PIEMONTE
COTTIMO FIDUCIARIO
PER LE MANUTENZIONI ELETTRICHE URGENTI E STRAORDINARIE
CIG [0754464B60]
DISCIPLINARE
GENERALE
INDICE
Art. 1 -
Premessa ..............................................................................................................................4
Art. 2 -
Stazione Appaltante .............................................................................................................4
Art. 3 -
Oggetto dell’appalto ............................................................................................................4
Art. 4 -
Durata ed importo................................................................................................................4
Art. 5 -
Modalità di invio e presentazione dell’offerta.....................................................................5
Art. 6 -
Modalità di presentazione dei documenti ............................................................................6
Art. 7 -
Avvalimento........................................................................................................................12
Art. 8 -
Criterio di aggiudicazione .................................................................................................12
Art. 9 -
Procedura di aggiudicazione.............................................................................................12
Art. 10 -
Controlli sul possesso dei requisiti ....................................................................................13
Art. 11 -
Cauzione provvisoria .........................................................................................................14
Art. 12 -
Cauzione definitiva ............................................................................................................14
Art. 13 -
Subappalto .........................................................................................................................15
Art. 14 -
Documenti a carico dell’Impresa Aggiudicataria .............................................................16
Art. 15 -
Effetti dell’aggiudicazione e stipula del contratto.............................................................16
Art. 16 -
Sicurezza sul luogo di lavoro.............................................................................................17
Art. 17 -
Documenti che regolano l’appalto ....................................................................................20
Art. 18 -
Cessioni..............................................................................................................................20
Art. 19 -
Responsabilità dell’aggiudicatario....................................................................................20
Art. 20 -
Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore e dei suoi dipendenti .............20
Art. 21 -
Assicurazioni......................................................................................................................22
Art. 22 -
Rinuncia all’aggiudicazione ..............................................................................................22
Art. 23 -
Disdetta del contratto da parte dell’Impresa.....................................................................22
Art. 24 -
Risoluzione del contratto ...................................................................................................22
Art. 25 -
Sospensione........................................................................................................................23
Art. 26 -
Recesso...............................................................................................................................24
Art. 27 -
Cessione, fusione, scissione trasferimento e affitto di azienda..........................................24
Art. 28 -
Successione della impresa aggiudicataria.........................................................................24
Art. 29 -
Pagamenti ..........................................................................................................................24
Art. 30 -
Diritto alla riservatezza .....................................................................................................25
Art. 31 -
Comunicazioni e richieste di chiarimenti ..........................................................................25
Art. 32 -
Norme di rinvio ..................................................................................................................26
Art. 33 -
Foro Competente ...............................................................................................................26
EDISU - Disciplinare generale
Art. 1 - Premessa
Il presente disciplinare costituisce, con la lettera di invito, il capitolato tecnico e gli allegati, parte
integrante ed essenziale della documentazione di gara. Regolamenta le modalità e le forme di
presentazione delle offerte nonché le vicende consequenziali alla presentazione stessa.
Art. 2 - Stazione Appaltante
Ente per il Diritto allo Studio Universitario – E.DI.S.U. Piemonte, con sede in via Madama Cristina
83, 10126 Torino – telefono 011.6531028 – fax 011.6531150 – www.edisu.piemonte.it
Responsabile del procedimento: Ing. Chiara Elia Per qualsiasi informazione: fax 011 6531150. E-mail
[email protected])
Art. 3 - Oggetto dell’appalto
Cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 3, comma 10, 11 e 125 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento
della manutenzione degli impianti elettrici.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS30» .
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del
regolamento generale. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo
inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano
stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.
Art. 4 - Durata ed importo
L’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà scadenza il 31/12/2011.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è così definito:
Importi in €
A misura
a)
Importo esecuzione lavori
b)
Oneri per la sicurezza
57.500,00
1.500,00
a) + b) Importo totale
59.000,00
L’importo contrattuale di complessivi € 59.000,00 è comprensivo del ribasso percentuale offerto
dall’impresa sui prezzi unitari posti a base di gara.
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EDISU - Disciplinare generale
Come base di conteggio per la remunerazione delle opere eseguite verrà assunto il prezzario OO.PP.
della Regione Piemonte vigente alla data di aggiudicazione dell’Appalto. Il predetto prezzario è da
considerarsi allegato e quindi parte integrante al presente capitolato.
Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Piemonte si procederà a
concordare nuovi prezzi previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta
produttrice del bene sostituito.
Sarà ammessa la proroga nelle more della stipulazione del nuovo affidamento e in tal caso il ribasso
percentuale offerto in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto, sarà applicato
all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte dell’anno antecedente la data della proroga. L’adozione del
prezziario aggiornato rappresenta pertanto un’implicita revisione dei prezzi.
La revisione prezzi, qualora si rendesse necessaria, verrà espletata in applicazione di quanto
disciplinato dal Dlgs. 163/2006 smi come risulta dal combinato disposto degli artt. 7, comma 4 lettera
c) e comma 5 e art. 115.
Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati tenendo conto delle interferenze connesse agli interventi di
manutenzione ordinaria specialistica o straordinaria che per loro natura non necessitano di un progetto
e per i quali non sono previste la predisposizione del PSC e la nomina del Coordinatore per la
sicurezza. Nel caso in cui la ditta dovesse effettuare interventi per i quali fossero necessari il progetto
e il PSC si provvederà alla stima dei relativi costi della sicurezza.
Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili
all’appaltatore saranno riconosciuti a quest’ultimo previo accertamento da parte della stazione
appaltante. In caso di errori di valutazione da parte dell’appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto
rispetto a quanto pattuito. Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico della ditta.
L’importo contrattuale annuo corrisponderà all’importo totale dell’appalto e rappresenterà il tetto
massimo di spesa entro il quale saranno effettuati gli interventi di volta in volta commissionati.
Il ribasso percentuale offerto dall’impresa in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari per gli interventi di cui al capitolato tecnico, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
L’aggiudicatario non potrà vantare alcun credito nel caso in cui non tutto l’importo di gara venga
ordinato, ciò entro i limiti stabiliti dagli art. 10, 11 e 12 D.M. LL.PP. 145/2000.
