LE CONDIZIONI DEL CLERO BARESE AGLI INIZI DEL SEC.
XV IN UN DIPLOMA DI GIOVANNA II D' ANGIO'
1 - Contenuto storico del documento -
Quando la regina Giovanna II nel 1415 (1 ), inviò ai suoi magistrati di
Terra di Bari il diploma riportato in appendice, era da poco succeduta al
fratello Ladislao, il cui regno era stato un susseguirsi di continue guerre. Questa
donna, già sulla quarantina, si trovava a governare un Regno agitato da lotte
interne che risentiva, del resto, della situazione generale italiana e di quella della
intera Res publica christiana » profondamente travagliata, in quegli anni, dal
grande scisma d'Occidente che, com'è noto, ebbe inizio proprio con l'elevazione
al Pontificato di Bartolomeo Prignano, Arcivescovo di Bari.
Quali potessero essere, di conseguenza, le condizioni della Chiesa e quelle
morali del clero, in particolare, è facilmente intuibile quando si pensi che, in
questo periodo, si contendevano il soglio pontificio tre o quattro pretendenti per
volta ed ognuno di essi aveva come sostenitore qualche principe il che rinfocolava
le discordie tra gli Stati cristiani. Basta leggere, ad esempio, le vite dei Pontefici
del periodo nella viva descrizione fattane dal Platina, perché balzi dinanzi agli
occhi in quale grave stato fosse precipitata la Chiesa (2 ).
Appare, quindi, logico che anche a Bari, in quegli anni, molti chierici
« omissis divinis offitjis », come si esprime il diploma di Giovanna II da cui ho
tratto lo spunto a queste brevi note, si fossero dati ad esercitare attività mercantili
e non certo per l'interesse della Chiesa, ma per quello personale perché questi
chierici erano sposati ed avevano da pensare alla propria famiglia.
La situazione di privilegio che le leggi garantivano al clero, purché però
esso, ad onor del vera, vivesse « clericaliter cioè si dedicasse realmente allo
esercizio del proprio ministero, attraevano sempre maggior numero di persone ad
abbracciare lo stato ecclesiastico in particolare a Bari, città già allora commercialmente sviluppata. Infatti, nell'esercizio dell'attività economica il chierico
riusciva, facilmente, a battere la concorrenza degli operatori economici laici,
(1) Sul regno di Giovanna II v. N.F. FARAGLIA: Storia della regina Giovanna II d'Angiò,
Lanciano 1904.
(2) B. Sacchi detto il Platina: Liber de vita Christi ac omnium Pontilicum in Raccolta
degli storici italiani, dal Cinquecento al Millecinquecento, ordinata da L. A. Muratori, nuova ed.
a cura di G. Carducci, Torno terzo, parte prima, N. Zanichelli ed. Bologna 1932.
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in quanto, in forza di un capitolo di Carlo I I d'Angiò, non pagava le imposte (3).
La situazione, nel capoluogo pugliese, divenne insostenibile perché aumentava
sempre più l'ingerenza di questi chierici che scemate vite clericalis obietto », è
sempre Giovanna II che parla, si intromettevano nell'esercizio delle attività secolari, ricordandosi di appartenere allo stato ecclesiastico solo allorché c'era da
tirare in ballo il privilegio che li esimeva dal pagamento delle imposte.
L'Università di Bari, interpetrando i sentimenti di tutta la cittadinanza,
ricorse allora alla Sovrana per far cessare lo scandalo e questa intervenne decisamente, ordinando ai suoi magistrati di Terra di Bari di sottoporre alle imposte
anche questi chierici coniugati dediti agli affari mondani.
Ciò, del resto, costituiva un'esatta applicazione delle leggi del Regno che
volevano il chierico esente dalle imposte solo se vivesse « clericaliter » si dedicasse cioè, effettivamente all'esercizio del proprio ministero.
