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GURS Parte I n. 21 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MAGGIO 2003 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del
comune di Casteldaccia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio
2000;
Visto il foglio prot. n. 5841 del 2 giugno 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 30693 del 4 giugno
1999, con il quale il sindaco del comune di Casteldaccia ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli
elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio prot. n. 8384 del 5 settembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 43346 del 5
settembre 2000, con il quale il sindaco del comune di Casteldaccia, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 10345
dell'8 ottobre 1999, ha trasmesso ulteriore documentazione;
Vista la delibera n. 1 del 3 aprile 1998, con la quale il commissario ad acta nominato da questo Assessorato ha adottato
il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Casteldaccia;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera commissariale n. 1 del 3 aprile 1998;
Viste le certificazioni, datate 11 maggio 1998, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e pubblicazione del piano;
Visto l'elenco riportante i nominativi delle 204 ditte che hanno proposto osservazioni e/o opposizioni avverso lo
strumento urbanistico in argomento, nonché i rispettivi riferimenti di protocollo;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dai
progettisti;
Viste le delibere n. 25 del 3 marzo 1999, n. 26 del 5 marzo 1999, n. 27 dell'8 marzo 1999, n. 28 del 15 marzo 1999, n.
29 del 17 marzo 1999, n. 30 del 18 marzo 1999, n. 31 del 22 marzo 1999 e n. 32 del 24 marzo 1999, con le quali il
consiglio comunale di Casteldaccia ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate
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dai cittadini avverso al piano adottato;
Vista la nota prot. n. 31446 del 17 dicembre 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, sullo strumento
urbanistico in argomento ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con
prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 239 del 9 maggio 2001, con la quale il gruppo XXVI/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del
Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 239 di pari data, resa
ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
CONSIDERAZIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, questo gruppo di lavoro ritiene di dovere formulare le seguenti considerazioni.
Geologia
Il territorio comunale di Casteldaccia è delimitato dal vallone Casteldaccia e dal fiume Milicia ed è attraversato dal
vallone Perriera e dal vallone Cubo - Mastro Mario. Le prescrizioni del Genio civile, riportate nel presente parere, si
riferiscono sostanzialmente a queste incisioni e alle relative fasce di rispetto nonché ai fenomeni di degrado superficiale, ai
fenomeni franosi, ai processi di erosione ed esondazione.
E' necessario pertanto l'adeguamento alle prescrizioni di cui al parere del Genio civile e del geologo ("nota esplicativa"
gennaio 1998 e "relazione integrativa" febbraio 1998), in particolare per quanto riguarda le fasce di rispetto dei valloni
Casteldaccia e Perriera in parte interessate nel piano regolatore generale da attività edificatorie e pertanto in contrasto
con i citati pareri.
Studio agricolo forestale
Occorre l'adeguamento dello studio agricolo forestale a quanto prescritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sul
riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.
Dimensionamento
Il piano risulta essere complessivamente dimensionato al 2016 per circa 27.000 abitanti (residenti: 12.000 circa; turistici:
15.000 circa); non fa distinzione tra gli insediamenti residenziali e quelli turistici.
Viceversa, così come si evince dalla tabella sotto riportata, considera residenti e turisti distribuiti nelle diverse zone
omogenee, sia all'interno che all'esterno del centro urbano.
Z.T.O. |
Abitanti |
Popolazione | Popolazione |
A
B
1.200 960
240
0,80
9.738 5.843 3.895 0,60
C
7.027 2.108 4.919 0,30
Lottizzazioni 2.420 847
P.P.
recupero
Pop.
| insediabili | turistica | residente | ins.
res./ab.
1.573 0,35
4.720 1.652 3.068 0,35
P. esecutive
1.800 630
1.170 0,35
Totale
26.905 12.040 14.865
Dall'esame del piano, calcolando le cubature consentite nelle diverse zone omogenee, oltre che nelle lottizzazioni già
convenzionate, nelle zone sottoposte a prescrizioni esecutive e a piano di recupero, risultano insediabili 31.727 abitanti.
A questi vanno aggiunti 7.232 abitanti insediati in verde agricolo (dato risultante dalla relazione di analisi del piano
regolatore generale e non considerato nel progetto di piano), per un totale di 38.959 abitanti.
Pertanto la capacità insediativa del piano non risulta di 27.000 abitanti ma di circa 39.000.
Inoltre, dall'esame del piano, dal sopralluogo effettuato, dall'orografia del territorio, dall'esistenza di grosse infrastrutture
quali l'autostrada e la ferrovia, che segnano il limite tra la fascia costiera e l'urbano e dalle diverse tipologie edilizie
presenti non sembra, a parere degli scriventi, che la popolazione turistica possa considerarsi indifferentemente insediata in
tutte le zone omogenee.
Considerando infatti come abitazioni turistiche stagionali esclusivamente quelle situate a valle dell'autostrada, quelle nel
verde agricolo e la zona C6 di villeggiatura, i residenti e i turisti risultano distribuiti così come riportato nella tabella
seguente:
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Z.T.O. |
Abitanti |
Popolazione | Popolazione |
A
1.000 1.000
1,00
B
13.464 13.355 109
0,99
C
8.324 5.589 2.735 0,67
Lottizzazioni 2.420 1.893 527
P.P.
4.719 4.719
recupero
Pop.
| insediabili | residente | turistica | ins.
res./ab.
0,78
1,00
P. esecutive
1.800 1.800
E
Totale
7.232
7.232
38.959 28.356 10.603
1,00
Risulta pertanto un'incongruenza tra i dati delle due tabelle, da cui si evince che il piano è sovradimensionato e non
prevede, invece, uno sviluppo delle potenzialità turistiche insite nel territorio per la sua posizione costiera e per la
vicinanza alla città di Palermo.
DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD
La quantità minima di spazio pubblico prevista dal progettista per ogni abitante è di 12 mq., non conforme alla normativa
vigente che ne prevede invece 18 mq. per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
In particolare, il piano dimensionato al 2016 per circa 27.000 ab., prevede spazi pubblici da standard pari a 12 mq./ab.
per la sola popolazione residente (cioè 12.040) e per la popolazione turistica (14.865 ab.) prevede invece 8 mq./ab. tra
attrezzature di interesse comune e parcheggi.
Inoltre per gli abitanti insediati in zona A e B (6.803 residenti e 4.135 turistici) gli standard applicati vengono ridotti al
50% anche se non reperiti all'interno delle stesse zone territoriali omogenee e senza averne dimostrato l'impossibilità di
riperirli all'interno.
Le attrezzature e i servizi di standard di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 risultano pertanto sottodimensionati.
