CONCLUSIONI Come annunciato nell‟introduzione si procederà a tracciare un bilancio della Carta del Carnaro e dei suoi principi attraverso i giudizi enucleati da storici e da giuristi; prima, però, ritengo utile soffermarsi brevemente su una domanda che vari autori si sono posti: a Fiume D‟Annunzio instaurò una dittatura? „Il regime dannunziano a Fiume‟: così Paolo Alatri intitolava un capitolo della sua opera Gabriele D’Annunzio nel 1983. Egli avvertiva gli interpreti della vicenda fiumana e i non addetti ai lavori di non lasciarsi abbagliare dalle parole del „Vate‟ “che rivestivano di orpelli retorici una concezione velleitaria di un utopistico modello di Stato”1, nonché dalle sue proclamazioni sui diritti del popolo e sulle libertà accordate ai cittadini. Alatri, analizzando il Governo dannunziano, affermava che il „Comandante‟ non consultò mai in termini legali la volontà popolare e non regolò mai l‟esercizio del proprio potere politico, formando un Governo a proprio piacimento, assegnando gli incarichi a personaggi di estrazione politica disparata, nessuno dei quali fiumano2. Inoltre, nel suo giudizio critico, l‟Alatri sindacava anche la popolarità di D‟Annunzio: egli sosteneva che il „Comandante‟ non avesse un gran seguito, in quanto la maggior parte della “folla irresponsabile” era comunque formata da legionari. Ma il dato saliente del giudizio di Alatri verte su un‟altra questione: per stroncare ogni opposizione, D‟Annunzio emise un‟ordinanza volta alla comminazione di pene stabilite dal Codice Penale Militare per il delitto di spionaggio, precisando che “si dovrà considerare nemico, ai sensi del predetto Codice, chiunque professi sentimenti ostili alla causa di Fiume. La pena di morte sarà immediatamente eseguita”3. Il 26 novembre del 1919 un altro bando annunciò la reclusione fino a dieci anni per chiunque commettesse un fatto che “potesse deprimere lo spirito pubblico o altrimenti diminuire la resistenza nel territorio occupato” 4. Tali provvedimenti ebbero, tuttavia, scarsa applicazione, in quanto la magistratura, costituita soprattutto da elementi fiumani, si affrancò spesso dal “regime dannunziano”5. Alatri criticava, altresì, l‟eccessivo accento posto da vari autori su quel „filo rosso‟ che collegava Fiume al sindacalismo rivoluzionario ed al comunismo; il dato saliente dell‟impresa e dell‟operato della Reggenza italiana del Carnaro fu, invece, soprattutto quello nazionalista e imperialista, quest‟ultimo troppo spesso celato: non si possono, infatti, dimenticare i progetti di soffocamento delle popolazioni slave e di sgretolamento del nuovo Stato Jugoslavo, attraverso i già analizzati „intrighi balcanici‟ che Alatri rubricava “méne balcaniche”6. 1 P. Alatri, Gabriele D’Annunzio cit., p. 455. Alatri criticava altresì il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, a suo giudizio costituito da personaggi che sfruttavano la loro carica per meri interessi personali. Ciò trova conferma sia nelle dichiarazioni di Corrado Zoli (sottosegretario agli Esteri nelle Reggenza), sia in quelle di Leon Kochnitzky, entrambi facenti parte del Governo dannunziano. 3 P. Alatri, Gabriele D’Annunzio cit., p. 457. 4 P. Alatri, Gabriele D’Annunzio cit., p. 458. 5 P. Alatri, Gabriele D’Annunzio cit., p. 458. 6 P. Alatri, Gabriele D’Annunzio cit., p. 459. 2 256 Il testo ed il contesto in cui venne promulgata la Carta del Carnaro fanno nascere il sospetto in Raffaele Cadin che si tratti di un “(magnifico) pretesto per costituzionalizzare la dittatura” 7. Il bersaglio della critica di Raffaele Cadin è la figura del dictator, dotato di poteri costituzionalmente illimitati (militari, legislativi, esecutivi e politici), operante solamente in situazioni d‟eccezionale emergenza. Tale “regime emergenziale” ha suscitato nel Cadin un “sentimento giuridico ambiguo”: egli ha constatato un regime, “che ha il pregio della trasparenza”: sia sotto il profilo della sua natura dittatoriale, che non viene celata, ma anzi esaltata, richiamandosi al precedente storico romano; sia sotto il profilo dell‟esperienza concreta in quanto D‟Annunzio stesso affermò di aver