Si ringrazia la Cooperativa Sociale Ethos per la preziosa collaborazione. 1 Cooper-Azione Sociale. Guida alla creazione di impresa: la cooperativa sociale INDICE Premessa 1. L’impresa cooperativa Che cos’è l’impresa cooperativa I principi cooperativi Le origini del sistema cooperativo in Europa ed in Italia Le origini della cooperazione nel territorio piacentino Cooperazione oggi: le dimensioni del sistema cooperativo in Italia ed in Emilia-Romagna I consorzi cooperativi 2. La cooperazione sociale Le origini della cooperazione sociale Valori e specificità della cooperativa sociale Tipologie di cooperative sociali e di soci 3. Il governo delle società cooperative Lo statuto della cooperativa sociale Organi di governo delle società cooperative La Responsabilità Sociale di Impresa Che cosa si intende per Responsabilità Sociale d’Impresa? Come nasce il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa? Gli stakeholders L’agire etico: un nuovo orizzonte per le imprese Gli strumenti della RSI Il bilancio sociale: uno strumento per la Responsabilità Sociale Le origini del bilancio sociale Le finalità del bilancio sociale 4. Il percorso di creazione della cooperativa sociale Lo sviluppo dell’idea di impresa cooperativa Il piano di fattibilità Strumenti finanziari a supporto dell’impresa cooperativa 5. Le associazioni di categoria Le centrali cooperative Le centrali cooperative a Piacenza: Legacoop Piacenza: dimensioni, mission e servizi offerti Confcooperative Piacenza: dimensioni, mission e servizi offerti 6. La cooperazione sociale oggi a Piacenza Le cooperative sociali di tipo A Le cooperative sociali di tipo B I consorzi di cooperative 7. Indirizzi utili 8. Appendici Appendice 1: La normativa di riferimento. Appendice 2: Il bilancio sociale: alcune nozioni tecniche. Appendice 3: Lo statuto della cooperativa sociale. 9. Bibliografia e webgrafia 2 Premessa Il Progetto Equal - Nuove Frontiere per l’Imprenditorialità Sociale rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento della cooperazione sociale sul territorio di Piacenza. Esso ha agito da elemento propulsore su diversi versanti, in particolare su quello dello sviluppo, della promozione e del consolidamento dell’impresa sociale in forma cooperativa quale elemento importante di coniugazione tra sfera economica e bisogni solidaristici. La forma della cooperativa sociale è infatti capace di rispondere in maniera efficace e articolata ai bisogni sempre nuovi che si vengono via via a determinare, sia sul versante dei servizi alla persona, sia su quello dell’inclusione e integrazione sociale dei soggetti più deboli. Al di là della sua mission specifica, l’azione dell’impresa sociale mira al più ampio sviluppo sociale del territorio. Essa, infatti, contribuisce attivamente alla strutturazione di forme spesso inedite di collaborazione tra enti pubblici, associazioni di promozione sociale e mondo del volontariato nella gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi e alla sperimentazione di percorsi spesso innovativi di inserimento sociale e lavorativo. In questo senso, il target di riferimento della cooperativa sociale (pur nelle sue differenti forme: cooperativa di tipo A e di tipo B) diviene l’intera comunità locale, la cui crescita viene promossa attraverso l’individuazione di risposte efficaci ai bisogni sociali emergenti. La presente pubblicazione assume in questa prospettiva una duplice valenza: l’una tecnica, l’altra culturale. Da un lato, infatti, rappresenta un agile manuale in grado di supportare chi voglia dotarsi di una strumentazione minima per poter accedere ad un ben più serio e complesso percorso di creazione di impresa, e segnatamente di impresa cooperativa sociale. In essa vi troverà infatti una serie di chiarificazioni di ordine prettamente tecnico (normativa, strumenti utili all’ideazione e alla pianificazione), una serie di indicazioni utili relative alle risorse del territorio (a chi e a quali strutture far riferimento se si vuole creare una cooperativa sociale), fino a traguardare alcuni elementi di innovatività nel governo di impresa, in primis i concetti e la pratica della responsabilità sociale di impresa e, a seguire, lo strumento del bilancio sociale. Dall’altro lato, essa vuole ribadire l’importanza culturale che la cooperazione sociale ha rivestito negli ultimi anni nel nostro Paese. Ciò ripercorrendone brevemente le principali tappe di sviluppo anche locale al fine di sottolineare il crescente ruolo che la cooperazione sociale si candida ad avere per uno sviluppo armonico e socialmente sostenibile del nostro territorio. Progress Company scrl Soggetto referente partnership geografica di sviluppo ITG – EMI OO21-1705 RER 3 Capitolo 1. L’impresa cooperativa L’impresa di successo del XXI° secolo “dovrà essere agile e flessibile per adeguarsi ai cambiamenti, articolata orizzontalmente più che verticalmente. I lavoratori sono pienamente coinvolti nella missione “aziendale”, operano prevalentemente in gruppo, con una buona autonomia e con competenze più complessive che parcellizzate, diretta da leader che svolgono principalmente un ruolo di stimolo e sono “facilitatori” del ruolo dei collaboratori, piuttosto che capi di gerarchie poco funzionali e spesso misconosciute. Imprese e organizzazioni rivolte all’esterno, ai clienti e alla società e con forti radici nel territorio in cui operano”. Che cos’è l’impresa cooperativa? La cooperativa è una “associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”. A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperative ed il socio è possibile individuare, in maniera schematica, tre tipologie di cooperative, così come indicate dalla legislazione vigente: Cooperative di utenza Cooperative di lavoro Cooperative di supporto Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi, che sono quindi i beneficiari dei servizi della cooperativa stessa. La mutualità si manifesta attraverso le migliori condizioni di accesso al servizio. Lo scopo statutario è quello di garantire ai propri soci le migliori condizioni occupazionali del mercato, sia tramite la produzione di servizi, sia attraverso l’esercizio di attività da svolgere con l’apporto lavorativo dei singoli. I soci sono a loro volta imprenditori che si costituiscono in cooperativa per la gestione collettiva di alcune fasi del processo produttivo. I soci, quindi, beneficiano dei servizi prodotti dalla cooperativa, pur non lavorandovi. Le cooperative, inoltre, possono essere classificate a seconda dell’attività svolta, in: P Cooperative di consumo: si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci e, previo rilascio dell’apposita licenza di vendita, anche i non soci. Tipicamente, sono cooperative di Utenza. P Cooperative di produzione e lavoro: si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Sono cooperative che svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura di servizi. Sono tipicamente cooperative di Lavoro. P Cooperative agricole: sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Generalmente sono cooperative di Supporto: i soci sono imprenditori agricoli ed il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei prodotti. Possono anche essere cooperative di Lavoro (ad esempio, le cooperative di braccianti). P Cooperative di edilizia per abitazioni: rispondono all’esigenza di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edili che vengono poi assegnati ai soci in proprietà, se la cooperativa è a “proprietà divisa” o in diritto di godimento, se la cooperativa è a “proprietà indivisa”. Sono cooperative di Utenza. P Cooperative di trasporto: associano singoli trasportatori iscritti all’Albo ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, acquisizione delle commesse o che gestiscono in proprio i servizi di trasporto a 4 mezzo di soci-lavoratori. Se associano trasportatori “imprenditori” rientrano nella tipologia di Supporto, se associano trasportatori soci-lavoratori in quella di Lavoro. P Cooperative per la pesca: sono costituite da soci pescatori e svolgono attività lavorativa diretta o attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, la commercializzazione dei prodotti ittici e la loro trasformazione. Se associano soci-imprenditori sono cooperative di Supporto, se associano soci-lavoratori sono cooperative di Lavoro. P Cooperative sociali: sono cooperative regolamentate dalla Legge 381/1991 ed hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono in cooperative sociali di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e cooperative sociali di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate). A seconda dell’attività che svolgono, possono essere iscritte a ciascuna delle sezioni sopraccitate (cooperative di Utenti, di Lavoro, di Supporto). I principi cooperativi Il sistema cooperativo riconosce, e basa la propria attività, sui cosiddetti principi cooperativi; questi, riconosciuti a livello internazionale, derivano direttamente dalle enunciazioni dei “Probi pionieri” di Rochdale, anche se nel tempo sono stati via via aggiornati. I principi cooperativi possono essere raggruppati nei seguenti tre punti: 1. Interesse limitato sul capitale e distribuzione dei residui Da questo punto discende il carattere mutualistico caratteristico delle cooperative. Per mutualità si intende l’attività della cooperativa finalizzata a fornire ai soci beni, servizi o redditi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato, con la minore spesa possibile e senza intenti speculativi. Il principio mutualistico è l’elemento di distinzione della cooperativa rispetto agli altri istituti, in quanto permette, attraverso l’unione di forze personali e patrimoniali, di dar vita ad uno strumento imprenditoriale che consente a ciascun partecipante di conseguire dei vantaggi altrimenti non ottenibili con un’azione diretta sul mercato. La cooperazione può, allora, essere interpretata come l’incontro e il fondersi dell’indipendenza individuale e dell’azione collettiva. Il concetto di mutualità, inoltre, può essere interpretato attraverso una duplice chiave di lettura: da un lato, esso regola i rapporti tra i soci e tra questi e la cooperativa, prescrivendo una sorta di divieto di un uso personale speculativo della cooperativa; dall’altro, disciplina quelli tra cooperativa e mercato imponendo una correzione – quasi una ”moralizzazione” – delle regole del mercato stesso. 2. Adesione volontaria e amministrazione democratica Da questo punto discende il principio di democraticità della cooperazione. Secondo questo principio, il socio ha l’opportunità di partecipare attivamente alla vita dell’impresa cooperativa: dalla funzione imprenditoriale sino al processo di delega con cui si incarica un terzo della gestione. L’elezione dei rappresentanti non è legata a meccanismi di cooptazione e meritocrazia, ma è una scelta fatta dai soci attraverso il meccanismo dell’una testa, un voto che, almeno in linea di principio, dovrebbe premiare i delegati più qualificati. Molto interessante è il rapporto che lega soci e soci gestori: i primi, infatti, hanno il diritto-dovere di controllare la gestione e di verificare il raggiungimento degli obiettivi economico-sociali; hanno, inoltre, la possibilità di riorientare la gestione della cooperativa nel caso questa leda le esigenze sociali. I soci, infine – pur delegando la gestione della cooperativa – conservano il diritto-dovere di partecipare alla vita sociale. Viene evitato, così, che il momento democratico si trasformi in una sorta di controllo indiretto da parte dei gestori, in cui il cooperatore si troverebbe estromesso e, quindi, incapace di comprendere le scelte compiute e i meccanismi gestionali. 3. Intergenerazionalità e collaborazione tra cooperative Da questo punto discende, infine, il carattere solidaristico delle cooperative. 5 La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di investimenti ed innovazioni ed il trasferimento delle competenze e delle abilità fra soci “anziani” e “giovani”. Le cooperative, inoltre, operano nella direzione di un costante allargamento del proprio spazio di azione solidale nei confronti prima del mondo cooperativo, poi delle istituzioni e dell’ambiente socio economico di riferimento. La spinta solidaristica porta la cooperativa all’assunzione di un obiettivo di benessere collettivo. I principi cooperativi non costituiscono, pertanto, solo richiami generali di natura valoriale, ma rappresentano le logiche fondanti cui le imprese devono uniformarsi tanto sul fronte gestionale interno, quanto nell’approccio al territorio di appartenenza e al mercato. I tre macro-principi della mutualità, solidarietà e democraticità guidano le strategie e le regole di comportamento dell’impresa cooperativa definendone gli aspetti sociali, politici ed economici. In conclusione, la cooperativa è un istituto economico che si regge su norme di corretto funzionamento gestionale – rispetto dei principi della durabilità economica e dell’autosufficienza economica, finanziaria e patrimoniale – ed è caratterizzata dalla compresenza di una duplicità di fini: quello economico e quello sociale. Le origini del sistema cooperativo in Europa ed in Italia Il sistema cooperativo nasce nel periodo della Rivoluzione Industriale, con la transizione da un sistema produttivo di tipo artigianale ad uno di tipo industriale, ed affonda le sue radici in esperienze di bisogni collettivi, diseconomie, difficoltà e problemi connessi alle diversità fra classi sociali. In Europa La prima cooperativa, la Rochdale Equitable Pioneers Society, venne fondata a Rochdale, importante centro cotoniero del Lancashire (Gran Bretagna) nel 1844 ad opera di ventotto operai, i cosiddetti “Probi pionieri”, che si riunirono allo scopo di gestire collettivamente gli acquisti, che, altrimenti, non sarebbero riusciti a fare. Rochdale divenne nel giro di pochissimo tempo un modello imprenditoriale replicato in Europa, prima, e negli Stati Uniti, poi, sviluppandosi rapidamente in tutti i settori dell’economia. Il nostro Paese non ha tardato molto a seguire l’esempio britannico: la prima cooperativa, sorta a Torino nel 1854, fu il Magazzino della società operaia; il primo esempio di In cooperativa di produzione seguì due anni dopo, con l’Artistica Vetraria di Altare, in Italia Liguria. Già nel 1864, infine, venne aperta la prima banca cooperativa: la Banca Popolare di Lodi. Durante l’età giolittiana la cooperazione in Italia ebbe un notevole impulso, anche grazie al supporto legislativo e finanziario delle politiche statali. Nel 1886 nacque la Federazione Italiana delle Cooperative che, nel 1893, divenne la Lega delle Cooperative e Mutue, una delle quattro centrali cooperative a tutt’oggi presenti. Nel 1919 sorse, invece, la Confederazione Cooperativa Italiana, o Confcooperative. Il movimento cooperativo rischiò di estinguersi nel ventennio fascista, durante il quale perse la propria autonomia e venne sostituito dalle corporazioni. Nel secondo dopoguerra, con la ripresa della vita democratica, anche il movimento cooperativo si riorganizzò e trovò un importante riconoscimento anche nella Costituzione: come recita l’Art.45, infatti, “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità”. 6 Da allora la cooperazione ha raggiunto un rapido sviluppo dando vita a imprese di notevole importanza economica per numero e per dimensione, operanti nei diversi settori ed ispirate a diverse matrici ideologiche (socialista-comunista, liberale, cattolica). Nel 1952 nacque l’AGCI, la terza centrale cooperativa italiana e, successivamente, nel 1971 sorse anche l’UNCI, la quarta centrale cooperativa. Anche la legislazione si mosse in materia di sostegno alla cooperazione: nel 1971 venne emanata la legge 127/71 (“Piccola riforma della cooperazione”), che regola l’organizzazione cooperativa stabilendo, tra le altre cose, il numero minimo dei soci, i limiti delle quote azionarie, i prestiti da soci, i requisiti dei soci e la non trasformabilità della cooperativa in altra forma societaria. Nel 1975, venne approvata la legge 285/75 per la promozione delle cooperative giovanili, che nasceranno in particolare nei nuovi settori dei servizi, della cultura e del terziario avanzato. Nel 1979 venne approvata la legge 457/79 (“Piano decennale per la casa”), che determinò un forte incremento delle cooperative di abitazione. Nel 1985 la “legge Marcora”, che prevede la trasformazione di imprese in crisi in società cooperative, rappresentò uno strumento fortemente innovativo sul piano delle politiche del lavoro, in quanto sostituì la politica dell’assistenzialismo con la promozione di nuove imprese per salvaguardare l’occupazione. Dieci anni dopo venne varata la legge 95/95 (ex “legge De Vito”), finalizzata allo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. Le origini della cooperazione nel territorio piacentino Le origini della cooperazione piacentina possono essere fatte risalire a due esperienze di mutuo soccorso sorte nel piacentino nei secoli XXVIII e XIX: il “Consorzio dei Servi”, che nacque a Piacenza nel 1723, e la “Società di Mutuo Soccorso degli Operai”, che sorse a Fiorenzuola nel 1862. La prima cooperativa di consumo nacque a Borgonovo Val Tidone nel 1868, mentre, prima del 1898 sorsero, nella fascia di pianura che circonda il capoluogo, anche alcune cooperative di lavoro, promosse dai braccianti che cercavano in questa forma associativa uno strumento per sottrarsi alla ricorrente disoccupazione e allo sfruttamento eccessivo. Particolarmente importante, come segnale della nascita e dello sviluppo del movimento cooperativo e sindacale piacentino, fu la nascita della “Borsa del lavoro” piacentino, la prima in Italia, che fu fondata nel 1890 per impulso della “Associazione degli operai tipografi” guidata da Enrico Sperzagni e da Angiolo Cabrini. Tra il 1900 e il 1902 alcune leghe della città -come quelle dei falegnami, dei muratori, dei braccianti- e le leghe contadine della Valtidone si adoperarono per gettare le basi di cooperative di lavoro e di consumo, anche se si trattava di esperimenti piuttosto isolati e faticosi, che non rientravano in un disegno preordinato ma erano più che altro lasciati alla spontanea iniziativa delle associazioni dei lavoratori. I primi fenomeni cooperativi, in generale, si caratterizzarono per la variegata connotazione sociale e per la molteplicità di concrete forme operative. Sullo sfondo di contrasti sociali incipienti si contrapposero, in particolare, una cooperazione “bianca” ed una “rossa”, la prima nel solco della tradizionale solidarietà contadina, la seconda più diffusa nella realtà urbana, nel settore della produzione/lavoro e del consumo. Se, fino al 1901, lo sviluppo delle cooperative fu sostanzialmente molto lento, dopo il biennio 1901-1902, si assistette ad una accelerazione nella diffusione della cooperazione, quale strumento organizzato in grado di proteggere e difendere i diritti dei lavoratori. Nell’ottobre 1904 sorse la “Federazione provinciale delle cooperative” quale sezione della Camera del Lavoro, costituita da sedici cooperative, di cui sei di lavoro e dieci di consumo, per un totale di 1459 soci. Tra di esse, si ricordano, ad esempio, importanti realtà cooperative quali quella dei lavoranti calzolai di Caorso del 1903, dei muratori e falegnami di Piacenza del 1906 e la Cooperativa di consumo di Gossolengo. La Federazione Provinciale, oltre ad unificare e coordinare l'azione delle sedici società esistenti alla fine del 1904, assunse il compito di promuoverne la diffusione, attraverso azioni finalizzate ad ottenere l'indispensabile sostegno degli enti locali e degli Istituti di credito, il disbrigo delle formalità inerenti la costituzione legale delle cooperative ed il controllo del funzionamento contabile e amministrativo. Le prime cooperative Nei fatti, tuttavia, le cooperative di lavoro della città furono spesso escluse dagli appalti pubblici, oppure, nei casi in cui riuscirono ad ottenere lavori, non videro rispettate le condizioni di assegnazione e di pagamento previste per le cooperative; le cooperative dei braccianti della pianura, a loro volta, ottennero solo pochi lavori e le principali banche cittadine, comprese quelle costituite con scopi filantropici, rifiutarono di concedere i crediti e i finanziamenti indispensabili. 