27 APRILE 2015 Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione: valutazioni di merito e di legittimità costituzionale europea di Carlo Curti Gialdino Professore associato di Diritto dell’Unione europea Sapienza – Università di Roma Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione: valutazioni di merito e di legittimità costituzionale europea * di Carlo Curti Gialdino Professore associato di Diritto dell’Unione europea Sapienza – Università di Roma 1. Da vari anni le istituzioni politiche dell’Unione (Commissione europea, Consiglio dell’Unione e Parlamento europeo) esaminano ed attuano le riforme necessarie a rendere più efficace e tempestiva la giurisdizione dell’Unione, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia. Conviene ricordare che l’architettura giudiziaria dell’Unione1, quale risulta dai Trattati vigenti, ed in particolare dall’art. 19, par. 1, prima frase del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificati da ultimo a Lisbona nel 2007, è imperniata su tre organi giurisdizionali che fanno parte dell’istituzione Corte di giustizia, avente sede a Lussemburgo. Come noto si tratta: a) della Corte di giustizia in senso stretto2, in funzione dal 4 dicembre 1952 come Corte CECA e dal 7 ottobre 1958 come Corte unica delle allora tre Comunità europee (CECA, CEE, EURATOM), composta da 28 giudici (indicati uno per Stato membro e sottoposti, ai sensi dell’art. 255 TFUE, al vaglio di un Comitato che ne valuta l’adeguatezza prima della nomina sulla base del comune accordo degli Stati membri) e 11 avvocati generali (dal 7 ottobre 2015), che è l’organo giurisdizionale supremo cui spetta il potere di nomofilachia, cioè di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, a garanzia ultima dell’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione; b) del Tribunale (già di primo Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Sul sistema giudiziario dell’Unione mi permetto di rinviare a C. CURTI GIALDINO, Commento all’art. 19 TUE, in ID. (diretto da), Codice dell’Unione europea operativo. TUE e TFUE commentati articolo per articolo, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp. 226-289. Chi scrive ha svolto le funzioni di referendario presso la Corte di giustizia europea dal 1982 al 2000. 2 Cfr. C. CURTI GIALDINO, Corte di giustizia dell’Unione europea, in Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiornamento, vol. XVIII, Roma, 2010, pp. 1-13. * 1 2 federalismi.it |n. 8/2015 grado)3, pure composto di 28 giudici (nominati secondo la medesima procedura), in funzione dal 1° settembre 1989, la cui istituzione peraltro era stata prevista dall’Atto Unico europeo del 1986 con la finalità, per un verso, di assicurare il principio del doppio grado di giudizio nel sistema comunitario e, per altro verso, di alleviare il carico di lavoro della Corte in quegli anni molto gravoso; e c) del Tribunale della funzione pubblica4, composto di 7 giudici (scelti sulla base di candidature individuali, vagliate da un Comitato di selezione e nominati all’unanimità dal Consiglio), in funzione dal 1° ottobre 2005, come primo esempio di tribunale specializzato, secondo la previsione figurante inizialmente nel Trattato di Nizza del 2001, in cui tutte le dette istanze giurisdizionali “specializzate” erano denominate “camere giurisdizionali”. Sulla riforma in corso, che investe la complessiva architettura giudiziaria dell’Unione, il dibattito in Italia è sostanzialmente assente5, mentre di esso ha dato opportuna notizia la stampa estera6, e qualche breve contributo è apparso pure nelle riviste giuridiche europee7. La questione è stata inoltre oggetto di esame da parte della House of Commons britannica nell’ambito della valutazione delle proposte di atti legislativi dell’Unione8. Cfr. C. CURTI GIALDINO, Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994, pp. 1-14. 4 Cfr. C. CURTI GIALDINO, Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2009, pp. 1-3. 5 V., peraltro, l’ANSA del 15 dicembre 2014, Tribunale Ue al tagliando, ma non c’è accordo con Corte. Proposta potenzialmente divide magistratura europea, ripresa con il titolo Tribunale europeo, fa discutere la proposta di aumentare i giudici da Guida al diritto, 15 dicembre 2014; 6 V., soprattutto, J. MINNS, Court out, in European Voice, Politico, 10 ottobre 2014; N. HIRST, Number of Judges at the EU court to double. Member states consent to increasing the number of judges at General Court from 28 to 56 in bid to reduce backlog of pending cases, in European Voice, Politico, 22 dicembre 2014; J. QUATREMER, La réforme de la Cour de Justice ou l’art de créer une usine àsgaz, in Libération – Coulisses de l’Europe, 7 aprile 2015; D. ROBINSON, European Court of Justice doubles number of judges, in Financial Times, 12 aprile 2015; ID. The multiplying judges of the ECJ, ivi, 17 aprile 2015; J. QUATREMER, La justice européenne au bord de la crise de nerfs, in Liberation-Coulisses de l’Europe, 26 aprile 2015; 2; nonché i resoconti sempre particolarmente informati e densi di “retroscena” di D. SEYTRE, Grosses discussions pour de “petits” juges, in Le Jeudi, 25 settembre 2014; Id., La propositions de réforme Skouris II est arrivée!, ivi, 9 ottobre 2014; ID., Skouris II: vives tensions àIla Cour, ivi, 17 ottobre 2014; ID.,Réforme du Tribunal: les Lettons y croient, in Le Jeudi, 15 gennaio 2015; ID. Arguments Skouris vs Jaeger (1), ivi, 29 ottobre 2014; ID. Arguments Jaeger vs Skouris (2), ivi, 6 novembre 2014; ID., Le management et la politique, ivi, 5 febbraio 2015;; ID., “Si tu ne me donne pas les juges…”, ivi, 19 marzo 2015; ID., Réserve britannique, ivi, 19 marzo 2015; ID., Le cauchemar du gouvernement luxembourgeois, ivi, 2 aprile 2015; ID., Le président Marc Jaeger n’ira pas à Strasborg, ivi, 23 aprile 2015. 7 Cfr., A. VAN WAEYENBERGE, Les réformes entreprises par le Tribunal de l’Union européenne, in T. MARCHANDISE, É. ALT, (cur.), Quel management pour quelle justice?, Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 51-68; M. VAN DER WOUDE, Pour une protection juridictionnelle effective: Un rappel des objectifs de 1988 du TPICE, in Revue Concurrences, 2014, n. 4, pp. 9-12; G. BORREMANS, Getting up to speed: increasing the number of General Court judges is now a priority, given the mounting backlog of work, in Competition law insight, 2014, n, 12, pp. 15-16. 8 HOUSE OF COMMONS, COMMITTEE EUROPEAN SCRUTINY Thirty Seven Reports, Increasing number of judges at the General Court, n. 14 FCO (36554), 18 marzo 2015 3 3 federalismi.it |n. 8/2015 Non appare inutile pertanto richiamare su di essa l’attenzione degli ambienti giuridici italiani, dato che la riforma - oltre ad aver finora prodotto una notevole tensione sia tra le tre istanze giurisdizionali dell'Unione 9 sia tra il Parlamento europeo ed il Consiglio - pone problemi non secondari in ordine ai costi per il bilancio dell’Unione in un tempo che è ancora di crisi, all’efficacia in termini di ottimale amministrazione della giustizia e, soprattutto, di rispetto delle disposizioni dei Trattati istitutivi da parte del legislatore dell’Unione. 2. L’impulso a procedere alle dette riforme che hanno già portato ad una prima modifica dello Statuto della Corte di giustizia10 è stato determinato, in particolare, dall’arretrato giudiziario del Tribunale, la cui lentezza nel decidere ha in alcuni casi di gran lunga superato la durata ragionevole dei processi11, tanto da aver provocato l’introduzione di ricorsi da parte di imprese con richieste milionarie (in euro) di risarcimento danni12. Cfr., in particolare, J. QUATREMER, La justice européenne au bord de la crise de nerfs, cit. V. il regolamento (UE, EURATOM) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 agosto 2012 (GUUE, L 228 del 23 agosto 2012, p. 1), che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed il relativo allegato I. Nei considerando del regolamento si fa riferimento al crescente carico di lavoro del Tribunale ed all’allungamento della durata dei procedimenti (nn. da 4 a 6), ma poi si rileva che “l’esame del punto della domanda presentata dalla Corte di giustizia, relativo alla composizione del Tribunale, dovrebbe essere rinviato ad un momento successivo” (n. 7). 11 Com’è, noto il principio della ragionevole durata dei processi è sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mutuato dall’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con riguardo ai ritardi nel pronunciarsi del Tribunale, v., da ultimo, le sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771), e Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), in cui la Corte, abbandonando definitivamente l’approccio seguito nella sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C-185/95 P, EU:C:1998:608), ha generalizzato l’orientamento di cui alla sentenza del 16 luglio 2009, Der Grr G Punkt - Duales System Deutschland/Commissione (C385/07 P, EU:C:2009:456), secondo il quale l’azione di risarcimento danni (dinanzi al Tribunale) nei confronti dell’Unione, ai sensi degli artt. 268 e 340 TFUE, sia l’unico rimedio esperibile per il ristoro dei pregiudizi morali e materiali conseguenti all’eccessiva durata del processo. Inoltre, essa si è spinta a constatare, in via incidentale e ultronea, la sussistenza della prima delle tre condizioni per la configurazione di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire quella relativa alla violazione sufficientemente qualificata del termine ragionevole da parte del Tribunale (al riguardo, v., inter alia, J.