I permessi per le cure termali
L’informativa aziendale lascia molto a desiderare quando si dibatte di “Cure Termali”.
Scopo di questa breve disamina è quello di compensare il
deficit
informativo e indirizzare, al meglio, quei colleghi
bisognosi di tale assistenza. Iniziamo a chiarire che per
beneficiare delle particolari agevolazioni previste per chi si
sottopone a cure termali, le patologie da curare devono essere
inserite nella tabella ministeriale (elenco che riportiamo di
seguito). Una volta accertato che la malattia è tra quelle
“tabbellate”, è necessario seguire attentamente il percorso
burocratico che ci apprestiamo ad illustrarvi perché, ricorrendo
le condizioni, ci si potrà assentare dal lavoro anche fuori dal
periodo feriale e senza perdite economiche (l’assenza sarà
equiparata alla malattia e -importante- conteggiata ai fini del
comporto).
Le leggi 412/1991 e 638/1983 prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali, possano essere concesse, al di fuori dei periodi di congedo
ordinario e di ferie annuali, solamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative
(non preventive) nei casi di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato
determinante (anche in associazione con altri mezzi di cura), un tempestivo trattamento
termale. In tali circostanze la terapia dovrà iniziare entro 30 giorni dalla prescrizione
medica e sarà retribuita per un periodo non superiore a 15 giorni (per anno solare) a
condizione che tra l’inizio delle cure e le ferie (o i congedi programmati) ci sia un
intervallo di almeno 15 giorni.
Come deve agire il lavoratore che vuole curarsi senza intaccare il
periodo feriale?
Con qualche lieve sfumatura, giustificata dalla diversa burocrazia
aziendale, ecco lo schema da seguire:
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presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro
cinque giorni dal rilascio;
sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL/INAIL che rilascia
l'autorizzazione in presenza di una delle malattie tabellate quando giudichi la cura
termale necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi, più utile ed efficace se non
Appunti curati da: “Ennio De Luca”
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rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari e da effettuarsi entro un massimo di
trenta giorni;
comunicare (anche raccomandata a mano o e-mail certificata) al datore di lavoro il
periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico
curante;
farsi consegnare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il
periodo suddetto non possono essere fruite ferie o congedi ordinari ovvero non
residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del
ciclo di cure;
consegnare o trasmettere al datore di lavoro, entro due giorni dall'inizio delle cure,
copia della documentazione in possesso;
completare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le giornate di chiusura
dello stabilimento termale e per quelle di documentata forza maggiore) presso uno
stabilimento termale convenzionato con il SSN;
Al termine delle cure, inviare al datore di lavoro l'apposito modello compilato dallo
stabilimento termale.
Prestare molta attenzione al certificato medico.
Per evitare contestazioni è necessario che il certificato medico contenga, oltre
all'indicazione della patologia riscontrata, una motivazione, anche sintetica, relativa sia
alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro
opportuna tempestività ai fini dell'efficacia delle stesse, in quanto
l'intempestiva fruizione delle cure sarebbe pregiudizievole per il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici e riabilitativi (una formula
generalmente accettata è la seguente: “Le cure avranno maggiore
efficacia se eseguite tempestivamente senza attendere il periodo feriale e/o
il congedo ordinario e la tempestività è determinante per la risoluzione a medio termine
dell’affezione”). Se, come si è già verificato, i sanitari dell’ASL si rifiutano, per motivi di
privacy, di specificare la patologia per la quale si ricorre alle cure, fategli scrivere che “La
patologia per cui si richiede la cura rientra nell’elenco di quelle riportate nel Decreto del
Ministro della Sanità”.
Malattie tabellate.
Abbiamo avvertito dell’importanza di verificare, prima di eseguire il trattamento termale, se
la malattia rientra nell’elenco ministeriale, al fine di poter beneficiare di una assenza
assimilata a quella di malattia. Eccoci, finalmente, all’enumerazione (DM 15 dicembre
1994 – DM 20 marzo 1998, DM 14 dicembre 2006).
Malattie
Reumatiche
Patologie
- osteoartrosi ed altre forme degenerative
- reumatismi extra articolari
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Malattie
Vie respiratorie
Patologie
- sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
- bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con
esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)
Dermatologiche
- psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica)
- eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed
essudative)
- dermatite seborroica ricorrente
Ginecologiche
- sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva
- leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche
Otorinolaringoiatriche
- rinopatia vasomotoria
- faringolaringiti croniche
- sinusiti croniche
- stenosi tubariche
- otiti catarrali croniche
- otiti croniche purulente non colesteatomatose
Apparato urinario
calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
Vascolari
postumi di flebopatie di tipo cronico
Apparato gastroenterico
- dispepsia di origine gastroenterica e biliare
- sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi
Cure escluse dall'indennità di malattia
La legge esclude dalle agevolazioni previste per le cure termali i trattamenti
elioterapici, climatici, e psammoterapici (sabbiature), salvo che per gli
invalidi del servizio e del lavoro, i non vedenti, i sordomuti e gli invalidi civili
con una minorazione superiore ai 2/3. Sono altresì escluse dai benefici, le
cure termali per le quali il datore di lavoro abbia attestato (al lavoratore) la
possibilità di fruire di ferie o di congedi ordinari, quelle effettuate presso stabilimenti non
convenzionati con il SSN, quelle eccedenti la durata di 15 giorni per anno solare e quelle
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parzialmente o non continuativamente eseguite (fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di
forza maggiore, compresa la chiusura dello stabilimento).
