FIRMA DIGITALE E DOCUMENTO ELETTRONICO PAOLO LOTTI TAR PIEMONTE 1 QUADRO NORMATIVO RECENTE • Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale • DPCdM 13 gennaio 2004, Regole tecniche • Deliberazione CNIPA n.4 del 17 febbraio 2005 • Deliberazione CNIPA n.34 del 18 maggio 2006 con relativo allegato • Circolare CNIPA n.48 del 6 settembre 2005 2 QUADRO NORMATIVO ORIGINARIO • Legge 15 marzo 1997, n. 59 • Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (abrogato) • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. Documentazione amministrativa • Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche • Direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico • Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, Attuazione della Direttiva 1999 • Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, Regolamento di coordinamento 3 Definizione di firma digitale • E’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata • basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata • Sistema che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, • rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità • di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici 4 Definizione di firma elettronica • L’insieme dei dati in forma elettronica • allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici • utilizzati come metodo di autenticazione informatica 5 FIRMA ELETTRONICA AVANZATA • Firma elettronica • ottenuta attraverso una procedura informatica • che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione • creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo • collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati 6 FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA • La firma elettronica avanzata • basata su un certificato qualificato • Creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (Insieme di dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere con firma digitale documenti informatici) 7 FIRMA FORTE E FIRMA LEGGERA • • • • • • • la firma “forte” è quella che il legislatore definisce firma digitale. Essa è basata su un sistema a chiavi crittografiche asimmetriche e utilizza un certificato digitale con particolari caratteristiche, rilasciato da un soggetto con specifiche capacità professionali garantite dallo Stato e viene creata mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza (in genere è una smart card o tokenUSB?). L’altra tipologia di firma è complementare. E’ tutto ciò che non risponde a quanto appena descritto, ma è compatibile con la definizione giuridica di firma elettronica (firma “leggera”). Efficacia giuridica diversa: Firma digitale è equivalente a una sottoscrizione autografa. Le altre vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 8 GARANZIE GIURIDICHE DI AUTENTICITA’ • • • • • • La firma digitale serve a sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore (atti pubblici, atti amministrativi, autenticazioni). Garanzia che il documento informatico, dopo la sottoscrizione, non possa essere modificato: eventuali modifiche sarebbero riscontrate. Garanzia della certezza che solo il titolare del certificato possa aver sottoscritto il documento perché possiede il dispositivo di firma (smartcard/tokenUSB) ed è l’unico a conoscere il PIN (Personal Identification Number) necessario per utilizzare il dispositivo stesso. Garanzai derivata dal ruolo del certificatore che garantisce la veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel certificato (dati anagrafici del titolare). Ciò non consente al sottoscrittore di disconoscere la propria firma digitale (fatta salva la possibilità di querela di falso). 9 FIRMA ELETTRONICA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E FIRMA DIGITALE • A) la firma elettronica generica)può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN,digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici; • B) la firma elettronica avanzata consente di identificare in modo univoco il firmatario garantendo anche l’evidenza di modifiche all’oggetto firmato, apportate dopo la sottoscrizione. • C) la firma digitale è quella generata secondo il sistema a chiave asimmetrica stabilito dalla legge nazionale (NON comunitaria) 10 Direttiva CE 1999 • Queste tipologie sono introdotte nell’articolo 5 della Direttiva. • Il primo comma di questo articolo introduce la tipologia di firma più importante dal punto di vista legale perché equivalente alla sottoscrizione autografa (firma “forte”). • Gli addetti ai lavori in campo internazionale la indicano come “firma 5.1”. 11 • • • • • FIRMA FORTE SECONDO LA DIRETTIVA (NOSTRA FIRMA DIGITALE) a) deve essere basata su un sistema a chiavi asimmetriche; b) deve essere generata con chiavi certificate con le modalità previste nell’allegato I della Direttiva; c) deve essere riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un certificatore operante secondo l’allegato II della Direttiva e soggetto a vigilanza da parte di un organo definito; (Nel recepimento è stato stabilito che la vigilanza è a carico del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri); d) deve essere generata utilizzando un dispositivo sicuro che soddisfi i requisiti dell’allegato III della Direttiva. 12 FIRME AVANZATE SECONDO LA DIRETTIVA • Il secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva conferisce dignità giuridica alle altre tipologie di firma. • Non sono definibili tecnologicamente a priori. • Possono essere generate senza vincoli sugli strumenti e sulla modalità operative. • Non offrono garanzie di interoperabilità se non in particolari condizioni di utilizzo come in gruppi chiusi di utenti. Infatti, in questo caso, la comunità di utenti condivide gli strumenti di firma e di verifica della stessa. • Il giudice, come stabilito nel secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva, non potrà rifiutare in giudizio queste firme “leggere”, ma la loro ammissibilità nascerà dalla libera convinzione e non dall’obbligo di legge previsto per le firme cosiddette “forti”. 13 SIGNIFICATO GIURIDICO IN ITALIA DELLE FIRME DIGITALI • • • • • • • • La firma digitale ha trovato l’impianto legislativo necessario per il proprio utilizzo con le regole tecniche costituite dal DPCdM 8 febbraio 1999 (oggi sostituito dal DPCdM 13 gennaio 2004). In data 27 gennaio 2000 veniva incluso, nell’elenco pubblico dei certificatori, il primo soggetto autorizzato a rilasciare dispositivi di firma digitale utilizzabili per poter sottoscrivere documenti informatici con la medesima validità giuridica della firma autografa. Validità ex articolo 2702 del codice civile: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. La firma digitale era giuridicamente valida, fatta salva la possibilità per il presunto sottoscrittore di disconoscerne la paternità. In tale evenienza era la controparte, e non il sottoscrittore, a doverne dimostrare la reale paternità. 