233
Titolo I - delle obbligazioni in generale
1207-1212
1207
Effetti. — Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [1282] né i frutti della cosa [820] che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora [1224] e a sostenere le spese per
la custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o se è accettata dal creditore.
1208
Requisiti per la validità dell’offerta. — Affinché l’offerta [1209, 1214] sia valida è necessario [1215, 1220]:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1188, 1190];
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191];
3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820] o degli interessi [1282] e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [1184];
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione [1353];
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [43, 1182];
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [disp.att. 73].
Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [2784 ss.] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200; c.p.c. 687].
1209
Offerta reale e offerta per intimazione. — Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [1277
ss.], titoli di credito [1992 ss.], ovvero cose mobili [8123] da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale [1211; disp.att. 73, 74] (1).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [1214, 1216, 1217; disp.att. 73, 75; c.p.c. 137, 163].
(1) Cfr. art. 7, l. 11-2-1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici).
1210
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori. — Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale [12091] o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore
può eseguire il deposito [1211 ss.; disp.att. 77, 78].
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [1213,
1214, 1215; l.camb. 48; l.f. 117].
1211
Cose deperibili o di dispendiosa custodia. — Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [12073] sono eccessive, il debitore, dopo
l’offerta reale [1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale (1) [disp.att. 73bis] a
venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796 ss.; c.p.c. 529 ss.] e a depositarne il prezzo [2797].
(1) L’originaria parola «pretore» è stata sostituita con la parola «tribunale» ex art. 150, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico di primo grado) a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.
1212
Requisiti del deposito. — Per la validità del deposito è necessario [disp.att. 73]:
1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata [c.p.c. 137] al creditore e contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [disp.att. 74];
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta [1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [disp.att. 78; c.p.c. 126];
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato
[c.p.c. 137] con l’invito a ritirare la cosa depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito
[disp.att. 73, 76, 251; l.camb. 48].
1213-1218
Libro IV - Delle obbligazioni
234
1213
Ritiro del deposito. — Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia
stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in
giudicato [1210; c.p.c. 324].
Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido
[12102], il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [1197,
1251, 1276, 2878].
1214
Offerta secondo gli usi e deposito. — Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme
d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano
dal giorno in cui egli esegue il deposito [1210] a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [1220; disp.att. 73, 77; c.p.c. 324].
1215
Spese. — Quando l’offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [1196, 1210].
1216
Intimazione di ricevere la consegna di un immobile. — Se deve essere consegnato un immobile [8121, 2], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso.
L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 [disp.
att. 73, 75; c.p.c. 137].
Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In
questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [disp.att. 79].
1217
Obbligazioni di fare. — Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora
mediante l’intimazione di ricevere [1209] la prestazione o di compiere gli atti che sono da
parte sua necessari per renderla possibile.
L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [1214; disp.att. 80].
Capo III
Dell’inadempimento delle obbligazioni
1218
Responsabilità del debitore. — Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile [1221, 1229, 1256, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; disp.att. 160].
Giurisprudenza
1. Principio della causalità adeguata. - 2. Concorso di cause. - 3. Responsabilità medica. - 4. Responsabilità in ambito medico. 5. Onere della prova.
1.Principio della causalità adeguata
• In tema di responsabilità civile, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen.,
per il quale un evento è da considerare causato da un altro
se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso
che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile,
vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più
probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Ne consegue,
con riguardo alla responsabilità professionale del medico,
che, essendo quest’ultimo tenuto a espletare l’attività profes-
sionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il
giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in
assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta
doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso. — Cass. 8-7-2010, n. 16123, rv. 613967.
2.Concorso di cause
• In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del
concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41, cod. pen.
— norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità — in virtù del quale il concorso di cause
preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento
235
Titolo I - delle obbligazioni in generale
al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la
positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non
potendo esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su
un’autostrada e concretizzatosi nell’uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in
un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito — che aveva escluso la responsabilità
della società concessionaria dell’autostrada, sul presupposto
che il conducente avesse comunque mancato di tenere una
velocità adeguata — affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocità necessariamente sostenuta e che
il raccoglitore dell’acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione). — Cass. 2-2-2010, n. 2360, rv. 611411.
3.Responsabilità medica
• La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell’art.
1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente
che ne invochi la responsabilità professionale, può essere
superata dal sanitario dimostrando che l’insuccesso dell’intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile. È,
pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la
quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso
di infezione intraoperatoria, (nella specie, intervenuta nel
corso di parto cesareo trattato con la c.d. tecnica di Stark),
quando sia stato accertato che l’intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito. — Cass. 7-6-2011, n.
12274, rv. 618149.
• L’affermazione della responsabilità del medico per
i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige
la prova — che dev’essere fornita dal danneggiato — della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione
dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un
lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro,
appaia più probabile che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. — Cass. 9-6-2011,
n. 12686, rv. 618137.
• Il medico che operi all’interno di una clinica privata,
ne sia o meno dipendente, ha sempre il dovere di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o
strutturali della clinica stessa (come, nella specie, la mancanza di una adeguata struttura di rianimazione neonatale); ove ciò non faccia, egli risponde in solido con la clinica
del danno patito dal paziente in conseguenza di quel deficit
organizzativo o strutturale, ove possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe avvalso di altra
struttura sanitaria. — Cass. 17-2-2011, n. 3847, rv. 616274.
