PIEMONTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LE MANUTENZIONI ELETTRICHE URGENTI E STRAORDINARIE CIG [0754464B60] DISCIPLINARE GENERALE INDICE Art. 1 - Premessa ..............................................................................................................................4 Art. 2 - Stazione Appaltante .............................................................................................................4 Art. 3 - Oggetto dell’appalto ............................................................................................................4 Art. 4 - Durata ed importo................................................................................................................4 Art. 5 - Modalità di invio e presentazione dell’offerta.....................................................................5 Art. 6 - Modalità di presentazione dei documenti ............................................................................6 Art. 7 - Avvalimento........................................................................................................................12 Art. 8 - Criterio di aggiudicazione .................................................................................................12 Art. 9 - Procedura di aggiudicazione.............................................................................................12 Art. 10 - Controlli sul possesso dei requisiti ....................................................................................13 Art. 11 - Cauzione provvisoria .........................................................................................................14 Art. 12 - Cauzione definitiva ............................................................................................................14 Art. 13 - Subappalto .........................................................................................................................15 Art. 14 - Documenti a carico dell’Impresa Aggiudicataria .............................................................16 Art. 15 - Effetti dell’aggiudicazione e stipula del contratto.............................................................16 Art. 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro.............................................................................................17 Art. 17 - Documenti che regolano l’appalto ....................................................................................20 Art. 18 - Cessioni..............................................................................................................................20 Art. 19 - Responsabilità dell’aggiudicatario....................................................................................20 Art. 20 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore e dei suoi dipendenti .............20 Art. 21 - Assicurazioni......................................................................................................................22 Art. 22 - Rinuncia all’aggiudicazione ..............................................................................................22 Art. 23 - Disdetta del contratto da parte dell’Impresa.....................................................................22 Art. 24 - Risoluzione del contratto ...................................................................................................22 Art. 25 - Sospensione........................................................................................................................23 Art. 26 - Recesso...............................................................................................................................24 Art. 27 - Cessione, fusione, scissione trasferimento e affitto di azienda..........................................24 Art. 28 - Successione della impresa aggiudicataria.........................................................................24 Art. 29 - Pagamenti ..........................................................................................................................24 Art. 30 - Diritto alla riservatezza .....................................................................................................25 Art. 31 - Comunicazioni e richieste di chiarimenti ..........................................................................25 Art. 32 - Norme di rinvio ..................................................................................................................26 Art. 33 - Foro Competente ...............................................................................................................26 EDISU - Disciplinare generale Art. 1 - Premessa Il presente disciplinare costituisce, con la lettera di invito, il capitolato tecnico e gli allegati, parte integrante ed essenziale della documentazione di gara. Regolamenta le modalità e le forme di presentazione delle offerte nonché le vicende consequenziali alla presentazione stessa. Art. 2 - Stazione Appaltante Ente per il Diritto allo Studio Universitario – E.DI.S.U. Piemonte, con sede in via Madama Cristina 83, 10126 Torino – telefono 011.6531028 – fax 011.6531150 – www.edisu.piemonte.it Responsabile del procedimento: Ing. Chiara Elia Per qualsiasi informazione: fax 011 6531150. E-mail [email protected]) Art. 3 - Oggetto dell’appalto Cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 3, comma 10, 11 e 125 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della manutenzione degli impianti elettrici. Categoria prevalente, categorie subappaltabili Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS30» . Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. Art. 4 - Durata ed importo L’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà scadenza il 31/12/2011. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è così definito: Importi in € A misura a) Importo esecuzione lavori b) Oneri per la sicurezza 57.500,00 1.500,00 a) + b) Importo totale 59.000,00 L’importo contrattuale di complessivi € 59.000,00 è comprensivo del ribasso percentuale offerto dall’impresa sui prezzi unitari posti a base di gara. Pagina 4 EDISU - Disciplinare generale Come base di conteggio per la remunerazione delle opere eseguite verrà assunto il prezzario OO.PP. della Regione Piemonte vigente alla data di aggiudicazione dell’Appalto. Il predetto prezzario è da considerarsi allegato e quindi parte integrante al presente capitolato. Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Piemonte si procederà a concordare nuovi prezzi previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito. Sarà ammessa la proroga nelle more della stipulazione del nuovo affidamento e in tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto, sarà applicato all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte dell’anno antecedente la data della proroga. L’adozione del prezziario aggiornato rappresenta pertanto un’implicita revisione dei prezzi. La revisione prezzi, qualora si rendesse necessaria, verrà espletata in applicazione di quanto disciplinato dal Dlgs. 163/2006 smi come risulta dal combinato disposto degli artt. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 e art. 115. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati tenendo conto delle interferenze connesse agli interventi di manutenzione ordinaria specialistica o straordinaria che per loro natura non necessitano di un progetto e per i quali non sono previste la predisposizione del PSC e la nomina del Coordinatore per la sicurezza. Nel caso in cui la ditta dovesse effettuare interventi per i quali fossero necessari il progetto e il PSC si provvederà alla stima dei relativi costi della sicurezza. Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili all’appaltatore saranno riconosciuti a quest’ultimo previo accertamento da parte della stazione appaltante. In caso di errori di valutazione da parte dell’appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto rispetto a quanto pattuito. Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico della ditta. L’importo contrattuale annuo corrisponderà all’importo totale dell’appalto e rappresenterà il tetto massimo di spesa entro il quale saranno effettuati gli interventi di volta in volta commissionati. Il ribasso percentuale offerto dall’impresa in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari per gli interventi di cui al capitolato tecnico, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. L’aggiudicatario non potrà vantare alcun credito nel caso in cui non tutto l’importo di gara venga ordinato, ciò entro i limiti stabiliti dagli art. 10, 11 e 12 D.M. LL.PP. 145/2000. Art. 5 - Modalità di invio e presentazione dell’offerta L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’EDISU PIEMONTE, c/o Ufficio Protocollo, Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 28/01/2011. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre alle indicazioni del mittente, e cioè la denominazione o ragione sociale e il fax, la seguente dicitura: “COTTIMO FIDUCIARIO PER LE MANUTENZIONI ELETTRICHE URGENTI E STRAORDINARIE - CIG [0754464B60]” La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità di seguito indicate. L’invio del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine perentorio stabilito fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo sopra indicato e non quello dell’eventuale ufficio postale. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Edisu Piemonte. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza comporta l'esclusione dalla gara. L’offerta dovrà avere un validità non inferiore a 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’offerta s’intende IVA esclusa. Pagina 5 EDISU - Disciplinare generale Art. 6 - Modalità di presentazione dei documenti Il plico deve contenere le buste A e B buste, riportanti le seguenti diciture: “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Economica”. e l’eventuale busta “C – Documentazione ex art. 2359 cc” Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 ss. Del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare: a) Sono ammessi a partecipare tutti i prestatori di servizi, ai sensi della Direttiva (CE) 2004/18. Possono partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiamo firmato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/06. b) I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs. 163/06 sono tenuti a presentare nella Busta A) l’elenco di tutte le imprese consorziate e copia dell’atto costitutivo e dello statuto e ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, anche da costituirsi, e di consorzi l’offerta, sottoscritta da ciascun prestatore raggruppato o consorziato, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi. d) Ogni soggetto potrà presentare una sola offerta. Non è ammesso che un soggetto partecipi singolarmente e quale componente di un raggruppamento/consorzio/Geie, né come facente parte di più raggruppamenti/Consorzi/Geie, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei raggruppamenti/consorzi/Geie cui partecipa. 6.1 BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: Requisiti dei concorrenti A) Requisiti generali (art. 38 D.Lgs. n. 163/06 e altre norme speciali) Ai fini della partecipazione alla presente gara, ciascun concorrente a pena di esclusione deve presentare la seguente documentazione: 1. Istanza di partecipazione alla gara d’appalto sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di poteri. A detta istanza va, eventualmente, allegata, in originale o copia conforme all’originale, atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, qualora gli atti di gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante. Non è consentita procura per persona da nominare. L’istanza in questione deve contenere il consenso del concorrente al trattamento dei dati; 2. Dichiarazione sostitutiva, che può recare sia la firma autenticata del/dei sottoscrittore/i sia, in alternativa, la firma non autenticata corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini extracomunitari e, solo in relazione a questi ultimi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara: a) la completa denominazione del concorrente, la natura (pubblica, privata, mista) e la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e/o operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di posizione INPS ed INAIL; b) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara; Pagina 6 EDISU - Disciplinare generale c) di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, del D.lgs. 163/06; in particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b) e c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da tutti i soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione deve essere comprensiva delle generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle generalità dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Anche per detti soggetti deve essere attestata l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Si richiede, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06, di indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione; d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; e) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 (sul diritto al lavoro dei disabili), ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge; f) che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa - a causa di inadempimenti- in risoluzione di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura di affidamento; g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio; h) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); i) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, anche con specifico riferimento all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; k) che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss m. e i.; l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; m) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara; n) I) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di società singole o raggruppate che si trovano in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con quella da egli rappresentata; in alternativa : II) di essere a conoscenza che partecipa/no alla gara altro/altri offerenti in rapporto di controllo con il soggetto rappresentato dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 2359, ma che tale rapporto non influisce sul proprio comportamento nell’ambito della gara in quanto … (indicare i motivi) e di tale circostanza si produce la seguente documentazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa – Busta C – art. 6.3); 3. Qualora il concorrente sia soggetto ad obbligo di iscrizione, certificato di iscrizione nel registro delle Imprese riportante la dicitura antimafia e l’annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati dell’Unione Europea. Pagina 7 EDISU - Disciplinare generale Se il legale rappresentante risultante da certificato è persona diversa dal firmatario della documentazione di gara, dovrà