPIANTI TECNOLOGICI 1. I locali interrati, senza sovrastante costruzione dovranno avere l'estradosso del solaio di copertura ad una quota almeno di cm. 30 sotto la quota media del piano di campagna. 2. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura tecnologica, ed aventi pubblica utilità, potranno essere valutati caso per caso se a servizio di bacino d'utenza di limitata dimensione. 3. Nel caso d'impianti tecnologici di dimensioni notevoli e che interessino la collettività (escluse le condutture a rete) si dovrà prevedere l'idonea collocazione dei medesimi in specifica zona per attrezzature pubbliche. ART. 39 STABILITA' DELLE COSTRUZIONI 1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di Legge. 2. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di garantire con periodica ed opportuna opera di ordinaria e straordinaria manutenzione e di eventuale restauro, la costante sussistenza delle iniziali condizioni di stabilità degli stessi. 3. Il Sindaco interviene, ingiungendo l'esecuzione delle opere a tali fini necessarie ai sensi delle leggi vigenti in materia, dello Statuto comunale, secondo che ricorrano o meno le circostanze della contingibilità ed urgenza dei lavori. ART. 40 RIVESTIMENTI 1. In casi particolari, tenuto conto della località o della destinazione dell'edificio, il Responsabile di P.O. potrà proporre speciali accorgimenti nelle opere di finitura riguardanti la scelta e l'impiego dei materiali di rivestimento delle facciate. ART. 41 RIVESTIMENTI A CAPPOTTO PER RISPARMIO ENERGETICO 1. Nel caso si intenda realizzare rivestimenti coibenti, a scopo di isolamento termico di edifici esistenti posizionati in adiacenza a strade di qualsiasi tipo, sulle pareti posizionate lungo il lato strada non potranno realizzarsi sporgenze oltre il limite dei davanzali dei serramenti esistenti al piano terra, se esistenti, fino all’altezza misurata dal marciapiede di m 2.30. 2. In caso di assenza del marciapiede, l’altezza di cui al punto precedente sale a m 2.50 misurata dal piano stradale. 3. Oltre le quote indicate nei punti precedenti i rivestimenti a scopo isolante sono ammissibili con le dimensioni previste dalle vigenti Leggi e disposizioni in materia, fatto comunque salvo il rispetto del Codice della Strada. ART. 42 DECORO DEGLI EDIFICI 1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano: i proprietari devono provvedere a tale adempimento mediante periodiche e opportune opere di ordinaria e straordinaria manutenzione o di eventuale restauro. 2. A tal riguardo, il Responsabile di Posizione Operativa, ha facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. 3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento all'ambiente, è facoltà del Responsabile di Posizione Operativa, di imporre ai proprietari lo spianamento completo ovvero l'ultimazione dei lavori o, almeno, una conveniente sistemazione provvisoria degli stessi. 4. I fabbricati di abitazione ricadenti nelle zone residenziali, che si trovino anche a filo strada, potranno essere sopraelevati ad un'altezza identica a quella delle costruzioni adiacenti, previa valutazione del contesto. ART. 43 DECORO DEGLI SPAZI ESTERNI 1. Gli spazi con destinazione urbanistica diversa da quella agricola devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, alberati. 2. A tal riguardo il Responsabile di P.O., ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 3. La modifica delle quote altimetriche dei terreni (spazi liberi) deve essere in armonia con il contesto ambientale rispettando le linee architettoniche dei fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti circostanti. 4. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. In particolare nelle zone urbanistiche A e B è vietata l’apposizione di cartelli pubblicitari diversi dalle insegne. 5. I proprietari sono ad ogni modo responsabili ad ogni effetto degli scarichi e degli accumuli di materiali avvenuti nei fondi anche senza il loro consenso. Gli stessi, in caso di rinvenimento di scarichi e/o accumuli abusivi sui terreni di proprietà dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico ovvero al Comando di Polizia Municipale 6. Il Sindaco ha facoltà a termini di legge di imporre la pulizia delle aree e la loro corretta manutenzione. 7. Il Responsabile di P.O. ha facoltà di imporre la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi. 8. Il Responsabile di P.O. può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ART. 44 LOTTI ADIACENTI STRADE PUBBLICHE PRIVE DI IMPIANTO DI SCOLO ACQUE METEORICHE 1. I lotti a destinazione residenziale situati lungo strade pubbliche prive di impianto di smaltimento di acque meteoriche dovranno realizzare lungo tutta la lunghezza del lato prospiciente la strada, un fossato di raccolta delle acque meteoriche, con l’eccezione degli accessi, al di sotto dei quali dovrà comunque essere posizionato un tubo di collegamento tra i tratti di fossato a cielo libero. Il fossato non dovrà avere dimensioni inferiori a cm 50 di larghezza, e cm 50 di profondità e dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza dal proprietario del lotto. 2. L’eventuale realizzazione da parte dell’Amministrazione di un impianto di smaltimento delle acque stradali, comporta automaticamente la possibilità, da parte del proprietario, dell’interramento del fossato. 3. La pulizia dei marciapiedi in genere e degli spazi esistenti privi di marciapiedi, posti tra le strade urbane e le recinzioni dei fabbricati esistenti sono a carico dei frontisti. ART. 45 COPERTURE 1. Le coperture dei fabbricati costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse pertanto devono essere concepite in relazione sia alle caratteristiche intrinseche dell'edificio, sia all'ambiente in cui si collocano a cui di norma dovranno adeguarsi. ART. 46 COMIGNOLI, MENSOLE ANTENNE E SOVRASTRUTTURE VARIE 1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici, ricercando - salvo comprovate ragioni tecniche in contrario soluzioni unitarie e comuni all'intero fabbricato. 2. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva dovranno essere collocate (nel Centro Storico – Zone A e B) sulla copertura degli edifici dal lato interno. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda e non dovrà sporgere oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). 3. Le unità esterne degli impianti di condizionamento dovranno inserirsi entro terrazze o riseghe o copertura, senza essere visibili dal piano stradale; in particolare per il Centro Storico non sarà consentito l’apposizione di elementi esterni su parete prospettante la strada principale Quando non sia possibile soddisfare nessuno di tali requisiti, dovranno essere ricercate e valutate con l'Ufficio competente le soluzioni più adeguate. ART. 47 ELEMENTI AGGETTANTI E PANNELLI SOLARI 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 37 della L.R. 19/2009 ogni elemento di progetto che sporga dalla sagoma del fabbricato esistente, salvo quanto previsto dall’art. 37 della L.R. 19/2009, dovrà sottostare alle seguenti norme. 