francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
PROCEDURE, PRATICHE, ADEMPIMENTI
E SCADENZE... OGGI C’È UNA VIA DI USCITA.
LAVORO
Una sola guida online per gestire tutte le attività quotidiane
in materia di lavoro, previdenza, paghe e contributi.
In concreto:
LAVORO
TI DICE PER CHI:
i soggetti interessati e coinvolti
730
CUD
770
TI RICORDA COSA:
le condizioni necessarie per la corretta gestione
e applicazione della procedura
TI SPIEGA COME:
l’iter da seguire per portare a termine le attività, le formule, i modelli,
i casi risolti e gli esempi di calcolo
31
TI COMUNICA QUANDO:
i termini e il calendario delle scadenze e le proroghe
Ed in più, per un maggiore approfondimento, la documentazione ufficiale collegata.
LAVORO
LAVORO
CONSULTABILE DA PC E TABLET
Y84EM CL
IPSOAinPraticaLAVORO: dai più valore al tuo tempo!
PROVALA GRATUITAMENTE PER UN MESE: www.indicitalia.it/inpraticalavoro
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SOMMARIO
AGENDA LEGALE
" Scadenze Maggio 2015 .............................................................................................................
5
NOTIZIE FLASH
" Prassi ...............................................................................................................................................................
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà - Istruzioni operative ....................................
Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale .........................................................
Anf e assegno di maternità concessi dai Comuni - Rivalutazione per il 2015 ...............
Disoccupazione agricola - Chiarimenti ....................................................................................................
Modello 730-4 - Nuove scadenze per comunicare la sede telematica ...............................
C.i.g. in deroga anche per i professionisti ............................................................................................
Lavoratori agricoli - Modalità di pubblicazione degli elenchi annuali ....................................
Benefici contributivi in agricoltura - Chiarimenti ministeriali ......................................................
Lavoro nello spettacolo - Autorizzazione per l’impiego di minori ...........................................
Lavoro intermittente in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ..............................
T.f.r. in busta paga - Accordo quadro ......................................................................................................
Enasarco - Minimali contributivi 2015 .....................................................................................................
NORME InPratica
Nuova domanda per la NASpI
D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, artt. 1 - 14 .........................................................................................
CCNL InPratica
Terziario - Confcommercio
Accordo - 30 marzo 2015 ...............................................................................................................................
Credito
Ipotesi di accordo - 31 marzo 2015 ..........................................................................................................
Recapito telegrammi ed espressi
Accordo - 2 aprile 2015 ...................................................................................................................................
INSERTO
20
26
31
33
Monetizzazione delle ferie non godute
Vademecum ............................................................................................................................................................
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
3
SOMMARIO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contributi redazionali
Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
http://www.ipsoa.it
Direttore responsabile
Giulietta Lemmi
Redazione
Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti,
Alessandra Vitelli
Realizzazione grafica
Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer
Fotocomposizione
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422
Stampa
GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
4
Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:
Ipsoa Servizio Clienti
Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Indicitalia Servizio Clienti
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
[email protected]
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761
Indirizzo Internet
Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione
on line della Rivista, consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro
Italia
Abbonamento annuale E 192,00
Estero
Abbonamento annuale E 384,00
Arretrati
Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta
Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.
Pubblicità:
db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: [email protected]
www.db-consult.it
Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
Prezzo copia: Euro 10,00
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al
primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo
successivo
16 Maggio
sabato
CASAGIT - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della
documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta
in formato elettronico.
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN
IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61 00144
Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected].
INAIL - Versamento rata premio anticipato
ADEMPIMENTO "
Versamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione
degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:
– addizionale dell’1% ex ANMIL;
– eventuali contributi associativi;
– eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.
L’importo cosı̀ determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di
rateazione.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute
all’Inail scaturenti dall’autoliquidazione.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
5
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
FLUSSO DI LAVORO "
– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/
Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a
utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/
2014).
Codice contributo
C001
(Contributi obbligatori correnti)
C002
(Contributi obbligatori pregressi)
C003
(Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
C004
(Differenze contributive)
C005
(Contributi diversi e contrattuali)
INPS ex ENPALS - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/
2014).
Causale contributo
CCSP
(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)
CCLS
(contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO "
6
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel
mese precedente.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/
2014).
Codice contributo
DM10
(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
INPS - Versamento contributi pescatori autonomi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente
Pescatori autonomi.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
PESC
INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che
abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
7
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/
2014).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e
su provvigioni
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Società di capitali;
enti commerciali di diritto pubblico o privato;
enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
associazioni non riconosciute;
consorzi;
società non residenti;
società di persone;
associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
società di armamento;
società di fatto;
persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese
agricole;
– condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a
lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per
cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche
se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei
confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR).
FLUSSO DI LAVORO "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti
ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
esclusivamente mediante modalità telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo
finale sia di importo pari a zero;
8
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in
cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Codice tributo
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24
Lavoro dipendente
1001
Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002
Ritenute su emolumenti arretrati
1004
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012
Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
1013
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo
Lavoro autonomo
1040
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
Provvigioni
1038
Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24
Addizionale regionale all’IRPEF
3802
Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta
3803
Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello F24
Addizionale comunale e provin- Il versamento è effettuato al comune competente indicando
ciale
nel campo ‘‘Codice ente/comune’’ il relativo codice catastale.
Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essere
indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento
espresso nella forma ‘‘00MM’’; nel campo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce
il versamento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.
3848
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo
3847
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto
Ritenute condomini
1019
Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
1020
Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente
In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella
sezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
9
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella
colonna ‘‘importi a debito versati’’.
Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione
del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,
l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le
ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla
scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.
INPS - Gestione separata - Versamento del contributo
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o
senza personalità giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo
(ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro
5.000,00.
FLUSSO DI LAVORO "
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo
finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel
caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel
caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
La causale contributo da indicare nel mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ è:
Codice contributo
10
C10
per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è
dovuto il contributo dello 0,50 per cento
CXX
– per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con
contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione)
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
INPS - Artigiani e commercianti - Versamento prima rata
contributi fissi
ADEMPIMENTO "
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i
contributi mediante Mod. F24.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia
per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa
familiare o coniugale.
FLUSSO DI LAVORO "
Termini di versamento
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi
relativi al 2015.
Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per
il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto
2015 secondo acconto 2015; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.
Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosı̀ come convertito nella L. 22 dicembre
2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere
il livello del 24 per cento.
L’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della
contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto
previdenziale per artigiani e commercianti, ‘‘Dati del mod. F24’’. Attraverso tale opzione è
possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare
il pagamento.
I modelli di versamento ‘‘F24’’ e ‘‘F24 Accise’’ sono stati modificati con provvedimento 12
aprile 2012.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo
finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
Codice contributo
AF
Contributi dovuti sul minimale (artigiani)
CF
Contributi dovuti sul minimale (commercianti).
