MODELLO UNICO 2014 : REDDITO FABBRICATI E TERRENI 2013 E EFFETTO ALTERNATIVO IMU-IRPEF a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto il reddito fondiario degli immobili non locati è caratterizzato dall'effetto sostitutivo IMU-IRPEF introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 23-2011. La norma stabilisce infatti che il reddito dei terreni e dei fabbricati non locati / affittati soggetti ad IMU è escluso dalla base imponibile Irpef e dalle Addizionali Comunali e Regionali. IL REDDITO DEI FABBRICATI NEL 2013 Al fine di poter inquadrare al meglio la problematica occorre ricordare alcune regole entrate in vigore nell'anno 2013: 1) abolizione della prima e della seconda rata Imu 2013 per le abitazioni principali non di lusso e per le relative pertinenze ( Decreto Legge n.102-2013 e n. 133-2013); sono escluse dall'abolizione IMU le case accatastate in A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni di lusso; 2) ai sensi della Legge di stabilità 2014 ( Legge n.147-2013) gli Immobili ad uso abitativo situati nello stesso Comune nel quale si trovi la residenza anagrafica del Contribuente concorrono alla formazione del reddito Irpef nella misura del 50% della rendita catastale aumentata di 1/3 (se la rendita catastale è pari a 1.000 Euro, con la rivalutazione del 5% si arriverà a 1.050 Euro e questo valore dovrà essere ulteriormente aumentato di un terzo (350 Euro) per un valore imponibile effettivo da dichiarare pari a 700 Euro ); 3)Come disposto dal Decreto Legge n.133-2013 gli Immobili adibiti ad abitazione principale detenuti nei Comuni che hanno deliberato un'aliquota superiore a quella del 4 per mille hanno dovuto versare la MINI-IMU ( 40 % carico contribuente 60% Stato); 4)casi di assimilazione alla abitazione principale: -abitazione concessa in comodato a parenti (se il Comune ha provveduto ad assimilare tale abitazione a quella principale la seconda rata Imu non era dovuta rimanendo comunque dovuta la prima rata); indipendente da tutto opera l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF per tutta l'annualità 2013 ; lo stesso discorso vale per le abitazioni principali degli anziani ricoverati in Istituto ( non locate ) e le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'Estero; 5)abitazioni di Cooperative a proprietà indivisa: come noto l'equiparazione ad abitazione principale operava già dalla prima rata IMU e pertanto , nel caso di specie, se non risultava dovuta la Mini IMU non opera l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF che opera ,al contrario, in caso di aumento dell'aliquota base da parte del Comune; 6) Altri fabbricati in genere : sono sempre assoggettati ad IMU e pertanto non concorrono al reddito Irpef ( ad esempio fabbricati locati o a disposizione); 7) fabbricati esenti IMU : sono sempre da assoggettare a reddito Irpef . Le novita di cui sopra hanno determinato quanto segue: “-le abitazioni principali accatastate in A/1,A/8 e A/9 non sono soggette ad Irpef e ad addizionali essendo soggette ad IMU “ ;-per le altre abitazioni principali la rendita concorre alla determinazione del reddito complessivo ma la rendita viene ridotta dal reddito imponibile”. A seguito delle regole sopra esposte possiamo ottenere la seguente tabella operativa : TIPOLOGIA IRPEF Abitazione Esente Imu principale non di lusso Si irpef : si deduce comunque la No IMU rendita catastale Abitazione È dovuta l'IMU principale di lusso A/1,A/8,A/9 Abitazione concessa comodato parenti 1 rata Imu in dovuta; a 2 rata Imu non dovuta Ex casa coniugale, Se dovuta Miniabitazione anziani Imu ricoverati in Istituto,cittadini italiani non residenti in Italia IMU No Irpef No irpef No Irpef Si Imu Si Imu 1 rata Si Imu Ex casa coniugale, Se non dovuta Si irpef : si deduce comunque la No Imu abitazione anziani Mini-Imu rendita catastale ricoverati in Istituto,cittadini italiani non residenti in Italia Fabbricati esenti Non dovuta IMU IMU i strumentali Si irpef No Imu Altri Fabbricati sempre IMU Fabbricati rurali Esenti Imu strumentali in Comuni Montani dovuta No irpef Non soggetti irpef ( deroga) Si Imu No Imu Il principio secondo il quale l'imu sostituisce l'irpef e le addizionali è determinante anche per l'obbligo