-C. BONICHOT, La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union, in L’actualité juridique, droit administratif (AJDA), 2014, p. 683 ss.; A. MAFFEO, Conseguenze e rimedi per la violazione del délai raisonnable nel processo dinanzi ai giudici dell’Unione: la Corte di giustizia mette un punto fermo?, in Studi sull’integrazione europea, 2014, pp. 585-599; T. JENKINS, G. BUSHELL, Justice Denied or Simply Delayed? Consequences of Excessive Delay at the EU’s General Court, in Journal of European Competition Law & Practices, 2015, No. 1, pp. 3-14). 12 V., al riguardo, le ordinanze del 6 gennaio 2015, Kendrion/Corte di giustizia (T-479/14, EU:T:2015:2); del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T-577/14, EU:T:2015:80) e del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea, T-725/14, EU:T:2015:107, nelle quali il Tribunale ha rigettato l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’UE, la quale ritiene che spetti alla Commissione, e non ad essa, rappresentare l’Unione nell’ambito di una causa per risarcimento dei danni derivanti dall’eccessiva durata del processo. Il 7 febbraio 2015, la Corte di giustizia, del tutto 9 10 4 federalismi.it |n. 8/2015 Il 28 marzo 2011, nel pieno della crisi economico-finanziaria che ha investito gli Stati europei, la Corte di giustizia ha proposto di aumentare il numero di giudici del Tribunale di 12 unità, poi ridotte a 9 nel 2013, nell’ottica di diminuire l’impatto finanziario13. Conviene rammentare che, sotto il profilo formale, si tratta di una proposta di modifica dello Statuto della Corte, che figura in un protocollo allegato ai Trattati istitutivi. Ai sensi dell’art. 281 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE) le modifiche dello Statuto (ad eccezione del titolo I, relativo allo statuto dei giudici e degli avvocati generali, e dell’art. 64, concernente il regime linguistico processuale) sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia. In materia il Consiglio decide a maggioranza qualificata “rinforzata”, cioè con il 72% dei voti degli Stati membri (minimo 21) che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione. La richiesta della Corte che ha aperto il procedimento di modifica dello Statuto, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE ed al TFUE, va intesa come “progetto di atto legislativo”. Conformemente all’ultimo comma della medesima disposizione compete al Consiglio di trasmettere la proposta ai parlamenti nazionali. Ai fini dell’esercizio dei poteri dei parlamenti nazionali va ritenuto che la proposta in esame, che riguarda il sistema giudiziario dell’Unione, non ponga criticità sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Non trova quindi applicazione il protocollo n. 2 sull’applicazione dei detti principi14. inaspettatamente, ha impugnato dinanzi a sé la citata ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2015 (la causa è stata iscritta a ruolo col numero C-71/15 P, Corte di giustizia dell’UE/Kendrion). Analoga impugnazione è stata proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia avverso la citata ordinanza del Tribunale del 2 febbraio 2015 (la causa è stata iscritta a ruolo col numero C-125/15 P, Corte di giustizia dell’UE/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne). 13 La proposta della Corte del marzo 2011 è pubblicata sul sito web del Consiglio dell’Unione (Doc. 8787/11); v. anche la scheda finanziaria dell’aprile 2011 (Doc. 8787/11, Add. 1) e le informazioni successivamente inviate dalla Corte nel luglio e nel novembre 2011 (Doc. 12719/11). 14 Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 6 della L 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei (attualmente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei) cura la trasmissione alle Camere dei progetti di atti legislativi dell’Unione, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. Sui detti progetti i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo (art. 7, L. 234/2010) e ciascuna Camera, altresì, qualora abbia iniziato l’esame del progetto, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l’altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell’Unione una riserva di esame parlamentare (art. 10, L. 234/2010). 5 federalismi.it |n. 8/2015 Sulla proposta la Commissione europea si è espressa favorevolmente15 ed il Parlamento europeo l’ha approvata in prima lettura16. Tuttavia, il Consiglio dell’Unione, pur nel quadro di un accordo di principio nel senso di migliorare la produttività del Tribunale, non ha fatto significativi passi avanti nell’esame della proposta nel triennio 2011-2013 (sotto le presidenze semestrali ungherese, polacca, danese, cipriota, irlandese e lituana). Nonostante plurime discussioni nel quadro di istanze diverse (gruppo tecnico “Corte di giustizia” del Consiglio, COREPER, gruppo Amici della presidenza, sessioni del Consiglio, trilogo, ecc.), molteplici proposte e controproposte quanto alle modalità di designazione dei giudici (comprese, “chose inedite” 17 da parte della stessa Corte) il dossier non ha fatto passi avanti, il che ha senza dubbio contribuito a deteriorare i tempi di trattazione delle cause da parte del Tribunale, facendo aumentare, di conseguenza, l’arretrato. Pure durante il primo semestre 2014, sotto presidenza greca, la progettata riforma è rimasta bloccata al Consiglio vuoi per i costi che essa implica (ogni giudice ha un gabinetto composto da 3 referendari e 2 assistenti) vuoi, soprattutto, per la oggettiva difficoltà di individuare un meccanismo di rotazione fra gli Stati membri sulla cui base procedere alla scelta dei nuovi giudici18. A quanto è dato sapere, infatti, mentre per gli Stati più grandi la scelta dei giudici avrebbe potuto essere effettuata secondo un criterio “meritocratico” tra i candidati presentati dall’insieme degli Stati membri, per gli Stati più piccoli sarebbe stato preferibile un sistema di “rotazione paritaria” secondo il quale nel tempo ciascuno Stato avrebbe potuto nominare un “secondo” giudice19. Parere del 30 settembre 2011, COM (2011) 596. Risoluzione del 5 luglio 2012. 17 La formula è stata utilizzata dal presidente del Tribunale M. JAEGER, L’avenir des juridictions de l’Union européenne, relazione presentata alla Conferenza L’Avenir des Tribunaux de l’Union européenne, organizzata a Bruxelles il 28 aprile 2014 dal Conseil des barreaux européens, p. 1. 18 Un analogo impasse si verificò all’inizio degli anni 2000 quando gli Stati membri non riuscirono a mettersi d’accordo sull’aumento di 6 giudici al Tribunale per far fronte all’allora nuovo contenzioso della proprietà intellettuale. 19 Per questa informazione v. J. MINNS, op. cit.; N. HIRST, op. cit.; J. QUATREMER, La réforme de la Cour de Justice ou l’art de créer une usine à gaz, cit. V. anche la nota inviata il 10 aprile 2014 dal rappresentante permanente greco, ambasciatore Theodoros N. Sotiropoulos al presidente della Corte Vassilios Skouris (riprodotta dal Financial Times, Blog Brussels, 17 aprile 2014) dalla quale traspare con assoluta chiarezza che qualsiasi proposta della Corte volta a chiedere un numero di nuovi giudici inferiore al totale degli Stati membri non sarebbe stata accolta favorevolmente. La evidente difficoltà degli Stati membri a trovare un accordo allorché il numero delle persone da nominare concerna un collegio dove non sono presenti tutti i 28 Stati è dimostrata dal ritardo nella sostituzione di due tra i sette giudici che compongono il Tribunale della funzione pubblica i cui mandati sono da tempo scaduti il 30 settembre 2014. Si tratta del giudice belga Sean Van Raepenbush, attuale presidente e del giudice tedesco Horstpeter Kreppel, che restano in funzione in regime di prorogatio in attesa dell’accordo degli Stati membri sulla nazionalità dei loro successori. La soluzione individuata dai rappresentanti permanenti (uno dei due mandati suddiviso in due periodi di tre anni tra due tra i candidati selezionati dal Comitato (l’attuale presidente belga ed uno dei 15 16 6 federalismi.it |n. 8/2015 3. Il 13 ottobre 2014, la Corte, su invito della presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 20, ha presentato al Consiglio una nuova proposta, questa volta consistente nel raddoppio (tra il 2015 ed il 2019) dei giudici del Tribunale dagli attuali 28 (uno per Stato membro) a 56 (due per Stato membro)21. Nello specifico il detto aumento avverrebbe in tre tappe. Nella prima fase, ormai imminente essendo prevista per l’ottobre 2015, sarebbero nominati i primi 12 nuovi giudici. Nella seconda fase, prevista per l’ottobre 2016, in coincidenza con l’atteso rinnovo parziale del Tribunale della funzione pubblica, si procederebbe, previa conferma da parte degli Stati membri interessati, ad integrare tra gli effettivi del Tribunale i 7 giudici che fanno parte del detto Tribunale specializzato (che, di conseguenza, sarebbe soppresso dopo poco più di un decennio dall’istituzione, nonostante il positivo bilancio in termini di produttività e di costi di funzionamento)22. La terza fase nella quale il completamento del raddoppio dei giudici andrebbe a regime con la nomina dei restanti 9 giudici, coinciderebbe con il rinnovo parziale del Tribunale previsto nel settembre 2019. La Corte ha fondato l’opportunità di procedere al raddoppio dei giudici del Tribunale su di un triplice ordine di argomenti. In primo luogo, essa ha osservato che prevedere un numero di nuovi giudici inferiore a quello degli Stati membri non avrebbe consentito di superare il segnalato impasse. In secondo luogo - dimostrando una certa disinvoltura nella presentazione dei dati - ha stimato in 1600 (cifra poi rapidamente corretta in 1500) 23 le cause che sarebbero risultate pendenti davanti al Tribunale nel dicembre 2014 ed in circa 1000 le nuove cause introdotte nel referendari del giudice bulgaro alla Corte ed un mandato pieno al candidato portoghese) sarebbe stata bloccata da un veto della Bulgaria, ad avviso della quale la soluzione è arbitraria, dato che non sarebbe basata su alcuna base giuridica o su qualsiasi precedente e, comunque limita il mandato del giudice bulgaro (cfr. D. SEYTRE, Grosses discussions pour de “petits” juges, cit.). 