Art. 5 - Modalità di invio e presentazione dell’offerta
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’EDISU PIEMONTE, c/o Ufficio Protocollo,
Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
28/01/2011.
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre alle indicazioni del mittente, e cioè la
denominazione o ragione sociale e il fax, la seguente dicitura: “COTTIMO FIDUCIARIO PER LE
MANUTENZIONI ELETTRICHE URGENTI E STRAORDINARIE - CIG [0754464B60]” La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità di seguito indicate.
L’invio del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine perentorio stabilito fa fede il timbro di
arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo sopra indicato e non quello dell’eventuale ufficio postale.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Edisu Piemonte.
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza comporta l'esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà avere un validità non inferiore a 120 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. L’offerta s’intende IVA esclusa.
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Art. 6 - Modalità di presentazione dei documenti
Il plico deve contenere le buste A e B buste, riportanti le seguenti diciture:
“A – Documentazione Amministrativa”,
“B – Offerta Economica”.
e l’eventuale busta “C – Documentazione ex art. 2359 cc”
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 ss. Del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In particolare:
a) Sono ammessi a partecipare tutti i prestatori di servizi, ai sensi della Direttiva (CE) 2004/18.
Possono partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e
i soggetti che abbiamo firmato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/06.
b) I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs. 163/06 sono tenuti a presentare nella Busta A)
l’elenco di tutte le imprese consorziate e copia dell’atto costitutivo e dello statuto e ad indicare per
quale/i consorziata/e il consorzio concorre.
c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, anche da
costituirsi, e di consorzi l’offerta, sottoscritta da ciascun prestatore raggruppato o consorziato, deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi.
d) Ogni soggetto potrà presentare una sola offerta. Non è ammesso che un soggetto partecipi
singolarmente e quale componente di un raggruppamento/consorzio/Geie, né come facente parte di
più raggruppamenti/Consorzi/Geie, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei
raggruppamenti/consorzi/Geie cui partecipa.
6.1 BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Requisiti dei concorrenti
A) Requisiti generali (art. 38 D.Lgs. n. 163/06 e altre norme speciali)
Ai fini della partecipazione alla presente gara, ciascun concorrente a pena di esclusione deve
presentare la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione alla gara d’appalto sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
munita di poteri. A detta istanza va, eventualmente, allegata, in originale o copia conforme
all’originale, atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, qualora gli atti di gara siano
sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante. Non è consentita procura per persona da
nominare. L’istanza in questione deve contenere il consenso del concorrente al trattamento dei dati;
2. Dichiarazione sostitutiva, che può recare sia la firma autenticata del/dei sottoscrittore/i sia, in
alternativa, la firma non autenticata corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n.445, per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini extracomunitari e, solo in
relazione a questi ultimi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4,
con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
a) la completa denominazione del concorrente, la natura (pubblica, privata, mista) e la forma
giuridica, la data di costituzione, la sede legale e/o operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di
posizione INPS ed INAIL;
b) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli
atti di gara;
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c) di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, del D.lgs.
163/06; in particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di
cui al comma 1, lett. b) e c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve essere prestata dal
titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da tutti i soci o dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o dal direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. La
dichiarazione deve essere comprensiva delle generalità degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e delle generalità dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara. Anche per detti soggetti deve essere attestata l’assenza
delle condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06.
Si richiede, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06, di indicare anche le eventuali
condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione;
d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n.
210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;
e) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 (sul diritto al lavoro dei
disabili), ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge;
f) che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa - a causa di inadempimenti- in risoluzione
di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a
quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio, ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio;
h) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.
Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulle condizioni dello straniero);
i) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.
Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa, anche con specifico riferimento all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;
k) che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 e ss m. e i.;
l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
m) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara;
n) I) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di società singole o
raggruppate che si trovano in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile con quella da egli rappresentata; in alternativa : II) di essere a conoscenza che
partecipa/no alla gara altro/altri offerenti in rapporto di controllo con il soggetto rappresentato
dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 2359, ma che tale rapporto non influisce sul proprio
comportamento nell’ambito della gara in quanto … (indicare i motivi) e di tale circostanza si
produce la seguente documentazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta,
inseriti in separata busta chiusa – Busta C – art. 6.3);
3. Qualora il concorrente sia soggetto ad obbligo di iscrizione, certificato di iscrizione nel registro
delle Imprese riportante la dicitura antimafia e l’annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR
n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati dell’Unione Europea.
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EDISU - Disciplinare generale
Se il legale rappresentante risultante da certificato è persona diversa dal firmatario della
documentazione di gara, dovrà essere allegato idoneo atto attestante i poteri a questo conferiti. Il
certificato e la dichiarazione sostitutiva dovranno, pena l’esclusione, essere di data non anteriore a
mesi 6 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/06)
Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente deve essere in possesso dei seguenti
requisiti, documentati come di seguito:
1. Almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
della legge 1 settembre 1993, n. 385 che specifichino testualmente: “In relazione alle
manutenzioni elettriche urgenti e straordinari - EDISU”.
(Avvertenza: è necessario che risulti autenticata la sottoscrizione dei rappresentanti degli istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che rilasciano le predette
referenze bancarie, con relative attestazioni dei loro poteri; in alternativa, il sottoscrittore di ogni
referenza bancaria, rappresentante dell’Ente o Società che la presta, deve attestare i propri poteri con
autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
allegando fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità)
Nel caso in cui i Concorrenti partecipino alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o
in consorzio, le referenze bancarie possono riferirsi anche ad una soltanto delle imprese
raggruppate o consorziate.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D.lgs. 163/06, il concorrente, qualora non in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una
durata triennale fino ad un importo almeno pari al 100% di quello posto a base della presente
gara.