o meno di presentare la dichiarazione dei redditi. In effetti secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5-2013 il contribuente con soli redditi sostituiti dall'IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione. ESEMPIO contribuente lavoratore dipendente che possiede un Immobile adibito ad abitazione principale rendita 900 euro e un immobile adibito ad abitazione per vacanze rendita 800 euro : la prima casa non è da dichiarare in quanto la rendita catastale pur concorrendo alla determinazione del reddito fiscale viene abbattuta ;-l'immobile ad uso vacanza invece paga l'IMU e pertanto in presenza del solo reddito da lavoro dipendente il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. INDICAZIONE DEI FABBRICATI NEL MODELLO UNICO 2014 Il modello Unico prevede l'adozione di tre codici al fine di indicare gli immobili nell'apposito quadro colonna 12 casi particolari IMU : -codice 1: fabbricato diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze esente da Imu e assoggettato alle imposte sui redditi ( nel caso di specie è sempre dovuta L'IRPEF e le addizionali); -codice 2: abitazione principale e pertinenze soggette ad Imu ( trattasi delle abitazioni principali cat. A/1,A/8,A/9, abitazioni per le quali è dovuta l'imu ) : le imposte irpef e addizionali non sono dovute in quanto sostituite dall'IMU; -codice 3: immobile ad uso abitativo non locato,assoggettato ad imu e situato nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale: concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 50% ella rendita catastale aumentata di 1/3 . REDDITO DEI TERRENI PER IL 2013 Al fine di poter inquadrare al meglio la problematica occorre , anche in questo caso, ricordare alcune regole entrate in vigore nell'anno 2013: 1)Il Decreto legge n.102-2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 per tutti i terreni agricoli mentre il decreto Legge n.133-2013 ha abolito la seconda rata Imu per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 2) il Decreto Legge n.133-2013 ha inoltre previsto l'obbligo della mini IMU nel caso in cui il Comune abbia adottato un'aliquota superiore a quella base del 4 x mille ( 40 % carico contribuente);in questo caso opera comunque per tutto il 2013 il principio alternativo IMUIRPEF. Dalle regole sopra esposte occorre poi tenere in considerazione che :-i redditi dominicali da terrreni non concessi in affitto e soggetti ad IMU vanno esclusi da tassazione ; -il reddito agrario invece rimane invece sempre soggetto ad irpef e addizionali indipendentemente dalla concessione o meno del terreno in affitto. Per quanto riguarda il principio alternativo IMU-IRPEF applicabile al regime dei terreni si possono evidenziare le seguenti casistiche: Terreni non locati Terreni Locati Se soggetti Imu Imponibile Irpef solo reddito Agrario Se esente Imu IMPONIBILE IRPEF: REDDITO AGRARIO E REDDITO DOMINICALE Sia soggetti che esenti Locatore: soggetto Irpef reddito dominicale IMU conduttore: soggetto Irpef reddito agrario Terreni posseduti da non esente IMU soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP Terreni posseduti da esente IMU soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP Terreni posseduti da soggetti coltivatori non esente IMU diretti o IAP IMPONIBILE IRPEF :REDDITO AGRARIO IMPONIBILE IRPEF REDDITO AGRARIO E REDDITO DOMINICALE: Se il Comune ha deliberato aumento di aliquota: soggetto Irpef reddito agrario Terreni posseduti da esente IMU soggetti coltivatori diretti o IAP Se il Comune ha deliberato aumento di aliquota: IMPONIBILE IRPEF REDDITO AGRARIO E REDDITO DOMINICALE LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE DEI TERRENI PER IL 2013 Nella compilazione del modello Unico 2014 occorre applicare due distinte rivalutazioni delle rendite: 1)-art.3 Legge 662-96 rivalutazione 80% reddito dominicale e 70% del reddito agrario; 2)-per il triennio 2013-2015 ,ai sensi della Legge 228-2012, il reddito dei terreni (agrario dominicale) è rivalutato nella misura del 5% per i terreni agricoli e non coltivali posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP; del 15% in tutti gli altri casi ( questa rivalutazione si applica dopo aver effettuato quella del punto 1). CELESTE VIVENZI