POLIZZA MOTO CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA MOTO INDICE Pag. Nota informativa al Contraente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Norme comuni a tutte le garanzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Garanzia: Responsabilità Civile .................................................................. 9 Garanzia: Incendio e Furto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Garanzia: Infortuni del Conducente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Garanzia: Tutela Legale ........................................................................ 18 Garanzia: Assistenza Stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Denuncia e pagamento dei sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 POLIZZA MOTO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (Ai sensi art.123 del decreto legislativo 17/3/95 n. 175 e delle disposizioni ISVAP) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE Alla polizza si applica la legge italiana; il foro competente è quello di residenza o il domicilio elettivo del contraente. STIPULAZIONE E DURATA DELLA POLIZZA Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la documentazione di polizza. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il Contraente, oltre a dover pagare il premio è tenuto a consegnare alla Società tutti i documenti richiesti (art. 1.2) con particolare riferimento all’originale dell’attestazione di rischio. La polizza non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterrà operanti le garanzie fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza venga rinnovata e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio. Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una delle Banche della Rete Sanpaolo con l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”. DIRITTO DI RIPENSAMENTO E’ prevista la possibilità di recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con restituzione del premio al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (art.1.3). RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a EurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, posta elettronica: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Le seguenti informazioni non costituiscono contenuto contrattuale, per il quale si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in vigore il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; inoltre non garantisce i danni alle cose di proprietà dei seguenti soggetti: a) proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario; b) coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi 3 POLIZZA MOTO o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO In determinati casi (art. 2.3) la garanzia non è operante e, qualora la Società abbia risarcito il terzo danneggiato ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprio Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra questi casi segnaliamo in particolare i seguenti: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato; danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; quando il veicolo risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. FACOLTÀ DI RIMBORSARE IL COSTO DEL SINISTRO NELL’AMBITO DEL BONUS/MALUS In occasione della scadenza il Contraente ha facoltà di evitare l’evoluzione del “Malus” per uno o più sinistri rimborsando gli importi liquidati dalla Società, che ricostruirà la situazione riportata sull’attestazione. ATTESTAZIONE DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza, il Contraente o il Proprietario del veicolo hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l’attestazione di rischio che verrà inviata al Contraente senza alcuna spesa a sua carico. CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL’ASSICURATO In caso di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, è possibile richiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. In caso di furto totale l’Assicurato ha diritto al mantenimento della classe anche in caso di stipula del contratto presso altro assicuratore purché ciò avvenga entro un anno dalla data del furto. In tale circostanza l’Assicurato è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione, copia di denuncia di furto ed esibire il precedente contratto assicurativo. Il diritto al mantenimento della classe di merito nei casi suindicati può essere esercitato anche dal coniuge se in regime di comunione dei beni. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro da parte del Conducente o del Proprietario deve essere prontamente inviata alla Compagnia la denuncia utilizzando il modulo che è stato fornito in occasione della stipulazione della polizza (modulo di “Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro”) nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro. Per la denuncia è possibile utilizzare i numeri verdi comunicati al momento della stipulazione della polizza e riportati anche nella sezione “Denuncia e pagamento dei sinistri”; tramite numero verde saranno fornite le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, su quali attività compiere e quale documentazione fornire. Inoltre sul sito internet della Società è disponibile l’indicazione della struttura deputata alla gestione dei sinistri. INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni. Si richiama l’attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE Gli studi più recenti dimostrano che per chi viaggia su veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo: infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi raddoppiato. IL CASCO NON E’ DUNQUE UN ACCESSORIO FASTIDIOSO E INGOMBRANTE BENSI’ PROTEZIONE INDISPENSABILE E OBBLIGATORIA PER LEGGE: INDOSSATELO SEMPRE ! 4 DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. BENEFICIARI Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di decesso; in assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. CAPITALE ASSICURATO E’ il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo. CLASSE CU La classe CU (Classe Universale) è stata introdotta dalla circolare Isvap 555D del 17/05/2005. CODICE DELLE ASSICURAZIONI E’ il decreto legislativo N° 209 del 07/09/2005, in vigore dal primo gennaio 2006, relativo al riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con l’Assicurato) e che paga il premio. FRANCHIGIA La parte del danno in cifra fissa e, per la garanzia Infortuni del conducente, in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. MODULO BLU (CID) O MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE – DENUNCIA DI SINISTRO E’ la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente. PREMIO E’ il costo dell’assicurazione, che deve essere versato alla Società. POLIZZA Documento che riporta i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza), che deve essere sottoscritto e restituito alla Società. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 5 POLIZZA MOTO SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. SOCIETA’ La Società EurizonTutela S.p.A., ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. VEICOLO Il veicolo indicato in polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere. VEICOLO NUOVO Il veicolo che è stato immatricolato, per la prima volta, da non più di 180 giorni. 6 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1.1 DECORRENZA DELLA POLIZZA La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In caso di pagamento rateale, se il premio non è stato pagato alla scadenza convenuta, l’assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata. Il premio della polizza è dovuto per intero anche se è previsto un pagamento rateale. La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. 1.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE Il Contraente, prima di pagare il premio deve: ❏ controllare l’esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo del premio ❏ inviare alla Società i documenti richiesti per la stipulazione delle garanzie previste dal contratto A tale riguardo la Società verificherà la correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio (in quanto previsto dalle norme in vigore) nonché l’identità del Contraente e del Proprietario del veicolo se persona diversa. Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una banca delle Banche della Rete Sanpaolo con l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”. La Società, dopo aver verificato il pagamento, provvederà a inviare al Contraente la polizza e, se sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Auto, il certificato, il contrassegno e la carta verde; la Società potrà anche inviare al Contraente la quietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore. Una copia della polizza, firmata dal Contraente, dovrà essere restituita entro 15 giorni dalla data di decorrenza, alla Società unitamente all’originale dell’attestazione di rischio (se non inviato in precedenza e se previsto dalle condizioni contrattuali art.2.7) o ad altra documentazione eventualmente richiesta. Dalla data in cui il Contraente ha ricevuto la citata documentazione il contratto si intende concluso. 1.3 DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, potrà esercitare il diritto al ripensamento purchè: ❏ invii alla Società una comunicazione scritta dichiarando di voler recedere dal contratto ❏ restituisca gli originali di tutti i documenti ricevuti in particolar modo gli originali del certificato, contrassegno e carta verde ❏ durante i 14 giorni non sia avvenuto alcun sinistro e a tal fine nella citata comunicazione dichiari la mancanza di sinistri ❏ la polizza non abbia un vincolo a favore di terzi; in caso contrario è necessario allegare la dichiarazione del terzo che autorizza il recesso. Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni farà fede la data del timbro postale di invio), la Società provvederà a restituire al Contraente il premio di polizza al netto delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale. 1.4 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterrà operanti le garanzie fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza venga rinnovata entro tale termine e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio. Il Contraente non è tenuto a inviare alcuna disdetta. La compagnia invierà al Contraente (30 giorni prima della scadenza) un preventivo con il nuovo premio, che sarà calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova polizza, e le indicazioni su come pagare; insieme al preventivo verrà inviata, se prevista dalle condizioni contrattuali, l’attestazione di rischio. Qualora il Contraente decida di rinnovare il contratto, la Società, verificato il pagamento, provvederà a spedire al Contraente la polizza e, se sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Auto, il certificato, contrassegno e carta verde; la Società potrà anche inviare al Contraente la quietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore. 1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o, se diverso, l’Assicurato sono tenuti a controllare l’esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo del premio; eventuali inesattezze devono essere prontamente comunicate alla Società che provvederà ad apportare le opportune modifiche alle polizza. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, che influiscono sull’assunzione del rischio e la sua corretta valutazione, possono comportare, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la perdita totale o parziale all’indennizzo; pertanto: ❏ per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale; ❏ per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita dell’indennizzo, come previsto dai citati articoli. Inoltre, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del veicolo sono tenuti a comunicare 7 POLIZZA MOTO qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti in occasione della stipulazione della polizza. Anche in tal caso la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale all’indennizzo; pertanto: ❏ per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale; ❏ per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita totale dell’indennizzo. 1.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO In caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di vendita, conto vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero, è possibile richiedere: a) che il contratto in essere venga sostituito, ferme le scadenze, da un’altra polizza a favore del nuovo veicolo; b) che il contratto venga ceduto al nuovo Proprietario del veicolo, assicurato con la polizza in essere; c) che il contratto venga annullato. Nel primo caso il Contraente è tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione in cui affermi che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero e a versare l’eventuale conguaglio (in caso di conguaglio a suo favore la Società provvederà ad accreditare il conto corrente). A tal fine verrà ricalcolato il premio in base alla tariffa in vigore al momento della sostituzione e alle garanzie inserite nel nuovo contratto, tenendo ferma la scadenza originaria; a pagamento avvenuto la Società invierà la nuova polizza con certificato, contrassegno e carta verde. Nel secondo caso il Contraente deve comunicare i dati del nuovo Proprietario; verrà quindi emessa una nuova polizza con i dati del nuovo Proprietario, inserendo il contratto in classe 14 e mantenendo ferma la scadenza. Il nuovo Contraente dovrà provvedere a pagare l’eventuale conguaglio e le eventuali rate di premio successive; nulla sarà dovuto dal precedente Contraente. Nel terzo caso al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e di altri oneri parafiscali, il premio pagato e non goduto a partire dalla data di perfezionamento del trasferimento del veicolo. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di Assicurazione. In tutti e tre i casi il Contraente è tenuto a inviare alla Società il certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere (oggetto della sostituzione) e altri documenti eventualmente richiesti dalla Società comprovanti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero. 1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA POLIZZA Il Contraente può richiedere la sospensione della polizza inviando una dichiarazione e restituendo gli originali del certificato, contrassegno e carta verde. La sospensione sarà ammessa gratuitamente due volte all’anno; le restanti richieste, fino comunque a un massimo complessivo di cinque, saranno consentite dietro pagamento di un rimborso spese di 5 euro. La sospensione decorrerà dalla data del timbro postale di invio dei documenti; la Società invierà al Contraente la conferma della sospensione. Il Contraente potrà, entro 12 mesi dalla data di sospensione, richiedere la riattivazione della polizza sullo stesso veicolo o, fermo il Proprietario, su altro veicolo; a tal fine la scadenza di rata verrà prorogata del periodo della sospensione e il premio verrà ricalcolato in base alla tariffa in vigore al momento della riattivazione, applicando la classe di merito in essere sul contratto sospeso. Dietro pagamento dell’eventuale conguaglio (in caso di conguaglio a favore del Contraente la Società provvederà ad accreditare il conguaglio sul conto corrente dello stesso) verrà inviata al Contraente la nuova polizza con relativo certificato, contrassegno e carta verde. Qualora siano trascorsi dodici mesi dalla data di sospensione, non sarà possibile procedere con la riattivazione del contratto, ma verrà restituito al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. La sospensione non è ammessa nei seguenti casi: ❏ furto del veicolo ❏ polizze con vincolo a favore di un terzo, salvo autorizzazione da parte di quest’ultimo ❏ polizze di durata inferiore all’anno 1.8 ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA In caso di veicolo venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, senza che venga acquistato un altro veicolo o ceduta la polizza, il Contraente potrà richiedere l’annullamento del contratto, inviando: ❏ una dichiarazione in cui chieda di annullare la polizza in essere ❏ gli originali del certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere e altri documenti eventualmente richiesti dalla Società comprovanti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero ❏ in caso di vincolo a favore di un terzo, per l’annullamento della polizza sarà necessario avere l’autorizzazione della Società Vincolataria. La polizza sarà annullata dalla data del timbro postale di invio dei suddetti documenti e al Contraente verrà restituito il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. 