Zonizzazione
Zona A - di interesse culturale ed ambientale
Non si ritiene condivisibile la perimetrazione proposta dal piano regolatore generale in quanto, pur in considerazione delle
sopravvenute sostituzioni edilizie degli ultimi decenni e considerata la scheda IPCE del Consiglio d'Europa, che estende il
centro storico a tutta la zona B prevista dal piano regolatore generale, la stessa risulta di dimensioni troppo ridotte.
Si ritiene pertanto necessario un ristudio del centro storico al fine della riperimetrazione, alla luce anche della normativa
vigente.
Zona B2 - semi intensiva di completamento
Dal piano regolatore generale redatto su base cartografica aggiornata al 1988, non risulta che tutte le zone classificate
come B2 abbiano le caratteristiche di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 e pertanto si rende necessaria una
verifica in tal senso.
Zone C
Nelle zone C, ad esclusione della zona C6 di villeggiatura, si rileva che non è prevista la superficie minima di intervento;
viene invece individuato il "lotto minimo da lottizzare" variabile tra 500 e 1.000 mq.; infatti risultano individuate come
zone C aree di superficie limitata e occorre pertanto che il piano preveda una adeguata superficie minima di intervento
per ogni zona C.
Inoltre, delle zone C proposte non si ritengono condivisibili le zone C4a e C5b, ubicate lungo il vallone Perriera per
motivi orografici e geologici, le zone C5a di dimensioni troppo ridotte ubicate intorno l'area sottoposta a prescrizioni
esecutive, la zona C5a a ridosso di Villa Cutelli, la zona C6 di villeggiatura in quanto interessa un'area del comprensorio
irriguo San Leonardo Ovest, così come individuate nelle tavole 3.A, 3.B, 3.C in scala 1:2.000.
Piani di lottizzazione
I 25 piani di lottizzazione convenzionati, riportati nel piano regolatore generale sulla base dell'elenco trasmesso ai
progettisti dall'amministrazione comunale il 6 maggio 1994 ed integrato il 6 giugno 1996, risultano dallo stesso elenco
approvate nel periodo tra il 1967 e il 1992; si rende pertanto necessario effettuare una ricognizione puntuale sull'efficacia
sia di quelli in fase di attuazione che già attuati, nonché una verifica sulla regolarità di quanto risulta essere già stato
realizzato.
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Al riguardo è opportuna una verifica sui piani di lottizzazione approvati, anche alla luce del parere del Consiglio di
giustizia amministrativa Sicilia n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite da questo
Assessorato con la circolare n. 2/94-D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
Zone D
Non si condivide la norma relativa alla sottozona D1b, ubicata nella fascia tra 0 e 300 mt. dal mare, che ne prevede il
cambio di destinazione a zona residenziale, pur nel mantenimento della volumetria esistente. Si ritiene infatti che il riutilizzo
di vecchi manufatti industriali possa avere finalità diverse dalla residenza, più consone alla tipologia industriale e
all'ubicazione costiera degli edifici in questione.
Inoltre le zone industriali D.2a e D.2b, ubicate lungo la via Pietro Nenni, non possono considerarsi condivisibili
relativamente alla fascia di rispetto del vallone Perriera, così come prescritto dall'ufficio del Genio civile.
Zone E
Relativamente alla zona E, suddivisa in E1 ed E2, si ritiene che la stessa sia trattata in maniera troppo generica senza
tener conto della particolare vocazione agricola del territorio di Casteldaccia, dell'esistenza di strutture ricettive
agrituristiche o di eventuali nuove possibilità in tal senso, della presenza della riserva di "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e
Grotta Mazzamuto" né tanto meno del vasto numero di costruzioni realizzate in verde agricolo e concentrate soprattutto a
monte del centro abitato che dalla "relazione di analisi" risultano avere una capacità insediativa pari a 7.232 abitanti.
Zone F
Riguardo alle attrezzature occorre in generale rilevare che le stesse, classificate da F1 a F10 nelle norme di attuazione,
non trovano riscontro nelle tavole di piano, dove viceversa non esiste più la suddetta classificazione, bensì un simbolo
grafico che le distingue per tipologia.
In particolare, relativamente alle attrezzature da standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, si è già detto a
proposito del "dimensionamento degli standards" che le stesse risultano sottodimensionate.
Inoltre le attrezzature ubicate lungo la via Pietro Nenni, così come le zone C suddette, non possono considerarsi
condivisibili per motivi orografici e geologici; e ancora non possono condividersi le attrezzature ricettive di nuovo
impianto previste all'interno della fascia dei 150 mt. dal mare, posto che le stesse, normate dall'art. 53 delle norme di
attuazione, risultano in contrasto con la normativa vigente oltre che con quanto previsto dallo stesso piano relativamente
alla stessa fascia di rispetto.
Per quanto riguarda le "attrezzature per svago e sport" a sud-est del centro abitato (n. 123) visualizzate esclusivamente
nella tav. 3.D "zone omogenee viabilità attrezzature - zona collinare interna", tra queste risulta ubicata un'attrezzatura
sportiva destinata alla simulazione di guerra; non esiste però alcun articolo delle norme di attuazione a riguardo, né se ne
fa cenno nella relazione generale se non nell'elenco delle attrezzature di piano regolatore generale.
Prescrizioni esecutive
Le zone sottoposte a prescrizioni esecutive non si ritengono condivisibili per i motivi di seguito indicati.
Le 3 zone sottoposte a prescrizioni esecutive sono limitrofe e si intersecano alle zone normate dal piano particolareggiato
di recupero: non sono chiari però i limiti tra i due strumenti urbanistici. Ne deriva, e ciò si evince da alcune opposizioni,
che alcune parti del territorio non sono normate.
Il progetto non prevede alcuna zonizzazione, ma individua la sagoma limite degli isolati, inserendo edifici residenziali,
strade e spazi pubblici, senza però stabilirne la destinazione di zona; da ciò ne consegue che nelle aree in cui non sono
individuati edifici (siano essi pubblici o privati), strade e spazi pubblici, rimangono spazi bianchi non normati e in ogni
caso è necessario che le prescrizioni esecutive siano supportate da apposita normativa a regime, secondo la vigente
legislazione urbanistica.
Inoltre per quanto riguarda le attrezzature pubbliche a servizio delle zone sottoposte a prescrizioni esecutive, vale quanto
già rilevato per il piano regolatore generale relativamente al sottodimensionamento.
Regolamento edilizio
E' necessario che il regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, venga adeguato alla
normativa vigente.
