Le Operazioni e i Servizi Bancari Aggiornamenti e integrazioni 2014 della VI ed. 2012 16 febbraio 2014 Indice 1 § 2.6 Le modalità di calcolo degli interessi. 1 2 § 2.8 La gestione dei reclami 2 3 § 3.2 Caratteristiche operative 3 4 § 3.4 Funzionamento del conto corrente. . . 4 5 § 5.3.3 L‘ipoteca e § 6.4 I crediti speciali 13 6 § 6.2.1 Raccordo CCN - Cash flow 14 7 § 6.2.3 Le forme tecniche. . . 20 8 § 8.5 Gli strumenti di pagamento della SEPA 20 9 § 10. 1 Premessa 21 1 § 2.6 Le modalità di calcolo degli interessi. La legge n. 147/2013 (art. 1, c. 629) ha sostituito il c. 2 dell?art. 120 del TUB prevedendo che il CICR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, debba attenersi a due criteri: - nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela, la stessa periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori; - gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sul capitale. Il secondo criterio impedisce la produzione di interessi sugli interessi, cioè il calcolo degli interessi anatocistici. 2 § 2.8 La gestione dei reclami La banca, nella gestione dei reclami, deve adottare procedure che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Innanzitutto è necessario individuare un responsabile e/o un ufficio indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla distribuzione dei servizi. Devono essere poi definite le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte della banca che includono, in ogni caso, la posta ordinaria e la posta elettronica, con l’obbligo di garantire la gratuità dell’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center. Le procedure prevedono inoltre le modalità di trattazione dei reclami e i tempi massimi di risposta, che non possono essere superiori a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, e la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo e delle misure adottate per risolvere il problema sollevato dal cliente. Annualmente deve essere pubblicato, sul sito internet o, in mancanza, in altra forma adeguata, un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati; la funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, deve riferire agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti e sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate. Le procedure devono infine garantire un’adeguata formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center. Le risposte ai reclami devono contenere almeno: – le iniziative che la banca si impegna ad assumere e i tempi di realizzazione, se il reclamo è ritenuto fondato; – un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto e le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o altre forme di soluzione stragiudiziale1 . 1 All‘ABF, cui devono aderire tutti gli intermediari (art. 128-bis del T.U. bancario), possono essere sottoposte le controversie sorte dopo il 1o gennaio 2009 e relative a operazioni e servizi bancari e finanziari aventi a oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà , indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del cliente riguarda la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, l’importo richiesto non può superare 100.000 euro. L’ABF può essere attivato anche dai prefetti che, ove lo ritengano necessario e motivato, segnalano specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in delle controversie, come la mediazione, se il reclamo è ritenuto infondato. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, che possono quindi ricorrere all’autorità giudiziaria o a ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei loro diritti e interessi; ma qualora la banca non si adegui, la notizia è pubblicata sul sito web dell’ABF e, a cura e spese della banca, su due quotidiani ad ampia diffusione 2 Qualora la risposta della banca a un reclamo sia ritenuta non soddisfacente, o in assenza di risposta entro trenta giorni, il cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, può quindi avvalersi dell’ABF. Il ricorso all‘ABF esonera il cliente dalla mediazione (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010), procedimento obbligatorio in caso di controversie riguardanti l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari2 . 