1218
• In tema di responsabilità professionale del medico, qualora l’azione o l’omissione siano in se stesse concretamente idonee a determinare l’evento, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato, benché sotto il profilo statistico quel fatto sia «più probabile che non», da chi quell’accertamento avrebbe potuto
compiere e non l’abbia, invece, effettuato. (In applicazione
di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un nesso di causalità tra la
condotta dei medici, i quali avevano ritardato l’esecuzione
di un parto cesareo, e la grave asfissia del neonato, reputando irrilevante la pur elevata probabilità statistica che l’asfissia cerebrale potesse avere avuto origine fisiologica in base
all’assunto per cui, per escludere con certezza il nesso di causalità tra l’evento e la condotta del sanitario, si sarebbe dovuto disporre di un tracciato cardiotocografico, che i medici
stessi avevano però omesso di eseguire nell’imminenza del
parto). — Cass. 17-2-2011, n. 3847, rv. 616273.
• In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra l’omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all’interruzione volontaria della
gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe
avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v’è il pericolo
per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all’acquisizione della notizia, a norma dell’art. 6, lett. b),
della legge n. 194 del 1978; l’esigenza di prova al riguardo
sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte,
nel qual caso si deve stabilire — in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali) del «più probabile che non» e con
valutazione correlata all’epoca della gravidanza — se, a seguito dell’informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per
la salute fisica o psichica della donna. — Cass. 10-11-2010,
n. 22837, rv. 614690.
4.Responsabilità in ambito scolastico
• L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina
l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare
danno agli alunni; ne consegue che, in caso di danno da lesioni causate dall’aggressione di un cane incustodito nei locali e pertinenze scolastiche, l’attore deve provare che tale
danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,
mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad evitare l’accesso di terzi. — Cass. 15-2-2011, n. 3680, rv. 617285.
1219
Libro IV - Delle obbligazioni
• In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di
una caduta di un allievo, minore di età, di una scuola di sci,
l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.,
il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare
in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state
conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. — Cass. 3-2-2011, n. 2559, rv. 616572.
• Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante
non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso
che — quanto all’istituto scolastico — l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione
dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo
nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica
in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che — quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico — tra insegnante e
allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro
del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del
danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e
dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento
del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare
che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. — Cass. 3-3-2010,
n. 5067, rv. 611582.
5.Onere della prova
• In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sé, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, incombendo sul debitore, a tal
fine, l’onere di provare che l’inadempimento (o il ritardo
nell’adempimento) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non
1219
236
imputabile allo stesso, nel cui ambito è riconducibile l’impegno di cooperazione alla realizzazione dell’interesse della controparte a cui l’obbligato — in relazione alla natura
del rapporto, alle qualità soggettive del debitore stesso e al
complesso delle circostanze del caso concreto — è tenuto e
non la sua mera condizione psicologica di buona fede. Ne
consegue che ove il lavoratore, a giustificazione della mancata prestazione, invochi la rilevanza scriminante del putativo esercizio del diritto di sciopero, l’inadempimento è incolpevole solo se il convincimento dello stesso si sia accompagnato ad un comportamento idoneo ad integrare un impegno di cooperazione. (Nella specie, un dipendente postale si era rifiutato, in adesione ad una astensione collettiva,
di consegnare parte della corrispondenza di altro collega
assente, così realizzando una illegittima forma di sciopero
delle mansioni; la S.C., nel rigettare il ricorso, in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che potesse
invocarsi l’esimente putativa essendo mancata ogni forma
di cooperazione, tanto più che il lavoratore si era anche rifiutato di presentare all’audizione disposta dal datore di lavoro, dove avrebbe potuto rappresentare, prima di adire la
sede giudiziaria, la propria condizione soggettiva di incolpevole affidamento). — Cass. 3-5-2011, n. 9714, rv. 617062.
• In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto
non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, perché l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale
il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del
fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento. — Cass.
15-7-2011, n. 15659, rv. 618664.
Costituzione in mora. — Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; disp.att. 160].
Non è necessaria la costituzione in mora (1):
1) quando il debito deriva da fatto illecito [2043 ss.];
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione [1460];
3) quando è scaduto il termine [1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43]
del creditore [1182, 20991]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione
o dalla richiesta.
2039-2041
Libro IV - Delle obbligazioni
376
2039
Indebito ricevuto da un incapace. — L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala
fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio
[1190, 1443, 2041].
2040
Rimborso di spese e di miglioramenti. — Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa (1)
(1) Cfr. art. 61, l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); Reg. (CE) n. 864/2007 dell’1-7-2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).
2041
Azione generale di arricchimento. — Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale [11852; l.camb. 67; l.ass. 59].
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a
restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [2037, 2038].
• La regola di diritto comune nemo locupletari potest cum
aliena iactura deve avere un’applicazione tendenzialmente
paritaria, sia che la pretesa venga avanzata nei confronti di
un privato, sia che soggetto passivo ne sia una P.A.; la mera
utilizzazione di un’opera o di una prestazione, da parte
di un ente pubblico, può, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, integrare riconoscimento implicito dell’utilità della stessa, utilità la quale va ravvisata
anche in caso di risparmio di spesa; a fronte di un’utilizzazione non attuata direttamente dagli organi rappresentativi
dell’ente, ma da questi sostanzialmente assentita, il giudice
può ritenere riconosciuta, di fatto, l’utilità dell’opera o della
prestazione, conseguentemente formulando, in via sostitutiva, il relativo giudizio, con adeguata e congrua motivazione. — Cass. 21-4-2011, n. 9141, rv. 617897.
