Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO STABILE POLYART PREMESSA: CONSORZIO STABILE POLYART. Sede legale, Via Domodossola, 11 10145 TORINO. Costituito in data 23/12/2004, avanti al notaio Dr. De Lorenzo, Via Santa Teresa, 15 Torino, come General Contractor e per realizzare attività esterne nell’ambito delle Costruzioni. Il funzionamento tecnico-amministrativo dello stesso è retto oltre che dalle disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto anche dal presente regolamento che vincola tutti i soci consorziati e forma parte integrante e sostanziale del Contratto Consortile. Come noto, l’Art. 12 della Legge 109/94 ha introdotto la figura giuridica dei “Consorzi Stabili” con l’intento di creare un’entità più funzionale, rispetto al Consorzio classico disciplinato dal Codice Civile, per l’esecuzione di Opere Pubbliche. Il primo comma del predetto articolo stabilisce - così come il testo, modificato dalle Leggi 216/95 e 415/98 (Merloni Ter) al fine di chiarire le rilevanti incertezze applicative - la possibilità di costituire una comune struttura d’impresa formata da non meno di tre consorziati e destinata ad operare in modo congiunto nel settore dei Lavori Pubblici. Il comma 5, inoltre, vieta la partecipazione alla stessa procedura di gara del Consorzio Stabile e dei consorziati singolarmente (prevedendosi la sanzione penale di cui all’art. 353 del Codice Penale), nonché inibisce ai singoli partecipanti a Consorzi Stabili la possibilità di costituire tra loro, o con Terzi, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese, per partecipare alla medesima gara, nonché l’appartenenza a più di un Consorzio Stabile. Rimane la possibilità, per i singoli consorziati, di operare nel settore dei Lavori Pubblici anche individualmente, salvo ovviamente il caso in cui a partecipare alla stessa gara sia anche il Consorzio. Art. 1 – Requisiti necessari per l’ammissione al Consorzio. Per l’ammissione al Consorzio Stabile, le imprese richiedenti dovranno dimostrare con idonea documentazione: di essere in possesso della Attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del DPR 34/2000; di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75 del DPR 554/1999, così come introdotto dall’art. 2 del DPR 412/2000; di essere in regola con tutte le norme previste in materia di partecipazione a pubbliche gare d’appalto e di non aver subito sanzioni interdittive da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e/o dai Tribunali italiani. Art. 2 – Domande d’ammissione al Consorzio. Le domande d’ammissione dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo e dovranno essere corredate della seguente documentazione: certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura di non fallimento e antimafia; certificato di abilitazione alla Legge 46/90 (per le imprese impiantistiche); copia del bilancio degli ultimi 2 esercizi, completi di nota integrativa e ricevuta di deposito (per SRL e SPA); copia del libro matricola; copia del modello UNICO degli ultimi 2 esercizi completo di nota di deposito (per SAS – SNC e IND); certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici; elenco dell’attrezzatura tecnica, corredato da una copia aggiornata del libro cespiti ammortizzabili e da copia dei contratti di leasing; copia della certificazione dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio uso attestazione SOA, redatti secondo il modello Allegato D al DPR N. 34/2000. C.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) Art. 3 – Versamento della quota sottoscritta. Fino a quando l’Impresa consorziata non avrà versato per intero la quota sottoscritta, non potrà usufruire di alcun servizio da parte del Consorzio. Detto versamento dovrà essere effettuato in concomitanza con la domanda di ammissione al Consorzio; nel caso in cui la delibera di ammissione sia negativa la quota sarà restituita entro 30 gg. dalla delibera stessa. Art. 4 – Comitato tecnico esecutivo – Direttore Tecnico. Per la gestione tecnico-operativa delle attività dirette all’acquisizione ed all’esecuzione di lavori gestiti dal Consorzio a nome di tutte le Imprese Consorziate, sarà formato, se del caso, un Comitato Tecnico costituito da un Responsabile Tecnico per ogni singola Impresa consorziata più il Direttore Tecnico del Consorzio, con funzione di coordinatore. Il Comitato Tecnico, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio direttivo dovrà provvedere a: gestire le attività del Consorzio connesse ai lavori comuni; espletare quanto necessario per la partecipazione a pubbliche gare d’appalto; predisporre contratti e offerte; occuparsi degli approvvigionamenti dei materiali; occuparsi della contabilizzazione dei lavori appaltati; occuparsi di tutto ciò che sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Art. 