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
11
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
Maggio
18 lunedı̀
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 16 aprile 2015.
FLUSSO DI LAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e
delle ritenute del 16 aprile) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo
del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,
e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento),
è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo
finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:
Codice tributo
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8926
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento
‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali è prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.
Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della
sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri
tributi locali, l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme
restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare
la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il
codice 8906.
Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato
‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e
degli Enti locali.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il
seguente:
12
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
Codice tributo
1991
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno di
riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso
nella forma AAAA.
Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle
ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti
continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per
interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
13
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
Maggio
20 mercoledı̀
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Comunicazioni obbligatorie somministrati
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.
In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.
ENASARCO - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel
trimestre di riferimento.
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico
su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria
la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da
ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo
conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro
il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma
non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con
più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli
agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il ‘‘Protocollo Grandi Ditte’’. Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o
almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal
caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV
precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato
presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.
FASC - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e
logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
FLUSSO DI LAVORO "
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software
denominato Telefasc.
14
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
Maggio
25 lunedı̀
INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Aziende industriali.
La richiesta va inoltrata telematicamente:
– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig
straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato
ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Aziende agricole.
Tramite M.Av. bancario:
– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede
l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma
dei dati dell’autodenuncia;
– a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella
procedura informatica della propria banca. (se il servizio non fosse disponibile,
verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre è richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denuncia
on line.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
15
AGENDA LEGALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
SCADENZE MAGGIO 2015
Maggio
31 domenica
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
FASI - Versamento contributi
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.
Aziende industriali.
Le sole modalità di versamento previste sono:
– il bollettino bancario denominato ‘‘bollettino freccia’’;
– l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
INPS - Domanda di autorizzazione per differimento degli
adempimenti contributivi per ferie collettive
ADEMPIMENTO "
Presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti
contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone
l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità
materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del
differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono
usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito per una sola volta
all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo
complessivamente inferiore ad un mese.
È necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto
www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire è il seguente:
– Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze
on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive (nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione).
SOGGETTI OBBLIGATI "
Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attività per ferie collettive.
INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,
associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui
si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui
è stato erogato il compenso (criterio di cassa).
Libro unico lavoro
ADEMPIMENTO "
16
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA LEGALE
SCADENZE MAGGIO 2015
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore di
lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta:
– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente vidimati e numerati dall’Inail. La Sede Inail interessata dovrà in questo
caso essere presente in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la
vidimazione sull’ultimo foglio del blocco;
– vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione
preventiva alla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano
richiesta alla Direzione generale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese
precedente la messa in uso, presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il
rilascio della predetta autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta. La stampa elaborata dal software deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:
– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;
– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;
– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la
data di autorizzazione e il codice della sede Inail competente.
– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con
apposizione di marca temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza
effettuate. I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
17
NOTIZIE FLASH
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà - Istruzioni operative
PRASSI
INPS, circ. 7 aprile
2015, n. 70
L’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per
i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal 1º
gennaio 2006 al 30 giugno 2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.
Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale
INPS, circ. 2 aprile
2015, 65
L’Inps ribadisce i termini di scadenza per il rispetto dell’obbligo di unicità della posizione
contributiva aziendale (31 marzo 2015) e fornisce indicazioni per favorire l’applicazione delle
predette disposizioni agli enti ad articolazione territoriale il cui assetto risulti fondato su
criteri di autonomia organizzativa e gestionale ed alle realtà aziendali la cui organizzazione
dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità.
Anf e assegno di maternità concessi dai Comuni - Rivalutazione per il 2015
INPS, circ. 30 marzo
2015, 64
L’Inps rende noti i nuovi importi dell’assegno per il nucleo familiare e di maternità per
l’anno 2015.
Disoccupazione agricola - Chiarimenti
INPS, msg. 30 marzo
2015, n. 2239
L’Inps chiarisce che è possibile riconoscere agli operai agricoli a tempo determinato
assunti con contratto di lavoro triennale ai sensi dell’art. 5, commi 1-5, D.L. n. 91/2014 il
diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per
l’anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente
previsti.
Modello 730-4 - Nuove scadenze per comunicare la sede
telematica
Ag. Entrate, ris. 25
marzo 2015, n. 33/E
L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione della sede
telematica per la ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4). In
particolare l’Agenzia fissa al prossimo 15 aprile 2015 l’ultimo giorno utile per segnalare la
sede telematica. Eventuali variazioni dei dati potranno invece essere comunicate entro il
25 maggio 2015.
C.ig. in deroga anche per i professionisti
Min. lavoro, nota 25
marzo 2015, n. 7518
18
Il Ministero del lavoro chiede di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di
Stato con ordinanza n. 1108/2015, consentendo agli studi professionali, in attesa che il Tar
si pronunci in merito, l’accesso al trattamento di C.i.g. in deroga.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
PRATICA
LAVORO
2015
ANNO XVI - 25 aprile 2015, n. 8 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
INSERTO
cop-inserto_pral-08.indd 1
8
MONETIZZAZIONE
DELLE FERIE
NON GODUTE
ON-LINE
Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove
e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva
di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse.
In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio
bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto
pubblicato sull’argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica
e il fisco... con una sola ricerca!
www.edicolaprofessionale.com
10/04/15 10:35
VADEMECUM
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Monetizzazione delle ferie non godute
Stefano Liali - Consulente del lavoro
Riferimenti
normativi e nozione
Costituzione, art. 36, c. 3
Codice Civile, art. 2109
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133)
D.P.C.M. 22 gennaio 2013
D.P.C.M. 19 febbraio 2014
Contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale
Ministero del lavoro, circ. 3 marzo 2005, n. 8
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 27 luglio 2005, n. 2118
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 13 giugno 2006, n. 496
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 26 ottobre 2006, n. 5221
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 10 giugno 2008, n. 15
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 27 luglio 2005, n. 2041
Ministero del lavoro, circ. 3 aprile 2013, n. 15
INPS, circolare 7 ottobre 1999, n. 186
INPS, circolare 15 gennaio 2002, n. 15
INPS, messaggio 8 ottobre 2003, n. 118
INPS, messaggio 3 luglio 2006, n. 18850
INPS, circolare 21 dicembre 2007, n. 136
INPS, circolare 15 gennaio 2010, n. 7
Le ferie rappresentano una sospensione regolamentata dell’obbligo per il lavoratore di
rendere la propria prestazione, mantenendo il diritto alla retribuzione.
La funzione delle ferie è quella di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa.
Il principio dell’irrinunciabilità alle ferie annuali retribuite è stabilito dall’art. 36, c. 3, della
Costituzione.