Comunque, questo intervento della sovrana non valse a riportare alla normalità la situazione perché l'attrito tra la cittadinanza e l'elemento ecclesiastico (4) crebbe ancora anche per il fatto che l'Arcivescovo del tempo, Nicolò
Pagano, riusciva profondamente inviso alla popolazione. Anzi, qualche anno dopo
nel 1420, scoppiò addirittura, una vera e propria « guerra », come si esprime
Giovanna II in una sua lettera al Governatore di Bari (5), tra i cittadini e
l'Arcivescovo ed i primi invasero e depredarono le terre ed i beni ecclesiastici.
La Sovrana dovette intervenire energicamente, inviando a Bari Francesco de
Riccardis per la soluzione della lite, ma non essendosi raggiunto alcun risultato,
si dovettero convocare a Napoli i rappresentanti delle parti per tentare un accordo,
la controversia però non ebbe termine se non quando, a seguito di continue suppliche nel 1424, Martino V trasferì ad Otranto l'Arcivescovo Pagano.
2 - Esame giuridico del documento
Dal punto di vista giuridico, il diploma di Giovanna II rappresenta una
esatta applicazione delle leggi. del Regno in materia. I termini della questione
erano questi: i chierici non volevano pagare le imposte per i loro beni ed appoggiavano la loro pretesa al capitolo di Carlo II d'Angiò che li dichiarava esenti.
Dall'altro lato l'Università di Bari pretendeva che tali chierici pagassero
le imposte perché risultava che essi non vivevano « clericaliter ». Infatti, con-
(3) R. TRIFONE: Storia della legislazione angioina, Napoli 1921, pag. 160 seg.
(4) M. GARRUBA: Serie critica dei sacri Pastori baresi, Bari 1844, pag. 286, era Sindaco
di Bari Roberto Volpi v. G. PETRONI: Della storia di Bari dagli antichi tempi sino all'anno 1856,
Napoli 1856 vol. I pag. 448, il Petroni però sulla lite tra il Vescovo Pagano e l'Università non
fa che ripetere quanto ne scrive il Garruba.
(5) V. la lettera riportata in appendice alla vita del vescovo Pagano scritta dal Garruba,
op. cit.
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dizione espressamente posta nel capitolo di Carlo II d'Angiò è che i chierici
godono del privilegio purché vivano « clericaliter (6 ). Quest'espressione della
legge necessariamente vaga, dava luogo a frequenti controversie, perché bisognava, di volta in volta, stabilire se il chierico vivesse o meno « clericaliter » e, quindi,
riconoscergli o negargli il privilegio. La giurisprudenza meridionale, rifacendosi
alle fonti canoniche, aveva cercato di stabilire i casi in cui il chierico non viveva
« clericaliter » (7). Bisogna, di conseguenza, passare in esame queste fonti per
comprendere esattamente i termini della questione.
E' da notare, prima di tutto, che si trattava di « clerici coniugati » cioè di
persone che, secondo l'uso e l'abuso del tempo, si erano fatte ordinare in « minoribus », fino al diaconato compreso, e, quindi potevano contrarre matrimonio (8 ),
anzi, a tali chierici sposati Bonifacio VIII aveva, espressamente, riconosciuto il
godimento dei privilegi clericali ( 9 ).
La glossa ordinaria al Liber Sextus, però, interpretando il predetto capitolo
de clericis coniugatis » di Bonifacio, aveva osservato che i chierici coniugati
potevano godere, al pari degli altri ecclesiastici, solo del privilegio per cui chi
li percuoteva incorreva « ipso facto » nella scomunica ed, inoltra, del privilegio
di non poter essere convenuti dinanzi al giudice secolare. Al contrario tali chierici, a differenza di tutti gli altri ecclesiastici (10 ), dovevano essere sottoposti
per i loro beni alle imposte, ma tra i giuristi, su questo punto, non c'era concordanza ed alcuni propendevano per il riconoscimento del privilegio fiscale anche
a tali chierici.
Proprio nel Regno di Napoli, accogliendosi quest'ultima opinione, i chierici
coniugati, purché vivessero « clericaliter » e cioè portassero l'abito e la tonsura,
né compissero atti contrari al loro stato, godevano del privilegio della esenzione
dalle imposte (11).
