Lega contro l’Epilessia
Epilessia e assicurazioni
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Swiss League Against Epilepsy
www.screenblue.de
L’epilessia può colpire chiunque
Almeno il cinque percento delle persone
hanno una crisi epilettica una volta nella
vita. Poco meno dell’uno percento della
popolazione si ammala di epilessia nel
corso della vita. In Svizzera sono circa
60’000 persone, di cui approssimativamente 10’000 bambini.
Per circa due terzi dei pazienti si arriva
alla completa guarigione, oppure, sottoposti ad un trattamento farmacologico, possono condurre una vita pressoché senza
disturbi; per quasi un terzo l’epilessia rimane difficilmente curabile.
In caso di una crisi epilettica si verifica
una temporanea disfunzione del cervello. Ci
sono numerose forme di crisi epilettiche. I
sintomi vanno da isolati turbamenti della
coscienza con crisi di assenza (piccole crisi
generalizzate o piccolo male), a brevi convulsioni involontarie dove la coscienza è
conservata (mioclonie), fino a “grandi” crisi
con convulsioni e perdita di conoscenza
(grande male).
Le epilessie possono essere di natura
ereditaria o legate a patologie ereditarie,
inoltre possono insorgere per esempio dopo
apoplessie, lesioni alla testa o in caso di
tumori al cervello e malattie degenerative
come il morbo di Alzheimer. Spesso però la
causa rimane poco chiara.
Lega contro l’epilessia: attiva in molti
modi
La Lega Svizzera contro l’Epilessia si
occupa della ricerca, dell’assistenza e
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malattia e appoggia così l’integrazione
delle persone colpite da epilessia.
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Casella postale 1084
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T + 41 43 488 67 77
F + 41 43 488 67 78
[email protected]
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CP 80-5415-8
Epilessia e assicurazioni
A cura di: Lega Svizzera contro l’Epilessia, Zurigo
Redatto da: lic. jur. Evalotta Samuelsson, avvocato, Zurigo
Questa Guida non vuole essere un trattato scientifico, ma vuole fornire all’utente una
panoramica della situazione attuale delle prestazioni dell’assicurazione sociale in Svizzera,
allo scopo di consentire alle persone colpite da epilessia di riconoscere e rivendicare tempestivamente i loro diritti. Inoltre vuole indicare, alle persone colpite da epilessia o ai loro
congiunti, a chi possono rivolgersi per problematiche particolari.
Le prestazioni dell’assicurazione sociale qui indicate si basano sulla legislazione in materia
alla data dell’1.1.2005. Attualmente è in corso un’ulteriore revisione dell’assicurazione
invalidità. La proposta di revisione non era ancora disponibile al momento della stampa di
questa Guida, pertanto non è contemplata.
3
Indice
I
Epilessia congenita
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
II
Grande invalidità e stato di non autosufficienza dei bambini
A.
B.
III
Definizione
Prestazioni delle casse malati
Prestazioni in caso di incapacità al lavoro di breve durata
Epilessia traumatica
A.
B.
4
Prestazioni dell’assicurazione invalidità
Prestazioni complementari
Previdenza professionale
Epilessia dovuta a malattia
A.
B.
C.
V
Prestazioni dell’assicurazione invalidità
Prestazioni delle assicurazioni malattia
Posizione giuridico assicurativa del bambino al raggiungimento della
maggiore età
A.
B.
C.
IV
Cure mediche
Provvedimenti sul piano scolastico e provvedimenti sul piano professionale
Istruzione scolastica speciale
Prestazioni complementari
Prestazioni delle rendite della previdenza professionale
Prestazioni delle assicurazioni contro gli infortuni
Prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
Assoggettamento
Definizione
C.
VI
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
1. Cura medica
2. Prestazioni in denaro in caso di incapacità al guadagno di breve durata
3. Assegno per grandi invalidi
Prestazioni in caso di incapacità al guadagno di lunga durata
(si applica per tutte le persone malate di epilessia indipendentemente dalla causa)
A. Principio
B. Metodi di calcolo dell’invalidità
C. Regole/gradi di invalidità
D. Importo delle rendite di invalidità
E. Sistema di calcolo dei singoli settori
1. Assicurazione invalidità
2. Previdenza professionale
3. Assicurazione obbligatoria e facoltativa contro gli infortuni
VII
VIII
Prestazioni complementari
Richiesta di riscossione della prestazione
A.
B.
C.
IX
Raggiungimento dell’età di pensionamento senza invalidità
A.
B.
X
Assicurazione invalidità
Assicurazione contro gli infortuni
Previdenza professionale
Rendite AVS
Rendite della previdenza professionale
Raggiungimento dell’età di pensionamento con invalidità
A.
B.
C.
Rendite AI
Rendite della previdenza professionale
Rendite dell’assicurazione contro gli infortuni
Indirizzi importanti
Bibliografia
5
Introduzione
Lo scopo di un’assicurazione è la copertura contro le conseguenze finanziarie del
verificarsi di diversi rischi. I rischi assicurati
che possono verificarsi sono: vecchiaia,
malattia, infortunio, morte, servizio militare, stato di non autosufficienza ecc.
L’assicurazione sociale svizzera copre un
ampio ventaglio di rischi e prevede una
gamma di prestazioni piuttosto differenziata. Le leggi svizzere sull’assicurazione sociale riconoscono quasi 100 tipi di prestazioni,
tra cui rendite, indennità giornaliere, assegni per grandi invalidi, provvedimenti professionali (come l’orientamento professionale della AI, la prima formazione e le riformazioni professionali), indennità per spese
funerarie, indennità di disoccupazione,
mezzi ausiliari, terapie, cure mediche ecc.).
Queste prestazioni offerte dalle diverse
assicurazioni sociali sono coordinate fra
loro, per cui non è semplice averne una
visione d’insieme.
Il sistema delle assicurazioni sociali è
integrato dalle assicurazioni private, in concreto dalle assicurazioni private contro gli
infortuni e la malattia, dalle assicurazioni
sulla vita e dalle assicurazioni contro la
responsabilità civile.
6
Per le persone malate di epilessia, da un
punto di vista giuridico, si verifica il rischio
malattia, raramente l’infortunio; talvolta è
presente già alla nascita, allora si parla in
determinate circostanze di infermità congenita (il momento in cui l’infermità congenita è accertata non è rilevante).
