di igiene urbana,
sanità pubblica e
veterinaria e per
la tutela del territorio
Delibera Consiglio Comunale
n. 76 del 26 ottobre 2006
REGOLAMENTO
Comune di Follonica
INDICE
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Ruolo del Comune
Articolo 3
Ruolo dei cittadini
TITOLO II - INCONVENIENTI IGIENICI E DELL’AMBIENTE
Articolo 4
Ambito tematico
Articolo 5
Competenze del Comune
Articolo 6
Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione
Articolo 7
Insetti molesti
Articolo 8
Roditori
Articolo 9
Competenze del Sindaco in materia di Igiene Urbana
Articolo 10 Avvelenamenti
Articolo 11 Aree Pubbliche
Articolo 12 Piccioni ed altri volatili nei centri abitati
TITOLO III - IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE
Articolo 13 Misure di tutela igienico - sanitaria
Articolo 14 Detenzione di cani
Articolo 15 Raccolta delle deiezioni solide dei cani
Articolo 16 Museruole e guinzagli
Articolo 17 Aree riservate per lo sgambamento dei cani
Articolo 18 Accesso dei cani negli esercizi pubblici
Articolo 19 Tutela dall’aggressività esaltata dei cani
Articolo 20 Gatti liberi
Articolo 21 Compiti dei/lle gattai/ie
TITOLO IV – SCARICHI
Articolo 22 Oggetto e disciplina di riferimento
Articolo 23 Definizioni
Articolo 24 Ambito di applicazione
Articolo 25 Competenze
Articolo 26 Pratica edilizia
Articolo 27 Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo
scarico dei reflui domestici
Articolo 28 Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo
scarico di reflui assimilati ai domestici
Articolo 29 Autorizzazioni provvisorie
Articolo 30 Autorizzazioni definitive
Articolo 31 Trattamenti appropriati
Articolo 32 Procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
Articolo 33 Voltura dell’autorizzazione allo scarico
Articolo 34 Impianti di refrigerazione, congelamento e di condizionamento
Articolo 35 Controlli
Articolo 36 Sanzioni
Articolo 37 Competenze e definizioni
Articolo 38 Generalità
Articolo 39 Modalità di allacciamento alla fognatura bianca
Articolo 40 Divieti
Articolo 41 Adeguamenti
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1
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16
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17
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18
18
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I
Articolo 42 Responsabilità
Articolo 43 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
TITOLO V - DISCILINA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Articolo 44 Uso acqua potabile
TITOLO VI - TUTELA DELL’AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI
Articolo 45 Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell’ambiente
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO
AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI
Articolo 46 Definizioni
Articolo 47 Obbligo di bonifica e ripristino ambientale
Articolo 48 Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi
Articolo 49 Coperture ed altri manufatti in cemento - amianto
Articolo 50 Modalità di smaltimento
TITOLO VIII - DIRITTO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E ALLA
PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 51 Strumenti relativi al diritto all’informazione in materia ambientale
Articolo 52 Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale
TITOLO VIII - DIRITTO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E ALLA
PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 53 Sanzioni
19
19
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21
22
23
23
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24
25
25
26
II
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – “Ambito di applicazione”
1.
Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento in materia di igiene
urbana allo scopo di tutelare la salute e la qualità dell’ambiente, in riferimento ai compiti
attribuiti, conferiti o delegati all’Amministrazione comunale.
2.
Il presente Regolamento si configura come strumento attuativo della normativa vigente
in materia di igiene urbana e salute pubblica, e si integra ad altre materie (urbanistica,
edilizia, attività produttive, ecc.), che sono inserite in altri piani e regolamenti.
3.
Restano comunque ferme le attribuzioni riferite al Sindaco previste dalla normativa
speciale in materia di tutela della salute pubblica in qualità di Ufficiale Sanitario.
Articolo 2 – “Ruolo del Comune”
1.
Il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia
dell’ambiente ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi
agli interessi di salute della collettività.
2.
Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto delle normative di
riferimento, con criteri di efficienza ed efficacia, avvalendosi delle strutture tecniche di
supporto interne all’Ente e attuando forme di cooperazione con altri soggetti pubblici
istituzionalmente preposti ai diversi livelli di controllo.
3.
Il Comune vigila sul territorio per ciò che concerne l’igiene urbana, l’ambiente e la
salute pubblica per quanto di propria competenza, avvalendosi di strutture interne all’Ente e
in collaborazione con istituzioni pubbliche esterne.
4.
Il Comune informa la cittadinanza sullo stato dell’ambiente e sui potenziali rischi che
minacciano la salute pubblica.
Articolo 3 – “Ruolo dei cittadini”
1. Ogni cittadino ha il dovere di:
•
contribuire nelle forme possibili alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica
rispettando le norme di comportamento indicate nel presente Regolamento e nelle
altre discipline speciali;
•
adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l’ambiente e
la salute pubblica;
•
osservare il presente Regolamento.
1
TITOLO II - INCONVENIENTI IGIENICI E DELL’AMBIENTE
Articolo 4 – “Ambito tematico”
1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di
natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica
e l’ambiente.
2. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione quale inconvenienti igienico e
dei conseguenti provvedimenti, l’esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati,
disabili) e il numero di persone interessate dall’inconveniente.
Articolo 5 – “Competenze del Comune”
1. E’ compito dell’Amministrazione Comunale, al momento della segnalazione di un
inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:
•
Avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali o della Polizia
Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio;
•
adottando i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie
competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
•
esercitando la vigilanza sull’osservanza dei provvedimenti adottati;
•
informando i soggetti autori della segnalazione sull’esito degli accertamenti e
sugli eventuali provvedimenti adottati nell’ambito delle proprie competenze e
sul loro risultato.
2. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comune si può avvalere dell’Azienda U.S.L.
e dell’A.R.P.A.T. attivando i necessari accordi e/o protocolli previsti dalla Legislazione
vigente.
Sezione I °
INTERVENTI DI IGIENE URBANA
Articolo 6 – “Disinfezione – Disinfestazione – Derattizzazione”
1. L’Amministrazione Comunale provvede, attraverso Aziende Pubbliche e/o Imprese
Private all’esecuzione di interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul
territorio comunale. A tale scopo l’Amministrazione in collaborazione con il
Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. n° 9 promuove le campagne di
prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti molesti.
2. E’ fatto divieto ai singoli cittadini l’utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro
proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di
natura biologica. In presenza di agenti infestanti , le sostanze biocidi potranno essere
utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio
1994, n. 82 e dal decreto 7 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni e variazioni.
3. Qualora i cittadini, per la bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) di
ambienti esterni e/o confinati, si avvalgono di Aziende di servizio pubbliche o private,
queste prima dell’inizio delle operazioni di bonifica ambientale ed igienico - sanitaria,
dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, un piano generale contenente le
modalità di esecuzione degli interventi in questione.