• L’accertamento, con sentenza passata in giudicato,
dell’infondatezza dell’azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all’attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l’indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e
che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale,
trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale. (Principio enunciato
dalla S.C. in un giudizio, nel quale era stata chiesta la condanna a titolo di arricchimento senza causa di un Comune,
una volta formatosi il giudicato sull’infondatezza dell’azione di pagamento del corrispettivo per la custodia dei veicoli, rimossi per conto dell’ente territoriale). — Cass. ord. 255-2011, n. 11489, rv. 617797.
• L’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può
essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia
tratto profitto dall’attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera,
una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che
l’indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all’effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall’altro, che tale azione, stante il suo carattere sussi-
diario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa
esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito; tale azione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, né rileva, per escludere l’anzidetta qualificazione, il fatto che il privato, allo scopo di quantificare la portata
dell’arricchimento, abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ai dipendenti
pubblici. — Cass. Sez. Un. 28-4-2011, n. 9441, rv. 616956.
• L’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art.
2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano
due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio
giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione
resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con
conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento
indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi
anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui
lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della
prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. (Nella specie, relativa all’esecuzione di lavori stradali commissionati da
un Comune ad un’impresa, poi oggetto di ulteriori rapporti di subappalto a catena, la ditta effettivamente esecutrice
dei lavori, a seguito del fallimento di una delle imprese interposte, aveva agito contro l’amministrazione per ottenere,
a titolo di arricchimento, il pagamento delle sue spettanze;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che l’arricchimento del Comune non era stato conseguito in via di mero fatto,
e perciò gratuitamente, nei rapporti con il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo, senza che potesse invocarsi il divieto di subappalto ex art. 21 della legge n. 646 del
1982, atteso che, tra le parti originarie, il contratto d’appalto — e non la mera realizzazione dell’opera — continuava
a conservare valore di titolo giustificativo dell’opera eseguita e del pagamento). — Cass. 26-1-2011, n. 1833, rv. 616619.
377
Titolo IX - Dei fatti illeciti
• L’azione generale di arricchimento senza causa
nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell’esecuzione di una prestazione economicamente
vantaggiosa per l’ente pubblico, anche il riconoscimento
dell’utilità della stessa da parte dell’ente, il quale può avvenire anche in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere
senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto
organo, ovvero in comportamenti di quest’ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa
2042
2042-2043
il vantaggio dell’opera o della prestazione ricevuta dall’ente rappresentato. (Fattispecie relativa alla realizzazione di
opere di urbanizzazione in eccedenza rispetto ad un piano di lottizzazione, in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda d’indennizzo per l’assenza del riconoscimento della pubblica utilità,
ritenendo che a tal fine la P.A. avrebbe dovuto certificare la
rispondenza diretta o indiretta di dette opere ai programmi o ai servizi pubblici, anche in termini di vantaggio economico, essendo, invece, emerso che esse erano state effettuate nello specifico ed esclusivo interesse dell’attore). —
Cass. 12-2-2010, n. 3322, rv. 612105.
Carattere sussidiario dell’azione. — L’azione di arricchimento non è proponibile quando
il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
• L’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell’art.
2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (Nella specie, il ricorrente assumeva di aver diritto ad un indennizzo per aver svolto, a favore di una società, attività di confezionamento e vendita a terzi di prodotti ortofrutticoli; la
S.C., nel rilevare che la prestazione dedotta era tipicamente lavorativa, ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto,
al fine di conseguire il preteso compenso, esperire le ordinarie azioni a tutela del rapporto di lavoro, senza che assumesse rilievo, a fronte dell’esecuzione di fatto della prestazione, che non fosse intervenuto un contratto scritto di lavoro, fermo restando che, ove l’attività fosse stata resa donationis causa, non era riconoscibile alcun indennizzo). —
Cass. 16-12-2010, n. 25461, rv. 615626.
Titolo IX
Dei fatti illeciti (1)
(1) Cfr. artt. 62 e 63, l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); Reg. (CE) n. 864/2007 dell’1-72007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).
2043
Risarcimento per fatto illecito. — Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [7, 10, 129bis,
844, 8722, 935, 939, 948, 949, 1337, 1440, 2049, 2395, 2600, 2947] (1) (2).
(1) Cfr. artt. 300 (Danno ambientale) e 311 (Azione risarcitoria), d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); art. 369 (Danno
ambientale), d.lgs. 15-3-2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
(2) Cfr., inoltre:
— Cost. 28; artt. 22, 23, d.P.R. 10-1-1957, n. 3 (Responsabilità degli impiegati civili dello Stato) e art. 55, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U.
pubblico impiego); art. 5, l. 13-5-1985, n. 190 (Responsabilità civile dei quadri intermedi); art. 2bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento), l. 7-8-1990, n. 241; art. 2septies, d.l. 30-9-1994, n. 564, conv. in l. 30-11-1994, n. 656 (Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell’Amministrazione finanziaria);
— artt. 2, 7, l. 13-4-1988, n. 117 (Responsabilità civile dei magistrati);
— l. 25-2-1992, n. 210 (Danno da emotrasfusioni); art. 13, d.lgs. 23-2-2000, n. 38 (Danno biologico per infortuni e malattie professionali); artt. 137-139 (Danno patrimoniale e danno biologico da circolazione di veicoli a motore e natanti), d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private). V. anche nota (1) sub artt. 2056 e 2057.
