MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : INDICE
Sezione n. 0
Rev. n. 1, aprile 2007
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FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
MANUALE OPERATIVO
ANNO 2007
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : INDICE
INDICE
Sezione n. 0
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MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : INDICE
SEZIONE
MANUALE
SEZ. 0
INDICE
SEZ. 1
1. INTRODUZIONE
TITOLO
Sezione n. 0
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REVISIONE REVISIONE
N.
DATA
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1.1 Scopo e Campo di Applicazione
1.2 Terminologia ed Abbreviazioni
1.2.1 Terminologia
1.2.2 Abbreviazioni
1.3 Legislazione di riferimento
1.4 Descrizione della Febbre catarrale degli ovini
SEZ.2
SEZ. 3
SEZ. 4
2. SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE VIRALE
2.1 Sospetto di Circolazione Virale
2.1.1 Segnalazione di Sintomatologia Clinica Compatibile
2.1.1.1 Segnalazione/Attivazione accesso
2.1.1.2 Accesso in allevamento
2.1.1.3 Verifica del sospetto
2.1.1.4 Infondatezza del sospetto
2.1.1.5 Fondatezza del sospetto
2.1.2 Segnalazione di positività sierologica su animali sentinella
o nel caso di positività sierologica nel corso della
sorveglianza in area A
2.1.3 Segnalazione di positività virologica su insetti vettori
2.2 Conferma della circolazione virale
2.2.1 Conferma della presenza della malattia
2.2.2 Conferma della presenza dell’infezione durante le attività
di sorveglianza
2.3 Revoca del sospetto
2.4 Definizione della Zona di Protezione e della Zona di
Sorveglianza
2.5 Campioni per gli esami di laboratorio
2.5.1 Campioni da prelevare in caso di sospetto focolaio
2.5.2 Modalità di conservazione e invio di campioni
3. ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
3.1 Misure sanitarie previste in presenza di circolazione virale
3.1.1 Competenze del Livello Centrale – Autorità Centrale
3.1.1.1 Definizione della zona di sorveglianza e di
protezione
3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione
3.1.2 Competenze del Livello Regionale – Autorità Regionale
3.1.3 Compiti del Livello Territoriale – Servizi Veterinari Locali
3.2 Attività nella zona di protezione
3.2.1 Attività nell’allevamento con circolazione virale
3.2.2 Attività nel territorio
3.3 Attività nella zona di sorveglianza
3.4 Revoca della zona di protezione
3.5 Revoca della zona di sorveglianza
4. RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI
PROTEZIONE
4.1 Rintraccio di Animali delle Specie Recettive in Territori
Indenni
4.1.1 Controlli negli allevamenti di destinazione
4.1.2 Esito dei controlli e misure da adottare
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5. ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
5.1 Valutazione dell’indennità di abbattimento
5.2 Procedure di abbattimento
5.2.1 Metodi ammessi
5.2.1.1 Stordimento
5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo
5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione)
5.2.1.1.3 Elettronarcosi
5.2.1.2 Abbattimento
5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero
5.2.2 Predisposizione del campo di morte
5.3. Distruzione delle carcasse
5.3.1 Distruzione per infossamento
5.3.1.1 infossamento in terreni naturalmente impermeabili
senza il recupero di percolati
5.3.1.2 Infossamento in terreno "sufficientemente"
impermeabile con raccolta di percolato
5.3.1.3 Infossamento mediante impermeabilizzazione
artificiale del terreno con raccolta di percolato
5.3.1.4 Infossamento mediante impermeabilizzazione
artificiale del terreno senza raccolta di percolati
5.3.2 Distruzione per cremazione
5.3.2.1 Incenerimento
5.3.2.1.1 Metodo 1
5.3.2.1.2 Metodo 2
5.3.2.1.3 Metodo 3
5.3.2.1.4 Metodo 4
5.3.2.1.5 Metodo 5
5.3.2.2 Incenerimento su pira
5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento
5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento
5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili
6. VACCINAZIONE
6.1 Disposizioni e criteri per la vaccinazione
6.2 Programma di vaccinazione
6.2.1 Distribuzione del vaccino ed interventi vaccinali
6.2.2 Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati
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7. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
7.1 Premessa
7.2 Normativa
7.3. Descrizione generale del sistema
7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale
7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella
7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la
sorveglianza nell’area A dove si decida di non utilizzare
animali sentinella
8. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE
8.1 Sistema informativo
8.1.1 Scopo
8.1.2 Organizzazione del sistema
8.1.2.1 Schede di registrazione dei dati
8.1.2.2 Trasmissione e flusso dei dati
8.1.2.3 Divulgazione dei dati e delle informazioni
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9. MODULISTICA
Allegato 1: Composizione del Kit N. 1 – Veterinario Ufficiale
(AUSL)
Allegato 2: Composizione del Kit N. 2 - Veterinario IZS
Allegato 3: Denuncia di Malattia Infettiva e Diffusiva degli
Animali
Allegato 4: Sequestro in Caso di Sospetto
Allegato 5: Segnalazione sospetto/conferma focolaio di
Bluetongue al Ministero della Salute
Allegato 6: Segnalazione di focolaio di Bluetongue al Sindaco e
trasmissione di ordinanza sindacale di sequestro
Allegato 7: Fac - Simile Ordinanza di Sequestro
Allegato 8: Fac - Simile Ordinanza Sindacale di Abbattimento
Allegato 9: Fac - Simile Verbale di abbattimento
Allegato 10: Fac - Simile Ordinanza per il rimborso indennizzo
Allegato 11: Fac - Simile per la valutazione indennizzo
Allegato 12: Fac - Simile Ordinanza Zona di Protezione
Allegato 13: Comunicazione per il rintraccio delle partite di
animali uscite da aziende in zona di protezione
Allegato 14: Verbale Disinfezione/Disinfestazione
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INTRODUZIONE
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 2
1.2 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI............................................................................... 2
1.2.1 TERMINOLOGIA ............................................................................................................... 2
1.2.2 ABBREVIAZIONI ............................................................................................................... 4
1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO....................................................................................... 4
1.4 DESCRIZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ......................................... 4
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1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo Manuale descrive le modalità operative e di comportamento da seguire in caso di
sospetto o di certezza di circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini.
Descrive inoltre le regole generali e le responsabilità per attuare e tenere aggiornato il sistema
di controllo e sorveglianza applicato a livello nazionale e predisposto per operare in
conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
1.2 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
1.2.1 TERMINOLOGIA
« Autorità competente », il Ministero della Salute o l’autorità cui siano delegate le funzioni
in materia di profilassi e di polizia veterinaria.
« Azienda », qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all’aria aperta,
in cui sono allevati, soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali
appartenenti alle specie recettive alla malattia.
« Specie recettiva », qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica.
« Proprietario », «Detentore », persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli
animali o sono incaricate di allevarli o ne hanno la responsabilità.
« Veterinario ufficiale », il medico veterinario dipendente dall’autorità competente.
« Vettore », l’insetto della specie Culicoides imicola o qualsiasi altro insetto del genere
Culicoides suscettibile di trasmettere la Febbre catarrale degli ovini.
« Sospetto » rilievo di un qualsiasi elemento epidemiologico che possa far sospettare la
presenza di circolazione virale in un territorio. Il sospetto di circolazione virale può essere
emesso in seguito a:
segnalazione di sintomatologia clinica riferibile a Febbre catarrale degli ovini,
sieroconversione di animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso
della sorveglianza in area A (vedi sezione 7),
presenza del virus o di materiale virale in insetti vettori.
« Conferma dell’infezione », la dichiarazione, fatta dall’Autorità competente, della presenza
in una zona determinata della Febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio;
in caso di epidemia, tuttavia, l’Autorità competente può anche confermare la malattia in base
a risultati clinici e/o epidemiologici.
« Allevamento con infezione in atto », l’allevamento in cui da meno di 60 giorni sia stata
dimostrata circolazione virale.
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« Provincia/Territorio con obbligo di vaccinazione », il territorio di una Provincia per la
quale il Ministero della Salute ha stabilito, sull’intero territorio provinciale o su parte di esso,
la vaccinazione obbligatoria degli animali allevati appartenenti alle specie sensibili. La
Provincia con obbligo di vaccinazione può essere indenne o soggetta a restrizione.
« Provincia/Territorio indenne da infezione », il territorio di una Provincia non soggetta a
restrizioni, nel quale il programma di sorveglianza sierologica ed entomologica non ha
evidenziato la presenza di circolazione virale.
« Provincia soggetta a restrizioni », il territorio delle Province elencate nell’Allegato I della
decisione 2005/393/CE e successive modifiche, che comprende le zone di protezione e quelle
di sorveglianza.
« Zona di protezione o territorio con infezione in atto », il territorio dei Comuni situati,
anche parzialmente, all’interno di un raggio di 20 km da un allevamento con infezione in
atto. Il territorio con infezione in atto può essere modificato, dal Ministero della Salute, sulla
base della copertura vaccinale e dei risultati della sorveglianza sierologica ed entomologica.
L’elenco dei Comuni situati in zona di protezione è disponibile al sito http://www.izs.it.
« Zona di sorveglianza », il territorio di una Provincia soggetta a restrizione ad esclusione
della zona di protezione.
« Territorio stagionalmente libero », il territorio di una Provincia, nel quale i programmi di
sorveglianza sierologica ed entomologica hanno dimostrato, in un determinato periodo
dell’anno (i), la cessazione della circolazione virale o l’assenza di Culicoides adulti (ii)
(i) « periodo dell’anno »: il periodo dell’anno compreso tra il giorno in cui la
temperatura massima giornaliera rimane per almeno una settimana stabilmente
inferiore o uguale ai 10 gradi centigradi ed il giorno in cui la temperatura massima
giornaliera rimane per più di una settimana al di sopra dei 10 gradi centigradi.
(ii) « Assenza di Culicoidi »: l’assenza di esemplari di Culicoides oppure l’assenza
di esemplari di Culicoides imicola e la presenza di al massimo 10 esemplari di
Culicoides di altre specie per ciascuna cattura effettuata secondo i criteri del « piano
di sorveglianza entomologica » e nell’ambito del periodo dell’anno interessato.
L’elenco delle Province stagionalmente libere viene periodicamente diffuso con nota
dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del
Ministero della Salute.
« Territorio con situazione epidemiologica sconosciuta », il territorio di una Provincia per
la quale l’attività sierologica ed entomologica non sono state svolte o le informazioni
sull’attività non sono state inviate al Sistema Informativo Nazionale della Febbre catarrale
degli ovini con la frequenza prevista ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Sanità
dell’11 maggio 2001. L’elenco dei territori con situazione epidemiologica sconosciuta verrà
periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità
Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.
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1.2.2 ABBREVIAZIONI
AUSL
IZS
SI
BT
CESME
Azienda Unità Sanitaria Locale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Sistema Informativo nazionale della Febbre catarrale degli ovini
Febbre catarrale degli ovini o Bluetongue
Centro Studi Malattie Esotiche o Centro di Referenza Nazionale per le
Malattie Esotiche
DGSAFV
COVEPI
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Centro Operativo Veterinario per l’Epidemiologia, la Programmazione e
l’Informazione
SSN
Sistema Sanitario Nazionale
NAS
Nucleo Carabinieri per la Sanità
OERV
Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario
DSPVNSA Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti
ZP
Zona di Protezione
ZS
Zona di Sorveglianza
SCOFCAH Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali
UE
Unione Europea
1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Per l’elenco della Legislazione Nazionale e Comunitaria di riferimento si rimanda all’annesso
1 del Piano di emergenza di cui il presente Manuale operativo è parte integrante.
1.4 DESCRIZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
La febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Bluetongue (BT), è una
malattia infettiva, non contagiosa, dei ruminanti trasmessa da insetti vettori. L'agente
eziologico è un virus appartenente alla famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si
conoscono 24 sierotipi, ed è un virus a RNA bicatenario privo di envelope di circa 68-70 nm.
La loro patogenicità è variabile e, benché tutte le specie di ruminanti siano recettive, la
malattia si manifesta in forma clinica principalmente negli ovini. La malattia è stata descritta
negli ovini per la prima volta nel tardo Ottocento in Sud Africa, dove probabilmente era
endemica nei ruminanti selvatici e dove si è manifestata in seguito all'importazione di pecore
Merinos, razza che si è dimostrata particolarmente sensibile all’azione patogena del virus.
Il virus della BT è trasmesso da insetti appartenenti al genere Culicoides, e la diffusione della
malattia nel mondo è compresa in un'area geografica delimitata approssimativamente tra il
53° parallelo Nord e il 35° Sud, dove esistono le condizioni climatiche ed ambientali idonee
al ciclo vitale degli stessi.
La posizione geografica dell’Italia al centro del bacino del Mediterraneo, offre senz’altro
condizioni climatiche tali da consentire la moltiplicazione e lo sviluppo dei vettori. In
particolare condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di artropodi vettori possono essere
individuate su tutto il territorio nazionale, ed anche nelle zone settentrionali si ritrovano
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nicchie ecologiche che per le loro caratteristiche di umidità, clima e temperatura possono
permettere la moltiplicazione e lo sviluppo di diverse specie di artropodi vettori.
La Febbre catarrale degli ovini è presente in Medio Oriente, Africa, nel continente americano,
in Australia e alcuni paesi del sud-est asiatico e dell’Oceania. Fra i Paesi del Bacino del
Mediterraneo dal 1999 ad oggi, sono stati segnalati focolai in Grecia, Bulgaria, Macedonia,
Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro, Croazia, Algeria, Tunisia, Marocco,
Turchia, Cipro, Francia (Corsica), Spagna , Portogallo e Italia.
Nell’estate del 2006 la malattia è stata anche segnalata in Nord Europa, dove una vasta
epidemia ha coinvolto l’Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Germania e le regioni nordorientali della Francia.
Nel 1944 Du Toit, in Sud Africa, dimostrò che il virus viene trasmesso da Culicoides imicola,
insetto appartenente al genere Culicoides. Tra questi, alcune specie sono vettori noti (C.
imicola), altre sono considerate vettori sospetti o potenziali. C. variipennis ha un ruolo
importante nel Nord America, C. insignis e C. fulvus in Australia. Nel bacino del
Mediterraneo, così come i Africa, il principale vettore riconosciuto è Culicoides imicola. Altre
specie di Culicoides sono però fortemente sospette di trasmettere la malattia in Europa.
Esemplari di Culicoides appartenenti al complesso Pulicaris, sono stati associati a episodi di
circolazione virale in Sicilia nel 2002. Nel medesimo anno il virus della bluetongue è stato
isolato da esemplari di Culicoides appartenenti al complesso Obsoletus in focolai clinici di
malattia in Campania e Puglia. Recentemente lo stesso complesso Obsoletus e Culicoides
dewulfii sono stati collegati alla trasmissione del virus, sierotipo 8, nelle regioni del Nord
Europa.
La prevalenza della malattia è influenzata dai fattori che regolano la presenza dei vettori,
pertanto il suo andamento è strettamente stagionale. I primi casi di malattia si osservano in
estate inoltrata, la prevalenza maggiore si ha alla fine della stagione estiva per poi tendere a
scomparire con il sopraggiungere dei primi freddi quando la temperatura scende al di sotto
dei 10°C - 12°C.
I Culicoides sono insetti appartenenti alla famiglia dei Ceratopogonidae ed hanno una
dimensione da adulto che varia da 1 a 3 mm. Gli adulti di Culicoides sono attivi nelle ore
notturne (dal tramonto all’alba) e pungono gli animali cibandosi del loro sangue. Gli insetti
si infettano pungendo animali infetti in fase viremica e rimangono tali per il resto della loro
vita. La trasmissione verticale (ovvero dall’adulto alle successive generazioni) del virus non
avviene nell’insetto.
Le caratteristiche ambientali e pedologiche degli habitat larvali ottimali per la riproduzione
dei Culicoides è probabilmente l’aspetto meno conosciuto nella biologia di questi vettori. Per
quanto riguarda le larve di C. imicola, la loro sopravvivenza è legata alla disponibilità di un
ambiente umido. Infatti l’adulto di C. imicola depone le uova nelle zone umide di transizione
tra la terra e l’acqua. Qui l’insetto compie le sue fasi di crescita (stadio di larva e pupa) e si
trasforma in adulto. I terreni umidi e ricchi di materiale organico, anche di piccole estensioni,
sono quindi quelli che permettono la riproduzione degli insetti vettori.
Nel caso di C. obsoletus sensu stricto, diversi autori concordano nell’indicare nei boschi e nelle
foreste, i luoghi ottimali ad ospitare gli habitat larvali di tali insetti. C. dewulfii, invece,
depone le uova nelle feci dei bovini, ed è pertanto, strettamente associato alla presenza di tali
ospiti vertebrati.
L’insetto adulto rimane nell’ambito di poche centinaia di metri dal luogo dove è nato, anche
se, trasportato dal vento, può percorrere più di 100 chilometri. Gli adulti del genere Culicoides
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vivono in genere per 10-20 giorni, ma eccezionalmente, possono sopravvivere per periodi
più lunghi (anche 60-90 giorni). La densità di adulti del genere Culicoides decresce a partire
da temperature minori di +12°C. Nonostante ciò è stato provato che a temperature di –1,5°C
il 15% degli esemplari adulti di C. imicola sopravvivono per oltre 15 giorni.