3 § 3.2 Caratteristiche operative La legge n. 147/2013 (art. 1, c. 584) ha introdotto la portabilità del conto corrente bancario. è possibile trasferire da un prestatore di servizi a un altro i servizi di pagamento senza spese aggiuntive per il cliente; il trasferimento deve perfezionarsi entro 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. nazionale. Tale disposizione induce di fatto le banche a recepire i provvedimenti dell’ABF per evitare conseguenze negative in termini di immagine e reputazione. forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione (art. 27-bis, legge n. 62/2012). Vedi Banca d‘Italia Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari 2 Tale obbligo, non più in vigore a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 272/2012), è stato reintrodotto con il d.l. n. 69/2013 (art. 84) 3 4 § 3.4 Funzionamento del conto corrente. . . Si consideri un conto corrente passivo (fido accordato 400.000) regolato alla seguenti condizioni economiche: – tasso debitore : 7%; – tasso creditore: 2%; – capitalizzazione trimestre degli interessi; – valute (gg. lavorativi): su versamenti di assegni di altre filiali: 1 g.; – su versamenti di assegni di altre banche: 2 gg.; – commissioni di affidamento: 0,1%3 ; canone mensile: 7; bollo su e/c: 6. I movimenti del trimestre sono riportati in ordine cronologico nell’estratto conto (e/c; movimenti Dare = addebiti; movimenti Avere = accrediti) (v. Tab. 1)4 . Per il conteggio degli interessi i movimenti del trimestre sono elencati per valuta nel conto scalare (v. Tab. 2); si ottengono così i saldi liquidi giornalieri, che servono a calcolare i numeri commerciali (saldigiorni/100). Calcolati i numeri, è possibile determinare le competenze riportate nell‘e/c (v. Tab. 3): – interessi a debito = (numeri debitori tasso debitore) ÷ 365; – commissione di affidamento = 0,1% sul fido accordato; – commissioni e altri oneri = (canone mensile mesi) + bollo; – interessi a credito = (numeri creditori tasso creditore) ÷ 365; – ritenuta fiscale = 20% sugli interessi a credito. Il saldo iniziale del trimestre successivo è pari al saldo finale del trimestre precedente comprensivo delle competenze, che sono capitalizzate: pertanto, 3 Secondo la norma (art. 117-bis del T.U. bancario, Delibera CICR del 30 giugno 2012), in caso di affidamento la banca può applicare esclusivamente i seguenti oneri: - una commissione onnicomprensiva proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell ’affidamento non superiore, per trimestre, allo 0,5% della somma messa a disposizione (fido accordato); - un tasso di interesse sulle somme utilizzate e per il tempo di utilizzo. In caso di sconfinamento, la banca può invece applicare esclusivamente: - una commissione di istruttoria veloce, fissa ed espressa in valore assoluto: tale commissione non può eccedere i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l ’istruttoria veloce e si applica solo in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o aumentano uno sconfinamento esistente; - un tasso di interesse sull ’ammontare e per la durata dello sconfinamento. Per determinare lo sconfinamento si fa riferimento al saldo disponibile di fine giornata; se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non si applica né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse. Sugli sconfinamenti si veda il § 4.6.1 del libro di testo. 4 La data di registrazione può essere diversa dalla data di effettuazione dell‘operazione: ad es. l‘assegno spiccato e datato 13, ma registrato il 14, il pagamento della rata o del RID (Rapporti Interbancari Diretti), che è un sistema di incasso automatizzato basato su un ordine permanente di addebito da parte del cliente, utilizzato per effettuare pagamenti periodici o rateali (v. par. 8.5 del libro di testo). Ad ogni movimento è assegnata la data-valuta, cioè la data dalla quale cessano o iniziano a maturare gli interessi. 4 Data Valuta 11/01 16/01 11/02 14/02 15/03 17/03 21/03 23/03 25/03 29/03 31/03 11/01 16/01 11/02 13/02 16/03 19/03 20/03 23/03 25/03 31/03 31/03 Mov. D Mov. A 75.000 20.000 90.000 30.000 350.000 200.000 70.000 38.000 25.000 40.000 100.000 2.994 260.994 Descrizione Saldo iniziale Bonifico a. . . Bonifico da. . . Bonifico da. . . Assegno n. . . Vers. Ass. di altre filiali Vers. Ass. di altre banche Pag. bollette varie. . . Prelievo di contante Pagamento imposte Pagamento rata no . . . Competenze Saldo finale (a debito) Tabella 1: Estratto c/c passivo al 31 marzo 201X Valuta +/- 31/12 11/01 – – – + – + + – – + – + – – – – – – – 16/01 11/02 13/02 16/03 19/03 20/03 23/03 25/03 Saldi Liq. 75.000 20.000 95.000 90.000 5.000 30.000 25.000 350.000 325.000 200.000 125.000 70.000 55.000 38.000 93.000 25.000 118.000 40.000 158.000 Giorni D Giorni A Nn Deb. 11 8.250 5 4.750 26 1.300 Nn Cre. 2 500 31 100.750 3 3.750 1 550 3 2.790 2 2.360 6 88 2 9.480 133.980 500 Tabella 2: Scalare del c/c