ricoperto tale incarico a Fiume. Non essendo prevista alcuna durata massima dell‟imperium, ciò rischia di portare alla degenerazione dell‟istituto in un dicator perpetuus: conscio ti tale rischio, De Ambris, nel suo testo, indicò il termine di sei mesi come limite della dittatura. Dunque è la brevità dell‟imperium a costituire sia la sua giustificazione sostanziale, sia l‟unica garanzia della sua sottoposizione all‟ordine costituzionale, ed è volta ad impedire una dittatura a tempo indeterminato, evitando „spiacevoli sorprese‟, così come asseriva De Ambris8; il testo di D‟Annunzio, invece, precisa che sarà il Consiglio a determinare la durata maggiore o minore dell‟imperium9. Raffaele Cadin asserisce che tale modus operandi appare schiettamente dittatoriale, oltre che parecchio distante dalle coeve scelte costituzionali che risolvevano le situazioni di crisi non in maniera esterna, personale ed appunto dittatoriale, bensì in maniera interna, organica ed a seguito di un bilanciamento tra differenti poteri e diverse esigenze. La risposta costituzionale ad una circostanza di emergenza dovrebbe ricercare la soluzione nel sistema e non in un uomo 10; mentre la Costituzione di Fiume appare “soffrire di una tendenza regressiva (lontana anni luce dalla portata prospettica […] dell‟ordinamento generale)”11. Il Cadin risponde negativamente al quesito se sia possibile costituzionalizzare una dittatura; le Costituzioni “intermittenti” che spariscono per lasciare il posto alla dittatura per poi tornare operanti (come accadrebbe ai sensi della Carta del Carnaro nelle circostanze di crisi eccezionale), “assomigliano ad una cosa poco seria”: infatti, la rivoluzione come fenomeno agiuridico può costituire il presupposto materiale per la nascita di un ordinamento costituzionale nuovo, ma non può logicamente continuare in esso. Ecco perché il documento dannunziano rimane solamente “un magnifico pretesto”. All‟epoca della pubblicazione della Carta numerose furono le eccezioni mosse alla stessa; tra coloro che dubitavano dell‟applicazione pratica della Carta del Carnaro vi era il colonnello Mario Sani: egli asseriva che “vi sono […] nell‟attuazione pratica del disegno delle formidabili incognite. 7 R. Cadin, E se la Carta del Carnaro fosse un magnifico pretesto per costituzionalizzare la dittatura?, in Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra Storia, Diritto Internazionale e Diritto Costituzionale, Atti del Convegno Roma 21 ottobre 2008, Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli Studi “La Sapienza”, a cura di A. Sinagra, Giuffrè, Milano 2009, p. 59. 8 Cfr. R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., pp. 79 ss. 9 Si noti la divergenza del testo deambrisiano da quello dannunziano attraverso il raffronto sinottico offerto da Karlsen e Fressura in G. D‟Annunzio, La Carta del Carnaro cit., pp. 79, 80. 10 E‟ la Costituzione stessa a svolgere la sua funzione più alta allorquando si verifichino situazioni eccezionali: “la Costituzione non sarebbe degna di questo nome se destinata ad essere praticamente accantonata proprio nel momento del pericolo”. R. Cadin, E se la Carta del Carnaro fosse un magnifico pretesto per costituzionalizzare la dittatura? cit., pp. 62, 63. 11 R. Cadin, E se la Carta del Carnaro fosse un magnifico pretesto per costituzionalizzare la dittatura? cit., p. 62. 257 E‟ imprevedibile il gioco di queste forme di nuova vita12”. Sani sollevava eccezioni circa il sistema corporativo e comunale, si interrogava circa le difficoltà insite nell‟attuazione e funzionamento di un ordinamento che non si confaceva minimamente a quello in vigore, e riteneva non fosse stata abbastanza delineata la funzione tributaria; mentre il nazionalista Eugenio Coselschi spostava la critica sugli articoli relativi alla cittadinanza, su quelli concernenti lo status dei croati, nonché sull‟assetto economico. Coselschi, in disaccordo con D‟Annunzio, non tollerava la costituzione di scuole croate, e lottava per l‟assegnazione della cittadinanza ai soli nati a Fiume, al fine di arginare il pericolo di un‟invasione slava. Una disamina del testo dannunziano