antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 140401 Campagna A4.indd 1 07/04/14 14:45 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Percorsi Libera circolazione dei lavoratori Francia: i sistemi bismarckiani Maurizio Cicciù e Andrea Costa ......................................................................... 2053 Approfondimenti Expo Milano 2015: disciplina dei rapporti di lavoro Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti .................................................................. 2059 Segretari e tecnici comunali: aboliti diritti di rogito e incentivi Paola Cosmai ................................................................................................. 2068 Riduzione dell’orario di lavoro: condizioni legittimanti Salvatore Servidio ........................................................................................... 2077 Articolo 18: la tesi del fatto giuridico non convince Pietro Scudeller .............................................................................................. 2086 Incentivi per assunzioni, imprenditoria giovanile e formazione Alberto Giordano ............................................................................................. 2096 Fondi pensione Educazione previdenziale e diffusione dei fondi Giuseppe Rocco ............................................................................................... 2102 Giurisprudenza Rassegna della Cassazione Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti Cass. sez. lav. n. 16930 dell’8 luglio 2013 ............................................................. 2110 Effetti della riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado 2111 Licenziamento collettivo e criteri di scelta Cass. sez. lav. n. 17177 dell’11 luglio 2013 ........................................................... 2113 Nei numeri di ottobre - novembre Libera circolazione dei lavoratori M. Cicciù e A. Costa n. 38 4 ottobre 2014 n. 39 11 ottobre 2014 n. 40 18 ottobre 2014 n. 41 25 ottobre 2014 n. 42 1 novembre 2014 Regno Unito Sistemi beveridgeani Francia Sistemi bismarckiani Germania Dicotomia est/ovest Spagna Decreto n. 16/2013 Svizzera Sistema dei tre pilastri DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Sommario Cass. sez. lav. n. 16934 dell’8 luglio 2013 ............................................................. 2051 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI INDUSTRIALI E CONSULENZA DEL LAVORO 2052 EDITRICE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET: Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi COMITATO SCIENTIFICO Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido, Eufranio Massi, Pierluigi Rausei, Francesco Rotondi, Angelo Sica, Gianluca Spolverato REDAZIONE Antonella Carrara, Massimo Mutti, Laura Roveda REALIZZAZIONE GRAFICA a cura di: Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer FOTOCOMPOSIZIONE Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 STAMPA GECA S.r.l. – Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952 PUBBLICITÀ: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 REDAZIONE Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati AMMINISTRAZIONE Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione Casella Postale 12055 - 20120 Milano telefono 02.82476.550 telefax 02.82476.436 Autorizzazione Tribunale di Milano n. 578 del 24 dicembre 1983 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postate – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio clienti: tel. 02 824761 – e-mail: [email protected] – www.ipsoa.it/servizioclienti ITALIA – Abbonamento annuale: Euro 339,00 ESTERO – Abbonamento annuale: Euro 678,00 Prezzo copia: Euro 16,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta A decorrere dal 18 gennaio 2002, a seguito dell’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale per effetto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli importi espressi in lire nelle vigenti disposizioni normative si intendono espressi in Euro, secondo il tasso di conversione ufficiale (1 EURO = Lire 1936,27). Il provvedimento n. 213/98 disciplina inoltre le regole di arrotondamento secondo la natura degli importi da convertire. IPSOA Servizio Clienti Casella postale 12055 – 20120 Milano telefono 02.824761 – telefax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: telefono 02.82476.999 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/ 10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Libera circolazione dei lavoratori Francia: i sistemi bismarckiani Maurizio Cicciù - Consulente del lavoro Andrea Costa - Dottore commericialista La Francia figura storicamente come uno dei paesi con maggiori flussi di immigrazione dei cittadini italiani, dato confermato anche nel 2013 dai dati Aire (1), rappresentando, a livello mondiale, il quarto paese di emigrazione, dopo Argentina, Germania e Svizzera ed, a livello comunitario, il secondo dell’Unione europea. Con una popolazione superiore ai 64 milioni di individui, nel 2013 gli italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) sono circa 373.000 (2), dato probabilmente sottostimato, considerando che non tutti i cittadini italiani che emigrano all’estero provvedono a rispettare tale adempimento. Si riporta a piè pagina un quadro sinottico con le principali variabili macroeconomiche del 2013 della Francia (3). Sulla base delle informazioni fornite dall’Aire, nel 2013 si è rilevato che il 22,2 per cento degli italiani ha svolto la propria attività lavorativa in Francia in qualità di imprenditore o libero professionista, il 20,7 per cento in qualità di dirigente, il 55,0 di impiegato ed operaio, il 2,1 per cento di coadiuvante; con riferimento ai settori di impiego risulta che il 28,4 per cento degli emigrati in Francia è stato impiegato nel settore dell’agricoltura, il 30,4 per cento nel settore dell’industria, il 9,5 per cento nel settore del commercio e il 31,7 per cento in altre attività (4). Sono stati rilevati inoltre i seguenti dati (5): v. tabella sotto riportata. Note: (1) Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2013. (2) Fondazione Migrantes, cit., p. 494. (3) Fonte: World bank indicators; Eurostat. Si veda anche Office for National Statistics, Economic Review, February 2014. (4) Cfr. A. Costa, La mobilità transnazionale dei lavoratori all’estero, in Rapporto italiani nel mondo 2013, cit., pp. 80-81. (5) Fondazione Migrantes, cit., p. 494. + 0,2% Reddito procapite 27.800,00 Euro Inflazione + 0,9% Disoccupazione + 9,9% Agricoltura: 2% Settori economici (percentuali rispetto al PIL) Industria: 19% Servizi: 79% Italiani iscritti all’Aire 373.145 Iscrizione all’Aire Motivo di iscrizione % Donne % Uomini % Espatrio Nascita Trasferimento Reiscrizione Cittadinanza 47,5 52,5 64,1 29,7 1,4 3,6 1,2 Donne % Uomini % 1 anno Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 10 anni Da 10 a 15 anni Oltre 15 anni 47,5 52,5 2,8 5,2 5,7 17,1 15,0 54,2 Anzianità di iscrizione % DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Percorsi Variabili macroeconomiche 2013 Tasso di crescita 2053 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Percorsi Legislazione applicabile al lavoratore subordinato 2054 La legislazione applicabile al lavoratore transnazionale in Francia è influenzata dalla normativa comunitaria, dal momento che la Francia rappresenta uno dei sei paesi fondatori della Comunità europea e firmatari dei Trattati istitutivi in vigore dal 1º gennaio 1958, assieme all’Italia, alla Germania, ai Paesi Bassi, al Lussemburgo e al Belgio. La Francia, al pari degli altri paesi membri, è libera di determinare il funzionamento del proprio ordinamento interno, salvo poi rispettare le indicazioni imposte dal legislatore comunitario, tra l’altro, in materia di immigrazione, previdenziale e fiscale, evitando che vi siano previsioni in grado di produrre discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti dei cittadini dell’Unione che si spostino nel proprio territorio per svolgere un’attività lavorativa, nel rispetto del principio della libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dei paesi membri dell’Unione (6). Libera circolazione in ambito Ue. Procedure di immigrazione Il principio della libera circolazione dei lavoratori subordinati, riconosciuto dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (d’ora in avanti «Tfue»), consente al lavoratore italiano che voglia accedere al mercato del lavoro francese il diritto a rispondere a offerte di lavoro effettive e prendervi dimora, spostarsi liberamente al suo interno, rimanere sul territorio dopo avervi occupato un impiego. Cosı̀, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla direttiva 2004/38/Ce del 29 aprile 2004, per l’ingresso nel territorio francese è sufficiente la presentazione di una carta di identità, ovvero di un passaporto in corso di validità, mentre particolari adempimenti sono richiesti per i familiari del lavoratore italiano che possiedano la cittadinanza di un paese terzo, con il quale non siano in vigore particolari accordi in materia di libera circolazione delle persone. Al lavoratore italiano in Francia è riconosciuto, inoltre, dal lavoratore italiano con i lavoratori locali, sia nell’accesso al lavoro, che nella sua esecuzione, ed eventuali discriminazioni debbono essere limitati ad ipotesi ben specifiche, rispettose del principio di proporzionalità. Il principio di non discriminazione ha una portata molto ampia e deve operare, tra l’altro, con riferimento alla retribuzione, al licenziamento, alla reintegrazione professionale e al ricollocamento (se disoccupato), all’esercizio dei diritti sindacali, ai vantaggi sociali e fiscali. Il principio generale della parità di trattamento può incontrare delle specifiche deroghe laddove si sia in presenza di un distacco del lavoratore italiano in Francia, rientrando la prestazione lavorativa nella più ampia prestazione transnazionale di servizi effettuata dal proprio datore di lavoro. In tale fattispecie la mobilità del lavoratore viene infatti attratta nell’ambito dell’articolo 56 del Tfue e non nell’articolo 45 del Tfue (laddove, viceversa, rientrano le ipotesi del cittadino italiano assunto in Francia) ed occorre trovare un bilanciamento tra la libertà del datore di lavoro di poter prestare liberamente i propri servizi, senza un aggravio eccessivo di costi, e la tutela sociale del lavoratore migrante. La circostanza che si debba trovare un compro- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 messo, ha portato la Corte di Giustizia ad identificare, nell’ambito di una serie di sentenze molto discusse, quali tutele riconoscere al lavoratore, soprattutto alla luce di quanto disposto dalla direttiva 96/71/Ce (7). Sicurezza sociale in Francia. Aspetti di base Con riferimento ai lavoratori subordinati, l’attuale sistema di previdenza sociale francese prevede cinque grandi regimi: il regime generale, che interessa la maggior parte dei lavoratori subordinati e che, a sua volta, si compone di quattro settori (vecchiaia; malattia, maternità, invalidità e morte; infortuni sul lavoro e malattie professionali; famiglia); i regimi speciali dei lavoratori subordinati, con riferimento a particolari tipologie di lavoratori; il regime agricolo, per i lavoratori del settore agricolo; i regimi contro la disoccupazione; i regimi pensionistici integrativi gestiti dall’Arrco (Association des Régimes de Retraités Complémentaires) e dall’Agirc (Association Générale des Institutions de Retraite de Cadres), obbligatori per tutti i lavoratori subordinati del settore privato, che integrano i regimi di base. Il lavoratore italiano assunto Note: (6) Riguardo ad una analisi più specifica della normativa comunitaria si rinvia al primo contributo del presente percorso, dedicato al Regno Unito, e alla letteratura richiamata. (7) Per un approfondimento delle problematiche connesse alla materia richiamata, troppo complesse per l’obiettivo delle presenti note, si rinvia a E. Traversa, Libera circolazione dei servizi e distacco dei lavoratori, in F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione europea, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro, Torino, 2010, pp. 289 e ss. e A. Allamprese, G. Orlandini, La Direttiva n. 2014/67 del 15 maggio 2014 di attuazione della Direttiva 96/71 sul distacco transnazionale dei lavoratori. Un primo commento, Cgil, 2014. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. in Francia viene iscritto dal proprio datore di lavoro all’Urssaf (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale er d’Allocations Familiales), che gestisce gli schemi della previdenza sociale e della disoccupazione, provvedendo inoltre ad iscriverlo al regime di previdenza complementare. Determinazione e liquidazione dei contributi Con riguardo alla previdenza obbligatoria in Francia, si riscontrano rilevanti differenze tanto nelle procedure di so- stituzione di imposta da parte del datore di lavoro francese, quanto nell’individuazione della base imponibile e delle aliquote da applicare. In particolare, i contributi debbono essere versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, sia con riferimento alla previdenza di base, che alla previdenza complementare obbligatoria e vengono mensilmente trattenuti dal datore di lavoro e versati agli enti competenti. Per il 2014 si vedano le aliquote da applicare e le basi di computo nel prospetto sotto riportato. Nello specifico caso in cui il lavoratore assoggettato al regime previdenziale francese non risulti domiciliato fiscalmente in Francia, è prevista l’esenzione dal pagamento della Csg e della Crds, e l’obbligatorietà al versamento di un contributo all’assicurazione malattia del 5,5 per cento (8), da applicarsi sulla totalità della retribuzione. Pensioni di vecchiaia Al pari di tutte le economie europee, anche in Francia Nota: (8) Trattasi dell’aliquota a carico del dipendente. Aliquote contributive 2014 Rischi Aliquote a carico del dipendente Aliquote a carico del datore di lavoro Massimale mensile (E) Aliquota % Massimale mensile (E) Aliquota % Totalità della retribuzione 0,75 Totalità della retribuzione 13,1 3.129 6,8 3.129 8,45 Totalità della retribuzione 0,25 Totalità della retribuzione 1,75 Infortuni sul lavoro - - Totalità della retribuzione Variabile secondo i rischi Assegni familiari - - Totalità della retribuzione 5,25 Totalità della retribuzione meno l’1,75% 7,5 - - Crds (Contribuzione per il rimborso del debiTotalità della to sociale) retribuzione meno l’1,75% 0,5 - - Disoccupazione 2,4 12.516 4 - 12.516 0,3 Assicurazione malattia, maternità, invalidità, decesso, solidarietà autonomia Assicurazione vecchiaia (vieillesse plafonnée) Assicurazione vecchiaia (vieillesse déplafonnée) Csg (Contribuzione sociale generalizzata) Ags (Associazione per la gestione del regime di garanzia dei crediti dei dipendenti) Pensioni complementari Personale non quadro Scaglione di reddito 1 3.129 3,05 3.129 4,58 Scaglione di reddito 2 da 3.129 a 9.387 8,05 da 3.129 a 9.387 12,08 Personale quadro Scaglione di reddito A (Arrco) Scaglione di reddito B - C (Agirc) 3.129 3,05 3.129 4,58 da 3.129 a 25.032 7,75 da 3.129 a 25.032 12,68 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Percorsi Sicurezza sociale 2055 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. l’età pensionabile cresce progressivamente. Gli anni di contribuzione necessari per percepire la pensione ‘‘a tasso pieno’’ variano secondo quanto riportato nella tabella sottostante; è possibile richiedere la liquidazione della pensione qualora si sia raggiunta l’età legale minima per la pensione, ma non il relativo periodo contributivo necessario, con l’applicazione di un sistema di penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante. Il pensionamento anticipato è inoltre consentito per i lavoratori che abbiano iniziato la propria attività lavorativa tra i 14 e i 17 anni (carrières longues) e per coloro che siano affetti da invalidità permanente di almeno il 20% derivante dall’attività lavorativa. Percorsi Aspetti fiscali 2056 La tassazione delle persone fisiche in Francia è basata sul concetto di residenza fiscale. Si considerano fiscalmente residenti tutte le persone che hanno in Francia la loro casa, il loro luogo di soggiorno, che svolgono la propria attività professionale o che han- no in Francia il proprio centro di interessi economici. Gli individui che si qualificano come fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi di fonte francese. È prevista una specifica normativa di favore per i soggetti ‘‘expatriates’’ (dipendenti distaccati in Francia da un datore di lavoro straniero). Relativamente a tali soggetti, è previsto che, nel rispetto di determinate condizioni (9), non siano soggette a tassazione le voci di retribuzione legate al distacco in Francia. È possibile inoltre esentare fino al 20% della restante retribuzione, se una parte dell’attività lavorativa è prestata all’estero. Il sistema impositivo francese è basato su un sistema di aliquote progressive, mediato dall’applicazione dei coefficienti familiari. La tassazione è calcolata sui redditi congiunti in caso di coppie sposate o che abbiano sottoscritto una unione civile. L’imposta finale è definita sulla base dei redditi di tutti i membri della famiglia. In applicazione del sistema dei coefficienti familiari, le basi imponibili sono determi- nate dividendo il reddito imponibile per i seguenti coefficienti: – individuo single: 1 – coppie sposate senza figli: 2 – coppie sposate con 1 figlio: 2.5 – coppie sposate con 2 figli: 3 – ogni altro figlio a carico: +1 Le aliquote e gli scaglioni attualmente in vigore sono riportati nella tabella a pagina seguente. Per i redditi più elevati, trova inoltre applicazione un’aliquota addizionale calcolata sul reddito di riferimento e pari al: 3% per i redditi da E 250.000 a 500.000 per i single e da E 500.000 a E 1.000.000 per le coppie; 4% per i redditi oltre i 500.000 per i single e oltre E 1.000.000 per le coppie. Regolamentazione pattizia Rispetto alla disciplina sin qui richiamata, gli accordi bilaterali o multilaterali che la Francia ha nel tempo sottoNota: (9) La principale condizione è che l’individuo non sia stato considerato fiscalmente residente in Francia in nessuno dei 5 anni precedenti il suo arrivo in Francia. Pensione di vecchiaia Anno di nascita Età minima per la pensione Età per la pensione ‘‘a tasso pieno’’ Periodo contributivo per una pensione ‘‘a tasso pieno’’ Anni + mesi Anni + mesi Anni Trimestri Fino al 1950 60 65 40 2 Fino al 1º luglio 1951 60 65 Dal 1º luglio 1951 al 31 dicembre 1951 60+4 65+4 40 3 1952 60+9 65+9 1953 61+2 66-2 1954 61+7 66+7 1955-1956 62 67 Dal 1957 62 67 41 41 1 41 2 Fissata per decreto nell’anno del 56º compleanno Fonte: Camera dei deputati, Recenti riforme in materia pensionistica in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Regolamenti Ue di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale In estrema sintesi, rinviando ad altri scritti per una verifica più puntuale delle disposizioni contenute nel regolamento n. 883/2004 e nel regolamento di applicazione, il principio generale previsto dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale prescrive la parità di trattamento del lavoratore italiano che presti la propria attività in Francia con i lavoratori locali. Il principio della lex loci laboris trova delle specifiche deroghe nei casi di distacco e di svolgimento dell’attività in due o più stati membri. Nello specifico, in caso di distacco il lavoratore italiano mantiene la propria posizione previdenziale in Italia per un periodo massimo di 24 mesi, estendibile sino a 5 anni nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 16 del regolamento n. 883/2004. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale francese ed italiano viene effettuato per il tramite del modello A1, il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato. Per i casi di attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata in più Stati membri, la legislazione applicabile sarà una sola, ovvero quella dello stato membro di residenza, se una parte sostanziale (12) dell’attività lavorativa è svolta in detto stato, o se il lavoratore dipende da più imprese o da più datori di lavoro che abbiano la propria sede o il proprio domicilio in diversi paesi membri. Qualora le due condizioni previste non si realizzino, la persona sarà soggetta alla legislazione dello stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari garantiscono al lavoratore italiano, inoltre, la conservazione dei diritti acquisiti, o in corso di acquisizione, nei diversi ordi- namenti, mediante la previsione dei meccanismi della totalizzazione, della pro-rateizzazione e dell’esportabilità. In merito si richiama il caso Gottardo (13), con il quale la Corte di Giustizia ha riconosciuto che, nel rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento, lo stato membro che concluda con un paese terzo una convenzione bilaterale - ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia - è tenuto a concedere ai cittadini di altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie a detta convenzione. La Francia ha previsto la totalizzazione con un gran numero di stati, quali: Note: (10) Come modificato dal regolamento n. 988/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. Il regolamento n. 883/2004, in vigore dal 27 giugno 2004, è rimasto a lungo privo di applicazione in assenza del suo regolamento di attuazione. In più occasioni il Comitato economico e sociale europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad accelerare le procedure per l’adozione definitiva di entrambi i regolamenti. (11) In G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992. (12) Nel quadro di una valutazione globale dell’attività lavorativa, il legislatore comunitario ha considerato sufficiente che il 25 per cento dell’orario di lavoro e/o della retribuzione (in caso di attività subordinata) e il 25 percento del fatturato, dell’orario di lavoro, del numero di servizi prestati e/o del reddito (in caso di attività lavorativa autonoma), vengano svolte in detto stato. (13) Corte Giust., 15 gennaio 2002, causa C-55/ 00, Gottardo, in Racc, 2002, I-413. Aliquote applicabili ai redditi 2013 (dichiarazioni 2014) Redditi Aliquote fino a 6 011 E 0% da 6 011 E a 11 991 E 5,5 % da 11 991 E a 26 631 E 14 % da 26 631 E a 71 397 E 30 % da 71 397 E a 151 200 E 41 % Oltre 151 200 E 45 % DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Percorsi scritto prevedono particolari disposizioni di rilievo per il lavoratore transnazionale. Con riguardo agli aspetti di sicurezza sociale il riferimento è al regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (10) ed al suo regolamento di applicazione n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e, relativamente agli aspetti fiscali, alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali, firmata a Venezia il 5 ottobre1989, in vigore dal 1º maggio 1992 e ratificata in Italia con Legge n. 20 del 7 gennaio 1992 (11). 2057 Percorsi antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Algeria, Andorra, Argentina, Benin, Camerun, Canada, Capo Verde, Cile, Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Polinesia francese, Gabon, Guernsey, India, Isola di Man, Israele, Giappone, Jersey, Madagascar, Mali, Mauritania, Principato di Monaco, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, Filippine, Quebec, St. Pierre e Miquelon, Senegal, Togo, Tunisia, Turchia, Stati Uniti d’America, Stati dell’ex Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia). Specifiche indicazioni sono state infine fornite con riferimento al diritto alla salute, prevedendo i principi della territorialità dell’obbligo assicurativo, dell’uguaglianza di trattamento nei diritti dei cittadini dello stato estero e della totalizzazione dei periodi assicurativi. Per soggiorni del cittadino italiano in Francia inferiori a 3 mesi, il diritto alle cure medicalmente necessarie, secondo le medesime regole vigenti per i soggetti residenti, è garantito dal possesso della tessera sanitaria Team (14). Per assegnazioni di lungo periodo, il diritto all’assistenza del lavoratore che abbia trasferito all’estero la propria residenza risulta dal possesso del documento portatile S1, che assicura il diritto alle prestazioni in natura (assistenza sanitaria, trattamento medico ecc.) di malattia e maternità all’estero. A tal fine è necessario che il lavoratore provveda ad iscriversi anche presso l’istituzione di assicurazione malattia e maternità dello stato estero di assegnazione, presentando il formulario S1; con l’iscrizione, il titolare del modello viene automaticamente equiparato agli assistiti dell’istituzione estera (15). Convenzione tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni Convenzione tra il Governo 2058 della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali, firmata a Venezia il 5 ottobre1989, in vigore dal 1º maggio 1992 e ratificata in Italia con legge n. 20 del 7 gennaio 1992. L’art. 4 della citata convenzione regolamenta i casi in cui un individuo si qualifichi come fiscalmente residente in entrambi i Paesi per lo stesso periodo d’imposta ai sensi della normativa domestica. In tali casi la persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente. Nell’ipotesi (molto comune) in cui essa disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale ha il suo centro degli interessi vitali (dove le relazioni personali ed economiche sono più strette). Tale definizione è molto simile al concetto di domicilio ai sensi del codice civile italiano, richiamato anche dall’art. 2 comma 2 del Tuir. Se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente. Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità. L’ipotesi residuale prevista dalla convenzione è applicabile nel caso in cui nessuno dei criteri precedentemente esposti sia risolutivo per la definizione della residenza fiscale. In tal caso le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l’art. 15 della convenzione detta i criteri per l’assoggettabilità nello Stato di residenza e nello Stato in cui la prestazione lavorativa viene svolta. Come principio generale «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato». Nel caso di lavoro svolto in un Paese da un cittadino residente nell’altro Stato, quindi, viene meno il criterio di esclusività della tassazione nel Paese di residenza. Tale potenziale doppia imposizione può essere evitata, ai sensi di quanto stabilito al successivo comma 2, con esclusiva tassazione nel Paese di residenza se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. Note: (14) La tessera Team, valevole su tutto il territorio Ue, deve essere presentato alle autorità sanitarie estere per soggiorni di breve durata, laddove il lavoratore non abbia trasferito la propria residenza all’estero. (15) La validità del documento portatile S1 segue la durata del formulario A1 o dell’autorizzazione ex articolo 16 del regolamento n. 883/2004. In ogni caso, il documento portatile S1 viene emesso con validità annuale ed è rinnovabile di volta in volta. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 1º maggio - 31 ottobre 2015 Expo Milano 2015: disciplina dei rapporti di lavoro L’Italia ospiterà. dal primo maggio al 31 ottobre 2015, l’Esposizione Universale «Expo Milano 2015», che ha come tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» che si tiene ogni cinque anni e che, in questa occasione, si occuperà della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare, della salvaguardia del gusto e della cultura del cibo e del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per gli abitanti del pianeta Terra. L’Accordo dell’11 luglio 2012, tra il Governo della Repubblica italiana e l’organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovraintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali («BIÈ’’), disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione all’esposizione di Milano e ad esso hanno fatto seguito una serie di accordi che ne disciplinano aspetti specifici. Con la firma, il 25 luglio 2014, di due accordi quadro volti a disciplinare le relazioni sindacali, la sicurezza sui posti di lavoro, nonché gli aspetti normativi ed economici dei rapporti di lavoro in occasione dell’Esposizione Universale, le organizzazioni sindacali hanno definito le linee guida che informeranno i rapporti di lavoro con le persone impiegate direttamente da Expo 2015 Spa o dalle aziende che, a vario ti- tolo, partecipano all’esposizione internazionale. È un insieme di regole che, nell’ottica della preparazione e dello svolgimento di un evento straordinario quale è Expo 2015, deroga a norme di legge e stabilisce relazioni industriali intese a evitare o, perlomeno, risolvere velocemente, gli eventuali contenziosi fra le parti, definendo un modello normativo certo per tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’Esposizione Universale. In base al contenuto degli Accordi, i partecipanti e i loro appaltatori possono decidere di sottoscrivere: Accordo Quadro riferito alla fase di Costruzione dei Padiglioni, che può essere proposto dal Partecipante alle aziende allestitrici e costruttrici; Accordo Quadro riferito alla fase di Gestione dell’Evento che può essere sottoscritto direttamente dal Paese. Gli accordi integrano e completano l’Avviso comune sul lavoro, raggiunto con il Protocollo del 23 luglio 2013, che definisce i livelli di intervento per fornire la necessaria flessibilità ai rapporti di lavoro che le aziende dovranno gestire nelle fasi di preparazione, conduzione, smantellamento di Expo 2015, suddividendoli in quattro filoni: possibilità di escludere i limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato o di pre- vedere specifici limiti (per le assunzioni nella fase di costruzione); utilizzo del contratto di apprendistato per favorire l’occupazione giovanile; organizzazione dell’orario di lavoro, dei riposi, delle ferie e dei permessi; previsione di una procedura in grado di prevenire o risolvere le controversie su discipline contrattuali e sindacali, evitando cosı̀ dichiarazioni di sciopero. Ambito di applicazione I due Accordi Quadro si configurano come accordi di secondo livello e si applicano nei confronti di: a) lavoratori assunti - direttamente o per il tramite di Agenzia per il lavoro - dai Partecipanti Ufficiali e dai Partecipanti Non Ufficiali, nonché dai soggetti da essi incaricati a qualunque titolo, previa adesione espressa all’Accordo stesso; b) del personale impiegato da Expo 2015 Spa per tutto quanto non già disciplinato nel Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013 richiamato in premessa. La definizione dei «Partecipanti Ufficiali» e dei «Partecipanti Non Ufficiali» è data dall’Accordo di Sede sottoscritto dal Governo italiano e dal BIE l’11 luglio 2012: per «Partecipanti Ufficiali» s’intendono gli Stati e le Or- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro 2059 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2060 ganizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l’invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all’Expo Milano 2015. Ogni Partecipante ufficiale ha una propria struttura operativa, denominata Commissariato Generale di Sezione, con un proprio personale; per «Partecipanti Non Ufficiali» s’intendono, per esclusione rispetto alla precedente categoria, tutte le entità giuridiche autorizzate dal Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 a partecipare all’evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti ufficiali. Possono essere Partecipanti non ufficiali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche territoriali, le imprese e le organizzazioni della società civile (1). Ogni Partecipante non ufficiale è rappresentato da un Direttore. Fatta esclusione dei Partecipanti appartenenti a specifiche categorie, che applicano già specifici e diversi Ccnl l’Accordo prevede l’applicazione del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi. I Partecipanti aderenti a Ccnl diversi da questo possono attivare un confronto con le Oo.Ss. (2) al fine di verificare l’opportunità di adesione all’Accordo e le eventuali armonizzazioni in relazione alle specifiche attività. Protocollo 23 luglio 2013 Partendo dalla considerazione che l’Esposizione Universale di Milano si configura come un evento unico e peculiare, con l’accordo del 23 luglio 2013 le parti sociali istituiscono un Osservatorio, formato dai rappresentanti dei soggetti firmatari, che avrà a disposizione un «Ufficio lavoro», allocato presso gli uffici dell’Esposizione e destinatario delle azioni afferenti l’area delle relazioni sindacali. Peraltro, ai fini dei diritti sindacali di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Parti hanno convenuto che l’organico in forza ad Expo 2015 Spa sia conteggiato per unità intera indipendentemente dalla tipologia contrattuale instaurata e dalla sua durata. L’articolo 2 dell’Accordo prevede l’inserimento, in ogni capitolato di appalto e/ o affidamento e/o fornitura di servizi stipulate da Expo 2015 Spa, della c.d. clausola di legalità, ossia dell’obbligo vincolante in capo ai soggetti contraenti del rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro. L’inosservanza della clausola può portare alla risoluzione del contratto, con la possibilità di ricollocare i lavoratori dell’impresa esclusa nell’organico della subentrante. Sicurezza sul lavoro Ferme restando le responsabilità del datore di lavoro e del suo delegato previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro, il Protocollo del 23 luglio 2013 istituisce un Comitato, di cui fanno parte: la società Expo 2015 Spa; le società operanti nel sito espositivo; il datore di lavoro o un suo delegato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; i rappresentanti per la sicurezza aziendale (Rlsa) delle imprese operanti nel sito espositivo; i rappresentanti per la sicurezza di sito (Rlss). Il Comitato ha il compito di verificare la piena e corretta applicazione delle norme in materia e promuove azioni volte al miglioramento degli aspetti inerenti la sicurezza Note: (1) Agenzia delle entrate, circolare n.26/E del 7 agosto 2014. (2) Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil di Milano e Federazioni di Categoria interessate. La richiesta di attivazione del confronto potrà essere inoltrata all’Osservatorio Permanente, definito nel Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013, all’indirizzo e-mail: [email protected]. Documentazione di riferimento Memorandum di lntenti sottoscritto in data 25 luglio 2007 tra Comune di Milano e Cgil, Cisl, Uil di Milano; Protocollo di lntenti sottoscritto in data 21 luglio 2009 tra Expo 2015 Spa e Cgil, Cisl, Uil di Milano Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul Lavoro e della Legalita firmato in data 29 settembre 2009 tra Expo 2015 Spa. e Cgil, Cisl, Uil di Milano; Avviso Comune in materia di assegnazione di attività, opere e servizi; volontariato; stage sottoscritto in data 20 aprile 2010 tra Expo 2015 Spa e Cgil, Cisl, Uil di Milano; Protocollo sottoscritto in data 18 aprile 2011 tra Expo 2015 Spa, lnail e Cgil, Cisl, Uil; Protocollo di Legalità firmato in data 13 febbraio 2012 tra Expo 2015 Spa e Prefettura di Milano; Protocollo Sito Espositivo firmato in data 23 luglio 2013 tra Expo 2015 Spa e Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uiltucs. Protocollo Sito Espositivo firmato in data 23 luglio 2013 tra Expo 2015 Spa e Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uiltucs. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. al montaggio e smontaggio di ponteggi. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro. Il provvedimento tiene conto del particolare contesto in cui i lavoratori operano, che ben si adattano alla realtà dei cantieri Expo: a) compresenza di piu imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; e) necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f) possibilita di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle con- dizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attivita da svolgersi in luoghi aperti; h) presenza di piu stand contigui nello stesso quartiere fieristico. Contratti di lavoro Si è già detto che, in linea di principio, i partecipanti applicheranno il Ccnl Terziario. In particolare, per le eventuali attività di ristorazione e di conduzione di pubblico esercizio svolte all’interno dei Padiglioni che non siano state affidate a terzi, il personale sarà inquadrato applicando i criteri indicati nella tabella sottoriportata. Somministrazione di lavoro e contratto a termine Il Protocollo del 23 luglio 2013 rappresenta l’intesa delle parti sociali sull’utilizzo di alcuni contratti che consentono una maggiore flessibilità nell’impiego della forza lavoro. In particolare si consente l’utilizzo del contratto a termine e della somministrazione di lavoro, con una durata complessiva compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 12 mesi e D.I. 22 luglio 2014 - Art. 6 (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile; b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2; c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti sul lavoro, concordando le iniziative da intraprendere. Si segnala, peraltro, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2014, n. 183 il decreto 22 luglio 2014 recante «Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività». Si tratta del decreto previsto dall’articolo 88 comma 2bis, del D.Lgs. n. 81/2008 modificato dalla legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013 e riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. In particolare, il decreto dispone che i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo della formazione prevista per gli addetti 2061 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2062 con la possibilità di impiegare con queste forme contrattuali - nel 2015 - fino all’80 per cento dell’organico complessivo di Expo 2015 Spa al 15 aprile 2014. Stante che alla data di firma del Protocollo ancora non era stato soppresso l’obbligo della causale al contratto a termine, si è concordato che il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione a termine era consentito per la seguente causale: «avvio e presidio dei servizi del Sito espositivo, funzionali all’esercizio e alla conduzione del semestre nell’ambito di nuova attività posta in essere e che prevede l’apertura al pubblico di uno spazio di attrazione e servizi per visitatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo». L’Accordo quadro del 25 luglio 2014 non riprende questa tematica ma, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 78/2014 di conversione del D.L. n. 34/2014, interviene in materia di limiti numerici e stabilisce che: a) stante la peculiarità e unicità dell’evento e la concentrazione dell’attività in un arco temporale definito, potranno essere stipulati con- tratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, superando i limiti percentuali previsti dagli artt. 63, 65 e 66 del Ccnl Terziario, riconosciuto che la casistica in oggetto è sussumibile sia nella previsione normativa di cui all’art. 10, c. 7, lett. a), D.Lgs. n. 368/2001, sia nella previsione ex art. 67 del Ccnl Terziario. Tale disposizione trova applicazione per i contratti a tempo determinato stipulati dal 1º giugno 2014 che si concludono entro il 31 maggio 2016. Come noto, l’articolo 63 del richiamato Ccnl del settore Terziario prevede che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle stesse unità produttive (fino a quindici dipendenti) è consentita in ogni caso la stipula complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nel periodo che va dal primo giugno 2014 al 31 maggio 2016, anche questi limiti potranno essere, pertanto derogati nell’ambito delle attività di predisposizione, gestione e smontaggio del sito espositivo. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è opzione obbligatoria per l’impiego di manodopera per quei partecipanti che non siano già in possesso, in Italia, di posizione contributiva e assicurativa. Con l’esercizio di questa opzione opereranno in qualità di utilizzatore e committente del servizio di somministrazione. Sono in capo all’utilizzatore gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23, c. 5, D.Lgs. n. 276/ 2003 e art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008). Allegato 1 - Tabella di conversione inquadramenti Esemplificazione professionale Profili Ccnl Turismo Livello inquadramento del Ccnl Terziario Specializzato Provetto Capo Cuoco, Barista unico, Capo mensa, Sommelier, Sotto Capo Cuoco 3º livello Impiegato Cassiere Bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria e gelateria, Cuoco capo partita, Pizzaiolo 4º livello Impiegato Specializzato Assistenza alle biglietterie e partenze e addetto alle prenotazioni, Hostess / Stuart 4º livello Impiegato Specializzato Banconiere di tavola calda, di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio, addetto vendita biglietti 4º livello Impiegato Qualificato Super Cameriere bar, tavola calda, self-service, barista, addetto alla cucina 5º livello Impiegato per i primi 18 mesi Comune Personale di fatica e/o pulizie addetto alla sala, cucina ecc. 7º livello Impiegato Specializzato DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Con il Protocollo del 23 luglio 2013 le Parti hanno convenuto che il contratto di apprendistato sia la tipologia contrattuale a cui fare ricorso per una rilevante quota del fabbisogno occupazionale di Expo 2015 Spa nella fase di realizzazione dell’esposizione. A questo fine è stato predisposto il Programma Esperienza Giovani, che privilegia la formazione on the job, il cui piano formativo è fornito in allegato al Protocollo. L’Accordo del 25 luglio 2014 puntualizza che il Ccnl Terziario non contempla una qualifica professionale rispondente alle mansioni previste nello svolgimento delle attività durante l’esposizione, e che, pertanto, le Parti individuano nella figura dell’Operatore Grandi Eventi, Tecnico Sistemi di Gestione Grandi Eventi e nella figura dello Specialista Gestione Grandi Eventi introdotte con il Protocollo del 23 luglio 2013, le figure professionali attivabili dai Partecipanti aderenti al presente Accordo nel caso di utilizzo del contratto di apprendistato, secondo quanto disciplinato nell’accordo del 23 luglio 2013. Stages Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 92/2012 e dalle Linee Guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la società Expo 2015 può instaurare stages sulla base dei criteri stabiliti dal Protocollo del 23 luglio 2013, con una durata massima di 7 mesi, con la previsione che il periodo aggiuntivo sia prevalentemente dedicato alla formazione dello stagista, e con il riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese nella misura di E 516,00 mensili, oltre ad un buono pasto del valore di E 5,29 per ciascun giorno di effettiva presenza. Volontari La partecipazione dei Volontari a Expo 2015 può essere solo a titolo gratuito (salvo eventuali rimborsi spese) e le prestazioni devono essere rese esclusivamente con uno scopo di partecipazione, solidarietà e pluralismo (3). Orario di lavoro Premesso che il Sito Espositivo sarà attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, giorni festivi inclusi, l’Accordo del 25 luglio 2014 stabilisce alcune deroghe alle vigenti norme di legge e contrattuali: gli orari di lavoro ordinario e l’avvicendamento per turni sono stabiliti in funzione degli orari di apertura al pubblico (indicativamente: lunedı̀ e martedı̀ dalle 9 alle 20, da mercoledı̀ a domenica dalle 9 alle 23,30), nonché secondo l’organizzazione delle attività che si svolgono Nota: (3) Protocollo 23 luglio 2013, Allegato 5. Apprendistato Cat. Profilo professionale Durata A Conoscenze tecnico-gestionali, approfondita conoscenza tecnico- pratica riferita alle mansioni specialistiche tipiche, presenti nei Grandi Eventi e capacita di diffusione del knowhow accumulato nell’esperienza formativa e on the job. Inquadramento finale 2º livello. Appartengono a questo livello i lavoratori, di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché ii personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. 12 mesi B Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche riferita alle mansioni esecutive tipiche, presenti nei Grandi Eventi. Inquadramento finale 3º livello. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportino una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. 7 mesi DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti Apprendistato 2063 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2064 necessariamente oltre gli orari di apertura al pubblico ivi comprese le festività, applicandosi le maggiorazioni previste dal Ccnl Terziario per il lavoro festivo o notturno; per i periodi di riposo giornalieri si applica l’art. 120, c. 2 e 3 del Ccnl Terziario: «Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: – cambio del turno/fascia; – interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; – manutenzione svolta presso terzi; – attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; – allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; – aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; – inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi. può essere adottata un’organizzazione dell’orario di lavoro su 5 o su 6 giorni settimanali. Nel caso di supera- mento delle 40 ore settimanali si applicano le maggiorazioni previste dal Ccnl Terziario per il lavoro straordinario. le ferie previste dal Ccnl Terziario - salvo cause di forza maggiore o eventi famigliari e personali motivati - saranno godute prima del 1º maggio 2015 e successivamente al 31 ottobre 2015. Resta ferma la fruibilità dei permessi retribuiti maturati; il limite massimo dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 4, c. 2 del D.Lgs. 66/2003 sarà calcolato ai sensi del co. 4 del predetto articolo con riferimento ad un periodo di 9 mesi, inteso quale periodo mobile nell’arco dei dodici mesi di calendario; in caso di contratti di lavoro con una durata inferiore, il predetto limite sarà calcolato con riferimento alla effettiva durata del rapporto di lavoro; l’Esposizione Universale di Milano è sussumibile nella previsione normativa di cui all’art. 5, c. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2003, in quanto rientra tra gli «eventi particolari» in occasione dei quali è ammesso il ricorso al lavoro straordinario; in caso di previsione nel contratto di lavoro individuale della reperibilità al di fuori dell’orario e/o avvicendamento in turni, deve essere riconosciuta al personale un’indennità di reperibilità aggiuntiva alla normale retribuzione - pari a 90 euro lordi/mese per il periodo di attribuzione e un gettone pari a 2 ore di retribuzione lorda riconosciuto in caso di effettiva chiamata. Al lavoratore deve essere comunicato per iscritto l’orario e il periodo cui la reperibilità si riferisce, avendo cura di prevedere in caso di necessità principi di rotazione. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Trattamento convenzionale di fine rapporto e tutoraggio Per i contratti con durata pari o superiore a 4 mesi di lavoro (comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi), è previsto un Trattamento convenzionale di fine rapporto (Tcr) da indicare in forma scritta nel contratto di assunzione e che prevede percorsi di tutoraggio o outplacement erogati da apposita struttura operante oppure l’inserimento del personale in questione nei percorsi istituzionali di ricollocazione e reinserimento lavorativo (es. Dote Unica Lavoro) e in altri percorsi di politica attiva varati dalle istituzioni e organizzazioni competenti in funzione di Expo Milano 2015. Nel caso in cui non sia possibile attivare il previsto Trattamento convenzionale di fine rapporto con le opzioni sopra definite, lo stesso viene sostituito da un’erogazione economica al personale in questione pari a una mensilità per i contratti con durata pari o superiore a 4 mesi. Quanto sopra è, ovviamente, aggiuntivo al Trattamento di fine rapporto previsto per legge. Risoluzione dei conflitti Le Parti firmatarie degli Accordi del 25 luglio 2014 e le Parti che vi aderiscono si avvarranno dell’Osservatorio Partecipanti quale sede unica delle relazioni sindacali, con il fine di dare tempestiva soluzione a problematiche, criticità e/o controversie interpretative e prevenire o evitare iniziative unilaterali. In questa sede le organizzazioni sindacali si impegnano ad affrontare qualunque controversia con gli appaltatori e i antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. più valore a quanto fatto finora, con l’obiettivo di realizzare concretamente tutti gli strumenti di gestione necessari a coordinare il sistema occupazionale attivato da Expo Milano 2015. In particolare, con l’Avviso Comune di Regione Lombardia, si sono poste le basi per una «Dote Expo» sul modello di Dote Unica Lavoro, che consenta la formazione e la ricollocazione dei lavoratori. Ingresso di lavoratori stranieri Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso, per l’anno 2014, dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, prevede all’articolo 2 l’ammissione sul territorio nazionale di 2.000 lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Con la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2014 sono definite le procedure per l’invio delle domande e la messa a disposizione, sul sito del Ministero dell’interno, dei relativi moduli. La circolare chiarisce che l’ingresso nell’ambito di tali quote è consentito ai lavoratori stranieri che si occupano della costruzione, dell’allestimento e del successivo smantellamento dei padiglioni Expo. Gli ingressi saranno possibili per la costruzione e l’allestimento fino al 31 marzo 2015 e per il successivo smantellamento dal dicembre 2015 fino al completo esaurimento dell’attività di smantellamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016. Le aziende che lavorano alla costruzione ed all’allestimento devono rivolgersi al Commissario Generale di Expo, o al Commissario di Sezione dei Paesi partecipanti o al Direttore dei partecipanti non ufficiali, che disporranno delle credenziali per la compilazione dei moduli di domanda secondo la tipologia di ingresso consentita: Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-A (allegato 1). Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura, l’impegno della quota avviene automaticamente, senza la necessità del rilascio del parere da parte della Direzione territoriale del lavoro. La comunicazione verrà, quindi, inviata alla Rappresentanza consolare italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato. Il lavoratore entrato per lavoro subordinato, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà recarsi, unitamente al legale rappresentante della Ditta richiedente, presso la sede dedicata dello Sportello unico dell’immigrazione presso le strutture di Expo per la firma del contratto di soggiorno per lavoro con cui si assolve anche alla comunicazione obbligatoria di assunzione. Contestualmente verrà rilasciato al lavoratore il modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio postale per il successivo inoltro alla Questura. Nota: (4) È stato individuato, attraverso procedura pubblica, quale partner per le risorse umane, Manpower Group, che sta già fornendo assistenza ai Paesi. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti prestatori d’opera contrattualizzati dai Partecipanti stessi. Pertanto, per qualunque conflitto, individuale o collettivo, dovesse sorgere per il tramite dei lavoratori rappresentati o per il tramite dei loro rappresentanti con riferimento all’esecuzione delle attività lavorative all’interno del Sito Espositivo in relazione a qualunque istituto contrattuale, è prevista una procedura di conciliazione obbligatoria, preventiva a qualunque dichiarazione o azione unilaterale: la Parte richiedente invierà comunicazione scritta all’Osservatorio permanente di cui al Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013, con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando con chiarezza le questioni da affrontare, per consentire alle altre Parti di conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta; la Parte ricevente s’impegna a rispondere convocando l’Osservatorio, entro 3 giorni dalla comunicazione per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 3 giorni; Il tentativo di conciliazione dovrà essere concluso entro 5 giorni e sino al suo completo svolgimento i lavoratori interessati non adiranno l’Autorità Giudiziaria, né le Oo.Ss. faranno ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo, salvo siano in gioco valori democratici e di dignità dei lavoratori. Per aiutare il Partecipante nella gestione dei contratti di lavoro è stato individuato, attraverso procedura pubblica, un Partner per le risorse umane, che supporta non solo i lavoratori, ma anche le organizzazioni nella gestione del lavoro (4). A questo schema si sono affiancati ulteriori interventi e risorse istituzionali dando ancora 2065 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere 2066 La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-D (allegato 2), nel quale possono essere scelte due diverse tipologie di distacco: distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera presso la sede dell’azienda stabilita in Italia; distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia. In entrambi i casi, dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato. Anche nel caso di distacco il lavoratore, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve recarsi presso la sede dedicata dello Sportello unico dell’immigrazione per il ritiro del modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura. In tal caso non è prevista né la firma del contratto di soggiorno per lavoro né l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione. Stabile organizzazione L’Agenzia delle entrate affronta i temi fiscali connessi ad Expo 2015 con una corposa circolare (5) alla quale rimandiamo per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti in materia di Iva, Ires ed Irap dei soggetti partecipanti all’esposizione. Interessa, qui, l’approfondimento che l’Agenzia propone in merito all’esistenza o meno di una «stabile organizzazione» che rappresenti i partecipanti stranieri. Per stabile organizzazione («SÒ’’ ) si intende una sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese. Una stabile organizzazione presuppone, pertanto, la contemporanea sussistenza di tre requisiti: 1. l’esistenza di una sede di affari, cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità, a qualunque titolo; 2. la ‘‘fissità’’ spaziale e temporale della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato con un certo grado di permanenza; 3. lo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata. Ne consegue che, qualora nello spazio espositivo di un partecipante ufficiale o non ufficiale fosse svolta un’attività commerciale, in linea di principio si debba considerare esistente una stabile organizzazione. La sussistenza del primo e del terzo dei requisiti prima elencati è in re ipsa, in quanto l’articolo 19 del Regolamento generale consente ad un partecipante di svolgere attività commerciale nel proprio spazio espositivo nei limiti del 20 per cento di detto spazio. Relativamente al requisito della fissità temporale della sede, né l’articolo 5 del Modello Ocse, né l’articolo 162 del Tuir prevedono un limite temporale di permanenza al di sotto del quale può essere esclusa l’esistenza di una stabile organizzazione. Il Commentario al Modello Ocse precisa che la sede di affari per essere considerata DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 stabile organizzazione deve avere un certo grado di permanenza, nel senso che non deve avere natura puramente temporanea. La «stabile organizzazione» ai fini Iva è, invece, definita dall’articolo 11 del Regolamento Ue 15 marzo 2011, n. 282 (disposizione che deve ritenersi riferita sia alle prestazioni di servizi, sia alle cessioni di beni), recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/Ce. Per SO deve intendersi qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle: di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze; e/o di fornire i servizi di cui assicura la prestazione. Da tale disposizione emerge una differenza tra la definizione di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e quella ai fini dell’Iva. Nel primo caso, infatti, il requisito personale non è necessario, se non indispensabile al tipo di attività esercitata nella sede d’affari. In ambito Iva, invece, la SO presuppone l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato. In altri termini, il fattore umano e quello tecnico/materiale sono considerati elementi imprescindibili per configurare l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai fiNota: (5) Circolare n.26/E del 7 agosto 2014- Questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015. ni dell’imposta sul valore aggiunto. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la presenza di una SO, nei termini anzidetti, fa acquisire al soggetto non residente lo status di soggetto passivo Iva stabilito in Italia limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione. Ciò comporta conseguenze rilevanti agli effetti della territorialità delle prestazioni di servizi e, quindi, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta e al rispetto dei connessi obblighi strumentali. In particolare, sotto il profilo della rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi, si rammenta che, in base ai principi generali previsti dall’articolo 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, tali operazioni si considerano effettuate in Italia quando: sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e quindi anche ad una SO italiana; sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato o da una SO italiana. Ai fini dell’individuazione del luogo in cui le prestazioni di servizi devono essere assoggettate ad imposta, è necessario stabilire, dunque, se le operazioni sono rese o ricevute da una stabile organizzazione in Italia. Ad esempio, nel caso in cui la prestazione sia resa da un fornitore italiano ad una stabile organizzazione in Italia, l’operazione è imponibile in Italia. Se, invece, il fornitore rende la medesima prestazione direttamente al soggetto non residente, l’operazione è imponibile nello Stato di stabilimento del soggetto non residente. Al fine di individuare quale sia il committente del servizio, la circolare 29 luglio 2011, n. 37/E chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri di cui all’articolo 22 del citato Regolamento, quali la natura e l’utilizzazione dei servizi forniti, il numero di partita Iva del committente comunicato al fornitore nonché la partita Iva del soggetto che provvede al pagamento del servizio. L’Agenzia fa presente, infine, che in base all’articolo 17, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, in presenza di una stabile organizzazione in Italia è preclusa sia la nomina del rappresentante fiscale, sia l’identificazione diretta. Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» Art. 30, comma 1 Al Presidente dell’Anac sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l’Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2067 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Riforma del Pubblico impiego Segretari e tecnici comunali: aboliti diritti di rogito e incentivi Paola Cosmai - Avvocato, Arbitro del lavoro pubblico Approfondimenti Segretari generali e diritti di rogito 2068 La figura del Segretario Generale ritenuta dall’ordinamento obbligatoria (1) perché a presidio della legittimità dell’azione amministrativa, risulta disciplinata dall’art. 97 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico dell’ordinamento degli enti locali (di qui in poi Tuel), nonché, per la procedura di nomina, dal D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, come convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75 e dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, per la parte non abrogata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell’interno. In estrema sintesi, per quanto qui di interesse, al Segretario, di nomina fiduciaria (2) del vertice politico dell’Ente locale dalla cui permanenza in carica dipende la sua durata (3), sono demandati, tra gli altri (4), compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa degli organi dell’Amministrazione, funzioni di coordinamento della dirigenza (5) e di rogito dei contratti nei quali l’ente è parte e di autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Compiti eterogenei e di portata generale cui lo statuto e il regolamento degli uffici e dei servizi adottati da ciascun ente locale possono aggiungerne di ulteriori e più specifici, ma pur sempre ai primi afferenti. Rogito per cui, in deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione vigente per tale alto funzionario, analogamente a quanto previsto per la dirigenza dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai Segretari continuano (almeno fino alla riforma Renzi) ad essere corrisposti i relativi diritti (6) (c.d. diritti di rogito o di segreteria, versati a titolo di spese dalle controparti contrattuali delle Amministrazioni locali) secondo quanto previsto, prima della privatizzazione, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e, successivamente dall’art. 37, del Ccnl di categoria del 16 maggio 2001, che fondamentalmente ne richiama e fa salva la disciplina. Segnatamente, l’art. 41, comma 4, della legge n. 312 cit., dispone che: «dal 1º gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 (7), è at- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 tribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento», la restante quota essendo, in parte, incamerata dall’Ente locale di appartenenza e, in altra, riversata ex art. 21, del D.P.R. n. 465 cit., nelle casse dell’Agenzia autonoma dei Segretari, ovvero, dopo la loro soppressione, al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli afNote: (1) Sulla indefettibilità della figura nelle Autonomie locali, ex multis: Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania, 14 febbraio 2012, n. 1627, nonché Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 1125/2012, che chiarisce il ruolo di garante della legalità e della correttezza dell’agere publicum dell’ente locale del Segretario e della correlata responsabilità, ai sensi dell’art. 97, del Tuel. (2) Corte di cassazione - Sezione lavoro, 28 gennaio 2009, n. 2167. (3) Corte di cassazione - Sezione lavoro 23 agosto 2003, n. 12403. Tribunale di Napoli - Sezione lavoro, G.L. dott. Bile, 27 marzo 2014, n. 18740; Consiglio di Stato - Sezione VI, 2 maggio 2007, n. 1913; Corte di cassazione - Sezione lavoro, 9 febbraio 2007, n. 2892. (4) Compiti eterogenei e di portata generale, quelli fissati dal Tuel, cui lo statuto e il regolamento degli uffici e dei servizi adottati da ciascun ente locale possono aggiungerne di ulteriori e più specifici, ma pur sempre ai primi afferenti. (5) Corte di cassazione - Sezione lavoro 1º luglio 2008, n. 17964. (6) Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Veneto, 28 febbraio 2007, n. 139; Corte di cassazione - Sezioni civili unite, 2 luglio 2004, n. 12136; Tar Marche, 8 febbraio 2001, n. 101. (7) La vigenza della legge n. 604 è stata confermata dal D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1. fari interni e territoriali, deputata alla tenuta dell’Albo dei Segretari, come precisato dalla circolare del medesimo Dicastero 18 marzo 2013, n. 10572. Quantificazione dei diritti di rogito Dubbi sono stati sollevati in ordine alla base di computo della quota parte dei diritti in parola, essendo essa correlata dalla legge al non meglio definito «stipendio in godimento», di cui non può superare il terzo (art. 41 cit.). Il punto nodale, infatti, è stabilire se per «stipendio in godimento» (8) debba intendersi lo «stipendio tabellare annuo, teorico, riferito alla posizione maturata dal Segretario», ovvero se esso debba essere rapportato «all’effettivo servizio da questi svolto nell’Ente». La questione, di non scarso rilievo soprattutto in caso di collocamento a riposo o mobilità tra Enti in corso d’anno, è stata risolta differentemente dal Giudice amministrativo (9) e dal Giudice contabile (10), orientato, il primo, in favor lavoratoris ed il secondo in pejus, all’evidente scopo di ridurre l’esposizione erariale. Il Consesso di Palazzo Spada, muovendo dalla locuzione della citata norma, conclude nel senso che «lo stipendio in godimento» deve essere sempre riferito alla annualità a prescindere dalla circostanza che il Segretario abbia o meno svolto la sua attività lavorativa presso l’Ente per l’intero anno. Tanto, non solo in base all’ermeneutica letterale della legge, bensı̀ pure in base all’interpretazione sistematica, atteso che, l’art. 41, comma 4, cit., a differenza di quanto avviene in altre parti del medesimo testo normativo, non contiene alcuna specificazione della parzialità dello stipendio. Diametralmente opposto l’approdo della Sezione Autonomie della Corte dei conti che, di contro, riferisce il quantum spettante per l’attività di ufficiale rogante al periodo di effettivo servizio. In proposito, infatti, ha evidenziato che i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente esigibili. A fronte di tale funzione, quindi, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, ragguagliandolo a un terzo della retribuzione annua maturata dall’interessato, di talché laddove la prestazione ordinaria di lavoro del Segretario perduri per l’intero anno solare, l’attività da questi svolta quale ufficiale rogante dovrà essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito che saranno riscossi dall’Ente (pari al 90 per cento del totale) nella misura massima di un terzo dello stipendio annuo. Mentre, qualora l’attività lavorativa del dipendente si interrompa in corso d’anno, la base retributiva di computo non può che rapportarsi a quella spettante per il periodo di effettivo lavoro svolto. Occorre invero considerare, ricorda il Giudice contabile, «che la quantificazione della quota spettante al Segretario rogante di tali diritti, si traduce in un corrispondente onere a carico dell’Ente presso il quale l’interessato presta servizio e pertanto l’esatta determinazione di tale quantum deve essere fatta tenendo pre- sente il principio del buon andamento della P.A. sancito dall’art. 97 Costituzione; principio che, come è noto, si concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione finanziaria e quindi anche della regola di evitare aggravi di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l’Ente, onde assicurare una spendita di risorse sempre finalizzata alla produzione di un servizio pubblico». In caso diverso, peraltro, osserva la Corte, da un lato, l’Amministrazione sosterrebbe un esborso maggiore nel corso di un medesimo anno finanziario, perché erogherebbe ai due diversi Segretari succedutisi una quota di diritti di rogito fino al terzo dei rispettivi trattamenti retributivi annui, per gli stessi contratti (stipulati o dall’uno o dall’altro) e, dall’altro lato, il lavoratore, in violazione dell’art. 36 della Costituzione, percepirebbe emolumenti avulsi da un’effettiva prestazione, atteso che l’interruzione o la nascita del rapporto in corso d’anno non gli consente, di fatto, la percezione dell’intero trattamento retributivo annuo su cui parametrare i diritti di rogito erogabili dall’Ente locale. Sulla medesima scia anche l’Aran secondo cui «la vigente normativa legale in Note: (8) Da calcolare applicando il cd. galleggiamento (che consente al Segretario di percepire una retribuzione comunque non inferiore a quella corrisposta al dirigente apicale dell’Ente) dopo aver computato tutte le indennità e le maggiorazioni erogate al Segretario per gli incarichi assegnatigli, ex art. 41, comma 5, del Ccnl 1998 - 2001 di categoria. Per un approfondimento: Cosmai, Questioni ancora aperte dei Segretari Generali. Seconda Parte, Azienditalia-IlPersonale, 2014, 6, 305. (9) Consiglio di Stato - Sezione I, 22 febbraio 1989, n. 2407 e id., Sezione V, 18 aprile 1996, n. 441. Contra id. - Sezione IV, 9 novembre 1989, n. 773 e id., 8 maggio 1995, n. 325. Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. (10) Corte dei Conti - Sezione Autonomie, 28 novembre 2008, n. 15. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 2069 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2070 materia (art. 41, comma 4 legge n. 312 del 1980) dispone che una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia, in virtù dell’esercizio dell’attività di rogito, sia attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Conseguentemente, l’importo massimo che ciascun ente locale può comunque erogare a titolo di diritto di rogito non può in ogni caso superare il limite massimo del terzo dello stipendio in godimento del segretario comunale in servizio presso lo stesso. Trattandosi del massimo onere finanziario che il legislatore ha inteso porre a carico degli enti locali in relazione alle attività di rogito, esso non solo è insuperabile ma è anche unico, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere attività di rogito nell’ente (segretario e vice segretario)» (11). Diritti di rogito dei Vice - Segretari L’indefettibilità della figura dei Segretari (almeno sino alle contemporanee controtendenze politiche (12)), ha indotto a prevederne la figura del sostituto, che ne assuma le funzioni in caso di assenza o impedimento, sempre di nomina fiduciaria del vertice politico, scelto tra i dipendenti dell’Ente, sia di livello dirigenziale, che non (potendo, come noto, le Amministrazioni di piccole dimensioni non avere la dirigenza nel proprio organigramma, ma solo funzionari di livello apicale). Fonti pattizie di riferimento, gli artt. 25 ed 11, rispettivamente, del Ccnl Comparto Regioni - Enti locali, 25 febbraio 2006 per la dirigenza e 9 maggio 2006, per i livelli, i quali prevedono per entrambi la corresponsione dei diritti di rogito anche ai sostituti. Difatti, a mente dell’art. 25 cit. «ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione»; mentre, alla stregua del menzionato art. 11: «al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all’art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario. Il vice segretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest’ultimo sia assente o impedito». Problematiche analoghe a quelle affrontate per i titolari DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 si sono poste anche per i vice - Segretari, con riguardo al tetto retributivo cui fare riferimento, pervenendo ad opposte conclusioni a secondo che si consideri quello, unico, del Segretario generale, ovvero quello, distinto, del dirigente o funzionario che assuma le funzioni vicarie. Detto in altri termini, se il tetto massimo erogabile per i diritti di rogito è pari ad un terzo del trattamento retributivo, un conto è considerare unico il plafond cui attingere tanto per il Segretario generale, quanto per il suo Vice, altro conto è considerare due distinti plafond, l’uno per il Segretario generale e pari al suo trattamento retributivo, l’altro per il Sostituto e pari alla di lui retribuzione in godimento. È evidente, difatti, che: ove trattasi di un medesimo fondo, il tetto di spesa massimo sostenibile per l’Ente locale per i diritti di segreteria sarà quello del terzo della retribuzione del Segretario, che, ove raggiunta, eroderà le spettanze del Vice, che rogherà gratuitamente una volta che l’Amministrazione avrà corrisposto la somma limite annua, incamerando quella residua, maggiore (13); mentre, se trattasi di due distinti fon- Note: (11) Pubblicato nella sezione Orientamenti Applicativi sul sito istituzionale dell’Agenzia. (12) Il Disegno di legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione Renzi - Madia in corso d’esame in commissione parlamentare ne prevede, infatti, l’abolizione e l’inserimento, fino a smaltimento, nel ruolo unico della dirigenza degli Enti locali. (13) Corte dei Conti - Sezione Lombardia, nel parere n. 22/2006 osserva che i diritti di rogito «non sono altro che tasse ... che i Comuni sono obbligati ad esigere per la stesura di alcuni atti» fa discendere la conseguenza secondo cui «il limite di un terzo dello stipendio in godimento ... va rapportato al periodo di effettivo servizio prestato. ... L’esigenza primaria è infatti quella di non privare l’amministrazione di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti»; di, uno cui attingere per il Segretario e l’altro cui attingere per il Vice, in base ai rispettivi stipendi, allora essi non concorreranno per il pagamento dei diritti di rogito e ciascuno potrà incamerarli fino al terzo del proprio trattamento retributivo in godimento. Intervenuto sulla diatriba, il Giudice contabile (14) ha optato per l’unicità del plafond, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari, facendo propri i citati articoli contrattuali i limiti e i criteri dettati dalla legge per gli analoghi diritti del Segretario. Quest’ultima, infatti, chiarisce che il limite di spesa per l’Ente (un terzo dello stipendio teorico del Segretario) è indifferente rispetto alle vicende sostitutive di fatto, la qual cosa comporta una ripartizione dei diritti in funzione dei periodi di effettiva durata delle sostituzioni. Né a ciò osta la considerazione che la disciplina specifica è prevista nel Ccnl dell’Area non dirigenziale e che essa non possa analogicamente estendersi a quella dirigenziale, perché, secondo il tutore dell’erario, se è vero che l’interpretazione dei contratti di lavoro esula dalla sua giurisdizione, non di meno, sotto il profilo contabile di sua esclusiva competenza, la lacuna in parte qua dell’art. 25 cit., non può che essere colmata facendo riferimento alla legge vigente per il Segretario generale di cui il dirigente svolge le veci anche per l’aspetto dei diritti di rogito, onde garantire una sana gestione finanziaria a prescindere dalle vicende sostitutorie. Orientamento contenitivo che ha ricevuto l’avallo sia dei Giudici del lavoro ordinari (15), sia dell’Aran (16), che della Ragioneria Genera- le dello Stato (17), secondo cui: 1) il limite massimo dei compensi erogabili resta commisurato ad un terzo dello stipendio del segretario, a prescindere da quanti e quali siano i beneficiari. In altri termini, il limite di 1/3 deve essere inteso quale somma massima erogabile dall’ente, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere l’attività di rogito. La ratio della citata norma (legge n. 312/1980) è infatti riconducibile alla volontà di porre un tetto massimo all’esborso dell’ente in relazione all’attività rogatoria; 2) appaiono del tutto irrilevanti, per l’Amministrazione locale, le vicende contingenti riguardanti la presenza in servizio del Segretario o la sua eventuale sostituzione da parte del Vice: sempre e comunque l’esborso per l’Ente non potrà superare il più volte citato tetto di spesa del terzo della retribuzione del Segretario; 3) la liquidazione dei diritti di rogito va fatta a consuntivo, una volta definita la somma da erogare e le percentuali di partecipazione all’attività rogatoria da parte dei possibili interessati. Diritti di rogito secondo il decreto Renzi e la legge di conversione Nel generale intento di economia di spesa e di acquisire all’erario la quota parte di risorse sinora destinate ad incentivare particolari categorie di dipendenti, la riforma Renzi - Madia, nell’originaria versione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all’art. 10, disponeva l’abolizione tout court dei diritti di rogito, tanto per i Segretari generali, quanto, per i sostituti. Abrogazione sulla quale ha poi prevalso, come per il personale togato e quello tecnico, la linea morbida del Parlamento che, emendando il testo, con la legge 18 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione ha novellato l’art. 10, che, fatto salvo il maturato, ha mantenuto solo per i Segretari generali l’abrogazione delle prebende attribuite integralmente al comune o alla provincia, secondo la nuova versione dell’art. 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, mentre li ha tenuti fermi per i Segretari comunali e i Vice Segretari se privi di qualifica dirigenziale (per i Vice Segretari dirigenti, pertanto, sono del pari abrogati). Difatti, a mente del comma 2 bis, dell’art. 10 cit., inserito dalla legge di conversione, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, è corrisposta una quota dei diritti di rogito spettanti all’Amministrazione nei limiti però di un quinto (e non più di un terzo) dello stipendio in godimento. Al contempo, tuttavia, l’addenda recata dal successivo comma 2-quater del medesimo articolo 10, ha riformato l’art. 97, comma 4, lettera c), del Tuel, sostituendo alle parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare» quelle per cui egli «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei Note: (14) Corte dei conti - Sezione Controllo Toscana, 17 maggio 2007, n. 7, id. 4 giugno 2013, n. 170. Contra id. - Sezione Sicilia, 8 marzo 2012, n. 786. (15) Corte d’Appello di Napoli - Sezione lavoro, 15 luglio 2014, n. 3994 nonché Tribunale di Napoli - Sezione lavoro, G.U. dott.ssa Sarno, 30 marzo 2010, n. 9259. (16) Parere 27 giugno 2006. Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. (17) Parere 7 aprile 2008, prot. n. 42171. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 2071 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti quali l’ente è parte e autentica». Sostituzione che lascia ipotizzare la permanenza dell’obbligo di rogare anche in assenza del diritto a percepire i relativi emolumenti, rientrando tra le competenze già retribuite in base al principio dell’onnicomprensività, e non già la facoltatività della funzione rogante. 2072 Incentivi di progettazione dei tecnici prima del D.L. n. 90/2014 Come anticipato, anche sugli incentivi di progettazione destinati ai tecnici dipendenti delle Amministrazioni alla stregua della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cd. legge Merloni) e, successivamente, dell’art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici (di qui in poi anche Codice), il D.L. n. 90 ha imposto una stretta, poi divenuta più blanda per i livelli non dirigenziali in sede di conversione parlamentare. Il Codice ai predetti lavoratori ha confermato il diritto a percepire gli incentivi professionali fino al due per cento (18) dell’importo posto a base di gara di un’opera pubblica, nonché il trenta per cento della tariffa professionale (19) per la redazione di «un atto di pianificazione comunque denominato». L’ambito soggettivo della legge, che demanda alla contrattazione decentrata (20) i criteri di riparto e la correlazione con l’indennità di risultato degli incentivi, prima della recente riforma, include: il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori del collaudo e dai rispettivi collaboratori, se e nei limiti in cui abbiano effettivamente (21) svolto l’attività, che, dunque, non deve essere stata esternalizzata (22). L’ambito di applicazione oggettivo della fattispecie, invece, è risultato piuttosto incerto, facendo la legge riferimento anche ad un «atto di pianificazione, comunque denominato» (art. 92, comma 6 (23), del D.Lgs. n. 163). Diversi gli orientamenti formatisi in proposito, oscillanti tra l’inclusione di atti di pianificazione, anche territoriale, finanche scissi dalla loro effettiva realizzazione, e la restrizione del perimetro applicativo ai soli atti di progettazione di opere pubbliche, ove concretamente portate ad esecuzione. Nel silenzio dell’Aran (24), restia a pronunciarsi sulla questione, l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (di qui in poi Avcp), pur criticando l’indebita dilatazione della fattispecie pur sempre di stretta interpretazione perché in deroga al canone dell’onnicomprensività, ha esteso il diritto alla percezione degli emolumenti in parola anche all’ipotesi della manutenzione ordinaria (25), mentre per la pianificazione (26) li ha ristretti ai soli atti di lottizzazione o regolamentazione edilizia che vi accedono, purché completi e idonei alla successiva approvazione (27) da parte degli organi competenti (28). In altri termini, a giudizio dell’Avcp, rimane esclusa ai fini di specie, la pianificazione in materia di servizi forniture e per l’igiene urbana, necessitandosi sempre un nesso tra la pianificazione urbanistica e la realizzazione di opere pubbliche. Non di meno, consapevole del permanere dei dubbi e delle difficoltà operative delle singole Amministrazioni, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Note: (18) La legge 28 gennaio 2009, n. 2, fissava detta aliquota allo 0,5% poi aumentata al 2% dalla legge 4 novembre 2010, n. 183. Sulla necessità di adeguamento, pena l’impossibilità di erogazione dell’incentivo: Corte dei conti - Sezione controllo Emilia Romagna, 15 febbraio 2013, n. 62 e Ministero dell’economia e delle finanze circolare 23 dicembre 2008, n. 36. (19) Nelle more dell’approvazione dei nuovi parametri con D.M. n. 140/2012, la Corte dei conti Sezione controllo Emilia Romagna, 25 giugno 2013, n. 243, suggeriva agli enti locali di fissare nuovi criteri in sede di regolamento, ovvero di continuare ad applicare le previgenti tariffe professionali. In argomento si veda pure Avcp 22 aprile 2013, n. 52 e id., 3 maggio 2012 n. 49. (20) L’Autorità di vigilanza con due pareri, 13 dicembre 2007, n. 315 e 22 giugno 2005, n. 70, ha sollecitato le Amministrazione a evitare erogazioni ‘‘a pioggia’’ e a tenere in debito conto, ai fini del riparto, l’apporto e la responsabilità richieste a ciascun professionista dipendente (rapportandovi, proporzionalmente la percentuale dell’appannaggio, dall’1% al 5% per il responsabile del procedimento; dal 5% al 10% ai collaboratori dell’ufficio tecnico; dal 20% al 40% a coloro che sottoscrivono elaborati descrittivi; e dal 50% al 75% ai responsabili della progettazione). (21) Come sottolineato dall’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici con parere 10 maggio 2010, n. 13 e dalla Corte dei conti - Sezione controllo Veneto, 26 luglio 2011, n. 337, gli emolumenti in questione hanno la precipua funzione di «compensare i progettisti dipendenti dell’amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali». (22) In caso di esternalizzazione dell’attività solo il Giudice contabile veneto 11 maggio 2012, n. 325, ha riconosciuto il diritto a percepire l’incentivo al responsabile unico del procedimento in ragione del ruolo di guida comunque ricoperto. Univoco, invece, l’orientamento che, in tale caso, lo esclude per gli altri: Corte dei conti - Sezione controllo Lombardia 30 maggio 2012, n. 259 e id., Toscana, 27 settembre 2012, n. 256. (23) L’art. 92 del Codice, rubricato «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti», statuisce, al comma 6, che: «Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto» (previsione analoga era contenuta nei previgenti artt. 17 e 18, della legge 12 febbraio 1994, n. 109). (24) L’Aran con pareri Ral nn. 1108, 1111 e 1127, sul suo sito istituzionale, si è espressa solo riguardo all’aspetto contabile degli incentivi, ma non sui presupposti per la loro corresponsione. (25) Avcp parere 10 maggio 2010, n. 13. (26) Avcp pareri 25 settembre 2000, n. 43 e 13 giugno 2000, n. 385. (27) Avcp parere 13 giugno 2000, n. 385. (28) In termini anche la deliberazione Avcp 11 settembre 2000, n. 530. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. contabile che, in disparte rare aperture (29) sulla scia dell’Avcp, ha propugnato un orientamento restrittivo (30) secondo cui deve escludersi, ai fini di specie, che nella «progettazione» e nell’«atto di pianificazione», possano rientrare, rispettivamente, la cd. manutenzione ordinaria e la pianificazione in materia di servizi, forniture e urbanistica. Quanto innanzi perché gli incentivi de quibus costituiscono una eccezionale deroga tanto del principio di contrattazione del pubblico impiego, essendo previsti direttamente dalla legge e non dal Ccnl (art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001) tanto di quello dell’onnicomprensività, retribuendo particolari categorie di dipendenti pubblici oltre il trattamento economico ordinariamente e complessivamente loro spettante. Ragion per cui, secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte dei conti (31) anche a Sezioni Riunite (32), l’art. 92 cit. deve essere interpretato in maniera stretta e rigorosa, escludendo il diritto a percepire gli incentivi sia in ipotesi di attività esternalizzata, sia in ipotesi di assenza di un vero e proprio elaborato progettuale (33) finalizzato alla costruzione dell’opera pubblica (in tal guisa escludendo la cd. manutenzione ordinaria (34), i lavori in economia (35), gli appalti di servizi e forniture (36) e gli atti di pianificazione e di urbanizzazione (37), che, essendo espressione delle funzioni istituzionali dell’ente non giustificano la deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione (38)). Le restanti attività dovendo includersi tra quelle proprie di ufficio e, come tali, già retribuite in sede di trattamento ordinario. Sopravvivenza degli incentivi alle leggi di contenimento finanziario Gli incentivi di progettazione, almeno fino al recentissimo decreto legge n. 90, hanNote: (29) Corte dei conti, sezione controllo Veneto 361/2013; id., nn. 380-381-382/2013. (30) Ex multis: Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, 25 giugno 2013, n. 279. (31) Anche di recente il Giudice contabile è tornato ad escludere gli incentivi in parola per la redazione del piano regolatore: Corte dei conti Sezione regionale controllo per il Lazio, 19 maggio 2014, n. 56, nonché id., Lombardia, 20 maggio 2014, n. 180 e id., Piemonte, 21 maggio 2014, n. 97. (32) Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con la pronuncia 15 aprile 2014, n. 7. (33) Corte dei conti, sezioni riunite Regione Sicilia, n. 2/2013, secondo cui: ««atto di pianificazione comunque denominato» deve intendersi qualsiasi elaborato complesso, previsto dalla legislazione statale o regionale, composto da parte grafica/cartografica, da testi illustrativi e da testi normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare, in tutto o in parte, il corretto assetto del territorio comunale, coerentemente con le previsioni normative e con la pianificazione territoriale degli altri livelli di governo. In tale specifico contesto, pertanto, l’assoggettabilità a incentivo discende, innanzitutto, dal contenuto tecnico documentale degli elaborati, che richiede necessariamente l’utilizzo di specifiche competenze professionali reperite esclusivamente all’interno dell’ente. In secondo luogo... si ritiene che l’attività di pianificazione debba essere contestualizzata nell’ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l’attività di progettazione di opere pubbliche». (34) Corte dei conti, sezione controllo Toscana, 13 novembre 2012, n. 293, id., 12 dicembre 2012, n. 459, e id., 19 marzo 2013, n. 15; id., Liguria, 10 maggio 2013, n. 24. Contra Avcp, 17 febbraio 2000, n. 7. (35) Tali lavori, infatti, non essendo caratterizzati da attività di particolare complessità: Corte dei conti, sezione controllo Toscana, 19 marzo 2013, n. 15 e id., 23 ottobre 2012, n. 293. (36) Corte dei conti, sezione controllo Campania, 13 marzo 2012, n. 67, e id., Sardegna 19 novembre 2012, n. 90. (37) Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, 6 marzo 2012, n. 57 e id., Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213. (38) Corte dei conti, sezione controllo Lombardia cit. sub nota 13; id., Umbria, 9 luglio 2013, n. 119; id., Campania 10 aprile 2013, n. 141; id., Emilia Romagna del 25 giugno 2013, n. 243; id., Piemonte, 30 agosto 2012, n. 290; id., Puglia 16 gennaio 2012, n. 1; id., Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti timorose di adottare regolamenti eccessivamente spinti e di incorrere, conseguentemente, nei rilievi della Corte dei conti, l’Avcp, nell’esercizio delle sue prerogative ex art. 6, comma 7, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, ha adottato la segnalazione 25 settembre 2013, n. 4, col quale ha sollecitato Governo e Parlamento a intervenire sull’art. 92, comma 6, del Codice, individuando in maniera chiara e incontrovertibile la tipologia di atti di pianificazione danti luogo all’erogazione degli incentivi, cosı̀ da consentire agli enti interessati di adottare gli atti regolamentari previsti dal precedente comma 5 in maniera omogenea tra loro e coerente con la ratio legis. Permissiva anche l’Anci Toscana che con la direttiva del 30 giugno 2013, ripercorsa l’evoluzione normativa, ha rammentato come sin dall’origine l’art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, innovando l’art. 18 della legge Merloni, estendeva gli incentivi de quibus ad «ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione ...», di guisa da includere la pianificazione urbanistica generale o attuativa (‘particolareggiata’’, perché di iniziativa pubblica), anche tenuto conto della «ratio legis di valorizzazione delle professionalità interne; l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma; l’evoluzione della previsione legislativa e l’esame dei lavori preparatori; nonché le ragioni sistematiche concernenti la straordinarietà dell’impegno conseguente all’affidamento interno dell’incarico di progettazione urbanistica generale». Di opposto avviso il Giudice 2073 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2074 no resistito anche alle misure di contenimento della spesa pubblica, in piena congiuntura depressiva (39), adottate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (40), convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 133, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» il cui art. 9, inserito nel Capo III, rubricato «Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza» (41), ha previsto, tra l’altro, il blocco triennale dei rinnovi contrattuali (via, via prorogato, a tutt’oggi, dalle leggi di stabilità), degli stanziamenti delle risorse per la Ccdi e del trattamento economico individuale, parametrato a quelli vigenti nell’anno 2010 (42). Sebbene in fase iniziale anche gli incentivi di progettazione (cosı̀ come gli onorari (43) del personale togato) sono stati inclusi (44) nell’ambito del cd. tetto retributivo, allo scopo di preservare l’equilibrio finanziario, è successivamente prevalso dapprima l’orientamento più favorevole (45) ai lavoratori, volto, dunque, ad escluderlo, onde scongiurare il ricorso al più dispendioso affidamento di incarichi esterni e poi con il D.L. n. 90/2014 quello volto ad espungerlo per la categoria dirigenziale. Anche l’accennata questione è stata risolta definitivamente dalle sezioni riunite della Corte dei conti (46), che, ripercorsa l’evoluzione normativa tesa a contenere la lievitazione delle retribuzioni, a partire dall’abolizione della cd. scala mobile e fino al D.L. n. 78/2010, hanno concluso che sono escluse dal tetto imposto al fondo per la Ccdi e al trattamento economico individuale le voci di cui all’art. 15, c. 1, lett. k), del Contratto collettivo na- zionale di lavoro, Comparto regioni - enti locali, 1º aprile 1999 e ss. mm. ed ii. (ossia gli incentivi di progettazione e gli onorari) perché «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica» (47). Infine, è opportuno rammentare per completezza, che su detti incentivi l’Irap (48) dev’essere versata a carico dell’Amministrazione e non del dipendente che li incameri, non trattandosi di libero professionista e di attività derivante da una propria organizzazione di impresa. Sulla questione, infatti, è intervenuta nei predetti termini la Corte dei conti a sezioni riunite (49), che ha cosı̀ composto i due opposti orientamenti formatisi al riguardo. Il primo, restrittivo (50), secondo cui l’imposta graverebbe sul lavoratore, perché altrimenti «l’ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendenti un importo superiore, con conseguente maggior aggravio di imposta Irap. Si tratterebbe di una duplicazione dell’onere a carico del comune che non trova alcuna giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica». Il secondo, più equilibrato e rispondente ai principi di contabilità (51), secondo cui l’Irap deve essere corrisposta dall’ente datore di lavoro poiché essa è onere diretto a suo esclusivo carico, ex art. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Note: (39) Per un’approfondita analisi dell’evoluzione normativa in materia mi sia consentito rinviare a: P. Cosmai, «Non tutte le voci del trattamento economico accessorio rientrano nel blocco retributivo e dei c.c.d.i.», in Azienditalia Il Personale, n. 12/2011, mentre sulle modalità applicative e sulla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, n. 8, si rinvia a P. Cosmai, Dipendenti pubblici: modalità applicative del tetto retributivo, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 8/2013. (40) Tra i chiarimenti più recenti e generali: Corte dei conti - Sezione Autonomie, 21 gennaio 2013, n. 2. (41) Strumenti contenitivi poi reiterati e rafforzati dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, di approvazione di Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (42) Sull’interpretazione della disposizione si rinvia alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, 15 aprile 2011, n. 12. (43) Corte dei conti, sezione controllo Campania, 30 giugno 2010, n. 100 e id., Veneto 19 gennaio 2011, n. 25. (44) Corte dei conti, sezione controllo Veneto 3 maggio 2011, n. 285, id., 14 dicembre 2010, n. 154. (45) Corte dei conti, sezione controllo Piemonte e Liguria, rispettivamente, con le decisioni, 11 febbraio 2011, n. 14 e 21 febbraio 2011, n. 8 e 28 aprile 2011, n. 16. Conferenza delle regioni e delle province autonome, circolare n. 10/133/CR6/C1. (46) Corte dei conti, sezioni riunite, 4 ottobre 2011, n. 51, sollecitate da Corte dei conti, sezione controllo Marche, 10 marzo 2011, n. 9, e id. Lombardia, 5 luglio 2011, n. 435. (47) Restano, viceversa, incluse nel divieto quelle derivanti dal recupero dell’Ici, dai contratti di sponsorizzazione e da altre attività, perché non correlate ad attività professionali qualificate nei termini anzidetti e destinabili alla generalità del personale dipendente dell’ente mediante la c.c.d.i. (48) La questione malgrado il tenore letterale dell’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, secondo cui essi devono essere quantificati in: «una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione». (49) Corte dei conti, sezioni riunite 7 giugno 2009, n. 33, le sezioni riunite delle Corte, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, hanno chiarito che «... anche l’interpretazione sistematica delle disposizioni all’esame è confermativa della soluzione che esclude la riconducibilità dell’Irap nell’ambito degli ‘‘oneri riflessi’’». Conf.: Corte dei conti, sezione controllo Basilicata, 22 gennaio 2010, n. 2, id. Piemonte, 23 febbraio 2012, n. 16 e id., Toscana, 30 maggio 2013, n. 146. Contra: Corte dei conti, sezione controllo Basilicata, 9 settembre 2013, n. 16. (50) Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, 11 febbraio 2008, n. 4 e 4 dicembre 2008, n. 101. (51) Corte dei conti, sezione controllo Emilia (segue) antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Decreto Renzi e temperamenti della L. n. 114/2014 Il D.L. n. 90/2014, come anticipato, ha abrogato anche le prebende dei tecnici dirigenti locali, prevedendo all’art. 13, rubricato «Incentivi per la progettazione», che all’art. 92, del D.Lgs. n. 163/2006, dopo il comma 6, sia inserito il comma 6-bis, a tenore del quale «in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6». Tuttavia, anche nel caso del personale tecnico, il Parlamento ha forzato la stesura originaria del decreto, introducendo nella legge di conversione n. 114 l’art. 13 bis, col quale ha aggiunto dopo il comma 7, dell’art. 93, del Codice dei contratti, una serie di disposizioni mediane. Fermo il divieto di erogazione per il personale tecnico dirigente, la legge, prevede che, a valere sugli stanziamenti di cui al menzionato comma 7, le Amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, tenuto conto dei varandi regolamenti e della complessità del progetto. Di tale fondo, poi, l’ottanta per cento è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dalla contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel citato regolamento, tenuto conto dei rispettivi apporti e responsabilità, tra: 1) il responsabile del procedimento; 2) gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo; 3) i loro collaboratori. La legge, memore del pregresso contenzioso di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono, testualmente, per un verso, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie le attività di manutenzione e, per altro verso, stabilisce che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. Quanto alla loro effettiva liquidazione, a mente dell’art. 13-bis della legge n. 114, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Inoltre, cosı̀ come per il personale togato, anche per quello tecnico il Parlamento fissa un tetto massimo di tali emolumenti che, comunque, non possono essere complessivamente superiori, nel corso dell’anno, anche se corrisposti da Enti diversi, al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Infine, quanto alla residua parte del fondo, pari al venti per cento, essa è destinata dalla legge n. 114 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il mi- glioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. Conclusioni Entrambe le disposizioni restrittive, si collocano sulla scia di quella ostili alla sola classe dirigente, ma, per la laconica formulazione soprattutto per quanto concerne gli incentivi tecnici, risultano foriere di contenzioso. Invero, quanto all’abolizione dei diritti di segreteria per i Segretari generali e per i loro Vice di qualifica dirigenziale, il problema può essere limitato, sia perché la legge opportunamente ha cura di far salvo il maturato per i contratti già stipulati e autenticati, sia perché la neonata misura non esclude che in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa le parti possano loro riconoscere che in luogo dei diritti di segreteria dell’effettivo esercizio della funzione rogante Note: (continua nota 51) Romagna, 27 giugno 2007, n. 34; id., Umbria, 22 ottobre 2007, n. 11 e 28 febbraio 2008, n. 1; id. Veneto, 21 maggio 2008, n. 22 e 3 luglio 2008, n. 49; id. Puglia, 30 ottobre 2008, n. 31; id. Basilicata, 26 novembre 2008, n. 185; id. Molise, 24 febbraio 2009, n. 6. In termini Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzioni 14 novembre 2007, n. 327/E, 2 aprile 2008, n. 123/E, 18 giugno 2008, n. 45/E, per l’analoga questione postasi per gli onorari spettanti al personale togato, dipendente. Il Dicastero chiarisce che l’unico soggetto titolare passivo di imposta è l’Amministrazione quale datore di lavoro (sui presupposti di imposta: Corte di cassazione, sezioni unite civili, 26 maggio 2009, n. 12111, nonché Corte costituzionale 21 maggio 2005, n. 156 e Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Utet. Conf. Garante del contribuente della Regione Marche procedimento n. 126/2008, su segnalazione del 18 dicembre 2008, delibera del 7 gennaio 2009. (52) La peculiare natura dell’imposta, che mira a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività delle organizzazioni autonome, ne impedisce, infatti, la traslazione sul lavoratore, pena la sua trasformazione in un’imposta sul suo reddito. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti 3, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (52). 2075 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2076 possa tenersi conto in sede di valutazione ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato (opzione a costo zero per l’Amministrazione, dovendo corrispondersi nei limiti del fondo unico stanziato per la dirigenza). Maggiori perplessità e minori rimedi, viceversa, si profilano per gli incentivi espunti per i soli dirigenti tecnici. Infatti, in disparte ogni considerazione sul pur assorbente rilievo che l’eliminazione degli incentivi per i soli dirigenti, cosı̀ formulata, non costituisce risparmio di spesa per l’Amministrazione, dovendo l’80% del 2% di cui all’art. 92 del Codice essere pur sempre ripartito sebbene tra un numero inferiore di dipendenti (cioè tutti i progettisti che non abbiano qualifica dirigenziale), ciò che desta perplessità è il dies a quo della sua entrata in vigore e gli effetti economici e giudiziari sulle prestazioni professionali già svolte, perché non disponendo il D.L. n. 90 nulla al riguardo, la prassi potrebbe optare per l’applicazione tanto del principio di cassa, quanto di competenza. Detto in altri termini, impedendo l’art. 13-bis cit. la corresponsione ai dirigenti degli incentivi, il divieto si potrebbe ritenere operante sia nella fase di liquidazione, impedendo la retribuzione dal 25 giugno 2014 delle prestazioni professionali già svolte a tale data, sia nella sola fase di insorgenza del diritto, facendo quindi salvi gli emolumenti dovuti per le prestazio- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 ni professionali già rese dalla dirigenza tecnica. Opzione, la prima, più coerente con le ragioni di finanza pubblica sostenute generalmente dalla magistratura contabile, la seconda, più rispettosa dei diritti dei dipendenti, sostenuti da quella del lavoro. Soluzione, la prima, foriera di contenzioso soprattutto nel caso in cui la contrattazione decentrata abbia compensato in tutto o in parte l’indennità di risultato della dirigenza tecnica con gli incentivi professionali, essendo questa, a decorrere dal 25 giugno 2014, secondo il D.L. n. 90/2014, esautorata al contempo tanto dalla prima, quanto dai secondi, almeno fino all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Successione di contratti di lavoro Riduzione dell’orario di lavoro: condizioni legittimanti Nell’appalto con il Comune subentra un’altra società che impone una riduzione dell’orario di lavoro: i lavoratori sottoscrivono la lettera di assunzione (che pure reca una formula «con riserva») e il successivo accordo sindacale ‘‘ratifica’’ il taglio alle giornate di lavoro. Il gruppo dei lavoratori ha però ritenuto, a seguito del cambio di appalto di servizi, di dover conservare il precedente contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, diversamente da quanto operato unilateralmente dall’appaltatore subentrante in virtù di un accordo aziendale. La conseguente vicenda processuale oggetto della sentenza 14 luglio 2014, n. 16089, della Corte di Cassazione, riguarda la reiezione da parte del Tribunale adito del ricorso di lavoratori dipendenti, diretti all’accertamento, nei confronti del proprio datore di lavoro, dei rispettivi diritti al mantenimento dell’orario di lavoro che veniva applicato dal precedente datore cui l’attuale società era subentrata nell’appalto di servizi di pulizia con il Comune. La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado, precisando che: a) in un’analoga controversia è stato ritenuto che l’accordo sindacale riguardante la costituzione del nuovo rapporto di lavoro societario non aves- se vincolato i lavoratori alla stipulazione di un contratto con orario ridotto rispetto a quello ordinario applicato in precedenza, anche nel caso di specie, in mancanza di accettazione da parte dei lavoratori, al nuovo rapporto doveva applicarsi l’orario ordinario previgente (ossia quello intero); b) nella fattispecie trattata, tuttavia, la sentenza di primo grado ha stabilito che, essendo stati i lavoratori assunti il 1º febbraio 2002, con lettere indicanti le rispettive riduzioni di orario di lavoro ed avendo gli stessi manifestato il proprio dissenso a tale riduzione soltanto nel dicembre 2003, a più di un anno dall’assunzione, a processo iniziato, deve ritenersi che i rispettivi contratti si siano conclusi alle condizioni pacificamente attuate ed accettate dai lavoratori interessati (ossia con l’orario ridotto imposto dal nuovo datore di lavoro). Per la manutenzione del contratto, ossia per l’adempimento datoriale dell’obbligo di compensare le attività lavorative, con il conseguente ricorso in Cassazione i lavoratori contestano violazione di legge (artt. 2 e 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, contenente «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces») e violazione del- l’obbligo di motivazione, per avere la decisione impugnata ritenuto assorbente la questione della presuntiva accettazione tacita - per comportamenti concludenti dei ricorrenti - della riduzione di orario imposta dal nuovo datore di lavoro, peraltro in contraddizione con una precedente similare fattispecie in cui è stato deciso il contrario. In particolare, nell’articolato ricorso, viene sottolineato: che in base alla normativa richiamata, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale cosı̀ come la riduzione dell’orario di lavoro di un rapporto a tempo parziale, richiedono l’espresso consenso scritto del lavoratore, convalidato dalla competente Direzione provinciale del lavoro; che l’atto scritto di manifestazione del dissenso sulla riduzione unilaterale dell’orario di lavoro non può essere sostituito da un comportamento di fatto del lavoratore di esecuzione del contratto con l’orario ridotto imposto dal datore di lavoro, essendo la relativa modifica l’unico elemento nuovo del contratto di lavoro sottoscritto; che, essendo l’accettazione dei lavoratori difforme dalla proposta, e, quindi, equivalendo ad una nuova proposta (art. 1335 c.c.), non solo è da escludere che si sia formato l’accordo sulla riduzione del- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti Salvatore Servidio - Esperto tributario e del processo del lavoro 2077 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2078 l’orario (per consenso implicito), ma anzi che, per effetto della avvenuta assunzione datoriale senza riserve sul punto, il contratto dovrebbe considerarsi concluso alle condizioni proposte dai lavoratori, tacitamente accettate dal datore di lavoro; che la sentenza impugnata tace sulle ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad attribuire al comportamento c.d. attuativo dei ricorrenti - cui gli stessi non potevano sottrarsi, pena la perdita del posto di lavoro efficacia probante di un loro consenso alla riduzione dell’orario di lavoro. Decisione n. 16089/2014 La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 16089/2014 in esame, sovvertendo la doppia conforme di merito, accoglie il ricorso dei lavoratori, stabilendo il seguente principio di diritto: "La regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso) non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, in quanto tale trasformazione (seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi, non può applicarsi il principio secondo cui l’adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole». La decisione che si annota afferma, sostanzialmente, che il datore di lavoro non può, unilateralmente e nonostante un accordo sindacale, trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in uno part-time, o ridurre la durata del part-time, senza un accordo scritto col lavoratore, come previsto dagli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 61/2000. In particolare, nell’accogliere le richieste del gruppo di lavoratori dipendenti dall’impresa di pulizie, la motivazione della sentenza si snoda attraverso due specifici profili: 1) uno riguardante l’intangibilità dei diritti quesiti da parte della contrattazione collettiva; 2) l’altro riguardante l’inammissibilità di una modifica unilaterale dell’orario di lavoro nel contratto individuale. Contrattazione collettiva: intangibilità dei diritti quesiti Quanto al primo profilo, sul piano più generale, a conferma della non corretta applicazione, da parte del giudice DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 di merito, di principi giuridici vigenti in tema di successione di contratti di lavoro, va ricordato che la regola generale dell’intangibilità dei diritti quesiti impedisce alle organizzazioni sindacali di incidere, mediante contratti collettivi, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, senza che vi sia uno specifico mandato dei lavoratori od una successiva ratifica da parte degli stessi. Al riguardo occorre premettere che per la validità degli accordi tra imprenditori e organizzazioni sindacali su eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva (convenibili anche in sede di consultazione sindacale di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164), è indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularli, oppure che provvedano a ratificare l’operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari (in tal senso, Cass. 3 novembre 1987, n. 8083; 17 luglio 1990, n. 7302; 13 ottobre 1993, n. 10112; 18 maggio 1995, n. 5485; 28 luglio 1995, n. 8269; 22 dicembre 1999, n. 11916; 20 gennaio 2001, n. 831). L’affermazione della necessità per la validità di tali contratti di un mandato espresso alle organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori o della necessità di una loro successiva ratifica costituisce sviluppo coerente della natura della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 22 marzo antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. n. 6435; 23 settembre 1987, n. 7280; 6 novembre 1990, n. 10654; 30 gennaio 1992, n. 976). Nell’adesione al sindacato è insito l’intento del lavoratore di rinunziare all’esercizio della propria autonomia individuale a favore della collettività dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di categoria di fissare condizioni minime di lavoro di natura inderogabile, di migliorare i livelli contrattuali e di fornire assistenza ai lavoratori; nella suddetta adesione non è invece ravvisabile la volontà di attribuire la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali che, pertanto, come è stato più volte ribadito, non possono dismettere diritti già acquisiti al patrimonio dei singoli lavoratori, disponendo liberamente ed autonomamente di tali diritti (v. Cass. 22 maggio 1987, n. 5016; 3 settembre 1988, n. 5016; 7 aprile 1992, n. 4219; 28 novembre 1992, n. 12751). Per completezza, sull’argomento la Suprema Corte ha inoltre aggiunto che il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga a gravare posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo e venga a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio, salario non maturato, contingenza non ancora scattata, ecc.), venendosi in questo caso a porre solo un problema di rapporti tra contratti di di- verso o pari livello (Cass. 23 luglio 1994, n. 6845). Modifica unilaterale dell’orario nel contratto individuale In secondo luogo, nella sentenza n. 16089/2014 in esame, la Cassazione valorizza anche il principio in base al quale, poiché l’orario di lavoro è un elemento essenziale del contratto individuale, la sua modifica non può essere oggetto di decisione unilaterale del datore di lavoro. Da qui l’esclusione del consenso tacito o dell’adesione tacita ad una proposta del datore di lavoro: la manifestazione di volontà del lavoratore deve essere libera e, nel caso di specie, manifestata in forma scritta. Anche in questa conclusione, come nelle determinazioni assunte in precedenza con riguardo all’accertamento dell’efficacia soggettiva dell’accordo collettivo aziendale nei confronti di lavoratori iscritti alla medesima organizzazione sindacale, occorre considerare che i contratti collettivi aziendali - si ricorda che il contratto aziendale di lavoro, propriamente, è un contratto collettivo stipulato fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie (art. 2067 c.c.) - devono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso (cfr, ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2002, n. 17674; 25 marzo 2002, n. 4218; 26 giugno 2004, n. 11939; 18 aprile DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti 1995, n. 3318; sez. lav., 7 febbraio 2004, n. 2362), con l’adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi. Per l’efficacia di tali accordi è pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga rilasciato, anche per fatti concludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l’accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell’esercizio dell’autonomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a dimostrare con certezza la volontà di ratificare detto accordo. La giurisprudenza di legittimità è altresı̀ uniforme nel collocare nell’ambito della rappresentanza volontaria il potere dei sindacati, ricollegandolo al mandato che il lavoratore, nell’atto di associarsi, conferisce all’organizzazione di agire in nome e conto proprio, come è dimostrato chiaramente dall’ambito applicativo dei contratti collettivi, la cui efficacia limitata in via generale agli iscritti è stata considerata estensibile anche ai non iscritti solo alla presenza di un comportamento concludente delle parti individuali, e cioè alla loro adesione esplicita (attraverso un richiamo espresso alla normativa contrattualistica) o implicita (mediante la concreta attuazione delle clausole contrattuali) al contratto stesso (cfr. Cass. 6 dicembre 1984, 2079 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2080 2012, n. 6044). Ciò, proprio per la funzione rivestita dal sindacato nel diritto del lavoro, quale ente che rappresenta i lavoratori delle varie «categorie produttive». Non è ravvisabile, infatti, alcun diritto od interesse dell’organizzazione sindacale in relazione a validità, efficacia o interpretazione di contratto collettivo, alla cui stipulazione la stessa sia rimasta, comunque, estranea. La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) per la negazione dell’efficacia soggettiva di contratto collettivo, nei confronti di lavoratori non iscritti ad organizzazioni sindacali stipulanti - compete, in via esclusiva, agli stessi lavoratori. Occorre però considerare che, attese le cautele stabilite dall’art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale), comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, in base al quale «il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento», la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro (art. 1372 c.c.), ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento (cosı̀ Cass. 12 luglio 2006, n. 16169). Ne consegue che, per i rapporti ai quali si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 61/ 2000, non vale la regola sopra riferita della estensione dei contratti collettivi aziendali ai non iscritti. In questo contesto, si ricorda che nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale; ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 61/ 2000, si intende: a) a «tempo pieno» l’orario normale di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ivi fissato in 40 ore settimanali, o l’eventuale minore orario normale stabilito dai contratti collettivi applicati; b) a «tempo parziale» l’orario di lavoro, iscritto nel contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario a tempo pieno (una diffusa tipologia di contratto a tempo parziale è detta «orizzontale», quando vi è una riduzione dell’orario giornaliero rispetto a quello a tempo pieno). La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 9 luglio 2001 n. 9310, ha aggiunto in argomento che il motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell’art. 3 della legge sui licenziamenti individuali 15 luglio 1966, n. 604, richiede che le ragioni inerenti all’attività produttiva - sia che derivino da esigenze di mercato ed attengano perciò a motivi estranei alle scelte imprenditoriali, sia che conseguano invece a riorganizzazioni o ristrutturazioni operate dall’imprenditore - siano tali, nella loro oggettività e non in forza di un atto del datore di lavoro che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di conseguenzialità, l’inutilizzabilità della posizione lavorativa. Ne consegue che allorché le esigenze produttive sopravvenute, lungi dall’implicare la soppressione della posizione lavorativa, ne impongano invece il potenziamento - non sussiste un giustificato motivo ogget- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 tivo a fronte di un rifiuto del lavoratore (anteriore alla specifica disciplina dettata al riguardo dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, che ne esclude espressamente la configurabilità) di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo in tal caso il licenziamento dovuto ad una determinazione dell’imprenditore di preferenza, per mera convenienza economica, del rapporto a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale. Né siffatta interpretazione limita l’autonomia dell’imprenditore, giacché questi resta libero di assumere tutte le determinazioni più adeguate per la gestione dell’impresa, insindacabili nella loro opportunità, ma verificabili in sede giudiziale quanto alla loro effettiva sussistenza e alla presenza del nesso causale con il provvedimento di licenziamento che si assume conseguente. D’altra parte, se è vero che l’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, contenente «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, (articolo poi abrogato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 61/ 2000), al comma 3 conferiva alla fonte collettiva, anche aziendale, il potere di determinare, tra l’altro, le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale, non può essere trascurato il principio generale secondo cui la contrattazione collettiva non può disporre, se non in senso migliorativo, dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso non consenta espressamente alla modificazione di detti patti (art. 2077 c.c.). Peraltro, nel caso di ri- duzione dell’orario di lavoro disposta unilateralmente dalla parte datoriale senza il consenso del lavoratore, non può ricadere su quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver inutilmente messo a disposizione le proprie energie lavorative al fine di reclamare il pagamento delle restanti ore lavorative, il cui svolgimento non gli era stato consentito dalla controparte (Cass. 21 novembre 2011, n. 24476). Da ciò ne discende - afferma la Corte di Cassazione (sentenze 26 maggio 2000, n. 6903 e 17 marzo 2003, n. 3898) - che questa tipologia contrattuale esclude dal potere gestionale del datore di lavoro la possibilità di una definizione unilaterale dei tempi della prestazione. Nella specificità del contesto, quindi, il diritto del lavoratore non può essere violato unilateralmente dall’imprenditore, non essendo sufficiente la semplice adesione al sindacato, bensı̀ risultando essenziale un esplicito ed espresso mandato (v. Cass. 22 marzo 1990, n. 2382; 9 novembre 1991, n. 11966; 19 dicembre 1991, n. 13728; 28 febbraio 1992, n. 2460; 17 luglio 1992, n. 8721; Cass. 26 maggio 2000, n. 6903). In conseguenza di quanto esposto, deve pertanto affermarsi, alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insussistenza di un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre ed in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato (Cass. 13 settembre 1986, n. 5592; 3 settembre 1988, 5016; 23 luglio 1994, 6845; 17 giugno 1999, 6051; 28 marzo 2001, 4570). n. n. n. n. Osservazioni conclusive Da quanto precede ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/ 2000, secondo la Cassazione, non può applicarsi il principio in base al quale l’adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da «fatti concludenti», generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (v. Cass. 11 marzo 1987, n. 2525; 5 novembre 1990, n. 10581; 7 febbraio 2004, n. 2362). Infatti, come si è già osservato, con l’adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi. Per l’efficacia di siffatti accordi tra organizzazioni sindacali e datore di lavoro è pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga rilasciato, anche per fatti concludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l’accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell’esercizio dell’autonomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a dimostrare con certezza la volontà di ratificare detto accordo (Cass. 2 aprile 2001, n. 4841; 13 giugno 2003, n. 9497; 7 febbraio 2004, n. 2362). Tale situazione deve emergere dall’indagine specifica che il giudice del merito deve compiere al riguardo (tenendo presente la qualità dei lavoratori, l’esistenza di una situazione psicologica di soggezione dei lavoratori medesimi rispetto al datore di lavoro, le modalità del dissenso eventualmente manifestato dagli interessati, modi e tempi di eventuali iniziative giudiziarie intraprese, ecc.), anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all’esecuzione delle obbligazioni che sia tale da dimostrare che i comportamenti «concludenti» siano diretti con certezza a manifestare la genuina volontà di ratificare l’accordo o il contratto collettivo di cui si tratta (v. Cass. 28 marzo 2001, n. 4570; 12 giugno 2002, n. 8390). In ultima analisi, deve trattarsi di una manifestazione di volontà che, per quanto implicita, sia genuina e libera, cioè non possa considerarsi tale da essere affetta da un vizio riconoscibile dalla controparte in applicazione dei canoni generali della correttezza e buona fede (contra, Cass. 18 novembre 1999, n. 12784) e comunque non risulti essere necessitata (deve escludersi sulla base della contrattazione collettiva di assegnare all’assenza ingiustificata del lavoratore il valore di manifestazione per facta concludentia di rassegnare le dimissioni: Cass. 2 luglio 2013, n. 16507). Per conseguenza, il consenso DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2081 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2082 tacito ad un mutamento contrattuale peggiorativo delle condizioni di lavoro (con particolare riguardo all’orario), non può sicuramente essere desunto dal semplice fatto che i lavoratori, in costanza del rapporto di lavoro, non abbiano preteso l’adempimento del patto originario e abbiano continuato a prestare la loro opera a condizioni svantaggiate (Cass. 20 maggio 1977, n. 2111), potendo, un comportamento diverso, compromettere il rilevante e fondamentale interesse dei lavoratori ad evitare la perdita del posto di lavoro e, quindi, della retribuzione (cfr. Cass. 16 maggio 2006, n. 11432). Il giudice di legittimità evidenzia, quindi che nel caso trattato la Corte territoriale, che aveva respinto la pretesa dei lavoratori, non ha considerato che la clausola dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro - rispetto a quello osservato dagli stessi con l’appaltatore precedente cessato - è stata peggiorativa, sia con riguardo alle condizioni retributive e di lavoro stabilite dal Ccln di settore sia rispetto a quelle previste dai contratti individuali precedenti, con le relative conseguenze in merito al divieto per il contratto o accordo collettivo di derogare in pejus al contenuto del contratto individuale, senza un consenso espresso per iscritto dal lavoratore alla modificazione delle condizioni individualmente concordate con il datore di lavoro, circostanza che avrebbe imposto una esplicita volontà dei singoli da manifestare in forma scritta. In tema di orario di lavoro, vige infatti la regola che alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello è in ogni caso consentito derogare in meglio alla legislazione in materia, come pure introdurre articolazioni diverse dell’orario di lavoro ivi previsto, mentre la contrattazione collettiva aziendale può poi derogare in melius rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, quantomeno in difetto di inderogabili regole di competenza e di espliciti divieti di deroghe migliorative (Cass. 28 magio 2004, n. 10353). Invero, i contratti collettivi di diritto comune - di qualsiasi livello - non recano norme di diritto - la cui violazione sia deducibile in sede di legittimità ma clausole contrattuali (cfr. Cass. 17 agosto 2000, n. 10914). E nell’ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale), l’eventuale contrasto tra le relative previsioni non va risolto secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma in base all’individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, fermo restando che un nuovo contratto collettivo (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare in pejus la disciplina collettiva precedente (di qualsiasi livello essa sia), con il solo limite del rispetto dell’esistenza di veri e propri diritti (e non di mere aspettative) definitivamente acquisiti dai lavoratori alla stregua della normativa poi superata da quella peggiorativa (Cass. 6 ottobre 2000, n. 13300; 2 aprile 2001, n. 4839). Invece, nella vertenza in oggetto la Corte d’appello ha inopinatamente attribuito il valore di «fatto concludente», da cui desumere il consenso tacito dei lavoratori, ad un elemento «inidoneo» (come lo definisce il Collegio di legittimità) rappresen- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 tato dal fatto che la manifestazione del proprio dissenso del dicembre 2003 è avvenuta in uno spazio temporale di oltre un anno rispetto alla data del 1º febbraio 2002 dell’invio delle lettere datoriali indicanti le rispettive riduzioni di orario di lavoro, per cui i rispettivi contratti dovevano considerarsi conclusi alle condizioni ‘‘pacificamente’’ attuate e perciò accettate dagli interessati. Infine, la Suprema Corte stigmatizza l’operato del giudice del riesame per non avere attribuito rilevanza alcuna - in conseguenza della ritenuta accettazione tacita delle condizioni contrattuali proposte dalla società desumibile dal prolungato comportamento dei lavoratori attuativo di tali condizioni (per comportamento concludente) - all’espressione «con riserva» scritta in carattere stampatello sulle lettere di assunzione pervenute al momento della conclusione del contratto, per asserita mancanza di riferimento all’orario di lavoro, la cui valutazione avrebbe invece potuto portare ad un diverso giudizio. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La sentenza Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2014, n. 16089 - Pres. Lamorgese - Est. Tria - P.M. Servello Ric. C.M.C. - Res. Gruppo Gorla Spa Il - Esame delle censure 2. - I primi due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. 3. - In base ad orientamenti consolidati e condivisi di questa Corte: a) è indubbio il carattere generale del principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi (vedi, fra le tante: Cass. 23 luglio 1994, n. 6845; Cass. 29 settembre 1998, n. 9734; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362); b) inoltre, la regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, formulati in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 366bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. 1.1 - Con il primo e il secondo motivo si contesta - rispettivamente sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e degli artt. 1372 e 1326, quinto comma, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc., civ.) - la decisione della Corte milanese di ritenere assorbente la questione della presuntivamente intervenuta accettazione tacita, per comportamenti concludenti degli attuali ricorrenti, della riduzione di orario imposta dal nuovo datore di lavoro (G.G.), pur dopo aver dato atto di aver risolto in modo opposto una precedente analoga controversia. Si sottolinea, in particolare, che: 1) in base alle norme su richiamate, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (quale prodottasi per G.P. e S.S.) cosı̀ come la riduzione dell’orario di lavoro di un rapporto a tempo parziale (quale verificatasi per M.C., P.M.) richiedono l’espresso consenso scritto del lavoratore, risultante da atto convalidato dalla competente Direzione provinciale del lavoro; 2) il suddetto atto scritto non può essere sostituito da un comportamento di fatto del lavoratore di esecuzione del contratto con l’orario ridotto imposto dal datore di lavoro, tanto più ove questi abbia nella lettera di assunzione apposto la clausola «con riserva», inevitabilmente riferibile all’orario di lavoro, essendo la relativa modifica l’unico elemento nuovo del contratto di lavoro sottoscritto; 3) viceversa, essendo l’accettazione dei lavoratori difforme dalla proposta, e, pertanto, equivalendo ad una nuova proposta, non solo è da escludere che si sia formato l’accordo sulla riduzione dell’orario, ma anzi, per effetto della avvenuta assunzione da parte del G.G. senza riserve sul punto, il contratto dovrebbe considerarsi concluso alle condizioni proposte dai lavoratori, tacitamente accettate dal datore di lavoro. Si aggiunge che nella sentenza impugnata non vengono spiegate le ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad attribuire al comportamento c.d. attuativo dei ricorrenti - cui gli stessi non potevano sottrarsi, pena la perdita del posto di lavoro - l’efficacia probante di un loro consenso alla riduzione dell’orario di lavoro, senza neppure prendere in considerazione le istanze istruttorie degli interessati, riproposte in appello. 1.2. - Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lettera a), del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, in base al quale il datore di lavoro subentrato ad altra impresa in un appalto di pulizie è obbligato ad assumere i dipendenti della precedente appaltatrice «alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova». 1.3. - Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ. Si rileva che nella sentenza attualmente impugnata - diversamente da quanto avvenuto nella i precedente sentenza della medesima Corte di Milano n. 450 del 2004, ivi richiamata - il Giudice di appello non ha preso in considerazione l’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002, peraltro intervenuto dopo la stipulazione dei contratti individuali di lavoro degli attuali ricorrenti (datati 1 febbraio 2002). Tale Accordo contiene una clausola con la quale le Parti sociali hanno concordato che «i contratti di lavoro iniziali prevederanno un orario di lavoro settimanale individuale pari al 90% di quello precedentemente in atto». Tuttavia, essendo l’Accordo stesso successivo ai contratti individuali - come si è detto - è, comunque, da escludere che essa sia applicabile agli attuali ricorrenti, perché in base all’art. 2077 cod. civ. cit., un accordo sindacale stipulato in epoca successiva alla conclusione di un contratto ; individuale di lavoro, non può derogare in pejus al contenuto di quest’ultimo, senza un consenso espresso per iscritto dal lavoratore alla modificazione delle condizioni individualmente concordate con il datore di lavoro. 