5 – Obblighi delle Consorziate ed attività loro demandate. Le Imprese Consorziate assumono l’obbligo, ciascuna per quanto la riguarda, di rispettare e fare proprie le determinazioni degli organi consortili regolarmente assunte uniformando ad esse la propria condotta. Esse si obbligano inoltre a mettere a disposizione del Consorzio il personale, i servizi ed i mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento dello stesso secondo quanto previsto dal presente regolamento e dai criteri dettati dal Consiglio Direttivo. Tutte le attività connesse all’esecuzione di eventuali lavori affidati dal Consorzio ad una o più Imprese consorziate, sono demandate a queste ultime con esclusione di quelle di coordinamento espletate di regola dal Consorzio. La ripartizione delle attività e dei compiti inerenti alle eventuali commesse assunte in nome e per conto di tutte le Imprese consorziate, verrà effettuata dal Consiglio Direttivo secondo il criterio di corrispondenza degli importi alle diverse quote di partecipazione al Consorzio, e tenendo conto delle particolari competenze e specializzazioni di ogni singola Impresa consorziata. Nel caso in cui l’esercizio del diritto del Committente allo jus variandi produca aumenti dell’importo contrattuale originario, il Consiglio Direttivo, in caso di disaccordo fra le Imprese consorziate esecutrici, provvederà al riesame del riparto al fine di riequilibrarlo, per la parte eccedente, alla precedente distribuzione. Alle Imprese consorziate saranno riconosciuti i corrispettivi previsti per i servizi prestati e per la realizzazione delle opere da ciascuna di esse eseguite ed il rimborso di spese eventualmente anticipate. In ogni caso resta inteso che ove una singola Impresa consorziata svolgerà attività in favore del Consorzio, nell’esecuzione dei compiti a questa riservati, tale consorziata avrà diritto al compenso stabilito preventivamente con specifico accordo scritto, deducendolo dalle somme spettanti al Consorzio. Art. 6 – Modalità d’esecuzione dei lavori/affidamento dei singoli lotti di lavoro. Il Consorzio ha facoltà di eseguire i lavori acquisiti sia direttamente con propria e autoC.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) noma struttura di impresa, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge n°109/94, sia affidandoli ad una o più Imprese consorziate, in base agli accordi che di volta in volta saranno stabiliti fra le stesse, per ogni singolo appalto. I lavori affidati dal Consorzio alle imprese consorziate interessate, saranno realizzati direttamente da queste ultime con la propria autonoma organizzazione dei mezzi e dei capitali, restando eventualmente a carico del Consorzio soltanto l’organizzazione dei servizi generali comuni e quant’altro richiesto dalle Imprese consorziate esecutrici, fermo restando a loro carico l’accollo dei relativi oneri in proporzione alla quota di lavoro assunto, rispetto all’intero ammontare dell’appalto. Nella suddetta ipotesi le Imprese consorziate, esecutrici delle opere, dovranno provvedere alla gestione in proprio dei lavori, assumendo la mano d’opera, e procurandosi i mezzi, le forniture e i finanziamenti a ciò necessari e manlevando nel contempo da qualsiasi onere e/o responsabilità, le altre imprese consorziate non interessate ad intervenire nell’appalto. Le Imprese consorziate si impegneranno per le quote di lavori di loro competenza a valutare e redigere i relativi preventivi tecnici ed economici, studiando le soluzioni più idonee per consentire l’effettuazione dell’offerta e l’eventuale conseguente esecuzione dei lavori. Le Imprese consorziate che interverranno nell’appalto, saranno responsabili per la quota di lavori di rispettiva competenza, sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto quello economico e non avranno diritto ad alcun altro compenso oltre a quanto previsto nei documenti contrattuali stipulati con la Stazione Appaltante. Nell’ambito della gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante, sempre ed esclusivamente per conto delle Imprese consorziate esecutrici dei lavori, che pertanto si faranno carico dei relativi oneri, il Consorzio potrà provvedere in particolare ad elaborare, concordare, attuare progetti, programmi, iniziative e richieste alla Stazione Appaltante stessa, riguardanti il compimento dei lavori e quanto previsto nei documenti contrattuali. Nel caso d’inadempimento da parte delle Imprese consorziate nella realizzazione dei lavori affidati loro dal Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sostituzione dell’Impresa consorziata inadempiente con altra consorziata o in mancanza con società esterna al Consorzio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici. E’ possibile che il Consorzio partecipi a gare, anche per conto di una