Cass., 25.5.2012, n. 8352
ro, sono esplicitati nella Relazione illustrativa del d.
legis. n. 28/2010, leggibile in www.giustizia.it. Sulle
ragioni della inidoneità del d. legis. n. 28/2010 ad
assolvere al suo scopo deflattivo, v. Proto Pisani,
Appunti su mediazione e conciliazione, in Foro it.,
2010, V, 142.
Sulla incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di
Giudice di Pace e l’attività di mediatore si è pronunciato il Consiglio Superiore della Magistratura con
Delibera del 18.1.2012, leggibile in http://www.csm.it/documenti%20pdf/regolamenti/ordinamentoGiudiziario.pdf.
I dubbi di costituzionalità sollevati dall’art. 5, d.
c CASS. CIV., II sez., 25.5.2012, n. 8352
Successione ereditaria
legis. n. 28/2010, sono affrontati da Finocchiaro, I
primi dubbi di legittimità costituzionale del decreto
legislativo in tema di mediazione, in Giust. civ., 2011,
1379; Corbi, La mediazione civile ed i sospetti di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in Riv.
arb., 2011, 99; Pagni, La mediazione dinanzi alla
Corte costituzionale dopo l’ordinanza del Tar Lazio,
in Corr. giur., 2011, 995; Viotti, Le questioni di legittimità costituzionale sulla mediazione civile e commerciale, in Giur. merito, 2011, 1926.
Maria Capotorto
dal testo:
Cassa e decide nel merito App. Genova, 12.3.2007
Successione ereditaria - Testamento
- Clausola di diseredazione di successibili ex lege non legittimari Validità - Fondamento - Autonomia
del testatore - Necessità di positiva
attribuzione o di implicita istituzione - Esclusione (cod. civ., artt. 457, 587,
588)
È valida la clausola del testamento con la
quale il testatore manifesta la volontà destitutiva – riconducibile al potere di disporre dell’art. 587, comma 1o, cod. civ. –
diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni successibili non legittimari ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento
di rapporti patrimoniali, rientrante nel
contenuto tipico dell’atto di ultima volontà volto ad indirizzare la concreta destinazione «post mortem» delle proprie sostanze, senza che per diseredare, quindi, sia
necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né occorra prova di
un’implicita istituzione.
(massima non ufficiale)
NGCC 2012 - Parte prima
Il fatto. Il (Omissis) decedeva in (Omissis)
S.I., la quale aveva disposto in vita con testamento olografo del 5 giugno 1977, del seguente testuale tenore: “Io sottoscritta S.I. scrivo le
mie volontà sana di mente. Escluso da ogni
mio avere i miei cugini E.G. fu A. – C.E. fu D.
– C.P. fu D. Nella tomba con i miei altrimenti
compramene una”.
Il testamento veniva pubblicato il 4 maggio
1982 e in data 18 dicembre 1982 veniva presentata denuncia di successione recante l’indicazione dei successori, in virtù del testamento,
nelle persone di C.D. e Ci.Pa., altri cugini della
de cuius. Deceduto Ci.Pa. gli succedevano la
moglie Bo.Gi. e le figlie Ci.Ca. e A.
E.G. conveniva allora in giudizio, dinnanzi
al Tribunale di Savona, C.D. nonché le eredi di
Ci.Pa., per sentir dichiarare la nullità della
clausola di diseredazione contenuta nel testamento di S.I., e per sentir conseguentemente
dichiarare che essa attrice era coerede legittima
della de cuius ed aveva quindi diritto alla devoluzione pro quota dell’eredità.
Si costituivano C.D., Bo.Gi., C.C. e An.
chiedendo il rigetto della domanda.
All’esito del giudizio, nel quale interveniva
anche C.E. associandosi alla domanda dell’attrice, l’adito Tribunale respingeva la domanda
dell’E. e dell’intervenuto.
991
Cass., 25.5.2012, n. 8352
Avverso questa sentenza proponeva appello
B.A., erede di E.G., a sua volta deceduta.
Con sentenza depositata il 7 novembre 2000,
la Corte d’appello di Genova dichiarava che
B.A., erede di E.G., era erede pro quota, per
rappresentazione, di S.I., e titolare della quota
di legge dei beni caduti in successione, disponendo che l’eredità della S. fosse a lui devoluta
per la sua quota di legge.
Proponevano ricorso per cassazione C.S.,
Ci.C., Ca.Pi., Ca.Ma. e C.P.; il B. resisteva al ricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale.
La Corte di cassazione, con sentenza n.
8489 del 2004, rilevava la non integrità del
contraddittorio nel giudizio di appello, non
essendo stato chiamato a parteciparvi C.E., e
cassava conseguentemente la sentenza impugnata.
B.A. riassumeva la causa convenendo in giudizio C.S., Ci.Ca., Ca.Pi., Ca.Ma. e Ca.Pi., in
proprio e quali eredi di C.E., per sentir dichiarare la nullità della clausola di diseredazione.
Si costituivano Ci.Ca., Ca.Pi., Ca.Ma. e Ca.Pi., nonché C.S.
La Corte d’appello di Genova, dopo aver
disposto l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di C.S., C.L., V.C., C.G. e C.C.,
quali potenziali aventi diritto alla successione
di C.E., con sentenza depositata il 12 marzo
2007, ha accolto l’appello e ha dichiarato la
nullità della clausola del testamento olografo
di S.I. del 5 giugno 1977, con la quale era stata esclusa dalla successione E.G., erede legittima, alla quale, in quanto erede legittima, è
stata devoluta pro quota l’eredità morendo dismessa da S.I.; ha altresì dichiarato B.A., in
qualità di erede di E.G., partecipe della comunione ereditaria istituitasi a seguito della
successone della suddetta S.I. e come tale contitolare per la quota di sua competenza della
proprietà dei beni mobili e immobili caduti in
successione.
La Corte d’appello ha rilevato che l’art. 587
c.c. stabilisce che il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo
in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse, e che le disposizioni
di carattere non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento hanno
efficacia se contenute in un atto che ha la for992
Successione ereditaria
ma di testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Ha quindi condiviso quanto affermato nella
giurisprudenza di legittimità circa la necessità
che una clausola di tipo negativo, quale quella
di diseredazione, sia accompagnata, perché
possa predicarsene la validità, da disposizioni
di carattere positivo, ancorché implicite, volte
ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti. Ha
poi preso in esame il testo del testamento e ha
escluso che la disposizione testamentaria potesse essere intesa come implicitamente affermativa di una volontà di attribuzione dei beni
ad altri soggetti.
La Corte d’appello ha anche ritenuto che il
Tribunale avesse errato ad affermare il diritto
del B. per rappresentazione, trattandosi di attribuzione eccedente la previsione di cui all’art.
468 c.c., a norma del quale la rappresentazione
ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea
collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e
delle sorelle del defunto; in proposito, la Corte
d’appello ha rilevato che nelle menzionate categorie non poteva rientrare E.G., in quanto cugina di S.I., dalla cui eredità era stata esclusa.
Da ultimo, la Corte d’appello ha limitato la
declaratoria di nullità nei confronti del solo
B.A., osservando che i successori di C.E., altro
diseredato già interveniente volontario, non si
erano avvalsi della facoltà di impugnare la decisione del Tribunale, per loro passata in giudicato.
Per la cassazione di questa sentenza hanno
proposto ricorso C.S., Ci.Ca., Ca.Pi., C.M.,
Ca.Pi. sulla base di due motivi; ha resistito
B.A., il quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo; i ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con
controricorso; non hanno svolto attività difensiva gli intimati C.L., V.C., C.G., C.C.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.