2083 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2084 dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso, vedi: Cass. 28 maggio 2004, n. 10353; Cass. 18 aprile 2012, n. 6044) non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61 del 2000, in quanto tale trasformazione (seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento (vedi, per tutte: Cass. 12 luglio 2006, n. 16169; Cass. 17 marzo 2003, n. 3898; Cass. 26 maggio 2000, n. 6903, quest’ultima con riguardo alla disciplina di cui all’art. 5, comma terzo, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984); c) ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi, non può applicarsi il principio secondo cui l’adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (vedi, fra le altre: Cass. 11 marzo 1987, n. 2525; Cass. 5 novembre 1990, n. 10581; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362); d) peraltro, il suindicato principio, laddove applicabile, comporta che, affinché un contratto o un accordo collettivo possa considerarsi implicitamente accettato dai lavoratori per «fatti concludenti» sia necessario che la manifestazione di volontà in tal senso desumibile dal comportamento degli interessati sia stata espressa in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell’esercizio dell’autonomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso consequenziali condotte, purché si tratti di comportamenti - dall’indagine specifica che il giudice del merito deve compiere al riguardo, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all’esecuzione delle obbligazioni - risultino diretti a dimostrare con certezza la volontà di ratificare l’accordo o il contratto in oggetto (Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362; Cass. 13 giugno 2003, n. 9497; Cass. 2 aprile 2001, n. 4841, nonché arg. ex Cass. 12 giugno 2002, n. 8390 e Cass. 28 marzo 2001, n. 4570); e) deve, quindi, trattarsi di una manifestazione di volontà che, per quanto implicita, sia genuina e libera, cioè non possa considerarsi tale da essere affetta da un vizio riconoscibile dalla controparte in applicazione dei canoni generali della correttezza e buona fede (vedi, a contrario: Cass. 18 novembre 1999, n. 12784) e comunque non risulti essere necessitata; f) conseguentemente, il consenso tacito ad un mutamento contrattuale peggiorativo delle condizioni di lavoro (in particolare anche con riguardo all’orario), non può certamente essere desunto dal semplice fatto che i lavoratori, in costanza del rapporto di lavoro, non abbiano preteso l’adempimento del patto originario e abbiano continuato a prestare la loro opera a condizioni svantaggiate (Cass. 20 maggio 1977, n. 2111; Cass. 16 maggio 2006, n. 11432), potendo, un comportamento diverso, compromettere il rilevante e fondamentale interesse dei lavoratori ad evitare la perdita del posto di lavoro e, quindi, della retribuzione. 4. - La Corte d’appello di Milano, senza attenersi ai su riportati principi: a) non ha considerato che la clausola dell’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002 - che prevedeva una riduzione dell’orario di lavoro del 10%, rispetto a quello osservato nel rapporto con il precedente appaltatore - essendo peggiorativa delle condizioni di lavoro e retributive stabilite sia dal Ccnl di settore, sia dai contratti individuali antecedenti avrebbe richiesto una chiara ed esplicita volontà dei lavoratori, manifestata per iscritto e nelle forme stabilite dalla legge; b) inoltre ha attribuito il valore di «fatto concludente», da cui desumere il consenso tacito dei lavoratori ad un elemento del tutto inidoneo a tal fine rappresentato dal fatto che essendo stati i lavoratori assunti il giorno 1 febbraio 2002, con lettere indicanti le rispettive riduzioni di orario di lavoro ed avendo gli stessi manifestato il proprio dissenso rispetto a tale riduzione soltanto nel dicembre 2003 quando hanno dato inizio al presente giudizio, conseguentemente i rispettivi contratti dovevano considerarsi siano conclusi alle condizioni «pacificamente» attuate e, quindi, accettate dagli interessati; c) conseguentemente ha ritenuto che a fronte dell’accettazione tacita delle condizioni contrattuali «proposte» dalla società desumibile dal prolungato comportamento dei lavoratori attuativo di tali condizioni, perdesse significato la apposizione - in carattere stampatello - alle lettere di assunzione della generica espressione «con riserva», essendo avvenuta precdentemente, cioè al momento della conclusione del contratto con il G.G. 5. - In tale ricostruzione la Corte milanese, non solo non ha fatto alcun riferimento all’art. 4, comma 3, lettera a), del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia,che obbligava il datore di lavoro subentrato ad altra impresa in un appalto di pulizie ad assumere i dipendenti della precedente appaltatrice «alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova», ma neppure ha considerato la circostanza della anteriorità dei contratti individuali (sottoscritti il giorno 1 febbraio 2002) rispetto all’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002, con le relative conseguenze in merito al divieto per il contratto o accordo collettivo di derogare in pejus al contenuto del contratto individuale, senza un consenso espresso per iscritto dal lavoratore alla modificazione delle condizioni individualmente concordate con il datore di lavoro. A ciò consegue che, nella specie, il criterio dell’accettazione implicita risulta inapplicabile, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata. 6. - Va, comunque, precisato - in ragione della funzione nomofilattica affidata dall’ordinamento a questa Corte di Cassazione - che, comunque, l’applicabilità del suddetto criterio - ove possibile - presuppone DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IlI - Conclusioni 8. - In sintesi, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento degli altri motivi. In relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti: 1) «la regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso) non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61 del 2000, in quanto tale trasformazione (seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento»; 2) «ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi, non può applicarsi il principio secondo cui l’adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole». P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti una indagine specifica del giudice del merito, da effettuare anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all’esecuzione delle obbligazioni, che sia tale da dimostrare che i comportamenti «concludenti» siano diretti con certezza a manifestare la genuina volontà di ratificare l’accordo o il contratto collettivo di cui si tratta. E, in tale indagine, si devono tenere nel debito conto la qualità dei lavoratori di cui si tratta, l’esistenza di una situazione psicologica di soggezione dei lavoratori medesimi rispetto al datore di lavoro e, quindi, parametrare a tali dati anche le modalità del dissenso eventualmente manifestato dagli interessati, cosı̀ come i modi e i tempi di eventuali iniziative giudiziarie intraprese. A tale ultimo proposito, va anche considerato che, pur in un ordinamento di civil law come il nostro, comunque il canone della prevedibilità delle decisioni - che non comporta l’immodificabilità della soluzione adottata - si deve considerare come un requisito fondamentale dell’esercizio della funzione giurisdizionale, posto a presidio della certezza del diritto, come tale tutelato sia direttamente dalla nostra Costituzione (spec. art. 3), sia, nei rispettivi ambiti dalla Corte di giustizia Ue e dalla Corte di Strasburgo. Ne consegue che, rispetto a plurimi gruppi omogenei di lavoratori, gli esiti dei diversi giudizi instaurati separatamente non possono considerarsi, di per sé, indifferenti rispetto alle iniziative assunte dagli interessati. 7. - Dalle anzidette considerazioni deriva l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cui consegue l’assorbimento di tutti i restanti profili di censura. 2085 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Licenziamenti Articolo 18: la tesi del fatto giuridico non convince Approfondimenti Pietro Scudeller - Avvocato e Consulente del lavoro Nell’interpretazione del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo la modifica della Riforma Fornero, una delle questioni più controverse rimane quella di stabilire quando vi sia «insussistenza del fatto contestato» nei licenziamenti disciplinari, ovvero «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» nei licenziamenti economici; per conseguenza, si tratta di stabilire quando, ricorrendo le suddette ipotesi, rimanga in uso il rimedio della reintegrazione effettiva nel posto di lavoro (quarto comma) e quando invece il licenziamento illegittimo debba essere sanzionato con la sola indennità pecuniaria (quinto comma). In dottrina e giurisprudenza si scontrano due tesi ben diverse, che possono, sia pur riassuntivamente e semplificando, indicarsi come quelle del «fatto materiale» e del «fatto giuridico» (1). Quest’ultima, tuttavia, non convince per una pluralità di ragioni, che si tenterà di mettere in luce, sottolineando invece alcuni argomenti a favore della prima. Tesi del fatto giuridico: le critiche Fatto non significa fatto giuridico L’opzione interpretativa qui 2086 criticata pretende, innanzitutto, di dare alla parola «fatto» usata dal legislatore il significato di «fatto giuridico». Ma in diritto il «fatto», sia materiale che giuridico, rimane sempre del tutto distinto dall’elemento psicologico del soggetto agente che lo compie. Il fatto giuridico è definito, invero, come il fatto (materiale) di una qualche rilevanza giuridica; dice il Trabucchi: «i fatti della vita, che portano conseguenze giuridicamente rilevanti nelle relazioni tra gli uomini, si considerano fatti giuridici. La nascita, per esempio, è un fatto al quale la legge collega l’esistenza di molti diritti (...); una bastonata fa sorgere nella vittima il diritto al risarcimento, e cosı̀ via» (2). In relazione ad un singolo fatto, quindi, non vi può esNote: (1) Si vedano, tra i tanti, gli interventi seguenti: L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento, in Colloqui giuridici sul lavoro, n. 1/2012, a cura di Antonio Vallebona, suppl. al n. 12/2012 di Mass. giur. lav.; Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, M. Persiani, in Arg. dir. lav., 2013, 1, 4; La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Antonio Vallebona, Giappichelli, 2013; Il nuovo mercato del lavoro, a cura di Cinelli, Ferraro, Mazzotta, Il licenziamento disciplinare, Raffaele Galardi, Giappichelli, 2013; Complimenti dottor Frankestein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, Franco Carinci, in Il Lav. nella giur. n. 6/2012, p. 529; Speciale riforma del lavoro, AA. VV., in Il Giurista del lavoro, ago-set. 2012; Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 statuto dei lavoratori, Arturo Maresca, in R.I.D.L. n. 2/2012, I, 415; Il licenziamento di- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 sciplinare nel nuovo art. 18: una chiave di lettura, Raffaele De Luca Tamajo, in R.I.D.L. n. 4/2012, II, 1064; L’insussistenza del fatto nel licenziamento dopo la legge Fornero, Raffaele Pezzuto, in Il lav. nella giur. n. 5/2013, p. 454; Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage dopo la Riforma Fornero, nota di Daniela Zanetto a commento di Trib. Milano 20 novembre 2012, in Il lav. nella giur. n. 6/2013, p. 581; Licenziamento individuale per motivi economici e controllo giudiziario nella Riforma del lavoro, Roberto Cosio, in Il lav. nella giur. n. 3/2013, p. 255; I licenziamenti individuali nel prisma dell’applicazione responsabile delle nuove norme processuali e sostanziali, nota di Maria Dolores Ferarra, a commento di Trib. di Ravenna 18 marzo 2013 in Il lav. nella giur. n. 6/2013, p. 567; Manifesta insussistenza del fatto e violazione dei criteri di scelta nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nota di Maria Giovanna Greco, a commento di Trib. di Modena 26 giugno 2013, in Il lav. nella giur. n. 8-9/2013, p. 805; Rito Fornero: soluzione indennitaria se il licenziamento è solo sproporzionato, commento a Trib. Voghera ord. 18 marzo 2013, in Guida al lavoro n. 22-24 maggio 2013, p. 28; Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’interesse al profitto è insindacabile, nota di Gabriele Franza a Cass. 9 luglio 2012 n. 11465, 8 ottobre 2012 n. 17087, 11 gennaio 2013 n. 579, in Mass. giur. lav. n. 4/2013, p. 226; Accertamento del fatto contestato e sua valutazione nella modulazione delle tute previste dall’art. 18 St. Lav., nota di Elisa Giulino a commento di Tribunale di Bari 10 ottobre 2013, in Mass. giur. lav. n. 5/2014; Ancora sulle conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento disciplinare illegittimo dopo la legge n. 92/2012 nota di Azzurra De Salvia, in R.I.D.L. n. 1/2014, II, a ord. Trib. Bologna 24 luglio 2013; Problemi applicativi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti disciplinari, di Giorgio Fontana, in R.I.D.L. n. 2/2014, I, 273; ed ai numerosi richiami di ulteriore dottrina e giurisprudenza ivi effettuati. (2) Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 30a ed., Cedam, p. 110. Nello stesso senso cfr. Francesco Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Giuffré, 2011, p. 97 e ss.; Francesco Gazzoni, Manuale di diritto privato, E.S.I. 2004, p. 81 e ss. (che distingue tra fatto ed effetto giuridico e che specifica che l’atto, non il fatto, presuppone la volontarietà di esso). La volontarietà dell’atto del lavoratore è l’unico elemento, quindi, che si richiede: si dovrà quindi escludere l’addebito e la «sussistenza del fatto» quando, ad esempio, il lavoratore lo abbia commesso in stato di incoscienza per essere stato drogato a sua insaputa. sere giuridicamente alcuna distinzione tra fatto materiale e fatto giuridico, perché si tratta sempre dello stesso fatto, storico o materiale, che assurge, o meno, anche a rilevanza giuridica. Per fatto giuridico si intende, dunque, quella fattispecie astratta che la legge considera al fine di ricollegarvi determinate conseguenze giuridiche; potendosi distinguere tra fattispecie semplici (come la nascita, che coincide con il fatto materiale) e complesse (come il matrimonio, che richiede una sequenza di atti, di fatti e formalità). Quando si parla di «fatto», ci si riferisce sempre, quindi, al fatto reale, materiale, storico, che diventa giuridico in quanto preso in considerazione dalla legge a determinati fini, per stabilirne determinati effetti giuridici. I sostenitori della tesi qui criticata ritengono che nel «fatto» citato dal legislatore si debbano considerare sia l’elemento materiale del comportamento del lavoratore, sia il suo elemento psicologico, sia il nesso causale, persino la gravità del medesimo o la proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento: in altre parole essi descrivono non più il fatto, bensı̀ l’inadempimento del lavoratore, considerato in tutte le sue necessarie componenti. Se per «fatto giuridico» ci si riferisce quindi a quella fattispecie astratta che costituisce l’inadempimento del lavoratore, suscettibile di giusto licenziamento, allora si deve riconoscere che la tesi qui criticata pretende di leggere «inadempimento» laddove il legislatore ha scritto «fatto». È evidente l’inammissibilità di una siffatta operazione interpretativa, in quanto essa finisce per modificare la lettera della legge (3). Fatto contestato non coincide con fatto giuridico In secondo luogo, l’operazione interpretativa suddetta si scontra con la descrizione del «fatto» operata dal legislatore, il quale ha qualificato il fatto, definendolo infatti non come «giuridico», ma come «contestato» dal datore di lavoro o «posto a base del licenziamento»: è quindi ancor più evidente, stando alla lettera della legge (come è doveroso fare, ex art. 12, primo comma, delle preleggi) che non è né ad una fattispecie concreta (il fatto materiale o storico, cioè quanto accaduto realmente), né ad una fattispecie astratta (il fatto come inadempimento, completo di tutte le caratteristiche giuridiche che esso deve avere per configurarsi come tale) che il legislatore ha voluto fare riferimento; ma a quel fatto che il datore di lavoro ha ritenuto di individuare nel comportamento del lavoratore, o che ha ritenuto di credere come esistente, e che ha cristallizzato, descritto nella sua lettera: di contestazione, nei licenziamenti disciplinari; ovvero di licenziamento in quelli economici. Non si può dunque dimenticare la parola «contestato» quando si ha riguardo al «fatto», perché l’aggettivo esiste e qualifica chiaramente il fatto cui ha voluto riferirsi il legislatore. Cosa significa allora aver riguardo al «fatto contestato»? A parere di chi scrive, il giudice è chiamato, come è già stato osservato in dottrina (4), a due distinti, sia logicamente che temporalmente, giudizi, ben diversi tra loro: nel primo giudizio egli opererà, come sempre, una valutazione di tutte le circostanze (fatti) del caso concreto, per stabilire se esse integrino gli estremi di un giusto licenziamento, oppure no; dovrà cioè operare un giudizio di legittimità o meno del licenziamento, semmai sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e rispetto ai quali la Riforma Fornero, come è ben noto, nulla ha innovato. In un secondo momento logico, invece, egli dovrà decidere quale sia la giusta sanzione da irrogare per il licenziamento che sia risultato, all’esito del primo giudizio, illegittimo: in questa fase egli dovrà aver riguardo al «fatto contestato»: poiché dunque il fatto contestato, cioè quanto il datore di lavoro ha contestato al lavoratore, insomma la contestazione messa per iscritto, è comportamento del datore di lavoro (e non più del lavoratore), il giudizio del giudice si sposta da una valutazione complessa, che coinvolge sia il comportamento del lavoratore che quello del datore di lavoro, ad una valutazione esclusivamente incentrata sul comporNote: (3) Quando pertanto A. Perulli (ripreso da M.T. Carinci, in RIDL 2012, II, Il licenziamento non sorretto da giusta causa e giustificato motivo soggettivo: i presupposti applicativi delle tutele previste dall’art. 18 St. Lav. alla luce dei vincoli imposti dal sistema p. 1058, scrive che «nega infatti la stessa logica giuridica l’idea che un ‘‘fatto materiale’’, nella sua essenza fenomenologica ed al di fuori della sua qualificazione operata da una norma, possa rilevare nel mondo giuridico», fa un’affermazione corretta di principio, ma nel contempo fa di tale principio un’applicazione, a parere di chi scrive, sbagliata nell’individuazione della qualificazione operata dalla norma: quando pretende, cioè, di definire il «fatto» preso in considerazione dalla norma solo ai fini della sua sussistenza o meno, alla stregua di caratteristiche normative che non ad esso, in tale norma, si riferiscono, quanto piuttosto all’inadempimento. Come pure è stato giustamente osservato (da R. De Luca Tamajo, in op. cit., 1068), infatti, «insussistenza» non significa «inconsistenza», termine che potrebbe aprire a valutazioni, di gravità o altro, sul fatto, quanto piuttosto «inesistenza»: quindi «il fatto c’è o non c’è» (A. Maresca, op. cit., 436), tertium non datur. (4) Cfr. De Luca Tamajo, Maresca, sopra citati, ed altri: ad esempio, da ultimo, Maria Dolores Ferarra, in I licenziamenti individuali nel prisma dell’applicazione responsabile delle nuove norme processuali e sostanziali, in Il Lav. nella giur. n. 6/2013. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2087 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2088 tamento del datore di lavoro: sulla corrispondenza, cioè, tra quanto contestato e la realtà fattuale, storica, reale; il giudice dovrà, in altre parole, acclarare la sussistenza o insussistenza di quanto descritto nella lettera di contestazione. È il «fatto contestato», dunque, quello che il legislatore chiede di valutare, per stabilirne la sussistenza o meno; ed è da questo giudizio che egli fa dipendere la scelta della sanzione da applicare al licenziamento (già giudicato) illegittimo. Questa impostazione interpretativa è stata criticata: ad es. da M. V. Ballestrero, che ha scritto (5) che in ciò vi sarebbe un chiaro errore di prospettiva: «la graduazione delle sanzioni prevista dalla riforma opera non sul versante della ‘‘punizione’’ del datore (in ragione dell’entità della sua ‘‘colpa’’, ovvero della sua mala o buona fede) ma su quello dei presupposti che devono sorreggere il licenziamento perché sia legittimo». Al contrario, si ritiene che l’errore di prospettiva sia addebitabile proprio ai sostenitori della tesi del «fatto giuridico»: esso consiste proprio nella intersecazione, con rischio di confusione, tra i due giudizi di cui sopra, tra i due momenti valutativi cui è chiamato il giudice (e l’interprete in genere): il primo, volto alla valutazione sulla legittimità o meno del licenziamento; il secondo volto alla verifica della sanzione da applicare al licenziamento illegittimo. Nella prospettiva qui sostenuta la graduazione delle sanzioni nulla ha a che vedere con i presupposti di legittimità del licenziamento, se non nel senso di presupporre che il licenziamento sia illegittimo. Secondo i sostenitori della tesi qui criticata vi sarebbero alcuni riferimenti testuali che confermerebbero l’intenzione del legislatore di intendere il fatto proprio come inadempimento: «in primo luogo perché l’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori allude al «fatto insussistente» non in una dimensione a sé stante ma solo in quanto determina la non ricorrenza degli «estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta» (causa), non determini cioè la mancanza dei presupposti di legittimità del licenziamento. In secondo luogo, poi, perché il comma 4, nella sua seconda parte, allude ulteriormente alla nozione di fatto ma anche in questo caso viene inteso solo ed in quanto per esso la contrattazione collettiva o i codici disciplinari prevedano una sanzione conservativa. È questa ... la riprova matematica dell’identificazione tra fatto ed inadempimento, dal momento che i codici disciplinari ed i contratti collettivi non tipizzano fatti nella loro materialità ma inadempimenti» (6). Occorre allora analizzare questi due pretesi elementi testuali. Al primo riferimento si deve subito obiettare che il fatto che il legislatore dia per scontato che alla insussistenza del fatto (materiale) si colleghi necessariamente la illegittimità del licenziamento non dimostra affatto ciò che è sopra sostenuto, bensı̀ piuttosto che egli dà per scontato che l’indagine sull’insussistenza del fatto avvenga, come detto sopra, in un momento logico successivo a quello che già ha acclarato l’illegittimità del licenziamento, per cui non si darebbe luogo al secondo giudizio sulla sanzione da applicare, se il licenziamento non fosse DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 (già stato giudicato) illegittimo. Ciò significa che la verifica dell’insussistenza del fatto consegue e necessariamente perciò si lega alla illegittimità, ma solamente nel senso che laddove manchi il fatto (materiale) è scontato che manchi anche l’inadempimento e quindi manchi la legittimità del licenziamento. In altre parole è come se il legislatore, anziché aver scritto: «nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero ...», avesse scritto: «nei casi in cui il licenziamento è illegittimo, e ciò avviene per mancanza del fatto materiale ...». Tale lettura, che pare la più corretta, fa venir meno il preteso collegamento tra fatto ed inadempimento. Vi è poi un altro elemento testuale di cui i predetti sostenitori non sembrano tener conto: il periodo iniziale del quarto comma, laddove si dice «nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa» è sı̀ legato ai periodi successivi «insussistenza del fatto contestato ovvero» e «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa» da un «per» o un «perché», ma è altrettanto vero che di mezzo ci sta anche un «addotti dal datore di lavoro»: quest’ultimo periodo non sarebbe stato necessario, in quanto il licenziamento è illegittimo sempre, se giusta causa o giustificato motivo non sussistono, Note: (5) In Declinazioni di flexicurity. La riforma italiana e la deriva spagnola, in Lav. Dir., 2012, 3-4, 458. (6) Cosı̀ Raffaele Galardi, in Il licenziamento disciplinare, a cura di Cinelli, Ferraro, Mazzotta, Giappichelli, 2013, p. 292. indipendentemente da quanto «addotto dal datore di lavoro». Tale inciso invece conferma testualmente che, in presenza di illegittimità del licenziamento, la scelta della sanzione dipende dai motivi addotti dal datore di lavoro e sulla corrispondenza di tali motivi con la realtà dei fatti storici, quindi da un giudizio sul comportamento del datore di lavoro. Quanto alla seconda osservazione, per cui la connessione si ripeterebbe anche con riferimento all’altra ipotesi relativa alle previsioni dei contratti collettivi o regolamenti, in quanto questi ultimi tipizzano abitualmente inadempimenti e non fatti storici, va detto che è sostenibile proprio il contrario: le descrizioni dei fatti più ricorrenti nei contratti collettivi sono proprio mere condotte comportamentali. Si vedano alcuni esempi, presi dal contratto dell’industria metalmeccanica: «venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro»; «fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;» «contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;» «esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi»; commetta: «rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;» «abbandono del posto di lavoro»; ecc.. Certo è vero anche che, talvolta, tali condotte sono qualificate da altri elementi («per disattenzione o negligenza», «senza giustificato motivo», ecc.), i quali ricondurrebbero più verso l’inadempimento, che verso il fatto materiale; ma tali qualificazioni sono eccezionali. Inoltre non si può non notare un altro elemento testuale che è sen- z’altro a favore della tesi del «fatto materiale» (rectius «fatto contestato»): il legislatore non ha fatto riferimento meramente «alle previsioni dei contratti collettivi», bensı̀, con effetto che induce ad escludere ogni identificazione possibile tra il fatto e l’inadempimento, ha aggiunto la parola «condotte» per identificare i fatti previsti come punibili con sanzione conservativa. Quindi, poiché «le condotte» non possono altro che essere comportamenti storici, esse tendenzialmente esulano da qualsiasi riferimento psicologico (oltre alla volontarietà: cfr. nota 2), dalla presenza di cause di giustificazione o meno, dalla gravità che solo alla luce di una complessità di fattori ulteriori può essere valutata, ecc.. In altre parole, le condotte sono solo uno degli elementi che compongono l’inadempimento: eppure il legislatore chiede di verificare se il fatto rientri «tra le condotte punibili ...» e non se esso rientri «tra le previsioni dei contratti collettivi» (o «tra i casi previsti ...», o «tra i fatti previsti ...», o «tra gli inadempimenti previsti ...»). Si tratta quindi di una ulteriore conferma per cui «le condotte» non sono «le previsioni» dei ccnl e perciò i «fatti» non si identificano con gli «inadempimenti». Licenziamento per fatto lecito o pretestuoso I sostenitori della tesi del «fatto giuridico» obiettano contro la tesi del «fatto materiale» che essa condurrebbe ad un risultato aberrante, contraddittorio, paradossale: basterebbe, infatti, al datore di lavoro contestare una qualsiasi sciocchezza commessa dal lavoratore, un fatto pretestuoso, o persino un fatto lecito (ad esempio uno starnuto), per ... che cosa? Sottrarsi alla illegittimità del licenziamento? No, per sottrarsi alla reintegra. Qui emerge il terzo aspetto critico della tesi del «fatto giuridico». Qual’è il problema, infatti, ci si chiede, se il datore di lavoro «si può sottarrre» alla reintegra? Il licenziamento per fatto pretestuoso non diventerebbe lecito. Rimarrebbe e rimane comunque illegittimo e gravemente punito; con la sanzione indennitaria che il legislatore ha determinato nel massimo in ben ventiquattro mensilità di retribuzione. Solamente una mentalità forgiata sulla necessarietà della reintegra come unica sanzione adeguata ad un licenziamento gravemente illegittimo può consentire di trarre quella conclusione (7); di trarre, cioè, la conclusione che una determinata opzione interpretativa sarebbe insostenibile in quanto condurrebbe ad una sanzione indennitaria a fronte di un licenziamento gravemente illegittimo. Invero è ben noto che la reintegra non è l’unica sanzione possibile per un licenziamento gravemente illegittimo: «la tutela reale per il licenziamento ingiustificato non è costituzionalmente obbligata (Corte Cost. 7 febbraio 2000 n. 46, in Foro it., 2000, I, 699)» (8). Note: (7) Cfr. Antonio Vallebona, Fatto e qualificazione del fatto: una distinzione elementare indigesta, in Mass giur. lav. n. 12/2012, p. 955. (8) Antonio Vallebona, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Giappichelli, 2013, p. 14. Cfr. anche A. Maresca, op. cit. p. 423: «nel nostro ordinamento si ritiene, oramai, costituzionalizzata (e ciò vale anche con riferimento all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ...) la garanzia del lavoratore ad essere licenziato solo a fronte di un motivo giustificato, mentre è rimessa alla discrezionalità politica del legislatore la valutazione in ordine alle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso di illegittimità del licenziamento». DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2089 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2090 Basti pensare, inoltre, al regime di tutela per i licenziamenti illegittimi presente nel nostro stesso ordinamento, da quasi cinquant’anni, senza scandalo, per i lavoratori di aziende fino a quindici dipendenti: anche il lavoratore di queste aziende, se licenziato per uno starnuto, non viene reintegrato, bensı̀ solamente indennizzato. Cosı̀ pure nelle organizzazioni di tendenza (art. 4 legge n. 108/1990); per non parlare del permanere di un’area di libera recedibilità ex art. 2118 c.c. (per dirigenti, lavoratori pensionabili, in prova, domestici e sportivi professionisti). Pare infatti incontestabile che la Riforma Fornero ha inteso estendere la sanzione indennitaria come rimedio più comune anche nelle imprese sopra i quindici dipendenti (rectius nel campo di applicazione dell’art. 18); limitando la conservazione della sanzione reintegratoria ad alcune ipotesi specifiche, singolarmente descritte. Va riconosciuto, peraltro, che potrebbe tuttavia rimanere il dubbio che risulti paradossale che alcuni casi di licenziamenti, di tutta evidenza gravemente ingiusti (come quelli per fatto lecito), non siano punibili con la reintegrazione, a fronte di una disciplina complessiva che ha riservato tale sanzione a svariati casi di licenziamenti meno o al pari gravemente scorretti: ciò tuttavia non può consentire di cambiare il senso letterale della legge; semmai ci si potrà dividere tra chi riterrà che si sia trattato di scelta voluta e condivisibile (ad esempio per la espressa, contemporanea previsione di affidamento alla contrattazione collettiva del compito di estendere o meno l’area della reintegrazione); chi riterrà che si sia trattato di svista del legislatore non rimediabile se non, ovviamente, con un nuovo intervento del legislatore (oppure rimediabile solo con un intervento della Corte Costituzionale); chi riterrà, semmai, che la svista sia rimediabile anche a testo invariato, con il ricorso a taluni istituti di carattere generale (come da taluno già proposto), quali la frode alla legge o l’abuso del diritto. Ciò che, a parere di chi scrive, di certo non si può fare è violare il principio del rispetto della volontà del legislatore e quindi dell’unica interpretazione letterale possibile (rispetto alla quale anche l’ultimo tipo di soluzioni proposte - il ricorso, cioè, alla frode alla legge o all’abuso del diritto - dovrebbe rimanere confinato a casi del tutto eccezionali e limitatissimi, di rara e difficile dimostrazione). In ogni caso i licenziamenti per fatti leciti sono più casi di scuola, puramente teorici, che non casi pratici ricorrenti nella realtà: cosı̀ come sono sempre rimasti confinati più alla teoria che alla realtà nell’ambito delle imprese con meno di sedici dipendenti. Se, dunque, non è pressoché mai accaduto che un datore di lavoro licenzi per uno starnuto, a fronte di un costo certo di sei mensilità di retribuzione, perché mai ciò dovrebbe accadere laddove il costo diventa addirittura di ventiquattro mensilità? Non è quindi sulla base della soluzione da dare a questi casi che si misura la bontà di una norma e la corretta interpretazione da dare ad essa. Peraltro va osservato che una censura di incostituzionalità per disparità di trattamento tra situazioni uguali dovrebbe non solo superare l’ostacolo di dimostrare che le situazioni (ad es. di un licenziamento discriminatorio e DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 di uno per fatto lecito) sono uguali, ma anche spiegare perché pari differenza di trattamento sia stata sempre (da quasi cinquant’anni) accettata nell’ambito delle imprese fino a quindici dipendenti (il che impedisce altresı̀ di rendere necessaria una siffatta impostazione interpretativa, in quanto costituzionalmente orientata, che valga ad escludere la necessità di sollevare questione di costituzionalità della stessa; la tesi del «fatto materiale», infatti, non può essere tacciata di sospetta incostituzionalità, per quanto osservato supra: cfr. nota 6). La tesi conduce al paradosso di annullare la riforma Altra critica che si deve fare alla tesi del «fatto giuridico» è che essa, se rigorosamente intesa, conduce ad un risultato ancor più paradossale del paradosso attribuito (ma infondatamente, come appena visto) alla tesi opposta: cioè quello di rendere del tutto ininfluente la riforma dell’art. 18, come se non fosse mai intervenuta (9). Se, infatti, si sostiene che il «fatto» avuto in mente dal legislatore deve essere il «fatto giuridico» cosı̀ come inteso dai sostenitori della tesi in questione, la conclusione logica è che in tale fatto giuridico devono rientrare tutti gli elementi tipici dell’inadempimento e che, quindi, i due giudizi di cui sopra del giudice o dell’interprete, Nota: (9) Lo ammette anche G. Fontana, nell’op. cit. sopra: «a voler tendere l’interpretazione della norma fino al massimo recupero del potere valutativo del giudice, dovrebbe ammettersi che ‘‘gli altri casi’’ in cui il giudice, accertata la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, potrebbe e dovrebbe applicare la tutela meramente economica ai sensi del quinto comma dell’art. 18, si ridurrebbero a ben poca cosa (anzi, a ben pensare, forse proprio a nulla)». antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. bile nel portare alle sue (estreme ed) inevitabili conseguenze la tesi interpretativa del «fatto giuridico». Ma, proprio per questo, ne rappresenta la palese dimostrazione di infondatezza. È ancor più evidente, in tal caso, infatti, come essa contrasti con la lettera della legge, trascurando del tutto il fatto che il legislatore ha palesemente introdotto delle ipotesi nelle quali la sanzione deve essere quella indennitaria, anziché quella reintegratoria. Le «altre ipotesi» citate dal legislatore come quelle in cui applicare la sanzione indennitaria devono evidentemente esistere e l’interpretazione corretta della legge non può che essere quella che consente di individuarle e renderle ricorribili, ipotizzabili, verificabili. Siccome la tesi del «fatto giuridico» fa venir meno il parametro per individuarle, facendole scomparire del tutto, essa è evidentemente da scartare. È d’altronde parametro interpretativo ben noto quello per il quale, tra due interpretazioni possibili, se una di esse rende la norma tamquam non esset e l’altra la fa sopravvivere, è la seconda quella da preferire: mi riferisco alla norma di cui all’art. 1367 c.c., che, invero, è dettata per le regole contrattuali, non per quelle legislative; ma è evidente che per quelle legislative deve ritenersi altrettanto valida, anzi a maggior ragione. Ritenere, infatti, che una complessa, ampia ed articolata Riforma come quella della legge Fornero, che tra l’altro - proprio in tema di riforma dell’art. 18 è stata il risultato di spinte contrapposte, di lunga discussione e quindi di un compromesso finale, sia stata fatta solo per poter concludere che ... si è scherzato e tutto resta come prima, è tesi persino risibile. Distinzioni ingiustificate tra fatto giuridico e inadempimento Alcuni sostenitori della tesi del «fatto giuridico» hanno precisato, anche al fine di evitare il paradosso sopra evidenziato, che nel secondo giudizio che il giudice è chiamato a fare, quello sulla sanzione da applicare, vi è un elemento dell’inadempimento che, pur facendo parte del «fatto giuridico» in linea generale, non apparterrebbe al «fatto giuridico» cui il legislatore si è riferito nella nuova formulazione dell’art. 18. Tale elemento sarebbe quello della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore (11). Ma anche questa opzione non convince, proprio perché priva di sostegni nella lettera della legge. Secondo questa specificazione interpretativa, infatti, il fatto giuridico sussisterebbe anche se la gravità di esso non fosse tale da rendere legittimo il licenziamento (cosicché l’inadempimento non sussisterebbe e renderebbe illegittimo il licenziamento; ma sussisterebbe ugualmente il fatto giuridico, rendendo applicabile la tutela indennitaria anziché quella reintegratoria). Il problema allora si sposta sul piano seguente: perché proprio la gravità? Perché proprio questo, e non altri, sarebbe l’unico elemento integrativo dell’inadempimenNote: (10) In Guida al Lavoro n. 49 del 13 dicembre 2013, p. 39. (11) Cfr., da ultimo, Tribunale di Bari 10 ottobre 2013, in Mass. giur. lav. n. 5/2014, con nota di Elisa Giulino, Accertamento del fatto contestato e sua valutazione nella modulazione delle tutele previste dall’art. 18 St. Lav. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti quello sulla illegittimità del licenziamento e quello sulla scelta della sanzione da applicare al licenziamento illegittimo, coincidono esattamente. Il che finirebbe con il rendere necessaria l’applicazione della sanzione reintegratoria a tutti i casi di insussistenza del fatto, inteso come insussistenza dell’inadempimento e cioè illegittimità del licenziamento. Sicché nessuno spazio residuerebbe per la sanzione indennitaria e l’art. 18 rimarrebbe sostanzialmente uguale a prima della riforma, continuando a prevedere la sanzione reintegratoria per tutti i licenziamenti illegittimi. Questa è, d’altra parte, l’unica soluzione coerente, in effetti, con l’impostazione interpretativa del «fatto contestato» come «fatto giuridico» (alias inadempimento). Tant’è che vi è stato già un caso giudiziario che è stato cosı̀ risolto: il giudice Dottor Cacace del Tribunale di Rieti, infatti, nella sentenza 25 giugno 2013 (10), ha sostenuto proprio questo: «il fatto contestato sussiste quando esiste nella sua dimensione giuridica (oggettiva, soggettiva, notevole inadempimento e quindi gravità dello stesso); in tal caso il licenziamento è legittimo e va confermato. In difetto dei termini sopra indicati, il fatto non sussiste per cui l’unica tutela accordabile è quella reintegratoria, senza che possa farsi questione di una maggiore o minore gravità dello stesso. In assenza del parametro e della conseguente valutazione, tutte le volte che il giudice annulla il licenziamento per insussistenza del fatto inteso in senso giuridico, non potrà che applicare la reintegra, come già avveniva prima della modifica dell’art. 18». La tesi è corretta e condivisi- 2091 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2092 to (alias «fatto giuridico») che potrebbe essere espunto, tenuto fuori dalla nozione di «fatto giuridico» qui pretesamente usata dal legislatore, e non altri? Ma soprattutto: quale sarebbe l’elemento letterale che consentirebbe al giudice, e all’interprete in genere, di ritenere che la gravità del comportamento sarebbe esclusa dalla nozione di «fatto giuridico»? La verità è, a parere di chi scrive, che non esiste alcun appiglio testuale o letterale per sostenere una siffatta distinzione. Neppure esiste alcun appiglio testuale per fare riferimento al criterio della proporzione, quale elemento distintivo tra fatto giuridico ed inadempimento: secondo questa ulteriore specificazione della tesi qui criticata, il fatto giuridico potrebbe sussistere, infatti, pur non essendovi poi proporzione tra il medesimo e la sanzione del licenziamento, sicché si darebbe luogo a licenziamento comunque illegittimo, ma punibile solamente con la sanzione indennitaria. Anche siffatta opzione non è accoglibile; i lavori parlamentari lo confermano: infatti, come è stato pure rilevato (12), tra le fonti di previsione delle sanzioni conservative, in origine, una delle bozze di riforma prevedeva anche «la legge»; invece poi, proprio per le lamentele delle parti datoriali che temevano che con tale riferimento si facesse rientrare anche l’art. 2106 del c.c., aprendo la strada alle più discrezionali valutazioni del giudice, che avrebbe potuto in ogni caso far riferimento al principio di proporzionalità, il riferimento alla «legge» è stato escluso dal testo finale: ciò conferma che anche il principio di proporzionalità, in questa sede di giudizio, cioè nella scelta della sanzione da applicare, rimane del tutto escluso (il che non significa che esso non rimanga in essere, ovviamente, nel giudizio sulla legittimità del licenziamento). Né, quindi, pare corretta l’opzione interpretativa secondo la quale il criterio di proporzionalità, espunto dal giudizio sulla sanzione in quanto derivante dalla legge, possa poi rientrarvi in quanto magari previsto nel contratto collettivo. S’è visto sopra, infatti, che non a qualsiasi previsione del ccnl si può guardare, anche ai principi generali che, ad esempio, vengano ivi richiamati, ma solo alle «condotte» (materiali) descritte nei ccnl ed alla riconducibilità del fatto contestato alle condotte medesime (a quelle punibili con sole sanzioni conservative). Se quindi, in una data fattispecie in esame, tra le condotte esemplificate nel ccnl non rientra in alcun modo quella contestata al lavoratore, non si potrà far rientrare il fatto contestato tra quelli punibili solo con sanzione conservativa per effetto di un principio generale desumibile dal ccnl, come quello di proporzionalità; non si potrà quindi in tal caso ritenere che, laddove non vi sia proporzionalità, il fatto rientri tra quelli punibili solo con sanzioni conservative e, per l’effetto, sanzionare il licenziamento illegittimo con la reintegra; si dovrà invece usare il principio di proporzionalità, sia per disposto di legge che per eventuale disposto di ccnl, per valutare la legittimità o meno del licenziamento (13). Peraltro è evidente che una tale interpretazione avrebbe anche il limite di rendere gravemente incerto il parametro, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 sia della gravità che della proporzione, da adottare: i datori di lavoro, cosı̀ come tutti gli interpreti, non disporrebbero di alcun elemento per comprendere quando ricorrerebbe una gravità tale da rendere il licenziamento Note: (12) Cfr. p. 292 del citato Galardi. (13) Erra quindi il Tribunale di Ravenna nella sentenza 18 marzo 2013 nel ‘‘caso Marcegaglia’’ (in Il lav. nella giur. n. 6/2013, p. 567): egli afferma, a sostegno della propria tesi: «non si potrebbe giustificare dinnanzi ad un fatto lieve un trattamento differenziato: non si capirebbe perché se il fatto lieve è previsto nel contratto collettivo si debba applicare la reintegra; mentre se un fatto lieve è accertato come tale dal giudice in carenza di una puntuale tipizzazione si debba applicare soltanto la tutela obbligatoria; tanto più se si pensa come in ogni campo del diritto la sanzione vada commisurata (come qui si ritiene) all’entità del fatto e non alla colpa del datore.» Ebbene occorre replicare, innanzitutto, che la ragione del trattamento differenziato lamentato è ben spiegata e giustificata dal legislatore: in primis, proprio con la volontà di limitare la discrezionalità dei giudici (per quanto questo argomento possa sembrare ostico ai giudici stessi, ovviamente), al fine di favorire un mercato del lavoro più chiaro e trasparente, con maggiore certezza del diritto per gli operatori economici, che devono sapere a quali costi e rischi vanno incontro con le loro azioni; in secundis con la scelta di ritenere in ogni caso adeguata la sanzione economica per i licenziamenti illegittimi, salvi i casi espressamente e tassativamente previsti (ma la cui elencazione può essere estesa a dismisura dalle parti collettive: d’altronde in quanti altri casi non si potrebbero fare rimproveri di trattamenti differenziati alle previsioni o alle mancate previsioni dei ccnl? Può forse bastare questo timore, di possibili carenze dei ccnl, a dettare le ragioni di una interpretazione? A parere di chi scrive, ovviamente no). Solo in questi ultimi casi, nei quali alla illegittimità del licenziamento si sommi anche un comportamento del datore di lavoro particolarmente riprovevole, purché ed in quanto ex ante chiaramente comprensibile come gravemente illegittimo dal datore di lavoro stesso, il legislatore ha riservato la sanzione della reintegra. Occorre altresı̀ replicare al giudice ravennate che è lui stesso ad identificare la conseguenza del licenziamento illegittimo come «sanzione»: ma se cosı̀ è, è evidente che, mentre la sanzione per il comportamento del lavoratore è quella disciplinare scelta dal datore di lavoro, la sanzione (cui fa riferimento il giudice ravennate) che il giudice applica in caso di licenziamento illegittimo è tale sicuramente e soltanto per il datore di lavoro (non per il lavoratore, per il quale costituisce semmai riparazione): quindi è perfettamente logico e congruo che la sanzione al datore di lavoro sia commisurata proprio al suo comportamento, e non alla maggior o minor gravità del fatto commesso dal lavoratore. illegittimo sanzionabile con la sola indennità pecuniaria e quando invece la gravità sarebbe cosı̀ modesta da renderlo sanzionabile con la reintegra. Questa «delega in bianco» al giudice da parte del legislatore non trova alcun appiglio testuale sul quale poggiarsi; anzi nella Riforma si trovano molteplici indizi di una volontà del legislatore di limitare, semmai, la discrezionalità del giudice in questa materia (14). Nell’ambito dei licenziamenti economici La stessa confusione tra i due piani o momenti di giudizio si replicherebbe poi in tema di licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo), laddove taluni sostenitori della tesi del «fatto giuridico» («posto a base del licenziamento») ritengono, ad esempio, che il mancato ricorso alla possibilità del repechage renda applicabile la reintegrazione, altri invece che tale elemento non rientri tra i requisiti del «fatto giuridico» e che quindi sia applicabile la sola indennità pecuniaria (15). La stessa incertezza si ripete poi con riguardo all’eventuale mancato rispetto dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare (16), ove pure gli interpreti giungono ad opposte conclusioni, ma anche in questi casi senza alcun appiglio testuale che le giustifichi. Tesi del fatto contestato Argomenti a sostegno Terminato cosı̀ l’esame delle critiche alla tesi del «fatto giuridico», si possono brevemente esaminare gli argomenti a sostegno della oppo- sta tesi del «fatto materiale», ulteriori rispetto a quelli già finora citati (che peraltro andrebbe declinata meglio, come tesi del «fatto contestato»). S’è detto, innanzitutto, che la nuova norma richiede un doppio giudizio da parte del giudice e che nel secondo giudizio ciò che diventa oggetto della valutazione del giudice è il comportamento del datore di lavoro. Ebbene che il giudizio del giudice debba spostarsi sul comportamento del datore di lavoro, posto in essere non nella fase dei fatti che hanno originato il licenziamento, bensı̀ tenuto nella successiva fase di contestazione/irrogazione del licenziamento, è desumibile non solo nei licenziamenti disciplinari, per l’espresso richiamo al fatto «contestato», ma anche negli altri casi descrittivi delle ipotesi in cui scegliere la sanzione della reintegrazione piuttosto che quella indennitaria. La necessaria non identità, infatti, tra fatto descritto nella lettera di irrogazione del licenziamento per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo) con le condotte descritte nei contratti collettivi e negli eventuali codici disciplinari implica che, qualora invece tale coincidenza ricorra, si dovrà concludere che è lo stesso datore di lavoro che s’è vincolato, in quei casi, a non licenziare. Egli stesso, infatti, predispone i codici disciplinari e quindi ‘‘promette’’ ai propri dipendenti che a determinate violazioni disciplinari corrisponderanno solo sanzioni conservative. È parso quindi al legislatore che, da un lato, il diritto del lavoratore alla conservazione effettiva del posto risulti ‘‘rafforzato’’ (anzi introdotto) dalla disciplina pattizia e, dall’altro lato, risulti imperdonabile l’er- rore del datore di lavoro che, nonostante queste limitazioni che lo stesso si è imposto, egli poi non le rispetti e decida diversamente: risultandone una scorrettezza grave, un abuso di potere evidente, da parte del datore di lavoro: il comportamento di quest’ultimo, gravemente scorretto, in tali casi, fa ritenere congrua la sanzione più grave della reintegra, in conformità ai patti esistenti tra le parti. Analogamente avviene con i contratti collettivi, che sono pur sempre patti vincolanti che il datore di lavoro ha scelto di confezionare ed applicare, ancorché mediante i propri rappresentanti sindacali. Anche in questa ipotesi, quindi, risulta evidente come sia al comportamento del datore di lavoro che occorre guardare nel momento della scelta della sanzione da applicare ad un licenziamento illegittimo. Ciò conferma, quindi, che anche in relazione alla prima ipotesi esaminata della «insussistenza del fatto contesta- Note: (14) Si fa riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 43, della Riforma Fornero, ma, prima ancora, al fatto stesso di aver introdotto un’articolata previsione di tipi di sanzioni diverse (reale piena, reale attenuata, indennitaria forte, indennitaria debole, ecc.), che dunque vincolano il giudice all’applicazione della sanzione prevista per ciascun caso specifico. Cosı̀ come risultano sicuramente finalizzate ad una maggiore certezza del diritto molte delle norme della Riforma in tema di contratti di associazione in partecipazione, di collaborazione a progetto, di partite Iva, ecc. (15) L’elenco dei sostenitori dell’una e dell’altra tesi è fatto alle note 1 e 2 del commento Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage dopo la Riforma Fornero, scritto da Daniela Zanetto a margine di Trib. Milano 20 novembre 2012, in Il lav. nella giur. n. 6/2013, p. 581 e ss.. Cfr. anche Trib Reggio Calabria 3 giugno 2013 in Mass. giur. lav. n. 4/2014, p. 229, con breve nota di Antonio Vallebona L’inutilizzabilità aliunde fa parte del ‘‘fatto’’. Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. (16) Cfr. Marco Frisoni, in Il Giurista del lavoro, ago-set. 2012, Speciale Riforma del Lavoro, p. 47. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 2093 Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2094 to», dovendosi parimenti guardare al comportamento del datore di lavoro, è alla descrizione della contestazione che occorre aver riguardo. Peraltro non si può escludere che gli elementi necessari ad integrare il fatto contestato risultino esattamente gli stessi necessari ad integrare l’inadempimento: ma perché ciò avvenga occorre ipotizzare che il datore di lavoro si metta a descrivere, nella contestazione (o nell’irrogazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo), anche, ad esempio, l’intensità dell’elemento psicologico del lavoratore (se, per esempio, si richiama la circostanza che egli abbia agito con dolo o con colpa), gli elementi del nesso causale, della gravità del comportamento, dell’assenza di cause di giustificazione, ecc. (e parimenti, dell’impossibilità di repechage, dei criteri di scelta adottati, ecc.), cosa che invece, di solito, non avviene. In questa indagine, allora, sarà più che legittimo e doveroso verificare che il fatto sia accaduto in tutti i particolari o le caratteristiche che sono descritte nella contestazione; è qui, quindi, che, ad esempio, se il datore di lavoro ha fatto riferimento ad una particolare intensità psicologica del lavoratore nella commissione del fatto, si dovrà tener conto dell’eventuale assenza di essa nella realtà (per concludere, possibilmente, che il fatto contestato non sussiste). Ovviamente anche questa indagine di corrispondenza dovrà svolgersi sı̀ con rigore, ma con un rigore non eccessivo: non tutti i dettagli della descrizione fatta dal datore di lavoro dovranno essere necessariamente riscontrati, bensı̀ tutti quegli aspetti, sia pur anche secondari, che, essendo stati descritti, siano pe- rò tali da poterne indurre la rilevanza nella determinazione del datore di lavoro al licenziamento (17). Un’osservazione, infine, va fatta con riferimento alle ragioni per cui mentre nei licenziamenti disciplinari il legislatore si è riferito a fatti «insussistenti», nei licenziamenti economici ha richiesto che gli stessi siano «manifestamente insussistenti». È evidente che il legislatore ha voluto relegare la reintegra, nell’ambito dei licenziamenti economici, ad un ambito ancor più limitato di quanto non lo debba essere per i licenziamenti disciplinari. Tenuto conto, infatti, della ripetuta indicazione del legislatore ai giudici di non sindacare nel merito le ragioni organizzative, tecniche e produttive dell’imprenditore (o datore di lavoro più in generale) (di cui all’art. 30, comma 1 della legge n. 183/2010, rafforzato poi dal comma 43 dell’art. 1 della legge n. 92/ 2012), tenuto conto di quanto sia difficile, alla luce anche dell’esperienza concreta di molte sentenze, individuare l’esatto confine tra una indagine del giudice corretta ed una indagine di merito vietata in tale materia, il legislatore ha voluto evidentemente porre un ulteriore freno alle preoccupazioni del datore di lavoro che si appresti a dover licenziare un dipendente, limitando particolarmente, appunto, i casi in cui l’eventuale illegittimità riscontrata a posteriori di un siffatto licenziamento possa condurre addirittura alla sanzione reintegratoria. In questo campo, infatti, la sanzione reintegratoria finisce con il rappresentare una vera e propria imposizione dell’organico aziendale all’imprenditore, contraria alla sua libertà di organizzazione dei fattori produttivi, ricono- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 sciutagli da numerose norme di legge (oltre a quelle appena sopra citate, l’art. 41 della Costituzione, gli art. 2082 e 2086 del c.c., ecc.) e quindi, qui più che mai, essa deve costituire extrema ratio di ogni possibile controversia. La conferma di ciò starebbe nell’uso del verbo «può», anziché «deve» o «applica», con riferimento alla tutela reale attenuata in questo ambito (di licenziamenti economici); l’uso del verbo «può» andrebbe quindi letto come un voluto, ennesimo monito del legislatore al giudice di ricorrere alla tutela reale (attenuata), in quest’ambito, solamente con estrema prudenza ed in via residualissima; confermando cosı̀ che la nuova regola per i licenziamenti illegittimi è quella della sanzione economica, relegata la reintegrazione, invece, ai casi residuali espressamente indicati. Nota: (17) Come sostenuto anche, ad esempio, da Antonio Vallebona, in La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Giappichelli, 2013, p. 16: «L’insussistenza del fatto che conduce alla tutela reale deve riguardare il nucleo essenziale del fatto contestato, mentre non rileva ai fini il mancato accertamento di circostanze marginali, confermative o di contorno». antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Finanziamenti Incentivi per assunzioni, imprenditoria giovanile e formazione Alberto Giordano - Consulente finanziario Scadenza: 31 dicembre 2014 (salvo esaurimento fondi che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro). Stanziamento: 3,216 milioni di euro. Incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sull’intero territorio nazionale finalizzati a: svolgimento di attività di ricerca; conseguimento dei titoli di studio. Beneficiari Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi; società di persone, di capitali, cooperative; consorzi di diritto privato; enti privati con e senza personalità giuridica; imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia con almeno una sede operativa nel territorio nazionale. Gli apprendisti devono avere età compresa tra 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e 29 anni (e 364 giorni); non aver avuto nei 12 mesi precedenti l’avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con l’azienda che riceve il contributo. Attività finanziate Assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, a tempo indeterminato (sono ammessi solo quelli sottoscritti dal 24 giugno 2014), che consentono lo svolgimento di attività di ricerca ed esperienze professionali, nonché il conseguimento di titoli di studio di alta formazione (diploma di istruzione secondaria superiore); titoli per la specializzazione tecnica superiore (Its e Ifts); titoli di studio universitari (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato di ricerca). Una volta conseguito il titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato. La formazione dell’apprendista deve svolgersi nell’ambito dell’orario di lavoro. L’impresa ha la possibilità di co-progettare il percorso formativo in ragione di proprie esigenze inserendo in organico profili medio - alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione e far crescere la produttività. La durata del periodo di formazione (minimo 6 mesi) è rimessa alle Regioni, in accordo con parti sociali e organi istituzionali tra cui università e istituzioni scolastiche e formative. Se non sia stata ancora regolata dalla Regione, la durata massima è rimandata a convenzioni tra datore di lavoro e/o associazione datoriale più rappre- sentativa e singola istituzione formativa. Contributi previsti Fondo perduto. Il contributo è pari a 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno, 4.000 se a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. Inoltre sono previsti sgravi retributivi e contributivi: applicazione aliquota del 10% della retribuzione imponibile per le imprese dai 10 dipendenti; sgravio contributivo al 100% nei primi 3 anni di contratto (dal quarto si applica l’aliquota del 10%) per imprese con meno di 10 dipendenti. Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo Irap. La retribuzione dell’apprendista deve essere definita dal Ccnl dell’impresa e può essere: fino a 2 livelli inferiori identica a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto; stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto. Il contratto deve avere durata minima di 12 mesi. Modalità di partecipazione La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattafor- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti Italia Lavoro Spa 2095 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ma), raggiungibile al seguente indirizzo: http://FixoL4.italia lavoro.it, dove si trova anche la guida per l’utilizzo della procedura informatizzata. Le aziende devono registrarsi per ricevere codice utente e password, insieme al Pin. La domanda deve esser presentata entro e non oltre i 60 giorni dalla data d’inizio del rapporto di lavoro. Contributi previsti Fondo perduto una tantum. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8.000 euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full-time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2.000 euro per le attività di assistenza didattica individuale. Approfondimenti Informazioni 2096 Italia Lavoro Spa - 00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60, e-mail: [email protected]; sito internet: www.italialavoro.it. Riferimenti Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Programma FIxO S&U, Formazione e innovazione per occupazione, scuola e università. Pubblicazione bando 24 giugno 2014 (www.italalavoro.it). Modalità di partecipazione La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: http://FixoL4. italialavoro.it. La guida per l’utilizzo della procedura informatizzata è disponibile all’indirizzo http:// FixoL4.italialavoro.it. Informazioni Italia Lavoro Spa - 00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60, e-mail: infodottoridiricerca @italialavoro.it; sito internet: www.italialavoro.it. Italia Lavoro Spa Scadenza: 31 dicembre 2014 (salvo esaurimento fondi che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro). Stanziamento: 1 milione di euro. Sostenere le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (almeno 12 mesi) di dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti. Beneficiari Datori di lavoro privati. Attività finanziate Assunzione di dottori di ricerca. Riferimenti Misura d’intervento previsto dal programma FIxO «Scuola&Università» Incentivi all’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca». Torino Scadenza: modalità a sportello fino all’esaurimento della dotazione finanziaria prevista e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. Stanziamento: 650.000 euro in sostegni diretti alle imprese; 200.000 euro come risorse da destinare a servizi di accompagnamento. Sostenere l’avvio di progetti DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 di giovani imprenditori nel campo dell’innovazione sociale e offrire supporto per trasformare idee innovative in servizi, prodotti e soluzioni capaci di creare valore economico e sociale per il territorio e la comunità. Beneficiari Aspiranti imprenditori che intendono aprire un’impresa in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni; aspiranti imprenditori che intendono far nascere una nuova impresa, in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni, a partire da un’impresa già esistente, di cui sono soci o lavoratori e in cui sia evidente la generazione di una nuova attività economica; imprenditori che intendono espandere l’attività economica di una neo impresa costituita da non più di 48 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di accompagnamento, in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni. In particolare, i soggetti destinatari per poter beneficiare del finanziamento devono essere costituiti in micro e piccole imprese. Attività finanziate Accompagnamento alla costituzione e allo sviluppo dell’impresa e un set di servizi supplementari offerti dal network di partner, pubblici e privati, aderenti al Torino social innovation, promosso dalla città di Torino. Accompagnamento. Supporto di consulenti di impresa per business plan, analisi del mercato e della concorrenza, modello di business, difesa della proprietà intellet- antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Spese ammissibili a) Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza relativi all’adeguamento funzionale del locale, sede operativa dell’impresa, nel limite del 10% della spesa ammissibile; b) acquisto/deposito brevetti e licenze, marchi, modelli d’utilità e diritti d’autore, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità; c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e per la ristrutturazione dei locali; d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; e) automezzi ecologici nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e compatibilmente con le regole del de minimis; f) sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa; siti internet, applicazioni digitali; servizi di assistenza connessi; g) investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell’ambiente e del consumatore; h) spese per prestazione di servizi fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile relative a consulenze specialistiche come: assistenza legale/fiscale/commercia- le, supporto alla commercializzazione e/o internazionalizzazione, supporto allo sviluppo strategico; i) prestazione di servizi incluse attività di ricerca e/o sviluppo, di marketing/comunicazione; l) locazione e servizi connessi, ivi inclusi i costi di incubazione o localizzazione presso analoghe strutture con sede a Torino, per un periodo massimo di 12 mesi ed un importo complessivo comunque non superiore a 12.000 euro; m) costituzione d’impresa. Le spese sono ammissibili se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, salvo eccezioni. torino.it; sito internet: www. torinosocialinnovation.it. Progetto «FaciliTo Giovani e innovazione sociale». Nell’ambito della convenzione quadro per la gestione dei fondi di garanzia e la concessione di garanzie. Contributi previsti Soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Detti soggetti, pena la decadenza dal contributo, al momento dell’avvio dell’operazione (attività formativa in senso stretto), devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell’ambito della Macrotipologia C - Formazione continua e permanente. Il soggetto proponente deve necessariamente essere diverso dal soggetto erogatore della formazione. Destinatari delle operazioni di formazione sono i lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro (congedo), lavoratori in congedo, occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese di diritto privato aventi sede legale sul territorio regionale o nazionale, i quali operino con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), anche in Cig o Cigs limitatamente ai periodi di rientro al lavoro. Fondo perduto e tasso agevolato. Finanziamento agevolato, fino all’80% del valore del progetto, garantito da un fondo rotativo della città di Torino e un contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili. L’investimento ammissibile all’agevolazione non deve essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 80.000 euro. Il finanziamento ha una durata massima di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento ordinario. Il rimborso è fissato in rate mensili. Modalità di partecipazione L’accesso al servizio avviene tramite sportello secondo le modalità indicate sul sito internet: www.torinosocial innovation.it. Informazioni Città di Torino, Servizio fondi europei, innovazione e sviluppo economico, corso Ferrucci 122, Torino, tel. 011.4425983; e-mail: torino socialinnovation@comune. Friuli Venezia Giulia Scadenza: 31 dicembre 2014. Stanziamento: 387.408,96 euro. Sostenere l’attuazione della formazione a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge n. 53/2000. Beneficiari DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti tuale, piano di marketing, team assessment, pianificazione economico finanziaria e patrimoniale triennale. Attività imprenditoriale. Servizi accessori. Offerti dai partner del progetto in tema di housing, formazione, sostegno al testing, mentoring, consulenze specifiche e supporto per accedere a finanziamenti complementari. 