DELIBERAZIONE N. 414/2015 ADOTTATA IN DATA 13/03/2015
OGGETTO: Convenzione con F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino (BG)
per l’esecuzione di attività di consulenza del dott. Luca Giuliani.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;
Premesso che F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino (BG) ha
comunicato con fax prot. A.O. n. 8390 del 02/03/2015 che intende avvalersi della
consulenza del dott. Luca Giuliani, dirigente a rapporto esclusivo in servizio presso l’USC
Ortopedia e traumatologia,
Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in
data 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività
sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza
aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;
Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Ortopedia e traumatologia in
ordine all’attinenza delle attività richieste al dott. Giuliani con l’incarico ricoperto in
azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione
di assenza di conflitto di interessi;
Ritenuto di dover precisare che:
-
l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Luca Giuliani con un
impegno quantificabile in 24 accessi all’anno, al di fuori dell’orario di lavoro e gli
introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenze saranno
assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento
aziendale;
-
gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi
delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a
carico dell’azienda ospedaliera ove dovute;
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;
DELIBERA
1.
di approvare le premesse e di stipulare con F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà di
Costa Volpino (BG) specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel
testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, Marketing e Libera Professione
2.
di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della
convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenza
sanitaria LP., art. 55, c. 1, lett. c – d, art. 57 - 58 CCNL", che identifica proventi in
regime libero professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in
premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle
attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito
orario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la
contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, Marketing e Libera Professione
ALLEGATO A
CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice Fiscale
n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal
Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
F.I.S. Fondo Interno di Solidarietà, con sede legale presso lo stabilimento di Dalmine S.p.A. a
Costa Volpino (BG) via Piò n. 30, Codice Fiscale n. 96001880168 e Partita IVA n. 02479790160, nella
persona del Presidente Sig.ra Daniela Richini
(d'ora in poi detta anche “Titolare della
convenzione”),
“Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche
“Parti”
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
-
ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una
convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Luca Giuliani
(d'ora in poi detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla specialistica di
Ortopedia a favore di utenti clienti della propria struttura;
b) la “Azienda”:
-
ha provveduto con la deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 a disciplinare le
modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla “Azienda” da
soggetti esterni;
-
considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono
rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
-
ha verificato la disponibilità del dott. Luca Giuliani (d’ora in poi detto anche
“Professionista”) a svolgere dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del
debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e
compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”;
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-
visto il parere del direttore / responsabile della struttura cui il “Professionista” è assegnato
in ordine alla attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla
compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di
conflitto di interessi;
c)
-
il “Professionista”:
dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi previsti dalla normativa vigente;
d) le “Parti” ed il “Professionista”:
-
danno atto che le attività in oggetto sono conformi a quanto disciplinato dall’art. 58 del
CCNL 2000 dell’area della dirigenza medica la cui validità è stata riconfermata dall’art. 60
del CCNL 2005;
-
danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione
sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
-
danno atto che le prestazioni sono richieste alla “Azienda” dal “Titolare della convenzione”
a favore di propri utenti a che pertanto il “Titolare della convenzione” assume a proprio
carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti da responsabilità professionale manlevando
per tale aspetto la “Azienda”;
-
si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri
ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle
prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica
di assenza di conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare
della convenzione” nell’arco di validità del presente contratto.
2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del
debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio
presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per
un numero 2 accessi al mese di circa 2 ore presso le sedi indicate dal “Titolare della
convenzione”;
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2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente
tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per
accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a
responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di
validità del presente contratto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un
compenso per le prestazioni determinato in € 360,00 (trecentosessanta/00) per ogni accesso,
tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di
competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla
Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali
gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda” secondo quanto previsto dai
regolamenti aziendali.
3.2 – Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.
3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.4 - Il “Professionista” provvederà a trasmettere con cadenza trimestrale il prospetto delle ore e/o
degli accessi relativi all’attività prestata a favore del “Titolare della convenzione” in relazione
alla presente convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera professione della
“Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)
giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla
“AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”.
3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente
contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della sottoscrizione.
3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40
(quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della
convenzione”.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità per l’anno 2015 con scadenza 31/12/2015 senza facoltà di tacito
o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto
oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
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4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del
contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di
almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle
rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle
norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo
potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento
degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono
destinati.
5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria
competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.4 – Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico
aziendale” così come disponibile sul sito web (www.hpg23.it) ed i regolamenti della
“Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi e che le eventuali violazioni danno
titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala la circostanza.
5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o
indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a
favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la
copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità
Civile nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di
responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei
confronti della stessa.
5.6 – Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata
copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività
svolte in forza del presente contratto.
5.7 - Le “Parti” e il “Professionista” concordano che sono escluse a carico della “Azienda” e del
“Titolare della convenzione” le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere
collegati all’attività oggetto del presente contratto.
5.8 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,
relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente
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contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima
pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo
raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle
“Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
6.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del
presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di
propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
6.2 - Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria
competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal
presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo
automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente
svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
6.3 - Resta inteso fra le “Parti” che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla
vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non
fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza
dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa
eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente
svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o
rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti
dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico
della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione
delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro
di Bergamo.
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7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta dalla
“Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà
addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della convenzione”
per un importo complessivo di euro 64,00, atteso che la presente convenzione si compone di n.
2 esemplari originali , è sottoscritta con firma e si compone di 174 righi ciascuno.
Letto, approvato e sottoscritto
Data
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Nicora
Sig.ra Daniela Richini
firma
firma
Il “Professionista”
Dott. Luca Giuliani
firma
Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle
seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II
comma, e dell’art. 1342 Codice civile:
premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),
articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI),
articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO
COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).
Letto, approvato e sottoscritto
Data
firma
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Nicora
Sig.ra Daniela Richini
firma
Il “Professionista”
Dott. Luca Giuliani
firma
USC Formazione, marketing e libera professione
Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705
Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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Convenzione con FIS Fondo Interno di Solidarietà di Costa Volpino