Edilizia commerciale
Il piano, essendo stato adottato nel 1998, non risulta adeguato alla legge regionale n. 28/99 e al D.P.R.S. 11 luglio 2000
e pertanto in sede di rielaborazione dovrà tener conto della normativa vigente relativa all'edilizia commerciale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni
esecutive e il regolamento edilizio del comune di Casteldaccia, adottato con delibera commissariale n. 1 del 3 aprile
1998, sia da restituire per rielaborazione totale per le motivazioni discendenti dalle superiori considerazioni, fatto salvo il
parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Pertanto le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano
regolatore generale e le prescrizioni esecutive, pur essendo state esaminate, non vengono prese in considerazione.";
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Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 458 del 28 giugno 2001, che di seguito
parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
- Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente la proposta di parere
dell'ufficio. Infatti, mentre si condividono le deduzioni basate sull'esame delle analisi e delle previsioni del piano regolatore
generale, non si condivide di contro la proposta conclusiva di rielaborazione totale del piano.
Pertanto, valutati gli aspetti riguardanti il lungo iter di formazione del piano regolatore generale in esame, iniziato nell'anno
1982, valutata quindi la possibilità che la rielaborazione, così come proposta nel sopraccitato parere dell'ufficio n. 239,
rischia di confermare per alcuni anni ancora una condizione di forte disagio, dal momento che il territorio comunale, dove
sono presenti molteplici elementi di complessità, resterebbe di fatto ancora disciplinato dal programma di fabbricazione
del gennaio 1977, strumento urbanistico, questo, sicuramente non adeguato a dare risposte esecutive.
- Considerato che l'andamento demografico positivo verificatosi nell'ultimo decennio conferma le previsioni di piano che
ipotizzano una popolazione di circa 12.000 abitanti all'anno 2016.
- Considerato che il piano regolatore generale in esame possa essere condiviso con le prescrizioni che si andranno ad
elencare, limitatamente a quella parte del tessuto urbano consolidato, ed alle zone che sono state assentite in sede di
approvazione da parte dell'A.R.T.A. delle relative varianti (zone produttive ecc.). Le restanti parti: la parte a valle
comprendente la fascia di mt. 300 dalla battigia dal mare e comunque coincidente con l'ambito assoggettato al vincolo
paesistico, e la parte a monte della via Di Marco non sono condivise per le medesime considerazioni desumibili dal
parere dell'ufficio, alle pagg. 16, 17 e 18 a cui si rimanda, e pertanto le stesse vengono stralciate;
- Considerato che, in base a quanto sopra detto, occorre prescrivere che:
- La zona territoriale omogenea "A" in questa fase deve essere rideterminata in base alla delimitazione effettuata nella
scheda IPCE del Consiglio d'Europa. In ragione delle sostituzioni edilizie effettuate negli ultimi decenni in tale ambito, il
comune, avvalendosi di analisi e studi specifici, potrà proporre una riperimetrazione della zona "A", alla luce delle
direttive impartite con la circolare assessoriale n. 3/2000.
- La zona territoriale omogenea "C4a" a valle di via Matteotti va assimilata alla adiacente zona territoriale omogenea
"C5b"; in ognuna delle due zone si interverrà attraverso strumenti attuativi unitari, dove sarà preferibile concentrare
l'edificazione ai margini della via Matteotti e destinare l'area limitrofa alla via Nenni ad urbanizzazioni primarie quali verde
e parcheggi.
- In attuazione di quanto indicato nella relazione geologica e di quanto peraltro prescritto dall'ufficio del Genio civile,
nelle zone L10 e 14, C4a e C5a interessate dalla fascia di rispetto del vallone Perriera (U.P. Nenni), i piani attuativi
dovranno destinare in detta fascia le aliquote di verde e di parcheggio, e concentrare nelle zone a monte l'edificazione.
- Gli ambiti territoriali non condivisi dovranno essere ristudiati su supporto cartografico aggiornato e dovranno essere
compatibili, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, con le finalità del redigendo piano paesistico. A tal fine il comune
potrà avviare una concertazione con la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
- Nell'area stralciata a monte della zona F69, D1a, parallela di via M. Polo, L24, F38-42-92, D2b-a, viene assentita la
zona F121. In sede di ristudio le zone di espansione dovranno essere adeguatamente ridimensionate, la superficie minima
di intervento dei piani attuativi dovrà attestarsi almeno a mq. 10.000, in modo da consentire in sede propria secondo
criteri razionali l'allocazione di urbanizzazione primaria prevista dallo standard.
Il ristudio delle prescrizioni esecutive dovrà inoltre prevedere l'allocazione delle superfici da destinare ad attrezzature nella
misura stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 per i comuni le cui previsioni di piano regolatore generale siano
superiori ai 10.000 abitanti;
- La zona C6 disattesa, dovrà essere ristudiata prevedendo per essa la realizzazione di attrezzature agrituristiche e di
turismo rurale.
La perimetrazione della riserva di "Pizzo Cane..." dovrà essere riportata negli elaborati di piano regolatore generale in
coerenza con le prescrizioni del relativo decreto istitutivo;
- Considerato che, ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le
misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4
luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente
normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a
supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve
essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità
del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori
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di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le
condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le
prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito
anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di
rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono
soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, esclusi dall'obbligo
della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla
normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non
recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per
cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988, procedendo,
prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie
indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle
caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli
di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare
approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del
punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative
successive al presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della
circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal
modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di
detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di
pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità
dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione
delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in
condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così
come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile
competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica
geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale,
ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
- Osservazioni e/o opposizioni:
per quanto riguarda le osservazioni e le opposizioni presentate, in coerenza con quanto espresso nei superiori
considerata, si è proceduto all'esame dei ricorsi che attengono alle parti condivise di piano regolatore generale, pertanto
vengono respinti, condividendo l'avviso dei progettisti, i seguenti ricorsi: 13, 22, 23, 19, 35, 15, 43, 44, 51, 90, 94, 143,
176, 127, 179, 163, 26, 165, 104, 141, 5, 9, 126, 156, 154, 128;
vengono accolti, condividendo l'avviso dei progettisti, i seguenti ricorsi: 20, 37, 39, 191, 56, 200; le osservazioni nn. 60,
117, 178, 185, 52, 91, 95, 8 per quanto espresso nei superiori considerata;
- l'osservazione n. 10 viene accolta, di conseguenza gli elaborati dovranno essere rettificati in base alla rappresentazione
predetta della ditta esponente;
l'osservazione n. 120 viene respinta poiché l'area interessata è limitrofa al vallone Casteldaccia, sottoposto a prescrizioni
secondo quanto riportato nel parere dell'ufficio del Genio civile.