Giurisprudenza
1. Criterio della causalità adeguata. - 2. Valutazione del danno. - 3. Casistica.
1.Criterio della causalità adeguata
• In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il
nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in
base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occor-
re dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono — ad
una valutazione ex ante — del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad
un determinato comportamento, non è sufficiente che tra
l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua
di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia
come una conseguenza non imprevedibile dell’anteceden-
2043
Libro IV - Delle obbligazioni
te. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non attribuibile in via
esclusiva al datore di lavoro la responsabilità per i danni riportati dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro —
verificatosi a causa del distacco del cassone di un camion in
stato di degrado che quest’ultimo stava tentando di riparare, in maniera imprudente ed in violazione di specifiche direttive aziendali — ritenendo che le colpe concorrenti dovessero essere graduate in via paritaria, per essere il pericolo sorto a causa dello stato di degrado del veicolo, ed essere
sfociato in infortunio per l’avventata condotta dell’autista).
— Cass. 14-4-2010, n. 8885, rv. 613077.
2.Valutazione del danno
• In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l’obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l’entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche
il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la
ritardata disponibilità dell’equivalente monetario del bene
perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si
identifica nel mancato conseguimento dell’utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova,
ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi
dell’art. 1126 cod. civ. — Cass. 23-3-2010, n. 6951, rv. 612058.
3.Casistica
• Nel giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, per il risarcimento del danno derivante da un’intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici sanzionate dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed
il Mercato, l’assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia
assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all’incremento dei premi rispetto alla media europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del
nesso causale tra l’illecito concorrenziale e il danno sia l’entità di quest’ultimo. Qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all’Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti
ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall’Autorità, ma
deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata e del singolo assicurato,
idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita ma da altri
fattori. — Cass. 26-5-2011, n. 11610, rv. 618225.
• In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria
contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione generale dell’art. 2043 cod. civ., la normativa nazionale ha previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si svolgesse con
il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con
quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta
dalla comunità scientifica internazionale l’astratta pericolo-
378
sità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni. Ne
consegue che, ai fini dell’accertamento della responsabilità
del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin,
il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di
quel vaccino fosse o meno nota all’epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento,
ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare
i rischi ad essa connessi. (Fattispecie relativa a vaccinazione
praticata nel 1981). — Cass. 27-4-2011, n. 9406, rv. 617748.
• Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente — responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica — deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l’evento dannoso, anche la riferibilità all’amministrazione del comportamento stesso, la
quale presuppone che l’attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente
pubblico e, cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all’amministrazione — o addirittura contrario ai fini che
essa persegue — ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa
il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. —
Cass. 12-4-2011, n. 8306, rv. 617156.
• La responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nell’art.
2043 cod. civ., è astrattamente compatibile con il concorso
del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito è
tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell’apporto causale dell’una o dell’altro nella produzione dell’evento
dannoso. — Cass. 16-8-2010, n. 18713, rv. 614414.
• L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un
mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per
la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione
di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande
importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal
giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del
nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice
dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 cod. civ. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con
l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la
configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica. — Cass. 13-7-2011, n. 15375, rv. 618634.
• In tema di responsabilità civile della P.A., l’imputazione della responsabilità può discendere dall’adozione
e dall’esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle
regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non
può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri della negli-
379
Titolo IX - Dei fatti illeciti
genza e dell’imperizia. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato
la responsabilità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per i danni subiti da un docente in conseguenza di un provvedimento di divieto dell’esercizio della libera professione di ingegnere annullato in sede di ricorso gerarchico, pur essendo stato accertato che la revoca dell’autorizzazione alla libera professione era stata adottata in base a
comportamenti del docente che avevano causato la reazione
del preside intesa a tutelare le esigenze dell’insegnamento e
comportato anche l’adozione di provvedimenti disciplinari a
carico dell’insegnante). — Cass. 8-3-2010, n. 5561, rv. 612127.
• La menomazione della capacità lavorativa specifica,
configurando un pregiudizio patrimoniale, deve essere ricondotta nell’ambito del danno patrimoniale e non del
danno biologico; ne consegue che le somme riconosciute a
titolo di danno da perdita della capacità di guadagno futuro, integrando un danno patrimoniale, rientrano nella massa
attiva del fallimento e devono essere in questa ricomprese,
non potendo essere sussunte nelle fattispecie di cui all’art.
46, primo comma, nn. 1) e 2), della legge fallimentare. —
Cass. 27-1-2011, n. 1879, rv. 616317.
• In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod.
civ. per lesione della reputazione personale, la condotta
asseritamente diffamatoria della persona non va valutata
quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati.
Ne consegue, sul piano dell’onere probatorio, che l’attore
non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell’anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell’evento lesivo. — Cass. 22-10-2010, n. 21740, rv. 614510.
