IL
CONFERIMENTO
D’AZIENDA
Forlì, 14 OTTOBRE 2009
Le motivazioni aziendali
Conferimento modello “
“trasformazione”/riorganizzativo”
(Es. conferimento ditta individuale)
Le motivazioni:
-Opportunità della società
“unipersonale”;
-Favorire il trapasso generazionale;
-Favorire il coinvolgimento di alcune
figure interne “strategiche”
Conferimento modello “scorporo”
Le motivazioni:
Dividere in autonome situazioni
giuridiche diverse realtà appartenenti ad
una unica società (Simile a scissione,
ma cambiano le figure dei soci)
Conferimento modello “cessione”
Le motivazioni:
- Per gestire la Crisi impresa
-Trasferimento azienda tramite cessione
quote (Fiscali).
2
Gli aspetti
civilistici
Il conferimento d’azienda
Non espressamente regolamentato da C.C.
•Applicabilità art. 2558, 2559 e 2560 C.C. (Successione dei rapporti
in corso)
Il concetto di azienda dell’art. 2555 C.C. : il requisito della
organizzazione ( presenza di beni, materiali e immateriali, nonché di rapporti
giuridici utilizzati in modo coordinato e unitario dall’imprenditore per l’esercizio
della sua impresa).
4
La natura dell’operazione di conferimento d’azienda
TESI DOTTRINALI:
Conferimento assimilabile alla cessione
(conferimento “Modello Cessione”);
Conferimento come organizzazione di un diverso
assetto societario
(conferimento “Modello Associativo ovvero Trasformazione”).
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Le conseguenze derivanti da l’una o l’altra
tesi in capo al conferente
Chi assimila:
Il conferimento alla Cessione ritiene che il conferente,
contabilmente, debba imputare la plusvalenza da conferimento a
conto economico- E20
(Consob comunicazione Soc/Rm/94004211 del 2004)
(= disponibile alla distribuzione);
Il conferimento alla Trasformazione, ritiene che la plusvalenza
rimanga latente fino al realizzo della partecipazione (no
imputazione a conto economico, ma a integrazione del PN quale
“riserva da conferimento”)
(= non disponibile alla distribuzione fino al realizzo della
partecipazione)
6
La posizione dell’amministrazione finanziaria
•
Fino al 1997: Tesi conferimento/cessione con rilevanza fiscale della
plusvalenza (Rilevanza “valore normale” dell’azienda - art. 9 Tuir);
•
Da 8/10/97 a 31/12/2003: Previsione del conferimento/trasformazione con
neutralità fiscale (“doppia sospensione”se conferente e conferitario sono
società di capitali) ovvero a “realizzo controllato” con deroga dal “valore
normale” negli altri casi e con possibilità di tassare plusvalenza con imposta
sostitutiva 19%. (Art. 3-4 Dlgs. 358/97) .
•
Da 1/1/2004 a 31/12/2007: regime neutrale della “doppia sospensione” se
conferitaria è società di capitali, realizzo controllato negli altri casi ma con
abrogazione dell’imposta sostitutiva 19% (D.lgs 344/2003, nuovi art. 175 e 176 Tuir).
•
Da Finanziaria 2008: Rimane esclusivamente il
conferimento/trasformazione in neutralità fiscale con possibilità di affrancare
maggior valori iscritti (Nuovo art. 176 Tuir).
7
Le fasi del conferimento
• Fase preliminare (“due diligence”)
• Fase Valutativa
• Fase operativa
8
La fase valutativa (Art. 2465 C.C.)
• Nomina di perito “di parte” (Revisore
contabile) in caso di conferimento in S.r.l.
(Art. 2465 C.C.)
• Nomina del perito da parte del Tribunale
in caso di conferimento in S.p.a. (Art. 2343
C.C.)
– D. lgs 218/2008: nuovo art. 2343 ter - art.
2440 bis (da 30 settembre 2008 no perizia se bilancio
sottoposto a revisione contabile)
9
La redazione della perizia
• I criteri:
La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve
necessariamente contenere l’attestazione che il
valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione
del
capitale
sociale
e
dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve
obbligatoriamente attestare il valore effettivo di
quanto conferito. (Massima 1.A.1-2004 Notai del Triveneto)
Sempre possibile procedere alla valutazione
dell’avviamento (Massima 1.A.3-2004 Notai del Triveneto)
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L a fase operativa
• Conferimento in società già esistente:
– Delibera aumento capitale sociale
# Necessità
di
integrale
liberazione del capitale prima
dell’aumento (Art. 2481 c. 2).
