S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
LA MUSICA FRA CREATIVITA’,, DIRITTO E FISCO
L’ARTISTA
L
ARTISTA E GLI ADEMPIMENTI
FISCALI
Dott. Campolunghi Davide
12 ottobre 2010 - Foyer del Conservatorio, via Conservatorio 12 Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I profili giuridici ed i riflessi fiscali
Le
ep
prestazioni
esta o a
artistiche
t st c e
Ip
profili giuridici
g
ed i riflessi fiscali
Il musicista è un artista
– L’attività degli artisti viene classificata nel nostro
ordinamento fra quelle di lavoro autonomo
unitamente alle professioni intellettuali.
• Art. 2222 e seguenti del Codice Civile
3
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Ip
profili giuridici
g
ed i riflessi fiscali
– La prevalenza della componente estrosa o
talentuosa nelle prestazioni artistiche e di quella
concettuale
nelle
professioni
intellettuali,
accomuna le due figure evidenziando la
preponderanza della capacità
à personale nel lavoro
rispetto alla organizzazione dello stesso mediante
l’impiego di beni strumentali, personale e fonti di
finanziamento.
4
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Ip
profili giuridici
g
ed i riflessi fiscali
– Pertanto, quella dell’artista è una figura
completamente distinta da quella dell’imprenditore
dalla quale si differenzia per la mancanza dei
presupposti tipici dell’attività di impresa: l’esercizio
professionale di un attività
à economica organizzata
e diretta allo scambio di beni e servizi.
• Art.2082 e 2195 del Codice Civile.
5
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Ip
profili giuridici
g
ed i riflessi fiscali
L’inquadramento giuridico così individuato, si
p
interamente nella relativa disciplina
p
rispecchia
fiscale che ripropone regole e regimi ben
distinti fra i lavoratori autonomi (artisti e
professionisti) e gli imprenditori.
6
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Ip
profili giuridici
g
ed i riflessi fiscali
DISCIPLINA FISCALE
– Serie di obblighi tributari, regolati da specifiche
norme di legge.
REGIME FISCALE
– L’insieme
di
adempimenti
necessari
ad
ottemperare
p
gli obblighi
g
g
a cui è sottoposto
p
l’artista.
7
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le aree impositive
Imposte
poste d
dirette
ette e I.V.A.
Le aree impositive
p
IMPOSTE DIRETTE:
– IRPEF
IRPEF: ll’imposta
imposta sui redditi delle persone fisiche
che colpisce i guadagni ottenuti dall’artista nell’arco
dell’anno
de
a o so
solare,
a e, a
al netto
etto de
delle
e relative
e at e spese
sostenute.
IRAP: ll’imposta
imposta regionale sulle attività produttive,
produttive
– IRAP
ulteriore imposta indirizzata verso gli introiti
realizzati
dall’artista
dall
artista
attraverso
un’autonoma
un
autonoma
organizzazione.
9
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le aree impositive
p
Imposta sul Valore Aggiunto :
– I.V.A., caratterizzata dal particolare meccanismo di
funzionamento cosiddetto “a cascata”, il cui costo
grava
g
a ae
effettivamente
ett a e te su
sul co
consumatore
su ato e finale.
ae
• Colpisce generalmente il valore delle singole prestazioni
svolte dall’artista,, nel momento in cui viene richiesto il
corrispettivo.
• È previsto l’obbligo da parte dell’artista di addebitare la
stessa al proprio committente (cosiddetta “rivalsa”).
10
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le aree impositive
p
• Tale obbligo viene adempiuto dall’artista attraverso
l’emissione e la consegna, nei confronti del proprio
committente della “fattura”
committente,
fattura . Essa contiene ll’esposizione
esposizione
dell’importo di IVA dovuta e della relativa aliquota
applicata,
pp
, congiuntamente
g
ad altri elementi p
previsti
dalla relativa norma fiscale.
• L’artista deve così percepire dal proprio committente,
oltre al corrispettivo per la propria prestazione, anche
l’IVA ad essa applicata, per poi riversare quest’ultima
nelle casse
e dell’Erario
dell’E io Nazionale.