passivo al 31 marzo 201X (133.980 x 7) ÷ 365 400.000 x 0,001 (7 x 3) + 6 (500 x 2) ÷ 365 3 x 0,20 Interessi a debito Commissione di affidamento Commissioni e altri oneri Interessi a credito Ritenuta fiscale Totale Competenze 2.569 400 27 -3 1 2.994 Tabella 3: Calcolo delle competenze sul c/c passivo (dati arrotondati) 5 gli interessi del trimestre successivo sono calcolati sui saldi liquidi che tengono conto delle competenze del trimestre precedente. L‘analisi svolta consente di esaminare il meccanismo di calcolo degli interessi e di verificare la corretta determinazione delle competenze da parte della banca, svolgendo così un controllo formale sull‘andamento del rapporto di conto corrente. Peraltro, i supporti informativi a disposizione (e/c e conto scalare) possono essere utilizzati per compiere valutazioni economiche, finalizzate alla misurazione del costo effettivo del conto corrente. Tali valutazioni sono utili per accertare la convenienza di un conto corrente rispetto ad altri conti e per analizzare l‘incidenza delle diverse condizioni economiche sul costo effettivo: è così possibile selezionare le banche con le quali operare in base al costo del servizio offerto e individuare, all‘interno di ogni conto, le condizioni economiche che incidono maggiormente sul costo effettivo e sulle quali è opportuno focalizzare l‘attenzione per un‘eventuale rinegoziazione con la banca. Il costo effettivo del conto corrente è pari al tasso di interesse che tiene conto di tutte le condizione economiche applicate (tassi di interesse, valute, commissione di affidamento, canone mensile e bollo su e/c, periodicità di capitalizzazione). Tali condizioni si differenziano per la loro diversa incidenza sul costo effettivo del conto corrente: – i tassi di interesse producono interessi attivi e passivi in rapporto ai capitali a credito e a debito, espressi dai numeri creditori e debitori; – le valute determinano maggiori numeri debitori, quindi interessi passivi, in relazione all‘ammontare delle operazioni a cui si applicano e al tasso di interesse; – la commissione di affidamento, il canone mensile e il bollo sono costi fissi, poiché non dipendono dal capitale (fido utilizzato) e dal numero di operazioni effettuate: la loro incidenza sul costo effettivo aumenta quanto minore è l‘ammontare dei numeri debitori; – la capitalizzazione degli interessi determina un incremento del costo effettivo, cioè una differenza fra tasso semplice e tasso composto, che è tanto maggiore quanto più elevati sono la periodicità di capitalizzazione e il tasso semplice. Posto che: Ip = (N i) ÷ 365 dove: Ip = interessi passivi; N = numeri debitori; i = tasso di interesse nominale; si ricava che: 6 i = (Ip 365) ÷ N Per passare dal tasso nominale al costo effettivo del conto corrente è necessario: – al numeratore, considerare tutte le condizioni economiche praticate, riassunte nella voce ‘competenze‘; – al denominatore, sottrarre ai numeri liquidi indicati nel conto scalare i maggiori numeri debitori dovuti alle valute: la loro applicazione, infatti, ha determinato un incremento dei numeri debitori che non dipende da un aumento dei saldi a debito del cliente. Il costo effettivo del conto corrente può essere così calcolato: ie = (CO365) ÷ (N − N V ) dove: ie = tasso effettivo; CO = competenze; N = numeri debitori; NV = maggiori numeri dovuti all‘applicazione delle valute. Il tasso di interesse che si ottiene è un tasso semplice, riferito a un trimestre: per tenere conto della periodicità di capitalizzazione (n) è necessario determinare il tasso composto (ic ) : ic = [(1 + ie ÷ n)n − 1]100 Riprendendo i dati dell‘esempio, si calcolano i maggiori numeri debitori dovuti all‘applicazione delle valute ai due versamenti di assegni: – maggiori numeri sul versamento di assegni di altre filiali (200.000 1g ÷ 100 = 2.000); – maggiori numeri sul versamento di assegni di altre banche (70.000 2 gg ÷ 100 = 1.400). Il costo effettivo del conto corrente è quindi pari a: (2.994 365) ÷ 130.580 = 8,4% dove 2.994 sono le competenze e 130.580 sono i numeri rettificati per tenere conto delle valute (133.980 − 2.000 − 1.400). Il tasso composto, che tiene conto della capitalizzazione trimestrale delle competenze, è pari a: [(1 + 0, 084 ÷ 4)4 − 1]100 = 8, 7% Una volta determinato il costo effettivo del conto corrente, è possibile analizzare la sua composizione misurando l‘incidenza delle diverse condizioni economiche sul tasso di interesse effettivo. 