I motivi. 1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, avendo gli stessi
ad oggetto la medesima decisione (art. 335
c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 1362 c.c., e, in geneNGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352
rale, delle norme che disciplinano la interpretazione del testamento; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che nella scheda testamentaria oggetto di interpretazione
fosse rinvenibile, utilizzando tutti i criteri ermeneutici volti a valorizzare la volontà della testatrice, una disposizione di carattere patrimoniale. In particolare, alla disposizione concernente la sepoltura, la quale imponeva un obbligo, a carico di taluni soggetti, di acquistare un
bene, si sarebbe dovuto riconoscere non solo
carattere patrimoniale, ma addirittura il valore
di vera e propria istituzione di erede.
Inoltre, sostengono i ricorrenti, la Corte
d’appello avrebbe errato nel non considerare
unitariamente la manifestazione della volontà
di diseredare alcuni successibili e quella di imporre un onere a carico di persone non determinate, in quanto solo una interpretazione
complessiva avrebbe consentito di attribuire
alla seconda un senso preciso, così come avendo riguardo alla seconda, dalla clausola di diseredazione, apparentemente negativa, si sarebbe agevolmente potuto ricavare un contenuto
positivo.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi contraddittoria, o quanto meno insufficiente, in quanto la Corte d’appello, da un
lato, ha ritenuto ammissibile la diseredazione
negativa ove dal contesto dell’atto emerga una
positiva volontà attributiva del de cuius e, dall’altro, ha invece ritenuto la richiamata disposizione modale irrilevante al fine di interpretare
la clausola di diseredazione.
A conclusione del motivo, i ricorrenti formulano i seguenti quesiti di diritto: “dica l’Ecc.ma
Corte se incorre in violazione degli artt. 647 e
1362 c.c. e ss., o comunque delle norme che disciplinano l’interpretazione del testamento, il
Giudice di appello che qualifichi come non patrimoniale la disposizione modale che preveda
un sacrificio economico a carico degli onerati;
dica, ancora, l’Ecc.ma Corte se incorre in violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., o comunque
delle norme che disciplinano l’interpretazione
del testamento, il Giudice di appello che, reputando non chiara la volontà testamentaria,
ometta di ricorrere ad elementi, ulteriori riNGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
spetto al significato letterale delle parole usate
dal testatore, i quali, anche attraverso la valutazione complessiva delle clausole contenute nella scheda testamentaria, consentano di fugare i
dubbi interpretativi e di conservare efficacia a
ciascuna di esse”.
2.1. Con il secondo motivo, proposto in via
subordinata, i ricorrenti principali denunciano,
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e
falsa applicazione degli artt. 587 e 588 c.c.,
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La censura si riferisce alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
la clausola di diseredazione contenuta nel testamento della signora S.I. sarebbe invalida,
perché la scheda testamentaria non conteneva
anche disposizioni positive. I ricorrenti rilevano che mediante la clausola di diseredazione il
testatore provvede a regolare i rapporti patrimoniali per il tempo successivo alla propria
morte, favorendo, fra i successibili legittimi,
quelli non esclusi con la diseredazione. Quest’ultima, pertanto, mirando, mediante l’esclusione di uno o più successibili legittimi, ad ampliare il beneficio degli altri, sarebbe di per sé
una disposizione – implicitamente – positiva.
In ogni caso, osservano i ricorrenti, l’art. 587
c.c., nel definire il testamento come l’atto con il
quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o
di parte di esse, non escluderebbe affatto che
la libertà di disporre delle proprie sostanze riconosciuta al testatore, possa manifestarsi anche in un “non volere disporre” di esse in favore di uno o più soggetti determinati. La decisione relativa alla mancata attribuzione equivarrebbe, quindi, non già all’assenza di una
idonea manifestazione di volontà, bensì alla
manifestazione di una ben precisa volontà. Il
giudizio di invalidità della clausola di mera diseredazione postulerebbe quindi che alla
espressione “dispone”, contenuta nell’art. 587
c.c., si assegni il significato di “attribuisce”;
ma, rilevano i ricorrenti, le due espressioni
hanno invece significati diversi, collocandosi in
un rapporto di genere a specie, nel senso che
“è atto di disposizione dei propri beni, infatti,
tanto l’attribuzione di essi, quanto la dichiarazione di non volerli attribuire a determinati
soggetti”.
993
Cass., 25.5.2012, n. 8352
In sostanza, sostengono i ricorrenti, l’art.
588 c.c., da un lato, non esaurisce le ipotesi in
cui il legislatore prevede e disciplina l’attività
dispositiva; dall’altro, non esclude che altre disposizioni – quali quelle non attributive – siano
tutelate dall’ordinamento, purché, nel realizzare la funzione testamentaria di produrre effetti
successori, non contrastino con l’ordine pubblico; contrasto che deve escludersi nel caso in
cui siano rispettati i diritti dei legittimari.
A conclusione del motivo, i ricorrenti, oltre a
specificare il vizio di motivazione denunciato,
formulano il seguente quesito di diritto:
“dica l’Ecc.ma Corte se incorre in violazione
degli artt. 587 e 588 c.c., il Giudice del merito
che qualifichi come invalida la clausola mediante la quale il testatore stabilisca di escludere dalla successione uno o più successibili legittimi”.
3. Con l’unico motivo del proprio ricorso, il
ricorrente incidentale denuncia violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 457, 467 e 468
c.c., censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui ha rigettato la domanda volta a
sentir dichiarare il suo diritto a succedere ad
E.G. per rappresentazione.
A conclusione del motivo, il ricorrente incidentale propone i seguenti quesiti di diritto:
“se sono da condividere e da applicare alla fattispecie de quo i seguenti principi, affermati
dalla S.C.: 1) La diseredazione al pari dell’indegnità a succedere, non esclude la operatività
della rappresentazione in favore dei discendenti del rappresentato. La diseredazione ha effetti
solo nei confronti del soggetto nei cui confronti è effettuata, e pertanto, non esclude che il discendente legittimo di chi sia stato diseredato
dal testatore possa succedere a quest’ultimo
per rappresentazione (Cass. civ., sez. 2,
23.11.1982, n. 6339).
2) La diseredazione, al pari dell’indegnità a
succedere, non esclude l’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato (Cass. civ., sez. II 14.12.1996, n. 11195)”.
4. Il Collegio ritiene che il secondo motivo
del ricorso principale, ancorché prospettato
dai ricorrenti come subordinato al rigetto del
primo, debba essere esaminato in via prioritaria, non solo per ragioni di ordine logico, ma
perché dal suo accoglimento, a differenza di
quanto potrebbe verificarsi con l’accoglimento
994
Successione ereditaria
del primo motivo, discende la possibilità di definizione del giudizio nel merito. L’accoglimento del primo motivo, infatti, postulando in
entrambe le sue articolazioni l’accertamento di
un vizio nella interpretazione del testamento,
comporterebbe il rinvio della causa al giudice
di appello, non potendo questa Corte sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
Al contrario, l’accoglimento del secondo
motivo, inerendo ad un vizio di violazione di
legge, potrebbe dare luogo, sussistendone in
concreto i presupposti, ad una decisione della
causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod.
proc. civ.
In questo senso, e cioè nel senso che deve
prioritariamente esaminarsi la censura che
coinvolge l’accertamento di quale sia la portata
delle disposizioni legislative rilevanti in materia
rispetto alle censure che coinvolgono l’interpretazione della clausola testamentaria, si è del
resto già espressa Cass. n. 1458 del 1967, che
costituisce il precedente di questa Corte al
quale si è ispirata la decisione impugnata.
4.1. Il controricorrente e ricorrente incidentale ha eccepito, ma solo nella memoria ex art.
378 c.p.c., la inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale per inidoneità del
quesito di diritto.