1.9 RISOLUZIONE DELLA POLIZZA PER FURTO DEL VEICOLO In caso di furto del veicolo la polizza è risolta dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza. Al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale, il premio di responsabilità civile 8 pagato e non goduto a partire dalla citata data di risoluzione il premio residuo è comunque dovuto per intero indipendentemente dall’eventuale rateizzazione del premio stesso. Il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità con richiesta di annullare la polizza. La classe di merito della polizza potrà essere utilizzata sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario secondo quanto definito all’art. 2.7. 1.10 GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO Durante la validità della polizza non sarà possibile aggiungere o togliere delle garanzie, a meno che non sia avvenuto un cambio del veicolo, di residenza o di proprietario. 1.11 CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE A seguito di estinzione del conto corrente utilizzato per pagare i premi e nel caso in cui non sia possibile utilizzare, sempre tramite l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”, un altro conto corrente in essere presso una delle Banche della Rete Sanpaolo, la polizza non potrà essere rinnovata e quindi al Contraente verrà inviata, 30 giorni prima della scadenza, l’attestazione di rischio (nei casi in cui è previsto il rilascio). In tal caso le garanzie cesseranno alla scadenza della polizza senza alcuna proroga. 1.12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente. 1.13 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE La polizza è regolata dalla legislazione italiana. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del Contraente. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE 2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assicura, in conformità alle disposizioni in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione. La Società, fino ai massimali indicati in polizza, si impegna a corrispondere a titolo di risarcimento le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute per i danni involontariamente causati al terzo a seguito della circolazione del veicolo indicato in polizza. Non sono invece assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo: ❏ durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. ❏ in aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili 2.2 ESTENSIONI GRATUITE La Società assicura, gratuitamente e in automatico, anche i danni involontariamente causati: ❏ Circolazione in aree private: dalla circolazione del veicolo indicato in polizza in aree private con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili ❏ Terzi trasportati: dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso Per i citati rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di polizza, i quali sono anzitutto destinati ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. Inoltre la Società, sempre gratuitamente, assicura il Proprietario, entro un importo massimo per sinistro di 500,00 euro, per i danni causati al veicolo indicato in polizza a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSE L’assicurazione non è operante: ❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; ❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto 9 POLIZZA MOTO Legislativo 30/4/1992 n. 285; ❏ quando i terzi trasportati al momento del sinistro subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; ❏ quando il veicolo, con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti; ❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente. ❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. In tutti i casi elencati e in tutti quelli ove siano applicabili le disposizioni in vigore (art. 1.5), la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 2.4 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, corrispondente al periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, salvo, in quanto applicabile, l’applicazione del periodo di mora di 15 giorni. In caso di annullamento della polizza il Contraente è tenuto a consegnare la Carta Verde; in caso di mancata consegna la Società eserciterà la rivalsa per somme che abbia dovuto pagare a terzi per sinistri avvenuti in data successiva all’annullamento della polizza. 2.5 DOCUMENTI RICHIESTI Per sottoscrivere la polizza il Contraente deve fornire i seguenti documenti: ❏ originale dell’attestazione di rischio nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) ❏ copia del libretto di circolazione nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) ❏ eventuali altri documenti riportati nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riportato sui suddetti documenti, la Società effettuerà le opportune variazioni e provvederà a richiedere al Contraente l’eventuale differenza di premio (in caso di conguaglio a suo favore, la Società provvederà ad accreditare il conto corrente del Contraente). In caso di mancata consegna, entro 15 giorni dalla stipulazione della polizza (vedere art. 1.2), dell’originale dell’attestazione di rischio, la Società provvederà ad assegnare alla polizza la classe 18, a richiedere al Contraente l’eventuale differenza di premio e a rilasciare alla scadenza di polizza l’attestazione di rischio aggiornata con la suddetta variazione. In caso di impossibilità di procedere alla verifica della correttezza dei dati dell’attestazione di rischio, la Società potrà procedere all’annullamento della polizza con conseguente restituzione del premio (dopo aver ricevuto la documentazione originale inviata al Contraente). 2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS La polizza viene stipulata nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel “Periodo di Osservazione” dell’art. 2.9. La tariffa Bonus/Malus della Società prevede 33 classi, riportate nella tabella sottostante, ciascuna corrispondente a livelli di premio crescenti, dalla classe SuperBonus 7 fino alla classe Malus 8; le classi dalla 1 alla 18 corrispondono alle classi CU. CLASSI DI BONUS MALUS 2 10 SuperBonus 7 SuperBonus 6 SuperBonus 5 SuperBonus 4 SuperBonus 3 SuperBonus 2 SuperBonus 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Malus 1 11 12 13 14 15 16 17 Malus 2 Malus 3 Malus 4 Malus 5 Malus 6 Malus 7 Malus 8 All’atto della prima sottoscrizione con la Società, alla polizza verrà assegnata una classe Bonus/Malus EurizonTutela determinata in base alle regole delle tabelle seguenti che riportano: ❏ la “Situazione Assicurativa” al momento della sottoscrizione della polizza, con specifici “Casi” ❏ la “Classe CU” di Assegnazione riportata nell’attestazione di rischio della precedente polizza, se prevista ❏ la “Classe EurizonTutela” di Assegnazione, ricavata in base alle precedenti informazioni e alla “Tabella di Conversione” o alla “Tabella di Assegnazione” tra la classe CU e la classe EurizonTutela i documenti richiesti a seconda dei “Casi” VEICOLO ASSICURATO CON BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI CU di Assegnazione Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 3 mesi, ma meno di 18 (*) CU in corso sulla polizza Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 18 mesi, 14 18 Attestazione