Modalità di
fruizione
delle ferie e durata
L’art. 2109 cod. civ., che arricchisce e specifica il dettato costituzionale, regola le modalità
di fruizione e maturazione delle ferie, disponendo che spetta unicamente al datore di lavoro
definire modi e tempo di godimento delle stesse, tenuto conto delle esigenze della produzione e del singolo lavoratore.
Di norma sono i contratti collettivi che definiscono la durata delle ferie.
L’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 ha stabilito che il periodo di ferie annuali retribuite non può
essere inferiore a 4 settimane e che i contratti collettivi possono stabilire condizioni di
miglior favore.
Il periodo minimo di 4 settimane deve essere fruito per almeno due settimane nel corso
dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, la fruizione dovrà avvenire entro i
diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Si sottolinea, inoltre, che
le 2 settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere obbligatoriamente consecutive se lo richiede il lavoratore.
Ricordiamo che è fatta salva l’autonomia negoziale dei contratti collettivi, con riferimento al
II
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
VADEMECUM
periodo minimo inderogabile di ferie, laddove stabiliscano condizioni di miglior favore per i
lavoratori.
I contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, infatti, possono:
prevedere un aumento del periodo minimo di ferie stabilito dalla legge, fissandone ad
esempio le modalità di calcolo in funzione dell’anzianità di servizio o della qualifica;
determinare l’indennità sostitutiva per le ferie, qualora questa possa ricorrere;
fissare un limite temporale massimo per il godimento;
stabilire come calcolare le ferie maturate nei periodi di assenza.
I contratti collettivi possono riferirsi alla maturazione e al godimento delle ferie a settimane, a giorni lavorativi o a giorni di calendario. Se, ad esempio, il riferimento è fatto ai
giorni lavorativi e la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni, nel calcolo delle ferie va
conteggiato il sabato anche se non lavorativo.
Le disposizioni contenute nella disciplina delle ferie sopra richiamate si estendono a tutti i
lavoratori, a prescindere da settori e qualifiche.
Le ferie possono essere fruite sotto forma di:
ferie collettive, ovvero simultaneamente da tutti i lavoratori con conseguente sospensione dell’attività;
ferie individuali, ovvero fruite individualmente dai singoli lavoratori.
Retribuzione
La legge stabilisce che le ferie devono essere retribuite. Quindi, durante la fruizione delle
stesse, al lavoratore deve essere corrisposta la retribuzione che gli sarebbe spettata se
fosse stato al lavoro.
In assenza di previsioni di legge, gli elementi che costituiscono la retribuzione nei giorni
feriali (nonché l’indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle ferie) sono stabiliti
dalla contrattazione collettiva.
Indennità
sostitutiva
L’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 ha fissato in 4 settimane il periodo di ferie annue che non può
essere monetizzato.
L’inosservanza dell’art. 10, c. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 sulla durata e la fruizione delle ferie è
punita con la sanzione amministrativa da E 130,00 a E 780,00 per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
Il Ministero del lavoro ha provveduto (con la circolare n. 8/2005, e con successive risposte
a interpelli n. 2018/2005, n. 496/2006) a circoscrivere le ipotesi tassative e residuali per le
quali è ancora possibile la monetizzazione delle ferie:
ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003; circ. Ministero del
lavoro n. 8/2005; risposta ad interpello n. 5221/2006).
In questo caso è utile ricordare che possiamo distinguere tre periodi di ferie:
— un primo periodo pari ad almeno 2 settimane, da fruirsi entro l’anno di maturazione
e, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto;
— un secondo periodo di due settimane da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i
18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo periodi più ampi stabiliti dalla
contrattazione collettiva;
— un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane, che può essere fruito anche in
modo frazionato ma entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva dal
momento della maturazione. Questo ultimo periodo può essere monetizzato tenendo sempre presente quanto previsto, in merito, dalla contrattazione collettiva (circ.
Ministero del lavoro n. 8/2005, risposta ad interpello n. 5221/2006);
ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno
(circ. Ministero del lavoro n. 8/2005; risposta ad interpello n. 2041/2005);
ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno
di riferimento (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003; risposta ad interpello n. 5221/2006);
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
III
VADEMECUM
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
lavoratore italiano inviato all’estero, non in trasferta: se ciò comporta una novazione
delle condizioni contrattuali di lavoro, è possibile monetizzare le ferie non godute (risposta
ad interpello n. 15/2008).
Al di fuori di tali ipotesi, non è ammessa la sostituzione delle ferie maturate dal lavoratore
con la corresponsione di una indennità.
Calcolo
dell’indennità
sostitutiva
Anche l’Indennità sostitutiva per ferie non godute va calcolata con gli stessi criteri della
retribuzione dovuta per le ferie godute.
Si ipotizza la situazione di un lavoratore per il quale si verifica la seguente situazione:
Un lavoratore ha una retribuzione mensile pari a E 2.867,00.
Il c.c.n.l. applicato prevede un divisore giornaliero uguale a 26.
Il suo compenso giornaliero è pari a E 2.867,00 / 26 = E 110,26923.
Poniamo per esempio che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro nel corso dell’anno
e siano rimasti 5 gg di ferie residue.
Il valore dell’indennità sostitutiva delle ferie sarà pari a 5 gg x 110,26923 = 551,35. Il
lavoratore non ha familiari a carico. L’aliquota di settore a carico del lavoratore è pari al
9,49%. Le operazioni di conguaglio e la corresponsione dei ratei delle mensilità aggiuntive
avverranno il mese successivo a quello trattato a titolo esemplificativo.
PAGA BASE
CONTINGENZA
SCATTI
AD
PREMIO
D’ANZIANITA’
PERSONAM
PRODUZIONE
EDR-VARIE 1
IPO
VARIE 3
TOTALE
2.867,00
CODICE
DESCRIZIONE
QUANTITA’
VALORE
COMPETENZE
TRATTENUTE
BASE
0001
RETRIBUZIONE ORDINARIA
26
110,26923
2.867,00
0301
IND. SOST. FERIE NON GODUTE
5
110,26923
551,35
0905
ARROTONDAMENTO MESE PREC.
0,54
IMP
CTR
IMP IVS
CTR AGG.
PREVIDENZIALE
PREVIDENZ.
AGGIUNT
IVS
3.418,00
324,37
IMP PREVINDAI
CTR PREVINDAI
IMP ALTRI
CTR ALTRI
TOT CTR PREVID
CTR FASI
TOT CONTRIBUTI
324,37
IMP
IRPEF LORDA
FISCALE
M
3.093,98
A
37.497,98
869,04
DETRAZ.
DETRAZ.
IRPEF
RESTITUZIONE
LAVORO
FAMIL.
NETTA
IRPEF
53,84
815,20
IRPEF NETTA
815,20
IRPEF TASS.
SEP.
GG
M
DETRAZ.
ULTER.
DETRAZ.
DET.
DET.
DET.
LAV.
DETRAZ.
