francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PROCEDURE, PRATICHE, ADEMPIMENTI E SCADENZE... OGGI C’È UNA VIA DI USCITA. LAVORO Una sola guida online per gestire tutte le attività quotidiane in materia di lavoro, previdenza, paghe e contributi. In concreto: LAVORO TI DICE PER CHI: i soggetti interessati e coinvolti 730 CUD 770 TI RICORDA COSA: le condizioni necessarie per la corretta gestione e applicazione della procedura TI SPIEGA COME: l’iter da seguire per portare a termine le attività, le formule, i modelli, i casi risolti e gli esempi di calcolo 31 TI COMUNICA QUANDO: i termini e il calendario delle scadenze e le proroghe Ed in più, per un maggiore approfondimento, la documentazione ufficiale collegata. LAVORO LAVORO CONSULTABILE DA PC E TABLET Y84EM CL IPSOAinPraticaLAVORO: dai più valore al tuo tempo! 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Modello 730-4 - Nuove scadenze per comunicare la sede telematica ............................... C.i.g. in deroga anche per i professionisti ............................................................................................ Lavoratori agricoli - Modalità di pubblicazione degli elenchi annuali .................................... Benefici contributivi in agricoltura - Chiarimenti ministeriali ...................................................... Lavoro nello spettacolo - Autorizzazione per l’impiego di minori ........................................... Lavoro intermittente in ambienti sospetti di inquinamento o confinati .............................. T.f.r. in busta paga - Accordo quadro ...................................................................................................... Enasarco - Minimali contributivi 2015 ..................................................................................................... NORME InPratica Nuova domanda per la NASpI D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, artt. 1 - 14 ......................................................................................... CCNL InPratica Terziario - Confcommercio Accordo - 30 marzo 2015 ............................................................................................................................... Credito Ipotesi di accordo - 31 marzo 2015 .......................................................................................................... Recapito telegrammi ed espressi Accordo - 2 aprile 2015 ................................................................................................................................... INSERTO 20 26 31 33 Monetizzazione delle ferie non godute Vademecum ............................................................................................................................................................ PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 3 SOMMARIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 4 Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 Casella postale 12055 - 20120 Milano Indicitalia Servizio Clienti Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 [email protected] Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro Italia Abbonamento annuale E 192,00 Estero Abbonamento annuale E 384,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 10,00 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo 16 Maggio sabato CASAGIT - Denuncia e versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]. INAIL - Versamento rata premio anticipato ADEMPIMENTO " Versamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di: – addizionale dell’1% ex ANMIL; – eventuali contributi associativi; – eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti. L’importo cosı̀ determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione. SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’Inail scaturenti dall’autoliquidazione. FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 5 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 FLUSSO DI LAVORO " – versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/ Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/ 2014). Codice contributo C001 (Contributi obbligatori correnti) C002 (Contributi obbligatori pregressi) C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale) C004 (Differenze contributive) C005 (Contributi diversi e contrattuali) INPS ex ENPALS - Versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/ 2014). Causale contributo CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti) CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo) INPS - Versamento contributi lavoro dipendente ADEMPIMENTO " 6 Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps. FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/ 2014). Codice contributo DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2) INPS - Versamento contributi pescatori autonomi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente Pescatori autonomi. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo PESC INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 7 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/ 2014). Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute. – – – – – – – – – – – Società di capitali; enti commerciali di diritto pubblico o privato; enti non commerciali di diritto pubblico o privato; associazioni non riconosciute; consorzi; società non residenti; società di persone; associazioni per l’esercizio di arti e professioni; società di armamento; società di fatto; persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole; – condomini, che hanno corrisposto nel mese precedente: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi; e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR). FLUSSO DI LAVORO " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 8 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Codice tributo Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24 Lavoro dipendente 1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 Ritenute su emolumenti arretrati 1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1012 Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro 1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo Lavoro autonomo 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni Provvigioni 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24 Addizionale regionale all’IRPEF 3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta 3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello F24 Addizionale comunale e provin- Il versamento è effettuato al comune competente indicando ciale nel campo ‘‘Codice ente/comune’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nel campo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘AAAA’’. 3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo 3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto Ritenute condomini 1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente 1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 9 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna ‘‘importi a debito versati’’. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici. INPS - Gestione separata - Versamento del contributo ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. FLUSSO DI LAVORO " Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. La causale contributo da indicare nel mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ è: Codice contributo 10 C10 per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione) PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 INPS - Artigiani e commercianti - Versamento prima rata contributi fissi ADEMPIMENTO " I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24. SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa familiare o coniugale. FLUSSO DI LAVORO " Termini di versamento Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2015. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2015 secondo acconto 2015; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti. Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosı̀ come convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. L’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, ‘‘Dati del mod. F24’’. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. I modelli di versamento ‘‘F24’’ e ‘‘F24 Accise’’ sono stati modificati con provvedimento 12 aprile 2012. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I codici da utilizzare per il versamento sono: Codice contributo AF Contributi dovuti sul minimale (artigiani) CF Contributi dovuti sul minimale (commercianti). PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 11 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 Maggio 18 lunedı̀ Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 aprile 2015. FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e delle ritenute del 16 aprile) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti: Codice tributo 8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 8904 Sanzione pecuniaria IVA 8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento ‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali è prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato ‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente: 12 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 Codice tributo 1991 Interessi sul ravvedimento - IVA. Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA. Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 13 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 Maggio 20 mercoledı̀ ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Comunicazioni obbligatorie somministrati Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro. In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm. ENASARCO - Versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento. Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia. Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata. A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il ‘‘Protocollo Grandi Ditte’’. Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento. FASC - Versamento contributi ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. FLUSSO DI LAVORO " Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 14 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 Maggio 25 lunedı̀ INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Aziende industriali. La richiesta va inoltrata telematicamente: – all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; – al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull’invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato ENPAIA - Denuncia e versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Aziende agricole. Tramite M.Av. bancario: – pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; – a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca. (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denuncia on line. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 15 AGENDA LEGALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZE MAGGIO 2015 Maggio 31 domenica ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " FASI - Versamento contributi Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio. Aziende industriali. Le sole modalità di versamento previste sono: – il bollettino bancario denominato ‘‘bollettino freccia’’; – l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). INPS - Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive ADEMPIMENTO " Presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese. È necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire è il seguente: – Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive (nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione). SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attività per ferie collettive. INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa). Libro unico lavoro ADEMPIMENTO " 16 Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA LEGALE SCADENZE MAGGIO 2015 SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari. Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore di lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta: – elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente vidimati e numerati dall’Inail. La Sede Inail interessata dovrà in questo caso essere presente in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio del blocco; – vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva alla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzione generale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso, presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal software deve possedere i seguenti requisiti indispensabili: – tracciato conforme al fac-simile autorizzato; – indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio; – numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della sede Inail competente. – su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marca temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 17 NOTIZIE FLASH francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà - Istruzioni operative PRASSI INPS, circ. 7 aprile 2015, n. 70 L’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo. Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale INPS, circ. 2 aprile 2015, 65 L’Inps ribadisce i termini di scadenza per il rispetto dell’obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale (31 marzo 2015) e fornisce indicazioni per favorire l’applicazione delle predette disposizioni agli enti ad articolazione territoriale il cui assetto risulti fondato su criteri di autonomia organizzativa e gestionale ed alle realtà aziendali la cui organizzazione dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità. Anf e assegno di maternità concessi dai Comuni - Rivalutazione per il 2015 INPS, circ. 30 marzo 2015, 64 L’Inps rende noti i nuovi importi dell’assegno per il nucleo familiare e di maternità per l’anno 2015. Disoccupazione agricola - Chiarimenti INPS, msg. 30 marzo 2015, n. 2239 L’Inps chiarisce che è possibile riconoscere agli operai agricoli a tempo determinato assunti con contratto di lavoro triennale ai sensi dell’art. 5, commi 1-5, D.L. n. 91/2014 il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti. Modello 730-4 - Nuove scadenze per comunicare la sede telematica Ag. Entrate, ris. 25 marzo 2015, n. 33/E L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione della sede telematica per la ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4). In particolare l’Agenzia fissa al prossimo 15 aprile 2015 l’ultimo giorno utile per segnalare la sede telematica. Eventuali variazioni dei dati potranno invece essere comunicate entro il 25 maggio 2015. C.ig. in deroga anche per i professionisti Min. lavoro, nota 25 marzo 2015, n. 7518 18 Il Ministero del lavoro chiede di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1108/2015, consentendo agli studi professionali, in attesa che il Tar si pronunci in merito, l’accesso al trattamento di C.i.g. in deroga. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PRATICA LAVORO 2015 ANNO XVI - 25 aprile 2015, n. 8 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano INSERTO cop-inserto_pral-08.indd 1 8 MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE ON-LINE Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse. In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco... con una sola ricerca! www.edicolaprofessionale.com 10/04/15 10:35 VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Monetizzazione delle ferie non godute Stefano Liali - Consulente del lavoro Riferimenti normativi e nozione Costituzione, art. 36, c. 3 Codice Civile, art. 2109 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133) D.P.C.M. 22 gennaio 2013 D.P.C.M. 19 febbraio 2014 Contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale Ministero del lavoro, circ. 3 marzo 2005, n. 8 Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 27 luglio 2005, n. 2118 Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 13 giugno 2006, n. 496 Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 26 ottobre 2006, n. 5221 Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 10 giugno 2008, n. 15 Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 27 luglio 2005, n. 2041 Ministero del lavoro, circ. 3 aprile 2013, n. 15 INPS, circolare 7 ottobre 1999, n. 186 INPS, circolare 15 gennaio 2002, n. 15 INPS, messaggio 8 ottobre 2003, n. 118 INPS, messaggio 3 luglio 2006, n. 18850 INPS, circolare 21 dicembre 2007, n. 136 INPS, circolare 15 gennaio 2010, n. 7 Le ferie rappresentano una sospensione regolamentata dell’obbligo per il lavoratore di rendere la propria prestazione, mantenendo il diritto alla retribuzione. La funzione delle ferie è quella di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa. Il principio dell’irrinunciabilità alle ferie annuali retribuite è stabilito dall’art. 36, c. 3, della Costituzione. Modalità di fruizione delle ferie e durata L’art. 2109 cod. civ., che arricchisce e specifica il dettato costituzionale, regola le modalità di fruizione e maturazione delle ferie, disponendo che spetta unicamente al datore di lavoro definire modi e tempo di godimento delle stesse, tenuto conto delle esigenze della produzione e del singolo lavoratore. Di norma sono i contratti collettivi che definiscono la durata delle ferie. L’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 ha stabilito che il periodo di ferie annuali retribuite non può essere inferiore a 4 settimane e che i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. Il periodo minimo di 4 settimane deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, la fruizione dovrà avvenire entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Si sottolinea, inoltre, che le 2 settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere obbligatoriamente consecutive se lo richiede il lavoratore. Ricordiamo che è fatta salva l’autonomia negoziale dei contratti collettivi, con riferimento al II PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. VADEMECUM periodo minimo inderogabile di ferie, laddove stabiliscano condizioni di miglior favore per i lavoratori. I contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, infatti, possono: prevedere un aumento del periodo minimo di ferie stabilito dalla legge, fissandone ad esempio le modalità di calcolo in funzione dell’anzianità di servizio o della qualifica; determinare l’indennità sostitutiva per le ferie, qualora questa possa ricorrere; fissare un limite temporale massimo per il godimento; stabilire come calcolare le ferie maturate nei periodi di assenza. I contratti collettivi possono riferirsi alla maturazione e al godimento delle ferie a settimane, a giorni lavorativi o a giorni di calendario. Se, ad esempio, il riferimento è fatto ai giorni lavorativi e la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni, nel calcolo delle ferie va conteggiato il sabato anche se non lavorativo. Le disposizioni contenute nella disciplina delle ferie sopra richiamate si estendono a tutti i lavoratori, a prescindere da settori e qualifiche. Le ferie possono essere fruite sotto forma di: ferie collettive, ovvero simultaneamente da tutti i lavoratori con conseguente sospensione dell’attività; ferie individuali, ovvero fruite individualmente dai singoli lavoratori. Retribuzione La legge stabilisce che le ferie devono essere retribuite. Quindi, durante la fruizione delle stesse, al lavoratore deve essere corrisposta la retribuzione che gli sarebbe spettata se fosse stato al lavoro. In assenza di previsioni di legge, gli elementi che costituiscono la retribuzione nei giorni feriali (nonché l’indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle ferie) sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. Indennità sostitutiva L’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 ha fissato in 4 settimane il periodo di ferie annue che non può essere monetizzato. L’inosservanza dell’art. 10, c. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 sulla durata e la fruizione delle ferie è punita con la sanzione amministrativa da E 130,00 a E 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione. Il Ministero del lavoro ha provveduto (con la circolare n. 8/2005, e con successive risposte a interpelli n. 2018/2005, n. 496/2006) a circoscrivere le ipotesi tassative e residuali per le quali è ancora possibile la monetizzazione delle ferie: ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003; circ. Ministero del lavoro n. 8/2005; risposta ad interpello n. 5221/2006). In questo caso è utile ricordare che possiamo distinguere tre periodi di ferie: — un primo periodo pari ad almeno 2 settimane, da fruirsi entro l’anno di maturazione e, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto; — un secondo periodo di due settimane da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo periodi più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva; — un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane, che può essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva dal momento della maturazione. Questo ultimo periodo può essere monetizzato tenendo sempre presente quanto previsto, in merito, dalla contrattazione collettiva (circ. Ministero del lavoro n. 8/2005, risposta ad interpello n. 5221/2006); ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno (circ. Ministero del lavoro n. 8/2005; risposta ad interpello n. 2041/2005); ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003; risposta ad interpello n. 5221/2006); PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 III VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. lavoratore italiano inviato all’estero, non in trasferta: se ciò comporta una novazione delle condizioni contrattuali di lavoro, è possibile monetizzare le ferie non godute (risposta ad interpello n. 15/2008). Al di fuori di tali ipotesi, non è ammessa la sostituzione delle ferie maturate dal lavoratore con la corresponsione di una indennità. Calcolo dell’indennità sostitutiva Anche l’Indennità sostitutiva per ferie non godute va calcolata con gli stessi criteri della retribuzione dovuta per le ferie godute. Si ipotizza la situazione di un lavoratore per il quale si verifica la seguente situazione: Un lavoratore ha una retribuzione mensile pari a E 2.867,00. Il c.c.n.l. applicato prevede un divisore giornaliero uguale a 26. Il suo compenso giornaliero è pari a E 2.867,00 / 26 = E 110,26923. Poniamo per esempio che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro nel corso dell’anno e siano rimasti 5 gg di ferie residue. Il valore dell’indennità sostitutiva delle ferie sarà pari a 5 gg x 110,26923 = 551,35. Il lavoratore non ha familiari a carico. L’aliquota di settore a carico del lavoratore è pari al 9,49%. Le operazioni di conguaglio e la corresponsione dei ratei delle mensilità aggiuntive avverranno il mese successivo a quello