era svolta e pubblicata da Alberto Ciampi su La Fionda. De Ambris asserendo che nessuna Costituzione avesse ancora “codificato” il “diritto umano e sociale” con la maggior larghezza di libertà, utilizza il verbo „codificare‟ in maniera alquanto inadeguata, affiancandolo, appunto, ai concetti di libertà; dopo aver analizzato l‟articolo sulla proprietà che appare ben attagliarsi a Fiume, Ciampi asseriva che il concetto di proprietà, così come delineato da De Ambris, si sostanziava nella negazione del latifondo, della rendita senza lavoro, nell‟accumulo e nel plusvalore: “par di leggere: la casa è di chi la abita, la terra di chi la lavora” 13. A parte alcune considerazioni positive, che però erano volte ad evidenziare il valore letterario della Carta del Carnaro, Ciampi individuava dei “cedimenti” che segnano il „fallimento‟ del documento, reo di essersi intrappolato nella rete indipendentista e nazionalista che nulla ha a che vedere con la libertà propugnata da De Ambris. Oggetto della critica di Ciampi è soprattutto la contraddizione tra il sindacalismo deambrisiano e l‟assetto sociale del Libero Comune di Fiume. Il sindacato corporativo, così come articolato ai sensi della Carta, appare denso di elementi sovietici di tradizione militare e operaia, e si fregia di ampi margini di libertà sindacale se non fosse che l‟iscrizione al medesimo è obbligatoria. Le arti diventano, secondo Ciampi, pericolosi centri di potere, “senza nemmeno la possibilità di intervento calmieratore e di verifica, da parte di una struttura più ampia di un manipolo di delegati”14. Nonostante il legislatore fiumano sostenga che nessun limite sussista allo sviluppo pieno ed autonomo della corporazione, è l‟uso della corporazione stessa, “quale contenitore omnicomprensivo”, a costituire “il limite” che fa apparire lo Stato di Fiume sempre meno libero. Infatti, sebbene esteriormente il documento si presenta ricco di istanze socialiste e progressiste “maldigerite”, dietro ad esso si cela una volontà di accentramento in poche strutture che si autorigenerino e si autocontrollino, creando così una società “compartecipata e ingabbiata, funzionale ed efficiente portatrice di un linguaggio ordinato e di una società produttiva”15. Così, il concetto sindacalista che „vive‟ alla base della Carta “toglie ogni elemento di scambio, ogni variazione, e, apparentemente privo di un Centro, ne moltiplica il numero creando un meccanismo di autocontrollo delle cellule della società, che determinano forti poteri e, secondo il tipo di corporazione, superpoteri inattaccabili”16: dunque, Ciampi conclude la critica sul sistema corporativo della Carta, mettendo in rilievo l‟esiguo spazio a disposizione per le libertà dei cittadini ed “in barba alle decantate infinite libertà descritte poeticamente dal vate”, lo slogan che ben si confà alla documento è „tutto il potere ai soviet‟. Per il resto, la Carta può essere definita un 12 R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., p. 28. A. Ciampi, 1920: La breve estate di Fiume, in La Fionda, Centro Studi Storici della Val di Pesa, San Casciano (FI) 2006, p. 21. 14 A. Ciampi, 1920: La breve estate di Fiume cit., p. 26. 15 A. Ciampi, 1920: La breve estate di Fiume cit., p. 29. 16 A. Ciampi, 1920: La breve estate di Fiume cit., p. 28. 13 258 curiosum in quanto “ridondante, poetica, declaratoria, tribunizia, pregna di richiami esaltanti da palco e di evocazioni liberali sconfinanti in atteggiamenti libertari”, quasi anarchici. Inoltre soprattutto la X corporazione poteva essere concepita solo dalla mente poetica del „Vate‟ ( e venne recepita con entusiasmo dagli avanguardisti dell‟epoca), in quanto dava vita ad uno Stato che “riconosceva, blandiva, accudiva, dava potere” all‟artista: si tratta, appunto, dell‟ „estetica al potere‟. Colui che analizzava più nello specifico la Carta del Carnaro era il Rettore per le Finanze e il Tesoro Maffeo Pantaleoni. Egli sosteneva l‟urgenza della promulgazione del Codice civile italiano e del Codice del commercio, mentre per quel che concerne il Codice di procedura e quello penale occorreva valutare quale codice