"CONSORZIO STABILE POLYART". STATUTO Art. 1) E' costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 109 del 11 Febbraio 1994 e successive modificazioni, dell'art. 97 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 20 del D.P.R. n. 34/2000, un Consorzio Stabile con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile denominato: Art. 2) SEDE LEGALE DEL CONSORZIO STABILE La sede del Consorzio è in Torino, Via Domodossola,11 Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, la istituzione di sedi secondarie, filiali, agenzie, di unità locali in genere, è deliberato dal Consiglio Direttivo. Art. 3) OGGETTO DEL CONSORZIO STABILE L'attività che costituisce l'oggetto del Consorzio è il coordinamento degli interventi dei singoli consorziati per l'esecuzione di lavori e fornitura di materiali necessari all'allestimento, realizzazione, gestione e manutenzione di immobili, anche a destinazione speciale, di aree industriali, di locali per attività commerciali, industriali e di servizi per la Pubblica Amministrazione o Privati, di musei, il tutto anche chiavi in mano, di impianti in genere, realizzazione di sistemi di sicurezza, controllo accessi, condizionamento anche per strutture polivalenti. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale in Consorzio potrà: a) partecipare a gare di appalto private o pubbliche, predisporre e presentare le offerte, in nome proprio o per conto e nell'interesse di uno, di alcuni o di tutti i consorziati; b) realizzare le attività ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate; c) eseguire la eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori; d) svolgere tutti quei servizi, che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni: approvvigionamento di materiali o di mano d'opera, noleggi da terzi ed acquisti da terzi di macchinari, trasporti, procedure espropriative, amministrative e fiscali, appalti a terzi ecc.; e) gestire tutti i rapporti con le Stazioni Appaltanti o concedenti e così, ad esempio per la redazione in contraddittorio della contabilità dei lavori, degli stati di avanzamento lavori, delle procedure revisionali e delle varianti, nonchè la riscossione dei certificati di pagamento, la ripartizione tra i consorziati degli importi corrispettivi, la presentazione e coltivazione di eventuali riserve, il contenzioso in sede amministrativa, giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione, ecc.; arbitrale -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it e f) trattare nell'interesse dei consorziati, tutti indistintamente gli affari promossi del Consorzio aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti; g) conseguire e mantenere nel tempo la qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni. Il Consorzio agisce in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei consorziati. Il Consorzio, costituito fra le imprese di cui all'art. 1, ha lo scopo di promuovere tutte le attività necessarie all'aggiudicazione in capo al Consorzio stesso di lavori pubblici o privati compresi nelle categorie previste dall'allegato "A" del DPR 25-1-2000 n. 34, nonchè all'esecuzione degli stessi che esso potrà attuare sulla base della comune struttura d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge 109/94, oppure indicando in sede di offerta, una o più imprese consorziate ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 109/94. Il Consorzio potrà compiere inoltre tutte quelle operazioni finanziarie, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, purchè non nei confronti del pubblico, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche in favore di terzi, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Consorzio non potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese, società e consorzi neanche aventi scopi similari o affini al suo. Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma sono esclusi interventi diretti soggetti alla Legge 46/90. Art. 4) DURATA DEL CONSORZIO STABILE Il Consorzio avrà durata dalla data della sua costituzione e sino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta). Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2005. Art. 5) OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI I consorziati si obbligano: a) a sottoporsi a tutti i controlli, disposti dal Consiglio Direttivo o dell'Organo Amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti; b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi ai costi di gestione; a pagare le penalità come previste dal regolamento interno; a rimborsare le eventuali spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati; c) a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni consortili e a favorire gli interessi del Consorzio; d) a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo al verificarsi di uno dei casi di cui all'articolo 9 del presente statuto. -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it Art. 6) AMMISSIONE DI NUOVE IMPRESE AL CONSORZIO E' esclusa l'ammissione al Consorzio di quelle imprese in liquidazione o che abbiano in corso procedure concorsuali. Possono invece fare richiesta di ammissione al consorzio, indirizzandola al Consiglio Direttivo, tutte quelle imprese che operano nello stesso settore di attività del Consorzio stesso e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento interno, dalle norme sui consorzi stabili richiamate all'art. 1 del presente Statuto e successive modifiche, da qualsiasi altra disposizione che disciplini l'attività del Consorzio. Nella richiesta di ammissione, l'impresa dovrà preventivamente dichiarare di accettare le norme statutarie e regolamentari del Consorzio, sottoscrivere espressamente tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo dalla data di costituzione del Consorzio, ed assumere tutte le obbligazioni già assunte dagli altri consorziati. La relativa decisione di ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Poichè è previsto che i Consorziato partecipino al fondo consortile in uguale misura, il Consiglio Direttivo stabilirà la somma che il nuovo Consorziato dove versare, fissando ove lo ritenga opportuno ogni ulteriore condizione. La decisione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. Art. 7) RECESSO DEL CONSORZIATO Per i primi dodici mesi dalla costituzione del Consorzio o dalla data di ammissione, il Consorziato non può esercitare il diritto di recesso. Decorso il suddetto termine, ciascun Consorziato avrà diritto di recedere con un preavviso di almeno sei mesi o per giusta causa,non potrà esercitare il diritto di recesso prima della fine dei lavori che gli fossero stati commissionati; il preavviso di sei mesi decorre dalla fine dei lavori. Costituisce giusta causa di recesso la revoca, per iniziativa del Consorzio, dell'affidamento dei lavori al Consorziato, che intende recedere. Il Consiglio Direttivo dovrà urgentemente provvedere a tutti gli adempimenti da compiersi per la prosecuzione dei lavori stessi da parte degli altri consorziati. Il Consorziato, che esercita il diritto di recesso, è tenuto al pagamento della intera quota di contributo per l'anno nel quale il recesso diverrà efficace. Il recesso è esercitato mediante spedizione al Consiglio Direttivo di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio Direttivo verifica che ricorrano le condizioni che legittimano il recesso, in particolare verificandone la data di decorrenza. La partecipazione ed i contributi versati dal Consorziato recedente non vengono a lui liquidati, ma continuano a fare parte del patrimonio del Consorzio, aumentandosi in quote uguali la partecipazione degli altri Consorziati al fondo consortile ed ai contributi. Al consorziato che recede si applicano ai fini economici e delle garanzie le -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it stesse modalità del consorziato escluso. Art. 8) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO L'esclusione di un consorziato verrà decisa dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi: a) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; b) venga messo in liquidazione; c) si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto; d) abbia violato le disposizioni del contratto o le deliberazioni degli organi del Consorzio, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento interno; e) arrechi con il suo comportamento un danno al Consorzio; f) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; g) perda, anche solo temporaneamente, i requisiti di qualificazione per la partecipazione a pubbliche gare d'appalto; h) in caso di subentro di un terzo, nei casi previsti dal successivo art. 9; i) assunzione nei suoi confronti, da parte di terzi concorrenti del Consorzio e/o dei consorziati, della posizione di controllante, di cui all'art. 2359 del codice civile; l) sia impossibilitato, anche incolpevole, a eseguire i lavori ad esso affidati, o manifestata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni verso gli altri Consorziati e/o i terzi; m) venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto o di quelli in base ai quali fu deliberata la sua ammissione al Consorzio. La partecipazione ed i contributi versati dal Consorziato escluso non vengono a lui liquidati, ma continuano a fare parte del patrimonio del Consorzio, aumentandosi in quote uguali la partecipazione al fondo consortile ed ai contributi degli altri Consorziati. Oltre all'eventuale risarcimento dei danni nei confronti del Consorzio o di altri Consorziati, qualora il Consorziato escluso non abbia portato a compimento i lavori affidatigli, è tenuto a versare al Consorzio una penale del 20% (venti per cento) del valore degli lavori stessi. Art. 9) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DEL CONSORZIATO Il trasferimento della azienda per atto fra vivi a qualsiasi titolo, la concessione in usufrutto od in affitto dell'azienda, la fusione o la scissione, che comportino la modifica del soggetto titolare della azienda, è causa di esclusione del Consorzio e di revoca dei lavori affidati alla medesima azienda, a meno che: a) il cessionario o l'usufruttuario o il conduttore dell'azienda o il nuovo soggetto titolare della azienda in seguito a fusione o scissione, sia in -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it possesso dei requisiti per l'ammissione al Consorzio ovvero sia in grado di garantire la regolare prosecuzione dei lavori affidati al consorziato cedente; b) il Consorzio non perda o diminuisca in modo significativo i propri requisiti di qualificazione. In caso di successione mortis causa di Consorziato, l'erede od il legatario ha diritto a subentrare qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto o dalle norme sopra richiamate; la stessa regola vale in caso di prosecuzione nella attività in forma di società costituita tra eredi o legatari. Il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente in merito al subentro nei casi di cui sopra, motivando l'eventuale mancato subentro con la conseguente esclusione del Consorziato cedente o sostituito nell'esercizio della impresa. Anche in caso di accoglimento del subentro, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la revoca dei lavori al consorziato cedente o sostituito nell'esercizio della impresa. In caso di revoca dei lavori il Consiglio Direttivo provvederà a tutti gli adempimenti affinchè gli stessi siano proseguiti mediante affidamento ad altro consorziato tutelando comunque sempre gli interessi dell'Ente appaltante o concedente. Il nuovo soggetto, il cui subentro sia stato accettato dal Consiglio Direttivo, assume tutti i diritti e gli obblighi del Consorziato sostituito, ivi compresi la partecipazione al fondo consortile ed i diritti amministrativi, con obbligo pertanto di proseguire gli eventuali lavori affidati dal Consorzio al Consorziato sostituito. Art. 10) DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIONE Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati devono essere notificate dal Presidente del Consiglio Direttivo agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Entro i trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 24. Le deliberazioni diventano esecutive trascorso il termine anzidetto. Art. 11) STATUS DEL CONSORZIATO RECEDUTO O ESCLUSO I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile e dall'art. 97 comma 1 del DPR n. 554/99, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa. Nel caso di esclusione dal consorzio per qualsiasi causa o di recesso possono essere risolti di diritto, e comunque potranno perdere efficacia, gli atti o contratti mediante i quali il Consorzio ha affidato all'escluso la esecuzione dei lavori o appalto, ovvero incarichi consortili. In caso di revoca dei lavori, all'escluso non spetterà alcun indennizzo o risarcimenti per la mancata -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it esecuzione dei lavori residui od incarichi ad esso originariamente affidati, ma spetterà, oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti soltanto la quota del fondo consortile, quale risulterà essere al momento dello scioglimento del rapporto consortile e che comunque non potrà essere superiore all'ammontare versato dall'escluso a titolo di partecipazione al fondo consortile stesso. Indipendentemente dalla data di recesso il consorziato receduto o escluso è comunque tenuto alla contribuzione della gestione ordinaria annuale del Consorzio relativa all'anno nel corso del quale ha esercitato il recesso o è stato escluso. Art. 12) ISCRIZIONE DELLE VARIAZIONI DEI SOGGETTI CONSORZIATI Tutte le modificazioni innanzi descritte relative ai soggetti consorziati devono essere iscritte a cura del Consiglio Direttivo nell'apposito libro dei verbali entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate. L'ammissione al Consorzio, il recesso, la esclusione, il subentro di un nuovo consorziato, sono iscritti al Registro delle Imprese a cura del Consiglio Direttivo. Art. 13) FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE Il Consorzio dispone per il suo funzionamento di un Fondo Consortile, costituito dai versamenti dei Consorziati e dai beni che con detti versamenti saranno acquistati. La partecipazione al fondo consortile di ciascun consorziato non potrà essere inferiore ad euro 3.000 (tremila). L'aumento del suddetto valore minimo è di competenza della assemblea. In caso di diminuzione del fondo consortile a causa di perdite, la reintegrazione al suddetto ammontare minimo, che compete ai Consorziati in quote uguali, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che stabilisce termini e modalità dei versamenti. I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti da tutti gli atti che il Consorzio stipulerà nonchè dalla gestione consortile, saranno ripartiti fra i consorziati in quote uguali. Art. 14) CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo, mediante l'approvazione - entro il 30 novembre di ciascun anno - di un budget, nel rispetto di quanto stabilito da regolamento interno. Art. 15) SEDE DELL'UFFICIO Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it statuto, avvalendosi dell'organizzazione comune appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di ufficio, la cui sede è situata presso quella del Consorzio. Art. 16) PROVVEDIMENTI E PENALITA' Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora venga a conoscenza di qualche irregolarità o infrazione alle disposizioni statutarie e regolamentari o rispetto alle deliberazioni degli organi del Consorzio, invita il consorziato inadempiente a presentare - per iscritto e perentoriamente entro sette giorni dal ricevimento del suddetto invito - le eventuali giustificazioni. Dopo di che egli convoca il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti da adottare ed eventualmente stabilire la misura delle penalità da applicare. La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio Direttivo stabilirà la penalità a seconda della gravità e della