I ricorsi nn. 155, 161, 61, 131 vengono accolti parzialmente sulla base dei pareri espressi dai progettisti;
l'osservazione n. 102 viene accolta, di conseguenza la zona "B", previa opportuna verifica, viene estesa comprendendo
gli edifici esistenti nell'intero comparto e riducendo la limitrofa zona C4a.
Le osservazioni delle ditte Ribaldo Salvatore e Spagnolo Antonio, pervenute direttamente in Assessorato successive ai
termini di pubblicazione, vengono trasmesse al comune per le valutazioni di competenza, rinviando la loro definizione in
sede di controdeduzioni;
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere:
1) favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Casteldaccia adottato con la deliberazione
del commissario ad acta n. 1 del 3 aprile 1998, in base a quanto espresso nelle superiori considerazioni.
Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge
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regionale n. 28/99 e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione
commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, il comune di Casteldaccia in sede di
controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto
riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda
riassuntiva le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici
e le cubature interessate, il tipo di intervento ammesso e le prescrizioni esecutive relative alla tipologia degli esercizi
commerciali;
2) le osservazioni e le opposizioni sono decise in base a quanto espresso nelle superiori considerazioni.";
Vista la nota prot. n. 51437 del 13 settembre 2001, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale
dell'urbanistica, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 458 del 28 giugno
2001, ha chiesto al comune di Casteldaccia di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni al voto
del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 48 del 28 ottobre 2001, con la quale il consiglio comunale di Casteldaccia ha controdedotto, ai sensi
del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento
urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 185 del 29 aprile 2002, con la quale il servizio n. 3/D.R.U., ha trasmesso al Consiglio regionale
dell'urbanistica la proposta di parere n. 185 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il consiglio comunale nell'atto citato delibera di formulare le seguenti controdeduzioni al voto del Consiglio regionale
dell'urbanistica:
1) Dall'analisi delle osservazioni accolte o respinte dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ricadenti nell'area condivisa
aventi come oggetto la mancata conferma della destinazione di zona territoriale omogenea "edificabile B o C" delle aree
provenienti dal programma di fabbricazione, in ottemperanza alla direttiva del consiglio comunale n. 27 dell'atto
deliberativo n. 26 del 17 ottobre 1994, che recitava: "Sarebbe opportuno confermare nelle previsioni del piano
regolatore generale quelle zone che nel programma di fabbricazione erano edificabili", è emerso che in linea di massima
codesto spettabile Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso tale direttiva accogliendo le osservazioni nn. 178,
108, 52, 91, 60, 117 in conformità al parere del progettista. Pertanto non si condivide il mancato accoglimento
dell'osservazione n. 120 che contiene i medesimi pareri favorevoli del progettista e del consiglio comunale, e si chiede di
accogliere le osservazioni, nn. 90, 128, 26, 22, 51, 122, nonché le osservazioni nn. 38, 18, che non sono state esaminate
pur ricadendo nell'area condivisa e riguardanti il medesimo argomento. A seguito di quanto sopra, andrebbe pertanto
prevista, nelle zone di via Nutricato, via Pindemonte, una fascia edificabile di opportuno spessore, che fungesse da fulcro
con il vincolo paesaggistico, mentre per i quartieri Saranella e Montagnola (rappresentati dalle strade perpendicolari,
salendo a destra di via Allò) estendere la zona B al ciglio stradale della circonvallazione ovest, al fine di consentire
l'edificazione di quei singoli lotti situati tra edifici. Per quanto sopra, non si condivide la conversione della zona a valle di
via Matteotti, da C4a in C5b, e si chiede la conversione della fascia C5b in C4a. Si osserva altresì che la citata direttiva
era stata impartita per mantenere le giuste aspettative di coloro che avevano acquistato o possedevano terreni edificabili
sia all'interno del programma di fabbricazione, sia all'interno delle varie perimetrazioni approvate dal piano
particolareggiato di recupero, che per le vicissitudini del piano particolareggiato si erano trovati con progetti approvati
dalla commissione edilizia e con concessioni non ritirate a seguito della sospensione, annullamento e riperimetrazione del
piano di recupero stesso. Si chiede, perciò, l'accoglimento delle osservazioni nn. 3 e 26.
Relativamente al richiesto accoglimento dell'osservazione n. 120 non si ritiene condivisibile per le stesse motivazioni
espresse nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Le osservazioni n. 90 e n. 18 si ritengono accoglibili in quanto interessano zone bianche all'interno della zona B.
L'osservazione n. 38, per la quale risulta rilasciata concessione edilizia, si ritiene accoglibile limitatamente alla costruzione
assentita.
Le osservazioni nn. 3, 22, 26, 51 e 122 non si ritengono accoglibili in quanto chiedono la destinazione a zona B di aree
definite C o P.
L'osservazione n. 128 non si ritiene accoglibile in quanto il congiungimento stradale tra la via Zolfare e la via Li Voti
appare necessario.
Per quanto attiene la conversione della zona C5b in C4a non si ritiene condivisibile.
2) In merito alla "circonvallazione ovest", di previsione, ricadente nell'area condivisa limitrofa al parco urbano, si ritiene
che la stessa sia irrealizzabile a causa della situazione orografica, alquanto accidentata, che ne consentirebbe la sua
realizzazione solo su viadotto, con notevoli costi e impatto ambientale. In alternativa a tale viabilità, si ritiene che la stessa
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possa essere prevista in sede di progetto esecutivo del parco urbano, all'interno dello stesso conformemente
all'andamento delle curve di livello per meglio armonizzarsi con il vincolo paesaggistico e con l'attrezzatura (parco
urbano) per ridurne l'impatto ambientale, mentre gli ingressi potrebbero ricavarsi anche in corrispondenza dei tratti
terminali (senza sbocco) delle vie Fornace, Bellacera, ecc. ed estendere il parco urbano fino al tracciato rappresentato
dal ciglio stradale.
La richiesta non si ritiene in questa sede condivisibile, fermo restando eventuali valutazioni di codesto Consiglio regionale
dell'urbanistica.
3) Per quanto riguarda la perimetrazione dell'area condivisa nel parere, ancorché si accetta la scelta di limitarlo alla parte
di territorio urbano consolidato, per gli inconfutabili motivi tecnici, si ritiene, però, che la parte perimetrata non
comprende effettivamente la parte di tessuto urbano consolidato, che si ritiene possa coincidere con la parte edificabile
del programma di fabbricazione e che va oltre l'area a monte di via Marco Polo. Per quanto sopra, si ritiene che la zona
C5a, non condivisa, compresa tra la D1a, la F69, le porzioni di via Giolitti e Manzoni ricadenti nel piano
particolareggiato di recupero, possa essere condivisa come zona B2 in analogia alla simmetrica zona B2 assentita ed
ubicata a sinistra della via Fiume e di fronte alla L24.