rispondesse meglio alle consuetudini locali, se quello italiano o quello in uso sotto il Governo cessato. Pantaleoni rivolgeva un monito anche alla legge sulla cooperativa, chiedendo a D‟Annunzio un‟immediata revisione: il Rettore rubricava la legge de qua “legge di privilegio”, e insisteva sull‟agevolare il procedimento di costituzione delle cooperative, rendendo l‟iter più agile. Inoltre, Pantaleoni asseriva che le società commerciali non avrebbero dovuto avere diritto di monopolio e privilegi di vario genere, in quanto esse “fanno affari come tutte le altre”; e invocava la celere promulgazione del “Breve” ex articolo X c.d.c., il quale doveva, a suo giudizio, essere sistemato unitamente agli articoli I-VII, rappresentanti la „dichiarazione di autonomia‟. In questo modo sarebbe avvenuto il riconoscimento dell‟autonomia fiumana “perché utile al mondo, e non già perché bella, e giusta”17. Gli articoli che Pantaleoni non avrebbe emendato erano quelli concernenti la „dichiarazione di autonomia‟ (art. I-VII); mentre gli altri venivano ritenuti “non necessari” e soprattutto necessitanti di un‟adeguata revisione. Qualche giorno dopo le suddette dichiarazioni, Pantaleoni, in una missiva, rincarava la dose, sindacando la validità giuridica del documento che appariva ai suoi occhi “un ideale, un faro”18 più che una legge: egli consigliava a D‟Annunzio di far approvare da un plebiscito soltanto gli articoli I-VII; in quanto l‟articolo IX (proprietà) appariva incompatibile con ogni attività economica moderna. Esso non avrebbe giovato alla situazione finanziaria della città, appariva in contrasto con qualsiasi Codice civile e commerciale dell‟epoca ed escludeva, e rendeva comunque oggetto d‟interpretazione persino il diritto di successione e di testamento. Ma l‟articolo che più preoccupava il Pantaleoni era quello che precisava la ripartizione delle dieci corporazioni: l‟articolo XIX “o resta lettera morta o darò la città in mano alle sole leghe operaie […] Ristabilisce la mano morta e tratta i datori d‟opra come malfattori da sorvegliare. Il mondo è grande e questi malfattori troveranno posto a vita in regioni che inciviliranno e arricchiranno lasciando Fiume alla sua marmaglia di operai”. Il Rettore era conscio dell‟occasione di D‟Annunzio di creare un sistema nuovo, ma esso avrebbe dovuto essere fondato sull‟ordine e sulla libertà, mentre egli temeva potesse trasformarsi in una “prigione regolamentata […] da quattro capolega”. Anche l‟articolo XII (concernente la facoltà per tutti di esercitare professioni o mestieri) veniva criticato, e definito inconciliabile con i propositi liberali e con le esigenze del capitalismo moderno. La disposizione che consentiva la riforma statutaria (articolo LV) era osteggiata dal Pantaleoni in quanto appariva indicativa della scarsa precisione e della poca „forza‟ del documento costituzionale: “Ma! Lo Statuto si potrà mutare! Bella roba. E‟ supporre che le cose fatte abbiano da essere rifatte. E allora facciamole un po‟ meglio da principio! Se ne va ogni sensibilità necessaria al lavoro ordinato”; così Pantaleoni faceva riferimento anche alla costituzione inglese (“E‟ un noto pregio 17 18 R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., p. 29. R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., p. 29. 259 […] la sua trasformazione lenta e a passi micrografici”), e infine ridicolizzava l‟esperimento fiumano: “E qui si fa una quarantottata. E si specula sul correttivo che usano le repubbliche Sud Americane”19. E‟ giocoforza concludere che la Carta del Carnaro non poteva contare su un appoggio unanime nemmeno presso coloro che D‟Annunzio aveva chiamato a far parte del Governo della Reggenza italiana del Carnaro. La critica proveniva, infatti, dalla struttura interna della Reggenza, e progressivamente anche la popolazione e parte dell‟esercito assumeva le distanze da D‟Annunzio: quest‟ultimo sperava, attraverso la Costituzione, di raggiungere i risultati che si era proposto; mentre il Governo italiano, innanzi alla promulgazione della Carta, si convinceva sempre più della necessità di accelerare le trattative con