Modalità ed entità delle prestazioni assicurative dipendono però dalla causa dell’epilessia.
In primo piano troviamo l’Assicurazione
svizzera per l’invalidità con il suo ampio
ventaglio di prestazioni. Ma anche questa
non riesce a garantire una piena copertura
assicurativa. Soltanto l’interazione e la
coordinazione delle singole assicurazioni
crea una sorta di “rete” di sicurezza sociale
per i malati di epilessia in Svizzera.
Contribuiscono a questa rete sociale:
•
•
•
•
•
•
•
•
l’assicurazione invalidità
le casse malati
le assicurazioni di indennità giornaliera secondo il diritto delle assicurazioni malattie o il diritto delle assicurazioni private
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
le assicurazioni private contro gli infortuni
la previdenza professionale
le prestazioni complementari
l’assicurazione contro la disoccupazione
I tipi di prestazioni assicurative dipendono dalla causa e dal momento del verificarsi del
danno alla salute.
Pertanto non possiamo evitare di distinguere tra epilessia dovuta a malattia o epilessia
dovuta a infortunio. Per i bambini e i giovani in determinate circostanze l’epilessia può
essere considerata un’infermità congenita.
Per l’attuazione si rimanda alle disposizioni di legge applicabili. Qui di seguito le abbreviazioni relative alle leggi indicate:
•
LPGA =
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAMal =
LCA =
LAINF =
OAINF =
LPP
=
OPP =
LPC
=
LADI =
LAI
=
OAI =
OIC
=
OMAI =
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(in vigore dal 1.1.2004)
Legge federale sull’assicurazione malattie
Legge federale sul contratto d’assicurazione
Legge sull’assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sulla previdenza professionale
Ordinanza sulla previdenza professionale
Legge sulle prestazioni complementari
Legge sulla disoccupazione
Legge sull’assicurazione invalidità
Ordinanza sull’assicurazione invalidità
Ordinanza sulle infermità congenite = parte della OAI
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari = parte della OAI
7
I
I Epilessia congenita
Se l’epilessia si manifesta già alla nascita
di un bambino è considerata infermità
congenita (per analogia secondo LPGA 3
par. 2).
Le infermità congenite che giustificano
un diritto alla prestazione nei confronti
della AI non sono determinate dalla LPGA 3
par. 2, bensì dalla singola legge, in questo
caso dall’art. 13 par. 1 LAI.
La definizione di un’infermità congenita
rilevante innanzitutto in caso di assicurazione invalidità per garantire i provvedimenti di integrazione sanitaria di bambini e
giovani fino ai 20 anni recita: “Per infermità
congenite giusta l’articolo 13 LAI si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta.
La sola predisposizione a una malattia non è
considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha
importanza” (OIC art. 1).
L’epilessia congenita è considerata infermità congenita (IC 387, OIC elenco delle
infermità congenite), a eccezione delle
forme per le quali una terapia anticonvulsiva non è necessaria oppure è necessaria
soltanto durante una crisi. Per i bambini e i
giovani affetti da epilessia si aggiungono
forse anche altre infermità congenite, come
ad es. la SPO IC 404 o in caso di minorazio-
8
ne plurima la IC 390 paralisi cerebrale congenita o la IC 395 leggero disturbo motorio
cerebrale.
Quando l’epilessia è congenita?
Il problema pratico sta nel fatto che alla
nascita e immediatamente dopo non in
tutti i casi sono già accertabili i sintomi che
fanno presagire l’epilessia. Quindi se le crisi
epilettiche, che possono essere inquadrate
nell’epilessia, si presentano solo nel corso
dell’infanzia, si pone la domanda se si tratti
effettivamente di epilessia congenita. Ciò si
presuppone nella pratica se non possono
essere dimostrate altre cause post-natali
inequivocabili.
Il Tribunale federale delle assicurazioni,
in una sentenza del 1984, ha stabilito che
per la diagnosi di una epilessia congenita
non devono necessariamente presentarsi
crisi. Può trattarsi ugualmente di epilessia,
che si manifesta con disturbi della parola,
della scrittura, dell’apprendimento o del
comportamento, se questi disturbi nell’EEG
possono essere messi in relazione con fenomeni epilettici.
A. Cure mediche
Se si tratta di epilessia nel senso di un’infermità congenita, per i bambini e i giovani
trova applicazione innanzitutto l’assicurazione invalidità, che con i provvedimenti di
integrazione sanitaria prevede un’ampia
gamma di prestazioni (LAI 14).
L’assicurazione invalidità (OIC 3) fornisce
le necessarie prestazioni mediche per la
cura dell’infermità congenita e dei danni
conseguenti (come ad es. cure dentistiche
in caso di caduta durante una crisi o la
necessaria psicoterapia) fino al compimento del 20° anno di età.
Allo stesso tempo l’assicurato in linea di
principio ha diritto al rimborso di tutti i
costi delle cure mediche e del trattamento
terapeutico prescritto da un medico, compresi i controlli EEG. Sono comprese anche
le prestazioni prescritte da un medico come
fisioterapia, psicoterapia, ergoterapia e cure
a domicilio. Se l’epilessia rende necessaria
la degenza in una clinica, l’assicurazione
invalidità deve assumere anche questi costi
secondo le convenzioni tariffali tra l’assicurazione stessa e le cliniche, persino quando
si tratta di una lunga degenza. Naturalmente possono essere messe in conto soltanto
le spese nel reparto comune.
Al compimento del 20° anno di età il
diritto alle prestazioni dell’assicurazione
invalidità per la cura dell’infermità congenita decade.
Le infermità congenite sono considerate
malattie (LPGA 3). Per le infermità congenite non coperte dall’assicurazione invalidità,
le casse malati sostengono i costi per le
stesse prestazioni come per la malattia
(LAMal 27). Di conseguenza la cassa malati
assume le cure mediche dei giovani adulti al
termine dei provvedimenti di integrazione
sanitaria AI dai 20 anni in poi.
Ciò può essere importante anche prima
del raggiungimento del 20° anno di età per
i figli che al momento della nascita non
erano coperti dall’assicurazione invalidità,
come per esempio in determinate circostanze i figli provenienti dall’estero (STF 126
V 104). Per i figli provenienti dall’area UE o
da Paesi con i quali la Svizzera ha una convenzione per l’assicurazione sociale, si
applicano disposizioni particolari e vantaggiose.