7 L‘incidenza delle valute è espressa dalla differenza fra tasso passivo nominale e tasso ricalcolato per tenere conto dei maggiori numeri debitori dovuti all‘applicazione delle valute: i = (Ip 365) ÷ (N − N V ) Nell‘esempio risulta (2.569 365) ÷ 130.580 = 7,2% per cui per cui l‘incidenza delle valute è pari allo 0,2% (7,2% - 7%). L‘incidenza delle altre condizioni economiche è così calcolata5 : – commissione di affidamento: (400 365) ÷ 130.580 = 1,1%; – canone mensile e bollo: (27 365) ÷ 130.580 = 0,1%; – periodicità di capitalizzazione: 8, 7% − 8, 4% = 0, 3%. La composizione del costo effettivo del conto corrente è riportata nella seguente Tab. 4. Tasso nominale (debitore) Valuta su versamenti di assegni Commissione di affidamento Commissioni, spese e bolli Costo effettivo (tasso semplice) Capitalizzazione trimestrale Costo effettivo (tasso composto) 7,0% 0,2% 1,1% 0,1% 8,4% 0,3% 8,7% Tabella 4: Tasso nominale e costo effettivo del c/c passivo In conclusione, il costo effettivo del conto corrente è superiore al tasso di interesse debitore a causa delle ulteriori condizioni economiche applicate (valute, commissione di affidamento, canone mensile e bollo, periodicità di capitalizzazione). Si consideri ora un conto corrente attivo (il cui e/c è presentato in Tab. 5)6 e regolato alle seguenti condizioni economiche: – tasso creditore 3%; tasso debitore 10%; – capitalizzazione trimestrale degli interessi; – valuta (in gg. lavorativi): versamenti di assegni di altre filiali, 1g.; versamenti di assegni di altre banche, 2gg.; – commissione di istruttoria veloce, 15; – canone mensile, 3; bollo su e/c, 6. 5 Non sono considerati gli interessi attivi al netto della ritenuta fiscale, che vanno a ridurre il costo effettivo del conto corrente, poiché la loro incidenza non è significativa. 6 Come nel caso del c/c passivo, i movimenti del trimestre sono riportati in ordine di data di registrazione nei libri della banca (v. n. 1). Analoghe considerazioni valgono per gli addebiti, per gli accrediti e per la data-valuta. 8 I movimenti del trimestre, cui è attribuita la data-valuta, sono riportati in ordine cronologico nell‘e/c: Data Valuta 11/01 14/01 16/01 14/02 27/02 06/03 07/03 14/03 18/03 29/03 31/03 11/01 14/01 16/01 13/02 28/02 08/03 07/03 11/03 16/03 31/03 31/03 Mov. D Mov. A 10.000 3.000 2.000 19.000 20.000 25.000 35.000 40.000 15.000 400 1.000 87 13.687 Descrizione Saldo iniziale Versamento contante. . . Pago bancomat. . . Bonifico da. . . Assegno n. . . Vers. Ass. di altre filiali Vers. Ass. di altre banche Acquisto titoli. . . RID da Prelievo bancomat Pagamento rata n. . . Competenze Saldo finale (a credito) Tabella 5: Estratto c/c attivo al 31 marzo 201X Per il conteggio degli interessi i movimenti del trimestre, elencati per valuta nel conto scalare, consentono di ottenere così i saldi liquidi giornalieri, che servono a calcolare i numeri: Valuta ± Saldi Liq. 31/12 11/01 + + + + + + + + + + + + 10.000 3.000 13.000 2.000 11.000 19.000 30.000 20.000 10.000 25.000 35.000 40.000 5.000 35.000 30.000 15.000 15.000 400 14.600 12/01 16/01 13/02 28/2 07/03 08/03 11/03 16/03 Giorni D Giorni A 1 Nn Deb. Nn Cre. 11 1.100 1 130 4 440 28 8.400 15 1.500 7 2.450 50 3 900 5 750 15 89 1 50 2.190 17.860 Tabella 6: Scalare del c/c attivo al 31 marzo 201X 9 Il conto corrente, pur presentando un saldo contabile costantemente a credito per il cliente, evidenzia un saldo liquido a debito per effetto dell‘applicazione delle valute a un versamento di assegni: infatti, si rileva uno scoperto di valuta di un giorno, che determina il computo degli interessi passivi e della commissione di istruttoria veloce7 . Una volta calcolati i numeri, è possibile determinare le competenze riportate nell‘e/c (v. Tab. 7): – interessi a credito = (numeri creditori tasso creditore) ÷ 365; – ritenuta fiscale = 20% sugli interessi a credito; – interessi a debito = (numeri debitori tasso debitore) ÷ 365; – commissioni e altri oneri = (canone mensile mesi) + bollo su e/c + commissione di istruttoria veloce. Interessi a credito Interessi a debito Commissione di istruttoria veloce Commissioni e altri oneri Ritenuta fiscale Totale Proventi - Competenze (17.860 x 3) ÷ 365 (50 x 10) ÷ 365 (3 x 3) + 6 147 x 0,20 + + + 147 29 15 15 1 87 Tabella 7: Calcolo delle competenze sul c/c attivo (dati arrotondati) Anche in questo caso il saldo iniziale del trimestre successivo è pari al saldo finale del trimestre precedente comprensivo delle competenze, che sono capitalizzate: pertanto, gli interessi del trimestre successivo sono calcolati sui saldi liquidi che tengono conto delle competenze del trimestre precedente. I supporti informativi a disposizione