20 Ciò risulta inequivocabilmente dallo scambio della corrispondenza tra il rappresentante permanente dell’Italia, ambasciatore Stefano Sannino, e il presidente della Corte Vassilios Skouris, ma è riconosciuto anche da quest’ultimo nella prefazione alla Relazione annuale 2014 della Corte di giustizia (p. 5). 21 COUNCIL OF EUROPEAN UNION, Response of the Court of Justice to the Presidency’s invitation to present new proposals on the procedure of increasing the Number of Judges at the General Court of the European Union, Doc. 14448/1/14 REV 1 (OR. fr.), Interistitutional File 2011/0901B (COD), 20 novembre 2014. 22 Contro la soppressione del Tribunale della funzione pubblica si è espresso nel volantino Non à la suppression du TFP! del 1°dicembre 2014 la sezione Corte di giustizia dell’European Public Service Union EPSU CJ), una sigla sindacale associata all’Union Syndicale Fédérale. Il sindacato - oltre a lamentare la mancanza di base giuridica per la soppressione, dato che l’art. 257 TFUE, che disciplina la creazione dei tribunali specializzati, nulla prevede quanto alla loro soppressione (v. infra nel testo) – teme che “dans un Tribunal dominé par les affaires de droit économique, de gros enjeu financiers, le contentiex de la fonction publique ferait figure de parent pauvre, peu valorisant pour les juges qui y seraient affectés et qui ne seraient plus choisis au vu de leur spécialisation en matière de fonction publique” (grassetto nell’originale). 23 I dati indicati risultano dalla scheda relativa ai costi della riforma allegata alla proposta presentata dalla Corte al Consiglio nell’ottobre 2014 e dalla stessa poi rettificati a distanza di poche settimane. 7 federalismi.it |n. 8/2015 2014 davanti al Tribunale. In terzo luogo, la Corte ha stimato in oltre 20 milioni di euro i costi per il bilancio dell’Unione che potrebbero derivare dalle azioni promosse relativamente alle cause per le quali la Corte ha accertato (o potrebbe accertare) la violazione da parte del Tribunale del dovere di statuire entro un termine ragionevole. 4. La riforma, assegnando al più tardi nel 2019 a ciascuno Stato membro un secondo giudice presso il Tribunale, non poteva non suscitare un sostanziale accordo in seno al Consiglio negli incontri promossi durante il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione. Risulta, anzi, che la presidenza italiana si sia molto spesa al riguardo, avendo pure in qualche modo sollecitato il presidente della Corte di giustizia, il greco Vassilios Skouris, a presentare la proposta24. A questo punto vale la pena di ricordare che il presidente del Tribunale, il lussemburghese Marc Jaeger, il 9 dicembre 2014, alla vigilia della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) che l’11 dicembre 2014 avrebbe esaminato la proposta, manifestò per iscritto all’ambasciatore Stefano Sannino, nella sua qualità di presidente del COREPER, la chiara contrarietà del Tribunale, maturata nel corso della conferenza plenaria dell’8 dicembre 2014, al raddoppio dei propri giudici avanzando nel contempo una serie di proposte, sicuramente meno costose e di certo più efficaci25. Secondo il Tribunale sarebbe stato opportuno rinviare di un anno l’aumento del numero dei giudici per effettuare un’attenta analisi delle reali esigenze. La proposta prevedeva inoltre di migliorare, nel frattempo, la capacità del Tribunale di riassorbire l’arretrato e di rendere più spedita la trattazione delle cause, che sarebbe sensibilmente migliorata aumentando da 3 a 4 i referendari del Tribunale (che, notoriamente, preparano il lavoro dei giudici), nonché attraverso il rafforzamento dell’organico della cancelleria. Nel documento Il Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE. Sintesi dei risultati (Luglio-Dicembre, 2014, Roma, 2015, p. si legge che “è stato concluso il negoziato politico sulla proposta presentata dalla Corte di Giustizia UE diretta a raddoppiare il numero dei giudici del Tribunale di primo grado (sic!) entro il 2019, assorbendo le competenze del Tribunale della Funzione Pubblica. La riforma risponde ad una necessità improrogabile alla luce della difficoltà di gestire il crescente numero di cause pendenti e dovrà essere formalizzata nel 2015”. 25 Il documento è stato pubblicato nella versione inglese dal Financial Times, Blog Brussels 19 aprile 2014. Nel suo passaggio centrale si legge che, a giudizio del Tribunale, la proposta della Corte è “inappropriate having regard to outlook for litigation in the medium term” e invece ci sono “more appropriate, more effective and less onerous means by which to strengthen the General Court and to achieve a better and even faster outcome for litigant”; tra tali mezzi il presidente Jaeger menziona “a limited increase in the number of Legal Secretaries and a strengthening of the Registry Staff would be of immediate benefit in this context, similar to the contribution made by the nine additional Legal Secretaries granted in the 2014”. 24 8 federalismi.it |n. 8/2015 La posizione del Tribunale non è stata presa in considerazione dal Consiglio. Sembrerebbe addirittura che essa non sia stata neppure ritenuta ammissibile dalla presidenza italiana che, con un’argomentazione decisamente formalistica, avrebbe ritenuto il Tribunale soggetto non autonomo sul piano delle relazioni esterne dell’istituzione Corte di giustizia, che invece sarebbero intestate alla sola Corte di giustizia in senso stretto. Nella riunione del COREPER dell’11 dicembre 2014 la presidenza italiana ha rilevato l’esistenza di un ampio consenso sulla proposta della Corte, nonostante non fosse ancora consegnata in un’apposita proposta legislativa 26 . Soltanto il Regno Unito, il Belgio e la Danimarca hanno formulato obiezioni27. Il cambiamento di posizione della Germania (da sfavorevole a favorevole) nella riunione del dicembre 2014 è stato recentissimamente messo in relazione con un incontro che avrebbe avuto luogo a Berlino il 28 novembre precedente tra il presidente della Corte Vassilios Skouris ed i ministri tedeschi delle finanze Wolfgang Schäuble e della giustizia Heiko Maas. Questo incontro, che sarebbe avvenuto “all’insaputa” degli altri membri della Corte, ha dato il destro al giornalista che ha riportato la vicenda per esprimere un giudizio particolarmente negativo su di essa28. Il commentatore si è chiesto al riguardo “mais porquoi n'a-t-il [le Président] informer personne de son projet? Pourquoi n’a-t-il pas demandé un mandat de négociation au cas où ? Et là, pas de réponse”. Ed, inoltre, ha collegato il detto incontro con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sul volet finanziario, la presidenza italiana, nel dicembre 2014, ha proposto una soluzione di compromesso che riduce del 25% i costi stimati dalla Corte, prevedendo che non siano assegnati referendari ai nove giudici che saranno nominati nel 2019 e che si proceda mediante una riallocazione dei referendari al tempo in servizio (D. SEYTRE, Réforme du Tribunal: les Lettons y croient, cit.). Sembrerebbe, di conseguenza, che a pieno regime i 56 giudici del Tribunale avranno un gabinetto ridimensionato da 3 a 2 referendari e da 2 a 1 assistente. In una tale ipotesi, è del tutto evidente che la progettata riforma perderebbe in efficacia, dal momento che il numero totale dei referendari sarebbe di poco superiore a quello che si avrebbe una volta assorbito, nel 2016, il contenzioso della funzione pubblica in primo grado. 