Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell’allegato II del REACH come modificato dal Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 entrato in vigore il 20/06/2010. Dal 1° dicembre 2010 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato I dal regolamento 453/2010; Dal 1°giugno 2015 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato II dal regolamento 453/2010. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 1 La nuova SDS Con i nuovi regolamenti REACH e CLP la scheda di sicurezza, uno degli strumenti principali di comunicazione del pericolo, subisce alcune variazioni REACH CLP STRUTTURALI Inversione alcuni punti, scenari allegati DI COMPLETEZZA DEI CONTENUTI Indirettamente, grazie alla registrazione DI VALUTAZIONE DEI CONTENUTI © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza A causa dei nuovi criteri di classificazione e di comunicazione 2 CLP: come impatta sull’industria? Cambiando i criteri di classificazione, si dovranno riclassificare tutte le sostanze e le miscele (non solo quelle pericolose con la “vecchia” normativa). Questo comporterà per l’industria delle modifiche, che potranno essere SOSTANZIALI DOCUMENTALI (in alcuni casi) Miscele che diventano pericolose quando prima non lo erano, comportando tutta una serie di nuovi obblighi © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza (sempre) Formazione ed aggiornamento del personale Aggiornamento SDS Aggiornamento etichettatura 3 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza SOSTANZE -1- -2- -2- 1- Dal 1 °dicembre 2010 la SDS deve essere conforme all’allegato II del Reg. 1907/2006 come modificato dall’allegato I Reg. 453/2010. 2- Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1°d icembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1 dicembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 4 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza MISCELE -1- 1- Dal 1 ° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015 il f ornitore che sceglie di applicare solo la classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE deve applicare l’allegato II del Reg. 1907/2006 come modificato dall’allegato I del Reg. 453/2010; © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 5 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza MISCELE -2- 2- Dal 1 ° dicembre 2010 il fornitore che sceglie di applicare la classificazione ai sensi del Reg. 1272/2008 può applicare • l’allegato I del Reg. 453/2010 (fino al 1°giugno 2015); • l’allegato II del Reg. 453/2010 indicando nei pertinenti punti( 2.1, 3.2) anche la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE (fino al al 1°giugno 2015). © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 6 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza MISCELE -3- 3- Per le miscele fornite almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con una conforme all’allegato I del Reg. 453/2010 fino al 30 novembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 7 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza MISCELE -4- 4- Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° gi ugno 2015 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1°giugno 2017 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 8 1. Identificazione del preparato e della società. 10. Stabilità e reattività. 1.1 – Identificazione del prodotto 1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela 1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 1.4 – Numero telefonico di Emergenza 10.1 – Reattività 10.2 – Stabilità chimica 10.3 – Possibilità di reazioni pericolose 10.4 – Condizioni da evitare 10.5 – Materiali incompatibili 10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi 2. Identificazione dei pericoli. 2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 2.2 – Elementi della etichetta 2.3 – Altri pericoli 11. Informazioni tossicologiche. 11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici 12. Informazioni ecologiche. 3.Composizione/informazione sugli ingredienti. 4. Interventi di primo soccorso. 4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 5. Misure antincendio. 5.1 – Mezzi di estinzione 5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela 5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 6. Misure in caso di dispersione accidentale. 6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza 6.2 – Precauzioni ambientali 6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 7. Manipolazione e immagazzinamento. 7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese eventuali incompatibilità 7.3 – Usi finali specifici 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. 8.1 – Parametri di controllo 8.2 – Controllo dell’esposizione 9. Proprietà fisiche e chimiche. 12.1 – Ecotossicità 12.2 – Persistenza e degradabilità 12-3 – Potenziale di bioaccumulo 12.4 –Mobilità nel suolo 12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6 – Altri effetti avversi 13. Osservazioni sullo smaltimento. 13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti 14 Informazioni sul trasporto. 14.1 – Numero ONU 14.2 – Nome di spedizione dell’ONU 14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 – Gruppo di imballaggio 14.5 – Pericolo per l’ambiante 14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol 15. Informazioni sulla Normativa. 