7 La cooperazione a Piacenza Nonostante questi ostacoli, la cooperazione di lavoro conobbe un discreto sviluppo soprattutto in città, dove sorsero numerose cooperative dei muratori, tipografi, falegnami, selciatori, sarti, calzolai, operai metallurgici e di tutte quelle categorie di lavoratori dotate di un certo grado di specializzazione o di un'antica tradizione artigianale e corporativa. La cooperazione di lavoro raggiunse, dunque, pur tra molte difficoltà e pur rimanendo sempre un fenomeno marginale rispetto all'economia cittadina, una discreta consistenza; al contrario, nel settore del consumo non si approdò - in città a nessun risultato concreto, nonostante questo ramo fosse ritenuto il più sicuro e malgrado non fossero mancati tentativi ed iniziative in questa direzione. Al contrario, la cooperazione di consumo ebbe uno sviluppo considerevole nelle campagne, a partire dal 1902, pur se con una consistenza ed un raggio d'azione assai diseguali: accanto alle piccolissime cooperative delle frazioni troviamo, infatti, cooperative di ragguardevoli dimensioni nei maggiori centri della pianura. Nel 1908, comunque, si contavano nel territorio piacentino ben 33 cooperative di consumo. In alcune aree della provincia piacentina, la cooperazione assunse forme e caratteri particolari, legati alla struttura economico-sociale e all'orientamento politico e sindacale prevalenti nella zona, fino a divenire uno dei fattori determinanti delle scelte compiute dal proletariato in momenti di particolare tensione politica. In particolare, si ricordano originali esperienze di natura cooperativa nelle aree del circondario di Fiorenzuola d’Arda, nella zona di San Giorgio Piacentino, in Val Tidone e nel Monticellese. La cooperazione in provincia Alla fine del 1905 le cooperative attive sul territorio piacentino erano 32, di cui 23 di consumo e 9 di lavoro, per un totale di più di 2.500 Soci. Nei decenni successivi (1922-1944), poi, l'organizzazione cooperativa fu travolta, nel piacentino come in tutto il Paese, dal regime fascista. Molte cooperative, anche a Piacenza, furono costrette a chiudere. Terminato il secondo conflitto mondiale, la cooperazione rinacque, in parte spontaneamente, soprattutto a seguito delle particolari condizioni economiche e sociali del momento, ed in parte in modo guidato, a seguito di un interesse specifico delle forze politiche e sociali aderenti ai Comitati di Liberazione Nazionale, e si sviluppò rapidamente a Piacenza, come in tutta l’Emilia-Romagna e, più in generale, nel nostro Paese. I decenni successivi Cooperazione oggi: le dimensioni del sistema cooperativo in Italia ed in EmiliaRomagna I soci di cooperative nel mondo sono 750 milioni, nelle cooperative lavorano circa 100 milioni di persone Sono 140 milioni i soci di cooperative in Europa, di cui metà nell’Unione Europea. In Italia, dal 1971 al 1996, l’occupazione creata dalle cooperative è aumentata del 300% (contro una crescita dell’occupazione media del 30%). Circa il 60% delle cooperative europee si trovano in Italia (37%) e Francia (23,5%). Dal 1997 al 2002, in Italia, a fronte di una crescita occupazionale media del 5,28%, l’occupazione nelle cooperative è cresciuta del 30,5% e il fatturato del 29,4%. I settori in cui il sistema cooperativo 1 è più attivo sono: industriale, consumo, sociale e servizi, anche se i trend variano molto a seconda delle aree geografiche. In generale, è possibile osservare come, nell’ultimo decennio, mentre nei settori in declino le cooperative hanno meglio conservato i posti di lavoro rispetto alle aziende classiche, in nuovi settori – in particolare nei servizi e nel sociale – esse sono state protagoniste nel mercato. 1 I dati riportati in questa sezione sono aggiornati al 2002. 8 A riprova del fatto che l’iniziativa cooperativistica si sviluppi in condizioni economico- sociali molto diverse tra loro, il sistema cooperativo italiano è presente in tutte le aree del Paese, anche se, tendenzialmente, la dimensione media delle cooperative al Sud è molto inferiore di quelle di Nord e Centro. Per quanto riguarda i settori, nelle regioni settentrionali si concentra la maggior parte della cooperazione commerciale, dei trasporti e del credito, scarsamente presenti al Sud. Al contrario, sul fronte della produzione di beni – attività agricole e industriali – la cooperazione è notevolmente diffusa nelle regioni meridionali. La dimensione media delle cooperative, inoltre, è più grande rispetto a quella delle altre forme di impresa. È indubbio, dunque, il fatto che il modello cooperativo nel mondo – e ancor più in Italia – rappresenti un elemento fondamentale del sistema economico e un fenomeno sempre moderno e in costante evoluzione, che svolge un importante ruolo di regolazione e di laboratorio dell’economia, attraverso una grande capacità d’innovazione sociale. Così, l’emergere di nuove necessità sociali ha spesso significato lo sviluppo di nuovi campi di applicazione della cooperazione, tanto in termini di settore, quanto di tipologie d’impresa. I consorzi cooperativi I rapporti di collaborazione ed integrazione fra le imprese cooperative, che costituiscono uno dei principi sanciti dall’ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale, l’organizzazione internazionale delle cooperative) si realizzano, tra gli altri mezzi, attraverso lo strumento consortile. L’aggregazione consortile rappresenta un dato culturale e storico della cooperazione italiana, tanto che, fin dalla sua origine, costituisce, accanto all’adesione alle Centrali Cooperative, la forma più classica di integrazione fra organizzazioni cooperative. I consorzi2 sono soggetti giuridici ed economici autonomi, di cui le cooperative sono delle associate, regolati dalla Legge 127/71, e sorgono per realizzare servizi specifici, come acquisti di materie prime, commercializzazione di prodotti, svolgimento in comune di determinate attività. L’aggregazione consortile consente di coniugare i vantaggi della ridotta dimensione (presenza capillare sul territorio, risposte personalizzate) con quelli della grande (accentramento di funzioni, realizzazione di economie di scala, maggior peso contrattuale e visibilità) ed è per questo una via molto praticata, che contribuisce alla crescita dell’intero movimento cooperativo e che ha più volte “salvato” dalla scomparsa cooperative fino a quel momento in condizioni di isolamento nei confronti del mercato. In origine, i consorzi rappresentavano il modo in cui le cooperative collaboravano tra loro per fini imprenditoriali o produttivi; oggi, oltre a svolgere la “tradizionale” funzione di sviluppo imprenditoriale, essi sembrano aver accresciuto la loro capacità e volontà di ricoprire anche funzioni di rappresentanza politico-sindacale, similmente alle Centrali Cooperative. La funzioni dei consorzi…in sintesi Fornire servizi a sostegno dell’attività di gestione delle cooperative, sia in relazione a funzioni interne (contabilità, gestione paghe e contributi dei dipendenti, assistenza tecnica, tenuta dei bilanci) che esterne (rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento di finanziamenti, gestione delle convenzioni), per snellire il carico burocratico e consolidare i rapporti con gli interlocutori esterni. Promuovere l’informazione e la formazione delle cooperative aderenti, attraverso la realizzazione di corsi e momenti di incontro e scambio. 2 La disciplina che regola i consorzi è quella propria delle società cooperative, con due ulteriori precisazioni: il numero minimo di soci è pari a tre ed il capitale sociale minimo è pari a 516 ¤. 9 Svolgere attività di rappresentanza politico-sindacale e di formulazione di linee politiche (il consorzio spesso rappresenta una parte del mondo cooperativo nei tavoli di lavoro territoriali per lo sviluppo di singole politiche, di volta in volta rivolte a minori, disabili, anziani, ecc.), per favorire il superamento della frammentarietà e delle scarse risorse di tempo, umane e di conoscenze a disposizione delle singole cooperative. Promuovere politiche economiche e svolgere il ruolo di general contractor: i consorzi si fanno promotori dello sviluppo delle cooperative attraverso la partecipazione diretta a gare di appalto o ad altre forme di aggiudicamento di finanziamenti pubblici, per conto e a nome delle cooperative aderenti. I consorzi di cooperative sociali Per quanto riguarda la cooperazione sociale, il fenomeno consortile è regolato dalla Legge 381/91 (Art.8) e sta assumendo una crescente importanza, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, nel triennio 1998-2000, ad esempio, i consorzi di cooperative sociali in Italia sono passati da 138 a 207 e circa il 50% delle cooperative sociali, soprattutto al Nord, sono oggi aggregate in reti consortili (dati tratti da Pavolini, E., Le reti tra cooperative sociali: il fenomeno consortile in Comunità cooperative. Terzo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia, volume a cura del Centro Studi CGM edito da Fondazione Agnelli). Dal punto di vista qualitativo, inoltre, nello stesso periodo si sono riscontrati uno sviluppo dimensionale dei consorzi e la sostanziale tenuta nel tempo degli stessi (secondo dati di Federsolidarietà, ad esempio, tra il 1996 ed il 2003 ci sono state 118 adesioni e soltanto 7 cancellazioni). I consorzi di cooperative sociali, nati negli anni ’80 come modalità organizzativa ispirata da un preciso modello culturale che privilegiava le dimensioni ridotte e un collegamento stretto fra organizzazioni, negli anni ’90 si sono diffusi anche come modalità organizzativa in grado di sostenere le cooperative sociali in contesti fortemente mutati e dinamici, nei quali diviene sempre più importante ottenere risorse in ambienti caratterizzati da livelli di competizione crescenti. Le esigenze alla base dello sviluppo delle realtà consortili, quindi, sembrano essere oggi più che mai duplici: da un lato, ragioni di tipo culturale e, dall’altro, motivazioni legate a logiche economiche e strumentali. 10 Capitolo 2. La cooperazione sociale La Cooperazione Sociale nasce ufficialmente con la Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”, quale nuova forma cooperativa la cui finalità consiste "nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1, com. 1). La Legge definisce un nuovo soggetto di natura giuridica privata, con caratteristiche di impresa senza scopo di lucro, che opera per il perseguimento di finalità di interesse collettivo. Da questo punto di vista, le cooperative sociali rappresentano un’innovazione rispetto alle forme cooperative tradizionali, che perseguono prioritariamente il soddisfacimento dei bisogni dei soci, offrendo loro beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dettate dal mercato, e perseguono un obiettivo di auto-aiuto o mutualità allargata. w Per un approfondimento sulla legislazione a supporto della Cooperazione Sociale, si veda l’Appendice 1 (La normativa di riferimento). Le origini della cooperazione sociale L’approvazione della Legge 381/91 ha dato nuovo impulso alla diffusione delle cooperative sociali, perché ha codificato il fenomeno e ne ha promosso il carattere innovativo (ed ha determinato la conseguente adozione, a livello regionale, di strumenti di supporto, promozione e controllo del settore quali l’albo regionale, gli schemi di convenzionetipo con gli enti pubblici e varie forme di incentivi); ciò nonostante, le cooperative sociali esistevano già prima: la storia del settore ha inizio circa a metà degli anni Settanta, in una fase caratterizzata da un intenso conflitto sociale, e prosegue negli anni Ottanta. - Anni Settanta - Forti spinte alla trasformazione democratica della società. Movimenti popolari spinti da parole d’ordine quali: giustizia, partecipazione ed egualitarismo sociale. In questa fase, la nascita della cooperazione sociale è influenzata dalle speranze di cambiamento che caratterizzano quegli anni. Dall’esperienza di Basaglia, ad esempio, negli anni Settanta nacquero a Trieste alcune cooperative – che oggi chiameremmo di tipo B - che avevano lo scopo di favorire il reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici attraverso il lavoro. In Piemonte e Lombardia nacquero, invece, cooperative che si prefiggevano lo scopo di assistere (tipo A) coloro che non erano tutelati perché vittime di nuove forme di emarginazione generalmente non "riconosciute". Alcuni esempi… Si tratta di pratiche connotate da approcci e istanze diversi, ma con motivazioni comuni di solidarietà umana, atte a coniugare la creazione di reddito con lo svolgimento di un’attività che non abbia fini di lucro. Anni Ottanta - - Allontanamento dalle spinte ideologiche degli anni Settanta. Società civile alla ricerca del nuovo, movimentata dai nuovi paradigmi economicoculturali del globalismo e del localismo, dell’innovazione e della competizione. Forti cambiamenti demografici (crescita rallentata, invecchiamento della popolazione, diminuzione della popolazione in età lavorativa, la crescente importanza delle donne). Ridimensionamento del sistema dello Stato Sociale. In questa fase, la cooperazione sociale, non ancora riconosciuta a livello legislativo, si sviluppa cercando di superare la sua fase pionieristica e si posiziona come una delle soluzioni ai problemi della coesione sociale, della disoccupazione, delle risposte alla crisi dello Stato Sociale. È del 1981, ad esempio, la prima proposta di legge per la regolamentazione del settore, mentre nascono tra il 1985 ed il 1989 le principali strutture nazionali di rappresentanza e coordinamento. - Impresa privata come organizzazione produttiva per eccellenza ma anche come modello culturale, sociale e d’azione di riferimento. 11 Anni Novanta - Nascita del terzo settore: istituzionalizzazione della partecipazione associativa e processo di imprenditorializzazione dei servizi. Riduzione della dimensione pubblica dello Stato centrale e crescita della dimensione pubblica degli Enti Locali. Nel corso del decennio il numero di cooperative sociali su tutto il territorio nazionale cresce, tanto che, a fine 20013, sono presenti in Italia 5.600 cooperative sociali, di cui il 55% di tipo A, il 40% di tipo B ed il 5% ad oggetto misto (in prevalenza consorzi). In queste cooperative lavorano circa 157.000 persone, di cui 15.000 in condizione di svantaggio e 23.000 soci volontari. La maggior parte delle cooperative sociali italiane si occupa dell’erogazione di servizi educativi e socio-sanitari, principalmente rivolti ai cittadini più deboli (anziani, portatori di handicap, minori e giovani, ma anche disabili psichici, tossicodipendenti, immigrati e senza fissa dimora), tanto che, ad oggi, gran parte dei servizi socio-assistenziali non svolti direttamente dalle amministrazioni locali sono assicurati dalle cooperative; le cooperative sociali di inserimento lavorativo, invece, svolgono l’attività in molteplici settori di impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale, servizi). Valori e specificità della cooperativa sociale Oltre ai principi cooperativi “tradizionali” della democraticità e mutualità, le cooperative sociali si caratterizzano per alcuni elementi valoriali peculiari. È il segno distintivo della cooperazione sociale: le cooperative sociali sono imprese che, a differenza di quelle con fine di lucro, nascono con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Soddisfacimento di bisogni collettivi Solidarietà e radicamento nel territorio Le cooperative sociali nascono, quindi, con lo scopo di soddisfare bisogni che non coincidono esclusivamente con quelli dei soci proprietari, bensì con quelli della più vasta comunità locale. Nella cooperazione sociale è prevista la possibilità di utilizzo di soci volontari, in numero non superiore a quella della metà dei soci, che prestano gratuitamente la loro attività all'interno della Presenza di soci cooperativa. I soci volontari godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul volontari lavoro e sulle malattie professionali ed hanno diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute. Conseguentemente, nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/91 sul volontariato. Tipologie di cooperative sociali e di soci Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali: Cooperative sociali di tipo A Cooperative sociali di tipo B Queste cooperative possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi come, ad esempio, centri per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, centri educativi, ludoteche, animazione, formazione per operatori sociali, ecc. Queste tipologie di servizi possono essere svolte direttamente e/o in convenzione con gli enti pubblici. Queste cooperative svolgono attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti soggetti svantaggiati: invalidi fisici-psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione., ecc, cioè tutti quei soggetti che incontrerebbero altrimenti particolari difficoltà nell’entrare –o nel rientrare dopo un periodo di assenza- nel mondo del lavoro e che hanno bisogno di un luogo lavorativo “protetto”. Il 30% dei soci di queste cooperative sono persone in condizione di svantaggio. 3 Dati tratti da Centro Studi CGM, “Comunità cooperative”, 2002. 12 “protetto”. Il 30% dei soci di queste cooperative sono persone in condizione di svantaggio. Un esempio per capire… La cooperativa sociale di tipo A “Il nido” gestisce per La cooperativa sociale di tipo B “Il verde” si occupa della conto del Comune due asili nidi convenzionati ed un manutenzione degli spazi verdi cittadini attraverso la centro diurno per disabili. manodopera di ragazzi ex detenuti e ex tossicodipendenti. Nelle cooperative sociali di tipo A si possono avere quali soci: 1. soci ordinari che esercitano una attività retribuita; 2. soci utenti del servizio non retribuiti; 3. soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Nelle cooperative sociali di tipo B si possono avere: 1. soci ordinari che esercitano una attività retribuita; 2. soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci; 3. soci "persone svantaggiate" che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica, partecipano all’attività lavorativa degli altri componenti la base sociale. Il numero di tali soci deve essere pari almeno al 30% dei lavoratori, soci e non soci, della cooperativa. Anche all’interno della cooperative sociali ti tipo B possono trovare accoglienza i soci utenti non retribuiti. w Per un quadro più approfondito della realtà attuale della cooperazione sociale a Piacenza, si veda il capitolo “La cooperazione sociale oggi a Piacenza”, contenente una banca dati delle cooperative sociali presenti sul territorio. Approfondimento: Impresa Sociale La Legge Delega (Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale), il cui Testo è stato definitivamente approvato il 30/05/2005 dalla Camera dei Deputati e non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, definisce imprese sociali “le organizzazioni senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". Si tratta, cioè, di un soggetto che, con l'ausilio del modello d'impresa, persegue un interesse generale, si assume una responsabilità pubblica e ne risponde per dare forza alla crescita di un territorio e di una comunità. Fino a ieri questo compito era svolto in forma piena solo dal movimento cooperativo e, in via indiretta e senza riconoscimento, da una serie di soggetti diversi con forme organizzative spesso innovative e talvolta non ben definite. Oggi si allarga e si dà dignità ad un concetto di impresa che non è più solamente quella dedita al profitto o al lavoro associato ma anche a quella che intende perseguire finalità sociali di interesse generale. Il decreto prevede, inoltre, caratteristiche e obblighi stringenti per evitare che si possano determinare abusi o inquinamenti in un settore così delicato. Le imprese sociali non potranno operare in qualsiasi campo, né distribuire utili sotto qualsiasi forma ma dovranno reinvestire tutti gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività istituzionali. Vengono posti limiti alla struttura proprietaria che, in nessun caso, potrà essere di soggetti con finalità lucrative o di soggetti istituzionali. Le imprese sociali dovranno,inoltre, prevedere una struttura democratica, la pubblicazione del bilancio economico e di quello sociale, forme di partecipazione dei dipendenti e dei destinatari delle attività, norme strette in relazione a trasformazione, cessione e fusione ed una particolare attenzione alla tutela dei lavoratori. L'idea fondante della Legge Delega è, quindi, quella di dare al processo di costruzione dell'economia civile uno strumento efficace e, allo stesso tempo, limpido e trasparente. 