trattato a titolo esemplificativo. PAGA BASE CONTINGENZA SCATTI AD PREMIO D’ANZIANITA’ PERSONAM PRODUZIONE EDR-VARIE 1 IPO VARIE 3 TOTALE 2.867,00 CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ VALORE COMPETENZE TRATTENUTE BASE 0001 RETRIBUZIONE ORDINARIA 26 110,26923 2.867,00 0301 IND. SOST. FERIE NON GODUTE 5 110,26923 551,35 0905 ARROTONDAMENTO MESE PREC. 0,54 IMP CTR IMP IVS CTR AGG. PREVIDENZIALE PREVIDENZ. AGGIUNT IVS 3.418,00 324,37 IMP PREVINDAI CTR PREVINDAI IMP ALTRI CTR ALTRI TOT CTR PREVID CTR FASI TOT CONTRIBUTI 324,37 IMP IRPEF LORDA FISCALE M 3.093,98 A 37.497,98 869,04 DETRAZ. DETRAZ. IRPEF RESTITUZIONE LAVORO FAMIL. NETTA IRPEF 53,84 815,20 IRPEF NETTA 815,20 IRPEF TASS. SEP. GG M DETRAZ. ULTER. DETRAZ. DET. DET. DET. LAV. DETRAZ. CONIUGE FIGLI FIGLI ALTRI < 3 AA FAM. 31 53,84 TOTALE TOTALE COMPETENZE TRATTENUTE 3.418,35 1.140,11 A IMP TFR 1.1.2001 IMP ALTRE IMPOSTA IMP TFR IMPOSTA 1.1.2001 31.12.2000 31.12.2000 % ARROT. NETTO A PAGARE 0,76 HH/GG IMPONIBILE AC- CTR TFR AI ACCANT. CANT 0,5% FONDI P. NETTO TFR IBAN IV PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 IMPONIBILE INAIL 2.279,00 VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CALENDARIO DELLE PRESENZE GIORNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ORE 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 LAVORATE ORDINARIE CAUSALE ASSENZA ORE LAVORATE STRAORD. ORE LAVORATE TURNO ORE LAVORATE NOTTURNO Aspetti contributivi e fiscali Con riferimento all’obbligo contributivo conseguente all’erogazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, l’INPS ha chiarito che i compensi per le ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre i suddetti compensi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Adempimento dell’obbligo contributivo Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, si deve fare riferimento alle istruzioni fornite dall’Inps con le circolari n. 186/1999, n. 15/2002 e confermate con il messaggio n. 118/2003. Dette istruzioni, sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi possono cosı̀ sintetizzarsi: in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute, compresa la collocazione temporale dei contributi, coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Conseguentemente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale; i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge; nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 15/2002. Qualora il datore di lavoro si trovi nella condizione di dover assoggettare a contribuzione il compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, potrà assolvere gli obblighi contributivi nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Denuncia UniEmens L’importo del compenso ferie non godute deve essere inserito nell’elemento <Imponibile> del mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 V VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In caso di ferie maturate nell’anno 2013 e non godute alla data del 30 giugno 2015 la procedura che si può desumere dalla circolare INPS n. 7/2010, è la seguente: l’importo dei contributi relativi al compenso per ferie non godute viene aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse (luglio 2015); i contributi devono essere versati con il Mod. F24 relativo al mese di luglio entro il giorno 16 agosto 2015 (17 agosto 2015) e comunicati con il flusso UniEmens individuale entro il 31 agosto 2015. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato. Quindi, se il godimento delle ferie avviene successivamente al pagamento dei contributi il datore di lavoro per recuperare la contribuzione già versate, utilizzando il flusso mensile UniEmens, dovrà compilare uno specifico campo, <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>, con la causale FERIE, che consentirà di modificare in diminuzione l’imponibile del periodo, identificato attraverso la compilazione dell’elemento <AnnoMeseVarRetr> di <VarRetributive>, nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. <AnnoMeseVarRetr> Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In presenza della causale FERIE si determinerà una variazione in diminuzione dell’imponibile di tale denuncia. Tale informazione va espressa nel formato ‘‘AAAA-MM’’. <InquadramentoLav> Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso. <CausaleVarRetr> Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo. Per la variabile in questione può assumere il valore: FERIE VI Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. VADEMECUM Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza ‘‘2005-01’’ di un importo pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. <ImponibileVarRetr> ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento. <ContributoVarRetr> ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento obbligatorio per la causale FERIE. Indica l’importo della contribuzione da recuperare riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile. Approfondimenti Risarcimento del danno In caso di mancato godimento delle ferie nei due periodi di riferimento previsti dalla legge (anno di maturazione e 18 mesi successivi ad esso) o nel periodo diverso previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore, pur non avendo diritto all’indennità sostitutiva, può chiedere il risarcimento dell’eventuale danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito, ovvero l’effettiva fruizione delle ferie, comunque utile ai fini della sicurezza e della salute, anche se godute in un periodo successivo. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 VII francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NOTIZIE FLASH Lavoratori agricoli - Modalità di pubblicazione degli elenchi annuali INPS, msg. 25 marzo 2015, n. 2129 L’Inps illustra le modalità tecniche e procedurali concernenti le varie fasi dell’attività finalizzata alla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli valevoli per l’anno 2014, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2015. Al fine di consentire la pubblicazione telematica dei predetti elenchi sul sito internet dell’Inps entro la data predetta, l’operazione di validazione dovrà avvenire perentoriamente entro il termine del 27 marzo 2015. Benefici contributivi in agricoltura - Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, interpello 24 marzo 2015, n. 8 Il Ministero del lavoro rispondendo al quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, specifica che i benefici contributivi nel settore agricolo sono riconosciuti a quei datori di lavoro che applicano la contrattazione promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lavoro nello spettacolo - Autorizzazione per l’impiego di minori Min. lavoro, interpello 24 marzo 2015, n. 7 Il Ministero del lavoro ritiene che non sia necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della Direzione territoriale del lavoro (Dtl) per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche. Lavoro intermittente in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Min. lavoro, interpello 24 marzo 2015, n. 6 Il Ministero del lavoro precisa che il lavoro intermittente può essere attivato nelle attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011. T.f.r. in busta paga - Accordo quadro Min. lavoro, Min. economia, ABI, accordo quadro 20 marzo 2015 In data 20 marzo 2015 è stato firmato l’accordo quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Associazione Bancaria Italiana per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del t.f.r. in busta paga. Enasarco - Minimali contributivi 2015 ENASARCO, comunicato 18 marzo 2015 L’Enasarco rende nota la rideterminazione dei minimali contributivi per l’anno 2015. Le modifiche sono in vigore dal 1º gennaio 2015. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 19 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nuova domanda per la NASpI D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1 - 14 Emiliana M. Dal Bon - Consulente del lavoro ed esperta della Fondazione studi dei consulenti del lavoro SCHEDA PRATICA ADEMPIMENTO " Presentazione da parte del lavoratore della domanda di NASpI esclusivamente per via telematica. NOVITÀ " Il D.Lgs. n. 22/2015 ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’ASpI, una indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI - Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego -, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio 2015. SOGGETTI " Sono destinatari della NASpI, e perciò legittimati a presentare la domanda all’INPS, i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. PRECONDIZIONI " – stato di disoccupazione; – almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; – almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. FLUSSO DI LAVORO " Il lavoratore per poter fruire della NASpI deve: 1) dichiarare l’immediata disponibilità; 2) presentare la domanda all’INPS. Una volta presentata la domanda, la NASpI spetta a decorrere dall’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; 3) partecipare regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale. TERMINI E SCADENZE " La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. DECADENZA " Il lavoratore decade dal diritto di percepire la NASpI in caso di: – inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva; – perdita dello stato di disoccupazione; – inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’INPS del reddito percepito; – raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; – acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. FONTI " 20 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1 - 14 INPS circ.18 dicembre 2012, n. 142 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica ADEMPIMENTO " La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI - è un’indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio 2015 (art. 1, D.Lgs. n. 22/2015). Per poter fruire dell’indennità in parola il lavoratore deve presentare la domanda direttamente all’INPS, esclusivamente per via telematica. SOGGETTI " L’art. 2 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. L’art. 3 del medesimo D.Lgs. stabilisce che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Ambito di applicazione La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012), ossia la procedura obbligatoria di conciliazione che, nelle aziende con più di 15 dipendenti, doveva essere avviata ogni volta in cui si procede a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. D’obbligo usare l’imperfetto poiché il D.Lgs. n. 23/2015, disciplinante il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha previsto, all’art. 3, comma 3, che ai licenziamenti dei lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) non si applichi l’art. 7 della legge n. 604/1966. In materia di dimissioni, parlando di ASpI, l’INPS ha precisato, con la circolare n. 142/2012, che l’indennità è comunque corrisposta in caso di dimissioni rese durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) e di dimissioni per giusta causa qualora motivate: – dal mancato pagamento della retribuzione; – dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; – dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; – dal c.d. mobbing; – dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; – dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le ‘‘comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive’’ previste dall’art. 2103 cod. civ.; – dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Tale circolare, pur se riferita all’ASpI e non ancora sostituita da una successiva in tema di NASpI, è da considerarsi, salvo prova contraria, applicabile anche a tale indennità in virtù del rinvio contenuto nell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2015: ‘‘alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili’’. PRECONDIZIONI " Affinché sia legittimato a presentare la domanda di NASpI, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000, per stato di disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro, che PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 21 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stato di disoccupazione è certificato dal momento in cui il soggetto rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità. Il lavoratore può rendere tale dichiarazione: – presentandosi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio; – al momento della presentazione della domanda di indennità attraverso la modulistica INPS per la richiesta della prestazione. Il lavoratore, inoltre deve poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione. Per l’accesso all’ASpI, invece, il lavoratore doveva poter far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per la Mini ASpI il lavoratore doveva poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Infine, il lavoratore deve poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. I suesposti requisiti devono presentarsi congiuntamente, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015. Svolgimento di attività Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9, D.Lgs. n. 22/2015) lavorativa Nel caso in cui il reddito annuale percepito dal lavoratore precettore di NASpI attraverso un rapporto di lavoro subordinato sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (ossia 8.000 euro), e il rapporto di lavoro abbia durata superiore a 6 mesi è prevista la decadenza dalla prestazione NASpI. Se il rapporto di lavoro del lavoratore precettore di NASpI ha durata inferiore a 6 mesi e il reddito annuale percepito è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (ossia 8.000 euro), la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Se durante il periodo di percezione della NASpI il reddito annuale derivante da un rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione ridotta a condizione che: – comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto; – il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale (art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015) Il lavoratore che cessa da uno dei suddetti rapporti a seguito di: – licenziamento, 22 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica – dimissioni per giusta causa, – o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI ridotta a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10, D.Lgs. n. 22/2015) Se dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale il lavoratore ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. FLUSSO DI LAVORO " 1) Dichiarazione di immediata disponibilità La dichiarazione di immediata disponibilità certifica lo stato di disoccupazione del lavoratore. Il lavoratore può rendere tale dichiarazione: – presentandosi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio; – al momento della presentazione della domanda di indennità attraverso la modulistica INPS per la richiesta della prestazione. 