possono essere utilizzati, come nell‘esempio precedente, per compiere valutazioni economiche. In questo caso si tratta di determinare il rendimento effettivo del conto corrente, cioè il tasso di interesse che tiene conto di tutte le condizione economiche praticate dalla banca. Tali condizioni si differenziano per la loro diversa incidenza sul rendimento effettivo del conto corrente: – i tassi di interesse producono interessi attivi e passivi in rapporto ai capitali a credito e a debito, espressi dai numeri creditori e debitori; – le valute determinano minori numeri creditori, e quindi interessi attivi, in relazione all‘ammontare delle operazioni a cui si applicano e al tasso di interesse; – il canone mensile, il bollo e la commissione di istruttoria veloce sono costi fissi, poiché non dipendono dal capitale e dal numero di operazioni effettuate: la loro incidenza sul rendimento effettivo aumenta quanto minore è l‘ammontare dei numeri creditori; 7 Si ipotizza che le date-valuta e le date-disponibilità siano identiche, per cui si determina una sconfinamento anche calcolando il saldo disponibile di fine giornata (v. n. 4). 10 – la capitalizzazione degli interessi determina un incremento del rendimento effettivo, cioè una differenza fra tasso semplice e tasso composto, che è tanto maggiore quanto più elevati sono la periodicità di capitalizzazione e il tasso semplice. Posto che: Ia = (N i) ÷ 365 dove: Ia = interessi attivi; N = numeri creditori; i = tasso di interesse nominale; si ricava che i = (Ia 365) ÷ N Per passare dal tasso nominale al rendimento effettivo del conto corrente è necessario: – al numeratore, considerare tutte le condizioni economiche praticate, riassunte nella voce ‘competenze‘; – al denominatore, sommare ai numeri liquidi indicati nel conto scalare i minori numeri creditori dovuti alle valute: la loro applicazione, infatti, ha determinato una diminuzione dei numeri creditori che non dipende da una riduzione dei saldi a credito del cliente. A questo punto il rendimento effettivo del conto corrente può essere così calcolato: ie = (CO365) ÷ (N + N V ) dove: ie = tasso effettivo; CO = competenze; N = numeri creditori; NV = minori numeri dovuti all‘applicazione delle valute. Il tasso di interesse che si ottiene è un tasso semplice, riferito a un trimestre: per tenere conto della periodicità di capitalizzazione (n) è necessario determinare il tasso composto (ic ) : ic = [(1 + ie ÷ n)n − 1]100 Riprendendo i dati dell‘esempio, si calcolano i minori numeri creditori dovuti all‘applicazione delle valute ai due versamenti di assegni: – minori numeri sul versamento di assegni di altre filiali: 25000 1g ÷ 100 = 250; 11 – minori numeri sul versamento di assegni di altre banche: 35000 2gg ÷ 100 = 700. Si osservi che, in questo caso, l‘incremento dei numeri creditori deve essere considerato al netto dello scoperto di valuta rilevato nel conto scalare (50), cioè dei numeri debitori sui quali sono stati conteggiati gli interessi passivi. Il rendimento effettivo del conto corrente è quindi pari a: (87 365) ÷18.760 = 1, 7% dove 87 sono le competenze e 18.760 sono i numeri rettificati per tenere conto delle valute (17.860 + 250 + 700 − 50). Il tasso composto è invece pari a: [(1 + 0.017/4)4 − 1]100 = 1, 71% Una volta determinato il rendimento effettivo del conto corrente, è possibile analizzare l‘incidenza delle diverse condizioni economiche. Per quanto riguarda le valute, si calcola la differenza fra tasso attivo nominale e tasso ricalcolato per tenere conto dei maggiori numeri creditori dovuti alle valute: i = (Ia 365) ÷ (N + N V ) Nell‘esempio risulta: (147365) ÷ 18.760 = 2, 9% per cui l‘incidenza delle valute è pari a 0,1% (3% - 2,9%). L‘incidenza delle altre condizioni economiche è così calcolata: – ritenuta fiscale: (29365) ÷ 18.760 = 0, 6%; – interessi a debito, commissioni e altri oneri: (31365) ÷ 18.760 = 0, 6%; – periodicità di capitalizzazione: 1, 71% − 1, 7% = 0, 01%. L‘analisi del rendimento effettivo del conto corrente è riportata nella seguente tabella: Tasso nominale (creditore) Valuta su versamenti di assegni Ritenuta fiscale Int. a debito, Commissioni e altri oneri Rendimento effettivo (tasso semplice) Capitalizzazione trimestrale Rendimento effettivo (tasso composto) + + + + 3,0% 0,1% 0,6% 0,6% 1,70% 0,01% 1,71% Tabella 8: Tasso nominale e rendimento effettivo del c/c attivo 12 In conclusione, il rendimento effettivo del conto corrente è inferiore al tasso di interesse creditore a causa delle ulteriori condizioni economiche applicate (valute, canone mensile, bollo) e