CONIUGE
FIGLI
FIGLI
ALTRI
< 3 AA
FAM.
31
53,84
TOTALE
TOTALE
COMPETENZE
TRATTENUTE
3.418,35
1.140,11
A
IMP TFR 1.1.2001
IMP ALTRE
IMPOSTA
IMP TFR
IMPOSTA
1.1.2001
31.12.2000
31.12.2000
%
ARROT.
NETTO A PAGARE
0,76
HH/GG
IMPONIBILE
AC-
CTR
TFR AI
ACCANT.
CANT
0,5%
FONDI P.
NETTO
TFR
IBAN
IV
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
IMPONIBILE INAIL
2.279,00
VADEMECUM
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
CALENDARIO DELLE PRESENZE
GIORNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ORE
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
LAVORATE
ORDINARIE
CAUSALE
ASSENZA
ORE
LAVORATE
STRAORD.
ORE
LAVORATE
TURNO
ORE
LAVORATE
NOTTURNO
Aspetti contributivi
e fiscali
Con riferimento all’obbligo contributivo conseguente all’erogazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, l’INPS ha chiarito che i compensi per le ferie non godute
rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre i suddetti compensi
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Adempimento dell’obbligo contributivo
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute
per indennità sostitutiva delle ferie, si deve fare riferimento alle istruzioni fornite dall’Inps
con le circolari n. 186/1999, n. 15/2002 e confermate con il messaggio n. 118/2003.
Dette istruzioni, sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei
contributi possono cosı̀ sintetizzarsi:
in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il
termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per
il compenso per ferie non godute, compresa la collocazione temporale dei contributi,
coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Conseguentemente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine
dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese
successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non
godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al
c. 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori
rispetto alle quattro settimane minime di legge;
nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al
versamento dei contributi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare INPS
n. 15/2002.
Qualora il datore di lavoro si trovi nella condizione di dover assoggettare a contribuzione il
compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, potrà assolvere gli obblighi
contributivi nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Denuncia UniEmens
L’importo del compenso ferie non godute deve essere inserito nell’elemento <Imponibile> del mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non
costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
V
VADEMECUM
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
In caso di ferie maturate nell’anno 2013 e non godute alla data del 30 giugno 2015 la
procedura che si può desumere dalla circolare INPS n. 7/2010, è la seguente:
l’importo dei contributi relativi al compenso per ferie non godute viene aggiunto a quello
corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse
(luglio 2015);
i contributi devono essere versati con il Mod. F24 relativo al mese di luglio entro il giorno
16 agosto 2015 (17 agosto 2015) e comunicati con il flusso UniEmens individuale entro il
31 agosto 2015.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo
successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato
sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve
essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato
in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato.
Quindi, se il godimento delle ferie avviene successivamente al pagamento dei contributi
il datore di lavoro per recuperare la contribuzione già versate, utilizzando il flusso mensile
UniEmens, dovrà compilare uno specifico campo, <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>, con la causale FERIE, che consentirà di modificare in diminuzione l’imponibile del
periodo, identificato attraverso la compilazione dell’elemento <AnnoMeseVarRetr> di
<VarRetributive>, nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie
non godute e contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già
versata.
<AnnoMeseVarRetr>
Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In presenza della causale FERIE si determinerà una variazione in diminuzione dell’imponibile di tale denuncia. Tale informazione va espressa nel formato ‘‘AAAA-MM’’.
<InquadramentoLav>
Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile.
Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può
essere omesso.
<CausaleVarRetr>
Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di
utilizzo.
Per la variabile in questione può assumere il valore:
FERIE
VI
Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la
variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia
originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
VADEMECUM
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo
individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da
quella con decorrenza ‘‘2005-01’’ di un importo pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia
corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
<ImponibileVarRetr>
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento.
<ContributoVarRetr>
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento obbligatorio per la causale FERIE. Indica l’importo della contribuzione da recuperare riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile.
Approfondimenti
Risarcimento del danno
In caso di mancato godimento delle ferie nei due periodi di riferimento previsti dalla legge
(anno di maturazione e 18 mesi successivi ad esso) o nel periodo diverso previsto dalla
contrattazione collettiva, il lavoratore, pur non avendo diritto all’indennità sostitutiva, può
chiedere il risarcimento dell’eventuale danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito, ovvero l’effettiva fruizione delle ferie, comunque utile ai fini della
sicurezza e della salute, anche se godute in un periodo successivo.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
VII
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NOTIZIE FLASH
Lavoratori agricoli - Modalità di pubblicazione degli elenchi annuali
INPS, msg. 25 marzo
2015, n. 2129
L’Inps illustra le modalità tecniche e procedurali concernenti le varie fasi dell’attività finalizzata alla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli valevoli
per l’anno 2014, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2015.
Al fine di consentire la pubblicazione telematica dei predetti elenchi sul sito internet dell’Inps entro la data predetta, l’operazione di validazione dovrà avvenire perentoriamente
entro il termine del 27 marzo 2015.
Benefici contributivi in agricoltura - Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro,
interpello 24 marzo
2015, n. 8
Il Ministero del lavoro rispondendo al quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro, specifica che i benefici contributivi nel settore agricolo sono
riconosciuti a quei datori di lavoro che applicano la contrattazione promanante dalle
organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Lavoro nello spettacolo - Autorizzazione per l’impiego di
minori
Min. lavoro,
interpello 24 marzo
2015, n. 7
Il Ministero del lavoro ritiene che non sia necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della Direzione territoriale del lavoro (Dtl) per l’impiego dei minori nell’espletamento
dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla
realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture
ricettive o turistiche.
Lavoro intermittente in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Min. lavoro,
interpello 24 marzo
2015, n. 6
Il Ministero del lavoro precisa che il lavoro intermittente può essere attivato nelle attività
di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
ai sensi del D.P.R. n. 177/2011.
T.f.r. in busta paga - Accordo quadro
Min. lavoro, Min.
economia, ABI,
accordo quadro 20
marzo 2015
In data 20 marzo 2015 è stato firmato l’accordo quadro tra il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Associazione Bancaria Italiana
per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano
provvedere con risorse proprie all’anticipazione del t.f.r. in busta paga.
Enasarco - Minimali contributivi 2015
ENASARCO,
comunicato 18 marzo
2015
L’Enasarco rende nota la rideterminazione dei minimali contributivi per l’anno 2015. Le
modifiche sono in vigore dal 1º gennaio 2015.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
19
NORME InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Nuova domanda per la NASpI
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1 - 14
Emiliana M. Dal Bon - Consulente del lavoro ed esperta della Fondazione studi dei
consulenti del lavoro
SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
Presentazione da parte del lavoratore della domanda di NASpI esclusivamente per
via telematica.