Le prestazioni dei provvedimenti sanitari
AI sono più ampie rispetto alle prestazioni
della cassa malati. Per esempio la AI non ha
aliquote percentuali. Le spese di viaggio
verso il luogo di esecuzione di tutti i provvedimenti di integrazione AI sono rimborsate.
Nota:
Le casse malati hanno l’obbligo di ammettere nell’assicurazione base tutte le persone
residenti in CH, senza riserve o clausola
d’esclusione. Per i cittadini svizzeri residenti
in un Paese UE esistono disposizioni particolari.
9
B. Provvedimenti sul piano scolastico
e provvedimenti sul piano professionale
L’assicurazione invalidità garantisce prestazioni su vasta scala per l’istruzione scolastica speciale (LAI 19), per l’assistenza in
caso di grande invalidità (LAI 42) e per l’integrazione professionale (LAI 15 segg.).
e CHF 56.— per pernottamento nell’internato (OAI 8-12).
Al compimento del 18° anno di età l’assicurato affetto da epilessia ha diritto eventualmente ad una rendita AI. Diritto poi da
verificare (LAI 29 par. 2); l’importo della rendita ammonta almeno al 133 1/3% dell’importo minimo della corrispondente rendita
intera (LAI 37 par. 2), se si tratta della rendita straordinaria di un invalido precoce.
C. Istruzione scolastica speciale
D. Prestazioni complementari
L’assicurazione invalidità assume i contributi per l’istruzione speciale di bambini
affetti da epilessia, che non abbiano ancora
compiuto il 20° anno di età e per i quali, a
seguito dell’invalidità, non sia possibile o
adeguato frequentare la scuola pubblica
(LAI 19).
I sussidi comprendono le spese scolastiche, le spese di pensione (se il bambino per
seguire l’istruzione speciale deve mangiare
e alloggiare fuori casa), tenendo conto di
un’equa partecipazione da parte dei genitori; assegni speciali per provvedimenti di
natura pedagogico-terapeutica eventualmente necessari oltre all’istruzione speciale, (o in ambito minore per consentire la frequenza alla scuola pubblica) come ad esempio corsi di ortofonia per assicurati colpiti
da gravi difficoltà di eloquio, (esempio: STF
114 V 22), logoterapia, insegnamento per la
psicomotricità o dislessia, ed eventualmente assegni speciali per le spese connesse
con il trasporto alla scuola, causate dall’invalidità.
Il sussidio per le spese scolastiche
ammonta (nel 2005) a CHF 44.— per ogni
giorno di scuola. Il sussidio per le spese di
pensione oscilla tra CHF 7.— nell’esternato
10
In linea di principio i bambini non hanno
diritto a prestazioni complementari (eccetto il diritto a un rendita per gli orfani della
AVS). Se al compimento del 18° anno di età
è assegnata una rendita di invalidità, bisogna verificare il diritto alle prestazioni complementari. Per gli stranieri non provenienti
dall’area UE sussistono termini di carenza.
E. Prestazioni delle rendite della previdenza professionale
Se un’epilessia già esistente in un lavoratore sottoposto alla previdenza professionale porta successivamente ad un’invalidità, si può partire dal presupposto che esista
un obbligo alla prestazione della previdenza professionale sulla rendita di invalidità.
Tuttavia soltanto nel caso in cui il malato
di epilessia prima dell’ingresso nella previdenza professionale non abbia presentato
lunghe incapacità al lavoro come conseguenza dell’epilessia, oppure l’incapacità al
lavoro dovuta ad epilessia causa dell’invalidità non si sia verificata nell’ambito di una
prova di lavoro.
Secondo la prassi qui si pongono complesse questioni giuridiche nel caso di rifiuto della prestazione da parte di fondazioni
di previdenza professionale.
F. Prestazioni delle assicurazioni
contro gli infortuni
I bambini non sono obbligati all’assicurazione contro gli infortuni. Sono assicurati
contro gli infortuni tramite l’assicurazione
malattie obbligatoria.
Sono inclusi obbligatoriamente nell’assicurazione contro gli infortuni solo quei
minorenni che esercitano un’attività dipendente. In questo caso l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni assume le spese
di cura e di perdita di guadagno.
G. Prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione
1) Le prestazioni della ADI comprendono la
consulenza, la mediazione, provvedimenti nel mercato del lavoro e l’indennizzo della perdita di guadagno. Tuttavia
una persona deve essere disposta e idonea al collocamento per accettare un
lavoro.
2) Se l’epilessia congenita porta successivamente ad un impedimento, per l’assicurazione contro la disoccupazione si
applica una descrizione agevolata dell’idoneità al collocamento (LADI 15 par.2).
11
II
II Grande invalidità e stato di non autosufficienza dei bambini
Le prestazioni assicurative sono particolarmente importanti per i bambini che a
seguito di un’epilessia congenita sono invalidi o devono essere costantemente accuditi (stato di non autosufficienza). In primo
piano troviamo le prestazioni dell’assicurazione invalidità. Qualche volta queste prestazioni sono integrate da quelle delle assicurazioni complementari (sempre che
esistano).
A. Prestazioni dell’assicurazione
invalidità
Oltre alle già descritte prestazioni mediche e prestazioni prescritte dal medico, che
rientrano tra i provvedimenti sanitari, l’assicurazione invalidità prevede un assegno per
grandi invalidi (AGI) per i bambini affetti da
epilessia e che rispetto ai coetanei sani
hanno un maggiore bisogno di aiuto (assistenza, sorveglianza o cura). L’assegno per
grandi invalidi può essere corrisposto
durante l’infanzia fino all’età adulta e all’età AVS.
Se un bambino ha bisogno di assistenza
intensiva, oltre all’assegno per grandi invalidi viene corrisposto un supplemento per
12
cure intensive (SCI), il cui ammontare
dipende dall’entità dell’assistenza causata
dall’invalidità (LAI 42ter par. 3). Il supplemento per cure intensive può essere corrisposto solo fino al 18° anno di età.
