COMUNE DI LAZZATE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015 -I.M.U.Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) - art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 s.m.- D.Lgs. n.23/2011- D.Lgs. 504/1992- SOGGETTI CHE DEVONO PAGARE L’ IMU 2015 Il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto d'uso, il titolare del diritto di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il titolare del diritto di superficie, inoltre il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali dei sottoelencati immobili: - - Abitazioni principali accatastate nella categoria A/1 o A/8 o A/9 e relative pertinenze (non sono soggette a IMU le abitazioni principali accatastate nelle categorie diverse da quelle sopra indicate e le relative pertinenze) Terreni agricoli Aree fabbricabili Altri fabbricati (seconde abitazioni, uffici – negozi – opifici – immobili di categoria C/2 –C/6 - C/7 oltre alla prima unità e non pertinenziali alla abitazione principale ecc.). Sono altresì equiparate all’abitazione principale: • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • le abitazioni, purchè non locate o date in comodato d'uso, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - art. 9-bis D.L. 47/2014 ESCLUSIONE DALL’IMU 1) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari 2) Alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 3) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 4) Unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nel comparto di sicurezza (Forze armate - Forze di polizia – Vigili del fuoco ecc.) 5) Fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purchè vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993 ESENZIONI DALL’IMU 1) Gli immobili di cui all’art 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 (fabbricati classificati nelle categorie da E1 a E9, fabbricati destinati a usi culturali, all’esercizio del culto, di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti a Stati esteri esenti sulla base di accordi internazionali, terreni agricoli ricadenti in zone di montagna o di collina, immobili posseduti da soggetti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) 2) Gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) 3) Gli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica 1 VERSAMENTI IMU Prima rata o rata unica scadenza 16/06/2015 è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2014, deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 28/07/2014 Seconda rata scadenza 16/12/2015 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2015. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice comune di seguito riportati, mediante il MODELLO F24 compilando la sezione “ IMU e altri tributi locali”. CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LAZZATE: E504 CODICI TRIBUTO: 3912 IMU per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1A8 – A9 e relative pertinenze – quota Comune 3914 IMU terreni – quota Comune 3916 IMU aree fabbricabili – quota Comune 3918 IMU altri fabbricati – quota Comune 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato 3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro/ANNO. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato per arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché per ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. Scadenze delle rate: la prima rata entro il 16 giugno 2015; la seconda entro il 16 dicembre 2015; la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno 2016 MODALITA' di CALCOLO ACCONTO I.M.U 2015 ALIQUOTE deliberate con atto C.C. n. 23/2014 TIPO DI IMMOBILE 0,5 per cento - Abitazione principale accatastate nella cat. A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 0,9 per cento - Terreni agricoli - Aree fabbricabili - Altri fabbricati Aliquota agevolata per: 0,76 per cento gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) di superficie complessiva non superiore a 100 mq, utilizzati direttamente dai soggetti passivi IMU; gli immobili che rientrano nella categoria catastale C3 adibiti a laboratori per arti e mestieri di superficie complessiva non superiore a 200 mq., utilizzati direttamente dai soggetti passivi IMU. Per immobili utilizzati direttamente si intendono gli immobili non locati in cui l’attività commerciale e artigianale viene condotta direttamente dal soggetto passivo IMU. Tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU. 2 DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER RELATIVE PERTINENZE Euro 200,00 per l’abitazione principale (luogo in cui vi sia residenza e dimora abituale) cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e in caso di possesso da parte di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso (esempio: abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno). Tale detrazioni si applica ANCHE agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMU Per i Fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula: Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata) Categoria catastale A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze) B – C/3 – C/4 –C/5 A/10 – D/5 D (escluso D/5) C/1 Moltiplicatore 160 140 80 65 dal 1/01/2013 55 Per i terreni agricoli la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 25%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula: Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata) Categoria catastale Terreni agricoli posseduti e condotti CD e IAP iscritti nella previdenza agricola Altri terreni Moltiplicatore 75 visionare il D.L. 4/2015 per riduzioni dall'imposta 135 Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio (Il Comune con deliberazione G.C. n. 25/2012, pubblicata sul sito comunale www.lazzate.com, ha stabilito il valore delle aree). Il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato. Il gettito derivante da tutte le altre unità immobiliari (abitazione principale categoria A1 – A8 – A9, altri fab bricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) e l’incremento di gettito per i fabbricati di cat. D (differenza fra gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota del 0,9% con l’aliquota del 0,76%) è riservata integralmente al Comune. Sul sito del Comune di Lazzate www.lazzate.com, nella sezione "tributi on line", in " lazzate digitale" è disponibile il calcolatore IMU che consente sia il calcolo che la stampa del modello F24 per il versamento. DICHIARAZIONE IMU Deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 3 I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio Tributi e sono anche scaricabili dal sito comunale www.lazzate.com Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con scadenza 30/06 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. SONO OBBLIGATI A CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 30/06/2016 PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE IMU: 1) gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 3) l'immobile, purché non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nel comparto di sicurezza (Forze armate - Forze di polizia – Vigili del fuoco ecc.) 4) gli immobili per i quali i soggetti d’imposta possono usufruire di agevolazioni e riduzioni come da Regolamento comunale. Lazzate, 22/04/2015 Il Responsabile del Tributo Lorena Galli Per informazioni: UFFICIO TRIBUTI-Piazzetta Don A. Parenti, 1 – da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,15 – tel/fax 02.96721117 - e-mail: [email protected] 4