essere allegato idoneo atto attestante i poteri a questo conferiti. Il certificato e la dichiarazione sostitutiva dovranno, pena l’esclusione, essere di data non anteriore a mesi 6 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. B) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/06) Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, documentati come di seguito: 1. Almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385 che specifichino testualmente: “In relazione alle manutenzioni elettriche urgenti e straordinari - EDISU”. (Avvertenza: è necessario che risulti autenticata la sottoscrizione dei rappresentanti degli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che rilasciano le predette referenze bancarie, con relative attestazioni dei loro poteri; in alternativa, il sottoscrittore di ogni referenza bancaria, rappresentante dell’Ente o Società che la presta, deve attestare i propri poteri con autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità) Nel caso in cui i Concorrenti partecipino alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, le referenze bancarie possono riferirsi anche ad una soltanto delle imprese raggruppate o consorziate. Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D.lgs. 163/06, il concorrente, qualora non in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata triennale fino ad un importo almeno pari al 100% di quello posto a base della presente gara. 2. Dichiarazioni IVA da cui risulta il fatturato degli esercizi 2007, 2008 e 2009 non inferiore ad euro 150.000 per ciascun esercizio (al netto IVA) C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/06) I Concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono, a pena di esclusione, provare, con le modalità previste dall’art. 42 del Codice, di aver realizzato un fatturato specifico, nell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore all’importo posto a base della gara. Si intendono regolarmente eseguiti nel periodo prescritto anche i servizi il cui titolo giuridico originante le prestazioni in questione non coincide pienamente sotto il profilo temporale con il predetto triennio, sempre che la dichiarazione degli importi sia univocamente riferibile a detto periodo. L’elencazione dei predetti servizi dovrà contenere l’indicazione dettagliata degli importi al netto di IVA, le date di inizio e ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascun servizio realizzato. Nel caso in cui le attività di cui al precedente punto siano state realizzate nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio, è necessario indicare il ruolo svolto dall’impresa, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) sia quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). I Concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese o in consorzio possono far affidamento, ai sensi dell’art. 48, par. 3 della Direttiva 2004/18/CE sulle capacità di almeno una delle imprese raggruppate o consorziate. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06, i requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 163/06. In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 i requisititi dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate come esecutrici della prestazione. Pagina 8 EDISU - Disciplinare generale Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un’unica dichiarazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti i soggetti indicati nello schema di istanza (Allegato I), che può recare sia la firma autenticata del/dei sottoscrittore/i sia, in alternativa, la firma non autenticata corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. D) Allegati i) Procura notarile in caso di persona autorizzata alla firma diversa dal legale rappresentante o titolare dell’Impresa partecipante ii) una copia del disciplinare generale e del capitolato tecnico, controfirmati in ogni pagina dal legale rappresentante delle imprese raggruppate, consorziate o in altre forme associative ammesse per legge (o da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, consorziande o in altre forme associative ammesse per legge), quale piena ed integrale accettazione di tutte le condizioni contrattuali ivi riportate; iii) garanzia provvisoria del 2% sulla base d’asta, sotto forma cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, nelle forme e nei modi previsti all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. L’impresa può tuttavia usufruire dei vantaggi disposti dal comma 7) del citato articolo, ma dovrà allegare in copia la documentazione necessaria, presentandola nei modi e nelle forme di legge (per le specifiche si rimanda all’art. 11). Inoltre, la fideiussione bancaria o assicurativa deve recare la formula della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Eventualmente, ai fini del versamento di una cauzione ridotta, dovrà essere dimostrato il possesso della certificazione del sistema di qualità (conseguita antecedentemente alla data di pubblicazione del bando) attraverso l’allegazione alla cauzione dell’originale, o copia autentica, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Detta cauzione dovrà essere corredata da idonea dichiarazione dell’istituto bancario o assicurativo (in qualità di soggetto fideiussore) di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva corrispondente al 10% del valore dell’importo di aggiudicazione, sotto forma di fideiussione, nella forma di garanzia “a prima richiesta”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c. e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (in caso di RTI, la capogruppo). iv) almeno una referenza bancaria in originale rilasciata da primario istituto di credito (in caso di RTI, due referenze per la sola capogruppo), redatta in lingua italiana, attestante la solidità dell’impresa concorrente, che faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto della quale dovranno riportare il CIG e siano presentata in busta chiusa; Pagina 9 EDISU - Disciplinare generale v) CCNL applicato, numero di dipendenti ed elenco dei dipendenti comprensivo di qualifica e delle indicazioni di cui all’.5 della legge 136/2010 che saranno destinati ad operare con l’ufficio tecnico; vi) dichiarazione di voler richiedere il subappalto e, in caso affermativo, quale parte, fermo restando i vincoli di cui al successivo art. 13; vii) indicazione del fax e/o mail e/o mail certificata che verranno utilizzate ai fini della comunicazione per tutta la durata dell’appalto e successiva esecuzione l’aggiudicatario; viii) impegno, per garantire la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente affidamento, ad indicare al momento della stipula del contratto un Coordinatore che lo rappresenterà nei confronti del Responsabile del Procedimento, come meglio illustrato nel Capitolato tecnico all’art. 4 e ss. ix) impegno sottoscritto già in sede di partecipazione di gara da parte del legale rappresentante di conoscere e applicare le disposizioni di cui alla legge 136/2010 e alle Determinazioni n. 8 (10A14316) 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 della AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DETERMINAZIONE - Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta, con firma leggibile e per esteso apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua l’impresa stessa. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successivi gare per ogni tipo di appalto. 