In condizioni naturali, il virus, penetra nell’ospite sensibile mediante la puntura dell’insetto
vettore, si moltiplica nei linfonodi regionali e diffonde in tutto l’organismo. Dopo la
replicazione iniziale nei tessuti linfoidi e negli endoteli, inizia la viremia che raggiunge il
picco 7-8 giorni dopo l’infezione. La viremia negli ovini di solito non supera i 30 giorni, in
letteratura vengono riportati casi di animali infettati sperimentalmente in cui la viremia ha
avuto una durata anche di 54 giorni. Nei bovini la viremia persiste in genere per periodi di
30-40 giorni, anche se può prolungarsi per periodi più lunghi. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità Animale (OIE), dopo una attenta disanima dei risultati di decine di studi
scientifici, ha fissato in 60 giorni il periodo di infettività del bovino. Il bovino, pertanto, è
importante per il mantenimento dell’infezione in un territorio, da una stagione epidemica
all’altra.
Nel sangue il virus è legato agli eritrociti e ai leucociti, e solo una piccola frazione virale
circola libera nel plasma. Con la viremia il virus si diffonde a tutto l’organismo ed è in
seguito evidenziabile nella maggior parte degli organi e tessuti. Vengono infettati i tessuti
linforeticolari e le cellule endoteliali che vanno incontro a degenerazione e necrosi, con
conseguente iperplasia ed ipertrofia rigenerativa dell’endotelio che provoca un’occlusione
del vaso, con stasi ed essudazione. Queste lesioni conducono i tessuti circostanti ad ischemia,
con edema, emorragie e sviluppo di lesioni secondarie a carico degli epiteli. Le lesioni
secondarie sono aggravate da traumi meccanici e abrasioni, e si sviluppano soprattutto in
tessuti quali la mucosa orale e la cute. Si verificano anche lesioni a carico delle fibre
muscolari striate e sono una conseguenza diretta dell’effetto citopatico del virus.
Il ruolo del seme bovino nella trasmissione della malattia è stato argomento dibattuto per
lungo tempo. Il virus è stato isolato dal seme bovino solo in condizioni sperimentali. Infatti,
nei secreti e negli escreti degli animali infetti si rinvengono modeste quantità di virus. Anche
l’infezione in utero del feto è stata dimostrata solo sperimentalmente e la trasmissione
verticale dell’infezione non sembra avere un ruolo significativo nel mantenimento
dell’infezione in un territorio.
Il periodo di incubazione negli ovini è di 5-20 giorni, la malattia può manifestarsi in diverse
forme cliniche. Le forme clinicamente apparenti sono più frequenti negli ovini e in alcune
specie di cervidi, mentre negli altri ruminanti l’infezione decorre solitamente in forma
inapparente; negli ovini la letalità può variare tra il 2% ed il 30%.
Una significativa eccezione a quanto sopra riportati su è avuta nel 2006, nel corso
dell’epidemia da BTV 8, che ha interessato i paesi del Nord Europa. Nel corso di tale
epidemia infatti, i classici sintomi clinici di malattia sono stati comunemente osservati nei
bovini, dove, però, la letalità è risultata quasi del tutto assente.
Forma iperacuta: gli animali muoiono senza segni clinici o per asfissia conseguente al grave
edema polmonare.
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Forma acuta: il primo sintomo a comparire è la febbre (fino a 42°C) che persiste per circa 6-8
giorni. In seguito si osserva depressione, inappetenza, rapida perdita di peso, edema delle
labbra, della lingua, del retrobocca e della punta del petto. La mucosa orale può essere
arrossata, cianotica, talora con petecchie ed erosioni. Anche la lingua può essere tumefatta e
cianotica (da questo il nome di “blue tongue”). Le labbra sanguinano facilmente e le lesioni
buccali necrotiche causano un alito fetido che talvolta è il primo segno clinico rilevato.
Possono comparire emorragie petecchiali sul musello e sulla mucosa oculare, talora
accompagnate da congiuntivite. Si osservano forme respiratorie con scolo nasale e croste
attorno alle narici, edema polmonare e polmonite. A livello cutaneo invece possono essere
messe in evidenza aree di iperemia che sfociano in dermatite circoscritta, che sono più gravi
nei punti esposti direttamente alla luce del sole. E’ possibile la perdita del vello. Gli animali
manifestano rigidità locomotoria o zoppia in seguito alle lesioni muscolari e podali, le lesioni
muscolari possono provocare anche torcicollo. L’esame del piede può evidenziare una linea
o zona rosso-porpora sulla cute in corrispondenza del cercine coronario, erosioni sul cercine
ed emorragie del tessuto corneo. Dopo la guarigione rimane nel corno degli unghielli
un’evidente increspatura, che persiste per molti mesi e costituisce un evidente segno della
malattia anche durante la fase convalescente, quando tutti gli altri segni sono scomparsi.
Negli agnelli in certi casi prima della morte si osserva diarrea emorragica. Le pecore gravide
possono abortire. Nei feti che si sono infettati durante la gravidanza possono essere messe in
evidenza malformazioni congenite (idrocefalo interno, cecità, artrogriposi, scoliosi, cifosi e
prognatismo).
L’esposizione degli animali infetti alla luce solare accresce la gravità della malattia e la
mortalità aumenta drammaticamente quando gli ovini infetti sono esposti a condizioni di
freddo umido come spesso accade nel tardo autunno.
I soggetti che sopravvivono alle forme acute (gli altri muoiono in 8-10 giorni) guariscono di
solito dopo una lunga convalescenza, talora con alopecia, sterilità e ritardi
nell’accrescimento.
Forma cronica: gli animali possono morire per polmoniti batteriche secondarie o per il grave
deperimento, oppure in certi casi il decorso può essere molto prolungato.
Forma sub clinica: gli animali malati si riprendono in pochi giorni con completa remissione
della sintomatologia.
Quando la malattia si manifesta nei bovini decorre in genere in forma lieve con tassi di
letalità molto bassi.
LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE
Lesioni macroscopiche: si osservano aree cutanee iperemiche che sfociano in dermatite
circoscritta con perdita del vello. La cute è congesta in corrispondenza del cercine coronario
e, spesso, si osservano emorragie del tessuto corneo e laminite.
Nell’apparato digerente e respiratorio sono presenti congestione, edema, emorragie e
ulcerazioni delle mucose (bocca, esofago, prestomaci, intestino, cavità nasali, faringe, trachea
e polmoni). Si osserva inoltre iperemia ed edema polmonare con molta schiuma in trachea e
idrotorace. Nelle forme acute e iperacute, in caso di irruzione dei germi di sortita si possono
osservare broncopolmonite bilaterale. Ci può essere idropericardio con presenza di
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emorragie petecchiali sul pericardio. Talora sono presenti petecchie, ecchimosi e emorragie
più gravi nella tunica media dell’arteria polmonare vicino alla sua base (da alcuni sono
considerate patognomoniche di BT, ma in realtà sono presenti anche in altre malattie).
Alcune volte sono presenti emorragie subcapsulari della milza, a cui si associa spesso
splenomegalia. I linfonodi faringei, cervicali e toracici sono edematosi e ingrossati. Negli
animali morti si osserva grave edema, emorragie e degenerazione muscolari.
Lesioni microscopiche: nelle mucose: è presente infiltrazione di cellule mononucleate e
degenerazione e necrosi delle cellule epiteliali con accumulo di inclusi acidofili
intracitoplasmatici. Nella muscolatura si osserva degenerazione ialina, necrosi e
mineralizzazione di singole fibre muscolari ed inoltre edema, emorragie, infiltrazione di
neutrofili, macrofagi e linfociti. Nei vasi sanguigni può essere presente coagulazione
intravasale disseminata.
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Titolo della sezione : SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE
VIRALE
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SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE
VIRALE
2.1 SOSPETTO DI CIRCOLAZIONE VIRALE............................................................................. 2
2.1.1 SEGNALAZIONE DI SINTOMATOLOGIA CLINICA COMPATIBILE.................... 2
2.1.1.1 Segnalazione/attivazione accesso............................................................................. 2
2.1.1.2 Accesso in allevamento............................................................................................... 2
2.1.1.3 Verifica del sospetto .................................................................................................... 2
2.1.1.4 Infondatezza del sospetto.......................................................................................... 3
2.1.1.5 Fondatezza del sospetto ............................................................................................ 3
2.1.2 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA SU ANIMALI SENTINELLA O
NEL CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA NEL CORSO DELLA
SORVEGLIANZA IN AREA A ....................................................................................... 4
2.1.3 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ VIROLOGICA SU INSETTI VETTORI .............. 4
2.2 CONFERMA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE................................................................. 4
2.2.1 CONFERMA DELLA PRESENZA DELLA MALATTIA .............................................. 5
2.2.2 CONFERMA DELLA PRESENZA DELL’INFEZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ
DI SORVEGLIANZA........................................................................................................ 5
2.3 REVOCA DEL SOSPETTO ....................................................................................................... 5
2.4 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE E DELLA ZONA DI
SORVEGLIANZA ...................................................................................................................... 5
2.5. CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO .............................................................. 5
2.5.1 CAMPIONI DA PRELEVARE IN CASO DI SOSPETTO FOCOLAIO....................... 5
2.5.2 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INVIO DI CAMPIONI ................................... 5
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2.1 SOSPETTO DI CIRCOLAZIONE VIRALE
Il sospetto di circolazione virale può essere emesso in seguito a:
segnalazione di sintomatologia clinica riferibile a Febbre catarrale degli ovini
sieroconversione di animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso della
sorveglianza in area A (vedi sezione 7)
presenza del virus o di materiale virale in insetti vettori
2.1.1 SEGNALAZIONE DI SINTOMATOLOGIA CLINICA COMPATIBILE
2.1.1.1 SEGNALAZIONE/ATTIVAZIONE ACCESSO
In caso di segnalazione di sospetto di Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario
Ufficiale, o altro personale del Servizio Veterinario della AUSL, registra immediatamente
le seguenti informazioni:
- data e ora della segnalazione;
- nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario AUSL,
veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.);
- nome dell’allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.;
- ubicazione, tipologia, specie animali presenti e consistenza dell’allevamento;
- sintomi rilevati ed eventuali perdite;
- possibile imminente movimentazione di animali;
- eventuale presenza in allevamento di insetticidi.
Il Veterinario Ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima
persona durante lo svolgimento dei compiti d’istituto, impartisce le prime istruzioni per
impedire lo spostamento di animali da e per l’allevamento. Inoltre:
- avvisa il Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL;
- contatta l’IZS competente per territorio e prende accordi per il sopralluogo nell’azienda
sospetta;
- recupera il kit n. 1 (Sezione 9) contenente il materiale necessario per il sopralluogo e i
documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l’alimentazione
del Sistema Informativo Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini.
2.1.1.2 ACCESSO IN ALLEVAMENTO
Il Veterinario Ufficiale e quello dell’IZS, si recano immediatamente nell’allevamento.
Il personale che entra nell’azienda sospetta deve essere numericamente lo stretto
indispensabile ed entrare contemporaneamente.
Quando i veterinari giungono in azienda, dovranno:
- parcheggiare la propria autovettura all’esterno dell’azienda o comunque a debita
distanza;
- indossare l’abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura
di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti,
del disinfettante, un paio di guanti in lattice;
- portarsi al seguito il rimanente materiale dei kit 1 e 2 (Sezione 9).
2.1.1.3 VERIFICA DEL SOSPETTO
Il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale dell’IZS competente per
territorio, procede a:
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- verificare la presenza o meno di sintomi riferibili a Bluetongue;
- sottoporre a visita clinica tutti gli animali presenti in azienda e rilevare la temperatura
corporea a tutti gli animali sospetti;
- sottoporre ad esame anatomo-patologico gli animali morti o gli animali abbattuti in
stato preagonico.
2.1.1.4 INFONDATEZZA
DEL SOSPETTO
Quando con la visita clinica e gli eventuali esami anatomo-patologici sia possibile
escludere la presenza di Febbre catarrale degli ovini e di qualsiasi malattia denunciabile
secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l’allevamento senza
applicare alcuna misura di restrizione.
2.1.1.5 FONDATEZZA
DEL SOSPETTO
Quando i sintomi osservati o l’esame anatomo-patologico evidenziano segni riferibili a
Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale
dell’IZS competente per territorio, procede a :
i. prelevare i campioni di siero e di sangue con EDTA dagli animali con sintomatologia
clinica e i campioni di organi dagli animali morti o abbattuti perché in stato
preagonico. Il tipo di campione, le modalità di conservazione e di invio dei campioni
sono specificate al punto 2.5;
ii. se giudicato necessario dal CESME o dall’Osservatorio epidemiologico regionale
territorialmente competente, in collaborazione con il referente per l’entomologia
dell’IZS competente per territorio, posizionare nell’allevamento una trappola per gli
insetti vettori ed effettuare le catture per due notti consecutive;
iii. porre l'azienda sotto sequestro cautelativo (Sezione 9) con il divieto di spostamento
degli animali all’interno dell’allevamento e di movimentazione degli animali delle
specie recettive da e per l’allevamento, tenendo conto del ruolo dei vettori;
iv. effettuare il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie,
del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti avendo cura di
raccogliere le informazioni richieste dalla Scheda SBT01 (vedi Sezione 8);
v. predisporre l’aggiornamento settimanale del censimento per tutto il periodo del
sospetto ed effettuare visite cliniche settimanali per tutto il periodo di sospetto ed
eventualmente di focolaio attivo registrando le informazioni nelle Schede SBT02 e
SBT03 (vedi Sezione 8);
vi. effettuare un’attenta indagine epidemiologica secondo lo schema riportato sulla
Scheda di indagine epidemiologica (vedi Sezione 8) inviandone copia all’Unità di
Crisi Regionale ed al CESME;
vii. rintracciare e registrare le informazioni relative agli animali introdotti e usciti nei 3
mesi precedenti al sospetto;
viii. censire i luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono
contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
ix. disporre l’isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora
esistano i mezzi necessari per l’applicazione di tale misura;
x. disporre, se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli
animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all’interno e nei
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dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente
propizi all’insediamento di colonie di culicidi;
xi. disporre la distruzione, l’eliminazione, l’incenerimento o il sotterramento delle
carcasse degli animali morti nell’azienda secondo le modalità previste in Sezione 5;
xii. porre sotto sequestro l’allevamento e comunicare il sospetto /insorgenza di malattia
all’Autorità competente;
xiii. denunciare il sospetto/insorgenza di malattia al Responsabile del Servizio
Veterinario della AUSL competente per territorio che provvederà a comunicare via
fax il sospetto di malattia infettiva alla DGSAFV (06-59946185) ed al competente
Servizio Veterinario della Regione; inviare contestualmente via fax la scheda SBT01
(vedi Sezione 8) all’IZS competente o ai Servizi autorizzati di alimentare il SI.
Tutti i campioni inviati all’IZS competente per territorio o al CESME devono essere
accompagnati dalla scheda SBT05 (Sezione 8), nel caso di sangue e organi, e dalla scheda
SBT06 (Sezione 8) nel caso di insetti. Ciascuna scheda deve essere completa di tutte le
informazioni richieste.
2.1.2 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA SU ANIMALI SENTINELLA
O NEL CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA NEL CORSO DELLA
SORVEGLIANZA IN AREA A
In caso di positività sierologica al test ELISA, l’IZS competente per territorio informa il
Servizio Veterinario dell’AUSL ed invia il campione o i campioni di siero al CESME per la
conferma. Il servizio veterinario dell’AUSL competente per territorio provvede a:
- prelevare un campione di siero e uno di sangue con EDTA da ciascun animale sentinella
(o da un campione rappresentativo dell’allevamento in area A facendo riferimento alla
tabella 1); le modalità di conservazione e di invio dei campioni sono specificate al punto
2.5.
- compilare la Scheda SBT05, barrando la casella «motivo 2 - a seguito di precedente
positività nell’azienda», come motivo di prelievo del campione;
- inviare al più presto i campioni con le relative schede al CESME.
2.1.3 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ VIROLOGICA SU INSETTI VETTORI
In caso di positività virologica alla PCR o di isolamento del virus della Febbre catarrale
degli ovini da insetti vettori, il CESME comunica la positività alla DGSAFV, all’ente
competente che ha prelevato i campioni ed al Servizio Veterinario Regionale. La positività
virologica è in questo caso considerata conferma della circolazione virale (vedi punto 2.2.2)
e viene inserita direttamente nel SI.
2.2 CONFERMA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE
La conferma di circolazione virale può avvenire in seguito a:
conferma della presenza della malattia;
conferma della presenza dell’infezione durante le attività di sorveglianza sierologica ed
entomologica .
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2.2.1 CONFERMA DELLA PRESENZA DELLA MALATTIA
In un territorio indenne da infezione la presenza del virus viene confermata sulla base
degli esiti degli esami di laboratorio (sierologici e virologici). In caso di epidemia,
l’autorità competente può anche confermare la presenza in base a risultati clinici o
epidemiologici.
2.2.2 CONFERMA DELLA PRESENZA DELL’INFEZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA
Durante le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica la presenza dell’infezione
è confermata quando:
campioni di siero o di sangue di uno o più animali sentinella (o nel corso della
sorveglianza in area A) risultati positivi all’ELISA sono confermati in SN o PCR o
isolamento virale dal CESME;
è stata evidenziata la positività virologica su insetti vettori.