L’eccezione è infondata, atteso che il quesito, nei termini testuali prima riportati, è formulato in modo tale che, ove allo stesso sia data risposta positiva, la controversia può essere decisa in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti
principali.
5. Il motivo è fondato.
5.1. La Corte d’appello si è riferita alla risalente giurisprudenza di questa Corte, la quale,
segnatamente nella sentenza n. 1458 del 1967,
ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell’art. 587 c.c., comma 1, il testatore può validamente escludere dall’eredità, in
modo implicito o esplicito, un erede legittimo,
purché non legittimario, a condizione, però,
che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire
beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o del legato. È quindi nullo il testamento con il quale, senza altre disposizioni, si escluda il detto erede, diseredandolo.
NGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352
Peraltro, qualora dall’interpretazione della
scheda testamentaria risulti che il de cuius, nel
manifestare espressamente la volontà di diseredare un successibile, abbia implicitamente inteso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e propria valida disposizione positiva dei beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia
anche alla disposizione negativa della diseredazione...”.
In motivazione, la Corte, che ha esaminato
una clausola testamentaria meramente negativa
(“Nelle mie piene facoltà mentali e in perfetta
salute, dichiaro, qualora io dovessi mancare, di
escludere dalla mia eredità e cioè da quello che
io posseggo, le mie due nipoti A. e G... figlie
del mio defunto fratello P..., per il loro indegno comportamento verso di me ed i miei fratelli”), è partita dalla tesi tradizionale dell’invalidità della clausola di diseredazione ma, anziché pervenire ad una dichiarazione di nullità,
come avrebbe dovuto coerentemente fare, data
la portata meramente diseredativa della richiamata disposizione, e quindi dichiarare aperta la
successione legittima, ha ritenuto di poter ricavare, per via interpretativa, una volontà, implicita, del testatore di disporre col testamento
stesso a favore dei successibili ex lege diversi
dalle nipoti escluse; ha pertanto, coerentemente affermato l’apertura della successione testamentaria.
In particolare, la Corte, pur ritenendo che il
testamento abbia carattere necessariamente attributivo, ha ammesso tuttavia la validità della
clausola non solo quando questa si accompagni
a disposizioni attributive espresse, ma anche
quando esaurisca il contenuto del testamento,
purché sia possibile ricavare in sede ermeneutica “sia in modo diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito la inequivocabile volontà del testatore, oltre che di diseredare un
determinato successibile, di attribuire le proprie sostanze ad un determinato altro”.
Successivamente, nella giurisprudenza di
questa Corte, si è affermato il principio per cui
“la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal
NGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la
conseguenza che solo in tal caso è consentito
ricercare, anche attraverso elementi esterni e
diversi dallo scritto contenente la dichiarazione
di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione. Pertanto, ove il giudice del
merito nell’interpretazione dello scritto ritenga
inesistente una tale volontà, correttamente lo
stesso non ammette la prova diretta al fine di
dimostrare la volontà del de cuius di disporre
dei propri beni a favore di alcuni soggetti, in
quanto con tale prova si mira non già ad identificare la volontà testamentaria contenuta,
esplicitamente o implicitamente, nella scheda,
ma alla creazione di una siffatta volontà” (Cass.
n. 6339 del 1982; Cass. n. 5895 del 1994).
5.2. La soluzione accolta dai precedenti di
questa Corte non è condivisa dal Collegio, in
quanto contiene in sé una sostanziale contraddizione. Da un lato, infatti, si predica la assoluta invalidità di una clausola meramente negativa, ove la stessa non sia accompagnata ad altre
che contengano disposizioni attributive, ancorché tali da non esaurire l’intero asse ereditario;
dall’altro se ne riconosce la validità anche nel
caso in cui costituisca l’unica disposizione contenuta in una scheda testamentaria, a condizione però che sia possibile ricavare sia in modo
diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed
implicito la inequivocabile volontà del testatore, oltre che di diseredare un determinato successibile, di attribuire le proprie sostanze ad un
determinato altro.
Un simile argomentare vanifica, in realtà, la
affermazione di principio dalla quale sembra
muovere la sentenza del 1967, della tendenziale invalidità della clausola di diseredazione, la
quale è invece valida ed efficace allorquando
dalla stessa sia possibile desumere una istituzione in favore di soggetti non contemplati ma
comunque implicitamente individuabili, una
volta esclusi dalla successione quelli invece
espressamente menzionati nella clausola di diseredazione.
5.3. Dalla lettura della richiamata sentenza
del 1967 emerge che l’argomento dirimente
per escludere la ammissibilità nel nostro ordinamento di una clausola testamentaria di contenuto esclusivamente negativo, quale, appun995
Cass., 25.5.2012, n. 8352
to, la clausola di diseredazione che manifesti la
volontà del testatore di escludere un successibile, senza che sia possibile individuare una volontà positiva, sia pure implicita, di chiamare
altri alla sua successione, è quello desunto dal
contenuto e dalla portata degli artt. 587 e 588
c.c.
La lettura delle citate disposizioni offerte nei
precedenti di questa Corte deve essere rivista e
superata alla luce delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell’art. 587 c.c., comma 1, il negozio di ultima volontà ha la funzione di consentire al testatore di disporre di tutte le proprie
sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui
avrà cessato di vivere. Con una tale definizione, il legislatore sembra accogliere la natura essenzialmente patrimoniale dell’atto di ultima
volontà. Le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale (art. 587 c.c., comma 2),
che la legge permette siano contenute in un atto privo di disposizioni di carattere patrimoniale purché abbia la forma del testamento,
condividono, invece, con il negozio di ultima
volontà solo il tratto formale, ma non quello
sostanziale, legittimando di conseguenza l’applicazione di un diverso regime (si pensi all’irrevocabilità, che è generalmente incompatibile
con il contenuto tipico del testamento).
Peraltro, dal rilievo che la disposizione testamentaria tipica abbia contenuto patrimoniale,
non discende la conseguenza che il testamento,
per essere tale, debba avere necessariamente
una funzione attributiva. L’articolato sistema
delineato dal legislatore permette che il fenomeno devolutivo dei beni e l’individuazione
degli eredi e dei legatari possano trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella volontà del testatore. Nel nostro ordinamento, la possibilità di un’attribuzione di beni per
testamento, che genera un fenomeno vocativo
legale, convive con quella, inversa, di un’istituzione per testamento di eredi, che genera la devoluzione legale dell’asse (o di una sua quota).
Una simile convivenza, poi, non può che essere
confermata dall’art. 457 c.c., che riconosce farsi luogo alla successione legittima, quando
manca in tutto o in parte quella testamentaria,
smentendosi dunque una gerarchia di valore
tra le due forme del regolamento successorio, e
dovendosi invece ricondurre il concorso tra le
996
Successione ereditaria
due vocazioni ad un rapporto di reciproca integrazione.
5.4. I richiamati precedenti hanno inteso riconoscere l’ammissibilità di una volontà di diseredazione ove in essa si ravvisi o una disposizione principale attributiva, esplicitamente o
implicitamente presupposta, della quale la volontà del testatore è una modalità di esecuzione (Cass. n. 1458 del 1967), o un’implicita istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati, volontà che non si presume ma va provata
(Cass. n. 6339 del 1982; Cass. n. 5895 del
1994). Quest’ultimo orientamento ammette la
clausola di diseredazione solo se fondata sull’equivalenza tra l’esclusione e l’istituzione implicita di altri.
Tuttavia, se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in
tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un’espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni. Invero,
escludere equivale non all’assenza di un’idonea
manifestazione di volontà, ma ad una specifica
manifestazione di volontà, nella quale, rispetto
ad una dichiarazione di volere (positiva), muta
il contenuto della dichiarazione stessa, che è
negativa.