15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica 16. Altre informazioni. SDS: come è fatta? (Allegato II del REACH) 9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental 9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 9 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della SDS (sez.0) Deve essere redatta in modo chiaro e conciso Deve essere compilata da persona competente. Le persone competenti devono aver ricevuto una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. In caso di revisione le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina. Le SDS non devono contenere punti o sottosezioni prive di testo © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 10 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Voce della SDS Modifiche e adempimenti previsti Azioni 1. Identificazione del preparato e della società Per le sostanze soggette a registrazione, la denominazione deve Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. corrispondere a quella fornita per la registrazione e va anche indicato il numero di registrazione. Per le sostanze “phase in” l’obbligo decorre dalla data di registrazione. il fornitore può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune nei casi in cui: a) tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito “autorità responsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, … oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 11 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 12 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Voce della SDS Modifiche e adempimenti previsti Azioni 1. Identificazione del preparato e della società Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR), la SDS Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti (scenari di esposizione) per il destinatario della SDS in Per le sostanze “phase in” l’obbligo decorre questione (*) dalla data di registrazione. Va indicata la persona responsabile dell’immissione sul mercato Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. della sostanza, sia essa produttore, importatore o distributore. (vedi nota 1) Va indicato l’indirizzo completo, il numero di telefono, nonché l’indirizzo e-mail della persona competente responsabile della SDS. Per i dichiaranti l’identificazione della persona deve corrispondere all’identità del produttore/importatore, fornita all’atto della registrazione. (*) Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 13 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 2. Identificazione dei pericoli. Inversione dei punti 2 e 3. Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. (vedi nota 1) 2.2 Elementi dell’etichetta Per le sostanze vanno indicate le seguenti informazioni: •i pittogrammi di pericolo, •le avvertenze, •le indicazioni di pericolo •i consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo. 2.3. Altri pericoli Potrà essere necessario citare altri pericoli quali Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. 1. impolveramento (vedi nota 1) 2. sensibilizzazione incrociata 3. l’asfissia 4. il congelamento 5. l’elevata intensità dell’odore e del gusto 6. pericoli per gli organismi del suolo 7. riduzione dello strato di ozono 8. potenziale creazione di ozono fotochimico © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 14 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 3. Composizione/ informazione sugli ingredienti. Sostanze: riportare almeno un identificatore della sostanza; Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. Miscele: per tutte le sostanze pericolose è indicato • l’identificatore del prodotto • la concentrazione o l’intervallo di concentrazioni • la classificazione Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno scritte in uno dei seguenti modi: • percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile • intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile. •La classificazione delle sostanze è data - secondo la direttiva 67/548/CEE (indicazione di pericolo, lettere che indicano il simbolo e frasi R) - secondo il Regolamento 1272/2008 (classi di pericolo, codici di categoria, indicazioni di pericolo per i pericolo chimico-fisici, per la salute umana e l’ambiente). -Deve essere fornito, se disponibile, il numero di registrazione. Parte del numero può essere omesso secondo quanto già illustrato. Se la sostanza non soddisfa i criteri per la classificazione, la sostanza deve comunque essere inserita nel punto 3 se: Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. 1.è una sostanza PBT o vPvB (in base ai criteri dell’allegato XIII) 2.è una sostanza alla quale è assegnato a livello comunitario limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Va indicato nel caso 1 la frase “Sostanza PBT”, e nel caso 2 la seguente dicitura: “Sostanza con un limite comunitario nel posto di lavoro”. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 15 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. Quando è prescritto una relazione sulla sicurezza chimica vanno riportati i DNEL e i PNEC pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati nell’allegato della SDS. Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. Vanno indicati i limiti di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per lo stato Membro in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato. Se è previsto un CSR (cfr. sez. 2.5 di questa guida per la definizione di CSR) le informazioni contenute in questa sezione devono essere in linea con le informazioni per gli usi identificati e gli scenari di esposizione considerati e analizzati nel CSR. Nota 1: La posizione della Commissione Europea del 28 marzo 2007 e una nota del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, annulla l’automatismo dell’aggiornamento delle SDS previsto dal REACH e subordina l’adozione di queste modifiche al momento in cui saranno effettuate modifiche rilevanti alla SDS stessa. In ogni caso le modifiche previste dal Regolamento dovranno essere inserite nella SDS prima della 1° scadenza per la registrazione, vale a dire prima del 1° dicembre 2010. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 16 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? (DNEL): livello derivato senza effetto. È il livello di esposizione alla sostanza al di sopra del quale l'uomo non dovrebbe essere esposto. (PNEC). concentrazione prevedibile priva di effetti La concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 17 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 11. Informazioni tossicologiche. Le informazioni devono includere, a seconda della quantità Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. prodotta o importata, gli effetti acuti a lungo termine o cronici di un’esposizione a breve e lungo termine derivanti dall’applicazione di quanto contenuto negli allegati da VII a XI. Le informazioni di questo punto devono corrispondere a quelle fornite con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando è previsto e fornire informazioni sui seguenti gruppi potenziali: Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. •effetti tossicocinetici, sul metabolismo e distruzione •effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività), •sensibilizzazione, •tossicità a dose ripetuta, e •effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione). © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 18 SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 12. Informazioni ecologiche. Le informazioni di questo punto devono corrispondere a quelle fornite Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando è previsto. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. indicati i risultati della valutazione PBT, come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica. 15. Informazioni sulla Normativa. Indicare se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato). Se la sostanza o il preparato sono oggetto di specifiche disposizioni Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente come ad esempio: •autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII; •restrizioni a norma del titolo VIII; tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 19 SDS: quando deve essere fornita? Le prescrizioni generali relative alle SDS si trovano nell’ art. 31 del regolamento REACH. In particolare è descritto quando il fornitore di una sostanza o di un preparato ha l’obbligo di trasmettere la scheda di sicurezza anteriormente o contestualmente alla prima fornitura: a) la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o del CLP; b) la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII); c) la sostanza è inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list” (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi i punti a) e b)); d) la sostanza ha un limite di esposizione comunitario (se non inclusa nei punti precedenti). © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 20 SDS: quando deve essere fornita solo su richiesta? La scheda di sicurezza deve essere inviata su richiesta dell’utilizzatore a valle (art.31 comma 3) allorquando il preparato pur non essendo classificato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE contiene: a) almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in concentrazione ≥ 1% (0,2% per sostanza gassosa) (preparato non pericoloso, ma che contiene sostanza pericolosa inferiore al limite di soglia); b) sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list” (se escluso dal punto a); c) una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario; © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 21 D.Lgs.65/2003 - Direttiva 99/45/CE Art. 3 comma 4 - Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura CCaatteeggoorriiee ddii ppeerriiccoolloo ddeellllee ssoossttaannzzee ccllaassssiiffiiccaattee:: Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nel preparato sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Molto tossico Tossico Cancerogeno - Categoria 1 o 2 Mutageno - Categoria 1 o 2 Tossico per la riproduzione – Categoria 1 o 2 Nocivo Corrosivo Irritante Sensibilizzante Cancerogeno - Categoria 3 Mutageno - Categoria 3 Tossico per la riproduzione Categoria 3 Pericoloso per l’ambiente - N Pericoloso per l’ambiente – Ozono Pericoloso per l’ambiente CCoonncceennttrraazziioonnee ddaa pprreennddeerree iinn ccoonnssiiddeerraazziioonnee ppeerr:: pprreeppaarraattii ggaassssoossii vvooll//vvooll % % aallttrrii pprreeppaarraattii ppeessoo//ppeessoo % % ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,02 ≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥ 0,02 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥ 0,2 ≥1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥1 22 Regolamento CLP Art. 10 – Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze o delle miscele Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nel preparato sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato I © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 23 SDS: quando è impropria? La scheda di sicurezza è inviata per sostanze e preparati pericolosi. Per gli articoli non è prevista una scheda dati di sicurezza e pertanto le richieste di questo documento per gli articoli sono improprie. Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le misure di prevenzione e protezione. A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le raccomandazioni per un utilizzo sicuro. Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 24 Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele) Altra novità interessante, non presente nei precedenti provvedimenti legislativi, riguarda tutte le sostanze e i preparati non pericolosi per i quali non è dovuta la SDS. In tali situazioni il fornitore, prima dell’entrata in vigore del regolamento REACH, non aveva l’obbligo di fornire la SDS. Tuttavia all’utilizzatore si poneva la questione di una corretta gestione della sostanza/preparato, non fosse altro perché spinto dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Esisteva quindi un problema di comunicazione di un set minimo di informazioni anche in presenza di sostanze o preparati che non presentavano caratteristiche di pericolosità. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 25 Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele) L’art.32 del regolamento REACH colma questa lacuna introducendo per il fornitore l’obbligo di fornire una quantità minima di informazioni all’utilizzatore a valle, quali: 1. numero di registrazione, se disponibile; 2. se la sostanza è soggetta ad autorizzazione; 3. dettagli su ogni autorizzazione concessa o negata; 4. precisazioni su ogni restrizione d’uso; 5. ogni altra informazione importante sia disponibile. La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, così come previsto per le SDS. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 26 Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele) La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, nella lingua ufficiale del paese dove viene immesso sul mercato la sostanza o il preparato, così come previsto per le SDS. Anche gli aggiornamenti devono avvenire con la stessa tempestività e nelle medesime situazioni già previste per la scheda di sicurezza: a) quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione; c) quando viene imposta una restrizione. Essi dovranno essere mandati a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 27 SDS: quando aggiornarla? La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall’art.31 (9) nelle seguenti situazioni: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione; quando viene imposta una restrizione; A questo si aggiunga una variazione formulativa del preparato per il quale vi possa essere l’introduzione di nuovi rischi chimico fisici o una differente classificazione del preparato; La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata con “Revisione” con la data pertinente, dovrà essere mandata a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 28 SDS: come inviarla? La fornitura della SDS, sia come prima fornitura che con i successivi aggiornamenti, è sempre: 1. Gratuita; 2. in forma o cartacea o elettronica; 3. nella lingua ufficiale del paese dove viene immessa sul mercato la sostanza o la miscela. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 29 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 30 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE” © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 31 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE” Nel caso in cui si identifichi un pericolo, una novità rilevante prevista dal Regolamento REACH in relazione alle informazioni che deve contenere la SDS è l’introduzione della Valutazione della Sicurezza Chimica (Chemical Safety Assessment - CSA) e della Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safey Report -CSR). La valutazione delle sicurezza chimica dev’essere effettuata per ogni sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o per gruppo di sostanze se prodotte o importate in quantità maggiore di 10 ton/anno (art.14). A tale valutazione deve seguire la compilazione di una Relazione sulla Sicurezza Chimica secondo lo schema previsto nell’allegato I del regolamento REACH e deve comprendere: a) Valutazione dei pericoli per la salute umana; b) Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche; c) Valutazione dei pericoli per l’ambiente; d) Valutazione PBT e vPvB. deve procedere anche con: e) Valutazione dell’esposizione; f) Caratterizzazione del rischio. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 32 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE” La relazione sulla sicurezza chimica deve riportare, inoltre, le eventuali misure di gestione del rischio da adottare in funzione degli usi identificati. La relazione sulla sicurezza chimica è documentazione necessaria, laddove prevista, per effettuare la registrazione di una sostanza. Art. 3 26) uso identificato: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle; Gli utilizzatori a valle durante la fase di registrazione non saranno soggetti passivi, esclusi da ogni questione. Anzi dovranno interloquire con i loro fornitori al fine di far giungere a produttori/importatori tutti gli elementi utili a sostegno della registrazione, vale a dire informazioni atte a consentire che la sostanza in quanto tale o componente di un preparato abbia un uso identificato e siano predisposti scenari d’esposizione. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 33 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE” Durante l’impiego della sostanza o del preparato gli utilizzatori a valle, laddove previsto, riceveranno la SDS con in allegato gli scenari d’esposizione. Essi dovranno verificare e decidere se l’uso che prevedono di effettuare sia contemplato negli scenari di esposizione. Nel caso in cui l’uso non sia conforme allo scenario, l’utilizzatore a valle deve effettuare una valutazione della sicurezza chimica. . L’utilizzatore a valle non è comunque tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica nei seguenti casi: si tratta di sostanze non pericolose (ovvero non è obbligatoria la SDS) per sostanze per le quali non sussiste l’obbligo di preparazione di un CSR da parte del produttore/importatore (es. il fabbricante produce meno di 10 ton/anno) se utilizza la sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 ton/anno; se le misure di valutazione di rischi sono più rigide di quelle raccomandate dal produttore/importatore; se la sostanza è presente in un preparato in concentrazione inferiore ai limiti di cui alla tabella 3 del presente capitolo; se utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, a condizione che i rischi per la salute e l’ambiente siano controllati. Per poter godere delle esenzioni di cui alle lettere c) ed f) di cui all’elenco precedente, è comunque necessario che l’utilizzatore a valle comunica all’Agenzia alcune brevi informazioni. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 34 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario liberamente tratto dalla “Guida per gli utilizzatori a valle”, pubblicata nel gennaio 2008 dall’ECHA. 1.Nome del processo o dell’attività (produzione, uso) Rilevante per: 1)gli utilizzatori a valle che devono essere in grado di identificare lo scenario di esposizione per il loro uso; 2)I Registranti che cercano uno scenario esposizione standard adatto ai loro processi in una libreria o una piattaforma internet; 1.Descrizione del processo 1.Condizioni operative 3)Identificare nello IUCLID set di dati che consentano una ricerca automatica Breve descrizione del processo che può ulteriormente guidare un utilizzatore a valle. Descrizione principale del processo per consentire all’utilizzatore a valle di controllare se il suo uso è compreso nelle condizioni dello scenario di esposizione. La descrizione definisce i confini dello scenario di esposizione e può essere suddivisa: 1.frequenza con la quale la sostanza viene applicata (n°/die, N°/anno) e per quanto tempo viene applicata ogni giorno; 2.quantità massima usata ogni giorno/anno; 3.condizioni operative che determino l’esposizione come: temperatura, pH; caratteristiche e dimensioni fisiche dei locali o dei contesti di applicazione; 4.capacità di ricezione dell’ambiente (flusso d’acqua, dimensioni del locale, tasso di ventilazione); 5.fattori di emissione o rilascio di una sostanza durante il processo di lavoro. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 35 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario 1.Forma fisica del prodotto Descrizione dello stato fisico della sostanza all’interno del prodotto: solido, liquido, gassoso. 1.Specifiche del prodotto Sono inserite le informazioni riportate nella sezione 2 della SDS. 1.RMM (Risk Management Measures) [Misure di gestione del rischio] raccomandate Misure minime che dovrebbero essere attuate. Specificare quando necessario il minimo effetto di mitigazione richiesto dalle RMM e se sono applicabili tecniche specifiche. Le RMM possono essere suddivise in: RMM integrate nel processo o nel prodotto, es. contenimento del processo, automatizzato, uso di master batches (concentrati di pigmenti su supporti polimerici); Misure di protezione dei lavoratori RMM sotto il controllo diretto dell’utente (DPI, ventilazione, consegna di rifiuti pericolosi a specialisti in materia); Misure ambientali RMM al di fuori del controllo diretto dell’utente (es. manipolazione e trattamento dei rifiuti; trattamento delle acque di rifiuto). 1.Misure relative allo smaltimento dei rifiuti Descrizione in che modo sono smaltiti i rifiuti prodotti dalla lavorazione o dall’uso della sostanza. © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 36 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario 1.Previsione dell’esposizione dovuta alle condizioni descritte Sono documentate le valutazioni relative all’esposizione e qual è il risultato. 1.Insieme di variabili che indicano un uso sicuro L’insieme di variabili (e un algoritmo adeguato) che, prese assieme, indicano un uso sicuro, permettendo tuttavia una certa flessibilità nei valori di ciascuna variabile Se del caso, possono essere inseriti anche altri metodi utilizzati per verificare la conformità a livello di utilizzatore a valle. Questa sezione non interessa gli utilizzatori finali, che non sono tenuti a trasmettere lo scenario d’esposizione a clienti a loro volta obbligati a verificarne la conformità. 