NOVITÀ "
Il D.Lgs. n. 22/2015 ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti e nell’ambito dell’ASpI, una indennità mensile di disoccupazione, denominata
NASpI - Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego -, avente la funzione di
fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le
prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio 2015.
SOGGETTI "
Sono destinatari della NASpI, e perciò legittimati a presentare la domanda all’INPS, i
lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
PRECONDIZIONI "
– stato di disoccupazione;
– almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
FLUSSO
DI LAVORO "
Il lavoratore per poter fruire della NASpI deve:
1) dichiarare l’immediata disponibilità;
2) presentare la domanda all’INPS. Una volta presentata la domanda, la NASpI spetta a decorrere dall’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
3) partecipare regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di
riqualificazione professionale.
TERMINI
E SCADENZE "
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
DECADENZA "
Il lavoratore decade dal diritto di percepire la NASpI in caso di:
– inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva;
– perdita dello stato di disoccupazione;
– inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’INPS del reddito percepito;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
FONTI "
20
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1 - 14
INPS circ.18 dicembre 2012, n. 142
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NORME InPratica
ADEMPIMENTO "
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI - è un’indennità
mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito
ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n.
92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio 2015 (art.
1, D.Lgs. n. 22/2015).
Per poter fruire dell’indennità in parola il lavoratore deve presentare la domanda direttamente all’INPS, esclusivamente per via telematica.
SOGGETTI "
L’art. 2 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
L’art. 3 del medesimo D.Lgs. stabilisce che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Ambito di applicazione
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta
causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito
della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 1, comma
40, della legge n. 92/2012), ossia la procedura obbligatoria di conciliazione che, nelle aziende con più di 15 dipendenti, doveva essere avviata ogni volta in cui si procede a un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
D’obbligo usare l’imperfetto poiché il D.Lgs. n. 23/2015, disciplinante il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti, ha previsto, all’art. 3, comma 3, che ai licenziamenti dei
lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) non si
applichi l’art. 7 della legge n. 604/1966.
In materia di dimissioni, parlando di ASpI, l’INPS ha precisato, con la circolare n. 142/2012,
che l’indennità è comunque corrisposta in caso di dimissioni rese durante il periodo
tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) e di dimissioni per giusta causa qualora motivate:
– dal mancato pagamento della retribuzione;
– dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
– dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– dal c.d. mobbing;
– dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell’azienda;
– dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le ‘‘comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive’’ previste dall’art. 2103 cod. civ.;
– dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del
dipendente.
Tale circolare, pur se riferita all’ASpI e non ancora sostituita da una successiva in tema di
NASpI, è da considerarsi, salvo prova contraria, applicabile anche a tale indennità in virtù del
rinvio contenuto nell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2015: ‘‘alla NASpI si applicano le disposizioni in
materia di ASpI in quanto compatibili’’.
PRECONDIZIONI "
Affinché sia legittimato a presentare la domanda di NASpI, il lavoratore deve trovarsi in
stato di disoccupazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000,
per stato di disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro, che
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
21
NORME InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione è certificato dal momento in cui il soggetto rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità. Il lavoratore può rendere tale dichiarazione:
– presentandosi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio;
– al momento della presentazione della domanda di indennità attraverso la modulistica
INPS per la richiesta della prestazione.
Il lavoratore, inoltre deve poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.
Per l’accesso all’ASpI, invece, il lavoratore doveva poter far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Per la Mini ASpI il lavoratore doveva poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione
(versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Infine, il lavoratore deve poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
I suesposti requisiti devono presentarsi congiuntamente, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n.
22/2015.
Svolgimento di attività Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9, D.Lgs. n. 22/2015)
lavorativa Nel caso in cui il reddito annuale percepito dal lavoratore precettore di NASpI attraverso un
rapporto di lavoro subordinato sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione
fiscale (ossia 8.000 euro), e il rapporto di lavoro abbia durata superiore a 6 mesi è
prevista la decadenza dalla prestazione NASpI.
Se il rapporto di lavoro del lavoratore precettore di NASpI ha durata inferiore a 6 mesi e il
reddito annuale percepito è superiore al reddito minimo escluso da imposizione
fiscale (ossia 8.000 euro), la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di
lavoro.
Se durante il periodo di percezione della NASpI il reddito annuale derivante da un rapporto
di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione ridotta a condizione che:
– comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
– il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore
prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto
alla NASpI e non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo
di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di
godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a
presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale (art. 9,
comma 3, D.Lgs. n. 22/2015)
Il lavoratore che cessa da uno dei suddetti rapporti a seguito di:
– licenziamento,
22
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NORME InPratica
– dimissioni per giusta causa,
– o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della
legge n. 604/1966,
e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI ridotta a
condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito
annuo previsto.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10, D.Lgs. n. 22/2015)
Se dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale il lavoratore ricava un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve
informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarne.
In questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui
termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a
presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la
NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
FLUSSO DI LAVORO "
1) Dichiarazione di immediata disponibilità
La dichiarazione di immediata disponibilità certifica lo stato di disoccupazione del lavoratore.
Il lavoratore può rendere tale dichiarazione:
– presentandosi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio;
– al momento della presentazione della domanda di indennità attraverso la modulistica
INPS per la richiesta della prestazione.
2) Presentazione della domanda per la NASpI (art. 6, D.Lgs. n. 22/2015)
La domanda per la NASpI deve essere presentata all’INPS in via esclusivamente telematica.
Nessuna precisazione ulteriore è, ad oggi, pervenuta attraverso circolari o messaggi dell’Istituto, pertanto, si ritiene, sempre in virtù del rinvio dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2015, che
possano valere le disposizioni relative alla presentazione della domanda di ASpI.
Perciò la domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
– WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto;
– Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete
fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio
gestore telefonico;
– Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
con il supporto dell’Istituto.
Una volta presentata la domanda, la NASpI spetta a decorrere dall’8º giorno successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
23
NORME InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
3) Regole di condizionalità (art. 7, D.Lgs. n. 22/2015)
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai servizi competenti.
Altri decreti dovranno introdurre: ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo; le
condizioni e le modalità per l’attuazione; le sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi di
partecipazione alle azioni di politica attiva.
Calcolo dell’indennità La base di calcolo per l’indennità NASpI è la somma delle retribuzioni imponibili ai fini
(art. 4, D.Lgs. n. 22/2015) previdenziali degli ultimi 4 anni.
La base di calcolo dell’ASpI aveva ad oggetto solamente gli ultimi 2 anni.
Ai fini del calcolo della misura dell’indennità tale retribuzione deve essere divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
A seconda del risultato ottenuto attraverso il calcolo appena descritto, il quantum della
NASpI effettivamente percepito dal lavoratore varia. Infatti:
– se la retribuzione mensile risultante dal calcolo di cui sopra è pari o inferiore, nel 2015,
all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75% di essa.