2.3 REVOCA DEL SOSPETTO
Quando gli esami sierologici e virologici escludono la presenza del virus della Febbre
catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale revoca i provvedimenti di cui al punto 2.1.1.5,
lettere iii), e ix). Provvede inoltre a comunicare la revoca del sospetto al Ministero della
Salute, al Servizio Veterinario Regionale ed all’IZS competente o ai Servizi autorizzati ad
alimentare il SI.
2.4 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE E DELLA ZONA DI
SORVEGLIANZA
Quando la presenza della malattia o dell’infezione è confermata ufficialmente, il Ministero
della salute definisce la zona di protezione e la zona di sorveglianza (vedi Sezione 3).
2.5. CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO
2.5.1 CAMPIONI DA PRELEVARE IN CASO DI SOSPETTO FOCOLAIO
Devono essere prelevati i seguenti campioni:
a. siero di sangue
b. sangue intero
c. milza, linfonodi meseraici, midollo osseo
d. carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati
e. insetti
2.5.2 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INVIO DI CAMPIONI
Siero di sangue: i campioni devono essere separati dal coagulo, essere raccolti in provette
sterili di plastica o di altro materiale infrangibile ed identificati singolarmente. Quantità
minima da inviare: 4 ml. I campioni devono essere conservati a 4°C.
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Sangue intero: I campioni devono essere prelevati con EDTA da animali con sintomi di
malattia o in ipertermia e identificati individualmente. Quantità minima da inviare: 6
ml. I campioni devono essere conservati a 4° C (NON VANNO CONGELATI!)
Milza, linfonodi meseraici, midollo osseo: la milza e i linfonodi devono essere prelevati
da animali morti o abbattuti perché in fase preagonica. Il midollo osseo può essere
prelevato in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione. I campioni devono essere
inviati in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8° C all’IZS competente
per territorio che procederà all’immediato invio al CESME. I campioni inviati oltre le 48
ore devono essere conservati a – 80°C
Carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati: quando non è
possibile effettuare in campo l’esame necroscopico o il prelievo di organi le carcasse sono
trasportate in sacchi di plastica ben chiusi o in contenitori a tenuta stagna, ad una
temperatura di 4°-8° C, all’IZS competente per territorio, che procederà alla raccolta dei
campioni e all’invio al CESME. I feti abortiti e le carcasse degli animali nati morti o
malformati devono pervenire all’IZS competente per il territorio entro 24 ore dall’aborto
o dal decesso e al CESME entro 48 ore dall’aborto o dal decesso e devono essere
conservati a 4°C. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80°C. In
entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo.
Insetti: i campioni devono essere raccolti in alcool etilico al 70% o , in caso di necessità di
isolamento virale, in PBS antibiotato e inviati entro 24 ore dal prelievo al CESME.
Tutti i campioni per gli esami di laboratorio devono pervenire al CESME entro 48 ore dal
prelievo e durante la spedizione va garantita la catena del freddo.
Quando risulti impossibile rispettare i tempi previsti il Servizio Veterinario Regionale,
sentito l’IZS di competenza, dispone che l’invio dei campioni al CESME avvenga a cura
del Servizio Veterinario delle AUSL.
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ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE............... 2
3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE – Autorità Centrale ................................... 2
3.1.1.1 Definizione della zona di sorveglianza e di protezione ............................................. 2
3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione............................................................................ 2
3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE – Autorità regionale .............................. 3
3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE – Servizi Veterinari Locali .......................... 3
3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE ........................................................................... 3
3.2.1 ATTIVITÀ NELL’ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE.......................... 3
3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO .............................................................................................. 4
3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA ..................................................................... 5
3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE.............................................................................. 5
3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA........................................................................ 5
Tabella 3.1 – Numero di bovini da esaminare per ciascuna azienda....................................... 6
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3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE
Quando la presenza della malattia o dell’infezione è confermata ufficialmente l’Autorità
centrale, i Servizi Veterinari territoriali ed il Servizio Veterinario Regionale, ciascuno per le
proprie competenze, adottano le misure di seguito indicate.
3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE – AUTORITÀ CENTRALE
Il Ministero della Salute definisce, con il supporto del CESME, le zone di protezione e di
sorveglianza, aggiorna la loro estensione sulla base delle attività di sorveglianza effettuate
sul territorio interessato e ne dà comunicazione all’Unione Europea. I criteri e le modalità
per stabilire la zona di sorveglianza e di protezione sono riportati al punto 3.1.1.1.
Il Ministero della Salute stabilisce nelle zone di sorveglianza e di protezione il divieto di
movimentazione degli animali appartenenti alle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed
embrioni verso la restante parte del territorio nazionale, verso gli altri Stati membri
dell’Unione Europea nonché verso i Paesi terzi. Sulla base del livello di rischio di
diffusione del virus nel territorio dove è stata confermata la circolazione virale, il divieto di
movimentazione può interessare più territori provinciali, un solo territorio provinciale o
parte di esso.
Il Ministero della Salute definisce le condizioni per eventuali deroghe al divieto di
movimentazione e le diffonde attraverso specifiche disposizioni.
Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus nel territorio, il Ministero della Salute
stabilisce inoltre i territori provinciali o comunali ove è fatto obbligo di vaccinazione.
3.1.1.1 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE
La Zona di Sorveglianza (ZS) comprende di norma tutto il territorio della provincia
dove si è verificata la circolazione virale. Sulla base del livello di rischio di diffusione del
virus, la zona di sorveglianza può interessare più territori provinciali, un solo territorio
provinciale o parte di esso. La ZS è definita periodicamente dall’Autorità centrale con
Ordinanza ministeriale.
La Zona di Protezione (ZP) si estende di norma per un raggio di 20 km intorno
all’azienda dove è stata evidenziata circolazione virale.
3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione
La zona comprende
se sono disponibili le coordinate geografiche dell’azienda con infezione in atto, il
territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km
attorno all’azienda con infezione in atto;
se non sono disponibili le coordinate geografiche dell’azienda con infezione in
atto, il territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km
attorno ai confini del Comune dove insiste l’azienda con infezione in atto.
I confini della zona di protezione possono essere modificati in seguito alla
disponibilità di ulteriori informazioni, quali:
acquisizione delle coordinate geografiche delle aziende infette;
acquisizione delle informazioni relative allo stato sanitario dei territori circostanti
l’azienda infetta ed all’estensione della circolazione virale;
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acquisizione di informazioni meteorologiche od entomologiche;
livello di copertura vaccinale delle popolazioni interessate;
ulteriori informazioni raccolte mediante indagini ad hoc.
I confini della zona di protezione infine possono essere ridotti quando la
circolazione virale è evidenziata in un’area a rischio meno elevato. La riduzione
della zona di protezione in questo caso dipende dal livello e dai risultati della
sorveglianza sierologica effettuata sul territorio negli ultimi 60 giorni.
L’elenco dei Comuni inclusi nella zona di protezione è pubblicato settimanalmente
sul sito www.izs.it/emergenze/bluetongue, salvo specifiche richieste od esigenze
che ne impongano una pubblicazione immediata.
3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE – AUTORITÀ REGIONALE
L’Autorità Regionale competente, anche tramite il Servizio veterinario regionale, provvede
a:
a. convocare l’Unità di Crisi Regionale
b. disporre ed aggiornare, se previsto, le zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
secondo le indicazioni del Ministero della Salute
c. diffondere le norme e le disposizioni stabilite dal Ministero della Salute e dell’Unione
Europea
d. disporre, coordinare e verificare le attività previste sul territorio di propria
competenza
e. assicurare l’invio dei dati e delle informazioni al sistema informativo nazionale (SI) e
la loro diffusione a livello regionale
f. organizzare corsi di formazione ed addestramento per il personale dei Servizi
Veterinari e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in collaborazione con la
DGSAFV ed il CESME.
3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE – SERVIZI VETERINARI LOCALI
Quando è confermata la presenza di sintomatologia clinica riferibili a Febbre catarrale
degli ovini il Servizio Veterinario Locale notifica la conferma via fax alla Direzione
Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (06-59946185), al Servizio
Veterinario della Regione, al Sindaco (o ai Sindaci) e al CESME. Di concerto con le
autorità competenti e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competenti per il territorio,
attua tutte le misure previste ai successivi punti 3.2 e 3.3 per:
documentare il decorso della malattia nell’ambito dell’allevamento e del territorio
sede di focolaio
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione sul territorio
stabilire l’ampiezza della diffusione dell’infezione sul territorio
3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE
3.2.1 ATTIVITÀ NELL’ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE
Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio procede a:
a. Posizionare nell’allevamento (se giudicato necessario dal CESME o dall’Osservatorio
epidemiologico regionale territorialmente competente e se non già posizionata al
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momento del sospetto) una trappola per gli insetti vettori in collaborazione con il
referente in materia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio
ed effettuare le catture per due notti consecutive. La prima cattura dovrà essere
effettuata entro 24 ore dalla comunicazione dell’avvenuta conferma di positività.
Inviare le catture e le relative schede SBT06 (Sezione 8) debitamente compilate al
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche – per il tramite dell’Istituto
Zooprofilattico sperimentale competente per territorio – entro 24 ore dalla cattura stessa.
b. effettuare - se non già effettuata al momento del sospetto - entro 48 ore dalla conferma
ad una approfondita indagine epidemiologica (Sezione 8), in collaborazione con
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed inviare
immediatamente copia della scheda all’Unità di crisi Regionale e al CESME;
c. In caso di presenza di malattia,
c.1. qualora sussistano particolari condizioni epidemiologiche o motivi di benessere
animale e sentiti la DGSAFV ed il CESME, abbattere tutti gli animali malati o
infetti o parte di essi e contestualmente prelevare, ove richiesto dall’IZS
competente per territorio o dal CESME, i campioni per il laboratorio (Sezione 2)
c.2. effettuare una visita clinica settimanale, con esame clinico degli animali presenti
e, ove praticabile e/o richiesto, esame autoptico dei morti e registrare i dati e le
informazioni delle visite cliniche nelle schede SBT02 ed SBT03 (Sezione 8). La
scheda SBT02 e la scheda SBT03 devono essere inviata all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di
alimentare il Sistema informativo Nazionale tramite apposito software
disponibile on-line sul sito www.izs.it.
c.3. Verificare l’aggiornamento del registro di stalla con la registrazione di tutti gli
animali nati o morti nel periodo.
3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità
competenti, procede a:
a. effettuare il censimento, ove non esistente ai sensi del DPR 317/96, di tutte le aziende
con animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini nel raggio di 20 km dall’azienda
nella quale è stata confermata circolazione virale e rilevare le coordinate geografiche
relative all’ubicazione di ciascun allevamento;
nelle aree A e B (vedi sezione 7)
b. effettuare visite cliniche periodiche per almeno 15 giorni in tutti gli allevamenti ovicaprini nel raggio di
b.1. almeno 20 km dall'azienda o dalle aziende dove è stata confermata la presenza
della malattia
b.2. almeno 4 km dall’azienda con sieroconversione o con PCR positiva sugli insetti.
In ciascuna azienda ovi-caprina dovranno essere effettuate almeno 2 visite a non
meno di 7 giorni l’una dall’altra.
Le visite cliniche effettuate dovranno essere registrate nella scheda SBT03 (Sezione 8)
barrando, nella colonna motivo della visita, la casella relativa alla dicitura
"Monitoraggio zone a rischio". I dati contenuti nelle schede SBT03 devono alimentare
almeno settimanalmente il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito
www.izs.it.
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Qualora le visite cliniche non evidenzino presenza di sintomatologia clinica, entro il
30° giorno dovrà essere effettuato
• il prelievo di sangue da un campione di animali non vaccinati in tutti gli
allevamenti bovini nel raggio di almeno 4 Km dall'azienda dove si è riscontrata la
positività. In caso di prelievo su animali vaccinati in passato o provenienti da
zone dove in passato si sia verificata circolazione virale, il campione di sangue
dovrà essere prelevato utilizzando una provetta con anticoagulante (EDTA). Il
numero di campioni da effettuare per ciascuna azienda è riportato in Tabella 3.1. I
prelievi di sangue dovranno essere scortati dalla scheda SBT05, barrando la
casella «motivo 5- sorveglianza a campione nelle aree dove è presente la malattia
o confinanti», come motivo di prelievo del campione;
• in territori precedentemente indenni, il rintraccio di tutte le uscite di animali delle
specie recettive dal territorio di propria competenza (vedi Sezione 4)
c. vaccinare gli animali delle specie recettive, secondo quanto stabilito dalla
DGSAFV, in accordo con il Comitato Veterinario Permanente dell’Unione
Europea.
3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA
Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità
competenti, procede a verificare e controllare l’ottemperanza alle disposizioni di
restrizione della movimentazione stabilite dal Ministero della Salute.
3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE
Quando sul territorio le attività previste nel piano di sorveglianza sierologica (vedi Sezione
7) sono svolte regolarmente, la ZP viene revocata dopo 60 giorni dall’ultima evidenza di
circolazione virale nel territorio interessato.
Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul
territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.
Il CESME settimanalmente aggiorna l’elenco dei territori con infezione in atto (ZP) e esclude
dall’elenco i Comuni per i quali siano trascorsi 60 giorni dall’evidenza di circolazione virale.
Tale elenco è disponibile al sito http://www.izs.it.
3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA
La ZS viene revocata dal Ministero della Salute su parere favorevole del SCOFCAH dell’UE.
Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AULS competenti sul
territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI
SORVEGLIANZA
Sezione n. 3
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 6 di 6
TABELLA 3.1 – NUMERO DI BOVINI DA ESAMINARE PER CIASCUNA AZIENDA.
Numero bovini
presenti in azienda
fino a 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
da 21 a 23
da 24 a 29
da 30 a 34
da 35 a 39
da 40 a 44
da 45 a 49
da 50 a 59
da 60 a 79
da 80 a 99
da 100 a 129
da 130 a 199
>=200
Numero capi da esaminare
tutti
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
Sezione n. 4
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 1 di 7
RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI
PROTEZIONE
4.1 RINTRACCIO DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE USCITI DA
TERRITORI INFETTI................................................................................................... 2
4.1.1 CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DI DESTINAZIONE .............................. 2
4.1.2 ESITO DEI CONTROLLI E MISURE DA ADOTTARE ....................................... 4
Tabella 4.1 - Numero di capi da esaminare per ciascuna partita* di animali
6
Tabella 4.2 - Numero di capi sui quali effettuare i rilievi termometrici per
ciascuna partita*
7
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
Sezione n. 4
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 2 di 7
4.1 RINTRACCIO DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE USCITI DA
TERRITORI INFETTI
Quando in un territorio precedentemente indenne dall’infezione / malattia viene dimostrata
circolazione virale (nuova zona di protezione), i Servizi Veterinari procedono al rintraccio
degli animali delle specie recettive usciti dal territorio infetto ed inviati verso territori
indenni.
Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente sul territorio dichiarato ZP deve
comunicare al CESME, alla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, ai
Servizi Veterinari regionali di destino ed ai Servizi Veterinari delle Aziende USL di destino,
entro una settimana dalla dichiarazione della ZP, l’elenco degli animali delle specie recettive
usciti dalla ZP nei 60 giorni precedenti la rilevazione della circolazione virale e diretti verso
territori indenni o nei quali, comunque, non sia stata precedentemente rilevata la presenza
del sierotipo responsabile della dichiarazione di ZP nel territorio di provenienza.
L’intervallo di tempo per il quale effettuare il rintraccio degli animali usciti può essere esteso
oltre i 60 giorni dal rilievo della circolazione virale, qualora altre informazioni
epidemiologiche indichino una probabile introduzione del virus in periodi antecedenti.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la scheda SBT07 (Sezione 8) o,
comunque, riportando almeno tutte le informazioni contenute nella scheda SBT07.
In seguito alla comunicazione delle AUSL di partenza, il Servizio Veterinario della AUSL di
arrivo procede al rintraccio ed al controllo degli animali delle specie recettive provenienti da
ZP o, comunque, dai territori dove sia stata confermata la presenza della circolazione virale e
pone sotto sequestro l’allevamento fino all’esito dei controlli.
Se gli animali rintracciati sono stati ulteriormente movimentati verso territori di altre AUSL o
di altre Regioni, il Servizio Veterinario della AUSL trasmette l’elenco degli animali al
Servizio Veterinario competente che a sua volta procede al rintraccio.
4.1.1 CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DI DESTINAZIONE
Il Servizio Veterinario pone sotto sequestro tutte le aziende dove siano stati introdotti
animali provenienti dalla nuova Zona di protezione in attesa degli esiti dei controlli
previsti. I controlli vengono effettuati, salvo situazioni epidemiologiche particolari da
valutare con il Ministero della Salute ed il CESME, secondo le modalità di seguito indicate:
a.