27 Il Regno Unito resta fermamente contrario alla proposta di raddoppio dei giudici del Tribunale ma il voto contrario del governo di Londra non è in grado di bloccare la formazione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio, pure se Londra potrebbe ricorrere “all’arma finale”, facendo mancare il proprio consenso al momento della constatazione del “comune accordo” degli Stati membri richiesto per la nomina dei giudici del Tribunale ai sensi dell’art. 19, par. 2, terzo comma TUE (l’ipotesi è prospettata, seppure in termini dubitativi, da D. SEYTRE, Réserve britannique, cit.). Dal menzionato rapporto della House of Commons si evince, altresì, che taluni Stati continuano ad esprimere perplessità sui costi implicati e sulla reale efficacia della riforma proposta, mentre altri Stati, sebbene favorevoli in linea di principio, subordinano il proprio consenso alla presentazione di una proposta legislativa che contenga la complessiva riforma. Secondo quanto riporta D. SEYTRE, Réforme du Tribunal: les Lettons y croient, cit., nel corso dell’ultima riunione sotto presidenza italiana nel dicembre 2014, 18-19 Stati membri si sarebbero espressi in senso favorevole, tra cui l’Austria, la Francia, la Germania ed il Lussemburgo, mentre resterebbe un piccolo numero di Stati ancora indecisi. 28 J. QUATREMER, La justice européenne au bout de la crise de nerfs, cit. 26 9 federalismi.it |n. 8/2015 Bundesverfassungsgericht quanto alla compatibilità con i Trattati dell’operazione c.d. OMT, lanciata dalla Banca centrale europea nel settembre 201229. Nonostante che il Consiglio dell’Unione non si fosse ancora pronunciato definitivamente sulla progettata riforma, nonché dando per scontata, forse prematuramente, l’approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati membri il 10 marzo 2015, sotto presidenza lettone, hanno proceduto, mediante sorteggio, alla indicazione della nazionalità dei 12 giudici che dovrebbero entrare in servizio nell’ottobre 201530. Il che significa che, quanto meno formalmente gli Stati membri (ma, nella sostanza, il Consiglio) hanno mostrato una evidente mancanza di rispetto delle prerogative istituzionali che la procedura legislativa ordinaria assegna al Parlamento europeo, nonché una mal celata intenzione di far trovare il Parlamento di fronte al fatto compiuto. Si ha cioè l’impressione che, procedendo al detto sorteggio, sia stato inciso il principio di leale cooperazione tra Stati membri e l’istituzione parlamentare dell’Unione, sancito dall’art. 4, par. 3 TUE (ovvero, in sostanza, sia stato violato, l’art. 13, par. 2 TUE, secondo cui le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione). Un’impressione che non può essere modificata dalla pretesa di considerare il detto sorteggio meramente finalizzato a permettere agli Stati membri di lanciare le procedure di selezione nazionale31, atteso che la nomina dei nuovi giudici del Tribunale J. Quatremer si chiede, con una certa dose di perfidia (ad avviso di scrive inammissibile, mettendo in dubbio l'indipendenza e l’onorabilità del Presidente della Suprema magistratura europea), perfino se “Skouris a-t-il promis à Berlin, en échange de son soutien à sa réforme, de tenir compte des exigences des juges allemands pour valider le programme OMT, ce qui reviendrait à faire dépendre l’action de la BCE d’une appréciation judiciaire ? Nul ne le sait, mais le soupçon est là puisqu’une négociation suppose des concessions... ”. 30 Riferisce D. SEYTRE, Réserve britannique, cit., che la scelta dei 12 giudici che il 1° ottobre 2015 integrerebbero il Tribunale, qualora la riforma dello Statuto della Corte fosse nel frattempo approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, è stata effettuata sorteggiando uno dei 28 Stati membri (la sorte ha favorito la Repubblica ceca) e, poi, seguendo l’ordine di esercizio della presidenza del Consiglio dell’Unione (decisione del Consiglio 1° dicembre 2009, n. 2009/908/UE, in GUUE, L322 del 9 dicembre 2009). Quindi, partendo dalla Repubblica ceca, figurano nell’ordine Svezia, Spagna, Belgio, Ungheria, Polonia, Danimarca, Cipro, Irlanda, Lituania e Grecia. Ai detti Stati, per altro, è stato lasciato del tempo per comunicare l’eventuale rinuncia a partecipare alla prima turnazione (M. NEWMAN, EU governments choose 12 states to appoint new judges as part of court overhaul, in mlex market insight, 17 marzo 2015). Dalla turnazione sono stati eliminati Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi, che hanno ciascuno un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, con un mandato ancora abbastanza lungo. Sul sorteggio il Regno Unito ha posto una riserva, dato che – come ha spiegato la portavoce della rappresentanza permanente britannica – il governo di Londra non può esprimersi sulla modifica dello Statuto della Corte senza il previo assenso del Parlamento. È presumibile che la posizione del Regno Unito sarà chiarita dopo le elezioni politiche generali, fissate per il 7 maggio 2015. 31 Sulle procedure nazionali di reclutamento dei giudici dell’Unione europea v. T. DUMBROVSKÝ, B. PETKOVA, M. VAN DER SLUIS, Judicial Appointments: The Article 255 TFEU Advisory Panel and Selection Procedures in the Member States, in Common Market Law Review, 2014, pp. 455-482; C. FAVILLI, Il Regno Unito apre una selezione pubblica per la designazione del giudice del Tribunale dell’Unione europea: una buona prassi anche per 29 10 federalismi.it |n. 8/2015 da parte della conferenza dei rappresentanti degli Stati membri, resta subordinata al perfezionamento della procedura di modifica dello Statuto della Corte. 5. L’esame della proposta di modifica dell’architettura giudiziaria dell’Unione, allo stato, sta incontrando concrete difficoltà nell’ambito del Parlamento europeo. Vale la pena di ricordare che, al riguardo, il Parlamento europeo è co-legislatore, dovendo la proposta essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. La Commissione giuridica (JURI), che è chiamata a pronunciarsi in proposito, anzitutto, non ha ritenuto che la proposta di raddoppio dei giudici del Tribunale, con l’incorporazione di quelli del Tribunale della funzione pubblica e la conseguente soppressione di quest’organo giurisdizionale, possa essere considerata una mera modifica della precedente proposta del 2011 di aumentare di 9 unità i giudici del Tribunale, sulla quale la Commissione parlamentare si era già espressa favorevolmente nel 2012. Senza che la questione fosse iscritta all’ordine del giorno 32, la detta Commissione ha discusso della riforma dello Statuto della Corte il 24 febbraio 2015. Successivamente, il 28 marzo 2015, la Commissione ha affrontato nuovamente la questione e - nonostante gli interventi dei rappresentanti dei due maggiori gruppi (PPE e S&D), sostanzialmente favorevoli alla proposta della Corte - ha deciso di accogliere la proposta del relatore, il portoghese António Marinho e Pinto (ALDE), volta a convocare per il 28 aprile 2015 un’audizione informale di fronte ai cd. “shadows rapporteurs”, cioè i rappresentanti dei gruppi politici che si occupano del fascicolo legislativo, alla quale sono stati invitati il presidente del Tribunale Marc Jaeger33 ed alcuni giudici del Tribunale (l’italiano Guido Berardis, l’irlandese Anthony Collins, il belga Franklin Dehousse e l’Italia?, in Eurojus. it , 12 febbraio 2015. Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 17 della L. 234/2012 mantiene la tradizionale prerogativa governativa nelle designazione dei membri delle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione, ma impone al Governo di informare le Camere della scelta effettuata, dando conto della “procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate, con l’indicazione degli incarichi dalle stesse svolte o in corso di svolgimento”. 32 Nell’intervista rilasciata a D. SEYTRE, “Si tu me ne donne pas les juges…”, cit., l’on. António Marinho e Pinto, relatore per la Commissione giuridica sulla riforma dello Statuto della Corte, rileva che nella sala ove si riuniva la Commissione parlamentare erano presenti il sottosegretario alla giustizia lettone Inguss Kalņinš, per la presidenza semestrale, ed il cancelliere della Corte Alfredo Calot Escobar. Lui stesso, non essendo la questione all’ordine del giorno, non era presente per un concomitante impegno quale membro della Commissione per la pesca. Recatosi immediatamente alla riunione della Commissione giuridica Marinho e Pinto è rimasto stupito dal fatto che il sottosegretario Kalņinš, per argomentare a favore della riforma, “répetait exactement, mot pour mot, tout ce que le greffier avait lui-même répeté à chaque réunion”. 33 Nonostante che, inizialmente, sembrava che il presidente Jaeger avesse declinato l’invito, dopo aver appreso che altri giudici erano stati invitati (v. D. SEYTRE, Le président Marc Jaeger n’ira pas asStrasbourg, cit.), da ambienti del Parlamento europeo risulterebbe confermata la sua presenza all’audizione. 11 federalismi.it |n. 8/2015 la ceca Irena Pelikánová). Inoltre, il medesimo Marinho e Pinto, il 23 marzo 2015, ha rivolto alla Commissione europea l’interrogazione a risposta scritta E-004583-15, ai sensi dell’art. 130 del regolamento del Parlamento europeo, per sapere: a) se la Commissione si è pronunciata con riguardo alla nuova proposta della Corte; b) se sia stato effettuato uno studio ex ante sull’impatto finanziario e giuridico della proposta; c) quale sia la base giuridica per la soppressione del Tribunale della funzione pubblica, atteso che l’art. 257 TFUE prevede l’istituzione dei tribunali specializzati ma non la loro soppressione. Infine, da ambienti del Parlamento europeo, si è appreso che il presidente della Commissione giuridica, il ceco Pavel Svoboda (PPE) ha invitato altresì il presidente della Corte, il greco Vassilios Skouris, per poter confrontare direttamente le posizioni delle giurisdizioni maggiormente interessate alla progettata riforma34. 