Per un contributo alla Strategia Nazionale al Cambiamento Climatico Roma, 26 gennaio 2012 Le politiche europee: dal cambiamento climatico alle strategie di adattamento Francesca Battisti – AICCRE Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione Europeo La lotta ai cambiamenti climatici impone due tipi di risposta: la mitigazione e l’adattamento per affrontarne gli impatti inevitabili. L’adattamento è già in atto ma in maniera frammentata. Occorre un approccio più strategico per misure che siano efficaci e coerenti tra i vari settori e livello di governi interessati Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione Europeo direzione internazionale: integrare le azioni degli SM per sostenere le attività verso i paesi in via di sviluppo collaborazione con l’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) per il post 2012 Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione Europeo La Commissione mette in evidenza l’opportunità di investimento in un’economia a basse emissioni di carbonio come uno degli obiettivi principali del piano europeo di ripresa economica, insieme alla modernizzazione delle infrastrutture europee. I fenomeni meteorologici hanno pesanti conseguenze economiche e sociali sulle infrastrutture (edifici, trasporti, approvvigionamento energetico e idrico) Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione Europeo Tre documenti settoriali che accompagnano il libro bianco: agricoltura, salute e acque, coste e ambiente marino. In futuro potrebbero essere presentati altri documenti strategici Libro bianco Quadro proposto dall’UE: obiettivi e azioni E’ finalizzato ad aumentare la resilienza dell’UE per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, nel rispetto e nel principio di sussidiarietà e degli obiettivi trasversali dell’UE in materia di sviluppo sostenibile. ovvero: • Trattato del Funzionamento dell’UE (2009) , ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici • Principio di Sussidiarietà: natura transnazionale del problema (i singoli paesi da soli non sarebbero in grado di assicurare il rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale e non sufficienti al conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla decisione sulla condivisione degli oneri) Libro bianco Approccio progressivo: 1 fase (2009-2012) 2 fase ( a partire dal 2013) Libro Bianco 1° fase su 4 assi di intervento: 1) costituzione di una solida base di conoscenze sull’impatto e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per l’UE meccanismo di scambio di informazioni Libro Bianco 2) integrazione dell’aspetto dell’adattamento nelle principali politiche dell’UE quali: aumentare la resilienza: delle politiche sociali e in materia di salute; dell’agricoltura e delle foreste; della biodiversità, degli ecosistemi e delle acque; delle zone costiere e marine; dei sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche (applicazione degli impatti dei cambiamenti climatici alla VIA e VAS) Libro Bianco 3) utilizzo di una combinazione di strumenti politicostrategici: stima dei costi di adattamento per le politiche settoriali per tenerne conto nelle future decisioni; esaminare l’uso potenziale di finanziamenti innovativi ai fini dell’adattamento; eventualità al ricorso a prodotti assicurativi come strumenti di condivisione del rischio; incentivare gli SM a sfruttare gli introiti derivanti dal sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS) Libro bianco 4) accelerazione della cooperazione internazionale in materia di adattamento. Istituzione di un Gruppo direttivo sugli impatti dei cambiamenti climatici e sull’adattamento (IASG) formato da rappresentanti di SM impegnati nella formulazione di programmi di adattamento su scala nazionale/regionale e consulterà la società civile e la comunità scientifica Complessivamente il ruolo al quale tende l’UE è di leadership sul piano internazionale nella battaglia al cambiamento climatico, ruolo espresso nell’articolo 191.1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione. Sempre sul piano internazionale, la legislazione EU sulla mitigazione del cambiamento climatico è all’avanguardia sul sistema di scambio di quote di emissione con un pacchetto molto ampio sull’energia che comprende lo scambio di quote di emissione, l’energia rinnovabile, i biocarburanti, sequestro e stoccaggio del carbonio e dell’efficienza energetica Fin qui, gli SM sono stati incoraggiati a sviluppare delle strategie per l’adattamento ma non hanno obblighi legali (i libri bianchi sono delle proposte d’azione dell’UE). Tuttavia, il conseguimento o meno di strategie nazionali influenza ed incide sul perseguimento degli obiettivi dell’UE. rischi Inoltre, gli sforzi settoriali come l’efficienza dell’utilizzo dell’acqua, l’afforestamento, o il passaggio all’uso delle energie rinnovabili, dovrebbe essere visto in un contesto più globale come obiettivo di proteggere, mantenere e creare ecosistemi. Altro punto è la troppa frammentazione che rischia di vanificare gli sforzi delle politiche rischi • La settorializzazione influisce sulla definizione di rischio. Nonostante fonti di expertise multisettoriali e la richiesta integrazione della politica ambientale nelle altre politiche europee, la Commissione tende a considerare prove scientifiche provenienti da linee di ricerca circoscritte e tra loro