2044
2044-2047
• Poiché, secondo i principi generali, la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge
ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca,
nell’ipotesi in cui sia stata esercitata un’azione di risarcimento, da parte del titolare di una carta di credito smarrita, nei
confronti di un terzo per aver illegittimamente accettato il
pagamento di un’operazione commerciale mediante l’illecita utilizzazione di detta carta da parte di estraneo con relativa falsificazione della firma del suddetto titolare, è a carico di colui che ha accettato il pagamento, vertendosi in tema
di responsabilità extracontrattuale, che ricade l’onere di provare l’eventuale comportamento colposo del titolare nella custodia della carta medesima. (Nella specie, l’azione risarcitoria
era stata esperita nei riguardi di una società che aveva accettato l’illecito pagamento attraverso l’uso indebito di una carta
di credito sottratta; la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di
merito, nella parte in cui aveva addossato alla suddetta società l’onere di provare la colpa del legittimo titolare della carta
nella custodia di essa). — Cass. 19-1-2010, n. 694, rv. 611059.
• L’accoglimento della domanda di risarcimento del
danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la
prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un
pregiudizio economicamente valutabile. Pertanto, nel caso di
richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal
coniuge superstite, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall’indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi
la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all’esistenza in
vita della vittima. — Cass. 13-7-2011, n. 15385, rv. 618605.
Legittima difesa. — Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri [c.p. 52].
2045
Stato di necessità. — Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [1447], e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile [c.p. 54], al danneggiato è
dovuta un’indennità [843, 924], la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice [925, 1038,
1053, 1328, 20472; disp.att. 194].
• L’art. 2045 cod. civ., laddove riconosce in favore del
danneggiato un’indennità nell’ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso abbia agito in stato di necessità, ha una
funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare al danneggiato un’equa riparazione; ne consegue
che non è affetta da violazione di legge la sentenza con cui il
giudice d’appello, individuati nel fatto gli estremi dello stato
di necessità e corretta in tal senso la motivazione della prima sentenza (che, invece, aveva attribuito al danneggiante
la responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.),
esercitando il proprio giudizio equitativo, liquidi in favore
del danneggiato, a titolo di indennità, la stessa somma di
danaro che il primo giudice aveva liquidato a titolo risarcitorio. — Cass. 18-11-2010, n. 23275, rv. 615135.
2046
Imputabilità del fatto dannoso. — Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi
non aveva la capacità d’intendere o di volere [428; c.p. 85] al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa [2047; c.p. 87] (1).
(1) Cfr. art. 2, l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2047
Danno cagionato dall’incapace. — In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [428; c.p. 85], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048] (1).
747
Indice Analitico
Ripetizione:
— dell’indebito, 2033-2040
— del pagamento al creditore apparente, 1189
— in caso di contraente incapace, 1443
— in pendenza del termine, 1185
— nelle disposizioni fiduciarie, 627
— nella fideiussione, 1952 c. 3
Riporto:
— nozione, 1548; perfezione del contratto, 1549; diritti
accessori e obblighi inerenti ai titoli, 1550; inadempimento, 1551
—
—
Riposo:
— nel rapporto di lavoro, 2109
— nel lavoro domestico, 2243
— settimanale (diritto), Cost. 36
Riproduzioni:
— fotografiche, informatiche, cinematografiche e meccaniche, 2712
— di esecuzioni letterarie e musicali, 2579
— di piani e disegni di progetti, 2578
Risarcimento del danno:
— per le cose portate in albergo, 1784-1785
— per falso giuramento, 2738
— per fatto illecito, 2043-2059:
: criterio della causali — doloso o colposo, 2043;
tà adeguata §1, valutazione del danno §2, casistica
§3
: responsabilità
— cagionato da incapaci, 2047;
del sorvegliante e capacità del minore
— cagionato da persone sottoposte all’altrui vigi: ambito di applicazione
lanza, 2048-2049;
(in particolare, responsabilità dell’emittente
televisiva)
— derivante dall’esercizio di attività pericolose,
: navigazione aerea
2050;
: carat — cagionato da cose in custodia, 2051;
teri della responsabilità §1, casistica, §2, onere
della prova §3
: carattere og — cagionato da animali, 2052;
gettivo della responsabilità e fondamento
: esclu — cagionato da rovina di edifici, 2053;
sione della responsabilità
— cagionato dalla circolazione di veicoli, 2054;
: ambito di applicazione (mezzo militare),
presunzione di pari responsabilità, investimento
pedonale, prova liberatoria
: azione del
— responsabilità solidale, 2055;
danneggiato nei confronti di uno solo dei veicoli,
unicità del fatto dannoso, concorso delle cause
—
—
—
—
—
Rip-Ris
: danno da perdita del
— valutazione, 2056;
rapporto parentale, natura unitaria del danno
non patrimoniale, soggetto leso disoccupato,
compensatio lucri cum damno; v. anche Danno
— liquidazione sottoforma di rendita, 2057; in forma
specifica, 2058; prescrizione del diritto, 2947
per inadempimento o ritardo nell’adempimento delle
obbligazioni, 1218-1229
nell’ipoteca (per danni causati dal terzo), 2864
per mancata comunicazione alla controparte di una
causa d’invalidità del contratto, 1338
per perdita o avaria delle cose trasportate, 1696
per ricusazione di esecuzione della promessa di
matrimonio, 81
per ritardo nella restituzione della cosa locata, 1590-1591
per vizi della cosa: nella vendita, 1494; nel comodato,
1812; nel mutuo, 1821
Riscatto:
— da parte dei coeredi, 732
— della rendita perpetua: volontario, 1865, 1866; forzoso, 1867, 1868; di altre prestazioni perpetue, 1869;
della rendita vitalizia (divieto), 1879
— nell’enfiteusi, 971
— convenzionale, 1500; termini, 1501; obblighi del
riscattante, 1502; esercizio, 1503; effetti, 1504, 1505;
di parte indivisa, 1506; nella vendita congiuntiva e
separata di cose indivise, 1507, 1508; contro gli eredi
del compratore, 1509
— dell’assicurazione sulla vita, 1924-1925
Rischio:
— dell’opera appaltata, 1673
— (effetti della mora sul), 1221
— nell’assicurazione (inesistenza), 1895; (cessazione),
durante l’assicurazione, 1896; (diminuzione), 1898;
assicurazione presso diversi assicuratori per il medesimo rischio, 1910; coassicurazione di rischi relativi
alle stesse cose, 1911; norme inderogabili, 1932; v.
