S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LA MUSICA FRA CREATIVITA’,, DIRITTO E FISCO L’ARTISTA L ARTISTA E GLI ADEMPIMENTI FISCALI Dott. Campolunghi Davide 12 ottobre 2010 - Foyer del Conservatorio, via Conservatorio 12 Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I profili giuridici ed i riflessi fiscali Le ep prestazioni esta o a artistiche t st c e Ip profili giuridici g ed i riflessi fiscali Il musicista è un artista – L’attività degli artisti viene classificata nel nostro ordinamento fra quelle di lavoro autonomo unitamente alle professioni intellettuali. • Art. 2222 e seguenti del Codice Civile 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Ip profili giuridici g ed i riflessi fiscali – La prevalenza della componente estrosa o talentuosa nelle prestazioni artistiche e di quella concettuale nelle professioni intellettuali, accomuna le due figure evidenziando la preponderanza della capacità à personale nel lavoro rispetto alla organizzazione dello stesso mediante l’impiego di beni strumentali, personale e fonti di finanziamento. 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Ip profili giuridici g ed i riflessi fiscali – Pertanto, quella dell’artista è una figura completamente distinta da quella dell’imprenditore dalla quale si differenzia per la mancanza dei presupposti tipici dell’attività di impresa: l’esercizio professionale di un attività à economica organizzata e diretta allo scambio di beni e servizi. • Art.2082 e 2195 del Codice Civile. 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Ip profili giuridici g ed i riflessi fiscali L’inquadramento giuridico così individuato, si p interamente nella relativa disciplina p rispecchia fiscale che ripropone regole e regimi ben distinti fra i lavoratori autonomi (artisti e professionisti) e gli imprenditori. 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Ip profili giuridici g ed i riflessi fiscali DISCIPLINA FISCALE – Serie di obblighi tributari, regolati da specifiche norme di legge. REGIME FISCALE – L’insieme di adempimenti necessari ad ottemperare p gli obblighi g g a cui è sottoposto p l’artista. 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le aree impositive Imposte poste d dirette ette e I.V.A. Le aree impositive p IMPOSTE DIRETTE: – IRPEF IRPEF: ll’imposta imposta sui redditi delle persone fisiche che colpisce i guadagni ottenuti dall’artista nell’arco dell’anno de a o so solare, a e, a al netto etto de delle e relative e at e spese sostenute. IRAP: ll’imposta imposta regionale sulle attività produttive, produttive – IRAP ulteriore imposta indirizzata verso gli introiti realizzati dall’artista dall artista attraverso un’autonoma un autonoma organizzazione. 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le aree impositive p Imposta sul Valore Aggiunto : – I.V.A., caratterizzata dal particolare meccanismo di funzionamento cosiddetto “a cascata”, il cui costo grava g a ae effettivamente ett a e te su sul co consumatore su ato e finale. ae • Colpisce generalmente il valore delle singole prestazioni svolte dall’artista,, nel momento in cui viene richiesto il corrispettivo. • È previsto l’obbligo da parte dell’artista di addebitare la stessa al proprio committente (cosiddetta “rivalsa”). 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le aree impositive p • Tale obbligo viene adempiuto dall’artista attraverso l’emissione e la consegna, nei confronti del proprio committente della “fattura” committente, fattura . Essa contiene ll’esposizione esposizione dell’importo di IVA dovuta e della relativa aliquota applicata, pp , congiuntamente g ad altri elementi p previsti dalla relativa norma fiscale. • L’artista deve così percepire dal proprio committente, oltre al corrispettivo per la propria prestazione, anche l’IVA ad essa applicata, per poi riversare quest’ultima nelle casse e dell’Erario dell’E io Nazionale. N ion le 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’inizio dell’attività artistica abituale Gli ade G adempimenti p e t fiscali sca L’inizio dell’attività artistica abituale l’inizio dell’attività artistica abituale comporta p comunicazione all’Agenzia g delle una specifica Entrate e la contestuale richiesta di attribuzione di una partita IVA. IVA – La partita IVA è un codice numerico univoco rilasciato ad ogni operatore economico europeo per necessità di identificazione in ambito fiscale. 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’inizio dell’attività artistica abituale – L’adempimento deve essere compiuto attraverso la compilazione e presentazione del modello AA 9/10, all’interno del quale viene richiesta il tipo di attività svolta attraverso l’indicazione di un codice individuante una fra le attività à previste dalla tabella ATECO 2007. 