4. Il piano generale organizzativo/operativo, prodotto dalle imprese chiamate ad operare
deve essere presentato all’Amministrazione Comunale, in carta semplice, sottoscritto in
ogni pagina dal legale rappresentante e deve documentare le modalità d’espletamento del
servizio, in particolare:
2
a) redazione di procedure/istruzioni tecniche operative generali da seguire durante le
attività di bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione), compresi i materiali
e le attrezzature che verranno impiegate, organizzazione del servizio, esecuzione dei
controlli e degli interventi di bonifica, piano di rischio delle prestazioni, ecc.
b)
qualifica del personale tecnico impiegato nelle operazioni di bonifica;
c) documentazione sulle formulazioni biocide (disinfettanti, disinfestanti,
derattizzanti) da utilizzare, con particolare riguardo alla tossicità (uomo, animali, piante
ed ambiente in generale), con l’indicazione degli estremi di registrazione presso il
Ministero della Sanità;
d) schede tecniche di sicurezza (aggiornate), relative ai formulati biocidi ed ai
principi attivi da impiegare;
e) piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità
ambientale;
f)
i tempi e le modalità di esecuzione, le specifiche di impiego di ogni formulato e
l’eventuale articolazione degli interventi in base alle condizioni ambientali e stagionali;
Articolo 7 – “Insetti molesti”
1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l’adozione di comportamenti idonei, a prevenire la
formazione di habitat idonei per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:
•
Non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura (es.
fusti, bidoni, vasche, annaffiatoi ecc.);
•
Non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in
orti, parchi e comunque in ogni area, con l’obbligo di provvedere al più presto al
conferimento dei rifiuti presso i siti appositamente attrezzati per lo smaltimento;
•
Non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all’aperto, e nel caso
non sia possibile, con l’obbligo temporaneo di coprirli con teloni in plastica ben tesi
per evitare il formarsi di ristagni d’acqua.
2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è
fatto obbligo di:
•
Tenere pulito da erbacce, da rifiuti ed inerti, ed evitare l’accumulo di qualsiasi
materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione
anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;
•
Provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso
delle acque;
•
Predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque
meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il
convogliamento e l’allontanamento delle acque stesse;
•
Procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il
drenaggio delle acque ;
•
Evitare il formarsi di piccole raccolte d’acqua a seguito dell’utilizzo di teloni in
plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.
Articolo 8 – “Roditori”
1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne e confinate, è fatto
obbligo il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 16 agosto 2001, che vieta
l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.
3
2. Le Aziende di servizio pubbliche o private cui vengono demandate le operazioni di
derattizzazione
dovranno
pertanto
essere
preventivamente
autorizzate
dall’Amministrazione Comunale allo svolgimento delle operazioni previste, ai sensi
dell’art. 2 c. 3 della L.R. n. 39 del 16 agosto 2001 .
3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono
essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie
animali.
4. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di:
•
Danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
•
Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
•
Introdurre animali domestici non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola
all’interno delle aree segnalate dall’intervento;
•
Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree
pubbliche o private interessate dall’intervento;
•
Toccare o spostare le carogne dei roditori.
Articolo 9 – “Competenze del Sindaco in materia di Igiene Urbana”
1.
Qualora sul territorio comunale si evidenzino problematiche igienico-sanitarie causate
dalla presenza di insetti molesti o agenti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali, su
parere degli Enti Istituzionali competenti, il Sindaco con provvedimento contingibile ed
urgente ordina al privato cittadino, a proprie spese, i necessari interventi di bonifica
primaria (manutentiva) e secondaria ( disinfezione, disinfestazione, derattizzazione).
2.
Nel caso di mancato adempimento all’ordine come sopra intimato, si provvederà
previa diffida, alla esecuzione d’Ufficio dei necessari interventi con remissione delle spese
a carico del soggetto inadempiente salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni penali ed
amministrative previste dalla Legge.
Articolo 10 – “Avvelenamenti”
1. E’ severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi
modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da
sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per
l’incolumità pubblica, sia umana che degli animali.
2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare all’autorità competente tutti i casi di
sospetto di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza evidenziando il tipo di
veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L’Amministrazione comunale provvederà ad adottare le necessarie misure di indagine e
di repressione del fenomeno oltre che avviare le opportune operazioni per la bonifica delle
aree interessate per prevenire altri avvelenamenti.
Sezione II°
QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE
Articolo 11 – “Aree Pubbliche”
1. A garanzia dell’igiene collettiva ed a tutela del decoro delle aree pubbliche, è vietato:
• spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d’uso domestico da
balconi aggettanti direttamente su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico;
4
• esporre ad asciugare biancheria, panni ed indumenti, quando ciò possa arrecare danno
e disturbo al transito delle persone sottostanti;
•
annaffiare vasi in modo che possa cadere acqua sul suolo pubblico;
•
scolare sul suolo pubblico acqua di lavaggio di aree private;
• utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi
pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
• manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso
pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati;
•
spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
• appoggiare sacchi o rifiuti di qualsiasi genere all’esterno dei contenitori di rifiuti,
anche se gli stessi fossero colmi;
• cogliere fiori e recare danno in qualsiasi modo alle piante, recinti, steccati e
quant’altro sia stato posto per l’ornamento e per utilità pubblica.
2. E’ fatto altresì divieto di ammassare ai lati delle case o in qualsiasi spazio pubblico,
materiali di qualunque genere e tipologia, salvo i casi di situazioni eccezionali debitamente
comprovate da autorizzare in modo espresso.
3. Sono esonerate dal divieto sopra indicato il deposito conseguente agli accordi con il
gestore del servizio RSU per il ritiro di materiali ingombranti.
4. In ogni caso l’ammasso conseguente alle situazioni eccezionali e comportante occupazione
di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione previo pagamento del canone di
occupazione come previsto dalla normativa vigente.
Articolo 12 – “Piccioni ed altri volatili nei centri abitati”
1.Al fine di evitare problemi igienico - sanitari conseguenti alla eccessiva proliferazione e
diffusione di piccioni od altri volatili all’interno del centro urbano, è vietato somministrare
nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro
abitato, cibo ed alimenti.
2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo ed alimenti in corti o spazi
privati è vietato, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente
adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione dello
spargimento di guano e della conseguente pulizia dell’area.
3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni o altri volatili,
nonché l’azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, ed al fine di
prevenire possibili trasmissioni di patologie all’uomo, i proprietari di fabbricati devono
provvedere alla chiusura delle aperture che possono rappresentare un habitat ideale per la
nidificazione dei volatili, nonché alla tempestiva pulizia del materiale fecale e piume.