separate. Carenza di meccanismi istituzionali di coordinamento fra i processi decisionali relativi a settori di policy diversi che definisce la definizione di rischio a seconda del tema preso in esame Commissione Europea • Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’UE • COM(2011) 789 def del 23.11.2011 • L’obiettivo della decisione n. 280/2004/CE ‘decisione sul meccanismo di monitoraggio’ consisteva di istituire un meccanismo per monitorare tutte le emissione di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; valutare i progressi compiuti dagli SM nell’adempimento degli impegni da loro assunti in attuazione della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto; assolvere gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC dal protocollo di Kyoto e garantire che le informazioni comunicate dall’UE e dagli SM al segretario del UNFCCC siano tempestive, complete , precise, coerenti, comparabili e trasparenti. Convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC) sui cambiamenti climatici è stata approvata dalla Commissione europea con decisione n. 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993: consiste di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico. Per il raggiungimento di tale obiettivo la temperatura media annua del pianeta non deve aumentare di più di 2°C rispetto al periodo preindustriale. La quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) mostra che tale obiettivo può essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cessano d’aumentare entro il 2020 Protocollo di Kyoto: ratificato dall’UE il 31 maggio 2002 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il protocollo stabilisce obiettivi vincolanti che impongono all’UE e agli stati membri (tranne Malta e Cipro) di ridurre o limitare le rispettive emissioni di gas a effetto serra Il Consiglio europeo nel marzo 2007 si è impegnato ad abbattere entro il 2020 le emissioni complessive di gas serra nell’UE del 20% rispetto ai livelli del 1990 - dicembre 2008 pacchetto clima ed energia che ha convertito in legge i suddetti obiettivi di riduzione emissioni. Tali obiettivi sono inoltre previsti nell’accordo di Copenhagen approvato dall’Ue e SM il 28 gennaio 2010. Obiettivo del riesame Il riesame della proposta si prefigge di migliorare l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione per assicurare l’osservanza degli impegni e degli obblighi attuali e futuri in materia di cambiamenti climatici , rispettare le prescrizioni del pacchetto su clima e energia e favorire lo sviluppo di strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a livello dell’UE dei tavoli istituzionali internazionali Obiettivo del riesame assicurare che il regolamento sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra preveda gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e Kyoto e dalle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti relativi alle emissioni GHG e al sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo; la messa a disposizione di informazioni sui programmi nazionali di riduzione delle emissioni; le proiezioni delle emissioni dei GHG e le politiche e le misure in materia di cambiamenti climatici attuate in conformità della convenzione UNFCCC Obiettivo del riesame Quindi è necessario un quadro solido per il monitoraggio, la valutazione, la comunicazione e la verifica delle emissioni per creare politiche future efficaci in conformità agli impegni stabiliti Obiettivo del riesame Durante la COP 16 di Cancùn i paesi hanno concordato che ciascun paese sviluppato nell’ambito della convenzione UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativa al sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi dell’UE e dei PM nell’adempimento degli impegni assunti Obiettivo del riesame • Il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissione di gas a effetto serra non sono adeguati per l’attuazione dei nuovi obblighi internazionali e • I dati disponibili a livello dell’UE sono insufficienti per sostenere la definizione e l’attuazione delle politiche future Per quanto riguarda la comunicazione delle azioni di adattamento, il nuovo meccanismo di monitoraggio permetterà di vedere subito le lacune per porvi rimedio e definisce meglio i parametri minimi comuni dal momento che le informazioni sono state trasmesse in modo alquanto incoerente. Inoltre, il nuovo meccanismo di monitoraggio ha il vantaggio di offrire una piattaforma per la condivisione delle buone pratiche Comunicazione delle politiche e misure e proiezioni delle emissioni di origine antropica Il presente regolamento, una volta entrato in vigore è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli SM. Per l’art.13, entro un anno dall’entrata in vigore gli SM istituiscono, gestiscono i sistemi nazionali preposti a comunicare politiche, misure e proiezioni (valutazioni ex ante ed ex post), trasmettendoli entro il 15 marzo di ogni anno Better safe than sorry E’ il principio di precauzione (art.191 del Trattato dell’Unione): afferma che la mancanza di certezze scientifiche sugli effetti negativi del riscaldamento globale non può essere considerata una ragione valida per non intraprendere misure adatte a prevenire gli eventuali danni. L’UE privilegia la cautela con decisioni orientate ad anticipare i rischi potenziali secondo il principio enunciato.