6. La “fuga in avanti” che la Corte persegue attraverso la proposta volta al raddoppio dei giudici del Tribunale ed alla modifica dell’architettura giudiziaria dell’Unione suscita molteplici dubbi sia sotto il profilo strettamente giuridico sia sotto quello dell’efficacia della misura prevista in termini di buona amministrazione della giustizia. Comincio da quest’ultimo profilo. Vale la pena anzitutto di segnalare che i menzionati dati che la Corte di giustizia ha fornito a corredo della proposta dell’ottobre 2014 circa l’arretrato giudiziario del Tribunale e la capacità di quest’ultimo di far fronte, nel rispetto del principio di ragionevole durata dei procedimenti, alle nuove cause introdotte appaiono sovrastimati. Invero, secondo un’elaborazione dei dati figuranti nella Relazione annuale 2014 della Corte di giustizia dell’Unione europea, al 31 dicembre 2014 risultavano pendenti 1423 cause (di cui un centinaio sospese), cioè un arretrato che implica un carico di lavoro, assolutamente sostenibile, di poco meno di 50 cause per ciascuno dei 28 giudici. Sul numero delle pendenze a fine 2014 hanno sicuramente inciso le 912 cause introdotte nel 2014, tra cui alcuni importanti gruppi di cause connesse riguardanti aiuti di Stato e misure restrittive. Nonostante da ciò sia derivato un aumento netto di circa 100 cause rispetto al 2013, vale la pena di segnalare che il rapporto tra il numero delle cause pendenti e il numero delle cause concluse (che è un indicatore affidabile per misurare la durata prospettica teorica dei procedimenti) è il più basso da quasi dieci anni. Va anche detto che, in ragione della pratica dei “settlement agreement” introdotta della Commissione europea in materia di cartelli, il volume del contenzioso di concorrenza, che ha intasato il ruolo del Tribunale Riferisce J. QUATREMER, La justice européenne au bout de la crise de nerfs, cit., che il presidente Skouris ha accettato l’invito della Commissione giuridica “espérant bien ainsi décourager les juges du TUE les plus opposés à sa réforme de venir expliquer aux députés européeens pourquoi ils la jugent totalement infondé”. 34 12 federalismi.it |n. 8/2015 negli ultimi anni, è significativamente diminuito (in una misura che varia dal 40% al 50%), in quanto, di regola, le imprese impugnano le decisioni della Commissione solo nel caso in cui non sia intervenuto il “settlement agreement” 35 . E va pure segnalato che il problema del rispetto del termine ragionevole del processo si è finora posto unicamente nelle cause in materia di cartelli, data la loro complessità fattuale ed il volume dei fascicoli processuali36. Per di più, il Tribunale ha da tempo posto in essere una seria azione volta a riassorbire l’arretrato giudiziario, azione che è stata sicuramente favorita dalla possibilità di reclutare, nel 2014, 9 nuovi referendari allocati presso i gabinetti dei presidenti di sezione del Tribunale. Il che ha permesso di chiudere ben 814 cause nel 2014 e circa 220 cause nel primo quadrimestre 2015 a fronte di un numero leggermente inferiore di nuovi ricorsi proposti37. Infatti, come ben sanno coloro che conoscono “da vicino” le modalità di lavoro nel Tribunale (come anche nella Corte in senso stretto) la preparazione del lavoro giudiziario è sostanzialmente affidato ai referendari, collaboratori altamente qualificati dei giudici (ed alla Corte anche degli avvocati generali), scelti intuitu personae. In passato, al tempo della Corte unica, tutte le volte che il carico di lavoro e l’arretrato giudiziario è andato fuori controllo, si è proceduto a raddoppiare (1979-1980), triplicare (1986) e quadruplicare il numero dei referendari, introducendo la figura dell’amministratore giurista nei gabinetti (2013); similmente si è proceduto al Tribunale portando a tre i referendari nel 2003. Vale la pena, inoltre, di fare chiarezza sul c.d. arretrato giudiziario del Tribunale. Sembrerebbe, infatti, che, delle circa 1300 cause pendenti davanti al Tribunale (non incluse le cause sospese), la maggior parte riguardano ricorsi introdotti tra il 2013 ed il 2015. Inoltre va tenuto presente che molte delle restanti cause, comprendenti anche dei grandi cartelli, introdotte tra il 2008 ed il 2012 Per questo rilievo v. pure M. VAN DER WOUDE, op. cit., p. 10. Alla fine del 2014, la durata media dei processi in materia di concorrenza era, rispettivamente, di 45,8 e di 32,5 mesi, in materia di aiuti di Stato, mentre era di soli 12,8 mesi per le impugnazioni, di 18,7 mesi per le cause in materia di proprietà intellettuale e di 22,1 mesi per le altre materie. Senza voler effettuare alcuna comparazione, si osserva che, sempre alla fine del 2014, la durata media dei processi dinanzi alla Corte era di 15 mesi, per le domande pregiudiziali, di 20 mesi, per i ricorsi diretti (essenzialmente le procedure di infrazione) e di 14,5 mesi per le impugnazioni. La durata media delle cause dinanzi al Tribunale della funzione pubblica era invece, sempre alla fine del 2014, di 13,7 mesi (al riguardo va anche detto che, storicamente, il contenzioso in materia di funzione pubblica è in lingua francese e non necessita quindi di traduzioni). 37 Come ricordato nell’introduzione del presidente del Tribunale Marc Jaeger alla parte “Attività del Tribunale” della Relazione annuale 2014 della Corte di giustizia dell’Unione europea, la circostanza (rara) che il Tribunale avesse “goduto di una perfetta stabilità, garanzia di efficacia e di serenità” ha consentito alla giurisdizione di ottenere dei risultati senza precedenti definendo 814 cause, con un incremento del 16% rispetto alla media degli ultimi tre anni, peraltro i più produttivi nella storia del Tribunale. Se si comparano i dati del 2008 con quelli del 2014 si registra un incremento di produttività del 50%, passando da 479 nel 2008 a 735 nel 2014. 35 36 13 federalismi.it |n. 8/2015 sono tutte in via di definizione in quanto le relative udienze hanno giàlavuto luogo. Ne consegue che, secondo una stima prudenziale, all’inizio del 2016 non sarà più pendente alcuna causa anteriore al 2013. In questo contesto non va sottovalutato che il nuovo regolamento di procedura del Tribunale38, che entrerà in vigore il 1° luglio 2015, contiene tutta una serie di disposizioni innovative (quali, segnatamente, la possibilità di attribuire a un unico giudice le cause in materia di proprietà intellettuale e la facoltà di statuire con sentenza senza udienza) suscettibili di incrementare ulteriormente l’efficienza del lavoro giudiziario. Il che significa, in buona sostanza, che la proposta presentata dalla Corte comporta uno spreco di risorse pubbliche in quanto, nella prospettiva del raddoppio, i giudici appaiono sicuramente eccedenti rispetto al prevedibile carico di lavoro39. Inoltre, va decisamente contestato l’argomento che cerca di sminuire i costi della riforma (che la proposta della Corte del 2014 calcola in circa 23 milioni di euro l’anno) 40 prefigurando azioni di risarcimento danni milionarie per importi che appaiono sopravvalutati, essendo basati sulla ipotesi che le somme richieste dalle imprese siano realistiche e suscettibili di essere effettivamente liquidate dal Tribunale. Anzitutto non risulta, ad oggi, che tutte le imprese che si sono viste riconoscere nella sentenza d’impugnazione la violazione del termine ragionevole da parte del Tribunale abbiano promosso l’azione risarcitoria41. Si tratta in ogni caso di un “peso del passato” che non potrà certo essere “alleviato” dall’arrivo dei nuovi giudici; di più, non esiste alcuno studio di impatto che evidenzi il rischio che il Tribunale possa incorrere in futuro in analoghe violazioni. Regolamento del 4 marzo 2015, in GUUE L 105 del 23 aprile 2015. Secondo una stima raccolta da J. Quatremer presso ambienti del Tribunale, qualora i giudici divenissero 56 ciascuno di loro si vedrebbe attribuire come relatore non più di 20 cause l’anno, ipotizzando che come risulta dalle statistiche degli ultimi tre anni - i ricorsi introdotti davanti al Tribunale si attestino sui 1000 l’anno. 40 La stima della Corte è basata sulle richieste avanzate nei seguenti ricorsi: Kendrion N.V./Corte di giustizia, causa T-479/14 (13.358 milioni di euro); Gascogne Sack Deutschland GmbH/Corte di giustizia e Groupe Gascogne S.A./Corte di giustizia, causa T- 577/14 (3.881 milioni di euro); Aalberts Industries N.V./Corte di giustizia, causa T-725/14 (6.082 milioni di euro). 41 È questo il caso, ad esempio, delle imprese ricorrenti nelle cause che sono sfociate nelle sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/Commissione, C-238/12 P, EU:C:2014:284; del 12 giugno 2014, Deltafina/Commissione, C-578/11 P, EU:C:2014:1742; del 19 giugno 2014, FLS Plast/Commissione, C-243/12 P, EU:C:2014:2006; del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C-467/13 P, EU:C:2014:2274; del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, anche se, ad onor del vero, va anche precisato che, indipendentemente da quale sia il dies a quo per il suo computo, il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 46 dello Statuto non è ancora spirato per queste imprese. 