Trento, 06/05/2015
OGGETTO:
“NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI”.
Egr. CLIENTE,
dal 1° giugno 2015 entrano in vigore due nuove disposizioni comunitarie sulla classificazione
dei rifiuti. Al loro effetto sono interessati in particolare i produttori e i gestori di rifiuti
pericolosi e di rifiuti con “codice CER a specchio”.
I “codici specchio” sono quei codici CER assegnati a rifiuti non pericolosi che possiedono
anche un analogo codice che li descrive in alcune circostanze come pericolosi, in ragione dei
processi che li originano, della presenza e della concentrazioni di sostanze che conferiscono
ad essi talora caratteristiche di pericolosità.
Si tratta del Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 e della Decisione n.
2014/955/UE del 18 dicembre 2014; entrambi i provvedimenti, entrano in vigore il 1° giugno
2015 e non necessitano di atti di recepimento.
Scopo del Regolamento 1357/2014 è di allineare la definizione delle caratteristiche di
pericolo dei rifiuti pericolosi alla nuova classificazione delle sostanze chimiche e delle loro
miscele di cui al regolamento CLP (1272/2008), che entra pienamente in vigore proprio il 1°
giugno 2015. Le sigle “H” di pericolosità oggi utilizzate, il cui elenco si trova nell’allegato I
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, saranno sostituite da nuove frasi contraddistinte
dalla sigla HP (Hazardous Property), che non risultano correlabili in modo automatico alle
precedenti.
La decisione 2014/955, invece, introduce minimi cambiamenti al catalogo europeo dei rifiuti
(CER), fornendo però allo stesso tempo un quadro più articolato e preciso dei criteri di
attribuzione della pericolosità.
In sintesi, entro il 1° giugno 2015 occorre:
verificare la codifica CER e la classificazione dei propri rifiuti speciali, soprattutto nei casi in
cui vengano loro assegnati “codici a specchio”;
ridefinire ed aggiornare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi prodotti con le
nuove frasi contraddistinte dalla sigla HP.
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strumentali l’eventuale pericolosità del rifiuto e le relative caratteristiche di pericolo.
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Per un approfondimento si rimanda alle specifiche tecniche riportate nell’ultima pagina della
presente comunicazione.
Si consiglia immediatamente di:
1. Verificare se i nuovi codici CER o le modifiche di quelli esistenti possono indurre variazioni
dei codici oggi applicati.
2. Se si producono rifiuti con codice “a specchio” verificare se i nuovi criteri di pericolosità
possono determinare cambiamenti nella scelta del codice, e quindi di
classificazione. Ne deriva la necessità di procedere ad una nuova classificazione dei
rifiuti con codice CER “a specchio”. Per sviluppare questo punto e quello successivo
occorre avvalersi di tutte le informazioni disponibili utili a definire le caratteristiche del
rifiuto, ad esempio schede di sicurezza dei materiali di origine, conoscenza del processo,
dati chimico- fisici e, ogniqualvolta necessario, analisi di laboratorio mirate come succede
attualmente per i rifiuti pericolosi.
3. Per tutti i rifiuti pericolosi identificati definire le nuove sigle HP pertinenti.
4. Identificare le possibili conseguenze gestionali interne, in particolare per quanto riguarda i
dati da annotare sui registri di carico e scarico e sui formulari, sia a livello cartaceo che di
SISTRI. Sono inoltre da verificare i criteri di deposito temporaneo e l’eventuale
miscelazione di rifiuti diversi. Per il SISTRI, inoltre, potrebbero sorgere obblighi di
iscrizione o possibilità di uscita.
SPECIFICHE TECNICHE
Per procedere alla classificazione della pericolosità si attribuisce al rifiuto un codice a 6 cifre (codice CER),
seguendo la procedura descritta nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (Introduzione, punti da 3 a
3.3).
L’elenco dei codici CER, contenuto nello stesso allegato D, prevede codici con e senza asterisco:
i codici senza asterisco indicano che il rifiuto non è pericoloso;
i codici con asterisco indicano che il rifiuto è pericoloso.
La classificazione del rifiuto in termini di pericolosità dipende pertanto dall’attribuzione del codice CER. A questo
riguardo occorre distinguere tra due casistiche:
codici CER “assoluti”: il rifiuto non pericoloso (es. 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi) o
pericoloso (es. 120118* fanghi metallici ,fanghi di rettifica, affilatura e lappatura contenenti olio) è identificato
univocamente da un solo codice;
codici CER “a specchio”: il catalogo propone due possibili codici per lo stesso rifiuto, uno senza asterisco
e l’altro con, lasciando al produttore il compito di scegliere l’alternativa corretta sulla base delle
caratteristiche del rifiuto (es. 120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze
pericolose oppure 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
120120).
Oggetto:
“NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI”.
Destinatario:
Clienti
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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON CODICE CER ASSOLUTO
Se il rifiuto è identificato da un codice assoluto non è necessario caratterizzarlo per classificarlo pericoloso
o meno, perché è il codice a svolgere questa funzione in modo automatico. Un’analisi può tuttavia essere
necessaria, ad esempio per determinare le appropriate sigle H o HP, oppure per rilevare le caratteristiche del
rifiuto salienti ai fini dell’operazione di recupero o smaltimento cui sottoporlo. Si ricorda che vi sono anche casi
in cui l’analisi da parte del produttore è comunque obbligatoria per legge, in particolare per i rifiuti conferiti in
discarica (almeno 1 volta all’anno) e per determinati rifiuti conferiti ad attività di recupero autorizzate con
procedura semplificata (almeno 1 volta ogni 2 anni per i rifiuti non pericolosi e almeno 1 volta all’anno per quelli
pericolosi salvo modifiche del processo produttivo). Diverse frequenze di analisi possono essere prescritte dalle
autorizzazioni dei centri di destino del rifiuto.
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON CODICE CER A SPECCHIO
Nel caso dei codici a specchio la scelta del codice corretto è effettuata valutando se le caratteristiche chimiche
o fisiche del rifiuto consentono o meno l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo H o HP: per far ciò risulta
necessario conoscere la composizione quali-quantitativa del rifiuto. La Decisione ribadisce inoltre che per
i rifiuti la determinazione sperimentale delle caratteristiche di pericolo prevale sempre sulla determinazione
presuntiva delle stesse basata sulla concentrazione delle sostanze pericolose presenti.
Distinti saluti.
E
EC
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OP
PE
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RA
A soc.coop.
Oggetto:
“NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI”.
Destinatario:
Clienti
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