Si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica anche in merito all'esatta perimetrazione delle parti
condivise.
4) Non si ritiene condivisibile l'estensione della zona territoriale omogenea "A" alla parte di territorio rappresentata dalle
schede I.P.C.E. del Consiglio d'Europa, poiché all'interno di essa non si trovano presenze architettoniche meritevoli,
stante che delle emergenze segnalate non rimane alcuna presenza tranne quelle già comprese nella perimetrazione del
piano regolatore generale, il quale preserva l'impianto urbanistico esistente, che rispecchia la caratteristica di sviluppo dei
nuclei urbani del tempo. Si potrebbe, invece, estendere il vincolo, limitatamente ai prospetti, al tratto di via Lungarini, fino
all'incrocio della via V. Veneto e via Sabotino, e via E. Alliata, dove esistono edifici di antica fattura e con particolari
finiture nei prospetti, al fine di rendere uniforme ed armonico il tratto prospettico della via.
Si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica per la perimetrazione della Zona "A".
5) Nell'area stralciata a monte della zona F69, D1a... (tav. 3B), non viene previsto il mantenimento della zona seconda
area D1a (insediamenti industriali provenienti dal programma di fabbricazione) esistente lungo la via Ugo La Malfa (di
fronte la via Tintoretto), per cui se ne chiede l'inglobamento nella parte condivisa.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
6) Sulla esiguità delle aree lungo la via Ugo La Malfa si rimanda alla perimetrazione del comprensorio irriguo San
Leonardo. Per quanto sopra si chiede di estendere il perimetro dell'area condivisa comprendendo anche le fasce di zona
C5a a destra di via Ugo La Malfa fino all'altra zona D1a, ed a sinistra di via Fiume, compresa tra la via Fiume, le
attrezzature assentite, la zona industriale assentita ed il piano particolareggiato di recupero. E' da sottolineare a tale
proposito, che il nuovo studio delle aree stralciate, dovrà essere subordinato a un nuovo concordato perimetro della rete
di distribuzione, stante che l'approvazione definitiva, in itinere, del progetto costituisce vincolo di destinazione a verde
agricolo delle aree ivi comprese.
Ricadendo le aree in oggetto all'interno delle zone stralciate con voto n. 458 del 26 luglio 2001, si rimanda alle
considerazioni di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.
7) Relativamente alla genericità delle zone E1 ed E2, non individuate, altresì, graficamente, si ritiene che le stesse
possano coesistere nelle medesime parti di territorio, con l'indicazione del medesimo lotto minimo, stante che la
possibilità edificatoria nelle parti di territorio individuate come zona territoriale omogenea "E" è limitata, sia in relazione al
vincolo di inedificabilità imposto dalla relazione geologica sia dalle norme specifiche e limitative che regolano la "riserva
naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" istituita con decreto assessoriale n. 83/44 del 18 aprile
2000. Sempre per tali motivi, in relazione alla mancata previsione di attrezzature agrituristiche e di turismo rurale, si
osserva che in base alla normativa vigente, considerato che l'agriturismo può essere esercitato in tutte le zone territoriali
omogenee "E" da imprenditori agricoli a titolo principale, che dimostrano di avere i requisiti previsti dalla legge, non si
ravvisa la necessità di individuare zone, a discapito di altre, da destinare esclusivamente all'esercizio di tale attività, o da
limitarne l'applicabilità solo perché non riportato nelle norme di attuazione.
Si ritiene che il consiglio comunale non ha controdedotto a tutte le osservazioni sollevate sulle zone E; pertanto la zona E
risulta non suddivisa in sottozone e il comune rimane comunque onerato di individuare sulle tavole di zonizzazione la
riserva istituita con decreto n. 83/44 del 2000, di individuare le strutture ricettive esistenti, nonché di normare
urbanisticamente gli agglomerati realizzati in verde agricolo per i quali risulta una capacità insediativa pari a 7.232 abitanti.
8) Appare opportuno condividere quante più attrezzature possibili, soprattutto nelle aree limitrofe alla zona condivisa, al
fine di dotare il piano assentito di quegli standards urbanistici che ne consentono la legittimità e garantiscono un minimo di
sviluppo, stante che sicuramente le stesse dovranno essere ampliate.
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Interessando la richiesta aree limitrofe alle zone condivise con voto n. 458 del 26 luglio 2001, si rimanda alle
considerazioni di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.
9) Appare opportuno, altresì, riconsiderare e valutare l'effettiva necessità del mantenimento della previsione di
approvazione di opere pubbliche che prevedono la demolizione di edifici esistenti, al fine di evitare lungaggini
burocratiche in sede di esproprio o che incidono sul costo stesso, per cui si chiede l'accoglimento dell'osservazione n. 35,
nonché l'esame e l'accoglimento delle osservazioni nn. 192 e 85, in considerazione che sembra condivisa la strada di
previsione che costeggia le attrezzature nn. 41 e 42.
L'osservazione n. 35 non si ritiene accoglibile, posto che l'accoglimento della stessa non consentirebbe la realizzazione
della strada di previsione. Le osservazioni nn. 192 e 85 si ritengono accoglibili previa verifica sulla legittimità delle
concessioni.
10) Nell'area condivisa tra la via Comiso e la via Marco Polo risulta condivisa la prima area facente parte delle
prescrizioni esecutive senza specificare a quali norme tecniche fare riferimento, stante che, come per le prescrizioni
esecutive, si prevede la riproposizione anche per mancanza di apposita normativa a regime. Per quanto sopra,
considerato che rientra tra la parte di territorio consolidata delle opere di urbanizzazioni (strade, parcheggi...) e fermi
restando i parametri urbanistici fissati, considerando, cioè gli isolati in zona territoriale omogenea ad esempio "B4" con le
seguenti prescrizioni:
- densità fondiaria mc./mq. 3,48;
- Tipi edilizi: edifici in linea oppure a blocco (contigui o isolati) organizzati ordinatamente rispetto agli allineamenti della
rete viaria e dell'edificazione esistente;
- Distanze:
- minima tra i fabbricati: m. 10 o in aderenza;
- minima dal ciglio della strada: secondo il decreto interministeriale 2 aprile 1968;
- Altezza massima: uguale agli edifici preesistenti e circostanti e comunque non superiore a m. 10,40;
- Numero massimo dei piani fuori terra: 3;
- Costruzioni accessorie: non ammesse.
- Prescrizioni particolari:
- non sono ammesse attività nocive o rumorose;
- è obbligatoria, per le concessioni nuove, la relazione geologico-geotecnica.