2. Dichiarazioni IVA da cui risulta il fatturato degli esercizi 2007, 2008 e 2009 non inferiore ad
euro 150.000 per ciascun esercizio (al netto IVA)
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/06)
I Concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono, a pena di
esclusione, provare, con le modalità previste dall’art. 42 del Codice, di aver realizzato un fatturato
specifico, nell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore
all’importo posto a base della gara. Si intendono regolarmente eseguiti nel periodo prescritto anche i
servizi il cui titolo giuridico originante le prestazioni in questione non coincide pienamente sotto il
profilo temporale con il predetto triennio, sempre che la dichiarazione degli importi sia univocamente
riferibile a detto periodo.
L’elencazione dei predetti servizi dovrà contenere l’indicazione dettagliata degli importi al netto di
IVA, le date di inizio e ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascun servizio realizzato.
Nel caso in cui le attività di cui al precedente punto siano state realizzate nel contesto della
partecipazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio, è necessario indicare il ruolo svolto
dall’impresa, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) sia quantitativo (parte percentuale
del servizio realizzata). I Concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese o in
consorzio possono far affidamento, ai sensi dell’art. 48, par. 3 della Direttiva 2004/18/CE sulle
capacità di almeno una delle imprese raggruppate o consorziate. In caso di Consorzio di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06, i requisiti dovranno essere posseduti dal
Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 163/06. In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art.
34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 i requisititi dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate
come esecutrici della prestazione.
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Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un’unica
dichiarazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti i soggetti indicati nello schema di
istanza (Allegato I), che può recare sia la firma autenticata del/dei sottoscrittore/i sia, in alternativa, la
firma non autenticata corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I
cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
D) Allegati
i) Procura notarile in caso di persona autorizzata alla firma diversa dal legale rappresentante o
titolare dell’Impresa partecipante
ii) una copia del disciplinare generale e del capitolato tecnico, controfirmati in ogni pagina dal
legale rappresentante delle imprese raggruppate, consorziate o in altre forme associative
ammesse per legge (o da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, consorziande
o in altre forme associative ammesse per legge), quale piena ed integrale accettazione di tutte
le condizioni contrattuali ivi riportate;
iii) garanzia provvisoria del 2% sulla base d’asta, sotto forma cauzione o fideiussione, a scelta
dell’offerente, nelle forme e nei modi previsti all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. L’impresa
può tuttavia usufruire dei vantaggi disposti dal comma 7) del citato articolo, ma dovrà allegare
in copia la documentazione necessaria, presentandola nei modi e nelle forme di legge (per le
specifiche si rimanda all’art. 11). Inoltre, la fideiussione bancaria o assicurativa deve recare la
formula della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Eventualmente, ai fini del versamento di una cauzione ridotta, dovrà essere dimostrato il
possesso della certificazione del sistema di qualità (conseguita antecedentemente alla data di
pubblicazione del bando) attraverso l’allegazione alla cauzione dell’originale, o copia
autentica, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
Detta cauzione dovrà essere corredata da idonea dichiarazione dell’istituto bancario o
assicurativo (in qualità di soggetto fideiussore) di impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, cauzione definitiva corrispondente al 10% del valore dell’importo di
aggiudicazione, sotto forma di fideiussione, nella forma di garanzia “a prima richiesta”, con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944
c.c. e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
(in caso di RTI, la capogruppo).
iv) almeno una referenza bancaria in originale rilasciata da primario istituto di credito (in caso
di RTI, due referenze per la sola capogruppo), redatta in lingua italiana, attestante la solidità
dell’impresa concorrente, che faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto della quale
dovranno riportare il CIG e siano presentata in busta chiusa;
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EDISU - Disciplinare generale
v) CCNL applicato, numero di dipendenti ed elenco dei dipendenti comprensivo di qualifica e
delle indicazioni di cui all’.5 della legge 136/2010 che saranno destinati ad operare con
l’ufficio tecnico;
vi) dichiarazione di voler richiedere il subappalto e, in caso affermativo, quale parte, fermo
restando i vincoli di cui al successivo art. 13;
vii) indicazione del fax e/o mail e/o mail certificata che verranno utilizzate ai fini della
comunicazione per tutta la durata dell’appalto e successiva esecuzione l’aggiudicatario;
viii) impegno, per garantire la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci
nell’esecuzione del presente affidamento, ad indicare al momento della stipula del contratto un
Coordinatore che lo rappresenterà nei confronti del Responsabile del Procedimento, come
meglio illustrato nel Capitolato tecnico all’art. 4 e ss.
ix) impegno sottoscritto già in sede di partecipazione di gara da parte del legale rappresentante
di conoscere e applicare le disposizioni di cui alla legge 136/2010 e alle Determinazioni n. 8
(10A14316) 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 della AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
DETERMINAZIONE - Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex articolo 3, legge
13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta, con firma leggibile e
per esteso apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua l’impresa stessa.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successivi gare
per ogni tipo di appalto.
6.2 BUSTA “B –OFFERTA ECONOMICA
La Busta B, recante all’esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA, sigillata e controfirmata su
tutti i lembi di chiusura, da predisporre utilizzando l’Allegato IV- Mod. Offerta.
L’offerta dovrà essere in bollo da Euro 14,62 redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante, o, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, dai legali rappresentanti di tutte
le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande ovvero di altre forme associative
ammesse, specificando il prezzo offerto (al netto di IVA ed altri oneri fiscali).
L’offerta economica, a pena d’esclusione, dovrà contenere chiaramente indicato in lettere e cifre, il
prezzo proposto per l’espletamento del servizio, al netto dell’IVA, anche quale risultante della
percentuale di ribasso applicata rispetto all’importo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
Ove si determinasse la soglia di anomalia, il o i partecipanti (fino al massimo di cinque
consentito dalla normativa, art. 88, comma 7 del Dlgs 163/2006) saranno tenuti a produrre le
giustificazioni a corredo del prezzo offerto.