6.2 BUSTA “B –OFFERTA ECONOMICA La Busta B, recante all’esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, da predisporre utilizzando l’Allegato IV- Mod. Offerta. L’offerta dovrà essere in bollo da Euro 14,62 redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, o, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande ovvero di altre forme associative ammesse, specificando il prezzo offerto (al netto di IVA ed altri oneri fiscali). L’offerta economica, a pena d’esclusione, dovrà contenere chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l’espletamento del servizio, al netto dell’IVA, anche quale risultante della percentuale di ribasso applicata rispetto all’importo a base d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione. Ove si determinasse la soglia di anomalia, il o i partecipanti (fino al massimo di cinque consentito dalla normativa, art. 88, comma 7 del Dlgs 163/2006) saranno tenuti a produrre le giustificazioni a corredo del prezzo offerto. Dovrà essere allegata l’analisi dei costi totali annui che dovrà evidenziare le seguenti voci: monte ore complessivo per livelli, numero unità distinte per livelli, costo orario della manodopera, costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività dell’impresa, spese generali e utile aziendali. I costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 2.000,00 (Euro duemila/00 nessun costo) Pagina 10 EDISU - Disciplinare generale Art. 6.3 BUSTA C: DOCUMENTAZIONE EX ART. 2359 c.c La busta C deve essere prodotta ed è obbligatoria solo nel caso in cui l’impresa si trovi nella situazione di controllo o collegamento di cui all’articola 2359 del Codice Civile con altre imprese partecipanti alla medesima procedura, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del Dlgs 163/2009 smi. Nella busta C dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dal comma 2, lett. b) dell’art. 38 del medesimo Dlgs. 163/2009. Tale busta dovrà essere inserita, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo qui richiamato, nella busta chiusa contenente le offerte economiche. Avvertenze generali di gara: Saranno escluse le offerte: a) pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine utile per la presentazione; b) formulate per telegramma; c) non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata ad assumere impegni in nome e per conto dell’impresa; d) non recanti i prezzi offerti scritti in lettere e cifre; e) riportanti il prezzo in valuta estera; f) le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste e non conformi alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; g) le offerte non corredate da documenti o da quant’altro espressamente richiesto; h) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione di somme; i) le offerte presentate senza l’osservanza delle modalità indicate negli atti di gara. Rimane inteso che: • il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; • trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente; • nel caso in cui l’impresa faccia pervenire nei termini più offerte, senza specificare che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, viene considerata valida soltanto quella più conveniente per l’Amministrazione; • è esclusa dalla gara l’offerta economica che non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura; • sono escluse le offerte economiche che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, o di non procedere, all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, che sia ritenuta conveniente dall’Amministrazione. L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, qualora insorgano motivi di pubblico interesse. Nessuna somma di danaro è dovuta, a qualsiasi titolo, ai partecipanti alla presente gara per le spese sostenute e per progetti presentati. Pagina 11 EDISU - Disciplinare generale Art. 7 - Avvalimento Qualora le Imprese partecipanti intendessero fare ricorso all’avvalimento, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.lgs. n. 163/2006. E’ consentito da parte di un’impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria, tecnica e organizzativa avvalendosi di un altro soggetto. Il Concorrente che intenda usufruire dell’avvalimento deve presentare, a pena di inammissibilità, la documentazione indicata alle lettere da a) a g) dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/06. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nel predetto art.49. Art. 8 - Criterio di aggiudicazione Il contratto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più bassa, secondo quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In presenza di una sola offerta valida l’Ente sarà libero di procedere o meno a trattativa privata con l’unico offerente della fornitura in oggetto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs.163/06. In caso di offerte pari, si procederà al sorteggio. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella formulata in lettere prevarrà, e sarà pertanto ritenuta valida quella più vantaggiosa per il committente. Il ribasso percentuale dovrà essere applicato alle voci dell’Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente alla data di aggiudicazione dell’appalto e dovrà essere formulato tenendo conto di tutti i costi e le variabili. La stazione appaltante intende avvalersi, nell’aggiudicazione al prezzo più basso, dell’opzione di cui all’art. 122, comma 9 del Dlgs 163/2006 Ove si rendesse necessario valutare l’anomalia dell’offerta, si applicherà il disposto dell’art. 86 ss del Dlgs. 163/2006. Art. 9 - Procedura di aggiudicazione L’apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica presso la sala riunioni dell’Edisu Piemonte in Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino il giorno 13/01/2010 alle ore 09.30 da parte del responsabile Unico del procedimento, assistito dalla Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, contratti e supporto giuridico e da un componente l’ufficio tecnico quale testimone, che procederà come di seguito illustrato: 1) verifica dell'integrità dei plichi e che i medesimi siano pervenuti entro i termini perentori di cui al precedente articolo 5; 2) esclusione dei plichi che non rispondano ai requisiti di cui al punto che precedente; 3) apertura dei plichi validamente pervenuti e verifica della presenza all’interno delle buste; 4) sorteggio di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 163/2006; 5) chiusura delle seduta e invito alla/e ditta/e sorteggiata/e a produrre i documenti utili ai fini della verifica di cui all’art. 48 citato; 6) seduta pubblica di comunicazione degli esiti della verifica di cui al punto 5) precedente e apertura delle offerte economiche con la determinazione dei punteggi finali degli ammessi a questa fase della procedura; Pagina 12 EDISU - Disciplinare generale 7) individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 163/06. L’Amministrazione, in caso di eventuali offerte anomale, richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. Tutti i concorrenti possono presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di quelle contenenti le offerte tecniche ed economiche. In dette occasioni possono intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali rappresentanti o persone munite di delega. Tutte le sedute successive alla prima verranno comunicate a mezzo fax e/o mail. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del Servizio nell’ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. Completate le operazioni di gara, il Rup formerà la graduatoria degli Offerenti ed effettuate le verifiche di rito rimetterà gli atti e i verbali di gara all’Amministrazione. Dell’aggiudicazione e dell’esclusione dalla gara sarà data apposita comunicazione ai concorrenti nelle modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06. Dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione fermo quanto previsto dall’art. 48, procederà alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dall’Aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della suddetta verifica. Art. 10 - Controlli sul possesso dei requisiti Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del presente disciplinare in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi. Detti concorrenti sorteggiati, ove non avessero già prodotto in sede di gara la documentazione sufficiente ad avviare la verifica, dovranno presentare entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, quanto indicato ai punti B) e C) dell’art. 6.1 presente disciplinare. La comunicazione della richiesta dei documenti verrà notificata al numero di fax o e-mail indicati dalla ditta. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara e all’escussione della cauzione provvisoria. Ai fini dell’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti di capacità tecnica-professionale dovranno essere provati mediante la produzione dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dagli altri destinatari pubblici e/o privati. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari. Pagina 13 EDISU - Disciplinare generale Art. 11 - Cauzione provvisoria Le imprese partecipanti devono corredare la propria offerta con il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto 2) precedente costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 della L. 348/82 s.m.i. e secondo le prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123., nei modi previsti dalla vigente normativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dai soggetti autorizzati ex art. 107 DLgs. 385/93. Saranno altresì ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari esclusivamente se e in quanto iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non saranno accettate fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione: (I) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; (II) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’ art. 1944 C.C.; (III) la clausola di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 C.C.; (IV) la clausola con cui il fidejussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. La mancanza della fidejussione comporterà l’esclusione dalla gara. Subito dopo l'aggiudicazione definitiva, i depositi provvisori saranno restituiti alle ditte non aggiudicatarie. Nel caso di Raggruppamenti o altre forme associative la certificazione del sistema di qualità deve essere posseduta e prodotta da tutti i partecipanti, al fine della riduzione della cauzione provvisoria. La garanzia sarà svincolata automaticamente nei confronti dell’Aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre, nei confronti di tutti gli altri offerenti, all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione e comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione stessa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della stessa. Art. 12 - Cauzione definitiva A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell’importo di contratto calcolato sul primo quadriennio. La cauzione potrà essere costituita nelle forme previste dall’art. 113 del codice appalti e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 codice civile. Detta cauzione sarà svincolata dall’Ente Appaltante con dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura resa una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e risolte eventuali contestazioni. L’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l’Amministrazione abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto. Come riportato anche nel capitolato tecnico, ai sensi dell’articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: Pagina 14 EDISU - Disciplinare generale a) l’importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) l’efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Art. 13 - Subappalto E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammesso il subappalto di mera manodopera. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate. Comunque, la parte di servizio che viene concessa in subappalto, non potrà superare il 30% del valore dell’offerta. Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l’Affidatario che dovrà fornire prova dell’avvenuto pagamento mediante trasmissione alla Stazione appaltante della fattura quietanzata con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, a norma dell’art. 118 comma 3 del D.L.vo 163/06. In caso di ricorso al subappalto (art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’EDISU ai sensi del comma 6, art. 118, D. Lgs 163/2006 e s.m.i. contestualmente al contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell’inizio dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. La stazione appaltante verificherà che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all’impresa subappaltatrice. Il Fornitore Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 118 del D.lgs. 163/06 e alla legge 136/2010. In particolare, con riferimento alle determinazioni nn. 8 e 10 del 2010 dell’Autorità, l’impresa si impegna fin da ora a pena di nullità del contratto, ad inserire nel contratto di subappalto/subcontratto il seguente articolo: Pagina 15 EDISU - Disciplinare generale Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…). Art. 14 - Documenti a carico dell’Impresa Aggiudicataria L’Aggiudicatario è tenuto a produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione i seguenti documenti: a) cauzione definitiva così come previsto dall’art. 12 del presente disciplinare; b) certificato di iscrizione, in originale e di data non anteriore a sei mesi da quella dell’aggiudicazione, alla sezione ordinaria del registro imprese della C.C.I.A.A., con dichiarazione di non fallimento e nulla osta antimafia; c) SOA se posseduta; d) i certificati e le documentazioni che attestino l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nell’istanza di ammissione alla gara; e) copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 21; f) documentazione ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di cui all’art. 16 del presente disciplinare generale; g) elenco dei nominativi del personale addetto come articolo 6.1 lettera D comma v). Art. 15 - Effetti dell’aggiudicazione e stipula del contratto L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico della ditta aggiudicataria, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalla normativa antimafia. A seguito di aggiudicazione provvisoria, verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria la presentazione di ulteriori documenti comprovanti quanto dichiarato nell’offerta presentata (fatto salvo che l’impresa risultata aggiudicataria in via definitiva non sia tra quelle sorteggiate ai sensi dell’art. 48 Dlgs 163/2009). Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure venissero riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l’impresa aggiudicataria non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria. Ad intervenuta adozione della deliberazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. A seguito di aggiudicazione comunicata entro 5 giorni dall’atto amministrativo definitivo, verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria la presentazione di ulteriori documenti presentata, nonché il versamento del deposito cauzionale definitivo, unitamente ai documenti relativi alla sicurezza e alle Pagina 16 EDISU - Disciplinare generale coperture assicurative. Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure venissero riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l’impresa aggiudicataria non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria. Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/2006 interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, nonché agli adempimenti di cui necessari ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla stipulazione del contratto di appalto assumendo l’onere di tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa. La mancata consegna dei documenti richiesti, l’irregolare presentazione degli stessi, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. In queste ipotesi Edisu potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni. L’impresa aggiudicataria, a pena della risoluzione automatica del contratto e dell’incameramento della cauzione definitiva, non può cedere il contratto a terzi. Nel caso in cui l’Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente (tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo). Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva ed efficace ed il perfezionamento del contratto la ditta aggiudicataria potrà essere chiamata ad iniziare il servizio, alle condizioni offerte, indipendentemente dalla stipulazione del contratto per ragioni di somma urgenza. Art. 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro I lavori appaltati, o subappaltati, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, nel D.Lgs 163/2006, art. 131 e nella normativa che dovesse essere emanata nel corso dell’appalto. L’appaltatore è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni di sua competenza di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. cooperando con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente. Pagina 17 EDISU - Disciplinare generale 16.1 Piani di sicurezza (Allegato XV D. Lgs 81/2008 e sm.i. e Art.. 131 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) Trattandosi di contratto aperto, con interventi al momento non determinabili e richiesti con appositi Ordini di Servizio, l’Amministrazione ha stimato gli oneri per la sicurezza tenendo conto delle interferenze connesse agli interventi di manutenzione straordinaria e urgente che per loro natura non necessitano di un progetto e per i quali non sono previste la predisposizione del PSC e la nomina del Coordinatore per la sicurezza. Nel caso in cui la ditta dovesse effettuare interventi per i quali fossero necessari il progetto e il PSC si provvederà alla stima dei relativi costi della sicurezza. Tenuto conto delle situazioni di rischio particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle elencate nell'allegato XI al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione valuterà se nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e predisporre il Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) a norma di legge. Valuterà altresì, sempre per la stessa motivazione, se chiedere alla ditta la predisposizione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). La ditta deve in ogni caso predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS). L’appaltatore è tenuto alla redazione di un proprio POS riferito al cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Il POS attiene alle scelte autonome della ditta e alle proprie specifiche responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Esso sarà redatto in conformità al punto 3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs 81/2008. Nei tempi previsti dalla lettera di aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dell’attività la ditta dovrà trasmettere all’Ente Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza. Nella redazione dei POS l’EDISU richiede anche la trattazione di ulteriori argomenti, a maggiore specificazione dei contenuti minimi dettati dalla norma di legge sopraccitata (punto 3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs 81/2008). Tali contenuti, solo in parte aggiuntivi, sono essenziali per conoscere le specificità tecniche delle attività lavorative da condurre e consentire all’EDISU la valutazione della pericolosità del cantiere ai fini della determinazione della necessità del PSC, o del PSS. A tal fine il POS dovrà contenere: - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei referenti/responsabili dell’attività svolta presso EDISU (L’Amministrazione ha il diritto di esigere la sostituzione del referente per indisciplina, incapacità o grave negligenza); - la descrizione analitica dell’attività propria della ditta (si prescinde dalla descrizione delle attività specifiche che essa effettuerà nelle sedi non essendo al momento identificabili nel dettaglio i lavori che essa effettuerà). Il POS dovrà opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni; - elenco dei rischi specifici connessi all’attività svolta e le misure di sicurezza adottate dall’appaltatore nella sede oggetto del contratto al fine di garantire, tenuto conto dei rischi stessi, la sicurezza dei propri dipendenti, la non interferenza nelle sedi con altre attività e persone nonché l’incolumità di tutti i presenti non impegnati nell’attività affidata; elenco dei lavoratori (dell’impresa appaltatrice, degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), mansione, livello, contratto applicato e durata dello stesso per ogni lavoratore e la relativa idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (autocertificazione sulla quale ci siano espliciti riferimenti alla mansione, agli accertamenti e la controfirma del medico competente). (Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia sulla quale dovranno essere riportate le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La non ottemperanza comporterà l’allontanamento dal luogo di lavoro dei dipendenti non indicati nel Piano di sicurezza e una contestazione scritta); Pagina 18 EDISU - Disciplinare generale - copia degli estratti del Libro Unico del Lavoro in vigore dal 16.2.2009 riferiti ai dipendenti destinati all’attività appaltata; - l’andamento infortunistico dell’ultimo triennio; - gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento delle attività tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore ai sensi dell’art. 26, commi 2, 3, 3bis, 3ter del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; - l’organigramma aziendale relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all’emergenza, evacuazione e primo soccorso regolarmente formati e aggiornati, RLS e medico competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti EDISU per la sicurezza); - elenco analitico e dettagliato delle macchine e delle attrezzature, con numero di matricola, proprietà, ecc…, introdotte nelle sedi dell’EDISU; - l’elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per l’attività in oggetto forniti al personale operante nelle sedi e l’indicazione dei costi per la sicurezza stimati ai sensi dell’allegato XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. relativi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai DPI forniti, alla formazione/informazione, alla sorveglianza sanitaria, ad assicurazioni, ad opere provvisionali per la sicurezza ecc.; - eventuali condizioni di emergenza non previste nei Piani di emergenza