Ufficio Studi Nuove regole di fatturazione Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore in Italia le nuove regole di fatturazione previste nella Direttiva 2010/45/UE del Consiglio UE del 13/7/2010, così come introdotte nel nostro ordinamento dalla c.d. “Legge di Stabilità 20131”, 24 dicembre 2012, n. 228 in g.u. n. 302 del 29/12/2012 S.O. n.212. Adempimenti del debitore Acconti per operazioni intracomunitarie Obbligo di fatturazione per le operazioni extra-territoriali Il soggetto passivo debitore dell’imposta che acquista un bene ovvero un servizio da un cedente/prestatore UE deve integrare la fattura estera. Quando l’operazione è effettuata da un soggetto extra-UE, il soggetto passivo stabilito dovrà emettere autofattura. Il pagamento di un acconto per le operazioni intracomunitarie non fa scattare l’obbligo di fatturazione. Resta ferma la rilevanza della fatturazione anticipata. Inoltre, l’irrilevanza degli acconti non riguarda le operazioni interne o le prestazioni di servizi. Viene esteso l’obbligo di emissione della fattura alle operazioni extra-territoriali. In particolare, per le operazioni effettuate a favore di soggetti stabiliti in altri Stati UE, debitori dell’imposta, in fattura si indica che l’operazione è soggetta a inversione contabile. Per le operazioni effettuate fuori dall’UE, in fattura si indica che l’operazione è non soggetta Contenuto della fattura Volume di affari Fatturazione elettronica Diventa obbligatoria l’indicazione in fattura della partita IVA del cessionario (quando soggetto passivo Italiano o UE) ovvero del codice fiscale del consumatore finale, quando residente in Italia. Sono incluse nel volume di affari le fatture emesse ancorché non rilevanti territorialmente in Italia. Si considera fattura elettronica quella emessa o ricevuta in un qualsiasi formato elettronico (fermo restando la necessità dell’accettazione da parte del destinatario). L’autenticità e l’integrità della fattura vanno provate alternativamente con la firma digitale, il sistema Edi e altri sistemi gestionali. 1 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, G.U. n. 302 del 29/12/2012, S.O. n.212. © 2013. Bernoni & Partners is a member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 2 Di seguito diamo evidenza con maggiore dettaglio delle citate principali novità in vigore dal 1° gennaio 2013. 1. CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA La modifica tende ad uniformare le regole attualmente vigenti per le operazioni interne con quelle già adottate per gli acquisti intracomunitari. In tale ottica, gli importi in valuta estera riportati in fattura dovranno essere convertiti secondo il tasso di cambio della data di effettuazione dell’operazione, se tale data risulta indicata in fattura, in mancanza della quale si farà riferimento alla data della fattura. Qualora il soggetto passivo intenda utilizzare il tasso di cambio pubblicato dalla BCE, questo dovrà essere adottato per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare. 2. FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE a. Effettuazione delle operazioni Per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari di beni il momento dell’effettuazione dell’operazione coinciderà con il momento dell’inizio del trasporto o spedizione dal paese d’origine e non più con il momento della consegna. I pagamenti anticipati, totali o parziali (acconti), dei corrispettivi non assumeranno più alcuna rilevanza ai fini IVA, per cui per essi non sarà più necessario emettere fattura. In ogni caso l’emissione anticipata della fattura (anche con riferimento ad acconti) costituisce effettuazione della operazione. Per le cessioni e acquisti effettuati in modo continuativo per periodi superiori ad 1 mese solare, sarà considerato momento di effettuazione dell’operazione il termine di ciascun mese (limitatamente alla parte a questo riferibile), indipendentemente dal fatto che siano stati pagati acconti in precedenza. b. Tempistica della fatturazione delle operazioni intracomunitarie: Per le cessi i intracomunitarie la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa dovrà poi essere registrata entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Per gli acquisti intracomunitari l’integrazione della fattura va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, che va annotata entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione. È stato modificato anche il termine entro cui emettere aut fattura; infatti, qualora la fattura non venga ricevuta entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, dovrà essere emessa autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione, da registrarsi entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese precedente. Anche per le fatture i tegrative, previste nei casi di errori relativi ai corrispettivi, il termine per la regolarizzazione è fissato nel giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria, con riferimento a quest’ultimo mese. 3 3. REVERSE CHARGE Le modifiche interesseranno anche il meccanismo di reverse charge relativamente alle modalità di adempimento. L’integrazione della fattura, oggi prevista solo per le prestazioni di servizi generiche (art.7ter del DPR n. 633 del 1972), effettuate da soggetti comunitari nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, viene esteso anche alle altre tipologie di prestazioni di servizio e alle cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia. Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti stabiliti fuori della comunità nei rapporti B2B continuerà ad essere emessa autofattura. Pertanto, le modalità di adempimento mediante il meccanismo del reverse charge da parte del cliente soggetto passivo saranno due, differenziate a seconda della qualità del soggetto cedente/prestatore, a nulla rilevando la tipologia di operazione (cessioni di beni, prestazioni di servizi generiche, altre prestazioni di servizi), naturalmente rilevanti territorialmente in Italia: • operazioni effettuate da soggetti comunitari integrazione della fattura (ex artt. 46-47 DL 331/93) • operazioni effettuate da fornitori extra-comunitari autofattura. Con una differente tempistica in quanto l’autofattura va emessa, di regola, all’atto dell’effettuazione dell’operazione ovvero, in taluni casi (servizi generici ricevuti da soggetti non comunitari), entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, mentre la integrazione della fattura va fatta secondo le regole sopra illustrate per gli acquisti intracomunitari. 