DELIBERAZIONE N. 414/2015 ADOTTATA IN DATA 13/03/2015 OGGETTO: Convenzione con F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino (BG) per l’esecuzione di attività di consulenza del dott. Luca Giuliani. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino (BG) ha comunicato con fax prot. A.O. n. 8390 del 02/03/2015 che intende avvalersi della consulenza del dott. Luca Giuliani, dirigente a rapporto esclusivo in servizio presso l’USC Ortopedia e traumatologia, Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Ortopedia e traumatologia in ordine all’attinenza delle attività richieste al dott. Giuliani con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; Ritenuto di dover precisare che: - l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Luca Giuliani con un impegno quantificabile in 24 accessi all’anno, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenze saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino (BG) specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, Marketing e Libera Professione 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenza sanitaria LP., art. 55, c. 1, lett. c – d, art. 57 - 58 CCNL", che identifica proventi in regime libero professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, Marketing e Libera Professione ALLEGATO A CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice Fiscale n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”) e F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà, con sede legale presso lo stabilimento di Dalmine S.p.A. a Costa Volpino (BG) via Piò n. 30, Codice Fiscale n. 96001880168 e Partita IVA n. 02479790160, nella persona del Presidente Sig.ra Daniela Richini (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”), “Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche “Parti” PREMESSO CHE a) il “Titolare della convenzione”: - ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Luca Giuliani (d'ora in poi detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla specialistica di Ortopedia a favore di utenti clienti della propria struttura; b) la “Azienda”: - ha provveduto con la deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla “Azienda” da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali; - ha verificato la disponibilità del dott. Luca Giuliani (d’ora in poi detto anche “Professionista”) a svolgere dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”; MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 1 di 6 - visto il parere del direttore / responsabile della struttura cui il “Professionista” è assegnato in ordine alla attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; c) - il “Professionista”: dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente; d) le “Parti” ed il “Professionista”: - danno atto che le attività in oggetto sono conformi a quanto disciplinato dall’art. 58 del CCNL 2000 dell’area della dirigenza medica la cui validità è stata riconfermata dall’art. 60 del CCNL 2005; - danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - danno atto che le prestazioni sono richieste alla “Azienda” dal “Titolare della convenzione” a favore di propri utenti a che pertanto il “Titolare della convenzione” assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti da responsabilità professionale manlevando per tale aspetto la “Azienda”; - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del presente contratto. 2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero 2 accessi al mese di circa 2 ore presso le sedi indicate dal “Titolare della convenzione”; MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 2 di 6 2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un compenso per le prestazioni determinato in € 360,00 (trecentosessanta/00) per ogni accesso, tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 – Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni. 3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta. 3.4 - Il “Professionista” provvederà a trasmettere con cadenza trimestrale il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata a favore del “Titolare della convenzione” in relazione alla presente convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera professione della “Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione. 3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”. 3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della sottoscrizione. 3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della convenzione”. Art. 4 - DURATA 4.1 - Il presente contratto ha validità per l’anno 2015 con scadenza 31/12/2015 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”. MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 3 di 6 4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI 5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati. 5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 – Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico aziendale” così come disponibile sul sito web (www.hpg23.it) ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi e che le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala la circostanza. 5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. 5.6 – Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in forza del presente contratto. 5.7 - Le “Parti” e il “Professionista” concordano che sono escluse a carico della “Azienda” e del “Titolare della convenzione” le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere collegati all’attività oggetto del presente contratto. 5.8 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 4 di 6 contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 6.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 6.2 - Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. 6.3 - Resta inteso fra le “Parti” che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. 7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 5 di 6 7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari originali , è sottoscritta con firma e si compone di 174 righi ciascuno. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE Dott. Carlo Nicora Sig.ra Daniela Richini firma firma Il “Professionista” Dott. Luca Giuliani firma Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data firma Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE Dott. Carlo Nicora Sig.ra Daniela Richini firma Il “Professionista” Dott. Luca Giuliani firma USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705 Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK – Convenzione consulenza HPG23 / F.I.S. Costa Volpino pag. 6 di 6 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------