dello scoperto di valuta che determina l‘addebito di interessi e della commissione di istruttoria veloce. Si osservi, infine, che il costo e il rendimento effettivo del conto corrente sono stati calcolati ex post, poiché entrambi dipendono non solo dalle condizioni economiche, definite ex ante, ma anche dal numero e dal tipo di operazioni effettuate, che determinano la movimentazione del conto e influiscono sulle commissioni addebitate e sull‘incidenza delle valute. N.B. In base alle norme sugli oneri applicabili dalle banche in caso di affidamento e sconfinamento (v. n. 4) non sono più in vigore le disposizioni sulle ‘forme complesse di remunerazione’ riportate a p. 53 (1o capoverso dopo la Tab. 2.1) e a p. 68 (righe 9-18) del libro di testo. 5 § 5.3.3 L‘ipoteca e § 6.4 I crediti speciali Il legislatore ha apportato alcune modifiche alle norme sul credito fondiario e alle opere pubbliche. In particolare, l’art. 40-bis, c. 1, del TUB stabilisce che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. Tale disposizione si applica ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche e intermediari finanziari (c. 6). 13 6 § 6.2.1 Raccordo CCN - Cash flow 1. Capitale Circolante Netto: nozione Ipotesi Tabella 9: Impresa α: conto economico dell‘esercizio n + 1 Costi Ge.Ca. Rimanenze iniziali Oneri finanziari Ammortamenti TFR & Fondi rischi Totale costi Utile di esercizio Totale a pareggio 1100 50 200 400 300 2050 850 2900 Ricavi Ge.Ca. Rimanenze finali 2800 100 Totale ricavi 2900 L‘impresa è caratterizzata dalle seguenti Attività e Passività a breve: Tabella 10: Impresa α: A & P a breve al 31 dic. Clienti Magazzino Tot. A a breve n 100 50 150 n+1 400 100 500 Fornitori n 100 n+1 200 Tot. P. a breve 100 200 Osserviamo che: • il confronto fra due esercizi può essere anche presunto; cioè si ipotizzano le quantità in n+1. In tale caso l‘analisi del CCN è ‘prospettica‘ e non ‘operativa‘. Ai nostri fini usiamo l‘analisi ‘operativa‘. • i costi e i ricavi della Ge.Ca., durante l‘esercizio n+1, possono: a) essere pagati/incassati; b) in parte, essere pagati/incassati e in parte essere oggetto di dilazione di pagamento/incasso; • è necessario allora capire, ad esempio con riferimento ai ricavi di vendita, quanto è stato incassato e quanto è stato oggetto di dilazione; • l‘informazione emerge dalla differenza fra Clienti al 31/12/n+1 e al 31/12/n; 14 • nell‘esempio, i Clienti sono aumentati di 300: ciò significa che i ricavi rilevati in conto economico non sono stati incassati per 3008 ; • i ricavi totali quindi (2.800) possono essere concettualmente divisi in ricavi incassati per 2.500 e ricavi oggetto di dilazione per 300 (ossia ricavi che hanno solo generato un credito ma nessuna entrata di cassa). Questo concetto vale, naturalmente, anche per i Fornitori. Applicando il medesimo ragionamento possiamo dire che i costi caratteristici sono stati pagati in contanti (Cassa/Banca) per 1000, mentre per 100 sono stati oggetto di dilazione di pagamento (cioè è sorto un debito e non si è avuto alcun effetto sulla Cassa). Tabella 11: CCN in senso stretto Clienti Magazzino Fornitori CCN in senso stretto n 100 50 -100 50 n+1 400 100 -200 300 Come si può notare, il CCN aumenta di 250. 2. Raccordo fra valori reddituali (di conto economico) e cash flow monetario e/o finanziario. Costi Ricavi % Banca 1000 Costi GeCa & ∆ Forn. 100 % Banca 2500 Ricavi GeCa & ∆ Cli. 300 Rim. iniziali Oneri Fin. Amm.ti Costi imputati # 50 200 400 300 Tot. Costi Utile di esercizio 2050 850 Rim. finali Totale ricavi 8 100 2900 Oppure potrebbe essere che ricavi dell‘esercizio n siano stati incassati per 100 e che i ricavi da incassare nell‘esercizio n+1 ammontino a 400. 15 Legenda: — ∆ Fornitori, identifica la differenza fra fornitori al 31/12/n+1 e 31/12/n (ovviamente, l‘esercizio interessato dai flussi è il n+1). La differenza identifica l‘ammontare dei costi sostenuti in n+1 che hanno goduto di pagamento dilazionato9 . — ∆ Clienti, identifica la differenza fra clienti al 31/12/n+1 e 31/12/n (ovviamente, l‘esercizio interessato dai flussi è il n+1). La differenza identifica l‘ammontare dei ricavi conseguiti in n+1 per i quali si è avuto un incasso dilazionato10 . — I costi imputati (non monetari) identificano i costi derivanti da valutazioni di fine esercizio. Tali costi, come gli ammortamenti, sono imputati in quanto di competenza dell‘esercizio, ma non hanno impatto sulla Cassa/Banca. Si tratta di elementi contabili, ‘scritturali‘. N.B. Qualora l‘impresa analizzata fosse una banca e/o altra società finanziaria, il magazzino è pari a zero e gli oneri/proventi finanziari sono ricompresi nell‘ambito dei costi/ricavi caratteristici.. Il cash flow monetario e/o finanziario così identificato, implica l‘ipotesi che nel conto economico non siano presenti sopravvenienze attive e passive e/o minusvalenze e plusvalenze. 