2) Presentazione della domanda per la NASpI (art. 6, D.Lgs. n. 22/2015) La domanda per la NASpI deve essere presentata all’INPS in via esclusivamente telematica. Nessuna precisazione ulteriore è, ad oggi, pervenuta attraverso circolari o messaggi dell’Istituto, pertanto, si ritiene, sempre in virtù del rinvio dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2015, che possano valere le disposizioni relative alla presentazione della domanda di ASpI. Perciò la domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali: – WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; – Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; – Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto. Una volta presentata la domanda, la NASpI spetta a decorrere dall’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 23 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 3) Regole di condizionalità (art. 7, D.Lgs. n. 22/2015) L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Altri decreti dovranno introdurre: ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo; le condizioni e le modalità per l’attuazione; le sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. Calcolo dell’indennità La base di calcolo per l’indennità NASpI è la somma delle retribuzioni imponibili ai fini (art. 4, D.Lgs. n. 22/2015) previdenziali degli ultimi 4 anni. La base di calcolo dell’ASpI aveva ad oggetto solamente gli ultimi 2 anni. Ai fini del calcolo della misura dell’indennità tale retribuzione deve essere divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. A seconda del risultato ottenuto attraverso il calcolo appena descritto, il quantum della NASpI effettivamente percepito dal lavoratore varia. Infatti: – se la retribuzione mensile risultante dal calcolo di cui sopra è pari o inferiore, nel 2015, all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75% di essa. – se la retribuzione mensile risultante dal calcolo di cui sopra è superiore a 1.195 euro l’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Esempio: – retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni = 72.000 euro (18.000 euro all’anno); – base di calcolo = 1.498 E (72.000/208, cioè 52x4 settimane contributive, * 4,33) – importo NASpI = 1199,25 euro L’importo NASpI calcolato come sopra non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. L’importo massimo dell’ASpI era, invece, stabilito con riferimento al tetto massimo previsto per la CIGS straordinaria. L’indennità NASpI è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal 4º mese di fruizione. Ciò significa, quindi, che per i primi 3 mesi il lavoratore percepirà l’importo calcolato a norma dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 22/2015 e a partire dal 4º un importo che ogni mese viene ridotto del 3% (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015). All’ASpI si applicava una riduzione del 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione a cui si aggiunge un’ulteriore riduzione del 15% dopo il 12º mese di fruizione. DURATA " 24 La durata della prestazione varia a seconda delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. In particolare la NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, come ad esempio l’ASpI. In un’ottica di riduzione delle prestazioni di disoccupazione e della loro durata, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica Per l’ASpI era previsto un graduale aumento (in un triennio) della durata della prestazione in relazione all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. DECADENZA " Il – – – CONTRIBUZIONE FIGURATIVA " Durante il periodo di fruizione della NASpI, il lavoratore accantona la contribuzione figurativa, rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. La contribuzione figurativa viene accantonata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso. TERMINI E SCADENZE " Il termine per presentare la domanda per la fruizione della NASpI è un termine decadenziale: entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. lavoratore decade dal diritto di percepite la NASpI in caso di: inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva; perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’INPS del reddito percepito; – raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; – acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 25 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Terziario - Confcommercio Accordo - 30 marzo 2015 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi 1º aprile 2015 - 31 dicembre 2017 Con l’ipotesi di accordo 30 marzo 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi). L’accordo sarà oggetto di ratifica da parte delle Parti stipulanti. L’ACCORDO IN PRATICA Minimi tabellari 1º aprile 2015 DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA DA ANNOTARE Minimi tabellari 1º novembre 2015, 1º giugno 2016, 1º novembre 2016, 1º agosto 2017 Elemento economico di garanzia 1º novembre 2017 Classificazione del personale Modifiche alla disciplina dei trasferimenti, dell’orario di lavoro, dell’assistenza integrativa, dell’apprendistato, del lavoro a termine e del part-time DA FARE SUBITO Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo, i nuovi valori mensili dei minimi di retribuzione 1º aprile 2015 sono i seguenti. Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assorbibili. Livelli Importi mensili 1Q 1.775,11 1 1.599,02 2 1.383,14 3 1.182,21 4 1.022,46 5 923,73 6 829,33 7 715,16 Op. vendita 1 965,17 Op. vendita 2 808,69 N.B. L’importo del liv. 7 è comprensivo di E 5,16 spettanti a titolo di superminimo collettivo di categoria. 26 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Call center Livelli Importi mensili Q 2.576,24 1 2.136,53 2 1.915,69 3 1.710,11 4 1.546,32 5 1.445,68 6 1.349,08 7 1.232,67 DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo, i nuovi valori mensili dei minimi di retribu1º novembre 2015, zione sono i seguenti. Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assor1º giugno 2016, 1º novembre 2016 bibili. e 1º agosto 2017 Importi mensili Livelli Dal 1.11.2015 Dal 1.6.2016 Dal 1.11.2016 Dal 1.8. 2017 1Q 1.801,15 1.827,19 1.854,97 1.896,64 1 1.622,48 1.645,94 1.670,96 1.708,49 2 1.403,43 1.423,72 1.445,36 1.477,83 3 1.199,55 1.216,89 1.235,39 1.263,14 4 1.037,46 1.052,46 1.068,46 1.092,46 5 937,28 950,83 965,29 986,97 6 841,50 853,67 866,65 886,12 7 725,58 736,00 747,11 763,78 Op. vendita 1 979,33 993,49 1.008,59 1.031,25 Op. vendita 2 820,58 832,47 845,15 864,17 N.B. Gli importi del liv. 7 sono comprensivi di E 5,16 spettanti a titolo di superminimo collettivo di categoria. Call center Importi mensili Livelli Dal 1.11.2015 Dal 1.6.2016 Dal 1.11.2016 Dal 1.8.2017 Q 2.602,28 2.628,32 2.656,10 2.697,77 1 2.159,99 2.183,45 2.208,47 2.246,00 2 1.935,98 1.956,27 1.977,91 2.010,38 3 1.727,45 1.744,79 1.763,29 1.791,04 4 1.561,32 1.576,32 1.592,32 1.616,32 5 1.459,23 1.472,78 1.487,24 1.508,92 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 27 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Importi mensili Livelli Dal 1.11.2015 Dal 1.6.2016 Dal 1.11.2016 Dal 1.8.2017 6 1.361,25 1.373,42 1.386,40 1.405,87 7 1.243,09 1.253,51 1.264,62 1.281,29 Elemento economico Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel di garanzia libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2017, un Novembre 2017 elemento economico di garanzia, nei seguenti importi: Aziende Importi Livv. 1Q, 1 e 2 Livv. 3 e 4 Liv. 5, 6 e 7 Op. vendita 1 Op. vendita 2 fino a 10 dip. 95,00 80,00 65,00 76,00 63,00 da 11 dip. 105,00 90,00 75,00 85,00 71,00 L’importo sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1º gennaio 2015-31 ottobre 2017 (*) ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., erogato dopo il 1º gennaio 2015. L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incide sul t.f.r. ———— (*) Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Assistenza integrativa Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo 30 marzo 2015, l’azienda che ometta il Mese successivo alla versamento dei contributi a suo carico