Per diseredare non è quindi necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né
– sulla scorta dell’espediente che escludere è
istituire – alla prova di un’implicita istituzione.
In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi
nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione
legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il “disporre” di cui all’art. 587 c.c.,
comma 1, può dunque includere, non solo una
volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma
anche una volontà ablativa e, più esattamente,
destitutiva. Altre volte, d’altronde, il nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto certamente patrimoniale, che non implicano
attribuzioni in senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare nella nozione di
NGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352
“atto dispositivo” del proprio patrimonio ex
art. 587 c.c., comma 1, avendo utilizzato il termine “disposizione” nel senso riferito in questa
sede (in materia di dispensa da collazione, di
assegno divisionale semplice, di onere testamentario, di ripartizione dei debiti ereditari, di
disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, di
disposizione a favore dell’anima e di divieti testamentari di divisione).
Le varie ipotesi in cui l’attività dispositiva
possa manifestarsi sono tutelate dall’ordinamento purché non contrastino con il limite
dell’ordine pubblico: ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non “attributiva” e anche se non prevista nominatim dalla legge, può dunque costituire un valido contenuto del negozio testamentario, solo se rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di tutela, e se rispettosa dei diritti dei legittimari.
L’ammissibilità della clausola diseredativa,
quale autonoma disposizione negativa, appare,
infine, in linea con l’ampio riconoscimento alla
libertà e alla sovranità del testatore compiuto
dal legislatore, che in altri ambiti del diritto
successorio ha ammesso un’efficacia negativa
del negozio testamentario: nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il
testatore può ben gravare il proprio erede di
una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota disponibile, sia mediante
l’istituzione nella sola quota di legittima, sia
mediante il legato sostitutivo previsto dall’art.
551 c.c.; il testatore può inoltre modificare le
norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiunti
con la previsione di più sostituzioni ordinarie
o, addirittura, con un’esclusione diretta.
5.5. In conclusione, deve in proposito, e in
risposta al quesito di diritto formulato dai ricorrenti principali a conclusione del secondo
motivo di ricorso, affermarsi il seguente principio di diritto: “È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili”.
5.6. Applicando tale principio al caso di
specie, deve accogliersi il secondo motivo del
ricorso principale, dovendosi considerare valiNGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
da la clausola del testamento di S.I. volta a diseredare alcuni dei successori legittimi, trattandosi di non legittimari.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo.
6. L’unico motivo del ricorso incidentale è
inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che i quesiti
con i quali si conclude il motivo del ricorso incidentale, pur se formulati con riferimento ad
affermazioni contenute in precedenti decisioni
di questa Corte, appaiono idonei a dare luogo
allo scrutinio nel merito del proposto motivo.
Tuttavia, deve rilevarsi che il ricorrente incidentale non ha colto la ratio della sentenza impugnata, la quale si sostanzia in ciò che in relazione al rapporto esistente tra la testatrice e la
sua dante causa non sussisteva un rapporto tale
da consentire la applicazione, nella specie, dell’istituto della rappresentazione. Questa, ai
sensi dell’art. 468 c.c., ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi,
legittimati e adottivi, nonché dei discendenti
dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e
delle sorelle del defunto.
Orbene, il ricorrente incidentale non ha censurato questo aspetto della sentenza impugnata, ma si è limitato a dedurre che l’istituto della
rappresentazione opera anche in favore del
successibile diseredato. In tal modo, il motivo
di ricorso, e i quesiti che lo concludono, non
attingono alla ratio decidendi; anzi, si deve rilevare che la Corte d’appello non ha affatto
escluso che la rappresentazione possa operare
in caso di diseredazione, ma ha ritenuto che
nel caso di specie non ricorressero i requisiti
soggettivi della rappresentazione.
7. In conclusione, accolto il secondo motivo
del ricorso principale, assorbito il primo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la
sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché, peraltro, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Savona, che aveva deciso la
controversia ritenendo valida la clausola di diseredazione e disposto farsi luogo alla successione in favore dei successibili non esclusi.
In considerazione della complessità della
997
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
questione sottoposta all’esame della Corte, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di appello e dei due giudizi di legittimità. (Omissis)
[Triola Presidente – Petitti Estensore – Pratis
P.M. (concl. diff.). – C.S. ed al. (avv.ti Proto e Durante) – B.A. (avv. Scarpa) – C.L. e al. (non costituiti)]
Nota di commento: «Principio di autonomia e
validità del testamento contenente solo una
clausola di diseredazione» [,]
I. Il caso
Nella fattispecie in esame, la scheda testamentaria
conteneva due disposizioni patrimoniali: la diseredazione di tre cugini della testatrice e la previsione
di un modus, peraltro senza indicazione espressa dei
soggetti gravati, comportante l’obbligazione di acquistare una tomba nel caso in cui risultasse impossibile seppellire la defunta in quella di famiglia. La
Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso
sull’accertamento di un vizio nell’interpretazione
del testamento, avrebbe potuto seguire i suoi precedenti ed affermare la validità della clausola di diseredazione, in quanto accompagnata da una disposizione attributiva implicita, legata alla previsione del
modus, a favore dei successibili ex lege non diseredati. Invece, la Corte ha preferito esaminare in via
prioritaria, anche per «ragioni di ordine logico», il
secondo motivo del ricorso, proposto in via subordinata, sulla violazione e falsa applicazione degli
artt. 587 e 588 cod. civ. in merito al contenuto patrimoniale del testamento: con una netta inversione di
tendenza nella propria giurisprudenza, la sentenza
afferma la validità della clausola diseredativa
anche nell’ipotesi in cui essa esaurisca il contenuto della scheda testamentaria, in quanto
«il disporre di cui all’art. 587, primo comma, cod. civ.,
può (...) includere, non solo una volontà attributiva e
una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa
e, più esattamente, destitutiva», in ossequio al principio della libertà testamentaria; con il solo limite dell’ordine pubblico e, in particolare, dei diritti
dei legittimari.
II. Le questioni
1. Contenuto patrimoniale del testamento. La sentenza in esame affronta e risolve, con un
chiaro mutamento d’opinione, una delle questioni
[,] Contributo pubblicato in base a referee.
998
Successione ereditaria
di diritto successorio più dibattute in dottrina e nella giurisprudenza di merito: l’ammissibilità della disposizione testamentaria di mera esclusione di uno o
più successibili ex lege non legittimari, quando la
medesima non sia accompagnata da disposizioni attributive, anche implicite, a favore di altri soggetti.
La soluzione positiva della Cassazione è, non solo
condivisibile per le ragioni che saranno tra breve illustrate, ma soprattutto particolarmente significativa in una fattispecie dove, già esaminando il primo
motivo del ricorso principale, sarebbe stato possibile affermare la validità della clausola di diseredazione in conformità alle precedenti pronunce di legittimità, che ritenevano ammissibile la clausola, non solo se accompagnata a disposizioni attributive espresse, ma anche in presenza di una volontà implicita,
desumibile dal tenore complessivo della scheda testamentaria, di istituire gli altri successibili non diseredati (Cass., 20.6.1967, n. 1458; Cass., 23.11.1982,
n. 6339; Cass., 18.6.1994, n. 5895, tutte infra, sez.
III). Infatti, nel caso di specie, era presente una disposizione modale concernente la sepoltura che,
nell’impossibilità di utilizzare la tomba di famiglia,
imponeva di acquistarne una nuova, pur non indicando i soggetti tenuti a tale adempimento: peraltro,
la natura accessoria del modus al negozio testamentario non esclude la possibilità di collegarlo anche
ad un’istituzione d’erede per legge (Cass.,
21.2.2007, n. 4022, infra, sez. III); con la conseguenza, nel caso di specie, di potere ravvisare nell’imposizione dell’onere una positiva, anche se implicita,
istituzione d’erede a favore dei successibili ex lege
della testatrice non diseredati (Bonilini, Disposizione di diseredazione, 715 ss., infra, sez. IV).