3. L‘incidenza dei giorni medi di riscossione dei crediti e di pagamento dei debiti. Se riprendiamo le risultanze degli esercizi n ed n + 1 viste al § 0.1: Tabella 12: Impresa α: CE dell‘esercizio n + 1 Costi Ge.Ca. Rimanenze iniziali Oneri finanziari Ammortamenti TFR & Fondi rischi Totale costi Utile di esercizio Totale a pareggio 1100 50 200 400 300 2050 850 2900 Ricavi Ge.Ca. Rimanenze finali 2800 100 Totale ricavi 2900 si è visto che il CCN in senso stretto è : Osserviamo però che, pur avendo individuato il CCN, non abbiamo ancora desunto a cosa sia imputabile il suo maggiore assorbimento. 9 10 Oppure anche, come si è visto in n. 1, parte dei costi pagati in n e parte in n + 1. Oppure anche, come si è visto in n. 1, parte dei ricavi incassati in n e parte in n + 1. 16 Tabella 13: Impresa α: A & P a breve al 31 dic. Clienti Magazzino Tot. A a breve n 100 50 150 n+1 400 100 500 Fornitori n 100 n+1 200 Tot. P. a breve 100 200 Tabella 14: CCN in senso stretto Clienti Magazzino Fornitori CCN in senso stretto n 100 50 -100 50 n+1 400 100 -200 300 Per approfondire questo aspetto dobbiamo: 1. confrontare il CE del periodo n (Tab.5) con quello del periodo n + 1 (Tab. 4); 2. utilizzare due indicatori: tempo medio di incasso e tempo medio di pagamento. Si potrà così risalire ai motivi che hanno generato l‘assorbimento del CCN e disporre di informazioni maggiormente circostanziate sull‘andamento del credito commerciale del richiedente, elemento importante dell‘analisi del merito di credito. Il tempo medio di riscossione si desume dal seguente indicatore: Crediti Ricavi ÷ 365 ove, al numeratore si pongono i crediti commerciali della Ge.Ca. e, al denominatore, i ricavi quotidiani (cioè diviso 365, l‘anno solare): il quoziente rileva il tempo medio intercorrente tra la vendita dei prodotti e il relativo incasso. Date le altre condizioni, un tempo medio ridotto è auspicabile, mentre un tempo lungo è meno vantaggioso: un valore elevato potrebbe ad esempio indicare un limitato potere contrattuale nei confronti dei clienti. Il tempo medio di pagamento si desume dal seguente indicatore: Debiti Costi ÷ 365 17 ove, al numeratore, si pongono i debiti commerciali della Ge.Ca. e, al denominatore, i costi di acquisto di materie prime e servizi giornalieri. L‘indicatore rileva il tempo medio intercorrente tra l‘acquisto delle materie prime o di servizi funzionali alla Ge.Ca. e il relativo pagamento. Ceteris paribus, tempi medi di pagamento elevati sono auspicabili; al contrario, tempi medi ridotti sono meno auspicabili. Ipotesi 1: se il CE in n + 1 (v. Tab. 4) è successivo al seguente CE in n: Tabella 15: Impresa α: CE dell‘esercizio n Costi Ge.Ca. Rimanenze iniziali Oneri finanziari Ammortamenti TFR & Fondi rischi Totale costi Utile di esercizio Totale a pareggio 700 50 100 350 250 1450 50 1500 Ricavi Ge.Ca. Rimanenze finali 1400 100 Totale ricavi 1500 con facili calcoli possiamo desumere: 1) il periodo medio di incasso dei crediti: Tabella 16: Impresa α: giorni medi di incasso Crediti Ricavi Ge.Ca. Giorni medi di incasso n 100 1400 26,07 n+1 400 2800 52,14 ∆ 300 1400 26,07 2) individuare di quanto l‘assorbimento del CCN sia imputabile all‘aumento delle vendite e/o all‘incremento delle dilazioni negli incassi: Tabella 17: Impresa α: cause del ∆ Crediti Effetto ∆ giorni Effetto ∆ vendite ∆ Crediti 18 ∆ 100 200 300 % 33% 67% 100% Osserviamo dunque, in questo caso, che l‘assorbimento di CCN è in parte imputabile all‘aumento delle vendite e in parte al peggioramento dei tempi di riscossione dei crediti (le dilazioni di pagamento concesse). 4. Conclusione. Lo schema generale di raccordo fra conto economico e cash flow, il cash flow in senso lato (o finanziario) rappresenta un flusso che comprende anche crediti e debiti. Tale flusso finanziario ammonta a 1.750. Per comprendere quanto di questo flusso ha provocato flusso di cassa, è necessario considerare che il CCN è come una spugna immersa in un liquido: se il volume della spugna aumenta, significa che ha assorbito il liquido. Se il volume della spugna diminuisce (viene strizzata), il liquido viene rilasciato. Tecnicamente, il liquido rappresenta la liquidità aziendale (Cassa/Banca): per cui, se il CCN aumenta, significa che è stata drenata liquidità mentre se diminuisce