Ufficio Studi
Nuove regole
di fatturazione
Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore in Italia le nuove regole di fatturazione previste nella
Direttiva 2010/45/UE del Consiglio UE del 13/7/2010, così come introdotte nel nostro
ordinamento dalla c.d. “Legge di Stabilità 20131”, 24 dicembre 2012, n. 228 in g.u. n. 302
del 29/12/2012 S.O. n.212.
Adempimenti del debitore Acconti per operazioni
intracomunitarie
Obbligo di fatturazione per le
operazioni extra-territoriali
Il soggetto passivo debitore
dell’imposta che acquista un
bene ovvero un servizio da
un cedente/prestatore UE
deve integrare la fattura
estera. Quando l’operazione
è effettuata da un soggetto
extra-UE, il soggetto
passivo stabilito dovrà
emettere autofattura.
Il pagamento di un acconto
per le operazioni
intracomunitarie non fa
scattare l’obbligo di
fatturazione. Resta ferma la
rilevanza della fatturazione
anticipata. Inoltre,
l’irrilevanza degli acconti
non riguarda le operazioni
interne o le prestazioni di
servizi.
Viene esteso l’obbligo di
emissione della fattura alle
operazioni extra-territoriali. In
particolare, per le operazioni
effettuate a favore di soggetti
stabiliti in altri Stati UE, debitori
dell’imposta, in fattura si indica
che l’operazione è soggetta a
inversione contabile. Per le
operazioni effettuate fuori
dall’UE, in fattura si indica che
l’operazione è non soggetta
Contenuto della fattura
Volume di affari
Fatturazione elettronica
Diventa obbligatoria
l’indicazione in fattura della
partita IVA del cessionario
(quando soggetto passivo
Italiano o UE) ovvero del
codice fiscale del
consumatore finale, quando
residente in Italia.
Sono incluse nel volume di
affari le fatture emesse
ancorché non rilevanti
territorialmente in Italia.
Si considera fattura elettronica
quella emessa o ricevuta in un
qualsiasi formato elettronico
(fermo restando la necessità
dell’accettazione da parte del
destinatario).
L’autenticità e l’integrità della
fattura vanno provate
alternativamente con la firma
digitale, il sistema Edi e altri
sistemi gestionali.
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Legge 24 dicembre 2012, n. 228, G.U. n. 302 del 29/12/2012, S.O. n.212.
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Di seguito diamo evidenza con maggiore dettaglio delle citate principali novità in vigore dal
1° gennaio 2013.
1. CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA
La modifica tende ad uniformare le regole attualmente vigenti per le operazioni interne con
quelle già adottate per gli acquisti intracomunitari.
In tale ottica, gli importi in valuta estera riportati in fattura dovranno essere convertiti
secondo il tasso di cambio della data di effettuazione dell’operazione, se tale data risulta
indicata in fattura, in mancanza della quale si farà riferimento alla data della fattura.
Qualora il soggetto passivo intenda utilizzare il tasso di cambio pubblicato dalla BCE,
questo dovrà essere adottato per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare.
2. FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
a.
Effettuazione delle operazioni
Per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari di beni il momento dell’effettuazione
dell’operazione coinciderà con il momento dell’inizio del trasporto o spedizione dal paese
d’origine e non più con il momento della consegna.
I pagamenti anticipati, totali o parziali (acconti), dei corrispettivi non assumeranno più
alcuna rilevanza ai fini IVA, per cui per essi non sarà più necessario emettere fattura. In ogni
caso l’emissione anticipata della fattura (anche con riferimento ad acconti) costituisce
effettuazione della operazione.
Per le cessioni e acquisti effettuati in modo continuativo per periodi superiori ad 1 mese
solare, sarà considerato momento di effettuazione dell’operazione il termine di ciascun mese
(limitatamente alla parte a questo riferibile), indipendentemente dal fatto che siano stati
pagati acconti in precedenza.
b.
Tempistica della fatturazione delle operazioni intracomunitarie:
Per le cessi i intracomunitarie la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questa dovrà poi essere registrata entro il termine di emissione, con riferimento al mese di
effettuazione dell’operazione.
Per gli acquisti intracomunitari l’integrazione della fattura va effettuata entro il giorno 15
del mese successivo a quello di ricezione della fattura, che va annotata entro lo stesso
termine, ma con riferimento al mese di ricezione.