sola Impresa consorziata consenziente, la quale in caso di aggiudicazione sarà poi tenuta ad eseguire l’intero lavoro, incassando il prezzo dell’appalto e sostenendo i relativi oneri. Nei casi in cui il Consiglio Direttivo revochi i lavori in corso di esecuzione da parte di un’Impresa consorziata per uno dei casi previsti dello Statuto vigente, contestualmente alla revoca dovrà porre in essere le misure per portare a compimento le opere residue di comune accordo con la Stazione Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Art. 7 – Oneri e responsabilità delle Imprese Consorziate. Ciascuna impresa consorziata assume l’obbligo di eseguire a regola d’arte e con il rispetto dei tempi stabiliti dal Contratto d’appalto la parte di lavori ad essa affidati. Ogni impresa consorziata si impegna inoltre ad informare correttamente ed esaurientemente il Presidente del Consiglio Direttivo circa il regolare andamento dei lavori di sua competenza, mediante rapporto scritto mensile, riportante i termini programmatici di base a confronto con lo stadio raggiunto, gli elementi economici contrattuali dell’appalto e lo stato di avanzamento approvato alla data dalla Committenza. Le spese addizionali che, il Consorzio e le altre Imprese consorziate dovessero sostenere a causa della non accurata o intempestiva comuC.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) nicazione di notizie utili a favorire il regolare svolgimento dei lavori e la sua remunerazione, saranno totalmente a carico dell’Impresa consorziata che con il suo comportamento le determinerà. Ciascuna Impresa consorziata resta indipendente e conserva la sua autonomia nell’esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività ad essa affidati, per le quali assume tutti i rischi ed impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale. Le Imprese consorziate sono responsabili per le attività di loro competenza, per gli aspetti tecnici ed economici, non avendo diritto ad alcun altro compenso oltre a quello erogato dalla Stazione Appaltante, sulla base dei documenti contrattuali stipulati fra le Parti. Il Consorzio non è responsabile dei risultati di gestione conseguiti dalle imprese consorziate in relazione alla esecuzione dei lavori a loro assegnati. Ogni Impresa consorziata risponde delle obbligazioni derivanti da atti, comportamenti e, quant’altro posto in essere in connessione con l’esecuzione delle prestazioni ad essa affidate dal Consorzio, sollevando di conseguenza le altre Imprese consorziate da ogni responsabilità anche nei confronti di Terzi. A tale fine, i rapporti intrattenuti con subfornitori e subappaltatori riguarderanno, ad ogni effetto, l’Impresa consorziata che li ha posti in essere. L’impresa consorziata responsabile del ritardo nell’esecuzione dei lavori o nella consegna delle forniture ne sopporta le conseguenze. In relazione a quanto sopra, ove una delle Imprese Consorziate fosse chiamata a rispondere per atti, fatti, inadempienze ed omissioni relativi all’attività demandata ad altra consorziata, quest’ultima manleverà quella chiamata all’adempimento o al risarcimento e, comunque, provvederà al rimborso di ogni onere e spesa sostenuta a sua causa nel termine di quindici giorni dalla richiesta, corrispondendo sull’importo dovuto gli interessi a decorrere dalla data di pagamento, in misura pari al Tasso ABI corrente. Nella ricorrenza dell’ipotesi di cui sopra, l’Impresa consorziata che abbia causato la chiamata dell’altra all’adempimento o al risarcimento, rinunzia espressamente nei confronti dell’altra a qualsiasi eccezione in merito al pagamento effettuato in sua vece, purché adeguatamente documentato. Qualora le Imprese consorziate discordino sull’individuazione delle responsabilità, ciascuna di esse, fino alla definizione del giudizio arbitrale, risponderà in ragione delle quote di partecipazione all’appalto in questione. Art. 8 – Gestione Attestazione di qualificazione SOA. Il Consiglio Direttivo, anche con l’ausilio di Consulenti esterni, dovrà provvedere affinché l’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici, sia gestita in stretto rapporto con le attestazioni possedute dalle imprese consorziate, in modo da ottimizzare i relativi costi di gestione. Poiché le modifiche riguardanti le categorie di specializzazione di ogni singola Attestazione posseduta dalle imprese consorziate si riflettono automaticamente su quella del Consorzio con relativi costi per le conseguenti modifiche presso la SOA, è opportuno tenere costantemente sotto controllo unitario i requisiti di qualificazione di tutte le imprese consorziate. Con riguardo alle suddette considerazioni, le imprese consorziate sono tenute a fornire al Consiglio Direttivo copia della documentazione utile a consentire la valutazione con tempestività dei rispettivi requisiti di qualificazione, in funzione di un’eventuale richiesta di ampliamento dell’Attestazione del Consorzio coordinata con le modifiche delle Attestazioni di ogni singola impresa consorziata. C.