N ion le
11
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’inizio dell’attività artistica abituale
Gli ade
G
adempimenti
p e t fiscali
sca
L’inizio dell’attività artistica abituale
l’inizio dell’attività artistica abituale comporta
p
comunicazione all’Agenzia
g
delle
una specifica
Entrate e la contestuale richiesta di
attribuzione di una partita IVA.
IVA
– La partita IVA è un codice numerico univoco
rilasciato ad ogni operatore economico europeo
per necessità di identificazione in ambito fiscale.
13
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’inizio dell’attività artistica abituale
– L’adempimento deve essere compiuto attraverso
la compilazione e presentazione del modello AA
9/10, all’interno del quale viene richiesta il tipo di
attività svolta attraverso l’indicazione di un codice
individuante una fra le attività
à previste dalla
tabella ATECO 2007.
14
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’inizio dell’attività artistica abituale
– Le attività
à musicali vengono ricondotte nella
suddetta tabella a due codici:
• 900309-ALTRE ATTIVITA’ DI CREAZIONI ARTISTICHE
destinato ai compositori;
• 900109-ALTRE ATTIVITA’ DI RAPPRESENTAZIONI
ARTISTICHE destinato agli esecutori e concertisti;
N
Non
esiste
i t uno specifico
ifi codice
di destinato
d ti t alle
ll attività
tti ità in
i
campo musicale, ma vengono classificate assieme a
tutte le altre attività artistiche.
artistiche
15
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi fiscali dell’artista
I Regimi
eg
naturali
atu a e i regimi
eg
age
agevolati
o at
I regimi
g
fiscali dell’artista
In sede di comunicazione dell’inizio di attività è
p
anche la scelta
necessario che l’artista operi
del proprio regime fiscale.
– La disciplina fiscale degli artisti accanto ai regimi
ordinario e semplificato
semplificato, gravati di numerosi
adempimenti ai fini delle imposte dirette e IVA,
IVA
prevede due regimi agevolati con un numero
ridotto di adempimenti e aliquote impositive di
favore,
che possono essere scelti dall’artista
solamente al ricorrere di determinate condizioni.
condizioni
17
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
I regimi ordinario e semplificato
semplificato::
– Obbligo di tenuta della contabilità, necessaria:
• Alla determinazione del reddito dell’artista per il calcolo
delle imposte
p
dirette,, mediante la rilevazione di tutti i
compensi percepiti e le spese sostenute nell’anno di
esercizio dell’attività;
• Al calcolo periodico (cosiddetta liquidazione) del saldo
fra l’IVA incassata dai propri committenti e quella
pagata ai propri fornitori,
fornitori con conseguente obbligo di
versare tale saldo se positivo all’Erario.
18
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
– La contabilità,
à che differenzia i due regimi, può
ò
essere tenuta a libera scelta dell’artista, secondo
appunto una modalità
à ordinaria o una modalità
à
semplificata.
• La contabilità ordinaria consiste nella tenuta di un libro
cronologico dei componenti di reddito e dei relativi
movimenti
i
ti finanziari,
fi
i i nella
ll tenuta
t
t di due
d registri
i t i IVA che
h
raccolgono le fatture emesse e ricevute (sostituibili da
apposite integrazioni al libro cronologico) e del libro dei
beni ammortizzabili (anch’esso sostituibile da apposite
annotazioni sul libro cronologico).
19
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
• La contabilità
à semplificata consiste nella tenuta dei
registri IVA acquisti e vendite, del registro incassi e
pagamenti (sostituibile da apposite integrazioni ai
registri IVA) e del libro dei beni ammortizzabili
((anch’esso sostituibile da apposite
pp
annotazioni sul
registro IVA degli acquisti).
– Entrambe i regimi
g
comportano
p
gli obblighi
g
g
di
liquidazione periodica, versamento periodico e
dichiarazione annuale dell’IVA,, nonché di
redazione di appositi quadri della dichiarazione
annuale dei redditi.
