MODELLO UNICO 2014 : REDDITO FABBRICATI E TERRENI
2013 E EFFETTO ALTERNATIVO IMU-IRPEF
a cura di Celeste Vivenzi
Premessa generale
Come noto il reddito fondiario degli immobili non locati è caratterizzato dall'effetto sostitutivo
IMU-IRPEF introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 23-2011. La norma stabilisce infatti che il reddito dei
terreni e dei fabbricati non locati / affittati soggetti ad IMU è escluso dalla base imponibile Irpef e
dalle Addizionali Comunali e Regionali.
IL REDDITO DEI FABBRICATI NEL 2013
Al fine di poter inquadrare al meglio la problematica occorre ricordare alcune regole entrate
in vigore nell'anno 2013:
1) abolizione della prima e della seconda rata Imu 2013 per le abitazioni principali non di
lusso e per le relative pertinenze ( Decreto Legge n.102-2013 e n. 133-2013); sono escluse
dall'abolizione IMU le case accatastate in A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni di lusso;
2) ai sensi della Legge di stabilità 2014 ( Legge n.147-2013) gli Immobili ad uso abitativo
situati nello stesso Comune nel quale si trovi la residenza anagrafica del Contribuente
concorrono alla formazione del reddito Irpef nella misura del 50% della rendita catastale
aumentata di 1/3 (se la rendita catastale è pari a 1.000 Euro, con la rivalutazione del 5% si
arriverà a 1.050 Euro e questo valore dovrà essere ulteriormente aumentato di un terzo (350 Euro)
per un valore imponibile effettivo da dichiarare pari a 700 Euro );
3)Come disposto dal Decreto Legge n.133-2013 gli Immobili adibiti ad abitazione principale
detenuti nei Comuni che hanno deliberato un'aliquota superiore a quella del 4 per mille
hanno dovuto versare la MINI-IMU ( 40 % carico contribuente 60% Stato);
4)casi di assimilazione alla abitazione principale: -abitazione concessa in comodato a parenti
(se il Comune ha provveduto ad assimilare tale abitazione a quella principale la seconda rata Imu
non era dovuta rimanendo comunque dovuta la prima rata); indipendente da tutto opera l'effetto
sostitutivo IMU-IRPEF per tutta l'annualità 2013 ; lo stesso discorso vale per le abitazioni
principali degli anziani ricoverati in Istituto ( non locate ) e le abitazioni dei cittadini italiani
residenti all'Estero;
5)abitazioni di Cooperative a proprietà indivisa: come noto l'equiparazione ad abitazione
principale operava già dalla prima rata IMU e pertanto , nel caso di specie, se non risultava
dovuta la Mini IMU non opera l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF che opera ,al contrario, in
caso di aumento dell'aliquota base da parte del Comune;
6) Altri fabbricati in genere : sono sempre assoggettati ad IMU e pertanto non concorrono al
reddito Irpef ( ad esempio fabbricati locati o a disposizione);
7) fabbricati esenti IMU : sono sempre da assoggettare a reddito Irpef .
Le novita di cui sopra hanno determinato quanto segue: “-le abitazioni principali accatastate in
A/1,A/8 e A/9 non sono soggette ad Irpef e ad addizionali essendo soggette ad IMU “ ;-per le
altre abitazioni principali la rendita concorre alla determinazione del reddito complessivo ma
la rendita viene ridotta dal reddito imponibile”.
A seguito delle regole sopra esposte possiamo ottenere la seguente tabella operativa :
TIPOLOGIA
IRPEF
Abitazione
Esente Imu
principale non di
lusso
Si irpef : si deduce comunque la No IMU
rendita catastale
Abitazione
È dovuta l'IMU
principale di lusso
A/1,A/8,A/9
Abitazione
concessa
comodato
parenti
1
rata
Imu
in dovuta;
a 2 rata Imu non
dovuta
Ex casa coniugale, Se dovuta Miniabitazione anziani Imu
ricoverati
in
Istituto,cittadini
italiani
non
residenti in Italia
IMU
No Irpef
No irpef
No Irpef
Si Imu
Si Imu 1 rata
Si Imu
Ex casa coniugale, Se non dovuta Si irpef : si deduce comunque la No Imu
abitazione anziani Mini-Imu
rendita catastale
ricoverati
in
Istituto,cittadini
italiani
non
residenti in Italia
Fabbricati esenti Non dovuta IMU
IMU i strumentali
Si irpef
No Imu
Altri Fabbricati
sempre
IMU
Fabbricati rurali Esenti Imu
strumentali
in
Comuni Montani
dovuta
No irpef
Non soggetti irpef ( deroga)
Si Imu
No Imu
Il principio secondo il quale l'imu sostituisce l'irpef e le addizionali è determinante anche per
l'obbligo o meno di presentare la dichiarazione dei redditi. In effetti secondo la circolare
dell'Agenzia delle entrate n. 5-2013 il contribuente con soli redditi sostituiti dall'IMU non è tenuto
alla presentazione della dichiarazione.