Quando gli animali rintracciati provengono da un territorio sottoposto ad obbligo di
vaccinazione, il Servizio Veterinario locale verifica per ogni singolo animale la data di
vaccinazione ed il sierotipo / sierotipi contro cui l’animale è stato vaccinato. I controlli
e le misure da applicare sono di seguito indicate:
a.1. Animali vaccinati
a.1.1. quando tutti gli animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 30 giorni
con un vaccino vivo-attenuato o da più di 15 giorni con un vaccino
inattivato, e da meno di 12 mesi nei confronti del sierotipo virale che ha
determinato l’istituzione della ZP, il Servizio Veterinario non procede ad
ulteriori controlli e liberalizza l’azienda.
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
Sezione n. 4
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 3 di 7
a.1.2. quando uno o più animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 12 mesi e
nell’allevamento di destinazione sono presenti animali non vaccinati, il
Servizio Veterinario procede a:
- in caso di allevamento ovi-caprino o misto, effettuare la visita clinica su
tutti i capi ovi caprini introdotti e di quelli presenti in azienda. La visita
clinica comprende il rilievo termometrico su un campione degli animali
introdotti; il numero minimo di capi su cui effettuare il rilievo per
ciascuna partita è riportato in Tabella 4.2. L’esito della visita clinica è
riportato nella scheda SBT03, compilata secondo le istruzioni ad essa
allegate (Sezione 8) e deve essere inviata all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di
alimentare il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito
www.izs.it;
- effettuare un prelievo di siero di sangue su di un campione di animali
non vaccinati presenti in azienda (vedi Tabella 4.1), escludendo quelli
rintracciati e, se nati da madri vaccinate, quelli di età inferiore alle 4
settimane;
- inviare i campioni all’IZS competente per territorio accompagnati dalla
scheda SBT05 compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8).
L’IZS sottopone all’ELISA tutti i campioni e comunica i risultati, nel più
breve tempo possibile, al Servizio Veterinario. In caso di positività di uno
o più animali invia il campione al CESME per la conferma in
Sieroneutralizzazione.
a.1.3. Quando uno o più animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 6 mesi e
nell’allevamento di destinazione sono presenti solo animali vaccinati e,
animali inferiori alle 4 settimane di età figli di madri vaccinate, il Servizio
Veterinario mantiene il sequestro dell’allevamento per almeno due cicli di
controllo sugli animali sentinella presenti sul territorio incluso in un raggio
di 20 Km dall’allevamento. Se non viene rilevata alcuna sieroconversione
degli animali sentinella, il Servizio Veterinario liberalizza l’azienda.
a.2. Animali non vaccinati
a.2.1. Quando gli animali rintracciati non sono stati vaccinati o comunque non
sono stati vaccinati nei confronti del sierotipo virale che ha determinato
l’istituzione della nuova Zona di protezione, il Servizio Veterinario procede
a:
- in caso di allevamento ovi-caprino o misto, effettuare la visita clinica su
tutti i capi ovi-caprini introdotti e di quelli presenti in azienda. La visita
clinica comprende il rilievo termometrico su un campione degli animali
introdotti; il numero minimo di capi su cui effettuare il rilievo per
ciascuna partita è riportato in Tabella 4.2. L’esito della visita clinica è
riportato nella scheda SBT03, compilata secondo le istruzioni ad essa
allegate (Sezione 8) e deve essere inviata all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di
alimentare il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito
www.izs.it;
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Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
-
-
b.
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Pag. 4 di 7
effettuare il prelievo di sangue su di un campione degli animali
rintracciati rispettando il numero minimo di capi da esaminare per
ciascuna partita riportato in Tabella 4.1;
inviare i campioni all’IZS competente per territorio accompagnati dalla
scheda SBT05 compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8).
L’IZS sottopone all’ELISA tutti i campioni e comunica i risultati, nel più
breve tempo possibile, al Servizio Veterinario. In caso di positività di uno
o più animali invia il campione al CESME per la conferma in
Sieroneutralizzazione.
Quando gli animali rintracciati provengono da un territorio non sottoposto ad obbligo
di vaccinazione, il Servizio Veterinario locale procede come indicato al precedente
punto a.2.
4.1.2 ESITO DEI CONTROLLI E MISURE DA ADOTTARE
Gli esami di laboratorio prevedono l’esecuzione dell’ELISA e, in caso di positività, la
Sieroneutralizzazione. Per « esito negativo » si intende:
•
negatività alla prova ELISA, per gli animali non vaccinati
•
negatività alla Sieroneutralizzazione nei confronti dei sierotipi virali verso i quali
l’animale non è stato vaccinato, per gli animali vaccinati.
Quando tutti i controlli previsti ai punti a.1.2 e a.2.1 danno esito negativo su tutti gli
animali e, quando previste, le visite cliniche danno esito favorevole, il Servizio Veterinario
liberalizza l’azienda.
Quando i controlli previsti al punto a.1.2 e a.2.1 danno esito positivo su uno o più animali,
il Servizio Veterinario mantiene il sequestro nelle aziende ed effettua i seguenti ulteriori
controlli:
•
nel caso in cui la positività sierologica sia stata riscontrata su animali non vaccinati
conviventi con quelli rintracciati (vedi punto a.1.2.), il Servizio Veterinario abbatte gli
animali che hanno dato esito positivo e contestualmente effettua sugli animali abbattuti
un prelievo di sangue con EDTA per PCR ed un prelievo di sangue per esami
sierologici su tutti gli altri animali presenti in allevamento; trascorsi 20 giorni
dall’abbattimento dei capi positivi, effettua un secondo controllo sierologico su tutti gli
animali ed effettua, secondo un piano di campionamento che verrà definito con la
DGSAFV ed il CESME, il controllo delle aziende ovi-caprine e bovine presenti in un
raggio di 4 km. In caso di esito favorevole di tutti i controlli (sugli animali dell’azienda
e nel raggio di 4 km), liberalizza l’azienda; in caso di esito sfavorevole (aumento
significativo dei titoli anticorpali negli animali dell’azienda rintracciata oppure esito
sfavorevole dei controlli nel raggio di 4 km), dichiara il focolaio;
•
nel caso in cui la positività sia stata riscontrata su animali rintracciati non vaccinati
(vedi punto a.2.1.), il Servizio Veterinario abbatte gli animali che hanno dato esito
positivo e contestualmente effettua sugli animali abbattuti un prelievo di sangue con
EDTA per PCR ed un prelievo di sangue per esami sierologici su tutti gli altri animali
presenti in allevamento; trascorsi 20 giorni dall’abbattimento dei capi positivi, effettua
un secondo controllo sierologico su tutti gli animali. In caso di aumento significativo
dei titoli anticorpali dichiara il focolaio; in caso di esito favorevole liberalizza l’azienda.
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Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
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In deroga all’abbattimento e distruzione degli animali positivi di cui ai trattini precedenti,
il Ministero della Salute, su richiesta del Servizio Veterinario Regionale competente, e
sentito il parere del CESME, può concedere il nulla osta alla loro macellazione, qualora le
condizioni epidemiologiche lo consentano e ponendo in atto tutte le misure ritenute utili
ad evitare che gli animali in oggetto diffondano l’infezione tramite il loro spostamento
dall’azienda verso il mattatoio.
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Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
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Tabella 4.1 - Numero di capi da esaminare per ciascuna partita* di animali
Numero animali della
partita
fino a 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
da 21 a 23
da 24 a 29
da 30 a 34
da 35 a 39
da 40 a 44
da 45 a 49
da 50 a 59
da 60 a 79
da 80 a 99
da 100 a 129
da 130 a 199
>=200
Numero capi da
esaminare
tutti
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*Partita: gruppo di animali che provengono dallo stesso allevamento e che sono certificati nello stesso modello 4
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Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA
DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
Sezione n. 4
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Pag. 7 di 7
Tabella 4.2 - Numero di capi sui quali effettuare i rilievi termometrici per ciascuna partita*
Numero animali della
partita
fino a 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
da 21 a 23
da 24 a 29
da 30 a 34
da 35 a 39
da 40 a 44
da 45 a 49
da 50 a 59
da 60 a 79
da 80 a 99
da 100 a 129
da 130 a 199
>=200
Numero capi sui quali
effettuare il rilievo
termometrico
tutti
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*Partita: gruppo di animali che provengono dallo stesso allevamento e che sono certificati nello stesso modello 4
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Titolo della sezione : ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
Sezione n. 5
Rev. n. 0, settembre 2003
Pag. 1 di 13
ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
5.1 VALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO.............................................. 2
5.2 PROCEDURE DI ABBATTIMENTO ....................................................................................... 3
5.2.1 METODI AMMESSI ........................................................................................................... 3
5.2.1.1 Stordimento ................................................................................................................................ 3
5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo................................................................................................. 4
5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione) ............................................................................. 4
5.2.1.1.3 Elettronarcosi ...................................................................................................................... 4
5.2.1.2 Abbattimento.............................................................................................................................. 4
5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero...................................................................................... 4
5.2.1.2.2 Elettrocuzione ..................................................................................................................... 5
5.2.1.2.3 Altri metodi ammessi ........................................................................................................ 5
5.2.2 PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO DI MORTE ............................................................. 5
5.3. DISTRUZIONE DELLE CARCASSE ...................................................................................... 6
5.3.1 DISTRUZIONE PER INFOSSAMENTO.......................................................................... 6
5.3.1.1 Infossamento in terreni naturalmente impermeabili senza il recupero di percolati......... 6
5.3.1.2 Infossamento in terreno "sufficientemente" impermeabile con raccolta di percolato ...... 6
5.3.1.3 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno con raccolta di
percolato....................................................................................................................................... 7
5.3.1.4 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno senza raccolta di
percolati........................................................................................................................................ 7
5.3.2 DISTRUZIONE PER CREMAZIONE .............................................................................. 8
5.3.2.1 Incenerimento............................................................................................................................. 8
5.3.2.1.1 Metodo 1.............................................................................................................................. 8
5.3.2.1.2 Metodo 2.............................................................................................................................. 9
5.3.2.1.3 Metodo 3.............................................................................................................................. 9
5.3.2.1.4 Metodo 4.............................................................................................................................. 9
5.3.2.1.5 Metodo 5............................................................................................................................ 10
5.3.2.2 Incenerimento su pira.............................................................................................................. 10
5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento ................................................................................... 10
5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento............................................................................................ 11
5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili................................................................................................ 12
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Titolo della sezione : ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
Sezione n. 5
Rev. n. 0, settembre 2003
Pag. 2 di 13
5.1 VALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO
La stima del valore degli animali distrutti, deve essere effettuata salvaguardando gli
interessi del proprietario dell’azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno. Il
valore attribuito agli animali distrutti, deve essere quello di mercato; per garantire gli
interessi delle parti le stime devono essere fatte da personale esperto.
Non appena confermata la presenza della malattia i periti devono essere convocati, per la
valutazione dell’indennizzo e il rapido abbattimento degli animali. Gli animali non possono
essere abbattuti fin quando non sono stati redatti i documenti di stima.
Il Sindaco emette l’ordinanza di abbattimento e di distruzione degli animali informando il
Ministero della Salute e la Regione. Sempre il Sindaco con separato provvedimento stabilisce
l’ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario.
Per quanto riguarda gli animali, l’indennità viene calcolata sulla base del valore medio degli
animali della specie, utilizzati per le attività agricole, forestali, per il trasporto o per la
produzione di carne o di latte.
La classificazione per specie e per categoria degli animali, deve essere effettuata dal
veterinario pubblico ufficiale, assistito da un rappresentante segnalato dall’associazione
specifica che deve poi controfirmare il verbale.
In assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato
dal valore medio dei prezzi di mercato pubblicato dalla Camera di Commercio Industria
Artigiano e Agricoltura competente per territorio, sul bollettino della settimana in cui
vengono effettuati gli abbattimenti.
Nel caso in cui le categorie degli animali non risultassero contemplate nei bollettini citati, il
valore di mercato verrà stabilito da un’apposita commissione nominata dalla Regione che
sarà costituita da:
- Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Funzionario della carriera direttiva del Servizio Zootecnico dell’Assessorato
Regionale all’Agricoltura;
- Funzionario veterinario designato dall’Assessorato Regionale alla Sanità;
- Due rappresentanti dell’Associazione italiana allevatori;
- Funzionario della carriera direttiva Amministrativa dell’Assessorato Regionale alla
Sanità, con funzione di segretario.
La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti, deliberando a
maggioranza dei presenti. I deliberati della commissione vengono inviati al Sindaco del
Comune interessato per il calcolo dell’ammontare complessivo dell’indennità da
corrispondere gli aventi diritto.
Il Sindaco inoltra il provvedimento con la relativa documentazione alla Regione, che
provvede direttamente a liquidare agli aventi diritto.
L’indennità viene corrisposta sulla base della seguente documentazione:
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
1.
2.
3.
Sezione n. 5
Rev. n. 0, settembre 2003
Pag. 3 di 13
Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti d'infezione;
Attestato del Sindaco comprovante l’abbattimento e la distruzione degli animali;
Attestato del Sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali
abbattuti abbiano rispettato le norme stabilite: dall’art. 264 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di
Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell’8
Febbraio 1954, n. 320 e della legge 2 Giugno 1988, n. 218.
Qualora nei bollettini non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura
iscritti nei libri genealogici ufficiali, il loro valore di mercato viene determinato maggiorando
dell’80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri
genealogici, calcolato secondo i criteri sopraindicati.
Ai fini poi dell’applicazione delle maggiorazioni dell’indennità base di cui all’art. 2 della
Legge 2 Giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata anche:
4.
Dichiarazione rilasciata dall’Ufficio IVA competente per territorio, oppure,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali
abbattuti è un produttore agricolo, che non ha esercitato l’opzione di cui all’ultimo
comma dell’art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.
Tutti i documenti sono redatti in triplice copia. Ogni copia è autenticata da un funzionario
comunale delegato a norma degli artt. 14 e 15 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15. Gli originali
rimangono agli atti del Comune.
Per il pagamento di tali indennità, il Ministro del Tesoro assegna direttamente alle Regioni le
somme destinate al pagamento dell’indennità di abbattimento. Le Regioni provvederanno
direttamente, entro 60 giorni dall’abbattimento, a liquidare gli allevatori con le indennità ad
essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi
legali.
5.2 PROCEDURE DI ABBATTIMENTO
Le procedure da seguire nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, sono
quelle che consentono rapidità di azione .
5.2.1 METODI AMMESSI
I metodi attualmente approvati per lo stordimento e l’abbattimento degli animali (D.Lgs.
333/98) sono:
5.2.1.1 STORDIMENTO
Per lo stordimento bisogna impiegare uno dei metodi illustrati di seguito; lo stordimento
non deve essere utilizzato se non è possibile l’immediato dissanguamento degli animali.
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
Sezione n. 5
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Pag. 4 di 13
5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo
a. gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella
corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo dietro le
corna nello spazio tra le orecchie.
b. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le
corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve
essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione
della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;
c. quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che
il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario
lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;
d. un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto
a stordirlo.
5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione)
Questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento
meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia
posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata,
secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del
cranio.
5.2.1.1.3 Elettronarcosi
1. gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla
corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per
ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in
eccedenza o umidificare la pelle;
2. se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
a. essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed
impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima
prescritta non può essere trasmessa;
b. essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della
sua applicazione ad un determinato animale;
c. essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile
all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.
5.2.1.2 ABBATTIMENTO
Per l’abbattimento degli animali nel quadro della lotta contro la BT si può utilizzare
qualsiasi metodo di quelli sotto indicati a condizione che garantisca la morte certa.
Se tra gli animali da abbattere sono presenti dei capi aggressivi è conveniente
somministrare dei sedativi (Combelen ® 1cc\q.le\I.M., o similari).
5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero
Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e
segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati
all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che
vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e che vengano condotti in modo tale
da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
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5.2.1.2.2 Elettrocuzione
L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tale
metodo sempreché venga condotto in modo tale da risparmiare agli animali
eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili e che siano rispettate le disposizioni specifiche
di cui al punto 8.2.1.1.3.
5.2.1.2.3 Altri metodi ammessi
L'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento
degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:
a. vengano condotti in modo tale da risparmiare agli animali inutili eccitazioni,
dolori e sofferenze evitabili;
b. qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso
della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere
gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano
conoscenza;
c. nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché non ne venga
constatata la morte.
5.2.2 PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO DI MORTE
Quando è possibile il campo di morte deve essere localizzato sia vicino al ricovero degli
animali che in prossimità della fossa, in questo modo vengono rese più rapide le
operazioni di abbattimento e si evita lo spargimento di sangue. Per rendere più facili le
operazioni di pulizia e disinfezione, il campo di morte dovrebbe essere localizzato su
un’area cementata.
Devono essere predisposti dei camminamenti delimitati da rastrelliere di legno, che
servono a far confluire i capi in modo autonomo fino al campo di morte. I camminamenti
devono avere una larghezza di 80 cm e alla fine delle operazioni di abbattimento devono
essere distrutti.
Gli animali devono essere ammassati nel campo di morte e immobilizzati con mezzi di
contenzione adeguati.
Gli animali abbattuti vengono disposti nella fossa in monostrato, in questo modo si
distribuisce uniformemente il carico organico da distruggere e se ne facilita la
degradazione completa.
Per spostare le carcasse devono essere utilizzati automezzi dotati di gru a braccio, (portata
q.li 120/170 e sbraccio fino a 22 metri), si devono avere a disposizione delle catene sottili
dotate di anello finale a diametro maggiore che consente di effettuare uno scorsoio. Ogni
campo di morte dovrebbe essere dotato di autogru.