1.Riferimenti Indica chi è responsabile dello sviluppo dello scenario di esposizione 1.Data Data di sviluppo o revisione © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 37 Scenario di esposizione: un esempio Esempio preliminare di scenario d’esposizione da allegare alla scheda di dati di sicurezza di PulisciLaTuaCasa 1. Breve titolo dello scenario d’esposizione Consumatori, pubblico generico (SU21) Scenario Detersivi e detergenti (PC35) 2. Descrizione delle attività/dei processi inclusi Il prodotto va spruzzato sulle superfici da pulire. nello scenario d’esposizione Il prodotto viene rimosso dalle superfici con uno strofinaccio. Risciacquo dello strofinaccio (dopo l’uso). Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 38 Scenario di esposizione: un esempio Condizioni operative 3. Durata e frequenza dell’uso per le quali lo Lavoratori (uso professionale) scenario d’esposizione garantisce il controllo dei rischi. Consumatori 1 operazione al giorno. Durata dell’applicazione spray: 1 minuto per operazione. Durata dell’esposizione: 60 minuti al giorno. Ambiente Fino a 365 giorni all’anno 4.1 Forma fisica della sostanza o del preparato Il prodotto è liquido. Il prodotto è fornito come spray in flacone di detergente in (gassosa, liquida, in polvere, in granuli, forma formula. Durante l’uso il prodotto forma aerosol. solida massiccia); superficie per quantitativo di articolo contenente la sostanza (se del caso) Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 39 Scenario di esposizione: un esempio 4.2 Concentrazione della sostanza nel Le concentrazioni di sostanze classificate nella formulazione fornita sono: preparato o nell’articolo D (surfattante): 8% - Xn; R22, Xi;R38-41 B (solvente): 8% - F; R11, Xi; R36 R67 C (fragranza): 0,7% - Xn; 21/22, Xi; R36/38 R43 4.3 Quantitativo usato per volta o per Lavoratori (uso professionale) attività per il quale le misure di gestione dei rischi, associate ad altre condizioni operative, garantiscono il controllo sicuro Consumatori dei rischi Max. 500 g di prodotto/giorno – quantitativo realistico: 20 /giorno Ambiente 5. Altre condizioni operative determinano l’esposizione che Lavoratori (uso professionale) Consumatori Temperatura: temperatura ambiente, ossia 20C (pertinente per inalazione). Tuttavia, la temperatura può essere compresa tra i 10 e i 30C Ambiente Si presume che tutto il prodotto sia convogliato nelle acque reflue. Se le acque reflue non vengono scaricate tramite un sistema fognario pubblico, la capacità dell’ambiente ricettivo dovrebbe essere pari ad almeno 1 000 m3/giorno. Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 40 Scenario di esposizione: un esempio Misure di gestione dei rischi che, associate alle condizioni operative, garantiscono un adeguato controllo dei rischi per i diversi gruppi bersaglio 6.1.1 Protezione dei lavoratori Il prodotto non è destinato all’uso professionale 6.2.3 Misure ambientali Preferibilmente, scaricare le acque di risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare le acque di risciacquo in piccoli corpi d’acqua 7. Misure relative allo smaltimento dei rifiuti Nessuna misura richiesta Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 41 Scenario di esposizione: un esempio Riferimenti relativi alla previsione dell’esposizione e suggerimenti per l’utilizzatore per valutare la conformità o meno alle condizioni descritte in questo scenario d’esposizione 8. Previsione dell’esposizione Esposizione dei lavoratori dovuta alle condizioni descritte (voci 3-6) Esposizione dei consumatori Inalazione Esposizione per inalazione prevista per i consumatori in base a ConsExpo(*): Composti che determinano rischi: D+C: concentrazione media quotidiana nell’aria: D: 5·104mg/m3; C: 4·10-5 mg/m3 Dermica Esposizione dermica sistemica prevista in base all’“approccio HERA”. Composti che determinano rischi: D+C: D: 0,4 mg/kg di peso corporeo/die, C: 0,1 mg/kg di peso corporeo/die Esposizione ambientale Informazioni non pertinenti Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 42 Scenario di esposizione: un esempio 9. Guida a come l’utilizzatore a valle può Lavoratori valutare se le sue condizioni operative sono conformi alle condizioni descritte nello scenario d’esposizione Consumatori Non usare più di 500 g (mezzo litro) di prodotto al giorno. Ambiente: Preferibilmente, gettare l’acqua del risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare l’acqua del risciacquo in piccoli corpi d’acqua (*) Scenario ConsExpos utilizzato: “Pulizia e lavaggio” - “Detergenti universali” – “Detergente spray – applicazione spray” (inalazione)” Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 43 SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle sostanze cambieranno così: Punto 15: Classificazione CLP e 67/548/CEE Ad esempio (tratto da CarloErba Reagenti) © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 44 SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 3: Classificazione CLP e 67/548/CEE Ad esempio (tratto da CarloErba Reagenti) La dicitura corretta è: SKIN IRRIT 1B, H314 STOT SE 3, H335 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 45 SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 15: Classificazione 1999/45/CE (CLP opzionale) Ad esempio (tratto da CarloErba Reagenti) © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 46