di rischio, Libretto circolazione CASI Con polizza scaduta da meno di 3 mesi (Polizza in scadenza) (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. VEICOLO ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI Vedere Tabella Assegnazione Vedere Tabella Assegnazione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 3 mesi, ma meno di 18 (*) CU in corso sulla polizza Vedere Tabella Assegnazione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 18 mesi, 14 18 Attestazione di rischio, Libretto circolazione CASI Con polizza scaduta da meno di 3 mesi (Polizza in scadenza) (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. VEICOLO (NUOVO O USATO) ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI 14 14 Libretto circolazione Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di un anno (Entrambi i veicoli hanno lo stesso proprietario) CU di Assegnazione Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio Libretto di circolazione Documenti comprovanti la vendita o demolizione o furto,… Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di un anno (I veicoli hanno proprietari differenti) 14 14 Libretto di circolazione, Documenti comprovanti la vendita o demolizione o il furto,… Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato rubato da più di un anno 14 14 Libretto di circolazione Denuncia furto CASI Non sostituisce altro veicolo già assicurato 11 POLIZZA MOTO ALTRI CASI CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI Veicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da meno di 18 mesi (*) Vedere Tabella Assegnazione Vedere Tabella Assegnazione Libretto circolazione Dichiarazione precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri Veicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da più di 18 mesi 14 18 Libretto circolazione Dichiarazione precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di un anno (*) CU in corso sulla polizza CU in corso sulla polizza Ultima polizza, Libretto di circolazione Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da più di un anno 14 18 Ultima polizza, Libretto di circolazione Mancata consegna dell’attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto 18 18 Attestazione di rischio, Libretto di circolazione Veicolo assicurato con altra Compagnia posta in liquidazione CU in corso sulla polizza CU in corso sulla polizza Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo attestato di rischio (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. TABELLA DI CONVERSIONE La tabella di Conversione riporta per ogni classe CU di assegnazione presente sull’attestazione di rischio consegnata alla Compagnia, la relativa classe EurizonTutela di assegnazione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole sopra riportate che disciplinano le diverse situazioni assicurative. Classe CU di Assegnazione Classe EURIZONTUTELA di Assegnazione 1 1 o SuperBonus (*) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 Malus1 (*) L’assegnazione della classe SuperBonus 1 è funzione del numero di anni in cui ci si trova nella prima classe (almeno 2). Le classi successive sono applicabili alle polizze della Società in sede di rinnovo (a tale riguardo si rimanda alla tabella evolutiva). 12 TABELLA DI ASSEGNAZIONE La tabella di Assegnazione della classe di merito CU serve a ricavare la classe CU di assegnazione in base all’accadimento o meno di sinistri negli ultimi cinque anni in cui vi è stata una regolare copertura assicurativa per la responsabilità Civile Auto. A tale fine si considerano: ❏ gli anni senza sinistri nell’ultimo quinquennio (per anni senza sinistri occorre considerare le annualità assicurative complete, quindi escludendo quella in corso, senza sinistri) ❏ i sinistri pagati, o riservati con danni a persone, sempre nell’ultimo quinquennio In base al numero di anni senza sinistri e al numero di sinistri corrisponde una classe CU, come riportato nella seguente tabella, avendo cura però di aggiungere per ogni sinistro una maggiorazione di due classi. La tabella riporta le diverse casistiche. NUMERO DI SINISTRI ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE (*) 0 1 2 3 4 5 o più di 5 5 9 - - - - - 4 10 12 14 16 18 18 3 11 13 15 17 18 18 2 12 14 16 18 18 18 1 13 15 17 18 18 18 0 14 16 18 18 18 18 (*) Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile). 13 POLIZZA MOTO 2.8 RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE Classe Bonus – Malus EurizonTutela In occasione del rinnovo, la classe EurizonTutela in essere sul contratto in scadenza (classe di provenienza) sarà aggiornata (classe di assegnazione) secondo le seguenti regole evolutive che tengono conto, nel periodo di osservazione (definito nell’articolo successivo), del verificarsi o meno: ❏ di sinistri pagati ❏ di sinistri riservati in cui vi siano stati dei danni a persone. Il Contraente o il Proprietario del veicolo, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di provenienza possono rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà è consentita anche in caso di contratto disdettato; in tal caso verrà aggiornata l’attestazione di rischio. Se un sinistro posto a riserva che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus” venisse definito come senza seguito, la Società provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempre ché il contratto sia in essere. Classe di assegnazione 14 Classe di provenienza 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Sinistri 3 Sinistri 4 o più Sinistri SuperBonus 7 SuperBonus7 SuperBonus5 SuperBonus4 SuperBonus2 1 SuperBonus 6 SuperBonus7 SuperBonus4 SuperBonus3 SuperBonus1 2 SuperBonus 5 SuperBonus6 SuperBonus3 SuperBonus2 1 3 SuperBonus 4 SuperBonus5 SuperBonus2 SuperBonus1 2 4 SuperBonus 3 SuperBonus4 SuperBonus1 1 3 5 SuperBonus 2 SuperBonus3 1 2 4 6 SuperBonus 1 SuperBonus2 2 3 5 7 1 SuperBonus1 3 4 6 8 2 1 4 5 7 9 3 2 5 6 8 10 4 3 6 7 9 11 5 4 7 8 10 12 6 5 8 9 11 13 7 6 9 10 12 14 8 7 10 11 13 15 9 8 11 12 14 16 10 9 12 13 15 17 11 10 13 14 16 18 12 11 15 17 Malus1 Malus4 13 12 16 18 Malus2 Malus5 14 13 17 Malus1 Malus3 Malus6 15 14 Malus1 Malus3 Malus6 Malus8 16 15 Malus2 Malus4 Malus7 Malus8 17 16 Malus3 Malus5 Malus8 Malus8 18 17 Malus4 Malus6 Malus8 Malus8 Malus 1 18 Malus5 Malus7 Malus8 Malus8 Malus 2 Malus1 Malus6 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 3 Malus2 Malus7 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 4 Malus3 Malus8 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 5 Malus4 Malus8 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 6 Malus5 Malus8 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 7 Malus6 Malus8 Malus8 Malus8 Malus8 Malus 8 Malus7 Malus8 Malus8 Malus8 Malus8 Classe CU Per quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell’attestazione di rischio, le regole evolutive previste sono le seguenti: ❏ in assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe ❏ in presenza di un sinistro: peggioramento di due classi, fino al limite della 18° classe ❏ in presenza di due o più sinistri: peggioramento di altre tre classi per ogni sinistro dopo il primo 2.9 PERIODO DI OSSERVAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLASSE Il periodo di osservazione è così definito: ❏ periodo iniziale (prima sottoscrizione): parte dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa; qualora la durata fosse inferiore a nove mesi saranno presi in considerazione i mesi mancanti dell’annualità successiva ❏ periodi successivi: partono dalla fine del precedente periodo di osservazione e durano dodici mesi La sostituzione del contratto a seguito di veicolo venduto, dato in conto vendita (il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il periodo di osservazione purchè: ❏ il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario ❏ il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio due motocicli, due ciclomotori, un motociclo o un ciclomotore e così via) In caso di sospensione, viene interrotto il periodo di osservazione che riprenderà a seguito della riattivazione della polizza sullo stesso veicolo. In caso di furto del veicolo, alla polizza relativa al nuovo veicolo acquistato entro un anno dal furto, verrà assegnata la stessa classe di merito della EurizonTutela in corso sulla precedente polizza; il Contraente dovrà fornire copia della denuncia presentata all’Autorità. Qualora il veicolo rubato venisse successivamente ritrovato, alla polizza relativa al veicolo ritrovato sarà assegnata la classe di merito 14 o il bonus agevolato. La Società non terrà conto, al fine dell’evoluzione della classe di merito, dei sinistri eventualmente accaduti durante la circolazione successiva al furto. 