La pubblicità (legale) degli scrutini ed esami va sul sito web della scuola?
Il dubbio che mi sta prendendo da un po’ di tempo riguarda l’applicabilità dei criteri della pubblicità
legale online agli esiti scolastici. In assenza totale del Ministero dell’Istruzione, le scuole devono
fare i conti solo con se stesse, con le risorse disponibili sia finanziarie che umane.
Il mio sforzo sarà di ricostruire lo stato normativo e regolamentare della questione, cercando di dare
alle scuole qualche informazione ed istruzione utile ad affrontare la problematica.
Un inciso è d’obbligo: il legislatore ha emanato una serie di provvedimenti normativi generali che
richiedono un’applicazione regolamentare nelle singole Amministrazioni. Il Garante alla Privacy
non può intervenire su tale adempimento, sostituendosi, ma può solo dare indicazioni operative
nell’ambito della normativa esistente.
Partiamo dal concetto di “pubblicità legale”. Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume
piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, cioè di tutti coloro che possono avere
interesse al contenuto dell'atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l'esposizione
dell'atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il "tempo di
affissione".
L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 2010, ha stabilito che "gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di
altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni".
Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla
pubblicità legale all'interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di
competenza soggetti a pubblicità legale.
Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve
essere chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicativa del tipo "Pubblicità legale" ovvero, per gli enti
territoriali, "Albo pretorio" o "Albo pretorio on line".
Non v’è dubbio che a pubblicità legale sono sottoposto gli esiti scolastici, provvedimenti amministrativi
avverso i quali si può chiedere giustizia dinanzi al Tar. Infatti, i provvedimenti adottati dagli organi collegiali
della scuola e dalle commissioni d'esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto
impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione
all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Se, pertanto, il decorso del tempo è requisito indispensabile
per chiedere giustizia, dobbiamo necessariamente stabilire se, ad oggi, vale ancora la pubblicazione
all’interno della scuola o l’unica forma di pubblicità legale sia quella attraverso il sito web istituzionale (?). E
cominciamo da qui, dalla natura del sito della scuola; chiediamoci, a rigor di legge, se esso possa veramente
definirsi “istituzionale”. L’art. 53 del CAD così recita “. Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed
interoperabilità”. È ovvio che le articolazioni territoriali delle Amministrazioni centrali devono essere
conoscibili, con due possibilità: essere linkabili tramite il sito dell’Amministrazione centrale o dotarsi di un
proprio sito sulla base di un format predisposto dall’Amministrazione. L’esempio che si può fare è quello
delle prefetture. Ciò che si nota è un format uniforme per tutte le Prefetture, entro il quale possono variare le
tipologie di notizie accessorie, ma lo schema principale è formattato.
Le scuole non seguono un format, ma procedono nel modo più svariato. Alcune registrano la scuola
con il dominio .gov ma la situazione non cambia. Vi è una giungla di stili e contenuti che non sono
solo forma, ma oggi anche sostanza. Se le forme di pubblicità investono l’efficacia dei
provvedimenti, la costruzione del sito e dei luoghi deputati alla pubblicazione, rappresentano la
premessa formale e sostanziale per l’efficacia dell’atto. Una prima distinzione deve essere fatta, a
livello di allocazione delle informazioni, tra “pubblicità legale” – “albo” e “Amministrazione
trasparente”. Quest’ultima è la sezione da riempire con i contenuti di cui al d.lgs. n. 33/203, mentre
nella sezione “pubblicità legale” o “Albo” vanno pubblicati i documenti che precedentemente
andavano affissi all’albo della scuola. Pertanto, vanno pubblicati sull’albo online:
• bandi e avvisi
• delibere organi collegiali (art. 14, c. 7 d.p.r. n. 275/1999)
• graduatorie
• esiti scolastici
E veniamo proprio agli esiti d’esame e agli scrutini. Si tratta di dati degli alunni di tipo “comune” ai
sensi del Codice della privacy. Già da tempo il Garante si è espresso sul divieto di far comparire
elementi di identificazione degli alunni disabili
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono
pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il
regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel
pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche
indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove
differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei
tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
La nota del Garante riprende una vecchia pronuncia della stessa Autorità precedente all’entrata in
vigore della l. 69/2009 che ha tolto efficacia all’albo cartaceo. In ogni caso non tiene in
considerazione la normativa attuale sulla pubblicità legale che vincola la stessa alla pubblicazione
online dei provvedimenti anche perché attualmente la disposizione che disciplina la pubblicità degli
esiti scolastici è l’ordinanza sugli esami di Stato (l’ultima del 2013) che non cambia il regime della
pubblicazione degli esiti finali. Ecco il richiamo del Garante al regime della loro conoscibilità
stabilito dal Ministero dell’istruzione . L’ordinanza, infatti, parla di “pubblicazione all’albo
dell’istituto sede ‘esame…”. Ma può un’ordinanza contraddire una norma primaria?