Come ulteriore prestazione dell’assicurazione invalidità – anche per adulti – ci sono
i mezzi ausiliari considerati provvedimenti
autonomi d’integrazione (Ordinanza sui
mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità
OAI). Nell’elenco dei mezzi ausiliari si trovano tra l’altro “caschi per epilettici (15.08)”
oppure “sedie a rotelle (9)”, che possono
essere importanti per le persone affette da
epilessia con una disabilità plurima. La
necessità di portare il casco deve essere
confermata e motivata dal medico. Sono
considerati semplici e funzionali i caschi da
ciclista o per altri sport. ll medico deve
eventualmente indicare il motivo per cui
questi non soddisfano i requisiti. Inoltre
anche nella LAMal e nella LAINF c’è l’elenco
dei mezzi ausiliari.
B. Prestazioni delle assicurazioni
malattia
Le casse malati assumono determinati
provvedimenti sanitari nel caso di stato di
non autosufficienza dei bambini. Si tratta
innanzitutto di cure mediche, cure medicinali, cure su indicazione medica, degenze in
ospedale, degenze in case di cura ecc. non
coperte dai provvedimenti sanitari della AI.
13
III
III Posizione giuridico assicurativa al raggiungimento
della maggiore età
Un giovane adulto affetto da epilessia
quando raggiunge la maggiore età, cioè dal
18° anno, come è assicurato contro il verificarsi di altri rischi (come l’incapacità al guadagno ecc.) e quali prestazioni possono
essere richieste se la sua affezione peggiora?
A. Prestazioni dell’assicurazione
invalidità
Se al raggiungimento della maggiore età
è già presente un’invalidità, ne deriva il
diritto ad una rendita di invalidità senza
ulteriori tempi di attesa (LAI 29 par. 2).
Viene inoltre garantito un importo minimo
del 133 1/3% della corrispondente rendita
intera (LAI 37 par. 3). Se in futuro l’invalidità
peggiora, cioè se il grado d’invalidità aumenta, la rendita viene adeguata (LPGA 17).
Se a 18 anni esiste già una grande invalidità, l’assicurazione invalidità continua a
corrispondere l’assegno per grandi invalidi
(LAI 42 par. 1).
B. Prestazioni complementari
Chi percepisce una rendita dell’assicurazione invalidità ovvero un assegno per gran14
di invalidi oppure per almeno sei mesi un’indennità giornaliera dell’assicurazione invalidità, può rivendicare il diritto alle prestazioni
complementari (LPC 2c) se le uscite riconosciute superano le entrate computabili. Per
gli stranieri bisogna osservare il periodo di
carenza.
C. Previdenza professionale
Se un giovane adulto malato di epilessia
svolge un lavoro dipendente e raggiunge un
reddito annuo di almeno CHF 18’990.—
deve essere obbligatoriamente assicurato
con la previdenza professionale. La previdenza professionale obbligatoria al
momento dell’iscrizione non deve applicare
clausole restrittive. Nel caso di una prestazione (invalidità) si può però eccepire che
l’invalidità verificatasi risale ad un momento in cui non esisteva ancora la copertura
della previdenza professionale obbligatoria.
Al riguardo è importante stabilire in quale
momento si sia verificata l’incapacità al
lavoro che ha portato all’invalidità, e se a
quell’epoca la persona fosse già assicurata.
Si può immaginare anche il caso di invalidi
precoci che non godono di alcuna copertura
nell’ambito della previdenza professionale.
IV
IV Epilessia dovuta a malattia
A. Definizione
B. Prestazioni delle casse malati
Le crisi epilettiche sono improvvise
alterazioni, di durata relativamente breve,
della coscienza, del pensiero, del comportamento, della memoria, del senso e della
sensibilità o della sollecitazione della
muscolatura, a causa di una temporanea
disfunzione delle cellule nervose nel cervello, sotto forma di scariche elettriche ripetute e contrapposte.
Per i due terzi o anche i tre quarti delle
persone malate non è possibile determinare la causa dell’epilessia. Dal punto di vista
attuariale tutte le epilessie sono considerate dovute a malattia, sempre che non si
presentino come conseguenza di un trauma
cranico dovuto ad infortunio. Per i bambini
e i giovani adulti fino a 20 anni l’epilessia
dovuta a malattia si distingue ancora tra
epilessia come infermità congenita ed epilessia dovuta a malattia (come ad esempio
encefalite virale o batterica, che non può
essere presa in carico dall’assicurazione
invalidità – vd. paragrafo sui provvedimenti
di integrazione sanitaria).
Sulla base della distinzione tra assicurazione malattie e assicurazione contro gli
infortuni, per stabilire quale assicurazione
debba erogare la prestazione è decisivo
determinare se l’epilessia è dovuta a malattia o ad infortunio. Tutte le persone sono
obbligatoriamente assicurate contro gli
infortuni almeno tramite la LAMal, quando
non sono lavoratori dipendenti.
Se l’epilessia insorge come conseguenza
di una malattia, in primo luogo ci sono le
prestazioni dell’assicurazione malattie
(obbligatoria e, se esistono, le assicurazioni
malattie private).
La cassa malati deve assumere tutte le
prestazioni delle cure medico sanitarie. In
questo caso si tratta di prestazioni utili alla
diagnosi o alla cura di un pregiudizio alla
salute o delle sue conseguenze (LAMal 25
par. 1). Comprendono tra l’altro cure mediche, cure medicinali, cure su indicazione
medica, spese per degenze ospedaliere nel
caso ci sia una necessità di cura ospedaliera
e degenza in casa di cura.
15
C. Prestazioni in caso di incapacità al
lavoro di breve durata
L’incapacità al lavoro può verificarsi per
diversi motivi dovuti a malattia o ad infortunio.
Nel caso di epilessia come conseguenza
di un’infermità congenita o di una malattia
o di un infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria, il diritto all’indennità
giornaliera sussiste solo se il malato stesso
ha stipulato privatamente un’assicurazione
di indennità giornaliera presso un’assicurazione malati o una compagnia di assicurazione, oppure se il suo datore di lavoro lo ha
inserito in una assicurazione collettiva.
Attualmente non esiste alcun obbligo di stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia.
Nel caso di assicuratori privati non esiste
alcun diritto legale all’adesione. Nel caso di
un’assicurazione malattie secondo il diritto
delle assicurazioni malattie, esiste un diritto legale (LAMal 68 par. 1), tuttavia soltanto
importi giornalieri bassi sono assicurabili
con l’assicurazione malattie obbligatoria.
Nelle assicurazioni private di indennità
giornaliera sono possibili clausole restrittive senza limitazioni. Nel caso di un’assicurazione di indennità giornaliera secondo il
diritto delle assicurazioni malattie sono
possibili clausole restrittive solo per le
malattie già esistenti o per quelle malattie
con un particolare rischio di ricaduta (LAMal
69 par. 1).