4. VOLUME D’AFFARI Le variazioni toccano anche il volume d’affari che sarà costituito da tutte le operazioni effettuate, per le quali viene emessa fattura incluse le operazioni non “soggette” ad IVA per mancanza del requisito territoriale. Infatti, sarà necessario emettere fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta per mancanza del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione “operazione non soggetta”. Dal volume d’affari rimangono escluse le cessioni dei beni ammortizzabili (previsione già vigente) e i passaggi interni tra attività separate. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili è stata aggiornata la formulazione delle norme del codice civile di riferimento indicanti ora l’articolo 2424 alle voci B.I.3 e B.I.4 dello Stato Patrimoniale così da ricomprendervi correttamente tra tali beni i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e diritti simili. Dunque dal 2013 risulta ampliato l’ammontare del volume d’affari in quanto come detto ora vi rientrano anche le operazioni non soggette, ciò ha un impatto su quelle imprese e professionisti che effettuano cessioni e prestazioni non territoriali con riguardo agli istituti delle liquidazioni IVA trimestrali (anziché mensili), al nuovo regime di IVA per cassa 4 (volume d’affari < € 2mln) nonché ai fini del calcolo del presupposto per il diritto al rimborso IVA da parte dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione e assimilate in misura superiore al 25% del volume d’affari (ex art.30, co.3, let.b) del D.P.R. 633/1972) Al contrario, ai fini dell’acquisizione della qualifica dello status di esportatore abituale, in presenza di operazioni non imponibili registrate nel periodo di riferimento in misura superiore al 10% del volume d’affari, è stato introdotto un correttivo teso ad escludere le operazioni carenti del requisito territoriale dal calcolo del volume d’affari (articolo 1, co.1, lett. a) del D.L. 746/1983). 5. FATTURAZIONE a. elementi da indicare nelle fatture Viene meno l’obbligatorietà della numerazione progressiva legata all’anno solare. Il soggetto passivo potrà tuttavia continuare ad utilizzare una numerazione progressiva delle fatture legata all’anno solare e/o eventuali registri sezionali (in via facoltativa). L’unica condizione è che sia possibile in ogni caso identificare le fatture in maniera univoca. Diviene obbligatoria l’indicazione della partita IVA del cessionario/committente nazionale o comunitario (anche se non è debitore dell’imposta) ovvero del codice fiscale qualora il soggetto nazionale sia un privato consumatore. b. tipologia di operazioni Per tutte le fatture che non comportano addebito d’imposta, dovrà essere riportata una specifica indicazione; non è più obbligatoria, ma solo eventuale l’indicazione della norma, nazionale o comunitaria, di riferimento. Tipologia dell’operazione Indicazione in fattura Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-bis, c. 1) Operazione non soggetta Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater) Operazione non imponibile Operazioni esenti (art. 10, eccetto quelle di cui al n. 6) Operazione esente Operazioni soggette al regime del margine A seconda della tipologia di operazione: (D.L. n. 41/1995) - regime del margine – beni usati - regime del margine – oggetti d’arte - regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine (art. 74-ter) Regime del margine – agenzie di viaggio Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4), non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato UE Inversione contabile 5 Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetto stabilito fuori dell’UE Operazione non soggetta Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio Autofatturazione Operazioni soggette al reverse charge interno (art. 17, commi quinto e sesto) Inversione contabile Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere (art. 74, commi settimo ed ottavo) Inversione contabile c. Emissione della fattura Viene prevista l’estensione, anche alle prestazioni di servizi, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, della possibilità di emettere una fattura differita, purché le operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione. La fattura differita, in analogia alle cessioni accompagnate da DDT, dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e registrata entro lo stesso termine con riferimento al mese precedente. 6. FATTURA SEMPLIFICATA a. Ambito applicativo Potrà essere emessa solo per le operazioni di importo non superiore a 100 € e nei casi di fatture rettificative (senza limiti di importo). Non potrà essere emessa • per le cessioni intracomunitarie • per le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 4 dell’art. 10 del DPR n. 633 del 1972) effettuate nei confronti di soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta. b. Elementi Gli elementi da indicare nella fattura semplificata sono: • Data di emissione • Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco • Dati identificativi del cedente/prestatore e del rappresentante fiscale: o ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti o numero di partita IVA • Dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale: o ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti o In alternativa: • in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato: il solo codice fiscale o numero di partita IVA 6 • in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento • Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi • Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla • Riferimento della fattura rettificata (per le fatture rettificative). 7. FATTURA ELETTRONICA Nelle nuove regole viene ampliato il concetto di fattura elettronica, per favorirne un sempre maggiore utilizzo. A tal fine, si considera fattura elettronica quella emessa o ricevuta in un qualsiasi formato elettronico (fermo restando la necessità dell’accettazione da parte del destinatario). La fattura elettronica (come quella cartacea) si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, continua ad essere possibile inserire una sola volta le indicazioni comuni ai diversi documenti, a condizione che la totalità delle informazioni siano accessibili per ogni fattura. Per la fattura elettronica deve essere garantita: l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. La “autenticità dell’origine ed integrità del contenuto” possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Possono essere conservate in modalità elettronica sia le fatture elettroniche, che quelle create in formato elettronico, sia quelle cartacee. Gennaio 2013