38 39 14 federalismi.it |n. 8/2015 Infine, con riguardo agli effettivi del Tribunale, non risulta sia stato preso in considerazione il conseguente aumento degli addetti alla cancelleria, chiamata a gestire un notevole numero di cause, né si è tenuto conto della necessità di rinforzare adeguatamente i servizi di traduzione, considerato che le cause possono essere proposte in ciascuna delle 24 lingue ufficiali dell’Unione e che la lingua di lavoro del Tribunale continua ad essere il francese42. 7. Passo ora ad occuparmi dei profili giuridici della questione e inizio con osservare che le perplessità sulla correttezza del procedimento seguito non mancano. Anzitutto ci si può chiedere se, dal punto di vista formale, la proposta della Corte del 2014 - che non consiste soltanto nel mero aumento a 28 dei 12 o 9 giudici figuranti nella proposta del 2011 ma che incide, all’evidenza, sull’architettura giudiziaria dell’Unione, non fosse altro per la prefigurata soppressione del Tribunale della funzione pubblica, abbia determinato o meno una novazione della procedura legislativa ordinaria, con la necessità eventuale di farla ripartire dalla prima lettura. È ben vero che la proposta del 2011 non è mai stata formalmente ritirata e resta sui tavoli del Consiglio dell’Unione e del Parlamento europeo; tuttavia non appare contestabile che il suo contenuto è profondamente diverso da quello che risulta dalla proposta del 2014 e non può essere semplicisticamente ricondotto ad una questione di maggiore o minore numero di giudici. L’architettura giudiziaria delineata dalla proposta della Corte del 2014 richiede per di più la presentazione, da parte della stessa Corte o della Commissione europea, ai sensi dell’art. 281 TFUE, di una ulteriore richiesta suscettibile di attivare una nuova proposta di modifica dello Statuto della Corte, da sottoporre a distinta procedura legislativa ordinaria. Ma è proprio l’architettura giudiziaria complessiva dell’Unione, con la prefigurata soppressione, nel 2016, del Tribunale della funzione pubblica, che desta le maggiori perplessità sotto il profilo del rispetto dei Trattati istitutivi. I detti Trattati - come insegna una sentenza di principio emessa nel 1986 dalla stessa Corte di giustizia nella causa Les Verts/Parlamento europeo sono la “costituzione di base” di una Unione, che soddisfi le esigenze di una “Unione di diritto”43. Ed, invero, l’architettura giudiziaria fondata sulla presenza e coesistenza di tre organi giurisdizionali, con la possibilità di creare, secondo la procedura legislativa ordinaria, in co-decisione quindi tra Parlamento europeo e Consiglio, conformemente all’art. 257 TFUE, nuovi tribunali specializzati competenti a decidere in primo grado sui ricorsi proposti in materie specifiche (ad esempio, un Il menzionato volantino dell’organizzazione sindacale (v. nota 22) mette chiaramente in luce le segnalate criticità e paventa il rischio che il peso dell’aggravio di lavoro derivante dal raddoppio dei giudici finisca per ricadere sui servizi dell’istituzione Corte di giustizia, per di più ad effettivi costanti. 43 Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, EU:C:1986:166, punto 23. 42 15 federalismi.it |n. 8/2015 tribunale specializzato dei marchi e della proprietà intellettuale, i cui ricorsi attualmente rappresentano circa il 35% del carico di lavoro del Tribunale) risulta appunto da successive modifiche dei Trattati istitutivi, apportate dai Trattati di Nizza del 2001 e di Lisbona del 2007. Appare molto discutibile che nel potere del legislatore dell’Unione di creare nuovi tribunali sia altresì compreso il potere di procedere alla loro soppressione, in tal modo modificando un’architettura giudiziaria, avente senz’altro carattere costituzionale, che figura iscritta nei Trattati istitutivi (in particolare nell’art. 19, par. 1 TUE, oltre che nell’art. 257 TFUE), è frutto della volontà degli Stati membri ed è stata consolidata dalle ratifiche dei Parlamenti nazionali, talvolta precedute da referendum popolari. 44 La soppressione del Tribunale della funzione pubblica, realizzata, da un lato, attraverso il trasferimento delle competenze giurisdizionali al Tribunale e, dall’altro, integrando i posti dei giudici (se non le singole persone), nonché il personale dei gabinetti e della cancelleria in quello del Tribunale equivale sia ad una vera e propria abrogazione surrettizia, che per di più rende privo di qualsiasi effetto l’art. 257 TFUE, sia ad incidere anche sull’art. 19, par. 1 TUE. Trattasi, all’evidenza, di decisioni certamente estranee ai poteri del legislatore ordinario, nonostante l’abilitazione prevista dall’art. 281 TFUE. Invero, è lecito ritenere che, quando al tempo dell’Atto unico europeo 45 e nella prospettiva dell’istituzione del Tribunale di primo grado si decise di svincolare la modifica dello Statuto della Vale anche la pena segnalare che quando la conferenza intergovernativa approvò il Trattato di Nizza del 2001, ove figurava per la prima volta la previsione della creazione di “camere giurisdizionali” (ora tribunali specializzati), inserì nell’atto finale la dichiarazione n. 12, nella quale la Conferenza chiede alla Corte di giustizia e alla Commissione europea di preparare quanto prima un progetto di decisione sull’istituzione di una camera giurisdizionale competente a deliberare in primo grado in materia di controversie tra la Comunità ed i suoi agenti”. La volontà di creare una giurisdizione specializzata in materia di funzione pubblica appare chiara e si colloca nell’ottica ben nota dei tribunali amministrativi degli enti internazionali. Non risulta che gli autori del Trattato abbiano manifestato né in quel momento né successivamente un’idea diversa quanto all’allocazione di tali ricorsi. Né, come invece hanno fatto, sempre a Nizza, in relazione alla procedura di riesame (art. 225, paragrafi 2 e 3, Trattato CE, ora art. 256, par. 2 e 3 TFUE) hanno prefigurato una “rivalutazione” del funzionamento concreto di tali disposizioni fissando un appuntamento “tre anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Nizza (dichiarazione n. 14)”. 45 Fu l’art. 12 dell’Atto unico europeo del 1986 a modificare l’art. 188 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea introducendo la possibilità che il Consiglio all’unanimità, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo potesse modificare le disposizioni del titolo III dello Statuto, relative alla procedura. Successivamente, l’art. 2, par. 35 del Trattato di Nizza del 2001 emendò nuovamente il detto art. 188 (nel frattempo divenuto art. 245 del Trattato istitutivo della Comunità europea) prevedendo che il Consiglio, sempre all’unanimità, potesse modificare anche gli altri titoli dello Statuto (fatto salvo il titolo I e l’art. 64). In quell’occasione il potere di iniziativa rispetto alle modifiche da apportare allo Statuto, finora riservato alla Corte, è stato riconosciuto anche alla Commissione, previa consultazione della Corte e del Parlamento europeo. Da ultimo il Trattato di Lisbona del 2007, nel quadro dell’aumento dei poteri del Parlamento europeo, ha consegnato le modifiche dello Statuto ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. 44 16 federalismi.it |n. 8/2015 Corte dalla procedura di revisione dei Trattati (salvo che per lo status dei membri della Corte di cui al titolo I dello Statuto e per l’art. 64, che disciplina il regime linguistico) non si sia mai voluto consentire al legislatore ordinario di apportare per questa via modifiche capaci di incidere sulla complessiva organizzazione del sistema giudiziario e delle vie di ricorso quale risulta dai Trattati istitutivi. E ciò va ribadito nettamente di fronte a proposte radicali di modifica del sistema giudiziario, ricordando anche che, pur se in altro contesto, la Corte ha affermato che in materia di controllo giurisdizionale esiste un nucleo di valori essenziali non modificabili, costituenti un blocco insuscettibile di essere modificato anche ricorrendo ai procedimenti di revisione ordinaria46. Piaccia o meno, la revisione dei Trattati istitutivi può avvenire, ai sensi dell’art. 48 TUE, solo con il consenso (sia al momento della firma sia in quello della ratifica) di tutti gli Stati membri. La procedura legislativa ordinaria prefigurata dall’art. 257 TUE presuppone invece il voto a maggioranza qualificata rinforzata degli Stati membri nelle letture effettuate dal Consiglio dell’Unione e quindi non è neppure possibile ragionare in termini di parallelismo delle forme. Ed appare alquanto paradossale, sotto il profilo del principio della separazione dei poteri, che a sostegno dei vantaggi della riforma proposta, la Corte affermi che essa va nel senso della semplificazione dell’architettura giudiziaria. Né la soppressione del Tribunale della funzione pubblica, senza una formale revisione dei Trattati, è resa legittima dall’eventuale parere favorevole che il sopprimendo Tribunale dovesse avere espresso in proposito47. Come non vedervi, se ciò accadesse, un qualche interesse degli attuali giudici, che hanno tutti un mandato a termine, di vedersi proiettati in una prospettiva di mandati rinnovabili, quali sono quelli presso il Tribunale48. Il riferimento d’obbligo è, ovviamente, al parere reso dalla Corte di giustizia il 14 dicembre 1991, 1/91, Spazio economico europeo, punti 69 ss. Su tale aspetto ci permettiamo di rinviare a CURTI GIALDINO C., Acquis communautaire, in Il diritto dell’Unione europea, 1996, pp. 643-688, spec. p. 657 ss. 47 D. SEYTRE, Skouris II: vives tensions enla cour, cit., riferisce che il 25 settembre 2014 il presidente del Tribunale della funzione pubblica Sean Van Raepenbush avrebbe espresso in una nota inviata al presidente della Corte Vassilios Skouris la sua soddisfazione rispetto alla proposta presentata dalla Corte al Consiglio. Per Van Raepebusch sarebbe apprezzabile sia l’idea di raddoppiare i giudici del Tribunale sia di integrare i giudici del Tribunale della funzione pubblica nel Tribunale, sopprimendo la giurisdizione specializzata. Inoltre, Van Raepenbush si sarebbe espresso criticamente nei confronti della controproposta del Tribunale, volta a creare il tribunale specializzato per la proprietà intellettuale. Il che - è difficile non crederlo - avrebbe provocato una grave tensione con il Presidente del Tribunale. 