# Attestazione del Cda entro 30
gg da sottoscrizione (Art. 2444)
– Esclusione del diritto di opzione/sottoscrizione
(Articoli 2441 commi 4 e 5 per le S.p.A.) (2481 bis per S.r.l. con diritto di
recesso del socio che non ha acconsentito, )
 Non possibile escludere diritto di sottoscrizione in presenza di
perdite ex art. 2482 ter.
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La data entro cui redigere l’atto
• DUE ORIENTAMENTI
– Restrittivo: atto di conferimento entro 60 gg. da data
riferimento perizia (Tribunale Milano massima 1/83) ;
– Possibilista: atto di conferimento entro 60 gg. da data
asseverazione perizia
La data di riferimento perizia deve essere la più aggiornata
possibile e, comunque, non anteriore di 4 mesi rispetto
all’atto (Notai Triveneto Massima I.A.2 /2004)
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Gli effetti dell’atto
• Società conferitaria New.Co:
 Data effetto: Iscrizione atto a RI (Efficacia costitutiva- No
anticipazione/postergazione effetti)
• Società conferitaria già esistente:
 Data effetto: Iscrizione atto a RI (Efficacia costitutiva- No
anticipazione/Si postergazione effetti in analogia a fusioni
per incorporazione (Massime Triveneto HG12/IG23 del 2006)
Validità fiscale postergazione: Risol. 217/E-2008)
13
Il controllo delle valutazioni peritali
– Art. 2343 C.C. : l’organo amministrativo deve
verificare la congruità dei valori di perizia entro
180 gg. e, se sussistono fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima.
– Applicabilità a s.r.l per analogia?
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Le differenze
• Di natura qualitativa
– Movimentazioni patrimoniali intervenute nel periodo
data perizia/data effetto conferimento che pur
modificando il saldo di una posta, non modificano la
consistenza patrimoniale dell’azienda nel suo insieme
(Es. incasso di un credito tramite bonifico)
• Di natura quantitativa (rettifiche)
– Movimentazioni patrimoniali intervenute nel periodo
data perizia/data effetto conferimento che oltre a
modificare il saldo di una posta, modificano anche il
PN aziendale (Fisiologiche per sostenimento costi,
produzione ricavi, variazione risultato di periodo)
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La clausola di conguaglio
• Dovuto, per legge, solo per le S.p.a. nel caso in cui il
valore dell’azienda conferita risultasse inferiore di oltre
un quinto rispetto a quello per cui avvenne il
conferimento (Art. 2343 C.C., quarto comma);
• Nella prassi, vengono comunque previste clausole di
conguaglio delle sole differenze di natura quantitativa (le
variazioni di carattere qualitativo, a parità di consistenza
patrimoniale, solitamente non vengono considerate).
16
ESEMPIO
*50 è una rettifica oggetto di
conguaglio, se previsto
17
Il capitale sociale
• In caso di costituzione società, non tutto il valore peritato
deve essere necessariamente portato a costituzione
capitale sociale (minimo legale); Natura e disponibilità
dell’eccedenza .
• In caso di aumento di capitale deliberato in misura
inferiore al valore conferito, l’eccedenza è assimilabile a
sovrapprezzo (Riserva sovrapprezzo quote/azioni).
• In ogni caso, l’atto deve precisare la scelta di allocazione
effettuata (vincoli della riserva)
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Vincoli alla distribuzione
• IN ENTRAMBI I CASI SI RITIENE CHE LA
NATURA CIVILISTICA DELLA RISERVA
PER LA CONFERITARIA SIA DI UNA
RISERVA DI CAPITALI.
• Si compone di due elementi:
– La parte di riserva corrispondente alla quota parte di
PN contabile non imputato a capitale (Riserve della
conferente);
– La parte di riserva conseguente al recepimento dei
maggiori valori di perizia (al netto delle relative imposte
differite/latenti)
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Riepilogo della natura civilistica delle “eccedenze” di
P.N. della conferitaria
Conferitaria
di nuova costituzione
Riserva sovrapprezzo quote o
altra riserva?