13 Capitolo 3. Il governo delle società cooperative Lo statuto della cooperativa sociale Lo statuto della cooperativa sociale è un documento essenziale tra gli atti da presentare al momento della costituzione. Esso, infatti, contiene le norme interne, concordate tra i soci, relative al funzionamento della cooperativa. Lo statuto dunque è uno Strumento basilare: fissa le regole generali della società Nello statuto va indicato: Denominazione, sede e durata della società Gli Art.1 e 2 del titolo I dello statuto della cooperativa sociale indicano esattamente il nome della cooperativa e la sede. La sede legale può essere diversa da quella amministrativa e tecnica e può essere fissata nel comune ove si svolge la principale attività o dove vi sono gli uffici più importanti. Requisiti mutualistici L’Art.3 del titolo II recita: “La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi di mutualità senza fini di speculazione privata.” Scopo e oggetto sociale Sempre all’interno dell’Art.3 del titolo II si legge che “lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.” Nell’Art.4, invece, viene specificato l’oggetto dell’impresa cooperativa, cioè l’attività della cooperativa. Condizioni per l´ammissione, il recesso e l´esclusione dei soci Tipologie di soci previste I titoli III e IV dello statuto descrivono le diverse tipologie di soci previsti nella cooperativa sociale e quali sono le condizioni per entrare a far parte della cooperativa, per uscirne o per esserne esclusi. Organi sociali e loro funzionamento Un’ampia sezione dello statuto è dedicata alla descrizione di tutti gli organi di governo della cooperativa (vedi paragrafo successivo) e delle diverse funzioni che ricoprono. Le norme relative al bilancio ed al patrimonio Composizione del eventuale clausola arbitrale per patrimonio sociale 14 le controversie Al titolo VI dello statuto si trovano tutte le voci di cui si compone il patrimonio sociale, per esempio: “il capitale sociale (…) è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge (…)”. Come appena descritto, quindi, lo statuto rappresenta la parte centrale della costituzione formale di una impresa cooperativa, proprio perché contiene la regolamentazione interna della cooperativa e, pur se oggetto di un atto separato, è da considerarsi parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato. Approfondimento L’atto costitutivo La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio. L'atto costitutivo, di cui lo statuto è parte integrante, deve contenere: P Per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione. P Per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa. P Nomina dei primi organi sociali: Consiglio d'Amministrazione (tra cui Presidente e Vice Presidente) e Collegio Sindacale (tra cui Presidente, membri effettivi e membri supplenti). w In appendice al manuale (Appendice 3) è possibile trovare un esempio di “statuto tipo” di cooperativa sociale. Organi di governo delle società cooperative Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, cioè svolgono le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi. Nelle imprese cooperative, ci sono sia organi individuali che organi collegiali. Organi Individuali Il presidente, in quanto rappresentante legale, l’amministratore unico. Organi Collegiali L’assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio d’amministrazione, gli amministratori. Vediamo, più in dettaglio, quali ruoli e funzioni ricoprono questi organi. È la riunione dei soci alla quale è attribuito il compito di approvare il programma delle attività sociali e di eleggere gli organi sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la 15quota o numero di azioni possedute (salvo i casi di soci persone giuridiche e soci sovventori che possono avere fino a cinque voti). Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da un altro socio e nei casi previsti dallo Statuto. L’assemblea dei soci E' l'organo di governo della cooperativa. Ha il compito di curare l'amministrazione della società e redigere il bilancio. I consiglieri, nominati dall'assemblea, devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Il consiglio d’amministrazione E' l'organo di controllo, i cui compiti sono: Il collegio sindacale • controllare l'amministrazione della cooperativa • vigilare affinché siano osservate le leggi e lo Statuto • accertare la regolare tenuta della contabilità sociale Il Collegio sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi più due supplenti. La durata del loro incarico è di tre anni. La riforma del diritto societario La riforma del diritto societario, in particolare in materia di diritto cooperativo, rappresenta un fatto di grande rilievo nella storia della legislazione cooperativa. Gli aspetti più innovativi della riforma riguardano principalmente: la determinazione della mutualità prevalente 16 le maggiori incombenze a carico degli amministratori la possibilità di costituzione del gruppo cooperativo la possibilità di emissione di strumenti finanziari al pari delle società per azioni la considerazione del ristorno come ineludibile caratteristica per tutte le cooperative Da questi aspetti si intuisce che l’intervento del legislatore ha lo scopo di revisionare la normativa che regolamenta il funzionamento delle società cooperative, apportando delle novità, che, da un punto di vista pratico, producono essenzialmente una maggiore separazione rispetto al passato fra cooperative a prevalente scopo mutualistico e quelle che perseguono fini di lucro. Tuttavia, risulta a discrezione degli organi deliberanti delle cooperative la facoltà di appartenere ad una categoria piuttosto che all’altra, a seconda dell’impostazione che verrà attribuita all’organismo societario fin dalla sua costituzione. Le agevolazioni di carattere fiscale tipicamente riservate alle cooperative mutualistiche saranno, nonostante la riforma, esclusivamente destinate in favore delle mutualistiche, e le cooperative a scopo lucrativo non ne potranno pertanto beneficiare. w In Appendice 1 (La normativa di riferimento) è possibile trovare un elenco delle principali modifiche apportate dalla riforma del diritto societario agli articoli del titolo 5 del libro 5 del Codice Civile e ad alcune norme del R.D. 318/42. La Responsabilità Sociale d’Impresa Uno dei temi oggi maggiormente dibattuti nel mondo delle imprese, non solo sociali, è quello della Responsabilità Sociale di Impresa. Che cosa si intende per Responsabilità Sociale d’Impresa? Il tema della Responsabilità Sociale d ’ I m p r e s a (RSI) riguarda la responsabilità etica delle imprese nei confronti di tutti i suoi stakeholders (o portatori di interesse), dai lavoratori ai clienti, fino ad arrivare all’ambiente ed alla comunità locale. Non esiste ad oggi una univoca definizione "ufficiale" del concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa. Si parla, con significato affine, di "etica di impresa", di "cittadinanza aziendale" (corporate citizenship), di "sviluppo sostenibile", di "sviluppo durevole". Tutti questi concetti ruotano comunque attorno ad una logica comune, che risponde ai criteri del cosiddetto "triplice approccio" (TBL - Triple Bottom Line), secondo il quale, per valutare le prestazioni globali di un'impresa, si fa riferimento all'insieme di tre aspetti: quelli economici, quelli di tutela ambientale e quelli di contributo sociale. 17 Per la Commissione E u r o p e a la RSI è "l’integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)". Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) Nel Libro Verde sulla RSI è specificato che essere socialmente responsabili vuol dire "non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate". Le recenti norme delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese parlano di "obbligo di promuovere, rispettare, garantire il rispetto e proteggere i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale". Secondo le associazioni che hanno dato vita alla campagna " meno beneficenza più diritti", la RSI consiste nel fare in modo che tutte le attività aziendali, controllate direttamente o indirettamente, si svolgano nel pieno rispetto dei diritti della persona, delle comunità e garantiscano la protezione dell'ambiente in tutto il mondo. Come nasce il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa? Poca regolamentazione etica per le imprese Domanda di etica da parte dei cittadini Le imprese, sempre più globalizzate, sono poco regolamentate nelle loro strategie mondiali dalle legislazioni nazionali. Problemi sociali di importanza colossale sono molto spesso collegati alla nuova divisione mondiale del lavoro ed ai metodi correnti di produzione per l'esportazione: la grande mobilità delle imprese ha creato una durissima concorrenza a livello mondiale che, in molte nazioni, sta producendo una "corsa verso il basso" per quanto riguarda diritti dei lavoratori, salari, orari e condizioni di lavoro. In una recente ricerca sul tema dell'etica è emerso che il 58% dei cittadini europei (64% in Italia) ritiene che il mondo economico non dedichi sufficiente attenzione alla responsabilità sociale e, tra questi, il 25% (20% in Italia) considera molto importante nella scelta dei propri acquisti l'impegno e la responsabilità sociale dell'azienda produttrice, tanto che il 44% (16% in Italia) si dice disposto a riconoscere un valore maggiore a questi prodotti, accettando un prezzo più alto. Esiste, dunque, una vera e propria domanda di etica da parte della popolazione. + Necessità di regolamentare i comportamenti delle imprese Il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa “nasce” nella seconda metà degli anni '90, all'indomani del Summit di Rio (1992) e della stesura della Agenda 21, quando le Nazioni Unite invitarono le grandi imprese multinazionali a definire accordi commerciali che contemplassero e tutelassero i diritti fondamentali della persona e delle comunità locali, i diritti dei lavoratori e il rispetto e la protezione dell'ambiente. Le grandi imprese vengono invitate a definire accordi commerciali rispettosi dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente al fine di prendere un preciso impegno verso il mondo, la società umana e l'ambiente, che vada oltre la regolamentazione dei comportamenti creare una piattaforma contrattuale equa ed ecologica Il termine adottato fu quello di Corporate Social Responsibility (CSR) - in italiano Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). 18 L'Unione Europea iniziò ad elaborare una strategia di coinvolgimento delle aziende nel progetto RSI già a partire dal 1997: venne costituito, infatti, un organo di consulenza dedicato e nel luglio 2001 venne pubblicato il Libro Verde sulla Responsabilità Sociale d'Impresa, un documento destinato specificamente all'apertura del dibattito a livello europeo su tale materia. Libro Verde sulla RSI Il Libro Verde fornisce le coordinate in base alle quali si intende muovere l'UE e definisce la RSI come "l'integrazione, nelle operazioni commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti interessate, di preoccupazioni di carattere sociale ed ecologico, attraverso un processo volontario di autoregolamentazione". In seguito al dibattito scaturito dall'uscita del Libro Verde, l'Unione Europea ha inoltre indetto un giro di consultazione a livello dei singoli paesi membri attraverso importanti dibattiti, con l’obiettivo di precisi impegni da parte dei governi. La tappa italiana, che si è tenuta a Milano il 10 febbraio 2002 presso Assolombarda, è stata significativa dal punto di vista del futuro del nostro paese in merito alla RSI: il Governo ha preso, infatti, la decisione di preparare un profilo di standard legali per cui un'azienda possa definirsi Socialmente Responsabile, attraverso una vera e propria certificazione ed il tema della RSI è stato inserito fra le priorità del semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea nel 2003. Gli stakeholder Risorse umane (dipendenti) e loro rappresentanti (sindacati) Partner finanziari Stato, Enti locali, e Pubblica amministrazione Soci/Azionisti e Comunità finanziaria Clienti e Fornitori I soggetti coinvolti nel concetto di gestione socialmente responsabile d'impresa sono tutti i "portatori d'interesse" (detti stakeholder) che, se distinti per gruppi, possono essere così individuati: Comunità Ambiente La Responsabilità Sociale è un importante strumento di governo dell’impresa, che migliora le performance finanziarie, i processi di coesione interna, la gestione operativa. Per i cittadini e i consumatori la Responsabilità Sociale d’Impresa è valore. Sul piano della gestione delle risorse umane i rapporti sono improntati al confronto, alla partecipazione e alla trasparenza. La responsabilità sociale d’impresa costituisce un elemento di stabilità interna e insieme un fattore di competitività. L’agire etico: un nuovo orizzonte per le imprese - l'attivazione di pratiche e strumenti finalizzati ad instaurare un rapporto con l'insieme dei cosiddetti stakeholder, basato sulla fiducia, la correttezza e la trasparenza - un atteggiamento sempre più attento alle risorse umane impiegate (rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori, assenza di forme di discriminazioni sessuali, religiose e razziali, tutela della salute, promozione delle risorse umane e del capitale intellettuale e umano interno all'azienda) - il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani Sono considerati indicatori di agire etico: 19 - l'impegno diretto in iniziative finalizzate a contribuire al miglioramento della società e alla tutela dell'ambiente (investimento nella cultura, nella ricerca, nella tutela della salute, in iniziative di solidarietà, etc.) Gli strumenti della RSI Strumenti strategici o o Carta/manifesto dei valori Codice etico Strumenti operativi di relazione o o Relazioni, dialogo e coinvolgimento con gli stakeholder Documento di rendicontazione: Bilancio / relazione sociale Strumenti operativi di supporto o o o o o Sistema informativo Filigrana ed indicatori di performance Training al personale su RSI Gestione del patrimonio intellettuale Utilizzo di altri standard di qualità Strumenti accessori o o o Social audit e social rating Individuazione di iniziative di responsabilità sociale Comitato etico Il bilancio sociale: uno strumento per la Responsabilità Sociale Il bilancio sociale è lo strumento, redatto in modo volontario, in grado di misurare il risultato, in termini sociali, delle azioni e delle scelte che un’azienda pone in essere, con particolare riferimento agli effetti che queste producono su tutte le categorie di soggetti con le quali si relaziona e sull’ambiente generale. In esso vengono esaminati e valutati aspetti complessivi di gestione, che esulano dalla “semplice” indagine economicofinanziaria, fine principale del bilancio di esercizio civilistico-fiscale. Accanto ai codici etici, il bilancio sociale rappresenta un fondamentale mezzo per consolidare e comunicare all’interno ed all’esterno delle organizzazioni il perseguimento di obiettivi sostenibili, tanto da essere divenuto parte integrante delle strategie di molte aziende di successo. Il bilancio sociale risponde alla necessità, per le imprese di oggi, di consolidare la propria immagine sociale e di farsi riconoscere come soggetti socialmente responsabili. Le imprese dell’economia globalizzata avvertono in misura sempre maggiore l’esigenza di comunicare in forma chiara e comprensibile l’etica delle proprie azioni, nei confronti di tutte le categorie di soggetti che possano essere interessati alla sua attività, sia in maniera diretta che indiretta, cioè gli stakeholders. Il bilancio sociale, tra gli strumenti di rendicontazione sociale utili allo svolgimento della propria attività con approcci maggiormente sostenibili, si caratterizza per proporre degli indicatori chiari e significativi per il rispetto, nella gestione aziendale, dei requisiti della norma SA80004 la cui applicazione sia certificata da un organismo esterno. Le origini del bilancio sociale In America Nasce all’inizio degli anni ’70, durante il Watergate, in seguito alle accuse mosse dall’opinione pubblica nei confronti delle aziende chimiche e petrolifere, colpevoli di aver inquinato l’ambiente e di praticare condizioni di lavoro ingiuste In Italia 4 È possibile trovare informazioni circa la norma SA8000 all’interno dell’Appendice Si sviluppa all’inizio degli anni 2. ’90, durante lo scandalo di 20 “tangentopoli”. La sua nascita ufficiale viene fatta risalire al 2001 con la stesura dei principi di redazione del bilancio In entrambi i casi, il bilancio sociale si sviluppa come strumento di miglioramento della comunicazione tra le aziende e il contesto in cui sono inserite. Le finalità del bilancio sociale Le finalità principali che si pone il bilancio sociale possono essere così riassunte: ARMONIZZARE… in un’unica architettura di processo tutte le attività svolte dall’impresa. FAR CONOSCERE… a tutte le categorie degli stakeholders la politica di responsabilità sociale promossa e condotta dall’azienda, nonché i suoi impegni reali sul fronte della certificazione SA8000, attraverso la redazione di un documento che riporti una rappresentazione accurata, completa ed imparziale delle prestazioni aziendali. SUPPORTARE… il vertice aziendale nella valutazione interna della politica di responsabilità sociale. FAR EMERGERE… 21 il miglioramento continuo realizzato dalla gestione aziendale e risultante dalla valutazione dei dati contenuti nel bilancio sociale e dal trend degli indicatori adottati. ESPRIMERE… il valore aggiunto realizzato, attraverso una sintesi trasparente che evidenzi ulteriormente la distribuzione delle risorse. DIFFONDERE… la conoscenza dei mezzi impiegati per la valorizzazione delle azioni sostenibili, come ad esempio quelle rivolte verso la centralità della persona, verso la tutela ed il rispetto dell’ambiente naturale, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione dei rischi, l’innovazione tecnologica del processo produttivo, l’occupazione e l’attività di formazione del personale dipendente, al fine di porre come base ulteriore della missione aziendale l’implementazione della “qualità della vita”. 