2. Per le nuove costruzioni l’installazione dei pannelli fotovoltaici dovrà già risultare dal progetto architettonico allegato alla richiesta del permesso di costruire; essi non dovranno essere incombenti e pertanto potranno essere appoggiati sul solaio di copertura. 3. I pannelli solari per acqua calda sanitaria e per produzione di energia elettrica, all’interno delle zone di centro storico (A e B), potranno essere realizzati solamente nelle configurazioni integrata e semintegrata con il manto di copertura. I serbatoi di accumulo dell’acqua calda sanitaria, nelle stesse zone, dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio. 4. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel seguente modo: a) a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50 cm. dal filo esterno del marciapiede; b) oltre i 4,50 ml. di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,50. c) Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni sporgenza sull'area stradale, superiore a cm. 10. 5. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: d) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la loro proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; la posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità. Nel caso le tende siano da posizionarsi all’interno delle zone omogenee A e B, i colori e le forme dovranno ottenere il parere favorevole del Responsabile di P.O.; e) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al 1° comma del presente articolo; faranno eccezione gli edifici del Centro storico nei quali non saranno consentite applicazioni di elementi a bandiera. 6. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a ml. 3,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno, a meno che non sussistano problemi di ambientamento dell'edificio in un contesto architettonico antico. 7. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché‚ siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. ART. 48 ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI 1. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano coperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; oppure del tipo a bocca di lupo, con sovrastante griglia a maglie fitte, a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono essere sempre munite di opportune difese. ART. 49 INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI 1. L'installazione sui fabbricati o manufatti privati e la successiva manutenzione di targhe direzionali o indicanti la denominazione di vie e piazze è fatta a cura e spese del Comune mentre sui proprietari interessati, soggetti a tale servitù, grava l'obbligo di non diminuire o impedirne la visibilità. 2. Tutti gli accessi di qualsiasi specie di ogni fabbricato devono essere muniti di numero civico assegnato dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia, e da esso posto in opera, la relativa spesa è posta a carico dei proprietari interessati che, divenuti consegnatari, non devono sottrarli alla pubblica vista. 3. La successiva correzione o rettificazione dei numeri civici sarà interamente a carico del Comune. ART. 50 ALLOGGIAMENTO PER CASSONETTI 1. Nel caso di nuove costruzioni comprendenti un numero di alloggi superiore a quattro, nella disposizione delle aree scoperte, dovrà essere predisposto un alloggiamento per il posizionamento di cassonetti per rifiuti in misura pari a 0.5 mq. per abitazione con una dimensione minima di m. 2.00 x 1.50. ART. 51 LOTTI INTERCLUSI 1. Nel caso di lotti interclusi, ad esclusione delle corti esistenti con accesso diretto dalla strada, dovrà essere documentata la viabilità carrabile, che dovrà essere adeguata alla quantità di traffico prevista, ed avere, in caso di abitazioni singole larghezza minima di ml. 3.50, nel caso di percorrenza a senso unico alternato e con n. 2 abitazioni servite, larghezza minima di ml. 4.00; in tutti gli altri casi la larghezza minima sarà pari a ml. 5.00. Dovrà inoltre essere indicato il percorso delle reti di adduzione dei servizi (fognatura, gas, acqua, energia elettrica, telefono ecc.) e dovrà essere presentata copia degli eventuali atti dimostrativi del diritto di servitù. ART. 52 PRESCRIZIONI ENERGETICHE 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili così come indicato dal DPR 59/2009. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici. 2. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel limite stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni in materia. 3. I fabbricati oggetto di vincolo paesaggistico e storico dovranno attenersi al rispetto dei parametri previsti dai punti di cui sopra in funzione delle norme costruttive a cui sono sottoposti, pertanto ogni intervento dovrà essere attentamente valutato in accordo con gli enti impositori del vincolo al fine di valutare la soluzione migliore adottabile. CAPO X PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE ART. 53 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Non è concesso modificare il regime delle acque superficiali e di quelle sotterranee, le condizioni atte a garantire la salubrità del fabbricato e della zona limitrofa, nonché del sottosuolo, in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme di igiene vigenti. In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno. ART. 54 LOTTI EDIFICABILI PIÙ BASSI RISPETTO ALLA STRADA 1. Qualora in un lotto edificabile il terreno naturale risulti più basso della strada pubblica da cui ha accesso, si dovrà provvedere in modo da consentire il convogliamento e deflusso delle acque del fabbricato nel collettore di fognatura pubblica ovvero in appositi pozzi assorbenti. ART. 55 PROTEZIONE DALL'UMIDITA' 1. Tutti gli edifici dovranno essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. 2. Le murature devono essere pertanto isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle stesse per capillarità. 3. Per i nuovi fabbricati, i locali del piano terra abitabili devono essere sopraelevati rispetto al terreno circostante, di almeno 15 cm., qualora non esista sottostante scantinato; 4. La muratura perimetrale deve essere impermeabilizzata fino all’altezza di cm. 80 dal piano di campagna. 5. I pavimenti relativi devono essere impostati su solaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 20; la relativa camera d’aria dovrà essere direttamente comunicante con l’esterno. ART. 56 MANUTENZIONI E RESTAURI 1. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti di stabilità per salvaguardare la pubblica incolumità. ART. 57 PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI 1. Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Responsabile del servizio, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. 2. Il Responsabile del servizio ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio Comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati. ART. 58 SCAVI E DEMOLIZIONI 1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all’angolo di attrito del terreno. 2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini. 3. Ogni materiale derivante da scavi e demolizioni dovrà sottostare alla normativa vigente (D.L. 152/2006 e succ. mod e integ.) ART. 59 MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALI 1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni. 2. Solo nel caso di assoluta necessità, il Responsabile di P.O. su richiesta dell'interessato può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso, verranno stabilite, sentito l’Ufficio di Polizia Municipale e osservando le, norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale. ART. 60 FOGNE E CANALI DI SCOLO PER EDIFICI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI 1. Non è consentita la costruzione di edifici produttivi di beni o servizi qualora non vengano rispettati i criteri generali dello scarico delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 e succ. mod. e integ. 2. Può essere previsto un unico impianto di depurazione per una pluralità di edifici. 3. La licenza di agibilità non verrà rilasciata se il preventivo accertamento dell'efficacia del procedimento depurativo avrà dato esito negativo. 4. L'eventuale accertamento dell'efficacia e funzionamento degli impianti sarà effettuato a cura della competente ARPA 5. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti l'Amministrazione Comunale, per l'esame dei prelievi di acque di scarico a monte ed a valle dell'impianto di depurazione, si avvarrà dei competenti organi preposti. ART. 61 ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA: SMALTIMENTO AUTONOMO DI ACQUE USATE 1. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni della legislazione vigente. 2. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi reimmesse nell’ambiente secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 152/06 e succ. mod. e integ. e il Regolamento di Fognatura vigente. 3. Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 4. Il Sindaco, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui al commi precedenti, può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 5. E' fatto d'obbligo l'uso di fosse settiche di tipo IMHOFF. 6. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezione e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. 7. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. 8. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00, oppure con qualsiasi materiale quando siano poste in nicchie sotto malta. 9. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche. ART. 62 ZONE SERVITE DALLA FOGNATURA PUBBLICA: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO 1. Nelle zone servite da fognatura pubblica tutte le costruzioni dotate di servizi igienici debbono allacciarsi alla fognatura pubblica con le modalità menzionate. 2. Ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica deve essere munita di pozzetto sifonato all'interno della proprietà e di un pozzetto d'ispezione immediatamente all'esterno della proprietà stessa. 3. La forma ed i materiali da usarsi per gli allacciamenti degli impianti di fognatura alla rete pubblica dovrà comunque uniformarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento di fognatura adottato dal Comune. ART. 63 VASCHE A TENUTA 1. Nelle zone agricole per edifici ove non vi sia distribuzione idrica interna sarà consentita la costruzione di vasche a tenuta esclusivamente per uso zootecnico. I liquami raccolti entro vasche a tenuta potranno essere utilizzati a fini agricoli secondo le vigenti leggi e disposizioni in materia. 2. Le vasche a tenuta dovranno essere costruite secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. 3. I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti. 4. L'Autorità comunale si riserva inoltre la facoltà di fare esaminare lo stato delle vasche a tenuta e di ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute. 5. Le vasche a tenuta messe fuori uso o da sopprimersi debbono essere completamente vuotate, accuratamente disinfettate e riempite con materiale idoneo. 6. In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene dovrà essere trattato ai sensi della normativa vigente. 7. Nelle zone residenziali, fintanto che non sarà realizzata la fognatura pubblica, saranno ammessi impianti di raccolta e smaltimento per le acque domestiche, bianche o nere, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/06 e succ. mod. e integ. 8. Sarà pertanto esclusa la possibilità di eliminazione diretta delle acque sia nel sottosuolo che in superficie. 9. In ogni caso sarà vincolante il parere e le eventuali prescrizioni da parte dell’autorità competente. 10. Per quanto riguarda l'uso, la riparazione e la soppressione delle vasche a tenuta esistenti, si richiamano le prescrizioni previste nel presente articolo per le zone agricole. 11. Sono ammesse le vasche a tenuta per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane in tutto il territorio comunale con esclusione delle aree industriali; ART. 64 VASCHE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 1. Nel caso di nuove costruzioni ad uso residenziale, dovrà essere prevista la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque meteoriche provenienti dagli edifici di progetto, per usi irrigui, di capienza adeguata, con un minimo di mc. 2.00; ART. 65 ISOLAMENTI ACUSTICI E TERMICI 1. Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, deve essere realizzato un adeguato isolamento ai sensi delle vigenti leggi in materia. Le tipologie e le tecniche adottate relative all’isolamento acustico dovranno essere adeguatamente documentate mediante apposita relazione da allegarsi al progetto di massima; 2. Gli impianti tecnici (ascensore, impianto idrosanitario, ecc.) devono opportunamente acusticamente isolati onde limitare la trasmissione di d'esercizio. essere rumori 3. Le coperture interessanti locali abitabili debbono essere tecnicamente isolate con l'impiego di idonei materiali termocoibenti. 