Dovrà essere allegata l’analisi dei costi totali annui che dovrà evidenziare le seguenti voci:
monte ore complessivo per livelli, numero unità distinte per livelli, costo orario della
manodopera, costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività dell’impresa, spese generali
e utile aziendali. I costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 2.000,00 (Euro
duemila/00 nessun costo)
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 6.3 BUSTA C: DOCUMENTAZIONE EX ART. 2359 c.c
La busta C deve essere prodotta ed è obbligatoria solo nel caso in cui l’impresa si trovi nella
situazione di controllo o collegamento di cui all’articola 2359 del Codice Civile con altre imprese
partecipanti alla medesima procedura, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del Dlgs
163/2009 smi.
Nella busta C dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dal comma 2, lett. b) dell’art. 38 del
medesimo Dlgs. 163/2009.
Tale busta dovrà essere inserita, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo qui richiamato, nella
busta chiusa contenente le offerte economiche.
Avvertenze generali di gara:
Saranno escluse le offerte:
a) pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine utile per la presentazione;
b) formulate per telegramma;
c) non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata ad assumere
impegni in nome e per conto dell’impresa;
d) non recanti i prezzi offerti scritti in lettere e cifre;
e) riportanti il prezzo in valuta estera;
f) le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste e non conformi alle
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
g) le offerte non corredate da documenti o da quant’altro espressamente richiesto;
h) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad
altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione di somme;
i) le offerte presentate senza l’osservanza delle modalità indicate negli atti di gara.
Rimane inteso che:
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
• trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di quella precedente;
• nel caso in cui l’impresa faccia pervenire nei termini più offerte, senza specificare che l’una è
sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, viene considerata valida soltanto quella più conveniente per
l’Amministrazione;
• è esclusa dalla gara l’offerta economica che non sia contenuta nell’apposita busta interna
debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura;
• sono escluse le offerte economiche che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del
prezzo offerto.
Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate,
incomplete.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, o di non procedere, all'aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, che sia ritenuta conveniente dall’Amministrazione.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto, qualora insorgano motivi di pubblico interesse.
Nessuna somma di danaro è dovuta, a qualsiasi titolo, ai partecipanti alla presente gara per le spese
sostenute e per progetti presentati.
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 7 - Avvalimento
Qualora le Imprese partecipanti intendessero fare ricorso all’avvalimento, dovranno essere rispettate le
prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.lgs. n. 163/2006.
E’ consentito da parte di un’impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 163/06 di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica
– finanziaria, tecnica e organizzativa avvalendosi di un altro soggetto.
Il Concorrente che intenda usufruire dell’avvalimento deve presentare, a pena di inammissibilità, la
documentazione indicata alle lettere da a) a g) dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nel predetto art.49.
Art. 8 - Criterio di aggiudicazione
Il contratto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più bassa, secondo quanto
disposto dall’art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
In presenza di una sola offerta valida l’Ente sarà libero di procedere o meno a trattativa privata con
l’unico offerente della fornitura in oggetto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 81, comma 3,
D.Lgs.163/06.
In caso di offerte pari, si procederà al sorteggio.
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella formulata in lettere prevarrà, e sarà
pertanto ritenuta valida quella più vantaggiosa per il committente.
Il ribasso percentuale dovrà essere applicato alle voci dell’Elenco Prezzi della Regione Piemonte
vigente alla data di aggiudicazione dell’appalto e dovrà essere formulato tenendo conto di tutti i
costi e le variabili.
La stazione appaltante intende avvalersi, nell’aggiudicazione al prezzo più basso, dell’opzione di cui
all’art. 122, comma 9 del Dlgs 163/2006
Ove si rendesse necessario valutare l’anomalia dell’offerta, si applicherà il disposto dell’art. 86 ss del
Dlgs. 163/2006.
Art. 9 - Procedura di aggiudicazione
L’apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica presso la sala riunioni dell’Edisu Piemonte in Via
Madama Cristina 83 – 10126 Torino il giorno 13/01/2010 alle ore 09.30 da parte del responsabile
Unico del procedimento, assistito dalla Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, contratti e supporto
giuridico e da un componente l’ufficio tecnico quale testimone, che procederà come di seguito
illustrato:
1) verifica dell'integrità dei plichi e che i medesimi siano pervenuti entro i termini perentori di cui
al precedente articolo 5;
2) esclusione dei plichi che non rispondano ai requisiti di cui al punto che precedente;
3) apertura dei plichi validamente pervenuti e verifica della presenza all’interno delle buste;
4) sorteggio di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 163/2006;
5) chiusura delle seduta e invito alla/e ditta/e sorteggiata/e a produrre i documenti utili ai fini
della verifica di cui all’art. 48 citato;
6) seduta pubblica di comunicazione degli esiti della verifica di cui al punto 5) precedente e
apertura delle offerte economiche con la determinazione dei punteggi finali degli ammessi a
questa fase della procedura;
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EDISU - Disciplinare generale
7) individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06
ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese
concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 163/06.
L’Amministrazione, in caso di eventuali offerte anomale, richiederà all’offerente di integrare i
documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.
Tutti i concorrenti possono presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e di quelle contenenti le offerte tecniche ed economiche. In dette
occasioni possono intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali rappresentanti o persone
munite di delega.
Tutte le sedute successive alla prima verranno comunicate a mezzo fax e/o mail.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del
Servizio nell’ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni
richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.
Completate le operazioni di gara, il Rup formerà la graduatoria degli Offerenti ed effettuate le
verifiche di rito rimetterà gli atti e i verbali di gara all’Amministrazione.
Dell’aggiudicazione e dell’esclusione dalla gara sarà data apposita comunicazione ai concorrenti nelle
modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06.
Dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione fermo quanto previsto dall’art. 48, procederà alla verifica
della veridicità di quanto dichiarato dall’Aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara.
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della suddetta verifica.
Art. 10 - Controlli sul possesso dei requisiti
Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione provvederà ad effettuare la verifica del
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del
presente disciplinare in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella
percentuale del 10% dei medesimi.