CASI PARTICOLARI.
Cure balneo-termali autorizzate dall'INPS.
Sono una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumoartropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o
rimuovere uno stato d'invalidità. La fruizione delle prestazioni da parte degli assicurati
dell'Istituto può avvenire solo in periodo feriale. Hanno diritto alle cure termali i lavoratori
(dipendenti ed autonomi) iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i
familiari a carico. La concessione, ammessa per un massimo di cinque cicli nell'arco
dell'intera vita assicurativa, è subordinata al requisito di cinque anni di assicurazione
presso INPS e tre anni di contribuzione, anche volontaria, nel quinquennio precedente la
domanda. Durante il periodo di cure di 12 giorni, l'INPS provvede alle spese di soggiorno
alberghiero presso stabilimenti propri o convenzionati, mentre le cure sono a carico del
SSN. L'assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla
legge. La domanda deve essere presentata alla sede INPS di residenza del lavoratore dal
1° gennaio al 31 ottobre dell'anno in cui si effettuano le cure.La domanda per usufruire
delle cure balneo termali deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i seguenti
canali:
a. Web - servizi telematici accessibili mediante PIN, attraverso il sito www.inps.it;
b. Contact center, tramite il numero verde INPS;
c. intermediari dell'istituto (patronati), attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Trattamenti di emodialisi
Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi ha diritto all'indennità di malattia per le
giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento. Le giornate
di assenza sono considerate come un unico episodio morboso continuativo. L'interessato
dovrà poi presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo
calendario delle cure eseguite.
Morbo di Cooley
I lavoratori affetti da morbo di Cooley hanno diritto all'indennità giornaliera di malattia per
le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del relativo trattamento
trasfusionale, sempreché non sia stata prestata attività lavorativa nel corso delle stesse.
Nei casi di cicli di cura ricorrenti, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali
terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo.
A prestazioni effettivamente eseguite, l'interessato dovrà poi presentare periodiche
dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite.
I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per
emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati
autonomi e prevalenti.
Appunti curati da: “Ennio De Luca”
Giurisprudenza essenziale.
Non è legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva fruito dei
permessi retribuiti per cure termali e non era stata vista entrare e uscire
dal centro termale.Ferma la validità del principio invocato dal datore di
lavoro, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della
condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo
stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso,
sarebbe stato onere dell'azienda dimostrare e provare la giusta causa
del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la
presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni
delle assenze dal lavoro (Cass. civ. 21/01/2013 n.1329). Per ottenere un permesso
retribuito per cure termali non è sufficiente un certificato su modulo prestampato della USL
con l’indicazione delle indilazionabilità delle terapie. La prescrizione deve essere motivata.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente applicato la norma di legge che disciplina la materia (art. 13 D.L. 12.9.1983
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che dispone: "Per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unità sanitaria locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'Inps e dall'Inail, su motivata
prescrizione dei medici dei predetti istituti"). Il lavoratore che debba sottoporsi a cure
termali - ha precisato la Corte - ha diritto al trattamento di malattia quando le terapie
risultino in concreto incompatibili con il godimento delle ferie oppure quando, pur essendo
compatibili, non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro
senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di
volta in volta perseguiti. Affinché il lavoratore possa fruire del permesso retribuito - ha
aggiunto la Corte - l'attestazione medica deve contenere un'espressa motivazione in
ordine alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze derivanti da uno stato
patologico in atto; nel caso in esame le certificazioni rilasciate dal sanitario della ricorrente
non rispondono ai requisiti prescritti dalla legge, essendosi egli limitato a riempire moduli
prestampati senza attestare che la fangoterapia o la balneoterapia non potevano essere
differite al periodo feriale, indicandone le ragioni della maggior efficacia della cura
anticipata in relazione alle patologie riscontrate a carico della paziente. Né tale carenza di
contenuto - ha concluso la Corte - può essere validamente compensata attraverso
l'apposizione sul certificato della sola espressione "indilazionabile", non corredata dalle
ragioni specifiche che impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione
alla cadenza (già prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale.
Appunti curati da: “Ennio De Luca”
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