diversità delle inadempienze, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento interno. Art. 17) ORGANI DEL CONSORZIO STABILE Gli organi del Consorzio sono: - l'assemblea dei Consorziati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo e del Consorzio; - il Vice Presidente - Il Coordinatore - il Collegio dei Sindaci, se nominato. Art. 18) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le eventuali penalità dovute al consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati. L'Assemblea: - approva il programma di attività ed il preventivo economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; - approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dal Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio; - determina l'ammontare dei contributi annuali da porre a carico dei consorziati; - delibera su proposta del Consiglio Direttivo le eventuali modifiche statutarie; - nomina i componenti del collegio dei Sindaci, se necessario; - delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione; -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it - delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Art. 19) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E RELATIVI QUORUM L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei consorziati. Comunque l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, oppure via telefax o email, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissata per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione. In ogni caso di urgenza il termine di cui sopra è di cinque giorni prima della riunione. Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti purchè proposti per iscritto dai consorziati almeno due giorni prima della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza da uno dei presenti eletto a maggioranza degli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni seduta. Ogni consorziato può delegare un altro o un terzo a rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato o terzo può essere portatore di più di cinque deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto, essendo stabilito che ciascuno partecipi in uguale misura al Fondo Consortile; il consorziato che non sia in regola con i versamenti di quanto dovuto al Consorzio a qualsiasi titolo non può esercitare il diritto di voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentato almeno il 60% (sessanta per cento) dei Consorziati e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Consorziati. Le delibere sono validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Le deliberazioni saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Art. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da tre o da nove membri nominati dall'assemblea dei Consorziati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, ed è presieduto da uno dei suoi membri, designato dal Consiglio stesso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. In ogni caso di cessazione dalla carica anche di un solo Consigliere, dovrà -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it essere convocata l'assemblea entro venti giorni per le delibere del caso. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente inviata per raccomandata, telegramma, fax o e-mail con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qual volta sia ritenuto opportuno e necessario o qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In ogni caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo telefax, telegramma o e-mail con un preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente rispettivamente per la definizione del bilancio preventivo e per quello a consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto disposto dal Codice Civile. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio o altrove previo consenso dei consiglieri. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che verrà trascritto in apposito libro. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può adottare tutte le decisioni che ritiene opportune e provvede su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea. In particolare l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno delle assemblee, gli atti e proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, istituisce uffici amministrativi e/o di rappresentanza del consorzio, decide l'ammissione di nuovi consorziati, il subentro, il recesso e l'esclusione dei consorziati, predispone il preventivo economico-finanziario e la situazione patrimoniale di fine esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, predispone ed approva il Regolamento interno e le relative modifiche, svolge tutte le ulteriori incombenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà delegare particolari incarichi o compiti ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega, conferendo anche il relativo potere di rappresentanza del Consorzio. Art. 21) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL CONSORZIO Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consorzio. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il Presidente eserciterà i poteri espressamente delegatigli, sempre in esecuzione e nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, osservando il rispetto degli interessi del Consorzio. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.Il Consiglio potrà nominare un Vice Presidente, che eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio stesso, in caso di assenza o -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it impedimento del Presidente. Art. 22) FUNZIONI DEL COORDINATORE Il Coordinatore è nominato dall’Assemblea; egli deve svolgere le funzioni di coordinamento fra i vari Consorziati ed occuparsi dei rapporti con i clienti ed i fornitori e quindi del settore commerciale in genere. Nell’ambito di tali attribuzioni egli ha la rappresentanza del Consorzio. Il Coordinatore è membro di diritto del C.D. nell’ambito del quale ha diritto ad un voto. Art. 23) RAPPRESENTANZA LEGALE. La rappresentanza legale del Consorzio verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente e in caso di Sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato, nonché ai Consiglieri Delegati nei limiti delle loro specifiche attribuzioni. IL Coordinatore precedente. ha la rappresentanza del Consorzio a norma dell’articolo COLLEGIO DEI SINDACI Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge vigenti ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica tre esercizi. Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti, compreso il controllo contabile, previsti dal codice civile per le società per azioni, alle cui disposizioni si rimanda espressamente per quanto non previsto dal presente articolo. Art. 23) LIBRI CONSORTILI Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere: a) il libro di consorziati; b) il libro dei verbali dell'Assemblea; c) il libro dei verbali del Consiglio direttivo; d) il libro delle riunioni del Collegio Sindacale. Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, loro eredi, gli amministratori ed i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), saranno -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della sede del Consorzio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina del Collegio Arbitrale composto di tre membri, sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza della parte interessata più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. Gli arbitri delibereranno a maggioranza, de bono et aequo e senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Art. 25) BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone in osservanza alle norme di legge il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo che sarà ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale. L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione, fermo restando che il 5% (cinque per cento) degli stessi sarà destinato ai fondi di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del Fondo Consortile e che in considerazione degli scopi consortili, che escludono ogni scopo di lucro, il residuo verrà destinato secondo le decisioni dell'Assemblea a speciali riserve straordinarie o ad altri scopi, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili. Art. 26) MODIFICHE STATUTARIE Le eventuali modifiche al contratto consortile, tra di esse compresa la proroga della durata del Consorzio, dovranno essere deliberate dall'Assemblea secondo le disposizioni dell'articolo 19, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Presidente. Art. 27) REGOLAMENTO INTERNO Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura dell'Organo Amministrativo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del primo bilancio. Il regolamento necessariamente dovrà: 1) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it Consorzio; 2) stabilire le modalità concrete per la partecipazione alle gare nonchè per l'esecuzione dei lavori; 3) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati; 4) fissare la misura ed i criteri delle penalità; 5) stabilire i requisiti per l'ammissione al Consorzio; 6) stabilire le modalità con cui l'Organo Amministrativo può revocare lavori affidati ai consor. receduti, esclusi, o rientranti nel caso di cui all'art. \9. 7) definire le linee generali di contabilizzazione amministrativa e tecnica; 8) fissare i criteri per la gestione qualificazione di cui al DPR 34/2000. ed il mantenimento del sistema di Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 2611 del C.C. Ove il numero dei consorziati, per effetto di una delle modificazioni dei soggetti di cui agli articoli 7,8, e 9, risultasse essere inferiore a tre, il Consorzio dovrà essere immediatamente posto in liquidazione. Ove dunque si verifichi una delle cause di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendogli ogni potere per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del Fondo Consortile nelle proporzioni della partecipazione di ogni consorziato allo stesso Fondo. In fase di liquidazione tutti i beni di proprietà del Consorzio saranno venduti all'asta al miglior offerente. I consorziati potranno esercitare il diritto di prelazione entro 10 giorni dalla vendita. Se la prelazione sarà effettuata da più di un consorziato, si effettuerà il sorteggio. Art. 29) DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti. -Consorzio stabile Polyart Direzione Generale – P.zza Martiri, 3 10018 PAVONE C.SE (TO) Tel. 0123//516928 Fax 0125/516092 Sede Legale – Via Domodossola 11 – CF.07563690010 -. P.I. 0899330011 – REA: 1016771-To E-mail : [email protected] web www.consorziopolyart.it