Nel caso in cui gli animali, dopo l’abbattimento debbano essere spostati, le carcasse
vengono caricate sui camion con l’autogru e durante il caricamento vengono cosparse con
il disinfettante.
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Gli animali abbattuti vengono disposti nella fossa previa apertura dell’addome, effettuata
per evitare problemi correlati con le fermentazioni intestinali che possono provocare lo
scoppio della carcassa.
Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per l’incenerimento,
devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente
scarrabili. Il veicolo deve essere scortato dalle Forze dell'Ordine su percorso
precedentemente e appositamente studiato.
5.3. DISTRUZIONE DELLE CARCASSE
5.3.1 DISTRUZIONE PER INFOSSAMENTO
L'infossamento è il metodo di distruzione da preferire; quando possibile dovrebbe essere
quello di prima scelta. L'escavazione della fossa di distruzione deve essere eseguita subito
dopo la conferma della diagnosi. L'area deve essere posizionata nell’ambito del territorio
con infezione in atto o in una zona chiusa che topograficamente viene ritenuta idonea,
possibilmente lontana dalla visione pubblica. La scelta della zona deve essere effettuata da
un tecnico competente (geologo), che mediante un'analisi della litostratigrafia del terreno,
consente di effettuare una scelta dell'area da utilizzare e del sistema più idoneo per la
distruzione degli animali abbattuti. Nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza
di cavi sotterranei, condutture di acqua e gas, fosse settiche e falde acquifere.
Dimensioni della fossa. La fossa deve essere profonda almeno 2,5-3 m. Per quanto riguarda
l'area del fondo, sono necessari 4 m2per ogni carcassa bovina o 5 carcasse ovi-caprine.
Quando le condizioni del terreno lo consentono e quando si hanno a disposizione
attrezzature adeguate, possono essere scavate fosse o trincee più profonde e più ampie, da
3,5 metri a 6 metri, a seconda delle condizioni del terreno, del tipo di scavo e
dell'attrezzatura disponibile. Per ogni metro in più di profondità, il numero di animali per
ogni 4 m2 di superficie può essere raddoppiato.
5.3.1.1 INFOSSAMENTO IN TERRENI NATURALMENTE IMPERMEABILI SENZA IL RECUPERO DI PERCOLATI
Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
- escavazione di una fossa profonda almeno 2 m, la cui superficie deve essere di
0.5-0.7 m2 per quintale di animale abbattuto, le carcasse devono essere disposte in
monostrato;
- formazione di un cassonetto perimetrale della larghezza e profondità di almeno 1
metro, utilizzando argilla di fondo scavo compressa, per evitare che le acque di
saturazione dei terreni circostanti entrino nella fossa;
- copertura delle carcasse con 2 m di terreno.
Le pareti della fossa e del fondo devono essere cosparse di calce viva. Fra le carcasse
degli animali si devono aggiungere disinfettanti denaturati, come creolina, al fine di
limitare nel tempo i possibili attacchi da Gasteropodi, lombrichi e animali predatori.
5.3.1.2 INFOSSAMENTO IN TERRENO "SUFFICIENTEMENTE" IMPERMEABILE CON RACCOLTA DI PERCOLATO
Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
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escavazione di una fossa profonda 2 m, la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m2
per quintale di animale abbattuto;
la base della fossa deve avere un’inclinazione con pendenza dell'1-2%;
realizzazione del cassonetto nell’intero perimetro della fossa sostituendo i terreni
sabbiosi con le argille di fondo scavo, in modo tale da evitare che le acque di
infiltrazione del terreno coltivato confluiscano nella fossa stessa;
posa sul fondo della fossa di uno strato di 15 cm di terreno sabbioso, prima della
deposizione delle carcasse, in modo da creare un drenaggio dei liquidi di
putrefazione verso il pozzetto di raccolta dei percolati;
realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo ubicato almeno un metro più in basso
del fondo della fossa, vengono alzati componenti anulari fino alla superficie. Il
pozzetto deve essere realizzato con tubi di cemento forati nella parte inferiore che
poggia in un «filtro inverso», costituito da ghiaia e sabbia, che consente di
raccogliere i percolati che vi confluiscono;
copertura delle carcasse con almeno 2 m di terreno in un unico strato;
protezione dell'intera fossa con un telo impermeabile che viene fissato al di fuori
del cassonetto di argilla, in modo da impedire l'ingresso nella fossa di acque
piovane.
Questo sistema prevede il recupero periodico dei percolati. Anche in questo caso
durante l’esecuzione dell’intervento, le pareti della fossa e il fondo vengono cosparsi
con calce, mentre sulle carcasse degli animali viene distribuita creolina per limitare
l’attacco di Gasteropodi, lombrichi e predatori.
5.3.1.3 INFOSSAMENTO
MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO CON RACCOLTA DI
PERCOLATO
Sostanzialmente lo schema è lo stesso del punto precedente, deve essere riportato del
terreno argilloso per conferire il necessario grado di impermeabilizzazione al fondo e
alle pareti della fossa. Per effettuare la metodica in esame che richiede tempi di
esecuzione piuttosto lunghi è necessario disporre di un adeguato numero di mezzi
speciali, di personale qualificato e della collaborazione di ditte esterne. Questa
metodica può essere utilizzata solo quando i capi abbattuti sono pochi.
5.3.1.4 INFOSSAMENTO MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO SENZA RACCOLTA DI
PERCOLATI
L’intervento si realizza secondo le seguenti modalità:
- sbancamento di una fossa di 2 metri e posa all'interno di un unico telo sintetico ad
impermeabilità garantita, i lembi devono rimanere all'esterno della fossa;
- all’interno del telo viene posato uno strato di 50 cm di terreno;
- disposizione delle carcasse in unico strato e copertura con 1 m di terreno naturale;
- chiusura dei lembi del telo impermeabile al di sopra del terreno e copertura dei
lembi con un ulteriore metro di terreno. In questo modo le carcasse risultano
avere una copertura di 2 m.
Questa metodica serve ad evitare che i liquidi di putrefazione possano fuoriuscire
dall'involucro e che le acque di infiltrazione vi possano entrare. Il telo deve essere
impermeabile e resistente. L’area viene recintata, è vietata l'edificazione, il pascolo, la
coltivazione e la raccolta di foraggi. Anche in questo caso quando viene preparata la
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fossa, le pareti e il fondo vengono cosparsi con abbondante calce e viene distribuita
creolina.
5.3.2 DISTRUZIONE PER CREMAZIONE
5.3.2.1 INCENERIMENTO
L’incenerimento può essere operato solo in apposite strutture autorizzate ai sensi del
Regolamento 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002, dove sono
presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione delle carcasse, muniti di postcombustori per l’incenerimento dei fumi di scarico ad una temperatura di 850°C per 2
secondi. Questi impianti devono possedere i seguenti requisiti:
- le vie di accesso devono essere pavimentate in cemento;
- il luogo dove viene effettuato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come le
platee di accesso ai trituratori o alle bocche del forno inceneritore, devono essere in
luoghi coperti e pavimentati con accesso che può essere chiuso;
- deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione all’entrata delle platee;
- deve essere presente un altro punto di disinfezione all’entrata dello stabilimento;
- le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori
degli allevamenti infetti;
- le normali attività dell’impianto vengono sospese per tutto il periodo necessario alla
distruzione delle carcasse.
Per trasportare le carcasse agli impianti di trasformazione, devono essere utilizzati
camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili. Non si devono mai
trasportare animali vivi.
In alternativa a questi impianti, possono essere utilizzati impianti di incenerimento a
bassa capacità purché:
a. se installato in un’azienda, sia utilizzato unicamente per l’eliminazione di
materiali provenienti da tale azienda;
b. rispetti gli altri requisiti indicati all’art. 12 del Reg. CE 1774/2002.
Per l’incenerimento delle carcasse si può usare uno dei seguenti metodi:
5.3.2.1.1 Metodo 1
Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni
siano superiori a 50 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea
attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50
millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le
sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza
di particelle più grandi di 50 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato
soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati
portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti
ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante
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vapore saturo (1); il procedimento termico può essere applicato quale trattamento
unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione.
3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.
5.3.2.1.2 Metodo 2
Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni
siano superiori a 150 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea
attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 150
millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le
sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza
di particelle più grandi di 150 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato
soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati
portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 125 minuti,
a più di 110 °C per almeno 120 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 50 minuti.
3. La trasformazione deve essere eseguita con un sistema discontinuo.
4. I sottoprodotti di origine animale devono essere cotti in modo tale che le condizioni
di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.
5.3.2.1.3 Metodo 3
Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni
siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea
attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30
millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le
sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza
di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato
soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati
portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 95 minuti, a
più di 110 °C per almeno 55 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 13 minuti.
3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.
4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le
condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.
5.3.2.1.4 Metodo 4
Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni
siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea
attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30
millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le
sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza
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di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato
soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere posti in un
recipiente in cui è stato aggiunto grasso e scaldati portando la temperatura al centro
della massa a più di 100 °C per almeno 16 minuti, a più di 110 °C per almeno 13
minuti, a più di 120 °C per almeno 8 minuti e infine a più di 130 °C per almeno 3
minuti.
3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.
4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le
condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.
5.3.2.1.5 Metodo 5
Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni
siano superiori a 20 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea
attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 20
millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le
sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza
di particelle più grandi di 20 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato
soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati sino a
coagulazione degli stessi e quindi pressati per eliminare grasso e acqua dal materiale
proteinico. Quest'ultimo deve poi essere scaldato portando la temperatura al centro
della massa a più di 80 °C per almeno 120 minuti e a più di 100 °C per almeno 60
minuti.
3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.
4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le
condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.
5.3.2.2 INCENERIMENTO SU PIRA
Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’infossamento (la falda acquifera è
superficiale, il terreno è roccioso, esistono vincoli territoriali), e risulti essere impossibile
procedere alla distruzione utilizzando impianti autorizzati, l’ultima scelta deve rimanere
quella dell’incenerimento su pira.
L’area idonea e le modalità più sicure per realizzarlo vengono identificate mediante
un’indagine geologica e con la determinazione della litostratigrafia del suolo.
Nelle vicinanze dell’area scelta per la cremazione deve essere disponibile un recinto dove
possono essere radunati gli animali.
5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento
L’area deve essere scelta con attenzione, deve essere un’area pianeggiante lontano
dalla pubblica visuale, deve essere facilmente raggiungibile con i mezzi pesanti. Si
deve essere lontani da edifici, pagliai, depositi di fieno e mangime, linee elettriche o
telefoniche, vie di pubblica comunicazione.
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Si deve evitare di preparare il fuoco sopra condutture sotterranee, soprattutto quelle
del gas. Devono essere valutate le principali direzioni del vento per evitare che i fumi
e gli odori sgradevoli della combustione si dirigano verso edifici pubblici o strade.
Nel contempo si deve anche considerare che il fuoco brucia meglio se è ben esposto al
vento dominante.
5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento
Le carcasse vengono depositate sopra una piattaforma costituita di materiale
infiammabile (legna, paglia, pneumatici, olio, carbone). Possono esserci delle
difficoltà nel reperire un quantitativo sufficiente di tale materiale. Il fuoco dovrà
essere controllato fino a quando le carcasse non sono completamente distrutte, in
modo tale da evitare la dispersione di materiale infetto da parte di animali selvatici e
di uccelli. Il fuoco deve essere custodito e risistemato periodicamente durante la sua
progressione, per fare questo può essere utile un piccolo bulldozer o un trattore
provvisto di pala.
Per ottenere la cremazione delle carcasse fino a totale incenerimento, devono essere
eseguite le seguenti fasi operative:
a. sbancamento ed escavazione di una fossa della profondità massima di 1 metro. In
questo modo non si intaccano gli strati bassi del terreno permeabile e, una volta
ripianato, è possibile coltivare e utilizzare anche le ceneri come nutrimento. Le
dimensioni della fossa sono in relazione al numero di animali da bruciare,
indicativamente sono necessari 0,5-0,7 m2 per ogni quintale di peso delle carcasse.
Le carcasse devono essere poste in monostrato, la sovrapposizione non
garantirebbe l’incenerimento completo, che è l’obiettivo primario dell’intervento
stesso;
b. il terreno sbancato deve essere utilizzato per creare un bordo perimetrale, che
serve sia per il contenimento del materiale che per creare una barriera tagliafuoco
a protezione della fiamma. Dopo l’incenerimento completo, il terreno che
costituisce gli argini viene utilizzato per la copertura delle ceneri ed il ripristino
del terreno agrario;
c. stesura di uno strato di almeno 5 cm di calce idrata sul fondo, che deve essere
umidificata e che serve per l’impermeabilizzazione del fondo. Ne viene
considerato un quantitativo di 25 Kg per m2.
La pira deve essere realizzata come segue:
- deve essere predisposta la base della fossa con la calce o la paglia. Viene posato
sul fondo della fossa uno strato di pneumatici, nel rapporto di 1 pneumatico da
autocarro o 3 da vettura per ogni 100 Kg di carcassa. I copertoni grossi vengono
disposti sul fondo della fossa, perché questi hanno il duplice scopo di sostenere i
materiali e nel contempo di lasciare spazi vuoti ed interstizi che fanno circolare
l'aria necessaria ad alimentare la combustione. La circolazione dell'aria viene
facilitata dalla realizzazione di apposite vie ricavate "tagliando" gli argini secondo
la direzione dei venti dominanti della zona. A tale scopo si interrompe la
continuità degli argini praticandovi alcuni tagli della lunghezza di qualche metro.
E’ opportuno disporre pneumatici anche all’interno delle sponde, in modo da
impedire un possibile contatto fra gli animali abbattuti ed il terreno, si limiterebbe
in questo modo il loro incenerimento;
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sopra lo strato gli pneumatici viene disposto del legname di dimensioni mediogrande. Ne devono essere utilizzati 20-30 Kg ogni 100 Kg di carcasse;
vengono abbattuti gli animali infetti e si depositano in monostrato sul letto
predisposto;
si ricopre con ulteriore strato di pneumatici per automobili, 2-3 per ogni 100 Kg
di carcassa;
si ricopre il tutto con paglia che, oltre ad impregnarsi del liquido combustibile,
con l’aggiunta di pochissima benzina innesca facilmente la fiamma a tutta la pira;
si irrora la pira con gasolio (8-12 l per 100 Kg di capi abbattuti). L'operazione di
spargimento del gasolio va cominciata quando sono terminate tutte le altre
operazioni e si accende il fuoco nelle massime condizioni di sicurezza quando
attorno al "cantiere" è stata fatta "pulizia". Tutto il gasolio necessario deve essere
sul posto e le operazioni di irrorazione debbono essere condotte velocemente, per
evitare che questi liquidi possano penetrare negli strati permeabili del terreno;
pochi litri di benzina (10-20 l) vanno distribuiti in una o più linee continue che,
attraversando tutta la pira, vi trasportano istantaneamente la fiamma. Questa
viene innescata in un punto della pira con un’asta di debita lunghezza ed uno
straccio imbevuto di benzina, poi acceso. Tale operazione va fatta con attenzione
avendo cura che non si formino sacche di vapore che possono provocare
situazioni di potenziale pericolo esplodendo all'atto dell'innesco.
Queste operazioni vengono compiute direttamente o con l’assistenza dei Vigili del
Fuoco, che in ogni caso è opportuno siano presenti con i loro mezzi antincendio.
I calcoli per la determinazione dei materiali da utilizzare per l’incenerimento delle
carcasse sono stati fatti per animali delle specie domestiche e sono stati rapportati al
bovino, in questo contesto sono stati estesi anche ad animali delle specie selvatiche.
Per il calcolo corretto del materiale combustibile da utilizzare si proceda come segue:
Rapporto fra animali domestici : (bovini equivalenti)
1 bovino adulto = 1 B.E.
5 ovini adulti
= 1 B.E.
ricondurre il numero degli animali al numero di B.E.
Rapporto fra animali selvatici: (bovini equivalenti)
2 cervi adulti
= 1 B.E.
5 camosci adulti = 1 B.E.
5 caprioli
= 1 B.E.
ricondurre il numero degli animali al numero di B.E.
5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili
Paglia o fieno: utilizzare 3 balle per carcassa bovina, le balle di paglia o di fieno che
sono contaminate possono essere utilizzate per la preparazione del fuoco.
Legname grossolano: utilizzare 3 travi (lunghezza 2,5 m con spessore di 0,1 m2 ) per
carcassa bovina. Le traversine dei binari o le travi dei ponteggi costituiscono
materiale ideale. Se vengono usati materiali di dimensioni inferiori, come steccati o
fascine, sono necessari quantitativi maggiori.
Pneumatici usati: 1 da autocarro o 3 da vettura per ogni 100 Kg di carcassa
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Legna in piccole pezzature: 25 Kg per carcassa bovina. Questo materiale può essere
recuperato fra quello da distruggere, cataste di legna, segatura ecc.
Carbone: se di buona qualità, sono necessari 250 Kg di carbone per carcassa bovina.
Qualora si tratti di animali giovani, ne basta meno.