Detti concorrenti sorteggiati, ove non avessero già prodotto in sede di gara la documentazione
sufficiente ad avviare la verifica,
dovranno presentare entro 10 giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione, quanto indicato ai punti B) e C) dell’art. 6.1 presente disciplinare.
La comunicazione della richiesta dei documenti verrà notificata al numero di fax o e-mail indicati
dalla ditta.
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede
di offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara e all’escussione
della cauzione provvisoria.
Ai fini dell’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti di
capacità tecnica-professionale dovranno essere provati mediante la produzione dei certificati rilasciati
e vistati dalle amministrazioni e/o dagli altri destinatari pubblici e/o privati. Nel caso non fosse
possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi
resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo
da parte dei destinatari.
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 11 - Cauzione provvisoria
Le imprese partecipanti devono corredare la propria offerta con il deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 2) precedente costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 della L. 348/82
s.m.i. e secondo le prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123., nei modi previsti dalla vigente normativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dai soggetti autorizzati ex art. 107 DLgs.
385/93.
Saranno altresì ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari esclusivamente se e in
quanto iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Non saranno accettate fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni
decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà contenere, pena
l’esclusione:
(I)
la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita
all’Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
(II)
la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’ art. 1944
C.C.;
(III) la clausola di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 C.C.;
(IV) la clausola con cui il fidejussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs
163/06.
La mancanza della fidejussione comporterà l’esclusione dalla gara.
Subito dopo l'aggiudicazione definitiva, i depositi provvisori saranno restituiti alle ditte non
aggiudicatarie.
Nel caso di Raggruppamenti o altre forme associative la certificazione del sistema di qualità deve
essere posseduta e prodotta da tutti i partecipanti, al fine della riduzione della cauzione provvisoria.
La garanzia sarà svincolata automaticamente nei confronti dell’Aggiudicatario al momento della
sottoscrizione del contratto, mentre, nei confronti di tutti gli altri offerenti, all’atto della
comunicazione dell’aggiudicazione e comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione stessa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della stessa.
Art. 12 - Cauzione definitiva
A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà
costituire una cauzione pari al 10% dell’importo di contratto calcolato sul primo quadriennio. La
cauzione potrà essere costituita nelle forme previste dall’art. 113 del codice appalti e dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante nonché la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 codice civile.
Detta cauzione sarà svincolata dall’Ente Appaltante con dichiarazione di regolare esecuzione della
fornitura resa una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e risolte eventuali contestazioni.
L’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l’Amministrazione abbia
dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
Come riportato anche nel capitolato tecnico, ai sensi dell’articolo 104, comma 3, del regolamento
generale, la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia fino a
due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e alle seguenti condizioni:
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EDISU - Disciplinare generale
a) l’importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;
b) l’efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione
del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 13 - Subappalto
E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non è ammesso il subappalto di mera manodopera.
Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di
esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore
economico delle attività subappaltate.
Comunque, la parte di servizio che viene concessa in subappalto, non potrà superare il 30% del valore
dell’offerta.
Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l’Affidatario che dovrà fornire prova
dell’avvenuto pagamento mediante trasmissione alla Stazione appaltante della fattura quietanzata con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, a norma dell’art. 118 comma 3 del D.L.vo 163/06.
In caso di ricorso al subappalto (art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), l’affidatario è tenuto a curare il
coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’EDISU ai sensi
del comma 6, art. 118, D. Lgs 163/2006 e s.m.i. contestualmente al contratto di subappalto almeno 20
gg. prima dell’inizio dell’attività.
In ottemperanza all’art. 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere
specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno
evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e
subappaltatore.
La stazione appaltante verificherà che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza
all’impresa subappaltatrice.
Il Fornitore Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da
parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 118
del D.lgs. 163/06 e alla legge 136/2010.
In particolare, con riferimento alle determinazioni nn. 8 e 10 del 2010 dell’Autorità, l’impresa si
impegna fin da ora a pena di nullità del contratto, ad inserire nel contratto di subappalto/subcontratto il
seguente articolo:
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EDISU - Disciplinare generale
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art. 14 - Documenti a carico dell’Impresa Aggiudicataria
L’Aggiudicatario è tenuto a produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione i
seguenti documenti:
a) cauzione definitiva così come previsto dall’art. 12 del presente disciplinare;
b) certificato di iscrizione, in originale e di data non anteriore a sei mesi da quella dell’aggiudicazione,
alla sezione ordinaria del registro imprese della C.C.I.A.A., con dichiarazione di non fallimento e
nulla osta antimafia;
c) SOA se posseduta;
d) i certificati e le documentazioni che attestino l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione
dichiarati nell’istanza di ammissione alla gara;
e) copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 21;
f) documentazione ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di cui all’art. 16 del presente disciplinare generale;
g) elenco dei nominativi del personale addetto come articolo 6.1 lettera D comma v).
Art. 15 - Effetti dell’aggiudicazione e stipula del contratto
L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico della ditta aggiudicataria, delle cause di divieto a
concludere contratti previste dalla normativa antimafia.
A seguito di aggiudicazione provvisoria, verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria la presentazione di
ulteriori documenti comprovanti quanto dichiarato nell’offerta presentata (fatto salvo che l’impresa
risultata aggiudicataria in via definitiva non sia tra quelle sorteggiate ai sensi dell’art. 48 Dlgs
163/2009). Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure
venissero riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure
l’impresa aggiudicataria non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo, la
stazione appaltante ha facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara alla
ditta che segue in graduatoria.
Ad intervenuta adozione della deliberazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di
legge, si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 del D.Lgs.
n. 163/2006.
A seguito di aggiudicazione comunicata entro 5 giorni dall’atto amministrativo definitivo, verrà
richiesto alla Ditta aggiudicataria la presentazione di ulteriori documenti presentata, nonché il
versamento del deposito cauzionale definitivo, unitamente ai documenti relativi alla sicurezza e alle
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EDISU - Disciplinare generale
coperture assicurative. Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti
richiesti, oppure venissero riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione
probatoria, oppure l’impresa aggiudicataria non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale
definitivo, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare
la gara alla ditta che segue in graduatoria.