4. Nel caso di costruzione o rinnovo di impianti di riscaldamento a combustibile liquido, nelle nuove costruzioni nonché nei recuperi, si dovrà tener conto delle norme di cui alle vigenti leggi e disposizioni in materia. ART. 66 TERRAPIENI E MURI DI CONTENIMENTO 1. I terrapieni lungo un edificio devono essere sostenuti in tutta la loro altezza da muri di adeguato spessore. 2. In caso che l'edificio abbia locali abitabili seminterrati, tra l'edificio ed il muro di contenimento vi deve essere un'intercapedine ventilata larga alla base almeno 60 cm. pavimentata e provvista di cunetta per lo scolo delle acque. 3. La quota della cunetta deve trovarsi sempre a livello inferiore di almeno 50 cm. dal pavimento più basso dell'edificio. 4. Se verso il terrapieno prospettano finestre, la distanza fra il piede del muro di contenimento e la proiezione ortogonale della massima sporgenza aggettante (terrazzini, terrazze, balconi chiusi, cornici e poggioli) del muro di facciata non dovrà essere inferiore a ml. 5,00. ART. 67 FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI 1. Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura. In particolare i camini dovranno sfociare, di norma, oltre il colmo del tetto. Solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica e per specifiche attività, sentita l’A.S.S. o l’ARPA , sarà possibile prevedere l’installazione di impianti di depurazione. 2. Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ART. 68 LOCALI AGIBILI - ALTEZZE DEI VANI - NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ALBERGHIERA, UFFICI PUBBLICI, PRIVATI E STUDI PROFESSIONALI 1. Sono considerati locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, quelli in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere occasionale ed eccezionale. 2. Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio e simili, implicanti la presenza solo saltuaria delle persone. 3. Per i locali destinati a negozi o botteghe artigiane e locali pubblici l'altezza minima utile interna dovrà risultare non inferiore a quanto previsto da leggi e disposizioni specifiche in materia. 4. Per quanto non specificatamente espresso, il presente articolo fa riferimento alla L.R. 44/85 e ss.mm.ii. 5. Inoltre eventuali soppalchi previsti nei negozi dovranno avere altezza minima di m 2,40 tra pavimento del locale e il soppalco. ART. 69 CUCINE 1. l’installazione di impianti a gas (cucine, caldaie da riscaldamento ecc.) dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti leggi e disposizioni in materia e delle norme UNI-CIG in vigore. In particolare il locale ad uso cucina dovrà essere dotato di canna di esalazione dei fumi di norma sfociante oltre il colmo del tetto, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano di cottura e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato; ART. 70 LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI 1. Tutti gli alloggi di nuova costruzione devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico. 2. I servizi igienici dovranno essere dotati delle apparecchiature sanitarie previste dalle vigenti leggi e disposizioni in materia. 3. E' consentita, per le stanze da bagno, l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata atta a garantire almeno 4 ricambi aria/ora. 4. I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per i servizi di ristorazione, bar e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati al numero dei coperti ed al numero massimo degli ospiti della struttura medesima. Va altresì prevista la realizzazione di servizi igienici per il pubblico o gli utenti ove previsto l’accesso degli stessi. 5. I servizi igienici a servizio della zona giorno, dovranno essere adeguatamente disimpegnati. ART. 71 FINESTRE E PORTE FINESTRE 1. le porte finestre dei vani principali poste al piano terra e di cucina e soggiorno al primo piano ove concorrano al raggiungimento della superficie aeroilluminante, dovranno essere apribili ad anta e ribalta ovvero avere della aperture nella parte superiore del serramento; 2. le finestre con altezza dal piano di calpestio inferiore a 1.00 m, qualora esista pericolo di caduta, dovranno essere provviste di adeguate protezioni; 3. i lucernari o le finestre per tetti, dovranno essere apribili per mezzo di comandi posti ad altezza d’uomo oppure essere dotati di attuatori elettrici; 4. la superficie illuminante ed apribile dei locali principali dovrà ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 44/85 e dovrà essere uniformemente distribuita in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, misurato a m 0.90 dal pavimento (D.M. 5.7.75) ART. 72 LOCALI CIECHI 1. i locali ciechi, dovranno essere dotati di sistema di aerazione indiretta (griglia, fori o canne di ventilazione); ART. 73 RAMPE, SCALE E PARAPETTI 1. la pendenza della rampa di accesso al piano interrato non dovrà superare il 20%; 2. le scale esterne e quelle interne a pedata non regolare dovranno essere dotate di dispositivo antiscivolo; 3. è preferibile che le scale a pedata non regolare abbiano pedata di almeno 30 cm a 40 cm dall’imposta interna; 4. le scale comuni a più alloggi dovranno avere larghezza minima di m 1.20 in caso di nuove costruzioni e di almeno m 1.00 in tutti gli altri casi; 5. Per le abitazioni singole la larghezza minima delle rampe deve essere di ml. 1,00 per nuove costruzioni e di ml. 0,90 per le ristrutturazioni; 6. gli elementi strutturali dei parapetti dovranno essere disposti verticalmente, lo spazio tra i due consecutivi dovrà essere inferiore a 10 cm e non ci dovranno essere inoltre parti poste orizzontalmente che possano permettere ai bambini un utilizzo a mo’ di scala; ART. 74 CORRIDOI E DISIMPEGNI 1. I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati anche in modo indiretto e aerati anche artificialmente. ART. 75 LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI 1. I locali non abitabili a piano terra nei seminterrati e negli scantinati devono avere un'altezza minima a norma delle vigenti leggi sanitarie. Fanno eccezione le autorimesse, in edifici non esclusivamente adibiti a tale uso, con numero di veicoli non superiore a nove: in tal caso l'altezza del locale non deve essere inferiore a ml. 2,00. 2. Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del pavimento dell’autorimessa. ART. 76 FABBRICATI INDUSTRIALI, AGRICOLI ECC. 1. Nel caso di coperture aventi dimensioni elevate, quali quelle di fabbricati industriali, agricoli ecc. e nel caso siano previsti tamponamenti laterali che oltrepassino la linea di gronda, gli stessi dovranno essere dotati di adeguati fori di troppo pieno in modo da consentire, nel caso di particolari avversità atmosferiche, di far defluire correttamente le acque meteoriche dalla copertura. ART. 77 BOX DI TIPO PREFABBRICATO IN LAMIERA 1. Nelle zone residenziali urbane non è consentita l'installazione di box in lamiera di tipo prefabbricato a qualsiasi uso essi siano destinati. 