È stato modificato anche il termine entro cui emettere aut fattura; infatti, qualora la fattura
non venga ricevuta entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, dovrà
essere emessa autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione, da registrarsi entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese precedente.
Anche per le fatture i tegrative, previste nei casi di errori relativi ai corrispettivi, il termine
per la regolarizzazione è fissato nel giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione
della fattura originaria, con riferimento a quest’ultimo mese.
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3. REVERSE CHARGE
Le modifiche interesseranno anche il meccanismo di reverse charge relativamente alle modalità
di adempimento.
L’integrazione della fattura, oggi prevista solo per le prestazioni di servizi generiche (art.7ter del DPR n. 633 del 1972), effettuate da soggetti comunitari nei confronti di soggetti
passivi stabiliti in Italia, viene esteso anche alle altre tipologie di prestazioni di servizio e alle
cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia.
Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti stabiliti fuori della
comunità nei rapporti B2B continuerà ad essere emessa autofattura.
Pertanto, le modalità di adempimento mediante il meccanismo del reverse charge da parte del
cliente soggetto passivo saranno due, differenziate a seconda della qualità del soggetto
cedente/prestatore, a nulla rilevando la tipologia di operazione (cessioni di beni, prestazioni
di servizi generiche, altre prestazioni di servizi), naturalmente rilevanti territorialmente in
Italia:
• operazioni effettuate da soggetti comunitari integrazione della fattura (ex
artt. 46-47 DL 331/93)
• operazioni effettuate da fornitori extra-comunitari autofattura.
Con una differente tempistica in quanto l’autofattura va emessa, di regola, all’atto
dell’effettuazione dell’operazione ovvero, in taluni casi (servizi generici ricevuti da soggetti
non comunitari), entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, mentre la
integrazione della fattura va fatta secondo le regole sopra illustrate per gli acquisti
intracomunitari.
4. VOLUME D’AFFARI
Le variazioni toccano anche il volume d’affari che sarà costituito da tutte le operazioni
effettuate, per le quali viene emessa fattura incluse le operazioni non “soggette” ad IVA per
mancanza del requisito territoriale. Infatti, sarà necessario emettere fattura anche per le
tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta per
mancanza del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn.
da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta
in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell'Unione europea, con l'annotazione “operazione non soggetta”.
Dal volume d’affari rimangono escluse le cessioni dei beni ammortizzabili (previsione già
vigente) e i passaggi interni tra attività separate.
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili è stata aggiornata la formulazione delle norme del
codice civile di riferimento indicanti ora l’articolo 2424 alle voci B.I.3 e B.I.4 dello Stato
Patrimoniale così da ricomprendervi correttamente tra tali beni i diritti di brevetto
industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i
marchi e diritti simili.
Dunque dal 2013 risulta ampliato l’ammontare del volume d’affari in quanto come detto ora
vi rientrano anche le operazioni non soggette, ciò ha un impatto su quelle imprese e
professionisti che effettuano cessioni e prestazioni non territoriali con riguardo agli istituti
delle liquidazioni IVA trimestrali (anziché mensili), al nuovo regime di IVA per cassa
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(volume d’affari < € 2mln) nonché ai fini del calcolo del presupposto per il diritto al
rimborso IVA da parte dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione e assimilate in
misura superiore al 25% del volume d’affari (ex art.30, co.3, let.b) del D.P.R. 633/1972)
Al contrario, ai fini dell’acquisizione della qualifica dello status di esportatore abituale, in
presenza di operazioni non imponibili registrate nel periodo di riferimento in misura
superiore al 10% del volume d’affari, è stato introdotto un correttivo teso ad escludere le
operazioni carenti del requisito territoriale dal calcolo del volume d’affari (articolo 1, co.1,
lett. a) del D.L. 746/1983).
5. FATTURAZIONE
a.
elementi da indicare nelle fatture
Viene meno l’obbligatorietà della numerazione progressiva legata all’anno solare. Il
soggetto passivo potrà tuttavia continuare ad utilizzare una numerazione progressiva delle
fatture legata all’anno solare e/o eventuali registri sezionali (in via facoltativa). L’unica
condizione è che sia possibile in ogni caso identificare le fatture in maniera univoca.