Applicabilità Art. 2431 C.C.?
Riserva sovrapprezzo quote
Applicabilità Art. 2431 C.C.
Conferitaria già esistente
20
Il capitale sociale nelle s.r.l.
• Da valutare per situazioni in cui ci si vuole
garantire l’entrata di determinati soggetti privi
di adeguati mezzi patrimoniali:
– Nuovo art. 2464 C.C.: Possibilità di svincolare la
proporzionalità tra la quota di partecipazione ricevuta
e conferimento effettuato;
– Nuovo art. 2468 C.C.: Possibilità di dare
riconoscimento al ruolo di un socio attribuendogli
particolari diritti di partecipazione agli utili
(svincolandola, di fatto, dal puro criterio di
proporzionalità con la partecipazione detenuta).
21
Gli aspetti
fiscali
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La natura fiscale della “riserva” da
conferimento
Riserva conferente
Fiscalmente non è una riserva in
sospensione d’imposta
(Risoluzione 82/2000)
Riserva di utili
Effetti sui soci: distribuzione di utili
Riserva conferitaria
Quota eccedenza riferibile a PN
contabile del conferente non portata a
C.S.: fiscalmente è Riserva di capitali
Quota eccedenza riferibile ai plusvalori
di perizia, fiscalmente é:
Riserva di capitali
Tesi 1: Riserva di utili
Tesi 2: Riserva di capitali
23
Riserva della conferitaria, se distribuita …
SE RISERVA DI CAPITALI
SE RISERVA DI UTILI
Non si genera mai tassazione in capo alla
società;
In capo ai soci opera presunzione art. 47
c.1, ultimo periodo TU;
La somma distribuita riduce il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione
(ex art. 47 c.5.)
Se socio persona fisica “non qualificato”,
dividendo tassato 12,50%
Se socio persona fisica “qualificato”,
imprenditore, società di persone, concorre alla
formazione del reddito per il 49,72% (da 2008)
Se socio è soggetto Ires, concorre alla
formazione del reddito per il 5%
Se conferitaria è società di persone, nessuna
tassazione in capo ai soci.
24
La “neutralità” dell’art. 176 Tuir
• Il conferente iscrive in contabilità il valore
effettivo della partecipazione ricevuta
• La società conferitaria iscrive i valori effettivi
dei beni compresi nell’azienda ricevuta
• La società conferitaria subentra nella posizione
fiscale del conferente in ordine alle attività e
passività dell’azienda conferita
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Gli effetti in capo alla società conferitaria
Si applica un “effetto successorio” limitato a:
• ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO dell’azienda
conferita (Art. 176 c. 1)
• REQUISITI TEMPORALI DI POSSESSO relativi ai beni
conferiti (Art. 176 c. 4)
• VINCOLO DI SOSPENSIONE per eccedenze di
ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti (Art.
176 c. 5: eredità del Quadro EC pena la tassazione in
capo al conferente)
26
La “continuità fiscale” del comma 1
GIACENZE DI MAGAZZINO
Doppio binario

•
Trattamento contabile ordinario
Sono iscritte ai valori conferiti (perizia)

•
Trattamento fiscale
Si considerano trasferite al medesimo valore
attribuito dal conferente come rimanenze
finali
27
La “continuità fiscale”…
IMMOBILIZZAZIONI
Doppio binario

•
Trattamento contabile ordinario
Sono iscritte ad un valore non superiore al
valore di conferimento/perizia

•
Trattamento fiscale
Si considerano trasferiti il costo e il fondo
ammortamento, come risultanti nel registro
cespiti del conferente
28
La “continuità fiscale”…
CREDITI
Doppio binario

•
Trattamento contabile ordinario
Sono iscritti sulla base dei valori
conferiti/perizia

Trattamento fiscale
•
Si considerano trasferiti al valore nominale
risultante dalla contabilità del conferente
29
Non opera la continuità…
• Ad esempio, in riferimento a:
Variazioni temporanee (rateazioni plusv. ecc)
Riserva in sospensione d’imposta
Fondo svalutazione e rischi su crediti
Che rimangano in carico al soggetto conferente.