Non era, quindi, per il fatto che i chierici baresi fossero sposati che la regina
li obbligò al pagamento delle imposte, sebbene perché essi commerciavano ed
Capitula Regni utriusque Siciliae,
Napoli 1773 (ed. del Cervone) pag. 43 Capitula Regis
Caroli II: « Item statuimus quod clerici qui clericaliter vivunt, non cogantur communicare cum
aljis in collectis et exationibus aljis quibuseumque... ».
(6)
(7) Sulla condizione giuridica degli ecclesiastici e sui loro privilegi v. PERTILE: Storia del
diritto italiano, Torino 1894, vol. III, pag. 156; per il Regno di Napoli v. TRIFONE, op. cit.,
pag. 160 e 174.
(8) V. Decretum Gratiani, Romae 1582 col. 170 gl. diaconi ad. e. 8 D. XXVIII.
(9)
Liber Sextus Decretalium,
Romae 1582 col. 424 e. I, VI, III, 2e gl. clerici al predetto
canone.
(10) Per l'esenzione dei beni degli ecclesiastici dalle imposte v. e. 4, VI, III, 20.
(11) V. C. MINIERI RICCIO: Studi storici fatti sopra 84 registri angioini dell'Archivio di
Stato di Napoli, Napoli 1876, pag. 104 dove riporta un diploma del 1306 in cui è espressamente
riconosciuto il privilegio fiscale ad un chierico coniugato, il quale a sostegno del suo diritto s'era
richiamato al canone di Bonifacio VIII cit. alla n. 9.
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esercitavano altre alli vità vietate agli ecclesiastici venendo meno così alla condizione richiesta espressamente dal legislatore di vivere « clericaliter
Riconoscendo tali azioni contrarie allo stato clericale, Giovanna II non
faceva che richiamarsi alle fonti canoniche in materia che vietavano, appunto,
tali attività agli ecclesiastici di qualsiasi ordine e grado (12).
Del resto anche la giurisprudenza meridionale, come si è detto sopra, nello
interpretare il capitolo di Carlo II, aveva raggiunto le sesse conclusioni rifacendosi ai testi canonici; conclusioni che Giovanna II sancisce scrivendo ai suoi magistrati di Terra di Bari. Così, ad esempio, Andrea d'Isernia, interpretando la Costituzione fridericiana « Aphostatenses » aveva, seguendo le fonti canoniche,
elencato i casi in cui gli ecclesiastici perdevano i loro privilegi per aver co:vmesso
atti contrari al loro stato. Tali azioni erano le seguenti: l'aver commesso gravi
delitti, il prendere una seconda moglie (per quei chierici ordinati in « minoribus » che potevano sposarsi), o lo sposare una donna non vergine. Compiendo
uno di tali atti il chierico perdeva il godimento dei privilegi né c'era possibilità
che li riacquistasse. Vi erano poi degli altri fatti che pure comportavano la
perdita dei privilegi, ma non irreparabilmente, infatti, se l'ecclesiastico, ammonito, si corregeva poteva riottenerne il godimento. Tali fatti erano: l'essersi
dato all'esercizio delle armi, lo aver smesso l'abito clericale e l'essersi fatto crescere
i capelli omettendo di portare la tonsura, lo gestire una taverna o il commerciare
come i laici. L'elencazione di tali fatti Andrea d'Isernia, come si è detto, faceva
rinviando ai passi del Corpus juris canonici di conseguenza l'interpretazione
dell'inciso del capitolo di Carlo II, « qui clericaliter vivunt », ci mostra un
chiaro esempio del rapporto esistente tra il diritto canonico, considerato come
diritto universalmente valido e il diritto di un ordinamento particolare qual'era
quello del Regno di Napoli (13).
ARCHIVIO DI STATO DI BARI
(Fondo atti vari n. 1 _ Biblioteca n. 168 d'inventario) - Privilegi e Provisioni
per l'Università di Bari (Libro rosso di Bari) fo. 96 r.