anche Assicurazione
— nella vendita, 1523, 1529
— nella vendita su documenti, 1529
Riscossione:
— di capitali, 1000
— di crediti (nel trasporto), 1702
Riserva:
— a favore dei legittimari, 537-540
— di gradimento nella vendita, 1520
— di nomina del contraente, 1401
— di proprietà nella vendita, 1523; opponibilità ai terzi,
1524; inadempimento e risoluzione, 1525, 1526
Ris-Sag
748
Indice Analitico
— di usufrutto nella donazione, 796
— legale nelle società, 2430, 2442, 2478bis, 2545quater;
ripartizione illegale delle riserve, 2627
Riservato dominio:
— nella vendita, 1523-1526
— nella responsabilità per circolazione di veicoli, 2054
c. 3
Riserve:
— nell’appalto, 1665
— nel trasporto, 1693, 1699
Ritenzione:
— (diritto di): del coerede tenuto a collazione, 748;
dell’enfiteuta, 975; dell’usufruttuario, 1006, 1011;
nell’accessione, 936; del possessore di buona fede,
1152; nella vendita con patto di riscatto, 1502; nella
locazione, 1593; del creditore per le prestazioni e
le spese di conservazione e miglioramento di beni
mobili, 2756 c. 3; del mandatario, depositario, sequestratario, 2761; del creditore pignoratizio, 2794
— divieto di (da parte del prestatore d’opera intellettuale), 2235
Ritiro dell’opera (dal commercio): 2582
Risoluzione:
— del contratto:
— per eccessiva onerosità sopravvenuta, 1467-1469
— per impossibilità: totale, 1463, parziale, 1464; nel
contratto con effetti traslativi o costitutivi, 1465;
nel contratto plurilaterale, 1466
: violazione di nor — per inadempimento, 1453;
me imperative §1, cosa diversa da quella pattuita
§2, indicazioni catastali §3, rapporti tra domande
§4, contratti con prestazioni corrispettive §5
: effetti e
— diffida ad adempiere, 1454;
termini
:
— importanza dell’inadempimento, 1455;
domanda di esecuzione in forma specifica e
domanda di risoluzione
:
— clausola risolutiva espressa, 1456;
rinuncia alla risoluzione
: preclusioni
— termine essenziale, 1457;
— effetti, 1458; nel contratto plurilaterale, 1459
:
— eccezione di inadempimento, 1460;
presupposti
— mutamento nelle condizioni patrimoniali dei
contraenti, 1461
— clausola limitativa della proponibilità di
eccezioni, 1462
— ipotesi: nella vendita, 1479, 1480, 1492, 1493, 1517,
1526; nella somministrazione, 1564; nella locazione, 1578; nell’affitto, 1618; nell’appalto, 1662, 1668;
nel mutuo, 1820; nel contratto di vitalizio, 1877,
1878; nell’assicurazione, 1901, 1924; nella transazione, 1976; nella cessione dei beni ai creditori, 1986
— trascrizione, 2652, 2690
Ritrovamento:
— di cose smarrite, 927-933
Riunione:
— diritto di, Cost. 17
— della qualità di fideiussione e di debitore, 1255
— dei titoli di credito, 2000
Rivalsa:
— nel pagamento dei debiti ereditari, 754
Rivendicazione:
: la proprietà come diritto au— (azione di), 948;
todeterminato, oneri probatori
— trascrizione della domanda, 2653, 2668bis, 2690
— della cosa venduta, 1481, 1519
— della cosa depositata, 1777
— nei titoli di credito, 1994
— del creditore pignoratizio, 2789
— del mandante, 1706
Riversibilità:
— (condizione di) nella donazione, 791, 792
Rovina di edificio:
— nell’usufrutto, 1707; nell’appalto, 1669
— responsabilità civile, 2053
Rumori (dal fondo vicino): 844
Ruota (distribuzione per): 1086
Rispedizione (della merce): 1699
S
Ritardo:
— nell’adempimento delle obbligazioni, 1218, 1383,
1457; nel trasporto, 1681, 1718
Saggio:
— degli interessi, 1284
749
Indice Analitico
Sal-Sco
Salute:
— tutela Cost. 32; 2043
— del conduttore (nella locazione), 1580
: incolumità del lavoratore
— dei lavoratori, 2087;
(applicazione in tema di uccisione di guardia giurata)
— di società:
— semplici, 2272, 2284-2290; in nome collettivo,
: man2308; in accomandita semplice, 2323;
canza di soci accomandatari
— di capitali, 2484-2496; cooperative, 2545duodecies
Salvataggio:
— obbligo di, 1914, 1915
Sciopero:
— diritto di (—) e repressione della condotta antisindacale, Cost. 40, 41
Sanatoria:
— della donazione nulla, 799
— della nullità della società, 2332
— del testamento nullo, 590
Sangue:
— prova per il disconoscimento di paternità, 235
Scadenza:
— delle obbligazioni, 1182, 1183-1187, 1193
Scale:
— manutenzione e ricostruzione, negli edifici in condominio, 1124
— riparazioni (nell’usufrutto), 1005-1006
Scarico:
— coattivo (servitù di), 1043; bonifica, 1044; utilizzazione
di fogne o di fossi altrui, 1045; norme per l’esecuzione
delle opere, 1046
— delle acque piovane (stillicidio), 908
Scavi:
— distanze, 889-891
Scissione:
— forme di, 2506
— progetto di, 2506bis
— disciplina applicabile, 2506ter