Certo è che il Garante ha disciplinato la materia del trattamento di dati personali contenuti anche in
atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web:
…………………
B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE
E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul
sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi
liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto
un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo
(utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).
Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla
finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca,
essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale,
limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli
accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti Linee guida.
Mi pare proprio che il caso della pubblicazione online degli esiti scolastici rientri in questa casistica
di sproporzione tra l’interesse pubblico a rendere trasparente le modalità di gestione ed erogazione
del servizio di istruzione, educazione e formazione e l’interesse legittimo delle famiglie a tutelare i
propri figli in caso di valutazione ritenuta illegittima (e ciò può avvenire se essi hanno la visione
della valutazione di tutta la classe). Per non rimanere ad un livello di estrema semplificazione,
vorrei ricordare che la pubblicità-trasparenza è collegata con una serie di provvedimenti senza i
quali essa si riduce a legittimare mero esercizio di curiosità e, in qualche caso, forse, anche di
disturbo. La trasparenza va collegata alla pretesa del cittadino di rispetto degli standard di servizio
prefissati, alla visibilità della capacità dell’istituzione di utilizzare le risorse pubbliche secondo i
principi di efficienza ed economicità. Ora, che il servizio di istruzione, educazione e formazione
non sia un servizio qualunque, ma, al contrario, caratterizzato da una forte funzionalizzazione
sociale, non toglie che sarebbe opportuna, se non necessaria, una leggibilità dei risultati didattici
anche alla luce di indicatori di tipo organizzativo e didattico. E non può certo essere la singola
scuola a darsi un sistema di misurazione complessa, ma dovrebbe essere il Ministero, attraverso
l’INVALSI, a strutturare un sistema coerente e logico. Ad oggi, mi pare, si proceda a tentoni,
saltando a piedi pari la normativa generale sulle organizzazioni pubbliche. Ma questo è un altro
discorso.
Tornando all’interesse della collettività a “leggere” gli esiti sul sito web, ritengo che compito dei
dirigenti, in questo momento di vuoti regolativi, sia quello di utilizzare la mole di informazioni
seguendo i principi della pertinenza e non eccedenza, ma anche di dare indicazioni all’utenza su
come la scuola utilizza tutte le sue risorse, umane e strumentali per il miglioramento continuo
dell’offerta formativa ed il successo formativo degli studenti. Così, la lettura dei dati non rimane un
fatto asettico, ma assume valore diverso anche in relazione ad indicatori di grande rilevanza quale la
capacità economica e di sviluppo territoriale, le partnership con soggetti del territorio, l’intervento e
il sostegno degli enti territoriali. Vogliamo dire che gli esiti scolastici (se realistici e veritieri) non
risentono di queste variabili?
Va tenuto, invece, fermo il diritto delle famiglie alla visione complessiva della valutazione degli
alunni, proprio perché, come afferma il Garante “Le informazioni sul rendimento scolastico sono
soggette ad un regime di trasparenza e conoscibilità”.
Ma un altro compito dei dirigenti è quello, tecnico, di verificare che siano presenti tutte le garanzie
così come prevede il Vademecum sulla pubblicazione dei documenti nell’albo online
(http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM
%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf).
In particolare, la pubblicazione online deve garantire:
• autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
• conformità all’originale;
• preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e
probatori degli atti pubblicati sul sito;
• inalterabilità del documento pubblicato;
• possibilità di conservazione del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e
probatoria.
Il Garante alla privacy ha, inoltre, previsto che sia garantita l’immodificabilità dei dati da parte
degli utenti della rete e nel contempo la piena accessibilità e usabilità senza alcuna discriminazione.
Sempre il Garante, ha acutamente osservato che la pubblicazione dei dati sull’albo “cartaceo”
costituiva un trattamento di carattere locale, mentre, invece, la diffusione su internet delle stesse
informazioni sull’albo online acquisisce un “carattere ubiquitario”. Pertanto, ha anche precisato che
la pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti, nel senso che
concluso il periodo di affissione i dati dovrebbero “scomparire” dal web senza che i motori di
ricerca mantengano tali informazioni.
In conclusione, il grande lavoro da fare riguarda la mappatura degli interessi (degli studenti) da
proteggere, attraverso un trattamento dei dati, diffusione in particolare, meno invasivo possibile,
salvaguardando l’interesse della collettività a “leggere” il modus operandi della scuola. Nel
contempo, occorre dare la possibilità agli utenti diretti di entrare in un settore riservato dell’albo
online dando loro la stessa possibilità di lettura che avevano in precedenza con l’esposizione degli
esiti nella scuola. Tutto ciò con il rispetto delle regole tecniche suggerire dal Vademecum e dal
Garante alla privacy.
Riassumerei in una sola parola, buonsenso, in attesa di nuove indicazioni da parte del MIUR e dello
stesso Garante alla Privacy
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