Bologna, 10 marzo 2015
A tutti i Clienti dello Studio
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Oggetto
CIRCOLARE N. 2
ALIQUOTE INPS IN VIGORE NELL’ANNO 2015 PER GLI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, ALLA GESTIONE
ARTIGIANI E ALLA GESTIONE COMMERCIANTI
Con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Riforma del Lavoro
Fornero”) e la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di
Stabilità 2014”) erano state modificate per l’anno 2015 le aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS.
Per gli iscritti alla gestione INPS degli artigiani e dei
commercianti, invece, era stato già il Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201 (c.d. “Decreto Salva-Italia” dell’allora Governo
Monti) a stabilire le aliquote per il corrente anno 2015.
Con le Circolari nn. 26 e 27, rispettivamente del 4 e del 5
febbraio 2015, inoltre, l’INPS ha definito il reddito minimale e
massimale per l’anno 2015 per gli iscritti alla gestione degli
artigiani e dei commercianti, oltre che il reddito massimale per gli
iscritti alla gestione separata e il reddito minimale per l’accredito
annuale dei contributi ai fini pensionistici.
Da ultimo, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
(cioè la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto
Legge 31 dicembre 2014, n. 192) è ulteriormente intervenuta sulla
questione, “congelando” ancora per un anno le aliquote contributive
INPS della gestione separata per i lavoratori autonomi muniti di
partita IVA1.
Qui di seguito, quindi, si riepiloga lo stato dell’arte delle
aliquote INPS per il corrente anno 2015 sia ai fini della gestione
separata che ai fini della gestione artigiani e commercianti.
1. Aliquote contributive INPS per gli iscritti alla gestione
separata
Le aliquote contributive INPS in vigore dal 1° gennaio 2015
per gli iscritti alla gestione separata sono ad oggi stabilite nella
seguente misura:
 30,72% per i collaboratori senza partita IVA privi
di altra forma di previdenza obbligatoria2;
 27,72% per i professionisti con partita IVA privi di
altra forma di previdenza obbligatoria3;
 23,5% per i medesimi soggetti di cui ai punti
precedenti che siano però iscritti anche ad altra
forma di previdenza obbligatoria, oltre che per i
titolari di pensione diretta e indiretta (reversibilità).
Come si può notare, rispetto all’anno precedente è stata
ritoccata all’insù l’aliquota prevista per i collaboratori senza partita
IVA (come i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e
Si ricorda che per l’anno 2014 l’aliquota di tali lavoratori autonomi era
stata “congelata” al 27,72% per opera della Legge di Stabilità 2014 (art. 1,
comma 744 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
1
Tale aliquota, salvo modifiche, toccherà quota 31,72% nel 2016, per poi
crescere al 32,72% nel 2017 e toccare il massimo del 33,72% a
decorrere dal 2018 (art. 2, comma 57 della Legge 92/2012).
2
Tale aliquota, salvo modifiche, toccherà quota 28,72% nel 2016, per
poi crescere al 29,72% nel 2017 e allinearsi al massimo del 33,72% a
decorrere dall’anno 2018 al pari degli altri collaboratori senza partita
IVA (art. 10-bis del D.L. 192/2014, così come modificato dalla Legge di
conversione n. 11/2015).
3
continuativi, quelli occasionali e gli associati in partecipazione),
passando dal 28,72% del 2014 al 30,72% del 2015, mentre
l’aliquota prevista per i liberi professionisti muniti di partita IVA è
stata “bloccata” al 27,72% anche per l’anno 2015 per opera della
legge di conversione del Decreto Milleproroghe. L’aliquota dei
professionisti e dei collaboratori (con o senza partita IVA) iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta e
indiretta è invece cresciuta rispetto al 2014 dal 22% al 23,5%.
Il contributo deve essere commisurato per l’anno 2015 a un
massimale di reddito di € 100.324,00.
Si ricorda che per i professionisti muniti di partita IVA iscritti
alla gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei
soggetti stessi (anche se possono addebitare in fattura il 4% al
committente), mentre per i collaboratori (coordinati e continuativi,
a progetto e occasionali) l’onere contributivo è per 1/3 a carico dei
medesimi soggetti, e per i restanti 2/3 a carico del committente; in
caso di associazione in partecipazione, infine, l’onere contributivo
è ripartito per il 55% sull’associante e per il 45% sull’associato.