2. A tale prescrizione fanno eccezione le baracche di cantiere per la cui installazione per la durata dei lavori sarà d'obbligo l'autorizzazione comunale che vincoli i tempi di utilizzazione della struttura e l'obbligo della rimozione, e i box per il contenimento dei mobili per edifici in ristrutturazione. ART. 78 RIFORNIMENTO IDRICO 1. Ogni fabbricato deve essere fornito di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale o consorziale ovvero da pozzo per uso potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio. ART. 79 ABACO DEI COLORI DEGLI EDIFICI 1. Ogni fabbricato del centro storico (zone urbanistiche A e B) dovrà essere tinteggiato con una tinta presente dall’abaco dei colori allegato al presente regolamento. Ogni diversa realizzazione sarà soggetta alla sanzione così come previsto dall’apposito capo del presente Regolamento, fermo restando l’obbligo del proprietario di procedere al ripristino dello stato dei luoghi ovvero della messa a norma mediante ritinteggiatura con colore conforme. 2. E’ facoltà del soggetto interessato fornire all'Ufficio Tecnico un campione di colore su supporto rigido o flessibile per l’approvazione da parte del Responsabile di P.O. CAPO XI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ART. 80 MARCIAPIEDI - PORTICI - GALLERIE 1. I marciapiedi, i portici e le gallerie colleganti fra loro più aree di pubblica circolazione costituiscono parte integrante delle strade o piazze che essi fiancheggiano o collegano. 2. La costruzione, pavimentazione ed illuminazione di essi, tanto se siano destinate ad essere cedute al Comune quanto se rimangono aree private soggette ad uso pubblico, costituiscono realizzazione o adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. ART. 81 DEPOSITI E ACCUMULI DI MATERIALI CONNESSI AD ATTIVITA' ECONOMICHE 1. Il deposito e l'accumulo di materiali diversi dai rifiuti connessi con attività economica possono essere consentiti esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza di attività artigianali, industriali e per i magazzini e depositi. 2. Nelle aree delle zone residenziali non ancora edificate prospicienti strade è vietato il deposito e l'accumulo di materiali; i proprietari hanno l'obbligo di mantenere tali aree in armonia con l'ambiente circostante e nel dovuto decoro. ART. 82 SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE 1. L'area non impegnata nell'edificazione al netto dei parcheggi, degli accessi e delle rampe carrabili, deve essere sistemata a verde con piante di medio ed alto fusto salvo il caso descritto al successivo comma 2. 2. La superficie minima da sistemare a verde non dovrà in ogni caso essere inferiore al 30% della superficie del lotto. Si considera superficie a verde anche se sulla stessa sono posizionati grigliati in cemento o in materiale plastico; 3. Su detta area è consentita la formazione di attrezzature per il gioco dei bambini. 4. Nelle zone residenziali A, B e C, nonché nei lotti edificati ai fini residenziali ricadenti in zone D, H ed E, è ammessa la posa di arredi da giardino quali: voliere, gloriette, griglie, barbecue, caminetti e serre di altezza non superiore a ml. 2.20. E’ ammessa anche la posa di un solo deposito attrezzi in legno della superficie massima di mq. 6.00 e di altezza massima di ml. 2.40. La superficie massima degli arredi da giardino non potrà superare i mq. 15.00. Per i manufatti ammissibili dovrà comunque essere garantita la compatibilità igienica con la residenza. 5. Gli elementi costituenti arredo da giardino (ad eccezione dei caminetti e barbecue) dovranno essere realizzati in legno, metallo o in materiale tessile eventualmente sostenuto da sottili strutture in legno o metallo; 6. Gli elementi di arredo da giardino chiusi (depositi e simili) dovranno essere semplicemente infissi o appoggiati al suolo, nel caso di elementi aperti, gli stessi potranno anche essere semplicemente fissati escludendo però l’utilizzo di fondazioni in calcestruzzo; 7. La pavimentazione degli arredi, qualora non venga mantenuto il terreno naturale, potrà essere realizzata esclusivamente in elementi modulari semplicemente appoggiati al suolo oppure in ghiaino; 8. Le distanze per i manufatti di arredo e deposito attrezzi da giardino sono le seguenti: a confine, con esclusione del lato fronte strada, o minimo ml. 3.00. 9. L'area inedificata nell'ambito degli insediamenti produttivi di beni o servizi deve essere sistemata per metà a verde con piante di medio o alto fusto. 10. I percorsi degli automezzi di servizio devono essere eseguiti con pavimentazioni filtranti. 11. Nelle lottizzazioni convenzionate saranno previsti percorsi pedonali, ed eventualmente percorsi ciclabili che attraversino i singoli isolati e li colleghino. 12. Sui terreni di pertinenza di bar ristoranti, trattorie e similari potranno essere realizzate delle coperture con materiale tessile e/o impermeabile, sostenute da strutture sottili in legno o metallo per il posizionamento di tavoli per gli avventori, le strutture dovranno essere semplicemente fissate escludendo però l’utilizzo di fondazioni in calcestruzzo; 13. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati con destinazione d’uso residenziale è permessa la realizzazione di piscine ad uso familiare; 14. In caso di lotti adiacenti corsi d’acqua, questi dovranno essere adeguatamente protetti con una recinzione di altezza pari ad almeno un metro posta alla distanza prevista dalla normativa e da regolamenti specifici vigenti; ART. 83 RECINZIONI 1. Le recinzioni, prospicienti le strade pubbliche in genere e le piazze possono avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,50 dal piano del marciapiede su cui prospettano. 2. Nel caso di posizionamento di siepi ad uso di recinzione prospicienti le strade pubbliche in genere e le piazze, queste possono avere altezza massima di m 2.00; 3. Nelle zone omogenee A e B è comunque esclusa la possibilità di utilizzo di siepi per la realizzazione di recinzioni in genere adiacenti spazi pubblici. 4. Gli zoccoli in muratura delle recinzioni potranno indifferentemente essere realizzati in cemento a vista, mattoni faccia a vista fugati, getto o muratura intonacata, ghiaietto lavorato ed altro materiale resistente all'usura compresa la pietra squadrata ed il rivestimento in pietra naturale od artificiale. 