4. L’Amministrazione comunale ha il compito di controllare i siti di nidificazione dei
piccioni o altri volatili, adottando sistemi di dissuasori chimici o meccanici reperibili sul
mercato, nonché attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove
si registra la forte presenza di materiale fecali, terreno di coltura di microrganismi patogeni.
5. Sono altresì vietate catture di detti animali, salvo quando queste siano proposte dalla
U.S.L. , per interventi istituzionalmente previsti dal loro ordinamento.
6. Qualora l’aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di
vista ambientale, per l’insorgere di problemi riguardanti il deterioramento delle strutture
architettoniche o dal punto di vista igienico - sanitario, il Settore Ambiente, su parere del
5
degli Enti istituzionalmente preposti, può autorizzare e disporre interventi ad ampio raggio di
contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuarsi, sotto il controllo di detti Enti.
6
TITOLO III
IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO – ANIMALE
Articolo 13 – “Misure di tutela igienico – sanitaria”
1. Con il presente Regolamento il Comune intende tutelare la convivenza tra l’uomo e gli
animali da affezione e prevenire gli inconvenienti derivanti dal non corretto comportamento
degli accompagnatori dei suddetti animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al
pubblico, in merito all’igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all’incolumità di chi le
frequenta.
2. Nel centro urbano è consentito solo il possesso di animali da affezione a scopo puramente
affettivo, purchè l’ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da
non arrecare disagio e rischio per la salute pubblica e del vicinato, così come previsto dal
Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, approvato con Delibera di C.C. n. 22 del
19.03.2002.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per animale di affezione, l’animale capace, per
caratteristiche etologiche, di instaurare un rapporto affettivo con gli umani, in quanto è in grado
di scambiare sensazioni di tipo affettivo con uno o più “padroni – custodi”ed in particolare:
a) uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti – mandarini o uccellini
similari chiusi in gabbia in numero non superiore a 10 (dieci) coppie e relative
nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
b) uccelli di media taglia (pappagalli piccioni tortore uccelli similari come
dimensioni ) chiusi in gabbia in numero non superiore a 4 (quattro) coppie e
relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
c) animali da affezione diversi da cani e gatti, purchè di piccola taglia comunque
limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia;
4. In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare
tutte le misure di profilassi atte ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre
malattie.
5. Nel centro urbano è fatto divieto di allevare ossia detenere con la finalità dell’esercizio di
allevamento, animali di qualsiasi specie, ad eccezione degli animali di cui all’art. 10 comma 2
del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, approvato con deliberazione di C.C. n.
22 del 19.03.2002.
6. Sul territorio comunale ed esclusivamente al di fuori del centro urbano è ammesso
l’allevamento di piccoli animali da parte di singoli soggetti per uso alimentare in numero
limitato al solo consumo diretto del nucleo familiare, con esclusione della loro
commercializzazione, alle seguenti condizioni:
a) si provveda alla pulizia giornaliera dei ricoveri degli animali;
b) sia evitato il proliferare di mosche anche attraverso idonei trattamenti
disinfestanti ove necessario;
c) siano evitati impaludamenti e ristagni d’acqua nell’area circostante i ricoveri;
d) siano evitati qualsiasi accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.
7
Sezione I °
DISCIPLINA PER I CANI
Articolo 14 - “Detenzione di cani”
1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati
dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua
riproduzione e del benessere della sua eventuale cucciolata oltre che dell’assolvimento degli
obblighi previsti dalla L.R.T. 08/04/1995 n.43 e s.m.i. per quanto attiene all’anagrafe canina.
3. Si definisce accompagnatore, la persona fisica che ha in custodia anche temporanea uno o
più cani anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante la loro
permanenza nei luoghi pubblici e/o d’uso pubblico, quali: le strade, le piazze, le banchine
stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino
e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le
aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato
accesso i cittadini.
4. L’accompagnatore ha l’obbligo di evitare che sia compromessa in qualunque modo
l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o
immobile, di proprietà pubblica e/o privata, evitando le deiezioni o effettuando la loro raccolta
ed il loro smaltimento ai termini del presente Regolamento.
5. L’accompagnatore ha l’obbligo di adottare tutti i necessari apprestamenti per garantire la
salute fisica e psicologica dell’animale, in modo di evitare che abbai, ululi, guaisca o latri in
modo insistente e inequivocabile, disturbando il vicinato.
6. Nel caso di insistente persistenza del disturbo del vicinato, viene fatto capo all’art. 9 del
Regolamento sulla Tutela degli animali, e il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva di
Vigilanza, di cui all’art. 45 del sopraccitato Regolamento, può ordinare di trasportare il cane in
appositi luoghi di ricovero imputando le spese di mantenimento al proprietario e/o detentore.
7. Allo scopo di assicurare il benessere del cane è fatto divieto di:
•
trasportare o fare stazionare animali segregati nei bauli chiusi delle auto o farli
stazionare all’interno dell’abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
•
condurre animali al guinzaglio con l’accompagnatore che guida un veicolo a motore.
Articolo 15 “Raccolta delle deiezioni solide dei cani”
1. Sulle aree pubbliche e/o d’uso pubblico gli accompagnatori sono obbligati alla rimozione
delle deiezioni solide del proprio cane con raccoglitori idonei.
2. Gli accompagnatori hanno l’obbligo di smaltire le deiezioni solide raccolte nei contenitori
della raccolta dei rifiuti urbani.
3. Restano esclusi dagli obblighi enunciati nel presente articolo i cani che accompagnano
soggetti non vedenti.
Articolo 16 “Museruole e guinzagli”
1. Sulle aree pubbliche e/o d’uso pubblico i cani, anche se di piccola taglia, devono essere
tenuti al guinzaglio o muniti di idonea museruola.
2. Nei locali pubblici o nei mezzi di trasporto i cani, anche di piccola taglia, devono essere
tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola.
8
3. Il guinzaglio, se usato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza
superiore a metri 4 (quattro), ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 4
(quattro) per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, i cani devono essere sempre accompagnati da
una persona commisurata alla mole dell’animale.
5. Nel caso in cui siano previste norme e misure più restrittive da parte delle Autorità sanitarie
nel caso di animali qualificati come “pericolosi” ( esempio Rotweiller, Pittbull ed altri) si
applica tale la disciplina in deroga al presente Regolamento.
6. Sono esclusi dagli obblighi del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate e alle
forze di polizia, quando sono utilizzati durante il servizio.
Articolo 17 – “Aree riservate per lo sgambamento dei cani”
1. L’Amministrazione comunale può individuare nel proprio territorio aree “di sgambamento
dei cani”, così come previsto dal regolamento per la Tutela degli animali, dove non sussiste
l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, purché il cane sia sempre sotto il controllo visivo
dell’accompagnatore, ed a condizione che non costituisca pericolo per persone o altri animali
già presenti o crei danno a cose.
2. Le aree di “sgambamento dei cani” sono recintate e segnalate con apposita cartellonistica,
dotate di cestini per la raccolta dei rifiuti, di zone di sosta per i proprietari/accompagnatori di
cani.
3. Nelle aree di “sgambamento dei cani” gli accompagnatori sono soggetti agli obblighi di cui
agli articoli 14 e 15.
Articolo 18 – “Accesso dei cani negli esercizi pubblici”
1. I gestori o proprietari di esercizi pubblici, quali negozi di generi alimentari, bar, ristoranti,
possono impedire l’accesso ai cani, anche al guinzaglio e con la museruola.
2. Allo scopo di garantire l’igiene e la salute pubblica è fatto divieto di introdurre cani, anche al
guinzaglio e con la museruola negli esercizi pubblici dove vengono prodotti o preparati alimenti
e nei depositi all’ingrosso di prodotti alimentari.
3. I gestori o proprietari di negozi di generi alimentari, bar, ristoranti e nei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, che ritengono opportuno di non dover introdurre cani
nei propri locali, devono segnalare all’ingresso del locale tale divieto, oppure indicare le
apposite sale e/o locali dove è possibile ospitare con sicurezza l’animale.
4. L’Amministrazione comunale può vietare anche il solo transito agli animali in predeterminate
aree, segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo
permanente, ovvero temporaneo.
Articolo 19 – “Tutela dall’aggressività esaltata dei cani”
1. Con apposita ordinanza di emanazione da parte dell’autorità competente e per la durata della
sua validità, sono definite le limitazioni all’uso ed alle attività per predeterminate razze canine o
incroci con queste.
2. Nei casi previsti del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell’allontanamento
coatto del cane con trasferimento dello stesso presso apposito canile autorizzato, imputando le
spese di mantenimento dell’animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo
fino a quando questi non presenti la necessaria idonea polizza assicurativa e dimostri la
possibilità di un ricovero sicuro;
3. In caso di violazioni commesse da cani inseriti negli elenchi predisposti dall’Autorità
competente Ministero della Salute la misura minima delle sanzioni amministrative previste per
9
le violazioni previste agli articoli 16 e 18 del presente Regolamento è stabilita in € 258,00 salvo
diversa previsione legislativa.
Sezione II °
DISCIPLINA PER I GATTI
Articolo 20 – “Gatti liberi”
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
•
“gatto libero”, il gatto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;
• “colonia felina”, un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo
stesso luogo;
• “gattaie/i”, le persone che si occupano volontariamente della cura e del sostentamento delle
colonie feline.
2. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile
dello Stato.
Articolo 21 – “Compiti dei/lle gattai/ie”
1. I gattai/ie si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
2. L’Amministrazione comunale riconosce l’attività dei gattaie/i quale funzione rilevante di
tutela sociale dell’animale oltre che per attività connesse al controllo della loro proliferazione.
3. Al gattaio/e al fine della cura e dell’alimentazione dei gatti liberi è riconosciuto il libero
accesso alle aree pubbliche, salvo l’obbligo di rispettare le norme previste dal presente
Regolamento.
5. L’accesso delle gattaie/i nelle proprietà private deve essere subordinato al consenso del
proprietario.
6. I/le gattai/e, al fine di non arrecare disturbo ai cittadini, sono obbligati a rispettare le norme
per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni
pasto, alla pulizia accurata e completa della zona dove i gatti sono alimentati.
7. Nel caso di mancata pulizia delle aree pubbliche e/o private in cui si svolge l’attività dei
gattai/e, le stesse soggiacciono alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
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TITOLO IV SCARICHI
Sezione I °
PRINCIPI GENERALI
Articolo 22 – “Oggetto e disciplina di riferimento”
1. Il seguente titolo ha lo scopo di recepire la normativa vigente sugli scarichi che non recapitano in
pubblica fognatura, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee.
2. Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative in vigore per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, in
particolare:
-
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
-
Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”;
-
Regolamento Regionale n. 28/R del 23 maggio, fino ad emanazione del Regolamento
Regionale attuativo della L. R. 20/2006;
-
Decreto Legislativo n. 36 del 13.01.2003.
Articolo 23 – “Definizioni”
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, così come
previsto dall’art. 74, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 2 della Legge Regionale n.
20 del 30.05.2006;
b) Acque reflue assimilate alle domestiche: salvo quanto previsto dall’articolo 112 del D. Lgs.
152/2006 le acque:
- provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di
allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita
sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112, comma 2, e che dispongano
di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6
dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità;
- provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio
d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa
regionale;
- provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
- tutte le acque reflue scaricate, che rispettano le condizioni di cui all’allegato 1, Tabella 1 del R.R.
N. 28/R del 23.05.2003.
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c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui
si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque
reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute
in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello
stabilimento;
d) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. E’ da considerare equiparabile
una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia
disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per
abitante per giorno;
e) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione.
f) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
g) acque meteoriche di prima pioggia AMPP = acque corrispondenti, per ogni evento meteorico ad
una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla
rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15
minuti. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od
impermeabilizzate ed a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le
superfici coltivate. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di
quarantotto ore;
h) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) = acque meteoriche dilavanti
derivantida superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le
strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione automezzi, parcheggi e similari,
anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportere
il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi
pregiudizi ambientali.
i) deposito temporaneo = il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti, secondo le prescrizioni dettate dall’art. 183 comma 1 lettera m) del D.
Lgs. 152/2006.
l) rifiuti liquidi = qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in
reti fognarie ed esclusi i fanghi, così come previsto dall’art. 184 comma 3 lettera g) del D.Lgs
152/2006.
Articolo 24 – “Ambito di applicazione”
1. Sono soggetti al presente disciplinare:
a) tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, che, per impossibilità tecnica oggettiva, non
recapitano in pubblica fognatura, ma scaricano direttamente su suolo o in acque superficiali (corsi
d’acqua o altri corpi idrici non significativi);
b) tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, di cui all’allegato 1 Tab. 1 del
R. R. 28/R, che rispettino le condizioni vincolanti della colonna D;
2. Per i nuovi insediamenti in aree territoriali servite da pubblica fognatura vi è l’obbligo di allaccio
e, in caso di non adempimento, il Comune, sentito il parere del gestore del servizio idrico integrato,
emana apposita ordinanza, affinché venga realizzato dal proprietario/i.
3. Nei casi di scarichi di insediamenti produttivi che non rispettino le condizioni vincolanti di cui
alla Tab. 1 colonna D dell’allegato 1 del R.R. 28/R, l’assimilazione delle acque reflue alle
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domestiche non è consentita, quindi trattasi di scarichi reflui industriali e l’autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell’A.R.P.A.T.
4. Nei casi di insediamenti produttivi, che non rientrano nelle condizioni di assimilabilità (Tab. 1
del R.R. 28/R), per i quali vi sia il rischio che le acque meteoriche di prima pioggia in relazione alle
attività svolte portino al dilavamento di sostanze pericolose, sono da considerarsi scarichi industriali
e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, sentito il parere
dell’A.R.P.A.T.
5. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, il Comune autorizza lo scarico nella
fognatura bianca, previo parere dell’A.R.P.A.T., delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)
opportunamente trattate, derivanti da quegli insediamenti o stabilimenti che svolgono attività che
comportino oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di
sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
6. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, le acque meteoriche di prima pioggia
(AMPP) sono assimilabili alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) quando
derivano da tetti o tettoie di edifici, o di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o
stabilimenti o da altre superfici impermeabili che comunque non svolgano attività pregiudizievoli
per l’ambiente.
Articolo 25 – “Competenze”
1. Il Comune rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue ad
esse assimilate, non allacciate alla pubblica fognatura, come disciplinato dall’art. 4 comma 2 della
Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20.
Sezione II °
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Articolo 26 – “Pratica edilizia”
1. Nel caso in cui un soggetto privato inoltri domanda di concessione edilizia o denuncia di inizio
attività (D.I.A.) al Settore Urbanistica Edilizia (S.U.E.) per la ristrutturazione di edifici esistenti o
per la costruzione di nuovi edifici in zone non servite da pubblica fognatura, deve presentare al
S.U.E. in allegato alla documentazione richiesta, anche il progetto dell’impianto di smaltimento
degli scarichi in duplice copia, che deve essere conforme alla normativa vigente.
Il progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi deve essere corredato dei seguenti allegati:
•
relazione geologico-idrogeologica, firmata da un tecnico abilitato;
•
relazione tecnica descrittiva dell’impianto di smaltimento dei liquami, firmata da un
tecnico abilitato;
•
planimetria in scala, firmata da un tecnico abilitato;
•
estratto della mappa catastale, in cui si evidenzi la zona interessata dallo smaltimento
dei reflui;
•
Per utenze con potenzialità inferiore a 100 AE:
- dichiarazione del tecnico abilitato sopracitato, che attesti la conformità
dell’impianto di smaltimento alla normativa vigente;
Per utenze con potenzialità superiore a 100 AE:
- parere di conformità dell’A.R.P.A.T.
13
2. Il progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi, corredato degli allegati di cui al comma
precedente deve pervenire al S.U.E. tramite ufficio Protocollo per l’accertamento della data di
ricevimento del materiale richiesto.
3. Il S.U.E., una volta ricevuta tutta la documentazione, informa:
• il titolare dello scarico della obbligatorietà di inoltrare richiesta di autorizzazione
all’Ufficio Ambiente, secondo apposita modulistica reperibile presso U.R.P., sito del
Comune di Follonica e Ufficio Ambiente,
• l’Ufficio Ambiente (entro 30 giorni dalla data assunta all’Ufficio Protocollo) del il titolare
del progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi.
Articolo 27 – “Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico dei
reflui domestici”
1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in duplice copia di cui 1 in bollo, deve essere
presentata dal titolare al Settore Ambiente mediante gli appositi moduli già predisposti e reperibili
presso
l’U.R.P., Ufficio Ambiente o presso il sito web del Comune di Follonica
www.comune.follonica.gr.it.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la necessaria documentazione come indicata
nella modulistica a pena di improcedibilità del procedimento.
3. Le spese del procedimento così come previsto dall’art. 124 comma 10 del D. Lgs 152/2006 sono
a carico del richiedente.
4. Nella domanda deve essere indicato in quale dei seguenti corpi recettori avviene lo scarico se
direttamente sul suolo o nell’acqua superficiale.
5. Nel caso in cui lo scarico recapiti in corso d’acqua, nella domanda deve essere indicata la
denominazione del corso d’acqua e la tipologia della portata (continua, discontinua, occasionale e il
periodo di portata nullo), al fine di evidenziare la capacità di diluizione del corpo idrico e di
autodepurazione.
3. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà
diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità.
4. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo o che siano
soggetti ad una diversa destinazione o ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico
avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
Articolo 28 – “Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di
reflui assimilati ai domestici”
1. Rientrano nella condizione di assimilazione alle acque reflue domestiche tutte le acque reflue di
attività previste dall’art. 23 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, nonché tutte le acque
reflue delle attività elencate nella Tabella 1 dell’allegato 1 del R.R. 28/2003.
2. Il titolare degli scarichi che rientrano nella condizione di assimilabilità deve produrre le seguenti
indicazioni:
- tipologia dell’attività svolta;
- composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi con indicazione degli AE.
3. Nel caso di autorizzazione per reflui assimilati ai domestici, la domanda in triplice copia deve
essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica personalmente o a mezzo servizio
postale e indirizzata allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Follonica (S.U.A.P.),
mediante gli appositi moduli già predisposti e reperibili presso l’amministrazione comunale.
14
4. Il S.U.A.P. provvederà alla trasmissione di una copia della richiesta di autorizzazione
all’A.R.P.A.T, per il necessario parere preventivo e l’altra al Settore Ambiente.
Sezione III°
AUTORIZZAZIONI
Articolo 29 –“Autorizzazioni provvisorie”
1. Nelle more della conclusione del procedimento è possibile ottenere un’autorizzazione provvisoria
valevole per 6 mesi periodo entro il quale lo scarico potrà essere attivato per verificarne la
funzionalità.
2. Nella istanza dovrà essere espressamente indicata tale richiesta per la cui procedibilità dovrà
essere prodotta una apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del soggetto
richiedente alla presentazione di tutta la documentazione nei modi e nei termini che saranno
richiesti dall’Amministrazione comunale oltre che l’impegno alla immediata sospensione della
attività nel caso in cui siano rilevati parametri non conformi prima del rilascio del titolo definitivo.
3. In ogni caso, terminato il periodo di proroga concesso, l’autorizzazione provvisoria deve essere
trasformata in autorizzazione definitiva ed in mancanza si provvederà ad impedire, previa diffida
alla sospensione dell’immissione, lo scarico non conforme alla normativa vigente.
Articolo 30 – “Autorizzazioni definitive”
1. Per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva allo scarico il richiedente dovrà trasmettere
apposita dichiarazione redatta da laboratorio di analisi autorizzato, che attesti il rispetto dei limiti in
ingresso e in uscita dall’impianto di smaltimento, come previsti da apposita determinazione del
Dirigente del Settore Ambiente.
2. L’Ufficio Ambiente ha 60 giorni di tempo dalla data di trasmissione della dichiarazione redatta
da laboratorio di analisi per il rilascio dell’autorizzazione definitiva al titolare dell’attività da cui
origina lo scarico.
3. L’autorizzazione definitiva ha una validità di quattro anni, con possibilità di rinnovo con le
modalità indicate dall’articolo 30 del presente Regolamento.
4. L’autorizzazione definitiva viene trasmessa al soggetto privato richiedente e al S.U.E. o al
S.U.A.P. (nel caso di reflui assimilati) per la conclusione del procedimento di competenza.
5. L’Ufficio Ambiente si riserva di richiedere l’accertamento di parametri di tipo microbiologico
solo nel caso in cui lo scarico recapiti in un corpo idrico recettore il cui uso è concomitante con altra
attività preventivamente al rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 31 – “Trattamenti appropriati”
1. Per il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella indicata all’articolo precedente,
è consentito l’utilizzo di impianti di smaltimento liquami, quali vasche settiche, fosse Imhoff e tutti
i sistemi di smaltimento previsti dall’allegato 2 Tabella 1 del Regolamento R.T.28/R del
23.05.2003.
2. L’utilizzo dei pozzi/vasche a tenuta stagna è consentito solo per i rifiuti liquidi, di cui all’art. 2
comma 1 lettera r) del D. Lgs. 36 del 13.01.2003, a condizione che non vi sia la possibilità tecnica
di allaccio alla pubblica fognatura.
3. Il pozzo a tenuta stagna, non essendoci una immissione di acque reflue in acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo o in reti fognarie, non si configura come scarico, pertanto segue le prescrizioni
dettate dall’art. 183 comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 configurandosi come deposito
temporaneo. Per il detentore del deposito temporaneo vi è l’obbligo di dichiarare al Comune con
apposito modulo prestampato:
15
ƒ
l’ubicazione del deposito,
ƒ
da dove originano i rifiuti,
ƒ
l’impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria,
ƒ
modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi.
Articolo 32 – “Procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico”
1. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate, ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/2006,
qualora le caratteristiche qualitative e quantitative non risultino modificate rispetto a quelle
precedentemente autorizzate.
2. Nel caso in cui si abbiano variazioni che modificano le caratteristiche qualitative e quantitative
dello scarico, l’autorizzazione precedentemente rilasciata decade automaticamente.
3. Il soggetto istante dovrà procedere ad inoltrare una nuova richiesta per il rilascio di una
autorizzazione collegata alla diversa modalità di utilizzazione dell’impianto.
Articolo 33 – “Voltura dell’autorizzazione allo scarico”
1. Nel caso in cui ci sia un cambiamento di titolarità dello scarico il nuovo titolare entro 30 giorni
deve presentare apposita istanza di voltura in duplice copia all’Ufficio Ambiente, mediante la
modulistica appositamente predisposta.
2. In mancanza della voltura nei termini indicati dal comma precedente, le autorizzazioni
precedentemente rilasciate decadono automaticamente.
Articolo 34 – “Impianti di refrigerazione, congelamento e di condizionamento”
1. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di refrigerazione, congelamento o simili di
attività produttive quali, supermercati, rivenditori di prodotti alimentari e simili, devono essere
opportunamente convogliati alla rete fognaria delle acque nere subordinate ad apposita
autorizzazione da parte dell’autorità competente, al momento A.A.T.O. n° 6 Ombrone.
2. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili
e delle attività produttive, non possono essere dispersi nell’ambiente esterno ma devono essere
convogliati secondo le seguenti modalità:
•
tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche;
• tramite collegamento allo scarico W.C dei servizi igienici, finalizzato al recupero della risorsa
idrica.
Sezione IV ° - VIGILANZA
Articolo 35 – “Controlli”
1. In caso di rinnovo tacito, il Comune provvede al controllo per la verifica del rispetto delle
prescrizioni di legge con le modalità previste dall’art. 128 del D. Lgs. 152/2006, assicurando un
sistema periodico, diffuso ed effettivo ed imparzialità nella scelta dei soggetti titolari dello scarico.
In particolare:
- con controlli effettuati con cadenza annuale;
- su di un campione pari almeno al 10% del totale;
- l’anno successivo alle verifiche, sempre su un campione estratto e pari al 10%, ma con
l’esclusione dei nominativi già estratti precedentemente.
2. Per le analisi di controllo il Comune stipula apposita convenzione con un laboratorio di analisi
autorizzato.
3. Le ispezioni in loco vengono eseguite da:
16
- VV.UU, quali autorità di polizia giudiziaria responsabile del controllo sul territorio;
- un addetto dell’Ufficio Ambiente del Comune, quale rappresentante tecnico;
- un addetto alla raccolta dei prelievi del laboratorio convenzionato.
4. I soggetti incaricati al controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni e i prelievi necessari.
5. Il soggetto privato è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ed a
fornire le informazioni richieste.
6. Gli oneri relativi al controllo sono a carico dell’Ente.
Articolo 36 – “Sanzioni”
1. In caso di accertata violazione l’Ufficio Ambiente, come previsto dall’art. 13 comma 2 del R.R.
28/R, ne dà tempestiva comunicazione all’A.R.P.A.T., che provvederà per quanto di propria
competenza.
2. In caso di accertata violazione, si procederà alla irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal titolo V “Sanzioni” del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 22 della Legge Regionale 31 maggio
2006, n. 20.
Sezione V°
DISCIPLINA DEL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE
Articolo 37 – “Competenze e definizioni”
1. E’ di competenza del Comune la gestione, manutenzione e controllo della sola fognatura
bianca.
2. Ai fini del Presente Regolamento, si intende per:
Acque bianche:
•
le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, terrazze e da qualsiasi area scoperta con
l’eccezione di quelle in cui siano deposti, per qualsiasi motivo, materiali tali da provocare
per effetto del dilavamento, una effettiva modificazione della qualità delle acque stesse;
•
acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività
produttive, che, non avendo aggiunta di addittivanti o sostanze che potrebbero alterarne la
composizione, possono essere assimilate alle acque meteoriche.
Acque nere: le acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti classificabili civili o produttivi,
purché non legati al ciclo produttivo. Lo sono tutte le acque provenienti da servizi igienici, acquai,
docce, lavabo, lavastoviglie,lavatrici, vasche da bagno ed altro.
Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
Fognatura bianca: rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche.
Fognatura mista: il convogliamento in un unico collettore delle acque nere e delle acque bianche,
con conseguente loro miscelamento.
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque
meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca) e può essere dotata di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).
Collettori: canalizzazioni costituenti l’ossatura principale della rete che raccolgono le acque
provenienti dalle fogne.
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Articolo 38 – “Generalità”
1. E’ fatto obbligo convogliare le acque bianche nella:
•
rete di fognatura bianca, nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato,
tenendo conto del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio e delle procedure
tecniche indicate dal settore Lavori Pubblici
•
rete di fognatura mista, nelle zone in cui non è presente un sistema fognario separato,
tenendo conto del Regolamento sugli scarichi in fognatura del Servizio Idrico
Integrato – ATO vigente al momento dell’allacciamento.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, salvo diversa disciplina normativa, gli scarichi
convoglianti le acque bianche, allacciati o da allacciare alla rete fognaria , eccetto i casi
previsti dall’art. 24 comma 4 del presente Regolamento.
Articolo 39 – “Modalità di allacciamento alla fognatura bianca”
1. Gli allacciamenti alla fognatura bianca o mista devono essere costituiti da condotte
opportunamente strutturate secondo caratteristiche tecniche idonee ad agevolare lo
scorrimento delle suddette acque verso il collettore stradale, realizzate in materiale adeguato
e con la interposizione di un pozzetto di ispezione tra la proprietà privata e l’area pubblica.
2. Il Settore Lavori Pubblici provvederà a dettare le modalità tecniche per l’attuazione pratica
di quanto disposto dal comma precedente con un apposito disciplinare.
3. Lo smaltimento sul suolo delle acque bianche è ammesso solo con carattere di eccezionalità
limitatamente alle sole zone non servite dalla fognatura comunale bianca o mista.
4. Per effettuare un allacciamento alla fognatura bianca il titolare dello scarico deve presentare
apposito atto al Settore Lavori Pubblici che provvederà al rilascio di contestuale permesso
ad intervenire su suolo pubblico per il collegamento alla rete fognaria.
5. L’istanza dovrà contenere apposita dichiarazione comprovante che le acque bianche
scaricate nella pubblica fognatura bianca o mista sono acque meteoriche non contaminate o
ad esse assimilate provenienti dai tetti, dai terrazzi, dai piazzali e da strade interne al
fabbricato.
6. Nelle zone di nuova urbanizzazione, dove non sussiste la condizione di manomissione del
manto stradale, deve essere rilasciata solo l’autodichiarazione di cui al comma precedente.
7. Le spese di allacciamento, sia alla fognatura bianca, sia alla fognatura mista sono a totale
carico del richiedente senza possibilità di alcuna ripetizione o rimborso per le manomissioni
ed i ripristini della viabilità carrabile e pedonale pubblica.
Articolo 40 – “Divieti”
1. E’ assolutamente vietato immettere nella fognatura bianca:
•
acque nere o saponose;
•
qualsiasi sostanza allo stato liquido, solido o gassoso, che potrebbe creare pericolo
all’incolumità delle persone o agli animali o provocare danno all’ambiente per
caratteristiche di infiammabilità, esplosività, tossicità e radioattività;
•
qualsiasi sostanza solida o viscosa tale da causare ostruzione nei collettori fognari;
•
vapori e gas di qualunque tipo.
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Articolo 41 – “Adeguamenti”
1. In occasione di ristrutturazioni di immobili e di edifici già esistenti, privi di sistema di
condotte per il convogliamento delle acque bianche, i proprietari sono obbligati ad effettuare
gli opportuni allacciamenti alla fognatura bianca o mista.
2. In caso di lavori di rifacimento della fognatura comunale, con costruzione della rete di
fognatura bianca, le utenze civili sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le
opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dall’Amministrazione Comunale e
secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. L’Amministrazione Comunale provvede anche in via coattiva, ad eseguire gli allacciamenti
in caso d'inerzia o rifiuto dei privati a provvedere direttamente con remissione delle spese.
Articolo 42 - “Responsabilità”
1. I titolari degli scarichi delle acque bianche sono responsabili nei tratti di allacciamento
privato alla fognatura bianca o mista di:
2.
•
manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni;
•
regolarità del deflusso delle acque;
•
impermeabilità dei condotti e simili;
•
danni a terzi o a strutture pubbliche, dovute a mancata manutenzione, pulizia e
riparazione dei condotti privati di allacciamento.
Il Dirigente del settore competente, previo accertamento istruttorio può emettere ordinanza
nei confronti dei titolari degli scarichi sopradetti per l’esecuzione di lavori di manutenzione,
pulizia e riparazione con l’imposizione di un termine di ultimazione dei lavori, trascorso il
quale si provvede d’ufficio, ponendo a carico dell’utente inadempiente i relativi costi a
consuntivo.
Articolo 43 – “Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche”
1. I titolari degli scarichi di acque bianche devono evitare in ogni modo l’inquinamento delle
acque meteoriche che dilavano le superfici scoperte. A questo scopo devono essere evitati
accumuli all’aperto di tutti quei prodotti o rifiuti che possono comportare solubilizzazione di
sostanze inquinanti.
2. Nei casi in cui sia accertata l’impossibilità ad eliminare i rischi di inquinamento delle acque
meteoriche, il Comune può impartire specifiche ed eccezionali prescrizioni per l'immissione
in fognatura nera.
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TITOLO V
DISCILINA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Articolo 44 “Uso acqua potabile”
1. E’ vietato l’uso improprio e smisurato di acqua potabile destinata al consumo umano
distribuita dal pubblico acquedotto, al fine di evitare consumi anomali e ridurre gli sprechi,
particolarmente durante la stagione estiva.
2. In condizioni di carenza idrica, il consumo di acqua del pubblico acquedotto è limitato ai
soli usi alimentari, igienici e per le necessità dei cantieri per costruzioni, altre attività
industriali e di pubblico interesse.
3. E’ fatto divieto agli utenti privati l’uso del pubblico acquedotto per: annaffiatura di orti e
giardini, lavaggio automezzi, lavaggio di strade, riempimento di piscine e quant’altro non
sia strettamente inerente agli usi indicati al comma 2.
4. In condizioni di carenza idrica, il Sindaco emette apposita ordinanza volta alla prevenzione,
nonché al sanzionamento di ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso
improprio della risorsa idropotabile.
5. E’ fatto divieto assoluto prelevare acqua dalle fontane pubbliche, che insistono nel territorio
comunale, per quantitativi superiori a 20 litri a testa/giorno, da effettuarsi esclusivamente
con bottiglie od altri contenitori con tale capienza massima.
6. E’ fatto divieto attingere con tubi di gomma, canalizzazioni di qualunque genere e tipologia.
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TITOLO VI
TUTELA DELL’AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI
Articolo 45 “Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell’ambiente”
1. Al fine di prevenire gli incendi, per l’incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e
la salvaguardia dell’ambiente:
•
Tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all’interno del centro abitato,
fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e
destinazione o tra terreni privati, hanno l’obbligo di mantenere tali resede puliti e
liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile;
•
Gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali,
provinciali poste nel territorio comunale hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia
dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione infestante;
•
Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali,
provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l’obbligo di
provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.
2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi
colatori, canale e corsi d’acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o
danni a cose e/o persone, alle infrastrutture a all’ambiente i proprietari di terreni che
fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, hanno l’obbligo di
attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i
canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, qualora abbiano la necessità di tenere
depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere
che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono
rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d’acqua, previste dall’art. 96
del R.D. 25.07.1904 n° 523 e dall’art. 133 del R.D. 08.05.1904 n° 368.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI
INQUINATI
Sezione I °
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 46 “Definizioni”
1. Ai fini dei presenti articoli si intende per:
•
sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle
diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche
presenti;
•
sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o
biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da
determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. E’ inquinato
il sito dove anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel
sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di
concentrazione limite accettabili;
•
messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti
inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti
presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di
messa in sicurezza permanente;
•
messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le
fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano
costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur
applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tal caso devono essere
previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni
d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
•
bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle
acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori di
concentrazione limite accettabili;
•
misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla
salute pubblica o all’ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel
suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati
sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio
idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell’efficacia delle limitazioni d’uso,
qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentano di
rispettare i valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d’uso prevista dagli
strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti
stoccati;
•
ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono
di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli
strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici
ambientali.
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Articolo 47 – “Obbligo di bonifica e ripristino ambientale”
1. In caso di pericolo concreto di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili
previsti dalla normativa vigente per le sostanze inquinanti, il sito interessato deve essere
sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale
per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione
limite accettabili.
2. l’Amministrazione comunale provvede, in base alla segnalazione proveniente dai soggetti e
gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, alla diffida del responsabile
dell'inquinamento a provvedere alla predisposizione del Piano di messa in sicurezza, entro le 48
ore successive all’evento, precisando:
•
il soggetto responsabile dell’inquinamento o del pericolo dell’inquinamento e il
proprietario del sito;
•
l’ubicazione e le dimensioni dell’area contaminata o a rischio di inquinamento;
•
i fattori che hanno determinato l’inquinamento o il pericolo di inquinamento;
•
le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi
nell’ambiente;
•
le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
•
la stima dell’entità della popolazione eventualmente a rischio o, se ciò non è possibile, le
caratteristiche urbanistiche e territoriali dell’area circostante a quella potenzialmente
interessata dall’inquinamento.
3. L’obbligo previsto nel comma precedente è altresì individualmente previsto anche per
chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione
limiti accettabili o crea le condizioni per un pericolo concreto e attuale di superamento degli
stessi.
4. Il responsabile della situazione di inquinamento deve comunicare, entro le 48 ore successive,
al Comune, alla Provincia, alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione; la comunicazione deve essere
accompagnata da idonea documentazione, da cui si evincano le caratteristiche dell’intervento.
5. Si applicano, in quanto compatibili le procedure di cui all’articolo 242 del D.lgs. 3 aprile
2006 n.152.
Articolo 48 – “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”
1. Qualora il Comune, riceva una segnalazione di una situazione di pericolo di inquinamento o
la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione
limite accettabile o comunque laddove, causa l’abbandono di rifiuti, si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, emana
un’ordinanza e diffida il responsabile dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale.
2. L’ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell’art. 253 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere agli interventi di messa in sicurezza nei
termini che saranno in essa indicati entro 48 ore dalla notifica dell’ordinanza.
4. Se il responsabile dell’inquinamento non è individuato o non provveda il proprietario del
sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza
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d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale sono adottati dal Comune, salvo il diritto di
rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ma inadempiente.
5. Per aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di
intervento riportate nell’allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Sezione II °
AREE CONTENENTI AMIANTO
Articolo 49 – “Coperture ed altri manufatti in cemento –amianto”
1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare
in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.
2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l’utilizzo di detto
materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per
garantire l’integrità delle tabelle e delle strutture.
3. Il Sindaco o il Dirigente, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al
controllo del territorio, Polizia Municipale, ecc. può emettere ordinanza nei confronti di un
soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto affinché lo stesso
provveda alla rimozione o alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto
dalle normative al momento in vigore, qualora sia accertato, tramite controlli analitici e tecnici
eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico
del detentore stesso, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per
la salute pubblica.
Articolo 50 – “Modalità di smaltimento”
1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.
2. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell’ambiente è vietato:
•
frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
•
gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei
rifiuti urbani e alla raccolta differenziata.
3. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di
strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale
dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da
effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all’Ufficio
Ambiente del Comune.
4. In ogni caso in cui l’intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Sindaco o del
Dirigente, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all’Amministrazione
comunale, prima dell’avvio delle operazioni, il piano dei lavori debitamente approvato dalla
USL competente per territorio.
5. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l’impiego di strumenti adeguati che non
comportino dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente, al fine di salvaguardare quanto più
possibile l’integrità del materiale durante le fasi dell’intervento.
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TITOLO VIII
DIRITTO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN
MATERIA AMBIENTALE
Articolo 51 – “Strumenti relativi al diritto all’informazione in materia ambientale”
1. L’amministrazione comunale riconosce come valore fondamentale il diritto all’informazione
in materia ambientale allo scopo di garantire la partecipazione e la conoscenza della
cittadinanza alle politiche ambientali ed allo stato dell’ambiente del suo territorio.
1. Il diritto all’informazione in materia ambientale viene garantito attraverso:
•
campagne di informazione attraverso i giornali locali;
•
la predisposizione di relazioni ambientali di settore;
• la stesura annuale della Dichiarazione ambientale, documento previsto nella registrazione
EMAS;
• idonea informazione attraverso gli strumenti telematici ed informatici dell’Amministrazione
come il sito istituzionale del Comune di Follonica.
Articolo 52 - Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale
1. Il diritto alla partecipazione del singolo cittadino in attività e procedimenti in materia
ambientale viene esercitato attraverso:
• la presentazione di istanze, petizioni e proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di
tutela di interessi collettivi;
•
l’esercizio del diritto di accesso agli atti.
• Adesione agli strumenti
dall’Amministrazione comunale.
di
politiche
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partecipative
eventualmente
promossi
TITOLO IX
SANZIONI
Articolo 53 – “Sanzioni “
1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non
costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale
comunque applicabile, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00
ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come
inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti e/o non ottemperi alle
prescrizioni stabilite fissati con le ordinanze emanate nelle materie previste dal presente
Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma ovvero
dall'articolo 650 del Codice Penale.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle
relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il
Dirigente della Polizia Municipale.
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Regolamento di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la