la Jugoslavia per risolvere l‟insostenibile questione fiumana. Dagli studi filosofici e giuridici di Odoardo Della Torre si evince una Costituzione politica “al di fuori della concezione moderna”, e tendente al socialismo, in quanto “sovverte i fondamenti principali della costituzione economica: la proprietà privata è desautorata; il lavoro è stato elevato alla maggiore dignità; i mezzi di produzione sono socializzati”20. Della Torre innanzi al testo dannunziano immaginava idealmente “i cittadini di quello Stato pervasi tutti dall‟umanità mistica e lirica del Poeta” e ne forniva una breve descrizione giuridica, dedicandole lo spazio di un paragrafetto nel suo lavoro sullo Stato sindacalista, “più per rendere omaggio alla mirabile visione lirica del Poeta che per la sua importanza scientifica”21. I politici che non possono mancare in questa rassegna critica della Carta del Carnaro sono Mussolini e Nitti: mentre il leader fascista, come già è stato detto nel capitolo quinto, passava da una posizione di condivisione della Carta22 ad un‟altra di totale opposizione alla stessa; durissimo era il commento di Nitti: egli definiva il testo “un documento d‟ignoranza e di fatuità, degna solo di una riunione di mattoidi”23. Anche il nazionalista Federzoni si pronunciava sulla Carta, fornendo una critica che rifletteva le sue antipatie per il „Vate‟; egli scriveva che la Costituzione fiumana “lasciava trasparire le reminiscenze della Signora italiana, incrociate con le profezie su la futura città socialista”24. Coloro che individuavano nella Carta del Carnaro una mera anticipazione del fascismo erano il Malusardi e soprattutto Sergio Panunzio; quest‟ultimo definiva la Carta “aspetto ideale e paradigmatico e vorrei dire platonico”25 del movimento sindacalista degli anni ‟18-„20, e sosteneva vi fossero interessanti somiglianze, ma anche differenze, con la Carta del Lavoro del 1927, a seguito di un‟analisi comparata. Di diverso e opposto avviso era il Volpe. Celeberrima era il suo commento, a seguito della presa di posizione (negativa) di Mussolini nei confronti della Carta: dal 1921 si prospettava “un verbo del Carnaro, quasi contrapposto al verbo fascista”26. Nonostante la Carta del Carnaro non abbia trovato una concerta applicazione, annoverandosi tra le costituzioni in vitro, essa rappresenta il documento più emblematico dell‟impresa di Fiume e del fiumanesimo; il testo si presenta tra i più discussi e controversi tra gli storici, che lo hanno 19 R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., p. 30. O. Della Torre, Il concetto sindacalista dello Stato. Studi filosofico-giuridico, Vallecchi, Firenze 1924, p. 237. 21 O. Della Torre, Il concetto sindacalista dello Stato cit., p. 233. 22 “Gli statuti dannunziani non sono un componimento letterario – di sapore arcaico – come si è detto da alcuni. No. Sono statuti vivi e vitali. Non soltanto per una città, ma per una nazione. Non soltanto per Fiume ma per l‟Italia”. B. Mussolini, Opera Omnia, XVII, cit., p. 220. 23 P. Venanzi, D’Annunzio tra fiumanesimo e fascismo cit., p. 86. 24 P. Venanzi, D’Annunzio tra fiumanesimo e fascismo cit., p. 87. 25 S. Panunzio, Le corporazioni fasciste, a cura di L. Lojacono, Hoepli, Milano 1935, p. 60. 26 G. Volpe, Storia del movimento fascista, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano 1939, p. 58. 20 260 considerato uno statuto fascista ante litteram, altre volte una negazione del fascismo (il “verbo del Carnaro” del Vope) o ancora un estroso esercizio letterario senza alcun significato costituzionale, politico e sociale, un curiosum appunto. Il ritrovamento del „canovaccio‟ deambrisiano nel 1973 presso l‟Archivio del Vittoriale ha determinato una rivalutazione della Carta del Carnaro, in quanto esso presentava un testo completo in tutte le sue parti, steso in forma articolata, e già pronto per la pubblicazione, ed ha permesso di concentrarsi meglio su quelle tematiche che in un primo momento apparivano meramente letterarie, come la concezione della proprietà, i rapporti di lavoro, l‟istruzione pubblica, la riforma periodica della costituzione, la condizione