5. Altezze diverse delle recinzioni saranno consentite per uniformarsi eventualmente a fronti recintati preesistenti; 6. In ogni caso l’altezza massima delle recinzioni antistanti spazi pubblici potrà raggiungere i m 2.50 unicamente in caso di arretramento di m 3.00 dal limite della carreggiata stradale (ivi compresi i fossi e ogni altro elemento stradale così come indicato dal Codice della Strada vigente); 7. Il Responsabile di P.O., per motivi di visibilità o sicurezza stradale, può vietare l'uso delle recinzioni e/o imporre l'adozione di soluzioni diverse o tipologie architettoniche unitarie; 8. Potranno essere impiegate cancellate metalliche, murature piene, grigliati in cotto, elementi prefabbricati di cemento o legno. 9. Nelle aree agricole, le recinzioni di lotti non costituenti pertinenza di abitazione catastalmente definita, potranno essere realizzate con rete, grigliati, cancellate o palizzate, con l’esclusione di qualsiasi tipo di muratura; 10. Sarà vietato addossare anche in parte, alle recinzioni, tavole, lamiere e materiale in genere. 11. Le recinzioni lungo i confini interni dei lotti, potranno avere altezza non superiore a ml. 2,50 dal piano campagna. 12. Qualora il muro di recinzione sui confini interni del lotto serva a contenere un terrapieno, l'altezza massima del muro pieno, riferita al piano di campagna originario posto alla quota più alta, sarà concessa fino all'altezza massima di ml. 1,00. La sovrastante rete o cancellata non potrà superare l’altezza di ml. 1.00. 13. Per le recinzioni attestate lungo le arterie costituenti la viabilità comprensoriale e di collegamento urbano, è prescritta, in corrispondenza del passo carrabile, la formazione di una piazzola di sicurezza fra il nastro stradale e l'ingresso realizzata ai sensi del Codice della Strada. 14. Per strade in cui si prevedano ristrutturazioni, rettifiche o ampliamenti, tale distanza sarà determinata in base alle previsioni esecutive del nuovo tracciato. 15. L’arretramento di cui sopra potrà essere derogato allorquando esistano particolari motivazioni di carattere tecnico, così come previsto dal Codice della Strada purché dotati di cancello elettrico ad apertura telecomandata; 16. Sono ammesse pensiline di protezione atmosferica poste in corrispondenza degli accessi pedonali purché il filo più esterno della pensilina non sporga oltre il limite della recinzione. L’altezza della pensilina non potrà essere superiore a ml. 2.20 misurati all’intradosso; 17. Le siepi utilizzate a scopo di recinzione, salvo quanto sopra previsto, saranno soggette alle stesse altezze massime previste per le altre recinzioni e dovranno essere oggetto di manutenzione ogni qualvolta si renda necessario al fine del mantenimento dei limiti sia di altezza che di sporgenza verso gli spazi pubblici; 18. La distanza minima da osservare rispetto al confine stradale così come definito dall’art. 3 del Codice della Strada per la realizzazione di recinzioni è di m. 1.50 in caso di assenza di marciapiede, mentre, in presenza di marciapiede, la recinzione potrà essere realizzata a confine dello stesso, purché il marciapiede stesso abbia una larghezza almeno pari a m 1.20. In corrispondenza di incroci stradali, il raccordo della recinzione dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. 19. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in caso di assenza di marciapiede, l’arretramento della recinzione dalla mezzeria della carreggiata stradale esistente dovrà essere pari ad almeno ml. 5.00 in corrispondenza di lotti in cui sia prevista edificazione a carattere residenziale e ml. 4.00 in corrispondenza di aree agricole; 20. Distanze inferiori potranno essere autorizzate previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio di Polizia Municipale. 21. Lungo le rampe o i percorsi di accesso ai lotti non potranno essere realizzate cordolature laterali fino ad una profondità di m 1.50 dal nastro stradale. ART. 84 INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI ANTIRUMORE 1. Le barriere stradali antirumore potranno essere realizzate in corrispondenza di lotti edificabili adiacenti strade di grande scorrimento (autostrade, tangenziali e strade regionali); 2. Le caratteristiche delle installazioni di cui al punto precedente potranno essere realizzate con le altezze e le caratteristiche delle recinzioni così come previsto dal presente regolamento. Altezze superiori a quelle previste per le recinzioni potranno essere realizzate mediante l’utilizzo di pannelli trasparenti fino all’altezza massima di m 3.50. 3. L’installazione delle barriere antirumore di cui sopra potrà avvenire previo parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale. ART. 85 SOGLIE DEGLI ACCESSI CARRAI 1. I proprietari devono sistemare le soglie degli accessi carrai in modo tale che l'acqua piovana dei cortili non fuoriesca sulla strada e che il piano dei marciapiedi esistenti o da costruire, non debba, per quanto possibile, essere abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi; è pertanto preferibile il conseguente uso degli opportuni scivoli in lastre o scodelle di granito sostituenti la cordonata. ART. 86 ACCESSIBILITA' E SOSTA DEI VEICOLI NEL SOTTOSUOLO - PASSI CARRAI 1. Le rampe di accesso dei veicoli devono essere precedute, ove possibile, da un tratto piano orizzontale di almeno ml. 3,50 a partire dal filo stradale; la pendenza delle rampe non deve superare il 20%. 2. Le rampe pedonali devono essere costruite in materiale antisdrucciolevole ed insonorizzante ed avere scalinate o percorsi dentati. 3. Al fine del rispetto delle norme suddette saranno consentite soluzioni comuni per più edifici adiacenti. 4. E' concessa, a spese dell'edificante ed a cura dell'Amministrazione Comunale, la formazione di un passo carrabile nella cordonatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli alle seguenti condizioni: i. larghezza non inferiore a ml. 3,50 e non superiore a ml. 6,50; ii. distanza non inferiore a ml. 10,00 da ogni incrocio stradale, misurata dallo spigolo dell'edificio d'angolo o dalla fine della curva qualora non esistano edifici d'angolo; iii. distanza non inferiore a ml. 1,60 da un altro passo carrabile. 5. Qualora l'edificio sia contornato da più vie, l'accesso dei veicoli verrà concesso dalla via di minor importanza. 