Nelle assicurazioni private di indennità
giornaliera la clausola restrittiva è possibile
senza limitazione temporale. Nel caso di
un’assicurazione di indennità giornaliera
secondo il diritto delle assicurazioni malattie tale clausola è limitata ad un massimo di
16
cinque anni (LAMal 69 par.2).
L’esperienza ci insegna che per persone
malate di epilessia non è possibile stipulare
un’assicurazione complementare (es.
indennità giornaliera per malattia). Semmai solo con una clausola restrittiva che
esclude prestazioni a seguito di epilessia.
V
V Epilessia traumatica
A. Assoggettamento
Se l’epilessia insorge come conseguenza
di un infortunio (cfr. anche comma IV lettera A) ai fini della prestazione è determinante se la persona infortunata era assicurata contro gli infortuni.
Sono assoggettate all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni tutte le
persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente che lavorano in Svizzera (anche
disabili che lavorano in laboratori protetti).
Il reddito massimo assicurato ammonta a
CHF 106’800.— (OAI 22 par. 1). Se una persona lavora almeno otto ore alla settimana
come lavoratore dipendente, è assicurata
oltre che per gli infortuni professionali
anche per gli infortuni nel tempo libero (OAI
13 par. 1), altrimenti soltanto per gli infortuni sul posto di lavoro e durante il tragitto
per recarsi al lavoro.
ficata di natura traumatica quando ha una
naturale relazione causale con l’infortunio.
In altre parole deve essere palese dal punto
di vista medico che l’infortunio abbia causato l’epilessia.
C. Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Secondo l’Ordinanza sulla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 11
OAINF) le prestazioni assicurative sono erogate anche per ricadute e postumi tardivi. Si
parla di postumi tardivi quando una malattia apparentemente guarita durante un
periodo più lungo provoca alterazioni organiche o psichiche che possono portare ad
un quadro clinico spesso completamente
diverso, come ad esempio l’epilessia posttraumatica (cfr. anche STF 105 V 35 E 1c).
B. Definizione
Il problema spesso è che l’epilessia non si
manifesta immediatamente in coincidenza
di un infortunio. Da qui ne deriva la controversia giuridica. L’epilessia può essere quali-
17
1. Cura medica
L’assicurazione contro gli infortuni deve
farsi carico delle prestazioni appropriate
(LAINF 10 par. 1). La scelta del medico e dell’ospedale è libera (LAI 10 par. 2). In ospedale si assumono solo le spese del reparto
comune.
Contrariamente all’assicurazione malattie, l’assicurazione contro gli infortuni non
prevede alcuna partecipazione alle spese da
parte della persona assicurata (franchigia e
aliquota percentuale).
Si assumono le spese per la cura medica
solo fino a quando lo stato di salute può
essere migliorato con le cure mediche o
queste ne possono impedire un notevole
peggioramento.
2. Prestazioni in denaro in caso di
incapacità al guadagno di breve
durata
Se una persona è coperta da assicurazione contro gli infortuni obbligatoria o facoltativa ha diritto alla indennità giornaliera
della stessa.
Il diritto al pagamento inizia il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio
(LAINF 16 par. 2) e continua fintanto che
perdura la cura medica. L’indennità giornaliera ammonta all’80% del guadagno assicurato. Per guadagno assicurato si intende
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio. La 13a mensilità è aggiunta (LAINF 15
par. 2).
Se dopo la cura medica e la reintegrazione professionale esiste ancora un’invalidità
(parziale), l’assicurazione contro gli infortuni deve esaminare la possibilità di garan-
18
tire una rendita. Se il grado di invalidità è
superiore al 10%, deve fornire una rendita
di invalidità. Per i particolari vedere paragrafo VI.
Cosa si applica quando non esiste l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?
Se bambini, giovani in età scolare, casalinghe o casalinghi come pure persone
senza un’attività lucrativa o persone con
attività lucrativa a tempo parziale e persone
con un’attività lucrativa indipendente
(anche infortunio professionale) subiscono
un infortunio non professionale, devono
attenersi all’assicurazione malattie (per le
prestazioni nel dettaglio vedere il precedente paragrafo IV).
Costoro ricevono le indennità giornaliere
solo nell’ambito di eventuali provvedimenti
di integrazione professionale tramite l’assicurazione invalidità, sempre che non esistano diritti alla prestazione nei confronti di
assicurazioni private.
Il diritto all’indennità giornaliera AI continua ad esistere. Tuttavia ci si chiede se
decadano le indennità giornaliere dell’assicurazione privata di indennità giornaliera.
Dipende dal tipo di indennità giornaliera
dell’assicurazione privata. Se si tratta di
un’assicurazione contro i sinistri, conta la
congruenza; nel qual caso le indennità giornaliere AI vengono conteggiate. Se si tratta
di un’assicurazione a somma fissa, le indennità giornaliere private devono essere corrisposte in aggiunta. Se si tratti di un’assicurazione contro i sinistri o a somma fissa lo si
desume in primo luogo dal contratto, di
regola dalla polizza stessa o dalle relative
Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Assegno per grandi invalidi (LPGA 9)
E’ considerata grande invalida la persona
che, a causa del pregiudizio alla salute, per
gli atti della vita quotidiana necessita costantemente dell’aiuto di terzi o di costante
sorveglianza personale.
Questa definizione si applica ora per
tutti i rami dell’assicurazione sociale che
prevedono prestazioni in caso di grande
invalidità (AVS, AI, AINF e assicurazione
militare).
I presupposti per il pagamento dell’assegno continuano ad essere determinati
dalle singole leggi sopra menzionate.
Così recita l’attuale giurisprudenza: Le
persone malate di epilessia, nonostante le
crisi periodiche, sono considerate grandi
invalide solo in presenza di particolari circostanze. Non è considerato grande invalido un epilettico, il quale dipende dall’aiuto
di terzi durante le crisi ma non continuativamente, per il quale i medici nel corso di
otto anni circa abbiano osservato all’incirca
solo dieci crisi acute, ma che è in grado di
mangiare, camminare, vestirsi e lavarsi,
scrivere, telefonare, modellare e dipingere
senza aiuto esterno (decisione del TFA 1951
218 seg).