22 Capitolo 4. Il percorso di creazione della cooperativa sociale Lo sviluppo dell’idea di impresa cooperativa Questo capitolo è finalizzato a riflettere su come nasce e si sviluppa un’idea di impresa e su quali sono i passaggi da compiere per tradurla in un concreto progetto di impresa. L’idea di impresa 1°fase Per prima cosa occorre focalizzare l'idea di impresa, cioè arrivare a formulare un'ipotesi in cui sia definito: chi deve portare avanti l'iniziativa cosa si vuole offrire a chi si vuole offrire quali sono gli elementi di innovazione e differenziazione su cui dovrebbe fondarsi il successo della nuova impresa Un’idea di impresa è quella che consente di: soddisfare un bisogno sentito da un numero sufficiente di soggetti attraverso l’offerta di prodotti e/o servizi Una buona idea nasce da un esame attento dell’ambiente circostante e dalla capacità di identificare, o meglio ancora di anticipare, i bisogni espressi da determinate categorie di soggetti, offrendo soluzioni in grado di soddisfarli. Più in particolare, per essere di successo, un’idea imprenditoriale deve essere: Innovativa In grado, cioè, di differenziarsi da quello che già esiste sul mercato. Attrattiva Deve, cioè, essere considerata appetibile dalla potenziale clientela che comprerà i prodotti o usufruirà dei servizi. Competitiva Deve, cioè, essere supportata da valide scelte strategiche che ne indichino le modalità di attuazione. Perseguibile Deve cioè, poter essere portata avanti adeguatamente con le risorse a disposizione. Redditiva Deve, cioè, poter offrire una remunerazione e permettere una continuità nel tempo all’impresa 2°fase Il contesto esterno 23 Per definire nel dettaglio le modalità di attuazione di un’iniziativa imprenditoriale, va primariamente esaminata la disponibilità del mercato ad "assorbire" i servizi che si intendono offrire. L’obiettivo di questa fase è, dunque, quello di comprendere quali sono le caratteristiche e le specificità del contesto nel quale l’impresa dovrà inserirsi e con il quale dovrà rapportarsi quotidianamente. Esaminare il contesto significa prendere in considerazione i seguenti elementi: Macro-ambiente Clienti Cioè l’insieme delle caratteristiche demografiche, normative, politiche, sociali, economiche e tecnologiche specifiche del contesto nel quale vogliamo avviare l’impresa cooperativa… Quali opportunità offre il macro-ambiente? Quali minacce nasconde? Chi sono e quanti sono i potenziali utenti dei servizi che si è intenzionati ad erogare? Quali bisogni esprimono? Dove si trovano? La raccolta di questi dati è necessaria per scegliere il target a cui rivolgere i prodotti/servizi dell’impresa cooperativa. Concorrenti È opportuno fare una mappatura dei concorrenti e delle strategie che adottano, del loro carattere distintivo, e verificare se ci sono spazi di mercato non coperti, se c’è l’opportunità di competere sul loro stesso terreno. Fattori critici di successo I fattori di successo sono quelle caratteristiche di un servizio a cui i clienti riconoscono un’importanza superiore alle altre; possono riguardare il servizio nelle sue componenti costitutive, oppure riferirsi ad aspetti accessori. Approfondimento Fattori Critici di Successo dell’impresa sociale I fattori di successo sono quegli aspetti di un servizio che più influenzano la decisione di acquisto dei clienti e che per questo devono essere tenuti presenti nell’ideazione dell’offerta. Essi emergono dall’analisi dei profili delle diverse tipologie di clienti; è comunque possibile indicare a priori i fattori critici di successo di un’impresa sociale. La creazione di una rete di relazioni: L’opportunità di creare rapporti con altre strutture appartenenti al proprio territorio di riferimento si ripercuote sulla validità della propria offerta sotto diversi profili, poiché: favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze; sviluppa la progettualità interna; aumenta la propria credibilità sul territorio; migliora l’attuazione dei servizi. La conoscenza del territorio. L’innovazione. La qualità: Erogare un servizio di qualità è una sfida che si fonda su una pluralità di fattori: il livello delle competenze; l’attività di progettazione; il coordinamento continuo; la diversificazione delle attività. 24 L’ambiente interno 3°fase Questa fase è finalizzata alla valutazione dei punti di forza e di debolezza della propria impresa e serve a confrontare le risorse interne con le richieste provenienti dall’ambiente esterno per soddisfare i bisogni dei clienti-target e, di conseguenza, per competere con i concorrenti. L’obiettivo di questa fase è quello di rendersi conto se le risorse che si hanno a disposizione sono adeguate per l’avvio di un’impresa che abbia buone possibilità di successo, nonché quello di mettere in luce gli aspetti da valorizzare nella progettazione e le eventuali azioni correttive da prevedere per limitare i punti di debolezza. I punti di forza e di debolezza sono quelle caratteristiche dell’impresa che rappresentano, rispettivamente, un vantaggio o un ostacolo per lo sviluppo di un’offerta che risponda ai bisogni dei clienti. L’analisi dei punti di forza e di debolezza è funzionale a: Punti di forza e punti di debolezza Approfondimento Punti di forza e Punti di debolezza delle imprese sociali Sebbene sia sempre fondamentale effettuare un’analisi critica specifica della propria idea d’impresa, è possibile descrivere alcuni dei più comuni punti di forza e di debolezza delle imprese sociali: Punti di forza Forte identità della struttura Professionalità e motivazione delle risorse coinvolte Legittimazione sociale e politica Radicamento sul territorio Punti di debolezza Struttura finanziaria poco solida Incapacità di differenziare l’offerta dei servizi Carenza di capacità progettuali Scarso utilizzo delle tecniche di marketing e delle modalità di relazioni pubbliche Mancanza di cultura manageriale 4°fase capire se ed in che modo sia possibile competere con successo nel contesto di riferimento; individuare eventuali interventi correttivi da apporre per ridurre i punti di debolezza; riconoscere in che cosa risiede il proprio vantaggio competitivo; decidere con tranquillità di rinunciare all’avvio dell’impresa se i punti di debolezza superano di gran lunga quelli di forza e non sono ipotizzabili efficaci interventi correttivi. Obiettivi e strategie L’obiettivo di questa fase è quello di verificare la competitività dell’idea di impresa. Perché un’idea imprenditoriale abbia successo, infatti, è importante definire in modo chiaro obiettivi e strategie per il fronteggiamento delle minacce nascoste nel macro-ambiente e per saper cogliere le opportunità offerte dal contesto. La validità delle scelte che determinano il comportamento di lungo periodo, definite “scelte strategiche”, è determinante per la competitività dell’idea di impresa. 25 Prima di definire con precisione gli obiettivi strategici, è opportuno riflettere sulla mission dell’impresa: definire la mission significa chiarire, prima di tutto a se stessi, quali sono i valori fondanti e che cosa si vuole “rappresentare per i propri clienti”. La mission è una dichiarazione di intenti a cui l’impresa si ispira nel definire i propri obiettivi e, successivamente, nella Definizione degli obiettivi Approfondimento La mission dell’impresa sociale L’elaborazione della mission è un aspetto importante per tutte le imprese , poiché rappresenta un momento di riflessione relativamente all’impostazione di base che guiderà la definizione degli obiettivi e le scelte strategiche ed operative dell’impresa. La definizione della mission impatta in modo forte sia sulla realtà interna dell’impresa, sia su quella esterna. Infatti, all’esterno, nei confronti della comunità locale, essa rappresenta una dichiarazione di intenti del proprio impegno sociale e del ruolo che ci si vuole ritagliare nel miglioramento della qualità della vita o nel sostegno di categorie svantaggiate di cittadini. All’interno, invece, dal momento che la coesione delle risorse e il loro impatto con l’organizzazione nasce da una condivisione prima di tutto di motivi ispiratori e, poi, delle strategie con cui si decide di operare per perseguirli, elaborare una mission significa definire l’identità profonda dell’impresa cooperativa, cioè l’insieme di ragioni che ne giustificano l’esistenza al di là degli obiettivi contingenti. In particolare, la mission esprime la posizione dell’impresa sia in relazione ai fattori etico-sociali, concernenti la scelta dei valori che ispirano l’agire dell’organizzazione, sia in relazione al fattore economico, con un’attenzione particolare alle modalità di conciliazione tra i due, alle sinergie attivabili, pur nella riconosciuta predominanza delle componenti etico-sociali. Gli obiettivi dell’impresa sociale dunque, saranno prima di tutto di natura qualitativa, ma dovranno essere più specificatamente dettagliati facendo riferimento a traguardi quantitativi che consentano di verificarne il livello di raggiungimento. La valutazione del raggiungimento di traguardi quantitativi - un certo profitto, un certo fatturato, ecc. - necessaria come metro di verifica delle attività svolte, non può essere, infatti, disgiunta da una valutazione della loro coerenza con il sistema di valori dichiarato e i risultati sociali conseguiti. La strategia è definibile come l’insieme integrato delle linee di condotta attraverso le quali l’impresa è capace di valorizzare i propri punti di forza e di ridurre, fino a neutralizzarli, i punti di debolezza. È, dunque, l’insieme delle scelte che l’impresa adotta, coerentemente con le caratteristiche del macroambiente e con le proprie risorse, per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Più in specifico, definire una strategia significa scegliere gli ambiti in cui competere e fissare le linee guida che orienteranno l’azione concreta dell’impresa in relazione ai servizi che intende offrire, alla scelta dei prezzi ed alle modalità di comunicazione. Scelta della strategia 5°fase Gli obiettivi devono essere: misurabili, ovvero definiti in modo tale che sia possibile valutarne, a posteriori, il grado di raggiungimento; raggiungibili, ossia alla portata dell’impresa e delle sue risorse, tenendo conto delle diverse variabili in gioco; a medio-lungo termine, ossia fissati per un orizzonte temporale variabile, ma compreso tra 1 e 5 anni; connessi all’area geografica nella quale si intende agire, chiari, precisi e ben definiti. La realizzazione dei piani operativi 26 Una volta valutata la competitività dell’idea di impresa, è necessario verificare di essere in possesso di tutte le risorse necessarie a tradurla in azione. L’obiettivo di questa fase, quindi, è quello di verificare la perseguibilità dell’idea di impresa, mediante la traduzione della strategia in piani d’azione operativi. I piani operativi definiscono nel dettaglio le azioni che è necessario porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi; i piani, inoltre, forniscono i dati che consentono di verificare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, nel rispetto delle linee strategiche ed operative precedentemente definite, e offrono una misura precisa di quante e quali risorse siano necessarie per l’avvio e l’attuazione delle strategie d’impresa, ponendo il problema del reperimento dei fondi necessari. Una pianificazione operativa completa prevede l’elaborazione di sei piani: Il piano commerciale È il piano che, dal punto di vista logico, va elaborato per primo perché il suo contenuto influenza tutto il resto dell’organizzazione. Il piano commerciale, infatti, definisce gli obiettivi di vendita per i diversi servizi, la politica dei prezzi e quantifica i costi commerciali. Il piano comunicativo Descrive le azioni che, in base alle linee strategiche di comunicazione, si intendono porre in atto per far conoscere l’impresa e i suoi servizi alle diverse tipologie di clientela. Il piano definisce i mezzi di comunicazione, i tipi di messaggi, la tempistica delle diverse azioni e ne quantifica i costi di attuazione. Il piano tecnico di produzione È il piano che definisce il processo di erogazione dei servizi dell’impresa e quantifica i costi necessari per la prestazione di ogni singolo servizio, fornendo alcune delle informazioni di base che servono per la fissazione del prezzo. Il piano degli investimenti Indica le attrezzature ed i macchinari specifici per l’erogazione dei servizi o generali per il funzionamento dell’impresa, quantificando le risorse finanziarie che è necessario investire. Il piano organizzativo Definisce la forma giuridica scelta dall’impresa, le competenze e il ruolo delle risorse umane coinvolte nella gestione dell’iniziativa e il loro compenso. Quantifica, inoltre, i costi per il personale e quelli amministrativi/generali per il funzionamento dell’impresa nel suo complesso. Il piano delle fonti di finanziamento Indica l’insieme dei mezzi finanziari che saranno utilizzati per far fronte alle spese di investimento e di gestione dell’attività. 6°fase La valutazione economicofinanziaria 27 L’obiettivo della fase di valutazione economico-finanziaria è quello di verificare le conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie dell’attività: si tratta di riuscire a capire se la nuova impresa sarà redditizia, se sarà in grado di mantenere un patrimonio solido e senza problemi di liquidità. Il processo di pianificazione economico-finanziaria consente, dunque, di quantificare gli esiti finali delle scelte strategiche ed operative effettuate durante il percorso di progettazione. La pianificazione economico-finanziaria è un essenziale strumento di analisi e valutazione dei risultati d’impresa che offre due significativi vantaggi: conoscere in anticipo quali saranno le conseguenze economiche e finanziarie delle scelte operate nel corso del processo di pianificazione; rivedere e modificare le ipotesi sulla base delle quali l’idea è stata progettata, qualora le scelte effettuate non consentano di ottenere i risultati desiderati La pianificazione economico-finanziaria si compone di tre documenti fondamentali: Il conto economico previsionale Lo stato patrimoniale previsionale Il piano dei flussi previsionale Il conto economico previsionale è un documento che sintetizza la redditività dell’iniziativa, cioè mette in luce se l’impresa, così come è stata progettata, riuscirà a guadagnare. Il conto economico rappresenta la sintesi del ciclo economico dell’impresa perché mette a confronto costi e ricavi di un determinato periodo, senza tenere conto del ciclo finanziario, vale a dire delle entrate e delle uscite e, cioè, di quando effettivamente i costi ed i ricavi vengano rispettivamente pagati e incassati. Lo stato patrimoniale previsionale è un documento che fotografa il patrimonio dell’impresa in un dato momento. Mentre il conto economico fa riferimento ad un periodo di tempo rispetto al quale calcolare i ricavi conseguiti e i costi sostenuti, lo stato patrimoniale “fotografa” il valore dell’impresa in un dato momento. Attraverso questo documento è possibile individuare quali sono le fonti di capitale e quali sono gli investimenti effettuati dall’impresa. Lo stato patrimoniale previsionale si compone di due sezioni: • Le Attività (gli impieghi) • Le Passività (le fonti di finanziamento) Il totale delle attività è sempre uguale al totale delle passività, cioè il totale degli impieghi è sempre uguale al totale delle fonti finanziamento. Il piano dei flussi è un documento prospettico che evidenzia la capacità dell’impresa di generare liquidità; a differenza del conto economico, che sintetizza il risultato del ciclo economico (costi-ricavi), il piano dei flussi riepiloga i risultati del ciclo finanziario (entrate-uscite) in un determinato periodo di tempo. L’elaborazione del piano dei flussi previsionale offre vantaggi significativi, tra i quali: • evidenziare la capacità di autofinanziamento, cioè la capacità di finanziare le attività dell’impresa 28 senza ricorrere ad altri finanziamenti; • prevedere eventuali periodi di scarsa liquidità per programmare le necessarie coperture con fonti Il calcolo del punto di pareggio 7°fase Il calcolo del punto di pareggio consente di individuare il numero minimo di servizi che l’impresa deve erogare per “pareggiare” i costi con i ricavi e per non registrare delle perdite. L’obiettivo di questa fase è, quindi, quello di individuare il numero di servizi da erogare oltre il quale l’impresa comincia realmente a guadagnare e, dunque, a “fare margine”. Il calcolo delle quantità di pareggio consente inoltre di determinare i margini di sicurezza, cioè lo scarto tra il numero di servizi che l’impresa si propone di erogare e quello corrispondente al punto di pareggio. Il piano di fattibilità Ogni idea imprenditoriale, prima di diventare un'iniziativa concreta, deve essere valutata nei minimi dettagli e strutturata in tutte le sue implicazioni che, come è intuibile, sono molteplici ed articolate. Cos’è il piano di fattibilità? Possiamo definire il piano di fattibilità come: la sintesi e insieme l’approfondimento dell’idea imprenditoriale e delle azione necessarie per renderla operativa. Il piano di fattibilità (o piano strategico d'impresa o business plan) rappresenta lo strumento essenziale per presentare e pianificare, in modo organico ed efficace, il progetto imprenditoriale che si intende realizzare. Le informazioni che tale documento deve contenere coprono aspetti diversi: presentazione del soggetto imprenditoriale, inquadramento del settore di attività, definizione delle strategie operative, individuazione degli investimenti necessari, ecc… Perché redigere il piano di fattibilità? Obiettivo principale di un piano di fattibilità è dimostrare che il progetto d'impresa sia concretamente realizzabile e possa generare un reddito sufficiente a remunerare gli investimenti effettuati, cioè che l'idea di business sia "fattibile". 29 Il piano di fattibilità, consentendo di progettare ed organizzare la nuova attività imprenditoriale sotto il profilo strategico, commerciale, produttivo, economicofinanziario e patrimoniale, rappresenta per l'imprenditore un momento imprescindibile per valutare l'idea di business ed un'occasione unica e preziosa per scegliere quali azioni intraprendere e quali evitare. Oltre che nella fase di pianificazione, il piano di fattibilità assume rilevanza anche in quella di controllo dei risultati gestionali raggiunti: una volta redatto, esso, infatti, permette di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e, se è opportuno, di rivedere e/o affinare alcune scelte operative. Obiettivi specifici del piano di fattibilità sono: Sottolineare l’originalità dell’idea imprenditoriale Verificare l’interesse della potenziale clientela Esprimere con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità per perseguirli Verificare la coerenza tra le singole azioni indicate, ed in particolare tra descrizione delle attività e i conseguenti costi di investimento e gestione Servire come biglietto da visita per presentare l’impresa all’esterno A chi è rivolto il piano di fattibilità? Ai soci e collaboratori: Attraverso il piano di fattibilità i soci e collaboratori possono valutare La credibilità del percorso di realizzazione dell’idea L’ammontare e la natura delle risorse e dei capitali necessari all’avvio dell’impresa ed al suo ulteriore sviluppo Il tempo necessario per il raggiungimento del punto di pareggio e per il recupero dell’investimento I soci ed i collaboratori dell'impresa cooperativa con il piano di fattibilità possono essere informati sugli obiettivi strategici e sulle linee d'azione pianificate: in esso, infatti, sono specificate le regole organizzative, nonché la distribuzione dei ruoli e delle competenze all'interno della futura organizzazione Agli interlocutori esterni: Il piano di fattibilità facilita, in particolare, il dialogo tra l'impresa ed i potenziali finanziatori, imponendo l'uso degli stessi termini, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economico-finanziari, e permettendo il riferimento ad un percorso comune per l'approfondimento ed il confronto dei rispettivi punti di vista. Attraverso il piano di fattibilità gli interlocutori esterni possono valutare 30 Se l’idea imprenditoriale è credibile In quale mercato si colloca e con quali concorrenti si deve confrontare Quante risorse finanziarie richiede la realizzazione del progetto e con quale tempistica d’investimento Quanto tempo sarà necessario perché il progetto decolli Strumenti finanziari a supporto dell’impresa cooperativa L’avvio e lo sviluppo di un’impresa cooperativa richiedono attenzione costante e capacità di gestione e valutazione delle problematiche economiche e finanziarie; è opportuno, in questa direzione, essere a conoscenza degli strumenti e delle opportunità di agevolazioni fiscali e creditizie specificamente dedicate a questa forma societaria. Questo paragrafo, quindi, vuol essere una sintetica introduzione ad alcuni degli strumenti finanziari più diffusi a disposizione delle cooperative sociali e, più in generale, di tutte le imprese cooperative. Foncooper Foncooper è un fondo di rotazione nato per finanziare i progetti d'investimento delle realtà cooperative grazie alla “legge Marcora” (legge 49 del 27 febbraio 1985). Possono accedere a Foncooper le cooperative, tranne quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali della piccola o media impresa. L'intervento Foncooper si esplica in: - finanziamenti a tasso agevolato dal 1,28% a 2,69% (con riferimento ai tassi del mese febbraio 2003) variabile a seconda del settore e delle dimensioni della impresa; - finanziamenti rimborsabili in un periodo pari a otto anni per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, a dodici anni se il progetto comprende anche investimenti immobiliari. I massimali di intervento del Fondo ammontano al 70% della spesa ammessa e comunque non oltre i 2 milioni di euro. l finanziamenti Foncooper5 devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi all’aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa cooperativa; a favorire la razionalizzazione dei settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti (nella misura massima del 50% dei totale); alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. Per ovviare ai tempi d’attesa, generalmente piuttosto lunghi, la Regione ha promosso un'ulteriore convenzione tra Coopercredito e Coop.E.R.Fidi, il consorzio regionale di garanzia per il settore della cooperazione. Grazie a questa convenzione le cooperative in lista d'attesa possono accedere a pre-finanziamenti o a finanziamenti agevolati, fino a quando non scatta l'intervento di Foncooper. Possono essere sostenuti investimenti per migliorare i prodotti, incrementare l'occupazione, crescere nella qualità, razionalizzare la rete distributiva, utilizzare le nuove tecnologie, ampliare o delocalizzare la sede, ricollocarsi su nuove fasce di prodotto. Sempre grazie alla convenzione, non appena scatta l'intervento di Foncooper (comunque più conveniente), il pre-finanziamento o il finanziamento possono essere estinti anticipatamente senza penali né spese accessorie, se non quelle legate alla pratica in sé. Coop.E.R.Fidi Coop.E.R.Fidi è l’organismo, nato nel 1996, di garanzia consortile del mondo della cooperazione, che si rivolge alle piccole e medie imprese cooperative dell'Emilia Romagna e si propone di offrire finanziamenti per tutte le esigenze aziendali, attraverso le banche convenzionate, assistiti da una garanzia!mutualistica!di norma del 50 per cento dell'importo richiesto. Coop.E.R.Fidi collabora con la maggioranza degli istituti di credito capillarmente diffusi sul territorio regionale i quali, grazie alla garanzia consortile, si impegnano ad erogare finanziamenti rivolti alla crescita di competitività delle imprese aderenti, con tassi ancorati all'Euribor e con costi e spese contenuti. Tra gli enti sostenitori, Unioncamere Emilia Romagna, le quattro centrali cooperative - Agci, Confcooperative, Lega Cooperative, Unci!