6. Potrà essere concesso più di un passo carrabile qualora si realizzi un miglioramento della viabilità sia esterna che interna con particolare riferimento ai complessi edilizi ed agli insediamenti non residenziali. CAPO XII NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE ART. 87 OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente titolo ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde, sia pubblico che privato, finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell'incremento della biodiversità. ART. 88 ALBERATURE 1. E' necessaria l'autorizzazione comunale per l'abbattimento di alberature che abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche: − − altezza superiore a 10 metri lineari; con diametro superiore a 20 cm, le misure precitate dovranno essere rilevate a m. 1,40 dal suolo; 2. L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere rilasciata esclusivamente per una delle seguenti ipotesi: − − − − quando l'alberatura, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possa costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose; nel riassetto di aree verdi; quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia; quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private; 3. In caso di interventi edilizi ed urbanistici previsti in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04, la scelta delle essenze delle piante dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. 4. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti di norma nelle precedenti aree di pertinenza, scegliendo l'essenza nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. ART. 89 DANNEGGIAMENTI 1. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle alberature. 2. Ogni tipo di danneggiamento che comprometta la vitalità della pianta viene considerato a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato. 3. Sono considerati danneggiamenti atti a compromettere la vitalità della piante: − − − il versamento di sostanza fìto tossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale; gli scavi di qualsiasi natura e in particolare scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, fognature, ecc.) che compromettano gli apparati radicali; la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature; − qualsiasi altro atto teso a compromettere la vitalità delle piante; ART. 90 POTATURE 1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tese a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie vegetale interessata; 2. Per potatura a regola d'arte si intende: − − per la specie decidue quelle effettuate nel periodo 1° novembre - 15 marzo; quelle effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm con tagli all'inserimento della branca o ramo privi di più giovane vegetazione apicale. 3. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come danneggiamento. ART. 91 REIMPIANTI 1. Le alberature abbattute abusivamente o compromesse devono essere sostituite, a cura e spesa dei responsabili, con esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. ART. 92 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE 1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal PRGC, gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde. 2. In particolare, nelle parti del lotto e nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima prevista di una pianta per ogni 100 mq; 3. La scelta delle specie deve avvenire per almeno il 50% delle essenze complessivamente messe a dimora fra quelle appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e/o particolarmente idonee all'ambiente locale; 4. Non meno dell'80% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue. 5. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante. 6. Per i nuovi interventi destinati a spazi di parcheggio pubblico, questi dovranno essere dotati di alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area. CAPO XIII COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE ART. 93 EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO 1. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni: a. l'illuminazione naturale stradale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale; b. l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; dovrà essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso dei locali. 2. Inoltre: c. le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici, ecc., debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di ml. 2,00; d. i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezzature che dividono i vari servizi di un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma non minori di ml. 2,10; e. ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti; f. i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc 15,00 per letto. 3. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie, che pertanto in caso di diversità vanno intese come prevalenti nelle disposizioni del presente Regolamento. 4. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'applicazione della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, in modo da consentire sempre l'accesso ad ogni impianto ai diversamente abili. 5. In ogni caso dovrà essere ottenuto un apposito parere da parte della competente Azienda per i Servizi Sanitari. ART. 94 STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI E AUTORIMESSE 1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti Leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento. 2. Sono considerati tali gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc. 3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia. ART. 95 IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA 1. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. 2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia, impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. 3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavaggio e disinfezione. 4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno. 5. Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di m 25.00 devono essere provviste di concimaia coperta situata a distanza non minore di m 25,00 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore dalla distanza di rispetto prevista per l'edificazione di manufatti lungo gli assi stradali, non minore di m 50,00 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di m 10,00 dalle stalle. 6. Le concimaie devono essere adeguatamente coperte, devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc. 7. I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. ART. 96 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE 1. Si considerano impianti zootecnici a carattere industriale o, pertanto, equiparati ad ogni effetto agli impianti industriali molesti ed inquinanti, gli impianti per allevamenti di bestiame nei quali le U.F. (unità foraggiere) prodotte in azienda non riescono a soddisfare per almeno 1/4 il fabbisogno alimentare degli animali. ART. 97 IMPIANTI PER LAVORAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE, INSALUBRI O INQUINANTI 1. Gli impianti per lavorazioni pericolose, moleste, insalubri o inquinanti devono essere dislocati e realizzati in conformità alle disposizioni delle leggi speciali che li riguardano, oltre che alle norme contenute negli strumenti urbanistici e nel presente Regolamento. ART. 98 EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE AGRICOLE 1. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate agli usi agricoli si prescrive l'osservanza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali precisate ai vari articoli delle N.T.A. e nel presente Regolamento. 2. Non sono consentiti locali ad uso residenziale, in aderenza a locali ad uso stalla, ricoveri di animali, fienili, granai, se non preesistenti. CAPO XIV PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO ART. 99 LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI ED AUTORIMESSE 1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, e le autorimesse devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia. 2. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è demandato il controllo per l'applicazione delle norme. ART. 100 IMPIANTI DI STRUTTURE LIGNEE 1. In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre il rischio d’incendio. Tali azioni dovranno essere documentate. ART. 101 IMPIANTI TERMICI 1. Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità. ART. 102 PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO 1. E' richiesta copia della domanda di Certificato di Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in ogni caso previsto dalle vigenti norme. ART. 103 USO DI GAS IN CONTENITORI 1. Per l'utilizzazione delle bombole di gas di petrolio liquefatto si dovranno adottare le seguenti cautele: a) installare la bombola di G.P.L. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, (es. fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno); b) proteggere la tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento fra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del G.P.L Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfiatamento del tubo stesso. ART. 104 GAS DI RETE PER USO DOMESTICO 1. Gli impianti e le apparecchiature che utilizzino la rete di distribuzione pubblica del gas, dovranno uniformarsi al Regolamento per l'installazione di apparecchiature che utilizzino l'alimentazione a gas adottato dall'Ente erogatore, dovranno essere altresì rispettate le vigenti norme in materia. 2. Pertanto le nuove costruzioni e quelle preesistenti che prevedano l'utilizzazione del gas dovranno in sede di progettazione, se richiesta, ottenere la preventiva approvazione da parte dei VV.FF. ART. 105 COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO 1. Prima del rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente articolo, dovrà essere prodotto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. CAPO XV ART. 106 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1. Le violazioni delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, con particolare riferimento al Capo VI della LR 19/2009, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. La vigilanza sulle violazioni alle norme e di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale. 2. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 euro a 500,00 euro stabilita dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 3. La medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni di eventuali ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di specifiche norme del presente regolamento. 4. Nel caso di accertata violazione, oltre all’irrogazione della sanzione, il responsabile è tenuto all’eliminazione della situazione illecita. In caso di inadempimento, l’amministrazione dispone l’eliminazione a spese del responsabile. 5. Quando l’infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l’eventuale pagamento della sanzione a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia. ART. 107 SOGGETTI ACCERTATORI 1. L'Ufficio tecnico comunale e la Polizia municipale esercitano la vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti, alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio della funzioni loro attribuite. 3. Resta ferma la competenza d’accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. ART. 108 ATTI DI ACCERTAMENTO 1. Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica. ART. 109 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Misure ripristinatorie 1. Le sanzioni amministrative accessorie sono: - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; - Obbligo di rimozione di opere abusive; - Obbligo di sospendere una determinata attività. 2. Nell’ipotesi in cui le norme del presente Regolamento dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica comunque di diritto. 3. Qualora la violazione di una norma comporti un’alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l’accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all’entità dell’opera di eliminazione del danno prodotto. 4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano la diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d’ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l’ordinanza ingiunzione ovvero con apposito decreto ingiuntivo. 5. L’inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00). 6. In caso di protrazione della violazione, la sanzione si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae. ART. 110 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 1. Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione. 2. Gli interessati indipendentemente dalla presentazione di eventuali ricorsi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, inoltrare istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, precisando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata. 3. Il Responsabile di P.O. può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili, da un minimo di tre ad un massimo di trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,50 (Euro quindici/50). 4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l’ordinanza ingiunzione, con istanza improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza medesima. 5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento. 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso. CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI ART. 111 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI 1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune, contrarie a quelle del presente Regolamento o con esse incompatibili. È abrogato altresì il R.E. approvato con D.P.G.R. n. 0398/Pres. del 21.11.1994. 2. Esso entra in vigore a decorrere dal 16° giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio del decreto di approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale. ART. 112 RICHIAMI ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE 1. Ad integrazione e per quanto non riportato nel presente Regolamento si far riferimento alla vigente legislazione statale e regionale. Comune di Pozzuolo del Friuli Regolamento Edilizio ABACO COLORI ZONE A E B