2.10 ATTESTAZIONE DI RISCHIO Alla scadenza annuale della polizza della Società, insieme alla proposta di rinnovo, invierà al Contraente (oppure, dietro richiesta, al Proprietario o all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria) la nuova attestazione di rischio. L’attestazione di rischio non verrà rilasciata nei seguenti casi: ❏ sospensione della polizza; ❏ polizze che abbiano avuto una durata inferiore a un anno; ❏ polizze che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; ❏ polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; ❏ cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato; Su richiesta della Società rilascerà un duplicato dell’attestazione dello stato di rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa. 15 POLIZZA MOTO GARANZIA INCENDIO E FURTO 3.5 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di: ❏ incendio, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione ❏ furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva del veicolo dopo l’avvenuto furto La Società, inoltre, gratuitamente e in automatico: ❏ tiene indenne il Proprietario per le somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e fino alla concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione (ai sensi della Legge 990): ● a cose di terzi; ● al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato ❏ rimborsa, a causa di incendio del veicolo con conseguente danno totale, il premio di Responsabilità Civile, al netto delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto. ❏ rimborsa, fino a un massimo di 500,00 euro, le spese sostenute per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo in caso di cancellazione del veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione 3.6 ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante nei seguenti casi: ❏ dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi debbano rispondere ai sensi di legge ❏ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata ❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara ❏ semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ❏ rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo 3.7 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. 3.8 CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO Il capitale assicurato deve essere determinato in base all’ultimo valore disponibile al momento della stipulazione della polizza. In occasione del rinnovo della polizza, l’Assicurato potrà adeguare il capitale assicurato in base al valore del veicolo al momento del rinnovo. 16 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 8.5 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assicura il Conducente, di età non superiore a 75 anni, del veicolo indicato in polizza per infortunio (inteso come evento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili), occorso durante la guida del veicolo, includendo anche le fasi di salita e discesa dallo stesso. La Società riconosce: ❏ in caso di morte del Conducente: il capitale indicato in polizza ai beneficiari ❏ in caso di invalidità permanente del Conducente: un indennizzo al Conducente commisurato al grado di invalidità residuato in conseguenza dell’infortunio secondo i criteri previsti al successivo art. 8.4 (Riconoscimento dell’indennizzo). 8.6 ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante nei seguenti casi: ❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara ❏ quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 ❏ quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; ❏ in occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente; ❏ in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata ❏ quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo 8.7 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. 8.8 RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO La Società riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Morte Se il Conducente muore entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari del Conducente. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la Società corrisponderà la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore. Invalidità Permanente La Società riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo è calcolato applicando, al capitale assicurato per invalidità permanente indicato in polizza, la percentuale di invalidità accertata diminuita di 4 punti (franchigia); inoltre se: ❏ l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% della totale, l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla relativa somma assicurata, senza alcuna franchigia ❏ l’invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 50% della totale, l’indennizzo liquidato è il 100% della somma assicurata, senza alcuna franchigia ❏ l’invalidità permanente è stimata in misura superiore al 25% in base alla documentazione acquisita, a seguito di una richiesta del Conducente la Società riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Il grado o percentuale di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria riportate nell’allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (le tabelle sono riportate su internet alla sezione “Prodotti”). Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Qualora l’infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà 17 POLIZZA MOTO alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, al massimo, il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione. Persone assicurate a condizioni speciali Nel caso di invalidità permanente che abbia colpito una persona affetta da AIDS o sindromi correlate, da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, epilessia, apoplessia o colpita da infarto, verrà applicata una franchigia assoluta di 10 punti. GARANZIA TUTELA LEGALE 9.6 PREMESSA A norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Società da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Via delle Nazioni 9, 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito. L’Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all’ARAG (vedere art. 11.5). 9.7 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, le seguenti spese: ❏ per l’intervento di un legale ❏ peritali ❏ di giustizia nel processo penale ❏ eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata ❏ di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato ❏ il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23.Dicembre.1999, n. 488 art. 9 – D.L. 11.Marzo.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima) dovute esclusivamente ai sinistri concernenti il veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie: ❏ controversie relative a danni a persone o cose subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della circolazione ❏ difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione ❏ istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale (fattispecie coperta solo nel pacchetto “Esteso”) ❏ istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale (fattispecie coperta solo nel pacchetto “Esteso”) La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Proprietario del veicolo assicurato. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, La Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. 