— effetti della, 2506quater
Scolo:
— delle acque, 913, 915
— servitù attiva, 1094; usucapione, 1095; diritti del
proprietario del fondo servente, 1096; diritto agli
avanzi d’acqua, 1097; divieto di deviazione, 1098;
sostituzione di acqua viva, 1099
Scommessa: 1933, 1934
Scomparso:
— (curatore dello), 48
— in operazioni belliche, 60 n. 1; per infortunio, 60 n. 3
Sconto:
— bancario, 1858
: castelletto di sconto
— di cambiali, 1859;
— di tratte documentate, 1860
Scelta:
— del regime di separazione, 162
— nelle disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo, 631
— nel legato: alternativo, 665-666; di genere, 664, 666
— del creditore (nelle obbligazioni solidali), 1296
— nelle obbligazioni alternative, 1286, 1287, 1291
Scontro (tra veicoli): 2054 c. 2
Sciami di api: 924
Scopo:
— delle associazioni e delle fondazioni, 16; raggiunto o
impossibile, 27
— delle associazioni non riconosciute e dei comitati, 40,
42
— di lucro (nelle società), 2247
Scioglimento:
— del contratto, 1372; della locazione, 1603; della agenzia, 1751; della mezzadria, 2159; del patto di famiglia,
768septies; della soccida, 2180; dell’assicurazione,
1896
— delle comunioni, 1111-1116
— della comunione legale tra coniugi, 191
— delle associazioni, 29, 30
— del matrimonio, 149
Scoperta:
— dei vizi della cosa venduta, 1495
— del difetto di funzionamento, 1512
— di documenti (nella transazione), 1975
Scorte:
— nell’affitto di fondi rustici: morte 1640; vive, 1641;
proprietà del bestiame consegnato, 1642; rischio,
1643; accrescimenti, 1644; riconsegna, 1645
Scr-Seq
Indice Analitico
— nella mezzadria, conferimento, 2146; assegnazione
al termine del contratto, 2163
— nell’usufrutto, 998
— nella colonia, 2169
— nell’usufrutto e nell’affitto d’azienda, 2561-2562
Scrittura:
— privata:
— conversione dell’atto pubblico, 2701
: sottoscrizione
— efficacia probatoria, 2702;
di un documento bianco, scritture private provenienti da terzi estranei alla lite
— sottoscrizione autenticata, 2703
: inopponibilità della data della
— data, 2704;
scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione
né registrata
— telegramma, 2705-2706
— carte e registri domestici, 2707
: copie fotostatiche o
— copie, 2715-2719;
fotografiche
: distinzione tra
— riproduzioni meccaniche, 2712;
disconoscimento e mancato riconoscimento
— taglie o tacche di contrassegno, 2713
— atti di ricognizione o rinnovazione, 2720
Scritture contabili:
— delle imprese soggette a registrazione: libri obbligatori e altre scritture, 2214; libro giornale e libro
degli inventari, 2215-2217; soppressione dell’obbligo
di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili
obbligatori, 2215; documentazione informatica,
2215bis; bollatura e vidimazione facoltativa, 2218;
tenuta della contabilità, 2219; conservazione, 2220;
comunicazione ed esibizione, 2711
— efficacia probatoria contro l’imprenditore, 2709;
: applicabilità nei confronti del curatore del
fallimento
:
— efficacia probatoria tra imprenditori, 2710;
rapporti bancari in conto corrente e fattura commerciale
— delle società, 2302, 2421-2422, 2454
750
Semenzai:
— (usufrutto di), 993
— privilegio, 2757, 2778
Sentenza:
— costitutiva della servitù coattiva, 1032
— dichiarativa dell’assenza, 50; della morte presunta,
58, 61, 63, 65; dell’interdizione e dell’inabilitazione,
119, 421, 423, 427, 432
— (effetti costitutivi della), 2908
: effetti e applica— passaggio in giudicato, 2909;
zioni
— di scioglimento del matrimonio e separazione dei
coniugi, 149, 155-156
: inti— obbligo di concludere un contratto, 2932;
mazione, passaggio in giudicato, offerta nei modi di
legge, effetti, contenuto della sentenza
— annotazione della, 2655, 2692
— di rettificazione (dello stato civile), 454 (abrogato)
— di revoca dell’adozione, 305-309
— di riconoscimento del figlio naturale, 250, 277; di
legittimazione del figlio naturale, 288
— di rigetto e di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione, 422, 429-432
— trascrizione della, 2643, 2651, 2657, 2684, 2686, 2689
Sede:
— delle persone giuridiche, 16, 46
— delle società, 2295, 2299, 2328, 2330, 2363, 2463,
2508, 2521
— dell’impresa, 2196, 2197
Separazione:
— dei beni del defunto da quelli dell’erede, 512 e ss.;
oggetto, 512; contro i legatari, 513; creditori separatisti e non, 514; cessazione 515; termine, 516; riguardo
ai mobili, 517; riguardo agli immobili, 518
— dei beni fra coniugi, 193, 215-219; regime convenzionale, 215; amministrazione e godimento, 217;
coniuge che gode i beni dell’altro, 218; prova della
proprietà, 219