della donna, il decentramento amministrativo27, la revocabilità di qualsivoglia mandato. Questi elementi offrono oggi un‟interessantissima comparazione con la situazione attuale, stante la loro „carica‟ di modernità. Soprattutto Renzo De Felice sollecitava gli studiosi a valutare la modernità e l‟attualità della Carta del Carnaro a partire dalla fine degli anni Sessanta: tale suggerimento sembra aver trovato una risposta alla luce dei recenti studi non solo storici, ma altresì costituzionali e di diritto internazionale. Per evidenziare la modernità della Carta, Anna Lucia Valvo mutua una frase del socialista Pietro Nenni, accostandola all‟operato di D‟Annunzio a Fiume: “Socialismo è portare avanti tutti quelli che son nati indietro”. Invero, proprio questo appare essere il principio ispiratore del fiumanesimo Dannunziano28. Inoltre, la Valvo invita a proseguire lo studio del documento de quo, stante la presenza di elementi di modernità e universalità a volte difficilmente rinvenibili in Carte e cataloghi sui diritti umani di recente formulazione; dunque occorre prendere le distanze da quei giudizi che tacciano la Carta di contenere l‟essenza del fascismo29, e da coloro che rifiutano un‟adeguata ed esaustiva ricerca, motivando la loro riluttanza nel fatto che trattasi di un documento troppo risalente nel tempo per meritare di essere citato con pari dignità rispetto a quelli attuali. Anche Anton Marino Revedin parla di modernità, riferendosi alla “novità sociale” che presenta lo Statuto di Fiume: risolvere i problemi economici “attraverso un tipo di razionalità pre-illuministica, la razionalità dell‟accordo sociale che costruì il Rinascimento italiano dei Comuni”30. Inoltre, egli pone in evidenza l‟agilità della struttura economico-politica, veramente economica nella spesa pubblica, in quanto la partecipazione dei cittadini non è garantita “dall‟ipertrofia dell‟apparato pubblico”, come negli Stati moderni, bensì mercè un accordo tra le categorie economiche organizzate in corporazioni31. L‟internazionalista Gian Luigi Cecchini conferma l‟importanza teorica del documento, utile ai fini di una ricerca sul valore dei sistemi di governo e sui fondamenti spirituali di una democrazia; la 27 Amleto Ballarini afferma: “Umberto Bossi esulterebbe leggendo i capitoli III e IV” e sostiene l‟evidente modernità di altri articoli, cfr. A. Ballarini, Introduzione, in Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra Storia, Diritto Internazionale e Diritto Costituzionale, a cura di A. Sinagra, Atti del Convegno Roma 21 ottobre 2008, Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli Studi “La Sapienza”, Giuffrè, Milano 2009, pp. 18 ss.; cfr. nel medesimo volume la relazione di P. Bargiacchi, Attualità della Carta Costituzionale del Carnaro cit., p. 56. 28 Cfr. A. L. Valvo, Valenza internazionale dello Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro cit., p. 218. 29 La Valvo cerca di “sgombrare il campo dall‟equivoco che da tempo immemore aleggia sullo Statuto […] allo scopo di superare il paradosso, che il tempo non ha risolto”. A. L. Valvo, Valenza internazionale dello Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro cit., p. 218. 30 A. M. Revedin, L’immaginazione al potere cit., p. 198. 31 Revedin torna sulle corporazioni avvertendo il lettore che il modello deambrisiano si discostava notevolmente dal significato negativo che si assegna al termine de quo, ovvero quello di difesa ad oltranza di interessi professionali particolari. Revedin ricorda anche l‟esperimento francese, poi fallito solamente a causa degli interessi delle grosse imprese, volto alla trasformazione di una delle due Camere in un organismo idoneo a rappresentare e concretare le istanze del lavoro e della produzione, proposto dalla sinistra francese, a riprova dell‟inutile quanto erroneo accostamento corporazioni-destra conservativa. A. M. Revedin, L’immaginazione al potere cit., p. 198. 