19
VI
VI Prestazioni in caso di incapacità al guadagno di lunga durata
(si applica per tutte le persone malate di epilessia indipendentemente dalla causa)
A. Principio
“Integrazione prima della rendita” è il
principio sommo delle assicurazioni sociali
svizzere. Se una persona, per via del suo
stato di salute, è limitata a lungo termine
nelle sue possibilità di guadagno, nonostante i tentativi di integrazione, allora è
considerata invalida.
B. Metodi di calcolo dell’invalidità
Le rendite di invalidità sono previste dall’assicurazione invalidità, dalla previdenza
professionale ma anche dall’assicurazione
contro gli infortuni. Si applica un concetto
di invalidità unitario (LPGA 8 par. 1, e LPP
23). Per stabilire il grado di invalidità di
norma si raffrontano i redditi (LPGA 16).
Dapprima si definisce il reddito che la
persona assicurata avrebbe conseguito se
non si fosse verificato il pregiudizio alla
salute. Quindi si accerta quanto sarebbe
stato alto il reddito totale se la persona
fosse stata del tutto sana (reddito di persona valida).
Quindi si determina il reddito che la persona assicurata può ancora ragionevolmen-
20
te ottenere sul mercato del lavoro compensato, tenendo effettivamente conto del pregiudizio alla salute e dopo avere effettuato
le cure mediche ed eventuali provvedimenti di integrazione (reddito di persona invalida).
Questo potrebbe essere il reddito effettivo ancora ottenuto se la persona assicurata
svolge un’attività con cui esercita pienamente e adeguatamente l’incapacità al
lavoro rimasta. Tuttavia il presupposto è
che il relativo rapporto di lavoro sia sufficientemente stabile. Non deve trattarsi
soltanto di una prova di lavoro.
Se così non fosse, il reddito di persona
invalida è determinato sulla base delle statistiche salariali.
I redditi così determinati vengono messi
a confronto: reddito di persona valida meno
reddito di persona invalida moltiplicato 100
diviso per il reddito di persona valida si
ottiene il grado di invalidità, che quindi
determina il diritto alla rendita.
Un conteggio diverso deve essere fatto
per le persone che senza pregiudizio alla
salute sarebbero totalmente o parzialmente occupate nell’economia domestica.
Si valuta per quali attività e in che misura la persona è limitata (LAI 28 par. 2bis).
Quindi si effettua una valutazione percentuale dei settori di attività e si determina la
limitazione percentuale nei singoli settori
di attività. Alla fine si sommano tutti gli elementi e si ottiene il grado di invalidità nell’economia domestica.
Se qualcuno esercita un’attività lucrativa
a tempo parziale, i metodi descritti si
mescolano.
C. Regole/gradi di invalidità
Le diverse assicurazioni sociali prevedono le seguenti regole di invalidità e importi:
D. Importo delle rendite di invalidità
L’importo delle rendite di invalidità non
dipende solo dal grado di invalidità. Esistono altri fattori che regolano il calcolo delle
rendite di invalidità in Franchi.
Nei singoli settori esistono purtroppo
diversi metodi di calcolo che rendono il
tutto ancora più complicato, per cui un calcolo preventivo della rendita di invalidità
risulta notevolmente difficile. A volte è
addirittura impossibile determinare in anticipo le rendite.
Inoltre le rendite di invalidità dei singoli
settori nell’insieme vengono ancora coordinate l’una con l’altra.
AI:
(LAI 28)
Grado minimo di invalidità del 40%
= un quarto di rendita
Suddivisioni:
metà rendita (min. 50%),
tre quarti di rendita (min. 60%),
rendita intera (min. 70%)
PP:
(LPP 24)
Nell’ambito della previdenza
obbligatoria dal 1.1.2005 si applica
un grado minimo di invalidità del
40%, si applicano gli stessi gradi di
invalidità come assicurazione
invalidità. Sono assolutamente
da osservare le disposizioni finali
della 1a revisione della LPP, che
prevedono un sistema complesso di
disposizioni transitorie.
In caso di ulteriore previdenza
professionale si applicano i
modelli più disparati, disciplinati
nei regolamenti.
AINF:
(LAINF 18, si
applica solo
per l’epilessia
dovuta ad
infortunio)
Il grado minimo di invalidità è pari
al 10%.
La rendita è calcolata esattamente in percentuale.
21
E. Sistema di calcolo dei singoli settori
Nel singoli settori si applicano i seguenti
sistemi di calcolo:
1. Assicurazione invalidità
In linea di principio le rendite della AI
sono calcolate con lo stesso sistema adottato per le rendite AVS. Una base di calcolo è
dunque l’attuale durata della contribuzione
e l’ammontare del reddito su cui finora
venivano pagati i contributi AVS. Se non ci
sono lacune nella contribuzione e sono stati
versati contributi sufficienti (reddito annuo
medio di CHF 77’400.— e oltre), con un’invalidità superiore al 70% si può arrivare ad
una rendita massima di CHF 2’150.—; la
metà della rendita ammonta a CHF
1’075.— e un quarto della rendita dell’assicurazione invalidità ammonta a CHF 538.—.
In presenza di bambini da accudire (anche
gli affiliati o i figli del partner in concubinato), si aggiungono le rendite completive per
i figli. L’ammontare di queste rendite completive per i figli è adeguato all’ammontare
della rendita principale.
2. Previdenza professionale
Nel campo dell’obbligatorietà le rendite
di invalidità sono calcolate analogamente
alle rendite di vecchiaia (LPP 24 par. 2; OPP
2 17 par. 1). Nell’ambito di un’ulteriore previdenza professionale si applicano sistemi
diversi per il calcolo della rendita, per esempio si possono prevedere rendite o capitali
unici.
22
3. Assicurazione obbligatoria e
facoltativa contro gli infortuni
Determinante per l’ammontare della
rendita è il guadagno assicurato. Si tratta
del salario percepito nell’arco di un anno
precedente l’infortunio, comprensivo di
eventuali proventi accessori e assegni familiari (LAINF 15 par.2).
Tuttavia il guadagno assicurato prevede
un tetto massimo. L’importo massimo del
reddito assicurato ammonta a CHF
106’800. – (OPP 22 par. 1).
Una rendita di invalidità intera ammonta all’80% del reddito assicurato. Le rendite
dell’assicurazione contro gli infortuni sono
pagate in percentuali divise per scaglioni
secondo il grado di invalidità.