Nel caso in cui capre o pecore vengano bruciati con i bovini, questi vanno posizionati
sopra le carcasse bovine, nel rapporto di 2 capi per ogni carcassa bovina senza
aggiungere ulteriore combustibile. Quando il numero di ovi-caprini è eccedente
questo rapporto, o nel caso in cui vengano bruciati da soli, si devono aggiungere 50
Kg di carbone per ogni carcassa.
Per effettuare un calcolo corretto del materiale da utilizzare si deve procedere come
segue:
Lunghezza della pira:
circa 1 metro per B.E.
Specifica del materiale per B.E.:
paglia
= 3 balle per B.E.
traversine grandi
= 3 per B.E.
legna minuta
= 25 Kg per B.E.
pneumatici usati
= 4 o 5 per B.E.
carbone
= 250 Kg per B.E.
olio combustibile
= circa 4 litri per B.E.
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Titolo della sezione : VACCINAZIONE
Sezione n. 6
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VACCINAZIONE
6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE....................................................... 2
6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE .................................................................................... 2
6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI ......................... 3
6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI................................. 3
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Titolo della sezione : VACCINAZIONE
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6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE
La vaccinazione contro la Febbre Catarrale degli ovini è resa obbligatoria dall’Ordinanza
Ministeriale del 11 maggio 2001 « Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro
la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) ».
Il Ministero della salute predispone annualmente il programma di vaccinazione che fissa i
criteri e le disposizioni relativamente alla campagna annuale di vaccinazione (vedi punto
6.2). Il programma viene emanato con Ordinanza Ministeriale e trasmesso a tutti i soggetti
interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS,
II.ZZ.SS.).
L'unità territoriale di vaccinazione è generalmente rappresentata dalla provincia, quando le
condizioni epidemiologiche lo giustifichino può essere ridotta a parte di un territorio
provinciale.
Quando la presenza del virus della Febbre catarrale degli ovini è dimostrata in un territorio
precedentemente indenne, il Ministero della Salute, sentito il parere del CESME, può
disporre la vaccinazione di emergenza delle specie recettive domestiche presenti sul
territorio anche al di fuori della campagna annuale. La vaccinazione può essere disposta
tenendo conto dei dati epidemiologici disponibili o su specifica richiesta della Regione
interessata o delle Regioni interessate.
Il Ministero della Salute comunica i territori da sottoporre a vaccinazione all’Unione
Europea che acquista direttamente il vaccino o ne autorizza l’acquisto.
6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE
Il programma di vaccinazione specifica i territori e le specie animali sottoposti ad obbligo di
vaccinazione, il tipo di vaccino da utilizzare per ciascun territorio, il periodo di inizio e fine
della campagna di vaccinazione.
In esso inoltre sono riportate:
•
le caratteristiche e le modalità di impiego del vaccino
•
le raccomandazioni per l’uso e gli schemi vaccinali
•
le modalità di identificazione degli animali suddivise per specie animale
•
le modalità di distribuzione del vaccino, comprensive della registrazione della sua
distribuzione e degli interventi vaccinali effettuati
•
le modalità di monitoraggio e di registrazione di eventuali effetti indesiderati
•
la sorveglianza entomologica e sierologica da effettuare nei territori sottoposti a
vaccinazione
Vengono descritte in dettaglio le parti del programma di vaccinazione che non sono soggette
a cambiamenti nelle diverse zone e campagne di vaccinazione, mentre per le altre si rimanda
ai programmi annuali.
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6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI
Le Regioni interessate richiedono formalmente al Ministero della Salute il numero di dosi
necessarie alla campagna di vaccinazione e la richiesta viene inviata per conoscenza al
CESME.
Il CESME, su incarico del Ministero della Salute, provvede ad ordinare, stoccare e
distribuire sul territorio nazionale il vaccino vivo attenuato o inattivato necessario.
Le Regioni indicano al CESME gli Enti del proprio territorio di competenza incaricati
dello stoccaggio e della distribuzione a livello locale.
Ciascun Ente che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il
vaccino dovrà:
• garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione
/utilizzazione
• tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda
SBT08 compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa (Sezione 8). Nel registro di
carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino (vivo attenuato o
inattivato) o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle
operazioni di vaccinazione.
I Servizi Veterinari locali assicurano che :
• la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel
programma di vaccinazione e nel rispetto della buona pratica veterinaria;
• gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati
utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa
(Sezione 8).
L’aggiornamento del SI con le informazioni relative gli interventi vaccinali effettuati, sarà
assicurato dai referenti incaricati dalla Regione di alimentare il Sistema informativo
Nazionale tramite apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it.
6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI
Il detentore deve segnalare al Servizio Veterinario locale competente per territorio aborti,
malformazioni fetali e nati-mortalità ed ogni altro effetto indesiderato attribuibile al
vaccino.
Il Servizio Veterinario locale, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico competente
per territorio, provvede a:
•
visitare l’allevamento, verificare gli effetti indesiderati segnalati ed effettuare sempre
un’accurata indagine epidemiologica. La scheda dell’indagine epidemiologica dovrà
essere inviata al CESME;
•
prelevare i campioni necessari per confermare o smentire eventuali effetti indesiderati.
I campioni sono inviati, accompagnati dalla scheda SBT10 (Sezione 8), all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che esamina i campioni per
escludere / confermare possibili eziologie batteriche o parassitarie. Quando il
sospetto che l’effetto indesiderato sia associato alla vaccinazione è fondato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, invia al CESME il materiale
necessario alla diagnosi eziologica accompagnato dalla scheda SBT10 (Sezione 8).
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Titolo della sezione : SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Sezione n. 7
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SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
7.1. PREMESSA.................................................................................................................... 2
7.2. NORMATIVA ............................................................................................................... 2
7.3. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA ........................................................... 2
7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale ................................................................. 3
7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella ............................................. 5
7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la sorveglian-za
nell’area A dove si decida di non utilizzare animali sentinella................................ 6
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Sezione n. 7
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7.1. PREMESSA
La presente sezione ha lo scopo di descrivere in modo generale il sistema di sorveglianza
della Bluetongue ed i suoi obiettivi. La descrizione è utile per chiarire il significato di alcune
attività previste nel presente manuale e che contribuiscono all’alimentazione del sistema di
sorveglianza. Per gli aspetti operativi di tali attività, si rimanda alle sezioni del manuale. Per
la descrizione dettagliata e gli aspetti operativi del sistema di sorveglianza nel suo complesso
si rimanda alla normativa specifica.
La lotta contro la Bluetongue si basa su un’intensa azione di sorveglianza e su misure di
profilassi diretta ed indiretta. Le misure di profilassi tendono a ridurre per quanto possibile
la circolazione del virus sul territorio, il sistema di sorveglianza tende ad acquisire i dati e le
informazioni utili per (a) dimostrare la presenza/assenza del virus nel territorio, (b) valutare
i fattori di rischio legati alla diffusione dei vettori e alla movimentazione degli animali, (c)
costituire un sistema di allarme precoce.
7.2. NORMATIVA
Il sistema di sorveglianza nazionale è disciplinato da specifici piani e da norme che il
Ministero della Salute, sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria e delle
conoscenze tecnico-scientifiche, emana, revisiona e trasmette a tutti i soggetti interessati
(Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS, II.ZZ.SS.).
I piani di sorveglianza e le principali disposizioni per la profilassi diretta ed indiretta sono
emanati come parte dell’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 « Misure urgenti di
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) ».
Il corpus normativo del sistema di sorveglianza nazionale è così costituito:
− Piano di sorveglianza sierologica per il virus della Febbre catarrale degli ovini nelle zone
di protezione e sorveglianza ed in zone a maggior rischio d’introduzione dell’infezione
(parte IV, allegato I dell’OM 11 maggio 2001);
− Piano di sorveglianza entomologica (parte II, allegato I dell’OM 11 maggio 2001).
Le misure di profilassi diretta ed indiretta sono regolamentate da:
− Programma di vaccinazione per la Febbre catarrale degli ovini (bluetongue) (parte III,
allegato I dell’OM 11 maggio 2001) ed eventuali successive modifiche comunicate con
nota dirigenziale o altra tipologia di norma;
− Disposizioni per lo spostamento degli animali (parte V, allegato I dell’OM 11 maggio
2001) ed eventuali successive modifiche comunicate con nota dirigenziale o altra
tipologia di norma;
− Disposizioni per la transumanza (parte VI, allegato I dell’OM 11 maggio 2001);
− Linee guida per il controllo della Febbre catarrale degli ovini nei centri genetici e di
fecondazione artificiale.
7.3. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA
Il sistema prevede l’individuazione e la registrazione del sospetto/conferma di
sintomatologia clinica (Sezione 2), l’utilizzo di una rete di animali sentinella e il
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monitoraggio dei vettori e della loro diffusione e la registrazione di tutta l’attività
diagnostica e dello stato di avanzamento delle attività di vaccinazione. Nell’ambito del
sistema vengono effettuati anche monitoraggi ad hoc quali ad esempio il controllo della
copertura immunitaria delle popolazioni vaccinate, specifici monitoraggi per consentire la
transumanza o per definire con maggiore precisione l’estensione delle zone di circolazione
virale.
7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale
Il territorio nazionale è stato suddiviso in tre aree geografiche (Figura 7.1) sulla base dello
stato sanitario del territorio e dei livelli di rischio di introduzione dell'infezione e di
circolazione del virus della BT:
-
AREA A (AREA A MINOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE)
AREA B (AREA A MAGGIOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE)
AREA C (AREA ENDEMICA).
L’area A ha come unità geografica minima di riferimento il territorio provinciale, mentre le
aree B e C sono suddivise in celle di 20 Km di lato. In queste zone le celle rappresentano
l’unità geografica di riferimento per le attività di sorveglianza permettendo interventi
capillari sia in funzione delle specificità geografiche ed ambientali che possono influenzare
l’andamento dell’infezione sia in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
Area A - AREA A MINOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE (AREA
INDENNE)
È l’area attualmente indenne dall’infezione, nella quale il sistema di sorveglianza ha come
scopo principale quello di rilevare precocemente qualsiasi ingresso del virus, al fine di porre
in atto tutte le misure possibili per limitarne la diffusione.
Unità geografica di riferimento alla quale si applicano le misure (attività di sorveglianza o
eventuali restrizioni, ecc): il territorio provinciale. Le province di piccole dimensioni
possono, su richiesta alle autorità competenti, costituire una unica unità geografica di
riferimento. In tal caso le misure si applicheranno al territorio delle province che costituiscono l’unità.
L'Area A (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Friuli Venezia Giulia;
Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di
Bolzano);
Veneto;
più alcune province della regione dell’Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia).
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Il numero di animali sentinella presenti in ogni provincia permette di rilevare nel periodo di
riferimento tra due controlli successivi un’incidenza di infezione di almeno il 2% con il 95%
di probabilità.
Area B - AREA A MAGGIOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE
È un'area “tampone” e rappresenta la zona strategicamente più importante per la salvaguardia delle aree più settentrionali attualmente indenni dall’infezione. È fondamentale
che in quest’area il livello di controllo e di sorveglianza sia il più elevato possibile al fine di
rilevare in tempi rapidi qualunque trasmissione del virus sul territorio.
Unità geografica di riferimento: celle di 400Km2.
In questa area, la superficie territoriale è suddivisa in celle di 20 Km di lato e comprende le
Regioni italiane al confine fra area indenne e area endemica.
L'Area B (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni:
Liguria;
Toscana;
Marche;
Umbria;
Lazio;
Abruzzo;
e le province di Rimini e Forlì-Cesena in Emilia Romagna;
Area C - AREA ENDEMICA
È l’area endemica di infezione, dove la circolazione del virus è stata già dimostrata in molte
zone territoriali e dove, pertanto, ci si attende ulteriore circolazione del virus, an-corché
limitata geograficamente e/o temporalmente.
In quest’area la sorveglianza sierologica ha i seguenti obiettivi:
definire di volta in volta le aree con circolazione virale in atto, al fine di fornire
utili indicazioni rispetto alle possibilità o meno di movimentare animali provenienti da ta-li
zone;
monitorare la diffusione geografica dei diversi sierotipi virali, fornendo
indicazioni uti-li per l’applicazione dei diversi schemi vaccinali;
valutare l’efficacia della vaccinazione dove operata.
Unità geografica di riferimento: celle di 400Km2.
L'Area C (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni:
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
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Sardegna.
Il Ministero della Salute, di concerto con il CESME, il COVEPI ed i Servizi Veterinari Regionali, sulla base della valutazione del rischio di introduzione dell'infezione o per escludere la
circolazione del virus, può decidere di modificare la demarcazione geografica delle aree o le
attività di sorveglianza previste nelle tre aree.
Il numero di animali sentinella presenti in ogni cella (area B e C) permette di rilevare nel
periodo di riferimento tra due controlli successivi un’incidenza di infezione di almeno il 5%
(celle di 20 km) con il 95% di probabilità.
7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella
Gli animali sentinella sono scelti nell’ambito della specie bovina. Qualora nel territorio
sottoposto a sorveglianza non siano presenti bovini oppure il loro numero non sia tale da
completare il campione stabilito per ciascuna unità geografica di riferimento, o la loro
distribuzione non consenta di avere un campione rappresentativo del territorio, è possibile
scegliere o integrare il campione con animali di altre specie recettive, previo accordo con il
CESME.
Gli animali sentinella:
a.
Oltre all’identificazione obbligatoria, prevista dal Decreto del Ministero della Salute del
31/01/2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’Anagrafe bovina” e successive
modifiche e dal “Regolamento 21/2004/CE del 17 Dicembre 2003 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE” , possono avere
ulteriori identificativi individuali (visivi o elettronici), previa au-torizzazione da parte del
Ministero della Salute;
b.
non devono essere vaccinati;
c.
sono esaminati periodicamente per rilevare la comparsa di anticorpi nei confronti del
virus della BT.
Al fine di limitare le perdite di animali sentinella legate al commercio, le sentinelle dovranno
essere scelte, per quanto possibile, all'interno di allevamenti bovini da riproduzione,
scegliendo quelli meno sottoposti a flussi commerciali e, possibilmente, con ri-monta interna.
Per diminuire il numero di animali da scartare al primo controllo, si suggerisce:
a. di usare animali autoctoni in quelle zone dove non si è mai vaccinato e dove non si è
mai avuta circolazione virale;
b. in tutti gli altri casi, di usare animali mai vaccinati nati dopo la circolazione virale e di
età superiore a 6 mesi se nati da madri vaccinate.
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7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la sorveglian-za nell’area A
dove si decida di non utilizzare animali sentinella
Nell’Area A la sorveglianza sierologica può essere effettuata tramite l’utilizzo di animali
sentinella da testare periodicamente o mediante l’esame di campioni di siero prelevati per
altri motivi (profilassi di Stato, altro) o raccolti presso i mattatoi.
Nel caso in cui si decida di non utilizzare animali sentinella, gli animali da esaminare so-no
scelti nell’ambito della specie bovina e devono essere:
a.
mai vaccinati contro la BT;
b.
di origine autoctona o che abbiano stazionato nel territorio provinciale al-meno negli
ultimi 2-4 anni;
c.
non originari delle regioni ove è in vigore o è stata in vigore la vaccinazione.
Qualora nel territorio compreso nelle singole province non siano presenti bovini oppure il
loro numero non sia tale da completare il campione stabilito per ciascuna unità geografica di
riferimento o la loro distribuzione non consenta di avere un campione rappresentativo del
territorio, è possibile scegliere o integrare il campione con animali di altre specie recettive,
previo accordo con il CESME.
Il rilievo delle positività sierologiche nell’ambito degli animali sentinella presenti in ogni
cella (o provincia per l’area A) in cui è suddiviso il territorio, permette di definire zone di
circolazione virale non rilevate clinicamente e quindi di definire lo stato sanitario del
territorio (Sezione 3). Il rilievo della presenza/assenza di esemplari di Culicoides sp.
potenziali vettori dell’infezione favorisce l’interpretazione epidemiologica dei risultati
dell’attività diagnostica.
I dati e le informazioni generate a livello locale dal sistema di sorveglianza della Febbre
catarrale degli ovini, unitamente a quelli derivanti dalle attività di controllo, alimentano un
sistema informativo nazionale centralizzato (SI) che elabora le informazioni e le diffonde online su tutto il territorio nazionale (Sezione 8). Tali informazioni permettono il governo e la
gestione delle azioni a livello nazionale, regionale e locale ed la verifica degli obiettivi del
piano a livello nazionale.
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Sezione n. 7
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Figura 7.1 - Suddivisione del territorio italiano in Area A (su base provinciale), Area B e C
(celle di 20 Km di lato).