- e la Regione Emilia Romagna!intervengono con contributi per i fondi di garanzia. Gli Enti locali - 5 Per accedere ai finanziamenti Foncooper è necessario presentare apposita domanda redatta su modelli in uso presso Coopercredito/BNL ed inviare il tutto, insieme alla documentazione richiesta, con raccomandata AR al Coopercredito S.p.a.Piazzale dell'Agricoltura n.24- 00144 Roma. La Coopercredito, entro 45 giorni, riscontrata la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e la cooperativa entra ufficialmente in "lista di attesa". 31 amministrazioni Provinciali, Comuni e Camere di Commercio - intervengono a favore delle imprese garantite da Coop.E.R.Fidi con contributi destinati a ridurre il tasso d'interesse. C.C.F.S. Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (C.C.F.S.) è un consorzio rivolto allo sviluppo e alla promozione della cooperazione e svolge attività finanziarie e di consulenza per la promozione delle cooperative del territorio che aderiscono a Legacoop. Coopfond S.P.A. È il Fondo Nazionale Mutualistico di Legacoop per lo Sviluppo Cooperativo, costituito ai sensi della Legge 59/1992, che dispone che il 3% degli utili delle cooperative confluiscano annualmente in un fondo allo scopo di permettere lo sviluppo di nuova cooperazione. Fondosviluppo S.P.A. Fondosviluppo s.p.a. (Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione) é una società per azioni senza scopo di lucro, costituita nel 1992 ed aderente a Confcooperative, che opera per lo sviluppo del movimento cooperativo a scopo mutualistico. Fondosviluppo s.p.a. gestisce il fondo nel quale confluiscono le somme derivanti dal 3% degli utili di esercizio delle cooperative aderenti a Confcooperative. 32 Fon.Coop. Fon.Coop è un fondo senza fini di lucro che opera a favore delle imprese del settore cooperativo (imprese già avviate), nonché dei relativi dipendenti e soci lavoratori, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti. Il Fondo promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti Sociali, attività di sostegno ai Piani per la Formazione Continua, attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse delle imprese cooperative, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro ed anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti. Capitolo 5. Le associazioni di categoria Le Centrali Cooperative Oggi, in Italia, la maggior parte delle cooperative sono iscritte a quattro associazioni di rappresentanza, le “Centrali Cooperative”, storicamente divise dalla matrice ideologica. Si possono così individuare le “bianche” di origine cattolica – Confcooperative (C.C.I.) e Unione nazionale delle cooperative italiane (U.N.C.I.) –, le “rosse” di ispirazione socialcomunista – Lega delle cooperative e delle mutue (Legacoop) – e le “laiche” vicine agli ideali socialdemocratici e repubblicani (A.G.C.I.). Le Centrali Cooperative svolgono principalmente funzioni di rappresentanza, a livello sia nazionale sia internazionale, di vigilanza, di consulenza, di orientamento e di finanziamento (soprattutto attraverso la costituzione di società ad hoc per la gestione dei fondi cooperativi, costituiti per legge) ed hanno tutte sede a Roma, anche se sono capillarmente presenti in tutto il territorio nazionale, con un’organizzazione che si articola in unioni regionali, interprovinciali e provinciali. Quali servizi offrono le centrali del movimento cooperativo? Consulenza in tutte le fasi e gli adempimenti relativi alla legale costituzione di impresa cooperativa Assistenza tecnica e tutoraggio nelle operazioni di avvio, implementazione e sviluppo dell’attività sociale Consulenza finanziaria, consulenza del lavoro, tenuta della contabilità e delle pratiche amministrative Attività di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione in materia cooperativa, realizzate mediante organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc. Le Centrali Cooperative a Piacenza Legacoop Piacenza Legacoop Piacenza nasce nel 1904 e conta6 55 cooperative associate, che salgono a 68 se si contano quelle che, pur avendo sede legale in altre province emiliane, svolgono parte della loro attività nel territorio piacentino. Le cooperative iscritte a Legacoop rappresentano circa il 20% della totalità di quelle presenti nell’area provinciale. I principali settori di attività sono: i servizi (20 cooperative), la cooperazione sociale (9) e quella di consumo (10). Non mancano, inoltre, cooperative di produzione e lavoro, agricole, di abitazione e turistiche. Complessivamente, i soci delle cooperative iscritte a Legacoop Piacenza sono circa 26.500 (lo 0,4% del totale nazionale), che diventano 45.000 se si considerano anche quelli di imprese non strettamente piacentine, ma operanti sul territorio, e i posti di lavoro generati circa 3.500 (4.500 includendo anche le cooperative con sede legale al di fuori della provincia), di cui circa 1.000 dipendenti, 250 collaboratori e 2.600 soci lavoratori. La mission Scopo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue è di agire per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, in base ai principi della Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI). Legacoop opera per lo sviluppo ed il potenziamento del movimento cooperativo indirizzando le associate ad adempiere - senza discriminazione per le opinioni politiche, per l’appartenenza etnica e le fedi religiose dei suoi membri - la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione della Repubblica. Legacoop considera il socio come il nucleo originario di ogni forma di mutualità. Elemento cardine è, quindi, la centralità della persona, sia in un’ottica di miglioramento dei rapporti umani, sia in una legittima aspirazione a consolidare e migliorare la propria attività lavorativa da parte di persone pienamente inserite nel mercato del lavoro, sia, infine, in un’attività di formazione, assistenza e inserimento lavorativo di soggetti deboli o cosiddetti “svantaggiati”. La cooperazione, infatti, interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente, di sviluppo dell’economia sociale. Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale, in un’ottica che si propone di coniugare il forte 6 Dati forniti da Legacoop Piacenza. 33 radicamento sul territorio di appartenenza, tramite un’intensa conoscenza delle sue problematiche, con un’apertura ad una dimensione nazionale e internazionale. I servizi Legacoop Piacenza si avvale dell’ausilio di una struttura esterna incaricata di offrire alle proprie associate una serie di servizi. In virtù, pertanto, della stipula di un’apposita convenzione, la Società Cooperativa S.A.P. (aderente a Legacoop Piacenza) svolge in favore delle cooperative aderenti a Legacoop Piacenza le seguenti attività : • Servizio in materia fiscale, tributaria, legale, Progress Company societaria, consistente sia in un’attività di Progress Company, società di promozione e sviluppo della informazione, tramite analisi e invio periodico alle cooperazione, è uno strumento di sistema di Legacoop associate delle circolari della Rete Nazionale dei Piacenza che offre svariati servizi a beneficio delle Servizi, sia in un’attività di assistenza e consulenza cooperative socie, quali attività di informazione, consulenza sui temi trattati con le circolari di cui sopra. e assistenza, servizi di media relation e tutto quanto può • Servizio lavoro, previdenza, contrattazione, essere utile allo sviluppo delle associate. Lo scopo che la ammortizzatori sociali, tramite analisi e invio cooperativa si propone è quello di favorire lo sviluppo delle periodico alle associate delle relative circolari, imprese dei soci, fornendo loro servizi nei settori finanziario ed assicurativo (accesso al credito, bandi, iniziative nonché assistenza e consulenza sull’applicazione comunitarie, convenzioni) e cercando di facilitare ai soci dei contratti e su tematiche di carattere generale medesimi l’accesso al credito a condizioni vantaggiose relative alla legislazione del lavoro. rispetto a quelle di mercato, nonché quello di promuovere, • Servizio di sportello cooperativo per chi intende contribuire e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento costituire nuove cooperative, suddiviso in una fase del Movimento Cooperativo mutualistico, favorendo la preliminare, volta alla verifica dell’idea costituzione di nuove cooperative o società da esse imprenditoriale, alla definizione dell’ipotesi partecipate. societaria e all’illustrazione della legislazione civilistica, legale e del lavoro, e in una successiva fase di assistenza all’avvio, che si concretizza in adempimenti formali (redazione dello statuto, notaio, revisori contabili) e nell’impostazione dell’impianto amministrativo contabile. Confcooperative Piacenza Confcooperative Piacenza nasce nel 1949 e conta7 115 cooperative associate, di cui 25 operano nel territorio montano. Le cooperative iscritte a Confcooperative rappresentano circa il % della totalità di quelle presenti nell’area provinciale. Il fatturato nell’anno 2004 è stato di circa 320.000.000 ¤, di cui il 60% proveniente dal comparto agro-alimentare. I principali settori di attività sono: produzione-lavoro e servizi alle imprese (pulizie, facchinaggio, movimentazione merci, logistica), cooperazione sociale e comparto agro-alimentare (settore lattiero-caseario, ortofrutticolo, vitivinicolo, servizi agricoli); non mancano, inoltre, cooperative operanti nell’ambito delle produzioni zootecniche ed agroforestali, cooperative di edilizia abitativa e del terziario avanzato (turistico, culturale e sportivo). Complessivamente, i soci delle cooperative iscritte a Confcooperative Piacenza sono circa 6.400 e i lavoratori circa 2.000, di cui 1.400 soci lavoratori. La mission Nell’ambito degli indirizzi e delle direttive della Confederazione e dell’Unione Regionale, l’associazione si propone la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali; la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali aderenti e dei loro soci; la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione; la promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti; l’aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio di competenza; l’organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti; favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa; la promozione e l’attuazione dell’assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti assicurando il collegamento con gli Organi e gli Uffici dell’Unione Regionale e della Confederazione; l’attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla Confederazione Cooperative Italiane e dall’Unione Regionale; la raccolta di ogni documentazione, l’elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali anche ai fini di interesse generale; la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza; la designazione, salvo diversa disposizione di legge, agli enti e autorità 7 Dati forniti da Confcooperative Piacenza ed aggiornati al 31/12/2004. 34 provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confederazione stessa ed all’Unione Regionale; la promozione e l’assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all’attività dell’Unione Regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per l’elezione degli organi dell’Unione Regionale e della Confederazione; la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL nonché l’assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati. I servizi Confcooperative Piacenza si avvale dell’ausilio della cooperativa di servizi amministrativi Unioncoop e di altre organizzazioni di servizio, per l’offerta alle cooperative associate dei seguenti servizi di informazione, assistenza tecnica e cnsulenza, in convenzione con UNICAF SPA di Bologna: - servizio di contabilità generale, tenuta IVA; - predisposizione e deposito bilanci; - gestione delle pratiche fiscali; - servizi di segreteria; - servizi gare d’appalto; - sportello C.A.A. Confcooperative. Consorzio Sol.Co Piacenza Sol.Co. Piacenza è un consorzio di cooperative sociali aderente a Confcooperative, nonché al Consorzio Nazionale CGM, nato nel 1994 al fine di stimolare la collaborazione tra le cooperative. Ad esso aderiscono 11 cooperative sociali. Lo scopo di Sol.Co. Piacenza è quello di favorire la promozione umana e l’inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, creando sinergie ed ottimizzando le risorse delle cooperative associate e, più in generale, promovendo la diffusione della cultura della cooperazione sociale. Sol.Co. Piacenza promuove e gestisce progetti a favore di disabili, immigrati ed altre persone svantaggiate, con l'intento di favorire la loro integrazione sociale e il loro inserimento lavorativo ed offre servizi di consulenza ed assistenza alle cooperative sociali per il reperimento di finanziamenti agevolati, per la progettazione e la rendicontazione. Il consorzio, inoltre, in qualità di general contractor, acquisisce contratti e commesse di lavoro per conto delle cooperative socie. 35 Capitolo 6. La cooperazione sociale oggi a Piacenza Al 30 giugno 2005, sono presenti a Piacenza e provincia 45 cooperative sociali, di cui 30 di tipo A, 14 di tipo B ed un consorzio. Cooperative sociali di tipo A ALTRO MONDO Via Perdoni, 8 – 29100 Piacenza – 0523/330068-316063 – [email protected] Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA, DISABILI, EX DETENUTI, TOSSICODIPENDENTI, SERVIZI ASSOFA Via Zoni, 48/50 – 29100 Piacenza – 0523/711994-756106 Ambiti: DISABILI BABY CLUB Via Spolverini, 24 – 29100 Piacenza – 0523/614492 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA C.O.TE.PI. Stradone Farnese, 96 – 29100 Piacenza – 0523/338710-328903- [email protected] Ambiti: ALCOLISTI, TOSSICODIPENDENTI, GIOVANI CASA DEL FANCIULLO Via Casa del Fanciullo, 1 – Loc. Ivaccari – 29100 Piacenza – 0523/506128 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA CASA MORGANA Via Taverna, 37 – 29100 Piacenza – 0523/315810 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA CENTRO EDUCATIVO OASI Via Boreca, 2 – 29100 Piacenza – 0523/499643; 349/6496810 Ambiti: MINORI, ANZIANI, DISABILI CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE Via Campagna, 83 – 29100 Piacenza – 0523/498594 Ambiti: SERVIZI CE.SVI.P. Stradone Farnese, 3 – 29100 Piacenza – 0523/328610-388798 – [email protected] - www.cesvip.it Ambiti: SERVIZI DUE SOLI Località Poggio di Cariano, 54 – Vigolzone (PC) Ambiti: ANZIANI ESEDRA Via Tortona, 16 – 29100 Piacenza – 0523/490590 Ambiti: MINORI, ANZIANI, DISABILI ETHOS Via Valverde, 7 – 29100 Piacenza – 0523/330068-316063 – [email protected] - www.ethoscoop.it Ambiti: SERVIZI EUREKA Via Molinari, 35 – 29100 Piacenza – 0523/593216 Ambiti: MINORI FAMIGLIA NUOVA Via Pianello, 82 – 29011 Borgonovo Val Tidone – 0523/862136 Ambiti: TOSSICODIPENDENTI, ALCOLISTI FEDRO Via X Giugno, 3 – 29100 Piacenza Ambiti: SERVIZI GOCCIA DI TERRA Via Colombo, 35 – 29100 Piacenza – 0523/594711 – [email protected] Ambiti: IMMIGRATI/EXTRACOMUNITARI, SERVIZI IL CAROSELLO Via Manfredi, 102 – 29100 Piacenza – 0523/716272 36 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA IL GERMOGLIO 2 Via Bubba, 25 – 29100 Piacenza – 0523/610248 Ambiti: DISABILI INACQUA Via Rigolli, 23 – 29100 Piacenza – 0523/593777-591935 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA, PERSONE SVANTAGGIATE INSIEME Via Taverna, 273 – 29100 Piacenza – 333/2265438 Ambiti: IMMIGRATI/EXTRACOMUNITARI, SERVIZI ISTITUTO S.EUFEMIA Via San Marco, 37 – 29100 Piacenza – 0523/322679 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA LA MADONNINA – ONLUS Piazza Rocca, 8 – 29012 Caorso (PC) – 0523/821126 Ambiti: ANZIANI, DISABILI PSICHICI/PSICHIATRICI, PERSONE SVANTAGGIATE L’ARCO Via Torta, 29 – 29100 Piacenza – 0523/315953 Ambiti: DISABILI, INFANZIA, ADOLESCENZA OLTRE Stradone Farnese, 17 – 29100 Piacenza – 0523/305336 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA ONDANOMALA Via Rigolli, 23 – 29100 Piacenza ambiti: DISABILI, ANZIANI PRIVATA ASSISTENZA Via Valverde, 6 – 29100 Piacenza – 0523/338880 Ambiti: ANZIANI, SERVIZI S.A.GE. Via Paraboschi, 7 – 29010 Gragnano Trebbiense (PC) – 0523/869238 Ambiti: ANZIANI, DISABILI SERVIZI E SOCIETA’ Via Bresciani, 27 – 29100 Piacenza – 0523/623411 Ambiti: ANZIANI, DISABILI, INFERMI TUTTI I COLORI Via Taverna, 20 – 29100 Piacenza – 339/1644172 - [email protected] Ambiti: IMMIGRATI/EXTRACOMUNITARI, SERVIZI UNICOOP Piazza Cittadella, 2 – 29100 Piacenza – 0523/323677 Ambiti: ANZIANI, DISABILI, TOSSICODIPENDENTI Cooperative sociali di tipo B ARCOBALENO Via Capra, 13/B – 29100 Piacenza – 0523/305745 Ambiti: MINORI CASTELTEAM Via Emilia Est, 41 – 29010 Rottofreno (PC) – 0523/335800 Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE EREDI GUTENBERG Via Don Carozza, 3 – 29100 Piacenza – 0523/482666-449285 Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE, DISABILI FUTURA Piazza Chiostri del Duomo, 12 – 29100 Piacenza – 0523/305486-305482 Ambiti: DETENUTI GEOCART Strada delle Novate, 14 – 29100 Piacenza – 0523/609861-609853 – [email protected] 37 Ambiti: DISABILI GLI SPINONI Strada degli Spinoni, 1 – 29100 Piacenza – 0523/609861; 348/9018218 Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE, DISABILI IL GERMOGLIO Via Bubba, 25 – 29100 Piacenza – 0523/610248 - [email protected] Ambiti: DISABILI IL SEGRETO DEL TELAIO Vicolo Edilizia, 23 – 29100 Piacenza – 0523/606180-606263-331220 Ambiti: DISABILI, PERSONE SVANTAGGIATE L’ORTO BOTANICO Via Stazione, 1 – 29010 Alseno (PC) – 0523/949403-986215 - [email protected] Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE MELE VERDI Via Liberazione, 33 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) – 0523/943488 Ambiti: INFANZIA, ADOLESCENZA, ADULTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E POVERTA’ ORIONE 2001 Via Sarmato, 16 – 29011 