Vi precisiamo che l’accredito dei contributi ai fini
pensionistici per l’intero anno si avrà soltanto al raggiungimento di
un minimale di reddito, che per il 2015 è pari a € 15.548,00. Ne
deriva che gli iscritti ad aliquota del 30,72% avranno l’accredito
dell’intero anno con un contributo annuale di € 4.776,35, mentre gli
iscritti ad aliquota del 27,72% avranno l’accredito con un contributo
annuale di € 4.309,91; infine, gli iscritti ad aliquota del 23,5%
avranno l’accredito con un contributo annuale di € 3.653,78.
2. Aliquote contributive INPS per gli iscritti alla gestione
artigiani e commercianti
Il Decreto Salva-Italia aveva previsto l’aumento delle aliquote
contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche da
parte di artigiani e commercianti nella misura dell’1,3% per l’anno
2012, e di un ulteriore 0,45% per ciascun anno successivo fino a
raggiungere il livello del 24%.
Per l’anno 2015, quindi, sono stabilite le seguenti aliquote:
 per i lavoratori artigiani: 22,65% per la fascia di
reddito fino a € 46.123,00 (è comunque dovuto il
contributo fisso sul reddito minimale di € 15.548,00
= € 3.521,62); 23,65% per la fascia di reddito che
eccede € 46.123,00, ma fino al massimale di €
76.872,004;
 per i commercianti: 22,74% per la fascia di reddito
fino a € 46.123,00 (è comunque dovuto il contributo
fisso sul reddito minimale di € 15.548,00 = €
3.535,62); 23,74% per la fascia di reddito che
eccede € 46.123,00 e fino al massimale di €
76.872,005.
Al contributo fisso sul reddito minimale, che – si ricorda – va
versato in quattro rate trimestrali di pari importo al 18 maggio, 20
agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, occorre aggiungere
anche la quota annuale per la maternità di € 7,44.
Si ricorda altresì che per entrambe le categorie è prevista una
riduzione del 3% delle aliquote contributive a favore dei
collaboratori coadiuvanti o coadiutori con meno di 21 anni (che
dovranno versare quindi il 19,65 – 20,65% se artigiani e il 19,74 –
20,74% se commercianti), come pure una riduzione del 50% dei
contributi dovuti da parte dei soggetti in pensione ultra 65enni che
continuano l’attività e che sono pensionati nelle gestioni dell’INPS.
Vi ricordiamo inoltre che già dall’anno 2013 l’INPS non invia
più al domicilio dell’assicurato le comunicazioni contenenti i dati e
gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in
quanto le medesime devono essere prelevate dall’assicurato o da un
Il massimale di € 76.872,00 vale solo per gli artigiani che erano già
iscritti alla relativa gestione alla data del 31 dicembre 1995, mentre esso
sale a € 100.324,00 per gli artigiani che si sono iscritti alla gestione dopo
il 31 dicembre 1995.
5 Il massimale di € 76.872,00 vale solo per i commercianti che erano già
iscritti alla relativa gestione alla data del 31 dicembre 1995, mentre esso
sale a € 100.324,00 per i commercianti che si sono iscritti alla gestione
dopo il 31 dicembre 1995.
4
suo delegato direttamente dal sito dell’Istituto, sezione “Cassetto
previdenziale per artigiani e commercianti – Dati del mod. F24”.
Sulla base delle disposizioni del Decreto Salva-Italia, è
possibile definire anche le aliquote di contribuzione per gli anni a
venire. In particolare, per la prima e la seconda fascia di reddito
avremo le seguenti aliquote degli artigiani:
anno 2016:
anno 2017:
anno 2018:
23,10% - 24,10%
23,55% - 24,55%
24% - 25%6
mentre per i commercianti avremo:
anno 2016:
anno 2017:
anno 2018:
23,19% - 24,19%7
23,64% - 24,64%
24,09% - 25,09%.
*****
Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e con l’occasione porge
Cordiali saluti.
Con una nota l’INPS ha chiarito che il limite massimo previsto dal
Decreto Salva-Italia del 24% riguarda soltanto la prima fascia di
reddito e non anche la seconda, che deve quindi sempre essere
aumentata di un punto percentuale.
7 Il contributo aggiuntivo dello 0,09% a copertura dell’indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei
negozi o delle licenze”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 per
opera dell’art. 1, comma 490, lettera b) della Legge n. 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014).
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