Tuttavia, la Cassazione afferma la priorità di esaminare il secondo motivo del ricorso, se pure prospettato in via subordinata, perché fondato sull’interpretazione dell’art. 587 cod. civ. e sulla possibilità
di ricondurre al contenuto del potere di disporre
per testamento, ivi previsto, anche una disposizione
meramente negativa; nonché sul conseguente rapporto con l’art. 588 cod. civ., che contempla le disposizioni a titolo di erede e di legatario. La scelta
della Corte è legata, non solo al fatto che l’eventuale
accoglimento del primo motivo del ricorso (vizio
nell’interpretazione del testamento) avrebbe comportato (solo) una cassazione con rinvio, ma soprattutto a «ragioni di ordine logico»: segno evidente
della volontà di affrontare il problema di ammissibilità della clausola in un quadro di rivisitazione, alla
luce del principio di autonomia, del contenuto patrimoniale del testamento.
Infatti, nei suoi precedenti, la Cassazione muoveva da una sostanziale identificazione tra il contenuto
patrimoniale del potere di disporre (di tutte le proprie sostanze o di parte di esse) riconosciuto al testaNGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
mento dall’art. 587, comma 1o, cod. civ., da un lato,
e le clausole con funzione attributiva (a titolo di erede o di legatario) previste dall’art. 588 cod. civ.; con
l’inevitabile conseguenza di affermare la nullità dell’atto di ultima volontà che contenesse solo una
clausola negativa di diseredazione, non accompagnata da disposizioni positive. Peraltro, la rigidità di
tale soluzione aveva indotto a ritenere sufficiente ricavare in sede ermeneutica dalla (anche unica) clausola negativa l’implicita (meglio dire ipotetica) volontà di istituire i successibili non diseredati (Cass.,
20.6.1967, n. 1458, cit.). La sostanziale contraddittorietà, sottolineata dalla sentenza in esame, di tale
soluzione con il principio generale dell’affermata
funzione attributiva del testamento non poteva essere superata neppure precisando che la ricerca di tale
volontà implicita, anche attraverso elementi esterni,
era consentita solo se la sua esistenza poteva desumersi dal tenore complessivo della scheda testamentaria (Cass., 18.6.1994, n. 5895, cit.).
Come puntualmente osserva la pronuncia in oggetto, il fondamento di tale indirizzo poggiava principalmente, in dispregio dell’autonomia testamentaria, sulla tassatività delle disposizioni patrimoniali
consentite al testatore dall’art. 588 cod. civ., con la
conseguenza di riconoscere alla successione testamentaria la stessa funzione attributiva di quella legittima. Peraltro, si tratta di un principio che non
può condividersi, per un duplice ordine di ragioni:
da un lato, imporrebbe di leggere l’autonomia testamentaria in una gerarchia di valore tra le due forme
del regolamento successorio, ormai superata in dottrina e smentita anche dall’art. 457 cod. civ., dove il
concorso tra le due vocazioni è ricondotto, come
precisa la sentenza, ad un rapporto di «reciproca integrazione»; dall’altro, si trascura la più ampia portata dell’art. 587, comma 1o, cod. civ., che, rispetto
al successivo art. 588 cod. civ., si pone in un rapporto di genere a specie, evidenziato dal diverso significato dei verbi usati nelle due norme, «disporre» nella prima e «attribuire» nella seconda (Gius. Azzariti, 1198 s., infra, sez. IV). Infatti, la causa attributiva non è elemento essenziale del negozio patrimoniale di disposizione, la cui funzione, riferita al testamento, si riassume nell’alternativa «perdita,
limitazione o destinazione mortis causa di diritti patrimoniali» (Betti, 299, infra, sez. IV).
Peraltro, anche a ridimensionare la rilevanza del
dato testuale, per l’affermata accezione atecnica dei
termini «disporre» e «disposizione» a causa dell’efficacia post mortem del testamento (Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, 88 s., infra, sez.
IV), le due previsioni normative non sono comunque sovrapponibili: basti pensare che l’ordinamento
conosce molte fattispecie tipiche diverse dall’istituzione d’erede e dal legato, che non comportano alNGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
cuna attribuzione, tra le quali si possono ricordare
la dispensa da collazione, l’assegno divisionale semplice, la ripartizione di debiti ereditari, i divieti testamentari di divisione, l’onere testamentario (Trib.
Catania, 28.3.2000, infra, sez. III; ampiamente
Bin, 226 ss., 244 ss.; Corsini, 1106 ss.; Delle Monache, 123 ss., tutti infra, sez. IV).
L’obiezione, da taluni sollevata, che le ipotesi appena menzionate sono sempre accessorie ad una
principale disposizione attributiva presupposta
(Cass., 20.6.1967, n. 1458, cit.), è superabile ricordando che, per giustificare una funzione solo attributiva del testamento, l’affermata accessorietà dovrebbe essere funzionale ad un’attribuzione sempre
di fonte testamentaria; mentre nei casi ricordati la
previsione può anche esaurire il contenuto del testamento ed essere riferita, quindi, agli eredi legittimi
(con riferimento all’onere, Bin, 247 s.; Bonilini,
Disposizione di diseredazione, 721 s.). Comunque,
esistono anche fattispecie, dove manca del tutto
qualsiasi tipo di accessorietà: si pensi al testatore che
escluda l’operatività della rappresentazione senza la
contemporanea indicazione di una sostituzione ordinaria (L. Ferri, Disposizioni generali, 223, infra,
sez. IV).
In conclusione, il principio della libertà testamentaria riconosce al testatore la facoltà di disporre dei
propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà
cessato di vivere, nel senso di regolare, con una precisa manifestazione di volontà, la sorte del suo patrimonio: regolare significa, non solo attribuire secondo le modalità dell’art. 588 cod. civ., non esaustive
del possibile contenuto della scheda testamentaria,
ma più ampiamente disciplinare anche senza disposizioni attributive (Bin, 238 ss.). Del resto, neppure
nelle ipotesi dell’art. 588 cod. civ. (eredità e legato)
l’effetto reale attributivo sempre ricorre: si pensi alla
necessità di accettazione per l’erede, al legato di cosa altrui o al legato obbligatorio (Bigliazzi Geri,
Delle successioni testamentarie, 89 s.; Russo, 143 ss.,
infra, sez. IV).
2. Disposizione di mera diseredazione. Una
volta superato il presunto principio della tipicità del
contenuto attributivo del testamento, non ha più ragione di porsi la questione della validità della clausola diseredativa meramente negativa, la quale è indubbiamente di natura patrimoniale e, come osserva
la Corte, «equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto
della dichiarazione stessa, che è negativa» (Bigliazzi
Geri, Delle successioni testamentarie, 97 s.). Inoltre,
come autorevolmente rilevato, se la chiamata positiva a titolo di erede ha la funzione di nominare il pro999
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
prio successore, al di là della disposizione sul patrimonio, anche quella negativa si giustifica allo stesso
modo: in altri termini, gli effetti della diseredazione
sono «assunti allo stesso piano di un’attribuzione
con carattere primario» (Trabucchi, 40, 49 ss., infra, sez. IV).
A ciò si aggiunga che nessun ostacolo è rappresentato dall’efficacia negativa, sotto il profilo sostanziale, della previsione testamentaria, perché in altre
ipotesi prevista dal legislatore: a titolo di esempio,
hereditas damnosa, esclusione del legittimario dalla
quota disponibile, esclusione del diritto di rappresentazione.