Se oltre alla rendita dell’assicurazione
contro gli infortuni viene riconosciuta
anche una rendita dell’assicurazione per
l’invalidità o una rendita dell’assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (AVS), cosa che
nella maggior parte dei casi accade, all’assicurato viene garantita una rendita complementare, che corrisponde alla differenza tra
il 90 percento del reddito assicurato e la
rendita dell’assicurazione invalidità, risp.
AVS, al massimo comunque all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale (LAINF
20 par. 2).
VII
VII Prestazioni complementari
Esistono persone malate di epilessia che
con le rendite non riescono a coprire il loro
minimo vitale. E’ questo spesso il caso di
persone con epilessia congenita, poiché di
norma possono rivendicare soltanto la rendita dell’assicurazione invalidità. Per questi
assicurati in una così difficile situazione
economica, la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni prevedono altre prestazioni (integrative). Per ciascuna di queste diverse prestazioni complementari si applicano diverse
disposizioni di legge, ciascuna con diversi
presupposti per la prestazione.
Una delle principali prestazioni complementari è quella della Confederazione, a cui
hanno diritto gli invalidi, gli anziani e i
superstiti. Sono considerati invalidi anche
gli assicurati che non percepiscono alcuna
rendita AI, ma ricevono almeno un assegno
per grandi invalidi della AI o, per almeno sei
mesi, un’indennità giornaliera della AI (LPC 2c).
Per il calcolo della prestazione complementare annuale si rapportano le uscite
riconosciute con le entrate computabili. Se
si ottiene una differenza, la prestazione
complementare corrisponde all’importo
della differenza.
Tuttavia si applica un limite massimo
assoluto.
Attenzione:
Le entrate e le uscite computabili sono stabilite dalla legge (cfr. LPC 3b; 5; OPC 14a;
17; 17a).
Norme particolari vigono per persone
epilettiche che vivono in un istituto (cfr. LPC
5 par. 1).
Chi riceve prestazioni complementari ha
diritto che gli vengano rimborsate a parte le
spese di malattia e disabilità. Si tratta per
esempio di uscite per cure odontoiatriche,
servizi di cure a domicilio, trasporti ai luoghi
di cura, mezzi ausiliari così come per franchigie e quote percentuali nell’assicurazione malattie (LPC 3d, par1). Esistono limiti
massimi per le uscite riconosciute.
A livello cantonale sono previste le più
disparate prestazioni complementari, regolamentate dal Cantone e quindi diverse da
Cantone a Cantone. Per verificare un eventuale diritto alla prestazione si consiglia di
informarsi circa le condizioni presso le autorità competenti del comune di residenza
(es. Città di Zurigo: Ufficio per le prestazioni
complementari).
Dove rivolgersi?
23
VIII
VIII Richiesta di riscossione della prestazione
A. Assicurazione invalidità
C. Previdenza professionale
La richiesta per la riscossione della prestazione avviene tramite moduli ufficiali (reperibili presso gli uffici AI cantonali oppure in
Internet: www.bsv.admin.ch riferimento
Assicurazione invalidità/consulenza/moduli). Trovate un modulo in fondo a questa
Guida). Il modulo deve essere consegnato
all’ufficio AI del Cantone di residenza.
Nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria le rendite di invalidità di
norma devono adeguarsi a quelle dell’assicurazione invalidità. Concretamente ciò significa che l’istituto di previdenza professionale deve assumere il grado di invalidità
dell’assicurazione invalidità. Viene fatta
eccezione quando il grado di invalidità
dell’assicurazione invalidità si dimostra
palesemente insostenibile.
L’ufficio AI deve informare gli istituti di
previdenza in merito alla propria decisione.
Agli istituti di previdenza spetta anche il
diritto di ricorso. Se l’istituto di previdenza
non presenta alcun ricorso è vincolato alla
decisione AI, purché non si dimostri insostenibile.
Conviene comunicare personalmente
per iscritto il caso di invalidità all’istituto di
previdenza. Nella prassi si sono spesso verificati problemi dovuti a lacune nell’informazione, soprattutto in caso di dimissioni
dal posto di lavoro.
Attenzione:
È importantissimo che la richiesta delle prestazioni sia presentata per tempo. La AI
eroga le prestazioni con effetto retroattivo
solo per l’anno precedente la richiesta.
B. Assicurazione contro gli infortuni
Ogni infortunio dovrebbe essere immediatamente comunicato all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, non appena si prevedono conseguenze per la salute.
Anche questa comunicazione avviene con
un modulo speciale che il datore di lavoro
consegna alla propria assicurazione.
24
Attenzione:
Se i chiarimenti dell’ufficio AI richiedono
molto tempo (es. chiarimenti sanitari esaurienti o provvedimenti di integrazione professionale) bisogna in ogni caso richiedere
la rinuncia alla prescrizione presso l’istituto
di previdenza competente. Alcune prestazioni di rendita nella previdenza obbligatoria cadono in prescrizione dopo cinque anni,
altre dopo dieci anni (LPP art. 41 par. 1). Il
diritto fondamentale non può più cadere in
prescrizione (in vigore dal 1.1.2005), purché
l’assicurato non abbia abbandonato l’istituto di previdenza.
25
IX
IX Raggiungimento dell’età di pensionamento
senza invalidità
A. Rendite AVS
Le persone malate di epilessia, come
tutte le altre persone residenti in Svizzera,
all’età di 65 anni (uomini) e 64 anni (donne
dal 1.1.2005) percepiscono una rendita di
vecchiaia (Legge sull’AVS 21). L’ammontare
delle rendite di vecchiaia dipende dall’ammontare del reddito annuo medio e dalla
durata della contribuzione (Legge sull’AVS
29bis segg.).
Con un reddito medio di CHF 77'400.– e
oltre ammonta al massimo a CHF 2'150.–
per persona sola.
Nota:
Lacune nei contributi portano ad una rendita più bassa!
Se una coppia di coniugi ha diritto ad
una rendita AVS, si pagano due semplici
rendite di vecchiaia, che tuttavia sono limitate al 150% dell’importo massimo della
rendita di vecchiaia.
26
B. Rendite della previdenza
professionale
È assicurato obbligatoriamente nella
previdenza professionale solo chi raggiunge
un determinato reddito minimo proveniente da un’attività lucrativa dipendente (dal
1.1.2005 CHF 18’990.—). L’età di pensionamento delle donne nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria dal
1.1.2005 è disciplinata secondo quella della
AVS (OPP 62a).