Zona A:
Area a minor rischio di introduzione
Zona B:
Area a maggior rischio di introduzione
Zona C:
Area endemica
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Titolo della sezione : SISTEMA INFORMATIVO
Sezione n. 8
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SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE
8.1.1 SCOPO .................................................................................................................................. 2
8.1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ................................................................................. 2
8.1.2.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE DEI DATI.......................................................................... 2
8.1.2.2 TRASMISSIONE E FLUSSO DEI DATI............................................................................... 2
8.1.2.4 DIVULGAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI............................................... 3
Tabella 8.1 Quadro sinottico delle modalità e della frequenza di trasmissione dei dati e delle
informazioni al Sistema Informativo Nazionale ............................................................................. 4
Figura 8.1 Diagramma del flusso di dati e di campioni................................................................. 5
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Titolo della sezione : SISTEMA INFORMATIVO
Sezione n. 8
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8.1 SISTEMA INFORMATIVO
8.1.1 SCOPO
Il Sistema Informativo Nazionale raccoglie e diffonde tutti i dati e le informazioni sullo
stato sanitario delle popolazioni recettive alla Bluetongue e del territorio generate dal
sistema di sorveglianza. Il sistema è strutturato per documentare le attività svolte a livello
locale e per raccogliere e diffondere i dati e le informazioni rilevanti per il governo e la
gestione delle attività di controllo e prevenzione sul territorio e per costituire un sistema di
allarme precoce.
8.1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
La raccolta e la registrazione di tutti i dati e le informazioni avviene a livello locale a cura
dei Servizi Veterinari competenti per territorio attraverso schede già predisposte che sono
parte integrante delle disposizioni che regolano il sistema di sorveglianza nazionale.
I Servizi Veterinari registrano i dati e le informazioni relative alla sorveglianza clinica e
agli allevamenti ove sono effettuati prelievi per esami di laboratorio e alle attività di
vaccinazione.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio registrano i dati e le
informazioni degli allevamenti e i risultati degli esami di laboratorio.
8.1.2.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE DEI DATI
Tutte le attività condotte a livello locale ivi comprese le attività di controllo e di
laboratorio sono registrate in schede.
Le schede di registrazione dei dati, le relative istruzioni per la loro compilazione e la
trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e al Sistema Informativo Nazionale
fanno parte integrante delle disposizioni del Ministero della sanità emesse con note
dirigenziali come allegati all’Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2001 « Misure urgenti di
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) » e
vengono aggiornate con nota dirigenziale.
L’elenco delle schede aggiornate con tipo di informazione è riportato in Tabella 1. La
versione aggiornata delle schede e delle relative istruzioni per la compilazione e
trasmissione è disponibile al sito http://www.izs.it.
8.1.2.2 TRASMISSIONE E FLUSSO DEI DATI
Tutti i dati e le informazioni generate dalle attività diagnostiche (esiti degli esami di
laboratorio e informazioni previste nelle schede di accompagnamento dei campioni)
sono registrati a livello locale presso le singole banche dati degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali competenti per territorio. L’alimentazione della Banca dati nazionale,
avviene periodicamente (in generale settimanalmente) tramite apposita funzione di
UPLOAD presente nel sito http://www.izs.it. In particolare vengono scaricati file con
un tracciato specifico come da istruzioni presenti sul sito http://www.izs.it. I file
vengono elaborati da una procedura batch (in genere notturna) e viene in automatico
inviata una mail al mittente con l’indicazione dell’esito della fase di caricamento e la
segnalazione di eventuali errori.
I dati relativi alla sorveglianza clinica (sospetti focolai, focolai confermati, riepiloghi
comunali delle visite cliniche) ed allo stato di avanzamento delle vaccinazioni vengono
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inviati, con le stesse modalità, al SI o direttamente dai Servizi veterinari locali o tramite i
Servizi Regionali o gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio
(Figura 8.1).
Per favorire la raccolta e l’invio di queste tipologie di dati, è stato predisposto dal
CESME uno specifico software scaricabile dal sito http://www.izs.it.
Le modalità, la frequenza e le responsabilità della trasmissione sono riportate in Tabella
8.1. Il flusso dei dati e dei campioni è schematizzato in Figura 8.1.
8.1.2.3 CONTENUTI INFORMATIVI
Il sistema genera dati e informazioni che possono essere utilizzate sia come sistema di
allarme precoce sia come informazioni di governo per la verifica e riprogrammazione
delle attività da parte degli organismi di governo intermedi (Regione) e centrali
(Ministero della Salute) sia come informazioni di gestione per la gestione routinaria delle
attività. Le principali informazioni generate sono riportate di seguito:
•
la lista dei comuni con infezione in atto
•
il numero e la localizzazione di tutti i focolai raggruppati per anno o per stagione
epidemica e per comune o Azienda USL
•
sieroconversioni di animali sentinella, con indicazione del sierotipo
•
evoluzione dell’epidemia nel corso degli ultimi 60 giorni
•
la localizzazione geografica delle sieroconversioni e dei sierotipi
•
i risultati delle attività di sorveglianza entomologica, svolte in tutta l’Italia
•
dinamica di popolazione di Culicoides imicola e di altre specie di Culicoides
•
le percentuali di copertura vaccinale totale, per specie e per sierotipo
•
i dati medi mensili delle temperature di tutta Italia
•
indicazioni di dettaglio sul numero di focolai, di allevamenti ovini, caprini presenti
nell’unità amministrativa di riferimento, di animali presenti, malati, morti,
abbattuti, distrutti nei focolai
•
i risultati dell’attività diagnostica sierologica, virologica ed entomologica effettuata
su uno specifico allevamento e il motivo per il quale l’attività è stata effettuata
•
per i focolai, i dati relativi alla data inizio sintomi, alle date delle visite cliniche, agli
animali presenti, malati, morti, abbattuti, distrutti per specie
•
informazioni di supporto al sistema che comprendono (i) la legislazione della
Unione Europea (Direttive e decisioni) e tutte le Disposizioni Nazionali sulla
Bluetongue, (ii) i software per la registrazione e l’invio dei dati necessari alla
gestione dei focolai, visite cliniche, vaccinazione e per la registrazione e l’invio dei
dati necessari alla gestione delle attività sierologiche, (iii) le schede di alimentazione
e tutte procedure di alimentazione e i tracciati record per la trasmissione dei dati al
SIN, (iv) una descrizione dettagliata della malattia, che comprende l’epidemiologia,
la sintomatologia, l’anatomia patologica, la diagnosi di laboratorio, la profilassi, una
galleria di foto ed infine la bibliografia utile
8.1.2.4 DIVULGAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Tutti i dati e le informazioni generate dal sistema, ad eccezione di quelli che contengono
dati sensibili, sono rese disponibili e vengono divulgate sul sito http://izs.it.
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Titolo della sezione : SISTEMA INFORMATIVO
Sezione n. 8
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Tabella 8.1 Quadro sinottico delle modalità e della frequenza di trasmissione dei dati e delle informazioni al Sistema Informativo Nazionale
Tipo
informazione
N.
Scheda
Denominazione
scheda
Ente responsabile
trasmissione dei
dati al SI
Modalità registrazione dati e
trasmissione al SI disponibile sul
sito www.izs.it
Frequenza trasmissione dei dati
al SIT
Sospetto di infezione
/conferma
SBT01
Prima segnalazione allevamento con
sintomatologia
Unità di crisi
regionale
Caricamento su SI tramite upload di
un file ASCII secondo i tracciati
disponibili on-line
1. Entro 24 ore dal sospetto se rilievo
in territori indenni
2. Settimanale, se altri casi
Indagine epidemiologica
-----
Scheda di indagine epidemiologica per
febbre catarrale degli ovini
Serv. Vet. AUSL in
collaborazione con
IZS
Copia su carta al
fax a 0861-332251
Entro 72 ore dal sospetto
Dati sui focolai
SBT02
Aggiornamento dei casi riscontrati in
allevamento con sintomatologia
Unità di crisi
regionale
Caricamento su SI tramite upload di
un file ASCII secondo i tracciati
disponibili on-line
Settimanale
Visite cliniche
SBT03
Visite cliniche nelle aziende ovi-caprine per
rilievo di sintomi riferibili a febbre catarrale
degli ovini
Caricamento tramite software del
SINBT disponibile on-line
___
Visite cliniche
SBT04
Riepilogo delle visite cliniche effettuate negli
allevamenti ovi-caprini
Unità di crisi
regionale o Serv.
Vet. AUSL
Unità di crisi
regionale
oppure
Serv. Vet. AUSL
Caricamento su SI tramite upload di
un file ASCII secondo i tracciati
disponibili on-line
Settimanale
Rintraccio animali
SBT07
Elenco partite di animali uscite da azienda in
zona di protezione o di sorveglianza
Serv. Vet. AUSL
Sorveglianza sierologica: piano
SBT11
sentinelle
Scheda accompagnamento dei campioni per
il piano sentinelle
IZS competente
Sorveglianza sierologica: altro
SBT05
Scheda accompagnamento campioni (≠ da
piano sentinelle)
IZS competente
Sorveglianza entomologica
SBT06
Scheda per la sorveglianza entomologica
Referenti degli
II.ZZ.SS
Elenco aziende sentinella
All. 1 š
Elenco aziende bovine selezionate per la
sorveglianza sierologica per la febbre
catarrale degli ovini
Elenco coordinate aziende
sentinella
All. 2 š
Lista allevamenti bovini per la registrazione
delle coordinate geografiche
š Protocollo operativo del Piano di sorveglianza sierologica
Copia su carta al
fax a 0861-332251
Caricamento su SI tramite upload di
un file ASCII secondo i tracciati
disponibili on-line
Caricamento su SI tramite upload di
un file ASCII secondo i tracciati
disponibili on-line
Copia su carta secondo le istruzioni
allegate alla scheda
Entro 1 settimana dalla dichiarazione
di territorio con infezione in atto.
Serv. Vet. AUSL
Copia su carta al
fax a 0861-332251
1 settimana prima del primo prelievo
nelle aziende sentinella
Serv. Vet. AUSL
Copia su carta al
fax a 0861-332251
Entro 1 settimana dal primo prelievo
in tutte le aziende sentinella
Settimanale
Settimanale
Entro 48 ore dalla cattura.
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : SISTEMA INFORMATIVO
Sezione n. 8
Rev. n. 1, aprile 2003
Pag. 5 di 5
Figura 8.1 Diagramma del flusso di dati e di campioni
A.USL
Campione
Campione
di siero
di sangue + EDTA
IZS
CESME
ELISA
Dati
sorveglianza
clinica e
vaccinazioni
Altri campioni
+
PCR
-
SN
Esami
virologici
+
IZS
CESME
Osservatorio epidemiologico
(Regione, IZS)
LEGENDA
Flusso di campioni
Flusso di dati
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : MODULISTICA
Sezione n. 9
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 1 di 22
MODULISTICA
ALLEGATO 1: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 1 – VETERINARIO UFFICIALE
(AUSL)............................................................................................................... 2
ALLEGATO 2: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 2 - VETERINARIO IZS .............................. 3
ALLEGATO 3: DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI
ANIMALI.......................................................................................................... 4
ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO .......................................................... 5
ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE SOSPETTO/CONFERMA FOCOLAIO DI
BLUETONGUE AL MINISTERO DELLA SALUTE ................................. 7
ALLEGATO 6: SEGNALAZIONE DI FOCOLAIO DI BLUETONGUE AL SINDACO
E TRASMISSIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO ... 9
ALLEGATO 7: FAC - SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO ........................................... 10
ALLEGATO 8: FAC - SIMILE ORDINANZA SINDACALE DI ABBATTIMENTO .......... 12
ALLEGATO 9: FAC - SIMILE VERBALE DI ABBATTIMENTO ........................................ 13
ALLEGATO 10: FAC - SIMILE ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO ........ 14
ALLEGATO 11: FAC - SIMILE PER LA VALUTAZIONE INDENNIZZO......................... 15
ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE........................... 16
ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI
ANIMALI USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE .......... 20
ALLEGATO 14: VERBALE DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE .................................... 22
MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Titolo della sezione : MODULISTICA
Sezione n. 9
Rev. n. 1, aprile 2007
Pag. 2 di 22
ALLEGATO 1: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 1 – VETERINARIO UFFICIALE (AUSL)
Documenti amministrativi
- scheda anagrafica dell’allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata
- check-list categoria animali (bollettino ISMEA)
- schede di alimentazione Sistema Informativo Nazionale della Febbre catarrale degli ovini
disponibili on-line sul sito www.izs.it.
Materiale
N° 10 tute tivek con cappuccio (XL, XXL)
N° 10 scarpe tivek con suola pvc
N° 10 calzari in plastica
N° 20 mascherine da chirurgo
N° 5
cuffie copricapo
N° 1 cf guanti monouso
N° 1 cf salviette monouso
N° 5
sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg)
N° 5
sacchi per materiale patologico
N° 100 venojet 10 ml
N° 100 venojet 10 ml con EDTA
N° 100 aghi vacutainer
N° 5
camicie per venojet
N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
N° 2 siringhe multidose
N° 2
penne biro
N° 1
blocco notes medio a quadretti
N° 1 cf buste per alimenti
N° 1
saponette disinfettanti
N° 5
termometri clinici per grossi animali
N° 1
torcia
N° 5
aghi salasso
N° 3
matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi)
- marche auricolari
- pinze per marche auricolari
- sedativi
- tanax
- pistola a proiettile captivo (1 ogni 100 capi)
- telefono o radiotrasmittente
Segnaletica
- nastro plastificato bianco e rosso
- tabelle in plastica a fondo bianco (50x40 cm) riportanti le diciture:
o Divieto di accesso allevamento infetto Bluetongue
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Titolo della sezione : MODULISTICA
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ALLEGATO 2: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 2 - VETERINARIO IZS
N° 2
N° 2
N° 2
N° 1
N° 1
N° 1
N° 2
N° 20
N° 1
N° 20
N° 3
N° 10
N° 10
N° 5
N° 2
N° 2
N° 1
N° 10
pinze a manina sterili
pinze dente di topo sterili
pinze anatomiche piatte
coltello
disinfettante per uso esterno
sc. cerotti
camicie per vacutainer
siringhe monouso ml 10
conf. bustine alimenti
sacchetti di plastica autoclavabili grandi
tute monouso
scarpe tyvek con suola pvc
calzari plastica
mascherine
paia soprascarpe
paia guanti in gomma
conf. guanti monouso
sacchi di plastica nera
elastici
spruzzatore
cotone idrofilo
forbici
sacchetti di plastica autoclavabili piccoli
frigorifero portatile
borsa termica
spillatrice più puntine
Provette sterili con tappo a vite e terreno di trasporto (PBS antibiotato)
Tamponi sterili
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ALLEGATO 3: DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI ANIMALI
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
Il sottoscritto
in qualità di (1)
informa che in data
nella stalla (o pascolo) situata in località
di proprietà di
si sono verificati casi accertati (o sospetti) di (2)
ANIMALI ESISTENTI NEL RICOVERO O PASCOLO INFETTO
Numero comAmmalati
SPECIE
plessivo
o
sospetti
Morti
Equina
Bovina
Ovina
Caprina
Suina
Pollame
Provenienza degli animali (3) _______________________________________________________
Osservazioni del veterinario curante e precauzioni adottate per impedire la diffusione della
malattia:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data
IL DENUNCIANTE
(1) Proprietario o detentore degli animali, veterinario curante, ecc.
(2) Indicazione della malattia
(3) Indicare anche la data della eventuale recente provenienza.
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ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO
REGIONE ________________
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° ___ DI _________________
SERVIZI VETERINARI - – SANITÀ ANIMALE
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
_____________, li ___________
OGGETTO: sequestro allevamento ovino/caprino /bovino di
proprietà dal Sig.____________________, sito in c.da _______________________
del comune di _______________________cod. Az.__________________________
AL SIGNOR ______________________________________
Visto il sospetto avanzato da questo Servizio Veterinario di Febbre Catarrale degli ovini
(Biue tongue) in diversi allevamenti presenti nel territorio del Comune di
_________________________________________________
Vista la normativa vigente
Al fine di limitare la diffusione della malattia e tutelare gli allevamenti ovi-caprini e bovini
presenti sul territorio in attesa di ulteriori provvedimenti della autorità competente si pone
sotto vincolo sanitario l’allevamento del Sig.__________________________________________,
[nato a _______________ il____________residente a __________________ in via ____________________]
sito in località ____________________ in agro del Comune di ___________________
L’allevamento risulta costituito al _______________ da n° _________ ovini di cui n° ________
pecore, n° _____ arieti, n° ______ agnelle da rimonta, n° _______ agnelli, da n° _______ caprini di cui n° ______ capre, n° ________ becchi, n° _____ capretti, n° ____ bovini di cui n°
______ vacche, n° _____ tori, n° ______ vitelli.
S'impartiscono al Sig. ________________________________ le seguenti disposizioni sanitarie:
Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il
previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
Divieto di trasportare fuori dall’azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti,
atti alla propagazione della malattia;
Divieto di contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
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segue ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO
Impedire l'accesso in azienda alle persone estranee; .
Tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
Obbligo di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale di qualunque caso anche sospetto di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali recettivi del proprio allevamento;
Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti.
Le inosservanze alle presenti disposizioni verranno perseguite a norma di legge.
IL VETERINARIO UFFICIALE
_______________________
NOTIFICA DELLE DISPOSIZIONI
Il sottoscritto ____________________ dichiara di aver ricevuto dal Dr. ___________________
Le disposizioni di cui sopra e di essere stato informato sulle responsabilità penali nel caso
della mancata osservanza delle stesse.
_______________, li _______________
Firma____________________
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ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE SOSPETTO/CONFERMA FOCOLAIO DI BLUETONGUE AL MINISTERO DELLA SALUTE
Con l’OM 06.10.84 sono state definite le informazioni che il Servizio Veterinario deve trasmettere agli organi superiori relativamente ad ogni focolaio. Tali disposizioni sono state integrate dal Ministero anche con telegramma del 04.02.93 e con lettera n. 2177 del 14.06.94 alla
quale è stato allegato un modello di trasmissione dati da spedire immediatamente via fax.