261 Carta del Carnaro era volta ad acquisire valore di strumento giuridico di legalizzazione ed attuazione della Reggenza della città, piuttosto che quello di una vera e propria Costituzione di uno Stato32. Chi di certo non inseriva la Carta del Carnaro nell‟alveo dei documenti meramente letterari, non considerandolo un curiosum, era Francesco Ruffini. Nel 1926, egli, trattando delle esperienze costituzionali e dei tentativi di attuare “la rappresentanza, non delle opinioni, ma degli interessi della società economicamente, socialmente, professionalmente organizzata” descriveva la Carta come “un semplice tentativo di attuazione della rappresentanza organica […] tentativo minuscolo, massimo se lo si paragoni con il colossale precedente russo, ma, a differenza di questo non unilaterale ed esclusivo, sibbene completo e comprensivo nel suo vasto disegno”, pertanto “non immeritevole di fissare l‟attenzione dello statista, e non solamente come un semplice curiosum di quella epoca singolarissima della nostra storia nazionale”33. Ma qualche anno prima, Gaspare Ambrosini, trattando del problema sindacale all‟interno delle Costituzioni post-belliche europee, nel volume già menzionato Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico, asseriva che “La Carta di libertà del Carnaro […] può considerarsi come fondamentale per tutti gli studii sui sistemi sindacali”. Ambrosini ne sottolineava, altresì, la consistenza giuridica: “Oltre l‟afflato poetico34, la Costituzione dannunziana presenta una concretezza di ordinamenti veramente ammirevole”, trattasi “di ordinamenti concretamente disegnati: il che è quello che più interessa poiché quello che finora mancava”. Ambrosini si riferiva espressamente al conato di filosofi, giuristi ed economisti del passato che cercavano, invano, di trasformare il mondo, guardando alla „stella polare‟ rappresentata dell‟ “idea sindacale”: essi “si erano sempre limitati all‟enunciazione dei principi astratti ed alla propaganda di utopie o di miti, e non avevano saputo o voluto tracciare l‟esempio concreto e completo di un ordinamento sindacale”. Dunque, alla luce dell‟insuccesso di coloro che lavoravano per la costruzione di uno Stato sindacalista, il tentativo dannunziano appare un novum concreto ed attuabile, e quantunque la Carta del Carnaro non sia mai entrata in vigore, “essa resta nella scienza come il modello più insigne di completo ordinamento sindacale finora escogitato”35. Oltre il giudizio positivo di Gaspare Ambrosini, il giudizio altrettanto positivo di Francesco Ruffini, che prescinde dalla suggestione letteraria che la Carta del Carnaro inevitabilmente sprigiona, appare sintomatico dell‟interesse che tale documento ha suscitato e continua tuttora a suscitare non solo tra gli studiosi dell‟ „impresa di Fiume‟ e di D‟Annunzio, ma anche tra quelli del moderno costituzionalismo, soprattutto in quanto tale giudizio proveniva dalla penna di uno studioso tanto “equilibrato e severo quanto lontanissimo da ogni apriorismo filo-dannunziano e da ogni propensione corporativa”36. Recentemente, Vittorio Frosini ha proposto un‟analisi della Carta del Carnaro non solo nel necessario ed adeguato contesto della realtà fiumana del „19-‟20, ma anche nella più ampia visuale delle altre costituzioni del primo dopoguerra, facendo riferimento alla costituzione sovietica del 32 Cfr. G. L. Cecchini, La Reggenza Fiumana nella storia e nell’ordinamento giuridico internazionale, in Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro cit., p. 107. 33 F. Ruffini, Diritti di libertà, Firenze 1946, in R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., pp. 7,8. 34 Ambrosini si discostava nettamente dai numerosi scrittori, giuristi e pubblicisti che sottovalutavano la Carta, pur constatando che la Costituzione è “pervasa da uno spirito lirico eccelso”, non dimenticando che essa è caratterizzata altresì “da una visione mistica di rinnovazione della vita sociale e politica attraverso il sistema delle corporazioni”. G. Ambrosini, Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico cit., pp. 233 ss. 35 G. Ambrosini, Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico cit., p. 109. 36 R. De Felice, La Carta del Carnaro cit., p. 8. 