ESEMPIO
contribuente lavoratore dipendente che possiede un Immobile adibito ad abitazione principale
rendita 900 euro e un immobile adibito ad abitazione per vacanze rendita 800 euro : la prima
casa non è da dichiarare in quanto la rendita catastale pur concorrendo alla determinazione
del reddito fiscale viene abbattuta ;-l'immobile ad uso vacanza invece paga l'IMU e pertanto in
presenza del solo reddito da lavoro dipendente il contribuente non è tenuto alla presentazione della
dichiarazione dei redditi.
INDICAZIONE DEI FABBRICATI NEL MODELLO UNICO 2014
Il modello Unico prevede l'adozione di tre codici al fine di indicare gli immobili nell'apposito
quadro colonna 12 casi particolari IMU :
-codice 1: fabbricato diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze esente da Imu e
assoggettato alle imposte sui redditi ( nel caso di specie è sempre dovuta L'IRPEF e le addizionali);
-codice 2: abitazione principale e pertinenze soggette ad Imu ( trattasi delle abitazioni principali cat.
A/1,A/8,A/9, abitazioni per le quali è dovuta l'imu ) : le imposte irpef e addizionali non sono dovute
in quanto sostituite dall'IMU;
-codice 3: immobile ad uso abitativo non locato,assoggettato ad imu e situato nello stesso Comune
nel quale si trova l'abitazione principale: concorre alla formazione della base imponibile nella
misura del 50% ella rendita catastale aumentata di 1/3 .
REDDITO DEI TERRENI PER IL 2013
Al fine di poter inquadrare al meglio la problematica occorre , anche in questo caso, ricordare
alcune regole entrate in vigore nell'anno 2013:
1)Il Decreto legge n.102-2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 per tutti i terreni agricoli
mentre il decreto Legge n.133-2013 ha abolito la seconda rata Imu per i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti e IAP;
2) il Decreto Legge n.133-2013 ha inoltre previsto l'obbligo della mini IMU nel caso in cui il
Comune abbia adottato un'aliquota superiore a quella base del 4 x mille ( 40 % carico
contribuente);in questo caso opera comunque per tutto il 2013 il principio alternativo IMUIRPEF.
Dalle regole sopra esposte occorre poi tenere in considerazione che :-i redditi dominicali da
terrreni non concessi in affitto e soggetti ad IMU vanno esclusi da tassazione ; -il reddito
agrario invece rimane invece sempre soggetto ad irpef e addizionali indipendentemente dalla
concessione o meno del terreno in affitto.
Per quanto riguarda il principio alternativo IMU-IRPEF applicabile al regime dei terreni si possono
evidenziare le seguenti casistiche:
Terreni non locati
Terreni Locati
Se soggetti Imu
Imponibile Irpef solo reddito Agrario
Se esente Imu
IMPONIBILE IRPEF: REDDITO AGRARIO
E REDDITO DOMINICALE
Sia soggetti che esenti Locatore: soggetto Irpef reddito dominicale
IMU
conduttore: soggetto Irpef reddito agrario
Terreni posseduti da non esente IMU
soggetti diversi da
coltivatori diretti o IAP
Terreni posseduti da esente IMU
soggetti diversi da
coltivatori diretti o IAP
Terreni posseduti da
soggetti
coltivatori non esente IMU
diretti o IAP
IMPONIBILE IRPEF :REDDITO AGRARIO
IMPONIBILE IRPEF REDDITO AGRARIO E
REDDITO DOMINICALE:
Se il Comune ha deliberato aumento di
aliquota: soggetto Irpef reddito agrario
Terreni posseduti da esente IMU
soggetti
coltivatori
diretti o IAP
Se il Comune ha deliberato aumento di
aliquota: IMPONIBILE IRPEF REDDITO
AGRARIO E REDDITO DOMINICALE
LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE DEI TERRENI PER IL 2013
Nella compilazione del modello Unico 2014 occorre applicare due distinte rivalutazioni delle
rendite:
1)-art.3 Legge 662-96 rivalutazione 80% reddito dominicale e 70% del reddito agrario;
2)-per il triennio 2013-2015 ,ai sensi della Legge 228-2012, il reddito dei terreni (agrario
dominicale) è rivalutato nella misura del 5% per i terreni agricoli e non coltivali posseduti o
condotti da coltivatori diretti o IAP; del 15% in tutti gli altri casi ( questa rivalutazione si
applica dopo aver effettuato quella del punto 1).
CELESTE VIVENZI
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