CONVENZIONE DI TIROCINIO DIRETTO Tra La Seconda Università degli Studi di Napoli con sede in Caserta in Viale Beneduce n.10, partita I.V.A. 02044190615, Web www.unina2.it , d’ora in poi denominato “soggetto promotore“, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Rossi , nato a Striano (NA) il 15/06/1948, E il/la _______________________________________________________________ con sede legale in ___________________________________ , Prov. _______ Cap _________Via/P.zza ________________________________, n. ______ cod. fiscale ____________________n. telefono ___________________ d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Dirigente Scolastico _________________________nato/a_________________ il ______________ Premesso che - Il MIUR con D.M. n. 249 del 10.09.2010 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA); - La Seconda Università degli Studi di Napoli con D.R. n. 454 del 03 maggio 2012 ha attivato le procedure di selezione pubblica, per l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), per l’a.a. 2011/2012, a n.168 posti suddivisi nelle classi di concorso A047, A049, A043, A061, A059, A060, A017 e A071 regolarmente portate a compimento con D.R. n. 1177 del 10/12/2012, di approvazione degli atti concorsuali, nonché il D.D n. 1317 del 10/12/2012. con il quale sono stati ammessi in soprannumero, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del sopraindicato bando, i dottori elencati nei decreti stessi; - Il D.M. n. 249/2010,all’art. 10 comma 3 lett. b) prevede, all’interno del percorso formativo in cui è articolato il T.F.A., “un tirocinio diretto e indiretto di 475 ore, pari a 19 CFU”; - La Seconda Università degli Studi di Napoli, recependo quanto proposto dal Tavolo dei Delegati dei Rettori per i Corsi TFA delle Università campane nelle “Linee guida per il TFA”, ha stabilito la seguente articolazione: - Tirocinio diretto svolto presso le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sotto la guida di un tutor dei tirocinanti: n. 150 ore (= 6 CFU) + n. 35 ore (= 1,4 CFU) queste ultime dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità: - Tirocinio indiretto svolto presso l’Università sotto la guida di un tutor coordinatore: 250 ore (=10 CFU) + 40 ore (= 1,6 CFU) ) queste ultime dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità; - L’art. 12, comma 1, del D.M. 249 del 10.09.2010, prevede che “per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università …stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate…”; - Il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio; - L’art. 15, comma 22, del D.M. n. 249/2010 statuisce: “Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università ... stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio” - nelle more del perfezionamento del sistema di accreditamento delle istituzioni scolastiche, le sopra menzionate intese sono intervenute per le vie brevi fra il Rappresentante del Tavolo dei Delegati dei Rettori per il T.F.A. e il Direttore Scolastico regionale; - L’art. 15, co. 13, del D.M. 249 del 10.09.2010, stabilisce che: “Nel caso in cui i soggetti …. svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.”. - I tutor dei tirocinanti sono designati dai dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 11, co. 3 del D.M. 249/2010, si conviene quanto segue: Articolo 1 Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 249 del 10 settembre 2010 e del successivo D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, l’Istituzione Scolastica ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino ad un massimo di n. ____ tirocinanti per le seguenti classe di concorso _____________, così suddivisi: classe A0__ : n. __ tirocinanti; classe A0__ : n. __ tirocinanti; classe A0__ : n. __ tirocinanti; classe A0__ : n. __ tirocinanti; classe A0__ : n. __ tirocinanti; classe A0__ : n. __ tirocinanti; L’ individuazione dei singoli tirocinanti verrà precisata nelle schede di assegnazione/accettazione compilate e firmate dalle parti alla luce della presente convenzione. Articolo 2 L’articolazione ed i contenuti del percorso di tirocinio diretto riservato ai tirocinanti sono disciplinate dal progetto formativo allegato. Articolo 3 Il piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della scuola delle attività di tirocinio attivo (art. 12, comma 2b, D.M. 249/2010), cioè l’organizzazione del tirocinio e le modalità di svolgimento dello stesso (tempi, orari, formazione di gruppi, etc) sono stabilite dal Dirigente Scolastico o suo delegato, in modo che lo stesso sia proficuamente inserito nelle attività della scuola ospitante. I tutor Coordinatori cureranno il raccordo tra i docenti tutor dei tirocinanti e i docenti del TFA. Articolo 4 Gli obiettivi specifici e trasversali del tirocinio diretto sono programmati e verificati dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo del TFA. Durante lo svolgimento del tirocinio diretto l’attività di tirocinio è seguita e verificata dal Tutor dei tirocinanti designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo dell’Istituzione Scolastica. Le modalità di presenza dei tirocinanti nella scuola saranno attestate dal libretto di tirocinio di ciascun tirocinante. Articolo 5 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui al precedente art. 3; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Articolo 6 Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965,nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e all’ Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall’infortunio(facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore). L’Ente Promotore avrà cura di comunicare al soggetto ospitante l’avvenuta sottoscrizione dell’Assicurazione e il numero della relativa polizza. Articolo 7 L’Università fornirà all’Istituzione scolastica ospitante la scheda di assegnazione/accettazione dei tirocinanti, un libretto di tirocinio predisposto per la registrazione delle presenze ed il modulo di progetto formativo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4. Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla fine del tirocinio diretto, l’effettivo svolgimento di tale attività sul registro sopra menzionato. L’Università, acquisita tale certificazione, corrisponderà all’Istituzione scolastica un contributo pari ad €. 100,00 (cento) lordi per ogni tirocinante del TFA ospitato dalla Istituzione scolastica, che la stessa utilizzerà secondo criteri autonomamente stabiliti. Articolo 8 La presente convenzione è valida fino alla conclusione delle attività di tirocinio diretto dei tirocinanti accolti. Articolo 9 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Articolo 10 Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante" e una all'Università. Napoli, li _________________ __________, li _____________ ________________________ __________________________ (firma e timbro per il soggetto promotore) (firma e timbro per il soggetto ospitante)