48 Non si deve sottacere che la procedura di nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, disciplinata dall’art. 3 dell’Allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, è affidata alla preventiva valutazione delle candidature, individualmente presentate, da parte di un Comitato chiamato a fornire un parere sul possesso di un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione ed a stilare un elenco (in ordine di merito) che deve comprendere un numero di candidati corrispondenti almeno al doppio del numero dei 46 17 federalismi.it |n. 8/2015 Né, infine, sul piano della stessa correttezza costituzionale, appare ragionevole interpretare il silenzio sul punto degli artt. 257 e 281 TFUE, nel senso di ritenere che le richieste di modifica dell’apparato organizzativo-giurisdizionale dell’Unione siano riservate alla competenza esclusiva della Corte di giustizia in senso stretto (o della Commissione europea), senza che il Tribunale sia formalmente consultato qualora la richiesta lo riguardi direttamente49. La necessaria consultazione delle giurisdizioni interessate da parte del legislatore è d’altra parte conforme alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa50. 8. Il personale auspicio di chi scrive è che, nel corso della sua seconda lettura, il Parlamento europeo non dia il “via libera” ad una riforma che, per quanto detto, è costosa, inefficace e, soprattutto, di dubbia costituzionalità. Per far fronte alle esigenze di funzionalità resta, allo stato, l’opzione che l’autorità di bilancio dell’Unione (Parlamento europeo e Consiglio) autorizzi nel 2015 e nel 2016 l’assunzione, come agenti temporanei, di ulteriori referendari, che consentano, come dimostrano i dati del 2014, di assorbire per intero l’arretrato giudiziario, nonché di rendere più spedita la trattazione delle cause davanti al Tribunale. Ciò consentirà anche di riprendere una ormai ineludibile riflessione volta sia a rendere più efficace il lavoro giudiziario del Tribunale sia, più in generale, ad interrogarsi sul futuro del sistema della tutela dei diritti nell’Unione europea51. In quest’ottica si potrà serenamente valutare se sia preferibile – confermando l’attuale architettura giudiziaria, concepita al tempo del Trattato di Nizza del 2001 – di procedere con la creazione di nuovi tribunali specializzati (a cominciare da giudici che devono essere nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità ai sensi dell’art. 257, quarto comma TFUE. Ora, può ben accadere che la persona valutata positivamente e nominata in ragione delle specifiche competenze in materia di diritto della funzione pubblica europea, non possieda quelle competenze molto più ampie nel diritto dell’Unione europea che presuppone l’esercizio della funzione di giudice del Tribunale. E ciò, ovviamente, in disparte dalle preferenze dello Stato membro chiamato ad esprimere la candidatura del giudice del Tribunale. 49 Nella nota del 9 dicembre 2014 al presidente del COREPER ambasciatore Stefano Sannino, (riprodotta dal Financial Times Blog Brussel del 19 aprile 2015) il presidente del Tribunale Marc Jaeger segnala che, ad avviso del Tribunale, “any new structural reform [shall] be proposed and examined by the competent institutions after formal consultation of the court that is directly involved”. 50 V. le linee guida adottate dalla Commission européenne pour l’efficacité de la Justice, Strasburgo, 5-6 dicembre 2013, parte II, Linee guida per i legislatori e i decisori politici, sub D, n. 3. 51 V., in particolare, J.-V. LOUIS, La ‘réforme’ du Statut de la Cour, in Cahiers de droit européen, 2011, pp. 1-9; F. DEHOUSSE (with the collaboration of M. ROULAND), The Reform of the EU Courts. The Need of a Management Approach, TEPSA, EGMONT, Brussels, 2011; H. RÖSSLER, Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts. Strukturen, Entwicklungen und Reformperspektiven den Justiz- und Verfahrenrechts der Europäischen Union, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012; ID., Europe’s court under reform pressure, in Max-Plank-Gesellshaft, Research News, 16 maggio 2012. 18 federalismi.it |n. 8/2015 quello sulla proprietà intellettuale), come suggerisce il Tribunale, ovvero se sia più sensato mettere fine alla esperienza dei tribunali specializzati, come sostiene la Corte. Ad avviso di quest’ultima, infatti, il rimedio consistente nella creazione dei tribunali specializzati appare illusorio per almeno cinque ragioni. In primo luogo, almeno un terzo delle cause attribuite ai detti tribunali ritornerà davanti al Tribunale in via di impugnazione. In secondo luogo, potrebbe prodursi una giurisprudenza non coerente, ad esempio qualora un ricorrente si rivolgesse prima al tribunale specializzato e poi al Tribunale, mentre un altro ricorrente (o pure il medesimo) si dovesse invece rivolgere ad un giudice nazionale e questi interpellasse la Corte di giustizia in via pregiudiziale. In terzo luogo, la soppressione dei tribunali specializzati renderebbe inutile la procedura di riesame da parte della Corte delle sentenze pronunciate dal Tribunale sull’impugnazione della decisione del tribunale specializzato. In quarto luogo, l’istituzione dei tribunali specializzati produrrebbe effetti solo dopo un lasso di tempo considerevole, come dimostra la stessa vicenda dell’istituzione del Tribunale della funzione pubblica.52 In quinto luogo, gli Stati riprenderebbero la piena “maitrise” della designazione e della nomine dei giudici, ponendo fine alla diversa procedura prevista per i tribunali specializzati, che si basa in partenza su candidature individuali. Ad ognuno degli argomenti avanzati dalla Corte possono essere tuttavia opposti dei controargomenti. Mi limito a segnalarne soltanto cinque. Osservo, anzitutto, che se si ragiona in termini di carico di lavoro dovuto alle impugnazioni, con 58 giudici del Tribunale e più di un migliaio di sentenze pronunciate ogni anno le impugnazioni alla Corte si moltiplicheranno53 e ricadranno sul numero fisso di un giudice per Stato membro, stabilito dall’art. 19, par. 2 TUE. Questo numero resterà fissato a 28 almeno per 5 anni, dato che, secondo il programma illustrato davanti al Parlamento europeo nel luglio 2014 dal presidente della Commissione Juncker, nel prossimo lustro non vi saranno adesioni di nuovi Stati membri. Rilevo, inoltre, che la paventata incoerenza della giurisprudenza – argomento che ricorda quelli avanzati negli anni ottanta del Novecento per contrastare la creazione del Tribunale di primo grado, prefigurata dall’Atto unico europeo – non va temuta, considerato che ormai si è formato un corpus giurisprudenziale assai stabile, in particolare in materia di proprietà intellettuale. Vale la pena di ricordare in proposito che la Corte è sempre stata contraria all’istituzione di un tribunale della proprietà intellettuale. La motivazione che essa ha sempre avanzato al riguardo è Lo stesso argomento figura nel parere reso dalla Commissione europea relativamente alla proposta della Corte del 2011 (par. 29). 53 M. VAN DER WOUDE, op. cit., p. 11, stima a 150 l’anno le ulteriori impugnazioni che graveranno sulla Corte. 