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La movimentazione manuale dei
carichi
DOTT. ADRIANO PAPALE
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Movimentazione manuale di carichi
Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
cinque articoli (articoli 167 – 171) ed un allegato
(Allegato n. 33)
regola la prevenzione dei rischi da movimentazione
manuale dei carichi riportando quanto già era stato
recepito in precedenza con il Titolo V del Decreto
Legislativo 626/94, e cioè la direttiva della Comunità
europea 90/269 che definisce le “prescrizioni minime
concernenti la movimentazione manuale dei carichi che
dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i
lavoratori”
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Art. 167 – Campo di applicazione
Le norme si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi mediante
operazioni/azioni di
-
trasporto (portare, spostare)
sostegno
sollevamento
deposizione
spinta
tiraggio
di un carico ad opera di uno o più lavoratori
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Definizione di “movimentazione manuale dei carichi”
La definizione di “movimentazione manuale dei
carichi” è quella riportata all’art. 167, comma 2,
lettera a del D.Lgs. 81/2008
“Le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o piu'
lavoratori,comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico, che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi
di patologie da sovraccarico biomeccanico,
in particolare dorso-lombari”
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Patologie da sovraccarico biomeccanico
Il comma 2, lettera b dell’art. 167 del D.Lgs.
81/2008
definisce patologie da sovraccarico
biomeccanico le patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
- EVITARE la necessita’ di una movimentazione
manuale dei carichi
- FORNIRE ai lavoratori i mezzi adeguati per
ridurre il rischio
- ORGANIZZARE i posti di lavoro in modo che la
movimentazione sia il piu’ possibile sicura e
sana
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
- 1 Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre
ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori
- 2 Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale dei detti carichi, in base
all’Allegato XXXIII.
- 3 Nel caso in cui la necessita’ di una movimentazione manuale di un
carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
piu’ possibile sicura e sana.
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
Nei casi in cui la movimentazione manuale di un
carico non possa essere evitata, il DDL
provvedera’:
- alla VALUTAZIONE del rischio
- all’ ADOZIONE delle misure
necessarie per ridurre il rischio
- alla SORVEGLIANZA SANITARIA
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Art. 169 – Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori informazioni su:
- PESO DEI CARICHI
- caratteristiche dei carichi da MOVIMENTARE
(es.: carico a collocazione eccentrica, etc.)
- RISCHI
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D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIII
1. CARATTERISTICHE
DEL CARICO
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1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico puo’ costituire un rischio
tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

il carico e’ troppo pesante (kg 30);
 e’ ingombrante o difficile da afferrare;
 e’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
 e’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
 puo’, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
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2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico puo’ diventare un rischio se:
 ECCESSIVO
 COMPORTA MOVIMENTI DI TORSIONE DEL TRONCO
 COMPORTA MOVIMENTI BRUSCHI DEL CARICO
 ESEGUITO CON POSIZIONE INSTABILE DEL CORPO
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3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono
aumentare la possibilita’ di rischio se:






SPAZIO INSUFFICIENTE
PAVIMENTO INADEGUATO
DISLOCAZIONE INADEGUATA
DISLIVELLI, SCALE
INSTABILITA’
MICROCLIMA INADEGUATO
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4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L’attivita’ puo’ comportare un rischio se:
 SFORZI FISICI FREQUENTI O PROLUNGATI
 TEMPI DI RIPOSO INSUFFICIENTI
 DISTANZE TROPPO GRANDI
 RITMO DI LAVORO IMPOSTO
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5. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore puo’ correre un rischio se:

INIDONEO FISICAMENTE

INDOSSA ABBIGLIAMENTO INADEGUATO

INSUFFICIENTEMENTE FORMATO
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GERARCHIA D’AZIONE
Automazione
Ausiliazione
Valutazione rischio residuo
Interventi organizzativi
Sorv. Sanitaria / Formazione
ANNULLAMENTO
RISCHIO
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Ci sono domande ? ?
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