9.8 ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante nei seguenti casi: ❏ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ❏ per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell’art. 9.2) ❏ per le controversie di natura contrattuale ❏ in materia fiscale ed amministrativa ❏ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive ❏ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili 18 ❏ ❏ ❏ ❏ per fatti dolosi delle persone assicurate per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni ❏ nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada ❏ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI. 9.9 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. 9.10 VALIDITA’ TEMPORALE La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 19 POLIZZA MOTO GARANZIA ASSISTENZA STRADALE 10.1 PREMESSA La Società, a norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 175, eroga le “Prestazioni di Assistenza” relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Centrale Operativa BLUE ASSISTANCE SPA. Le prestazioni di assistenza, oltre a quanto previsto dalle “Norme Comuni a tutte le garanzie”, sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di BLUE ASSISTANCE S.P.A. (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), tramite telefonate ai seguenti numeri: DALL’ITALIA: numero verde 800/141616 DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE +390117425509 10.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La garanzia opera qualora: ❏ il veicolo non possa essere utilizzato ❏ il veicolo sia in grado di viaggiare o proseguire la marcia, ma esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità delle persone per uno dei seguenti motivi: ❏ incidente stradale ❏ guasto ❏ incendio, fulmine, esplosione e scoppio ❏ furto e rapina ❏ forature e danni ai pneumatici In tal caso la Centrale Operativa fornisce le “Prestazioni di Assistenza” con le modalità e i termini indicati all’articolo 10.5. 10.3 ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante nei seguenti casi: ❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara ❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; ❏ quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; ❏ dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi debbano rispondere ai sensi di legge ❏ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata ❏ per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico ❏ utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quanto non specificatamente “un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada) ❏ qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta a operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o a interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con la polizza 10.4 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione è operante: ❏ in Europa per le seguenti prestazioni: ● Informazioni per viaggiare, Soccorso stradale e Traino, Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici, Invio di un’ambulanza, Autovettura in sostituzione, Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati, Riconsegna del veicolo rubato, Anticipo di denaro, Rientro sanitario, Invio di un autista ❏ in Europa, ma non in Italia, per le seguenti prestazioni: ● Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Rimpatrio del veicolo assicurato 10.5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Le prestazioni di Assistenza previste sono esclusivamente le seguenti: Informazioni per viaggiare La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti: ❏ rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; ❏ situazione traffico e meteo in Italia; ❏ e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti patente, libretto di circolazione, imposte. 20 Soccorso stradale e Traino In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È possibile richiedere che il veicolo venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Qualora non sia stato possibile contattare la Centrale Operativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, La Società rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione. Invio di un’ambulanza Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d’un trasferimento alla più vicina Struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede a inviare un’autoambulanza, tenendone il costo a carico della SOCIETÀ sino a una percorrenza massima di 200 km per l’andata e il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da Struttura sanitaria a Struttura sanitaria. Autovettura in sostituzione In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera o comunque il fermo del veicolo per un giorno (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione, presso una stazione di noleggio a essa convenzionata e compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di sette. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della la SOCIETÀ con il limite complessivo di 250,00 euro: ❏ Rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia. ❏ Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio. ❏ Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. Riconsegna del veicolo rubato Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto apposita21 POLIZZA MOTO mente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico della SOCIETÀ entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della SOCIETÀ e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato. Anticipo di denaro In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Centrale Operativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. Rientro sanitario Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra: ❏ aereo sanitario appositamente equipaggiato; ❏ aereo di linea (eventualmente barellato); ❏ treno/vagone letto (prima classe); ❏ autoambulanza; ❏ altri mezzi adatti alla circostanza. I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della SOCIETÀ fino a un massimo di 5.000,00 euro. Non danno luogo al trasferimento: ❏ le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; ❏ gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto. Invio di un autista Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico della SOCIETÀ, per ricondurre il veicolo presso la residenza del Conducente o del Proprietario. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. Interprete a disposizione Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato, arrestato o ricoverato in un ospedale all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della SOCIETÀ con il limite di 500,00 euro. Anticipo della cauzione penale Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede: ❏ ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro ❏ ad anticipare l’onorario di un legale fino a un massimo di 1.000,00 euro ❏ ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euro Il Conducente deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa l’importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. Rimpatrio del veicolo assicurato Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico della SOCIETÀ entro un limite massimo di 1.000,00 euro; sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. 22 DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 11.1 DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro il Conducente o il Proprietario (o il Contraente) devono prontamente, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, darne avviso alla Società: a mezzo denuncia telefonica: Numero Verde 800 - 188828 oppure a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo TARGASYS S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 MILANO oppure a mezzo fax: 02 - 64107965 Tramite numero verde saranno fornite le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, su quali attività compiere e quale documentazione fornire. In ogni caso, nel più breve tempo possibile, dovrà essere inviato alla Compagnia il modulo che è stato fornito in occasione della stipulazione della polizza (modulo di “Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro”) nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro (in particolare la Compagnia potrà ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto). L’Assicurato e gli aventi diritto potranno, concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore nonché nel rispetto dei diritti alla privacy, accedere ai relativi atti. 11.