– se la retribuzione mensile risultante dal calcolo di cui sopra è superiore a 1.195 euro
l’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione, incrementato di una somma pari
al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Esempio:
– retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni = 72.000 euro (18.000 euro
all’anno);
– base di calcolo = 1.498 E (72.000/208, cioè 52x4 settimane contributive, * 4,33)
– importo NASpI = 1199,25 euro
L’importo NASpI calcolato come sopra non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’importo massimo dell’ASpI era, invece, stabilito con riferimento al tetto massimo previsto per la CIGS straordinaria.
L’indennità NASpI è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal 4º mese di fruizione. Ciò
significa, quindi, che per i primi 3 mesi il lavoratore percepirà l’importo calcolato a norma
dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 22/2015 e a partire dal 4º un importo che ogni mese viene
ridotto del 3% (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015).
All’ASpI si applicava una riduzione del 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione a cui si
aggiunge un’ulteriore riduzione del 15% dopo il 12º mese di fruizione.
DURATA "
24
La durata della prestazione varia a seconda delle settimane di contribuzione degli ultimi 4
anni.
In particolare la NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, come ad esempio l’ASpI.
In un’ottica di riduzione delle prestazioni di disoccupazione e della loro durata, per gli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un
massimo di 78 settimane.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NORME InPratica
Per l’ASpI era previsto un graduale aumento (in un triennio) della durata della prestazione in
relazione all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
DECADENZA "
Il
–
–
–
CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA "
Durante il periodo di fruizione della NASpI, il lavoratore accantona la contribuzione figurativa, rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
La contribuzione figurativa viene accantonata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte
l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.
TERMINI E
SCADENZE "
Il termine per presentare la domanda per la fruizione della NASpI è un termine decadenziale: entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
lavoratore decade dal diritto di percepite la NASpI in caso di:
inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva;
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’INPS del reddito percepito;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di
optare per la NASpI.
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
25
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Terziario - Confcommercio
Accordo - 30 marzo 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
Dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi
1º aprile 2015 - 31 dicembre 2017
Con l’ipotesi di accordo 30 marzo 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario di
mercato (distribuzione e servizi).
L’accordo sarà oggetto di ratifica da parte delle Parti stipulanti.
L’ACCORDO IN PRATICA
Minimi tabellari 1º aprile 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Minimi tabellari 1º novembre 2015, 1º giugno 2016, 1º novembre 2016, 1º agosto
2017
Elemento economico di garanzia 1º novembre 2017
Classificazione del personale
Modifiche alla disciplina dei trasferimenti, dell’orario di lavoro, dell’assistenza
integrativa, dell’apprendistato, del lavoro a termine e del part-time
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo, i nuovi valori mensili dei minimi di retribuzione
1º aprile 2015 sono i seguenti. Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assorbibili.
Livelli
Importi mensili
1Q
1.775,11
1
1.599,02
2
1.383,14
3
1.182,21
4
1.022,46
5
923,73
6
829,33
7
715,16
Op. vendita 1
965,17
Op. vendita 2
808,69
N.B. L’importo del liv. 7 è comprensivo di E 5,16 spettanti a titolo di superminimo collettivo
di categoria.
26
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Call center
Livelli
Importi mensili
Q
2.576,24
1
2.136,53
2
1.915,69
3
1.710,11
4
1.546,32
5
1.445,68
6
1.349,08
7
1.232,67
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo, i nuovi valori mensili dei minimi di retribu1º novembre 2015, zione sono i seguenti. Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assor1º giugno 2016,
1º novembre 2016 bibili.
e 1º agosto 2017
Importi mensili
Livelli
Dal 1.11.2015
Dal 1.6.2016
Dal 1.11.2016
Dal 1.8. 2017
1Q
1.801,15
1.827,19
1.854,97
1.896,64
1
1.622,48
1.645,94
1.670,96
1.708,49
2
1.403,43
1.423,72
1.445,36
1.477,83
3
1.199,55
1.216,89
1.235,39
1.263,14
4
1.037,46
1.052,46
1.068,46
1.092,46
5
937,28
950,83
965,29
986,97
6
841,50
853,67
866,65
886,12
7
725,58
736,00
747,11
763,78
Op. vendita 1
979,33
993,49
1.008,59
1.031,25
Op. vendita 2
820,58
832,47
845,15
864,17
N.B. Gli importi del liv. 7 sono comprensivi di E 5,16 spettanti a titolo di superminimo
collettivo di categoria.
Call center
Importi mensili
Livelli
Dal 1.11.2015
Dal 1.6.2016
Dal 1.11.2016
Dal 1.8.2017
Q
2.602,28
2.628,32
2.656,10
2.697,77
1
2.159,99
2.183,45
2.208,47
2.246,00
2
1.935,98
1.956,27
1.977,91
2.010,38
3
1.727,45
1.744,79
1.763,29
1.791,04
4
1.561,32
1.576,32
1.592,32
1.616,32
5
1.459,23
1.472,78
1.487,24
1.508,92
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
27
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Importi mensili
Livelli
Dal 1.11.2015
Dal 1.6.2016
Dal 1.11.2016
Dal 1.8.2017
6
1.361,25
1.373,42
1.386,40
1.405,87
7
1.243,09
1.253,51
1.264,62
1.281,29
Elemento economico Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel
di garanzia libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2017, un
Novembre 2017
elemento economico di garanzia, nei seguenti importi:
Aziende
Importi
Livv. 1Q, 1 e 2
Livv. 3 e 4
Liv. 5, 6 e 7
Op. vendita 1 Op. vendita 2
fino a 10
dip.
95,00
80,00
65,00
76,00
63,00
da 11
dip.
105,00
90,00
75,00
85,00
71,00
L’importo sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo
1º gennaio 2015-31 ottobre 2017 (*) ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con
criteri di proporzionalità. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento
economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., erogato
dopo il 1º gennaio 2015.
L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e
non incide sul t.f.r.
————
(*) Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi
come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Assistenza integrativa Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo 30 marzo 2015, l’azienda che ometta il
Mese successivo alla versamento dei contributi a suo carico è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento
sottoscrizione
distinto della retribuzione non assorbibile, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione
di fatto, pari a E 16,00, al fondo Est ed a E 37,00, alla Cassa Qu.A.S.
28
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
CCNL InPratica
DA ANNOTARE
Trasferimento - Quadri Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza deve essere di norma
comunicato agli interessati per iscritto con un preavviso di 60 giorni (80 giorni a coloro che
abbiano familiari a carico). Qualora il preavviso non venga rispettato in tutto o in parte, al
quadro spetterà per il residuo il trattamento di trasferta nonché un rientro presso la precedente residenza.
Orario di lavoro L’azienda può ricorrere, anche per singole unità produttive e previa comunicazione al per-
sonale ed all’Ente bilaterale territoriale almeno 30 giorni prima della sua attivazione, alle
seguenti forme di articolazione dell’orario di lavoro settimanale:
– 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la
chiusura infrasettimanale e di un’ulteriore mezza giornata a turno; (nelle aziende non
soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali
l’orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);
– 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per
riduzione annua dell’orario di lavoro;
– 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per
riduzione annua dell’orario di lavoro (56 ore) ed ex festività (16 delle 32 ore).
L’articolazione scelta avrà validità di norma annua. Resta sempre ferma la possibilità di
ricorrere alla flessibilità (v. infra).
Flessibilità È prevista la possibilità di superare l’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali,
per un massimo di 16 settimane. I limiti indicati possono essere superati con accordi
integrativi, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per 24 settimane.
Il programma di flessibilità sarà tempestivamente comunicato per iscritto ai lavoratori e le
sue variazioni saranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel
corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Al termine del programma, le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la
maggiorazione per straordinario.
A livello aziendale è possibile realizzare i seguenti ulteriori regimi di flessibilità:
– superamento dell’orario contrattuale da 45 ore fino al limite di 44 ore settimanali e per
un massimo di 16 settimane, o 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti
aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento;
– superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un
massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura
pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell’anno, una pari
entità di riduzione dell’orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al
programma di flessibilità, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi individuali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore.
In caso di ricorso ai predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre
dalla prima ora successiva all’orario definito.
Malattia Il trattamento economico di malattia può essere oggetto di accordi aziendali.
Apprendistato Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle aziende
professionalizzante che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
29
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda. A tale fine non si computano i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di
formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al
termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. Tale limitazione non si applica
quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.
Nelle aziende con almeno 10 dipendenti il numero massimo di apprendisti occupati non può
superare il rapporto di 3 a 2 rispetto agli specializzati e qualificati presenti in azienda.
Lavoro a termine Oltre ai contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, sono esclusi da ogni
limitazione quantitativa (nonché dal limite del 28% termine + somministrazione) anche i
contratti a termine di sostegno all’occupazione (v. infra).
Fermi restando i limiti percentuali di assumibilità, l’azienda potrà assumere in ogni unità
produttiva un numero superiore a quello previsto portando le eccedenze a compensazione
del minor numero di assunti in altre unità produttive. Dette assunzioni non potranno comunque superare, ogni anno, il limite del 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza
nell’unità produttiva. Detto limite non è cumulabile col limite complessivo di assumibilità del
28% (termine + somministrazione).
Le OO.SS. territoriali possono - con apposito accordo - individuare località a ‘‘prevalente
vocazione turistica’’ in cui le aziende che gestiscano picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno possano qualificarli come attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/
1963 ed essere quindi escluse dalle limitazioni quantitative.
Successione di contratti In caso di assunzioni per ragioni sostitutive non si applicano gli intervalli nella successione
dei contratti.
Sostegno all’occupazione Per la vigenza dell’accordo in oggetto è introdotta la seguente disciplina sperimentale.
Possono essere stipulati contratti a termine di 12 mesi con soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa autonoma
o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale
escluso da imposizione, ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda
l’apprendistato e il cui rapporto sia stato risolto al termine della formazione o infine con
soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Detti contratti
possono essere stipulati una sola volta col medesimo soggetto e sono esclusi da tutti i
limiti percentuali (v. supra).
L’inquadramento e la retribuzione saranno, rispetto alla qualifica indicata nel contratto di
assunzione 2 livelli inferiori per i primi 6 mesi 1 livello inferiore per il restante periodo.
In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato l’inquadramento e la retribuzione saranno di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel
contratto di assunzione, per ulteriori 24 mesi. Per le assunzioni al 6º livello l’inquadramento
e la retribuzione saranno al 7º livello per i primi 6 mesi ed al 6º livello per i restanti 6 mesi,
nonché per gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato. I
lavoratori riceveranno una formazione di 16 ore.
La contribuzione a Fon.Te. a carico azienda sarà pari all’1,05% per tutta la durata del
contratto, compresi gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato.
Lavoro a tempo parziale Agli studenti, ai lavoratori già occupati a tempo parziale presso altra azienda o ai giovani fino
a 25 anni di età compiuti possono essere stipulati contratti part-time della durata di 8 ore
settimanali per la giornata di sabato o domenica.
Part-time post maternità Nel caso di accoglimento della richiesta, il passaggio a part-time post maternità decorrerà
successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
30
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
CCNL InPratica
Credito
Ipotesi di Accordo - 31 marzo 2015
PARTI STIPULANTI "
ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e
Unisin
CAMPO DI APPLICAZIONE "
Quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali
DECORRENZA E DURATA "
Data di sottoscrizione definitiva dell’accordo - 31 dicembre 2018
Con l’ipotesi di accordo in oggetto le Parti hanno provveduto al rinnovo del c.c.n.l. per i quadri direttivi e personale
delle aree professionali (dalla 1a> alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali.
Il contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione definitiva dell’accordo di rinnovo ed avrà scadenza il 31 dicembre
2018, sarà oggetto di ratifica da parte delle Parti stipulanti.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari 1º ottobre 2016, 1º ottobre 2017 e 1º ottobre 2018
Salario d’ingresso data di stipula definitiva dell’accordo
Trattamento di fine rapporto 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018
Fondo per l’occupazione fino al 31 dicembre 2018
Nuovo sistema di classificazione del personale
Conservazione del posto in caso di malattie di carattere oncologico
Permessi retribuiti per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento
(DSA)
Contrattazione integrativa
DA ANNOTARE
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari L’accordo stabilisce un aumento dello stipendio pari a E 85,00 mensili (per 13 mensilità) per
la 3a area professionale, 4º livello retributivo.
Tale aumento deve essere riparametrato (anche per i lavoratori inquadrati nel livello retributivo di inserimento professionale) e suddiviso in tre tranches:
Ottobre 2016,
ottobre 2017, – E 25,00 dal 1º ottobre 2016;
ottobre 2018 – E 30,00 dal 1º ottobre 2017;
– E 30,00 dal 1º ottobre 2018.
Le Parti forniranno le tabelle dei minimi riparametrati sui diversi livelli di inquadramento in
un momento successivo.
Salario d’ingresso Ai lavoratori assunti a decorrere dalla data di stipula definitiva dell’accordo, nel livello di
Dalla data di stipula inserimento professionale è attribuito uno stipendio mensile di E 1.969,54 per un periodo
definitiva dell’accordo
di 4 anni dalla data di assunzione.
Agli stessi lavoratori inquadrati nel livello di inserimento professionale già in servizio dalla
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
31
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
data di stipula definitiva dell’accordo, l’incremento retributivo sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C.
Trattamento di fine Nel periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato
rapporto esclusivamente sulle voci di stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione
1º gennaio 2015 - 31
dicembre 2018 tabellare.
Fondo per l’occupazione È prorogata fino al 31 dicembre 2018 l’operatività del Fondo nazionale per il sostegno
Fino al 31 dicembre 2018 all’occupazione, gestito attraverso l’Ente bilaterale nazionale (Enbicredito).
Vengono inoltre confermate le attuali modalità di funzionamento del Fondo e le misure di
finanziamento.
Infine si costituisce una Commissione paritetica per valutare l’eventuale ampliamento dell’utilizzo del Fondo.
DA ANNOTARE
Classificazione del Le parti concordano sull’istituzione di un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo
personale sistema classificatorio, delle declaratorie e dei profili professionali, allo scopo di adeguare
Cantiere di lavoro
la disciplina contenuta nel c.c.n.l. all’evoluzione tecnica, organizzativa e produttiva del settore.
I lavori dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell’accordo in parola.
Le Parti confermano la piena fungibilità prevista - limitatamente al periodo di vigenza del
contratto - per la categoria dei quadri direttivi tra il 1º e il 4º livello retributivo.
Malattia Il periodo di conservazione del posto e del trattamento economico in caso di malattia di
carattere oncologico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
Permessi retribuiti L’azienda accorderà i permessi previsti dalla L. n. 170/2010 per l’assistenza ai figli affetti da
patologie legate all’apprendimento (DSA), per un massimo di 5 giorni l’anno (fruibili anche
ad ore), da richiedere con un preavviso minimo di 10 giorni.
Contrattazione La contrattazione aziendale o di gruppo, che si svolge sulle materie e con le modalità
integrativa stabilite dal c.c.n.l., avrà durata quadriennale.
Inoltre i contratti aziendali o di gruppo possono definire intese in materia di inquadramento
del personale per rispondere a specifiche esigenze organizzative, produttive o di adattamento ai diversi contesti di impresa.
32
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Recapito telegrammi ed espressi
Accordo - 2 aprile 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Fise con Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uilpost
Dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali
1º gennaio 2013 - 31 dicembre 2015
Con l’ipotesi di accordo 2 aprile 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da imprese private operanti nel
settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari 1º luglio 2015
Una tantum giugno 2015, novembre 2015
Elemento di garanzia retributiva dicembre 2015
Lavoro a termine
DA ANNOTARE
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza luglio 2015, i nuovi importi
1º luglio 2015 mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Una tantum
Giugno 2015,
Novembre 2015
Livelli
Importi mensili
1Q
1.466,23
1
1.466,23
2
1.282,96
3S
1.099,70
3
1.011,68
4
938,37
5S
843,05
5
806,47
6
733,11
Quando
Quanto
Giugno e novem- v. tabella
bre 2015
Chi
– Lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 2 aprile
2015
Periodo di riferimento
Non indicato
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
33
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in oggetto sarà erogato un
importo forfettario una tantum pari ad E 250,00 per il liv. 5S, riparametrato, con le retribuzioni di giugno 2015 e di novembre 2015, nei seguenti importi:
Importi
Livelli
Giugno 2015
Novembre 2015
1Q
173,80
260,80
1
173,80
260,80
2
152,08
228,20
3S
130,35
195,60
3
120,00
179,96
4
111,30
166,96
5S
100,00
150,00
5
95,65
143,48
6
86,96
130,40
La somma forfettaria va corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1º gennaio 2013-30 aprile 2015. La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, mese intero.
L’una tantum - che è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, contrattuali e legali ed è quindi comprensiva degli stessi ed è
esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. - sarà erogata ai dipendenti in forza alla data di
corresponsione di ciascuna tranche. Per i lavoratori part time sarà riproporzionata.
Per le imprese che applicano il c.c.n.l. Recapito telegrammi successivamente al 6 dicembre 2013 l’una tantum è pari ad E 150,00 complessivi, va corrisposta in 2 tranches uguali, a
giugno 2015 e novembre 2015 e va riparametrata ed erogata alle stesse condizioni di cui
sopra.
Elemento di garanzia Sarà erogato, alle stesse condizioni e modalità esistenti, a partire dalla retribuzione di
retributiva dicembre 2015.
Dicembre 2015
DA ANNOTARE
Lavoro a termine La durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con
contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato
(anche part-time) in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento all’unità superiore del decimale uguale o superiore a 0,5. Nel caso in cui il rapporto percentuale
dia un numero inferiore a 10, possono comunque essere attivati fino a 10 contratti.
In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, la percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Successione di contratti Nel caso di successione di contratti a termine, gli intervalli non si applicano nei seguenti
casi:
– sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto; – temporanei incrementi dell’attività; – copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di
nuove attività; – lavorazioni eccezionali che richiedono personale avente specializzazioni
diverse da quelle presenti in azienda.
34
PRATICA LAVORO
n. 8 del 25 aprile 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
EXPATRIATES
di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERI
CHE LAVORANO IN ITALIA.
Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare
la complessità di gestione della mobilità internazionale
dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina
dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale.
Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società
Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti
quali:
la definizione del rapporto di lavoro
le forme di retribuzione
il trattamento fiscale da applicare
la tutela previdenziale ed assicurativa
la presenza o assenza di convenzioni internazionali
Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti
dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi
legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme
di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni
SCOPRI DI PIÙ
 www.shopwki.it/expatriates
www.ipsoa.it/agenzie
02 824761
Nelle migliori librerie della tua città
Y83EO CL
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
COLF
E BADANTI
di F. LICARI
Gestione Colf e badanti 2015
di CRIS SOFT SOLUTION
TI GUIDA PASSO PASSO IN TUTTE
LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE
DEI LAVORATORI DOMESTICI.
Uno strumento professionale, ma di semplice utilizzo
e costantemente aggiornato online, che supporta concretamente
tutti coloro che devono gestire ogni tipologia di lavoratore
CON SOFTWARE
PER IL CONTEGGIO
DELLA BUSTA PAGA
VALIDO FINO AL
31-01-2016
domestico: dalle colf alle baby-sitter, dalle badanti ai camerieri
o cuochi fino ai lavoratori presso comunità religiose e comunità
senza fini di lucro. Al volume si accompagna un software di calcolo
su CD ROM per il conteggio della busta paga e per la gestione
del complessivo rapporto di lavoro (collocamento, lettere di
assunzione, modulistica, prospetto paga, certificazioni di fine
anno, bollettini, documentazione per lavoratori extracomunitari).
Contiente anche una guida pratica all’uso del software.
Novità 2015
Una nuova procedura che integra il calcolo dei contributi nei casi
SCOPRI DI PIÙ
 www.shopwki.it/colfebadanti
www.ipsoa.it/agenzie
02 824761
Nelle migliori librerie della tua città
Y81EO CL
di cessazione del rapporto per consumazione ferie.
Scarica

Scarica documento allegato - Dott.ssa Francesca Giovannoni