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) Per l’espletamento della predetta attività, il Consiglio Direttivo provvederà ad indicare in dettaglio con apposita comunicazione l’elenco dei documenti che le imprese consorziate saranno tenute a fornire almeno con cadenza annuale. I costi per il mantenimento e la gestione dell’Attestazione del Consorzio saranno imputati al Consorzio ed ai Consorziati. Art. 9 – Spese per la gestione del Consorzio stabile. Il Consorzio, pur operando sempre ed esclusivamente per conto e nell’interesse delle imprese consorziate, agirà come un autonomo soggetto economico alla stregua di una normale azienda commerciale, incassando i corrispettivi dalla Stazione Appaltante e sostenendo le spese per l’acquisizione delle opere. Le spese riguardanti l’acquisizione e la gestione dei lavori da parte del Consorzio siano definite “spese specifiche”. La misura di esse verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, sulla base della commessa acquisita e della sua peculiarità tecnica. Le “spese specifiche” verranno addebitate proporzionalmente alle imprese consorziate in rapporto all’importo di ogni singolo lavoro a loro affidato. Le “spese ordinarie” – che il Consorzio sosterrà per la sua normale gestione saranno invece addebitate a tutte le imprese consorziate secondo le rispettive percentuali di partecipazione al fondo consortile. Sono da considerarsi spese ordinarie, le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, in particolare, le spese di sede, quelle per l’ottenimento ed il mantenimento dell’Attestazione SOA, di promozione delle attività del Consorzio, quelle per le prestazioni del Direttore Tecnico, per l’Organo Amministrativo e per il consulente incaricato della tenuta dei libri sociali e della contabilità fiscale. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, decidere quali altre eventuali spese potranno essere incluse nella lista delle spese ordinarie. Il Consiglio Direttivo avrà cura di predisporre un budget preventivo di tutte le spese considerate ordinarie, che dovrà essere accettato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale. Le Imprese consorziate, verseranno pro-quota le predette spese in rate trimestrali anticipate sulla base del preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo salvo i conguagli a fine esercizio. Ove ricorrano necessità eccezionali, il Consiglio Direttivo, previo invio d’apposita documentazione, può richiedere un’integrazione alle imprese consorziate del contributo ordinario. In sede d’affidamento dei lavori ai Soci consorziati, il Consorzio emetterà verso di loro degli ordini di appalto, con un importo netto contrattuale pari in totale all’importo assegnato al Consorzio decurtato di una percentuale dipendente dall’entità dei lavori e precisamente: - 5% 4% 3% 2% per per per per lavori lavori lavori lavori d’entità d’entità d’entità d’entità fino a 2.000.000,00 € da 2.000.000,00 € a 6.000.000,00 € da 6.000.000,00 € a 15.000.000,00 € superiore a 15.000.000,00 € Tali somme rappresentano il contributo utilizzato dal Consorzio per far fronte sia alle spese ordinarie sia ad eventuali esborsi da parte del Consorzio stesso, per danni conseguenti a fatti ed atti non imputabili ad alcuna delle Imprese consorziate. In sede di bilancio annuale, poiché il Consorzio Stabile di Imprese non ha scopo di lucro e deve tendenzialmente chiudere il bilancio stesso in pareggio, l’Assemblea dei Soci, tenendo debito conto del budget dell’esercizio entrante, potrà procedere ad una correzione al ribasso delle quote di cui sopra, a valere dal successivo bilancio. Art. 10 – Fidejussioni e garanzie. C.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) Le fidejussioni e cauzioni richieste dalla Stazione Appaltante a garanzia dell’anticipazione, ovvero alla buon’esecuzione delle opere, saranno prestate dal Consorzio e contro-garantite dalle Imprese consorziate interessate ai lavori; l’onere relativo alle predette fidejussioni sarà a carico delle Imprese consorziate, proporzionalmente alla suddivisione dell’importo dei lavori, così come risulterà dall’offerta. E’ fatto salvo il conguaglio finale in relazione alla quantità dei lavori effettivamente svolti da ciascuna Impresa consorziata. Ciascuna Impresa consorziata dovrà tenere indenne l’altra per gli oneri e spese conseguenti alla prestazione delle garanzie che essa deve garantire. La mancata prestazione delle fidejussioni e cauzioni di cui sopra, e/o il mancato rimborso degli oneri e spese eventualmente sostenute dalle altre Imprese consorziate nel termine di trenta giorni