IOANNA SECUNDA Dei gratia Hungarie Hierusalem, Sicilie, Dalmatie,
Croatie, Rome, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Regina provincie et forcalqueriis ac pedimontis Comitissa vicem regenti nostro, seu iustitiario
terre Bari et Capitaneo Civitatis Bari, nec erarjis magistri Camere et Commissarjis
aljis cum eis per nostram Curiam deputatis et deputandis super impositione,
(12) V. Comm. ad Const. « Aphostatenses » in Constitutionum Regni Siciliarum libri tres
Napoli 1773 pag. 14 Lib. I tit. III « De Apostatis ».
(131 V. in proposito F. CALASSO: Medio evo del diritto, Milano, 1954 pag. 453 e seg.
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recolleletione et perceptione generalium subventionum et collectarum ac subsidiorum, taxarum et aliarum quarumlibet fiscali= fune tionum inibi annis singulis
nostre Curie debitarum ceterisque offitialibus nostris aljis ad quos spectat et
spettare possit quocumque appellationis vocabulo distinguantur presentes licteras
inspecturis eorumque locatenentibus presentibus et futuris fidelibus nostris gratiam
et bonam voluntatem pro parte Universitatis et hominum diete Civitatis nostre
Bari nostrorum fidelium dilectorum fuit maiestati nostre nuper expositum reverenter, quod nulli clerici coniugati de dieta Civitate, quorum numerus iam infestus excrevit scemate vite clericalis obietto divinisque omissis, offitjis secularibus
mercationibus contractibus ac negotiationibus et aljis illicitis artibus se turpiter
immiscentes pro bonis eorum temporalibus et personali industria a collectis et
ali js fiscalibus functionibus se subtrahunt favore privilegjis clericalis super quo
pro ipsorum remedio supliciter implorato, nos volentes eorum astutijs et illicitis
artibus salubriter quantum possumus obviare fidelitati vestre presentium tenore
de certa scientia nostra expresse precipimus et mandamus, quatenus si premissis
veritas suffragatur prefatos Clericos coniugatos in prefatis collectis et al jis quibuslibet fiscalibus functionibus, nec ad clericale privilegium admictatis huiusmodi,
nec sinatis eos in hac parte illo aliquatenus prepotiri. Presentes autem licteras
post opportunam inspectionem eorum pro cautela rernanere volumus presentanti
premisso modo efficaciter in antea valituras.
Data in castro nostro novo Neapolis per virum mag. um Bernardum Zurulum
de Neapoli comitem montis auri logothetam et protonotarium Regni nostri Sicilie
collateralem fidelem nostrum dilectum. Anno Domini Millesimo quatringentesimo
quinto decimo mensis Octobris ottave Indictionis Regnorum nostrorum. Anno
primo Robertus.
NOTA
Il diploma di Giovanna II è tratto dal libro rosso di Bari che si conserva presso l'Archivio
di Stato. Si tratta di un grosso volume cartaceo manoscritto della prima metà del sec. XVII in cui,
per incarico dell'Università di Bari, i notai Nicolangelo e Scipione Cardassi trascrissero i diplomi
regi e le provissioni che contenevano privilegi o qualche atto importante per la città di Bari, copiandoli dagli originali esistenti presso l'Archivio dell'Università ed oggi perduti. V. per il contenuto
del Libro rosso e per le sue vicende dal sec. XVII ai nostri giorni P. DI BARI: Il « Libro rosso »
della città di Bari in « Iapigia » terza serie anno XV (1944) pag. 3 seg.
Il diploma di Giovanna II è inedito. Il CARABELLESE ne pubblicò un breve sunto. Infatti.
questo studioso non avendo potuto consultare il Libro rosso che a'lora era in possesso della
famiglia Calò-Carducci, pubblicò in: La Puglia nel sec. XV parte seconda, Bari 1907 pag. 170,
il riassunto che di esso aveva fatto agli inizi dell'800 il notaio Giuseppe d'Addosio: « Ioanna II
data in castro nostro novo Neapolis anno domini 1415, mensis octobris anno I del suo regno.
Si ordina che li chierici coniugati siano tenuti a contribuire alle collette in Bari loro
patria ».
ENRICO GUSTAPANE
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le condizioni del clero barese agli inizi del sec. xv in un diploma di