20
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
Il regime delle nuove attività:
– Applicazione di un
un’ imposta sui redditi sostitutiva
dell’IRPEF, con aliquota notevolmente ridotta
( 0%)
(10%).
– Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo
alla formazione,
formazione assieme ad eventuali redditi di
altra natura, del reddito complessivo.
– Esonero dall
dall’applicazione
applicazione della ritenuta a titolo di
acconto sui compensi.
21
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
– Esonero dalla tenuta delle scritture contabili e
dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA.
– I requisiti per l’accesso sono, allo stesso tempo:
– Non aver esercitato nel triennio precedente altra attività
artistica, professionale o di impresa;
– L’attività esercitata non consiste in una prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta;
– I ricavi non sono superiori a 30.987,41 Euro.
– Il regime delle nuove attività ha valenza triennale
e può essere utilizzato esclusivamente per il primo
triennio di attività.
22
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
Il regime dei contribuenti “minimi”:
– Applicazione di un
un’ imposta sui redditi sostitutiva
dell’IRPEF con aliquota inferiore (20%).
– Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo
alla formazione del reddito complessivo.
– Non assoggettamento all
all’IVA
IVA ed all
all’IRAP
IRAP.
– Esonero dalla tenuta delle scritture contabili.
– Notevoli semplificazioni documentali e nelle
modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo.
23
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
I regimi
g
fiscali dell’artista
– Esclusione dall’applicazione dei parametri e degli
studi di settore.
– I requisiti per l’accesso sono, allo stesso tempo:
– Compensi conseguiti nell’anno inferiori a € 30.000;
– Assenza di lavoratori dipendenti;
– Possesso di beni strumentali di ammontare ridotto.
– L’opzione
’
per questo regime è valida
l d per almeno
l
un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si
rinnova
i
di anno in
i anno fino,
fi
a patto che
h
permangano i requisiti di accesso.
24
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta sul Valore Aggiunto
I musicisti
us c st e l’applicazione
app ca o e de
dell’IVA
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
Relativamente all’assoggettamento o meno
per i soggetti
gg
aderenti al
all’IVA,, escluso solo p
regime dei “minimi”, il Dpr n.633/1972
(cosiddetta “legge
legge IVA
IVA”)) fa una importante
distinzione fra:
– “Cessione,
“C i
concessione,
i
li
licenze
d i diritti
dei
di itti d’autore”
d’ t ”
– “Attività interpretative rese a terzi”.
terzi”.
26
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
Cessione, concessione, licenze dei diritti
(art..3 comma 2 n.2 DPR 633/
633/72
72)):
d’autore ((art
– Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA
quando vengono poste in essere dall
dall’autore
autore e dai
suoi eredi o legatari, purché non vengano
utilizzate
da
imprese
per
la
pubblicità
commerciale;
– Assoggettamento ad IVA delle stesse operazioni
svolte da soggetti diversi dall’autore e dai suoi
eredi o legatari;
27
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
– Assoggettamento ad IVA delle operazioni svolte
dall’autore e dai suoi eredi o legatari destinate ad
essere utilizzate per la pubblicità
à commerciale;
gg
ad IVA delle cessioni e simili dei
– Assoggettamento
diritti connessi al diritto d’autore.
• In p
pratica q
quelli spettanti
p
ad interpreti
p
ed esecutori non
autori, per l’utilizzo delle registrazioni delle loro
interpretazioni da parte di soggetti terzi (ad esempio
produttori)
d tt i) in
i
programmii radiofonici,
di f i i
t l i i i
televisivi,
cinematografici, manifestazioni pubbliche e simili.
28
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
Prestazioni degli interpreti ed esecutori:
– Concerti vocali e strumentali e contratti di scrittura
a questi connessi;
• Si applica ll’aliquota
aliquota IVA del 10 per cento.(n.123 e n.119
della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972)
quelle manifestazioni musicali in cui vengono
g
• Sono tali q
eseguiti una serie di brani musicali secondo un
programma prestabilito, in un luogo appositamente
i di id t e strutturalmente
individuato
t tt l
t idoneo
id
a consentire
ti
l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es.
teatri sale concerto,
teatri,
concerto impianti sportivi,
sportivi ecc…).
ecc )
29
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
– Prestazioni musicali non qualificabili come concerti
vocali e strumentali;
• Vengono ricondotte nella disciplina generale delle
“esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n.1
d ll tariffa
della
t iff allegata
ll
t all DPR n.640/1972
640/1972 ovvero n.3
3 della
d ll
tabella C allegata al DPR 633/1972) per le quali si
applica in ogni caso ll’IVA
IVA con aliquota ordinaria del
20%, relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai
partecipanti alle manifestazioni, sia ai compensi
percepiti da cantanti e musicisti.
30
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
– Attività
à didattiche;
• Rientrando la musica fra le materie scolastiche ed
universitarie, tali lezioni beneficiano dell’esenzione
dall’IVA (art. 10 n.20 DPR 633/1972) se rese da
insegnanti a titolo personale.
personale
• L’organizzazione di corsi musicali, invece, ricade
nell’esenzione
nell
esenzione IVA solo se effettuata da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni.
• Parimenti è assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria
al 20% il rapporto fra musicista/docente e gli istituti
scolastici per le lezioni ivi impartite.
31
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
– Le esecuzioni musicali di ogni tipo svolte dal
musicista all’estero (sia in stati UE che extra-UE).
• È prevista la specifica esclusione dal campo di
applicazione dell’IVA ex. Art.7 quinquies del DPR
633/1972 L’esclusione
633/1972.
L’ l i
sii applica
li
a prescindere
i d
d l
dal
luogo di residenza fiscale del committente, inoltre se tali
prestazioni vengono rese o ricevute da soggetti IVA
comunitari non devono essere ricomprese negli elenchi
Intra.
32
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
Gli adempimenti ordinari IVA:
– Protocollazione ed annotazione cronologica sui
registri IVA delle fatture emesse e ricevute
dell’artista
de
a t sta .
– Calcolo delle liquidazioni periodiche (mensili o
trimestrali a seconda del volume di affari
raggiunto dal musicista) dell’IVA a credito o debito
nei confronti dell
dell’Erario
Erario Nazionale.
Nazionale
33
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
L’Imposta
p
sul Valore Aggiunto
gg
– Esposizione dei dati contabili registrati, dei risultati
delle singole liquidazioni e dei versamenti di IVA
effettuati nel corso di ciascun anno solare, nella
dichiarazione annuale IVA, da inoltrare in via
telematica all’Agenzia delle Entrate insieme alla
dichiarazione annuale dei redditi.
• L’IVA esposta sulle fatture ricevute viene computata in
detrazione dell’IVA esposta sulle fatture emesse
secondo
e ondo un
n generale
gene le criterio
ite io di inerenza
ine en e in osservanza
o e n
delle specifiche disposizioni che ne regolano i limiti (art.
19 e 19bis DPR 633/1972).
633/1972)
34
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte sul reddito di lavoro autonomo
I musicisti
us c st e l’applicazione
app ca o e de
dell’IRPEF e
IRAP
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Ordinariamente
il
principio
per
la
determinazione del reddito di lavoro
autonomo dell’artista è basato sul “criterio di
cassa”, cioè i proventi conseguiti e le spese
cassa
sostenute concorrono alla formazione del
risultato economico,
economico calcolato per anno solare,
solare
nel momento del loro effettivo incasso e
pagamento.
36
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Parallelamente a quanto esposto per la
p
IVA,, anche in ambito di redditi di
disciplina
lavoro autonomo per poter scomputare le
spese sostenute dai compensi conseguiti,
conseguiti
sussiste l’obbligo di rispettare un generale
criterio di inerenza e documentazione delle
stesse ed una disciplina specifica per la
deducibilità
à di gran parte di esse contenuta
nell’art.54 DPR 917/86
/ ((TUIR).
)
37
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Tutto il procedimento di determinazione del
reddito di lavoro autonomo dell’artista deve
essere esposto in sede di dichiarazione
annuale dei redditi all
all’interno
interno del quadro RE,
RE
al pari di quanto previsto per gli esercenti le
professioni intellettuali.
intellettuali In tale quadro deve
essere anche indicato il totale delle ritenute
d’acconto subite.
38
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo così determinato
assieme
ad
concorre
ordinariamente,,
eventuali altri redditi, alla formazione del
reddito complessivo dell
dell’artista
artista. Quest
Quest’ultimo
ultimo
viene assoggettato al meccanismo di calcolo
dell’IRPEF scomputando le relative ritenute,
dell’IRPEF,
ritenute
per determinare l’IRPEF netta dovuta
all’Erario.
39
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Specifica problematica è connessa al concorso
alla formazione del reddito da lavoro
autonomo di proventi per attività artistiche
conseguiti all
all’estero
estero e/o corrisposti da soggetti
non residenti in Italia. Per il principio “world
wide income
income”” (art.
(art 3 DPR 917/1986) il
musicista residente in Italia deve ivi
generalmente dichiarare tutti i redditi percepiti
nell’anno solare,, anche se p
prodotti all’estero.
40
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Sono poi le convenzioni internazionali
internazionali, stipulate
g
paesi esteri,, che
p
dall’Italia con i singoli
stabiliscono per ogni categoria di reddito il
paese di definitiva imposizione dello stesso e
gli strumenti per eliminare eventuali doppie
imposizioni.
imposizioni
– La maggior parte delle convenzioni internazionali stipulate
dall’Italia
dall
Italia con i paesi esteri ricalca il modello di convenzione
internazionale OCSE, che adotta per gli artisti e gli sportivi il
criterio del “luogo di prestazione dell’attività sportiva o
artistica”.
artistica
41
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
Nella maggior parte dei casi, il reddito
p
transnazionale del musicista sconta le imposte
sia in Italia, sia nell’altro Stato ove è stato
prodotto con obblighi dichiarativi in Italia ove
prodotto,
beneficia di un credito di imposta di importo
pari alle imposte pagate nello Stato estero
secondo le modalità previste dall’art.165 DPR
917/1986.
42
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
L’Art.2 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997 prevede
presupposti
pp
per l’applicazione
p
pp
dell’IRAP
che i p
siano l’esercizio abituale di una attività
economica e lo svolgimento della stessa in
maniera autonomamente organizzata
organizzata.
– la Corte Costituzionale nella Sentenza n.156/2001
n 156/2001 ha precisato
che, essendo ipotizzabile un’attività professionale esercitata in
assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui, l’esercizio
di una attività
tti ità di lavoro
l
autonomo
t
non è sempre soggetta
tt
all’IRAP, ma deve essere valutata caso per caso la presenza o
meno di un’autonoma organizzazione.
43
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Le imposte
p
sul reddito di lavoro autonomo
– Il concetto di autonoma organizzazione
i
i
è stato definito
d fi i
i
in
maniera più precisa dalla Corte di Cassazione che, con una
serie di Sentenze datate 16/02/2007 (dalla n.3672 alla n.3682),
ha stabilito che essa in genere sussiste tutte le volte che
l’esercente lavoro autonomo (artista o professionista
intellettuale)) sia responsabile
p
dell’organizzazione
g
della p
propria
p
attività ed impieghi beni strumentali oltre il limite minimo
comunemente considerato indispensabile per l’esercizio della
stessa o si avvalga della collaborazione non occasionale di
lavoro altrui, in modo da accrescere la propria capacità di
guadagno.
– In
I altre
lt parole,
l prima
i
di assoggettare
tt
un musicista
i i t all’IRAP,
ll’IRAP è
necessario compiere un’analisi sulla esistenza di un’autonoma
organizzazione della sua attività tale da accrescere la sua
possibilità di produrre profitti.
44
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Scarica

L`artista e gli adempimenti fiscali - Ordine dei Dottori Commercialisti