Borgonovo Val Tidone (PC) – 0523/862646; 349/1996897 Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE SO.CO.MA. Piazza Colombo, 6 – 29021 Bettola (PC) – 0523/712294 Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE SOLIDART O.N.L.U.S. (OGGETTISTICA) Via Riglio, 12 – 29100 Piacenza – 0523/606315 – [email protected] Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE XENIA Via Colombo, 35 – 29100 Piacenza – 0523/497195 - [email protected] Ambiti: PERSONE SVANTAGGIATE Consorzi CONSORZIO SOL.CO. Via Colombo, 35 – 29100 Piacenza – 0523/594711-578035 – [email protected] - www.solcopiacenza.it Ambiti: SERVIZI 38 Capitolo 7. Indirizzi utili Per la cooperazione sociale e per la creazione di impresa: LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PIACENZA Largo Erfurt, 7 -29100 Piacenza – Tel. 0523/616255 – Fax 0523/616295– [email protected] CONFCOOPERATIVE PIACENZA Via C. Colombo, 35 (Pal. Agricoltura) - 29100 Piacenza – Tel. 0523/606264 – Fax 0523/606271 [email protected] SOPRIP Agenzia di Sviluppo Locale di riferimento delle province di Parma e Piacenza Stradone Farnese, 52 - 29100 Piacenza - Tel. 0523/315808 - Fax 0523/312329 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Via Roma, 76 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/385546 C.G.I.L. Via XXIV Maggio, 18 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/459701 C.I.S.L. Via P. Cella, 11 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/758210 U.I.L. Via Scalabrini, 33 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/335841 INFORMAGIOVANI: COMUNE DI PIACENZA - Via Taverna, 37 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/334013 – Fax 0523/309773 – [email protected] COMUNE DI BOBBIO - Via Garibaldi 48 - c/o Comunità Montana - Bobbio (PC) - Tel. 0523/932241 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - Via Bressani 6 - Fiorenzuola D'Arda (PC) - Tel. 0523/989321 - Fax. 0523/982680 – [email protected] COMUNE DI GROPPARELLO - Piazza Roma 44 - c/o ex Asilo Gandolfi - Gropparello (PC) - Tel. 0523/856026 COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA - Via Moro 20 - c/o Biblioteca Comunale - Monticelli D'Ongina (PC) - Tel. 0523/820066 - Fax. 0523/827682 AGENZIA PROVINCIALE INFORMAGIOVANI - Provincia di Piacenza - Assessorato Politiche Giovanili - Piazzale Marconi, Palazzo Borgo FaxHall - Piacenza (PC) - Tel. 0523/795558 - Fax. 0523/795517 COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE - Via Roma 28 - c/o Biblioteca Comunale - Pianello Val Tidone (PC) - Tel. 0523/992009 COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO - c/o Palazzo comunale - Via Scotti da Vigoleno - Carpaneto Piacentino (PC) - Tel. 0523/852784 Le sedi nazionali delle Centrali Cooperative: A.G.C.I. – Associazione Generale Cooperative Italiane - Via A. Bargoni, 78 – Roma- 06/583271 C.C.I. – Confederazione Cooperative Italiane - Borgo S. Spirito 78 - Roma – 06/680001 L.N.C.M. – Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Via Guattani, 9 - Roma – 06/844391 U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane - Via S. Sotero, 32 - Roma – 06/39367752 Per la formazione: CESVIP. Soc. Coop. Soc. Stradone Farnese, 3 - 29100 Piacenza – Tel. 0523/328610 – Fax 0523/388798 - [email protected] IRECOOP Via Colombo, 35 – 29100 Piacenza – Tel. 0523/606131 – Fax 0523/606195 – [email protected] 39 Appendice 1.. La normativa di riferimento L’obiettivo di queste schede è quello di facilitare la lettura e la comprensione della normativa del settore dell'imprenditoria sociale. L'obiettivo è, inoltre, quello di fornire, attraverso un approccio schematico e di sintesi, una base di informazioni che dovranno essere approfondite dai singoli imprenditori con la lettura delle leggi nel loro complesso. Legge 381/1991 – "Disciplina delle cooperative sociali" D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Obiettivi della legge Disciplinare le cooperative sociali delineandone le caratteristiche, le finalità, le modalità di costituzione e il regime tributario Territori d'applicazione Ambito d'applicazione nazionale I destinatari Organizzazioni che intendono "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" dotandosi di forma e organizzazione societaria specifica Principali contenuti della normativa Determinazione delle tipologie organizzative (art.1) - cooperative di tipo A destinate alla gestione di servizi socio-sanitari educativi - cooperative di tipo B destinate a svolgere attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (vedi art.4) Riconoscimento opera del volontariato (art.2) Accanto ai soci "ordinari"gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci "volontari" che prestino la loro attività gratuitamente: vengono iscritti nel libro dei soci, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, hanno diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate e alle coperture assicurative contro infortuni e malattie professionali. Definizione di persone svantaggiate (art.4) Le cooperative di tipo B svolgono le proprie attività di produzione/lavoro per facilitare l'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati (che devono essere in numero pari almeno 30% dei soci lavoratori) che sono specificamente indicati: gli invalidi fisicipsichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Regolamento ispezioni (art.3 comma 3) Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di ispezione ordinaria con una frequenza annuale. Determinazione delle condizioni di convenzionamento (art. 5) Le cooperative sociali iscritte all'Albo delle cooperative, istituito in attuazione della presente legge presso le Regioni, possono essere firmatarie di convenzioni con enti pubblici per la fornitura di beni e servizi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione. Disciplina consorzi di cooperative sociali (art.8) I consorzi sono società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% per cento da cooperative sociali. Normativa attuativa della presente legge a livello regionale (art.9) le regioni: emanano le norme di attuazione entro un anno ; istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali; adottano convenzioni-tipo; istituiscono norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. 40 Legge regionale 22/90 - “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” Finalità Nella legge regionale 22/90, la regione Emilia Romagna, ispirandosi all’art.45 della costituzione italiana, disciplina, in armonia con la programmazione regionale, gli interveti volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa. (Art.1) Territori d'applicazione Ambito d'applicazione regionale –Emilia RomagnaI destinatari Tutte le cooperative presenti sul territorio di applicazione della legge Principali contenuti della normativa Titolo I- Servizi ed incentivi per la cooperazioneServizi per la cooperazione (art.2) Gli interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell’impresa cooperativa, promossi dalla regione Emilia Romagna possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a: a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali; b) consulenza tecnico-manageriali per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale; c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese; d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività; e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese; f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo; g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione; h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative. Modalità e criteri per la fornitura dei servizi (art.3) 1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizio alle imprese cooperative. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni. 3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese. Priorità e criteri (art.4) 1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per: a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva; b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente; c) particolare rilevanza sociale e civile; d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati. 2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2. Programmi di integrazione e sviluppo (art.5) 1. La Regione Emilia Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e sviluppo per i fini (art. 2). 2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere: a) iniziative di integrazione intercooperativa; b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione; c) tutela e controllo della qualità delle produzioni; d) acquisizione di know-how e tecnologie; e) assistenza finanziaria; f) formazione e informazione professionali; g) strutturazione organizzativa. Titolo II –Consorzio fidi – Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione (art.7) La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale. Titolo III –Istituzione della Commissione regionale per la cooperazioneCommissione regionale per la cooperazione (Art.8) È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive. La Commissione è composta: a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede; b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale; d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi; e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale. Alla Commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla Consulta regionale della cooperazione. Compiti della commissione (Art.9) 1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione. 2. In particolare, la Commissione: a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali; c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo; d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5; e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali. Titolo IV Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione della “Fondazione per la cooperazione Emiliano-Romagnola” Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola (Art.10) 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano- romagnola",la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. 2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di: a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo; b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo. Titolo V-Disposizioni finanziarieDisposizioni finanziarie (art.14) L’Amministrazione regionale farà fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa. 41 Legge regionale 7/94 - “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381” Finalità La legge regionale 7/94 in attuazione dell’art.9 della Legge 381/91, detta norme (art.1) relative a: a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali; b) per determinare modalità!di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio - assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività!di sviluppo dell'occupazione; c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici; d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale. Territori d'applicazione Ambito d'applicazione regionale –Emilia RomagnaI destinatari Le cooperative sociali A e B, i consorzi di cooperative sociali. Principali contenuti della normativa Albo regionale delle cooperative sociali (art.2) Punto 4: a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi; b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Cancellazione dall’Albo regionale (art.4) La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione: a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida; b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più! di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14-12-1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più! in grado di continuare ad esercitare la loro attività c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa e dal consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell' art. 3 della Legge 381/ 91; d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni; e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità!della presente legge; f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell' art. 3 siano omesse o risultino non veritiere. Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici (art.6) La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità!pubblica, della democraticità!e della imprenditorialità che la contraddistinguono.! Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio - assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività!svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. Raccordo con le politiche attive del lavoro (art.7) La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a: a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi; b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Formazione (art.8) 1.! Ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria. 2.! Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali. 3.! Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività!di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché!iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della LR 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica. 42 Interventi regionali per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art.9) 1.! La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio.! A tal fine la Regione può!concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può! essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione - lavoro.!Nel caso di trasformazione del contratto di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni. 2.! Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità!superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione - lavoro con: a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di Lire 10.000.000 per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature; b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due.! Nel caso di trasformazione del contratto di formazione - lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni. 3.! Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può!modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2.! Il Consiglio regionale può altresì!introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in materia di accesso al mercato del lavoro. Convenzioni (art.11) 1.! La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per: a) la gestione di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91. 2.! La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera. 3.! I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell' art. 1 della legge medesima. 4.! Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi. 5.! I criteri e le modalità!per la valutazione delle offerte presentate di cui all' articolo 10 nonché!lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonché agli altri soggetti fornitori di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi. 6.! Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può ! essere affidata in concessione. Contenuti delle convenzioni (art.12) !Questo articolo specifica cosa deve essere contenuto nelle convezioni. Tra le altre cose, le convenzioni devono contenere: - l'indicazione dell'attività!oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento; -la durata della convenzione ed il regime di proroghe; - i requisiti di professionalità!e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività; - eventuale partecipazione del personale ad attività!formative e relative modalità; il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/91; - le forme e le modalità!di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività!con particolare riferimento alla qualità!dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti.!Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso della associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; - qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività! secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/91, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività! prevista dalla convenzione stessa. 43 Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art.15) 1.! Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della LR 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonché!di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario.!In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività! di collaborazione fra cooperative. 2.! Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in: a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi; b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie; c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività!onerose; d) finanziamento di attività! formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8. 3.! La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è così sostituita: <<b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità!e servizi sociali;!>>. 4.! Al comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è!aggiunta la seguente lettera: <<f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale.>>. Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art.16) 1.! La Giunta regionale è!autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può!superare cinque milioni per ogni beneficiario.!Il contributo medesimo può!essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2.! La Giunta regionale è!altresì!autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentata, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità!superiore ai due terzi; il contributo non può!superare il tetto massimo di Lire 10.000.000 per ogni cooperativa o consorzio. Legge Regionale 6/97 - “Modifica della LR 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 382" Riportiamo gli articoli che modificano la legge regionale 7/94 Art.1 Integrazione dell' art. 9 della LR 4 febbraio 1994, n. 7 All'art. 9 della LR 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma: <<2 bis.! I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella Sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendente lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.>>. Art. 2 Modifica dell'art. 10 della LR 4 febbraio 1994 n. 7 L'art. 10 della LR 4 febbraio 1994 n. 7 è! così!sostituito: <<Art. 10! Partecipazione alle gare e scelta del contraente 1.!La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è!subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché!al possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione Consiliare competente. 2.! Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più! vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità! del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. 3.! Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio - assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1. 4.! Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita. 5.! Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può! avere un perso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione. 6.! La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1: a) le cause di esclusione; b) i requisiti di partecipazione alle gare; c) gli elementi per la valutazione della qualità!dell'offerta; d) la documentazione probatoria; e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.>>. Art. 3 Modifica dell' art. 11 della LR 4 febbraio 1994 n. 7 Il comma 5 dell'art. 11 della LR 4 febbraio 1994, n. 7, è!così sostituito: << 5.! I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonché!lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi.>>. !Art. 4 Integrazione dell' art. 22 della LR 4 febbraio 1994 n. 7 All'art. 22 della LR 4 febbraio 1994 n. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente nuovo comma: <<1 bis.! La Commissione acquisisce per il tramite delle Amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale.>>. 