2097 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Attività finanziate 2098 a) Attività formative realizzate, sul territorio regionale e nazionale, da organismi accreditati sulla base della normativa prevista da ciascuna Amministrazione regionale/ Provincia autonoma; b) attività formative realizzate da istituzioni universitarie nazionali ed europee; c) attività formative valide ai fini del conseguimento di crediti riconosciuti a livello universitario e chiaramente quantificati; d) attività formative professionalizzanti in settori ad alta specializzazione a livello nazionale e/o internazionale, gestite da organismi con competenza riconosciuta e documentabile. L’attività formativa dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015. Contributi previsti Fondo perduto. Attività previste e relativo contributo: a) pubblicizzazione e promozione dell’operazione (con imputazione per quota parte rispetto all’attività di pubblicizzazione complessiva svolta per la tipologia di operazione); b) selezione e orientamento dei partecipanti (solo orientamento con massimo 4 ore di impegno); c) tutoraggio (non più di 10 ore di impegno e comunque non più del 50% dell’attività formativa in senso stretto); d) erogazione del servizio (costi relativi all’iscrizione all’attività formativa oggetto dell’operazione. Il costo massimo imputabile a questa voce è di 4.000 euro pari comunque a non più dell’80% del costo dell’iscrizione; e) altre funzioni tecniche (costi relativi alla fideiussione richiesta per l’anticipazione finanziaria; costi per l’assicurazione degli allievi; costi relativi alla certificazione del rendiconto); f) segreteria tecnica e organizzativa, monitorag- gio fisico e finanziario, rendicontazione (per un impegno massimo nella funzione non superiore a 10 ore). Totale attività massimo 1.000 euro. Il costo dell’iscrizione prevede una quota di partecipazione privata del 20%, è quindi rimborsabile una quota pari a non più dell’80% della quota d’iscrizione e comunque non superiore a 4.000 euro. In fase di rendicontazione andrà presentata l’evidenza del pagamento della fattura intestata all’allievo e copia della fattura stessa con i timbri di rito apposti sull’originale. Modalità di partecipazione Le operazioni formative possono essere presentate al Servizio, Ufficio di Udine, via Nievo n. 20, Udine. Ciascuna operazione formativa deve essere presentata sull’apposito formulario on-line disponibile sul sito internet http:// www.regione.fvg.it/rafvg/cms/ RAFVG/formazione-lavoro/ formazione/areaoperatori/. Per accedere al formulario on-line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. Per l’attivazione o la riattivazione (scadenza dopo 6 mesi di presenza sul sito) occorre inviare la richiesta via e-mail a accesso.web [email protected] e per conoscenza, a assistenza.gest. [email protected]. Informazioni Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, sito internet: http://bandiformazione. regione.fvg.it. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Riferimenti Legge 8 marzo 2000, n 53, art. 6 comma 4. Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali Annualità 2014 - Allegato al Decreto di emanazione avviso n. 4644 del 21 luglio 2014. Somme erogate e scadenza Misure previste DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Approfondimenti (segue) Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi; società di persone, di capitali, cooperative; consorzi di diritto privato; enti privati con e senza personalità giuridica; imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia con almeno una sede operativa nel territorio nazionale. Gli apprendisti devono avere età compresa tra 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e 29 anni (e 364 giorni); non aver avuto nei 12 mesi precedenti l’avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con l’azienda che riceve il contributo. Soggetti beneficiari Italia Lavoro Spa 1 milione di euro Sostenere le assunzioni con contratto a tempo indetermina- Datori di lavoro privati Incentivi all’assunzione a tempo 31 dicembre 2014 (salvo esau- to o a tempo determinato (almeno 12 mesi) di dottori di ripieno di dottori di ricerca - Misura rimento fondi) cerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti. d’intervento previsto dal programma FIxO Scuola&Università. Contributi previsti. Fondo perduto una tantum. Contributo Contributi previsti. Fondo perduto. Il contributo è pari a 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno, 4.000 se a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. Inoltre sono previsti sgravi retributivi e contributivi: applicazione aliquota del 10% della retribuzione imponibile per le imprese dai 10 dipendenti; sgravio contributivo al 100% nei primi 3 anni di contratto (dal quarto si applica l’aliquota del 10%) per imprese con meno di 10 dipendenti. Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo Irap. La retribuzione dell’apprendista deve essere definita dal Ccnl dell’impresa e può essere: fino a 2 livelli inferiori identica a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto; stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto. Il contratto deve avere durata minima di 12 mesi. Assunzione con contratto di apprendistato di alta formazio Italia Lavoro Spa 3,216 milioni di euro Avviso pubblico a sportello rivol- 31 dicembre 2014 (salvo esau- ne e ricerca, a tempo indeterminato (sono ammessi solo quelli sottoscritti dal 24 giugno 2014), che consentono lo to alle imprese per la richiesta di rimento fondi) svolgimento di attività di ricerca ed esperienze professionali, contributi finalizzati all’inserimento nonché il conseguimento di titoli di studio di alta formazione occupazionale attraverso il contratto di apprendistato di alta forma(diploma di istruzione secondaria superiore); titoli per la specializzazione tecnica superiore (Its e Ifts); titoli di studio zione e ricerca. Programma FIxO universitari (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo S&U, Formazione e innovazione unico, master di I e II livello, dottorato di ricerca). Una volta per occupazione, scuola e universiconseguito il titolo o al termine del progetto di ricerca, se tà. Bando pubblicato il 24 giugno 2014 (www.italalavoro.it). non viene esercitata la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato. Soggetto erogatore, tipologia d’intervento, normativa Tabella di sintesi antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2099 2100 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 650.000 euro in sostegni diretti alle imprese; 200.000 euro per servizi di accompagnamento Modalità a sportello fino al 15 ottobre 2015 Somme erogate e scadenza Friuli Venezia Giulia 387.408,96 euro Legge 8 marzo 2000, n 53, art. 6 31 dicembre 2014 comma 4. Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali - Annualità 2014 - Allegato al Decreto di emanazione avviso n. 4644 del 21 luglio 2014. Torino Progetto «FaciliTo Giovani e innovazione sociale». Nell’ambito della convenzione quadro per la gestione dei fondi di garanzia e la concessione di garanzie (fonte: http:// www.torinosocialinnovation.it/). Soggetto erogatore, tipologia d’intervento, normativa (continua) Soggetti beneficiari (segue) Sostenere l’attuazione della formazione a favore di lavorato- Soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i ri destinatari di congedo ai sensi della legge n. 53/2000. propri fini statutari la formazione professionale. Detti soggetti, al momento dell’avvio dell’attività formativa, devono a) Attività formative realizzate, sul territorio regionale e na- risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio zionale, da organismi accreditati sulla base della normativa regionale nell’ambito della Macrotipologia C - Formazione prevista da ciascuna Amministrazione regionale/Provincia continua e permanente. autonoma; b) attività formative realizzate da istituzioni uni- Il soggetto proponente deve necessariamente essere diverso versitarie nazionali ed europee; c) attività formative valide dal soggetto erogatore della formazione. Aspiranti imprenditori che intendono aprire un’impresa in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni; aspiranti imprenditori che intendono far nascere una nuova impresa, in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni, a partire da un’impresa già esistente, di cui sono soci o lavoratori e in cui sia evidente la generazione di una nuova attività economica; imprenditori che intendono espandere l’attività economica di una neo impresa costituita da non più di 48 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di accompagnamento, in cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni. I soggetti destinatari per poter beneficiare del finanziaContributi previsti. Fondo perduto. Finanziamento agevola- mento devono essere costituiti in micro e piccole imprese. to, fino all’80% del valore del progetto, garantito da un fondo rotativo della città di Torino e un contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili. L’investimento ammissibile all’agevolazione non deve essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 80.000 euro. Il finanziamento ha una durata massima di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento ordinario. Il rimborso è fissato in rate mensili. Accompagnamento alla costituzione e allo sviluppo dell’impresa e un set di servizi supplementari offerti dal network di partner, pubblici e privati, aderenti al Torino social innovation, promosso dalla città di Torino. Accompagnamento. Supporto di consulenti di impresa per business plan, analisi del mercato e della concorrenza, modello di business, difesa della proprietà intellettuale, piano di marketing, team assessment, pianificazione economico finanziaria e patrimoniale triennale. Attività imprenditoriale. Servizi accessori. Offerti dai partner del progetto in tema di housing, formazione, sostegno al testing, mentoring, consulenze specifiche e supporto per accedere a finanziamenti complementari. pari a 8.000 euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full-time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2.000 euro per le attività di assistenza didattica individuale. Misure previste Approfondimenti antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Somme erogate e scadenza Soggetti beneficiari ai fini del conseguimento di crediti riconosciuti a livello universitario e chiaramente quantificati; d) attività formative professionalizzanti in settori ad alta specializzazione a livello nazionale e/o internazionale, gestite da organismi con competenza riconosciuta e documentabile. Destinatari della formazione sono i lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro (congedo), lavoratori in congedo, occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese di diritto privato aventi sede legale sul territorio regionale o nazionale, i quali operino con conContributi previsti. Fondo perduto. Attività previste e rela- tratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tivo contributo: a) Pubblicizzazione e promozione dell’ope- tempo indeterminato, tempo determinato), anche in Cig o razione (con imputazione per quota parte rispetto all’attività Cigs limitatamente ai periodi di rientro al lavoro. di pubblicizzazione complessiva svolta per la tipologia di operazione); b) selezione e orientamento dei partecipanti (solo orientamento con massimo 4 ore di impegno); c) tutoraggio (non più di 10 ore di impegno e comunque non più del 50% dell’attività formativa in senso stretto); d) erogazione del servizio (costi relativi all’iscrizione all’attività formativa oggetto dell’operazione. Il costo massimo imputabile è di 4.000 euro pari a non più dell’80% del costo dell’iscrizione; e) altre funzioni tecniche (costi relativi alla fideiussione richiesta per l’anticipazione finanziaria; costi per l’assicurazione degli allievi; costi relativi alla certificazione del rendiconto); f) segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (per un impegno massimo nella funzione non superiore a 10 ore). Totale attività massimo 1.000 euro. Misure previste Approfondimenti Soggetto erogatore, tipologia d’intervento, normativa (continua) antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2101 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rilanciare la previdenza Educazione previdenziale e diffusione dei fondi Fondi pensione Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale 2102 Nel dibattito in corso sul come rilanciare la previdenza complementare nel nostro Paese, un ruolo centrale assume la valenza dell’educazione previdenziale. Come sottolineato dalla Covip nella propria Relazione annuale non sembra esserci infatti una conoscenza diffusa della tematica previdenziale da parte dei risparmiatori sia nelle sue componenti obbligatorie che con particolare riferimento alla previdenza complementare. Secondo Warren Buffet, soprannominato l’oracolo di Omaha, non si dovrebbe mai investire nei titoli di una società la cui attività non sia disegnabile su carta. Allo stesso modo sembra davvero difficile che si possa investire in un fondo pensione senza sapere a cosa serve e come funziona. È importante poi sottolineare come la previdenza complementare, in considerazione della finalità cui è indirizzata, parafrasando la terminologia giuridica, non possa concepirsi come un’obbligazione di mezzi per cui è sufficiente solo aderire, ma piuttosto come un’obbligazione di risultati. È necessario allora aderire e partecipare in maniera consapevole, cosı̀ come peraltro più volte sottolineato dalla Covip, per costruire in maniera efficiente nel tempo una integrazione pensionistica congrua di cui usufruire nel momento in cui, per motivazioni di carattere anagrafico e sanitario, la propria capacità lavorativa sarà ridotta. Giova rammentare come il tema della educazione previdenziale trovi anche una precisa previsione normativa. Nell’art. 24 comma 29 del Decreto Salva Italia si dispone infatti come il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. Il concetto ricomprende la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre autorità operanti nel settore della previdenza. L’obiettivo è quello di varare un programma di iniziative di promozione della cultura del risparmio e dell’accantonamento previdenziale, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell’ambito di forme di pensionamento graduale. Rilevanza previdenziale del conoscere La struttura del nostro sistema previdenziale richiede sempre più l’assunzione di una responsabilità diretta da parte del risparmiatore; la progressiva riduzione della copertura assicurata dal sistema obbligatorio determina infatti la necessità in primo DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 luogo di acquisire piena consapevolezza della esistenza di una eventuale esigenza di integrazione pensionistica. Si tratta di decidere poi se investire in strumenti finanziari con finalità previdenziale e successivamente quando, quanto e come investire. Diventa allora indispensabile attivare adeguate tutele a ‘‘protezione’’ del risparmio pensionistico. Non è un caso che tale bene sia oggetto di una duplice tutela costituzionale ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 della Costituzione, in considerazione della specifica finalità cui i fondi pensione sono destinati, vale a dire l’integrazione del reddito nella terza età per garantire livelli di esistenza liberi e dignitosi. Non va sottovalutata poi la circostanza per cui il periodo senile sia quello in cui ci si riducono le capacità lavorative e spesso aumentano i bisogni collegati alla salute e all’assistenza. Va anche osservato come l’aderente ad un fondo pensione sarà in grado di valutare la bontà della scelta compiuta soltanto al momento in cui gli sarà erogata la prestazione pensionistica complementare, che è l’ubi consistam dell’obbligazione assunta dal fondo (ossia quando lo stesso partecipante avrà già adempiuto in toto alle proprie obbligazioni consistenti nel versamento delle contribuzioni nella fase di accumulazione). Una delle tutele più efficaci è costituita dall’acquisizione di un adeguato bagaglio cono- scitivo da parte del risparmiatore. La decisione del se è opportuno richiede infatti di conoscere e valutare quanto meno gli introiti certi (pubblici o privati) che si sostituiscono al reddito da lavoro rispetto alle esigenze previste nell’età inattiva. Anche la scelta del quando avviare il proprio percorso di integrazione previdenziale ha una sua valenza fondamentale. I fondi pensione si basano su regimi di capitalizzazione finanziaria e la rinviata adesione determina per il risparmiatore l’assunzione di un costo opportunità, che deve scontare nel tempo gli effetti della eventuale tardiva contribuzione, della rinuncia implicita ai rendimenti finanziari generati dai mercati, del non beneficiare delle agevolazioni fiscali. La corretta determinazione del quanto e del come presuppone, forse più ovviamente, che il risparmiatore sia dotato di conoscenze di base almeno per valutare correttamente costi/benefici della scelta e/o definire il proprio profilo di rischio/rendimento. Il contesto in cui si effettuano queste scelte è dominato dalla complessità, dovendosi dispiegare su un arco temporale lungo, durante il quale cambiano e si evolvono le esigenze del singolo e dei componenti familiari, i mercati presentano innovazioni finanziarie e gli scenari istituzionale, legislativo, fiscale, economico possono modificarsi in modo importante. Questo stesso insieme di fattori può essere considerato anche con riferimento al se aderire ad una forma di previdenza complementare, con la consapevolezza che detta decisione non si esaurisce in un solo momento della vita, ma va rivista ove le condizioni al contorno mutino in misura importante. Un ulteriore elemento è infi- ne collegato all’abilità di gestire adeguatamente il periodo del decumulo, scegliendo di usufruire delle prestazioni in forma di rendita piuttosto che in somma fissa ed eventualmente optando per un equilibrato rapporto tra le due, per assicurarsi contro il rischio di eccessiva sopravvivenza e impostando in modo coerente il piano del vitalizio. L’analogia con il parallelo stradale del buon guidatore semplifica e restituisce bene il concetto: muoversi nei mercati finanziari e previdenziali di oggi non è molto diverso da circolare nelle strade affollate, ove mettere ancora più cartelli stradali, aumentare le pattuglie della polizia stradale e limitare il traffico può ridurre gli incidenti stradali, ma se la gente non sa guidare, continuerà a farsi male. La protezione del consumatore e, nello specifico, del risparmio previdenziale diventano pertanto una ‘‘strada a doppia corsia’’, in cui non vi sono solo la regolamentazione e la supervisione da parte delle Autorità di vigilanza a garantire l’equità dei trattamenti e il corretto funzionamento dei mercati. La fruizione di una buona educazione finanziaria/previdenziale che consenta ai cittadini di utilizzare consapevolmente e pienamente le informazioni offerte dai mercati può costituire lo snodo per scelte più efficienti, più lungimiranti e più incentivanti anche per i mercati e per il benessere collettivo. Sulla valenza della conoscenza previdenziale va citata la recente audizione parlamentare della Banca d’Italia nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato. Il Direttore principale, Sandro Momigliano, ha in primo luogo sottolineato i vantaggi di un sistema pensionistico misto come il nostro, in cui a un pilastro pubblico a ripartizione si affianca un pilastro privato a capitalizzazione. Sebbene il rendimento di lungo periodo ottenibile sui mercati finanziari sia stato generalmente superiore a quello implicito in un sistema a ripartizione (legato, nel lungo periodo e in prima approssimazione, al tasso di crescita della produttività e della popolazione in età da lavoro), un sistema misto consente infatti una migliore diversificazione dei rischi, in quanto i rendimenti dei due pilastri non sono perfettamente correlati. Occorre però, sottolinea la Banca d’Italia, migliorare la comunicazione delle regole (resta aperto il dibattito sui modi e i tempi della cosiddetta ‘‘busta arancione’’, ovvero l’invio a ogni assicurato, analogamente a quanto accade in Svezia), di un estratto-conto nozionale che contenga proiezioni della propria ricchezza pensionistica al variare dello scenario macroeconomico e in funzione della propria carriera lavorativa. L’inevitabile innalzamento dell’età di pensionamento ripropone infatti per i lavoratori la necessità di investire nelle proprie conoscenze e competenze lungo l’intero arco della carriera, anche grazie a forme di lifelong learning. Una migliore informazione sui temi previdenziali, riguardo all’evoluzione dei propri diritti nel sistema pubblico e ai vantaggi previsti per chi aderisca alla previdenza integrativa potrebbe accrescere la propensione al risparmio previdenziale. In particolare, i lavoratori sembrano poco consapevoli delle significative agevolazioni fiscali concesse ai fondi. Profilo delicato è poi quello delle rendite. Gli in- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2103 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2104 terventi normativi volti a incentivare il risparmio previdenziale hanno infatti principalmente riguardato le istituzioni e le regole attinenti la fase di accumulo. In prospettiva, quando i fondi pensione saranno entrati pienamente nella fase di erogazione delle prestazioni, è ragionevole aspettarsi che il mercato dei prodotti finanziari dedicati al decumulo del risparmio si sviluppi. È auspicabile allora che i lavoratori siano informati sull’importanza di assicurarsi dal rischio di longevità; una scelta non ottimale sulla quota di ricchezza da trasformare in rendita al momento del pensionamento può riflettersi in una pensione insufficiente, in particolare tra i meno abbienti che non possono attingere ad altre forme di ricchezza. Competenza finanziaria in Italia Per deliberare bene bisogna conoscere meglio. È uno dei concetti chiave della interessante ricerca recentemente pubblicata sul nuovo «Indice globale di competenza finanziaria» condotta da un team interaccademico guidato dal Prof. Pippo Ranci e composto da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università di Milano Bicocca e dell’Invalsi in collaborazione con il Consorzio PattiChiari dell’Abi. L’oggetto dell’indagine, che prende le mosse dall’attività dall’International network on financial education (Infe), network operativo presso l’Ocse, si fonda su un concetto ampio e dinamico di financial literacy intendendosi per tale non solo la conoscenza dei termini che designano gli strumenti e le istituzioni dell’attività finanziaria ma anche una padronanza delle funzioni di questi strumenti e di queste istituzioni, nonché una capacità di valutare i termini delle scelte che nella vita tocca affrontare. Qual è l’humus culturale in materia di risparmio nel nostro Paese? L’Indice globale di competenza finanziaria Igcf1, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 20, presenta il valore medio di 11,2, che equivale in termini scolastici al voto di 5, quindi al di sotto della sufficienza. La ricerca presenta poi una serie di approfondimenti particolarmente utili ad avere un quadro complessivo maggiormente esaustivo. L’Indice di comportamento finanziario (Financial behaviour score) compreso tra 0 e 9, presenta un valore medio pari a 5. Andando ad una disamina più approfondita oltre l’80% degli italiani valuta attentamente gli acquisti, paga i conti entro le scadenze e tiene sotto controllo la finanza personale. L’indagine ha inoltre esplorato alcuni elementi che contribuiscono a meglio delineare un comportamento finanziario ‘‘razionale’’, quali la tenuta di un budget, presente nel 36% delle famiglie, e il confronto tra i prodotti di conto corrente effettuato dal 32% dei correntisti. Molto interessante anche l’Indice di propensione verso il risparmio (financial attitude score) in base al quale oltre il 60% del campione è propenso a risparmiare e a non ‘‘vivere alla giornata’’. Nel complesso si registra quindi un atteggiamento favorevole al risparmio. Lo studio indaga anche quale sia l’Indice di conoscenza finanziaria (Financial knowledge score), che nel range internazionale è compreso tra 0 e 6, e presenta per l’Italia un valore medio pari a 3,13. Il 61% degli intervistati non è DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 riuscito a fornire risposte corrette a più di 3 domande (su un totale di 6). Andando all’Indice di familiarità con i prodotti finanziari (Financial familiarity score) gli italiani conoscono e possiedono 9 prodotti tra i 15 considerati nell’indagine. Solo una percentuale minima di intervistati (0,6%) non conosce alcun prodotto finanziario. È importante evidenziare come il risparmiatore italiano per effetto della crisi tende ad essere più informato e più ‘‘agguerrito criticamente’’. Dalla recentissima Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2014, di Centro Einaudi/Intesa Sanpaolo, emerge come i risparmiatori dedicano più tempo alla (difficile) scelta degli impieghi. Osservando il tempo mediamente dedicato a ottenere informazioni per l’investimento dei risparmi, si rileva che il 40,6% degli intervistati vi dedica fino a un’ora a settimana: il livello è il più alto mai raggiunto dal 2006, anno in cui è stata posta per la prima volta la domanda. Questo accresciuto livello di attenzione è una delle eredità positive della crisi, sulla cui base sarà importante costruire strumenti informativi adeguati. Strumenti tanto più necessari in quanto il saldo fra coloro che, negli ultimi 12 mesi, ritengono più facile o più difficile investire, raggiunge nel 2014 il secondo peggior risultato dal 1998 (- 47,8). Livello di consapevolezza previdenziale Passando alla disamina specifica del livello di consapevolezza previdenziale, sempre attingendo all’Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2014, di Centro Einaudi/Intesa Sanpaolo, emerge come, rispetto al 2013, si palesano elementi di continuità e di cambiamento. È stabile infatti intorno ai tre quarti dei risparmiatori (73,2% nel 2014) la quota di chi afferma che negli anni di ritiro dalla vita attiva godrà di almeno una forma di integrazione delle entrate fra la pensione di un famigliare convivente (23,7%), la rendita del Tfr o di un fondo pensione (27,9), quella di risparmi investiti in titoli o in gestioni immobiliari (4,9), l’affitto di un immobile acquistato a fini di investimento (4,7), il vitalizio di una polizza vita (4,9) o un’eredità ricevuta o da ricevere (7,2). Anche i valori relativi a ciascuna di queste voci registrano scostamenti infinitesimali rispetto all’anno precedente. Ugualmente invariata, intorno al 14%, è la quota delle ‘‘cicale’’, coloro che dichiarano di non essere interessati all’ottica di lungo periodo, essendo le loro priorità totalmente concentrate sull’oggi (14,5 nel 2014). Oscilla sempre intorno al 12 (12,3 nel 2014), per conseguenza, la quota residua di chi non sa, non si è fatto un’opinione in materia. Leggendo il dato in serie storica, prosegue la ricerca, tuttavia (la domanda è stata posta a partire dal 2011), proprio su questo punto si evidenzia un mutamento significativo, registrato nel passaggio fra 2012 e 2013. Se nel 2011 a non sapere era il 19,8% degli intervistati e nel 2012 il 21,5%, ai primi del 2013, i «non so» scendono bruscamente uno scalino per collocarsi al 12,7% (12,3 nel 2014), ossia quasi si dimezzano, fino a riguardare non più di un risparmiatore su otto. Si vede chiaramente, anche in questo caso, che i risparmiatori hanno riflettuto, pro- segue l’indagine, e seriamente, sul proprio futuro. Si conferma, parimenti, la comprensione degli effetti della riforma pensionistica in termini tanto di rinvio dell’età del pensionamento quanto dell’ammontare, assoluto e in rapporto all’attuale reddito da lavoro, della pensione pubblica che si percepirà più avanti negli anni. Tale comprensione, peraltro, era emersa con chiarezza già dai risultati 2013, e su questo punto non si registrano passi indietro. Tende inoltre a farsi strada una comprensione più equilibrata non solo degli effetti individuali, ma anche degli effetti per cosı̀ dire ‘‘sistemici’’ della riforma delle pensioni). Se nel 2012 gli intervistati non avevano quasi avuto modo di valutare le conseguenze della riforma appena introdotta; la valutazione è stata compiuta nel corso del 2012 e ha avuto come esito il marcato peggioramento del giudizio complessivo nelle interviste realizzate ai primi del 2013. Nel 2014, per converso, le opinioni si riequilibrano parzialmente. Se i giudizi negativi sono ancora nel complesso largamente prevalenti (il 51,9%, ossia poco più di un intervistato su due, condivide l’idea che non sia accettabile cambiare cosı̀ spesso le regole del gioco, in calo tuttavia rispetto al 56,1 dell’anno precedente), si rafforza un poco la convinzione che se la vita media si allunga occorre lavorare di più (valutazione condivisa dal 23,5 degli intervistati nel 2014 contro il 20,2 nel 2013), e soprattutto quella che il sistema precedente dovesse essere corretto perché gravava troppo sui più giovani, condiviso da più di un intervistato su quattro nel 2014 (22,2%) contro poco meno di uno su sei nel 2013 (16,8%). La ferita pro- dottasi sulle attese pensionistiche brucia evidentemente ancora, ma comincia a mostrare qualche timido segnale di cicatrizzazione, commenta la ricerca. Aumenta inoltre lungo gli anni la conoscenza degli strumenti con i quali è possibile incrementare il proprio reddito pensionistico. Le risposte alla domanda «Lei sa che oltre al Tfr è possibile investire nei fondi pensione fino a 5.164 euro del proprio reddito imponibile, non pagando le tasse su questo risparmio e godendo, al momento della rendita, di una tassazione del 15% fisso sulla futura pensione integrativa?» evidenziano un calo rilevante dei «no» (erano tre risparmiatori su cinque a ignorare l’opportunità nel 2011, primo anno in cui la domanda fu formulata; sono oggi uno su due) e una speculare crescita di coloro che ne sono informati, passati da meno di un quarto del totale nel 2011 (23,2%) a quasi tre su dieci nel 2014 (28,3%). Il 30% dei risparmiatori vorrebbe poi un’assicurazione sulla vita, in crescita rispetto al 27,4 del 2011; ancora più numerosi e anch’essi in aumento (36,3% nel 2014 contro 33,2 nel 2011) sono gli intervistati che vorrebbero un’assicurazione sulla malattia; stabili e pari a un terzo del totale (33,9%) quelli che apprezzerebbero un’assicurazione contro la perdita dell’autosufficienza in caso di infortunio o malattia cronica (polizze cosiddette long-term care). Sembra allora che le famiglie abbiano pienamente compreso e assimilato la riduzione delle promesse del welfare pubblico e la conseguente necessità di attrezzarsi con strumenti alternativi di tutela. Ciò che osta alla traduzione di questa consapevolezza in DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2105 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2106 piani di risparmio e scelte concrete di investimento è, sottolinea l’indagine, la perdurante compressione dei redditi; quando per esempio si chiede agli intervistati che si dichiarano non interessati all’opportunità di versamenti aggiuntivi nei fondi pensione (35% nel 2014) quale sia la ragione della loro indifferenza, la risposta di gran lunga prevalente (intorno ai due casi su cinque nei quattro anni, 38,8% nel 2014) è la mancanza di risorse da destinare all’obiettivo. Per delineare un quadro ancora più completo è poi utile tornare anche alla ricerca di Patti Chiari che indaga in maniera puntuale anche il tema della pianificazione previdenziale. Il 