A parere di questo servizio III, l'area in questione, ricadendo all'interno delle prescrizioni esecutive, risulta stralciata e
pertanto la controdeduzione non si ritiene condivisibile. Tuttavia si rimanda alle considerazioni di codesto Consiglio
regionale dell'urbanistica conseguenti all'esatta perimetrazione delle parti di territorio condivise.
11) Si chiede il mantenimento dell'attrezzatura F120, in quanto inserita in un progetto di finanziamento regionale,
pertanto si chiede il mantenimento delle attrezzature sportive previste, in considerazione che la direttiva c.le prevedeva il
concentramento delle stesse in quella zona a seguito della presenza del campo sportivo, già realizzato, e della palestra in
corso di costruzione; per quanto sopra, si chiede il mantenimento delle attrezzature F119, F122 e F123, per dare
risposta alle esigenze di carattere sportivo in generale della popolazione.
La controdeduzione si ritiene condivisibile ad esclusione dell'attrezzatura F123.
12) Si chiede il mantenimento dell'ampliamento della strada vicinale "Suppietro", in quanto inserita in un progetto di
finanziamento regionale.
Non si ritiene condivisibile l'ampliamento della strada vicinale "Suppietro", che dovrebbe servire proprio da collegamento
tra la zona "C6" stralciata e il centro urbano.
Si segnala, inoltre, che dall'esame grafico delle tavole del piano regolatore generale e delle norme tecniche di attuazione,
relative alla parte di tessuto urbano condiviso, è emerso che esistono errori grafici e mancanze non segnalate né dal
Consiglio regionale dell'urbanistica, né dall'ufficio del gruppo XXVI D.R.U., a seguito del loro parere negativo, e che si
rende opportuno colmare al fine di garantire l'operabilità del piano approvato.
1) Mancano le sezioni stradali delle strade di previsione.
2) Non sono state date indicazioni circa le norme tecniche relative alle lottizzazioni, attuate e non, provenienti dal
programma di fabbricazione e riportate come aree bianche.
3) Nell'area condivisa, nell'intersezione tra il piano particolareggiato di recupero e il piano regolatore generale risultano
aree non normate, all'incrocio con via Comiso.
4) Il limite dell'area condivisa viene indicato come via Di Marco anziché via Marco Polo.
5) Occorre definire la densità territoriale nelle sottozone C4a, C4b, C5a, C5b.
6) Il distacco dalle strade previsto nelle sottozone C4a e C4b risulta in contrasto con il decreto interministeriale 2 aprile
1968.
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7) Nelle zone territoriali omogenee C3 e C5 manca l'indicazione delle norme relative alle distanze tra i fabbricati, dal
confine e dal ciglio stradale.
8) Sarebbe opportuno che l'altezza massima della zona territoriale omogenea B3a fosse equiparata alla zona territoriale
omogenea B1, in quanto di pari indice di fabbricabilità fondiaria.
9) Sarebbe opportuno che le aree bianche (rilevate non edificate dall'aerofotogrammetria), costituite da slarghi, cortili,
distacchi di edifici, spazi non edificati a completamento di isolati provenienti da aree edificabili del programma di
fabbricazione, siano considerate edificabili (vedi ricorso Ribaudo Salvatore).
10) Si segnala, inoltre, che nella tavola 3A viene prevista, come simbologia, la demolizione di un intero quartiere, sito tra
la lottizzazione L2, via Nutricato e via Sabotino, mentre non viene riportato nelle tavole delle demolizioni, pertanto si
evidenzia che occorre destinarlo a zona territoriale omogenea.
Quanto segnalato nei punti sopra elencati, riconducibile alla complessiva carenza progettuale del piano regolatore
generale in esame, riguarda l'assenza di norme o la loro errata applicazione; dovendosi pertanto procedere alla modifica
o all'inserimento ex novo delle stesse, si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
11) Dal confronto con le tavole relative all'individuazione delle osservazioni con l'area condivisa è emerso che non sono
state esaminate le seguenti osservazioni e opposizioni nella:
-tavola 3A - Osservazioni nn. 29, 38, 108 (indicata sopra e sotto la fascia dei 300 ml. dalla battigia), 199 (vedi 56
accolta).
- tavola 3B - Osservazioni nn. 147, 12, 16, 121, 93, 18, 76.
- tavola 3D - Osservazioni nn. 119 e 189 (erroneamente individuata nella tavola).
- tavola 3 delle prescrizioni esecutive - Osservazioni nn. 78, 17, 47, 63, 77, 99, 183, 110.
Ferma restando la necessità di un'esatta perimetrazione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente alle
zone approvate, le superiori osservazioni sono state esaminate come di seguito indicato.
L'osservazione n. 29 si ritiene accoglibile secondo il parere espresso dai progettisti e limitatamente alla superficie
ricadente nella parte di piano approvata dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
L'osservazione n. 38 è stata già esaminata nel superiore parere, in risposta al punto 1) delle controdeduzioni.
L'osservazione n. 108 non si ritiene accoglibile secondo il parere espresso dai progettisti.
L'osservazione n. 199 si ritiene accoglibile come la n. 56, che solleva la stessa questione, accolta con il voto del
Consiglio regionale dell'urbanistica.
L'osservazione n. 147 non si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 12 non si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 16 si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 121 si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 93 non si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 18 è stata già esaminata nel superiore parere, in risposta al punto 1) delle controdeduzioni.
L'osservazione n. 76 non si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 119 si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 189 non si ritiene accoglibile secondo il parere dei progettisti.
Relativamente alle opposizioni ricadenti in aree sottoposte a prescrizioni esecutive, posto che per le stesse il voto del
Consiglio regionale dell'urbanistica prescrive un ristudio che "...dovrà prevedere inoltre l'allocazione delle superfici da
destinare ad attrezzature nella misura stabilita dal decreto interministeriale 2 aprile 1968...", e pertanto non sono
condivise, non si ritiene di dover esprimere parere.
Relativamente all'osservazione Spagnolo e Ribaldo il comune, con la stessa delibera n. 48/2001, ha espresso parere
contrario alla prima e parere favorevole alla seconda.