Il Servizio Veterinario è tenuto alla comunicazione anche in caso di sospetto, a questa deve
seguire la trasmissione delle informazioni richieste nel modello in allegato.
REGIONE ____________________
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________
SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
Data _________________
Al Ministero della Salute, Direzione
Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
ROMA
Al Servizio Veterinario Regionale
______________________________
OGGETTO: segnalazione di malattia infettiva della ex-lista A dell’O.I.E.
Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 6 ottobre 1984 avente oggetto «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità Economica Europea, si comunica il sospetto/conferma di BLUETONGUE nell’allevamento della specie _______________ localizzato in ___________________, provincia di (___), codice_____________________di proprietà del sig. _____________________________________
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segue ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE MALATTIA INFETTIVA EX LISTA A DELL'OIE
INFORMAZIONI
1
DATA DELL’INVIO
2
ORA DELL’INVIO
3a
NOME DELLA MALATTIA
3b
TIPO DI VIRUS
4
DATA DELLA CONFERMA
5
6
UBICAZIONE GEOGRAFICA
DELL’AZIENDA
NUMERO DEGLI ANIMALI SOSPETTI PRESENTI IN AZIENDA
6a
BOVINI
N°
6b
SUINI
N°
6c
OVINI
N°
6d
CAPRINI
N°
6e
POLLAME
N°
7
NUMERO DEGLI ANIMALI MACELLATI
7a
BOVINI
N°
7b
SUINI
N°
7c
OVINI
N°
7d
CAPRINI
N°
7e
POLLAME
N°
8
NUMERO DI CARCASSE DISTRUTTE
8a
BOVINI
N°
8b
SUINI
N°
8c
OVINI
N°
8d
CAPRINI
N°
8e
POLLAME
N°
IL VETERINARIO UFFICIALE
(Dr. _______________________)
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ALLEGATO 6: SEGNALAZIONE DI FOCOLAIO DI BLUETONGUE AL SINDACO E
TRASMISSIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO
REGIONE ____________________
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________
SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
Prot. n. _____________
___________, li ___________
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ____________
______________________________
Oggetto: Febbre catarrale degli ovini. Segnalazione di insorgenza focolaio e trasmissione
schema Ordinanza sindacale di sequestro.
Dagli accertamenti effettuati da questo Servizio è stato rilevato un focolaio di Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) presso l'allevamento di proprietà del Sig. ___________________
nato a __________________ residente in _________________ Via _________________________
Titolare dell’Azienda sita in agro dello stesso Comune in località ________________________
Codice aziendale n° ___________________________________.
Pertanto detto allevamento, in base alla normativa vigente, deve essere sottoposto a sequestro e devono essere adottate le misure previste dall' art. 10 del R.P.V. del 8 febbraio 1954
n° 320, dal D.L.vo 9 luglio 2003 n. 225 e dal Decreto/ordinanza Regionale _______________.
Si trasmette a tal fine uno schema di Ordinanza Sindacale che Ella avrà cura di adottare e
notificare all'allevatore.
Copia dell'Ordinanza dovrà essere trasmessa a questo Ufficio.
________________ lì _______________
IL VETERINARIO UFFICIALE
(Dr._______________________)
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ALLEGATO 7: FAC - SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO
COMUNE DI ________________
ORDINANZA N. __________
DEL _________
IL SINDACO
VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n._ di _________, in data
_______ Prot. n._______ con la quale veniva segnalato che l’allevamento sito in località
____________________agro del Comune di ________________________ con codice aziendale
___________________ di proprietà del Sig. __________________________________ è stato
formulato un sospetto /confermato un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini ( Blue Tongue) in capi ovini/caprini /bovini.
1
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.
VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;
VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333
VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000;
VISTA la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005;
VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;
CONSIDERATO che in seguito all’insorgenza della febbre catarrale degli ovini il territorio
comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell’art. _ del Decreto Regionale del
___________ n. ____;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;
1
INSERIRE LE SPECIFICHE LEGGI/DECRETI REGIONALI
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ORDINA
Al Sig.________________________________ residente in Via ______________titolare
dell’allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica
della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:
1. Il sequestro dell’allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di
animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano
contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della
stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all’interno della
zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di
attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il
trattamento all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il
propagarsi dell’epidemia;
8. la distruzione, l’eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell’indagine epidemiologica
10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;
11. Le infrazioni alla seguente Ordinanza, sono quelle previste dall'art.. _ del Decreto Regionale del _______________ n. ____;
I VV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell’ambito delle proprie competenze sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
_____________________________
Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata a:(1) Prefettura di________, (2) Comando Polizia Municipale di __________, (3) Comando
Stazione Carabinieri del Comune di _____________, (4) Comando Carabinieri NAS ____________, (5) Comando Polizia stradale_____________, (6) Comando Guardie Forestali Regionali_____________, (7) Tutti i
Sindaci dei comuni confinanti_____________, (8) Distretto Veterinario a cui appartiene il comune
di_____________, (9) Servizio Veterinario della A.USL_____________, (10) Servizi Veterinari delle A.USL
della Regione_____________, (11) Servizio Veterinario regionale_____________.
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ALLEGATO 8: FAC - SIMILE ORDINANZA SINDACALE DI ABBATTIMENTO
COMUNE DI ______________________
Provincia di _____________
ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. ______ DEL ___________
IL SINDACO
VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della AUSL di ______________ dalla
quale risulta che presso l'allevamento della specie _____________________________ appartenente a
_______________________________________, codice allevamento N°__________, sito in contrada
______________________________ di questo comune è stato riscontrato un focolaio di Bluetongue;
VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della AUSL di ______________ dalla
quale risulta che sussistono particolari condizioni epidemiologiche / motivi di benessere animale per
abbattere gli animali malati o sospetti di infezione
CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Specie
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Categoria
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Identificazione
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
VISTA la Legge Regionale _______________, n. ___
VISTO il TULLSS approvato con RD 27.7.1934, n. 1265
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320
ORDINA
l'abbattimento immediato degli animali elencati in premessa
L'abbattimento sarà effettuato sul posto/______________________.
Incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza sono il Servizio Veterinario della AUSL
di__________________ e il proprietario dell'allevamento.
In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.
______________ data _______________
IL SINDACO
_____________________
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ALLEGATO 9: FAC - SIMILE VERBALE DI ABBATTIMENTO
PROCESSO VERBALE
Il giorno ____ del mese di ________ dell'anno ______________ in ____________________,
in contrada ____________________, presso l'allevamento della specie _______________ appartenente a _______________________, codice ___________, nato a _______________ il ________,
e residente in __________________________ in via/contrada _____________, n. ____, il sottoscritto dr. ___________________________________, veterinario ufficiale, unitamente al dr.
_____________________________________, veterinario dell'Associazione Provinciale Allevatori, debitamente convocato ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del DM 20.07.1989, n. 298, procedono all’individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere in quanto risultati
infetti da _________________________________________________.
Premesso che l'individuazione degli animali prevedrà anche l'attribuzione degli stessi ad
una delle categorie di cui al bollettino ISMEA, relativo alla settimana dal ______________
al _______________ , che si allega in copia e che fa parte integrante del presente verbale, si da
inizio alla rilevazione.
Gli animali destinati all'abbattimento sono i seguenti:
1.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
2.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
3.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
4.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
5.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
6.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
7.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
8.- Specie _________
identificazione __________ categoria __________
Terminate le operazioni di individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere il presente verbale viene concluso e quindi sottoscritto dal veterinario pubblico ufficiale
e dal rappresentante dell'Associazione di categoria.
IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE
IL VETERINARIO UFFICIALE
___________________________
___________________________
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ALLEGATO 10: FAC - SIMILE ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO
COMUNE DI _________________________
PROVINCIA DI _____________________________________
ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. ____ DEL __________
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. _________del _______________ con la quale veniva disposto
l'abbattimento di n. ____ capi della specie __________________________ appartenenti a
_________________________ nato a ______________________ il ________________ e residente in c.da
__________________________, cod. all. ________________, di questo comune, in quanto riscontrati infetti di _________________ dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della AUSL di _______________;
VISTO il _________________________ che dispone l'abbattimento degli animali infetti di ___________;
VISTO il verbale sottoscritto dal veterinario ufficiale e dal rappresentante dell'APA con il quale sono
individuati per specie e categoria gli animali da abbattere, ai sensi dell'articolo 3 del DM 20.07.1989, n.
298;
VISTO il bollettino delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall'ISMEA per la settimana
dal ______________ al ______________;
RILEVATO che gli animali di che trattasi sono stati abbattuti in data _________________ come risulta
dal certificato n. __________ rilasciato dal servizio veterinario in data _________________, e che pertanto il proprietario degli animali ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR
08.02.1954, n. 320 e nella legge 02.06.88, n. 218;
ATTESTA
1. che il signor _______________________________ ha dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento n. ________ del _____________.
2. che l'allevatore ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR 08.02.1954, n.
320 e nella legge 02.06.88, n. 218.
DETERMINA
in euro ______________________________________ l'indennità da corrispondere all'allevatore
_______________________________, nato a ________________________ il _____________ e residente a
_______________ in c.da ________________, per l'abbattimento di n. _______ capi della specie
______________ infetti di ___________________ , calcolata come segue:
n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________
n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________
n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________
n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________
per un totale di euro _____________________________________
ORDINA
che il presente provvedimento venga trasmesso alla Regione ___________________, Settore Sanità,
Servizio veterinario affinché provveda a liquidare al signor ______________________________ le indennità riconosciute nel presente atto, ai sensi della citata legge 02.06.88, n. 218. Il Servizio Veterinario
della AUSL di ________________________ è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.
_______________ li ______________
IL SINDACO
______________________
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ALLEGATO 11: FAC - SIMILE PER LA VALUTAZIONE INDENNIZZO
MACELLAZIONE /ABBATTIMENTO DI CAPI INFETTI DEL SIG. ___________________
PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI AZIENDA _______________________________
CODICE_____________
ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ SANITARIA:
1. Ordinanza N. __________ del ________________
2. Ordinanza N. __________ del _________________
INDENNIZZI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
Valore di mercato determinato ai sensi del DM 298/89
Rimborso IVA
€ _____________
€ _____________
TOTALE Indennizzi abbattimento
€ _____________
Animali presenti
Animali abbattuti
N. ____
N. ____
DISTINZIONE PER SPECIE E PER CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI:
Specie_________________
Specie_________________
Specie_________________
Specie_________________
categoria ______________________
categoria ______________________
categoria ______________________
categoria ______________________
N. ______
N. ______
N. ______
N. ______
DATA DI ABBATTIMENTO ___________________
I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in
originale o in copia autenticata presso questa A.USL o inviati alla Regione, in data
_________________________.
IL VETERINARIO RESPONSABILE
________________________________
______________, li ____________
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ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE
REGIONE ____________________
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
Protocollo n.___________
L’ASSESSORE / IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.
VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;
VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333
VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000;
VISTA la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005;
VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225
ACCERTATO che un focolaio /__ focolai di Blue tongue, causati dal virus sierotipo/i
______ è insorto / sono insorti nella/e aziende U.S.L di
______________________________________
CONSIDERATO CHE occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione della
malattia e dell’infezione;
Su parere conforme di __________________________________________________________
DECRETA/ORDINA
1. E’ dichiarato «zona di protezione» per Febbre catarrale degli ovini tutto il territorio dei
comuni elencati in allegato al presente Decreto/Ordinanza. L’elenco dei comuni è ag-
2
INSERIRE LE SPECIFICHE LEGGI/DECRETI REGIONALI
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giornato sulla base dell’andamento della Malattia/infezione o in seguito alla revoca del
sospetto.
segue ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE
2. All’interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:
2.1.
identificazione di tutte le aziende situate nella zona che detengono animali delle
specie recettive;
2.2.
censimento di tutti gli animali delle specie sensibili;
2.3.
visite periodiche da parte del Veterinario Ufficiale nelle aziende che detengono animali delle specie sensibili azienda per esaminare clinicamente, con esame clinico
degli stessi, autopsia degli animali morti e prelievi necessari per gli esami di laboratorio. Le visite periodiche, i risultati dell’esame clinico, la consistenza
dell’allevamento, gli animali ammalati, morti,abbattuti e distrutti saranno annotati
nelle schede previste dal Sistema Informativo Nazionale e i dati trasmessi allo
stesso con la frequenza prevista dalle vigenti disposizioni;
2.4.
divieto di qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili sia in entrata che in
uscita.
2.5.
divieto di circolazione o di trasporto degli animali appartenenti alla specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;
l’Autorità competente può tuttavia concedere, sulla base della disposizioni vigenti,
deroghe in caso di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non
siano effettuate operazioni di scarico o soste;
2.6.
qualora esistano i mezzi necessari per la sua realizzazione, isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori;
2.7.
trattamento periodico degli animali, dei locali di stabulazione (interno ed esterno)
con insetticidi autorizzati;
2.8.
abbattimento degli animali ritenuti necessari per il prevenire del propagarsi
dell’infezione;
2.9.
distruzione, eliminazione, incenerimento, o sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o morti ai sensi delle disposizioni vigenti;
2.10. esecuzione dell’indagine epidemiologica
2.11. rintraccio di tutti gli animali usciti dalla zona di protezione nei 100 giorni precedenti l’insorgenza del focolaio /dei focolai e comunicazione del codice aziendale e
del numero di animali alla azienda /alle aziende USL di destinazione.
3. In deroga a quanto previsto al precedente punto 2.4 è consentita la movimentazione degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina a scopo di immediata macellazione verso impianti di macellazione situati all’interno della zona di protezione ed è consentita l’introduzione nella zona di protezione di animali delle specie sensibili per immediata macellazione ;
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4. È fatto obbligo a chiunque di rispettare o di fare rispettare il presente decreto/la presente
ordinanza, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale
della Regione____________________;
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segue ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE
5. Ai sensi dell’articolo 2 del DPR del 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche,
chiunque non provveda a notificare qualunque caso anche sospetto di febbre catarrale degli ovini o chiunque violi le disposizioni del presente Decreto /della presente Ordinanza,
salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
che va da 1.549,37 euro a 9.296, 22 euro.
________________, li __________________
L’ASSESSORE / IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
______________________________________
Copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, viene trasmessa a:
•
Ministero della Sanità,
•
Commissario straordinario per la BT
•
CESME
•
Assessorato regionale Agricoltura
•
Assessorato Regionale Difesa Ambiente
•
Direttori Generali delle Aziende USL della Regione
•
Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
•
Dirigenti dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
•
Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale
•
Associazione regionale Allevatori
•
Coldiretti regionale
•
Confagricoltura
•
Confederazione italiana Agricoltori
•
Ordini provinciali dei medici veterinari
•
Comandi Carabinieri NAS
•
Alle Prefetture della Regione
•
alla Regione, alla AUSL ______ , alla stazione dei Carabinieri di ______ , all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Area Tecnica Comunale.
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ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI ANIMALI USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE
REGIONE ____________________
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________
SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
Al Responsabile del Servizio
Veterinario della AUSL
di ______________________
e.p.c
Al Responsabile del Servizio
Veterinario della Regione
di______________________
Al Ministero Della Salute
Dipartimento Alimentazione,
Nutrizione e Sanità Pubblica
Veterinaria
_______________________
Al CESME
__________
In seguito alla circolazione virale evidenziata (focolaio/sieroconversione) nel territorio della
scrivente A.USL, si trasmette l’elenco delle partite di animali, comprensivo del codice aziendale e del numero di capi, inviate negli ultimi 100 gg nel territorio di competenza di codesta
A.ULS.
Quanto sopra per gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.
Distinti saluti:
Il Responsabile del Servizio
_________________________________
Data:__________________________
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segue ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI ANIMALI
USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE
ELENCO DELLE PARTITE DI ANIMALI USCITE DA AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE
Azienda USL_______________________________________________________________
Specie animale
Data uscita
animali
Codice azienda di
partenza
Numero
animali
Destino
(inserire provincia, comune e denominazione dell'azienda di destino
Data di compilazione ___/____/____
Firma del Responsabile del Servizio (leggibile)
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ALLEGATO 14: VERBALE DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE
REGIONE ____________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________
SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE
Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________
VERBALE DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE DELL’ALLEVAMENTO DEL SIG.
_____________________, SEDE DI FOCOLAIO DI BLUE TONGUE
A seguito dell’insorgenza di bluetongue nell’allevamento sito in via/c.da _______________
del comune di__________________, di proprietà del sig. ________________________________,
dopo l’abbattimento degli animali infetti ed eseguite le operazioni di pulizia, il sottoscritto
Dr. _____________________________, attesta di aver assistito alle operazioni di disinfezione e
disinfestazione di:
RICOVERI
AMBIENTE
DISINFETTANTI UTILIZZATI
___________________________________________________________________________
INSETTICIDI UTILIZZATI
___________________________________________________________________________
MODALITÀ D’IMPIEGO
___________________________________________________________________________
Inizio operazioni ore __________________
Fine operazioni _______________________
Data _________________________
IL VETERINARIO A.USL
______________________________
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