A ritenere diversamente, si rischierebbe di violare
il principio di eguaglianza. Infatti, il soggetto, che
volesse solo escludere dalla successione legittima
uno dei futuri chiamati ex lege, avrebbe a disposizione tre strumenti: disporre per testamento di tutti i
suoi beni a favore degli altri successibili ex lege nelle
quote della vocazione legittima; diseredare, affiancando a tale previsione una disposizione attributiva
a favore di uno o più successibili, sempre nelle medesime quote; infine, come nel caso di specie, limitarsi a diseredare. Peraltro, tale volontà, identica nel
contenuto sostanziale, ma espressa con modalità diverse, porterebbe a conseguenze profondamente diverse, validità del testamento nelle prime due ipotesi
e nullità nella terza, con l’effetto di trattare diversamente situazioni sostanzialmente identiche, violando altresì il principio di autonomia testamentaria.
Quest’ultimo profilo emerge, ancora una volta, dalla
sentenza in esame, laddove sottolinea che, «se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi
beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con
un’espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad
escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni»; con un contrasto
meno forte, rispetto alla chiamata legale, di quello
causato da una disposizione positiva (Trabucchi,
55).
Da ultimo, è doveroso sottolineare che l’ampio riconoscimento alla libertà ed all’autonomia del testatore è in linea con il recentissimo reg. (UE) n. 650/
2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4.7.2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione ed all’esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni, nonché alla creazione di un certificato successorio europeo. Infatti, i
cittadini europei avranno la possibilità di pianificare
la propria successione, scegliendo la legge nazionale
applicabile, che disciplina, fra l’altro, anche la materia della diseredazione [art. 23, comma 2o, lett. d)]:
il che significa, da un lato, riconoscimento dell’autonomia testamentaria; dall’altro, per il profilo che qui
1000
Successione ereditaria
interessa, necessità di attenuare le diversità normative ancora esistenti nei vari ordinamenti in tema di
diseredazione, al fine di evitare che la possibile invalidità di un testamento in Italia possa essere facilmente evitata, fissando la residenza in altro Stato,
che consideri, invece, quel testamento pienamente
valido.
3. Limiti al potere di diseredazione e e problemi ancora aperti. La tutela di ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non attributiva e non prevista espressamente dalla legge, è
comunque subordinata al limite dell’ordine pubblico: in particolare, secondo la sentenza in esame, deve rispondere ai requisiti di liceità e di meritevolezza
(ma il secondo parametro presuppone l’applicabilità, molto discussa, dell’art. 1322, comma 2o, cod.
civ. anche all’autonomia testamentaria); inoltre, non
deve violare i diritti dei legittimari. Nel caso di specie i diseredati erano cugini del de cuius e la Corte
non ha avuto l’opportunità di affrontare la dibattuta
questione in merito alle conseguenze di una clausola
di diseredazione prevista, anche per la quota indisponibile, a carico di un legittimario: infatti, all’opinione che ritiene tale clausola affetta da nullità, dividendosi poi nell’individuazione delle norme violate,
si contrappone l’orientamento che considera la clausola valida ed efficace, ma riducibile come tutte le
disposizioni lesive di legittima.
Altra questione, legata alla validità di un’autonoma disposizione negativa, concerne il titolo della
successione, legittima o testamentaria, dei successibili ex lege non contemplati dalla clausola di diseredazione: la rilevanza pratica può manifestarsi nel caso in cui si ammetta la rappresentazione in favore
dei discendenti del diseredato (non legittimario),
perché il valore di istituzione testamentaria degli altri eredi legittimi precluderebbe la rappresentazione
del c.d. diseredato. In verità, il problema dovrebbe
essere solo apparente: infatti, se il precedente indirizzo giurisprudenziale poteva indurre a parlare di
titolo testamentario (ma, incoerentemente, spesso si
parlava di successione legittima: Cass., 18.6.1994, n.
5895, cit.; App. Cagliari, 12.1.1996, infra, sez. III),
per la necessaria istituzione, anche solo implicita,
degli altri successibili, ai quali ricondurre la chiamata ereditaria per le quote corrispondenti a quella legittima; il nuovo orientamento, che non richiede più
quell’implicita istituzione, dovrebbe portare a soluzione opposta, in applicazione dell’art. 457, comma
2o, cod. civ. (v. già Trabucchi, 62 s.). Infatti, trasformare la disposizione meramente negativa in disposizione positiva a favore di altri, neppure indirettamente e implicitamente nominati, costituirebbe
un’operazione contraria ai principi fondamentali in
materia di vocazione testamentaria; a ciò si aggiunga
NGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
l’obiettiva difficoltà di individuare in una clausola
negativa la volontà attributiva certa richiesta dall’art. 628 cod. civ. (Trabucchi, 49; Leo, 52, infra,
sez. IV).
Tuttavia, quantomeno equivoca è l’affermazione
contenuta nella sentenza in esame, secondo la quale
«il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex
lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio» (così Leo,
52).
Ultimo problema, discusso e diversamente risolto
soprattutto in dottrina, ma non rilevante nel caso di
specie e quindi non affrontato dalla sentenza in esame, riguarda l’applicabilità della rappresentazione
in favore dei discendenti del diseredato (in senso affermativo, Cass., 23.11.1982, n. 6339, cit.; Cass.,
14.12.1996, n. 11195, infra, sez. III).
III. I precedenti
1. Contenuto patrimoniale del testamento. Per la giurisprudenza prevalente, il testatore
può validamente diseredare uno o più successibili,
che non siano legittimari, soltanto quando la scheda
testamentaria contenga anche disposizioni positive
(App. Cagliari, 12.1.1996, in Riv. giur. sarda, 1998,
1, con nota di Pinna Vistoso). A questo fine, potrebbe bastare anche la sola imposizione di un onere, a condizione, però, di affermare l’autonomia del
medesimo da una disposizione testamentaria principale e di poterlo così collegare anche ad una vocazione legittima, nell’ipotesi di mancanza o di caducazione della disposizione istitutiva: in questo senso,
Trib. Terni, 28.11.1993, in Giust. civ., 1994, I,
1701; Cass., 21.2.2007, n. 4022, in Giur. it., 2007,
2697, con nota di D’Auria, che richiama la previsione espressa dell’art. 629 cod. civ.; contra, nel senso dell’accessorietà dell’onere, Cass., 11.6.1975, n.
2306, in Giur. it., 1976, I, 1, 1968; Cass., 21.6.1985,
n. 3735, in Mass. Giust. civ., 1985; Cass., 18.3.1999,
n. 2487, in Giust. civ., 2000, I, 3307.
Peraltro, per la validità della clausola, si ritiene
sufficiente la presenza anche di una volontà implicita, desumibile dal tenore complessivo della scheda
testamentaria, di istituire gli altri successibili non diseredati (Cass., 20.6.1967, n. 1458, in Giust. civ.,
1967, I, 2032); con la precisazione, però, che solo
quando, dallo stesso tenore della manifestazione di
volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la
contiene, risulti l’effettiva esistenza dell’autonoma
volontà positiva del dichiarante, sarà possibile ricercarla anche attraverso elementi esterni: Cass.,
23.11.1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, 1652, con
nota di Di Lalla; Cass., 18.6.1994, n. 5895, in Corr.
giur., 1994, 1498, con nota di Bigliazzi Geri, e in
NGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
Giur. it., 1995, I, 1, 1564, con nota di Cecere. Nella
giurisprudenza di merito, App. Cagliari, 5.12.1990,
in Riv. giur. sarda, 1991, 389, con nota di Bandiera;
Trib. Reggio Emilia, 27.9.2000, in Notariato, 2002,
47, con nota di Porcelli; App. Catania, 28.5.2003,
in Giur. merito, 2005, 274, con nota di Barreca, in
un caso dove il testatore aveva diseredato tutti i parenti non legittimari, senza però attribuire, anche
implicitamente, le sue sostanze allo Stato.