A parere di questo servizio III, le osservazioni sono entrambe accoglibili.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del
comune di Casteldaccia siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 684 del 6 giugno 2002, che di seguito
parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
- Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
- Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle
seguenti integrazioni:
1) per quanto riguarda il punto 1 del parere dell'ufficio la conversione della zona C5b in C4a si ritiene condivisibile dal
momento che sono state accolte le osservazioni nn. 60 e 117 relative a tale aspetto;
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2) si condivide quanto detto dall'ufficio riguardo a tale punto dal momento che la strada di circonvallazione non è stata
oggetto di prescrizioni;
3) viene condivisa la controdeduzione proposta dal consiglio comunale relativa a tale punto in considerazione della
modesta entità dell'area oggetto della controdeduzione e del contesto urbanizzato posto a contorno dell'area medesima;
4) fermo restando quanto detto nel voto n. 458 riguardo all'individuazione della zona territoriale omogenea "A" si
condivide l'indicazione proposta dal consiglio comunale di estendere la perimetrazione al tratto di via Lungarini, fino
all'incrocio della via U. Veneto e via Sabatino, e via E. Alliata, al fine di tutelare i prospetti dei corpi di fabbrica
prospicienti;
6) la controdeduzione relativa a tale punto viene condivisa limitatamente alle zone C5a poste nel versante ad est
dell'abitato, a sinistra di via Fiume, in quanto in tale versante sono state condivise previsioni di nuove attrezzature e
servizi;
7) si condividono le deduzioni espresse dell'ufficio riguardo tale punto, con l'ulteriore prescrizione che gli interventi
produttivi nel verde agricolo, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni,
debbano disporsi su lotti di estensione di almeno mq. 5.000;
8) per quanto riguarda la controdeduzione relativa a tale punto si evidenzia che le aree poste ad est della via Pietro
Nenni, benché interessate da episodi edilizi, rimangono esterne all'ambito urbano consolidato, e pertanto per esse viene
confermato lo stralcio ed il conseguente ristudio;
10) per quanto riguarda tale punto, ferma restando la condivisione degli ambiti consolidati, le aree sottoposte a
prescrizioni esecutive ricadenti in detti ambiti sono comunque stralciate e sottoposte a conseguente ristudio per le
motivazioni espresse nel parere dell'ufficio n. 239 del 9 maggio 2001 a tale proposito;
12) l'ampliamento della strada vicinale "Suppietro" viene condiviso limitatamente al suo tratto iniziale, oggetto di
finanziamento, così come evidenziato dal comune;
Si ritiene parimenti accoglibile l'osservazione n. 21.
Le discrasie segnalate dal comune confermano la necessità di procedere celermente ad un ristudio delle zone non
condivise e ad una verifica complessiva del piano regolatore generale al fine di colmare le carenze segnalate. In quella
sede gli ambiti dei piani di lottizzazione, così come evidenziati nel piano, inseriti nelle parti condivise dovranno essere
disciplinati come zona territoriale omogenea del piano regolatore generale, prevedendo per essi una destinazione
urbanistica compatibile con le zone territoriali omogenee limitrofe.
- Per quanto attiene alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, si prende atto della
scheda riassuntiva relativa alla previsioni urbanistiche del piano regolatore generale riferite al settore commerciale
predisposta dal comune di Casteldaccia, trasmessa con la nota prot. n. 12597 del 19 dicembre 2001.
La suddetta scheda che costituisce allegato al presente voto, sarà trasmessa all'Assessorato regionale della cooperazione
per il concerto previsto dalle norme prima richiamate.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale
del comune di Casteldaccia, adottato con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 3 aprile 1998, con l'introduzione
delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 458 del 28 giugno 2001, salvo quanto considerato con il
presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con la deliberazione n. 48 del 12
ottobre 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 614 dell'8 gennaio 2003, con la quale al fine di dare esito agli adempimenti di
cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in
argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 458 del 28 giugno 2001 e n. 684 del 6 giugno 2002;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1016
del 12 febbraio 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 10947 del 19 febbraio 2003, con la quale sono
state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche
zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99;
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee:
- integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il
numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero
delle strutture effettivamente attivabili;
- inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
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Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate
allo stesso.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 458 del 28 giugno 2001 e
n. 684 del 6 giugno 2002 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1016 del 12 febbraio 2003 in merito agli adeguamenti della
normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 458 del 28 giugno 2001 e n. 684 del 6 giugno 2002, nonché alle
prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Palermo di cui alla nota sopra citata e con le modifiche contenute nella nota
dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione
commerciale in premessa richiamata, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni
esecutive e regolamento edilizio del comune di Casteldaccia, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 3
aprile 1998.
Art. 2
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con
le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 458 del 28 giugno 2001
e n. 684 del 6 giugno 2002;
Art. 3
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e
timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 239 del 9 maggio 2001 resa dal gruppo XXVI/D.R.U.;
2) voto n. 458 del 28 giugno 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3) proposta di parere n. 185 del 29 aprile 2002 resa dal servizio n. 3/D.R.U.;
4) voto n. 684 del 6 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5) delibera di commissario ad acta n. 1 del 3 aprile 1998;
6) delibera di consiglio comunale n. 25 del 3 marzo 1999;
7) delibera di consiglio comunale n. 26 del 5 marzo 1999;
8) delibera di consiglio comunale n. 27 dell'8 marzo 1999;
9) delibera di consiglio comunale n. 28 del 15 marzo 1999;
10) delibera di consiglio comunale n. 29 del 17 marzo 1999;
11) delibera di consiglio comunale n. 30 del 18 marzo 1999;
12) delibera di consiglio comunale n. 31 del 22 marzo 1999;
13) delibera di consiglio comunale n. 32 del 24 marzo 1999;
14) delibera di consiglio comunale n. 48 del 28 ottobre 2001;
15) nota prot. n. 1016 del 12 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca;
Elaborati di piano del piano regolatore generale
16) tav. 1
- relazione di progetto, standard e opere pubbliche;
17) tav.
2
- zone omogenee, viabilità, attrezzature territorio comunale, scala 1:10.000;
18) tav.
3.A - zone omogenee, viabilità, attrezzature zona nord mare, scala 1:2.000;
19) tav.
3.B - zone omogenee, viabilità, attrezzature zona centrale urbana, scala 1:2.000;
20) tav.
3.C - zone omogenee, viabilità, attrezzature zona collinare, scala 1:2.000;
www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g03-21-a.htm
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21) tav.
22) tav.
3.D - zone omogenee, viabilità, attrezzature zona collinare interna, scala 1:2.000;
4
- legenda zone territoriali omogenee e simbologia;
23) tav.
5
- norme tecniche di attuazione;
24) regolamento edilizio;
25) relazione di analisi, storia urbana e territoriale, agricoltura, servizi, dati ISTAT, popolazione, analisi del piano di
fabbricazione e prospettive;
26)
1 - schemi regionali e territoriali, scala 1:300.000;
tav.
27)
2
tav.
28)
3
tav.
- il territorio fisico - utilizzazione e potenzialità dei suoli, scala 1:25.000;
- il territorio fisico - orografia e pedologia, scala 1:25.000;
29)
4
tav.
- il territorio fisico - idrologia e piani agricoli, scala 1:25.000;
30)
5
tav.