Se in conferente si estingue per effetto del
conferimento, tassazione dei residui.
30
I requisiti temporali del possesso del comma 4
• I beni dell’azienda avuta in conferimento si
considerano posseduti dalla società anche per il
periodo di possesso del conferente
•
•
•
Il principio rileva per:
- tassazione per quote delle plusvalenze
- verifica dei requisiti per l’esenzione delle
plusvalenze relative a partecipazioni comprese
nell’azienda conferita (periodo di possesso e
classificazione)
31
Recepimento valori di perizia
• Obbligo o opportunità?
Ordinariamente, la conferitaria dovrebbe iscrivere i valori così come
risultanti dal Bilancio di Conferimento.
In ogni caso, sempre obbligatorio recepire valutazioni peritali ogni volta
che questo risulti inferiore a quello contabile (svalutazioni a CE).
•
RECEPIMENTO MAGGIORI VALORI SE:
•
•
1) Interesse a recepire i maggiori valori perché affrancabili;
2) Si vuole migliorare la patrimonializzazione (migliore immagine esterna,
maggiore protezione del capitale sociale in presenza di perdite d’esercizio)
•
Negli altri casi, se non vi è alcuna esigenza particolare, si ritiene possibile per
la conferitaria l’iscrizione dei beni in continuità di valori contabili.
32
L’affrancamento dei maggiori valori iscritti
• DUE REGIMI:
• Regime art. 176 comma 2 ter
• Regime art. 15 D.L. 185/2009
33
Le differenze
Regime Art. 176 c. 2 ter (a regime):
Regime Art. 15 Dl. 185/2008 (a regime):
1.
1.
Affrancamento immobilizzazioni
immateriali (non materiali),
compreso costi pluriennali;
2.
Deduzione maggior costo affrancato
per avviamento e marchi in misura
non inferiore a un nono (anche se
non imputati a CE);
3.
Imposta sostitutiva del 16% in
unica soluzione entro il 16/6/2009
4.
Riconoscimento x amm.to e plafond
da esercizio successivo a quello
dell’opzione (Circ. 28/2009).
5.
SI Monitoraggio bene (Circ. 28 E
11/6/2009)
Affrancamento immobilizzazioni “beni”
materiali e immateriali (per categorie
omogenee, escluso costi pluriennali), con
deducibilità ammortamento nei limiti Tuir;
2.
Imposta sostitutiva 12% fino a 5 milioni,
rateizzabile in 3 rate (30/40/30);
3.
Riconoscimento X amm.to e plafond
manutenzioni da periodo d’imposta di
esercizio dell’opzione;
4.
Monitoraggio bene in caso di vendita
prima del 4° periodo anteriore a quello
dell’opzione (possibile non affrancare beni
ceduti nel periodo dell’opzione);
34
Gli effetti dell’affrancamento sul conferente
L’assoggettamento
ad
imposta
sostitutiva dei maggiori valori da
parte della società conferitaria, non
ha alcun effetto sul costo fiscale
della partecipazione ricevuta dal
conferente.
35
La CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Imprenditore indiv. che
conferisce unica azienda
c. 2 bis art. 176
SEMPRE QUALIFICATA
49,72%* A REDDITO COMPLESSIVO
VERIFICA QUALIFICATA/NON QUALIFICATA
EX COLLABORATORE
49,72%* A REDD. COMPL./100% IMP.
SOSTIT. 12,50%
Imprend. Indiv.
*49,72 indiv./soc. persone 5% soc.
che conferisce ramo/SOCIETÀ capitali se requisiti PEX
NO ART. 37-BIS DPR 600
36
Gli aspetti
contabili
37
Le tecniche di contabilizzazione
Iscrizione valori a “saldi chiusi”
E’ il metodo più coerente dal punto di vista civile: si recepisce il bilancio di
conferimento.
Fiscalmente, ai sensi dell’art. 176, continuità di valori contabili (neutralità del
conferimento).
Necessità di gestione doppio binario in DR (Quadro RV) e doppia gestione
piani ammortamento cespiti.
