Introduzione alla firma digitale Lezione n. 2 Il documento L’ordinamento giuridico italiano ne disciplina vari aspetti ma non prevede una definizione di documento in generale. Dottrina: “oggetto corporale che reca una serie di segni tracciati direttamente dall’uomo o da apparati predisposti dall’uomo, volti a conferirgli una portata rappresentativa” (Irti, Sul concetto giuridico di documento). Generalmente per documento = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto (mezzi di prova) Il documento Il documento più frequente è il documento scritto = normalmente una carta contenente segni grafici o acustici in forma di parole. Caratteristica fondamentale del documento è la sua NON MODIFICABILITA’ La paternità del documento viene fornita dalla sottoscrizione autografa che garantisce la correlazione univoca tra firma e firmatario La “dematerializzazione” del supporto Documento tradizionale: contenitore e contenuto sono inscindibili (es. carta/inchiostro) Documento su supporto informatico: i bit possono essere trasferiti, riprodotti e memorizzati su infiniti supporti diversi L’evoluzione normativa • L. 59/97 affermato il pieno valore giuridico dei documenti informatici • attuazione con il dpr 513/97 che ha introdotto la firma digitale nell’ordinamento italiano. • abrogata e confluita nel drp 445/2000 • La Direttiva 1999/93/CE è stata attuata in Italia con il Dlgs 10/2002 sulle firme elettroniche • dpr 137/2003 con lo scopo di coordinare le disposizioni • Codice dell’amministrazione digitale Dlgs. 82/2005 come modificato dal Dlgs 159/2006 Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 15 comma 2 “Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge”. Legge 15 marzo 1997 n. 59 • Validità e rilevanza giuridica degli strumenti informatici e telematici per: –Formazione di atti, dati e documenti –Stipulazione di contratti –Archiviazione e trasmissione • Stesso principio per la PA e i privati • Previsione di regolamenti per i criteri di applicazione Il documento informatico • Documento informatico in senso stretto è quello memorizzato in forma digitale in una delle memorie dell’elaboratore, la cui peculiarità è data dal fatto che non può essere letto o comunque percepito in quanto tale dall’uomo, se non l’ausilio di apposite macchine traduttrici che rendono comprensibile le sequenze digitali di cui sono costituiti • Documento informatico in senso lato ricomprende in se tutti i documenti formati dall’elaboratore attraverso i proprio organi di output. In questo senso il documento informatico non è necessariamente in forma digitale, ma cmq si caratterizza per la sua immediata fruibilità, sena l’intervento di altre macchine traduttrici Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) Il documento informatico – e così gli strumenti di firma, di trasmissione, di copia e di conservazione del medesimo disciplinato dal Codice Amministrazione Digitale emanato con il dgls 82/2005 Art. 1 comma 1 lett) p) DOCUMENTO INFORMATICO come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) Ribadisce la rilevanza del documento informatico: Art. 20 comma 1 “Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice” Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) Resta ampio il campo di applicazione: Art. 20 comma 2 Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione. Comma 3 Le disposizioni […] concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, […] relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché […] trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati […] Firme la firma elettronica semplice è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; Firme la firma elettronica qualificata ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Firme La firma digitale un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Operazioni preliminari • la registrazione dell’utente presso un certificatore • la generazione della coppia di chiavi; • la certificazione della chiave pubblica; • la registrazione della chiave pubblica Crittografia • È una tecnica che permette, mediante l’uso di un algoritmo matematico, di trasformare un file di dati in un insieme di simboli privi di significato, quindi in una forma illeggibile da chiunque e decifrabile esclusivamente dal soggetto che possiede la chiave per decifrarli. • È la tecnica alla base della firma digitale. Può essere c. simmetrica (a chiave segreta) o asimmetrica (a chiave pubblica). Crittografia simmetrica • La stessa chiave è utilizzata prima dal mittente per cifrare il documento poi dal destinatario per decifrarlo. • Occorre un canale di comunicazione sicuro per scambiare la chiave. • E’ come se si impiegasse la stessa chiave per aprire chiudere una porta. • Sistema non del tutto sicuro e complesso da gestire. Crittografia asimmetrica • Detta anche crittografia “a doppia chiave” o “a chiave pubblica”. • Sono impiegate due chiavi diverse (una privata e una pubblica), in grado di funzionare solo congiuntamente. • Le chiavi sono stringhe di dati generate tramite elaboratore sulla base di complessi algoritmi Le chiavi Chiave privata l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico Chiave pubblica l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche La crittografia a chiavi asimmetriche Caratteristiche della crittografia asimmetrica: • ciascuna chiave può essere indifferentemente utilizzata per cifrare e decifrare un documento • la chiave utilizzata per cifrare un documento non può essere utilizzata per decifrare lo stesso documento • la conoscenza di una delle due chiavi non fornisce alcuna informazione sull’altra. Il meccanismo di firma digitale 1/2 L’impiego delle chiavi crittografiche per firmare è speculare rispetto a quello per rendere un documento illeggibile. Il mittente firma il documento informatico con la propria