DETRAZIONI FISCALI 2014 COME OTTENERE GLI INCENTIVI SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2 INTRODUZIONE Le detrazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2014 La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con un’aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per poi passare al 50% per le spese effettuate nel corso del 2015. Dal 1° gennaio 2016 il bonus per la riqualificazione energetica sarà sostituito con la detrazione fiscale del 36%, prevista anche per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. (Fonte: Agenzia delle Entrate) Un recente sondaggio ho evidenziato come il 65% delle famiglie italiane non conosca o non sia sufficientemente informato sul tema detrazioni fiscali per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e ristrutturazioni. A ciò si aggiunge il fatto che l’Italia possiede un patrimonio edile obsoleto e che richiede un alto consumo energetico, incapace quindi di rispondere alle nuove esigenze abitative. (Fonte: DBInformation) Reynaers vuole agevolare la trasmissione delle informazioni ai suoi partner professionisti, allo scopo di aiutarli nella diffusione di informazioni chiare e corrette verso gli utilizzatori finali. In questa guida sono contenute tutte le informazioni per richiedere ed ottenere le detrazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2014 per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti (finestre, porte finestre, vetrine, porte d’ingresso). Reynaers raccomanda di attenersi sempre di eseguire tutti i lavori di riqualificazione energetica attenendosi a quanto riportato all’interno delle guide ufficiali come quella dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) ed Enea (www.acs.enea.it). 3 GLI INCENTIVI FISCALI Le motivazioni alla base degli incentivi Le detrazioni fiscali (anche conosciute come Ecobonus) sono state introdotte con la Legge n. 296/2006 con l’obiettivo di stimolare famiglie ed imprese a migliorare il fabbisogno ed il conseguente consumo energetico di case ed edifici, riducendo le emissionid i CO2 come stabilito dai trattati internazionali a cui l’Italia ha aderito (Protocollo di Kyoto, 1997) e dalle politiche dell’UE. Grazie alla Legge n. 90/2013 l’aliquota prevista per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica è stata innalzata dal 55 al 65%, mentre è stata confermata quella al 50% sui lavori di ristrutturazione. Incentivo al risparmio energetico L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES che viene concessa quando si eseguono determinati interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, tra cui rientra anche il miglioramento termico dell’edifciio conseguente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi. (Fonte: Agenzia delle Entrate) SISTEMI REYNAERS PER PORTE E FINESTRE Reynaers Concept System® Isolamento termico EN ISO 10077-2 (Valore Uf)* CS 77 CS 86-HI CS 104 fino a 1.2 W/m²K fino a 1.0 W/m²K fino a 0.88 W/m²K *a seconda della combinazione anta/telaio e dello spessore del vetro E’ inoltre possibile usufruire degli incentivi fiscali quando le spese sono state eseguite per: • la riduzione del fabbisogno energetico necessario per il riscaldamento • l’installazione di pannelli solari • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. NON RINUNCIARE AI VANTAGGI GARANTITI DAI SISTEMI REYNAERS 4 Riduzione del consumo energetico Elevato livello di isolamento termico Rispetto per l’ambiente Sostenibilità ambientale Le detrazioni saranno ripartite in dieci rate annuali, ognuna di pari importo, riconosciute secondo la seguente classificazione: • 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al - 31 dicembre 2014 (interventi sulle singole unità immobiliari) - 30 giugno 2015 (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) • 50% sulle spese sostenute - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (interventi sulle singole unità immobiliari) - dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) ATTENZIONE: è altrettanto importante ricordare che la detrazione è applicabile esclusivamente per gli interventi eseguiti su immobili (o parti di essi) già esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (adibiti ad attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione al catasto (richiesta di accatastamento) oppure dal pagamento dell’IMU. NON SONO QUINDI AGEVOLABILI LE SPESE EFFETTUATE IN CORSO DI COSTRUZIONE! (Fonte: Agenzia delle Entrate) Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui fanno riferimento le spese indicate, per capire quale aliquota va applicata bisogna tener conto: • della data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali (ad esempio, se un intervento è iniziato a marzo 2013 e il pagamento è stato effettuato in tre momenti a marzo, maggio e luglio 2013, per i primi due sarà applicata l’aliquota del 55%, mentre per l’ultimo quella del 65%). • della data dell’ultima prestazione (indipendentemente dalla data deipagamenti) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Importi massimi di detrazione per tipologia d’intervento Tipo di intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti Sull’involucro (pareti, finestre comprensive di infissi) Installazione di pannelli solari Sostituzione impianti climatizzazione invernale Detrazione max 100.000 Euro 60.000 Euro 60.000 Euro 30.000 Euro Il limite massimo di importo detraibile va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento. Se sono stati realizzati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione è dato dalla somma degli importi di ciascun intervento Ad esempio: • sostituzione infissi = detrazione max pari a 60.000 Euro + • sostituzione impianto climatizzazione invernale = detrazione max pari a 30.000 Euro DETRAZIONE MAX = 90.000 Euro Chi può