vuol dire che si è creata liquidità . Nel primo devo aumentare l‘esposizione bancaria, nel secondo caso la riduco. Se, pertanto, il flusso finanziario è pari a 1.750 e il CCN è aumentato di 250, significa che è stata drenata liquidità per 250. Il flusso di cassa (o cash flow monetario in senso stretto) è minore rispetto a quello finanziario di 250. Ed infatti, il cash flow monetario (che può essere calcolato anche, semplicemente, contrapponendo costi monetari (ossia che abbiamo pagato, cioè 1000) vs. ricavi monetari (ossia incassati, cioè 2500), ammonta a 1500. Più è grande l‘aumento del CCN, minore è il flusso di cassa e maggiore sarà l‘aumento dell‘esposizione bancaria: l‘analisi del merito di credito dovrebbe dunque avvalersi anche di questo indicatore. Dall‘analisi delle poste del conto economico, così come esposte nei due schemi precedentemente indicati, si comprende anche come il cash flow finanziario in senso lato (ossia comprensivo anche della parte derivante dalla nascita di crediti e debiti) ‘serva‘ per coprire ammortamenti e tutti gli altri costi non monetari (accantonamenti a fondi rischi e oneri, TFR, ecc.). Il medesimo cash flow finanziario ‘serve‘ anche a coprire gli oneri finanziari, considerati non caratteristici nell‘impresa non finanziaria. Nell‘impresa bancaria/finanziaria, invece, essi sono già compresi fra i costi caratteristici e gli oneri finanziari entrano nel concetto di cash flow monetario. 19 7 § 6.2.3 Le forme tecniche. . . Alla n. 58 di p. 198, è necessario tenere conto che il d.l. n. 16/2012 ha stabilito che i canoni di leasing sono deducibili anche se il contratto ha una durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale. Per la deducibilità dei canoni continuano ad applicarsi i criteri già indicati in nota. 8 § 8.5 Gli strumenti di pagamento della SEPA Il 12 febbraio 2013 la Banca d’Italia ha emanato le istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012, che stabilisce i requisiti e i tempi della migrazione dei servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali ai servizi armonizzati della Single Euro Payments Area (SEPA). Vi si prevede che la migrazione agli standard europei debba avvenire entro il 1o febbraio 2014, relativamente ai servizi di bonifico gestiti attraverso la procedura interbancaria BON, agli addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria RID, a quelli gestiti nell’ambito del circuito postale, ai bonifici per cassa, in cui i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento. Sono invece esclusi i pagamenti Ri.Ba., MAV, RAV, bollettini bancari e postali, in quanto distinti da quelli di bonifico e addebito diretto per le loro caratteristiche tecniche: possibile natura cartacea, presenza di un profilo di servizi aggiuntivi non scindibili dalle funzionalità di pagamento, componenti di finanziamento. Relativamente alla possibile deroga al 1o febbraio 2016 per l’adeguamento agli standard europei, se ne prevede l’applicazione ai RID finanziari, ai RID a importo fisso e alle operazioni di bonifico e di addebito diretto trasmesse o ricevute dalla clientela in forma raggruppata. Dal 1o febbraio 2014 il bonifico in euro all’interno dell’Area Sepa è sostituito dal nuovo strumento di pagamento SCT (Sepa Credit Transfer) che presenta le seguenti caratteristiche: - denominazione delle operazioni in euro senza limiti di importo; - tempo massimo di esecuzione un giorno lavorativo; - l’ordinante e il beneficiario sostengono rispettivamente gli oneri applicati dalla banca ordinante e da quella beneficiaria (tariffazione Share); - trasferimento integrale del pagamento al beneficiario, senza deduzioni. Il RID è invece sostituito da un nuovo strumento di incasso SDD (Sepa Direct Debit), che consente di raggiungere tutti i conti bancari nell’area SEPA che ammettono l’addebito diretto. Tale strumento è attivato dal creditore a seguito di un mandato ricevuto dal debitore, che autorizza il creditore a inviare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore. Il SDD prevede due varianti: 20 - SDD Core, utilizzabile dalla banca nei confronti di qualsiasi cliente (consumatori e non consumatori); - SDD Business to Business, utilizzabile nei confronti dei clienti non consumatori. 9 § 10. 1 Premessa Alla n. 2 di p. 334, aggiungere: «Dal 1o gennaio 2013 l‘IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell‘ISVAP. L‘IVASS è presieduto dal direttore generale della Banca d‘Italia e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità , per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori». 21