Prima l’età di pensionamento delle
donne era 62 anni (LPP art. 13).
La rendita di vecchiaia nell’ambito della
previdenza obbligatoria è calcolata sugli
interessi degli accrediti di vecchiaia calcolati sul reddito obbligatoriamente assicurato,
con un tasso d’interesse minimo. L’avere di
vecchiaia così determinato è preso come
base di calcolo della rendita di vecchiaia
annua LPP, che ammonta al 7,2% dell’avere
di vecchiaia (OPP 2 17 par. 1). Il tasso d’interesse sarà progressivamente abbassato nei
prossimi anni. L’ammontare definitivo ancora non è noto.
X
X Raggiungimento dell’età di pensionamento con invalidità
A. Rendite AI
Nei confronti della AVS vale un diritto
acquisito nei confronti della rendita AI percepita fino a quel momento.
Vale a dire che le prestazioni dell’assicurazione invalidità sono sostituite da quelle
della AVS. Ciò vale per le rendite, gli assegni
per grandi invalidi e per i mezzi ausiliari.
B. Rendite della previdenza
professionale
C. Rendite dell’assicurazione contro gli
infortuni
Le rendite d’invalidità dell’assicurazione
contro gli infortuni continuano ad essere
pagate come sempre oltre il limite di età
(LAINF 19 par. 2, principio del pagamento
della rendita a vita).
Nota:
Dopo avere raggiunto l’età di pensionamento le rendite di invalidità dell’assicurazione
contro gli infortuni non possono più essere
rivedute (LAINF 22).
Le rendite d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria devono essere
pagate fino al decesso (LPP 3 par. 3) Il raggiungimento dell’età pensionabile non
comporta alcun cambiamento.
27
Indirizzi importanti
Per tutte le domande sulle leggi e
l’assicurazione sociale:
Centro svizzero d’epilessia/consulenza
sociale
Bleulerstrasse 60, 8008 Zurigo
T + 41 44 387 61 11
F +41 44 387 62 49
www.swissepi.ch
Clinica Bethesda per epilessia e
neuroriabilitazione/consulenza sociale
Lega Svizzera contro l’Epilessia, Zurigo
Seefeldstrasse 84
Casella postale 1084
CH-8034 Zurigo
T + 41 43 488 67 77
F + 41 43 488 67 78
[email protected]
www.epi.ch
Epi-Suisse
Associazione svizzera per l’Epilessia
Seefeldstrasse 84
Casella postale 313
CH-8034 Zurigo
T + 41 43 488 68 80
F + 41 43 488 68 81
[email protected]
www.epi-suisse.ch
ParEpi
Associazione svizzera genitori di bambini epilettici
Seefeldstrasse 84
8008 Zurigo
T + 41 43 488 65 60
F + 41 43 488 68 81
[email protected]
www.parepi.ch
28
3233 Tschugg
T + 41 32 338 44 44
F + 41 32 338 40 10
www.klinik-bethesda.ch
Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (uffici cantonali AI)
www.bsv.admin.ch
oppure ahv.ch (informazioni su AI)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
zur Eingliederung Behinderter SAEB
(Federazione svizzera per l’integrazione dei portatori di handicap SAEB)
Servizio giuridico
Bürglistrasse 11, CH-8002 Zurigo
T +41 44 201 58 27
[email protected] oppure
Schützenweg 10, 3014 Berna
T +41 31 331 26 25
[email protected]
Rechtsberatung für Unfallopfer und
Patienten U.P.
(Consulenza legale per vittime di
infortuni e pazienti U.P.)
Werdstrasse 36, 8004 Zurigo
0800 707 277
www.rechtsberatung-up.ch
Cartolina-risposta
Scegliere con una crocetta
Desidero
■
l’opuscolo “Guida alle assicurazioni sociali”
____ esemplari ■ in Italiano ■ in francese ■ in tedesco
■
La lista del materiale informativo disponibile
■
Flyer “Epilessia e guida”
____ esemplari ■ in Italiano ■ in francese ■ in tedesco
■
Ricevere un numero in prova della rivista Epilettologia
■
Sostenere l’operato della Lega Svizzera contro l’Epilessia e vi prego di
spedirmi ____ polizze di versamento.
■
La Newsletter per donatori e donatrici
■
Sostenere l’operato della Lega Svizzera contro l’Epilessia e vi prego di
spedirmi ____ polizze di versamento.
■
Diventare socio individuale e versare la quota annua minima di Fr. 50.– .
Inviatemi per cortesia la documentazione.
■
Desideriamo diventare soci collettivi e versare la quota annua minima di
Fr. 100.–. Inviateci per cortesia la documentazione.
■
Desidero approfondire l’argomento ed essere contattato personalmente.
Osservazioni:
Mittente:
Nome e
Cognome
Professione /
Funzione
Via / No.
CAP/ Località
Telefono
Fax
e-mail
Sede centrale
Seefeldstrasse 84
Casella postale 1084
CH-8034 Zurigo
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Staccare e inviare in busta
affrancata a:
Evalotta Samuelsson
L’autrice della presente guida alle assicurazioni è avvocato, specializzata in diritto
della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni private e diritto delle assicurazioni sociali. Vanta un’esperienza pluriennale
nella consulenza e rappresentanza legale di
vittime di infortuni e menomati fisici, nonché nel far valere pretese coordinate di
risarcimento danni e di indennità per torto
morale. Fra i suoi compiti rientrano inoltre
la consulenza e il patrocinio di assicurati
nell’ambito dell’AI e dell’AVS. Per la Lega
Svizzera contro l’Epilessia Evalotta
Samuelsson ha compilato a titolo onorario
l’opuscolo „Epilessia e assicurazioni“, un’iniziativa che le fa grande onore.
Bibliografia
Pamela M. Crawford, Fiona Marshall:
Vivere con l’epilessia
1a ed. Editori Riuniti, 2000
Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al prezioso contributo di:
Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
8052 Zürich
www.pfizer.com
Altri sostenitori della Lega contro l’Epilessia:
Cyberonics AG
Desitin Pharma GmbH
GlaxoSmithKline AG
Janssen-Cilag AG
Novartis Pharma (CH) AG
Orion Pharma AG
Sanofi-Aventis (Suisse) S.A.
UCB Pharma AG
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