Diviene obbligatoria l’indicazione della partita IVA del cessionario/committente
nazionale o comunitario (anche se non è debitore dell’imposta) ovvero del codice fiscale
qualora il soggetto nazionale sia un privato consumatore.
b.
tipologia di operazioni
Per tutte le fatture che non comportano addebito d’imposta, dovrà essere riportata una
specifica indicazione; non è più obbligatoria, ma solo eventuale l’indicazione della
norma, nazionale o comunitaria, di riferimento.
Tipologia dell’operazione
Indicazione in fattura
Cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale (non soggette all’imposta ai sensi
dell’art. 7-bis, c. 1)
Operazione non soggetta
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e
38-quater)
Operazione non imponibile
Operazioni esenti (art. 10, eccetto quelle di
cui al n. 6)
Operazione esente
Operazioni soggette al regime del margine
A seconda della tipologia di
operazione:
(D.L. n. 41/1995)
- regime del margine – beni usati
- regime del margine – oggetti
d’arte
- regime del margine – oggetti di
antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio
e turismo soggette al regime del margine (art.
74-ter)
Regime del margine – agenzie di
viaggio
Cessioni di beni e prestazioni di servizi,
diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a
4), non territorialmente rilevanti, effettuate nei
confronti di soggetti passivi debitori
dell’imposta in altro Stato UE
Inversione contabile
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Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non
territorialmente rilevanti, effettuate nei
confronti di soggetto stabilito fuori dell’UE
Operazione non soggetta
Fatture emesse dal cessionario o dal
committente in virtù di un obbligo proprio
Autofatturazione
Operazioni soggette al reverse charge interno
(art. 17, commi quinto e sesto)
Inversione contabile
Operazioni relative a cessioni di rottami,
cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali
da scarto in genere (art. 74, commi settimo ed
ottavo)
Inversione contabile
c.
Emissione della fattura
Viene prevista l’estensione, anche alle prestazioni di servizi, effettuate nello stesso mese
solare nei confronti del medesimo soggetto, della possibilità di emettere una fattura differita,
purché le operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
La fattura differita, in analogia alle cessioni accompagnate da DDT, dovrà essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e
registrata entro lo stesso termine con riferimento al mese precedente.
6. FATTURA SEMPLIFICATA
a.
Ambito applicativo
Potrà essere emessa solo per le operazioni di importo non superiore a 100 € e nei casi di
fatture rettificative (senza limiti di importo).
Non potrà essere emessa
• per le cessioni intracomunitarie
• per le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai
numeri da 1 a 4 dell’art. 10 del DPR n. 633 del 1972) effettuate nei confronti di
soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta.
b.
Elementi
Gli elementi da indicare nella fattura semplificata sono:
• Data di emissione
• Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco
• Dati identificativi del cedente/prestatore e del rappresentante fiscale:
o ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio
o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
o numero di partita IVA
• Dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale:
o ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio
o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
o In alternativa:
• in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere
indicato: il solo codice fiscale o numero di partita IVA
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•
in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’UE il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento
• Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
• Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei
dati che permettono di calcolarla
• Riferimento della fattura rettificata (per le fatture rettificative).
7. FATTURA ELETTRONICA
Nelle nuove regole viene ampliato il concetto di fattura elettronica, per favorirne un
sempre maggiore utilizzo.
A tal fine, si considera fattura elettronica quella emessa o ricevuta in un qualsiasi
formato elettronico (fermo restando la necessità dell’accettazione da parte del
destinatario).
La fattura elettronica (come quella cartacea) si considera emessa all’atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da
parte dello stesso cedente o prestatore, continua ad essere possibile inserire una sola
volta le indicazioni comuni ai diversi documenti, a condizione che la totalità delle
informazioni siano accessibili per ogni fattura.
Per la fattura elettronica deve essere garantita: l’autenticità dell’origine, l’integrità del
contenuto, la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del
suo periodo di conservazione.
La “autenticità dell’origine ed integrità del contenuto” possono essere garantite
mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile
tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero
mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o
mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado
di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
Possono essere conservate in modalità elettronica sia le fatture elettroniche, che quelle
create in formato elettronico, sia quelle cartacee.
Gennaio 2013
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