usufruire delle detrazioni? Tutti i soggetti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento possono usufruire delle agevolazioni fiscali: • le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), tra cui - tutti i titolari di diritto reale sull’immobile - i condomini (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni) - coloro i quali beneficiano di immobili in comodato Sono ammessi alla fruizione delle agevolazioni anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Ciò non è applicabile quando i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale • le associazioni tra professionisti • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. La detrazione è applicabile anche nel caso in cui il contribuente finanzi le spese degli interventi attraverso un contratto di leasing; in questo caso la detrazione spetta allo stesso contribuente e viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing. I canoni di leasing non assumeranno quindi nessun rilievo ai fini della detrazione. (Fonte: Agenzia delle Entrate) 5 Gli Ecobonus e le altre agevolazioni fiscali La detrazione del 65% (o 55% o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre leggi nazionali, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. Infatti, se gli interventi eseguiti dànno diritto sia alle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia a quelle previste per le ristrutturazioni, si potrà usufruire soltanto dell’una o dell’altra. 6 Inoltre, dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica con eventuali altri incentivi erogati dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali (il contribuente dovrà scegliere di quale agevolazione vuole godere). (Fonte: Agenzia delle Entrate) Interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli edifici Riqualificazione energetica Per questo tipo di intervento l’importo massimo detraibile è pari a 100.000 Euro, realizzabile ad esempio mediante l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) per il quale è prevista una detrazione massima di 30.000 Euro + la sostituzione degli infissi, che prevede un limite massimo di detrazione pari a 60.000 Euro. Tra gli interventi di riqualificazione energetica rientrano tutti quei lavori che consentono di migliorare le prestazioni energetiche riferite al riscaldamento di case ed edifici in modo non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A (vedi pag. 7). L’indice di risparmio necessario per usufruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole unità immobiliari che lo compongono. (Fonte: Agenzia delle Entrate) DECRETO 11 marzo 2008. Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dello Sviluppo Economico ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1) Visto l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare: - il commalimite 20, il quale tra l’altro, che disposizioniprimaria di cui all’articolo 1, commi da 344 Valori didispone, fabbisogno dileenergia annua per la a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alleinvernale spese sostenute entro il 31 dicembre 2010; climatizzazione - il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione 1. Valori applicabili fino al 31 dicembre invernale ai fini dell’applicazione del comma2009 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo entro ilesclusi 28 febbraio 2008; a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art.economico 3, DPR 412/93), collegi, conventi, case di pena e caserme Visto decreto deldell’indice Ministrodi prestazione dell’economia e delle di concerto il Ministro Tabella il 1. Valori limite energetica per la finanze climatizzazione invernale,con espresso in kWh/m2dello anno sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui Zona climatica ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni; Rapporto di A B C D E F forma Visto il decreto fino legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione a a a a a a a a a oltre dell’edificio della direttiva 2002/91/CE relativa900 al rendimento energetico nell'edilizia; 600 601 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000 S/V GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, i valori 8,5 di energia 8,5 12,8 12,8 34 34 46,8 46,8 di limite<0,2 di fabbisogno primaria annuo21,3 per la 21,3 climatizzazione invernale e i valori trasmittanza delle >0,9 termica 36 debbano 36 essere 48 definiti 48 con68riferimento 68 ai valori 88 minimi 88 obbligatori 116 116 medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; Ritenuto chealtri gliedifici incentivi di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 debbano b) Tutti gli essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia Tabella 2. Valori dell’indice di prestazione energetica la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno primaria annuolimite per la climatizzazione invernale e iper valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Zona climatica Rapporto di A B C D E F forma a a a a a a a a oltre 1 dell’edificio fino a 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000 S/V GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG <0,2 2,0 2,0 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7 >0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31 I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori. 7 Interventi sugli involucri degli edifici Per questo tipo di interventi il valore massimo della detrazione è pari a 60.000 Euro e all’interno di questa categoria sono inclusi tutti i lavori eseguiti su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti e possono riguardare: • strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) • strutture opache verticali (pareti) • finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica (valore U espresso in W/m2K) definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (vedi pag. 7). 