14 FIRMA LEGALMENTE RICONOSCIUTA • • • • • Con il recepimento della Direttiva europea sulle firme elettroniche 1999/93/CE le cose sono cambiate: decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10, modificando l’articolo 10 ((L) “ Forma ed efficacia del documento informatico” del DPR 28 dicembre 2000, n.445), in cui è confluito il DPR 10 novembre 1997, n.513, ha dato valore giuridico alla sottoscrizione effettuata con firma digitale. Comma 3: “ Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto ”. 15 VERIFICA FIRMA DIGITALE • Consiste nel verificare che: • 1. Il documento non sia stato modificato dopo la firma; • 2. Il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori; • 3. Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto; • 4. Il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato. 16 SOGGETTO CERTIFICATORE • Il certificatore garantisce l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale • E’ soggetto a attività di vigilanza da parte del CNIPA. • Al gennaio 2009 si contano 17 certificatori accreditati. 17 ORGANO DI VIGILANZA • • • • • • L’articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che “Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.” Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è l’organismo a cui è affidato il compito di espletare quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della Direttiva europea 1999/93/CE: “2. Gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.” “3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilascia al pubblico certificati qualificati”. 18 CERTIFICATORI QUALIFICATI E ACCREDITATI • • • • • Il CNIPA è l’organismo nazionale di accreditamento e di vigilanza sulle attività svolte dai certificatori qualificati e accreditati. I “certificatori qualificati” sono i soggetti che intendono emettere certificati qualificati secondo la Direttiva europea 1999/93/CE I “certificatori accreditati” sono coloro, tra i medesimi certificatori qualificati, che decidono liberamente di sottoporsi ad apposita istruttoria preventiva volta a verificare il possesso in capo agli stessi dei requisiti richiesti dalle norme in materia. Posseggono requisiti di livello più elevato per qualità e sicurezza (es. SPA con capitale del TU Bancario; requisiti onorabilità di CdA e Sindaci; qualità procedimenti informatici; personale tecnico particolarmente qualificato). E’ quindi possibile che un certificatore qualificato sia anche accreditato, mentre non è possibile il contrario. 19 ATTIVITA’ VIGILANZA • • • • Tutti i certificatori faticano a mantenere aggiornata la documentazione tecnica e amministrativa depositata presso il CNIPA, attività necessaria per il mantenimento dell’accreditamento. La percezione dell’imminenza della visita ispettiva fa scattare l’attività di aggiornamento (il 75% delle ispezioni è stato preceduto da un aggiornamento della documentazione). Ciò si spiega perché il personale utilizzato nell’ambito delle attività del certificatore ha una competenza fortemente tecnica e quindi, in genere, poco portata alla gestione di pratiche amministrative. In nessuno dei casi (alcuni molto gravi) nei quali è stata segnalata una non conformità, si è rilevata mala fede o attività di elusione. 20 I certificatori • 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del testo unico devono fornire al dipartimento PER L’Innovazione Tech. • a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale; • b) residenza ovvero sede legale; • c) sedi operative; • d) rappresentante legale; • e) certificati delle chiavi di certificazione; 21 - SEGUE • f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata; • g) manuale operativo di cui al successivo art. 38; • h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; • i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto; • l) relazione sulla struttura organizzativa; • m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi. 22 PIANO PER LA SICUREZZA • Contenuto minimo: • a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica; • b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza; • c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili; • d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici; • e) attribuzione delle responsabilità; • f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati; 23 - SEGUE • g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione; • h) descrizione dei dispositivi installati; • i) descrizione dei flussi di dati; • l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; • m) procedura di gestione dei disastri; • n) analisi dei rischi; • o) descrizione delle contromisure; • p) specificazione dei controlli. 24 FORMATO DELLA FIRMA DIGITALE – NOVITA’ • Deliberazione CNIPA n. 4/2005: il formato PDF è stato riconosciuto pienamente valido per la firma digitale ai sensi dell'Art. 12, comma 9, • mediante la stipula di un Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16 Febbraio 2006 dal CNIPA e da Adobe Systems Inc. 25 LA FORMA DEL CONTRATTO E DEGLI ATTI GIURIDICI • FORMA AD SUBSTANTIAM • FORMA AD PROBATIONEM • FORMA INFORMATIVA (Consumatore o Consob) 26 Documento informatico senza firma • 2712 c.c.: equivalenza a riproduzioni meccaniche (caso ANAS – Cass. 11445 del 2001) 27 Documento informatico con firma elettronica • Equivalenza non completa con forma scritta (non vale per la forma ad probationem!) 28 Documento informatico con firma elettronica avanzata o digitale • • • • • • Scrittura privata riconosciuta Non serve: - riconoscimento espresso (2702 c.c.); - riconoscimento tacito (215 c.p.c.); - autenticazione (2703 c.c.); - esito positivo verificazione (216 e ss. c.p.c.). 29 FIRMA DIGITALE AUTENTICATA • NOTAIO O PUBBLICO UFFICIALE 30 CONTRATTI INFORMATICI E COMMERCIO ELETTRONICO • D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 • Per i consumatori: applicabilità normativa sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali (ius poenitendi) • Direttiva 2000/31/CE • Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (art. 13): concetto ampio di scritto (telegramma, telex) interpretata per includere forma informatica • Lex mercatoria • Libro Bianco della Commissione europea del 1997 sul Commercio elettronico (stimolare crescita e fiducia nel mercato) 31