è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento sottoscrizione distinto della retribuzione non assorbibile, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto, pari a E 16,00, al fondo Est ed a E 37,00, alla Cassa Qu.A.S. 28 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica DA ANNOTARE Trasferimento - Quadri Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza deve essere di norma comunicato agli interessati per iscritto con un preavviso di 60 giorni (80 giorni a coloro che abbiano familiari a carico). Qualora il preavviso non venga rispettato in tutto o in parte, al quadro spetterà per il residuo il trattamento di trasferta nonché un rientro presso la precedente residenza. Orario di lavoro L’azienda può ricorrere, anche per singole unità produttive e previa comunicazione al per- sonale ed all’Ente bilaterale territoriale almeno 30 giorni prima della sua attivazione, alle seguenti forme di articolazione dell’orario di lavoro settimanale: – 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un’ulteriore mezza giornata a turno; (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali l’orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti); – 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro; – 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (56 ore) ed ex festività (16 delle 32 ore). L’articolazione scelta avrà validità di norma annua. Resta sempre ferma la possibilità di ricorrere alla flessibilità (v. infra). Flessibilità È prevista la possibilità di superare l’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. I limiti indicati possono essere superati con accordi integrativi, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per 24 settimane. Il programma di flessibilità sarà tempestivamente comunicato per iscritto ai lavoratori e le sue variazioni saranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Al termine del programma, le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione per straordinario. A livello aziendale è possibile realizzare i seguenti ulteriori regimi di flessibilità: – superamento dell’orario contrattuale da 45 ore fino al limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane, o 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento; – superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento. A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al programma di flessibilità, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi individuali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore. In caso di ricorso ai predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. Malattia Il trattamento economico di malattia può essere oggetto di accordi aziendali. Apprendistato Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle aziende professionalizzante che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 29 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. Tale limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato. Nelle aziende con almeno 10 dipendenti il numero massimo di apprendisti occupati non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto agli specializzati e qualificati presenti in azienda. Lavoro a termine Oltre ai contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, sono esclusi da ogni limitazione quantitativa (nonché dal limite del 28% termine + somministrazione) anche i contratti a termine di sostegno all’occupazione (v. infra). Fermi restando i limiti percentuali di assumibilità, l’azienda potrà assumere in ogni unità produttiva un numero superiore a quello previsto portando le eccedenze a compensazione del minor numero di assunti in altre unità produttive. Dette assunzioni non potranno comunque superare, ogni anno, il limite del 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. Detto limite non è cumulabile col limite complessivo di assumibilità del 28% (termine + somministrazione). Le OO.SS. territoriali possono - con apposito accordo - individuare località a ‘‘prevalente vocazione turistica’’ in cui le aziende che gestiscano picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno possano qualificarli come attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/ 1963 ed essere quindi escluse dalle limitazioni quantitative. Successione di contratti In caso di assunzioni per ragioni sostitutive non si applicano gli intervalli nella successione dei contratti. Sostegno all’occupazione Per la vigenza dell’accordo in oggetto è introdotta la seguente disciplina sperimentale. Possono essere stipulati contratti a termine di 12 mesi con soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda l’apprendistato e il cui rapporto sia stato risolto al termine della formazione o infine con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Detti contratti possono essere stipulati una sola volta col medesimo soggetto e sono esclusi da tutti i limiti percentuali (v. supra). L’inquadramento e la retribuzione saranno, rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione 2 livelli inferiori per i primi 6 mesi 1 livello inferiore per il restante periodo. In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato l’inquadramento e la retribuzione saranno di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per ulteriori 24 mesi. Per le assunzioni al 6º livello l’inquadramento e la retribuzione saranno al 7º livello per i primi 6 mesi ed al 6º livello per i restanti 6 mesi, nonché per gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato. I lavoratori riceveranno una formazione di 16 ore. La contribuzione a Fon.Te. a carico azienda sarà pari all’1,05% per tutta la durata del contratto, compresi gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato. Lavoro a tempo parziale Agli studenti, ai lavoratori già occupati a tempo parziale presso altra azienda o ai giovani fino a 25 anni di età compiuti possono essere stipulati contratti part-time della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica. Part-time post maternità Nel caso di accoglimento della richiesta, il passaggio a part-time post maternità decorrerà successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. 30 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica Credito Ipotesi di Accordo - 31 marzo 2015 PARTI STIPULANTI " ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e Unisin CAMPO DI APPLICAZIONE " Quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali DECORRENZA E DURATA " Data di sottoscrizione definitiva dell’accordo - 31 dicembre 2018 Con l’ipotesi di accordo in oggetto le Parti hanno provveduto al rinnovo del c.c.n.l. per i quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1a> alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali. Il contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione definitiva dell’accordo di rinnovo ed avrà scadenza il 31 dicembre 2018, sarà oggetto di ratifica da parte delle Parti stipulanti. L’ACCORDO IN PRATICA DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari 1º ottobre 2016, 1º ottobre 2017 e 1º ottobre 2018 Salario d’ingresso data di stipula definitiva dell’accordo Trattamento di fine rapporto 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 Fondo per l’occupazione fino al 31 dicembre 2018 Nuovo sistema di classificazione del personale Conservazione del posto in caso di malattie di carattere oncologico Permessi retribuiti per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (DSA) Contrattazione integrativa DA ANNOTARE DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari L’accordo stabilisce un aumento dello stipendio pari a E 85,00 mensili (per 13 mensilità) per la 3a area professionale, 4º livello retributivo. Tale aumento deve essere riparametrato (anche per i lavoratori inquadrati nel livello retributivo di inserimento professionale) e suddiviso in tre tranches: Ottobre 2016, ottobre 2017, – E 25,00 dal 1º ottobre 2016; ottobre 2018 – E 30,00 dal 1º ottobre 2017; – E 30,00 dal 1º ottobre 2018. Le Parti forniranno le tabelle dei minimi riparametrati sui diversi livelli di inquadramento in un momento successivo. Salario d’ingresso Ai lavoratori assunti a decorrere dalla data di stipula definitiva dell’accordo, nel livello di Dalla data di stipula inserimento professionale è attribuito uno stipendio mensile di E 1.969,54 per un periodo definitiva dell’accordo di 4 anni dalla data di assunzione. Agli stessi lavoratori inquadrati nel livello di inserimento professionale già in servizio dalla PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 31 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. data di stipula definitiva dell’accordo, l’incremento retributivo sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C. Trattamento di fine Nel periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato rapporto esclusivamente sulle voci di stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 tabellare. Fondo per l’occupazione È prorogata fino al 31 dicembre 2018 l’operatività del Fondo nazionale per il sostegno Fino al 31 dicembre 2018 all’occupazione, gestito attraverso l’Ente bilaterale nazionale (Enbicredito). Vengono inoltre confermate le attuali modalità di funzionamento del Fondo e le misure di finanziamento. Infine si costituisce una Commissione paritetica per valutare l’eventuale ampliamento dell’utilizzo del Fondo. DA ANNOTARE Classificazione del Le parti concordano sull’istituzione di un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo personale sistema classificatorio, delle declaratorie e dei profili professionali, allo scopo di adeguare Cantiere di lavoro la disciplina contenuta nel c.c.n.l. all’evoluzione tecnica, organizzativa e produttiva del settore. I lavori dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell’accordo in parola. Le Parti confermano la piena fungibilità prevista - limitatamente al periodo di vigenza del contratto - per la categoria dei quadri direttivi tra il 1º e il 4º livello retributivo. Malattia Il periodo di conservazione del posto e del trattamento economico in caso di malattia di carattere oncologico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. Permessi retribuiti L’azienda accorderà i permessi previsti dalla L. n. 170/2010 per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (DSA), per un massimo di 5 giorni l’anno (fruibili anche ad ore), da richiedere con un preavviso minimo di 10 giorni. Contrattazione La contrattazione aziendale o di gruppo, che si svolge sulle materie e con le modalità integrativa stabilite dal c.c.n.l., avrà durata quadriennale. Inoltre i contratti aziendali o di gruppo possono definire intese in materia di inquadramento del personale per rispondere a specifiche esigenze organizzative, produttive o di adattamento ai diversi contesti di impresa. 32 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Recapito telegrammi ed espressi Accordo - 2 aprile 2015 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Fise con Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uilpost Dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali 1º gennaio 2013 - 31 dicembre 2015 Con l’ipotesi di accordo 2 aprile 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali. L’ACCORDO IN PRATICA DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari 1º luglio 2015 Una tantum giugno 2015, novembre 2015 Elemento di garanzia retributiva dicembre 2015 Lavoro a termine DA ANNOTARE DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza luglio 2015, i nuovi importi 1º luglio 2015 mensili dei minimi tabellari sono i seguenti: Una tantum Giugno 2015, Novembre 2015 Livelli Importi mensili 1Q 1.466,23 1 1.466,23 2 1.282,96 3S 1.099,70 3 1.011,68 4 938,37 5S 843,05 5 806,47 6 733,11 Quando Quanto Giugno e novem- v. tabella bre 2015 Chi – Lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 2 aprile 2015 Periodo di riferimento Non indicato PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 33 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in oggetto sarà erogato un importo forfettario una tantum pari ad E 250,00 per il liv. 5S, riparametrato, con le retribuzioni di giugno 2015 e di novembre 2015, nei seguenti importi: Importi Livelli Giugno 2015 Novembre 2015 1Q 173,80 260,80 1 173,80 260,80 2 152,08 228,20 3S 130,35 195,60 3 120,00 179,96 4 111,30 166,96 5S 100,00 150,00 5 95,65 143,48 6 86,96 130,40 La somma forfettaria va corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1º gennaio 2013-30 aprile 2015. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, mese intero. L’una tantum - che è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, contrattuali e legali ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. - sarà erogata ai dipendenti in forza alla data di corresponsione di ciascuna tranche. Per i lavoratori part time sarà riproporzionata. Per le imprese che applicano il c.c.n.l. Recapito telegrammi successivamente al 6 dicembre 2013 l’una tantum è pari ad E 150,00 complessivi, va corrisposta in 2 tranches uguali, a giugno 2015 e novembre 2015 e va riparametrata ed erogata alle stesse condizioni di cui sopra. Elemento di garanzia Sarà erogato, alle stesse condizioni e modalità esistenti, a partire dalla retribuzione di retributiva dicembre 2015. Dicembre 2015 DA ANNOTARE Lavoro a termine La durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (anche part-time) in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento all’unità superiore del decimale uguale o superiore a 0,5. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, possono comunque essere attivati fino a 10 contratti. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, la percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Successione di contratti Nel caso di successione di contratti a termine, gli intervalli non si applicano nei seguenti casi: – sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto; – temporanei incrementi dell’attività; – copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività; – lavorazioni eccezionali che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda. 34 PRATICA LAVORO n. 8 del 25 aprile 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. EXPATRIATES di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERI CHE LAVORANO IN ITALIA. Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare la complessità di gestione della mobilità internazionale dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale. Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti quali: la definizione del rapporto di lavoro le forme di retribuzione il trattamento fiscale da applicare la tutela previdenziale ed assicurativa la presenza o assenza di convenzioni internazionali Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/expatriates www.ipsoa.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y83EO CL relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. COLF E BADANTI di F. LICARI Gestione Colf e badanti 2015 di CRIS SOFT SOLUTION TI GUIDA PASSO PASSO IN TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI. 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Novità 2015 Una nuova procedura che integra il calcolo dei contributi nei casi SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/colfebadanti www.ipsoa.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y81EO CL di cessazione del rapporto per consumazione ferie.