ed evacuazione trasmessi dall’EDISU da applicare nelle sedi oggetto del contratto, direttamente collegabili all’attività svolta dalla ditta e come tali da essa prevedibili e gestibili secondo procedure da elencare nel Piano di sicurezza stesso; - eventualmente la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; - l'elenco, ove applicabile, dei prodotti e delle eventuali sostanze pericolose utilizzati nelle sedi EDISU per lo svolgimento dell’attività affidata con le relative schede tecniche e di sicurezza; - eventualmente l'esito del rapporto di valutazione del rumore o di altre misurazioni specialistiche quali aerodispersi, vibrazioni, radiazioni ottiche o elettromagnetiche ecc …per tutte le attività che possono creare interferenza con fasi lavorative dell’E.DI.S.U. o di altre imprese presenti. Al POS dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal titolare/legale rappresentante della società: - di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) e dell’art. 28 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; - di assumersi la responsabilità sullo stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica delle macchine e delle attrezzature introdotte nelle sedi dell’EDISU; - di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 152/2008, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra di loro e coerenti con il proprio POS. In caso di ATI o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere della capogruppo è responsabile del rispetto dei Piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il POS delle ditte subappaltatrici dovrà contemplare i medesimi contenuti del POS dell’appaltatore. I Piani di Sicurezza della ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori devono essere trasmessi prima dell’inizio dell’attività. Pagina 19 EDISU - Disciplinare generale Art. 17 - Documenti che regolano l’appalto I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono: a) il Contratto; b) la lettera di invito; c) il presente disciplinare di gara; d) il capitolato speciale tecnico; e) l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore; f) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i servizi oggetto dell’Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 18 - Cessioni a) del contratto È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. b) del credito La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall’Ente e deve essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 117 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. Art. 19 - Responsabilità dell’aggiudicatario Per l'esecuzione delle prestazioni previste in capitolato, l'Impresa si avvale di proprio personale, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità. Detto personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, come disposto dalla recente normativa in materia. L’Aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell’esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. L’Aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l’Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell’affidatario l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. L’Aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno subito dall’Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione della fornitura ed è tenuto, senza la possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare le parti danneggiate nell’espletamento della fornitura. L’Amministrazione declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l’imprenditore o questi possa recare alle persone e alle cose di terzi. Art. 20 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore e dei suoi dipendenti 1) L’Impresa appaltatrice dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c.; 2) L’aggiudicatario dovrà presentare idonee coperture assicurative come specificato al successivo art. 22. L’aggiudicatario è comunque tenuto a rispondere di qualsivoglia danno materiale che possa verificarsi anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto di beni. Pagina 20 EDISU - Disciplinare generale 3) A tutto il personale dipendente dell’Impresa Appaltatrice deve essere integralmente riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal relativo C.C.N.L., nonché dalle disposizioni di eventuali intese intervenute in sede provinciale. L’Impresa che si aggiudicherà il presente appalto è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e nelle eventuali intese intervenute in sede provinciale. 4) L’Appaltatore dovrà trasmettere trimestralmente alla Amministrazione copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e annualmente dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti secondo quanto previsto a seguito dell’introduzione del libro unico del lavoro ex art. 39 D.l. 25/08/2008 n.112. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Ai sensi dell’articolo 13 del DM. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato dal RUP a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. La violazione a tali obblighi comporta l’allontanamento dal cantiere del dipendente inadempiente e la contestazione scritta al suo datore di lavoro. Pagina 21 EDISU - Disciplinare generale Art. 21 - Assicurazioni 1. L'Impresa assume ogni responsabilità civile direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell'appalto. 2. L'Impresa si impegna a presentare ad Edisu copia di copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante espressa dicitura che la Stazione Appaltante è da considerarsi “terzo” a tutti gli effetti. 3. L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale unico RCT riferito a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. 4. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dell’appalto (in via esemplificativa ma non esaustiva si intendono compresi anche i danni che vengano provocati a beni mobili e immobili di terzi intendendosi per terzi anche l’Ente appaltante), nonché tutti i danni riconducibili a tutte le tipologie di servizi e attività richieste dal presente Capitolato e specificamente contenere una clausola relativa a danni da violazione delle norme in materia di sicurezza oltre che di tutela per la perdita eventuale dei dati. 5. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio occorso al personale dipendente dell'impresa, per tutta la durata dell’appalto, convenendosi che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto. 6. A tal fine, dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. 7. Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non oltre sei mesi) l'Ente in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto. Art. 22 - Rinuncia all’aggiudicazione Qualora l’Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l’incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria versata. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi della Stazione Appaltante. Art. 23 - Disdetta del contratto da parte dell’Impresa Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale ed addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. Art. 24 - Risoluzione del contratto Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche: - apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); - cessione dell'attività ad altri; - frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - ricorso a subappalto non autorizzato; Pagina 22 EDISU - Disciplinare generale - mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'impresa; - danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali presso i quali deve essere effettuata la manutenzione; - danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali; - dopo le contestazioni scritte e l'applicazione delle penali di cui all'art.13 del capitolato in relazione alla gravità delle inadempienze e al ripetersi delle stesse; - interruzione del servizio fuori dai casi ammessi dal presente capitolato; - qualora la manutenzione avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato; - sospensione ingiustificata degli interventi richiesti, anche per una sola volta; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione - mancata trasmissione del Piano di Sicurezza o in seguito a gravi o ripetute violazioni alle disposizioni di legge in materia e ai Piani di Sicurezza (art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.); - nel caso in cui la ditta o un suo subappaltatore non provvedesse, entro i tempi indicati nella lettera di richiesta motivata da parte dei referenti dell’Amministrazione, alla modifica del Piano di Sicurezza, si provvederà alla sospensione dei lavori e alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. - per violazioni reiterate (massimo tre contestazioni scritte) all’obbligo, in capo ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori, di esibire il tesserino di riconoscimento corredato da fotografia del lavoratore, sue generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) si provvederà all’applicazione dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Le tre contestazioni possono riguardare lo stesso lavoratore o lavoratori diversi In ogni caso di risoluzione del contratto, per la parte di forniture non ancora eseguite, l’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto. Risarcimento danni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione di un pubblico servizio. E' comunque facoltà dalla Stazione appaltante, in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative circa la fornitura oggetto del presente capitolato, dichiarare risolto anticipatamente il contratto, previa trasmissione di provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, la S.A. incamererà la cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatti salvi i maggiori danni. Art. 25 - Sospensione La Committente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’Aggiudicatario, per periodi non superiori a 6 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, senza che quest’ultimo possa pretendere risarcimenti o qualsivoglia indennità. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Aggiudicatario potrà chiedere lo scioglimento del contratto. In caso di pericolo imminente per i lavoratori l’Amministrazione potrà ordinare per iscritto la sospensione delle attività appaltate disponendone le ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Pagina 23 EDISU - Disciplinare generale Qualora la ditta non rispettasse il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza che l’Amministrazione fornirà caso per caso, si provvederà alla rescissione del contratto. Art. 26 - Recesso La Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Fatti salvi i casi di motivate esigenze urgenti di legge, in caso di recesso anche conseguente a sospensione superiore a mesi 6 di cui all’art. 25 del presente disciplinare, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall’art. 29 del presente disciplinare. Art. 27 - Cessione, fusione, scissione trasferimento e affitto di azienda Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, affitto, ecc.) non hanno effetto nei confronti dell’EDISU Piemonte fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Si applica in ogni caso la procedura di cui all’art. 116 e ss. del Dlgs 163/2006 smi. Art. 28 - Successione della impresa aggiudicataria In caso di decesso del titolare dell’Impresa aggiudicataria, l’E.DI.S.U. Piemonte può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l’impegno assunto dal de cuius. Art. 29 - Pagamenti I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento. Il pagamento delle fatture è subordinato alla dichiarazione di regolarità del servizio e alla verifica della regolarità contributiva (DURC) riferita al trimestre entro il quale viene emessa la fattura. In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro presentazione. Si rimanda all’art. 18 del capitolato per le specifiche sulla redazione delle fatture. Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231 l’Amministrazione provvederà al pagamento secondo quanto stabilito nello schema di contratto. Pagina 24 EDISU - Disciplinare generale Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato a mezzo di accreditamento a favore dell’Impresa aggiudicataria sull’Istituto di credito che essa è tenuta a comunicare precisando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nella emissione della fattura e del saldo finale l’aggiudicatario sarà tenuto a riportare sempre il CIG indicato nel bando. Art. 30 - Diritto alla riservatezza Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente bando; 2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione; 4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 7/05; 5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, cui si rinvia; 6. il soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Titolare del trattamento dei dati: EDISU Piemonte I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché degli artt. 13 e 79 comma 5- quater del Dlgs. n. 163/2006 smi, rivolgersi all’indirizzo mail: [email protected] Art. 31 - Comunicazioni e richieste di chiarimenti Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 17.00 del giorno 07/01/2011 per il tramite di posta elettronica all’indirizzo [email protected] Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente saranno tempestivamente fornite alle Imprese sul sito www.edisu.piemonte.it nella sezione Appalti. Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questo Ente avverrà tramite il fax o la mail indicati dalle partecipanti in sede di gara, pubblicità dell’esito verrà data sul sito e alla sezione sopra indicati, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda. Pagina 25 EDISU - Disciplinare generale Art. 32 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e relativi allegati, dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale di gara valgono si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge vigente in materia di lavoro interinale. Ricade esclusivamente sull’Impresa l’osservanza scrupolosa di leggi, regolamenti e prescrizioni, emanate ed emanande, dalle Autorità competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza, di igiene del lavoro, di previdenza sociale, ecc.. L’appalto è soggetto alla completa osservanza delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto; delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quali deve essere eseguita l'attività suddetta; delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I. I.S.O, delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia nonché al Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145/2000: La sottoscrizione del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. vigenti e della loro accettazione incondizionata. Art. 33 - Foro Competente Le controversie relative all’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante accordo bonario o transazione, ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006. Ove non si proceda all’accordo bonario od alla transazione, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva al Foro di Torino. Pagina 26