262 1918, a quella tedesca del 1919 e a quella cecoslovacca del 192037: Frosini sottolinea che la Carta del Carnaro è stata indebolita dal fatto di essere considerata come un‟ “invenzione letteraria”38, quasi come fosse “un‟esercitazione filologica di D‟Annunzio su testi giuridici”, piuttosto che una “precisa ed informata presa di coscienza sui problemi del suo tempo”39. Appare doveroso notare, soprattutto, come sulla base degli studi alimentati ed accresciuti, quantitativamente e qualitativamente, dalla disponibilità di nuovi documenti, sia aumentato l‟interesse per la Carta del Carnaro. Essa merita, allora, un‟adeguata attenzione non già come mero documento letterario, ma si insiste, come testo giuridico emblematico delle inquietudini sociali e dei fermenti politici diffusi durante il „diciannovismo‟. A D‟Annunzio bisogna, dunque, riconoscere il merito di aver intuito ed accolto quali fossero le idee che s‟affacciavano sull‟orizzonte spirituale dell‟Europa post-bellica. Non solo, egli riuscì ad associare il suo nome al testo deambrisiano, in tal guisa, le suddette idee prendevano concreta forma giuridica e non solo letteraria: così, diventavano dettami e direttive per l‟azione sociale, norme e comandi di legge40. Per dare una definizione di questo Statuto, scritto negli anni Venti, quando lo Stato sociale cominciava ad affacciarsi con più decisione sulla scena delle grandi democrazie europee (principalmente in Francia, Inghilterra e nel Nord Europa, ma anche in Italia), si potrebbe utilizzare l‟espressione “sviluppo sociale condiviso”41. Proprio questa appare la visione derivante dalle sue disposizioni economiche e non della Carta: un mix nel quale le finalità di tutela dei lavoratoriproduttori si giustificano anche in virtù del loro ruolo di partecipi ad un sistema sociale tutto volto alla crescita del benessere comunitario. Ci troviamo innanzi ad una concezione corporativistica non riferita esclusivamente ad aspetti economici, bensì estesa all‟intero arco della vita politica e sociale e alla sua crescita. I demolitori di ogni positivo giudizio sulla Carta del Carnaro rilevano che era facile prospettare uno scenario idilliaco nello stendere un testo costituzionale che nasce dalla fucina celebrale di un idealista visionario e probabilmente destinato a non ricevere una lunga applicazione. Ma è pure certo, come sostiene il professor Achille Chiappetti, che lo Statuto “può dare una precisa lezione di ispirazione costituzionale e costituire un memento per guidare i riformatori odierni”. Ecco come può essere descritta la Carta del Carnaro: “una lezione di cultura dell‟ottimismo e della pacifica convivenza e di rifiuto delle logiche del sospetto come strumento non eludibile per instaurare una volta per tutte la solidarietà sociale, l‟identità e l‟orgoglio nazionali”42. 37 Cfr. V. Frosini, D’Annunzio e la Carta del Carnaro cit., p. 80. Infatti, molti studiosi si fermavano innanzi all‟insolito stile della Carta del Carnaro festoso, talora prezioso, arcaico(sia nella scelta dei vocaboli sia nella scelta delle figure giuridiche), ricco di cadenze ritmiche e accensioni liriche (celeberrima è la frase di D‟Annunzio “il ritmo ha sempre ragione”). Questo stile derivava dall‟ “educazione umanistica vigile e vivificante” di D‟Annunzio, dal suo gusto eccessivo per l‟eleganza erudita e per la ricerca armonica della composizione letteraria: “sarebbe difficile trovare un esempio altrettanto suggestivo di commistione tra la fedeltà alla propria originaria vocazione artistica e la scoperta di un interesse politico e giuridico”. V. Frosini, D’Annunzio e la Carta del Carnaro cit., pp. 80, 81. 39 V. Frosini, D’Annunzio e la Carta del Carnaro cit., p. 78; Frosini ripercorre, così, il pensiero del Valeri, secondo il quale la Carta del Carnaro rappresentava “un consapevole sforzo di interprete della nuova temperie culturale e sociale”. N. Valeri, D’Annunzio davanti al fascismo cit., p. 13. 40 Cfr. V. Frosini, D’Annunzio e la Carta del Carnaro cit., p. 78. 41 A. Chiappetti, Introduzione, in Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro cit., p. 30. 42 A. Chiappetti, Introduzione, in Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro cit., p. 30. 38 263