- siti archeologici ed emergenze di interesse turistico. Viabilità, trasporti, scala 1:25.000;
31)
- il territorio comunale: qualità delle abitazioni, tutela monumentale e paesistica (zona mare A), scala
6A
tav.
1:2.000;
32)
- il territorio comunale: qualità delle abitazioni, tutela monumentale e paesistica (zona interna ovest B),
6B
tav.
scala 1:2.000;
33)
- il territorio comunale: qualità delle abitazioni, tutela monumentale e paesistica (zona interna sud C),
6C
tav.
scala 1:2.000;
34)
- zona nord mare. Consistenze edilizie e lottizzazioni convenzionate, zona territoriale omogenea,
7A
tav.
perimetri derivati dall'attuazione del programma di fabbricazione, scala 1:2.000;
35)
- zona centrale urbana. Consistenza edilizia e lottizzazioni convenzionate, zona territoriale omogenea
7B
tav.
dal programma di fabbricazione, scala 1:2.000;
36)
- zona interna. Consistenza edilizia e lottizzazioni convenzionate, zona territoriale omogenea, perimetri
7C
tav.
derivati dal-l'attuazione del programma di fabbricazione, scala 1:2.000;
37)
- zona collinare interna. Consistenza edilizia e lottizzazioni convenzionate, zona territoriale omogenea,
7D
tav.
perimetri derivati dall'attuazione del programma di fabbricazione, scala 1:2.000;
38)
1bis - programma e fasi di attuazione del piano regolatore generale;
tav.
39)
2
tav.
- zone omogenee, viabilità, attrezzatura territorio comunale, scala 1:10.000;
Prescrizioni esecutive
40) tav.
1
- relazione;
41) tav.
2
- viabilità ed isolati;
42) tav.
3
- planimetria generale e schemi planivolumetrici;
43) tav.
44) tav.
4
5
- sezioni stradali, edilizia tipo, particolari costruttivi;
- servizi a rete;
45) tav.
6
- piano particellare di esproprio ed elenco ditte;
46) tav.
7
- norme tecniche di attuazione;
47) tav.
1bis - relazione illustr. criteri, previsione spese attuazione;
48) tav.
3bis - planimetria delle previsioni del piano regolatore generale, scala 1:2.000;
49) tav.
50) tav.
3ter - planimetria delle previsioni del piano regolatore generale, scala 1:2.000;
5bis - servizi a rete (telefonica, distrib., elettrica);
www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g03-21-a.htm
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51) tav.
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6bis - costo opere di urbanizzazione primaria;
Studio geologico piano regolatore generale
52) carta geologica 1, scala 1:10.000;
53) carta geologica 2, scala 1:10.000;
54) carta geomorfologica 1, scala 1:10.000;
55) carta idrogeologica 1, scala 1:10.000;
56) carta idrogeologica 2, scala 1:10.000;
57) carta della pericolosità geologica 1, scala 1:10.000;
58) carta della pericolosità geologica 2, scala 1:10.000;
59) carta geologica 1, scala 1:2.000;
60) carta geologica 2, scala 1:2.000;
61) carta geologica 3, scala 1:2.000;
62) carta geologica 4, scala 1:2.000;
63) carta geologica 5, scala 1:2.000;
64) carta geologica 6, scala 1:2.000;
65) carta geologica 7, scala 1:2.000;
66) carta geologica 8, scala 1:2.000;
67) carta geologica 9, scala 1:2.000;
68) carta geomorfologica 1, scala 1:2.000;
69) carta geomorfologica 2, scala 1:2.000;
70) carta geomorfologica 3, scala 1:2.000;
71) carta geomorfologica 4, scala 1:2.000;
72) carta geomorfologica 5, scala 1:2.000;
73) carta geomorfologica 6, scala 1:2.000;
74) carta geomorfologica 7, scala 1:2.000;
75) carta geomorfologica 8, scala 1:2.000;
76) carta geomorfologica 9, scala 1:2.000;
77) carta litotecnica 1, scala 1:2.000;
78) carta litotecnica 2, scala 1:2.000;
79) carta litotecnica 3, scala 1:2.000;
80) carta litotecnica 4, scala 1:2.000;
81) carta litotecnica 5, scala 1:2.000;
82) carta litotecnica 6
scala 1:2.000;
83) carta litotecnica 7
scala 1:2.000;
84) carta litotecnica 8, scala 1:2.000;
85) carta litotecnica 9, scala 1:2.000;
86) carta della suscettività e pericolosità geologica 1, scala 1:2.000;
87) carta della suscettività e pericolosità geologica 2, scala 1:2.000;
88) carta della suscettività e pericolosità geologica 3, scala 1:2.000;
89) carta della suscettività e pericolosità geologica 4, scala 1:2.000;
90) carta della suscettività e pericolosità geologica 5, scala 1:2.000;
91) carta della suscettività e pericolosità geologica 6, scala 1:2.000;
92) carta della suscettività e pericolosità geologica 7, scala 1:2.000;
93) carta della suscettività e pericolosità geologica 8, scala 1:2.000;
94) carta della suscettività e pericolosità geologica 9, scala 1:2.000;
95) relazione geologica;
96) relazione geologica II parte;
97) nota esplicativa sulle fasce di rispetto lungo i valloni e corsi in genere che ricadono nel territorio del comune di
Casteldaccia, datata gennaio 1998;
98) relazione geologico tecnica piano attuativo;
99) relazione integrativa, datata 4 febbraio 1998;
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100) carta della suscettività e pericolosità geologica 1;
101) carta della suscettività e pericolosità geologica 2;
Studio agricolo forestale
102) relazione tecnica;
103) relazione tecnica aggiuntiva (aggiornata ai sensi della legge regionale n. 16/96);
104) tav. 1 - carta morfologica, scala 1:10.000;
105) tav. 2
- carta delle infrastrutture, scala 1:10.000;
106) tav. 3
- carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000;
107) tav. 4
- carta dei vincoli, scala 1:10.000;
108) tav. 4bis - carta dei vincoli (aggiornata ai sensi della legge regionale n. 16/96) scala, 1:10.000;
109) tav. 5 - unità del paesaggio, scala 1:25.000;
110) tav. 6
- carta dei vincoli (riserva Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto), scala 1:25.000;
111) tav. 7
- carta delle aree di espansione, scala 1:10.000.
Art. 4
Il comune di Casteldaccia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento
urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni
agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e
completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio
comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.
Art. 5
Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno
essere eseguite le relative espropriazioni.
Art. 6
Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto
deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili
vincolati dalle prescrizioni esecutive.
Art. 7
Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del
pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.
Art. 8
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2003.
SCIMEMI
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettore
MELANIA LA COGNATA, redattore
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti
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