chiave privata (nota solo a lui). Il destinatario legge il documento con la chiave pubblica del mittente. Grazie a questo sistema, il destinatario è in grado di verificare sia la paternità del documento sia il fatto che non sia stato modificato. Il meccanismo di firma digitale 2/2 Il meccanismo è applicato non all’intero documento ma a una sua “impronta digitale” (stringa di dati che ne sintetizza in modo univoco il contenuto). L’impronta è generata mediante algoritmi, le c.d. “funzioni di hash” che garantiscono che sia impossibile ottenere la stessa impronta partendo da due file di dati diversi. Se il documento sottoscritto digitalmente è modificato anche di un solo bit l’algoritmo produrrà due impronte diverse. La conservazione delle chiavi Le chiavi private sono conservate in un dispositivo di firma (smart card). La chiave privata e il dispositivo non possono essere duplicati. Chiave privata e dispositivo devono essere conservati con diligenza - integrità e riservatezza. Informazioni di abilitazione alla chiave privata vanno conservate in luogo diverso dal dispositivo. Richiedere immediatamente la revoca se si è perso il possesso della chiave. La disciplina dettata dal CAD Articolo 24. Firma digitale. 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. La certificazione La firma digitale di per sé non è in grado di garantire reale identità del firmatario: questi potrebbe nome di un terzo o con un nome inventato. È previsto l’intervento di “terze parti fidate”, i certificatori, che verificano: - l’identità di un soggetto e corrispondenza con la titolarità della pubblica di cifratura; - attestano tali informazioni mediante l’emissione del certificato; - pubblicano tempestivamente sospensione del certificato in apposite liste. Il certificatore Articolo 1 comma 1 lett. g) Il certificatore = “il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime” Sono previsti certificatori semplici e certificatori qualificati (che devono presentare maggiori requisiti elencati nell’art. 27) e certificatori accreditati (art. 29) Certificatore qualificato Si distinguono da quelli semplici, perché devono possedere dei requisiti specifici elencati nel comma 2 dell’art. 27, in particolare: a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) utilizzare personale specializzato sulle tecniche della firma digitale, sulle procedure di sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti; c) applicare misure di sicurezza adeguate per prevenire la contraffazione dei certificati; d) utilizzare misure tecniche e gestionali idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi Il certificatore accreditato È quel soggetto pubblico o privato che, ex art. 29 CAD intende svolgere l’attività con i parametri del livello più alto di qualità e sicurezza e per tale ragione presenta domanda per essere accreditato presso il CNIPA. Egli deve possedere gli stessi requisiti del certificatore qualificato ma in aggiunta deve indicare le specifiche competenze professionali del personale impiegato La responsabilità del certificatore I certificatori che rilasciano un certificato qualificato o che garantiscono al pubblico l’affidabilità del certificato, sono responsabili dei danni arrecati a chi ha fatto ragionevole affidamento su: a) esattezza e completezza delle informazioni necessarie per verificare la firma; b) garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica; c) garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma funzionino in modo complementare (se entrambi generati dal certificatore); d) adempimento degli obblighi di legge (art. 32 Codice). I certificati Il codice all’art. 1 definisce due tipi di certificati: il certificato elettronico gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche; il certificato qualificato il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva (certificatori qualificati) Contenuto del certificato qualificato Articolo 28. Certificati qualificati. 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. Revoca e sospensione • La revoca del certificato elettronico può definirsi come l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da “un dato momento”, non retroattivo, in poi. • La sospensione è, invece, l’operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato elettronico per un “determinato” periodo di tempo. Valore giuridico del documento informatico Con riguardo alla forma e all’efficacia sono previste diverse ipotesi: – Documento informatico non sottoscritto – Documento informatico sottoscritto con firma elettronica – Documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma qualificata Valore giuridico del documento informatico Documento informatico non sottoscritto e sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità Valore giuridico del documento informatico Documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, in ogni caso, idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, anche nei casi nei quali quest’ultima è prevista sotto pena di nullità Valore probatorio del documento informatico Documento informatico non sottoscritto. È quello stabilito dall’art. 2712 c.c., ossia quello delle riproduzioni meccaniche, che formano piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentate, a condizione che il soggetto contro il quale è prodotto non ne disconosca la conformità alle cose e ai fatti stessi. (art. 23) Valore probatorio del documento informatico Documento informatico sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21) Valore probatorio del documento informatico Documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., quindi fa piena prova fino a querela di falso della provenienza da parte del firmatario. A tale rinvio l’art. 21 aggiunge anche che l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi non dia prova contraria