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’inizio dell’attività artistica abituale – Le attività à musicali vengono ricondotte nella suddetta tabella a due codici: • 900309-ALTRE ATTIVITA’ DI CREAZIONI ARTISTICHE destinato ai compositori; • 900109-ALTRE ATTIVITA’ DI RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE destinato agli esecutori e concertisti; N Non esiste i t uno specifico ifi codice di destinato d ti t alle ll attività tti ità in i campo musicale, ma vengono classificate assieme a tutte le altre attività artistiche. artistiche 15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi fiscali dell’artista I Regimi eg naturali atu a e i regimi eg age agevolati o at I regimi g fiscali dell’artista In sede di comunicazione dell’inizio di attività è p anche la scelta necessario che l’artista operi del proprio regime fiscale. – La disciplina fiscale degli artisti accanto ai regimi ordinario e semplificato semplificato, gravati di numerosi adempimenti ai fini delle imposte dirette e IVA, IVA prevede due regimi agevolati con un numero ridotto di adempimenti e aliquote impositive di favore, che possono essere scelti dall’artista solamente al ricorrere di determinate condizioni. condizioni 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista I regimi ordinario e semplificato semplificato:: – Obbligo di tenuta della contabilità, necessaria: • Alla determinazione del reddito dell’artista per il calcolo delle imposte p dirette,, mediante la rilevazione di tutti i compensi percepiti e le spese sostenute nell’anno di esercizio dell’attività; • Al calcolo periodico (cosiddetta liquidazione) del saldo fra l’IVA incassata dai propri committenti e quella pagata ai propri fornitori, fornitori con conseguente obbligo di versare tale saldo se positivo all’Erario. 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista – La contabilità, à che differenzia i due regimi, può ò essere tenuta a libera scelta dell’artista, secondo appunto una modalità à ordinaria o una modalità à semplificata. • La contabilità ordinaria consiste nella tenuta di un libro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti i ti finanziari, fi i i nella ll tenuta t t di due d registri i t i IVA che h raccolgono le fatture emesse e ricevute (sostituibili da apposite integrazioni al libro cronologico) e del libro dei beni ammortizzabili (anch’esso sostituibile da apposite annotazioni sul libro cronologico). 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista • La contabilità à semplificata consiste nella tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, del registro incassi e pagamenti (sostituibile da apposite integrazioni ai registri IVA) e del libro dei beni ammortizzabili ((anch’esso sostituibile da apposite pp annotazioni sul registro IVA degli acquisti). – Entrambe i regimi g comportano p gli obblighi g g di liquidazione periodica, versamento periodico e dichiarazione annuale dell’IVA,, nonché di redazione di appositi quadri della dichiarazione annuale dei redditi. 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista Il regime delle nuove attività: – Applicazione di un un’ imposta sui redditi sostitutiva dell’IRPEF, con aliquota notevolmente ridotta ( 0%) (10%). – Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione, formazione assieme ad eventuali redditi di altra natura, del reddito complessivo. – Esonero dall dall’applicazione applicazione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi. 21 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista – Esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA. – I requisiti per l’accesso sono, allo stesso tempo: – Non aver esercitato nel triennio precedente altra attività artistica, professionale o di impresa; – L’attività esercitata non consiste in una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; – I ricavi non sono superiori a 30.987,41 Euro. – Il regime delle nuove attività ha valenza triennale e può essere utilizzato esclusivamente per il primo triennio di attività. 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista Il regime dei contribuenti “minimi”: – Applicazione di un un’ imposta sui redditi sostitutiva dell’IRPEF con aliquota inferiore (20%). – Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo. – Non assoggettamento all all’IVA IVA ed all all’IRAP IRAP. – Esonero dalla tenuta delle scritture contabili. – Notevoli semplificazioni documentali e nelle modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo. 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I regimi g fiscali dell’artista – Esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore. – I requisiti per l’accesso sono, allo stesso tempo: – Compensi conseguiti nell’anno inferiori a € 30.000; – Assenza di lavoratori dipendenti; – Possesso di beni strumentali di ammontare ridotto. – L’opzione ’ per questo regime è valida l d per almeno l un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova i di anno in i anno fino, fi a patto che h permangano i requisiti di accesso. 24 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta sul Valore Aggiunto I musicisti us c st e l’applicazione app ca o e de dell’IVA L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg Relativamente all’assoggettamento o meno per i soggetti gg aderenti al all’IVA,, escluso solo p regime dei “minimi”, il Dpr n.633/1972 (cosiddetta “legge legge IVA IVA”)) fa una importante distinzione fra: – “Cessione, “C i concessione, i li licenze d i diritti dei di itti d’autore” d’ t ” – “Attività interpretative rese a terzi”. terzi”. 26 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg Cessione, concessione, licenze dei diritti (art..3 comma 2 n.2 DPR 633/ 633/72 72)): d’autore ((art – Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA quando vengono poste in essere dall dall’autore autore e dai suoi eredi o legatari, purché non vengano utilizzate da imprese per la pubblicità commerciale; – Assoggettamento ad IVA delle stesse operazioni svolte da soggetti diversi dall’autore e dai suoi eredi o legatari; 27 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg – Assoggettamento ad IVA delle operazioni svolte dall’autore e dai suoi eredi o legatari destinate ad essere utilizzate per la pubblicità à commerciale; gg ad IVA delle cessioni e simili dei – Assoggettamento diritti connessi al diritto d’autore. • In p pratica q quelli spettanti p ad interpreti p ed esecutori non autori, per l’utilizzo delle registrazioni delle loro interpretazioni da parte di soggetti terzi (ad esempio produttori) d tt i) in i programmii radiofonici, di f i i t l i i i televisivi, cinematografici, manifestazioni pubbliche e simili. 28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg Prestazioni degli interpreti ed esecutori: – Concerti vocali e strumentali e contratti di scrittura a questi connessi; • Si applica ll’aliquota aliquota IVA del 10 per cento.(n.123 e n.119 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972) quelle manifestazioni musicali in cui vengono g • Sono tali q eseguiti una serie di brani musicali secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente i di id t e strutturalmente individuato t tt l t idoneo id a consentire ti l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri sale concerto, teatri, concerto impianti sportivi, sportivi ecc…). ecc ) 29 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg – Prestazioni musicali non qualificabili come concerti vocali e strumentali; • Vengono ricondotte nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n.1 d ll tariffa della t iff allegata ll t all DPR n.640/1972 640/1972 ovvero n.3 3 della d ll tabella C allegata al DPR 633/1972) per le quali si applica in ogni caso ll’IVA IVA con aliquota ordinaria del 20%, relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni, sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti. 30 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg – Attività à didattiche; • Rientrando la musica fra le materie scolastiche ed universitarie, tali lezioni beneficiano dell’esenzione dall’IVA (art. 10 n.20 DPR 633/1972) se rese da insegnanti a titolo personale. personale • L’organizzazione di corsi musicali, invece, ricade nell’esenzione nell esenzione IVA solo se effettuata da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. • Parimenti è assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria al 20% il rapporto fra musicista/docente e gli istituti scolastici per le lezioni ivi impartite. 31 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg – Le esecuzioni musicali di ogni tipo svolte dal musicista all’estero (sia in stati UE che extra-UE). • È prevista la specifica esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ex. Art.7 quinquies del DPR 633/1972 L’esclusione 633/1972. L’ l i sii applica li a prescindere i d d l dal luogo di residenza fiscale del committente, inoltre se tali prestazioni vengono rese o ricevute da soggetti IVA comunitari non devono essere ricomprese negli elenchi Intra. 32 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg Gli adempimenti ordinari IVA: – Protocollazione ed annotazione cronologica sui registri IVA delle fatture emesse e ricevute dell’artista de a t sta . – Calcolo delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali a seconda del volume di affari raggiunto dal musicista) dell’IVA a credito o debito nei confronti dell dell’Erario Erario Nazionale. Nazionale 33 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L’Imposta p sul Valore Aggiunto gg – Esposizione dei dati contabili registrati, dei risultati delle singole liquidazioni e dei versamenti di IVA effettuati nel corso di ciascun anno solare, nella dichiarazione annuale IVA, da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. • L’IVA esposta sulle fatture ricevute viene computata in detrazione dell’IVA esposta sulle fatture emesse secondo e ondo un n generale gene le criterio ite io di inerenza ine en e in osservanza o e n delle specifiche disposizioni che ne regolano i limiti (art. 19 e 19bis DPR 633/1972). 633/1972) 34 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte sul reddito di lavoro autonomo I musicisti us c st e l’applicazione app ca o e de dell’IRPEF e IRAP Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Ordinariamente il principio per la determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’artista è basato sul “criterio di cassa”, cioè i proventi conseguiti e le spese cassa sostenute concorrono alla formazione del risultato economico, economico calcolato per anno solare, solare nel momento del loro effettivo incasso e pagamento. 36 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Parallelamente a quanto esposto per la p IVA,, anche in ambito di redditi di disciplina lavoro autonomo per poter scomputare le spese sostenute dai compensi conseguiti, conseguiti sussiste l’obbligo di rispettare un generale criterio di inerenza e documentazione delle stesse ed una disciplina specifica per la deducibilità à di gran parte di esse contenuta nell’art.54 DPR 917/86 / ((TUIR). ) 37 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Tutto il procedimento di determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’artista deve essere esposto in sede di dichiarazione annuale dei redditi all all’interno interno del quadro RE, RE al pari di quanto previsto per gli esercenti le professioni intellettuali. intellettuali In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle ritenute d’acconto subite. 38 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Il reddito di lavoro autonomo così determinato assieme ad concorre ordinariamente,, eventuali altri redditi, alla formazione del reddito complessivo dell dell’artista artista. Quest Quest’ultimo ultimo viene assoggettato al meccanismo di calcolo dell’IRPEF scomputando le relative ritenute, dell’IRPEF, ritenute per determinare l’IRPEF netta dovuta all’Erario. 39 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Specifica problematica è connessa al concorso alla formazione del reddito da lavoro autonomo di proventi per attività artistiche conseguiti all all’estero estero e/o corrisposti da soggetti non residenti in Italia. Per il principio “world wide income income”” (art. (art 3 DPR 917/1986) il musicista residente in Italia deve ivi generalmente dichiarare tutti i redditi percepiti nell’anno solare,, anche se p prodotti all’estero. 40 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Sono poi le convenzioni internazionali internazionali, stipulate g paesi esteri,, che p dall’Italia con i singoli stabiliscono per ogni categoria di reddito il paese di definitiva imposizione dello stesso e gli strumenti per eliminare eventuali doppie imposizioni. imposizioni – La maggior parte delle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia dall Italia con i paesi esteri ricalca il modello di convenzione internazionale OCSE, che adotta per gli artisti e gli sportivi il criterio del “luogo di prestazione dell’attività sportiva o artistica”. artistica 41 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo Nella maggior parte dei casi, il reddito p transnazionale del musicista sconta le imposte sia in Italia, sia nell’altro Stato ove è stato prodotto con obblighi dichiarativi in Italia ove prodotto, beneficia di un credito di imposta di importo pari alle imposte pagate nello Stato estero secondo le modalità previste dall’art.165 DPR 917/1986. 42 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo L’Art.2 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997 prevede presupposti pp per l’applicazione p pp dell’IRAP che i p siano l’esercizio abituale di una attività economica e lo svolgimento della stessa in maniera autonomamente organizzata organizzata. – la Corte Costituzionale nella Sentenza n.156/2001 n 156/2001 ha precisato che, essendo ipotizzabile un’attività professionale esercitata in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui, l’esercizio di una attività tti ità di lavoro l autonomo t non è sempre soggetta tt all’IRAP, ma deve essere valutata caso per caso la presenza o meno di un’autonoma organizzazione. 43 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Le imposte p sul reddito di lavoro autonomo – Il concetto di autonoma organizzazione i i è stato definito d fi i i in maniera più precisa dalla Corte di Cassazione che, con una serie di Sentenze datate 16/02/2007 (dalla n.3672 alla n.3682), ha stabilito che essa in genere sussiste tutte le volte che l’esercente lavoro autonomo (artista o professionista intellettuale)) sia responsabile p dell’organizzazione g della p propria p attività ed impieghi beni strumentali oltre il limite minimo comunemente considerato indispensabile per l’esercizio della stessa o si avvalga della collaborazione non occasionale di lavoro altrui, in modo da accrescere la propria capacità di guadagno. – In I altre lt parole, l prima i di assoggettare tt un musicista i i t all’IRAP, ll’IRAP è necessario compiere un’analisi sulla esistenza di un’autonoma organizzazione della sua attività tale da accrescere la sua possibilità di produrre profitti. 44 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE