"CONSORZIO STABILE POLYART".
STATUTO
Art. 1) E' costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 109 del 11 Febbraio
1994 e successive modificazioni, dell'art. 97 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art.
20 del D.P.R. n. 34/2000, un Consorzio Stabile con attività esterna ai sensi
dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile denominato:
Art. 2) SEDE LEGALE DEL CONSORZIO STABILE
La sede del Consorzio è in Torino, Via Domodossola,11
Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, la istituzione di
sedi secondarie, filiali, agenzie, di unità locali in genere, è deliberato dal
Consiglio Direttivo.
Art. 3) OGGETTO DEL CONSORZIO STABILE
L'attività che costituisce l'oggetto del Consorzio è il coordinamento degli
interventi dei singoli consorziati per l'esecuzione di lavori e fornitura di
materiali necessari all'allestimento, realizzazione, gestione e manutenzione di
immobili, anche a destinazione speciale, di aree industriali, di locali per
attività commerciali, industriali e di servizi per la Pubblica Amministrazione o
Privati, di musei, il tutto anche chiavi in mano, di impianti in genere,
realizzazione di sistemi di sicurezza, controllo accessi, condizionamento anche
per strutture polivalenti.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale in Consorzio potrà:
a) partecipare a gare di appalto private o pubbliche, predisporre e presentare
le offerte, in nome proprio o per conto e nell'interesse di uno, di alcuni o di
tutti i consorziati;
b) realizzare le attività ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale
o parziale alle imprese consorziate;
c) eseguire la eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori;
d) svolgere tutti quei servizi, che risultasse opportuno realizzare in tutto o
in parte con mezzi comuni: approvvigionamento di materiali o di mano d'opera,
noleggi da terzi ed acquisti da terzi di macchinari, trasporti, procedure
espropriative, amministrative e fiscali, appalti a terzi ecc.;
e) gestire tutti i rapporti con le Stazioni Appaltanti o concedenti e così, ad
esempio per la redazione in contraddittorio della contabilità dei lavori, degli
stati di avanzamento lavori, delle procedure revisionali e delle varianti,
nonchè la riscossione dei certificati di pagamento, la ripartizione tra i
consorziati degli importi corrispettivi, la presentazione e coltivazione di
eventuali riserve, il contenzioso in sede amministrativa,
giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione, ecc.;
arbitrale
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e
f) trattare nell'interesse dei consorziati, tutti indistintamente gli affari
promossi del Consorzio aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta
delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti;
g) conseguire e mantenere nel tempo la qualificazione di cui al D.P.R. 25
gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni.
Il Consorzio agisce in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei
consorziati. Il Consorzio, costituito fra le imprese di cui all'art. 1, ha lo
scopo di promuovere tutte le attività necessarie all'aggiudicazione in capo al
Consorzio stesso di lavori pubblici o privati compresi nelle categorie previste
dall'allegato "A" del DPR 25-1-2000 n. 34, nonchè all'esecuzione degli stessi
che esso potrà attuare sulla base della comune struttura d'impresa, ai sensi
dell'art. 12, comma 1 della Legge 109/94, oppure indicando in sede di offerta,
una o più imprese consorziate ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 109/94.
Il Consorzio potrà compiere inoltre tutte quelle operazioni finanziarie,
industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, purchè non nei confronti del
pubblico, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni
genere, anche in favore di terzi, che si rendessero necessarie per il
raggiungimento
dello
scopo
sociale.
Il
Consorzio
non
potrà
assumere
partecipazioni ed interessenze in imprese, società e consorzi neanche aventi
scopi similari o affini al suo.
Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ai
consorziati, sotto qualsiasi forma sono esclusi interventi diretti soggetti alla
Legge 46/90.
Art. 4) DURATA DEL CONSORZIO STABILE
Il Consorzio avrà durata dalla data della sua costituzione e sino al 31 Dicembre
2050 (duemilacinquanta).
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio
sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2005.
Art. 5) OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI
I consorziati si obbligano:
a) a sottoporsi a tutti i controlli, disposti dal Consiglio Direttivo o
dell'Organo Amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che
venissero richiesti;
b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi ai costi di gestione;
a pagare le penalità come previste dal regolamento interno; a rimborsare le
eventuali spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati;
c) a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni
consortili e a favorire gli interessi del Consorzio;
d) a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo al verificarsi di uno dei
casi di cui all'articolo 9 del presente statuto.
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Art. 6) AMMISSIONE DI NUOVE IMPRESE AL CONSORZIO
E' esclusa l'ammissione al Consorzio di quelle imprese in liquidazione o che
abbiano in corso procedure concorsuali. Possono invece fare richiesta di
ammissione al consorzio, indirizzandola al Consiglio Direttivo, tutte quelle
imprese che operano nello stesso settore di attività del Consorzio stesso e che
siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento interno, dalle norme
sui consorzi stabili richiamate all'art. 1 del presente Statuto e successive
modifiche, da qualsiasi altra disposizione che disciplini l'attività del
Consorzio. Nella richiesta di ammissione, l'impresa dovrà preventivamente
dichiarare di accettare le norme statutarie e regolamentari del Consorzio,
sottoscrivere espressamente tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo dalla data di costituzione del Consorzio, ed assumere tutte
le obbligazioni già assunte dagli altri consorziati. La relativa decisione di
ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Poichè è previsto
che i Consorziato partecipino al fondo consortile in uguale misura, il Consiglio
Direttivo stabilirà la somma che il nuovo Consorziato dove versare, fissando ove
lo ritenga opportuno ogni ulteriore condizione.
La decisione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione non è
soggetta ad impugnativa.
Art. 7) RECESSO DEL CONSORZIATO
Per i primi dodici mesi dalla costituzione del Consorzio o dalla data di
ammissione, il Consorziato non può esercitare il diritto di recesso.
Decorso il suddetto termine, ciascun Consorziato avrà diritto di recedere con un
preavviso di almeno sei mesi o per giusta causa,non potrà esercitare il diritto
di recesso prima della fine dei lavori che gli fossero stati commissionati; il
preavviso di sei mesi decorre dalla fine dei lavori.
Costituisce giusta causa di recesso la revoca, per iniziativa del Consorzio,
dell'affidamento dei lavori al Consorziato, che intende recedere. Il Consiglio
Direttivo dovrà urgentemente provvedere a tutti gli adempimenti da compiersi per
la prosecuzione dei lavori stessi da parte degli altri consorziati.
Il Consorziato, che esercita il diritto di recesso, è tenuto al pagamento della
intera quota di contributo per l'anno nel quale il recesso diverrà efficace.
Il recesso è esercitato mediante spedizione al Consiglio Direttivo di una
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Consiglio Direttivo verifica che ricorrano le condizioni che legittimano il
recesso, in particolare verificandone la data di decorrenza.
La partecipazione ed i contributi versati dal Consorziato recedente non vengono
a lui liquidati, ma continuano a fare parte del patrimonio del Consorzio,
aumentandosi in quote uguali la partecipazione degli altri Consorziati al fondo
consortile ed ai contributi.
Al consorziato che recede si applicano ai fini economici e delle garanzie le
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stesse modalità del consorziato escluso.
Art. 8) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
L'esclusione di un consorziato verrà decisa dal Consiglio Direttivo per uno dei
seguenti motivi:
a) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
b) venga messo in liquidazione;
c) si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le
obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e
per suo conto;
d) abbia violato le disposizioni del contratto o le deliberazioni degli organi
del Consorzio, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento interno;
e) arrechi con il suo comportamento un danno al Consorzio;
f) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali;
g) perda, anche solo temporaneamente, i requisiti di qualificazione per la
partecipazione a pubbliche gare d'appalto;
h) in caso di subentro di un terzo, nei casi previsti dal successivo art. 9;
i) assunzione nei suoi confronti, da parte di terzi concorrenti del Consorzio
e/o dei consorziati, della posizione di controllante, di cui all'art. 2359 del
codice civile;
l) sia impossibilitato, anche incolpevole, a eseguire i lavori ad esso affidati,
o manifestata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni verso gli altri
Consorziati e/o i terzi;
m) venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto o di quelli in base ai
quali fu deliberata la sua ammissione al Consorzio.
La partecipazione ed i contributi versati dal Consorziato escluso non vengono a
lui liquidati, ma continuano a fare parte del patrimonio del Consorzio,
aumentandosi in quote uguali la partecipazione al fondo consortile ed ai
contributi degli altri Consorziati.
Oltre all'eventuale risarcimento dei danni nei confronti del Consorzio o di
altri Consorziati, qualora il Consorziato escluso non abbia portato a compimento
i lavori affidatigli, è tenuto a versare al Consorzio una penale del 20% (venti
per cento) del valore degli lavori stessi.
Art. 9) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DEL CONSORZIATO
Il trasferimento della azienda per atto fra vivi a qualsiasi titolo, la
concessione in usufrutto od in affitto dell'azienda, la fusione o la scissione,
che comportino la modifica del soggetto titolare della azienda, è causa di
esclusione del Consorzio e di revoca dei lavori affidati alla medesima azienda,
a meno che:
a) il cessionario o l'usufruttuario o il conduttore dell'azienda o il nuovo
soggetto titolare della azienda in seguito a fusione o scissione, sia in
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possesso dei requisiti per l'ammissione al Consorzio ovvero sia in grado di
garantire la regolare prosecuzione dei lavori affidati al consorziato cedente;
b) il Consorzio non perda o diminuisca in modo significativo i propri requisiti
di qualificazione.
In caso di successione mortis causa di Consorziato, l'erede od il legatario ha
diritto a subentrare qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente
Statuto o dalle norme sopra richiamate; la stessa regola vale in caso di
prosecuzione nella attività in forma di società costituita tra eredi o legatari.
Il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente in merito al subentro nei casi
di cui sopra, motivando l'eventuale mancato subentro con la conseguente
esclusione del Consorziato cedente o sostituito nell'esercizio della impresa.
Anche in caso di accoglimento del subentro, il Consiglio Direttivo potrà
deliberare la revoca dei lavori al consorziato cedente o sostituito
nell'esercizio della impresa.
In caso di revoca dei lavori il Consiglio Direttivo provvederà a tutti gli
adempimenti affinchè gli stessi siano proseguiti mediante affidamento ad altro
consorziato tutelando comunque sempre gli interessi dell'Ente appaltante o
concedente.
Il nuovo soggetto, il cui subentro sia stato accettato dal Consiglio Direttivo,
assume tutti i diritti e gli obblighi del Consorziato sostituito, ivi compresi
la partecipazione al fondo consortile ed i diritti amministrativi, con obbligo
pertanto di proseguire gli eventuali lavori affidati dal Consorzio al
Consorziato sostituito.
Art. 10) DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIONE
Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati devono essere
notificate dal Presidente del Consiglio Direttivo agli interessati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni
successivi alla deliberazione. Entro i trenta giorni dalla data della notifica,
le deliberazioni possono essere impugnate davanti al Collegio Arbitrale di cui
al successivo art. 24. Le deliberazioni diventano esecutive trascorso il termine
anzidetto.
Art. 11) STATUS DEL CONSORZIATO RECEDUTO O ESCLUSO
I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso
terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile e dall'art. 97 comma 1
del DPR n. 554/99, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla
data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere
generale effettuate fino alla data stessa.
Nel caso di esclusione dal consorzio per qualsiasi causa o di recesso possono
essere risolti di diritto, e comunque potranno perdere efficacia, gli atti o
contratti mediante i quali il Consorzio ha affidato all'escluso la esecuzione
dei lavori o appalto, ovvero incarichi consortili. In caso di revoca dei lavori,
all'escluso non spetterà alcun indennizzo o risarcimenti per la mancata
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esecuzione dei lavori residui od incarichi ad esso originariamente affidati, ma
spetterà, oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti soltanto la quota
del fondo consortile, quale risulterà essere al momento dello scioglimento del
rapporto consortile e che comunque non potrà essere superiore all'ammontare
versato dall'escluso a titolo di partecipazione al fondo consortile stesso.
Indipendentemente dalla data di recesso il consorziato receduto o escluso è
comunque tenuto alla contribuzione della gestione ordinaria annuale del
Consorzio relativa all'anno nel corso del quale ha esercitato il recesso o è
stato escluso.
Art. 12) ISCRIZIONE DELLE VARIAZIONI DEI SOGGETTI CONSORZIATI
Tutte le modificazioni innanzi descritte relative ai soggetti consorziati devono
essere iscritte a cura del Consiglio Direttivo nell'apposito libro dei verbali
entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate.
L'ammissione al Consorzio, il recesso, la esclusione, il subentro di un nuovo
consorziato, sono iscritti al Registro delle Imprese a cura del Consiglio
Direttivo.
Art. 13) FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il Consorzio dispone per il suo funzionamento di un Fondo Consortile, costituito
dai versamenti dei Consorziati e dai beni che con detti versamenti saranno
acquistati.
La partecipazione al fondo consortile di ciascun consorziato non potrà essere
inferiore ad euro 3.000 (tremila).
L'aumento del suddetto valore minimo è di competenza della assemblea.
In caso di diminuzione del fondo consortile a causa di perdite, la
reintegrazione al suddetto ammontare minimo, che compete ai Consorziati in quote
uguali, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che stabilisce termini e modalità
dei versamenti.
I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti da tutti gli atti che
il Consorzio stipulerà nonchè dalla gestione consortile, saranno ripartiti fra i
consorziati in quote uguali.
Art. 14) CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI
Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire
le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la
forma di versamento del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo,
mediante l'approvazione - entro il 30 novembre di ciascun anno - di un budget,
nel rispetto di quanto stabilito da regolamento interno.
Art. 15) SEDE DELL'UFFICIO
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività
che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente
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statuto, avvalendosi dell'organizzazione comune appositamente predisposta a tal
fine ed attuata sotto forma di ufficio, la cui sede è situata presso quella del
Consorzio.
Art. 16) PROVVEDIMENTI E PENALITA'
Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora venga a conoscenza di qualche
irregolarità o infrazione alle disposizioni statutarie e regolamentari o
rispetto alle deliberazioni degli organi del Consorzio, invita il consorziato
inadempiente a presentare - per iscritto e perentoriamente entro sette giorni
dal ricevimento del suddetto invito - le eventuali giustificazioni. Dopo di che
egli
convoca
il
Consiglio
Direttivo
per
deliberare
i
consequenziali
provvedimenti da adottare ed eventualmente stabilire la misura delle penalità da
applicare. La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal
Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio
Direttivo stabilirà la penalità a seconda della gravità e della diversità delle
inadempienze, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento interno.
Art. 17) ORGANI DEL CONSORZIO STABILE
Gli organi del Consorzio sono:
- l'assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e del Consorzio;
- il Vice Presidente
- Il Coordinatore
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.
Art. 18) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di
voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le eventuali
penalità dovute al consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta
l'universalità dei consorziati, le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.
L'Assemblea:
- approva il programma di attività ed il preventivo economico-finanziario
predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dal
Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio;
- determina l'ammontare dei contributi annuali da porre a carico dei
consorziati;
- delibera su proposta del Consiglio Direttivo le eventuali modifiche
statutarie;
- nomina i componenti del collegio dei Sindaci, se necessario;
- delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione;
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delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono
riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo.
Art. 19) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E RELATIVI QUORUM
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta
egli lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del
Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei consorziati.
Comunque l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, oppure via telefax o email, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissata per la riunione;
l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione. In ogni caso di urgenza il termine di cui
sopra è di cinque giorni prima della riunione.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri
argomenti purchè proposti per iscritto dai consorziati almeno due giorni prima
della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua
assenza da uno dei presenti eletto a maggioranza degli intervenuti. Il
Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni seduta.
Ogni consorziato può delegare un altro o un terzo a rappresentarlo in assemblea,
ma nessun consorziato o terzo può essere portatore di più di cinque deleghe.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto, essendo stabilito che ciascuno partecipi
in uguale misura al Fondo Consortile; il consorziato che non sia in regola con i
versamenti di quanto dovuto al Consorzio a qualsiasi titolo non può esercitare
il diritto di voto.
Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la
validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentato
almeno il 60% (sessanta per cento) dei Consorziati e in seconda convocazione
almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Consorziati. Le delibere sono
validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
intervenuti.
Le deliberazioni saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e
sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Art. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da tre o da nove
membri nominati dall'assemblea dei Consorziati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, ed è presieduto da uno dei
suoi membri, designato dal Consiglio stesso, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea.
In ogni caso di cessazione dalla carica anche di un solo Consigliere, dovrà
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essere convocata l'assemblea entro venti giorni per le delibere del caso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente
inviata per raccomandata, telegramma, fax o e-mail con un preavviso di almeno 5
(cinque) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qual volta sia ritenuto
opportuno e necessario o qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere. La
convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e
dell'ora della riunione. In ogni caso di urgenza la convocazione potrà avvenire
a mezzo telefax, telegramma o e-mail con un preavviso di almeno due giorni. Il
Consiglio Direttivo sarà validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
votanti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal
Presidente rispettivamente per la definizione del bilancio preventivo e per
quello a consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea,
secondo quanto disposto dal Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio o altrove previo
consenso dei consiglieri. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà
redatto verbale che verrà trascritto in apposito libro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, può adottare tutte le decisioni che ritiene opportune e
provvede su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea.
In particolare l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno delle
assemblee, gli atti e proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
istituisce uffici amministrativi e/o di rappresentanza del consorzio, decide
l'ammissione di nuovi consorziati, il subentro, il recesso e l'esclusione dei
consorziati, predispone il preventivo economico-finanziario e la situazione
patrimoniale di fine esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
predispone ed approva il Regolamento interno e le relative modifiche, svolge
tutte le ulteriori incombenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente
Statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare particolari incarichi o compiti ad uno o
più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega, conferendo anche il
relativo potere di rappresentanza del Consorzio.
Art. 21) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL CONSORZIO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consorzio. Il
Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri,
qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Presidente spetta la firma e la
rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il
Presidente eserciterà i poteri espressamente delegatigli, sempre in esecuzione e
nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, osservando il rispetto
degli interessi del Consorzio. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo.Il Consiglio potrà nominare un Vice Presidente, che
eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio stesso, in caso di assenza o
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impedimento del Presidente.
Art. 22) FUNZIONI DEL COORDINATORE
Il Coordinatore è nominato dall’Assemblea; egli deve svolgere le funzioni di
coordinamento fra i vari Consorziati ed occuparsi dei rapporti con i clienti ed
i fornitori e quindi del settore commerciale in genere.
Nell’ambito di tali attribuzioni egli ha la rappresentanza del Consorzio.
Il Coordinatore è membro di diritto del C.D. nell’ambito del quale ha diritto ad
un voto.
Art. 23) RAPPRESENTANZA LEGALE.
La rappresentanza legale del Consorzio verso i terzi ed in giudizio spetta al
Presidente e in caso di Sua assenza o impedimento al Vice Presidente se
nominato, nonché ai Consiglieri Delegati nei limiti delle loro specifiche
attribuzioni.
IL Coordinatore
precedente.
ha
la
rappresentanza
del
Consorzio
a
norma
dell’articolo
COLLEGIO DEI SINDACI
Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge vigenti ovvero quando
l'Assemblea lo ritenga opportuno, si procederà alla nomina di un Collegio
Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in
carica tre esercizi.
Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti, compreso il controllo
contabile, previsti dal codice civile per le società per azioni, alle cui
disposizioni si rimanda espressamente per quanto non previsto dal presente
articolo.
Art. 23) LIBRI CONSORTILI
Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in
quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:
a) il libro di consorziati;
b) il libro dei verbali dell'Assemblea;
c) il libro dei verbali del Consiglio direttivo;
d) il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.
Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, loro
eredi, gli amministratori ed i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la
legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), saranno
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deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominato dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della sede del
Consorzio
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla
parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
nomina del Collegio Arbitrale composto di tre membri, sarà richiesta al
Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su
istanza della parte interessata più diligente.
Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.
Gli arbitri delibereranno a maggioranza, de bono et aequo e senza formalità di
procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio
Arbitrale.
Art. 25) BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone in osservanza
alle norme di legge il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve
discuterlo ed approvarlo entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio
stesso. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e
passività del Consorzio comprese dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il
bilancio preventivo che sarà ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione
del bilancio annuale.
L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione di eventuali
avanzi di gestione, fermo restando che il 5% (cinque per cento) degli stessi
sarà destinato ai fondi di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto un
quinto del Fondo Consortile e che in considerazione degli scopi consortili, che
escludono ogni scopo di lucro, il residuo verrà destinato secondo le decisioni
dell'Assemblea a speciali riserve straordinarie o ad altri scopi, essendo
comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.
Art. 26) MODIFICHE STATUTARIE
Le eventuali modifiche al contratto consortile, tra di esse compresa la proroga
della durata del Consorzio, dovranno essere deliberate dall'Assemblea secondo le
disposizioni dell'articolo 19, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese a
cura del Presidente.
Art. 27) REGOLAMENTO INTERNO
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto
apposito regolamento interno, a cura dell'Organo Amministrativo, che dovrà
essere approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del primo bilancio.
Il regolamento necessariamente dovrà:
1) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del
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Consorzio;
2) stabilire le modalità concrete per la partecipazione alle gare nonchè per
l'esecuzione dei lavori;
3) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
4) fissare la misura ed i criteri delle penalità;
5) stabilire i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
6) stabilire le modalità con cui l'Organo Amministrativo può revocare lavori
affidati ai consor. receduti, esclusi, o rientranti nel caso di cui all'art. \9.
7) definire le linee generali di contabilizzazione amministrativa e tecnica;
8) fissare i criteri per la gestione
qualificazione di cui al DPR 34/2000.
ed
il
mantenimento
del
sistema
di
Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 2611 del C.C. Ove il
numero dei consorziati, per effetto di una delle modificazioni dei soggetti di
cui agli articoli 7,8, e 9, risultasse essere inferiore a tre, il Consorzio
dovrà essere immediatamente posto in liquidazione.
Ove dunque si verifichi una delle cause di scioglimento l'assemblea nominerà uno
o più liquidatori conferendogli ogni potere per la definizione dei rapporti in
corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del Fondo Consortile nelle
proporzioni della partecipazione di ogni consorziato allo stesso Fondo. In fase
di liquidazione tutti i beni di proprietà del Consorzio saranno venduti all'asta
al miglior offerente.
I consorziati potranno esercitare il diritto di prelazione entro 10 giorni dalla
vendita. Se la prelazione sarà effettuata da più di un consorziato, si
effettuerà il sorteggio.
Art. 29) DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del
codice civile e delle altre leggi vigenti.
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