dalla formale richiesta, verrà considerato inadempimento grave che potrà comportare l’esclusione dal Consorzio nei modi e forme previsti dallo Statuto e dal Regolamento vigente. Art. 11 – Danni subiti dal consorziato. Fermo quanto stabilito nei precedenti articoli, ove per fatti ed atti non imputabili alle Imprese consorziate, il Consorzio, dovesse effettuare pagamenti o subire danni, gli effetti e gli oneri conseguenti verranno sopportati da tutte le Imprese consorziate in proporzione ai lavori ad esse assegnate nell’arco del triennio precedente la data del pagamento o di quella in cui si è concretizzato il danno. In tale ipotesi ciascuna impresa consorziata dovrà prontamente versare le somme necessarie entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dal Consorzio, fermo restando che le eventuali Imprese consorziate inadempienti, oltre all’eventuale applicazione di sanzioni e penalità, dovranno corrispondere sulle somme dovute gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto corrente alla data di scadenza del pagamento. In caso di esclusione dal Consorzio per qualsiasi causa o nel caso di recesso, i costi conseguenti alla modifica dell’Attestazione SOA posseduta dal Consorzio, saranno posti a carico dell’Impresa consorziata uscente. Art. 12 – Inadempimenti e provvedimenti sanzionatori – Penalità. Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, il mancato e/o ritardato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni a carico delle imprese consorziate che dovesse perdurare oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della diffida scritta del Consiglio Direttivo, costituirà inadempimento grave. Nei casi di inadempimento grave, potranno essere assunti dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell’Impresa consorziata inadempiente i seguenti provvedimenti: a) sospensione totale o parziale di qualsiasi pagamento e/o versamento di somme dovute dal Consorzio all’Impresa inadempiente; b) applicazione all’Impresa inadempiente di una penale di importo variabile fra € 500,00 e € 10.000,00 in funzione della gravità dell’inadempienza; c) proposta dall’Assemblea dell’esclusione dell’impresa inadempiente dal Consorzio. Tali provvedimenti saranno cumulabili ed in ogni caso sono fatti salvi i diritti e gli obblighi relativi al risarcimento dei danni. Su ogni sanzione il Consiglio Direttivo, delibererà a maggioranza dei membri in carica. Dal computo del quorum in questo caso sarà escluso il valore della quota dell’impresa consorziata passibile di sanzione. Detta deliberazione potrà essere presa anche in assenza dell’impresa consorziata inadempiente. Il Consiglio Direttivo determinerà anche la data di efficacia dell’eventuale cessazione del rapporto e di quelli da esso conseguenti. C.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it Sede Legale Via Domodossola, 11 10145 Torino C.P. 3181 (TO) Art. 13 – Clausola. In ogni caso, il consorziato, non potrà in alcun modo interagire nei confronti del consorzio, sia in sede civile che penale. Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, il mancato e/o ritardato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni a carico delle imprese consorziate che dovesse perdurare oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della diffida scritta del C.D. e costituirà inadempimento grave. Art. 14 – Operazioni di chiusura del bilancio. Alla fine dell’esercizio, in occasione della chiusura del bilancio, il Consorzio provvederà – mediante documenti fiscali assoggettati ad IVA – al riaddebito (pro-quota di partecipazione al fondo consortile) alle imprese consorziate dei costi sostenuti dal Consorzio per loro conto. Analogamente il Consorzio accrediterà alle stesse i ricavi di competenza. Art.15 - Organi del Consorzio Stabile. ( Rif. Assemblea del 25/01/06) Gli Organi del Consorzio sono: a) L’Assemblea dei Consorziati b) Consiglio Direttivo c) Il Presidente del Consiglio Direttivo e del Consorzio. d) Il Direttore Tecnico. e) Il Coordinatore f) Il Collegio dei Sindaci se nominato Art.16 – Proprietà intellettuale. La proprietà Intellettuale del Consorzio Stabile Polyart è di (Gianmaria Cappi), ideatore e fondatore. Art.17 – Capitale Sociale. Le somme versate dagli aderenti al Consorzio, sono sì anticipazioni, ma fanno parte integrante del Capitale Sociale. Milano, 16/07/2005 Consorzio Stabile Polyart Copia conforme all’originale depositato nei documenti del Consorzio. C.F. 08993330011 – P.I. 08993330011 – REA 1016771- To. Sede Commerciale – Piazza Martiri, 3 10018 Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516928 Fax 0125/516092 Sedi di Rappresentanza: Torino, Milano, Mestre, Carpi, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cal., Palermo, Cagliari E-mail : [email protected] web: www.consorziopolyart.it