75% degli italiani non ritiene di poter mantenere standard di vita adeguati durante il periodo pensionistico. Il 6% degli intervistati ritiene quindi necessario pianificare la propria pensione già dai 18-24 anni. Tuttavia solo il 35% sta progettando concretamente come affrontare il futuro, mentre il 44% non ci ha pensato o non si è ancora dato da fare. L’Indice di pianificazione previdenziale, compreso tra 0 e 3, registra un valore medio pari a 1 e una mediana pari 1,09. Altro profilo molto interessante da indagare è rappresentato poi dal comportamento finanziario degli aderenti ai fondi pensione ancora non sufficientemente diversificato e molto ancorato ai profili garantiti. Attingendo alla Relazione annuale della Covip considerando per esempio i fondi pensione negoziali, la distribuzione per età degli iscritti con riguardo ai diversi profili di investimento a fine 2013 non evidenzia cambiamenti significativi rispetto al 2012. I comparti garantiti e obbligazionari prevalgono nelle scelte di tutte le classi di età, raggiungendo livelli particolarmente elevati (intorno al 75%) tra gli iscritti più giovani. La Banca d’Italia suggerisce allora di introdurre in maniera molto più diffusa meccanismi di tipo life cycle, vale a dire programmi di investimento automatico che adattano periodicamente le caratteristiche previdenziali del lavoratore alle scelte di investimento del fondo pensione in base agli anni mancanti al pensionamento. È quindi una sorta di ‘‘pilota automatico’’ che guida l’investimento di chi aderisce durante la sua vita previdenziale fino alla pensione (ciclo della vita). L’obiettivo è quello di liberare il risparmiatore dalla scelta del come e del quando cambiare linea, attenuando sensibilmente il peso dell’emotività e della non conoscenza finanziaria. Rimuovere gli errori comportamentali L’educazione previdenziale può interpretare un ruolo di fondamentale importanza per dirimere una serie di errori comportamentali (bias cognitivi) adottati dal risparmiatore italiano che costituiscono una sensibile ‘‘barriera all’ingresso’’ nel sistema dei fondi pensione. Quali sono? Il primo può essere indicato come nell’attendere una ulteriore riforma prima di porsi il problema di aderire ad una forma pensionistica complementare. Al di là infatti di un incremento nel livello di consapevolezza previdenziali c’è la diffusa convinzione che le regole previdenziali siano destinate a cambiare ancora, e questa incertezza delle regole e certezza della loro mutevolezza non fa che generare inquie- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 tudine. Lo stop and go normativo di questi anni ha minato la fiducia in uno degli aspetti fondativi della previdenza, la certezza delle regole ed il fatto che essa è in grado di dare sicurezza alle persone relativamente alla loro vecchiaia. L’attesa di nuove riforme determina una sorta di inerzia psicologica che ha come conseguenza la non adesione alla previdenza complementare. Vi è poi quell’atteggiamento ricorrente del ‘‘prendere tempo’’. Il comportamento generale dell’italiano è caratterizzato infatti da quella che i demografi definiscono come la ‘‘sindrome del ritardo’’. Si sposta cioè in avanti ogni decisione (si esce più tardi dalla casa di origine anche se spesso per difficoltà economica, ci si sposa più tardi, si fanno figli più tardi, si comincia a lavorare più tardi anche se spesso per cause indipendenti dalla propria volontà). Psicologicamente si tende a replicare lo stesso atteggiamento anche per l’adesione a previdenza complementare. Non aderire subito non significa però risparmiare, ma sostenere piuttosto un costo rilevante, quello che si definisce come costo opportunità. Il rinvio significa infatti non beneficiare dei rendimenti prodotti dai mercati finanziar, restringere l’orizzonte temporale di investimento, non usufruire delle agevolazioni fiscali che nel lungo periodo producono un effetto sensibile. C’è un altro aspetto poi da considerare, la sostenibilità del risparmio previdenziale: se si aderisce presto, ad esempio a 30 anni, si ha un orizzonte temporale molto ampio per integrare la pensione (si ipotizza ad esempio di andare in pensione a 70 anni) e ci si può permettere di versare 100 euro al mese che, soprattutto in periodo di crisi economica, rappresenta un costo familiare sostenibile; se si decide molto più tardi di aderire (ad esempio quando si hanno 55 anni), per raggiungere lo stesso risultato si sarà costretti a versare, per esempio, 500 euro al mese. Ce lo si potrà permettere? Vi è poi la convinzione inconscia della impossibilità di colmare il gap previdenziale. Di fronte infatti alla percezione di una pensione pubblica in sensibile riduzione prospettica la reazione è quella di non provvedere. Il traguardo dell’integrazione pensionistica da raggiungere viene visto come lontano nel tempo (la finanza comportamentale lo definisce distale) e difficile da raggiungere; la reazione è quella dell’impotenza e quindi della considerazione come inutile della previdenza complementare. Vi è poi un atteggiamento frequente che si definisce come aspettativa adattiva. Osservando i propri ascendenti che andando in pensione non hanno avuto uno stravolgimento del proprio tenore di vita inconsciamente si è portati a ritenere che anche per le giovani generazioni accadrà lo stesso. Diventa allora inutile, nella convinzione inconscia, la adesione alla previdenza complementare. Come potrebbe intervenire l’educazione previdenziale? Spiegando come le generazioni precedenti sono andate in pensione con il metodo retributivo mentre quella dei giovani sarà calcolata con il metodo contributivo. Il comportamento deve essere allora differente; per mantenere quanto più possibile inalterato il tenore di vita in pensione diventa indispensabile affiancare alla previdenza obbligatoria la previdenza complementare. Altro aspetto importante da considerare è la evoluzione dello stile di vita. Quello adottato dalle generazioni precedenti andando in pensione non è lo stesso che verrà adottato in futuro. Secondo le più recenti ricerche di mercato i pensionati sono infatti sempre più persone che si sentono ancora giovani, attive che dedicano tempo alla cura della persona e a coltivare le proprie passioni con una maggiore propensione al consumo. L’evoluzione dei bisogni determina quindi la necessità di avere maggiori risorse finanziarie a disposizione rendendo imprescindibile la previdenza complementare. Altro bias cognitivo è quello legato ad una tendenza al welfare fai da te. Come evidenziava infatti una ricerca Censis/Covip dello scorso anno, nel nostro Paese non si guarda solo alla previdenza complementare ma anche alla produzione di risparmi ‘‘fai da te’’ per finanziare il welfare alternativo. Richiesti infatti i risparmiatori di indicare la fonte di reddito più importante durante il periodo di pensionamento, oltre alla pensione pubblica, il 39,9% dei lavoratori ha indicato i propri risparmi e eventuali titoli mobiliari in cui saranno investiti, il 18,7% il patrimonio immobiliare, il 16,5% una forma di previdenza complementare, dai Fondi pensione ai Pip e il 12,3% richiama le Polizze assicurative diverse dai Pip. Premettendo che altre forme di risparmio possono anche eventualmente affiancarsi alla previdenza complementare in un processo di pianificazione (sono fortemente auspicati da Ania e Assogestioni in quest’ottica i piani di risparmio a lungo termine sull’esempio dei Plan d’epargne en actions francesi e gli Indi- vidual savings accounts inglesi), va però evidenziato come fondi pensione aperti/ pip rappresentano lo strumento più ‘‘appropriato’’ per l’obiettivo. In primo luogo sono già finalizzati all’erogazione della prestazione in forma di rendita, dal punto di vista finanziario sono poi già coerentemente proiettati sull’orizzonte del pensionamento. Vanno poi opportunamente evidenziati i notevoli vantaggi fiscali (deducibilità contributi versati, tassazione ridotta rendimenti con aliquota 11,5% per il 2014, imposta sostitutiva del 15% su prestazioni finali, esenzione da imposta di bollo) che rende la previdenza complementare lo strumento più vantaggioso per l’integrazione pensionistica ancor più con l’innalzamento dal 1º luglio dell’aliquota sulle rendite finanziarie al 26%. La previdenza complementare viene percepita poi come un investimento troppo lungo nel tempo e poco ‘‘liquido’’, difficile quindi da disinvestire prima. Per non trovarsi quindi ‘‘imprigionati’’ si preferisce non aderire. Come argomentare in ottica di retirement education? La normativa previdenziale prevede che si possa uscire anticipatamente da un fondo pensione/pip al ricorrere di casistiche specificamente regolamentate (riscatto parziale, riscatto totale, anticipazioni, possibilità di ottenere l’erogazione anticipata della prestazione finale). Quindi non è vero che la previdenza complementare non sia liquidabile in assoluto. Va poi sviluppato un ulteriore ragionamento. Occorre comprendere bene cosa è la previdenza complementare: si tratta di un veicolo per integrare la propria pensione obbligatoria. Ricorrendo ad DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2107 Fondi pensione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2108 un’immagine può essere rappresentata come un binario che scorre parallelo alla previdenza obbligatoria. Non deve essere allora visto come anomalo che si possa ‘‘disinvestire’’ solo in casi tassativamente individuati se, com’è noto, nella previdenza obbligatoria non si può percepire la pensione se non quando si sono maturati i relativi requisiti. Vi è poi una paura diffusa rappresentata dal timore che in caso di decesso possa verificarsi la perdita dei propri risparmi. Il tema è ancor più delicato in un Paese come l’Italia in cui una delle principali motivazioni del risparmio è rappresentata dalla volontà successoria ed in cui il vissuto storico, secondo stime della Banca d’Italia, è testimoniato dal fatto che circa un quarto della ricchezza degli Italiani deriva da lasciti ereditari, quello che gli economisti definiscono come consumo post mortem. È opportuno allora rammentare come nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La Covip ha precisato che questa disposizione è ispirata al criterio della valorizzazione della volontà dell’aderente per cui ritiene che la posizione verrà attribuita agli eredi (per la cui individuazione occorre fare riferimento alla disciplina del codice civile in materia) laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente; in quest’ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall’iscritto. Concentrando invece l’attenzione nel mo- mento del decumulo, la trasmissione agli eredi dipende dalla tipologia di rendita scelta al momento del pensionamento. Le soluzioni previdenziali proprio per soddisfare la motivazione successoria prevedono come opzioni la rendita reversibile (al momento dell’eventuale decesso si paga la stessa rendita al beneficiario designato), la rendita certa per n anni (al momento dell’eventuale decesso si paga la stessa rendita pro tempore, per un intervallo predefinito, al beneficio designato) e la rendita con controassicurazione (al momento dell’eventuale decesso si corrisponde il capitale residuo agli eredi). Dal punto di vista fiscale va citata la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 dell’Agenzia delle entrate. In tale provvedimento si chiarisce come le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare ad un erede dell’aderente (o, si presume, ad un diverso beneficiario designato dall’iscritto) sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto. Tema particolarmente delicato è poi quello della rendita in un Paese come il nostro in cui la predilezione per il capitale è particolarmente diffusa nel vissuto degli Italiani in considerazione del retaggio culturale rappresentato dalla tradizione del Tfr. Si vive allora con diffidenza se non ostilità il fatto che la previdenza complementare preveda come prestazione principale la rendita. Quello che deve essere metabolizzato è che l’obiettivo della previdenza complementare è quello di integrare la pensione obbligatoria, motivo per cui il nostro ordinamento prevede forti agevolazioni fiscali. Essendo la pensione DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 obbligatoria corrisposta in forma periodica anche la pensione complementare è in forma di rendita. Va poi ben compreso che la rendita erogata dai fondi pensione/ pip e più in generale le rendite assicurative rappresentano lo strumento più appropriato per fronteggiare il poco conosciuto ma davvero incombente rischio longevità, il rischio cioè di eccessiva sopravvivenza. In considerazione infatti del progressivo invecchiamento della popolazione cresce anche il rischio di sopravvivere al proprio reddito; con la rendita si trasferisce tale rischio in capo alla compagnia assicurativa. In ogni modo va anche rammentato come nella previdenza complementare si prevede come clausola di salvaguardia la possibilità comunque di percepire fino al 50% sotto forma di capitale. In conseguenza degli effetti anche psicologici determinati dalla crisi vi è in ultimo profilo legato alla sicurezza del risparmio previdenziale. I fondi pensione/pip scontano infatti ancora un forte grado di diffidenza da parte del risparmiatore italiano; secondo il rapporto Censis/Covip ben il 28% degli italiani non si fida del risparmio previdenziale. La domanda che ci si pone è se sia sicuro. Il messaggio è che il nostro sistema di vigilanza in materia previdenziale è costruito su un articolato sistema di garanzie che contempla la supervisione generale del Ministero del lavoro che, di concerto con il Ministero dell’economia, emana le direttive generali in materia di vigilanza. La Autorità di vigilanza è la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) il cui scopo è quello di «perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. autorità, l’Eiopa. La rete di vigilanza è quindi molto ampia e solida. La catena di protezione dell’aderente ai fondi pensione è rappresentato poi dagli organi di governo e di vigilanza interni delle forme pensionistiche complementari. Da evidenziare anche la normativa sui limiti di investimento dei fondi pensione/ pip che ha molto attenuato, durante questa perdurante crisi finanziaria, il rischio di concentrazione su singoli titoli critici da parte degli strumenti di previdenza integrativa italiani. Fondi pensione delle forme pensionistiche, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare». Dal 1º gennaio 2011 poi è entrata in funzione anche la vigilanza su base europea con una specifica DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 2109 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 15 giugno - 23 giugno 2005 Rassegna della Cassazione Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti Giurisprudenza Cassazione, sez. lav., 8 luglio 2013, sentenza n. 16930 - Pres. De Renzis - Rel. Manna - P.M. (Parz. conf.) Fucci - Ric. C.F. - Res. T.A. 2110 L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile. Il caso Il dirigente scolastico di un Istituto professionale di Stato, nella sua qualità di rappresentante dell’istituto stesso, proponeva appello contro la sentenza di primo grado che aveva confermato il decreto ex art. 28 Stat. lav., con cui era stata affermata l’antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente medesimo ai danni del coordinatore regionale e provinciale di Catanzaro del sindacato Gilda degli insegnanti, «comportamento consistito nell’affiggere, nella bacheca riservata a comunicazioni inerenti all’attività sindacale, una nota giudicata offensiva e lesiva dell’immagine sindacale del predetto coordinatore». Nell’ambito del giudizio di secondo grado lo stesso dirigente svolgeva anche, a titolo personale, «un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale dell’istituto scolastico». La sentenza d’appello confermava l’antisindacalità del comportamento e veniva poi impugnata dal solo dirigente, nella sua qualità di interveniente adesivo. Nel giudizio di cassazione si costituivano poi, depositando controricorso, sia l’istituto scolastico, che chiedeva l’accoglimento del ricorso, sia il sindacato, che concludeva per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto. La decisione La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta dal ricorrente in proprio, e quindi nella sola sua qualità di interveniente adesivo rispetto all’appello proposto dall’Istituto. Dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., l’intervento avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile già dal DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 giudice di secondo grado, non trattandosi certo di un soggetto che sarebbe stato poi legittimato alla opposizione di terzo, la S.C. ha affermato che, comunque e soprattutto, per giurisprudenza consolidata, «l’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente concernenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (e non è questo il caso), di guisa che la sua impugnazione è inammissibile». Rilevava inoltre la Cassazione che, pur trattandosi «indirizzi giurisprudenziali antichi e consolidati», il ricorrente non aveva neppure tentato di svolgere argomentazioni dirette a giustificare l’eventuale abbandono di tale orientamento (cfr. art. 360-bis, n. 1, c.p.c.). I precedenti In senso conforme si vedano, ricordate in motivazione, Cass., S.U., 17 aprile 2012, n. 5992, in Mass. Giust. civ., 2012, 505, che ha affermato che «L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole», nonché Cass., sez. II, 10 marzo 2011, n. 5744, ivi, 2011, 391, e Cass., sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734, ivi, 2009, 247, per la quale «La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 c.p.c. - che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere può aderire all’impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile». Con specifico riferimento al procedimento ex art. 28 Stat. lav. si veda poi Cass., sez. lav., 13 agosto 1991, n. 8816, in Foro it., 1992, I, 87 ss., secondo cui: «L’intervento, nel giudizio di opposizione al decreto di repressione della condotta antisindacale ottenuto da un’associazione sindacale esclusa dalle trattative, dell’associazione che alle trattative aveva partecipato, va qualificato adesivo dipendente; pertanto, l’associazione sindacale interveniente non è autonomamente legittimata alla impugnazione della sen- antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. missibile l’intervento adesivo di organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori in procedimento introdotto da un’azienda per contrastare pretese contributive dell’Inps relative all’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni lavoratori. Effetti della riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado Cassazione, sez. lav., 8 luglio 2013, sentenza n. 16934 - Pres. Roselli - Rel. Bandini P.M. (Conf.) Servello - Ric. G.S. e altri Res. Beni Culturali Spa Nell’ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in «executivis» sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio. Il caso Interessante e complessa fattispecie nella quale il Giudice del lavoro di Catania aveva condannato un datore di lavoro al pagamento di alcune somme a favore dei lavoratori ricorrenti. Contro tale sentenza veniva proposto rituale appello, ma, al tempo stesso, anche opposizione all’esecuzione, sostenendosi l’inidoneità del titolo esecutivo, per difetto di liquidità, non essendo le somme né determinate, né facilmente determinabili. In primo grado l’opposizione veniva respinta, ma poi la Corte d’Appello di Palermo, riformando tale decisione, aveva dichiarato che la sentenza di merito non era idonea a costituire titolo esecutivo: ad avviso dei giudici d’appello, infatti, tale sentenza non conteneva sufficienti indicazioni riguardo alle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare agli attori: «si trattava quindi di una pronuncia di condanna generica, non suscettibile di esecuDIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Giurisprudenza tenza con la quale è rigettata l’opposizione del datore di lavoro)». Il ricorso principale in cassazione proposto da un interveniente adesivo non deve peraltro essere dichiarato inammissibile qualora anche la parte adiuvata abbia proposto ricorso principale, potendo in tal caso essere preso in esame come «ricorso incidentale adesivo»: cosı̀ Cass., sez. I, 10 agosto 2007, n. 17644, in Mass. Foro it., 2007, 1360 s. Sull’inammissibilità dell’intervento adesivo in appello, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., si veda poi, ricordata in motivazione, Cass., sez. III, 23 maggio 2006, n. 12114, in Mass. Foro it., 2006, 1030 s. (secondo la quale «L’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti»), e conforme v. anche Cass., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3258, in Mass. Giust. civ., 2003, 458. Ricordiamo peraltro che la giurisprudenza, pragmaticamente, ammette (e con effetti sananti), l’intervento adesivo in appello (e in cassazione) del litisconsorte necessario pretermesso: cfr. ad es. Cass., sez. III, 25 giugno 1997, n. 5674, in Foro it., 1997, I, 2866 ss., e Cass., sez. I, 16 settembre 1995, n. 9781, in Mass. Giust. civ., 1995, 1654. Sempre in tema di intervento adesivo v. inoltre Cass., sez. lav., 18 aprile 2005, n. 7930, in Lav. giur., 2005, 893, secondo la quale «È inammissibile nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito. (Nella specie la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della società incorporante quella intimata, effettuato mediante deposito dell’atto di costituzione all’udienza)»; Cass., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9950, ivi, 1094, per la quale «L’azione ex art. 28, L. n. 300 del 1970 avverso i comportamenti antisindacali e plurioffensivi non comporta il litisconsorzio necessario dei lavoratori licenziati, dei quali sia stata richiesta la reintegrazione, risultando legittimato ad agire solo il sindacato e riconoscendosi al più ai lavoratori un interesse all’intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c.), a sostegno delle ragioni del sindacato, e non già un’azione diretta o un intervento autonomo»; Trib. Roma, 18 settembre 2006, ivi, 2007, 424, che ha ritenuto inam- 2111 Giurisprudenza antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2112 zione immediata, potendo, al più, costituire titolo per l’instaurazione di un giudizio monitorio; era quindi da escludersi che tale sentenza costituisse idoneo titolo esecutivo». I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione, sostenendo, anzitutto, «che la sentenza di primo grado, sulla base della quale era stata intrapresa l’azione esecutiva, conteneva tutti gli elementi per la determinazione dei crediti (indicazione del livello applicabile e relativa decorrenza; determinazione della decorrenza delle differenze retributive; indicazione dell’inquadramento pregresso, com’era desumibile dalla lettura della sentenza medesima e dai ricorsi con essa decisi; condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dovute), da ritenersi quindi certi, liquidi ed esigibili sulla base di un semplice calcolo matematico; la Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto che la parte datoriale non aveva mai contestato la giustezza dei conteggi, né l’importo della somma richiesta con l’atto di precetto». Il datore di lavoro, oltre a proporre ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese operata dal giudice d’appello, eccepiva l’inammissibilità del ricorso avversario perché nel frattempo era intervenuta la sentenza d’appello sul merito, che, riformando la sentenza di condanna di primo grado, aveva respinto tutte le domande dei lavoratori. La decisione La Cassazione, esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, l’ha ritenuta fondata. Dopo avere premesso che la produzione della sentenza resa in grado d’appello nel giudizio di merito, e pubblicata prima della notificazione del ricorso, doveva ritenersi ammissibile ex art. 372 c.p.c., «siccome inerente all’ammissibilità del ricorso principale», la S.C. ha infatti concluso che «l’eccezione in parola appare fondata, posto che, nell’ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello ha carattere sostitutivo e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado». In sintesi, una volta riformata in appello, una sentenza di primo grado cessa di esistere, e pertanto a quel punto accertare, in sede di opposizione all’esecuzione, se essa fosse stata, o meno, munita di efficacia esecutiva, diventerebbe una mera questione accademica, non meritevole di attenzione da parte della cassazione per sopravvenuta totale carenza di interesse ad agire e ad impugnare. Ad abundantiam la S.C. ha anche aggiunto che, comunque, quand’anche una sentenza d’appello, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 che abbia riformato una sentenza di primo grado, «fosse a sua volta cassata con rinvio, non si avrebbe una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarebbe mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio». I precedenti In senso anche letteralmente conforme la motivazione della sentenza ricorda Cass., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6113, in Mass. Foro it., 2013, 183 s., la quale ha altresı̀ specificato che, riformata la sentenza di primo grado e cassata la sentenza di appello, l’eventuale sentenza di merito del giudice di rinvio sarà «emessa in sede rescissoria». Su analoghe posizioni si vedano anche Cass., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2955, ivi, 92 (per la quale «L’appello costituisce un mezzo di impugnazione che, attuando il principio del doppio grado di giudizio, si conclude con una sentenza destinata a sostituirsi a quella di primo grado - purché investa il merito del rapporto controverso - ad ogni effetto e, dunque, anche a quelli esecutivi, sicché la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l’efficacia di quella di primo grado, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse stata confermata o riformata in appello») e Cass., sez. lav., 13 maggio 2002, n. 6911, in Mass. Giust. civ., 2002, 831. Per una parziale sopravvivenza degli effetti della sentenza esecutiva di primo grado, ma solo qualora sia stata confermata dalla sentenza d’appello poi cassata, v. comunque la, per ora isolata, Cass., sez. III, 8 febbraio 2013, n. 3074, est. Frasca, in Mass. Foro it., 2013, 98. In assoluta armonia con il principio qui sancito dalla S.C., è altresı̀ opportuno ricordare anche che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., se, in queste fattispecie, il giudizio di rinvio non viene promosso, o se, una volta promosso, viene lasciato estinguere, «l’intero processo si estingue», il che, ancora una volta, conferma che la sentenza di primo grado, una volta cancellata dalla sentenza d’appello, non ha poi alcuna possibilità di riacquistare una qualsiasi efficacia, decisoria o esecutiva: cfr. ad es. Cass., sez. II, 18 giugno 1994, n. 5901, in Foro it., 1995, I, 1277 ss. (che ha escluso che in caso di estinzione del giudizio di rinvio «possa rivivere la sentenza di primo grado già riformata»), e conforme Cass., sez. lav., 29 settembre 1988, n. 5279. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Cassazione, sez. lav., 11 luglio 2013, sentenza n. 17177 - Pres. Vidiri - Est. Blasutto - P.M. Fucci (Diff.) - Ric. B.E. srl in liquidazione - Res. P. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze - tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2 L. 223/91 ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico - produttive ed organizzative. Pertanto, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative. Il caso Alcune dipendenti di un centro estetico impugnavano il licenziamento collettivo loro intimato, all’esito di una procedura avviata in base alla legge n. 223/1991. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ma, su appello delle lavoratrici, la corte territoriale ravvisava una violazione dell’articolo 5 della mentovata normativa per avere la società limitato la scelta delle dipendenti da licenziare alle sole unità produttive soppresse, senza procedere ad alcuna comparazione con i dipendenti di altre sedi. Inoltre le professionalità dei dipendenti, considerati nella totalità, apparivano del tutto fungibili. La Corte territoriale rilevava inoltre che era mancato un accordo con le organizzazioni sindacali proprio in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Le sentenza, inoltre, precisava che, nel caso in cui il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in via esclusiva ad uno o più reparti, la comparazione dei lavoratori può essere più ristretta rispetto all’intero complesso aziendale; ma ciò può avvenire solo se gli addetti al reparto soppresso siano portatori di specifiche professionalità, non omogenee a quelle dei restanti reparti. Conseguentemente, la decisione di limitare la selezione ai soli dipendenti appartenenti a due sedi soppresse costituiva una scelta arbitraria dell’imprenditore, non giustificata dalle esigenze tecnico produttive come rappresentate nella comunicazione di avvio della procedura, né dalla fungibilità delle lavoratrici interessate. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’azienda affidato ad un unico motivo di gravame. La decisione La Corte Suprema rigetta il ricorso precisando che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative. Le ragioni addotte dall’azienda, a sostegno della impraticabilità della comparazione con i dipendenti di pari professionalità addetti alle sedi operative non soppresse, costituiscono argomenti non compatibili in caso di applicazione dei criteri legali di cui all’articolo 5 della legge nominata, i quali operano in via sussidiaria, in mancanza dei criteri concordati con i sindacati. Altre questioni come la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento del personale già assegnato alle sedi soppresse, oppure la questione della dislocazione territoriale delle sedi, od altro ancora costituiscono argomenti estranei alla volontà della legge. Sul tema, la Suprema Corte ricorda il dictum della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza 268/1994, aveva chiarito che l’articolo 5, più volte indicato, «non prevede alcun potere sindacale di deroga alle norme imperative di legge, bensı̀ sostituisce alla determinazione unilaterale dei criteri di scelta, originariamente spettante all’imprenditore nell’esercizio del suo potere organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati ...» Del resto, l’aggravio di costi aziendali, conseguente al trasferimento di personale già addetto all’unità soppressa, rientra nell’alea connessa agli effetti dell’operatività dei criteri legali sussidiari, in mancanza di quelli concordati con il sindacato. In sostanza «la sussidiarietà della regola legale è intesa a favorire una gestione concordata» della messa in mobilità dei lavoratori. Invero, la riduzione del personale deve avvenire con riguardo all’intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali, soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Questo spiega la dicotomia contenuta nell’articolo 5 fra esigenze tecnico produttive ed organizzative; infatti nella prima parte tali esigenze si riferiscono all’ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime concorrono, con gli altri parametri dell’età del carico di famiglia, all’individuazione del singolo lavoratore, salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 Giurisprudenza Licenziamento collettivo e criteri di scelta 2113 antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Ne consegue che i lavoratori interessati dalla riduzione del personale non possono essere limitati agli addetti di un determinato reparto o settore, solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione; ed è onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Per questi motivi la Corte Suprema rigetta il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado. 2114 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 39/2014 I precedenti Cass. 23 giugno 2006, n. 14612, in Dir. prat. lav., 2009, 30, 1768; Cass. 2 dicembre 2009, n. 25353 in Mass. giur. lav., 2010, 4, 265 ; Cass. 3 novembre 2008, n. 26376, in Guida lav., 2008, 45, 23; Cass. 15 giugno 2006, n. 13783, in Dir. prat. lav., 2009, 30, 1768. Cfr. sull’art. 5, I c.,legge n. 223/91, Corte Cost. 30 giugno 1994, n. 268 in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 237 con nota di Manganiello, nonché in Giur. it., 1995, I, 588 nota di Fatone. antonella carrara - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. Nasce TuttoLavoro Suite L’accesso unico e completo al mondo del lavoro La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro. TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. 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