A sostegno di questa soluzione, un ruolo fondamentale è rappresentato dall’affermazione che il testamento possa svolgere una funzione solo attributiva: Cass., 20.6.1967, n. 1458; Cass., 11.6.1975, n.
2306, entrambe citt.
Invece, altra parte della giurisprudenza di merito
afferma la validità della clausola, nel presupposto
della funzione non sempre attributiva del testamento e nel rispetto dell’autonomia negoziale del testatore: Trib. Parma, 3.5.1977, in Riv. notar., 1977,
689; Trib. Nuoro, 15.9.1989, in Riv. giur. sarda,
1991, 389, con nota di Bandiera; Trib. Catania,
21.2.2000, in Giur. it., 2001, 70, con nota di Bergamo, e Trib. Catania, 28.3.2000, in Familia, 2001,
1210, con nota di C. Grassi; App. Genova,
16.6.2000, in Giur. merito, 2001, 937, con nota di
Morello Di Giovanni.
2. Disposizione di mera diseredazione. Pacifica è la natura patrimoniale della clausola di mera
diseredazione: v. già Cass., 20.6.1967, n. 1458, cit.
3. Limiti al potere di diseredazione e problemi ancora aperti. Sul titolo della chiamata dei
successibili ex lege non menzionati nella clausola di
diseredazione, la giurisprudenza parla di successione legittima: Trib. Nuoro, 15.9.1989, cit.; nonché
incoerentemente, affermando la validità della diseredazione per la presenza di un’implicita attribuzione ai non diseredati, App. Cagliari, 5.12.1990;
App. Cagliari, 12.1.1996; Trib. Reggio Emilia,
27.9.2000, tutte citt.; implicitamente, Cass.,
20.6.1967, n. 1458, e Cass., 18.6.1994, n. 5895, entrambe citt.
Con riferimento ai rapporti tra diseredazione e
rappresentazione, la Cassazione, in presenza dei
presupposti richiesti dagli artt. 467 ss. cod. civ., afferma l’operatività di quest’ultima in favore dei discendenti del diseredato: Cass., 23.11.1982, n. 6339,
cit.; Cass., 14.12.1996, n. 11195, in http://
bd46.leggiditalia.it; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Parma, 3.5.1977, cit.
IV. La dottrina
1. Contenuto patrimoniale del testamento. Occorre premettere che, ormai superata la dottrina tradizionale che considerava preminente la
1001
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
successione legittima perché ispirata all’interesse superiore della famiglia (Cicu, Successione legittima e
dei legittimari, Giuffrè, 1943, 6 ss.), si parla di un
rapporto di concorrenza tra le due forme di delazione (L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni,
nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro
it., 1997, 84 ss.; Mengoni, Successioni per causa di
morte. Successione legittima, nel Trattato Cicu-Messineo, XLIII, 1, Giuffrè, 1999, 19 ss.), definendo «sterile» la disputa sulla priorità: così Rescigno, Le successioni legittime. Nozioni generali, nel Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno
e coordinato da Ieva, I, Cedam, 2010, 639 s.
L’opinione prevalente in dottrina considera la
clausola di diseredazione (dei non legittimari) pienamente ammissibile, senza limite alcuno: Bin, La disederazione. Contributo allo studio del testamento,
Giappichelli, 1966, passim; Gius. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1968, 1197 ss.; Rescigno, Recensione a
Bin, in Riv. dir. civ., 1969, I, 95 ss.; Trabucchi,
L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative,
ivi, 1970, I, 45 ss., per il quale chiamata positiva e
chiamata negativa si pongono sullo stesso piano, in
quanto espressione di autonomia della libertà testamentaria nel fenomeno tipico della successione come continuità della personalità del defunto, cioè
l’istituzione di erede; Burdese, Delazione dell’eredità, in Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, nel Trattato Vassalli, Utet, 1977, 83 s.; Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Riv. notar., 1992,
505 ss., peraltro ravvisando nella disposizione di
esclusione una «particolare modulazione dell’assegno divisionale semplice c.d. indiretto»; Bigliazzi
Geri, Delle successioni testamentarie, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1993, sub
artt. 587-600, 95 ss.; Corsini, Appunti sulla diseredazione, in Riv. notar., 1996, 1091 ss.; Russo, La diseredazione, Giappichelli, 1998, passim; Pagliantini, Causa e motivi del regolamento testamentario, Jovene, 2000, 96 ss.; Pfnister, La clausola di diseredazione, in Riv. notar., 2000, 913 ss.; Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, in Notariato, 2002, 49 ss.; Ungari Transatti, Rassegna di
dottrina e di giurisprudenza in tema di diseredazione,
in Riv. notar., 2003, 1319 ss.; Quargnolo, Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela del legittimario, in Familia, 2004, 295 ss.;
Delle Monache, Testamento. Disposizioni generali, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 2005, sub
artt. 587-590, 129 ss.; Gerbo, voce «Diseredazione», in Enc. giur. Treccani, XI, Ed. Enc. it., agg.
2008, 1 ss.; Porrello, La clausola di diseredazione,
in Vita not., 2008, 980 ss.; Bonilini, Il negozio testamentario, nel Trattato dir. succ. e donazioni, diretto
1002
Successione ereditaria
da Bonilini, II, La successione testamentaria, Giuffrè, 2009, 17 ss.; Moretti, La diseredazione, ivi, 266
ss.; Marmocchi, La definizione di testamento (art.
587 cod. civ.), in Vita not., 2011, 747 s.; Leo, In presenza di un’unica clausola negativa difficile ricostruire
il desiderio del defunto, in Guida al dir., 2012, 25, 48
ss.
Altri afferma, sì la validità del testamento che
contenga solo la clausola di diseredazione, ma in
presenza di determinati presupposti, in particolare
quando sia suscettibile di esser interpretata come intento di beneficiare gli altri successori legittimi:
C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, 4a ed., Giuffrè, 2005, 739 s., per il quale la
clausola, altrimenti, sarebbe nulla, perché diretta a
soddisfare un interesse non meritevole di tutela. Sul
tema della chiamata implicita, già Torrente, voce
«Diseredazione (dir. vig.)», in Enc. del dir., XIII,
Giuffrè, 1964, 102 s. Nel presupposto che dal dato
testuale risulti una volontà positiva implicita, anche
Mengoni, 22 ss., il quale definisce la diseredazione
una dichiarazione tacita e per relationem della volontà testamentaria, poiché la designazione degli
istituiti è determinata in base ad un rinvio al regolamento legale della successione, escluso il diseredato:
relatio, non in senso formale (per manifestare una
precisa e predeterminata volontà del testatore), ma
in senso sostanziale, cioè quale «mezzo di determinazione della stessa volontà, che allora si concreterà
conformemente alla designazione legale dei chiamati al momento dell’apertura della successione».
Invece, altra dottrina, minoritaria e meno recente,
afferma sempre la nullità della clausola, come logica
conseguenza della lettura tradizionale degli artt. 587
e 588 cod. civ.: L. Ferri, L’esclusione testamentaria
di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, 228 ss. (ripreso in Disposizioni generali sulle successioni, 250), anche se
inclusa in un testamento accanto alla chiamata ereditaria di altri soggetti; Cicu, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 385
ss.