38
Iscrizione a “saldi chiusi”
• Può avvenire a:
• VALORI CONTABILI (SALDI CHIUSI CONTABILI)
• VALORI RIVALUTATI (SALDI CHIUSI
RIVALUTATI)
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Le problematiche
• Sconsigliabile in caso di “eredità” di Quadro EC
da parte del conferente (non gestibile);
• Rischi di ammortamento contabilizzato dalla
conferitaria inferiore a quota fiscalmente
ammessa in deduzione (indeducibilità eccedenza ai sensi
dell’art. 109 c.4 b));
• Anche in caso di affrancamento, comunque,
permane una doppia gestione del piano di
ammortamento.
40
ESEMPIO
•
•
•
Valore contabile :
Costo 3.500 - F.A. 2.800 - Residuo 700 - Coeff. Amm.to : 20%
Valore periziato:
1.000
Recepimento a “saldi chiusi” rivalutati
Valore iscritto: 1.000 (nuovo piano amm.to)
Valore fiscalmente rilevante: Costo 3.500/ F.A. 2.800
= Gestione RV (Civile 1.000-Fiscale 700)


Amm.to Civile 1.000 x20%*= 200
Amm.to fiscale 3.500x20% = 700 (ma indeducibilità per 500)
(*) Se stesso coeff. Fiscale (20%)= maggior durata vita utile (5), altrimenti si
ammortizza in una minore durata della residua vita utile fiscale.
41
Le tecniche di contabilizzazione
•
Iscrizione a “saldi aperti”
 E’ il metodo più idoneo ad evitare divergenze civili/fiscali, anche se
non esattamente rispondente al dettato civilistico.
 In generale, trova una sua motivazione quando il conferimento non
ha scopi realizzativi o quando non si intendono recepire i valori di
perizia (totale continuità di valori).
 In ogni caso, si ritiene che la perizia possa essere “ispiratrice” di tale
tecnica (perizia coerente alla volontà delle parti).
42
Iscrizione a “saldi aperti”
• Può avvenire a:
• VALORI CONTABILI (SALDI APERTI CONTABILI)
• VALORI RIVALUTATI (SALDI APERTI
RIVALUTATI)
43
Le valutazioni di opportunità
• Consigliabile in caso di “eredità” di Quadro EC
da parte del conferente (per poter gestire il
quadro);
• Superamento del rischio di ammortamento
contabilizzato dalla conferitaria inferiore a quota
fiscalmente ammessa in deduzione;
• In caso di affrancamento, possibile realizzare:
 una maggior quota di amm.to deducibile
 una “quasi” perfetta coincidenza civile/fiscale
44
ESEMPIO
•
•
•
Valore contabile :
Costo 3.500 - F.A. 2.800 - Residuo 700 - Coeff. Amm.to : 20%
Valore periziato:
1.000
Recepimento a “saldi aperti” rivalutati
Valore iscritto: Costo 3.800/F.A. 2.800
Valore fiscalmente rilevante: Costo 3.500/ F.A. 2.800
= Gestione RV (Civile 1.000-Fiscale 700)


Amm.to Civile 3.800 x20% = 760
Amm.to fiscale 3.500x20% = 700 (Variazione in aumento
=60)
45
Prospetto di riconciliazione – Quadro RV
Anno 1
1.000
760
700
700
240
zero
Anno 2
240
0
240
0
0
46
Effetti pratici in caso di “affrancamento” dei differenziali
• In realtà, non è realizzabile mai un perfetto riallineamento, perché
l’opzione per l’affrancamento, al più presto, può essere fatta a
decorrere dal periodo successivo al conferimento.
• L’affrancamento, sul piano contabile, comporta:
 L’imputazione a CE dell’imposta sostitutiva dovuta: si ritiene, inoltre,
possibile riscontare l’imposta sostitutiva sulla base del piano di
ammortamento del bene.
 La necessità, se del caso, di rilevare la sopravvenienza per la chiusura
dell’eventuale eccedenza di Fondo imposte accantonato sui maggiori
valori iscritti dal perito o dal Cda (in sede di revisione congruità valori di
perizia).
47
Le agevolazioni fiscali
• Per il 2009:
– Bonus aggregazioni
(Scadenza 31/12/2009);
– Ricapitalizzazione (Aumenti di C.S. perfezionati nel periodo
5/8/2009-5/2/2010)
48
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FPC - 14/10/2009 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti