PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 65 dd. 14 dicembre 2015 OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Esclusione dalla graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto e revoca del contributo integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig.ra SYDOR ANNA. LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica; Vista legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, nonché il Regolamento di esecuzione della stessa, approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011, normativa che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012; Richiamati gli artt. 1, comma 3 lett. b) e 3, comma 3, lett. b) della L.P. 15/2005, ove è prevista la possibilità di corrispondere un contributo integrativo al canone di locazione contrattuale pattuito tra privati, in alternativa all’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile; Richiamata la propria deliberazione n. 9 dd. 27 agosto 2015, con la quale è stato concesso il suddetto contributo integrativo in favore della Sig.ra Sydor Anna, inserita nella graduatoria dei cittadini stranieri del 2° semestre 2014, per la durata di 12 mesi decorrenti da settembre 2015 e fino ad agosto 2016; Richiamata altresì la propria deliberazione n. 91 dd. 16 giugno 2015, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la locazione alloggio dei cittadini stranieri per il 2° semestre 2014, nella quale la Sig.ra Sydor Anna risulta collocato al 1° posto utile; Vista la nota Prot. n. 1700 dd. 16 novembre 2015, con la quale è stata comunicata alla predetta beneficiaria la disponibilità per la locazione di un alloggio idoneo situato nel Comune di Luserna, in via Cima Nora, int. 5, di mq. 90,91 (3 stanze); Atteso che, con la predetta nota, veniva fatto espresso avvertimento che l’eventuale rifiuto dell’alloggio proposto, o la mancata accettazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, avrebbe comportato la decadenza dal beneficio, l’esclusione dalla graduatoria e l’inammissibilità di nuova domanda di alloggio a canone sostenibile per 5 anni dalla data del rifiuto o della mancata accettazione, e ciò ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del citato Regolamento di attuazione; Atteso altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, lettera e) il rifiuto di un alloggio a canone sostenibile è altresì causa di decadenza dal contributo integrativo eventualmente concesso; Rilevato che in data 25 novembre 2015, al Prot. n. 1744, è pervenuta la comunicazione di rinuncia della Sig.ra Sydor Anna alla locazione dell’alloggio proposto, ragione per la quale occorre provvedere all’espressa pronuncia di decadenza dal diritto all’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile, con esclusione dalla graduatoria ed inammissibilità di nuova domanda di analogo alloggio stenibile per 5 anni dalla data del 25 novembre 2015, e pertanto sino al 24 novembre 2020, nonché alla decadenza dal contributo integrativo come sopra concesso, a decorrere dal mese successivo alla data del rifiuto e quindi, nel caso di specie, da dicembre 2015; 1/2 PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 65 dd. 14 dicembre 2015 Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione più volte citato; Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n.12; Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative; Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. n. 3/2006, DISPONE 1. di pronunciare a carico della Sig.ra Sydor Anna nt. in Ucraina il 04.02.1960, per le motivazioni espresse in premessa, la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile, di cui al proprio provvedimento n. 91 dd. 16 giugno 2015 citato in premessa, con esclusione dalla graduatoria ed inammissibilità di nuova domanda di analogo alloggio per 5 anni dalla del data 25 novembre 2015, e pertanto sino al 24 novembre 2020; 2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo integrativo al canone di locazione contrattuale pattuito tra privati, concesso con proprio provvedimento n. 9 dd. 27 agosto 2015 in favore della Sig.ra Sydor Anna, a decorrere dal mese di dicembre 2015; 3. di dare atto che il presente provvedimento comporta un’economia di spesa di € 2.000,00 con riduzione dell’impegno già iscritto all’uopo al Cap. 1300 – intervento 01.04.0705 - del Bilancio di previsione 2015, in conto ai residui dell’esercizio 2014; 4. di dare comunicazione scritta all’interessato di quanto disposto con il presente provvedimento; 5. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 2/2