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi
alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/2006 interessando i competenti Uffici del
Casellario Giudiziale, nonché agli adempimenti di cui necessari ai fini degli accertamenti relativi alle
cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445
Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui
all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90,
comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla stipulazione del contratto di appalto
assumendo l’onere di tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa.
La mancata consegna dei documenti richiesti, l’irregolare presentazione degli stessi, nonché la non
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione
con incameramento della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in
graduatoria. In queste ipotesi Edisu potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni.
L’impresa aggiudicataria, a pena della risoluzione automatica del contratto e dell’incameramento della
cauzione definitiva, non può cedere il contratto a terzi.
Nel caso in cui l’Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al
contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio
verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali
ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente (tenendola comunque
indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo).
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto
costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva ed efficace ed il perfezionamento del
contratto la ditta aggiudicataria potrà essere chiamata ad iniziare il servizio, alle condizioni offerte,
indipendentemente dalla stipulazione del contratto per ragioni di somma urgenza.
Art. 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro
I lavori appaltati, o subappaltati, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere, nel D.Lgs 163/2006, art. 131 e nella normativa che dovesse
essere emanata nel corso dell’appalto.
L’appaltatore è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni di sua competenza di cui all’art. 26 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. cooperando con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente.
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EDISU - Disciplinare generale
16.1 Piani di sicurezza (Allegato XV D. Lgs 81/2008 e sm.i. e Art.. 131 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Trattandosi di contratto aperto, con interventi al momento non determinabili e richiesti con appositi
Ordini di Servizio, l’Amministrazione ha stimato gli oneri per la sicurezza tenendo conto delle
interferenze connesse agli interventi di manutenzione straordinaria e urgente che per loro natura non
necessitano di un progetto e per i quali non sono previste la predisposizione del PSC e la nomina del
Coordinatore per la sicurezza.
Nel caso in cui la ditta dovesse effettuare interventi per i quali fossero necessari il progetto e il PSC si
provvederà alla stima dei relativi costi della sicurezza. Tenuto conto delle situazioni di rischio
particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle elencate nell'allegato XI al D. Lgs n.
81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione valuterà se nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e di Esecuzione e predisporre il Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) a norma
di legge.
Valuterà altresì, sempre per la stessa motivazione, se chiedere alla ditta la predisposizione del Piano
Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
La ditta deve in ogni caso predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
L’appaltatore è tenuto alla redazione di un proprio POS riferito al cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, lettera c del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il POS attiene alle scelte autonome della ditta e alle proprie specifiche responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Esso sarà redatto in conformità al punto
3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs 81/2008.
Nei tempi previsti dalla lettera di aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dell’attività la ditta
dovrà trasmettere all’Ente Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza.
Nella redazione dei POS l’EDISU richiede anche la trattazione di ulteriori argomenti, a maggiore
specificazione dei contenuti minimi dettati dalla norma di legge sopraccitata (punto 3.2 dell’Allegato
XV del D. Lgs 81/2008). Tali contenuti, solo in parte aggiuntivi, sono essenziali per conoscere le
specificità tecniche delle attività lavorative da condurre e consentire all’EDISU la valutazione della
pericolosità del cantiere ai fini della determinazione della necessità del PSC, o del PSS.
A tal fine il POS dovrà contenere:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei
referenti/responsabili dell’attività svolta presso EDISU (L’Amministrazione ha il diritto di
esigere la sostituzione del referente per indisciplina, incapacità o grave negligenza);
- la descrizione analitica dell’attività propria della ditta (si prescinde dalla descrizione delle
attività specifiche che essa effettuerà nelle sedi non essendo al momento identificabili nel
dettaglio i lavori che essa effettuerà). Il POS dovrà opportunamente essere aggiornato qualora
le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni;
- elenco dei rischi specifici connessi all’attività svolta e le misure di sicurezza adottate
dall’appaltatore nella sede oggetto del contratto al fine di garantire, tenuto conto dei rischi
stessi, la sicurezza dei propri dipendenti, la non interferenza nelle sedi con altre attività e
persone nonché l’incolumità di tutti i presenti non impegnati nell’attività affidata;
elenco dei lavoratori (dell’impresa appaltatrice, degli eventuali subappaltatori e
lavoratori autonomi), mansione, livello, contratto applicato e durata dello stesso per ogni
lavoratore e la relativa idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
(autocertificazione sulla quale ci siano espliciti riferimenti alla mansione, agli accertamenti e la
controfirma del medico competente). (Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e
s.m.i., i lavoratori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di
fotografia sulla quale dovranno essere riportate le generalità del lavoratore e del datore di
lavoro. La non ottemperanza comporterà l’allontanamento dal luogo di lavoro dei dipendenti
non indicati nel Piano di sicurezza e una contestazione scritta);
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EDISU - Disciplinare generale
- copia degli estratti del Libro Unico del Lavoro in vigore dal 16.2.2009 riferiti ai dipendenti
destinati all’attività appaltata;
- l’andamento infortunistico dell’ultimo triennio;
- gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento delle attività
tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore ai sensi dell’art. 26, commi 2, 3, 3bis, 3ter del D. Lgs
81/2008 e s.m.i.;
- l’organigramma aziendale relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all’emergenza, evacuazione e primo soccorso
regolarmente formati e aggiornati, RLS e medico competente quando necessario e il numero di
telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti EDISU per la sicurezza);
- elenco analitico e dettagliato delle macchine e delle attrezzature, con numero di matricola,
proprietà, ecc…, introdotte nelle sedi dell’EDISU;
- l’elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per l’attività in oggetto forniti
al personale operante nelle sedi e l’indicazione dei costi per la sicurezza stimati ai sensi
dell’allegato XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. relativi, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, ai DPI forniti, alla formazione/informazione, alla sorveglianza
sanitaria, ad assicurazioni, ad opere provvisionali per la sicurezza ecc.;
- eventuali condizioni di emergenza non previste nei Piani di emergenza ed evacuazione
trasmessi dall’EDISU da applicare nelle sedi oggetto del contratto, direttamente collegabili
all’attività svolta dalla ditta e come tali da essa prevedibili e gestibili secondo procedure da
elencare nel Piano di sicurezza stesso;
- eventualmente la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco, ove applicabile, dei prodotti e delle eventuali sostanze pericolose utilizzati nelle
sedi EDISU per lo svolgimento dell’attività affidata con le relative schede tecniche e di
sicurezza;
- eventualmente l'esito del rapporto di valutazione del rumore o di altre misurazioni
specialistiche quali aerodispersi, vibrazioni, radiazioni ottiche o elettromagnetiche ecc …per
tutte le attività che possono creare interferenza con fasi lavorative dell’E.DI.S.U. o di altre
imprese presenti.
Al POS dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal titolare/legale
rappresentante della società:
- di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) e dell’art.
28 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- di assumersi la responsabilità sullo stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica
delle macchine e delle attrezzature introdotte nelle sedi dell’EDISU;
- di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n.
81/2008.
Ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 152/2008, l’appaltatore è
tenuto ad acquisire i POS redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS compatibili
tra di loro e coerenti con il proprio POS. In caso di ATI o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe sull’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere della capogruppo è
responsabile del rispetto dei Piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il POS delle ditte subappaltatrici dovrà contemplare i medesimi contenuti del POS dell’appaltatore.
I Piani di Sicurezza della ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori devono essere trasmessi
prima dell’inizio dell’attività.
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 17 - Documenti che regolano l’appalto
I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
a) il Contratto;
b) la lettera di invito;
c) il presente disciplinare di gara;
d) il capitolato speciale tecnico;
e) l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore;
f) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i servizi
oggetto dell’Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
Art. 18 - Cessioni
a) del contratto
È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la
cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di
chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
b) del credito
La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall’Ente e deve essere attuata nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 117 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.
Art. 19 - Responsabilità dell’aggiudicatario
Per l'esecuzione delle prestazioni previste in capitolato, l'Impresa si avvale di proprio personale, che
sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità. Detto personale dovrà essere munito di tesserino
di riconoscimento, come disposto dalla recente normativa in materia.
L’Aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero
subire le persone impegnate nell’esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.
L’Aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l’Amministrazione, ogni responsabilità
risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In
ogni caso è a carico dell’affidatario l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle
cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e
immobili.
L’Aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno subito dall’Amministrazione e da terzi a causa di
incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione della fornitura ed è
tenuto, senza la possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare le parti danneggiate
nell’espletamento della fornitura.
L’Amministrazione declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, ai quali possa
andare incontro l’imprenditore o questi possa recare alle persone e alle cose di terzi.
Art. 20 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore e dei
suoi dipendenti
1) L’Impresa appaltatrice dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con
organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c.;
2) L’aggiudicatario dovrà presentare idonee coperture assicurative come specificato al successivo
art. 22. L’aggiudicatario è comunque tenuto a rispondere di qualsivoglia danno materiale che
possa verificarsi anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto di beni.
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EDISU - Disciplinare generale
3) A tutto il personale dipendente dell’Impresa Appaltatrice deve essere integralmente
riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal relativo C.C.N.L., nonché dalle
disposizioni di eventuali intese intervenute in sede provinciale. L’Impresa che si aggiudicherà
il presente appalto è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di
categoria e nelle eventuali intese intervenute in sede provinciale.
4) L’Appaltatore dovrà trasmettere trimestralmente alla Amministrazione copia della
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e annualmente dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti secondo quanto previsto a seguito dell’introduzione del libro unico del lavoro ex
art. 39 D.l. 25/08/2008 n.112.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del DM. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato dal RUP a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione a tali obblighi comporta l’allontanamento dal cantiere del dipendente inadempiente e la
contestazione scritta al suo datore di lavoro.
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 21 - Assicurazioni
1. L'Impresa assume ogni responsabilità civile direttamente o indirettamente connessa
all’espletamento dell'appalto.
2. L'Impresa si impegna a presentare ad Edisu copia di copertura assicurativa stipulata con
primaria compagnia di assicurazione, recante espressa dicitura che la Stazione Appaltante è da
considerarsi “terzo” a tutti gli effetti.
3. L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale unico RCT riferito
a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.
4. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovino nell'ambito di
esecuzione dell’appalto (in via esemplificativa ma non esaustiva si intendono compresi anche i
danni che vengano provocati a beni mobili e immobili di terzi intendendosi per terzi anche
l’Ente appaltante), nonché tutti i danni riconducibili a tutte le tipologie di servizi e attività
richieste dal presente Capitolato e specificamente contenere una clausola relativa a danni da
violazione delle norme in materia di sicurezza oltre che di tutela per la perdita eventuale dei
dati.
5. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio occorso
al personale dipendente dell'impresa, per tutta la durata dell’appalto, convenendosi che
qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tal fine, dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 per sinistro.
7. Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la
compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non
oltre sei mesi) l'Ente in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio
o disdetta del contratto.
Art. 22 - Rinuncia all’aggiudicazione
Qualora l’Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l’incarico non potrà avanzare alcun
diritto di recupero della cauzione provvisoria versata. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il
risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi
della Stazione Appaltante.
Art. 23 - Disdetta del contratto da parte dell’Impresa
Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o
giusta causa, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale ed addebitare
le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di
risarcimento danni.
Art. 24 - Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche:
- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre
procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- cessione dell'attività ad altri;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
- ricorso a subappalto non autorizzato;
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EDISU - Disciplinare generale
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale
dipendente dell'impresa;
- danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali presso i quali deve essere
effettuata la manutenzione;
- danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali;
- dopo le contestazioni scritte e l'applicazione delle penali di cui all'art.13 del capitolato in relazione
alla gravità delle inadempienze e al ripetersi delle stesse;
- interruzione del servizio fuori dai casi ammessi dal presente capitolato;
- qualora la manutenzione avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente
capitolato;
- sospensione ingiustificata degli interventi richiesti, anche per una sola volta;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta da parte dell’Amministrazione
- mancata trasmissione del Piano di Sicurezza o in seguito a gravi o ripetute violazioni alle
disposizioni di legge in materia e ai Piani di Sicurezza (art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.);
- nel caso in cui la ditta o un suo subappaltatore non provvedesse, entro i tempi indicati nella lettera di
richiesta motivata da parte dei referenti dell’Amministrazione, alla modifica del Piano di Sicurezza, si
provvederà alla sospensione dei lavori e alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 131, comma 3
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- per violazioni reiterate (massimo tre contestazioni scritte) all’obbligo, in capo ai lavoratori
dell’appaltatore e dei subappaltatori, di esibire il tesserino di riconoscimento corredato da fotografia
del lavoratore, sue generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008
e s.m.i.) si provvederà all’applicazione dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Le tre
contestazioni possono riguardare lo stesso lavoratore o lavoratori diversi
In ogni caso di risoluzione del contratto, per la parte di forniture non ancora eseguite,
l’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e
stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.
Risarcimento danni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali
e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze
dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione di un pubblico
servizio.
E' comunque facoltà dalla Stazione appaltante, in presenza del verificarsi di nuove condizioni
gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative circa la fornitura oggetto del presente
capitolato, dichiarare risolto anticipatamente il contratto, previa trasmissione di provvedimento
amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, la S.A. incamererà la
cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatti salvi i maggiori danni.
Art. 25 - Sospensione
La Committente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’Aggiudicatario, per periodi non superiori a 6 mesi,
dandone comunicazione scritta allo stesso, senza che quest’ultimo possa pretendere risarcimenti o
qualsivoglia indennità.
Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Aggiudicatario potrà chiedere lo scioglimento del
contratto.
In caso di pericolo imminente per i lavoratori l’Amministrazione potrà ordinare per iscritto la
sospensione delle attività appaltate disponendone le ripresa solo quando siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
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EDISU - Disciplinare generale
Qualora la ditta non rispettasse il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza che
l’Amministrazione fornirà caso per caso, si provvederà alla rescissione del contratto.
Art. 26 - Recesso
La Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Fatti salvi i casi di motivate
esigenze urgenti di legge, in caso di recesso anche conseguente a sospensione superiore a mesi 6 di cui
all’art. 25 del presente disciplinare, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato
alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora
da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la
parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese
programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle
stesse.
Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall’art. 29 del presente
disciplinare.
Art. 27 - Cessione, fusione, scissione trasferimento e affitto di azienda
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione, affitto, ecc.) non hanno effetto nei confronti dell’EDISU Piemonte fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia
proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice.
Si applica in ogni caso la procedura di cui all’art. 116 e ss. del Dlgs 163/2006 smi.
Art. 28 - Successione della impresa aggiudicataria
In caso di decesso del titolare dell’Impresa aggiudicataria, l’E.DI.S.U. Piemonte può consentire
la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio,
considerare risolto l’impegno assunto dal de cuius.
Art. 29 - Pagamenti
I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del
servizio. Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla dichiarazione di regolarità del servizio e alla verifica
della regolarità contributiva (DURC) riferita al trimestre entro il quale viene emessa la fattura. In caso
di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro
presentazione.
Si rimanda all’art. 18 del capitolato per le specifiche sulla redazione delle fatture.
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231
l’Amministrazione provvederà al pagamento secondo quanto stabilito nello schema di contratto.
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EDISU - Disciplinare generale
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di
adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato a mezzo di
accreditamento a favore dell’Impresa aggiudicataria sull’Istituto di credito che essa è tenuta a
comunicare precisando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nella emissione della fattura e del saldo
finale l’aggiudicatario sarà tenuto a riportare sempre il CIG indicato nel bando.
Art. 30 - Diritto alla riservatezza
Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del
presente bando;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere
la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente
normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dell'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il
personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. 241/90 e L.R. 7/05;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, cui
si rinvia;
6. il soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Titolare del trattamento dei dati: EDISU Piemonte
I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro
genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e
come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990
e s.m.i. nonché degli artt. 13 e 79 comma 5- quater del Dlgs. n. 163/2006 smi, rivolgersi all’indirizzo
mail: [email protected]
Art. 31 - Comunicazioni e richieste di chiarimenti
Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 17.00 del
giorno 07/01/2011 per il tramite di posta elettronica all’indirizzo [email protected]
Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente saranno tempestivamente fornite alle
Imprese sul sito www.edisu.piemonte.it nella sezione Appalti.
Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questo Ente avverrà tramite il fax o la
mail indicati dalle partecipanti in sede di gara, pubblicità dell’esito verrà data sul sito e alla sezione
sopra indicati, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda.
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EDISU - Disciplinare generale
Art. 32 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e relativi allegati, dalla lettera di invito e dal
Capitolato Speciale di gara valgono si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in
materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge vigente in materia
di lavoro interinale.
Ricade esclusivamente sull’Impresa l’osservanza scrupolosa di leggi, regolamenti e prescrizioni,
emanate ed emanande, dalle Autorità competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza, di igiene
del lavoro, di previdenza sociale, ecc..
L’appalto è soggetto alla completa osservanza delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali
vigenti alla data di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto; delle leggi, dei decreti, dei
regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quali deve essere eseguita
l'attività suddetta; delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I. I.S.O, delle norme C.E.I.,
delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico si rinvia alle disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti in materia nonché al Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n.
145/2000:
La sottoscrizione del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. vigenti e
della loro accettazione incondizionata.
Art. 33 - Foro Competente
Le controversie relative all’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante accordo bonario
o transazione, ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006.
Ove non si proceda all’accordo bonario od alla transazione, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva al Foro di Torino.
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COTTIMO FIDUCIARIO PER LE MANUTENZIONI