8 In questa categoria di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e che vengano rispettati i valori di trasmittanza termica richiesti (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 di seguito riportata). (Fonte: Agenzia delle Entrate) Con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’intervento di sostituzione dei portoni d’ingresso è riconducibile al regime agevolativo nella ipotesi in cui il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando, cioè, si tratti di porta finestra. Da ultimo, il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica. In particolare, l’art. 4, comma 4, lett. c), del citato D.P.R. 59/2009 dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192)…”. Tabella 4.a Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K Zona climatica Dall’1 gennaio 2009 U (W/m2K) A B C D E F 5,0 3,6 3,0 2,8 2,5 2,2 Tabella 4.b Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K Zona climatica Dall’1 gennaio 2009 U (W/m2K) A B C D E F 5,0 3,0 2,3 2,1 1,9 1,6 Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall’articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Gli infissi comprendono anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (scuri, persiane...) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti incorporati nel telaio). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi nelle singole unità immobiliari non è più necessario presentare l’attestato di certificazione energetica. (Fonte: Agenzia delle Entrate) 9 Quali spese si possono detrarre? Tipologia intervento Riqualificazione energetica Spese detraibili • • • Riduzione trasmittanza termica • • 10 • (Fonte: Agenzia delle Entrate) spese professionali spese relative alla fornitura e alla posa in opera dei materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione spese relative alla realizzazione delle opere murarie tutti gli interventi che comportano una riduzione del valore di trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio tutti gli interventi che comportano una riduzione del valore di trasmittanza termica U delle finestre comprensive di infissi, attraverso: - il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso - il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, tramite integrazioni e sostituzioni interventi impiantistici relativi alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda I documenti necessari all’ottenimento della detrazione fiscale Da trasmettere in via telematica ad ENEA (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori: • scheda informativa - allegato E o F del Decreto - contenente - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese - i dati dell’edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori - la tipologia e il costo dell’intervento realizzato - il risparmio energetico conseguito • attestato di certificazione (qualificazione) energetica* allegato A del Decreto - che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio dopo l’esecuzione degli interventi. *dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari. Inoltre, dal 15.08.2009, esso non è più necessario anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Da trasmettere in via telematica alla AGENZIA DELLE ENTRATE (www.agenziaentrate.gov.it) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio: DOCUMENTI • apposita comunicazione solo nel caso di interventi i cui lavori proseguano oltre il periodo d’imposta, con lo scopo di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati Da CONSERVARE: • certificato di asservazione** redatto da un tecnico abilitato, che consente di dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di interventi di sostituzione delle finestre e infissi, l’asservazione può essere sostituita da una certificazione del produttore • ricevuta di trasmissione dei documenti via internet • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi • ricevuta del bonifico bancario o postale con cui sono stati efttuati i pagamenti (per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa) CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA: PAGAMENTI • bonifico bancario o postale ALTRI CONTRIBUENTI: • qualsiasi forma di pagamento (Fonte: Agenzia delle Entrate) 11 ** Che cosa deve contenere l’asservazione TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ASSERVAZIONE Deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non sia superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 Interventi sull’involucro di edifici esistenti Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze degli stessi componenti a seguito dell’intervento; tali valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008. 12 Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. (Fonte: Agenzia delle Entrate) CHI E’ REYNAERS ALUMINIUM Reynaers Aluminium è un Gruppo multinazionale leader in Europa specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni in alluminio innovative e sostenibili per finestre, porte, facciate continue, sistemi scorrevoli, frangisole e verande. Oltre ad offrire un’ampia gamma di soluzioni standard, Reynaers è in grado di sviluppare soluzioni su misura per ogni tipo di progetto. Le attività di Ricerca, Sviluppo e Test sono condotte all’interno del centro Reynaers Institute, il più grande laboratorio privato d’innovazione e test del settore, situato nel quartier generale dell’azienda a Duffel (Belgio). Reynaers fornisce inoltre un servizio costante di assistenza tecnica per serramentisti, architetti e contractor. La presente guida è stata realizzata attingendo alle informazioni riportate nella “Guida alle detrazioni fiscali pe ril risparmio energetico” realizzata dall’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.