— personale dei coniugi, 150-157; tipi, 150
: addebito della separazione
— giudiziale, 151;
(in particolare, per violazione dell’obbligo di
fedeltà e per violenze)
— riconciliazione, 154
: modifica
— provvedimenti riguardo ai figli, 155;
delle condizioni di separazione e assegnazione della
casa coniugale; v. anche Affidamento (dei figli)
: inadem — effetti sui rapporti patrimoniali, 156;
pimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di
mantenimento
— cognome della moglie, 156bis; cessazione degli
effetti, 157; consensuale, 158; temporanea (durante il giudizio di nullità), 126
Segreto:
— epistolare, Cost. 15
Sequestro:
— conservativo, 2668ter, 2693, 2905, 2906, 2769
Scuotimenti (derivanti dal fondo vicino): 844
751
Indice Analitico
— convenzionale, 1798-1802, v. Sequestro convenzionale
— privilegio, 2761
— della rendita, 1891
— del saldo del conto corrente, 1830
— di cosa data in pegno, 2793
— di cosa soggetta a privilegio speciale, 2769
— della cosa della vendita, 1482, 1513
— dei beni del coniuge allontanatosi (dalla residenza
familiare), 146 c. 3
— dell’immobile da consegnare, 1216; disp.att. 79
— della stampa periodica, Cost. 21 c. 3
Sequestro convenzionale:
— nozione, 1798
— struttura: rapporto tra le parti sequestranti, 1351,
2932; consegna del bene al sequestratario, 1798 e ss.
— obblighi del sequestratario, 1800
— liberazione del sequestratario, 1801
Servitù:
: trascrizione, servitù disconti— contenuto, 1027;
nue
: sussistenza
— nozione di utilità, 1028;
: rapporti tra
— servitù per vantaggio futuro, 1029;
il primo e il secondo comma
: costituzione conven— costituzione delle, 1031;
zionale
— modi di costituzione, 1032
— esercizio delle servitù, 1063
— criterio di determinazione della modalità di esercizio, 1065; esercizio limitato della servitù, 1075;
esercizio non conforme al titolo o al possesso,
1076
— possesso delle, 1066
— opere sul fondo servente, 1069
— estensione del diritto del proprietario del fondo
dominante, 1064
— divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio
: ambito di applicazione
della, 1067;
— trasferimento di servitù in luogo diverso, 1068;
: spoglio violento
— abbandono del fondo servente, 1070
— divisione del fondo dominante o del fondo servente, 1071
— diritti del proprietario del fondo servente:
: facoltà di ap — prestazioni accessorie, 1030;
portare modifiche al proprio fondo
— obblighi del proprietario del fondo servente, 1064 c.
2, 1067
— obblighi del proprietario del fondo dominante, 1069
— servitù coattive (modi di costituzione), 1032
Seq-Ser
— servitù coattive previste dal codice:
— servitù di passaggio di acquedotto, 1033
— obbligo di apertura di nuovi acquedotti per
il titolare della servitù, 1034; uso dell’acquedotto, 1040
— possibilità di attraversamento di acquedotti
per il titolare della servitù, 1035; attraversamento di fiumi o strade, 1036
— letto dell’acquedotto, 1041
— indennità per l’imposizione della servitù,
1038; indennità per il passaggio temporaneo,
1039
— condizioni per la costituzione della servitù,
1037
— obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a
fondi altrui, 1042
— servitù di scarico coattivo, 1043; norme per l’esecuzione delle opere, 1046
— servitù di conduzione di fogne e fossi (bonifica),
1045; utilizzazione di fogne o di fossi altrui, 1045;
norme per l’esecuzione delle opere, 1046
— servitù di appoggio ed infissione di chiusa, 1047;
obblighi degli utenti, 1048
— servitù di somministrazione coattiva di acqua a
un edificio, 1049
— servitù di somministrazione coattiva di acqua a
un fondo, 1050
— servitù di passaggio coattivo a fondo intercluso,
: divisione materiale di un fondo ope1051;
rata dal proprietario
— servitù di passaggio coattivo a fondo non intercluso, 1052; indennità per il passaggio coattivo,
1053; cessazione dell’interclusione, 1055
— servitù di passaggio coattivo a fondo divenuto
intercluso, 1054; cessazione dell’interclusione,
1055
— servitù di passaggio di condutture teleferiche,
1056
— servitù di passaggio di vie funicolari, 1057
— servitù volontarie, 1058-1060
: requisito dell’ap— servitù non apparenti, 1061;
parenza
: servitù
— destinazione del padre di famiglia, 1062;
di passaggio
— servitù in materia di acque previste dal codice:
— servitù di presa o di condotta d’acqua, 1080
— caso di determinazione della quantità d’acqua:
modulo d’acqua, 1081; forma della bocca e
dell’edificio derivatore, 1082; distribuzione per
ruota, 1086, 1087
— caso di non determinazione della quantità
d’acqua, 1083
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