In merito al rapporto tra gli artt. 587 e 588 cod.
civ., è prevalente l’opinione che nega la funzione solo attributiva del testamento, perché la seconda norma non è un’integrazione esclusiva del contenuto
della prima: Bin, 222 ss.; Trabucchi, 39 ss., il quale aggiunge l’ulteriore considerazione che l’art. 588
cod. civ. si diversifica dal precedente articolo anche
sotto il profilo qualitativo, perché il potere, ivi riconosciuto, di nominare il proprio successore va al di
là della disposizione sul patrimonio; Bigliazzi Geri, 87 ss.; Corsini, 1106 ss.; Russo, 138 ss.; Delle
Monache, 101 ss., 123 ss., negando però rilevanza
al dato terminologico; Moretti, 263 ss.; Marmocchi, 744 ss. Invece, ravvisa comunque disposizioni
positive anche nelle altre fattispecie previste dalla
NGCC 2012 - Parte prima
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
legge non riconducibili all’art. 588 cod. civ., Mengoni, 23 s.; mentre Cuffaro, nel Commentario cod.
civ., diretto da E. Gabrielli, Le successioni, a cura
di Cuffaro e Delfini, II, Utet, 2010, sub art. 587,
162 ss., ritiene che un «accorto uso degli strumenti
ermeneutici» possa consentire di trarre dalla disposizione testamentaria un significato positivo di attribuzione. Sull’atto dispositivo e sulla più limitata
specie di quello attributivo, già Betti, Teoria generale del negozio giuridico, nel Trattato Vassalli, XV,
2, Utet, rist. 1955, 297 ss.
Al rilievo che le ipotesi non attributive espressamente previste dal legislatore sono sempre accessorie ad una principale disposizione attributiva, si replica ricordando alcune fattispecie dove l’accessorietà non è requisito essenziale dell’istituto: in particolare, con riferimento all’onere, Bin, 247 s.; Corona,
521 ss.; Corsini, 1112 s.; Bigliazzi Geri, Il testamento, nel Trattato Rescigno, 6, Utet, 1997, 132 ss.;
Porcelli, 57 s.; Bonilini, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, in Fam.
pers. e succ., 2007, 721 s. In generale, sull’autonomia
dell’onere, Proto, Il modo, nel Trattato dir. succ. e
donazioni, diretto da Bonilini, II, 1223 ss.; Carnevali, nel Commentario cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Le successioni, a cura di Cuffaro e Delfini, II, sub artt. 647 s., 612 s.; Genghini-C. Carbone, Le successioni per causa di morte, II, nei Manuali
notarili, a cura di Genghini, IV, Cedam, 2012, 1118
ss.; contra, nel senso dell’accessorietà, Cirillo, Disposizioni condizionali e modali, nel Trattato breve
delle successioni e donazioni, I, 1061 s.; Delle Monache, 145 ss., il quale ritiene che l’onere, quando
non imposto ad un erede legittimo, debba ricollegarsi ad una valida attribuzione testamentaria.
Sulla possibilità che il testatore si limiti ad escludere la rappresentazione senza la contemporanea indicazione di una sostituzione ordinaria, ma con la
precisazione che la disposizione sarà inefficace, se
esaurisce il contenuto del testamento: L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, 223; Carota,
nel Commentario cod. civ., diretto da E. Gabrielli,
Le successioni, a cura di Cuffaro e Delfini, I, Utet,
2010, sub art. 467, 132.
2. Disposizione di mera diseredazione. Sulla
natura patrimoniale e sulla presenza di una precisa
manifestazione di volontà anche nella clausola di
mera diseredazione, Trabucchi, 39 ss.; Bigliazzi
Geri, A proposito di diseredazione, in Corr. giur.,
1994, 1502; Porcelli, 56.
Ravvisa nell’affermata nullità della clausola di mera diseredazione una discriminazione irragionevole
ed arbitraria, Porcelli, 59; mentre denuncia il «carattere formalistico» della soluzione, Delle Monache, 136 s. (così già Bin, 218).
NGCC 2012 - Parte prima
Successione ereditaria
Il reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed
all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione ed all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni, nonché alla creazione di un certificato successorio europeo, è stato pubblicato sulla G.U. dell’U.E. n. L 201 del 27.7.2012 (consultabile sul sito
http://eur-lex.europa.eu) e si applica a decorrere dal
17.8.2015.
3. Limiti al potere di diseredazione e problemi ancora aperti. È pacifico il limite dell’ordine pubblico: Bonilini, Disposizione di diseredazione, 715 ss., riporta il caso di esclusione dall’eredità
di tutti i successibili legittimi, ivi compreso lo Stato,
rendendo così vacante la medesima (nello stesso
senso, già Bin, 269 ss.).
Diversamente, invece, si discute sulla necessità
anche di un giudizio di meritevolezza e, quindi, sull’applicabilità dell’art. 1322, comma 2o, cod. civ.:
con particolare riguardo alla clausola in esame, in
senso negativo, Trabucchi, 45, 61; Rescigno, Recensione, 99; Russo, 113 ss., 149 ss.; Porcelli, 59
s.; Quargnolo, 290 ss.; Delle Monache, 140 ss.;
Bonilini, Il negozio testamentario, 13 ss.; in senso
affermativo, Bin, 185 ss.; Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, 41 ss., 100 ss.; C.M. Bianca,
731.
Con riferimento al rapporto tra diseredazione e
successione necessaria, secondo un primo orientamento la clausola che incida sui diritti riservati ai legittimari sarebbe affetta da nullità: per alcuni trattasi di violazione dell’art. 549 cod. civ., che vieta di
imporre pesi o condizioni sulla legittima (Bin, 257
s.; Mengoni, 22, nt. 59); per altri la norma violata
sarebbe l’art. 457, comma 3o, cod. civ., in base al
quale le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimari (Bigliazzi
Geri, A proposito di diseredazione, 1503; Cecere,
Brevi note sulla diseredazione, in Giur. it., 1995, I, 1,
1568; Russo, 196 ss.; Quargnolo, 299 ss.). Altri,
invece, ritiene la clausola valida ed efficace, ma sottoposta all’azione di riduzione: Gius. Azzariti,
1197; Corsini, 1996, 1119 s.; Ungari Transatti,
1316 ss.; Pfnister, 915 s.; Porrello, 984 s.; Bonilini, Il negozio testamentario, 19; Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, 198; Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, in Vita not., 2011, 1190;
L. Balestra, La diseredazione: un percorso interpretativo al passo coi tempi – Cass. 8352/12, in
www.personaedanno.it; Genghini-C. Carbone, Le
successioni per causa di morte, I, nei Manuali notarili,
a cura di Genghini, IV, Cedam, 2012, 445.
In merito al titolo della chiamata dei successibili
ex lege non menzionati nella clausola di disereda1003
Cass., 25.5.2012, n. 8352 - Commento
zione, la dottrina prevalente parla di successione
legittima: Bin, 255; Trabucchi, 62 s., perché la
successione «non può rappresentare che un fenomeno positivo»; Burdese, 83 s.; Pfnister, 926;
Bigliazzi Geri, Il testamento, 140; Porcelli, 60;
Bonilini, Disposizione di diseredazione, 721; Leo,
52.
Con riferimento alla rappresentazione, si ritiene
applicabile l’istituto anche ai discendenti del disere-
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Successione ereditaria
dato: Torrente, 103 s.; Bin, 272 s.; Corsini, 1117
ss.; Russo, 184 ss.; Pfnister, 927 s.; Porcelli, 61
s.; Bigliazzi Geri, Il testamento, 141; Bonilini,
Disposizione di diseredazione, 720; Moretti, 271 s.
Di diverso avviso, Trabucchi, 50 s., in quanto sarebbe il titolo stesso della chiamata ereditaria a mancare; Burdese, 83; Gerbo, 3.
Romana Pacia
NGCC 2012 - Parte prima
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Nota a Cass., n. 8352/2012