52 19 federalismi.it |n. 8/2015 fondata sulla funzione della Corte di garantire l’uniformità del diritto europeo. La detta uniformità viene garantita accentrando nella Corte il potere di decidere sia sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale sia di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dai giudici nazionali. Creare un tribunale specializzato sulla proprietà intellettuale significherebbe assegnare al Tribunale la competenza a giudicare sulle impugnazioni, rompendo pertanto il parallelismo che la Corte vede tra la competenza di impugnazione e quella pregiudiziale (problema che non si pone ovviamente per quanto riguarda il contenzioso della funzione pubblica). Di regola, a tale argomentazione viene replicato, anche dagli stessi giudici del Tribunale,54 che la prospettazione, pur condivisibile sul piano dei principi, non può essere seguita sul piano pratico. In quest’ottica si afferma, proprio con riferimento alla materia dei marchi: a) che le pregiudiziali vertenti su questioni di diritto analoghe a quelle che conosce il Tribunale sulla base dei ricorsi diretti sono particolarmente rare (3 o 4 cause l’anno);55 b) che, in ogni caso, proprio per garantire la detta esigenza di uniformità allorché esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione l’art. 256 TFUE ha previsto la procedura di riesame. La tesi avanzata dalla Corte, peraltro, non convince neppure sul piano dei principi, sempre che tali principi non siano dedotti da un sistema processuale astratto, ma rispecchino il sistema giudiziario risultante dai Trattati istitutivi. Il detto sistema, qual è disegnato dal Trattato di Nizza del 2001 e confermato dal Trattato di Lisbona del 2007, è basato su di una istituzione giudiziaria unitaria (la Corte di giustizia dell’Unione) composta da tre istanze giurisdizionali (la Corte in senso stretto, il Tribunale, il Tribunale della funzione pubblica) competenti a conoscere ricorsi in ragione della materia o della qualità del ricorrente, con un sistema di impugnazioni delle decisioni dei tribunali specializzati ed una competenza pregiudiziale che gli autori dei detti Trattati non hanno inteso come accentrato. Tanto è vero che a Nizza è stato stabilito che il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati (art. 225 Trattato della Comunità europea, ora art. 256, par. 2 TFUE). E sempre a Nizza è stata pure prefigurata l’attribuzione al Tribunale della competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali in talune materie specifiche determinate dallo Statuto (art. 225 TCE, ora art. 256, par. 3 TFUE). Si può osservare, al riguardo, che la competenza pregiudiziale non è stata trasferita al Tribunale, Cfr. M. VAN DER WOUDE, op. cit., p. 10. Il cd. contenzioso in materia di proprietà intellettuale dinanzi al Tribunale concerne esclusivamente ricorsi contro decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di Alicante per l’Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli, UAMI). Le cause relative ai marchi o disegni e modelli nazionali, quelle che potrebbero indurre il giudice nazionale a porre questioni pregiudiziali, negli ultimi 10 anni si contano sulle dita di due mani. 54 55 20 federalismi.it |n. 8/2015 ma ciò non è dipeso, a mio parere, da una valutazione (fra l’altro condivisibile) dell’opportunità di non spezzettare la competenza pregiudiziale e di lasciare in capo alla sola la Corte la funzione nomofilattica, quanto piuttosto dalla circostanza che il potere di attivare la detta devoluzione è stata lasciato nelle mani della Corte (e della Commissione europea). Resta il fatto che gli autori dei Trattati nel disegnare l’architettura costituzionale del sistema di tutela giudiziaria dell’Unione, non hanno affatto escluso questa possibilità ed hanno anzi prefigurato un sistema giurisdizionale “a forma di costellazione”, nell’ambito del quale, beninteso, la Corte, attraverso l’apposita procedura di riesame, di cui all’art. 256, par. 2 e 3 TFUE, assicuri il carattere unitario e la coerenza del diritto dell’Unione 56 . Stupisce, pertanto, che la Corte proponga, come essa fa nella proposta del 2014, una riforma della detta architettura, da essa addirittura derubricata a “semplificazione” del sistema. Osservo, ancora, che l’aumento fino al raddoppio dei giudici del Tribunale implicherebbe, all’evidenza, una moltiplicazione delle sezioni, la quale a sua volta comporterebbe una frammentazione delle diverse categorie di cause. Ne risulterebbe, probabilmente, la necessità di procedere ad una certa specializzazione delle sezioni (ed in prospettiva degli stessi giudici), poco compatibile con un Tribunale “generale”, come specifica, non a caso, la denominazione dell’organo giurisdizionale in lingua greca, inglese, portoghese e spagnola. Occorre tenere presente che il Tribunale, attraverso la progressiva estensione delle sue competenze è ormai divenuto la giurisdizione di diritto comune competente a conoscere la quasi totalità dei ricorsi diretti introdotti contro le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. E la specializzazione delle sezioni, preconizzata nel parere della Commissione europea, potrebbe financo comportare una pericolosa “politicizzazione” dei portafogli dei giudici ed influire sulla loro stessa assegnazione alle sezioni, spostando, come non si è mancato di notare, il problema della nazionalità dei giudici dalla conferenza degli Stati membri al Tribunale57. Segnalo, poi, che - come dimostrano le statistiche giudiziarie, nazionali ed europee - la produttività dei tribunali specializzati è senza ombra di dubbio superiore a quella dei tribunali Detta procedura, non a caso attivata da un’istanza neutra, qual è il primo avvocato generale della Corte, costituisce una sorta di ricorso nell’interesse della legge, volto a finalità che oltrepassano la tutela dei singoli, da promuovere nel caso in cui l’errore di diritto commesso dal Tribunale sia di una gravità particolare e/o il suo impatto oltrepassi il caso di specie. Sulla detta procedura v., inter alia, A. TIZZANO, P. IANNUCCELLI, Prèmieres applications de la procédure de ‘réexamen’ devant la Cour de justice de l’Union européeenne, in Il diritto dell’Unione europea, 2010, pp. 681-705; R. ROUSSELOT, La procedure de réexamen en droit de l’Union européenne, in Cahiers de droit européen, 2014, pp. 535-596. 57 M. VAN DER WOUDE, op. loc. cit. 56 21 federalismi.it |n. 8/2015 generali, a sua volta maggiore di quella delle corti supreme. I dati delle Relazioni annuali della Corte di giustizia confermano inequivocabilmente questo rilievo. Infine, a proposito, per un verso, del margine di manovra riservato agli Stati nelle nomine, molto spesso esercitato in modo assolutamente opaco, e, per altro verso, del funzionamento dei Comitati di valutazione di cui all’art. 255 TFUE (per giudici ed avvocati generali della Corte e per giudici del Tribunale) e dell’art. 3 dell’allegato I allo Statuto della Corte (per i giudici del Tribunale della funzione pubblica) mi limito ad esprimere la netta preferenza per procedure a livello nazionale che assicurino l’effettività del principio della trasparenza. Ribadisco inoltre la contrarietà, da tempo espressa 58 , per la scelta di far valutare i candidati proposti dagli Stati membri da Comitati ad hoc (quale quello dell’art. 255 TFUE). Invero, nell’ambito di siffatti Comitati, in ragione della logica autoreferenziale con la quale sono composti, non vanno affatto esclusi casi, anche eclatanti, di “conflitti di interesse”, come nel caso in cui il candidato venga valutato da un ex membro della Corte di giustizia o del Tribunale presso il quale abbia precedentemente svolto le funzioni di referendario. Il che potrebbe ingenerare il rischio, anche involontario, di favoritismi, il cui solo sospetto è tale da lasciare una macchia indelebile sul candidato ritenuto idoneo (a prescindere dalle sue capacità e competenze che possono anche essere notorie) con grave pregiudizio per le funzioni giurisdizionali. Molto meglio, trattandosi delle giurisdizioni dell’Unione, sarebbe a mio parere un meccanismo che affidi la valutazione dei designati all’istituzione parlamentare europea, ben potendo essere superati i dubbi riguardo a qualsiasi presunto rischio di politicizzazione59. Si può allora concludere riportando un passaggio del parere reso dalla Commissione europea sulla proposte di modifica dello Statuto della Corte presentata da quest’ultima nel 2011. Osservava molto correttamente la Commissione, pur condividendo sostanzialmente l’impianto delle modifiche richieste, che “le proposte della Corte invitano tuttavia a una riflessione approfondita poiché sono suscettibili di condizionare nel tempo l’assetto giurisdizionale dell’Unione. Una modifica allo statuto di un organo giurisdizionale non ha mai scarsa rilevanza, poiché tale statuto C. CURTI GIALDINO, La Costituzione europea. Genesi - Natura - Struttura - Contenuto, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2005, pp. 154-155. 59 La capacità delle assemblee parlamentari di effettuare scelte ponderate è dimostrata dal ruolo di alcuni parlamenti nazionali europei nella nomina dei giudici delle più alte giurisdizioni (cinque giudici della Corte costituzionale italiana, sei giudici del Consiglio costituzionale francese, nonché delle nomine dei giudici della Corte costituzionale federale, della Corte federale di cassazione e della Corte federale amministrativa tedesche), dall’advice and consent espresso dal Senato sulle nomine dei giudici della Corte suprema degli Stati Uniti, nonché dalle nomine dei giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo effettuate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 58 22 federalismi.it |n. 8/2015 è il presupposto su cui si fonda la legittimità delle sue decisioni”. A maggior ragione l’approfondimento è d’obbligo con riguardo alla riforma presentata dalla Corte nell’ottobre 2014, dato che essa, oltre a procedere all’aumento dei giudici, incide profondamente sull’architettura giudiziaria dell’Unione, comportando una modifica assolutamente radicale della stessa, che, per quanto finora detto, appare inappropriata, costosa e, soprattutto, di molto dubbia costituzionalità. 23 federalismi.it |n. 8/2015