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DALLE ASSOCIAZIONI
Quanti colpi?
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a normativa italiana non prevede un numero massimo di
colpi che possono essere contenuti entro un fucile a canna
liscia, mentre per quanto riguarda fucili a canna rigata e combinati è la catalogazione a stabilire il limite massimo di colpi
che quella data arma può contenere. L’articolo 13 della legge 11
febbraio 1992 n° 157 (legge sulla caccia) disciplina i mezzi per
l’esercizio dell’attività venatoria e stabilisce il numero di colpi
che possono essere contenuti nelle armi per essa utilizzate. Il
limite posto dalla norma significa soltanto che quando vogliamo utilizzare a caccia (in Italia, perché nulla ci vieta di andare
a caccia in Stati dove non sussistono limitazioni nel numero di
colpi) un dato fucile, questo non deve poter contenere un numero di colpi maggiore di quello consentito, cosa che si ottiene
attraverso caricatori di capacità ridotta o riduttori da inserire
nel serbatoio. La riduzione del numero di colpi non deve essere
permanente ma allo stesso tempo è necessario che il ripristino
della capacità originale non sia facilmente effettuabile sul campo. Niente impedisce che a casa, sul campo di tiro o al poligono,
l’arma sia tenuta a piena capacità del serbatoio o del caricatore,
e anche quando il numero di colpi contenuto nel fucile è maggiore di quello consentito a caccia, il fucile stesso non cessa per
FQFQLQGG
questo di essere “utilizzabile a caccia”: ovviamente, per l’uso sul
terreno dovremo preventivamente riportare la capacità del caricatore o del serbatoio a quella massima consentita dalle norme
che disciplinano l’attività venatoria. Quella fin qui fatta potrebbe apparire una precisazione pleonastica, e lo sarebbe se non
fosse capitato di leggere che un dato fucile era stato alterato, o
comunque non si trattava più di arma da caccia, perché poteva
contenere più colpi di quelli previsti dall’art. 13 della 157/92. Il
numero di colpi che un fucile può effettivamente contenere non
è stabilito dalla legge sulla caccia, questa riguarda solo le armi
che vengono impiegate sul campo e soltanto durante il loro utilizzo venatorio.
Ma quanti sono i colpi che un’arma da caccia può effettivamente contenere durante l’esercizio dell’attività venatoria? Dipende
dal tipo di arma. Vediamo in breve qual è la situazione.
*****
Fucili a canna liscia con una sola canna e serbatoio o caricatore
Si tratta di armi a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatiche; per esse il serbatoio o il caricatore non
deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessiva-
U
DALLE ASSOCIAZIONI
mente l’arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in
canna e due nel serbatoio/caricatore).
Fucili a più canne
Possono essere ad una, due o tre canne; per questi ultimi non
sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne
ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
*****
Fucili a canna rigata con una sola canna e serbatoio o caricatore
Sia che si tratti di armi a ripetizione ordinaria, ovvero con manovra manuale dell’otturatore (ad esempio a pompa o a leva),
sia che si tratti di armi semiautomatiche, le normative nazionali
e comunitarie sulla caccia non pongono limiti e quindi, a meno che non sia diversamente disposto dai calendari venatori,
l’unico limite alla capacità del serbatoio o del caricatore è quello
stabilito nel provvedimento di catalogazione.
Si è talvolta obiettato che anche i semiautomatici rigati non
possono avere, nell’uso venatorio, una capacità del caricatore
superiore ai due colpi. Questa tesi restrittiva sembrava trovare
conferma nella Convenzione di Berna ma, già nel 2008, il prof.
Ranieri De Maria ha dimostrato in modo definitivo che il divieto non è applicabile in Italia poiché non esiste “una limitazione
dei colpi del serbatoio dei fucili e delle carabine semiautomatiche a
canna rigata in relazione all’esercizio dell’attività venatoria ordi-
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naria”. La tesi del prof. De Maria trova conferma anche nel fatto
che alcune regioni hanno esplicitamente stabilito l’insussistenza
di un limite nella capacità del caricatore delle armi semiautomatiche da caccia a canna rigata. I fucili calibro 12 a canna
rigata sono stati da tempo assoggettati all’onere della catalogazione venendo di fatto equiparati ai “veri” fucili a canna rigata,e
cioè quelli “nati” per munizioni ad alta intensità e con bossolo
metallico. Questo stato di cose potrebbe far supporre che anche i fucili del 12 (o di altro calibro “liscio”) a canna rigata non
debbano sottostare alla limitazione del numero di colpi prevista
dalle normative sulla caccia, non ci sentiamo però di sposare tale ipotesi poiché riteniamo forzata e tecnicamente non motivata
l’equiparazione tra un 12 rigato e un fucile camerato per una
munizione con bossolo metallico: diversa
la natura delle munizioni, diverse le pressioni e la loro curva di erogazione… e un
SUV non diventa una Gran Turismo solo
perché monta gomme da pista.
JL
L’esperto risponde
Il servizio
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“Sportello
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Armerie” è raggiungibile via fax (06
54282691), telefono (348 8551291) o tramite e-mail ([email protected]) per quesiti tecnici, amministrativi e legali.
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settembre 2011 - Comitato Nazionale Caccia e Natura