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO Qualora sia applicabile la “Procedura di risarcimento diretto” il pagamento del danno potrà avvenire direttamente da parte della Società. Altrimenti la liquidazione del danno subito sarà effettuata a cura della Compagnia del terzo responsabile. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 11.3 DENUNCIA DI SINISTRO In caso di infortunio il Conducente o gli aventi diritto devono, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l’infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, darne avviso alla Società utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati per la garanzia di Responsabilità Civile. La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; successivamente occorre inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Società ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato. 11.4 PAGAMENTO DEL SINISTRO La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.). Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Società liquiderà ai beneficiari l’importo già concordato, offerto ovvero, se oggettivamente determinabile, offribile al Conducente, in base alle condizioni di polizza. Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato. 23 POLIZZA MOTO TUTELA LEGALE 11.5 DENUNCIA DI SINISTRO L’Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia direttamente alla Società utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati per la garanzia di Responsabilità Civile; in alternativa può rivolgersi anche ad Arag Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti: a mezzo denuncia telefonica 045 - 8290411 a mezzo lettera raccomandata A.R. ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. – Sinistri EurizonTutela Assicurazioni Via delle Nazioni 9, 37135 Verona oppure a mezzo fax 045 – 8290557 per la denuncia; 045 – 8290449 per l’invio di eventuale successiva documentazione E’ necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza, gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al sinistro. In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. 11.6 GESTIONE DEL SINISTRO Arag, ricevuta la denuncia di sinistro, gestisce il medesimo effettuando ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Arag, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Arag in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; Arag avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 11.7 SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra Arag e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti. In alternativa, qualora gli uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicurato può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l’Assicurato stesso ha il proprio domicilio. La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da Arag che inoltre avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale. 11.8 RECUPERO DELLE SOMME Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate. ASSISTENZA STRADALE 11.9 DENUNCIA DI SINISTRO Da parte delle persone trasportate sul veicolo è necessario contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, la Centrale Operativa e fornire ogni informazione attinente al sinistro. DALL’ITALIA: numero verde 800/141616 DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE +390117425509 Qualora non sia stata contattata la Centrale Operativa, la SOCIETÀ non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale e Traino”. La SOCIETÀ ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita. 24 11.10 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale. 11.11 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE La SOCIETÀ si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza. 11.12 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI La SOCIETÀ non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi. La SOCIETÀ non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. INCENDIO, FURTO 11.13 DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro l’Assicurato deve, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, darne avviso alla Società utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati per la garanzia di Responsabilità Civile. Contestualmente o, in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, dovrà fornire, in base alla garanzia colpita, la documentazione sotto riportata. INCENDIO ❏ Denuncia all’Autorità locale e documentazione attestante l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco ❏ Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equiparabile ❏ Documento sottoscritto dal Proprietario in cui dichiara se è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo; ❏ Eventualmente, a richiesta della Società: ● Procura a vendere a favore della Società ● Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione presentata agli enti preposti alla demolizione del veicolo ● Certificato Cronologico con annotata la cessazione della circolazione e il Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione. FURTO ❏ Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di sinistro, verificatosi all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti) ❏ Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equiparabile ❏ Documento sottoscritto dal Proprietario in cui dichiara se è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo; ❏ Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo ❏ Eventualmente, a richiesta della Società: ● Procura a vendere a favore della Società ● Certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso e Certificato Cronologico con annotata la perdita di possesso ● Documentazione attestante la presenza e l’attivazione dell’antifurto satellitare. 11.14 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Proprietario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società (o da un perito da questa incaricato). 11.15 LIQUIDAZIONE DEI DANNI La determinazione del danno, al netto comunque e sempre degli scoperti e franchigie eventualmente riportate in polizza, viene eseguita secondo i seguenti criteri: DANNO TOTALE In caso di veicolo nuovo l’ammontare del danno sarà pari al valore a nuovo, nel limite del capitale assicurato. Il veicolo viene considerato nuovo quando la data di accadimento del sinistro è avvenuta entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione. In caso di veicolo usato l’ammontare del danno sarà pari al valore commerciale del veicolo, nel limite del capitale assicurato, determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (DueRuote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del sinistro. Il costo degli accessori e/o optional sarà aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o titolo equipollente e sia stato pagato il relativo premio. 25 POLIZZA MOTO In tutti i casi il valore del danno da liquidare non potrà superare il capitale assicurato. DANNO PARZIALE Premesso che il costo delle riparazioni non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento, il danno parziale è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite un deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo. In caso di veicolo nuovo il danno parziale è determinato senza applicazione, sul prezzo delle parti sostituite, del deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo. Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale e pertanto liquidato come tale. La Società, sia per il danno totale che per il danno parziale, non risponde: ❏ delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo; ❏ dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento. 11.16 REGOLA PROPORZIONALE Se, al momento del sinistro: ❏ il valore del veicolo è maggiore del capitale assicurato, la Società risponde dei danni parziali in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori; ❏ la residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è perciò inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare. 11.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, il Proprietario o il Contraente devono darne immediato avviso appena ne abbiano avuto notizia, nonchè provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Proprietario o il Contraente sono tenuti a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo la Società riconoscerà al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali. 11.18 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, il Proprietario dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione. 11.19 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Proprietario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società (o da un perito da questa incaricato). 11.20 PAGAMENTO DEL SINISTRO La Società liquiderà il danno accertato a termini di polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.). Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario, per presa conoscenza e accettazione, dell’atto di transazione. Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese saranno a carico dell’Assicurato. 26 PRIVACY Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifiche e integrazioni, EurizonTutela S.p.A. (di seguito anche “Società”) con sede legale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06, appartenente alle Banche della Rete Sanpaolo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group, in qualità di "Titolare" del trattamento, fornisce di seguito alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati che saranno oggetto di trattamento, in relazione ai quali viene richiesto di esprimere il consenso. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali in possesso della Società sono raccolti in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale, direttamente presso la clientela o tramite le reti di vendita in virtù di contratti di intermediazione assicurativa sottoscritti dalla Società; in ogni caso, i dati vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell’attività assicurativa a cui la Società si ispira. Inoltre, in relazione alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, la Società viene in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, tra i quali in particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell’assicurato. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che viene pertanto di seguito richiesta. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla Società legata ai servizi da questa forniti secondo le seguenti finalità: • finalità strettamente necessarie e strumentali all’esecuzione del contratto e alla gestione del rapporto con la clientela anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.); • finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: in materia di “Antiriciclaggio”, adeguamento a Circolari emanate dall’Isvap per lo svolgimento dell’attività assicurativa, richieste da parte della Motorizzazione Civile, etc.); • finalità funzionali all’attività della Società, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o meno il consenso, quali: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate; promozione e vendita di prodotti e servizi (effettuate tramite mailing, telefono, internet, etc.); indagini di mercato. 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice sopra richiamato in materia di sicurezza dei dati. 4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione dell’accentramento di alcune attività all’interno delle Banche della Rete Sanpaolo, la Società ha necessità di comunicare i dati personali a soggetti esterni, anche esteri, che svolgono per conto della Società stessa in qualità di Responsabili o autonomi Titolari del trattamento, attività di natura tecnica, organizzativa, o destinatari per obblighi di legge, appartenenti alle seguenti categorie: • soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altre società o enti in qualità di canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), • società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui ad es. centrali operative telefoniche di assistenza alla clientela, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate (scelte dall’interessato); • società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest’ultima attività di assistenza e/o consulenza; • autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; • società appartenenti alle Banche della Rete Sanpaolo o comunque società controllate o collegate; • soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); • soggetti che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, trasmissione, imbustamento e smistamento della 27 POLIZZA MOTO corrispondenza relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; • organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela (ISVAP, UIC Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Anagrafe Tributaria, Forse dell’ordine, ecc.); • soggetti che svolgono attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Società e di terzi; • soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (es.: Banca d’Italia, SIA -Società Interbancaria per l’Automazione), CRIF (società di servizi per il controllo delle frodi), società di recupero crediti. All’interno della Società e del Gruppo i dati personali possono essere trattati esclusivamente dai dipendenti e collaboratori anche esterni, specificatamente incaricati del trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e dalla rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti della Società). 5. DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE Ai sensi dell’art. 7 del Codice in argomento, l’interessato ha diritto: • di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. • di ottenere le seguenti informazioni: • l’origine dei dati personali; • le finalità e modalità del trattamento; • la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; • gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento nonchè dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, di responsabili o incaricati; di ottenere: • l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, in tutto o in parte: • per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • al trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di Privacy, l’interessato può rivolgersi a EurizonTutela S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società e domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Corso Cairoli, 1 10123 Torino. La Società non necessita del consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali relativamente alla finalità di cui al precedente punto 2 sub a), in quanto richiesti per l’esecuzione di obblighi contrattuali e pre-contrattuali, e sub b), in quanto obbligatori per legge. L’eventuale opposizione ai citati trattamenti comporterebbe l’impossibilità di concludere o proseguire il contratto. Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di cui al punto 2 sub c), il cliente ha diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso barrando l’apposita casella del modulo di consenso. 28 AT E - U F F I TOR I O ZI TR EURIZON TUTELA S.p.A. TORINO IOD ELLE AD E Mod. ET MUL02/01-07 N IC 1 - AGEN Uffici Amministrativi Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 3571 4509 EurizonTutela S.p.A. Capitale Sociale € 27.912.258 i.v. • Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06 • Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 • R.E.A. Torino N. 827841 • Socio unico: EurizonVita S.p.A. • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. N Sede Legale e Uffici Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Tel. +39 011 5668811 - Fax +39 011 543553