44 D.Lgs 185/00 - “Finanziamenti per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile” Il Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 rappresenta una sorta di testo unico in cui vengono ridisegnati ed accorpati gli incentivi all'autoimprenditorialità e all’autoimpiego previsti dalle precedenti leggi, definitivamente abrogate con l'entrata in vigore, in data 21 ottobre 2004, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 luglio 2004, n. 250 "Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185". Il provvedimento rende pienamente operativi gli articoli del decreto legislativo 185/00, stabilendo i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste per la creazione e lo sviluppo di imprese costituite da giovani. A chi si rivolge I giovani che vogliono avviare una nuova impresa avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge devono mettersi d'accordo per costituire una società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che abbia i seguenti requisiti: - maggioranza assoluta (sia di capitali che numerica) di giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, residenti nei territori di applicazione della legge (alla data del 1_ gennaio 2000 nei settori della produzione di beni e servizi alle imprese e della fornitura di servizi e alla data del 1_ gennaio 2000 per le cooperative sociali) - totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni compiuti, residenti nei territori di applicazione della legge (con le medesime decorrenze sopra indicate) - sede legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione della legge - gli agricoltori (residenti nei territori previsti dalla legge al momento di presentazione della domanda) tra i 18 ed i 35 anni compiuti, subentrati al familiare nella conduzione dell'azienda agricola. I territori di applicazione I territori di applicazione della legge (quelli nei quali i giovani devono avere la residenza e le imprese la loro sede) sono i territori individuati dalla Commissione dell'Unione Europea. Si tratta in pratica dell'intero Mezzogiorno e di buona parte del Centro-Nord. Cosa offre il decreto A chi comincia, ma anche a chi vuole espandere un'attività esistente, il Decreto Legislativo 185/00 concede i seguenti benefici: a) Agevolazioni finanziarie per l'investimento sotto forma di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati; b) Contributi a fondo perduto per le spese di gestione (non previsti per il subentro in agricoltura); c) Servizi di formazione, successivi alla presentazione della domanda, destinati alla crescita imprenditoriale dei giovani nelle nuove imprese. Sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie e le attività di commercio e turismo. I progetti finanziabili Il decreto legislativo 185/00 prevede misure in favore della creazione e sviluppo di imprese avviate da giovani per iniziative: 1) nel settore della produzione dei beni e dei servizi alle imprese; - produzione di beni nei settori dell'artigianato o dell'industria; - produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - fornitura di servizi a favore di imprese. 2) nel settore dei servizi; - fruizione dei beni culturali - turismo - manutenzione di opere civili e industriali - innovazione tecnologica - tutela ambientale - trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali 3) per il subentro in agricoltura; Le misure a favore del subentro in agricoltura riguardano progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono agevolate solo le ditte individuali; inoltre i progetti devono raggiungere determinati obiettivi e pertanto non possono essere finanziati quelli che prevedono la sola sostituzione di beni già esistenti. 4) in favore di cooperative sociali Le misure in favore di cooperative sociali sono destinate solo a quelle di tipo b) e riguardano progetti relativi a cooperative nuove o già esistenti nei settori: - produzione di beni nell'industria e nell'artigianato; - produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli; - fornitura di servizi alle imprese. La normativa comunitaria può prevedere limitazioni rispetto a determinati settori; occorre pertanto verificare sul sito della Società Sviluppo Italia le informazioni aggiornate. Per usufruire del decreto Per accedere alle agevolazioni occorre formulare una domanda, firmata dal legale rappresentante, corredata dal business plan, che va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a Sviluppo Italia S.p.A. - Area Creazione d'Impresa - via Calabria 46 - 00187 Roma. 45 Legge 215/92 - “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” Principi generali La Legge 215/92, è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. È diretta a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti pi¨ innovativi dei diversi settori produttivi A chi si rivolge Per poter accedere ai finanziamenti le imprese devono avere come requisiti essenziali la prevalente partecipazione femminile e la dimensione di piccola impresa. Sono piccole imprese quelle che hanno un massimo di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ¤ o un bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ¤ e sono indipendenti. Per prevalente partecipazione femminile si intendono: - le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne; - le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; - le imprese individuali, il cui titolare sia una donna. Il requisito della presenza femminile deve permanere per almeno 5 anni. Territori di applicazione Tutto il territorio nazionale. Cosa offre la legge La legge prevede agevolazioni per investimenti destinati a: - avvio di imprese femminili; - acquisto di attività preesistenti (solo se ha effettuarlo è una nuova impresa); - ampliamenti o ammodernamenti di attività preesistenti, tramite progetti innovativi; - sviluppo di attività preesistenti tramite acquisizione di servizi reali. I settori di investimento ammissibili sono: agricoltura, allevamenti, pesca; estrazione di minerali; manifattura; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; costruzioni; commercio; ricettività e ristorazione; servizi. Alcuni di questi sono soggetti a limitazioni che vanno riscontrate sulla circolare esplicativa. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto per investimenti, stabilito nei limiti delle misure permesse dalla normativa comunitaria di aiuti di stato alle imprese. Inoltre le Regioni e le Province autonome partecipano alla gestione della legge. Potranno stanziare risorse proprie e definire propri programmi di sostegno e promozione dell'imprenditorialità femminile. Le agevolazioni non possono essere cumulate con benefici previsti da altre leggi nazionali o regionali. Spese ammissibili Le spese, per quanto riguarda le nuove attività e l'ampliamento, ammodernamento e rilevamento di attività preesistenti, possono riguardare: - studio di fattibilità; - impianti generali; - arredi e mezzi mobili; - macchinari ed attrezzature; - brevetti; - software; - opere murarie e relative spese per la progettazione. Per quanto riguarda le iniziative di sviluppo le spese possono riguardare servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa e produttiva, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità, al commercio elettronico. Procedure Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il modulo per la presentazione delle domande _ scaricabile dal sito dell'Osservatorio per l'Imprenditorialità Femminile. Le domande vanno generalmente inviate alle singole regioni (verificare sul sito citato). Il regolamento prevede tempi certi per la presentazione della domanda e l'erogazione dei contributi. 46 D.lgs 6/03 - “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366" Il provvedimento (delegato dalla legge 366/01) va a novellare il Titolo V, Libro V del codice civile e alcune norme del R.D. 318/42, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2004 (data dalla quale l'iscrizione nel registro delle imprese di nuove cooperative è subordinata alla conformità dello statuto alla nuova legge), con possibilità di adeguamento degli statuti per le cooperative già esistenti sino al 31 dicembre 2004. Molte norme di leggi speciali saranno implicitamente abrogate; lo saranno espressamente sia le precedenti norme del codice civile che quella istitutrice della piccola società cooperativa. Quest'ultima si dovrà trasformare entro il 31/12/04 nella fattispecie di società cooperativa di cui all'art. 2522 secondo comma. Da precisare è che la riforma detta una disciplina in molte parti nuova, comune per tutte le imprese: soltanto ai fini fiscali viene effettuata una distinzione tra due sottospecie, le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512) e quelle diverse. Queste ultime sono quelle che svolgono nella gestione societaria la prevalenza (maggioranza semplice) della propria attività con i soci anziché con terzi (art. 2513): per essere legittimate a beneficiare anche di agevolazioni fiscali dovranno obbligatoriamente recepire nel proprio statuto quattro clausole di non lucratività (art. 2514) e risultare iscritte in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale delle cooperative. Le altre imprese, invece, avranno accesso soltanto ad agevolazioni non fiscali (ma si consideri il correttivo ex D.L. 63/02). Oltre agli aspetti fiscali, sarà diversa per queste cooperative anche la configurazione del patrimonio netto e la destinazione degli utili d'esercizio (art. 2514 e 2545 quinquies). La riforma ripropone nella loro importanza gli obblighi, già presenti in leggi speciali, relativi ai requisiti soggettivi dei soci (art. 2527) e alla relazione annuale che descriva compiutamente il carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545). A tutte le cooperative si riferiscono inoltre le novità in tema di duplicità di modelli normativi di rinvio (art. 2519), ristorni (2545 sexies), strumenti finanziari (art. 2526), sistemi di amministrazione (2542 e segg), il raddoppio dei limiti superiori della quota individuale di capitale sociale (art. 2525), porta aperta e sue garanzie (art. 2528 e 2545 sexiesdecies), variabilità del capitale (art. 2524 c.c.), l'aumento al 30% dell'accantonamento minimo obbligatorio a riserva legale (2545 quater), il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545 septies), assemblee separate (art. 2540), diritto e deleghe di voto (art. 2538-2539). Soltanto per le cooperative a mutualità non prevalente, la possibilità di trasformarsi in società lucrativa previa devoluzione del patrimonio effettivo ai Fondi Mutualistici dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi maturati (art. 2545 decies). Riportiamo di seguito gli articoli sopra sintetizzati Capo I - Delle società cooperative Sezione I - Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente 2512 (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente). Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. 2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. 2519 (Norme applicabili). Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. 47 Sezione II - Della costituzione 2522 (Numero dei soci). Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. 2524 (Variabilità del capitale). Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Sezione III - Delle quote e delle azioni 2525(Quote e azioni). Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. 2527 (Requisiti dei soci). - L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Sezione IV - Degli organi sociali 2538 (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2539 (Rappresentanza nell'assemblea). Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. 2540 (Assemblee separate). L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. 48 L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati. 2542 (Consiglio di amministrazione). La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. 2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma. 2545-quinquies - (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. 2545-sexies (Ristorni). L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative. Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo 2545-decies (Trasformazione). Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi. 49 Appendice 2. Il bilancio sociale: alcune nozioni tecniche Aspetti teorico-tecnici a livello internazionale A livello internazionale, gli aspetti teorico-tecnici del bilancio sociale e quelli legati più generalmente alla responsabilità sociale dell’impresa fanno riferimento principalmente a: il progetto G LOBAL R EPORTING INIZIATIVE , GRI: quale struttura creata nel 1997 nell’ambito di alcune istituzioni europee e supportata da imprese, enti ed organizzazioni non governative, finalizzato a creare un sistema di “sustainability reporting”. Recentemente, è stata presentata la nuova versione GRI 2002, contenente una rielaborazione degli indicatori organizzati secondo la performance economica, sociale ed ambientale dell’azienda; l’ACCOUNTABILITY 1000, AA1000: standard internazionale di processo definito dall’ISEA per l’implementazione in azienda di un processo di Account, Auditing e Reporting orientato alla CSR e basato sul coinvolgimento (dialogo/confronto) degli stakeholders; la “norma” SA 8000 (aggiornata al 2001): certificazione standard internazionale in tema di diritti dei lavoratori che attesta il lavoro delle imprese e permette di migliorarne la reputazione sul mercato; il G REEN P APER , Libro Verde: è stato pubblicato dall’Unione Europea nel luglio 2001 per stimolare il dibattito sulla CSR tra imprese, organizzazioni internazionali, partner sociali, NGO, individui, in modo da incentivare una crescita economica sostenibile ed una maggiore coesione sociale. Aspetti teorico-tecnici a livello nazionale Per quanto riguarda il contesto nazionale di riferimento, il bilancio sociale ed i principi per la gestione di un’azienda socialmente responsabile si basano: sulle indicazioni del GBS: Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione dei bilanci sociali, ha elaborato un insieme di indicazioni necessarie per unificare contenuti e forma del bilancio sociale, garantendo una maggiore confrontabilità fra bilanci di imprese diverse e tra bilanci della stessa impresa ma di esercizi diversi; sulle Q-RES: sono delle linee guida per la gestione delle imprese socialmente responsabili, delineate da un gruppo di lavoro formato da imprese, società di consulenza, società di revisione contabile e coordinate dall’Università di Castellanza; sul modello SEAN/IBS: un meta-processo di comunicazione e di orientamento strategico finalizzato al miglioramento continuo della cultura d’azienda; recupera e formalizza il quadro etico-valoriale sul quale si fonda l’identità dell’impresa, facendo risaltare le coerenze gestionali attraverso le quali i valori assunti a riferimento vengono declinati nelle successive scelte. I principi di redazione Secondo le indicazioni del GBS e del modello SEAN/IBS, i principi a cui le imprese debbono attenersi nella redazione dei bilanci sociali sono quelle di: PERIODICITÀ: il documento dovrà coprire un periodo di rendicontazione convenuto. Affinché i risultati aziendali possano essere valutati in modo appropriato, è necessario che gli indicatori del periodo vengano accompagnati da quelli di almeno due periodi precedenti. Solo in questo modo esprimeranno una tendenza significativa della gestione aziendale; RILEVANZA E SIGNIFICATIVITÀ: si devono includere tutte le informazioni quantitative e qualitative che concorrono a dare evidenza del rispetto dei singoli requisiti della norma SA8000; un’attenzione particolare deve essere quindi riservata a tutte quelle informazioni la cui omissione potrebbe ragionevolmente distorcere le valutazioni di tutti i soggetti interessati al bilancio sociale; COMPLETEZZA ED ACCURATEZZA: le informazioni contenute nel bilancio sociale, sia che siano di tipo qualitativo, sia che siano di tipo quantitativo, debbono coprire tutti i 9 macro requisiti proposti nella SA8000 e devono poter essere individuate con accuratezza; RICONDUCIBILITÀ: i risultati del bilancio devono poter essere facilmente riconducibili a determinate azioni aziendali; COMPARABILITÀ: il risultato della valutazione degli indicatori dovrà evidenziare la posizione dell’azienda rispetto alle prestazioni dei concorrenti migliori, quando presenti; COMPRENSIBILITÀ: le informazioni che derivano dalla valutazione del bilancio devono essere chiare e comprensibili in modo da facilitare la trasparenza della politica di impegno e di responsabilità sociale dell’azienda; FEDELE RAPPRESENTAZIONE: il bilancio sociale deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell’organizzazione, il quale si assume la responsabilità diretta delle informazioni prodotte, sia dal rappresentante SA8000 dei lavoratori. 50 La struttura Per il GBS (Gruppo di studio statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale) le sezioni che costituiscono il bilancio sociale sono: PREMESSA METODOLOGICA: è l’indicazione posta come introduzione al documento bilancio sociale in cui vengono indicati i riferimenti assunti come linee guida nella sua stesura; IDENTITÀ AZIENDALE: è il riferimento alla storia dell'impresa, mediante la descrizione dell’ambiente generale e di riferimento in cui agisce, la definizione dei codici deontologici che hanno guidato e che guidano le scelte strategiche, la dichiarazione della missione aziendale, la descrizione dell'assetto istituzionale ed organizzativo, le informazioni in merito al disegno strategico, al piano programmatico ed alle scelte per la sua attuazione; RENDICONTO: è il documento in cui sono inseriti i dati del Conto economico del bilancio d'esercizio. Possono essere aggiunti alcuni indicatori gestionali quali gli indici di efficienza e produttività, gli indici patrimoniali, gli indici di redditività; RELAZIONE SOCIALE: è la relazione scritta in cui vengono esaminati i diversi aspetti dello "scambio" sociale tra l'impresa e i suoi interlocutori interni ed esterni, evidenziando la coerenza delle scelte sia con i valori etici dichiarati sia con le aspettative legittime degli stakeholders. Per quanto concerne le risorse umane, vanno illustrate: a. la politica delle assunzioni; b. la composizione del personale; c. l'attuazione delle pari opportunità; d. le iniziative sociali realizzate; e. l'attività di formazione e di valorizzazione; f. i sistemi di remunerazione e di incentivazione; g. la comunicazione interna; h. le relazioni industriali; i. le condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; j. i dati delle assenze e delle cessazioni del rapporto di lavoro. In merito ai clienti si devono descrivere: a. il sistema della qualità realizzato; b. l'accertamento della customer satisfaction; c. le politiche di marketing attuate. Per quanto riguarda i fornitori: a. una valutazione generale degli b. il ricorso all'outsourcing e alle consulenze. stessi e delle condizioni negoziali; In merito agli Enti Pubblici vanno evidenziati: a. i rapporti fiscali; b. le norme interne; c. i sistemi di controllo volti a garantire l'osservanza delle leggi; d. i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione; e. i contributi ricevuti; f. i rapporti con le associazioni di categoria. In vari Enti locali, il bilancio sociale è stato applicato alle associazioni iscritte nell'elenco municipale; g. i servizi per gli anziani, quelli prestati nel settore dell'infanzia e dell'immigrazione; SISTEMA DI RILEVAZIONE: in questa sezione sono evidenziate le metodologie applicate ed i risultati ottenuti con un sistema di rilevazione che va attivato per sottoporre al giudizio dei diversi stakeholders il comportamento dell'impresa; PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO: qui, devono essere indicati gli obiettivi e gli orientamenti per la futura gestione. La realizzazione del bilancio sociale deve costituire realmente uno strumento per la pianificazione e l’attuazione del miglioramento continuo attraverso le prestazioni ed i risultati socio-economici dell'azienda; attestazione di conformità procedurale: è la relazione della società di revisione che valuta il bilancio sociale dell’azienda di riferimento. Rappresenta la valutazione che un soggetto esterno effettua sul bilancio sociale circa la corretta rispondenza del processo di rendicontazione agli standard e/o alle “best practice” di riferimento vigenti, come la SA8000. L a SA 8000 (Soci al A ccou n tabi l i ty 8000) Nell'era della globalizzazione economica orientata al profitto, si è definito Un utile strumento in materia di lo standard SA8000(Social Accountab ility 8000) con lo scopo di responsabilità sociale è la SA8000 , ossia concentrarsi 51 sui temi sociali e ambientali legati ai diritti dei lavoratori, e uno standard internazionale che non solo. I principi fondanti che ne stanno alla base sono il divieto di definisce i requisiti che un’impresa deve utilizzo del lavoro infantile e forzato, la tutela della salute e della avere per ottenere una certificazione che sicurezza, la libertà di associazione sindacale, il divieto di discriminazioni testimoni il rispetto dei diritti umani, dei di qualsiasi genere, il divieto di procedure disciplinari illegali, la garanzia lavoratori e dell’ambiente. di un giusto orario di lavoro, un giusto salario, l'introduzione di un sistema di gestione sociale. La "mission" SA 8000 si esplicita nei seguenti punti: 52 Appendice 3. Lo statuto della cooperativa sociale TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 E' costituita con sede in ***, Via ***, la Società cooperativa a responsabilità limitata denominata ** .La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Art. 2 La Cooperativa ha la durata di 99 anni, a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. TITOLO II SCOPO – OGGETTO (riportiamo, in fondo a questo documento, gli art.1, 3 e 4 differenziati per la cooperative sociali di tipo A e di tipo B) Art. 3 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata. a) La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla ***, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nel cui territorio ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione provinciale aderente alla *** nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio. b) La Cooperativa aderisce alla *** ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nel cui territorio ha la propria sede sociale. Art. 4 La Società ha per oggetto *** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. TITOLO III SOCI Art. 5 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese o partecipino a società che, per l’attività esercitata, si trovino in concorrenza con la cooperativa, salvo esplicita autorizzazione da parte del consiglio d'amministrazione. Art. 6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. Art. 7 I soci sono obbligati: a) al versamento: - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - dell’eventuale sovrapprezzo quota, ai sensi dell’art. 2525 c.c. b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Art. 8 E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso del consiglio d'amministrazione. Art. 9 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Art. 10 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Art. 11 a) La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale. La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione 53 Art. 12 L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione; e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il *, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto; L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. Art. 13 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio d'amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Art. 14 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Art. 15 a) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. b) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. Art. 16 I soci receduti, decaduti, od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 17 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Art. 18 I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, lett. a) punto 2), del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di lit. 1 milione ciascuna. Art.19 Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 5 r.d. 29.3.1942 n. 239. Art. 20 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l’eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. Art. 21 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 25, lett. c). Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. 54 TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA !Art 22 Con deliberazione dell’assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 l. 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa , anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le a.p.c. possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il valore di ciascuna azione è di lire un milione. Le a.p.c. devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. All’atto dello scioglimento della società, le a.p.c. hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l’intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle a.p.c., se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle a.p.c. è demandata ad apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l’eventuale durata minima del rapporto sociale. I possessori di a.p.c. sono obbligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d’emissione; b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Art. 23 L’assemblea speciale dei possessori di a.p.c., per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di a.p.c. devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell’avviso di convocazione, specificando se richiesta la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di a.p.c. nei confronti della società. TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 24 Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di lire un milione; 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, disciplinate dal titolo V; b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'art. 27 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dall’eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. Art. 25 Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente almeno il 25% all'atto della sottoscrizione, la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. Art. 26 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Art. 27 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dal consiglio di amministrazione prima della scadenza del termine ordinario di quattro mesi. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’art. 24. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili di cui all'ultimo comma dell'art. 22 del presente Statuto, ovvero che le somme corrisposte ai soci siano imputate alle rispettive quote di capitale. 55 TITOLO VII ORGANI SOCIALI Art. 28 Sono organi della Società: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio d'amministrazione; c) il collegio dei sindaci; d) il collegio dei probiviri. Art. 29 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita 8 giorni prima della adunanza, e avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il consiglio d'amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. Art. 30 L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20; 3) delibera in ordine all’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; 4) approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; 5) procede alla nomina delle cariche sociali; 6) determina la misura dei compensi di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci; 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto; 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame degli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 27. L’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo ha luogo entro il mese di dicembre. L'assemblea si riunisce inoltre qualora il consiglio d'amministrazione lo creda necessario ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Art. 31 L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. Art. 32 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con le maggioranze previste dall’art. 2368 e 2369 c.c. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Art. 33 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Art. 34 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto delle preclusioni stabilite dall’art. 2372 cc. Ad ogni socio non può essere conferita più di * deleghe (massimo cinque). La ***, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative territoriali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto. Art. 35 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Art. 36 Il consiglio d'amministrazione si compone di un numero di consiglieri variabile da * a *, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. Il consiglio d'amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, in favore della Società. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più tra gli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. 56 Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge o dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad acquistare azioni o quote della Cooperativa a norma dell'art. 2522 c.c. L'acquisto non potrà superare la decima parte del capitale sociale e dovrà essere effettuato avvalendosi di utili distribuibili o di riserve disponibili. Il prezzo corrisposto per l'acquisto non potrà comunque superare il valore nominale delle azioni o quote, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 27, l. c). Art. 37 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, il consiglio provvede alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. Art. 38 Il presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, ai consiglieri delegati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente. !Art. 39 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 40 Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. A norma di legge esso partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. Art. 41 Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dall’assemblea, scelti fra estranei alla compagine sociale che abbiano maturato esperienze nel movimento cooperativo o comunque abbiano competenze nel settore di attività di cui all’oggetto sociale. Il collegio dei probiviri è un organo consultivo che esprime pareri e favorisce la composizione delle controversie in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione di soci. Esso potrà essere adito dal Consiglio di Amministrazione prima di adottare delibere su tali materie, dai soci anteriormente o posteriormente le delibere del consiglio di amministrazione. I pareri espressi dal collegio dei probiviri non vincolano giuridicamente il consiglio di amministrazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ai suoi membri spettano gettoni di presenza che verranno deliberati dall’assemblea. Art. 42 Le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori e liquidatori riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri, due dei quali devono essere nominati dalle parti in lite, e il terzo, in difetto di accordo tra le parti dal a ) Presidente della Camera di Commercio di Bologna, a’) Presidente del Tribunale di Bologna, ad istanza anche di una sola parte. In caso di inerzia di una delle parti nella nomina dell’arbitro di sua competenza, vi provvederà suppletivamente il a ) Presidente della Camera di Commercio. a’) Presidente del Tribunale di Bologna. Per il caso in cui le parti della controversia siano più di due, e non vi sia accordo tra di esse in ordine alla nomina della terna arbitrale, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; qualora gli arbitri così nominati siano in numero pari, la nomina di un arbitro ulteriore sarà rimessa, a cura della parte più diligente, al: a ) Presidente della Camera di Commercio di Bologna, a’) Presidente del Tribunale di Bologna. Rientrano in particolare nella competenza del collegio arbitrale le decisioni sulle controversie in materia di decadenza, recesso ed esclusione. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. Gli arbitri decideranno secondo equità. Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati. Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 43 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Art. 44 In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c), deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla ***, a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI Art. 45 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Art. 46 Le clausole mutualistiche, di cui ai precedenti artt. 22, 27 e 43, in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. 57 Art. 47 - nota Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.Sono riportati in corsivo parti di statuto a carattere facoltativo la cui omissione non comporta modifica dello statuto base. Sono riportati in grassetto parti di statuto a contenuto alternativo, la cui scelta non comporta modifica dello statuto base. Tali possibilità alternative potranno essere arricchite con successivi aggiornamenti. lettera a) - prestazioni socio-sanitarie - assistenziali ed educative lettera b) - inserimento lavorativo se lettera a) Art. 1 - costituzione Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: ".......................Cooperativa Sociale a r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione "......................................- s.c.s.r.l.' Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali (La denominazione, comunque formata, deve contenere per esteso l'indicazione di 'Cooperativa Sociale') se lettera b) Art. 1 - costituzione Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: '...... Società Cooperativa Sociale a r.l.", validamente identificabile in sigla con la denominazione '.....s.c.s.r.l.' La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali. (La denominazione, comunque formata, deve contenere per esteso l'indicazione di 'Cooperativa Sociale') se lettera a) Art. 4 - scopi ed oggetto La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alte migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: .............................................. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali; 5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. se lettera b) Art. 4 - scopi ed oggetto La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: .............................................. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1)assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; Differenza negli art.1, art.3 art.4 trafinalizzati cooperativa sociale tipo a gli e cooperativa sociale di tipo b 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi ancheeconsortili a sviluppare e addi agevolare approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. 58 Bibliografia Carbognin, M. (a cura di), “Il campo di fragole”, Franco Angeli, Milano, 1999. Centro Studi CGM (a cura di), “ Comunità cooperative. Terzo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia”, Edizioni Fondazione Agnelli, Torino, 2002 Fontana S., “Lavoro democrazia progresso – Storia della cooperazione a Piacenza tra Otto e Novecento”, edita da Legacoop Piacenza, Casa Editrice Vicolo del Pavone, Piacenza, 2004. Giussani, A., Consorzio Nazionale CGM, “Una ipotesi di rete piacentina” in “Il benchmarking per l’impresa sociale. L’attività di analisi e consulenza finalizzata alla definizione della rete piacentina per la cooperazione sociale. Sintesi del lavoro”, pubblicazione collegata al Progetto Equal “Nuove frontiere per l’imprenditorialità sociale”, Piacenza. Morsia D., (a cura di), “Cinquant’anni di cooperazione piacentina – Uomini, idee, progetti, per un secolo di associazionismo cattolico”, edito da Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza, Coordinamento editoriale Eurocom di Piacenza, Piacenza, 2000. Pavolini, E., “Le nuove politiche sociali”, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2003. Lavoro Sociale – Quadrimestrale di metodologia e culture professionali, Edizioni Erickson, Trento. Prospettive Sociali e Sanitarie, Edito da Istituto per la Ricerca Sociale, Milano. Webgrafia www.aiccon.it www.agci.it www.ancst.it www.bilanciosociale.it www.cesvip.it www.coinsociale.it www.confcooperative.it www.cosis.it www.emiliaromagnasociale.it www.ermesimprese.it www.ethoscoop.it www.formaper.com www.forumterzosettore.it www.gruppoabele.org www.issan.info www.legacoop.it www.leganet.it www.luzzatti.it www.noprofit.org www.netcoop.it www.osservatoriodonna.igol.it www.piacenza.legacoop.it www.provincia.pc.it www.regione.emilia-romagna.it www.retecgm.org www.solcopiacenza.it www.sviluppoimpresa.com www.sviluppoitalia.it www.spazio-lavoro.it www.unci.org www.vedogiovane.it Sito dell’Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit. L’Associazione Generale Cooperative Italiane è una delle quattro Centrali Cooperative del nostro Paese; il sito contiene un’ampia sezione dedicata alla cooperazione. Il sito dell’Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Turismo (A.N.C.S.T.) contiene molte informazioni utili sulla cooperazione e sulla normativa di riferimento. Sito dedicato allo strumento del bilancio sociale, volto alla diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa. Il sito di Cesvip soc.coop.soc., ente di formazione accreditato. Sito dell’Associazione Co.In. (Cooperative Integrate), che si occupa di ricerca e promozione della cooperazione sociale e, più in generale, dell’impresa sociale. Il sito nazionale della Confederazione Cooperative Italiane, una delle quattro Centrali Cooeprative; contiene informazioni utili per chi vuole avviare una cooperativa. Sito della Compagnia per lo Sviluppo delle Imprese Sociali s.p.a. Il sito dedicato al sociale della Regione Emilia Romagna contiene le banche dati sulla cooperazione sociale regionale, tutta la legislazione di settore (nazionale e regionale) e molte altre informazioni sulla cooperazione. Il sito della Regione Emilia Romagna dedicato alle imprese e chiamato “informazioni e servizi per l’economia dell’Emilia Romagna” contiene ampie sezioni dedicate ai finanziamenti. Sito della Cooperativa Sociale Ethos; contiene una sezione dalla quale è possibile scaricare materiale e documentazione su formazione, consulenza, ricerca nel sociale. Sito di Formaper, un'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, che si occupa di sviluppo dell’imprenditorialità; contiene una sezione dedicata alla creazione di impresa. Il Forum Permanente del Terzo Settore è una parte sociale riconosciuta a cui aderiscono realtà del mondo del volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, solidarietà internazionale del nostro Paese. Il sito dell’Associazione “storica” Gruppo Abele. Contiene sezioni dedicate alla cooperazione sociale. Sito dell’Istituto Studi e Sviluppo delle aziende no-profit dell’Università degli Studi di Trento. Sito nazionale della Lega delle Cooperative e Mutue, una delle quattro Centrali Cooperative; contiene informazioni su legislazione di settore e creazione di impresa cooperativa. Il sito di Legacoop Emilia Romagna dedicato alla raccolta e trasmissione di informazioni per le imprese cooperative regionali. Sito dell'Istituto di Studi "Luigi Luzzatti", che si occupa di realizzare studi e ricerche di carattere storico, economico, sociale e giuridico sul lavoro e sulla cooperazione. Il sito, gestito dalla Cooperativa Sociale Eta Beta, contiene una sezione dedicata alla cooperazione sociale. Netcoop è il progetto di portale di servizi per e delle cooperative. Sito dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile, contiene una sezione dedicata alla creazione d’impresa. Il sito della sezione provinciale della Lega delle Cooperative e Mutue. Sito dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza. Il sito ufficiale della Regione; ha una sezione dedicata all’imprenditoria femminile, una alla cooperazione ed allo sviluppo di impresa sociale e contiene anche tutte le leggi, i bandi e le banche dati. Sito del Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Matterelli, con una sezione sulla cooperazione sociale. Sito del Consorzio Sol.Co. di Piacenza, che associa 11 cooperative sociali del territorio. Sito finanziato dalla Comunità Europea contenente informazioni e documenti rivolti alle PMI. Il gruppo promuove lo sviluppo imprenditoriale; nel sito, una sezione è dedicata all’imprenditoria giovanile. Il sito contiene una sezione dedicata a consorzi e cooperative. Sito dell’Unione Nazionale Cooperative Italiane, una delle quattro Centrali Cooperative del nostro Paese. Sito del Gruppo Cooperativo Vedogiovane, con un’ampia sezione dedicata all’impresa sociale. 59